01.10.2022 - * / In vigore
15.07.2015 - 30.09.2022
01.02.2013 - 14.07.2015
01.04.2011 - 31.01.2013
01.08.2008 - 31.03.2011
05.09.2005 - 31.07.2008
01.10.2004 - 04.09.2005
01.04.2004 - 30.09.2004
01.10.2000 - 31.03.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
concernente la navigabilità degli aeromobili
(ODNA)

del 18 settembre 1995 (Stato 10 ottobre 2000) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni
1, visti gli articoli 3, 6a, 57 e 58 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla
navigazione aerea (LNA);
gli articoli 13, 21, 24, 25, 78 e 138a dell'ordinanza del 14 novembre 19733 sulla
navigazione aerea,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica: a.

agli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili o che devono esservi registrati; b.

agli aeromobili sviluppati, costruiti o modificati in Svizzera o per conto di
imprese svizzere operanti sull'aeroporto di Basilea-Mulhouse per cui è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un
certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale; c.

alle parti d'aeromobile che devono essere montate su un aeromobile svizzero
o per le quali è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di
navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale.


Art. 2

Accordi internazionali Sono fatti salvi gli accordi internazionali sull'ammissione, lo sviluppo e la costruzione di aeromobili e parti d'aeromobile.

RU 1995 4897 1

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

2

RS 748.0

3

RS 748.01

748.215.1

Aviazione

2

748.215.1

Capitolo 2: Sviluppo e costruzione

Art. 3

Principio

1

Lo sviluppo e la costruzione di aeromobili e parti d'aeromobile sono disciplinati dalle disposizioni tecniche (regole JAR 21)4 emanate dalle autorità aeronautiche
comuni (JAA)5.

2

Le regole JAR 21 e le relative esigenze di navigabilità possono essere consultate presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile6 (Ufficio federale) o acquistate presso il
servizio competente delle JAA7. Tali regole non vengono né pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, né tradotte.


Art. 4

Certificati d'esercizio I certificati d'esercizio ai sensi delle regole JAR 21 vengono rilasciati a tempo indeterminato.


Art. 5

Eccezioni

L'Ufficio può autorizzare deroghe alle regole JAR 21 per lo sviluppo e la costruzione di aeromobili e parti d'aeromobile ammessi da un'autorità straniera, su richiesta di quest'ultima.


Art. 6

Imprese all'estero

I lavori di sviluppo e costruzione di aeromobili o parti d'aeromobile possono essere
affidati a imprese all'estero, previa approvazione dell'Ufficio. L'Ufficio fissa eventuali obblighi e condizioni legati a tale approvazione.

Capitolo 3: Ammissione degli aeromobili

Art. 7

Principio

L'Ufficio rilascia il certificato di navigabilità o di tipo necessario all'ammissione di
un aeromobile o di un tipo alla circolazione sulla base di un esame ufficiale.


Art. 8

Categorie di navigabilità 1

Sul certificato di navigabilità, un aeromobile è classificato: 4

Joint Aviation Requirements on Certification Procedures for Aircraft and Related
Products and Parts.

5

Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, 2130 KA Hoofddorp, Paesi Bassi.

6

Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

7

Indirizzo: IHS Aviation Information, 15 Inverness Way Est, Englewood, CO 80112.
USA. (http://www.ihsaviation.com)
Da ottenere per la svizzera da: Technischer Fachbuch-Vertrieb AG, Spitalstrasse 12, 2501
Biel (www.tfv.ch)

Navigabilità degli aeromobili 3

748.215.1

a.

nella categoria standard, se adempie le esigenze di navigabilità applicabili; b.

nella categoria speciale, se non adempie le esigenze della categoria standard
o non le adempie completamente.

2

L'Ufficio stabilisce delle sottocategorie (Comunicazione tecnica, art. 50).


Art. 9

Procedura d'ammissione 1

La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria standard e per i relativi motori ed eliche è disciplinata dalle regole JAR 21.

2

La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria speciale e per i relativi motori ed eliche è stabilita dall'Ufficio nel singolo caso (Comunicazione tecnica,
art. 50).

3

Spetta al richiedente procurarsi i documenti relativi alle esigenze di navigabilità previste dalla procedura d'ammissione.

4

Il richiedente o il costruttore deve consegnare gratuitamente all'Ufficio tutti i documenti necessari per l'ammissione e i relativi emendamenti. Tali documenti vanno
redatti in inglese o in una lingua ufficiale.

5

L'Ufficio può riconoscere i certificati di tipo stranieri se sono conformi alle esigenze di navigabilità che ha stabilito o riconosciuto (art. 10).


Art. 10

Esigenze di navigabilità 1

Gli aeromobili della categoria standard e i relativi motori ed eliche devono adempiere in linea di massima le esigenze di navigabilità applicabili sancite dalle regole
JAR 21.

2

Negli altri casi le esigenze di navigabilità applicabili sono fissate dall'Ufficio.

3

L'Ufficio può riconoscere esigenze di navigabilità straniere e completarle con esigenze proprie. Sono fatte salve le regole JAR 21.

4

Il richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'Ufficio può esigere controlli, calcoli o collaudi al
suolo o in volo oppure, dopo aver sentito il richiedente, eseguirli lui stesso o farli
eseguire da terzi.


Art. 11

Campo d'utilizzazione In un allegato al certificato di navigabilità, l'Ufficio definisce il campo d'utilizzazione e fissa, se necessario, le condizioni d'esercizio nel manuale di volo.


Art. 12

Riconoscimento di certificati stranieri di navigabilità
per l'esportazione

1

Al momento dell'importazione di un aeromobile, l'Ufficio può, fino all'emissione di un certificato svizzero di navigabilità, riconoscere un certificato di navigabilità per
l'esportazione rilasciato dallo Stato esportatore o riconoscere documenti equivalenti.
Il certificato deve dichiarare ogni differenza rispetto al tipo.

Aviazione

4

748.215.1

2

La durata di validità di un certificato straniero di navigabilità per l'esportazione è disciplinata dalle convenzioni internazionali. In loro mancanza, l'Ufficio decide in
merito alla durata di validità del certificato straniero.

3

Alla scadenza di un certificato straniero di navigabilità per l'esportazione, l'Ufficio può chiedere l'esecuzione di speciali lavori di manutenzione.


Art. 13

Eccezioni

1

Sono ammesse deroghe alle procedure d'ammissione e alle esigenze di navigabilità fissate dalle regole JAR 21 per gli aeromobili della categoria standard, se un'autorità
straniera inoltra una domanda d'ammissione in base ad altre procedure o esigenze
per un aeromobile che sottostà alla sua sorveglianza.

2

Deroghe alle procedure d'ammissione e alle esigenze di navigabilità ai sensi del capoverso 1 possono anche essere concesse per aeromobili il cui esercente sottostà
alla sorveglianza di un'autorità che non ha aderito alle JAA.


Art. 14

Equipaggiamento minimo dell'aeromobile L'Ufficio prescrive nel singolo caso l'equipaggiamento minimo dell'aeromobile per il
genere d'esercizio previsto, nella misura in cui ciò non risulti dalle esigenze di navigabilità (Comunicazione tecnica, art. 50).

Capitolo 4: Ammissione delle parti d'aeromobile

Art. 15

Principio

1

Le parti d'aeromobile devono essere conformi alle norme tecniche riconosciute nell'industria aeronautica. Per norme tecniche riconosciute si intendono in particolare le norme DIN, SNV-L, TSO, JAR TSO, MIL spec, AN, MS e NAS.

2

Le parti d'aeromobile che costituiscono parte integrante di un aeromobile sono di norma ammesse con il relativo tipo di aeromobile. Se queste parti d'aeromobile sono
utilizzate per un altro tipo, devono essere sottoposte a un esame speciale di tipo.

3

L'Ufficio stabilisce nel singolo caso quali parti d'aeromobile vanno sottoposte a un esame speciale di tipo.


Art. 16

Esigenze di navigabilità 1

L'articolo 10 si applica per analogia alle parti d'aeromobile.

2

Sono fatte salve le disposizioni speciali sull'omologazione delle apparecchiature radioelettriche di emissione e ricezione.


Art. 17

Ammissione del tipo di una parte d'aeromobile 1

L'Ufficio può confermare in un certificato di tipo e nella pertinente scheda di navigabilità che una parte d'aeromobile adempie le esigenze di navigabilità.

Navigabilità degli aeromobili 5

748.215.1

2

La procedura di rilascio o di riconoscimento di un certificato di tipo è stabilita in base agli articoli 9 e 10.

3

Le parti d'aeromobile di un determinato tipo devono corrispondere ai pertinenti documenti di tipo. Qualsiasi differenza soggiace all'approvazione dell'Ufficio.


Art. 18

Ammissione di singole parti d'aeromobile 1

Le parti d'aeromobile sottoposte a un esame di tipo di cui all'articolo 15 capoversi 2 o 3 sono considerate idonee all'impiego se adempiono le esigenze di navigabilità
applicabili e:

a.

se sono nuove o sono state immagazzinate in modo appropriato e mantenute
nella misura necessaria, o b.

se è stato rilasciato un certificato di manutenzione.

2

Le altre parti d'aeromobile sono considerate idonee all'impiego se adempiono le esigenze di navigabilità applicabili e: a.

se sono nuove e sono state immagazzinate in modo appropriato, o b.

se sono state mantenute e immagazzinate in modo appropriato.

Capitolo 5: Incarto tecnico e altri documenti

Art. 19

Incarto tecnico

1

L'esercente o la persona a cui l'esercente ha affidato la manutenzione deve tenere aggiornato l'incarto tecnico per ogni aeromobile nonché per i motori e le eliche.
Questo incarto deve contenere di norma i documenti e le indicazioni seguenti: a.

i documenti tecnici del costruttore richiesti dall'Ufficio; b.

le indicazioni sul montaggio e lo smontaggio dei motori, delle eliche, degli
elementi costruttivi e degli equipaggiamenti; c.

le indicazioni sui lavori di manutenzione eseguiti, con la menzione della loro
data e il numero delle ore d'esercizio, degli atterraggi o dei cicli; d.

la conferma che le direttive sulla navigabilità sono state adempite (art. 26); e.

i certificati di manutenzione; f.

i controlli delle parti d'aeromobile a durata limitata.

2

L'Ufficio può esigere che venga parimenti aggiornato un incarto tecnico per altre parti d'aeromobile.

3

Le indicazioni registrate nell'incarto tecnico nonché le menzioni delle riparazioni annunciate all'Ufficio (art. 29) devono essere complete ed esatte.

Aviazione

6

748.215.1


Art. 20

Libro di rotta e documenti analoghi 1

Per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti bisogna tenere un libro di rotta pubblicato dall'Ufficio o un documento equivalente riconosciuto dall'Ufficio.

2

L'equipaggio deve procedere alle annotazioni al più tardi alla fine dell'ultimo volo della giornata e confermarle con la firma. Se il libro di rotta non deve essere preso a
bordo (art. 22 cpv. 2), l'esercente deve fare in modo che sia aggiornato al più tardi il
giorno dopo il volo.

3

Per gli alianti si deve tenere un controllo delle ore di volo e per i palloni liberi un libretto di ascensione.

4

Tutte le indicazioni devono essere complete ed esatte.


Art. 21

Direttive complementari L'Ufficio può pubblicare direttive complementari relative alla forma, la tenuta e la
conservazione dell'incarto tecnico, del libro di rotta e dei documenti analoghi (Comunicazione tecnica, art. 50).


Art. 22

Documenti di bordo

1

In ogni aeromobile ammesso alla circolazione devono trovarsi i documenti seguenti:

a.

il certificato d'immatricolazione; b.

il certificato di navigabilità con l'allegato «campo d'utilizzazione»; inoltre,
per i velivoli rimorchiatori, il certificato d'idoneità al rimorchio; c.

il certificato di rumore se è prescritto; d.

la polizza dell'assicurazione di responsabilità civile; e.

la «concessione per stazione d'aeromobile» per gli aeromobili equipaggiati di
apparecchiature radioelettriche d'emissione e ricezione; f.

il manuale di volo; g.

per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti: il libro di rotta o un documento
equivalente, compresi i certificati di manutenzione; h.

per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti: la lista di controllo (check list)
pubblicata dal costruttore o da allestire dall'esercente.

2

Si può rinunciare a prendere a bordo il libro di rotta durante operazioni particolari eseguite in Svizzera (p. es. voli d'istruzione, di rimorchio, di lavoro).

3

L'Ufficio prescrive nel singolo caso i documenti di bordo e gli incarti che devono trovarsi negli aeromobili ammessi alla circolazione a titolo provvisorio.

Navigabilità degli aeromobili 7

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Capitolo 6: Manutenzione Sezione 1:

Responsabilità dell'esercente

Art. 23

1

L'esercente è responsabile della manutenzione regolamentare dell'aeromobile.

2

Egli è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa o del personale di manutenzione e, all'occorrenza, dell'impresa di volo i documenti di manutenzione nonché le istruzioni e direttive che gli sono state trasmesse dall'Ufficio.

Sezione 2:

Manutenzione generale

Art. 24

Manutenzione sufficiente come condizione di circolazione 1

Fatto salvo l'articolo 41, un aeromobile è messo in circolazione unicamente se: a.

sono stati eseguiti in modo regolare i necessari lavori di manutenzione; b.

è stata eseguita la manutenzione minima annuale fissata dall'Ufficio; c.

l'esame effettuato da una persona abilitata a causa di disturbi tecnici, difetti o
sollecitazioni anormali che hanno messo in dubbio la navigabilità dell'aeromobile ha rilevato che la stessa non è stata compromessa; d.

i difetti riscontrati dall'Ufficio sono stati corretti nel termine impartito; e.

è munito di un certificato di manutenzione valido conformemente all'articolo 37.

2

Se non sono più adempite le condizioni per la messa in circolazione, l'esercente deve fare in modo che gli equipaggi ne siano informati.

3

Una parte d'aeromobile può essere utilizzata unicamente se: a.

sono stati eseguiti in modo regolare i necessari lavori di manutenzione; b.

l'esame effettuato da una persona abilitata a causa di disturbi tecnici, difetti o
sollecitazioni che hanno messo in dubbio l'idoneità all'impiego di una parte
d'aeromobile ha rilevato che la stessa non è stata compromessa; c.

i difetti riscontrati dall'Ufficio sono stati corretti nel termine impartito; d.

è munita di un certificato d'idoneità all'impiego, qualora l'articolo 37 lo prescriva.


Art. 25

Principi di manutenzione 1

Gli aeromobili e le parti d'aeromobile devono essere mantenuti conformemente ai documenti di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità o dell'idoneità all'impiego.

2

In particolare, sono considerati documenti di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità e dell'idoneità all'impiego:

Aviazione

8

748.215.1

a.

i piani di manutenzione (Maintenance Review Board Reports/Documents)
previsti dal certificato di tipo e dichiarati validi dall'Ufficio; b.

i limiti di funzionamento fissati o raccomandati dal titolare del certificato di
tipo. Nel singolo caso, l'Ufficio può fissare eccezioni e tolleranze ai limiti di
funzionamento (Comunicazione tecnica, art. 50); c.

i programmi di manutenzione, le istruzioni di lavoro, le schede di controllo e
le istruzioni di riparazione rilasciate dal titolare del certificato di tipo; d.

le direttive sulla navigabilità e altre istruzioni emanate dall'Ufficio; e.

i programmi di manutenzione delle imprese di navigazione aerea approvati
dall'Ufficio.

3

Se i documenti di manutenzione del titolare del certificato di tipo si rivelano insufficienti, l'Ufficio può esigere che siano modificati o completati.

4

Se per i lavori di riparazione o altri lavori di manutenzione mancano i documenti di manutenzione, l'esercente richiederà al titolare del certificato di tipo documenti
complementari. Se non fossero disponibili, si applicheranno per analogia gli articoli
42 a 47.


Art. 26

Direttive sulla navigabilità 1

L'Ufficio può pubblicare direttive sulla navigabilità o dichiarare applicabili direttive sulla navigabilità straniere, per poter mantenere la navigabilità di determinati
aeromobili o l'idoneità all'impiego di determinate parti d'aeromobile.

2

Qualsiasi deroga alle direttive sulla navigabilità soggiace all'approvazione dell'Ufficio.


Art. 27

Natura dei lavori di manutenzione 1

L'Ufficio pubblica direttive (Comunicazione tecnica, art. 50) per differenziare: a.

i grandi lavori di manutenzione da quelli piccoli; b.

i lavori di manutenzione da quelli di preparazione.

2

L'Ufficio determina la manutenzione minima annuale (Annual Inspection) dei singoli aeromobili (Comunicazione tecnica, art. 50).


Art. 28

Montaggio di parti d'aeromobile Durante i lavori di manutenzione, possono essere montate unicamente le parti d'aeromobile omologate per il pertinente tipo d'aeromobile e considerate idonee all'impiego (art. 15 e 18).

Navigabilità degli aeromobili 9

748.215.1

Sezione 3:

Obbligo di annunciare i disturbi tecnici e i difetti

Art. 29

1

L'equipaggio deve annotare nel libro di rotta o in un documento equivalente i disturbi tecnici, i difetti o le sollecitazioni anormali riscontrati durante l'esercizio di un
aeromobile; questi devono essere annunciati tempestivamente all'esercente o all'organo da questo designato. Se l'equipaggio non ha nulla da segnalare, è tenuto ad annotarlo ugualmente.

2

Se non è prescritto il libro di rotta (art. 20 cpv. 3) o se non si trova a bordo (art. 22 cpv. 2), l'esercente fa in modo che gli equipaggi siano debitamente informati dei disturbi tecnici, dei difetti o delle sollecitazioni anormali, nonché della loro rimessa in
stato di funzionamento.

3

L'esercente o l'organo designato deve annunciare tempestivamente all'Ufficio i disturbi tecnici, i difetti e le sollecitazioni anormali gravi. L'Ufficio pubblica direttive
al riguardo (Comunicazione tecnica, art. 50).

Capitolo 7: Esecuzione di lavori di manutenzione Sezione 1:

Principio


Art. 30

1 Fatte salve le disposizioni citate qui di seguito, le autorizzazioni rilasciate per eseguire e certificare lavori di manutenzione sono disciplinate come segue: a.

per le imprese di manutenzione, dall'ordinanza del 20 ottobre 19958 concernente le imprese di manutenzione d'aeromobili (OJAR-145); b.

per i titolari di una licenza JAR-66, dall'ordinanza del 25 agosto 20009 sulle
licenze per il personale di manutenzione d'aeromobili (OJAR-66); c.

per i controllori d'aeromobili, i meccanici d'aeromobili e gli specialisti titolari di un'autorizzazione personale, dall'ordinanza del 25 agosto 200010
concernente il personale di manutenzione d'aeromobili (OPMA).11 2

Le relative abilitazioni accordate a imprese di costruzione sono disciplinate dalle regole JAR 21.

3

Sono fatte salve eventuali prescrizioni più severe emanate dal titolare del certificato di tipo.

8

RS 748.127.3 9

RS 748.127.22 10

RS 748.127.2 11

Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 2 dell'O del 25 ago. 2000 sulle licenze per il personale di
manutenzione d'aeromobili, in vigore dal 1° ott. 2000 (RS 748.127.22).

Aviazione

10

748.215.1

Sezione 2:

Aeromobili ammessi ai voli commerciali

Art. 31

Solo le imprese di manutenzione o di costruzione abilitate possono eseguire e certificare lavori di manutenzione su aeromobili ammessi ai voli commerciali, fatto salvo
l'articolo 34.

Sezione 3:

Aeromobili ammessi ai voli non commerciali

Art. 32

Velivoli ed elicotteri Le imprese di manutenzione o di costruzione, i controllori d'aeromobili, i meccanici
d'aeromobili o gli specialisti abilitati possono eseguire e certificare i lavori di manutenzione su velivoli ed elicotteri che sono ammessi unicamente ai voli non commerciali.


Art. 33

Casi speciali

1

L'Ufficio può autorizzare l'esercente di un velivolo monomotore a pistoni o di un aeromobile della categoria speciale a eseguire e certificare personalmente determinati piccoli lavori di manutenzione sul suo velivolo o su parti d'aeromobile che vi
sono montate. L'Ufficio pubblica direttive concernenti le modalità (Comunicazione
tecnica, art. 50).

2

A titolo eccezionale, l'Ufficio può autorizzare un esercente di cui al capoverso 1 a eseguire parimenti determinati grandi lavori di manutenzione. Questi ultimi devono
essere controllati e certificati da un'impresa di manutenzione, un controllore d'aeromobili o uno specialista.

3

Se un esercente costruisce lui stesso un aeromobile della categoria speciale, è abilitato a eseguire e certificare lui stesso i lavori di manutenzione secondo i documenti
di manutenzione. Le attestazioni sono valide unicamente se l'aeromobile e le parti
d'aeromobile che vi sono montate vengono ammessi nella categoria speciale.

4

Se l'Ufficio constata lacune di manutenzione ai sensi del capoverso 3, esso può ritirare all'esercente l'autorizzazione a eseguire i lavori di manutenzione.

Sezione 4:

Alianti, motoalianti e palloni liberi

Art. 34

1

I lavori di manutenzione su alianti, motoalianti e palloni liberi, nonché su parti d'aeromobile che vi sono montate possono essere eseguiti e certificati da imprese di
costruzione ed esercenti d'aeromobili o da controllori d'aeromobili, meccanici d'aeromobili e specialisti abilitati. Le persone abilitate devono disporre delle conoscenze
tecniche, dei documenti di manutenzione, degli attrezzi e installazioni necessari.

2

L'articolo 33 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.

Navigabilità degli aeromobili 11

748.215.1

Sezione 5:

Parti d'aeromobile

Art. 35

1

Solo un'impresa di manutenzione abilitata può eseguire e certificare lavori di manutenzione su parti d'aeromobile destinate a essere montate su aeromobili ammessi
ai voli commerciali.

2

I lavori di manutenzione effettuati su altre parti d'aeromobile possono essere eseguiti e attestati unicamente da imprese di manutenzione o di costruzione, nonché da
specialisti abilitati.

3

Per l'abilitazione a eseguire lavori di manutenzione su parti d'aeromobile destinate a essere montate su alianti, motoalianti e palloni liberi, si applica per analogia l'articolo 34.

Sezione 6:

Lavori di manutenzione all'estero

Art. 36

1

All'estero, solo le imprese titolari di una licenza d'impresa di manutenzione prevista dalle regole JAR 14512 possono eseguire e certificare lavori di manutenzione su
aeromobili ammessi ai voli commerciali o su parti d'aeromobile destinate a essere
montate su aeromobili ammessi ai voli commerciali.

2

Le imprese di manutenzione straniere non titolari di una licenza d'impresa di manutenzione prevista dalle regole JAR 145 possono essere autorizzate dall'Ufficio, a
titolo eccezionale e nell'ambito delle regole JAR 145, a eseguire e certificare lavori
di manutenzione su aeromobili ammessi ai voli commerciali o su parti d'aeromobile
destinate a essere montate su aeromobili ammessi ai voli commerciali 3

I lavori di manutenzione su aeromobili ammessi ai voli non commerciali o su parti d'aeromobile destinate a essere montate su aeromobili ammessi ai voli non commerciali possono essere eseguiti e certificati all'estero unicamente da imprese di costruzione o di manutenzione riconosciute per siffatti lavori dalle competenti autorità aeronautiche.

4

Qualora vengono affidati lavori di manutenzione a imprese di costruzione o manutenzione straniere, l'esercente deve esigere che:

a.

vengano applicati i pertinenti documenti (art. 25); b.

i certificati e i rapporti di lavoro necessari vengano elaborati conformemente
alle prescrizioni svizzere (art. 37 e 38).

5

L'Ufficio può controllare sul posto l'esecuzione dei lavori di manutenzione.

6

Se l'Ufficio constata che i lavori di manutenzione eseguiti all'estero presentano lacune, può decidere che:

12

Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisations.

Aviazione

12

748.215.1

a.

l'aeromobile non viene messo in circolazione o la parte d'aeromobile non
viene più riutilizzata prima che siano stati eseguiti i necessari lavori di manutenzione da un'impresa di manutenzione svizzera; b.

siffatti lavori non possono più essere affidati all'impresa di manutenzione
straniera in questione.

Sezione 7:

Conclusione e conferma dei lavori di manutenzione

Art. 37

Certificato di manutenzione 1

Alla fine dei lavori di manutenzione su aeromobili e parti d'aeromobile che vi sono montate, specialmente dopo aver riparato disturbi tecnici, difetti o sollecitazioni
anormali, una persona abilitata rilascia un certificato di manutenzione; per i velivoli,
gli elicotteri e i monoalianti, il certificato è registrato nel libro di rotta o in un documento equivalente.

2

Dopo aver eseguito i lavori di manutenzione su parti d'aeromobile non destinate all'immediato montaggio su un aeromobile, una persona abilitata deve allestire un
certificato di manutenzione.

3

Il certificato di manutenzione è rilasciato unicamente se i lavori di manutenzione sono stati effettuati e terminati conformemente ai pertinenti documenti di manutenzione (art. 25) e se sono state montate solo parti d'aeromobile utilizzabili (art. 18 e
28).

4

La validità del certificato di manutenzione scade: a.

se subentra un disturbo tecnico, un difetto o una sollecitazione anormale che
pregiudica la navigabilità dell'aeromobile; b.

se sono necessari nuovi lavori di manutenzione; c.

per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti, sei mesi dopo l'ultimo volo, qualora nel corso dell'immobilizzazione non sia stata eseguita la manutenzione
necessaria;

d.

per le parti d'aeromobile non destinate all'immediato montaggio su un aeromobile, qualora la parte d'aeromobile non sia stata immagazzinata correttamente o mantenuta secondo i necessari criteri.


Art. 38

Rapporti di lavoro

1

Dopo aver eseguito lavori di grande manutenzione su aeromobili, nonché dopo la sostituzione di motori ed eliche, si deve trasmettere un rapporto di lavoro all'Ufficio.

2

L'Ufficio pubblica direttive complementari sull'elaborazione di altri rapporti di lavoro, nonché sulla forma e sulla conservazione di simili rapporti (Comunicazione
tecnica, art. 50).

Navigabilità degli aeromobili 13

748.215.1


Art. 39

Pesatura degli aeromobili 1

Se, dopo i lavori di manutenzione, non è possibile calcolare esattamente il peso o il baricentro di un aeromobile, esso deve essere pesato.

2

Indipendentemente dai lavori di manutenzione, l'Ufficio può ordinare la pesatura di un aeromobile o eseguirla lui stesso.


Art. 40

Volo di controllo

Se, dopo lavori di manutenzione, il funzionamento di sistemi o parti d'aeromobile
non può essere controllato con mezzi di controllo al suolo, bisogna procedere a un
volo di controllo. Sono fatte salve le istruzioni particolari dell'Ufficio o del titolare
del certificato di tipo.

Sezione 8:

Trasferimento di un aeromobile danneggiato

Art. 41

1

Se la navigabilità di un aeromobile è compromessa in seguito a danni, difetti tecnici, sollecitazioni anormali o altri motivi e se non è possibile rimediarvi sul posto,
l'Ufficio può autorizzare, basandosi su una dichiarazione d'assenza di rischio, che
l'aeromobile sia trasferito in un altro luogo per essere rimesso in stato di funzionamento e fissa le condizioni per il trasferimento.

2

Sono autorizzati ad allestire una simile dichiarazione: a.

le persone abilitate a tale scopo dall'Ufficio; o b.

un organo di un'impresa di costruzione, di un'impresa di manutenzione o di
un'impresa di volo abilitato precedentemente dall'Ufficio.

3

Sono fatte salve eventuali disposizioni più severe contenute nel manuale di volo dell'aeromobile (AFM) o nel manuale d'esercizio (FOM).

4

L'Ufficio può pubblicare direttive concernenti la forma e il contenuto della dichiarazione d'assenza di rischio (Comunicazione tecnica, art. 50).

Capitolo 8: Modificazioni Sezione 1:
Modificazioni di aeromobili, motori ed eliche ai sensi
delle regole JAR 21


Art. 42

1

Le modificazioni di aeromobili della categoria standard nonché dei relativi motori ed eliche ammesse ai sensi delle regole JAR 21 vanno sottoposte ad approvazione
conformemente alle regole JAR 21.

Aviazione

14

748.215.1

2

Nei casi in cui le regole JAR 21 rinviano l'approvazione delle modificazioni di aeromobili alle procedure nazionali, si applicano per analogia gli articoli 43 a 48.

Sezione 2:
Modificazioni di aeromobili e parti d'aeromobile non ammesse
dalle regole JAR 21


Art. 43

Obbligo d'approvazione 1

Le modificazioni del tipo e le grandi modificazioni di un determinato aeromobile o parte d'aeromobile che non sottostanno alle norme JAR 21 vengono annunciate all'Ufficio per approvazione prima dell'inizio della loro esecuzione; i documenti necessari sono trasmessi in allegato.

2

Non è necessario fare approvare le piccole modificazioni di un determinato aeromobile o parte d'aeromobile.

3

Per gli aeromobili della categoria speciale e i relativi motori ed eliche, l'Ufficio stabilisce nel singolo caso quali modificazioni vanno sottoposte ad approvazione.


Art. 44

Modificazione del tipo 1

Nel caso di modificazioni del tipo, l'Ufficio fissa i documenti di tipo richiesti.

2

Se si procede a una grande modificazione del tipo, la conformità alle esigenze di navigabilità è ufficialmente confermata in un certificato esteso di tipo o in un certificato di tipo supplementare.

3

L'Ufficio può riconoscere certificati di tipo estesi o supplementari rilasciati da un'autorità aeronautica straniera.

4

Per la procedura di conseguimento di un certificato di tipo esteso o supplementare, nonché di riconoscimento di un corrispondente certificato straniero si applicano per
analogia gli articoli 9 e 10.


Art. 45

Grandi modificazioni

1

Nel caso di grandi modificazioni di aeromobili o parti d'aeromobile, l'Ufficio fissa le esigenze di navigabilità nonché i documenti richiesti per la prova.

2

La conformità alle esigenze di navigabilità viene confermata dall'Ufficio.


Art. 46

Piccole modificazioni Le piccole modificazioni di aeromobili o parti d'aeromobile vanno eseguite secondo
le norme riconosciute, in modo che la navigabilità o l'idoneità all'impiego non vengano compromesse.

Navigabilità degli aeromobili 15

748.215.1


Art. 47

Direttive

L'Ufficio pubblica direttive per differenziare le grandi modificazioni da quelle piccole (Comunicazione tecnica, art. 50).


Art. 48

Abilitazione a effettuare lavori di modificazione 1

Per l'abilitazione a effettuare lavori di modificazione si applicano per analogia gli articoli 30 a 40.

2

Al termine dei lavori di modificazione, sia grandi che piccoli, occorre trasmettere all'Ufficio un rapporto di lavoro.

Capitolo 9: Certificato di navigabilità per l'esportazione

Art. 49

Su domanda, l'Ufficio rilascia certificati di navigabilità per l'esportazione di aeromobili o di parti d'aeromobile, se è stato constatato, durante un esame ufficiale, che
l'aeromobile o la parte d'aeromobile corrisponde al certificato di tipo e ai documenti
di tipo e che i lavori di manutenzione, necessari al mantenimento della navigabilità o
dell'idoneità all'impiego, sono stati fino a quel momento eseguiti.

Capitolo 10: Pubblicazioni

Art. 50

Comunicazioni tecniche 1

L'Ufficio pubblica istruzioni, direttive e comunicazioni concernenti lo sviluppo, l'ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili e delle parti d'aeromobile sotto forma di comunicazioni tecniche.

2

Gli interessati possono consultare o acquistare le comunicazioni tecniche presso l'Ufficio.

3

Un elenco delle istruzioni contenute nelle comunicazioni tecniche è allegato alla presente ordinanza. Esso viene aggiornato periodicamente dall'Ufficio.


Art. 51

Direttive sulla navigabilità 1

L'Ufficio trasmette le direttive sulla navigabilità per gli aeromobili e le raccolte periodiche alle imprese svizzere di manutenzione e di costruzione, nonché, su richiesta, ai controllori d'aeromobili, ai meccanici d'aeromobili o agli specialisti non
impiegati presso un'impresa di manutenzione. Gli esercenti iscritti nella matricola
svizzera degli aeromobili ricevono le direttive sulla navigabilità per le fusoliere, i
motori e le eliche e una raccolta annuale.

2

L'esercente può ottenere le direttive sulla navigabilità per gli accessori presso l'Ufficio in base alla raccolta annuale. Fino alla pubblicazione della raccolta successiva,

Aviazione

16

748.215.1

l'esercente si informa su eventuali nuove direttive sulla navigabilità per gli accessori
presso le imprese di manutenzione o di costruzione.

3

Spetta all'esercente di un aeromobile o alla persona incaricata da quest'ultimo procurarsi i documenti necessari all'applicazione delle direttive sulla navigabilità.

Capitolo 11: Ritiro di certificati e autorizzazioni

Art. 52

In applicazione dell'articolo 92 LNA, l'Ufficio può ritirare certificati, autorizzazioni e
licenze o limitarne la portata se le condizioni richieste per il loro conseguimento non sono
più adempite.

Capitolo 12: Disposizioni finali

Art. 53

Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza dell'8 luglio 198513 concernente l'ammissione e la manutenzione degli
aeromobili è abrogata.


Art. 54

Abrogato

...

...


Art. 55

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

13

[RU 1985 1567 2230, 1993 2322, 1994 3076 art. 22 n. 2, 1995 125] 14

RS 748.127.5. Le modificazioni qui apresso sono inserite nell'O menzionta.

Navigabilità degli aeromobili 17

748.215.1

Allegato15

(art. 50 cpv. 3)

Elenco delle comunicazioni tecniche (CT-I)16 (Stato: 1° gennaio 1998) N. della
pubblicazione

Contenuto

Data d'edizione

02.001-60

Eigenbauluftfahrzeuge / Aéronefs-amateurs 30.11.1987

02.020-10

Mindestunterhaltsarbeiten / Travaux d'entretien
minimaux

30.11.1987

02.020-30

Betriebszeiten / Temps d'exploitation 31.03.1993

02.020-31

Unterhaltsarbeiten, zulässige Toleranzen / Travaux
d'entretien, tolérances admises 31.03.1993

02.020-40

Kontrollarbeiten, zulässige Toleranzen (mit Anhang 1) /
Grands et petits travaux d'entretien (avec annexe 1) 31.03.1993

02.030-20

Historische Luftfahrzeuge / Aéronefs de catégorie
spéciale, sous-cat. «historique» 01.03.1990

02.030-21

Kunstflug-Luftfahrzeuge / Aéronefs de voltige aérienne 01.03.1991

02.050-25

Nebeldurchstossverfahren für Helikopter / Exigences
minimales / admission d'hélicoptères aux décollages par
brouillard au sol ou brouillard élevé 30.11.1987

02.050-40

Mindestausrüstung für Sichtflüge bei Nacht /
Equipement minimal pour vol de nuit 15.11.1996

02.050-60

Zulassung für Kunstflug / Admission au vol de virtuosité 31.03.1993

02.050-70

Wolkenflüge mit Segelflugzeugen und Motorseglern /
Vols dans les nuages avec les planeurs et motoplaneurs 30.11.1990

10.010-10

Anforderungen für Schleppflugzeuge / Exigences
minimales pour avions remorqueurs 01.03.1990

10.010-11

Schleppklinken für Segelflugzeuge und Motorsegler /
Crochets de remorquages et de treuillage 31.05.1988

10.010-20

Festigkeitsvorschriften für Schleppflugzeuge /
Prescriptions de résistance / avions remorqueurs 31.08.1976

10.405-20

Bordpapiere und techn. Aufzeichnungen Segelflugzeuge /
Papiers de bord / dossier technique pour planeurs 28.12.1973

13.010-20

Bordpapiere / Techn. Akten der Freiballone / Papiers de
bord / dossier technique pour ballons libres 30.04.1982

13.030-20

Elektrostatische Aufladung von Gasballonen / Charge
électrostatique des enveloppes de ballons à gaz 29.02.1980

13.040-30

Zulassung und Prüfung der Propanbehälter / Bouteilles
de gaz propane / certification et examen 15.12.1992

13.080-20

Sichern von Reissbahnen und Notreissbahnen / Manière
d'assurer les cordes des panneaux de dégonflement et des
panneaux de dégonflement de secours des ballons 30.09.1971

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 17 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2443).

16

Pubblicate solo in tedesco e francese.

Aviazione

18

748.215.1

N. della
pubblicazione

Contenuto

Data d'edizione

15.000-90

Bes. Unterhaltsvorschriften für Triebwerke u. Motoren /
Prescriptions d'entretien spéciales pour moteurs 31.03.1993

15.010-91

Kalenderbegrenzte Laufzeiten von Lycoming-Kolbenmotoren / Potentiels calendaires applicables aux moteurs
à pistons Lycoming

31.03.1997

15.010-93

Kalenderbegrenzte Laufzeiten von Kolbenmotoren in
motorseglern mit Klapptriebwerk (mit Anhang 1) /
Potentiels calendaires applicables aux moteurs à pistons
installées dans les motoplaneurs à groupe motopropulseur escamotable (avec annexe 1) 31.03.1997

20.000-11

Zullasggung von ILS (LOC), VOR und VHF (COM)
Empfangsgeräten / Admission des récepteurs ILS (LOC),
VOR et VHF

01.08.1996

20.010-70

Statische Druckabnahmen (mit Anhang I und II) / Prises
de pression statique (avec annexe I et II) 01.08.1990

20.015-15

IFR-Flüge mit Helikoptern (mit Anhang A) / Certification
des hélicoptères pour le vol aux instruments (IFR) (avec
annexe A)

28.02.1989

20.020-20

Period. Prüfung der Höhenmesser, Höhencodiergeräte
und Anlagen zur Abnahme des statischen Drucks /
Examen périodique des altimètres, codeurs d'altitude et
dispositifs de prise de la pression statique 01.05.1994

20.040-00

Periodische Prüfung von Magnetkompass-Systemen /
Examen périodique des systèmes de compas magnétiques 31.03.1997

20.080-10

VHF Sende- und Empfangsgeräte (VHF-COM) /
Emetteurs-récepteurs de communication (VHF-COM) 15.11.1996

20.080-11

VHF COM Kanalabstände / Emetteurs-récepteurs de
communication VHF

01.08.1990

20.100-20

Transponder / Transpondeurs 28.04.1995

20.140-01

Notsender/Emetteurs de secours 01.07.1995

20.540-20

Mindestanforderungen an RNAV- und FMS-Anlagen /
Exigences techniques/équipements RNAV et FMS 28.02.1989

50.023-15

Baumusterzeugnisse für Rettungsfallschirme / Certificats
de type pour les parachutes de sauvetage 31.10.1974

50.060-90

Spezielle Unterhaltsanforderungen für Notausrüstungen /
Exigences particulières d'entretien des équipements de
secours

28.04.1995

60.010-90

Besondere Unterhaltsvorschriften für Propeller /
Prescriptions d'entretien spéciales pour hélices 31.03.1993

70.005-10

Verwendung von Treibstoffen / Emploi de l'essence pour
automobiles dans les aéronefs 31.05.1983

73.200-10

Reparaturschweissarbeiten / Réparations par soudure sur
les aéronefs

01.05.1986

73.405-05

Oberflächenbehandlung von Stahlteilen / Traitement des
surfaces de pièces d'acier 31.10.1974