01.01.2021 - * / In vigore
01.01.2019 - 31.12.2020
01.03.2017 - 31.12.2018
01.01.2014 - 28.02.2017
01.01.2011 - 31.12.2013
01.01.2009 - 31.12.2010
01.01.2006 - 31.12.2008
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1

Ordinanza

concernente il preallarme, l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione (Ordinanza sull'allarme, OAll) del 5 dicembre 2003 (Stato 30 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla
protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), ordina: Sezione 1: Oggetto

Art. 1

Scopo

1

La presente ordinanza disciplina: a. il preallarme, l'allarme e la diffusione di istruzioni e raccomandazioni di comportamento presso la popolazione in caso di pericolo imminente; b. l'organizzazione e le competenze nel campo dell'allarme.

2

Per l'allarme in caso di minaccia radioattiva per la popolazione valgono inoltre: a. l'ordinanza del 26 giugno 19912 concernente l'organizzazione d'intervento in caso di aumento della radioattività; b. l'ordinanza del 28 novembre 19833 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari;

c. l'ordinanza del 3 dicembre 19904 sulla Centrale nazionale d'allarme.

3

Per l'allarme in caso di incidenti rilevanti vale inoltre l'ordinanza del 27 febbraio 19915 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.


Art. 2

Definizioni I termini utilizzati in relazione al preallarme, all'allarme diffusi presso la popolazione e alla diffusione di istruzioni e raccomandazioni di comportamento sono spiegati nell'appendice.

RU 2003 5165 1 RS

520.1

2 RS 732.32

3 RS 732.33

4

RS 732.34

5 RS 814.012 520.12

Protezione della popolazione e protezione civile 2

520.12

Sezione 2:

Preallarme, allarme e diffusione di istruzioni di comportamento

Art. 3

Preallarme Il preallarme è un annuncio trasmesso con sufficiente anticipo agli organi federali, cantonali e comunali competenti per avvisarli di possibili pericoli o minacce. Permette di realizzare la prontezza d'intervento degli organi federali, cantonali e comunali prima che venga dato l'allarme vero e proprio.


Art. 4

Prontezza d'allarme

1

In caso di pericolo imminente, la realizzazione della prontezza d'allarme viene ordinata:

a. dalla Centrale nazionale d'allarme (CENAL) in caso di eventi per i quali l'intervento compete alla Confederazione; b. dagli organi designati dal Cantone in caso di eventi per i quali l'intervento compete ai Cantoni o ai Comuni.

2

La prontezza d'allarme comprende: a. la prontezza d'impiego dei dispositivi d'allarme; b. la garanzia di ricezione degli ordini d'allarme trasmessi via radio presso i posti d'allarme;

c. la prontezza operativa del personale addetto alla diffusione dell'allarme.


Art. 5

Disposizioni relative all'allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento 1

In caso di pericolo imminente, la popolazione può essere allarmata per mezzo di sirene fisse e mobili o tramite telefono e riceve via radio e per mezzo di altri media le istruzioni sul comportamento da adottare.

2

L'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento sono disposti: a. dall'autorità federale competente in caso di eventi per i quali l'intervento compete alla Confederazione; b. dall'autorità cantonale competente in caso di eventi per cui l'intervento compete al Cantone.

3

Nei casi di massima urgenza la CENAL ordina l'allarme sotto la propria responsabilità.

Ordinanza sull'allarme 3

520.12


Art. 6

Incarichi relativi all'allarme e alla diffusione di istruzioni di comportamento 1

In base alle disposizioni delle autorità federali, su ordine delle autorità cantonali o, in casi urgenti, autonomamente, la CENAL incarica: a. i Comuni di diffondere il segnale d'allarme generale per mezzo di sirene fisse e mobili nonché di dare l'allarme tramite telefono agli occupanti di edifici isolati; b. la Società svizzera di radiotelevisione e le altre emittenti radiofoniche nazionali, regionali e locali di diffondere via radio istruzioni di comportamento e informazioni destinate alla popolazione.

2

In caso di pericolo locale, l'allarme tramite segnali acustici e la diffusione delle istruzioni di comportamento avvengono: a. in tempo di pace, secondo le direttive del Cantone; b. in caso di incidenti con decorso rapido in impianti nucleari, secondo le direttive dell'impianto in questione;

c. in caso di conflitto armato, da parte degli organi di condotta civili delle autorità competenti.


Art. 7

Informazione in caso di allarme In caso di allarme diffuso dalle sirene, e in particolare di falso allarme, si deve informare immediatamente la polizia cantonale che, da parte sua, provvederà subito ad informare via radio la popolazione e ad avvisare la CENAL.


Art. 8

Revoca dell'allarme e delle istruzioni di comportamento Dopo ogni allarme e diffusione di istruzioni sul comportamento, l'autorità che ha diffuso l'allarme deve annunciare, via radio o tramite altri media, la fine del pericolo, l'allentamento o la revoca delle istruzioni.


Art. 9

Fenomeni meteorologici pericolosi e pericolo valanghe 1

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) è l'organo tecnico responsabile di avvisare le autorità e diffondere raccomandazioni di comportamento alla popolazione in caso di fenomeni meteorologici pericolosi come tempeste e forti precipitazioni estese.

2

L'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) è l'organo tecnico responsabile di avvisare le autorità e diffondere raccomandazioni di comportamento alla popolazione in caso di pericolo di valanghe.

3

Gli organi tecnici disciplinano, in collaborazione con i Cantoni: a. i criteri per l'avviso meteo e le raccomandazioni di comportamento; b. i canali di diffusione; c. le competenze.

Protezione della popolazione e protezione civile 4

520.12


Art. 10

Incidenti in impianti nucleari 1

Gli esercenti di impianti nucleari sono responsabili di riconoscere ed annunciare per tempo il raggiungimento dei criteri per il preallarme e l'allarme.

2

Essi trasmettono immediatamente l'avviso di dare il preallarme o l'allarme: a. alla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN); b. alla CENAL;

c. all'organo cantonale competente.


Art. 11

Pericolo di inondazione presso impianti di accumulazione 1

Gli esercenti di impianti d'accumulazione sono responsabili di dare per tempo il preallarme e l'allarme in caso di eventi straordinari che comportano un pericolo d'inondazione nella zona di deflusso dell'impianto di accumulazione.

2

Essi trasmettono immediatamente gli avvisi concernenti la diffusione di preallarme o allarme:

a. alla

CENAL;

b. all'organo cantonale competente.


Art. 12

Segnale d'allarme «Allarme generale» 1

Per dare l'allarme alla popolazione viene utilizzato il segnale d'allarme «Allarme generale»:

Allarme generale Suono modulato continuo: 400 Hz
250 Hz

2

Le sirene fisse emettono questo segnale per la durata di un minuto e lo ripetono una seconda volta dopo un intervallo di due minuti.

3

Il segnale d'allarme «Allarme acqua» significa che a causa di un pericolo imminente vengono diffuse via radio le istruzioni di comportamento, i comunicati ufficiali o le informazioni; esso esorta la popolazione ad ascoltare la radio e ad osservare le istruzioni diramate.


Art. 13

Segnale d'allarme «Allarme acqua» 1

In caso di possibile pericolo a causa di un evento straordinario presso un impianto di accumulazione, prima di dare l'allarme acqua viene emesso il segnale «Allarme generale» per esortare la popolazione ad ascoltare la radio e ad osservare i comunicati e le istruzioni sul comportamento diramate.

Ordinanza sull'allarme 5

520.12

2

In caso di allarme acqua la popolazione residente nelle zone contigue ad impianti di accumulazione viene allarmata con il segnale acustico «Allarme acqua»: Allarme acqua Dodici suoni continui e gravi in sequenze di 20 secondi ad intervalli di 10 secondi:
200 Hz

3

Il segnale d'allarme «Allarme acqua» significa che la popolazione deve abbandonare immediatamente la regione minacciata.


Art. 14

Protezione dei segnali d'allarme Le sirene fisse e mobili possono essere utilizzate unicamente per dare l'allarme alla popolazione per mezzo dei segnali d'allarme previsti dagli articoli 12 e 13 della presente ordinanza.

Sezione 3: Organizzazione e competenze

Art. 15

Confederazione 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport emana, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, le prescrizioni sul comportamento che la popolazione deve adottare in caso d'allarme.

2

L'Ufficio federale della protezione della popolazione definisce i requisiti che i sistemi tecnici d'allarme devono soddisfare. Rilascia i certificati d'omologazione per i sistemi tecnici e stabilisce i mezzi per la diffusione di preallarme, allarme ed istruzioni di comportamento.

3

Sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza ed esegue i compiti assegnati alla Confederazione.

4

Emana istruzioni sullo svolgimento di prove delle sirene e dei sistemi.


Art. 16

Cantoni 1 I Cantoni provvedono alla pianificazione e alla realizzazione dei sistemi tecnici per dare il preallarme alle autorità e l'allarme alla popolazione secondo le disposizioni federali.

2

Definiscono le misure da adottare per dare, in tempo utile, il preallarme alle autorità e l'allarme alla popolazione.

3

Fanno in modo di essere sempre in grado di ricevere messaggi od ordini e di trasmetterli agli organi competenti.

4

Garantiscono che le sirene ubicate nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari possano essere azionate, tutte insieme o nei singoli settori nella zona 2, tramite il telecomando centralizzato.

Protezione della popolazione e protezione civile 6

520.12

5

Informano la popolazione che risiede nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari e nella regione a rischio d'inondazione (zona contigua e zona discosta) presso gli impianti d'accumulazione sul comportamento da adottare in caso di pericolo tramite promemoria e bollettini.

6

Disciplinano l'impiego di personale addetto all'allarme per assistere gli esercenti di impianti di accumulazione.

7

Effettuano controlli periodici per assicurare la prontezza d'impiego dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione e la prontezza operativa degli organi responsabili per l'allarme.


Art. 17

Comuni I Comuni garantiscono l'allarme alla popolazione secondo le disposizioni. Assicurano la prontezza d'impiego permanente e la manutenzione dei loro dispositivi d'allarme.


Art. 18

Esercenti di impianti nucleari 1

Gli esercenti di impianti nucleari definiscono in un regolamento d'emergenza i seguenti punti:

a. i criteri tecnici per dare il preallarme e l'allarme; b. le competenze in seno alla propria organizzazione; c. i canali di comunicazione con l'esterno.

2

Il regolamento d'emergenza deve essere approvato dalla DSN.


Art. 19

Esercenti di impianti d'accumulazione 1

Gli esercenti di impianti d'accumulazione definiscono in un regolamento d'emergenza i seguenti punti: a. i criteri tecnici per dare il preallarme e l'allarme; b. le competenze in seno alla propria organizzazione; c. i canali di comunicazione con l'esterno.

2

Il regolamento d'emergenza deve essere approvato dall'Ufficio federale delle acque e della geologia.

3

Gli esercenti di impianti d'accumulazione garantiscono la manutenzione e la prontezza d'impiego permanente del sistema d'allarme acqua.

Ordinanza sull'allarme 7

520.12

Sezione 4: Assunzione dei costi

Art. 20

1 La Confederazione si assume i costi dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione (costi per i progetti, il materiale, l'installazione e il rimodernamento).

2

I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione.

3

Gli esercenti degli impianti di accumulazione si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione dei sistemi d'allarme acqua nonché per la realizzazione e il rimodernamento delle costruzioni.

Sezione 5: Oneri sulla proprietà e responsabilità

Art. 21

1 I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

2

Nel caso di posa del dispositivo d'allarme su fondo privato, il proprietario del fondo è liberato dalla responsabilità civile nei confronti di terzi in caso di danni causati dal dispositivo. È fatta salva la responsabilità civile incorsa nel caso di premeditazione o negligenza grave da parte del proprietario.

3

Le conseguenze finanziarie della responsabilità civile sono a carico della persona incaricata della manutenzione dell'impianto d'allarme.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 22

Abrogazione e modifica del diritto previgente 1

L'ordinanza del 19 aprile 19726 concernente gli impianti di allarme acqua per le zone adiacenti agli sbarramenti idrici è abrogata.

2

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 7 dicembre 19987 sulla sicurezza degli impianti d'accumulazione

Le seguenti disposizioni sono abrogate: Articolo 19 capoversi 2-4 Articolo

20

Articolo 22 capoverso 2 6

Non pubblicata nella RU.

7 RS

721.102

Protezione della popolazione e protezione civile 8

520.12

2. Ordinanza del 28 novembre 19838 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari

Le seguenti disposizioni sono abrogate: Articolo

1

Articolo

3-5

Articolo 6 capoverso 1 Articolo

7-12

Articolo 13 capoverso 1 lettere a e b Articolo 14 e 15 Articolo 18 capoverso 1 Articolo 19 capoversi 2 e 3 Articolo

20-24

Articolo 26 capoverso 1 lettere a, b, d, e ed h nonché capoversi 2 e 3 Articolo 27 capoversi 2 e 3 Articolo 28 e 29

Art. 23

Entrata in

vigore

1

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2004.

2

L'articolo 16 capoverso 4 entra in vigore il 1°gennaio 2006.

3

L'articolo 15 capoverso 1 e l'articolo 24 dell'ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari sono abrogati il 1°gennaio 2006.


8 RS

732.33

Ordinanza sull'allarme 9

520.12

Appendice

Definizioni

Allarme alla popolazione (art. 12) Segnali d'allarme acustici che esortano la popolazione ad adottare un determinato
comportamento.

Avviso meteo (art. 9) Avviso diramato da 0-36 ore prima dell'evento. L'avviso meteo non deve essere
necessariamente preceduto da un pre-avviso meteo.

Diffusione di istruzioni di comportamento alla popolazione (art. 6) Istruzioni ufficiali concernenti il comportamento che deve adottare la popolazione,
diffuse di regola via radio e televisione o per mezzo di altri media.

Fine allerta meteo (art. 9) Fine imminente di un fenomeno meteorologico pericoloso. L'annuncio di fine allerta
meteo segue obbligatoriamente ogni avviso meteo.

Incidente con decorso rapido (art. 6)
Emissione rapida (< 1 h) di sostanze radioattive da un impianto nucleare che richiede l'adozione di misure preventive per proteggere la popolazione residente nella zona 1 attorno all'impianto.

Informazioni all'attenzione delle autorità Informazioni tecniche, spiegazioni e proposte destinate alle autorità e agli uffici
amministrativi.

Informazioni all'attenzione della popolazione (art. 6) Informazioni redatte in forma giornalistica, basate su informazioni tecniche fornite
dagli organi competenti o su altre fonti, e che non sono vincolanti.

Pericolo di valanghe (art. 9) Bollettino emanato due volte al giorno dall'Istituto federale per lo studio della neve
e delle valanghe (SNV) che contiene informazioni sulla neve e sulle valanghe e un avviso di pericolo di valanghe. Il grado di pericolo di valanghe è definito nella scala europea del pericolo di valanghe (5 gradi).

Pre-avviso meteo (art. 9) Annuncio, possibilmente con almeno 36 ore di anticipo, di fenomeni meteorologici
pericolosi (forte tempesta, forti precipitazioni estese, ecc.). Il pre-avviso meteo verrà precisato nel successivo avviso meteo.

Protezione della popolazione e protezione civile 10

520.12

Raccomandazioni di comportamento (art. 9)
Raccomandazioni di comportamento rilasciate da MeteoSvizzera e SNV per agevolare la pianificazione delle misure da adottare. Hanno carattere generale e non sono vincolanti.

Realizzazione della prontezza d'allarme (art. 4) Realizzazione della prontezza d'allarme in caso di pericolo imminente (CENAL,
Cantone, Comune, esercenti di impianti d'accumulazione). La prontezza d'allarme comprende la prontezza d'impiego dei dispositivi d'allarme, la garanzia di ricezione via radio degli ordini d'allarme presso i posti d'allarme e la prontezza operativa del personale addetto all'allarme.

Zona contigua (art.13)
Zona che nel caso di rottura totale dell'impianto d'accumulazione può essere sommersa nel giro di due ore.