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Ordinanza
sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento
fondate sul diritto di famiglia

(Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc)

del 6 dicembre 2019 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 131 capoverso 2 e 290 capoverso 2 del Codice civile (CC)1,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'aiuto prestato dall'ente pubblico per l'esecuzione delle pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia quando l'obbligato non adempie l'obbligo di mantenimento (aiuto all'incasso).

Art. 2 Organizzazione dell'aiuto all'incasso

1 L'organizzazione dell'aiuto all'incasso compete ai Cantoni.

2 Il diritto cantonale designa almeno un ufficio specializzato che, su richiesta, aiuti l'avente diritto ai contributi di mantenimento.

Art. 3 Oggetto dell'aiuto all'incasso

1 L'ufficio specializzato presta l'aiuto all'incasso per le pretese di mantenimento fondate sul diritto della filiazione, sul diritto matrimoniale e del divorzio o sulla legge del 18 giugno 20042 sull'unione domestica registrata (LUD) fissate in un titolo di mantenimento (contributi di mantenimento) ed esigibili nel mese della richiesta e in futuro.

2 Nell'ambito di una richiesta ai sensi del capoverso 1, l'ufficio specializzato presta l'aiuto all'incasso anche per gli assegni familiari disciplinati dalla legge, da un contratto o da un regolamento, purché siano inclusi nel titolo di mantenimento.

3 Nell'ambito di una richiesta ai sensi del capoverso 1, l'ufficio specializzato può prestare l'aiuto all'incasso anche per contributi di mantenimento e assegni familiari scaduti prima della presentazione della richiesta.

4 Il diritto cantonale può prevedere l'aiuto all'incasso per altre pretese del diritto di famiglia, in particolare per quelle riguardanti:

a.
i contributi speciali per bisogni straordinari e imprevisti del figlio (art. 286 cpv. 3 CC);
b.
la madre nubile (art. 295 CC);
c.
l'obbligo di assistenza tra parenti (art. 328 CC).
Art. 4 Titolo di mantenimento

L'aiuto all'incasso viene accordato per i seguenti titoli di mantenimento:

a.
decisioni esecutive di un'autorità svizzera o estera;
b.
contratti scritti di mantenimento che permettono il rigetto definitivo dell'opposizione in Svizzera;
c.
contratti scritti di mantenimento per figli maggiorenni.
Art. 5 Competenza

1 È competente l'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale al domicilio dell'avente diritto.

2 Se l'avente diritto cambia domicilio durante una procedura di aiuto all'incasso, la competenza dell'ufficio specializzato del luogo precedente viene meno.

3 L'ufficio specializzato rimane competente per l'incasso dei contributi di mantenimento scaduti fino al cambiamento di domicilio. Può trasferire le procedure di aiuto all'incasso pendenti al nuovo ufficio specializzato con il consenso di quest'ultimo.

Sezione 2: Richiesta di aiuto all'incasso

Art. 8 Ammissibilità della richiesta

La richiesta di aiuto all'incasso può essere presentata se il contributo di mantenimento non è pagato oppure se non lo è in modo completo, tempestivo o regolare.

Art. 9 Contenuto e forma della richiesta

1 La richiesta di aiuto all'incasso deve comprendere le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
i dati personali dell'avente diritto;
b.
il titolo di mantenimento;
c.
un elenco dei contributi di mantenimento impagati;
d.
la procura per l'incasso;
e.
i dati personali dell'obbligato;
f.
l'indirizzo dell'obbligato e quello del suo datore di lavoro, se sono noti;
g.
data e firma.

2 L'ufficio specializzato competente mette a disposizione del richiedente un modulo e se necessario lo aiuta a compilarlo.

3 L'ufficio specializzato può richiedere in ogni tempo all'avente diritto le ulteriori indicazioni e i documenti necessari all'adempimento del proprio compito.

Art. 10 Obbligo di collaborazione dell'avente diritto

1 L'avente diritto è tenuto a informare l'ufficio specializzato in merito a tutte le circostanze rilevanti per l'esecuzione dell'aiuto all'incasso. Deve comunicargli senza indugio ogni cambiamento.

2 L'avente diritto si impegna a non intraprendere di propria iniziativa alcuna azione per incassare i contributi di mantenimento, fintanto che perdura l'aiuto all'incasso.

3 Se l'avente diritto viola il proprio obbligo di collaborazione, l'ufficio specializzato può ingiungergli, per scritto e mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, di collaborare entro un determinato termine. Con l'assegnazione del termine lo avverte che la violazione dell'obbligo di collaborazione può comportare la reiezione della richiesta di aiuto all'incasso o la cessazione dell'aiuto in corso.

Sezione 3: Prestazioni dell'aiuto all'incasso

Art. 11 Procedura dell'ufficio specializzato

1 L'ufficio specializzato decide le prestazioni di aiuto all'incasso adeguate nel caso specifico.

2 Tenta di ottenere il pagamento da parte dell'obbligato. Se alla luce delle circostanze tale tentativo appare privo di possibilità di successo, adotta le misure adeguate per l'esecuzione dell'aiuto all'incasso ed esamina l'opportunità di intraprendere azioni penali.

Art. 12 Prestazioni dell'ufficio specializzato

1 L'ufficio specializzato offre almeno le prestazioni seguenti:

a.
promemoria sull'aiuto all'incasso;
b.
colloquio di consulenza personale con l'avente diritto;
c.
informazioni ai figli maggiorenni in merito alla possibilità di ottenere una decisione esecutiva e di richiedere il gratuito patrocinio;
d.
sostegno nella preparazione della richiesta di versamento degli assegni familiari a terzi (art. 9 della legge del 24 marzo 20063 sugli assegni familiari);
e.
calcolo dei contributi di mantenimento impagati, tenuto conto di un'eventuale indicizzazione;
f.
organizzazione della traduzione del titolo di mantenimento, se necessario ai fini dell'esecuzione;
g.
ricerca dell'obbligato, se non comporta un onere sproporzionato;
h.
presa di contatto con l'obbligato;
i.
interpellazione dell'obbligato;
j.
adozione delle misure adeguate per l'esecuzione dell'aiuto all'incasso, in particolare:
1.
esecuzione forzata (art. 67 segg. della legge federale dell'11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento; LEF),
2.
sequestro (art. 271-281 LEF),
3.
diffida ai debitori (art. 132 cpv. 1 e art. 291 CC; art. 13 cpv. 3 LUD5),
4.
garanzie (art. 132 cpv. 2 e art. 292 CC);
k.
ricezione e controllo dei pagamenti dell'obbligato.

2 L'ufficio specializzato può sporgere querela per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 del Codice penale6; CP) o denuncia per altri reati, in particolare per:

a.
bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento (art. 163 CP);
b.
diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 CP);
c.
falsità in documenti (art. 251 CP).

3 L'ufficio specializzato può offrire ulteriori prestazioni.

Art. 13 Notifiche dell'ufficio specializzato all'istituto di previdenza o di libero passaggio

1 Se l'obbligato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di contributi di mantenimento, l'ufficio specializzato lo può notificare all'istituto di previdenza o di libero passaggio dell'obbligato (art. 40 della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP; art. 24fbis della legge del 17 dicembre 19938 sul libero passaggio, LFLP).

2 Se non conosce l'istituto di previdenza o di libero passaggio presso il quale sono depositati gli averi di previdenza dell'obbligato, l'ufficio specializzato può richiedere tale informazione all'Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 86a cpv. 1 lett. abis LPP).

3 Se una procedura di aiuto all'incasso pendente è trasferita a un nuovo ufficio specializzato (art. 5 cpv. 3), il nuovo ufficio competente notifica il cambiamento all'istituto di previdenza o di libero passaggio dell'obbligato.

4 L'ufficio specializzato revoca la notifica all'istituto di previdenza o di libero passaggio se:

a.
l'obbligato ha pagato tutti gli arretrati e da un anno adempie regolarmente e in modo completo il proprio obbligo di mantenimento; oppure
b.
l'aiuto all'incasso viene a cessare e l'ufficio specializzato può presumere di non dover più adottare ulteriori misure nei confronti dell'obbligato.

5 La notifica dell'obbligato, la richiesta delle informazioni necessarie a tal fine, la notifica del cambiamento di ufficio competente e la revoca della notifica devono avvenire per mezzo degli appositi moduli redatti dal Dipartimento federale dell'interno (DFI)9. Ai moduli devono essere allegate le disposizioni determinanti del diritto cantonale e comunale sulla competenza dell'ufficio specializzato.

6 Le notifiche ai sensi dei capoversi 1 e 3 e la revoca della notifica ai sensi del capoverso 4 sono comunicate mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

7 RS 831.40

8 RS 831.42

9 I moduli sono messi a disposizione nei siti Internet dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (www.bsv.admin.ch) e dell'Ufficio federale di giustizia (www.bj.admin.ch).

Art. 14 Notifica dell'istituto di previdenza o di libero passaggio all'ufficio specializzato

1 L'istituto di previdenza o di libero passaggio notifica senza indugio all'ufficio specializzato l'esigibilità delle seguenti pretese dell'obbligato che gli è stato notificato:

a.
il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;
b.
il versamento in contanti, secondo l'articolo 5 LFLP10, di un importo pari ad almeno 1000 franchi;
c.
il prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni secondo gli articoli 30c LPP11 e 331e del Codice delle obbligazioni12.

2 L'istituto di previdenza o di libero passaggio notifica all'ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l'articolo 30b LPP dell'avere di previdenza dell'obbligato nonché la realizzazione del pegno.

3 La notifica avviene per mezzo dell'apposito modulo redatto dal DFI13.

4 Essa è comunicata mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

5 L'istituto di previdenza o di libero passaggio può effettuare un versamento ai sensi del capoverso 1 al più presto 30 giorni dopo la notifica all'ufficio specializzato.

10 RS 831.42

11 RS 831.40

12 RS 220

13 Il modulo è messo a disposizione nei siti Internet dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (www.bsv.admin.ch) e dell'Ufficio federale di giustizia (www.bj.admin.ch).

Sezione 4:
Imputazione degli importi incassati in caso di pagamento parziale

Art. 15

Se l'aiuto all'incasso viene prestato sia per il contributo di mantenimento sia per gli assegni familiari (art. 3 cpv. 2), i pagamenti parziali sono imputati dapprima al contributo di mantenimento.

Sezione 5: Cessazione dell'aiuto all'incasso

Art. 16

1 L'ufficio specializzato cessa l'aiuto all'incasso nei casi seguenti:

a.
con l'estinzione del diritto di mantenimento;
b.
in caso di ritiro della richiesta di aiuto all'incasso da parte dell'avente diritto;
c.
in caso di cambiamento di domicilio da parte dell'avente diritto, se il cambiamento comporta una modifica della competenza in materia di aiuto all'incasso (art. 5 cpv. 2).

2 L'ufficio specializzato può cessare l'aiuto all'incasso se:

a.
l'avente diritto viola il proprio obbligo di collaborazione (art. 10);
b.
i contributi di mantenimento non possono più essere incassati, ma in ogni caso un anno dopo l'ultimo tentativo di incasso infruttuoso;
c.
l'obbligato adempie regolarmente e in modo completo il proprio obbligo di mantenimento da un anno.

3 In caso di cessazione, l'ufficio specializzato prosegue l'aiuto all'incasso per i contributi di mantenimento scaduti fino al momento della cessazione. Se nell'ambito di un cambiamento di domicilio trasferisce le procedure di aiuto all'incasso pendenti al nuovo ufficio specializzato (art. 5 cpv. 3), cessa integralmente il proprio aiuto.

4 In caso di cessazione dell'aiuto all'incasso, l'ufficio specializzato allestisce un conteggio finale e lo consegna all'avente diritto.

Sezione 6: Costi dell'aiuto all'incasso

Art. 17 Prestazioni dell'ufficio specializzato

1 Le prestazioni dell'ufficio specializzato per l'aiuto all'incasso di contributi di mantenimento in favore dei figli sono gratuite.

2 Le prestazioni dell'ufficio specializzato per l'aiuto all'incasso di contributi di mantenimento in favore di altri aventi diritto sono di regola gratuite. Se l'avente diritto dispone di risorse sufficienti, l'ufficio specializzato può esigere che partecipi ai costi.

Art. 18 Prestazioni di terzi: anticipo dei costi

Nel caso in cui terzi intervengono o forniscono prestazioni per l'esecuzione dei contributi di mantenimento, i costi sostenuti, e segnatamente le spese di esecuzione, processuali e di traduzione, sono anticipati dall'ente pubblico.

Art. 19 Prestazioni di terzi: assunzione dei costi

1 Nel caso in cui terzi intervengono o forniscono prestazioni per l'esecuzione dei contributi di mantenimento, i costi sostenuti sono a carico dell'obbligato.

2 Se i costi non possono essere riscossi dall'obbligato, l'ente pubblico può addossarli all'avente diritto solo se egli dispone di risorse sufficienti.

Sezione 7: Fattispecie transfrontaliere

Art. 20 Principio

1 Nelle fattispecie transfrontaliere, l'aiuto all'incasso è prestato conformemente alle convenzioni sull'assistenza amministrativa e ai Memorandum of Understanding applicabili.

2 Salvo disposizione contraria delle convenzioni sull'assistenza amministrativa, dei Memorandum of Understanding o degli articoli 21 e 22, le rimanenti disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia.

Art. 21 Competenze

1 Le prestazioni previste nelle convenzioni sull'assistenza amministrativa e nei Memorandum of Understanding sono fornite direttamente dall'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale oppure per suo tramite.

2 L'Ufficio federale di giustizia funge da organo di trasmissione e ricezione per la Svizzera.

3 Per l'aiuto all'incasso prestato nell'ambito di una richiesta proveniente dall'estero è competente l'ufficio specializzato del domicilio o, a difetto di domicilio in Svizzera, del luogo di dimora abituale dell'obbligato. Se l'obbligato non ha né domicilio né luogo di dimora abituale in Svizzera, l'aiuto è prestato dall'ufficio specializzato del luogo delle misure da adottare.

4 Per l'aiuto all'incasso prestato nell'ambito di una richiesta rivolta all'estero è competente l'ufficio specializzato del domicilio o, a difetto di domicilio in Svizzera, del luogo di dimora abituale dell'avente diritto.

Art. 22 Costi dell'aiuto all'incasso

1 Le prestazioni proprie dell'ufficio specializzato previste nelle convenzioni sull'assistenza amministrativa e nei Memorandum of Understanding sono gratuite.

2 In caso di richieste rivolte all'estero, gli articoli 18 e 19 si applicano anche alla costituzione o alla modifica di titoli di mantenimento.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Disposizione transitoria

La presente ordinanza è applicabile fin dall'entrata in vigore alle richieste e alle procedure di aiuto all'incasso pendenti al momento della sua entrata in vigore.