01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.04.2018 - 31.12.2021
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24.01.2017 - 31.03.2018
01.01.2017 - 23.01.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2011
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 30.06.2005
01.08.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 31.07.2003
01.12.2001 - 31.12.2002
01.08.2001 - 30.11.2001
01.01.2001 - 31.07.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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832.202

Ordinanza
sull'assicurazione contro gli infortuni

(OAINF)

del 20 dicembre 1982 (Stato 1° aprile 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
vista la legge federale del 20 marzo 19812 sull'assicurazione contro gli infortuni (legge/LAINF);
visti gli articoli 5 capoverso 3 e 44 della legge federale del 23 giugno 19783
sulla sorveglianza degli assicuratori,4

ordina:

1 RS 830.1

2 RS 832.20

3 [RU 1978 1836, 1988 414, 1992 288all. n. 66 733 disp. fin. art. 7 n. 3 2363 all. n. 2, 1993 3204, 1995 1328 all. n. 2 3517 I 12 5679, 2000 2355 all. n. 28, 2003 232, 2004 1677 all. n. 4 2617 all. n. 12. RU 2005 5269 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 17 dic. 2004 (RS 961.01).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

Titolo primo: Persone assicurate

Art. 15 Nozione di lavoratore

È considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull'assi­curazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

Art. 1a6 Assicurazione obbligatoria in casi speciali

1 Le persone esercitanti un'attività presso un datore di lavoro al fine di prepararsi alla scelta di una professione sono pure assicurate obbligatoriamente.

2 Le persone detenute in istituto penitenziario, in istituto d'internamento e collocate in casa di educazione al lavoro nonché di rieducazione sono soggette all'obbligo assicurativo solamente per il periodo durante il quale sono occupate da terzi dietro compenso, fuori dell'istituto o della casa.

3 I membri di comunità religiose sono soggetti all'obbligo assicurativo solamente per il periodo durante il quale sono occupati da terzi dietro compenso, fuori della comunità.

4 Sono infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli assicurati giusta i capo­versi 2 e 3, occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno.

6 Introdotto dal n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione

1 Non sono soggetti all'obbligo assicurativo:

a.7
i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavo­ratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 19528 sugli assegni familiari nell'a­gricoltura;
b. a d.9 ...
e.10
i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 199211 sull'assicurazione militare (LAM);
f.12
i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività;
g.13
...
h.14
le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività;
i.15
i pompieri di milizia.

2 ...16

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

8 RS 836.1

9 Abrogate dal n. I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

11 RS 833.1

12 Introdotta dal n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

13 Introdotta dal n. I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

14 Introdotta dal n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

15 Introdotta dal n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dal n. 3 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

Art. 3 Persone al beneficio di privilegi secondo il diritto internazionale

1 Non sono assicurati i membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche e delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative in Svizzera, i funzionari consolari di carriera in Svizzera e i familiari di queste persone che fanno parte della stessa economia domestica e non sono cittadini svizzeri.17

2 Se dette persone esercitano in Svizzera un'attività dipendente per conseguire un guadagno personale, per questa attività sono assicurate contro gli infortuni profes­sionali e gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa.

3 I membri del personale amministrativo, tecnico e di servizio delle missioni diplomatiche e delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative in Svizzera, come pure gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dei posti consolari sono assicurati solo se la missione diplomatica, la missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative oppure il posto consolare ne ha fatto richiesta all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP18), dichiarandosi disposta ad adempiere gli obblighi imposti dalla legge ai datori di lavoro. La richiesta va sempre presentata se queste persone sono cittadini svizzeri o domiciliate in Svizzera. La domanda può anche essere presentata da un membro della missione diplomatica, della missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative nonché del posto consolare per i domestici privati e non ancora assicurati conformemente alla legge.19

4 Se una persona di cui al capoverso 3 esercita in Svizzera un'attività dipendente per conseguire un guadagno personale, per questa attività è assicurata secondo la legge.

5 Non sono assicurate le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 200720 sullo Stato ospite che sono impiegate da un'organizzazione intergovernativa, un'istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o un altro organismo internazionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. Sono assicurate le persone che sono impiegate da una di queste organizzazioni che non offre loro una protezione equivalente contro i postumi di infortuni e malattie professionali.21

17 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

18 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

19 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

20 RS 192.12

21 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

Art. 4 Lavoratori mandati all'estero

Il rapporto assicurativo non viene interrotto se il lavoratore era assicurato d'obbligo in Svizzera immediatamente prima di essere mandato all'estero e se resta vincolato da un rapporto di lavoro a un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera, mantenendo nei suoi riguardi un diritto al salario. Il rapporto assicurativo si protrae per due anni.22 Su richiesta, l'assicuratore può protrarre questa durata per sei anni in tutto.

22 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 5 Aziende di trasporto e amministrazioni pubbliche

È assicurato per un'attività temporanea o permanente all'estero:

a.
il personale delle imprese ferroviarie svizzere occupato su una delle loro linee;
b.
il personale occupato in Svizzera da imprese di trasporto aereo con sede prin­ci­pale in Svizzera;
c.
il personale delle amministrazioni pubbliche svizzere e delle centrali sviz­zere per la promozione del commercio e del turismo, occupato secondo il diritto svizzero.
Art. 6 Personale di datori di lavoro con sede all'estero

1 È assicurato il personale assunto in Svizzera dal datore di lavoro domiciliato o con sede all'estero che esegue lavori in Svizzera.23

2 I lavoratori mandati in Svizzera non sono assicurati durante il primo anno. A richiesta questo periodo può essere prolungato per sei anni in tutto dall'Istituto nazio­nale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o dalla cassa suppletiva, se la protezione assicurativa è garantita altrimenti.24

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 7 Fine dell'assicurazione all'estinzione del diritto al salario

1 Sono considerati salario ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge:

a.
il salario determinante secondo la legislazione federale sull'AVS;
b.25
le indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione per l'invalidità (AI) e le indennità giornaliere delle casse malati e delle assicurazioni private contro le malattie e contro gli infortuni, sostitutive del salario, le indennità secondo la legge federale del 25 settembre 195226 sulle indennità di perdita di guadagno nonché le prestazioni di assicurazioni maternità cantonali;
c.
gli assegni familiari versati conformemente all'uso locale o professionale a ti­tolo di assegni per i figli, di sussidi di formazione o di assegni familiari;
d.
i salari su cui non è riscosso alcun contributo dell'AVS a causa dell'età dell'as­sicurato.

2 Non sono considerate salario:27

a.
le indennità versate allo scioglimento del rapporto di lavoro, in caso di chiu­sura o fusione di un'azienda o in circostanze analoghe;
b.28
le rimunerazioni quali gratifiche, indennità natalizie, partecipazioni agli utili d'esercizio, le azioni al personale, i tantièmes, i premi di fedeltà e d'anzia­nità di servizio.

25 Nuovo testo giusta l'art. 45 n. 2 dell'O del 24 nov. 2004 sulle indennità di perdita di guadagno, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1251).

26 RS 834.1

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 829 Prolungamento dell'assicurazione mediante convenzione

Le convenzioni individuali o collettive con l'assicuratore relative al prolungamento dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali devono essere concluse prima della scadenza del rapporto d'assicurazione.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Titolo secondo: Oggetto dell'assicurazione

Capitolo 1: In generale

Art. 930 Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio

Non costituiscono una lesione corporale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge i danni non imputabili all'infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 10 Altre lesioni corporali

L'assicurato ha diritto alle prestazioni anche per lesioni corporali occorsegli durante un esame medico ordinato dall'assicuratore o reso necessario da altre circostanze.

Capitolo 2: Infortuni e malattie professionali

Art. 12 Infortuni professionali

1 Sono segnatamente infortuni professionali ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge anche gli infortuni occorsi:

a.
durante viaggi d'affari o di servizio, dal momento in cui l'assicurato lascia la sua abitazione fino a quando vi fa ritorno, salvo l'infortunio sia occorso duran­te il tempo libero;
b.
durante escursioni aziendali organizzate o finanziate dal datore di lavoro;
c.
durante la frequenza di scuole o corsi previsti legalmente o contrattualmente oppure autorizzati dal datore di lavoro, salvo l'infortunio sia occorso durante il tempo libero;
d.
durante il trasporto con mezzi dell'azienda, organizzato e finanziato dal datore di lavoro sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa.

2 Il luogo di lavoro secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge comprende, per i lavoratori agricoli, il podere e tutti i fondi che vi appartengono; per i dipen­denti che vivono in comunità domestica con il datore di lavoro, anche i locali desti­nati al vitto e all'alloggio.

Art. 13 Occupati a tempo parziale

1 Sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali i dipendenti occupati a tempo parziale, che lavorano presso un datore di lavoro almeno per otto ore alla settimana.33

2 Per i dipendenti occupati a tempo parziale, la cui durata settimanale di lavoro è inferiore a questo minimo, gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa sono considerati infortuni professionali.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2879).

Art. 1434

Le sostanze nocive e le malattie provocate da determinati lavori ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 della legge figurano nell'allegato 1.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Titolo terzo: Prestazioni assicurative

Capitolo 1: Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese (prestazioni in natura)35

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).


Art. 1536 Trattamento in un ospedale

1 L'assicurato ha diritto al trattamento, al vitto e all'alloggio in sala comune di un ospedale (art. 68 cpv. 1) con cui è stata conclusa una convenzione di collaborazione e tariffale.

2 Se l'assicurato sceglie una sala che non sia quella comune o un altro ospedale, l'assicurazione assume le spese che avrebbe dovuto rimborsare conformemente al capoverso 1 per il trattamento in sala comune di quest'altro ospedale o di quello appropriato più vicino. L'ospedale ha diritto solamente al rimborso di queste spese.

3 L'ospedale non può domandare nessun anticipo per il trattamento in sala comune.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). Correzione del 24 gen. 2017 (RU 2017 237).

Art. 17 Trattamento all'estero

Le spese derivanti da cure sanitarie eseguite per necessità all'estero sono rimborsa­te fino a un importo massimo pari al doppio delle spese che sarebbero risultate se il trattamento fosse stato eseguito in Svizzera.

Art. 1838 Assistenza e cure a domicilio

1 L'assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 199539 sull'assicura­zione malattie.

2 L'assicuratore assegna un contributo per:

a.
un'assistenza medica a domicilio prescritta dal medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa assistenza sia eseguita in modo professionale;
b.
un'assistenza non medica a domicilio, se questa non è rimborsata dall'asse­gno per grandi invalidi secondo l'articolo 26.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

39 RS 832.102

Art. 19 Mezzi ausiliari

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI40) redige l'elenco dei mezzi ausi­liari ed emana disposizioni sulla loro consegna.

40 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 20 Spese di salvataggio, di ricupero, di viaggio e di trasporto

1 Sono rimborsate le spese necessarie di salvataggio e di ricupero e quelle di viag­gio e di trasporto necessarie dal profilo medico. Altre spese di viaggio e di traspor­to sono rimborsate quando rapporti familiari lo giustificano.

2 Dette spese, se insorgono all'estero, sono tutt'al più rimborsate fino a un quinto dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato.

3 Se il fornitore di prestazioni e l'assicuratore non raggiungono un accordo, il DFI può stabilire importi massimi per il rimborso delle spese di salvataggio e di ricupero.41

41 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 21 Spese di trasporto della salma all'estero

1 Le spese risultanti all'estero per il trasporto della salma al luogo di sepoltura sono tutt'al più rimborsate fino a un quinto dell'importo massimo del guadagno annuo as­sicurato.

2 Le spese di trasporto sono rimborsate a chi prova di averle sostenute.

Capitolo 2: Prestazioni in contanti

Sezione 1: Guadagno assicurato

Art. 22 In generale

1 L'importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 148 200 franchi all'anno e a 406 franchi al giorno.42

2 È considerato guadagno assicurato il salario determinante secondo la legislazione sull'AVS, con le seguenti deroghe:

a.
sono considerati guadagno assicurato anche i salari non sottoposti al pre­lievo di contributi dell'AVS a causa dell'età dell'assicurato;
b.
fanno pure parte del guadagno assicurato gli assegni familiari, accordati conformemente all'uso locale o professionale a titolo di assegni per i figli, per la formazione o per l'economia domestica;
c.
per i familiari del datore di lavoro collaboranti nell'azienda, gli associati, gli azionisti o i soci di società cooperative si tiene conto almeno del salario corri­spondente agli usi professionali e locali;
d.
non sono prese in considerazione le indennità versate allo scioglimento del rapporto di lavoro, in caso di chiusura o di fusione dell'azienda o in circostan­ze analoghe;
e.43
...

3 L'indennità giornaliera è calcolata in base all'ultimo salario ricevuto dall'assi­curato prima dell'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.44

3bis Se fino all'insorgenza dell'infortunio la persona assicurata aveva diritto a un'in­dennità giornaliera secondo la legge lederale del 19 giugno 195945 su l'assicurazione per l'invalidità, l'indennità giornaliera corrisponde almeno all'ammontare totale dell'indennità giornaliera versata fino allora dall'assicurazione per l'invalidità, ma al massimo all'80 per cento del guadagno assicurato conformemente al capoverso 1.46

4 Le rendite sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di un'attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista a condizione che in base al modello attuale o previsto della biografia lavorativa non risulti una durata normale diversa dell'attività. La conversione è limitata al periodo di tempo ammesso dal diritto in materia di stranieri.47

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 4213).

43 Abrogata dal n. I dell'O del 21 ott. 1987, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1498).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

45 RS 831.20

46 Introdotto dal n. I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3881).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 23 Salario determinante per l'indennità giornaliera in casi speciali

1 Se l'assicurato non ha ottenuto il salario o ne ha ottenuto uno ridotto a causa di servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, infortunio, malattia, maternità o lavoro ridotto, viene preso in considerazione il guadagno che avrebbe conseguito senza queste circostanze.48

2 ...49

3 Se l'assicurato non esercita regolarmente un'attività lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti fluttuazioni, ci si deve basare su un medio salario giornaliero ponde­rato.

3bis Se un dipendente temporaneo che esercita regolarmente un'attività lucrativa nell'ambito di un contratto quadro e di un contratto d'impiego è vittima d'infortunio, è determinante il salario concordato nel contratto d'impiego in vigore.50

4 L'articolo 22 capoverso 3 è applicabile a un assicurato vittima di un infortunio durante un'attività stagionale. Se l'infortunio è occorso nel periodo durante il quale non esercita un'attività lucrativa, il salario effettivo conseguito nell'anno preceden­te, va diviso per 365.

5 Se prima dell'infortunio l'assicurato era impiegato presso più datori di lavoro, è determinante il salario complessivo di tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dal fatto che per tali rapporti sia stata stipulata una copertura solo per gli infortuni professionali oppure anche per gli infortuni non professionali. Questa disposizione vale anche per l'assicurazione facoltativa.51

6 Per i praticanti, i volontari, le persone che si preparano alla scelta di una profes­sione e per gli assicurati che esercitano un'attività in centri professionali d'integra­zione per gli invalidi al fine di acquisire una formazione, va preso in consi­derazione, dal compimento del 20° anno d'età, un guadagno giornaliero del 20 per cento alme­no dell'importo massimo del guadagno assicurato e, prima del compi­mento del 20° anno d'età, del 10 per cento almeno.52

7 Il salario determinante è ricalcolato se la cura medica è durata almeno tre mesi e il salario dell'assicurato è aumentato del 10 per cento almeno nel corso di questo periodo.53

8 In caso di ricaduta è determinante il salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento dell'importo massimo del guadagno giorna­liero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell'assicurazione sociale.

9 Nella misura in cui le conseguenze di un evento assicurato provocano un ritardo di almeno sei mesi nella formazione professionale, per la durata del ritardo, ma al massimo per un anno, viene accordata un'indennità giornaliera parziale corrispondente alla differenza tra il salario percepito durante la formazione e il salario minimo di un lavoratore qualificato della corrispondente categoria professionale.54

48 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2685).

49 Abrogato dall'art. 11 dell'O del 24 gen. 1996 sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1996 698).

50 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

54 Introdotto dal n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 24 Salario determinante per le rendite in casi speciali

1 Se nel corso dell'anno precedente l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, infor­tunio, malattia, maternità, disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.55

2 Se il diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l'infortunio o l'insorgenza della malattia professionale, determinante è il salario che l'assicurato avrebbe ottenuto nell'anno precedente l'inizio del diritto alla rendita se non si fossero verificati detti eventi, per quanto questo salario sia più elevato dell'ultimo riscosso prima dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia professionale.

3 Se l'infortunato, poiché seguiva una formazione professionale, non riceveva il sa­la­rio di un assicurato completamente formato nello stesso tipo di professione, il gua­dagno assicurato è determinato, dall'epoca in cui avrebbe concluso la formazione, in base al salario completo che avrebbe ricevuto nell'anno precedente l'infortunio.

4 Se il beneficiario di una rendita d'invalidità è vittima di un ulteriore infortunio assicurato comportante un aggravamento dell'invalidità, per calcolare la nuova rendita tenendo conto dei due infortuni è determinante il salario che l'assicurato avrebbe ricevuto nell'anno precedente l'ultimo infortunio se prima non si fosse verificato nessun infortunio assicurato. Se questo salario è inferiore a quello ottenuto ante­riormente al primo infortunio assicurato, è determinante il salario più elevato.56

5 ...57

55 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2685).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

57 Abrogato dal n. I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Sezione 2: Indennità giornaliera

Art. 25 Ammontare

1 L'indennità giornaliera è calcolata conformemente all'allegato 2 e versata tutti i giorni, compresi la domenica e i giorni festivi.58

2 ...59

3 L'assicurazione contro gli infortuni fornisce l'intera prestazione se l'incapacità lavorativa di un assicurato disoccupato supera il 50 per cento e metà della presta­zione se l'incapacità lavorativa è superiore al 25 per cento ma raggiunge al massimo il 50 per cento. Non v'è alcun diritto all'indennità giornaliera se l'incapacità lavorativa è del 25 per cento o inferiore.60

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

59 Abrogato dall'art. 11 dell'O del 24 gen. 1996 sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1996 698).

60 Abrogato dall'art. 11 dell'O del 24 gen. 1996 sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (RU 1996 698). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 27 Trattenute in caso di ricovero in un ospedale

1 La trattenuta sull'indennità giornaliera per le spese di sostentamento negli stabi­li­menti di cura ammonta al:

a.
20 per cento dell'indennità giornaliera, ma al massimo 20 franchi per le persone sole senza obblighi di mantenimento o d'assistenza;
b.
10 per cento dell'indennità giornaliera, ma al massimo 10 franchi, per le persone sposate e per quelle sole con obblighi di mantenimento o d'as­sistenza, con riserva del capoverso 2.

2 Non v'è alcuna trattenuta ove persone sposate o sole devono provvedere a persone minorenni o in corso di formazione.

Sezione 3: Rendita d'invalidità

Art. 28 Determinazione del grado d'invalidità in casi speciali

1 Se l'assicurato non ha potuto intraprendere una formazione professionale, pro­van­do che questa era stata progettata e conforme alle proprie attitudini, oppure conclu­dere una formazione già iniziata, causa un'invalidità conseguente a infortunio assi­curato, determinante per valutare il grado d'invalidità è61 il reddito che avrebbe potu­to conseguire in quella professione se non fosse stato invalido.

2 Per gli assicurati esercitanti contemporaneamente diverse attività salariate, il grado d'invalidità è determinato in funzione del pregiudizio patito in tutte queste attività. Se l'assicurato, oltre a un'attività salariata, esercita un'attività non assicura­ta secon­do la legge o non retribuita, non è preso in considerazione il pregiudizio62 patito in queste attività.

3 Se la capacità lavorativa dell'assicurato era già ridotta in modo durevole prima dell'infortunio a causa di un danno alla salute non assicurato, per calcolare il grado d'invalidità si deve paragonare il salario che l'assicurato potrebbe realizzare tenuto conto dell'incapacità lavorativa ridotta preesistente con il reddito che potrebbe conseguire malgrado le conseguenze dell'infortunio e la menomazione preesisten­te.63

4 Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'in­fortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità.

61 RU 1983 1160

62 RU 1983 1160

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 2964 Invalidità dovuta alla perdita di organi geminati

1 Sono considerati organi geminati gli occhi, le orecchie e i reni.

2 In caso di perdita di un organo geminato in seguito ad un infortunio assicurato, il grado d'invalidità è determinato senza tener conto del rischio di perdita dell'altro.

3 Se solo la prima o la seconda perdita di un organo geminato è assicurata secondo la legge, il grado d'invalidità in caso di perdita del secondo organo viene determinato in base al danno complessivo e l'assicuratore è obbligato a versare prestazioni per questo danno. Le prestazioni per la perdita di un organo geminato non assicurato, fornite da un'assicurazione contro gli infortuni, da un'assicurazione malattie o da un terzo responsabile, sono computate nella rendita. Se tali prestazioni sono ancora da riscuotere, l'assicurato deve cedere i suoi diritti all'assicuratore tenuto a versare le prestazioni. Rimane riservata la normativa speciale in materia d'assicurazione mili­tare (art. 103 LAINF).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 3065 Rendita transitoria

1 Se dalla continuazione della cura medica non si può più attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute dell'assicurato e la decisione dell'AI riguardante l'integrazione professionale è presa solo più tardi, è assegnata provvisoriamente una rendita a partire dalla fine della cura medica; tale rendita è calcolata in base all'incapacità di guadagno esistente in quel momento. Il diritto si estingue:

a.
al momento della nascita del diritto ad un'indennità giornaliera dell'AI;
b.
con la decisione negativa dell'AI concernente l'integrazione professionale;
c.
con la determinazione definitiva della rendita.

2 Nel caso di assicurati reintegrati professionalmente all'estero la rendita transitoria è versata fino alla conclusione dell'integrazione. Le prestazioni in denaro di assicurazioni sociali estere sono prese in considerazione secondo l'articolo 69 LPGA.66

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

66 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

Art. 3167 Calcolo delle rendite complementari, in generale

1 Se inizia il versamento di una rendita dell'AI o di una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera in seguito a un infortunio, le rendite per i figli dell'AI e le rendite equivalenti di un'assicurazione sociale estera sono pure interamente prese in considerazione per il calcolo della rendita complementare. Ai fini del calcolo è rilevante il tasso di cambio nel momento in cui le due prestazioni concorrono per la prima volta.68

2 All'atto della determinazione della base di calcolo secondo l'articolo 20 capoverso 2 della legge, il guadagno assicurato, conformemente all'articolo 34 della legge, è maggiorato di un ammontare uguale alla percentuale dell'indennità di rincaro, valida al momento in cui le rendite concorrono per la prima volta.

3 Le indennità di rincaro non sono prese in considerazione per il calcolo delle ren­dite complementari.

4 Le rendite complementari sono sottoposte alle riduzioni secondo l'articolo 21 LPGA e gli articoli 36-39 della legge.69 Le indennità di rincaro sono calcolate in base alle rendite comple­mentari ridotte.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3456).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

Art. 3270 Calcolo delle rendite complementari in casi speciali

1 Se una rendita dell'AI indennizza pure un'invalidità non assicurata secondo la legge, è presa in considerazione per il calcolo della rendita complementare soltan­to la parte della rendita dell'AI che copre l'attività obbligatoriamente assicurata.

2 Se, in seguito a un infortunio, una rendita dell'AI è aumentata o succede a una rendita per superstite dell'AVS, è presa in considerazione per il calcolo della rendita complementare soltanto la differenza tra la rendita accordata prima dell'infortunio e la nuova prestazione. Nei casi previsti nell'articolo 24 capoverso 4 la rendita dell'AI è interamente presa in considerazione.

3 Se, prima dell'infortunio, l'assicurato era al beneficio di una rendita di vecchiaia dell'AVS, per la determinazione del limite del 90 per cento secondo l'articolo 20 capoverso 2 della legge occorre prendere in considerazione non soltanto il guadagno assicurato bensì anche la rendita di vecchiaia fino a concorrenza dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3456).

Art. 3371 Adeguamento delle rendite complementari

1 Se una rendita di vecchiaia dell'AVS succede a una rendita dell'AI, non si procede a un nuovo calcolo della rendita complementare.

2 Le rendite complementari sono rettificate quando:

a.72
rendite per i figli dell'AVS o dell'AI oppure rendite equivalenti di un'assi­curazione sociale estera sono soppresse o aggiunte;
b.
la rendita dell'AVS o dell'AI è aumentata o ridotta a causa di una modifica­zione delle basi di calcolo;
c.73
il grado d'invalidità determinante per l'assicurazione contro gli infortuni muta notevolmente;
d.
il guadagno assicurato secondo l'articolo 24 capoverso 3 è modificato.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3456).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

Art. 33a74 Oggetto della riduzione della rendita durante l'età di pensionamento

1 La riduzione secondo l'articolo 20 capoverso 2ter della legge è calcolata sull'am­montare della rendita d'invalidità o della rendita complementare, comprese le indennità di rincaro.

2 Dopo la rettifica della rendita complementare secondo l'articolo 33 capoverso 2 o dell'indennità di rincaro, la riduzione è calcolata sul nuovo ammontare.

74 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 33b75 Riduzione della rendita durante l'età di pensionamento in caso di infortuni plurimi

1 Se il beneficiario di una rendita d'invalidità subisce un altro infortunio assicurato che provoca un aumento della rendita d'invalidità, la riduzione si applicherà singolarmente a ogni parte della rendita ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2ter della legge. A tal fine sono determinanti:

a.
l'età dell'assicurato al momento dell'infortunio;
b.
per la parte del primo infortunio, l'ammontare che la rendita concessa per il primo infortunio avrebbe al raggiungimento dell'età di pensionamento, se non fosse stata aumentata in seguito a un altro infortunio;
c.
per la parte dell'altro infortunio, la differenza tra l'ammontare secondo la lettera b e l'ammontare effettivo al raggiungimento dell'età di pensiona­mento.

2 Per stabilire il valore dei punti percentuali della riduzione annua, è determinante il grado dell'invalidità effettiva al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Tale valore dei punti percentuali deve essere applicato all'intero ammontare della rendita.

3 All'atto della prima fissazione della rendita dopo più infortuni invalidanti l'età dell'assicurato al momento del primo infortunio invalidante è determinante per stabilire l'entità della riduzione.

75 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 33c76 Riduzione della rendita durante l'età di pensionamento in caso di ricaduta e conseguenze tardive

1 Per stabilire l'entità della riduzione secondo l'articolo 20 capoverso 2quater della legge, è determinante il numero di anni interi dal compimento dei 45 anni fino all'insorgere dell'incapacità lavorativa che ha ripercussioni sulla rendita dopo il compimento dei 60 anni. L'aliquota della riduzione si applica alla prima rendita o alla quota dell'aumento della rendita preesistente.

2 Le regole di riduzione di cui al capoverso 1 valgono anche per le ricadute e le conseguenze tardive con ripercussioni sulla rendita indipendentemente dall'età al momento dell'infortunio.

76 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 34 Revisione della rendita d'invalidità

1 Se una rendita dell'AI è modificata in seguito a revisione, sarà riveduta anche la rendita o la rendita complementare dell'assicurazione contro gli infortuni.

2 Gli articoli 54 a 59 sono applicabili per analogia.

Art. 35 Indennità unica in capitale

1 L'ammontare dell'indennità unica corrisponde alla somma delle rate di una ren­dita, il cui importo e la cui durata sono determinati giusta la gravità e l'evoluzione del danno e lo stato di salute dell'assicurato all'epoca in cui detta indennità viene con­cessa e in previsione del ristabilimento della capacità lucrativa.

2 L'indennità unica può essere assegnata anche in caso di revisione della rendita.

Sezione 4: Indennità per menomazione dell'integrità

Art. 36

1 Una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa è importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.77

2 L'indennità per menomazione dell'integrità è calcolata secondo le direttive figu­ranti nell'allegato 3.

3 Se più menomazioni dell'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio complessivo.78 L'in­dennità totale non può superare l'importo massimo del guadagno annuo assicurato. Le indennità già riscosse secondo la legge sono computate in per cento.

4 Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile.79

5 Per malattie professionali di cui soffre la persona interessata, come il mesotelioma o altri tumori con una prognosi di sopravvivenza altrettanto breve, il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità nasce con l'insorgenza della malattia.80

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3881).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3881).

79 Introdotto dal n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

80 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Sezione 5: Assegno per grandi invalidi

Art. 3781 Nascita ed estinzione del diritto

Il diritto a un assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le relative condizioni. Si estingue alla fine del mese in cui le condizioni non sono più soddisfatte o l'avente diritto muore.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 38 Ammontare

1 L'assegno mensile per grandi invalidi è il sestuplo dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato per una grande invalidità di grado elevato, il quadru­plo per una di grado medio e il doppio per una di grado esiguo.

2 La grande invalidità è considerata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ne è il caso se necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi, per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

3 La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausi­liari, necessita:

a.
dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, oppure
b.82
dell'aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno due atti ordi­nari della vita e abbisogna di una sorveglianza personale permanente.

4 La grande invalidità è di grado esiguo se l'assicurato, pur munito di mezzi ausi­liari necessita:

a.
dell'aiuto di terzi in modo regolare e considerevole per compiere al­meno due atti ordinari della vita, oppure abbisogna
b.83
di una sorveglianza personale permanente, oppure
c.
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità, oppure
d.
se a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.

5 Qualora la grande invalidità sia solo parzialmente imputabile all'infortunio, l'assicuratore può reclamare all'AVS o all'AI l'importo dell'assegno per grandi invalidi che avrebbero dovuto versare all'assicurato se non si fosse infortunato.84

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Sezione 6: Rendite per i superstiti

Art. 39 Coniuge divorziato

L'obbligo di versare gli alimenti al coniuge divorziato secondo l'articolo 29 capo­verso 4 della legge, deve risultare da una sentenza giudiziaria passata in giudicato o da una convenzione di divorzio approvata dal giudice.

Art. 40 Affiliati

1 Gli affiliati, per i quali erano assunte gratuitamente e in modo durevole le spese di mantenimento e d'educazione all'epoca dell'infortunio, sono parificati ai figli secondo l'articolo 30 capoverso 1 della legge.

2 Il diritto alla rendita si estingue quando l'affiliato ritorna presso i suoi genitori o quando questi lo mantengono.

3 Gli affiliati beneficiari di una rendita non possono richiederne un'altra alla morte del padre o della madre.

Art. 4185 Prestazioni alimentari secondo il diritto estero

Se in base al diritto estero l'assicurato era obbligato soltanto a versare una presta­zione alimentare a un figlio naturale, questi ha diritto a una rendita per orfano, a condizione che l'obbligo risulti da una sentenza giudiziaria passata in giudicato.

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 42 Orfani di padre e di madre

Se il padre e la madre muoiono in seguito a infortuni assicurati, la rendita degli orfani viene calcolata in base al guadagno assicurato del padre e della madre, la somma di questi due guadagni essendo tuttavia presa in considerazione solo fino all'importo massimo del guadagno assicurato.

Art. 4386 Calcolo delle rendite complementari

1 Per il calcolo delle rendite complementari sono interamente prese in considera­zione le rendite per vedove o vedovi nonché le rendite per orfani dell'AVS e le rendite equivalenti di assicurazioni sociali estere. Ai fini del calcolo è determinante il tasso di cambio nel momento in cui le due prestazioni concorrono per la prima volta.87

2 Se, in seguito a un infortunio, è versata una rendita supplementare per orfani dell'AVS o una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera, è presa in considerazione per il calcolo della rendita complementare soltanto la differenza tra la rendita concessa prima dell'infortunio e la nuova prestazione.88

3 Per il calcolo delle rendite complementari per orfani di padre e di madre, è presa in considerazione la somma dei guadagni assicurati dei due genitori fino a concorrenza dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

4 Se, in seguito a un infortunio, una rendita per superstite dell'AVS, una rendita dell'AI o una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera è aumentata o se una rendita per superstite dell'AVS o una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera succede a una rendita dell'AI o a una rendita equivalente di un'assi­curazione sociale estera, è presa in considerazione per il calcolo della rendita complementare soltanto la differenza in rapporto alla rendita anteriore.89

5 Se l'assicurato esercitava prima del suo decesso un'attività lucrativa indipendente oltre all'attività salariata, occorre prendere in considerazione, per la determinazione del limite del 90 per cento secondo l'articolo 20 capoverso 2 della legge, non soltanto il guadagno assicurato, bensì anche il reddito dell'attività indipendente fino a concorrenza dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

6 Sono applicabili gli articoli 31 capoversi 3 e 4 e 33 capoverso 2.

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3456).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Sezione 7: Adeguamento delle rendite al rincaro

Art. 44 Basi di calcolo

1 L'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di settembre serve da base per il calcolo delle indennità di rincaro.90

2 Per il primo adeguamento al rincaro di una rendita riconosciuta dopo l'entrata in vigore della legge o dopo l'ultima assegnazione di un'indennità di rincaro, la base di calcolo è l'indice del mese di settembre dell'anno in cui è insorto l'infortunio e, nei casi previsti all'articolo 24 capoverso 2, quello dell'anno precedente l'inizio della rendita.

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1290).

Art. 45 Rinascita del diritto alla rendita

In caso di rinascita del diritto a una rendita, le indennità di rincaro corrispondono a quelle che sarebbero dovute se il pagamento della rendita non fosse stato interrotto.

Sezione 8: Riscatto delle rendite

Art. 46

1 Il riscatto delle rendite complementari è lecito solo previo accordo dell'avente diritto e se si giustifica a lungo termine nell'interesse manifesto di quest'ultimo.

2 Il valore del riscatto è calcolato secondo le basi contabili giusta l'articolo 89 capo­verso 1 della legge. Si tiene conto della trasformazione in una rendita complemen­tare quando il beneficiario di rendite raggiungerà l'età dell'AVS.

3 Per il calcolo di una rendita complementare in caso di reiterato infortunio, la rendita riscattata è considerata mantenuta.

Capitolo 3: Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari91

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).


Art. 47 Concorso di diverse cause di sinistri

L'entità della riduzione delle rendite e delle indennità per menomazione dell'inte­grità per cause estranee all'infortunio è determinata in funzione dell'incidenza di queste cause in esito al danno alla salute o al decesso, la situazione personale ed economica dell'avente diritto potendo peraltro essere presa in considerazione.

Art. 4892 Infortunio per propria colpa

Anche se è provato che l'assicurato intendeva suicidarsi o automutilarsi, l'artico­lo 37 capoverso 1 della legge non è applicabile se l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria colpa, era completamente incapace di agire ragionevol­mente, o se il suicidio, il tentato suicidio o l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio assicurato.

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 49 Pericoli straordinari

1 Qualsiasi prestazione assicurativa è rifiutata in caso d'infortuni non professionali occorsi durante

a.
il servizio militare all'estero;
b.
la partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo o di banditismo.

2 Le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà in caso d'infortuni non professionali occorsi nelle circostanze seguenti:

a.
partecipare a risse e baruffe, salvo l'assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;
b.
pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente;
c.
partecipazione a disordini.
Art. 50 Atti temerari

1 Nel caso di infortuni non professionali dovuti ad un atto temerario, le prestazioni in contanti sono ridotte della metà; esse sono rifiutate nei casi particolarmente gravi.93

2 Vi è atto temerario se l'assicurato si espone a un pericolo particolarmente grave senza prendere o poter prendere le precauzioni per limitare il rischio a proporzioni ragionevoli. Sono tuttavia assicurati gli atti di salvataggio di persone, anche se si possono considerare temerari.

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 51 Concorso con le prestazioni di altre assicurazioni sociali

1 L'assicurato o i suoi superstiti devono indicare all'assicuratore tenuto a prestazioni tutte le prestazioni in contanti di altre assicurazioni sociali svizzere ed estere.

2 L'assicuratore tenuto a fornire prestazioni può subordinarne l'entità alla notifica del caso, da parte dell'assicurato, ad altre assicurazioni sociali.94

3 Il guadagno di cui l'assicurato è presumibilmente privato corrisponde a quello che potrebbe conseguire se non avesse subito il danno. Si prende in considerazione il reddito effettivamente realizzato.95

4 Nei casi rigorosi si può rinunciare totalmente o parzialmente alla riduzione.

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Capitolo 4:97 Determinazione ed effettuazione delle prestazioni

97 Originario capitolo 5.

Sezione 1: Constatazione dell'infortunio98

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

Art. 53 Notifica dell'infortunio

1 L'infortunato o i suoi congiunti devono notificare tempestivamente l'infortunio al datore di lavoro, al servizio competente dell'assicurazione contro gli infortuni o all'assicuratore, fornendo informazioni riguardanti:99

a.
l'ora, il luogo, le circostanze esatte e le conseguenze dell'infortunio;
b.100
il medico curante o l'ospedale;
c.
i responsabili e le assicurazioni interessati.

2 Il datore di lavoro esamina immediatamente le cause e le circostanze dell'infortu­nio professionale; in caso d'infortunio non professionale egli rileva nella notifica del­l'infortunio le indicazioni dell'assicurato. L'infortunato riceve una scheda d'infor­tu­nio, eccetto nei casi di poco conto; conserva questa scheda fino al termine della cura medica e la restituisce quindi al datore di lavoro che la inoltrerà all'assicu­ra­tore.

3 Gli assicuratori mettono a disposizione gratuitamente i formulari per la notifica dell'infortunio o della malattia professionale. Questi formulari devono essere riempiti in modo completo e conforme alla verità dal datore di lavoro, dal servizio competente dell'assicurazione contro gli infortuni e dal medico curante e consegnati senza indugio all'assicuratore competente. Devono contenere in particolare le indicazioni necessarie a:101

a.
chiarire le circostanze dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia profes­sio­nale;
b.
procedere all'esame medico dei postumi dell'infortunio o della malattia profes­sionale;
c.
determinare le prestazioni;
d.
valutare la sicurezza sul lavoro e compilare le statistiche.

4 Gli assicuratori possono emanare direttive sulla notifica degli infortuni o delle malattie professionali da parte di datori di lavoro, servizi competenti dell'assicura­zione contro la disoccupazione, lavoratori e medici.102

5 La notifica dell'infortunio allʼINSAI non esime dall'obbligo di annunciare di cui all'articolo 42 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 agosto 1983103 sullʼassicurazione contro la disoccupa­zione.104

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

103 RS 837.02

104 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 54 Collaborazione delle autorità

L'assicuratore può domandare alle autorità competenti tutte le informazioni neces­sarie ed esigere gratuitamente le copie di rapporti ufficiali e di polizia. I costi straor­dinari, particolarmente quelli per richieste perizie105 supplementari, devono es­sere rimborsati alle autorità.

Art. 55 Collaborazione dell'assicurato o dei suoi superstiti

1 L'assicurato o i suoi superstiti devono dare tutte le informazioni necessarie e inol­tre tenere a disposizione tutti i documenti atti a chiarire le circostanze dell'in­fortunio e le sue conseguenze e a determinare le prestazioni assicurative, in partico­lare rapporti medici, perizie, radiografie e giustificativi inerenti alle condizioni di guadagno dell'assicurato.106 Devono autorizzare terzi a consegnare questi documenti e a dare in­formazioni.

2 L'assicurato deve sottoporsi ad altri accertamenti, ordinati dall'assicuratore per la diagnosi e la determinazione delle prestazioni, e in particolare alle visite mediche ragionevolmente esigibili. Non sono ragionevolmente esigibili i provvedimenti sanitari presentanti un pericolo per la vita e la salute dell'assicurato.107

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 56108 Collaborazione del datore di lavoro o del servizio competente dell'assicurazione contro la disoccupazione

Il datore di lavoro o il servizio competente dell'assicurazione contro la disoccupazione deve dare all'assicuratore tutte le informazioni necessarie, tenere a disposi­zione i documenti atti a chiarire le circostanze dell'infortunio e permettere agli incaricati dell'assicuratore libero accesso all'azienda.

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 58 Rimborso delle spese110

1 L'assicuratore rimborsa all'assicurato o ai suoi superstiti le necessarie spese di viaggio, di vitto e alloggio per gli accertamenti richiesti, la perdita di guadagno nell'ambito del guadagno assicurato, come pure le spese per i documenti redatti su ri­chiesta dell'assicuratore stesso.

2 ...111

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

111 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

Art. 60 Autopsie e misure analoghe

1 L'assicuratore può ordinare un'autopsia o misure analoghe su una persona dece­duta in seguito a un infortunio o a una malattia professionale se, a ragion veduta, queste misure permettono di meglio chiarire la fattispecie determinante per le prestazioni. È considerata in particolare misura analoga all'autopsia il prelievo musco­lare per sta­bilire il tasso d'alcolemia.

2 L'autopsia non può essere praticata se i congiunti prossimi vi si oppongono o se essa contrasta con una volontà espressa dal defunto.113 Si considerano congiunti pros­­si­mi, per le persone sposate, il coniuge e, per le persone non sposate o vedove, i genitori o i figli maggiorenni. La data dell'autopsia va scelta in modo che i con­giunti prossimi, in condizioni normali, possano opporvisi, ciò non potendo comun­que compromet­tere l'accertamento.

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Sezione 2: Effettuazione delle prestazioni

Art. 61114 Rifiuto di cure e provvedimenti d'integrazione esigibili

L'assicurato che senza sufficiente motivo rifiuta cure o provvedimenti d'integra­zione ragionevolmente esigibili ha diritto solo alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute considerato l'attendibile esito di dette misure.

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

Art. 62 Pagamento delle rendite

1 Gli ordini di pagamento per le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono trasmessi al più tardi il primo giorno feriale del mese per il quale è dovuta la presta­zione.115

2 Se l'ammontare della rendita per i superstiti non può essere fissato entro un mese dalla morte dell'assicurato, l'assicuratore effettua, se necessario, prestazioni provvi­sorie, compensate con la rendita definitiva.

3 Gli assicuratori possono verificare se il beneficiario è ancora vivente e interrom­pere il versamento delle prestazioni se non ottengono il relativo certificato.

4 Se il beneficiario di una rendita d'invalidità è scomparso qualora si trovava in un grande pericolo di morte, oppure è assente da molto tempo senza dare notizie di sé e l'AVS non versa rendite per i superstiti, gli assicuratori possono pagare la rendita d'invalidità al coniuge e ai figli durante al massimo due anni.

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 64 Compensazione

In caso di compensazione, l'assicuratore deve badare a che l'assicurato o i suoi superstiti dispongano dei mezzi d'esistenza necessari.

Sezione 3: Versamento di arretrati118

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

Art. 66 Versamento di arretrati

L'avente diritto, se non ha ricevuto le dovute prestazioni o ne ha ricevuto solo una parte, può richiedere all'assicuratore il versamento degli arretrati. L'assicuratore, se è a conoscenza che non sono state versate prestazioni, o lo sono state solo in parte, deve provvedere immediatamente al pagamento degli arretrati, anche se l'avente diritto non ne ha fatto richiesta.

Titolo quarto: Diritto sanitario e tariffe119

119 Originario avanti art. 68.

Capitolo 1:120 Principi delle cure

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 67

1 Gli assicuratori garantiscono agli assicurati cure sufficienti, di qualità e appropriate a costi il più possibile convenienti.

2 Le cure mediche e i mezzi ausiliari sono appropriati se sono idonei e necessari a conseguire l'obiettivo legale ragionevolmente commisurato tra costi e benefici secondo le circostanze concrete del caso specifico.

Capitolo 1a: Ospedali e personale sanitario121

121 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2913). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 68122 Ospedali e case di cura

1 Sono considerati ospedali gli istituti svizzeri e i loro reparti destinati al trattamento ospedaliero di malattie o postumi d'infortunio o all'esecuzione ospedaliera di misure di rieducazione medica, posti sotto direzione medica permanente, con personale curante specializzato o adeguate installazioni mediche.

2 Sono considerati case di cura gli istituti destinati alla cura complementare o alla cura, posti sotto direzione medica, con personale specializzato e installazioni adeguate.

3 Nei limiti degli articoli 48 e 54 della legge, l'assicurato può scegliere liberamente gli ospedali e le case di cura con cui è stata stipulata una convenzione tariffale e di collaborazione.

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 69123 Chiropratici, personale paramedico e laboratori

Gli articoli 44 e 46-54 dell'ordinanza del 27 giugno 1995124 sull'assicurazione malattie sono validi anche per l'abilitazione dei chiropratici, delle persone che dispen­sano cure previa prescrizione medica e delle organizzazioni che le occupano (per­sonale paramedico) e dei laboratori, a praticare nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni.125 Il DFI può designare altre persone che possono prati­care per l'assicurazione contro gli infortuni nei limiti di un'autorizzazione cantonale.

123 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3867).

124 RS 832.102

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Capitolo 1b:126 Fatturazione127

126 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2913).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 69a

1 I fornitori di prestazioni devono indicare nelle loro fatture:

a.
le date delle cure;
b.
le prestazioni dispensate, dettagliate secondo la tariffa determinante;
c.
le diagnosi.

2 Nella fattura, le prestazioni a carico dell'assicurazione contro gli infortuni devono essere chiaramente distinte dalle altre prestazioni.

3 Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l'analisi.128

128 Introdotto dal n. I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3255).

Capitolo 2: Collaborazione e tariffe

Art. 70129 Tariffe

1 Per l'approntamento delle tariffe sono applicabili per analogia:

a.
l'articolo 43 capoversi 2 e 3 della legge federale del 18 marzo 1994130 sul­l'assicurazione malattie (LAMal);
b.
l'articolo 49 capoversi 1 e 3-6 LAMal.

2 Le tariffe devono essere calcolate secondo criteri economici e occorre considerare una struttura adeguata delle tariffe. La tariffa può coprire al massimo i costi della prestazione comprovati in modo trasparente e i costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni.

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

130 RS 832.10

Art. 70a131 Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni

L'ordinanza del 3 luglio 2002132 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assi­curazione malattie (OCPre) si applica per analogia agli ospedali e alle case di cura di cui all'articolo 56 capoverso 1 della legge. Sono autorizzati a consultare i documenti le autorità della Confederazione competenti in materia, l'associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF e i partner tariffali.

131 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

132 RS 832.104

Art. 70b133 Rimunerazione delle cure ambulatoriali

1 Per la rimunerazione delle cure ambulatoriali gli assicuratori stipulano con le persone che esercitano una professione medica, il personale paramedico, gli ospedali e le case di cura nonché le imprese di trasporto e di salvataggio convenzioni tariffali e di collaborazione a livello nazionale. Le tariffe per singola prestazione si basano su strutture tariffali uniformi, stabilite a livello nazionale.

2 Il termine per la disdetta di convenzioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi.

133 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 70c134 Rimunerazione delle cure ospedaliere

1 Per la rimunerazione delle cure ospedaliere, del vitto e dell'alloggio in sala comune di un ospedale gli assicuratori stipulano convenzioni tariffali e di collaborazione con gli ospedali e convengono importi forfettari. Tali importi sono riferiti alle prestazioni e si basano su strutture uniformi per tutta la Svizzera. Le tariffe ospedaliere si rifanno alla rimunerazione degli ospedali che forniscono le prestazioni nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso.

2 Le parti alla convenzione possono convenire che prestazioni diagnostiche o terapeutiche speciali non siano computate nell'importo forfettario, bensì fatturate separatamente.

3 Le prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono rimborsate al 100 per cento dagli assicuratori.

4 Il termine per la disdetta di convenzioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi.

134 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 71 Coordinamento dei tariffari

1 ...135

2 Gli assicuratori rimborsano i medicamenti, le specialità farmaceutiche e le analisi di laboratorio secondo gli elenchi redatti conformemente all'articolo 52 capoverso 1 LAMal136.137

3 Il DFI può fissare una tariffa per il rimborso dei mezzi e degli apparec­chi che servono alla guarigione.

135 Abrogato dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

136 RS 832.10

137 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3867).

Titolo quinto: Organizzazione

Capitolo 1: Assicuratori

Sezione 1: Obbligo d'informare

Art. 72138 Obbligo degli assicuratori nonché dei datori di lavoro e dei servizi competenti dell'assicurazione contro la disoccupazione

1 Gli assicuratori provvedono a che i datori di lavoro e i servizi competenti del­l'assicurazione contro la disoccupazione siano sufficientemente informati in merito all'applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni.

2 I datori di lavoro e i servizi competenti dellʼassicurazione contro la disoccupazione sono obbligati a trasmettere queste informazioni ai dipendenti. In particolare li informano della possibilità degli accordi di protrazione dell'assicurazione.

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 72a139 Emolumenti

1 Le informazioni fornite dall'assicuratore ai datori di lavoro e agli assicurati sono di principio gratuite.

2 Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano spese, si può riscuotere un emolumento, applicando per analo­gia l'articolo 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969140 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. È salvo l'articolo 2 dell'ordinanza del 14 giugno 1993141 sulla protezione dei dati.

139 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

140 RS 172.041.0

141 RS 235.11

Sezione 2: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infor­tuni


Art. 73 Industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture

Sono considerate aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di con­dut­ture ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera b della legge quelle aventi per oggetto:

a.
qualsiasi attività edile o la fabbricazione d'ogni tipo di elementi per costru­zioni o fabbricati;
b.
la pulizia di edifici, strade, piazze e giardini pubblici;
c.
il noleggio di impalcature e di macchine edili;
d.
la posa, la trasformazione, la riparazione o la manutenzione di installazioni di carattere tecnico all'esterno e all'interno di costruzioni;
e.
il montaggio, la manutenzione o lo smontaggio di macchine o d'instal­lazioni;
f.
la posa, la modifica, la riparazione o la manutenzione di condotte aeree o sot­terranee.
Art. 74 Aziende di estrazione e di lavorazione di prodotti del sottosuolo

1 Sono considerate aziende di estrazione e di lavorazione di prodotti del sottosuolo ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera c della legge anche quelle aventi per oggetto la prospezione o lo studio della crosta terrestre.

2 Sono considerati prodotti del sottosuolo tutti gli elementi presenti in depositi naturali, in particolare rocce, ghiaia, sabbia, metalli, minerali, argilla, petrolio, gas natu­rale, acqua, sale, carbone e torba.

Art. 75 Aziende forestali

1 Non sono considerate forestali ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera della legge le aziende agricole che eseguono lavori forestali, utilizzando la mano d'opera e i mezzi dell'azienda agricola stessa.

2 Sono considerati lavori forestali tutti quelli connessi alla sistemazione, manuten­zione e sfruttamento dei boschi pubblici e privati, in particolare la costruzione e la manutenzione di strade, di sentieri e di opere protettive, i lavori d'irrigazione e di drenaggio come pure la sorveglianza forestale.

Art. 76 Aziende per la lavorazione di sostanze

1 Sono considerate aziende per la lavorazione di sostanze ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera e della legge anche quelle che trasformano granulati, polveri o liquidi in prodotti sintetici.

2 Il ricupero e la trasformazione di una sostanza sono parificati alla lavorazione.

Art. 77 Aziende che producono, impiegano o hanno in deposito sostanze pericolose.

Sono considerati aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie pericolose ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera f della legge:143

a.
le aziende che producono, impiegano, hanno in deposito o trasportano in grandi quantità prodotti chimici di base o elaborati, prodotti chemiotecnici, lac­che, coloranti, materie infiammabili o esplosive;
b.
le aziende che producono, impiegano, hanno in deposito o trasportano in grandi quantità sostanze nocive secondo l'articolo 14 dell'allegato 1;
c.144
le aziende di disinfezione, di disinfestazione, di lotta contro gli insetti nocivi e di pulizia interna di recipienti;
d.
le aziende che producono, trattano, impiegano, hanno in deposito o traspor­tano in grande quantità sostanze radioattive;
e.
le aziende che utilizzano a scopo industriale saldatori o recipienti a pressione soggetti a controllo;
f.
le aziende che hanno in custodia, puliscono, riparano o approntano veicoli a motore;
g.145
le officine che eseguono lavori di galvanizzazione; aziende di tempra; zinche­rie;
h.
le aziende che eseguono lavori di pittura a titolo professionale;
i.
le lavanderie chimiche;
k.
le aziende di distillazione del catrame;
l.146
i cinema e i laboratori di riprese cinematografiche.

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 78 Aziende di comunicazione, di trasporto e aziende connesse

Sono considerate aziende di comunicazione, di trasporto e aziende direttamente connesse all'industria dei trasporti, ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera g della legge:

a.
le aziende che eseguono trasporti per via di terra, acqua o aria;
b.
le aziende raccordate a un'impresa ferroviaria concessionaria o a un pontile, che ca­ricano e scaricano le merci direttamente oppure tramite vagoni o tuba­zioni.
c.
le aziende verso cui vengono regolarmente avviati su strada vagoni ferro­viari;
d.
le aziende che esercitano la loro attività su vagoni ferroviari o su battelli;
e.
i magazzini di deposito e le imprese di trasbordo;
f.
le aziende che esercitano la loro attività in un aeroporto o che assumono ser­vizi di scalo negli aeroporti;
g.
le scuole d'aviazione.
Art. 79 Aziende commerciali

1 Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.147

2 Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate.

3 Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli eleva­tori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto.

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 80 Macelli con installazioni meccaniche

1 Sono considerati macelli ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera i della legge tutte le aziende di macellazione pubbliche e private come pure le macellerie senza negozio.

2 Le macellerie con e senza negozio rientrano nel campo d'attività dell'INSAI solo se vi si macella per più di tre giorni alla settimana, in tutto oltre 27 ore.

3 La macellazione comprende l'uccisione, il dissanguamento, lo scuoiamento e il dimezzamento. Sono considerati installazioni meccaniche, in particolare gli impianti frigoriferi e di congelazione, i montacarichi, gli argani a motore e le gru, le attrez­za­ture fisse per trasporti a nastro, a rullo o in sospensione, escluse le macchine destina­te alla lavorazione della carne.

Art. 81148 Fabbricazione di bevande

Sono considerati aziende per la fabbricazione di bevande ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera k della legge anche i commerci di bevande all'ingrosso e i depo­siti di bevande connessi a imprese di trasporto.

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 82 Distribuzione d'elettricità, gas e acqua, eliminazione dei rifiuti e depurazione delle acque.

1 La distribuzione d'elettricità ne comprende la produzione, la trasformazione e la fornitura.

2 La distribuzione del gas ne comprende la produzione, lo stoccaggio e la fornitura.

3 La distribuzione dell'acqua ne comprende la captazione, il trattamento e la for­ni­tura.

4 Sono considerate aziende di eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera 1 della legge anche quelle che eliminano o trattano i cascami e le aziende di riscaldamento a distanza loro collegate.

Art. 83 Enti con compiti di vigilanza

Sono considerate aziende per la vigilanza dei lavori ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera m delle legge anche gli enti cui l'INSAI ha affidato per contratto compiti speciali nell'ambito della prevenzione degli infortuni professionali o delle malattie professionali.

Art. 84 Laboratori d'apprendistato e protetti

Sono considerati laboratori d'apprendistato o laboratori protetti ai sensi dell'arti­colo 66 capoverso 1 lettera n della legge:149

a.
le officine d'apprendistato per le professioni designate all'articolo 66 capo­verso 1 lettere b-m della legge, l'assicurazione coprendo gli apprendisti parteci­panti ai corsi come pure gli insegnanti e gli altri membri del perso­nale;
b.
i laboratori per invalidi e i centri d'integrazione, l'assicurazione coprendo sia le persone che vi fanno capo sia il personale.

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 85150 Aziende di lavoro temporaneo

Le aziende di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera o della legge comprendono il proprio personale e quello fornito a prestito.

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 86151 Amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione

Sono compresi nel campo d'applicazione dell'articolo 66 capoverso 1 lettera p della legge anche i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i tribunali della Confederazione e gli istituti affiliati alla Cassa federale d'assicura­zione.

151 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 29 nov. 2013 sull'organizzazione del Consiglio federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4561).

Art. 88 Aziende ausiliarie, accessorie e miste

1 L'attività dell'INSAI si estende parimenti alle aziende ausiliarie o accessorie tec­ni­camente legate a una delle aziende principali previste all'articolo 66 capoverso 1 della legge. Se l'azienda principale esula dal campo d'attività dell'INSAI, i lavora­tori delle aziende ausiliarie o accessorie devono pure essere assicurati presso un assicu­ratore designato all'articolo 68 della legge.

2 Vi è azienda mista qualora più entità uniche d'aziende appartenenti allo stesso datore di lavoro non hanno alcun legame tecnico tra loro. Le entità uniche di dette aziende devono essere assicurate dall'INSAI se soddisfano le condizioni dell'arti­colo 66 capoverso 1 della legge.

Art. 89 Lavoro per conto proprio

Sono considerati lavori per conto proprio ai sensi dell'articolo 66 capoverso 2 lettera d della legge, i lavori eseguiti per i propri bisogni e la cui esecuzione, non te­nuto conto della collaborazione del datore di lavoro, esigerà probabilmente almeno 500 ore di lavoro. Chi esegue detti lavori deve annunciare i propri lavoratori all'IN­SAI.

Sezione 3: Altri assicuratori

Art. 90 Iscrizione nel registro

1 Gli assicuratori designati all'articolo 68 della legge possono partecipare alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni solo dall'inizio d'un anno civile. A tal fine devono presentare una domanda di registrazione all'UFSP entro il 30 giugno dell'anno precedente.

2 La domanda di registrazione va deposta per iscritto, in tre esemplari. Alla stessa devono essere allegati:

a.
per gli istituti di assicurazione privati: i documenti comprovanti l'autorizza­zione di praticare l'assicurazione contro gli infortuni;
b.152
per le casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni: i testi legali e i re­golamenti, con indicazione delle modifiche previste per la gestione dell'assi­curazione conformemente alla legge;
c.153
per le casse malati ai sensi della LAMal154: le disposizioni degli statuti e regolamenti concernenti l'assicurazione contro gli infortuni, con indicazione delle modifiche previste per la gestione dell'assi­curazione conformemente alla legge, come pure un originale dell'accordo disciplinare la loro collaborazione con un altro assicuratore ai sensi dell'arti­colo 70 capoverso 2 della legge.

3 L'UFSP esamina se le condizioni stabilite sono soddisfatte e se il richie­dente è in grado di gestire l'assicurazione conformemente alla legge. Notifica al richiedente, mediante decisione, l'iscrizione al registro o il rigetto della domanda.155

4 L'UFSP pubblica l'elenco degli assicuratori iscritti nel registro.156 L'elenco indica pure gli assicuratori con cui le casse malati hanno stipulato un accordo di cooperazione (art. 70 cpv. 2 LAINF).

5 Con l'iscrizione nel registro, gli assicuratori s'impegnano a gestire l'assicurazione contro gli infortuni conformemente alla legge. Ogni modifica strutturale che ne rimetta in causa l'esecuzione va comunicata senza indugio all'UFSP.

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

154 RS 832.10

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 91 Rapporto

Per ogni anno, gli assicuratori iscritti nel registro devono consegnare all'UFSP, entro il 30 giugno dell'anno seguente, il rapporto e i conti previsti all'articolo 109. Gli istituti di assicurazione privati inviano inoltre copia di questi documenti all'Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari157.

157 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 92 Scelta dell'assicuratore

La scelta d'una cassa malati implica quella dell'assicuratore con cui la stessa ha stipulato un accordo ai sensi dell'articolo 70 capoverso 2 della legge.

Sezione 4: Cassa suppletiva

Art. 94 Copertura delle spese

La cassa suppletiva determina nel regolamento l'obbligo dei diversi assicuratori di versare contributi. Ne fissa annualmente l'importo. Se un assicuratore contesta i contributi impostigli, la cassa suppletiva risolve mediante decisione formale ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968159 sulla procedura amministrativa.160

159 RS 172.021

160 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

Art. 95 Attribuzione ad assicuratori

1 La cassa suppletiva, quando attribuisce un datore di lavoro a un assicuratore, prov­vede a che i rischi siano equamente ripartiti e prende in considerazione gl'inte­ressi del datore di lavoro e dei lavoratori in questione.

2 La cassa suppletiva notifica l'affiliazione all'assicuratore e al datore di lavoro interessati mediante decisione formale ai sensi dell'articolo 49 LPGA. L'articolo 52 LPGA è applicabile.161

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 95a162 Compiti della cassa suppletiva in caso di eventi di grandi proporzioni

1 Nel caso di eventi di grandi proporzioni la cassa suppletiva stabilisce i supplementi di premio in modo unitario ai sensi dell'articolo 90 capoverso 4 della legge per tutti gli assicuratori di cui all'articolo 68 della legge ogni anno in per mille del guadagno assicurato per ogni branca assicurativa in modo che possano essere presumibilmente coperti i costi correnti secondo le comunicazioni dei singoli assicuratori, previste allʼarticolo 78 della legge, sulla stima del costo del danno complessivo e sui pagamenti effettuati. Il costo del danno complessivo è stimato secondo criteri attuariali riconosciuti. Le indennità di rincaro e la rettifica degli assegni per grandi invalidi in seguito all'aumento del guadagno massimo assicurato non sono considerate.

2 Il fondo di compensazione rimborsa agli assicuratori il costo causato dall'evento di grandi proporzioni per i danni e il trattamento dei sinistri che supera la soglia di un evento di grandi proporzioni di cui all'articolo 78 capoverso 1 della legge. La soglia è calcolata separatamente per gli infortuni professionali e per gli infortuni non professionali.

3 Il costo del danno cagionato dall'evento di grandi proporzioni fino alla soglia di cui all'articolo 78 capoverso 1 della legge è ripartito tra gli assicuratori per branca assicurativa in modo che le quote dei singoli assicuratori siano proporzionali al costo del danno complessivo di loro competenza. La cassa suppletiva provvede ai neces­sari pagamenti compensativi tra gli assicuratori.

4 La cassa suppletiva può rimborsare in modo definitivo i crediti degli assicuratori prima che tutti i danni causati da infortunio siano completamente trattati. In caso di scioglimento del fondo di compensazione, i fondi restanti per gli infortuni profes­sionali sono rimborsati alle imprese assicurate e per gli infortuni non professionali ai loro dipendenti mediante la riduzione dei premi netti.

5 La cassa suppletiva tiene una contabilità aggregata del fondo. Disciplina in un regolamento l'organizzazione del fondo di compensazione e i dettagli concernenti lo svolgimento del finanziamento.

162 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 96 Altri compiti e rapporto

1 La cassa suppletiva ripartisce tra gli assicuratori designati all'articolo 68 della legge le spese inerenti l'aiuto reciproco in materia di prestazioni conformemente all'articolo 103a capoverso 2.163

2 L'articolo 91 è applicabile per analogia in esito alla presentazione del rapporto.

163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 97164 Cessione d'azienda

Se un'azienda cambia proprietario, quest'ultimo deve informarne entro 14 giorni l'assicuratore fino allora competente.

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 98165 Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche

1 Servizi dell'amministrazione pubblica o aziende pubbliche formano un'entità unica se sono distinti dal profilo organizzativo e tengono una contabilità propria. Dette entità devono essere assicurate presso lo stesso assicuratore.

2 Nuove entità uniche amministrative e aziendali, che tengono una contabilità propria per la prima volta, segnatamente a seguito di creazioni o ristrutturazioni di unità esistenti, devono scegliere l'assicuratore al più tardi un mese prima di entrare in attività. Ai rappresentanti dei lavoratori va accordato un diritto di partecipazione alla scelta. Se l'entità non ha optato tempestivamente, i suoi dipendenti sono assicurati dallʼINSAI.

3 Le amministrazioni pubbliche esercitano il diritto di scelta presentando all'assicu­ratore designato una proposta scritta d'assicurazione indicante le entità da affiliare.

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 99166 Obbligo alle prestazioni in caso di più datori di lavoro

1 Se l'assicurato alle dipendenze di diversi datori di lavoro è vittima di un infortunio professionale, le prestazioni sono effettuate dall'assicuratore del datore di lavoro per il quale lavorava all'epoca dell'evento infortunistico.

2 In caso d'infortunio non professionale, le prestazioni sono interamente fornite dall'assicuratore dell'ultimo datore di lavoro per il quale l'assicurato ha lavorato e presso cui era coperto contro gli infortuni non professionali. Gli altri assicuratori, presso i quali gli infortuni non professionali sono parimenti coperti, devono rimborsare a detto assicuratore, su richiesta di quest'ultimo, una parte della rendita, dell'indennità per menomazione dell'integrità e dell'assegno per grandi invalidi eventualmente versati. La parte è calcolata in base al rapporto esistente tra il guadagno assicurato da ogni singolo assicuratore e il guadagno assicurato totale.

3 Se non è possibile determinare l'assicuratore competente di cui ai capoversi 1 e 2, è competente l'assicuratore presso il quale è assicurato il guadagno massimo.

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 100167 Obbligo alle prestazioni in caso di reiterato infortunio

1 Se l'assicurato s'infortuna mentre sussiste il diritto all'indennità giornaliera per un infortunio assicurato precedente, l'assicuratore fino a quel momento tenuto ad assumersi la prestazione versa anche le spese di cura, il rimborso delle spese secondo gli articoli 10-13 della legge e le indennità giornaliere per il nuovo infortunio. Gli assicuratori interessati possono derogare a questa regola per convenzione, segnatamente se il nuovo infortunio ha conseguenze sensibilmente più gravi del precedente. L'obbligo alle prestazioni dell'assicuratore tenuto ad assumersi le prestazioni del primo infortunio termina quando il primo infortunio non è più causa del danno persistente alla salute.

2 Se l'assicurato s'infortuna mentre è in cura per un primo infortunio assicurato secondo l'articolo 10 della legge, senza diritto all'indennità giornaliera per tale infortunio, l'assicuratore tenuto ad assumersi la prestazione per il nuovo infortunio versa anche le prestazioni di cura e il rimborso delle spese secondo gli articoli 10-13 della legge per gli infortuni precedenti. L'obbligo alle prestazioni dell'assicuratore tenuto ad assumersi le prestazioni per il nuovo infortunio termina quando il nuovo infortunio non è più causa del danno persistente alla salute.

3 In caso di ricaduta o di conseguenze tardive di infortuni plurimi assicurati, l'assi­curatore tenuto ad assumersi la prestazione per l'ultimo infortunio versa le prestazioni di cura e il rimborso delle spese secondo gli articoli 10-13 della legge e le indennità giornaliere.

4 Nei casi di cui ai capoversi 1-3 gli altri assicuratori non hanno l'obbligo di rimborsare l'assicuratore tenuto alle prestazioni.

5 Se in seguito alle conseguenze di infortuni plurimi nasce un nuovo diritto a una rendita, a un'indennità per menomazione dell'integrità o a un assegno per grandi invalidi, queste prestazioni sono versate dall'assicuratore tenuto ad assumersi la prestazione per l'ultimo infortunio. Gli assicuratori interessati possono derogare a questa regola per convenzione, segnatamente se il nuovo infortunio ha conseguenze sensibilmente meno gravi dei precedenti o se il guadagno assicurato presso l'assi­curatore tenuto ad assumersi la prestazione per l'ultimo infortunio è sensibilmente inferiore rispetto al guadagno assicurato presso un altro assicuratore. Gli altri assi­curatori interessati rimborsano queste prestazioni all'assicuratore tenuto alle prestazioni, senza indennità di rincaro, in proporzione all'entità causale; si liberano in tal modo dal proprio obbligo di effettuare prestazioni.

6 Se l'assicurato beneficiario di una rendita o di un assegno per grandi invalidi assegnati per un primo infortunio è vittima di un nuovo infortunio che modifica la rendita o il grado d'invalidità, l'assicuratore tenuto alle prestazioni per il secondo infortunio deve versare l'intero ammontare della rendita o dell'assegno per grandi invalidi. L'assicuratore tenuto alle prestazioni per il primo infortunio versa al secondo assicuratore l'importo corrispondente al valore capitalizzato, senza indennità di rincaro, della parte di rendita o di assegno per grandi invalidi imputabile al primo infortunio; si libera in tal modo dal proprio obbligo.

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 101 Obbligo alle prestazioni in caso di morte di ambedue i genitori

Se il padre e la madre muoiono per postumi d'infortuni assicurati, l'orfano di padre e di madre riceve la rendita prevista all'articolo 42 dall'assicuratore tenuto alle presta­zioni per il secondo infortunio o, in caso di decessi simultanei, per il decesso del padre. L'as­sicuratore che paga la rendita riceve dall'altro assicuratore un im­porto corrispon­dente al valore capitalizzato della rendita, senza indennità di rin­caro, dovuto per la morte dell'altro genitore. L'altro assicuratore si libera in tal modo dal proprio obbligo.

Art. 102 Obbligo alle prestazioni in caso di malattia professionale

1 Se malattie professionali sono state contratte in più aziende assicurate presso differenti assicuratori, le prestazioni sono effettuate dall'assicuratore dell'azienda nella quale l'assicurato era occupato all'epoca in cui la sua salute è stata messa in perico­lo per l'ultima volta.

2 Se le prestazioni sono versate per pneumoconiosi o lesioni da tumore dell'udito, gli altri assicuratori interessati devono restituire all'assicuratore tenuto alle presta­zioni una parte di quest'ultime. La loro parte è calcolata in rapporto alla durata d'espo­si­zione al pericolo presso ognuno dei differenti datori di lavoro rispetto a quella totale d'esposizione.

Art. 102a168 Obbligo di prestazioni anticipate

Se i diversi assicuratori non possono intendersi su chi di loro è tenuto ad effettuare la prestazione per le conseguenze dell'infortunio, le prestazioni sono versate sotto forma di prestazioni anticipate dall'assicuratore più vicino, in un'ottica temporale, all'insorgere delle conseguenze dell'infortunio.

168 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 103169 Cooperazione degli assicuratori

Per quanto l'esiga l'applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni, gli assicuratori, su richiesta, devono gratuitamente dare reciproche informazioni sugli infortuni, le malattie professionali, le prestazioni e l'attribuzione alle classi di rischio.

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 103a170 Adempimento di obblighi internazionali

1 L'INSAI è incaricata dell'esecuzione dell'aiuto reciproco in materia di prestazioni nell'assicurazione contro gli infortuni conformemente agli obblighi assunti dalla Svizzera in campo internazionale.

2 Due terzi dei costi inerenti l'aiuto reciproco in materia di prestazioni sono assunti dall'INSAI e un terzo dagli assicuratori designati all'articolo 68 della legge.

3 La Confederazione assume gli interessi del prefinanziamento di prestazioni accor­date a titolo dell'aiuto reciproco.

170 Introdotto dal n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Capitolo 2: Vigilanza

Sezione 1: Compiti della Confederazione

Art. 104 Autorità di vigilanza

1 L'UFSP esercita la vigilanza sull'applicazione uniforme della legge da parte degli assicuratori.

2 Esercita inoltre sulla cassa suppletiva la vigilanza delle fondazioni. ...171

3 L'Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari esercita la vigilanza sugli istituti d'assicurazione sottostanti alla legge federale del 23 giugno 1978172 sulla sorve­glian­za degli assicuratori, nei limiti di questa legislazione.

4 I due uffici coordinano le attività di vigilanza.173

171 Per. abrogato dal n. 4 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° ott. 1996 (RU 1995 3867).

172 [RU 1978 1836, 1988 414, 1992 288all. n. 66 733 disp. fin. art. 7 n. 3 2363 all. n. 2, 1993 3204, 1995 1328 all. n. 2 3517 I 12 5679, 2000 2355 all. n. 28, 2003 232, 2004 1677 all. n. 4 2617 all. n. 12. RU 2005 5269 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 17 dic. 2004 (RS 961.01).

173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 105 Statistiche uniformi

1 D'intesa con gli assicuratori, il DFI emana regole concernenti l'allesti­mento di statistiche uniformi ai sensi dell'articolo 79 capoverso 1 della legge.174

2 Le statistiche per le basi attuariali devono segnatamente concernere:

a.
la mortalità dei beneficiari di rendita d'invalidità e per i superstiti;
b.
le modifiche delle rendite d'invalidità, di assegni per grandi invalidi e di rendite complementari;
c.
i nuovi matrimoni delle vedove e dei vedovi;
d.
l'età degli orfani all'estinzione del diritto alla rendita e l'eventualità d'una rendi­ta per orfano di padre e di madre.

3 Per ottenere dati sul calcolo dei premi, gli assicuratori allestiscono una statistica annua dei rischi secondo le aziende o i tipi d'azienda, le classi del tariffario dei premi e le branche assicurative ai sensi dell'articolo 89 capoverso 2 della legge.175

4 Per ottenere i dati inerenti la prevenzione degli infortuni e delle malattia profes­sio­nali, gli assicuratori devono allestire statistiche sulle cause degli infortuni pro­fessio­nali, delle malattie professionali come pure degli infortuni non professionali.

5 Gli assicuratori mettono a disposizione dell'UFSP di statistica tutti i dati disponibili presso il servizio centrale delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni in base all'ordinanza del 15 agosto 1994176 sulle statistiche dell'assi­curazio­ne contro gli infortuni, provenienti dai documenti relativi agli infor­tuni e concernenti i salari e loro modalità, la durata del lavoro e altri indici impor­tanti circa gli infortunati. I dettagli sono regolati nell'allegato all'ordinanza del 30 giugno 1993177 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.178

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

176 RS 431.835

177 RS 431.012.1

178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1740).

Sezione 2: Compiti dei Cantoni

Art. 106 Informazione sull'obbligo assicurativo

I Cantoni informano periodicamente e in modo appropriato i datori di lavoro in merito al rispettivo obbligo assicurativo. Avvertono al contempo gli interessati sulle sanzioni che possono essere prese in caso d'inadempienza.

Art. 107 Sorveglianza dell'esecuzione dell'obbligo assicurativo

1 I Cantoni sorvegliano l'esecuzione dell'obbligo assicurativo. Possono affidare questo controllo alle casse cantonali di compensazione AVS e, con il loro ac­cordo, an­che alle casse di compensazione professionali. I controlli devono es­sere fatti nei li­miti previsti per il rilevamento delle persone tenute a pagare i contributi dell'AVS.

2 I Cantoni o le casse di compensazione annunciano alla cassa suppletiva all'INSAI i datori di lavoro il cui personale non è ancora assicurato.

Titolo sesto: Finanziamento

Capitolo 1: Basi contabili e sistema di finanziamento

Art. 108 Basi contabili

1 Gli assicuratori approntano in comune norme contabili uniformi per l'esecuzione dell'assicurazione contro gli infortuni e le sottopongono all'approvazione del DFI. Approvate, dette basi sono obbligatorie per tutti gli assicuratori. Se quest'ultimi non possono intendersi in merito, il DFI, d'intesa con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), emana direttive.179

2 Le basi contabili vanno riesaminate periodicamente.

179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 109 Contabilità

1 Per ogni esercizio contabile gli assicuratori devono allestire:

a.
un conto d'esercizio per ogni branca assicurativa;
b.
un sommario delle dotazioni supplementari;
c.
un rapporto annuo.

2 Sul conto d'esercizio di ogni branca assicurativa vanno accreditati i proventi dell'incasso dei premi e addebitate le prestazioni assicurative, comprese le modifi­che delle dotazioni tecniche supplementari.

3 Le altre entrate devono essere ripartite sui conti di gestione secondo la provenienza e le uscite secondo le cause.180

180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 111182 Riserve

1 Gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a della legge soddisfano le esigenze in materia di riserve ai sensi dell'articolo 90 capoverso 3 della legge se ottemperano, sotto la vigilanza della FINMA, alle esigenze sui fondi propri sancite dalla legge del 17 dicembre 2004183 sulla sorveglianza degli assicuratori.

2 Agli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera b della legge si applicano le disposizioni in materia di riserve del rispettivo ente pubblico.

3 Gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera c della legge devono quantificare i propri rischi e scenari rilevanti nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni secondo gli articoli 10-13 dell'ordinanza del 18 novembre 2015184 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal) e fare rapporto all'UFSP a cadenza annuale. Il DFI prende in considerazione le particolarità dell'assicurazione contro gli infortuni nell'esercizio delle competenze legislative che le disposizioni del­l'OVAMal gli attribuisce.

4 LʼINSAI documenta la propria garanzia finanziaria in un rapporto annuale all'attenzione del Consiglio federale. In particolare il rapporto presenta i fondi propri disponibili computabili dellʼINSAI e i fondi propri necessari. Questi ultimi sono stabiliti con l'aiuto di un modello per quantificare i rischi e gli scenari rilevanti ai fini di futuri sviluppi in modo tale da poter coprire una prevedibile perdita ecce­zionale. I fondi propri computabili disponibili devono essere superiori ai fondi propri necessari.

182 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

183 RS 961.01

184 RS 832.121

Art. 112185 Cambiamento d'assicuratore

1 Per gli infortuni anteriori al cambiamento d'assicuratore è responsabile l'assicu­ratore competente in quel momento.

2 Per le rendite inerenti gli infortuni anteriori al cambiamento d'assicuratore, l'assicuratore competente in quel momento ha un credito nei confronti della cassa suppletiva o dell'INSAI per la parte delle indennità di rincaro che non può essere finanziata con le eccedenze d'interesse sui capitali di copertura.

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Capitolo 2: Premi

Art. 113 Classi e gradi

1 Le aziende o parti d'aziende devono essere ripartite nelle classi di tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali nonché degli infortuni non professionali di una comunità di rischio. I premi delle aziende o di parti d'aziende devono pertanto essere calcolati in conseguenza.187

2 In caso d'infrazione alle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l'attribuzione dell'azienda ad un grado superiore è operata conformemente all'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni. Di regola l'azienda verrà attribuita ad un grado con un tasso di premio superiore al preceden­te di almeno il 20 per cento. Se ciò non è possibile nell'ambito del tariffario, il tasso di premio del grado più elevato della classe sarà pure aumentato in misura corrispon­dente188.

3 I cambiamenti delle tariffe dei premi nonché le ripartizioni delle aziende in classi e gradi del tariffario dei premi ai sensi dell'articolo 92 capoverso 5 della legge, devono essere comunicati alle aziende interessate almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio contabile. Le proposte dei titolari d'azienda in vista della modi­fica della ripartizione per il prossimo esercizio contabile devono essere inoltrate en­tro gli stessi termini.189

4 Gli assicuratori registrati sottopongono all'UFSP:

a.
al più tardi entro la fine di maggio dell'anno corrente, le tariffe per l'anno successivo;
b.
nell'anno corrente, le statistiche dei rischi dell'anno precedente.190

187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

188 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

190 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 114191 Premi supplementari per le spese amministrative

1 I premi supplementari per le spese amministrative servono a coprire i costi ordinari degli assicuratori per la pratica dell'assicurazione contro gli infortuni, ivi compresi quelli per prestazioni di terzi non destinati alla cura medica, quali spese di giustizia, di consulenze e di perizie.

2 L'UFSP può chiedere agli assicuratori informazioni sulla riscossione dei premi supplementari per le spese amministrative.

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5261).

Art. 115 Salario determinante

1 I premi sono riscossi sul guadagno assicurato ai sensi dell'articolo 22 capoversi 1 e 2. Sono riservate le deroghe seguenti:

a.
nessun premio va prelevato sugli assegni familiari accordati come assegni per i figli, per la formazione o per l'economia domestica secondo gli usi locali o pro­fessionali;
b.192
per i praticanti, i volontari, le persone che si preparano alla scelta d'una profes­sione e le persone occupate in centri d'apprendistato, i premi sono calco­lati, dal compimento del 20° anno d'età, sulla base di un importo del 20 per cento al­meno del guadagno massimo giornaliero assicurato e, prima del compi­mento del 20° anno d'età, del 10 per cento almeno;
c.193
per le persone occupate in centri professionali d'integrazione e nei laboratori per l'occupazione permanente degli invalidi, i premi sono calcolati sulla base di un importo corrispondente almeno a dodici volte l'importo del gua­dagno mas­simo giornaliero assicurato;
d.194
nessun premio va prelevato sull'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità, le indennità giornaliere dell'assicurazione militare e le indennità secondo la legge del 25 settembre 1952195 sulle indennità di perdita di guadagno.

2 Per gli assicurati occupati presso più datori di lavoro, il salario è preso in considerazione per ogni rapporto di lavoro, complessivamente comunque solo fino al raggiungimento del guadagno massimo assicurato. Se la somma dei salari supera questo importo massimo, esso deve essere ripartito sui singoli rapporti di lavoro secondo le quote percentuali di guadagno. Ciò si applica anche alle persone che, oltre all'atti­vità dipendente, esercitano un'attività indipendente assicurata facoltativamente secondo la legge.196

3 Se la durata dell'occupazione è inferiore ad un anno, l'importo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente.197

4 Se l'assicurazione contro la disoccupazione versa indennità per lavoro ridotto, indennità per intemperie, assegni per il periodo d'introduzione o assegni di forma­zione, il datore di lavoro è tenuto a pagare il totale del premio dell'assicurazione contro gli infortuni corrispondente alla durata normale del lavoro.198

192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

193 Introdotta dal n. I dell'O del 21 ott. 1987 (RU 1987 1498). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

194 Introdotta dal n. I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta l'art. 45 n. 2 dell'O del 24 nov. 2004 sulle indennità di perdita di guadagno, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1251).

195 RS 834.1

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

197 Introdotto dal n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

198 Introdotto dal n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 116 Annotazioni salariali e contabilità

1 I datori di lavoro devono annotare i salari secondo le direttive degli assicuratori. I salari dei lavoratori assicurati unicamente contro gli infortuni professionali vanno designati come tali.

2 I datori di lavoro, il cui personale è assicurato contro gli infortuni presso una cassa malati, liquidano i conti unicamente con quest'ultima.

3 I datori di lavoro devono conservare durante almeno cinque anni le annotazioni salariali, i documenti contabili che ne permettano la revisione ed altri giustificativi. Questo termine decorre dalla fine dell'anno civile per il quale sono state eseguite le ultime registrazioni.

Art. 117199 Supplemento per pagamento rateale dei premi e interessi di mora

1 Il supplemento per pagamento rateale dei premi ammonta all'1,250 per cento del premio annuo per il pagamento semestrale e all'1,875 per cento per quello trime­strale. L'assicuratore può riscuotere prorata un supplemento minimo di 10 franchi.

2 Il termine di pagamento dei premi è di un mese a contare dalla scadenza. Scaduto questo termine, deve essere prelevato un interesse mensile di mora dello 0,5 percento.

3 Supplementi e interessi di mora non possono essere dedotti dal salario del lavora­tore.

199 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 117a200 Interessi compensativi

1 Vengono versati interessi compensativi ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA per premi non dovuti che vengono restituiti o compensati dall'assicurazione.

2 Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile per il quale sono stati versati i premi non dovuti.

3 Sulla differenza tra l'importo dei premi stimato e quello definitivo sono versati interessi compensativi a partire dalla data d'entrata presso l'assicuratore della dichiarazione di salario completa e secondo norma, sempre che la restituzione non avvenga entro 30 giorni.

4 Sugli importi dei premi che, in base alla verifica dei salari iscritti, devono essere restituiti sono versati interessi compensativi a partire dalla data della constatazione della differenza di massa salariale, sempre che la restituzione non avvenga entro 30 giorni.

5 Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa.

6 Il tasso degli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno.

7 Gli interessi sono calcolati per giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni.

200 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

Art. 118 Procedure di conteggio speciali201

1 I datori di lavoro che conteggiano i salari secondo la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005202 contro il lavoro nero possono effettuare i conteggi negli stessi periodi nonché secondo le stesse regole e sulla base degli stessi documenti valevoli per l'AVS. Non è riscosso il supplemento per pagamento rateale dei premi.203

2 Le casse cantonali di compensazione, d'intesa con i datori di lavoro loro affiliati e gli assicuratori, possono, contro equo indennizzo, riscuotere i premi unitamente ai contributi dell'AVS. Gli articoli 131 e 132 OAVS sono applicabili per le casse di compensazione professionali.204

201 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

202 RS 822.41

203 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 119205 Premio minimo

Gli assicuratori possono prevedere un premio minimo di 100 franchi all'anno al massimo per ciascuna branca dell'assicurazione obbligatoria. Tale importo comprende i premi supplementari menzionati all'articolo 92 capoverso 1 della legge.

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5261).

Art. 120 Determinazione dei premi

1 L'assicuratore deve indicare al datore di lavoro i tassi dei premi netti dell'assicu­razione contro gli infortuni professionali e non professionali come pure i supple­menti per le spese amministrative, per la prevenzione degli infortuni ed eventual­mente per le indennità di rincaro e per i pagamenti rateali.206

2 Decorso l'esercizio contabile, il datore di lavoro deve dichiarare all'assicuratore, entro il termine fissato da quest'ultimo, i salari determinanti per il calcolo dell'im­porto definitivo dei premi.

3 Se il datore di lavoro non provvede in merito, l'assicuratore fissa mediante deci­sione l'importo dovuto.

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Titolo settimo: Disposizioni diverse

Capitolo 1: Procedura

Art. 124 Decisioni

Una decisione va notificata per iscritto se concerne segnatamente:

a.
l'assegnazione di rendite d'invalidità, indennità in capitale, indennità per me­nomazione all'integrità, rendite per superstiti e indennità in capitale per le ve­dove come pure la revisione di rendite e di assegni per grandi invalidi;
b.
la riduzione o il rifiuto di prestazioni assicurative;
c.
la ripetizione di prestazioni assicurative;
d.
l'attribuzione iniziale di un'azienda in classi e gradi del tariffario dei premi co­me pure la modifica di questa attribuzione;
e.211
la riscossione di premi sostitutivi e l'attribuzione di un datore di lavoro a un assicuratore da parte della cassa suppletiva;
f.
la determinazione dei premi ove il datore di lavoro non abbia fornito i dati ne­cessari.

211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 125212 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati

1 Nei casi di cui all'articolo 97 capoverso 6 della legge è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari.213 L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli arti­coli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969214 sulle tasse e spese nella proce­dura amministrativa.

2 Per le pubblicazioni di cui all'articolo 97 capoverso 4 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.215

3 L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assogget­tato o per altri gravi motivi.

212 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2913).

213 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

214 RS 172.041.0

215 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

Capitolo 2: Relazioni con altre branche delle assicurazioni sociali

Art. 126 Relazione con l'assicurazione militare

1 È tenuto direttamente alle prestazioni, secondo l'articolo 103 capoverso 1 della legge, l'assicuratore che deve effettuare prestazioni per aggravamento in atto del danno alla salute.

2 Finché è tenuto a prestazioni per l'aggravamento in atto del danno alla salute, l'assicuratore deve pure fornire le prestazioni per conseguenze tardive e ricadute di un infortunio pregresso.216 Le prestazioni saranno quindi effettuate dall'assicu­ratore tenuto alle pre­sta­zioni per l'infortunio precedente.

3 Se il beneficiario di una rendita assegnata per un infortunio precedente è vittima di un altro infortunio che modifica il grado d'invalidità, l'assicuratore tenuto alle prestazioni per il primo infortunio deve continuare a versare la rendita concessa fino allora. Il secondo assicuratore deve versare una rendita corrispondente alla differen­za tra l'invalidità effettiva e quella esistente prima del secondo infortunio. Se l'assi­curazione militare assegna, giusta l'articolo 4 capoverso 3 LAM217, assegna la rendita intera per menomazione al secondo organo geminato, l'assicuratore contro gli infor­tuni che dovrebbe assegnare una rendita per questa seconda menomazione versa il valore capitalizzato di detta rendita, senza indennità di rincaro, calcolata secondo le disposizioni legali a lui applicabili.218

4 Se l'infortunio va connesso ad un danno alla salute preesistente, l'assicu­ratore competente all'evento del nuovo infortunio risponde solo dei po­stumi di que­st'ul­timo.

5 Se il diritto alla rendita sussiste sia nei confronti dell'assicurazione contro gli in­for­tuni sia dell'assicurazione militare, l'assicuratore contro gli infortuni comunica all'as­sicurazione militare l'ammontare della propria rendita o della rendita comple­men­tare. Ambedue gli assicuratori determinano le loro rendite secondo le rispettive di­sposizioni legali.

6 ...219

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

217 RS 833.1

218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

219 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

Art. 128221 Prestazioni in caso d'infortunio e malattia

1 Se un assicurato infortunato si ammala in un ospedale, l'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a versare, per la durata del trattamento ospedaliero dei postumi dell'infor­tunio, le spese di cura, il rimborso delle spese e le indennità giornaliere per tutto il danno alla salute. Lʼassicuratore-malattie versa, a titolo sussidiario, le indennità giornaliere purché non vi sia sovrassicurazione.

2 Se un assicurato malato s'infortuna in un ospedale, l'assicuratore-malattie fornisce, per la durata del trattamento ospedaliero, le prestazioni assicurate per tutto il danno alla salute. Lʼassicuratore contro gli infortuni è liberato dallʼobbligo di versare prestazioni per lʼimporto pari a quello dellʼassicuratore-malattie.

221 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Titolo ottavo: Assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati222

222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 129223 Importo dell'indennità giornaliera

1 Durante i periodi di attesa o di sospensione l'indennità giornaliera dell'assicura­zione contro gli infortuni corrisponde all'indennità netta dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo gli articoli 22 e 22a della legge del 25 giugno 1982224 (LADI) sull'assicurazione contro la disoccupazione che sarebbe versata senza periodi di attesa o di sospensione.

2 Oltre all'indennità giornaliera, l'assicurazione contro gli infortuni versa i supplementi per l'importo degli assegni legali per i figli e per la formazione previsti dall'articolo 22 capoverso 1 LADI.

3 In caso d'infortunio nell'ambito di un programma per l'occupazione temporanea o di una pratica professionale, l'indennità giornaliera corrisponde a quella che sarebbe accordata all'assicurato se non partecipasse a un programma per l'occupazione temporanea o non svolgesse un periodo di pratica professionale.

223 Originario avanti art. 130. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

224 RS 837.0

Art. 130225 Guadagno intermedio secondo l'articolo 24 LADI

1 Se l'assicurato è un lavoratore dipendente che consegue un guadagno intermedio secondo l'articolo 24 LADI226, in caso di infortuni professionali spetta all'assicuratore dell'azienda interessata versare l'indennità.

2 Se in caso di guadagno intermedio interviene l'assicurazione contro gli infortuni non professionali, l'assicuratore dell'azienda interessata versa le corrispondenti indennità per gli infortuni non professionali che si verificano nei giorni in cui il disoccupato percepisce o avrebbe percepito il guadagno intermedio. L'articolo 99 capoverso 2 non è applicabile.

3 Se l'assicurato ha un guadagno intermedio derivante da un'attività lucrativa indipendente, spetta allʼINSAI versare le indennità in caso d'infortunio.

4 Se l'assicurato sʼinfortuna durante il periodo in cui consegue un guadagno intermedio derivante da attività lucrativa indipendente o dipendente, ottiene l'indennità che gli spetta senza tener conto del guadagno intermedio.

5 In caso di disoccupazione parziale i capoversi 1-4 si applicano per analogia.

225 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

226 RS 837.0

Art. 131227 Premi

1 I premi sono fissati in per mille dell'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2 L'aliquota dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali è uguale per tutti i disoccupati.

3 L'aliquota dei premi è uguale per tutte le persone assicurate che partecipano a programmi per l'occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione secondo l'articolo 91 capoverso 4 della legge.

4 In base all'esperienza acquisita in materia di rischi, lʼINSAI può, di moto proprio o su richiesta dell'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, modificare le aliquote dei premi con effetto all'inizio di un mese civile.

5 Le modifiche delle aliquote dei premi devono essere comunicate mediante decisione all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione al più tardi due mesi prima della loro applicazione.

6 LʼINSAI allestisce una statistica dei rischi relativa agli infortuni dei disoccupati.

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 133229

229 Abrogato dal n. 17 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° mar. 1993 (RU 1993 879).

Titolo nono: Assicurazione facoltativa

Art. 134 Facoltà d'assicurarsi

1 Può parimenti stipulare un'assicurazione facoltativa chi è parzialmente occupato come lavoratore.

2 Le persone che raggiungono l'età dell'AVS possono stipulare una nuova assicura­zione facoltativa solo se sono state assicurate d'obbligo durante tutto l'anno prece­dente.230

3 L'assicuratore può, nei casi fondati, ovvero se esistono danni alla salute importanti e duraturi nonché un pericolo particolare ai sensi dell'articolo 78 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983231 sulla prevenzione degli infortuni, rifiutare di concludere un'assicurazione facoltativa.232

230 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

231 RS 832.30

232 Introdotto dal n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 135 Assicuratori

1 L'assicuratore, presso il quale il datore di lavoro assicura a titolo obbligatorio i propri dipendenti, assicura anche a titolo facoltativo detto datore di lavoro e i fa­mi­liari collaboranti nell'azienda.

2 L'INSAI assicura inoltre a titolo facoltativo le persone le quali, senza occupare lavoratori, esercitano un'attività lucrativa indipendente nei settori professionali desi­gnati all'articolo 66 capoverso 1 della legge, come pure i loro familiari collaboranti a questa attività.

3 Gli assicuratori di cui all'articolo 68 della legge assicurano a titolo facoltativo le altre persone le quali, senza occupare lavoratori, esercitano un'attività lucrativa indipendente, come pure i loro familiari collaboranti a questa attività.233

Art. 137 Fine dell'assicurazione

1 Il rapporto assicurativo termina:

a.
alla cessazione dell'attività lucrativa indipendente o della collaborazione a tito­lo di membro della famiglia o con l'assoggettamento all'assicurazione ob­bli­gato­ria;
b.
con la disdetta o l'esclusione.

2 Il contratto può prevedere la continuazione dell'assicurazione durante al massimo tre mesi dopo la cessazione dell'attività lucrativa.

3 Alla scadenza della durata minima del contratto, l'assicurato può disdirlo entro la fine di un anno di assicurazione, a condizione di osservare un preavviso, fissato nel contratto, che non superi i tre mesi. L'assicuratore beneficia dello stesso diritto. La disdetta deve essere in tal caso motivata per iscritto.234

4 L'assicuratore può escludere l'assicurato il quale, malgrado comminatoria scritta, non paga i premi o fa dichiarazioni inveritiere alla conclusione del contratto o in merito a un infortunio.

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 138235 Base di calcolo dei premi e delle prestazioni in contanti

Nei limiti dell'articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all'inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore al 45 per cento e, per i familiari, al 30 per cento del guadagno massimo assicurato.

235 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3815).

Art. 139 Premi

1 Gli assicuratori possono fissare nell'assicurazione facoltativa un premio netto globale per l'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali. Il pre­mio va calcolato tenendo conto che l'assicurazione facoltativa dev'essere autosuf­ficiente.

2 Nell'assicurazione facoltativa non è riscosso alcun premio supplementare per le indennità di rincaro e per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali e degli infortuni non professionali.236

236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Titolo decimo:237 Giurisdizione

237 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 140a

1 I tribunali arbitrali cantonali di cui all'articolo 57 della legge, i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all'articolo 57 LPGA238 e il Tribunale amministrativo federale in caso di ricorsi di cui all'articolo 109 della legge sottopongono le proprie decisioni anche all'UFSP.

2 L'UFSP è autorizzato a presentare ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali, dei tribunali cantonali delle assicurazioni e del Tribunale amministrativo federale.

238 RS 830.1

Titolo undicesimo: Disposizioni finali239

239 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Capitolo 1: Abrogazione di ordinanze240

240 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 141

Sono abrogate:

a.
l'ordinanza I del 25 marzo 1916241 sull'assicurazione contro gli infortuni;
b.
l'ordinanza II del 3 dicembre 1917242 sull'assicurazione contro gli infortuni;
c.
l'ordinanza del 17 dicembre 1973243 sulle malattie professionali;
d.
l'ordinanza del 9 marzo 1954244 concernente l'assicurazione contro gli infortuni professionali e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura;
e.
l'ordinanza del 23 dicembre 1966245 che abroga le restrizioni alla libertà con­trattuale per le assicurazioni obbligatorie cantonali contro gli infortuni.

241 [CS 8 341; RU 1952 916 art. 3, 1953 1389, 1957 1037, 1960 1720 art. 29 cpv. 1]

242 [CS 8 356; RU 1972 623 art. 36 cpv. 2, 1974 273, 1975 1456]

243 [RU 1974 47]

244 [RU 1954 364, 1970 342]

245 [RU 1966 1726]

Capitolo 2: Modificazioni di ordinanze

Art. 142246

246 Abrogato dal n. 4 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, con effetto dal 1° ott. 1995 (RU 1995 3867).

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 146 Indennità di rincaro

Nessuna indennità di rincaro è accordata sulle rendite per i superstiti versate se­condo il diritto precedente ai fratelli e sorelle, genitori o nonni dell'assicurato.

Art. 147 Decadenza dei contratti d'assicurazione esistenti250

1 Con l'entrata in vigore della legge decadono tutti i contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi dai datori di lavoro in favore del loro personale o da organiz­zazioni o gruppi di lavoratori e aventi per oggetto rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

2 Tutti gli altri contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi da lavoratori per rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni decadono con l'entrata in vigore della legge, se disdetti per iscritto per questa data o entro i sei mesi successivi. I premi pagati in anticipo sono rimborsati. Gli assicuratori devono avvertire convenientemente gli assicurati in merito al diritto di disdetta.

3 Per i contratti d'assicurazione multirischio che coprono anche gli infortuni, la disdetta secondo il capoverso 2 può essere data per il rischio infortunio, salvo si tratti d'assicurazioni sulla vita.

250 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Art. 147b252 Disposizioni transitorie della modifica del 9 novembre 2016

1 L'aliquota graduata di riduzione ai sensi del numero II capoverso 2 della modifica del 25 settembre 2015253 della legge si applica nel seguente modo:

a.
se i beneficiari della rendita raggiungono l'età ordinaria di pensionamento nel 2025, un quinto;
b.
se i beneficiari della rendita raggiungono l'età ordinaria di pensionamento nel 2026, due quinti;
c.
se i beneficiari della rendita raggiungono l'età ordinaria di pensionamento nel 2027, tre quinti;
d.
se i beneficiari della rendita raggiungono l'età ordinaria di pensionamento nel 2028, quattro quinti.

2 Il capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica della legge del 25 settembre 2015 si applica anche agli infortuni avvenuti prima dell'entrata in vigore di questa modifica della legge, ma per i quali il versamento della rendita inizia in un momento successivo.

3 Le riserve secondo l'articolo 111 capoversi 1 e 3 del diritto anteriore, di cui gli assicuratori dispongono secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera c della legge al momento dell'entrata in vigore della modifica del 9 novembre 2016, sono trasposte nelle loro riserve secondo l'articolo 90 capoverso 3 della legge.

252 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

253 RU 2016 4375

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 148

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Disposizioni finali della modifica del 9 dicembre 1996254

1 Le rendite complementari di cui negli articoli 20 capoverso 2 e 31 capoverso 4 della legge, stabilite prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, sono rette dal diritto previgente.

2 Se, conformemente alle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS255, le rendite in corso dell'AVS e dell'AI sono sostituite da rendite di vecchiaia o d'invalidità del nuovo diritto, non si procede a un nuovo calcolo delle rendite complementari.

255 RS 831.10

Allegato 1256

256 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Aggiornato dal n. I dell'O del 21 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1025).

(art. 14, 77 lett. b)

Malattie professionali

Elenco delle sostanze nocive e delle malattie provocate da determinati lavori secondo l'articolo 14 dell'ordinanza

1. Sono sostanze nocive ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 della legge:

Acetaldeide

Acetati, solamente acetato di metile, etile,butile, amile, vinile

Acetilene

Acetone

Acidi nitrosi, loro sali (nitri) ed esteri

Acido acetico

Acito azotidrico e suoi sali (azoturi)

Acido cloridrico

Acido clorosulfonico

Acido formico

Acido nitrico (acido azotico)

Acido solforico, suoi sali (solfati) ed esteri

Acido solforoso e suoi sali (solfiti)

Acridina

Acrilamide

Acrilati

Acroleina

Additivi per caucciù

Additivi per oli minerali

Alcaloidi

Alchilammine

Ammine alifatiche

Ammine aromatiche

Ammoniaca

Anidride acetica

Anidride di acito ftalico (anidride ftalica)

Anidride maleica

Anidride solforica (triossido di zolfo)

Anidride solforosa (biossido di zolfo)

Anidride trimellitica

Antimonio e suoi composti

Antracene

Aprilammine

Arsenico e suoi composti

Bario e suoi composti solubili negli acidi diluiti

Benzine

Benzolo (benzene)

Berillio (glucinio), suoi composti e sue leghe

Bitumi

Bromo

Cadmio e suoi composti

Carbammati e i loro composti

Carburo di calcio

Cemento

Cheteni

Cianogeno e suoi composti

Clorato di potassio

Clorato di sodio

Cloro

Cloruro d'alluminio

Cloruro di calce (calce clorata)

Cloruro di sulfurile

Cloruro di tionile

Cloruro di zolfo

Cobalto e suoi composti

Colofonie

Composti alogenati organici

Composti nitrosi organici

Cromo, composti del -

Diazometano

Dimetilformamide

Diossano

Disinfettanti: alcoli, aldeidi, biguanidi, cresoli e composti ammonici quaternari

n-Esano

Essenza di trementina

Fenilidrossilammina

Fenolo (acido fenico) e suoi omologhi

Fluoro e suoi composti

Formaldeide

Formammide

Fosforo e suoi composti

Fosgene (ossicloruro di carbonio)

Gas nitrosi

Glicoli, loro eteri ed esteri

Glicoli nitrati (esteri nitrici dei glicoli)

Glutaraldeide

Idrato di calcio (calce spenta)

Idrato di potassio (potassa caustica)

Idrato di sodio (soda caustica)

Idrazina e suoi derivati

Idrogeno solforato

Idrosilammina

Immine di etilene

Isotiazolinoni

Lubrificanti di raffreddamento sintetici

Oli minerali

Ossido d'etilene

Ossido di calcio (calce viva)

Ossido di carbonio (monossido)

Ozono

Parafenilendiamina

Paraffina

Pece di catrame

Perossiddi

Perosolfati

Petrolio

Piombo, suoi composti e leghe

Polvere d'amianto (asbesto)

Piridina e suoi omologhi

Polvere d'amianto (asbesto)

Polvere del legno

Resine epossidiche Catrame

Sali complessi del platino

Selenio e suoi composti

Solfuro di carbonio

Solfuro di sodio

Stagno, composti dello

Stirolo

Tallio, suoi composti

Tensioattivi

Tiocianati (solfocianuri, solfocianati)

Toluolo (toluene)

2, 4, 6-tricloro-1, 3, 5-triazina (cloruro

dell'acido cianurico)

Vanadio e suoi composti

Xilolo (xilene)

Zinco e suoi composti

2. Sono malattie professionali provocate da determinati lavori ai sensi dell'arti­colo 9 capoverso 1 della legge:

Malattie

Lavori

a. Malattie cagionate da agenti fisici:

Vescicole, ragadi, escoriazioni, scalfitture, callosità

tutti i lavori

Borsiti croniche cagionate da pressione continua

tutti i lavori

Paralisi dei nervi cagionate da pressione

tutti i lavori

«Tendovaginiti» (peritendinitis crepitans)

tutti i lavori

Lesioni notevoli dell'udito

lavori nel rumore

Malattie cagionate da lavori in aria compressa

tutti i lavori

Congelamenti, esclusi i geloni

tutti i lavori

Colpo di sole, insolazione, colpo di calore

tutti i lavori

Malattie cagionate da ultra- e infrasuoni

tutti i lavori

Malattie cagionate da vibrazioni (solo gli effetti radiologicamente provabili sulle ossa ed articolazioni, effetti sulla circolazione periferica, effetti sui nervi periferici)

tutti i lavori

Malattie cagionate da radiazioni ionizzanti

tutti i lavori

Malattie cagionate da radiazioni non ionizzanti (laser, microonde, raggi ultra-violetti, raggi infrarossi, ecc.)

tutti i lavori

Sindrome del martello ipotenare

tutti i lavori

b. Malattie provocate da determinati lavori/Altre malattie:

Pneumoconiosi

lavori nella polvere di alluminio, di silicati, di grafite e di silice (quarzo), di metalli duri

Affezioni degli organi della respirazione

lavori nella polvere di cotone, di canapa, di lino, di cereali e delle relative farine, di enzimi, d'ifomiceti e in altre polveri organiche

Epitelioni cutanei e dermatosi precancerose

tutti i lavori con composti, prodotti o residui di catrame, pece, bitume, oli minerali e paraffina

Malattie infettive

lavori in ospedali, laboratori, istituti sperimentali e simili

Malattie trasmesse in seguito a contatto con piante

lavori a contatto con piante e singoli componenti di esse

Malattie trasmesse in seguito a contatto con animali

governo e cura di animali; lavori che per il contatto con animali, parti, escrementi e prodotti di animali, espongono a malattie; carico, scarico o trasporto di merci

Amebiasi, epatite A, epatite E, febbre gialla, malaria

contratte durante un soggiorno fuori dell'Europa, per ragioni di lavoro

Anchilostomiasi, clonorchiasi, colera, febbre emorragica, filariasi, lebbra, leishmaniosi, oncocercosi, salmonellosi, schistosomiasi, shigellosi, strongiloidosi, tracoma, tripanosiomasi

contratte durante un soggiorno in regioni tropicali e subtropicali, per ragioni di lavoro

Allegato 2257

257 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

(art. 25 cpv. 1)

Calcolo dell'indennità giornaliera

L'indennità giornaliera è calcolata conformemente alla formula seguente:

Esempi

a) Salario mensile

Salario di base mensile fr. 3650.-
Tredicesima mensilità fr. 3650.-
Assegni familiari mensili
fr. 365.-

fr.

Salario annuale: fr. 3 650.- × 12

43 800.-

Tredicesima mensilità

3 650.-

Assegni familiari: 365.- × 12

4 380.-

Guadagno annuale

51 830.-

113.60

Numero di giorni: 13
Totale: 13 × 113.60 = fr. 1 476.80 arrotondati a

1 477.-

b) Salario orario

Salario di base orario fr. 18.25
Assegni familiari mensili fr. 365.-
Tredicesima mensilità 8,33 %
Orario di lavoro: 45 ore la settimana
Salario annuale: fr. 18,25 × 45 × 52

42 705.-

Tredicesima

3 557.30

Assegni familiari: fr. 365.- ×12

4 380.-

Guadagno annuale

50 642.30

111.-

Numero di giorni: 22

Totale: 22 × 111.- =

2 442.-

Allegato 3258

258 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Aggiornato dal n. II dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3881).

(art. 36 cpv. 2)

Calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità

1.
Per le menomazioni dell'integrità menzionate di seguito, l'indennità corrisponde, nel caso normale, al tasso indicato dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Per le menomazioni speciali dell'integrità e quelle non indicate di seguito, l'indennità verrà calcolata secondo il valore della tabella in funzione della gravità della menomazione. Ciò vale anche quando l'assicurato presenta contemporaneamente più menomazioni dell'integrità fisica, mentale e psichica.
Le menomazioni dell'integrità che non raggiungono il tasso del 5 per cento della seguente tabella non danno diritto ad alcuna indennità.
Le menomazioni dell'integrità sono valutate senza mezzi ausiliari, ad eccezione degli apparecchi ottici.
2.
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale di un organo o del suo uso, l'indennità per la menomazione dell'integrità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia, nessuna indennità viene versata se la menomazione dell'integrità risulta infe­riore al tasso del 5 per cento dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

Tabella delle menomazioni dell'integrità

Per cento

Per cento

Perdita di almeno due falangi di un dito o di una falange del pollice

5

Perdita totale di un pollice

20

Perdita di una mano

40

Perdita di un braccio all'altezza del gomito o al di sopra

50

Perdita di un alluce

5

Perdita di un piede

30

Perdita di una gamba all'altezza del ginocchio

40

Perdita di una gamba sopra il ginocchio

50

Perdita di un padiglione auricolare

10

Perdita del naso

30

Scotennatura

30

Deturpazione molto grave del viso

50

Perdita di un rene

20

Perdita della milza

10

Perdita degli organi genitali o della capacità di riproduzione

40

Perdita dell'olfatto o del gusto

15

Sordità completa di un orecchio

15

Perdita della facoltà visiva di un occhio

30

Sordità completa

85

Perdita totale della facoltà visiva

100

Lussazione recidivante della Spalla

10

Compromissione grave della funzione masticatoria

25

Compromissione molto grave e dolorosa della funzione della Colonna vertebrale

50

Paraplegia

90

Tetraplegia

100

Compromissione molto grave della funzione polmonare

80

Compromissione molto grave della funzione renale

80

Compromissione delle funzioni psichiche parziali, come la memoria e la capacità di Concentrazione

20

Epilessia post-traumatica con crisi o sotto medicamenti senza crisi

30

Dislalia organica molto grave, sindrome motorica o psico-organica molto grave

80