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01.04.2004 - 31.12.2006
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1

Ordinanza

sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP) del 24 febbraio 1982 (Stato 1° gennaio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 4, 68 capoverso 2 e 111 della legge federale
del 20 marzo 19811 sull'assistenza internazionale in materia penale (detta qui di seguito «legge»),2 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo d'applicazione; diritto applicabile

Art. 1

Reciprocità Si considera che vi sia reciprocità anche se nell'altro Stato l'assistenza può essere ottenuta senza la partecipazione delle autorità.


Art. 2

Eliminazione di documenti3 1

Se un documento scritto contiene informazioni la cui comunicazione all'estero non è ammissibile, l'autorità esecutiva ne fa una copia o una fotocopia omettendo le indicazioni che devono essere tenute segrete.4 2 Su tali copie essa menziona il fatto, il luogo e il motivo dell'omissione ed attesta che il resto è integralmente conforme all'originale.

3

A richiesta, l'Ufficio federale di giustizia5 (detto qui di seguito «Ufficio federale») riceve in visione il testo integrale non modificato.

4

Le disposizioni che precedono, applicate per analogia, valgono anche per altri supporti d'informazioni.

RU 1982 878

1 RS

351.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

5

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 2004 4937).

351.11

Assistenza giudiziaria 2

351.11

Sezione 2: Procedura

Art. 3

Vigilanza L'Ufficio federale vigila sull'applicazione della legge. Nei casi di rilevanza poli-tica, si consulta con la competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri.


Art. 4

Procedura in caso di giurisdizione penale federale Nelle cause penali di competenza del Tribunale penale federale e non delegate a un'autorità cantonale (art. 18 della LF del 15 giu. 19346 sulla procedura penale), la proposta di estradizione all'Ufficio federale (parte seconda della legge) e le domande d'«altra assistenza» a uno Stato estero (parte terza della legge) sono fatte dal procuratore generale della Confederazione o dal giudice istruttore federale.7 2 La proposta di delega all'estero del perseguimento penale o dell'esecuzione (parti quarta e quinta della legge) è fatta dal procuratore generale della Confederazione.

3

L'esecuzione delle domande estere d'«altra assistenza» (parte terza della legge) è decisa dalle autorità cantonali d'intesa con il Ministero pubblico della Confederazione.

4

L'accettazione delle domande estere d'assunzione del perseguimento penale o d'assunzione dell'esecuzione è decisa dall'Ufficio federale d'intesa con il Ministero pubblico della Confederazione.


Art. 5

8 Comunicazioni all'Ufficio

federale

Le decisioni di autorità cantonali e federali inerenti all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale nonché decisioni della corte dei reclami penali del Tribunale penale federale devono essere comunicate all'Ufficio federale.


Art. 6

Consenso Se un provvedimento d'assistenza presuppone il consenso dell'interessato (art. 7, 54, 70 e 101 della legge), questi dev'essere avvertito della possibilità di revocare il consenso e del termine concessogli a tal fine. Tale avvertimento è menzionato nel processo verbale.

6 [CS

3 286; RU 1971 777 n. III 4, 1974 1857 all. n. 2, 1978 688 art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288 all. n. 15 2465 all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465 all. n. 7, 2000 505 n. I 3 2719 n. II 3 2725 n. II, 2001 118 n. I 3 3071 n. II 1 3096 all. n. 2 3308, 2003 2133 all. n. 9, 2004 1633 n. I 4, 2005 5685 all. n. 19, 2006 1205 all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607 all. n. 1 4989 all. 1 n. 6 5463 all. n. 3, 2009 6605 all. n. II 3. RU 2010 1881]. Vedi ora: gli art. 25 e 26 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0).

7

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. all'O del 26 set. 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 172.220.117).

8

Nuovo testo giusta il n. II 25 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Assistenza internazionale in materia penale. O 3

351.11


Art. 7

Trasmissione alle autorità federali Ove trattisi di decidere giusta l'articolo 17 della legge, le autorità esecutive trasmettono l'inserto alla competente autorità federale.


Art. 8

Scelta della procedura 1

Nella scelta della procedura (art. 19 della legge) vanno considerati: a. i rapporti della persona perseguita con lo Stato richiesto e con la Svizzera; b. la probabilità di un'espulsione dalla Svizzera; c. l'economia processuale;

d. in caso di più reati, il loro giudizio complessivo.

2

Se alla Svizzera è chiesta l'estradizione di uno straniero ed i presupposti per l'assunzione del perseguimento o dell'esecuzione sono adempiti (art. 85 cpv. 2 e art. 94 della legge), l'Ufficio federale decide giusta i criteri di cui al capoverso 1 e d'intesa con le autorità competenti per il procedimento penale. Esso sente dapprima la persona perseguita.


Art. 9

Elezione di domicilio La parte, o il suo patrocinatore, che abiti all'estero deve eleggere un domicilio in Svizzera dove possano esserle fatte le notificazioni. In caso contrario, le notificazioni potranno essere omesse.

a9 Persona toccata

Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente: a. nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto; b. nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario; c. nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.


Art. 10

Esposto dei fatti

1

L'esposto dei fatti può essere contenuto nella domanda o negli allegati.

2

Vi devono essere perlomeno indicati il luogo, la data e il modo in cui fu commesso il reato.


Art. 11

Domande svizzere

1

Alle domande svizzere s'applicano per analogia gli articoli 27 a 29 della legge, sempre che lo Stato richiesto non ponga altre esigenze.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

Assistenza giudiziaria 4

351.11

2

Le domande e i documenti a sostegno non devono contenere indicazioni che: a. siano atte ad aggravare la situazione di persone nello Stato richiesto a cagione delle loro opinioni politiche, della loro appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità; oppure

b. possano dar adito a contestazioni nello Stato richiesto.


Art. 12

Spese a carico dell'estero 1

Le autorità svizzere possono ripetere allo Stato richiedente il pagamento integrale delle spese insorte nell'esecuzione della domanda.

2

Il loro lavoro può essere fatturato se rappresenta più di un'intera giornata lavorativa e se la Svizzera non potrebbe ottenere gratuitamente assistenza nello Stato richiedente.

3

Le spese complessive inferiori a 200 franchi non sono fatturate in nessun caso.


Art. 13

Ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni 1

Di regola le autorità federali e cantonali non riscuotono le une dalle altre né emolumenti né indennità per il tempo o il lavoro dedicato al disbrigo di affari contemplati dalla legge.10 1bis

Le spese a carico della Confederazione nell'applicazione dell'articolo 79a lettera b della legge sono assunte dal Cantone.11 2 Qualora un'autorità federale ordini l'arresto di una persona, la Confederazione assume le spese dei seguenti provvedimenti: a. carcerazione (art. 47, 72 cpv. 2 e 102 cpv. 2 della legge); b. trasporto e accompagnamento dei carcerati; c. patrocinio d'ufficio nel procedimento d'assistenza (art. 21 cpv. 1 della legge);

d. cure mediche indispensabili al carcerato.


Art. 14

12 Esame preliminare

Quando l'Ufficio federale deve esaminare se i presupposti della cooperazione con l'estero siano adempiuti (art. 78 cpv. 2, 91 cpv. 1 e 104 della legge), l'accettazione o la trasmissione della domanda all'autorità esecutiva non è impugnabile a titolo indipendente.

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

11

Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

Assistenza internazionale in materia penale. O 5

351.11

Capitolo 2: Estradizione Sezione 1: Rimpatrio di minori di 20 anni

Art. 15

1 L'autorità minorile competente (art. 33 cpv. 1 della legge) è quella designata dal Cantone giusta l'articolo 369 del Codice penale svizzero13.

2

Le autorità cantonali, se ricevono direttamente da un'autorità estera una domanda di rimpatrio concernente uno straniero minore di 20 anni, contro cui sanno che all'estero è pendente un'istruzione penale o l'esecuzione di una sanzione per un crimine o un delitto, ne informano senza indugio l'Ufficio federale.

3

Se il rimpatrio avviene giusta l'articolo 33 della legge, l'Ufficio federale ne comunica gli effetti allo Stato richiedente.

Sezione 2: Procedura

Art. 16

Comunicazione con i posti consolari stranieri Ogni straniero arrestato dev'essere informato senza indugio che ha il diritto di far avvertire il competente posto consolare del suo Paese d'origine e di comunicare con esso (art. 36 della Conv. di Vienna del 24 apr. 196314 sulle relazioni consolari).


Art. 17

Diritto d'essere

sentiti

Nell'audizione, la procedura d'estradizione è esposta in una lingua comprensibile alla persona perseguita. L'Ufficio federale ne tiene a disposizione un esposto nelle lingue tedesca, francese, italiana, inglese e spagnola.


Art. 18

Processo verbale

1

L'audizione è verbalizzata. Il processo verbale deve indicare: a. se si sia fatto capo a un patrocinatore o a un interprete; b. i documenti e le prescrizioni di cui ha preso visione la persona perseguita (art. 52 cpv. 1 della legge); c. quali spiegazioni, e in quale lingua, sono state date alla persona perseguita (art. 52 cpv. 2 della legge); d. le dichiarazioni fatte dalla persona perseguita circa le sue condizioni personali, e le sue eventuali obiezioni contro l'ordine di arresto o l'estradizione (art. 52 cpv. 2 della legge);

13

RS 311.0. Vedi ora l'art. 35 della LF del 20 giu. 2003 sul diritto penale minorile (RS 311.1).

14

RS 0.191.02

Assistenza giudiziaria 6

351.11

e.15 se la persona perseguita acconsenta all'estradizione secondo l'articolo 7 della legge o all'estradizione semplificata secondo l'articolo 54 della medesima (art. 6); f. che la persona perseguita è stata informata del diritto di comunicare con i rappresentanti del suo Paese d'origine (art. 16).

2

Se la persona perseguita rifiuta di firmare, ne sarà fatta menzione e indicato il motivo.


Art. 19

Arresto in vista d'estradizione L'Ufficio federale può ordinare anche per telescrivente o per telefono l'arresto in vista d'estradizione. Tale ordine dev'essere confermato immediatamente e per scritto con un ordine formale (art. 47 della legge); quest'ultimo è notificato alla persona perseguita.


Art. 20

Esecuzione della carcerazione 1

Di regola, la carcerazione è eseguita secondo le prescrizioni del Cantone. Se le circostanze lo esigono, l'Ufficio federale può, dopo aver conferito con il Cantone, ordinare che si proceda in altro modo. Agevolazioni nella carcerazione possono essere concesse soltanto previo consenso dell'Ufficio federale.

2

Consultato il Cantone, l'Uffcio federale decide chi controlla la corrispondenza del carcerato.

3

Il presente articolo si applica anche quando il carcere in vista d'estradizione è ordinato in aggiunta a quello preventivo o espiatorio.


Art. 21

16 Estradizione semplificata

L'autorizzazione per l'estradizione semplificata deve contenere un rinvio alle condizioni enumerate nell'articolo 38 della legge.


Art. 22

Esecuzione della decisione Gli averi personali dell'estradando e gli oggetti e i beni sequestrati a titolo conservativo possono essere consegnati alle autorità dello Stato richiedente anche in assenza di una domanda speciale. Per gli oggetti e i beni, ciò vale anche se scoperti ad estradizione avvenuta ovvero quando non sia possibile eseguire l'estradizione.

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

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Art. 23

Diritti di pegno fiscali 1

Possono essere fatti valere diritti di pegno fiscali quando gli oggetti da consegnare: a. potrebbero essere confiscati nello Stato richiedente; b. appartengono a uno Stato richiedente che, nel caso inverso, non rinuncia ai suoi diritti di pegno fiscali.

2

L'Amministrazione delle dogane decide circa la rinuncia ai diritti di pegno fiscali (art. 60 della legge).

Capitolo 3: Altra assistenza Sezione 1: Condizioni

Art. 24

Truffa in materia di tasse 1

Se implica l'applicazione della coercizione processuale, l'assistenza di cui all'articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell'articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.

2

La domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia di tasse.

3

Se sussistono dubbi quanto alle caratteristiche delle tasse menzionate nella domanda, l'Ufficio federale o l'autorità esecutiva cantonale interpella per parere l'Amministrazione federale delle contribuzioni.


Art. 25

Atto ufficiale

È atto ufficiale (art. 63 cpv. 1 della legge) anche la sorveglianza di persone condannate con sospensione condizionale della pena o liberate condizionalmente dal carcere espiatorio.


Art. 26

Presenza di persone che partecipano al processo all'estero18 1

…19

2

L'autorità esecutiva decide circa il diritto dei partecipanti al processo estero di porre domande e di proporre determinati atti istruttori suppletivi.20 3 Se un'autorità penale estera chiede alle autorità svizzere il consenso per procedere autonomamente ad atti istruttori in Svizzera, s'applica il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 197121 che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di 17

RS 313.0

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

19

Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

21

[RU 1971 1053. RU 1999 1258 art. 34]. Vedi ora art. 31 dell'O del 25 nov. 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1).

Assistenza giudiziaria 8

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accordare l'autorizzazione prevista dall'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero22. L'autorizzazione è accordata previa consultazione delle autorità cantonali interessate.


Art. 27


23

Asseverazione di deposizioni Il giuramento è incompatibile con il diritto svizzero (art. 65 cpv. 2 della legge) anche quando la legge lascia al testimone o perito la scelta di asseverare la deposizione con giuramento o affermazione solenne e questi rifiuta di giurare.


Art. 28


24

Sezione 2: Singoli provvedimenti d'assistenza

Art. 29

Attestazione della notificazione A comprova della notificazione va trasmessa una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una dichiarazione del funzionario notificante in cui sia attestata la forma e la data della notificazione e, se del caso, la non accettazione da parte del destinatario.


Art. 30

25 Notificazione diretta

1

I documenti destinati a persone domiciliate in Svizzera, che non sono oggetto di procedimento penale all'estero, possono essere notificati direttamente per posta al destinatario; sono fatti salvi gli ordini di comparizione.

2

I documenti inerenti a cause penali per contravvenzioni a norme della circolazione stradale possono essere notificati direttamente per posta al destinatario in Svizzera.


Art. 31

Conferma della congruenza giuridica 1

Se da parte svizzera si propone la perquisizione di persone o locali, il sequestro o la consegna di cose, la conferma della loro ammissibilità secondo il diritto svizzero (art. 76 lett. c della legge) può essere data soltanto da un'autorità legittimata ad ordinare siffatto provvedimento in Svizzera.

2

L'ordine di perquisizione o di sequestro allegato alla domanda da un'autorità estera si ha per conferma dell'ammissibilità del provvedimento.

22

RS 311.0

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

24

Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

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Sezione 3: Procedura

Art. 32

Scorta di carcerati

Durante il transito, il carcerato può essere scortato da funzionari stranieri.


Art. 33

Consegna di valori

L'autorità esecutiva provvede affinché gli oggetti di grande valore siano conservati al sicuro prima della consegna e assicurati contro i danni e contro la perdita durante il trasporto.

a26 Durata del sequestro di oggetti e di beni Gli oggetti e i beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace a una decisione definitiva ed esecutiva di quest'ultimo (art. 74a cpv. 3 della legge) restano sotto sequestro sino alla notifica di tale decisione o fintanto che lo Stato richiedente non abbia comunicato all'autorità esecutiva competente che la suddetta decisione non può più essere pronunciata secondo il diritto di tale Stato, segnatamente per intervenuta prescrizione.


Art. 34

Oneri

1

Se l'autorità estera richiedente non ha dato alcuna assicurazione, l'autorità svizzera competente l'avverte che: a. l'informazione non può essere usata in procedimenti per i quali l'assistenza è inammissibile;

b. qualsiasi altro uso dell'informazione è subordinato al consenso dell'Ufficio federale.

2

Ne va del pari allorché un'autorità estera ottiene l'autorizzazione di consultare un incartamento svizzero fuori di un procedimento di assistenza giudiziaria.

a27 Esecuzione di decisioni dell'Ufficio federale Qualora decida l'entrata in materia (art. 80a della legge) in virtù dell'articolo 79a della legge, l'Ufficio federale designa l'autorità incaricata dell'esecuzione della
domanda.


Art. 35

Assistenza tra gli organi della polizia 1

…28

2

Le competenti autorità di polizia corrispondono con l'estero per mezzo dell'Ufficio centrale nazionale Interpol a Berna. In tale ambito si attengono agli statuti dell'Orga26

Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

27

Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

28

Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

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nizzazione internazionale di polizia criminale (OIPC-Interpol)29. Nei casi urgenti, nei casi di poca importanza, nei casi di contravvenzioni a norme della circolazione stradale o nell'ambito del traffico frontaliero possono essere fatte eccezioni.30 Capitolo 4: Perseguimento penale in via sostitutiva

Art. 36

Comunicazioni 1 L'autorità competente comunica all'Ufficio federale: a. se è stato dato seguito o no alla domanda d'apertura del procedimento penale;

b. la sanzione inflitta; c. l'esecuzione della sanzione; d. la sospensione del procedimento penale; e. la decisione sull'ulteriore procedere qualora la persona perseguita si sottragga al giudizio in Svizzera.

2

L'Ufficio federale ne informa lo Stato richiedente.


Art. 37

Documenti ufficiali esteri I documenti ufficiali dello Stato che ha chiesto alla Svizzera di assumere il perseguimento penale sono equiparati, nel procedimento penale, a quelli svizzeri corrispondenti.

Capitolo 5: Esecuzione di decisioni penali Sezione 1: Assunzione da parte della Svizzera

Art. 38

Esecuzione in caso di reato commesso in Svizzera La decisione penale estera di condanna, se pronunciata per più reati di cui alcuni commessi in Svizzera, può essere eseguita in Svizzera qualora: a. sia stata inflitta una pena cumulativa o b. la Svizzera abbia chiesto all'altro Stato di assumere il perseguimento penale.


Art. 39

Effetti penali accessori L'applicazione in Svizzera di un effetto penale accessorio (art. 96 lett. b della legge) non è inammissibile per il solo fatto che, giusta il diritto svizzero, esso può essere ordinato soltanto a titolo di provvedimento amministrativo.

29

RS 351.21, All. 1 30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

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Art. 40

Sentenza contumaciale

Le decisioni penali confermate o pronunciate nello Stato del giudizio su opposizione od appello del condannato non sono considerate contumaciali.


Art. 41

Utilizzazione di stabilimenti svizzeri da parte estera 1

L'utilizzazione di uno stabilimento svizzero (art. 99 della legge) è subordinata all'autorizzazione della competente autorità del Cantone che lo dirige. L'autorizzazione può essere generale o limitata al singolo caso.

2

Il presupposto dell'impossibilità per lo Stato estero di eseguire da sé la sanzione è adempito quando sul suo territorio non vi è uno stabilimento conforme alle esigenze dell'esecuzione.

3

La competenza per la liberazione condizionale, a titolo di prova o definitiva, per il ricollocamento nello stabilimento e per l'interruzione dell'esecuzione spetta alle autorità dello Stato che ha disposto il collocamento.

4

La consegna del condannato alle autorità svizzere avviene alla frontiera. Simultaneamente, queste si fanno consegnare un esemplare completo, provvisto dell'attestazione della forza di cosa giudicata, della decisione in virtù della quale il condannato è collocato nello stabilimento svizzero.

5

Se il condannato evade, le autorità del Cantone in cui si trova lo stabilimento prendono i provvedimenti immediatamente necessari per la cattura in Svizzera e ne informano le autorità estere che avevano disposto il collocamento.

6

Le spese dell'esecuzione sono a carico dello Stato che ha disposto il collocamento.

Sezione 2: Efficacia della delega all'estero

Art. 42

Se il condannato si trova in Svizzera, la delega diviene efficace (art. 102 della legge) quando l'autorità cantonale competente riceve la dichiarazione d'accettazione della domanda da parte dello Stato richiesto.

Sezione 3: Procedura

Art. 43

Trattazione della domanda da parte dell'Ufficio federale 1

Se la sanzione inflitta all'estero eccede il massimo previsto dal diritto svizzero od è manifestamente più severa di quella usuale in casi dello stesso genere, l'Ufficio federale può proporre allo Stato richiedente che la Svizzera assuma il perseguimento penale in vece dell'esecuzione.

2

Se non accoglie la domanda o se il giudice nega l'esecutività della decisione penale, l'Ufficio federale esamina se siano adempite le condizioni per l'assunzione del perseguimento penale giusta la parte quarta della legge. Se tale è il caso, propone

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allo Stato richiedente, allorché gli comunica la non accettazione della domanda o la revoca dell'accettazione, di chiedere, in vece dell'esecuzione, l'assunzione del perseguimento penale.

3

Se il giudice accerta che le condizioni legali per l'esecuzione non sono adempite per tutti i reati oggetto della condanna, l'Ufficio federale invita lo Stato richiedente ad indicare quale parte della sanzione si riferisce ai reati per i quali dette condizioni sono invece adempite.


Art. 44

Determinazione della sanzione da eseguire 1

Se dichiara esecutiva la decisione (art. 106 della legge), il giudice determina quale sanzione del diritto svizzero corrisponda il meglio a quella pronunciata all'estero e, se del caso, converte la multa in franchi svizzeri secondo il corso del giorno.

2

Due esemplari completi della decisione d'exequatur cresciuta in giudicato sono notificati all' Ufficio federale.


Art. 45

Esecuzione della sanzione 1

Le autorità cantonali competenti annunciano l'inizio dell'esecuzione all'Ufficio federale.

2

Terminata l'esecuzione, le autorità competenti inviano un'attestazione d'esecuzione all'Ufficio federale, il quale la trasmette allo Stato richiedente.

Capitolo 6: Entrata in vigore

Art. 46

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1983.