01.01.2021 - * / In vigore
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2017 - 30.06.2020
01.01.2016 - 31.12.2016
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01.01.2010 - 30.06.2013
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1

Ordinanza

sulle concessioni e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCFIF) del 4 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 capoverso 3, 6, 8, 57 capoverso 2 e 97 della legge federale del
20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr), ordina: Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina: a. gli impianti, i veicoli e il personale soggetti alla legge federale sulle ferrovie; b. il rilascio, la modifica e il trasferimento nonché la revoca di una concessione per l'infrastruttura di cui all'articolo 5 Lferr; c. il finanziamento dell'infrastruttura secondo gli articoli 49 e 56 Lferr; d. la concessione di aiuti finanziari per gravi danni causati dalle forze della natura di cui all'articolo 59 Lferr.

Sezione 2: Assoggettamento alla legge federale sulle ferrovie

Art. 2

1 Sono soggette alla legge federale sulle ferrovie tutte le infrastrutture ferroviarie che sono utilizzate per il trasporto di viaggiatori soggetto a concessione o che sono aperte al traffico in regime di accesso alla rete.

2

Sono parimenti soggetti alla legge federale sulle ferrovie tutti i veicoli che circolano su queste infrastrutture nonché il personale che esercita funzioni rilevanti per la sicurezza.

3

Le imprese ferroviarie estere che, sulla base di un trattato internazionale, gestiscono una tratta in Svizzera sono equiparate alle imprese ferroviarie svizzere. Non necessitano però alcuna concessione.

RU 2009 5981 1 RS

742.101

742.120

Ferrovie

2

742.120

Sezione 3: Concessione

Art. 3

Competenza Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per: a. la modifica di concessioni, eccetto la loro estensione; b. il rinnovo e il trasferimento di concessioni; c. il rilascio, la modifica, il rinnovo e il trasferimento nonché la revoca di concessioni per le infrastrutture destinate al trasporto di viaggiatori senza funzione di collegamento ai sensi dell'articolo 3 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV).


Art. 4

Domanda 1 Le domande di concessione devono essere presentate all'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

2

Le domande per il rilascio o l'estensione della concessione devono contenere: a. un rapporto di base con le seguenti indicazioni: 1. nome, sede e indirizzo del richiedente, 2. descrizione del

progetto,

3. motivazione della domanda (scopo, importanza della ferrovia, dati sull'offerta attuale, domanda prevista, scelta della linea, genere di ferrovia, ubicazione delle stazioni ecc.), 4. raccordo alle ferrovie esistenti e relativo finanziamento, 5. scadenzario per la realizzazione del progetto, 6. organizzazione dell'esercizio e della manutenzione, 7. coordinamento con altre procedure (p. es. utilizzazione della strada), 8. strategia di sicurezza, 9. presa in considerazione delle esigenze delle persone con mobilità ridotta;

b. la seguente documentazione tecnica: 1. una carta topografica in scala 1:25 000 con l'indicazione del tracciato e l'ubicazione delle stazioni e delle fermate, 2. un profilo longitudinale in scala 1:25 000 con l'indicazione delle stazioni e delle fermate e il chilometraggio,

3. dati sullo scartamento, sul numero di binari, sulla declività, sul raggio minimo e sul genere di trazione nonché, in caso di trazione elettrica, sul sistema di corrente; 2 RS

745.1

Concessioni e finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria 3

742.120

c. indicazioni sui legami fra il progetto e i piani settoriali e le strategie della Confederazione, i piani direttori cantonali, i piani direttori e i piani d'utilizzazione comunali, ed eventualmente i piani di sviluppo regionali; d. un rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente di cui agli articoli 7-11 dell'ordinanza del 19 ottobre 19883 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (1° grado); e. un calcolo della redditività comprendente: 1. un piano di investimento, 2. un piano di finanziamento e la relativa prova, 3. un conto economico di previsione.

3

Al momento del rinnovo, della modifica (eccetto l'estensione) oppure del trasferimento della concessione, l'UFT decide, caso per caso, quali documenti deve contenere la domanda.

4

L'UFT comunica al richiedente il numero di copie della domanda e dei documenti che devono essere presentate.

5

Se i documenti allegati alla domanda sono incompleti o lacunosi, l'UFT impartisce un termine per completarli. Se questo termine trascorre inutilizzato, l'UFT non entra nel merito della domanda.


Art. 5

Consultazione 1 L'UFT sente i Cantoni, le imprese di trasporto con una concessione per il trasporto di viaggiatori e i gestori dell'infrastruttura interessati.

2

I Cantoni provvedono in maniera adeguata a rendere pubbliche le domande per il rilascio o la modifica delle concessioni. Informano l'UFT sui pareri di terzi pervenuti. 3 Nel caso di nuove tratte, il termine per la consultazione è di tre mesi. Negli altri casi è di un mese.


Art. 6

Contenuto La concessione menziona: a. il nome, la sede e l'indirizzo del concessionario; b. il punto iniziale e finale dell'infrastruttura nonché i punti nodali più importanti;

c. lo scartamento, eventualmente il sistema della cremagliera; d. il tipo di trazione; nel caso di trazione elettrica, anche il sistema di corrente; e. la durata della concessione; f.

gli obblighi e le condizioni; 3 RS

814.011

Ferrovie

4

742.120

g. nel caso di nuove tratte, i termini relativi alla presentazione dei piani, all'inizio e alla conclusione dei lavori di costruzione; h. la portata dell'obbligo di esercizio e le eventuali restrizioni relative ai trasporti autorizzati e agli orari di esercizio.


Art. 7

Registro delle concessioni 1

L'UFT tiene un registro elettronico delle concessioni. Il registro è pubblico.

2

Nel registro sono menzionati nome, sede e indirizzo dei concessionari, nonché il contenuto delle concessioni.


Art. 8

Statistiche 1 Il concessionario deve presentare annualmente all'UFT le statistiche sulla propria attività nel settore oggetto della concessione. L'UFT stabilisce i contenuti della statistica in una direttiva.

2

I dati inerenti alla produzione e alle prestazioni fornite, così come i valori finanziari possono essere pubblicati per tratta o per concessione nel quadro delle statistiche sui trasporti pubblici.

3

Il concessionario assicura che siano disponibili, per tempo e con una qualità sufficiente, i dati delle imprese ferroviarie relativi alle prestazioni di trasporto (persone/km, tonnellate/km) sulla tratta interessata.

Sezione 4: Separazione tra trasporti e infrastruttura

Art. 9

Portata della

separazione

1

Nel bilancio del concessionario gli impianti dell'infrastruttura e il relativo finanziamento devono essere esposti separatamente dagli altri settori.

2

L'UFT può obbligare il concessionario a separare i fondi di investimento per l'infrastruttura dalle altre liquidità.


Art. 10

Conto per settori

1

L'UFT può obbligare il concessionario a suddividere il settore dell'infrastruttura per tratte.

2

Le rimunerazioni per prestazioni fornite al di fuori del regime di accesso alla rete con personale e impianti dell'infrastruttura sono considerate ricavi accessori.

Devono coprire almeno i costi marginali. Sono parimenti considerate ricavi accessori dell'infrastruttura le rimunerazioni per l'utilizzazione di costruzioni, impianti, in particolare terreni, e installazioni ai sensi degli articoli 34 e 35 Lferr.

Concessioni e finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria 5

742.120

3

Se le esigenze stabilite ai capoversi 1 e 2 non possono essere soddisfatte diversamente, il concessionario deve tenere un conto dei costi di esercizio e un conto delle prestazioni. Il DATEC disciplina le modalità.

4

L'UFT può esonerare le imprese ferroviarie estere dall'obbligo di tenere un conto per settori, se i costi non coperti delle tratte interessate possono essere documentati in altro modo.


Art. 11

Eccezione all'obbligo di separare i conti Le imprese che conformemente all'articolo 49 Lferr non ricevono alcuna indennità sono esentate dall'obbligo di esporre nel bilancio l'infrastruttura separatamente dagli altri settori e di tenere un conto per settori.

Sezione 5:

Convenzioni sulla collaborazione tra le imprese di trasporto

Art. 12

Nelle convenzioni sulla remunerazione per l'utilizzazione di costruzioni, impianti, in particolare terreni, e installazioni (art. 34 cpv. 2 e 35 Lferr) le imprese di trasporto prendono in considerazione gli interessi dei committenti delle offerte di trasporto secondo l'articolo 28 LTV4; in particolare convengono indennità che, oltre all'imputazione dei costi finanziari, prevedono un interesse calcolato che generalmente non ammonta a più di cinque franchi per metro quadrato e per anno.

Sezione 6: Finanziamento dell'infrastruttura

Art. 13

Processo di controlling 1

L'UFT dirige il processo di controlling per il finanziamento delle infrastrutture.

Per le tratte ordinate congiuntamente coinvolge i Cantoni partecipanti.

2

Il processo di controlling comprende in particolare: a. il coordinamento dell'armonizzazione delle pianificazioni di offerte, soprattutto per il traffico regionale viaggiatori, con i requisiti sull'infrastruttura;

b. le trattative con le imprese ferroviarie sulle prestazioni infrastrutturali da fornire nel periodo di ordinazione e gli investimenti da effettuare; c. l'esame delle offerte (art. 19); d. la convenzione sugli obiettivi e i dati di base per misurare le prestazioni; e. la verifica della fornitura delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi;

4 RS

745.1

Ferrovie

6

742.120

f.

se del caso, l'adeguamento degli obiettivi convenuti o la modifica della convenzione sul finanziamento; g. se del caso, la disposizione di misure finanziarie od organizzative adeguate.

3

L'UFT fissa di caso in caso i termini per le fasi del processo di controlling e li comunica ai Cantoni e ai concessionari. Nel fissare i termini, tiene debitamente conto del tempo necessario per le procedure di decisione cantonali.


Art. 14

Forme di finanziamento 1

Possono essere versati indennità e aiuti finanziari per: a. la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura (art. 62 cpv. 1 Lferr);

b. i veicoli necessari per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura (art. 63 Lferr).

2

Possono essere concessi aiuti finanziari anche per la costruzione di infrastrutture di cui all'articolo 62 capoverso 2 Lferr, a condizione che gli utenti garantiscano la copertura dei costi della manutenzione e dell'esercizio inclusi gli ammortamenti.

3

Le indennità per i costi del capitale di terzi possono essere versate solo per gli investimenti in:

a. immobili adibiti ad uso misto (art. 62 cpv. 1 e 2 Lferr); b. veicoli la cui acquisizione è necessaria per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura (art. 63 Lferr); c. altri costruzioni, impianti e installazioni per i quali è stato previamente convenuto un finanziamento con capitale di terzi.

4

Gli aiuti finanziari si limitano alla rinuncia totale o parziale agli interessi sul mutuo.


Art. 15

Base di

pianificazione

1

I concessionari allestiscono le offerte, in particolare i piani di investimento, sulla base dei fondi stanziati per l'infrastruttura ferroviaria nella pianificazione finanziaria della Confederazione e nei piani finanziari dei Cantoni.

2

L'UFT informa i concessionari e i Cantoni sui fondi stanziati nella pianificazione finanziaria della Confederazione.

3

I Cantoni informano l'UFT e i concessionari interessati sui fondi stanziati nei loro piani finanziari.

Concessioni e finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria 7

742.120


Art. 16

Ordinazione e indennità per le prestazioni 1

La Confederazione e i Cantoni partecipanti (committenti) nonché il concessionario descrivono più precisamente nella convenzione sul finanziamento (art. 20) le prestazioni ordinate e le relative indennità previste.

2

Le indennità servono a compensare i costi di esercizio non coperti previsti nel periodo oggetto della convenzione, comprese le spese di ammortamento pianificate, secondo la pianificazione a medio termine del concessionario.


Art. 17

Finanziamento degli investimenti 1

I fondi di investimento devono essere impiegati in primo luogo per mantenere in buono stato l'infrastruttura e adeguarla alle esigenze del traffico e all'evoluzione della tecnica. Ulteriori investimenti possono essere assicurati mediante finanziamenti speciali della Confederazione e dei Cantoni o disciplinati espressamente nella convenzione sul finanziamento. I progetti i cui lavori di costruzione sono già iniziati, sono prioritari rispetto ai nuovi progetti.

2

Gli investimenti sono finanziati in linea di massima con le liquidità del concessionario e le indennità dei committenti concesse per compensare le spese di ammortamento pianificate.

3

Se si rendono necessari ulteriori fondi di investimento, sono di regola concessi mutui senza interessi condizionalmente rimborsabili.


Art. 18

Rimborso dei mutui

1

Se una parte dei fondi concessi dai committenti per compensare le spese di ammortamento non è necessaria per finanziare gli investimenti durante il periodo oggetto della pianificazione finanziaria, deve essere impiegata per rimborsare i mutui precedentemente concessi.

2

L'UFT chiede inoltre il rimborso dei mutui nei casi previsti all'articolo 29 della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi.

3

L'UFT può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso dei mutui se ciò è necessario per migliorare il bilancio in caso di ristrutturazioni, fusioni o risanamenti del concessionario. Per gli importi superiori a 10 milioni di franchi l'UFT agisce d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.


Art. 19

Offerta 1 Il concessionario presenta ai committenti un'offerta vincolante e firmata in modo giuridicamente valido alla quale sono allegati i seguenti documenti: a. una descrizione qualitativa e quantitativa dell'offerta di prestazioni e del relativo adeguamento all'evoluzione del mercato; b. una pianificazione a medio termine e un piano di investimento che copre almeno quattro anni;

5 RS

616.1

Ferrovie

8

742.120

c. i dati di base delle prestazioni calcolati in base alla pianificazione a medio termine;

d. se del caso, le motivazioni delle differenze rispetto alle pianificazioni precedenti e all'ultimo conto annuale.

2

I documenti possono essere presentati in formato elettronico.


Art. 20

Convenzione sul finanziamento La convenzione sul finanziamento menziona o comprende: a. la descrizione delle principali ipotesi pianificatorie; b. gli obiettivi qualitativi e quantitativi; c. la descrizione delle prestazioni da fornire; d. l'assegnazione delle quote annue dei contributi di esercizio e di investimento dei committenti;

e. la durata della convenzione.


Art. 21

Modifica della convenzione sul finanziamento 1

La convenzione sul finanziamento è valida in linea di massima per il periodo convenuto.

2

La convenzione sul finanziamento può essere adeguata se si constatano deroghe rilevanti alle ipotesi pianificatorie. Le modifiche della convenzione sul finanziamento necessitano del consenso scritto di tutti i committenti.


Art. 22

Rendiconto e verifica del raggiungimento degli obiettivi 1

Per adempiere ai suoi compiti, l'UFT ha diritto di consultare i documenti e i dati dei concessionari concernenti il settore infrastruttura.

2

I concessionari presentano ai committenti almeno ogni sei mesi un rapporto scritto sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato dei progetti di investimento convenuti.

3

L'UFT può pubblicare i rapporti dei concessionari e un rapporto riassuntivo sul raggiungimento degli obiettivi.

4

Se le prestazioni ordinate non sono fornite come convenuto o se i termini fissati non sono rispettati, l'UFT può ordinare misure affinché gli obiettivi siano raggiunti o esigere il rimborso delle prestazioni finanziarie.

Concessioni e finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria 9

742.120

Sezione 7: Danni causati dalle forze della natura

Art. 23

Condizioni Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 59 Lferr possono essere versati se la riparazione dei danni supera le possibilità finanziarie dei concessionari e dei Cantoni partecipanti.


Art. 24

Imputazione di altre prestazioni Nel determinare l'importo dell'aiuto finanziario si tiene conto dei contributi concessi dalla Confederazione in base ad altre leggi federali e delle prestazioni fornite dalle assicurazioni pubbliche e private.


Art. 25

Procedura

1

Al più tardi un anno dopo il danno subito, i concessionari presentano all'UFT una domanda corredata dei necessari documenti giustificativi.

2

L'UFT stabilisce l'ammontare e la data di versamento degli aiuti finanziari in funzione dei crediti disponibili.

3

L'UFT vigila affinché i contributi federali siano impiegati secondo le disposizioni, esamina e approva i conteggi. Può concedere anticipi in caso d'urgenza.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 26

Diritto previgente:

abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate: a. ordinanza del 18 dicembre 19956 sulle indennità; b. ordinanza del 25 novembre 19987 sull'infrastruttura ferroviaria non soggetta alla legge sulle ferrovie; c. ordinanza del 25 novembre 19988 sul rilascio di concessioni per l'infrastruttura ferroviaria.


Art. 27

Disposizioni transitorie

1

Se una concessione rilasciata prima del 1999 (art. 91 cpv. 3 Lferr) deve essere modificata o trasferita, essa è sostituita con una concessione per l'infrastruttura secondo la Lferr e una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo la LTV9 con la stessa durata di validità e lo stesso contenuto.

6 [RU

1996 443 2747, 1999 1070 art. 28 n. 1] 7 [RU

1999 688]

8 [RU

1999 689]

9 RS

745.1

Ferrovie

10

742.120

2

Le restrizioni relative ai trasporti autorizzati o agli orari di esercizio (art. 6 lett. h) disposte in altre procedure devono essere notificate all'UFT entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. In mancanza di questa notifica, allo scadere del termine si presumerà che tutti i trasporti siano ammessi.

3

La procedura per le domande di concessione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disciplinata dal nuovo diritto.


Art. 28

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova