01.01.2024 - * / In vigore
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
07.02.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 06.02.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2014
01.06.2012 - 31.12.2012
01.03.2012 - 31.05.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 30.06.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.06.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.08.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 31.07.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità
(OAI)
1

del 17 gennaio 1961 (Stato 9 novembre 1999) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI3), ordina:

Capo primo: Le persone assicurate e i contributi

Art. 1

Obbligo di assicurazione e riscossione dei contributi Sono applicabili, per analogia, le disposizioni del capo primo come anche gli articoli
34 a 43 dell'O del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAV)4. Sono riservate le disposizioni speciali sull'assicurazione facoltativa per
gli Svizzeri all'estero.

bis5 Aliquota dei contributi 1

Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS6 i contributi sono calcolati come segue: Reddito annuo dell'attività lucrativa Tasso del contributo
in percentuale del reddito di almeno
Fr.

ma inferiore a
Fr.

7 800

14 300

0,754

14 300

18 300

0,772

18 300

20 300

0,790

20 300

22 300

0,808

22 300

24 300

0,826

RU 1961 29

1

Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972
2338). Giusta detta disposizione, i titoli marginali sono stati accentrati.

2

RS 831.20

3

Abbreviazione introdotta dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU
1978 420).

4

RS 831.101. Abbreviazione introdotta dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1°
gen. 1979 (RU 1978 420). Ora: OAVS.

5

Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 1987 (RU 1987 1088). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4382).

6

RS 831.101

831.201

Assicurazione per l'invalidità 2

831.201

Reddito annuo dell'attività lucrativa Tasso del contributo
in percentuale del reddito di almeno
Fr.

ma inferiore a
Fr.

24 300

26 300

0,844

26 300

28 300

0,879

28 300

30 300

0,915

30 300

32 300

0,951

32 300

34 300

0,987

34 300

36 300

1,023

36 300

38 300

1,059

38 300

40 300

1,113

40 300

42 300

1,167

42 300

44 300

1,221

44 300

46 300

1,274

46 300

48 300

1,328 7

2

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 54 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28-30 OAVS si applicano per analogia.

Capo secondo: L'integrazione A. I provvedimenti sanitari

Art. 2


8

Genere dei provvedimenti 1

Sono ritenuti provvedimenti sanitari, secondo l'articolo 12 LAI, in particolare gli interventi chirurgici, fisio e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d'una infermità congenita, d'una malattia o d'un infortunio - caratterizzati da
una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità di
contatto - per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di guadagno, oppure preservarla da una diminuzione importante. I provvedimenti devono essere
considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e permettere d'integrare l'assicurato in modo semplice e adeguato.

2

Per le paralisi e le turbe funzionali della motilità, i provvedimenti sanitari previsti nel capoverso 1 sono assunti a partire dal momento in cui, sul fondamento delle attuali conoscenze mediche esperimentate, la cura dell'affezione primaria è, in via generale, considerata come terminata, o non ha che un'importanza secondaria. Per la
paralisi trasversale del midollo spinale, la poliomielite, tale momento è ritenuto verificatosi, per principio, quattro settimane dopo l'inizio della paralisi. 9 7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999
2687).

8

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

9

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1976 2650).

OAI

3

831.201

3

Se, trattandosi di paralisi e altre turbe funzionali della motilità, sono eseguiti provvedimenti fisioterapeutici nell'ambito dei provvedimenti sanitari secondo il capoverso 1, il diritto a detti provvedimenti sussiste fin tanto che con essi la capacità
funzionale, da cui dipende la capacità di guadagno, può essere evidentemente migliorata o mantenuta.10 4

Non sono considerati provvedimenti sanitari, secondo l'articolo 12 LAI, in specie le cure per ferite, infezioni e malattie interne o parassitarie.11 5

Se la cura è eseguita in uno stabilimento, l'assicurazione assume anche le spese per i trattamenti destinati alla cura vera e propria del male per il periodo di degenza in
quanto questa serva prevalentemente all'esecuzione di provvedimenti integrativi.12

Art. 3

Infermità congenite

L'elenco delle infermità congenite previste nell'articolo 13 LAI è oggetto di un'ordinanza speciale.

bis13 Degenza in uno stabilimento o in una casa di cura, in casi speciali Se la degenza in uno stabilimento o in una casa di cura serve all'esecuzione simultanea di provvedimenti sanitari e di altro genere previsti dall'assicurazione, quest'ultima assume le spese per il vitto e l'alloggio a condizione che i provvedimenti sanitari debbano essere eseguiti in uno stabilimento di cura.

ter14 Vitto e alloggio fuori di uno stabilimento o di una casa di cura Se l'esecuzione di provvedimenti sanitari esige che il vitto e l'alloggio siano presi
fuori di uno stabilimento o di una casa di cura, l'assicurazione concede le prestazioni
secondo l'articolo 90 capoversi 3 e 4. Sono salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv.
2).


Art. 4


15

Cure a domicilio

1

Se l'assistenza per le cure a domicilio dovute all'invalidità supera, per oltre tre mesi, quanto normalmente esigibile, l'assicurazione rimborsa le spese per il personale
d'assistenza supplementare necessario fino a un limite massimo valutato caso per
caso.

2

Se le cure supplementari dovute all'invalidità eccedono in media due ore al giorno, o una sorveglianza costante è necessaria, si può ritenere come adempito ciò che è
normalmente esigibile.

10

Introdotto dal n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

11

Primitivo cpv. 3.

12

Primitivo cpv. 4.

13

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

14

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2925).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1991 (RU 1991 1422).

Assicurazione per l'invalidità 4

831.201

3

Il limite di rimborso è fissato per ogni caso in funzione dell'assistenza necessaria.

Esso corrisponde in caso di assistenza molto elevata al totale, in caso di assistenza
elevata ai tre quarti, in caso di intensità media alla metà e in caso di assistenza poco
elevata a un quarto del montante massimo della rendita di vecchiaia semplice secondo l'articolo 34 capoverso 3 LAVS16 4

L'assistenza è considerata come: a.

molto importante, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente
per una durata minima di otto ore al giorno; b.

importante, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una
durata minima di sei ore al giorno; c.

d'intensità media, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente
per una durata minima di quattro ore al giorno; d.

di poca intensità, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente
per una durata minima di due ore al giorno o quando una sorveglianza costante è necessaria.

bis17 Analisi e medicamenti L'assicurazione assume le spese delle analisi, dei medicamenti e delle specialità farmaceutiche indicati secondo comprovata scienza medica e atti a integrare l'assicurato
in modo semplice e conforme allo scopo.

ter18 Assunzione dei costi in caso di nascita all'estero Per i bambini ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera b LAI nati invalidi all'estero,
l'assicurazione per l'invalidità assume le prestazioni in caso di infermità congenita
durante tre mesi dopo la nascita nella misura in cui avrebbero dovuto essere accordate in Svizzera.

B. I provvedimenti professionali

Art. 5


19

Prima formazione professionale 1

È considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle
università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e
la preparazione professionale a un lavoro ausiliario od a un'attività in laboratorio
protetto.

16

RS 831.10

17

Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1284). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

18

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

19

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

OAI

5

831.201

2

Le spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall'invalidità, tra le predette spese e
quelle che l'assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una formazione
analoga, supera l'importo annuo di franchi 400.20 3

Il calcolo delle spese suppletive viene effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione dell'invalido con quelle che una persona sana dovrebbe probabilmente
assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l'assicurato aveva già iniziato la
sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se, non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa per il calcolo delle spese suppletive causate dall'invalidità.21 4

Entrano nell'ambito delle spese sopportate dall'assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di
acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto. 22 5 Se l'assicurato, a causa dell'invalidità, è posto in un centro di formazione, l'assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio.23 6 Se l'assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l'assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2): a.

per il vitto, le prestazioni di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettere a e b ; b.

per l'alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a concorrenza
della prestazione di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettera c.24

Art. 6


25

Riformazione professionale 1

Per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa
formazione professionale a causa dell'invalidità.

2

Se una prima formazione professionale ha dovuto essere interrotta a causa dell'invalidità, una nuova formazione professionale è assimilata alla riformazione professionale, purché l'ultimo reddito conseguito durante l'interrotta formazione sia stato
superiore all'indennità giornaliera massima per persone sole prevista all'articolo 24
capoverso 2bis LAI, ivi compresi i supplementi interi ai sensi degli articoli 24bis e 25
LAI.

3

Se l'assicurato ha diritto alla riformazione professionale, l'assicurazione assume le spese di formazione e quelle di vitto e alloggio nel centro di formazione.

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU 1980 1972).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976
2650).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

23

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

24

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987
456).

Assicurazione per l'invalidità 6

831.201

4 Se l'assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l'assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2): a.

per il vitto, le prestazioni di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettere a e b; b.

per l'alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a concorrenza
della prestazione di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettera c.26
bis27 Servizio di collocamento; spese suppletive 1

L'assicurazione assume le spese per abiti da lavoro e utensili personali, il cui acquisto sia reso necessario dal cambiamento di professione dovuto all'invalidità,
quando il datore di lavoro non è tenuto a sopportarle. Le spese di sostituzione, pulizia e riparazione non sono assunte.

2

Se per il cambiamento del posto di lavoro dovuto all'invalidità l'assicurato è costretto a traslocarsi, l'assicurazione sopperisce alle necessarie spese di trasporto.


Art. 7

Aiuto in capitale

1

Un aiuto in capitale può essere assegnato a un assicurato invalido, idoneo all'integrazione e domiciliato in Svizzera, il quale abbia le conoscenze professionali e le
qualità psichiche necessarie all'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, in
quanto si diano i presupposti economici di un'attività duratura sufficiente all'esistenza dell'assicurato e una bastevole garanzia per il finanziamento.

2

L'aiuto in capitale può essere assegnato senza obbligo di rimborso oppure sotto forma di prestito infruttifero o a interesse. In sua vece si possono concedere impianti
aziendali o prestare garanzie.28 C.29 I provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale e per
l'assistenza prestata ad assicurati grandi invalidi prima del
compimento del 20° anno d'età
I. Insegnamento specializzato

Art. 8

Sussidio per le spese scolastiche 1

L'assicurazione accorda un sussidio per le spese scolastiche agli assicurati che a cagione di un danno alla salute non soddisfano le esigenze della scuola pubblica e
necessitano quindi di un insegnamento specializzato regolare adeguato ai bisogni
dell'invalido ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 LAI.

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
3038).

27

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

28

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3133). Per gli art 8 a 12 vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del pr esente testo.

OAI

7

831.201

2

L'insegnamento specializzato inizia a livello di scuola dell'infanzia e, se necessario, può essere continuato oltre l'obbligo scolastico, ma al massimo fino al compimento
del 20° anno d'età.

3

Secondo la presente ordinanza, per scuola pubblica si intende, a livello di scuola dell'infanzia e ai livelli primario e secondario I, l'insegnamento scolastico impartito
nelle classi regolari, in quelle di sostegno e in quelle di sviluppo, così come altre
forme d'insegnamento analoghe. La scuola pubblica comprende anche l'insegnamento impartito dopo la scuola dell'obbligo a livello secondario II, il quale serve a
colmare lacune scolastiche o a preparare alla formazione professionale. L'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) definisce, sulla base di ogni
sistema scolastico cantonale, le forme particolari d'insegnamento che fanno parte
della scuola pubblica.

4

Il sussidio per le spese scolastiche è assegnato: a.

agli assicurati deboli di mente, il cui quoziente d'intelligenza non supera 75; b.

agli assicurati ciechi o la cui acutezza visiva binoculare rimane inferiore a
0,3 dopo correzione;

c.

agli assicurati sordi e deboli d'udito con una perdita uditiva media dell'orecchio migliore di almeno 30 db nell'audiogramma tonale o una perdita uditiva
equivalente nell'audiogramma vocale; d.

agli assicurati portatori di un grave handicap fisico; e.

agli assicurati con gravi difficoltà d'eloquio; f.

agli assicurati con gravi disturbi di comportamento; g.

agli assicurati i cui danni alla salute presi separatamente non adempiono integralmente le condizioni poste nelle lettere a-f, ma cumulandoli non permettono la frequentazione della scuola pubblica.

5

Il sussidio alle spese scolastiche ammonta a 444 franchi al giorno.30
bis Sussidio per le spese di pensione 1

L'assicurazione versa un sussidio per le spese di pensione, vitto e alloggio fuori casa, se esse sono dovute alla frequentazione della scuola speciale.

2

Il sussidio ammonta: a.

a 35 franchi al giorno per vitto e alloggio fuori casa, oppure b.

a 7 franchi per pasto principale, nel caso in cui solo i pasti siano presi fuori
casa.

2 Il sussidio ammonta a: a.

56 franchi per pernottamento nell'internato: b.

7 franchi per il pasto di mezzogiorno nell'esternato.31

Assicurazione per l'invalidità 8

831.201

ter Assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica 1

L'assicurazione assume le spese per l'esecuzione di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari a completare l'insegnamento specializzato.

2

I provvedimenti comprendono: a.

la logopedia per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera e; b.

l'allenamento uditivo e l'insegnamento della lettura labiale per gli assicurati
secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera c; c.

i provvedimenti necessari all'acquisizione ed alla strutturazione del linguaggio secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera a; d.

la ginnastica speciale volta a sviluppare la capacità motoria perturbata per gli
assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettere a, b e c.

quater Assegni speciali per i trasporti 1

L'assicurazione assume le spese del trasporto necessario per la frequentazione della scuola speciale e per l'applicazione dei provvedimenti previsti all'articolo 8ter capoverso 2. Le spese sono rimborsate per recarsi presso l'agente esecutore appropriato
più vicino. Se l'assicurato sceglie un agente esecutore più distante, dovrà assumersi
le spese supplementari.

2

Sono rimborsate:

a.

le spese corrispondenti al costo dei tragitti più diretti effettuati mediante i
mezzi di trasporto delle imprese pubbliche, oppure b.

le spese del trasporto organizzato dalla scuola speciale o dalle persone che
esercitano l'autorità parentale sull'assicurato.

3

Oltre alle spese rimborsate conformemente al capoverso 2 lettere a e b, sono rimborsate anche le spese di trasporto per una persona indispensabile che accompagna
l'assicurato.

4

Per viaggi con mezzi di trasporto delle imprese pubbliche sono concessi buoni.

L'Ufficio federale designa gli uffici autorizzati a consegnare buoni per viaggi. Sono
inoltre applicabili gli articoli 78 e 79.

II.
Provvedimenti che permettono la frequentazione della scuola pubblica


Art. 9

Assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica 1

L'assicurazione assume le spese per l'esecuzione di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari per permettere la frequentazione della scuola pubblica.

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
3038).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
3038).

OAI

9

831.201

2

I provvedimenti comprendono: a.

la logopedia per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera e; b.

l'allenamento uditivo e l'insegnamento della lettura labiale per gli assicurati
secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera c.

bis Assegni speciali per i trasporti L'assicurazione assume le spese di trasporto rese necessarie in seguito ad un grave
handicap fisico o della vista per l'esecuzione di provvedimenti di cui all'articolo 9
così come per permettere la frequentazione della scuola pubblica. L'articolo 8quater è
applicabile per analogia.

ter Sussidio per le spese di pensione 1

Se, a causa di un handicap fisico o della vista, il trasporto da e per la scuola pubblica appropriata più vicina non è possibile, l'assicurazione versa un sussidio secondo l'articolo 8bis quando l'assicurato alloggia e consuma i pasti fuori casa.

2

Se, per garantire il passaggio dalla scuola speciale alla scuola pubblica, si rende necessario, oltre alla frequentazione della scuola pubblica, un soggiorno nell'internato di una scuola speciale, l'assicurazione versa un sussidio secondo l'articolo 8bis
capoverso 2 lettera a al massimo durante un anno.

III.
Provvedimenti di preparazione all'insegnamento in scuole speciali e
nella scuola pubblica


Art. 10

Assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica 1

L'assicurazione assume le spese per l'esecuzione di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari in età prescolastica per la preparazione alla frequentazione della scuola speciale o della scuola pubblica.

2

I provvedimenti comprendono: a.

la logopedia per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera e; b.

l'allenamento uditivo e l'insegnamento della lettura labiale per gli assicurati
secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera c; c.

l'educazione precoce per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettere a-g.


Art. 11

Assegni speciali per i trasporti L'assicurazione assume le spese di trasporto necessarie per l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 10 capoverso 2. L'articolo 8quater è applicabile per analogia.

Assicurazione per l'invalidità 10

831.201

IV. Indennizzo forfettario ai Cantoni

Art. 12

1

Se il Cantone in cui l'assicurato è domiciliato gli accorda le prestazioni previste negli articoli 9-11, l'assicurazione può adempiere al suo obbligo di fornire le prestazioni mediante il versamento di un indennizzo forfettario al Cantone di domicilio,
senza far valere diritti individuali presso l'assicurazione. Convenzioni corrispondenti
saranno concluse dall'Ufficio federale a nome della Confederazione.

2

Se il Cantone in cui l'assicurato è domiciliato non gli accorda le prestazioni previste negli articoli 9-11, l'assicurato può far valere il suo diritto presso l'ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (detto qui di seguito: ufficio AI) competente secondo gli
articoli 65-67. Se vi è un diritto a prestazioni, il rimborso delle spese avviene conformemente alla convenzione stipulata tra l'Ufficio federale e il Cantone di domicilio.

V. Assistenza ai minorenni grandi invalidi

Art. 13


32

1

Il sussidio d'assistenza per minorenni grandi invalidi ammonta a 27 franchi il giorno ove la grande invalidità sia di grado elevato, a 17 franchi il giorno se di grado
medio e a 7 franchi il giorno se di grado esiguo.33 Se il minorenne è collocato in un
istituto, l'assicurazione versa un sussidio supplementare alle spese di pensione pari a
56 franchi per notte.34 2

Il rimborso delle spese di viaggio è escluso.

D. I mezzi ausiliari

Art. 14


35

Elenco dei mezzi ausiliari.

L'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'articolo 21 LAI è oggetto di
un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (detto qui di seguito «Dipartimento») che emana disposizioni complementari riguardanti:36 a.

la consegna di mezzi ausiliari; b.

i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e d'immobili rese indispensabili dall'invalidità; 32

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
2765).

34

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 3038).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976
2650).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU 1980 1972).

OAI

11

831.201

c.

i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario.


Art. 15

e 1637 E. Le indennità giornaliere

Art. 17


38

Periodo istruttorio

L'assicurato che, per almeno 2 giorni consecutivi, si sottopone a un esame prescritto
dall'ufficio AI e inteso a stabilire il suo diritto alle prestazioni, riceve un'indennità
giornaliera per ogni giorno d'esame.

bis39 Giorni non consecutivi L'assicurato che si sottopone a un provvedimento d'integrazione durante almeno tre
giorni non consecutivi nel corso di un mese ha diritto a un'indennità giornaliera: a.

per i giorni d'integrazione durante i quali è impedito al lavoro per tutta la
giornata a causa del provvedimento d'integrazione; b.

per i giorni d'integrazione e per quelli intercalari se l'incapacità lavorativa è
almeno del 50 per cento nell'abituale attività.


Art. 18

Periodo di attesa in generale 1

L'assicurato la cui incapacità di lavoro è almeno del 50 per cento e che deve attendere l'inizio di provvedimenti d'integrazione imminenti ha diritto ad un'indennità
giornaliera per il periodo d'attesa.40 2

Il diritto all'indennità è riconosciuto nel momento in cui l'ufficio AI, fondandosi sui suoi accertamenti, constata l'opportunità di provvedimenti d'integrazione, al più
tardi però quattro mesi dopo la presentazione della domanda.41 3

I beneficiari di rendite che si sottopongono a misure d'integrazione non hanno diritto a indennità giornaliere durante il periodo di attesa.

37

Abrogati dal n. I dell'O del 19 nov. 1976 (RU 1976 2650).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

39

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
1186).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

Assicurazione per l'invalidità 12

831.201


Art. 19

Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego 1

L'assicurato non ha diritto all'indennità giornaliera per il periodo in cui attende che gli si trovi un impiego idoneo. Tuttavia, se la ricerca dell'impiego è preceduta da una
prima formazione professionale o da una riformazione professionale, egli continua a
ricevere, per 60 giorni al massimo, l'indennità giornaliera fino allora assegnatagli.42 2

Gli assicurati che beneficiano dell'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.43

Art. 20


44

Periodo d'avviamento

L'assicurato che, costretto ad abbandonare l'attività lucrativa a causa dell'invalidità,
non riceve ancora, al nuovo posto di lavoro procuratogli dall'ufficio AI, il salario,
che presumibilmente percepirà alla fine del periodo d'avviamento ha diritto, durante
l'avviamento, a un'indennità giornaliera per 180 giorni al massimo.

bis45 Persone senza attività lucrativa con capacità lavorativa limitata Gli assicurati senza attività lucrativa che, durante l'integrazione, possono svolgere
ancora i loro lavori abituali hanno diritto alla metà dell'indennità giornaliera se presentano una incapacità lavorativa di almeno la metà, ma inferiore ai due terzi; essi
hanno diritto all'indennità giornaliera intera se presentano una incapacità al lavoro di
almeno due terzi.

ter46 Indennità giornaliera e rendita d'invalidità 1

Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita continua
ad essere pagata invece dell'indennità giornaliera.

2

Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2bis LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita, scaduto
il termine di cui al capoverso 3, è sostituita da un'indennità giornaliera corrispondente, ivi compresi i supplementi eventuali, a un trentesimo dell'ammontare della rendita.47 3

Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'istruttoria o d'integrazione, il beneficiario di una rendita continua a ricevere la rendita medesima, ma non oltre la fine dell'intero terzo mese civile dopo l'inizio delle misure. Gli è inoltre versata l'indennità 42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1484).

43

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

45

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

46

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1484).

OAI

13

831.201

giornaliera. Fintanto che sussiste il diritto alle due prestazioni, l'indennità è tuttavia
ridotta di un trentesimo dell'ammontare della rendita.48 4

Se una rendita subentra a un'indennità giornaliera, la rendita è pagata senza riduzione per il mese durante il quale termina il diritto all'indennità. Per questo mese,
l'indennità giornaliera è invece ridotta di un trentesimo dell'ammontare della rendita.49
quater ...

quinquies50 Indennità giornaliera e indennità di perdita di guadagno Gli assicurati che beneficiano di un'indennità giusta la legge federale del 25 settembre 195251 sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile52 (LIPG) non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.


Art. 21

Principio di calcolo

1

Riservato l'articolo 24 capoversi 2 e 2bis LAI, per il calcolo dell'indennità giornaliera e la determinazione degli assegni per assistenza, sono applicabili, per analogia,
le disposizioni dell'ordinanza del 24 dicembre 195953 sulle indennità per perdita di
guadagno (OIPG).54

2

Se l'ultimo periodo di piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe
conseguito per questa attività immediatamente prima dell'integrazione.55 3

Ove l'assicurato eserciti un'attività lucrativa durante l'integrazione, l'indennità giornaliera, incluso il supplemento per l'integrazione, è decurtata nella misura in cui,
addizionata al reddito di quest'attività, sorpassa il reddito determinante ai termini dei
capoversi 1 e 2. È riservato l'articolo 21bis capoverso 4.56 4

...57

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1484).

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1484).

50

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912).

51

RS 834.1

52

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU
1988 1484).

53

RS 834.11

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
1484).

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
1186).

56

Nuovo testo del per. due giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
(RU 1988 1484).

57

Abrogato dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456).

Assicurazione per l'invalidità 14

831.201

bis58 Calcolo dell'indennità giornaliera nella prima formazione professionale e in casi assimilabili 1 L'indennità giornaliera versata agli assicurati durante la prima formazione professionale, come pure agli assicurati di meno di 20 anni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa e frequentano una scuola speciale o si sottopongono a provvedimenti medici d'integrazione, corrisponde di regola a un trentesimo del salario
mensile medio degli apprendisti. Quest'ultimo è attualizzato ogni anno in base all'indice dei salari nominali dell'Ufficio federale di statistica. I supplementi giusta gli
articoli 24bis e 25 LAI sono compresi in questi importi.59 2

Per gli assicurati che, causa l'invalidità, hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale e cominciarne un'altra, l'indennità giornaliera, compresi i
supplementi, ammonta, se del caso, a un trentesimo dell'ultimo reddito mensile conseguito durante l'interrotta formazione professionale. È riservato l'articolo 6 capoverso 2.

3

Gli assicurati in prima formazione professionale, i quali, senza pregiudizio alla salute, avrebbero terminato la formazione e si troverebbero già inseriti nella vita attiva,
ricevono l'indennità giornaliera più alta ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2bis LAI,
oltre agli interi supplementi ai sensi degli articoli 24bis e 25 LAI.

4

Dall'indennità giornaliera calcolata secondo i capoversi 1 a 3 o secondo l'articolo 20ter capoverso 2 sono dedotti: a.60 un trentesimo del reddito mensile dell'attività lucrativa, conseguito dall'assicurato durante la formazione professionale;

b.

il valore del vitto, fissato conformemente all'articolo 11 OAVS61, se l'assicurazione per l'invalidità lo assume.

ter 62

Diritto agli assegni per assistenza I provvedimenti di integrazione o di accertamento di durata superiore ai tre mesi civili danno diritto a assegni per assistenza.

quater 63 Obbligo di mantenimento o di assistenza Un obbligo di mantenimento o di assistenza ai sensi dell'articolo 23quinquies capoverso 1 LAI è riconosciuto sempre che sia stato adempiuto regolarmente
dall'assicurato già prima del provvedimento di integrazione o di accertamento o,
qualora sorga soltanto durante il provvedimento, sia prevedibilmente adempiuto con
regolarità dall'assicurato.

58

Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 60).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993
2925). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione .

61

RS 831.101

62

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

63

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

OAI

15

831.201

quinquies 64 Prestazioni di mantenimento o di assistenza 1 Per prestazioni di mantenimento e di assistenza si intendono: a.

le prestazioni in denaro o in natura che l'assicurato fornisce per il mantenimento delle persone di cui all'articolo 23quinquies capoverso 1 LAI; b.

il controvalore del lavoro non remunerato che l'assicurato fornisce in favore
di dette persone.

2 Se l'assicurato vive in comunione domestica con persone da lui mantenute o assistite e mette loro a disposizione tutto o una parte del suo reddito, le sue prestazioni
devono essere valutate al massimo all'80 per cento del suo reddito intero; da questa
somma dev'essere dedotto il valore del suo reddito in natura determinato in base alle
disposizioni dell'OAVS65. Se il coniuge o i figli dell'assicurato vivono anch'essi
nella comunione domestica, l'importo delle deduzioni dev'essere aumentato in maniera corrispondente. La cassa di compensazione può ridurre l'importo delle deduzioni se l'assicurato e le persone da lui mantenute o assistite vivono in condizioni
molto modeste.

3 Il controvalore del lavoro non remunerato dev'essere stimato dalla cassa di compensazione, ma non deve superare i 1270 franchi al mese o, se il lavoro è fornito in
favore di persone anziane, malate o inferme, i 1530 franchi al mese.

sexies 66 Persone bisognose di assistenza 1 Sono considerate bisognose di assistenza: a.

le persone alle quali l'assicurato deve versare, sulla scorta di una sentenza
giudiziaria, di una decisione amministrativa o di un impegno scritto preso
nei confronti dell'autorità competente, una pensione alimentare o contributi
di assistenza ai sensi degli articoli 152 o 328 e 329 del C odice civile67; b.

le altre persone mantenute o assistite dall'assicurato e il cui reddito mensile
non supera i 2540 franchi o, se esse vivono insieme all'assicurato o convivono tra di loro, non supera i seguenti importi: fr.

1.

prima persona

2120

2.

seconda persona

1480

3.

ognuna delle ulteriori persone 850

64

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

65 RS

831.101

66

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

67

RS 210

Assicurazione per l'invalidità 16

831.201

2 Per l'applicazione del capoverso 1 lettera b, i redditi e i limiti di reddito di più persone mantenute o assistite, che vivono insieme, vengono addizionati. I redditi e i
limiti di reddito delle persone il cui obbligo di mantenimento o di assistenza è poziore a quello dell'assicurato vi vengono aggiunti; l'obbligo di mantenimento è poziore all'obbligo di assistenza e l'obbligo legale di assistenza è poziore all'obbligo
morale.

3 Le persone dalle quali si può ragionevolmente pretendere che assumano interamente il loro mantenimento per mezzo del loro patrimonio non sono considerate bisognose di assistenza.

septies 68 Reddito computabile 1 Per reddito ai sensi dell'articolo 21sexies capoverso 1 lettera b si intende l'intero reddito netto risultante dal lavoro e dal patrimonio nonché dalle rendite e dalle pensioni conformemente all'ultima tassazione dell'imposta federale diretta o a una corrispondente tassazione fiscale cantonale, senza tener conto delle deduzioni sociali.
Dal reddito computabile sono dedotte le spese comprovate risultanti dalla malattia o
dall'infermità delle persone mantenute o assistite.

2 In mancanza di una tassazione fiscale o se l'assicurato fa valere che la persona
mantenuta o assistita consegue un reddito diverso durante il provvedimento di integrazione o di accertamento, spetta alla cassa di compensazione fissare il reddito determinante. Gli articoli 11 a 18 dell'ordinanza del 15 gennaio 197169 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(OPC-AVS/AI) si applicano per analogia.

octies70 Riduzione degli assegni per assistenza Gli assegni per assistenza sono ridotti se: a.

superano la prestazione di mantenimento o di assistenza dell'assicurato, calcolata conformemente all'articolo 21quinquies e convertita in un importo giornaliero; b.

nei casi previsti dall'articolo 21sexies capoverso 1 lettera b superano, addizionati al reddito delle persone mantenute o assistite, i limiti di reddito.


Art. 22


71

Tavole

Per determinare le indennità giornaliere, l'Ufficio federale appronta tavole d'uso obbligatorio, con importi arrotondati a vantaggio dell'assicurato.

68 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

69

RS 831.301

70

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3133).

OAI

17

831.201

bis72 Supplemento per l'integrazione 1

Il supplemento per l'integrazione, per vitto ed alloggio di cui l'assicurato deve sopportare le spese durante l'integrazione, è determinato secondo gli importi stabiliti
nell'articolo 11 OAVS73.

2

L'invalido che dall'assicurazione riceve alloggio gratuito, ma che deve pagare per una pigione durante l'integrazione, ha diritto al supplemento per l'alloggio.

ter74 Supplemento per persone sole Il supplemento secondo l'articolo 24bis LAI ammonta a 12 franchi per giorno.

F. Disposizioni diverse

Art. 23


75

Rischio dell'integrazione 1

L'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura derivanti da malattie e da infortuni cagionatigli da provvedimenti d'integrazione o d'accertamento se sono stati
ordinati dall'ufficio AI, o se, per motivi validi, sono stati eseguiti prima della deliberazione dell'ufficio.76 2

L'assicurato ha diritto alla rifusione delle spese di cura in caso d'infortuni che si verificano nel corso di un provvedimento d'integrazione o d'accertamento eseguito
in un ospedale, in una scuola o in un centro professionale o che insorgono sul cammino percorso per recarsi direttamente dal domicilio in uno dei predetti stabilimenti
o durante il tragitto inverso.

3

L'assicurato che si ammala nel corso di un provvedimento d'integrazione o d'accertamento, eseguito in un ospedale o in un centro professionale e assunto interamente
dall'AI, ha diritto al risarcimento delle spese di cura durante tre settimane al massimo a condizione che il trattamento curativo venga applicato nell'uno o nell'altro di
questi stabilimenti.

4

Se un assicurato domanda un provvedimento d'integrazione la cui esecuzione implica certi pericoli, l'assicurazione può escludere qualsiasi diritto futuro al risarcimento delle spese di cura previsto al primo capoverso.

5

Le prestazioni indicate ai capoversi 2 e 3 sono erogate soltanto se nessun'altra assicurazione le assume.

6

Se l'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura secondo i capoversi 1, 2 e 3, l'indennità giornaliera gli viene assegnata durante il trattamento curativo alle
medesime condizioni richieste nel corso dell'integrazione.

72

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

73

RS 831.101

74

Introdotto dal n. III dell'O del 27 ott. 1987 (RU 1987 1397). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1835 2030).

75

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978
420).

76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

Assicurazione per l'invalidità 18

831.201

7

L'articolo 52 LAI è applicabile all'esercizio del regresso.

bis77 Provvedimenti d'integrazione all'estero 1

Se l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato oppure se un provvedimento sanitario deve essere eseguito in caso di assoluta necessità all'estero, l'assicurazione ne assume le spese per l'esecuzione semplice e razionale all'estero.

2

Se un provvedimento è eseguito all'estero per altri motivi ritenuti validi, l'assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da tale provvedimento
se fosse stato eseguito in Svizzera.


Art. 24

Diritto di opzione e convenzioni 1

La competenza per emanare le prescrizioni circa il riconoscimento ai sensi dell'articolo 26bis capoverso 2 LAI è delegata al Dipartimento.78

2

Le convenzioni giusta l'articolo 27 LAI sono conchiuse dall'Ufficio federale.

3

Per le persone e gli enti che applicano provvedimenti d'integrazione senza aver aderito a convenzioni, le condizioni professionali fissate contrattualmente sono considerate esigenze minime dell'assicurazione, nel senso dell'articolo 26bis capoverso 1
LAI, e le tariffe stabilite importi massimi nel senso dell'articolo 27 capoverso 3
LAI.79

Capo terzo: Le rendite e l'assegno per i grandi invalidi A. Il diritto alla rendita I. Determinazione dell'invalidità

Art. 25

Principio

1

Sono considerati redditi del lavoro nel senso dell'articolo 28 capoverso 2 LAI i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla
LAVS80, esclusi tuttavia: a.

le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario, cagionata da infortuni o malattia, implicante un'incapacità lavorativa debitamente comprovata; b.

i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro; 77

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

78

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983
912).

80

RS 831.10. Abbreviazione introdotta dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1°
gen. 1979 (RU 1978 420).

OAI

19

831.201

c.81 le indennità di disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno (LIPG82 e le indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità.83 2

Ambedue i redditi determinanti di un invalido con attività lucrativa indipendente, che amministra un'azienda in comune con membri della sua famiglia, sono calcolati
proporzionalmente all'importanza della sua collaborazione.


Art. 26

Assicurati senza formazione professionale 1 Se l'assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla
struttura dei salari:84 Dopo .....anni compiti Prima .....anni compiti Tasso in per cento

21

70

21

25

80

25

30

90

30

100.85

2

Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli
si preparava.

bis86 Assicurati in corso di formazione 1

L'invalidità d'un assicurato in corso di formazione è valutata secondo l'articolo 27 capoverso 1, se non si può ragionevolmente esigere ch'egli svolga un'attività lucrativa.

2

...87

81

Introdotta dal n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1088).

82

RS 834.1

83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976
2650).

84

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 60).

85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976
2650).

86

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

87

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650).

Assicurazione per l'invalidità 20

831.201


Art. 27


88

Persone senza attività lucrativa 1

L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione del grado d'impedimento ad adempiere le loro
mansioni consuete.

2

Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla
comunità.

bis89 Assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale 1

Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa, l'invalidità per questa parte è computata giusta l'articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero
inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LAI, l'invalidità è
fissata conformemente all'articolo 27 per quest'altra attività. In tal caso, occorrerà
determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli
altri lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità secondo l'impedimento90 nelle
due attività in questione.

2

Quando si possa presumere che l'assicurato, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbe al momento dell'esame del suo diritto alla rendita un'attività lucrativa a
tempo pieno, l'invalidità sarà valutata esclusivamente secondo i principi validi per le
persone esercitanti un'attività lucrativa.

II. Disposizioni diverse

Art. 28

Rendite e integrazione 1

Il diritto alla rendita non sorge finché l'assicurato si sottopone all'esecuzione di provvedimenti d'integrazione o deve attendere l'inizio di provvedimenti d'integrazione e può esigere perciò un'indennità giornaliera durante il termine d'attesa.91 2

...92

3

L'assunzione delle spese per vitto e alloggio è considerata preponderante per la soppressione della rendita d'invalidità ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 LAI,
quando l'assicurazione sopperisce interamente alle spese per vitto e alloggio durante
almeno cinque giorni la settimana.93 88

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983
912).

89

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1284).

90

RU 1982 2024 91

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
1186).

92

Abrogato dal n. I dell'O del 12 set. 1984 (RU 1984 1186).

93

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

OAI

21

831.201

bis94 Caso di rigore95

1 È dato caso di rigore ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1bis LAI se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo 196596 sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) superano i redditi
determinanti secondo la LPC.97 2

L'ufficio AI determina il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività lucrativa che si può ragionevolmente esigere da lui. Questo guadagno può
essere inferiore a quello che può conseguire un invalido giusta l'articolo 28 capoverso 2 LAI se l'assicurato non può o può soltanto in parte utilizzare la sua capacità
residua di guadagno a causa dell'età avanzata, del suo stato di salute, della situazione
del mercato o per qualsiasi altro motivo di cui non è responsabile.98 3 Le casse di compensazione calcolano le spese riconosciute e i redditi determinanti
secondo le disposizioni della LPC, applicando le aliquote massime federali.
L'articolo 14a dell'OPC-AVS/AI99 non è applicabile nella determinazione dei casi
di rigore.100


Art. 29


101

Incapacità al guadagno permanente I presupposti dell'invalidità al guadagno in modo permanente sono compiuti allorché
si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute
dell'assicurato non debba intervenire in futuro.

bis102 Risorgere dell'invalidità dopo la soppressione della rendita Se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e che
l'assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della
stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d'attesa impostogli dall'articolo 29 capoverso 1 LAI.

94

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1088).

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2951).

96

RS 831.30

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2951).

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

99

RS 831.301

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2951).

101

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

102

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

Assicurazione per l'invalidità 22

831.201

ter103 Interruzione dell'incapacità al lavoro Vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 29 capoverso
1 LAI, allorché l'assicurato fu interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni
consecutivi.


Art. 30


104

Diritto alla rendita completiva Sono parificate alle persone che esercitano un'attività lucrativa: a.

i disoccupati che beneficiano di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione; b.

le persone che beneficiano di un reddito sostitutivo sotto forma di indennità
giornaliere dopo aver cessato la loro attività lucrativa in seguito a una malattia o a un infortunio.

bis105 Coniugi separati

Due coniugi sono considerati separati ai sensi dell'articolo 34 capoverso 4 LAI qualora: a.

abbiano cessato di vivere in comunione domestica in seguito a una decisone
giudiziaria;

b.

sia pendente un'azione di divorzio o di separazione; c.

se la separazione di fatto dura da almeno un anno senza interruzione; o d.

se è reso verosimile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.


Art. 31


106

B. Le rendite ordinarie

Art. 32


107
Calcolo

1

Gli articoli 50-53bis OAVS108 sono applicabili per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione per l'invalidità.

2

La riduzione delle due rendite di una coppia secondo l'articolo 37 capoverso 1bis LAI è disciplinata secondo il diritto del coniuge che presenta il grado di invalidità
più alto.

103

Primitivo art. 29. Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

104

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
691).

105

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

106

Abrogato dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1284).

107

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
691).

108

RS 831.101

OAI

23

831.201

bis109 Basi di calcolo in caso di risorta invalidità Se un assicurato, la cui rendita era stata soppressa a causa dell'abbassamento del
grado d'invalidità, nei tre anni seguenti ricupera il diritto alla rendita a causa della
stessa affezione (art. 28 LAI), le basi di calcolo della rendita precedente sono ancora
determinanti, a condizione che siano vantaggiose per l'assicurato. Se nel frattempo,
il suo coniuge ha acquisito un diritto a una rendita per la vecchiaia o per l'invalidità
o è deceduto, l'articolo 29quinquies LAVS110 è applicabile.


Art. 33


111

Supplemento al reddito annuo medio Se la persona invalida ha raggiunto l'età indicata di seguito, l'aumento del reddito
annuo medio secondo l'articolo 36 capoverso 3 LAI è di: Per cento

meno di 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28-29

40

30-31

30

32-34

20

35-38

10

39-45

5

più di 45

0

bis112 Riduzione delle rendite per figli La riduzione delle rendite per figli secondo l'articolo 38bis LAI è retta dall'articolo
54bis OAVS113.

109

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

110

RS 831.10

111

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
691).

112

Introdotto dal n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

113

RS 831.101

Assicurazione per l'invalidità 24

831.201

C. Le rendite straordinarie

Art. 34


114

L'articolo 54bis OAVS115 è applicabile per analogia alla riduzione delle rendite
straordinarie per figli secondo l'articolo 40 capoverso 2 LAI.

D. L'assegno per grandi invalidi

Art. 35


116

Inizio ed estinzione

1

Il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di questo diritto.

2

L'assicurato non ha diritto all'assegno quando soggiorna, durante almeno 24 giorni nel corso di un mese civile, in uno stabilimento per l'esecuzione dei provvedimenti
previsti agli articoli 12, 13, 16, 17, 19 oppure 21 LAI.117 Questa restrizione non
s'applica agli assegni versati per una grande invalidità ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3 lettera d.118 3

Se il grado d'invalidità subisce una modifica importante si applicano gli articoli 86 e 88bis). Se uno degli altri presupposti al diritto all'indennità venisse a cadere, o se
morisse il beneficiario, il diritto si estingue alla fine del mese in cui l'evento si è verificato.


Art. 36


119

Calcolo

1

La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido, vale a dire quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede120 inoltre cure permanenti o
una sorveglianza personale.

2

La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pure munito di mezzi ausiliari, necessita:

a.

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita o

114

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
691).

115

RS 831.101

116

Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

117

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
1186).

118

Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU
1987 456).

119

Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

120

RU 1985 640.

OAI

25

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b.

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.

3

La grande invalidità è di grado esiguo se l'assicurato, pure munito di mezzi ausiliari, è costretto a ricorrere:

a.

in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due
atti ordinari della vita o abbisogna b.

di una sorveglianza personale permanente o c.121 in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità o

d.122 allorquando, a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente
grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.


Art. 37

123 Importo L'assegno mensile per grandi invalidi ammonta all'80 per cento se la grande invalidità124 è di grado elevato, al 50 per cento se è di grado medio, e, se è di grado esiguo, al 20 per cento della rendita semplice di vecchiaia minima, secondo l'articolo
34 capoverso 2 LAVS125.

E. Rifiuto, riduzione e soppressione di prestazioni pecuniarie
per colpa propria
126

Art. 38


127

Esclusione del diritto alle indennità giornaliere e agli assegni per
grandi invalidi

Le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati, né ridotti o soppressi per colpa dell'assicurato.

121

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978
420).

122

Introdotta dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

123

Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

124

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU
1988 1484).

125

RS 831.10

126

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

127

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
1186).

Assicurazione per l'invalidità 26

831.201


Art. 39


128

Uso di prodotti nocivi alla salute 1

Se l'invalidità trae origine dal consumo di prodotti nocivi alla salute, ma tale consumo è esso stesso conseguenza di un danno alla salute, la rendita non può essere né
soppressa né ridotta.129 2

Le prestazioni non possono essere né soppresse né ridotte per la durata di una cura di disintossicazione e neppure quando l'assicurato si è emendato.

F.130 Rapporto con l'assicurazione contro gli infortuni
e l'assicurazione militare
131
bis132 1

Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI e può in seguito pretendere un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni, la
cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AI all'assicuratore
contro gli infortuni tenuto a prestazioni.

2

Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all'assicuratore contro gli infortuni, tenuto a
prestazioni, l'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AI avrebbe dovuto pagare
all'assicurato se non si fosse infortunato.

3

Non ha diritto all'indennità giornaliera dell'AI l'assicurato al beneficio d'indennità giornaliera o di rendita dell'assicurazione militare durante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione.

G. Regresso contro terzi responsabili133
ter134 L'articolo 79quater OAVS135 è applicabile per analogia all'esercizio, da parte dell'assicurazione, del regresso contro terzi responsabili secondo l'articolo 52 LAI.

128

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976
2650).

129

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
1186).

130

Lettera E originaria.

131

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta l'art. 144
dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984
(RS 832. 202).

132

Nuovo testo giusta l'art. 144 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).

133

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

134

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

135

RS 831.101

OAI

27

831.201

Capo quarto: L'organizzazione A.136 Gli uffici AI I. Competenza


Art. 40

1

Per la ricezione e l'esame delle richieste è competente: a.

l'ufficio AI nel cui campo d'attività gli assicurati hanno il loro domicilio; b.

l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, fatto salvo il capoverso 2 se
gli assicurati sono domiciliati all'estero.

2

Per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è competente l'ufficio AI nel cui campo d'attività essi esercitano un'attività lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontiera e il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività frontaliera. L'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
notifica le decisioni.

3

L'ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura.

4

In caso di conflitto di competenza, l'Ufficio federale designa l'ufficio AI competente.

II. Compiti


Art. 41

1

L'ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti: a.

ricevere, controllare e registrare le richieste; b.

ricevere le comunicazioni di assicurati, autorità e terzi relative al diritto alle
prestazioni (art. 77); c.

trasmettere immediatamente alla cassa di compensazione competente le comunicazioni riguardanti il diritto alle indennità giornaliere, alle rendite e agli
assegni per grandi invalidi in corso; d.

notificare le comunicazioni e le decisioni come pure la relativa corrispondenza; e.

controllare l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione ordinati; f.

cooperare alla salvaguardia del posto di lavoro tramite provvedimenti di inserimento sociale; g.

fornire informazioni; 136

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

Assicurazione per l'invalidità 28

831.201

h.

conservare gli incarti AI; i.

prendere posizione in caso di ricorso e interporre i ricorsi di diritto amministrativo.

k.137 valutare l'invalidità delle persone che chiedono una prestazione complementare secondo l'articolo 2c lettera b LPC138.

2

Gli uffici AI cantonali e comuni tengono, in collaborazione con gli uffici del lavoro, una lista dei posti vacanti concernenti il loro campo d'attività.

3

L'Ufficio federale assicura che gli uffici AI cantonali e comuni dispongano dei servizi necessari per l'adempimento dei loro compiti.

III. Questioni finanziarie

Art. 42

La cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI provvede al servizio dei fondi degli uffici AI cantonali e comuni.

IV. Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero

Art. 43

1

Un apposito «Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero» s'è costituito presso l'Ufficio centrale di compensazione.

2

Il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno e con il Dipartimento federale degli affari esteri, emana le prescrizioni necessarie in materia d'organizzazione.

B.139 Casse di compensazione

Art. 44

Competenza

Gli articoli 122 a 125bis OAVS140 sono applicabili per analogia per determinare la
cassa di compensazione competente per calcolare e versare le rendite, le indennità
giornaliere e gli assegni per grandi invalidi.

137

Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

138

RS 831.30

139

Originario tit. avanti l'art. 43. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992
1251).

140

RS 831.101

OAI

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831.201


Art. 45

Passaggio da una cassa all'altra 1

L'articolo 125 OAVS141 è applicabile per analogia in caso di cambiamento della cassa di compensazione competente per calcolare e versare le indennità giornaliere,
le rendite e gli assegni per grandi invalidi.

2

Se una rendita dell'assicurazione per l'invalidità è sostituita con una dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la competenza per fissare le prestazioni e
notificare le decisioni passa dall'ufficio AI alla cassa di compensazione che era competente finora per versare la rendita.


Art. 46

Conflitto di competenza In caso di conflitto di competenza l'Ufficio federale designa la cassa di compensazione competente.


Art. 47

a 64142 Capo quinto: La procedura A. La richiesta

Art. 65

Modulo di richiesta e allegati 1

Chiunque fa valere un diritto a prestazioni dell'assicurazione deve servirsi del modulo ufficiale di richiesta e concederle l'autorizzazione ad assumere ulteriori informazioni.143

2

Il modulo può essere ottenuto gratuitamente presso gli uffici designati dall'Ufficio federale.

3

L'assicurato deve corredare la richiesta del certificato di assicurazione e, se è il caso, di quello della moglie, degli eventuali libretti delle marche e di una carta d'identità.144


Art. 66


145

Legittimazione

1

Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l'assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole
cura.

141

RS 831.101

142

Abrogati dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

143

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976
2650).

144

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976
2650).

145

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983
912). Questa modificazione sostituisce quella risultante dall'art. 144 dell'O del 20 dic.
1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202).

Assicurazione per l'invalidità 30

831.201

2

Se l'assicurato è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale può esonerare altre persone dall'obbligo di mantenere il segreto nei confronti degli organi assicurativi, nella misura in cui ciò sia richiesto dalla verifica del diritto alle prestazioni o per il regresso contro terzi responsabili. Se non è stato designato un rappresentante legale, questa decisione può essere presa dalle altre persone legittimate a far
valere il diritto.


Art. 67


146

Presentazione

1

La richiesta dev'essere presentata all'ufficio AI competente giusta l'articolo 40.

2

Le casse di compensazione sono autorizzate a ricevere le richieste. Attestata la data di presentazione, devono inviarle immediatamente all'ufficio AI.

3

La richiesta può essere presentata a un servizio sociale dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi, a destinazione dell'ufficio AI.


Art. 68


147

Pubblicazioni

Gli uffici AI cantonali e comuni, in collaborazione con le casse di compensazione
cantonali, devono, mediante pubblicazioni, almeno annuali, richiamare l'attenzione
sulle prestazioni dell'assicurazione, le condizioni per ottenerle e il modo di chiederle.

B. L'istruttoria

Art. 69

148 In generale

1

L'ufficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta l'articolo 44.

2

Se tali condizioni sono adempite, l'ufficio AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie,
eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi. L'assicurazione si assume le spese dei provvedimenti d'accertamento ordinati.

3

Gli uffici AI possono convocare gli assicurati per un colloquio. La convocazione deve essere notificata agli assicurati almeno 10 giorni in anticipo.

146

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

147

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

148

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

OAI

31

831.201

4

L'ufficio AI non esegue esami medici sull'assicurato.


Art. 70


149



Art. 71

Informazioni

1

L'assicurato e i suoi congiunti devono fornire gratuitamente informazioni veritiere circa i fatti e le circostanze conclusivi per il diritto e la determinazione delle prestazioni.

2

I datori di lavoro dell'assicurato devono fornire gratuitamente, su domanda, informazioni veritiere circa l'impiego (specie e durata) e il salario dell'assicurato.

3

Gli istituti di assicurazione e le autorità assistenziali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che effettuano prestazioni d'invalidità all'assicurato, devono
fornire gratuitamente, su domanda, informazioni circa le loro constatazioni e le loro
prestazioni.


Art. 72


150


bis151 Centri medici d'accertamento L'Ufficio federale stipula con gli ospedali e gli istituti appropriati convenzioni che
prevedono la costituzione di centri medici d'accertamento incaricati di eseguire esami medici necessari alla valutazione del diritto alle prestazioni. Esso regola l'organizzazione e i compiti di detti centri come pure la rifusione delle spese.


Art. 73


152

Rifiuto di cooperare Se l'assicurato rifiuta, senza scuse valide, una perizia (art. 69 cpv. 2), una comparizione davanti all'ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 71 cpv. 1),
l'ufficio AI può decidere in base agli atti dopo aver fissato un termine adeguato e
esposto le conseguenze della negligenza.

bis153 Audizione dell'assicurato

1

Prima che l'ufficio AI si pronunci sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la riduzione di prestazioni correnti, l'ufficio AI deve dare all'assicurato, o al
suo rappresentante, la possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto
di liquidazione del caso e di consultare l'incarto.154 2

...155

149

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

150

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

151

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1284).

152

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

153

Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

154

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

155

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

Assicurazione per l'invalidità 32

831.201

3

Si può rinunciare all'audizione dell'assicurato, se manifestamente l'assicurazione non è obbligata a effettuare prestazioni.156 4

L'Ufficio federale emana prescrizioni di dettaglio sulla procedura di audizione e di consultazione dell'incarto. Statuisce sulle vertenze concernenti la consultazione di
atti medici.

5

Nessuna indennità giornaliera e nessun rimborso delle spese di viaggio sono accordati per l'audizione dell'assicurato e per la consultazione dell'incarto.

C. La determinazione delle prestazioni

Art. 74


157

Deliberazione dell'ufficio AI Terminata l'istruttoria, l'ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni.

bis ...

ter158 Assegnazione delle prestazioni senza decisione Se le condizioni per l'assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta dell'assicurato, le seguenti prestazioni possono
essere accordate o protratte senza la notificazione di una decisione (art. 58 LAI): a.

provvedimenti sanitari; b.

provvedimenti d'ordine professionale; c.

provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale (art. 19 LAI) e per l'assistenza ai minorenni grandi invalidi (art. 20 LAI); d.

mezzi ausiliari;

e.

rimborso delle spese di viaggio; f.

rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata
d'ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modificazione
della situazione atta a influenzare il diritto alle prestazioni.

quater159 Comunicazione delle deliberazioni L'ufficio AI comunica per iscritto all'assicurato la deliberazione emanata giusta l'articolo 74ter e gli segnala che, in caso di contestazione, può chiedere la notificazione di
una decisione.

156

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1991 (RU 1991 1422).

157

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

158

Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

159

Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

OAI

33

831.201


Art. 75


160

Decisioni

1

Gli atti amministrativi, mediante i quali si decide dei diritti e dei doveri degli assicurati, devono essere notificati dall'ufficio AI mediante decisione scritta. È fatto salvo l'articolo 74quater.

2

Non si deve notificare alcuna decisione per le disposizioni che sono adottate durante l'istruttoria o l'esecuzione di una decisione avente autorità di cosa giudicata.

3

Le decisioni devono essere motivate sufficientemente e in termini comprensibili ad ognuno.


Art. 76


161

Notificazione della decisione 1

La decisione è notificata: a.

all'assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale; b.

alle autorità o ai terzi che hanno fatto valere il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 66 o ai quali va pagata la prestazione in denaro secondo l'articolo 84; c.

alla cassa di compensazione competente, se si dispone una prestazione in
denaro;

d.

all'Ufficio centrale di compensazione, nella misura in cui non si tratti di decisioni riguardanti rendite o assegni per grandi invalidi; e.

al competente assicuratore contro gli infortuni o all'assicurazione militare, se
versano prestazioni all'assicurato; f.

agli agenti esecutori; g.

i medici i quali, senza essere agenti esecutori, hanno steso un rapporto medico o fatto una perizia per incarico dell'assicurazione, qualora lo chiedano
espressamente e l'assicurato vi acconsenta; h.162 all'assicuratore-malattie ai sensi dell'articolo 11 della legge federale del 18 marzo 1994163 sull'assicurazione malattie (LAMal), per i casi previsti all'articolo 88quater.

2

Se si tratta di una decisione di rendita o di assegno per grandi invalidi, l'articolo 70 OAVS164 è applicabile per analogia.

160

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

161

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

162

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in
vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102).

163

RS 832.10

164

RS 831.101

Assicurazione per l'invalidità 34

831.201


Art. 77


165

Obbligo di informare

L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è effettuata la
prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento
rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, delle necessità
di aiuto, delle condizioni personali e, eventualmente, economiche dell'assicurato.

D. Pagamento delle prestazioni166 I. Provvedimenti d'integrazione, d'accertamento e spese di viaggio

Art. 78


167

Pagamento

1

L'assicurazione assume, nei limiti della garanzia delle spese dell'ufficio AI, le spese dei provvedimenti d'integrazione stabiliti da quest'ufficio. Essa si addossa, inoltre,
alle condizioni stabilite dall'articolo 48 capoverso 2 LAI, le spese dei provvedimenti
integrativi già attuati.168 2

...169

3

Le spese dei provvedimenti d'accertamento sono assunte dall'assicurazione se questi furono ordinati dall'ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all'erogazione
delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito. Sono salvi l'articolo 81 LAI e gli articoli 17 e 71 della presente ordi nanza.170 4

Le spese dei provvedimenti d'integrazione, eccettuate le indennità giornaliere, come pure quelle d'accertamento e di viaggio sono pagate dall'Ufficio centrale di compensazione. Sono riservati gli articoli 79bis, 94 e 95.171

5

Di regola, il pagamento è fatto all'agente che ha attuato i provvedimenti o ha eseguito l'accertamento.

6

Se il pagamento è fatto all'assicurato o al suo rappresentante legale e si presume che la somma pagata non sia utilizzata allo scopo previsto, l'assicurazione prenderà i
provvedimenti intesi a garantirne l'adeguato impiego.

7

Le fatture degli organi d'esecuzione e delle persone in contatto permanente con l'assicurazione sono pagate tramite girata sul conto corrente postale o sul conto bancario.172 165

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

166

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

167

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

168

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

169

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

170

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

171

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1594).

172

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912).

OAI

35

831.201


Art. 79


173

Presentazione delle fatture 1

I fornitori di prestazioni possono inviare le fatture concernenti le spese di cui all'articolo 78:

a.

all'Ufficio centrale di compensazione mediante trasmissione elettronica di
dati; o

b.

all'ufficio AI competente che trasmette in seguito le fatture all'Ufficio centrale di compensazione.

2

L'ufficio AI verifica se le fatture sono giustificate e l'Ufficio centrale di compensazione verifica la loro concordanza con eventuali convenzioni. L'Ufficio centrale di
compensazione effettua il pagamento delle fatture.

3

I dati necessari alla verifica delle fatture sono trasmessi elettronicamente dall'ufficio AI all'Ufficio centrale di compensazione o dall'Ufficio centrale di compensazione all'ufficio AI.

4

Se una fattura è contestata o se dev'essere fatta valere una richiesta di restituzione, l'ufficio AI emana le necessarie decisioni.

5

L'Ufficio federale emana direttive in merito alla presentazione, alla trasmissione, alla verifica e al pagamento delle fatture.

bis174 Regolazione particolare della competenza L'Ufficio federale può affidare agli uffici AI la verificazione della conformità ad
eventuali convenzioni e il rimborso delle spese per determinate prestazioni.

II. Indennità giornaliere

Art. 80

Pagamento

1

Le casse di compensazione o i datori di lavoro pagano le indennità giornaliere mensilmente, scaduto il termine, o le compensano ai sensi dell'articolo 47 capoverso
2 LAI o dell'articolo 20 capoverso 2 LAVS175. L'Ufficio federale può, in certi casi,
affidare il pagamento delle indennità giornaliere ai centri d'integrazione.176 2

Acconti possono essere pagati a domanda, se l'assicurato o i suoi congiunti abbisognano d'indennità giornaliere a scadenze più brevi.177

3

...178

173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1998, in vigore dal 15 ago. 1998 (RU 1998 1839).

174

Introdotto dal n. 2 dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

175

RS 831.10

176

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987
456).

177

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987
456).

178

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 691).

Assicurazione per l'invalidità 36

831.201


Art. 81


179

Attestato

1

L'istituto, o la persona, presso il quale l'assicurato è sottoposto a provvedimenti d'integrazione o a esami oppure esegue un avviamento professionale, deve attestare,
su modulo ufficiale e a destinazione dell'ufficio AI, il numero di giorni che danno
diritto all'indennità giornaliera. Il periodo di attesa per il quale è dato un diritto all'indennità giornaliera è attestato dall'ufficio AI competente. Se il diritto all'indennità
giornaliera dipende dal grado d'incapacità al lavoro, l'ufficio AI deve procurarsi, ove
occorra, un'attestazione medica.

2

L'attestato dev'essere rilasciato prima del termine di pagamento. Terminata l'applicazione di provvedimenti prescritti o spirato il termine per il quale è dato il diritto
all'indennità giornaliera, l'attestato deve essere trasmesso senza indugio all'ufficio
AI.

bis180 Conteggio dei contributi Gli articoli 21a e 21b OIPG181 si applicano per analogia al computo delle indennità
giornaliere quali reddito dal lavoro ai sensi dell'AVS e all'iscrizione di queste indennità nel conto individuale dell'assicurato. L'articolo 21a capoversi 1 e 2 OIPG è
parimenti applicabile per analogia ai centri d'integrazione cui è affidato il pagamento delle indennità giornaliere (art. 80 cpv. 1).

III. Rendite e assegni per grandi invalidi

Art. 82


182

Pagamento

Gli articoli 71, 71bis, 72, 73 e 75 OAVS183 sono applicabili per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.


Art. 83

Misure di garanzia

1

L'articolo 74 OAVS184 è applicabile, per analogia, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi.

2 La cassa di compensazione deve inoltre verificare periodicamente che l'assicurato
soddisfi le condizioni economiche del diritto alle rendite d'invalidità nei casi di rigore.185 179

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

180

Introdotto dal n. III dell'O del 27 ott. 1987 (RU 1987 1397). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

181 RS

834.11

182

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
691).

183

RS 831.101

184

RS 831.101

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2951).

OAI

37

831.201

IV. Disposizioni comuni

Art. 84

Garanzia dell'uso conforme allo scopo L'articolo 76 OAVS186 è applicabile, per analogia, alla prestazione di garanzia per
l'uso conforme delle indennità giornaliere, delle rendite e degli assegni per grandi
invalidi.


Art. 85

Ricupero e restituzione 1

L'articolo 77 OAVS187 è applicabile, per analogia, al pagamento di indennità giornaliere, di rendite e di assegni per grandi invalidi, non riscossi188. Sono riservate la
prescrizione e la preclusione giusta l'articolo 48 LAI.

2

Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al riesame dei diritti dell'assicurato, la modificazione corrispondente è valida soltanto a partire dal
mese seguente la nuova decisione. Per rendite e assegni per grandi invalidi è applicabile l'articolo 88bis capoverso 2.189 3

Se un ufficio AI viene a sapere che una persona, rispettivamente il suo rappresentante legale, ha ottenuto prestazioni a cui, per motivi che non hanno niente a che vedere con l'invalidità, non ha diritto o ne ha solo in minima parte, l'ufficio AI ordina
la restituzione dell'importo percepito indebitamente. Se la rendita è stata versata a un
terzo o all'autorità conformemente all'articolo 50 LAI, il terzo o l'autorità sono tenuti
a restituirla. Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 79 e 79bis OAVS190.191
bis192 Versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno
effettuato anticipi

1

I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS193. Gli organismi
che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

2

Sono considerati anticipi le prestazioni: 186

RS 831.101

187

RS 831.101

188

RU 1985 640

189

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

190

RS 831.101

191

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

192

Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2925).

193

RS 831.10

Assicurazione per l'invalidità 38

831.201

a.

liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a
rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al
terzo che gli ha concesso l'anticipo; b.

versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3

Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti.

E. La revisione della rendita e dell'assegno per grandi invalidi

Art. 86

Assegno per grandi invalidi Le disposizioni LAI concernenti la revisione della rendita sono applicabili, per analogia, alla revisione dell'assegno per grandi invalidi.


Art. 87

Motivo di revisione

1

La revisione avviene d'ufficio o su domanda.

2

La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine
nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità.194 3

La domanda di revisione deve dimostrare che il grado d'invalidità o d'incapacità dell'invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni.

4

Ove la rendita o l'assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste
nel capoverso 3.


Art. 88

Procedura

1

La procedura di revisione è avviata dall'ufficio AI che alla data dell'inoltro della domanda di revisione o di riesame è competente d'ufficio ai sensi dell'articolo 40.195 2

...196

3

L'ufficio AI comunica il risultato del riesame alla competente cassa di compensazione. L'ufficio AI emana la relativa decisione se la prestazione assicurativa è modificata o se l'assicurato ha chiesto una modificazione.197

194

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

195

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

196

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

197

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

OAI

39

831.201

4

Sono applicabili, per analogia, gli articoli 66 e 69 a 76.

a198 Modificazione del diritto 1

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora o la grande invalidità di cui è affetto si attenua, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

2

In caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno o della grande invalidità, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29bis è applicabile
per analogia.

bis199 Effetto 1

L'aumento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi avviene al più presto: a.

se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata;

b.

se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista; c.

se viene costatato che la decisione dell'ufficio AI, sfavorevole all'assicurato,
era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.200 2

La riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto:

a.201 il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;

b.

retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se
l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento indebito di una prestazione per
l'assicurato o se quest'ultimo ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'articolo 77.

198

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

199

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

200

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

201

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982
1284).

Assicurazione per l'invalidità 40

831.201

Capo sesto:202 Rapporti con l'assicurazione contro le malattie
ter203 Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi dell'articolo 11 LAMal Se l'assicurato di un assicuratore-malattie ai sensi dell'articolo 11 LAMal
(assicuratore-malattie) chiede all'assicurazione provvedimenti sanitari, il competente
ufficio AI ne informa l'assicuratore-malattie interessato o un ufficio di collegamento.

quater204 Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie 1

All'assicuratore-malattie che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competenti di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento
per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto
delle prestazioni.

2

Se l'assicurazione rifiuta totalmente o parzialmente le prestazioni, obbligando in tal modo l'assicuratore-malattie a fornire prestazioni, quest'ultimo può impugnare a titolo indipendente la decisione dell'ufficio AI avvalendosi dei mezzi di diritto stabiliti dall'articolo 69 LAI.

3

Se l'assicuratore-malattie interpone ricorso, ne informerà l'assicurato interessato.

quinquies205 Rimborso di anticipazioni Se l'assicurazione si assume le spese dei provvedimenti sanitari, l'assicuratore-malattie ha diritto al rimborso delle sue anticipazioni. Sono riservati, verso l'assicurazione, maggiori diritti dell'assicurato o di terzi.

Capo settimo206: Disposizioni diverse

Art. 89


207

Disposizioni dell'OAVS applicabili Salvo disposizioni contrarie della LAI o della presente ordinanza, i capi IV e VI,
come anche gli articoli 205 a 214 OAVS208 sono applicabili per analogia.

202

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

203

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in
vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102).

204 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102).

205

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in
vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102).

206

Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

207

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

208

RS 831.101

OAI

41

831.201

bis209 Ricorso amministrativo contro le decisioni dell'Ufficio federale Contro le decisioni in materia di sussidi secondo gli articoli 73 e 74 LAI è possibile
ricorrere presso il Dipartimento federale dell'interno.

ter210 Eccezioni all'obbligo del segreto L'obbligo di mantenere il segreto ai sensi degli articoli 50 LAVS211 e 66 capoverso
1 LAI è tolto nei confronti delle autorità fiscali federali e cantonali in materia di pagamento di rendite AI. L'Ufficio federale regola al procedura di comunicazione.


Art. 90


212

Spese di viaggio in Svizzera 1

Sono considerate spese indispensabili di viaggio in Svizzera, ai sensi dell'articolo 51 della legge federale, quelle per recarsi presso l'agente esecutore qualificato più
vicino. Se l'assicurato sceglie un agente esecutore più distante, deve assumersi le
spese supplementari.

2

Sono rimborsate le spese corrispondenti al costo dei tragitti effettuati mediante i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per l'itinerario più diretto. Se l'assicurato,
a causa dell'invalidità, deve tuttavia utilizzare un altro mezzo di trasporto, gli verranno risarcite le relative spese. Non sono rifuse le piccole spese per tragitti nel raggio locale.213 3

Oltre alle spese di trasporto, l'assicurazione rimborsa il viatico e le indispensabili spese accessorie, in particolare, le spese di viaggio per una persona che deve necessariamente accompagnare l'assicurato. Nel caso di viaggi di congedo o per visite,
non viene accordato nessun viatico.214 4

Il viatico ammonta a: Fr.

a.

quanto l'assenza dal domicilio dura da cinque a otto ore 11.50 il giorno

b.

quando l'assenza dal domicilio supera le otto ore 19.- il giorno

c.

per il pernottamento fuori di casa 37.50 la notte.215

5

Per viaggi con mezzi di trasporto delle imprese pubbliche sono concessi buoni.

L'Ufficio federale designa gli uffici autorizzati a consegnare buoni per viaggi. Sono
inoltre applicabili gli articoli 78 e 79.

209 Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
3038).

210 Originario art. 89bis. Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug.

1987 (RU 1987 456).

211 RS

831.10

212

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

213

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976
2650).

214

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976
2650).

215

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 1993 (RU 1993 347)

Assicurazione per l'invalidità 42

831.201

bis216 Spese di viaggio all'estero I sussidi per le spese di viaggio dalla Svizzera all'estero e viceversa, come pure all'estero sono fissati dall'Ufficio federale in ogni singolo caso.


Art. 91


217



Art. 92


218
Vigilanza materiale

1

La vigilanza giusta l'articolo 64 LAI è esercitata dal Dipartimento o, per suo incarico, dall'Ufficio federale. L'Ufficio federale impartisce istruzioni agli organi incaricati dell'applicazione dell'assicurazione al fine di garantirne l'uniformità in generale
e in casi singoli.

2

L'Ufficio federale garantisce la formazione del personale specializzato degli uffici AI.

3

L'Ufficio federale controlla periodicamente la gestione degli uffici AI e provvede a correggere le manchevolezze riscontrate.

4

Gli uffici AI devono presentare all'Ufficio federale un rapporto annuale sulla loro gestione, conforme alle istruzioni impartite dallo stesso.

bis219 Vigilanza amministrativa e finanziaria 1

L'Ufficio federale esercita la vigilanza amministrativa e finanziaria degli uffici AI in modo globale e particolare.

2

Esso esercita una vigilanza globale mediante l'approvazione: a.

dei regolamenti e dell'organizzazione degli uffici AI; b.

dell'organigramma con la classificazione finale del personale, che si effettua
secondo:
1.

le norme cantonali, per il personale degli uffici AI cantonali; 2.

le norme del Cantone di sede, per il personale degli uffici AI comuni; 3.

le norme valide per il personale federale, per il personale dell'ufficio AI
per gli assicurati residenti all'estero.

3

L'Ufficio federale esercita la vigilanza particolare mediante: a.

il controllo e l'approvazione del bilancio preventivo degli uffici AI per l'anno
successivo; questo bilancio deve essere trasmesso all'Ufficio federale entro il
30 settembre;

b.

l'approvazione dello stato dei costi dell'ufficio AI.

4

L'articolo 43 capoverso 2 è applicabile alla vigilanza amministrativa e finanziaria dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

216

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

217

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

218

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

219

Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

OAI

43

831.201


Art. 93


220

Contabilità

1

La contabilità è tenuta dalla cassa di compensazione del Cantone sede dell'ufficio AI. La contabilità dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero è tenuta dalla
cassa svizzera di compensazione.

2

La cassa di compensazione tiene una contabilità separata per l'ufficio AI. L'Ufficio federale emana istruzioni in proposito.

bis221 Rimborso delle spese

1

Sono imputabili le spese risultanti da una gestione razionale dell'assicurazione.

L'Ufficio federale decide sulle spese rimborsabili per ogni caso particolare.

2

La cassa di compensazione viene risarcita per i compiti realizzati a favore dell'assicurazione per l'invalidità.

ter222 Locali per gli organi d'esecuzione 1 La Confederazione può acquistare o costruire, in nome dell'assicurazione invalidità e a carico dei conti ordinari dell'AI, i locali necessari per gli organi d'esecuzione dell'assicurazione, se a lungo termine ne risultano risparmi per i conti
d'esercizio.223

2 La contabilizzazione dell'operazione e l'iscrizione dei locali nei conti ordinari
dell'AI spetta all'Ufficio federale e all'Amministrazione federale delle finanze (Centrale di compensazione).224 3

Inoltre, per l'acquisto o la costruzione di locali da parte della Confederazione, si applicano le prescrizioni generali, in particolare quelle dell'ordinanza del 28 marzo
1990225 sulla delegazione di competenza e dell'ordinanza del 18 dicembre 1991226
sulle costruzioni federali.


Art. 94


227

Spese di amministrazione delle casse di compensazione 1

Le casse di compensazione riscuotono i contributi per le spese d'amministrazione, secondo le stesse aliquote dell'AVS, presso i datori di lavoro, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e quelle senza attività lucrativa.

2

Il Dipartimento stabilisce eventuali sussidi del Fondo di compensazione alle spese d'amministrazione delle casse di compensazione.

220

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

221

Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

222

Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

224 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

225

RS 172.011

226

[RU 1992 366, 1997 2779 n. II 6. RS 172.010.21 all. n. 1 lett. a]. Vedi ora: O del 14 dic.
sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (RS 172.010.21).

227

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

Assicurazione per l'invalidità 44

831.201


Art. 95

Spese dei servizi specializzati 1

Gli specialisti (art. 59 cpv. 2 LAI) chiamati a collaborare con un ufficio AI presentano a quest'ultimo un attestato riguardante l'adempimento dell'incarico, a destinazione dell'Ufficio federale.228

2

...229

3

L'Ufficio federale determina l'importo rimborsabile che sarà pagato dall'Ufficio centrale di compensazione con riserva del capoverso 4.230 4

L'Ufficio federale può affidare agli uffici AI la verificazione degli attestati e il pagamento degli importi.231

Capo ottavo232: Il promovimento dell'aiuto agli invalidi A. I sussidi alle istituzioni di aiuto agli invalidi I. Sussidi a uffici del lavoro, uffici di orientamento professionale
e servizi specializzati


Art. 96

a 98233 II. Sussidi per la costruzione

Art. 99

Centri di integrazione e stabilimenti 1

I sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di centri e stabilimenti, pubblici o privati di utilità pubblica, sono assegnati a condizione che questi:

a.234 eseguiscano i provvedimenti d'integrazione previsti dall'assicurazione almeno per metà dei casi o durante la metà delle giornate complessive di soggiorno. Le scuole speciali devono eseguire i provvedimenti d'istruzione scolastica speciale dell'assicurazione almeno per un terzo dei casi o durante un
terzo del totale delle giornate di soggiorno; b.235 siano, in generale, necessari all'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione previsti dall'assicurazione; c.

siano aperti a tutte le persone che soddisfano alle condizioni, d'età, di sesso e
d'invalidità, e non perseguano uno scopo lucrativo; 228

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

229

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

230

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974
1594).

231

Introdotto dal n. 2 dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

232

Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

233

Abrogati dal n. I dell'O del 1° lug. 1987 (RU 1987 1088).

234

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU 1980 1972).

235

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU 1980 1972).

OAI

45

831.201

d.

siano diretti da persone competenti.

2

Possono essere assegnati sussidi anche se il centro o lo stabilimento eseguisce i provvedimenti d'integrazione in una sola divisione, a condizione che per tale reparto
siano soddisfatti i presupposti secondo il capoverso 1. 236 3

I sussidi ammontano al massimo a un terzo delle spese computabili.237

Art. 100


238

Laboratori per l'occupazione permanente d'invalidi; case per invalidi
e centri giornalieri239 1

Sono assegnati sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di: a.

laboratori pubblici o privati d'utilità pubblica, che occupano, in permanenza
e per la maggior parte, invalidi, i quali nelle condizioni usuali, non possono
esercitare un'attività lucrativa o che, professionalmente non sono suscettibili
d'integrazione;

b.240 case pubbliche o private d'utilità pubblica destinate soprattutto a ospitare invalidi. L'attrezzatura e la possibilità di collegamenti di queste case devono
rispondere alle esigenze degli invalidi e agevolare o consentire loro l'integrazione professionale, l'esercizio della professione, come pure un'organizzazione giudiziosa del tempo libero. Le case non destinate soprattutto a
ospitare invalidi possono beneficiare eccezionalmente di sussidi qualora il
loro sistema di assistenza si applichi in larga misura anche agli invalidi; c.241 case pubbliche o private d'utilità pubblica destinate soprattutto a ospitare occasionalmente invalidi per il loro tempo libero e che, per l'attrezzatura e la
possibilità di collegamenti, rispondono alle loro esigenze; d.242 centri giornalieri pubblici o riconosciuti di utilità pubblica che accolgono soprattutto invalidi e permettono loro di incontrarsi e di partecipare ai programmi di occupazione e al tempo libero per loro organizzati.

2

I sussidi ammontano al massimo a: a.243 un terzo delle spese computabili per gli stabilimenti e i centri menzionati nel capoverso 1 lettere a-b; 236

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974
1594).

237

Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'O 2 del 29 nov. 1995 conc. le misure di risanamento
1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5518).

238

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972
2338).

239

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982
1284).

240

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
2927).

241

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
2927).

242

Introdotta dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1284). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 30 ott. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2927).

243

Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'O 2 del 29 nov. 1995 conc. le misure di risanamento
1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5518).

Assicurazione per l'invalidità 46

831.201

b.244 un quarto delle spese computabili per le case e i centri giornalieri secondo il capoverso 1 lettere c e d.

3

I sussidi sono assegnati solo se una pianificazione cantonale o intercantonale prova l'esistenza di un bisogno specifico per i laboratori, le case e i centri giornalieri menzionati al capoverso 1. L'Ufficio federale emana direttive in proposito.245

Art. 101

Spese computabili

1

Per tutti gli istituti di cui agli articoli 99 e 100, sono prese in considerazione le spese:

a.

d'acquisto di immobili, esclusi i terreni; b.

di costruzione, di ampliamento o di rinnovo di immobili; c.

d'acquisto di apparecchiature indispensabili in vista della creazione, conformemente alla pianificazione del bisogno, di posti nuovi, supplementari o che
corrispondono ad una nuova concezione. 246 1bis

Per gli istituti esistenti di cui agli articoli 99 e 100 capoverso 1 lettera a, sono prese in considerazione anche le spese per il rinnovo o per il completamento di apparecchiature. Tuttavia, tali spese sono prese in considerazione solo nella misura in
cui la spesa per unità raggiunga il limite massimo fissato dal Dipartimento.247 2

Le spese destinate soltanto in parte agli scopi indicati negli articoli 99 e 100 sono considerate proporzionatamente.


Art. 102


248

Presentazione ed esame della richiesta 1

Le richieste di sussidio per i progetti menzionati all'articolo 101 capoverso 1 devono essere inoltrate all'autorità competente del Cantone d'insediamento. Essa esamina
le richieste per quanto riguarda il bisogno e le trasmette all'Ufficio federale accompagnate da una domanda motivata. L'Ufficio federale emana le direttive relative ai
documenti necessari.249 2

L'Ufficio federale esamina la richiesta di sussidio, in particolare, circa la necessità, la funzionalità e l'urgenza del progetto, considerando anche l'ammontare delle spese.
L'esame dei problemi di costruzione è fatto dall'Ufficio delle costruzioni federali250.
Inoltre si può chiedere una perizia da parte di specialisti.

244

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982
1284).

245

Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 1005).

246

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1996
3133).

247

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3133).

248

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974
1594).

249

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996
1005).

250

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato).

OAI

47

831.201


Art. 103


251

Assegnazione del sussidio252 1 I sussidi sono di massima versati soltanto se la loro concessione è stata decisa per
scritto dall'Ufficio prima dell'acquisizione del terreno, della costruzione, dell'ingrandimento e del rinnovamento di edifici o dell'acquisizione di attrezzature. Una
decisione scritta precedente non è necessaria se seri svantaggi dovessero risultare
dalla sua attesa o in caso di investimenti di minore importanza.253 2

Il sussidio è assegnato soltanto se il progetto soddisfa ai requisiti e le spese sono proporzionate.254

3

La decisione di accordare il sussidio è presa dall'Ufficio federale, con riserva del conto finale. In casi particolari il montante del sussidio può già essere fissato nella
decisione mediante un accordo preliminare delle parti interessate. In tal caso l'evoluzione dell'indice del costo della costruzione come pure modificazioni indispensabili
del progetto durante i lavori, possono essere riservate.255 4

L'assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni e oneri. 256

Art. 104

Rendiconto e pagamento 1

Eseguito il progetto, dev'essere presentato all'Ufficio federale un rendiconto particolareggiato, corredato di tutte le fatture e le quietanze.

2

Il sussidio è stabilito definitivamente sulla base delle spese provate e ammesse, e poi è pagato.

bis257 Restituzione dei sussidi 1 I sussidi devono essere restituiti, quando le costruzioni sono alienate dallo scopo a
cui erano destinate, o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, prima che siano trascorsi venticinque anni dal pagamento finale. L'ammontare
da rimborsare è diminuito del 4 per cento per ogni anno di utilizzazione conforme
alla destinazione prevista.258 2

La restituzione deve essere richiesta dall'Ufficio federale entro cinque anni dall'alienazione.

3

... 259

251

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974
1594, 1975 900).

252

RU 1985 640

253 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

254 Originario cpv. 1.

255

Originario cpv. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen.
1983 (RU 1982 1284).

256 Originario cpv. 3.

257

Introdotto dal n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594,
1975 900).

258 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

259 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU 1997 3038).

Assicurazione per l'invalidità 48

831.201

III. Sussidi per spese d'esercizio

Art. 105


260

Centri d'integrazione e stabilimenti 1

Sono assegnati sussidi per le spese di esercizio ai centri e agli stabilimenti che soddisfano i requisiti dell'articolo 99, in quanto le spese d'esercizio per provvedimenti
integrativi a carico dell'assicurazione non siano coperte dalle prestazioni previste
negli articoli 12 a 20 LAI e, se trattasi di provvedimenti per l'istruzione scolastica
speciale e per l'assistenza per minorenni, dalle partecipazioni, presunte dall'assicurazione, dei Cantoni, dei Comuni e dei genitori.

2

Per le spese scoperte sono assegnati sussidi fino a 30 franchi per giorno di pensione, di scuola o di formazione per assicurato se frequenta una scuola speciale e
fino a 15 franchi se frequenta un centro d'integrazione.261 Se rimane un disavanzo,
l'assicurazione assegna un sussidio supplementare fino alla metà di quest'ultimo, ma
al massimo di 15 franchi al giorno.262 3

Per le scuole speciali, il numero effettivo di giorni di pensione o di scuola può essere aumentato, quando una scuola deve diminuire l'effettivo delle sue classi per
motivi pedagogici oppure per l'indennizzo di provvedimenti di natura pedagogicoterapeutica secondo l'articolo 8ter capoverso 2, così come per provvedimenti di consulenza, di sostegno e di promozione per gli assicurati che frequentano la scuola
pubblica secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettere b, c e d. L'Ufficio federale emana
direttive in proposito.263

Art. 106


264

Laboratori per l'occupazione permanente d'invalidi, case per invalidi
e centri giornalieri265 1

Ai laboratori che soddisfano i requisiti dell'articolo 100 capoverso 1 lettera a sono assegnati sussidi per le loro spese suppletive d'esercizio, cagionate dall'occupazione
d'invalidi.

2

Alle case che soddisfano le esigenze dette all'articolo 100 capoverso 1 lettera b, sono assegnati sussidi per le spese suppletive d'esercizio derivanti dall'alloggio dato
agli invalidi e che non possono essere coperte con prestazioni individuali dell'assicurazione o con prestazioni dei poteri pubblici date al sol scopo di coprire queste
spese.266

260

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

261 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

262

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3133).

263

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3133).

264

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

265

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982
1284).

266

Introdotto dal n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

OAI

49

831.201

3

Ai centri giornalieri che soddisfano le esigenze dette all'articolo 100 capoverso 1 lettera d sono assegnati sussidi per le spese suppletive d'esercizio derivanti dall'organizzazione del tempo libero per gli invalidi.267 4

I sussidi corrispondono alle spese suppletive secondo i capoversi 1-3; non devono tuttavia superare le maggiori uscite computabili.268 5

I sussidi sono assegnati solo se una pianificazione cantonale o intercantonale prova l'esistenza di un bisogno specifico. L'Ufficio federale emana direttive in proposito.269

Art. 107

Procedura

1

I sussidi per le spese d'esercizio sono assegnati dopo presentazione dei conti annuali verificati. Le domande di sussidio devono essere presentate all'Ufficio federale
entro 6 mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. Il termine può essere prorogato a domanda scritta. L'inosservanza del termine, senza motivi validi, implica la perdita del
diritto al sussidio.270 2

L'Ufficio federale esamina le domande e stabilisce le spese computabili e l'importo dei sussidi. L'assegnazione del sussidio può esser vincolata a condizioni e oneri. 271 3

I beneficiari hanno l'obbligo di informare, in ogni tempo, l'Ufficio federale sull'uso dei sussidi e di permettere agli organi di controllo di visitare l'esercizio e esaminare
la contabilità.

B. I sussidi alle associazioni centrali delle organizzazioni private di
aiuto agli invalidi e ai centri di formazione del personale specializzato
I. Associazioni centrali

Art. 108


272

Diritto ai sussidi

1 Hanno diritto ai sussidi le associazioni centrali delle organizzazioni private di aiuto
agli invalidi, comprese le organizzazioni private di utilità pubblica loro affiliate, che
si dedicano interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi. Sono assegnati sussidi solo se è comprovato il bisogno di un'offerta di servizi secondo gli articoli 109
capoversi 1 e 2 e 109bis. L'Ufficio federale emana direttive in proposito.

2 L'Ufficio federale può concludere con le associazioni centrali delle organizzazioni
private di aiuto agli invalidi contratti di prestazioni per i contributi secondo l'articolo 74 capoverso 1 lettere a-c LAI. Il calcolo e l'ammontare dei contributi nonché
la procedura applicabile sono retti dai contratti in questione.

267

Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1284).

268

Originario cpv. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr.
1996 (RU 1996 1005).

269

Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 1005).
Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

270

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

271

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

272 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 60).

Assicurazione per l'invalidità 50

831.201


Art. 109

273 Spese computabili

1

Sono assegnati sussidi: a.

per le spese dei corsi di consulenza agli invalidi o ai loro familiari e di promovimento delle attitudini degli invalidi; b.

per le spese dei corsi d'istruzione per il personale incaricato del promovimento delle attitudini degli invalidi; c.

per gli onorari e gli oneri sociali dei dipendenti per l'esecuzione di corsi di
perfezionamento del personale incaricato della consulenza agli invalidi e ai
loro familiari, come pure dell'assistenza e del promovimento delle attitudini
degli invalidi;

d.

per gli onorari e gli oneri sociali dei dipendenti per l'esecuzione di corsi di
perfezionamento destinati agli impiegati di segreteria allo scopo di procurare
loro cognizioni specifiche nell'ambito dei compiti dell'aiuto agli invalidi; e.

per le retribuzioni determinanti, giusta la LAVS274, e gli oneri sociali per gli
specialisti la cui professione principale consiste nella consulenza e assistenza
degli invalidi, e nella consulenza dei loro familiari.275 2

Sono inoltre assegnati sussidi per i salari determinanti, secondo la LAVS, e gli oneri sociali per il personale di segreteria che ha mansioni d'aiuto agli invalidi 3

I sussidi sono assegnati soltanto per i corsi previsti nel capoverso 1 lettere a-d, i cui programma e preventivo sono stati approvati dall'Ufficio federale prima del loro inizio.276 4

Sono computabili soltanto le spese di una gestione prudente e parsimoniosa. Non sono computabili le indennità ai membri dei comitati, né le spese per le assemblee
generali o di delegati, né quelle cagionate da collette. L'Ufficio federale stabilisce il
genere e l'importo delle spese computabili.277
bis278 Sussidi per le spese di trasporto Possono essere concessi sussidi per le spese di trasporto destinate a favorire il contatto con l'ambiente delle persone gravemente invalide che non possono utilizzare i
trasporti pubblici.

273

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

274

RS 831.10

275

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978
1172).

276

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978
1172).

277

Nuovo testo dell'ultimo periodo giusta il n. II dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen.
1979 (RU 1978 1172).

278

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912).

OAI

51

831.201


Art. 110


279

Computo e importo dei sussidi280 1

L'Ufficio federale determina il modo di calcolo e l'importo dei sussidi.281 2

I sussidi ammontano al massimo a quattro quinti delle spese computabili secondo gli articoli 109 e 109bis.282 3

I sussidi per i corsi non devono superare l'eccedenza computabile delle spese.283 II. Centri di formazione specialistica

Art. 111


284

Diritto ai sussidi

1

Hanno diritto ai sussidi i centri pubblici o privati di utilità pubblica, come pure altre istituzioni pubbliche o private285 di utilità pubblica, per l'istruzione e il perfezionamento del personale specializzato nell'integrazione professionale, aperti a tutte
le persone che soddisfano ai requisiti di età e di formazione.

2

È considerato personale specializzato nell'integrazione professionale: a.286 il personale addetto all'istruzione scolastica speciale e all'educazione degli assicurati invalidi che non hanno ancora compiuto il ventesimo anno di età,
e per l'assistenza dei minorenni grandi invalidi; b.

il personale che si occupa dell'orientamento, della formazione professionale,
del collocamento degli invalidi, di tenerli occupati e dell'organizzazione dell'impiego del loro tempo libero; c.

il personale addetto all'ergoterapia e alla terapia occupazionale nell'ambito
dell'integrazione professionale degli invalidi.


Art. 112

Spese computabili

1

Sono computabili i salari determinanti, secondo la LAVS287 e gli oneri sociali, per quanto detti oneri siano necessari alla formazione o al perfezionamento adeguato
degli specialisti dell'integrazione professionale. L'Ufficio federale stabilisce l'importo delle spese computabili.288 279

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

280

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978
1172).

281

Introdotto dal n. II dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1172).

282

Cpv. 1 originario. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen.
1984 (RU 1983 912).

283

Cpv. 2 originario.

284

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974
1594).

285

RU 1975 900

286

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
4382).

287

RS 831.10

288

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU 1980 1972).

Assicurazione per l'invalidità 52

831.201

2

Le spese computabili possono essere calcolate empiricamente per i corsi regolari destinati soltanto in parte alla formazione e al perfezionamento del personale specializzato nell'integrazione professionale.

3

Per i corsi non regolari sono assegnati sussidi soltanto se l'Ufficio federale ne ha approvato il programma e il preventivo prima dell'inizio del corso stesso.


Art. 113


289

Importo dei sussidi

1

I sussidi ammontano al massimo a quattro quinti delle spese computabili secondo l'articolo 112.

2

I sussidi per corsi occasionali non devono superare l'eccedente delle spese computabili.290

III. Disposizioni comuni di procedura

Art. 114


291

1

Le organizzazioni private dell'aiuto agli invalidi a norma dell'articolo 108 come anche i centri di formazione degli specialisti, che domandano un sussidio, devono,
con la prima domanda, chiedere all'Ufficio federale il riconoscimento del loro diritto
al sussidio. La domanda deve contenere, in particolare, indicazioni concernenti l'organizzazione, il programma d'attività e la situazione finanziaria.

2

Se il diritto al sussidio è di massima, riconosciuto, sono assegnati sussidi secondo gli articoli 110 e 113 sul fondamento dei conteggi del corso o dei conti annuali chiusi e verificati. Il Conteggio del corso va presentato all'Ufficio federale entro 3 mesi
dalla fine del corso, e i conti annuali entro 6 mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. I
termini possono essere prorogati a domanda scritta. L'inosservanza dei termini, senza ragioni valide, implica la perdita del diritto al sussidio.

3

L'Ufficio federale esamina le indicazioni date e stabilisce l'importo dei sussidi. Per spese urgenti possono essere concessi pagamenti anticipati e, eccezionalmente, mutui infruttiferi. L'assegnazione di sussidi e la concessione di mutui possono essere
vincolate a condizioni e oneri.

4

I beneficiari sono tenuti d'informare, in ogni tempo, l'Ufficio federale sull'uso dei sussidi e di permettere agli organi di controllo di esaminare la contabilità.

5

L'Ufficio federale può affidare alle associazioni centrali per l'aiuto privato agli invalidi o alle organizzazioni specializzate, che vi consentono, l'esecuzione parziale o
totale dei compiti descritti ai capoversi 2 a 4 e all'articolo 109 capoverso 3.292 289

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

290

Introdotto dal n. II dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1172).

291

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

292

Introdotto dal n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

OAI

53

831.201

Capo nono293: Disposizioni finali e transitorie

Art. 115


294



Art. 116


295


Art. 117

Entrata in vigore e esecuzione 1

La presente ordinanza ha effetto a contare dal 1° gennaio 1961. Essa à applicabile anche alle richieste presentate nel 1960, ma non ancora risolte alla data della sua
entrata in vigore.

2

...296

3

Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato dell'esecuzione.

Disposizione finale della modificazione del 7 luglio 1982297 Le modificazioni dell'articolo 48 capoversi 3 e 4 OAVS298 si applicano per analogia
ai casi d'assicurazione che si sono realizzati prima dell'entrata in vigore. Tuttavia
prestazioni riguardanti tali casi sono versate solo su richiesta e a partire dall'entrata
in vigore.

Disposizioni finali della modificazione del 21 gennaio 1987299 1

Se il diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 21bis nasce all'entrata in vigore della presente modificazione, da questa stessa data la rendita corrente si
estingue. È applicabile l'articolo 20ter capoverso 2.

2

Le nuove disposizioni degli articoli 73 capoverso 3 e 74 capoverso 2 LAI sono applicabili ai sussidi fissati secondo un conto di gestione o di costruzione registrato al
31 dicembre 1986 o a una data ulteriore.

3

I sussidi per l'esercizio di stabilimenti e laboratori che applicano provvedimenti sanitari stazionari sono versati per l'ultima volta per l'anno d'esercizio 1987.

Disposizioni finali della modificazione del 1° luglio 1987300 1

Il nuovo tenore dell'articolo 28 LAI vale pure, dalla sua entrata in vigore, per le rendite versate a persone residenti all'estero. La Cassa svizzera di compensazione 293

Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

294

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

295

Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

296

Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

297

RU 1982 1284 298

RS 831.101

299

RU 1987 456

300

RU 1987 1088

Assicurazione per l'invalidità 54

831.201

esamina d'ufficio se essa può concedere una prestazione assistenziale giusta l'articolo 76 LAI ai cittadini svizzeri il cui grado di invalidità è inferiore al 50 per cento.
Fino al termine dell'esame queste persone riscuotono la rendita precedente.

2

I sussidi giusta l'articolo 72 LAI 301 sono pagati l'ultima volta per l'esercizio 1987.

Disposizione finale della modificazione del 15 giugno 1992302 La presente modificazione si applica a ogni ufficio AI e alla cassa di compensazione
interessata a partire dall'entrata in vigore della legge cantonale d'applicazione rispettivamente a partire dall'istituzione dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

Disposizione finale della modificazione del 27 settembre 1993303 Le nuove disposizioni dell'articolo 21bis capoversi 1 e 4 lettera a sono applicabili per
la determinazione d'indennità giornaliere il cui diritto nasce dopo l'entrata in vigore
di questa modificazione.

Disposizione finale della modificazione del 29 novembre 1995304 Gli annunci di progetto completi e correttamente formulati, presentati all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali entro il 31 dicembre 1995, possono, se di interesse
particolare, essere sussidiati con un importo pari alla metà delle spese computabili,
secondo la prassi in vigore fino a tale data.

Disposizione finale della modificazione del 28 febbraio 1996305 A partire dal 1° luglio 1996, la prova di bisogno ai sensi dell'articolo 106 capoverso
5 dovrà essere fornita dalle nuove istituzioni o dalle istituzioni per le quali sono
state previste modificazioni concettuali o quantitative.

A partire dal 1° gennaio 1998, la prova di bisogno sarà necessaria per ogni istituzione che presenterà una richiesta.

Disposizione finale della modificazione del 25 novembre 1996306 I costi delle prestazioni accordate ai sensi degli attuali articoli 8-12 sono presi a carico dell'assicurazione al massimo fino alla scadenza della garanzia di pagamento.

301

Per il testo dell'art. 72, abrogato, vedi RU 1959 845, 1968 29.

302

RU 1992 1251 303

RU 1993 2925 304

RU 1995 5518 305

RU 1996 1005 306

RU 1996 3133

OAI

55

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Disposizione finale della modificazione del 30 ottobre 1996 307 1

A partire dall'entrata in vigore della presente modifica, la prova del bisogno ai sensi dell'articolo 108 deve essere fornita per le nuove offerte di servizi.

2

Dal 1° gennaio 2000, la prova del bisogno ai sensi dell'articolo 108 dev'essere fornita per tutte le offerte di servizi.

307

RU 1996 2927

Assicurazione per l'invalidità 56

831.201