01.01.2024 - * / In vigore
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
07.02.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 06.02.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2014
01.06.2012 - 31.12.2012
01.03.2012 - 31.05.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 30.06.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
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01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.06.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.08.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 31.07.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)1 del 17 gennaio 1961 (Stato 1° gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l'articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19593 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI),4 ordina: Capo primo: Le persone assicurate e i contributi

Art. 1

Obbligo di assicurazione e riscossione dei contributi Sono applicabili, per analogia, le disposizioni del capo primo come anche gli articoli 34 a 43 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)5. Sono riservate le disposizioni speciali sull'assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all'estero.

bis 6 Aliquota dei contributi 1

Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS7 i contributi sono calcolati come segue: Reddito annuo dell'attività lucrativa di almeno fr.

ma inferiore a fr.

Tasso del contributo in percentuale del reddito

8 900

15 900

0,754

15 900

20 100

0,772

20 100

22 300

0,790

22 300

24 500

0,808

RU 1961 29

1

Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Giusta detta disposizione, i titoli marginali sono stati accentrati.

2 RS

830.1

3 RS

831.20

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).

5

RS 831.101. Abbreviazione introdotta dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

6

Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 1987 (RU 1987 1088). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4151).

7 RS

831.101

831.201

Assicurazione per l'invalidità 2

831.201

Reddito annuo dell'attività lucrativa di almeno fr.

ma inferiore a fr.

Tasso del contributo in percentuale del reddito

24 500

26 700

0,826

26 700

28 900

0,844

28 900

31 100

0,879

31 100

33 300

0,915

33 300

35 500

0,951

35 500

37 700

0,987

37 700

39 900

1,023

39 900

42 100

1,059

42 100

44 300

1,113

44 300

46 500

1,167

46 500

48 700

1,221

48 700

50 900

1,274

50 900

53 100

1,328

2

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 62 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28-30 OAVS si applicano per analogia.

Capo primo a:8 Rilevamento tempestivo
ter Comunicazione

1

Il caso di un assicurato può essere comunicato all'ufficio AI competente ai sensi dell'articolo 40 ai fini di un rilevamento tempestivo dall'assicurato stesso o da terzi se l'assicurato: a. per almeno 30 giorni ha presentato ininterrottamente un'incapacità al lavoro; o

b. nell'arco di un anno ha dovuto assentarsi dal lavoro, per motivi di salute, ripetutamente e per brevi periodi.

2

La persona o l'istituzione legittimata secondo l'articolo 3b capoverso 2 LAI a comunicare il caso di un assicurato ai fini di un rilevamento tempestivo compila il modulo di comunicazione.

quater Decisione dell'ufficio AI 1

Al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio AI decide se sono indicati provvedimenti d'intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d LAI.

2

Se tali provvedimenti sono indicati, esso ordina all'assicurato di annunciarsi all'AI.

8

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

OAI

3

831.201

quinquies Colloquio di rilevamento tempestivo 1 L'ufficio AI può convocare l'assicurato a un colloquio di rilevamento tempestivo per valutare se una domanda di prestazioni AI è indicata.

2

Il colloquio di rilevamento tempestivo è inteso segnatamente a: a. valutare la situazione medica, professionale e sociale dell'assicurato; b. informare l'assicurato sullo scopo e l'entità degli accertamenti in relazione al rilevamento tempestivo; c. determinare gli attori in grado di contribuire a mantenere la capacità di guadagno dell'assicurato.

3

Il risultato del colloquio di rilevamento tempestivo è documentato per scritto.

Capo primo b:9 Provvedimenti d'intervento tempestivo
sexies Principio

I provvedimenti d'intervento tempestivo secondo l'articolo 7d capoverso 2 LAI possono essere accordati agli assicurati che sono annunciati all'AI.

septies Durata della fase d'intervento tempestivo La fase d'intervento tempestivo si conclude con: a. la decisione relativa all'esecuzione di provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 lettere abis e b LAI; b. la comunicazione che nessun provvedimento d'integrazione può essere attuato con successo e che sarà esaminato il diritto alla rendita; oppure c. la decisione secondo cui l'assicurato non ha alcun diritto né a provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 lettere abis e b LAI né a una rendita.

octies Importo massimo dei provvedimenti d'intervento tempestivo I costi dei provvedimenti d'intervento tempestivo non devono eccedere 20 000 franchi per assicurato.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

Assicurazione per l'invalidità 4

831.201

Capo secondo:10 Integrazione11 A.12 Minaccia d'invalidità
novies Sussiste una minaccia d'invalidità quando la probabilità che insorga un'incapacità al guadagno è preponderante. Il momento in cui l'incapacità al guadagno è insorta non è determinante.

Abis. Provvedimenti sanitari13

Art. 2


14

Genere dei provvedimenti 1

Sono ritenuti provvedimenti sanitari, secondo l'articolo 12 LAI, in particolare gli interventi chirurgici, fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d'una infermità congenita, d'una malattia o d'un infortunio - caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità di contatto - per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante.15 I provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e permettere d'integrare l'assicurato in modo semplice e adeguato.

2

Per le paralisi e le turbe funzionali della motilità, i provvedimenti sanitari previsti nel capoverso 1 sono assunti a partire dal momento in cui, sul fondamento delle attuali conoscenze mediche esperimentate, la cura dell'affezione primaria è, in via generale, considerata come terminata, o non ha che un'importanza secondaria. Per la paralisi trasversale del midollo spinale, la poliomielite, tale momento è ritenuto verificatosi, per principio, quattro settimane dopo l'inizio della paralisi.16 3 Se, trattandosi di paralisi e altre turbe funzionali della motilità, sono eseguiti provvedimenti fisioterapeutici nell'ambito dei provvedimenti sanitari secondo il capoverso 1, il diritto a detti provvedimenti sussiste fin tanto che con essi la capacità funzionale, da cui dipende la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete, può essere migliorata.17

10 Originario avanti art. 2.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

13 Originaria lett. A. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

14

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

16

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

17

Introdotto dal n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

OAI

5

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4

Non sono considerati provvedimenti sanitari, secondo l'articolo 12 LAI, in specie le cure per ferite, infezioni e malattie interne o parassitarie.18 5 Se la cura è eseguita in uno stabilimento, l'assicurazione assume anche le spese per i trattamenti destinati alla cura vera e propria del male per il periodo di degenza in quanto questa serva prevalentemente all'esecuzione di provvedimenti integrativi.19

Art. 3

Infermità congenite

L'elenco delle infermità congenite previste nell'articolo 13 LAI è oggetto di un'ordinanza speciale.

bis 20 Degenza in uno stabilimento o in una casa di cura, in casi speciali Se la degenza in uno stabilimento o in una casa di cura serve all'esecuzione simultanea di provvedimenti sanitari e di altro genere previsti dall'assicurazione, quest'ultima assume le spese per il vitto e l'alloggio a condizione che i provvedimenti sanitari debbano essere eseguiti in uno stabilimento di cura.

ter 21 Vitto e alloggio fuori di uno stabilimento o di una casa di cura Se l'esecuzione di provvedimenti sanitari esige che il vitto e l'alloggio siano presi fuori di uno stabilimento o di una casa di cura, l'assicurazione concede le prestazioni secondo l'articolo 90 capoversi 3 e 4. Sono salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2).


Art. 4


22


bis 23 Analisi e medicamenti L'assicurazione assume le spese delle analisi, dei medicamenti e delle specialità farmaceutiche indicati secondo comprovata scienza medica e atti a integrare l'assicurato in modo semplice e conforme allo scopo.

18

Originario cpv. 3.

19

Originario cpv. 4.

20

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

21

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2925).

22

Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

23

Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1284). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

Assicurazione per l'invalidità 6

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ter 24 Assunzione dei costi in caso di nascita all'estero Per i bambini ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera b LAI nati invalidi all'estero, l'assicurazione per l'invalidità assume le prestazioni in caso di infermità congenita durante tre mesi dopo la nascita nella misura in cui avrebbero dovuto essere accordate in Svizzera.

Ater.25 Provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale

quater Diritto 1 Hanno diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (provvedimenti di reinserimento) gli assicurati in grado di assolvere un tempo di presenza quotidiano di almeno due ore per almeno quattro giorni alla settimana.

2

Hanno diritto a provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale gli assicurati che non sono ancora idonei a beneficiare di provvedimenti professionali.

3

Hanno diritto a provvedimenti di occupazione gli assicurati che rischiano di perdere la loro idoneità alla reintegrazione professionale.

quinquies Genere dei provvedimenti 1 Sono considerati provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale i provvedimenti di adattamento al processo lavorativo, di stimolo della motivazione a lavorare, di stabilizzazione della personalità e di esercizio della socializzazione di base.

2

Sono considerati provvedimenti d'occupazione i provvedimenti volti a conservare una giornata strutturata per il periodo che precede l'inizio dei provvedimenti professionali o l'assunzione di un impiego sul libero mercato del lavoro.

sexies Durata dei provvedimenti 1

Un anno di provvedimenti di reinserimento corrisponde a 230 giorni di provvedimenti. I giorni di provvedimenti sono giorni lavorativi.

2

Se, per motivi di salute, l'assicurato non può seguire i provvedimenti per oltre 30 giorni civili consecutivi, i giorni di provvedimenti interessati non sono computati.

3

I provvedimenti di reinserimento si concludono in particolare se: a. l'obiettivo concordato è raggiunto; b. si impone un provvedimento d'integrazione più adatto; o c. il proseguimento dei provvedimenti non è ragionevolmente esigibile per motivi medici.

24

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

25 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

OAI

7

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4

I provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale sono interrotti se l'assicurato non può più aumentare la sua presenza o le sue prestazioni.

5

I provvedimenti di reinserimento possono essere prolungati se: a. per motivi di salute hanno dovuto essere interrotti per due volte nel corso del primo anno per un periodo prolungato; e b. sono necessari ulteriori provvedimenti di reinserimento per raggiungere l'idoneità alla reintegrazione professionale.

6

Un assicurato che ha seguito provvedimenti di reinserimento per una durata complessiva di due anni non ha più diritto a simili provvedimenti.

septies Accompagnamento durante i provvedimenti 1

L'ufficio AI segue l'assicurato e verifica, sulla base del piano d'integrazione (art. 70 cpv. 2), se egli ha raggiunto gli obiettivi intermedi.

2

Se i provvedimenti di reinserimento sono eseguiti sul posto di lavoro occupato fino a quel momento dall'assicurato, l'ufficio AI sostiene e accompagna il datore di lavoro fondandosi sul piano d'integrazione.

octies Contributo versato al datore di lavoro 1

Il contributo versato al datore di lavoro secondo l'articolo 14a capoverso 5 LAI ammonta a un massimo di 60 franchi per ogni giorno in cui sono eseguiti provvedimenti di reinserimento.

2

La Centrale di compensazione versa il contributo direttamente al datore di lavoro quando i provvedimenti sono conclusi. Su richiesta del datore di lavoro, il contributo può essere versato anche periodicamente.

B. I provvedimenti professionali

Art. 5


26

Prima formazione professionale 1

È considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro ausiliario od a un'attività in laboratorio protetto.

2

Le spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall'invalidità, tra le predette spese e quelle che l'assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una formazione analoga, supera l'importo annuo di franchi 400.27

26

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU 1980 1972).

Assicurazione per l'invalidità 8

831.201

3

Il calcolo delle spese suppletive viene effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione dell'invalido con quelle che una persona sana dovrebbe probabilmente assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l'assicurato aveva già iniziato la sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se, non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa per il calcolo delle spese suppletive causate dall'invalidità.28 4 Entrano nell'ambito delle spese sopportate dall'assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto.29 5 Se l'assicurato, a causa dell'invalidità, è posto in un centro di formazione, l'assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio.30 6 Se l'assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l'assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):

a. per il vitto, le prestazioni di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettere a e b; b. per l'alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a concorrenza della prestazione di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettera c.31
bis 32 Perfezionamento professionale 1

L'assicurazione si assume le spese suppletive del perfezionamento professionale se la differenza fra le spese sopportate dall'assicurato a causa della sua invalidità e quelle che l'assicurato dovrebbe sostenere se non fosse invalido supera l'importo annuo di franchi 400.

2

Il calcolo delle spese suppletive è effettuato confrontando le spese sopportate dalla persona invalida con quelle che una persona non invalida dovrebbe probabilmente assumere per la stessa formazione.

3

Fanno parte delle spese riconosciute dall'assicurazione, nei limiti previsti dal capoverso 2, quelle fatte per acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro, le spese di trasporto come pure le spese di vitto e di alloggio fuori di casa causate dall'invalidità.

4

Il rimborso delle spese di vitto e di alloggio fuori casa è calcolato in base all'articolo 5 capoverso 6 lettere a e b, fatte salve le convenzioni tariffali. L'assicurazione copre le spese di vitto e di alloggio fuori casa causate dall'invalidità relative al 28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

29

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

OAI

9

831.201

perfezionamento professionale dispensato da istituzioni od organizzazioni ai sensi degli articoli 73 o 74 LAI e definito dall'Ufficio federale in un'ordinanza speciale.33

Art. 6

34 Riformazione professionale

1

Per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.35 2

Se una prima formazione professionale ha dovuto essere interrotta a causa dell'invalidità, una nuova formazione professionale è assimilata alla riformazione professionale, purché l'ultimo reddito conseguito durante l'interrotta formazione sia stato superiore all'indennità giornaliera di cui all'articolo 23 capoverso 2 LAI.36 3 Se l'assicurato ha diritto alla riformazione professionale, l'assicurazione assume le spese di formazione e quelle di vitto e alloggio nel centro di formazione.

4

Se l'assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l'assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):

a. per il vitto, le prestazioni di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettere a e b; b. per l'alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a concorrenza della prestazione di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettera c.37
bis 38 Indennità per sopperire all'aumento dei contributi 1

Il datore di lavoro può chiedere un'indennità secondo l'articolo 18 capoverso 3 LAI se l'assicurato è assente per malattia per oltre 15 giorni lavorativi nell'arco di un anno. L'indennità è versata a partire dal 16° giorno di assenza sempre che il datore di lavoro continui a versare un salario all'assicurato o un'assicurazione d'indennità giornaliera gli accordi prestazioni.

2

L'importo dell'indennità ammonta, per ogni giorno di assenza, a: a. 48 franchi per aziende con non più di 50 collaboratori; b. 34 franchi per aziende con oltre 50 collaboratori.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

38

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

Assicurazione per l'invalidità 10

831.201

3

Il conteggio delle indennità è effettuato due anni dopo l'inizio del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro termina prima di questa scadenza, il conteggio può essere effettuato anche prima.

4

L'indennità è versata direttamente al datore di lavoro dalla Centrale di compensazione.

ter 39 Assegno per il periodo d'introduzione 1

L'assegno per il periodo d'introduzione è accordato durante il periodo d'introduzione o d'avviamento se le prestazioni dell'assicurato non corrispondono ancora al salario convenuto.

2

L'assegno per il periodo d'introduzione non deve superare la somma del salario versato e dei contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore. Nell'assegno sono compresi tutti i contributi e i premi dovuti secondo l'articolo 18a capoverso 3 LAI.

3

L'assegno per il periodo d'introduzione è versato al datore di lavoro.

4

Se l'assicurato si ammala o è vittima di un infortunio durante il periodo d'introduzione o d'avviamento, l'assegno è dovuto per il periodo in cui il datore di lavoro continua a versare il salario, ma non oltre la durata massima prevista nell'articolo 18a capoverso 1 LAI. 5 L'assegno per il periodo d'introduzione non è dovuto se l'assicurato ha diritto: a. a un'indennità secondo la legge federale del 25 settembre 195240 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG); o b. a indennità giornaliere di un altro assicuratore in seguito all'interruzione del lavoro dovuta a malattia o infortunio.

6

Per quanto riguarda la procedura, gli articoli 80 capoverso 1 e 81 si applicano per analogia. In deroga all'articolo 80 capoverso 1, l'assegno per il periodo d'introduzione è versato al termine del periodo d'introduzione o d'avviamento. Su richiesta del datore di lavoro, può essere corrisposto anche periodicamente.


Art. 7

Aiuto in capitale

1

Un aiuto in capitale può essere assegnato a un assicurato invalido, idoneo all'integrazione e domiciliato in Svizzera, il quale abbia le conoscenze professionali e le qualità psichiche necessarie all'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, in quanto si diano i presupposti economici di un'attività duratura sufficiente all'esistenza dell'assicurato e una bastevole garanzia per il finanziamento.

2

L'aiuto in capitale può essere assegnato senza obbligo di rimborso oppure sotto forma di prestito infruttifero o a interesse. In sua vece si possono concedere impianti aziendali o prestare garanzie.41 39 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

40 RS

834.1

41

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

OAI

11

831.201

C. ...


Art. 8

a 1242

Art. 13


43

D. I mezzi ausiliari

Art. 14


44
Elenco dei mezzi ausiliari.

L'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) che emana anche disposizioni complementari riguardanti:45 a.46 la consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari; b.47 i sussidi alle spese di adeguamento di apparecchi e d'immobili rese indispensabili dall'invalidità;

c.48 i sussidi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario;

d.49 i sussidi di ammortamento ad assicurati che hanno acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario al quale hanno diritto;

e.50 l'importo del mutuo in caso di mutuo con autoammortamento ad assicurati che per svolgere l'attività lucrativa in un'azienda agricola o in un'altra azienda hanno diritto a un mezzo ausiliario costoso che non può essere ripreso dall'assicurazione o difficilmente può essere riutilizzato.

42

Abrogata dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

43

Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

49 Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

50 Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

Assicurazione per l'invalidità 12

831.201


Art. 15

e 1651 E. Le indennità giornaliere

Art. 17


52

Periodi d'accertamento L'assicurato che, per almeno due giorni consecutivi, si sottopone a un accertamento prescritto dall'ufficio AI e inteso a stabilire il suo diritto alle prestazioni, riceve un'indennità giornaliera per ogni giorno d'accertamento.

bis 53 Giorni non consecutivi L'assicurato che si sottopone a un provvedimento d'integrazione durante almeno tre giorni non consecutivi nel corso di un mese ha diritto a un'indennità giornaliera: a. per i giorni d'integrazione durante i quali è impedito al lavoro per tutta la giornata a causa del provvedimento d'integrazione; b. per i giorni d'integrazione e per quelli intercalari se l'incapacità lavorativa è almeno del 50 per cento nell'abituale attività.


Art. 18

Periodo di attesa in generale 1

L'assicurato la cui incapacità al lavoro è almeno del 50 per cento e che deve attendere l'inizio di una prima formazione professionale o di una riformazione professionale ha diritto a un'indennità giornaliera durante il periodo d'attesa.54 2

Il diritto all'indennità è riconosciuto nel momento in cui l'ufficio AI constata l'opportunità di una prima formazione professionale o di una riformazione professionale.55 3 I beneficiari di rendite che si sottopongono a misure d'integrazione non hanno diritto a indennità giornaliere durante il periodo di attesa.

4

Fintanto che gli assicurati hanno diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, non possono far valere alcun diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.56 51

Abrogati dal n. I dell'O del 19 nov. 1976 (RU 1976 2650).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

53

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

OAI

13

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Art. 19

Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego 1

L'assicurato non ha diritto all'indennità giornaliera per il periodo in cui attende che gli si trovi un impiego idoneo. Tuttavia, se la ricerca dell'impiego è preceduta da una prima formazione professionale o da una riformazione professionale, egli continua a ricevere, per 60 giorni al massimo, l'indennità giornaliera fino allora assegnatagli.57 2 ...58


Art. 20


59


bis 60
ter 61 Indennità giornaliera e rendita d'invalidità 1

Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera, comprensiva della prestazione per i figli, ai sensi degli articoli 23 e 23bis LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita continua a essere pagata invece dell'indennità giornaliera.

2

Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2bis LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita, scaduto il termine di cui all'articolo 47 capoverso 1 LAI, è sostituita da un'indennità giornaliera corrispondente a un trentesimo dell'ammontare della rendita.62

quater 63 Interruzioni dei provvedimenti d'integrazione 1

L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione a causa di una malattia, di un incidente o di una maternità se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1484).

58

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

59

Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

60

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

61

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

63 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Abrogato dal n. I dell'O del 12 set. 1984 (RU 1984 1186). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

Assicurazione per l'invalidità 14

831.201

2

Il diritto a un'indennità giornaliera sussiste per al massimo 30 giorni per ogni caso di malattia ed è limitato a 60 indennità giornaliere all'anno. Un'interruzione di un provvedimento d'integrazione a causa di un incidente o di una maternità è assimilata a quella causata da una malattia. È fatto salvo il capoverso 3.

3

Dopo il parto, le assicurate hanno diritto a 56 indennità giornaliere che si aggiungono a quelle di cui hanno diritto in virtù del capoverso 2. In questo caso non si applica la limitazione annua della durata del diritto alla prestazione.

4

Il diritto all'indennità giornaliera decade se si constata che il provvedimento d'integrazione non è più applicato.

5

Rimangono salvi i diritti alle indennità giornaliere ai sensi dell'articolo 23 capoverso 6.

quinquies 64 Indennità giornaliera e indennità di perdita di guadagno Gli assicurati che beneficiano di un'indennità secondo la LIPG65 non hanno diritto
all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.

sexies 66 Assicurati che esercitano un'attività lucrativa 1 Per assicurati che esercitano un'attività lucrativa si intendono coloro che: a. immediatamente prima dell'insorgere della loro incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) hanno esercitato un'attività lucrativa; b. possono affermare plausibilmente che avrebbero successivamente intrapreso un'attività lucrativa di una certa durata se non fosse insorta l'incapacità al lavoro.

2

Sono equiparati agli assicurati che esercitano un'attività lucrativa: a. gli assicurati disoccupati che hanno diritto a una prestazione dell'assicurazione contro la disoccupazione o che ne avevano diritto almeno fino all'insorgere dell'incapacità al lavoro;

b.

gli assicurati che, dopo avere cessato la loro attività lucrativa in seguito a una malattia o a un infortunio, beneficiano di un reddito sostitutivo sotto forma di indennità giornaliere.

64

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

65 RS

834.1

66 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

OAI

15

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Art. 21


67

Principi di calcolo

1

...68

2

Nel calcolo del reddito determinante ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 LAI non vengono considerati i giorni nei quali l'assicurato non ha conseguito alcun reddito da attività lucrativa o ne ha conseguito uno ridotto a causa: a. di

una

malattia;

b. di un incidente; c. della disoccupazione;

d. del servizio ai sensi dell'articolo 1 della LIPG69; e. di una maternità; oppure f.

di altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

3

Se l'ultimo periodo di piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell'integrazione, se non fosse divenuto invalido.

bis 70 Assicurati con un reddito regolare 1

Le persone che hanno un rapporto di lavoro durevole e un salario che non subisce forti oscillazioni sono considerate come assicurati con un reddito regolare anche se hanno interrotto il loro lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per un altro motivo indipendente dalla loro volontà.

2

Un rapporto di lavoro è durevole quando non è limitato o è stato stipulato per almeno un anno.

3

Il reddito determinante è convertito in reddito giornaliero. È calcolato nel seguente modo:

a. per gli assicurati retribuiti mensilmente, l'ultimo salario mensile percepito senza riduzioni per motivi di salute è moltiplicato per 12. Al salario annuo così ottenuto si aggiunge eventualmente un tredicesimo salario mensile. Il prodotto è quindi diviso per 365; b. per gli assicurati retribuiti a ora, l'ultimo salario orario percepito senza riduzioni per motivi di salute è moltiplicato per il numero di ore di lavoro prestate durante l'ultima settimana di lavoro normale e moltiplicato quindi per 52.

Al salario annuo così ottenuto si aggiunge eventualmente un tredicesimo salario mensile. Il prodotto è quindi diviso per 365; 67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

68 Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

69 RS

834.1

70

Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

Assicurazione per l'invalidità 16

831.201

c. per tutti gli assicurati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane senza riduzioni per motivi di salute è diviso per quattro e quindi moltiplicato per 52. Al salario annuo così ottenuto si aggiunge eventualmente un tredicesimo salario mensile. Il prodotto è quindi diviso per 365.

4

Gli elementi del salario che sono pagati regolarmente ma solo una volta l'anno o a intervalli di più mesi, come provvigioni e gratificazioni, sono aggiunti al reddito determinante calcolato in base al capoverso 3.

5

Se un assicurato rende verosimile che, se non fosse diventato invalido, durante l'integrazione avrebbe intrapreso un'altra attività lucrativa rispetto a quella da ultimo pienamente esercitata, l'indennità giornaliera si calcola in base al guadagno che avrebbe conseguito con questa nuova attività.

ter 71 Assicurati con reddito irregolare 1

Se l'assicurato non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 21bis, il reddito determinante è calcolato sulla base di un reddito percepito sull'arco degli ultimi tre mesi senza riduzioni per motivi di salute e convertito in reddito giornaliero.

2

Se in questo modo non è possibile calcolare un reddito adeguato, si tiene conto del reddito percepito durante un periodo più lungo, ma non superiore a 12 mesi.

quater 72 Indipendenti

1

L'indennità giornaliera per gli indipendenti è calcolata in base all'ultimo reddito senza riduzioni per malattia, convertito in reddito giornaliero e soggetto al prelievo dei contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 194673 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

2

L'indennità giornaliera per gli assicurati che rendono verosimile che durante l'integrazione avrebbero potuto intraprendere un'attività lucrativa indipendente di una durata più lunga, è calcolata sul reddito che avrebbero potuto conseguire.

quinquies 74 Assicurati contemporaneamente salariati e indipendenti Il reddito determinante conseguito da assicurati che sono nel contempo salariati e indipendenti è calcolato sommando i redditi da attività dipendente e indipendente determinati in base agli articoli 21-21quater e convertiti in reddito giornaliero.

71 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

72 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

73 RS

831.10

74 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

OAI

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sexies 75 Modifica del reddito determinante Durante l'integrazione, ogni due anni occorre verificare d'ufficio se il reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera ha subito una modifica.

septies 76 Riduzione dell'indennità giornaliera 1

Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa durante l'integrazione, l'indennità giornaliera è ridotta nella misura in cui, sommata al reddito di quest'attività, superi il reddito determinante ai sensi degli articoli 21-21quinquies. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 5.

2

Per la riduzione dell'indennità giornaliera si prende in considerazione il reddito conseguito dall'assicurato per l'attività svolta durante l'integrazione. Per i salariati, questo reddito è il salario determinante ai sensi dell'articolo 5 LAVS77 e per gli indipendenti il reddito sul quale sono riscossi contributi in virtù della LAVS.78 3 Prestazioni finanziarie accordate dal datore di lavoro durante l'integrazione e per le quali l'assicurato non fornisce alcuna prestazione lavorativa particolare non sono considerate nel calcolo della riduzione (salario sociale).

4

Se l'assicurato ha diritto a una prestazione per i figli ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 LAI, il reddito determinante è maggiorato degli importi minimi, convertiti in importi giornalieri, dell'assegno per i figli o dell'assegno di formazione di cui all'articolo 5 della legge del 24 marzo 200679 sugli assegni familiari.80

octies 81 Deduzione in caso di vitto e alloggio a spese dell'assicurazione per l'invalidità

1

Se l'assicurazione per l'invalidità copre le spese per il vitto e l'alloggio durante l'integrazione, l'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1 LAI è ridotta del 20 per cento, ma al massimo di 20 franchi. La riduzione è del 10 per cento, ma al massimo di 10 franchi, se l'assicurato ha un obbligo di mantenimento nei confronti di figli che, in caso di decesso dell'assicurato, avrebbero diritto alla rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.82 75 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

76 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

77 RS

831.10

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

79 RS

836.2; FF 2006 3259 80 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

81 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

Assicurazione per l'invalidità 18

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2

Se inoltre l'indennità giornaliera è ridotta in base all'articolo 21septies, la deduzione secondo il capoverso 1 si applica dopo tale riduzione.


Art. 22


83

Calcolo dell'indennità giornaliera nella prima formazione professionale e in casi assimilabili 1

L'indennità giornaliera versata agli assicurati durante la prima formazione professionale, come pure agli assicurati di meno di 20 anni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa e si sottopongono a provvedimenti medici d'integrazione, corrisponde al 10 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI.84 2

Per gli assicurati che, causa l'invalidità, hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale e cominciarne un'altra, l'indennità giornaliera ammonta, se del caso, a un trentesimo dell'ultimo reddito mensile conseguito durante l'interrotta formazione professionale. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2.

3

...85

4

Se l'assicurato ha diritto a una prestazione per i figli ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 LAI, l'indennità giornaliera secondo i capoversi 1 e 2 è aumentata della prestazione per i figli secondo l'articolo 23bis LAI.86 5

Dall'indennità giornaliera calcolata secondo i capoversi 1, 2 e 4 o secondo l'articolo 20ter capoverso 2 sono dedotti:87 a. un trentesimo del reddito mensile dell'attività lucrativa, conseguito dall'assicurato durante la formazione professionale;

b.88 il 20 per cento dell'indennità, ma al massimo 20 franchi se l'assicurazione per l'invalidità copre le spese per il vitto e l'alloggio. La riduzione è del 10 per cento, ma al massimo di 10 franchi, se l'assicurato ha un obbligo di mantenimento nei confronti di figli che, in caso di decesso dell'assicurato, avrebbero diritto alla rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Gli articoli 21septies e 21octies capoverso 2 si applicano per analogia.

83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

84 Nuovo testo giusta il n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

85 Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

OAI

19

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bis 89
ter 90 F. Disposizioni diverse91
quater 92 Indennità per spese di custodia e d'assistenza 1 Sono rimborsate come spese di custodia e d'assistenza in particolare: a. le spese per i pasti consumati fuori casa dalle persone menzionate nell'articolo 11a capoverso 2 LAI; b. le spese di viaggio e di alloggio per le persone menzionate nell'articolo 11a capoverso 2 LAI che vengono custodite o assistite da terzi; c. le retribuzioni per aiuti familiari o domestici; d. le retribuzioni per asili nido, scuole diurne e doposcuola; e. le spese di viaggio di terzi che si recano al domicilio della persona che ha diritto alle indennità per occuparsi della custodia o dell'assistenza delle persone menzionate nell'articolo 11a capoverso 2 LAI.

2

Sono rimborsati solo i costi effettivi, al massimo sino a un importo corrispondente al 20 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 24 capoverso 1 LAI, moltiplicato per il numero di giorni effettivi di integrazione effettuati.

3

Le spese di custodia e d'assistenza inferiori complessivamente a 20 franchi non sono rimborsate.

quinquies 93 Prestazione per i figli 1 Gli assegni per i figli e gli assegni per la formazione conformemente alla legislazione federale, al diritto cantonale e alla legislazione estera sono considerati come assegni previsti dalla legge ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 LAI.

2

La cassa di compensazione può chiedere all'assicurato di fornirle la prova che egli non ha diritto a un assegno per i figli o a un assegno per la formazione. 3 Se l'assicurato ha diritto a un assegno per i figli o a un assegno per la formazione e l'importo della prestazione per i figli sarebbe superiore a questo assegno, l'assicurato non ha diritto al versamento della differenza.

89

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

90

Introdotto dal n. III dell'O del 27 ott. 1987 (RU 1987 1397). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

91 Originario avanti l'art. 23 92

Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

93 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

Assicurazione per l'invalidità 20

831.201


Art. 23


94

Rischio dell'integrazione 1

L'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura derivanti da malattie e da infortuni cagionatigli da provvedimenti d'integrazione o d'accertamento se sono stati ordinati dall'ufficio AI, o se, per motivi validi, sono stati eseguiti prima della deliberazione dell'ufficio.95 2 L'assicurato ha diritto alla rifusione delle spese di cura in caso d'infortuni che si verificano nel corso di un provvedimento d'integrazione o d'accertamento eseguito in un ospedale o in un centro professionale, o che insorgono sul cammino percorso per recarsi direttamente dal domicilio in uno dei predetti stabilimenti o durante il tragitto inverso.96 3 L'assicurato che si ammala nel corso di un provvedimento d'integrazione o d'accertamento, eseguito in un ospedale o in un centro professionale e assunto interamente dall'AI, ha diritto al risarcimento delle spese di cura durante 30 giorni al massimo a condizione che il trattamento curativo venga applicato nell'uno o nell'altro di questi stabilimenti.97 4 Se un assicurato domanda un provvedimento d'integrazione la cui esecuzione implica certi pericoli, l'assicurazione può escludere qualsiasi diritto futuro al risarcimento delle spese di cura di cui al capoverso 1. Rimane salvo l'articolo 64 capoverso 4 LPGA.98 5 ...99

6

Se l'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura, durante il trattamento curativo gli viene assegnata un'indennità giornaliera alle medesime condizioni richieste nel corso dell'integrazione, ma al massimo durante 30 giorni nei casi di cui ai capoversi 2 e 3.100 7 ...101

94

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

96 Nuovo testo giusta il n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).

99 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

101 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721).

OAI

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bis 102 Provvedimenti d'integrazione all'estero per le persone soggette all'assicurazione obbligatoria 1

Se l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato, l'assicurazione ne assume le spese per l'esecuzione semplice e razionale all'estero.

2

L'assicurazione assume le spese per l'esecuzione semplice e razionale dei provvedimenti sanitari eseguiti in caso d'emergenza all'estero.

3

Se un provvedimento d'integrazione è eseguito all'estero per altri motivi ritenuti validi, l'assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera.

ter 103 Provvedimenti d'integrazione all'estero per le persone soggette all'assicurazione facoltativa 1

L'assicurazione assume le spese per i provvedimenti d'integrazione attuati all'estero se circostanze particolari lo giustificano e se, grazie a tali provvedimenti, la persona interessata può, con ogni probabilità, esercitare nuovamente un'attività lucrativa o svolgere le mansioni consuete.104 2

Per le persone che non hanno ancora compiuto il 20° anno di età, l'assicurazione assume le spese per i provvedimenti effettuati all'estero se le possibilità di successo di tali provvedimenti e le condizioni personali della persona interessata lo giustificano.


Art. 24

Diritto di opzione e convenzioni 1

La competenza per emanare le prescrizioni circa il riconoscimento ai sensi dell'articolo 26bis capoverso 2 LAI è delegata al Dipartimento.105 2 Le convenzioni giusta l'articolo 27 LAI sono conchiuse dall'Ufficio federale.

3

Per le persone e gli enti che applicano provvedimenti d'integrazione senza aver aderito a convenzioni, le condizioni professionali fissate contrattualmente sono considerate esigenze minime dell'assicurazione, nel senso dell'articolo 26bis capoverso 1 LAI, e le tariffe stabilite importi massimi nel senso dell'articolo 27 capoverso 3 LAI.106 102 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

103 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

105 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912).

Assicurazione per l'invalidità 22

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Capo terzo: Le rendite e l'assegno per i grandi invalidi A. Il diritto alla rendita I. Determinazione dell'invalidità

Art. 25

Principio 1 Sono considerati redditi del lavoro secondo l'articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS107, esclusi tuttavia:108

a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario, cagionata da infortuni o malattia, implicante un'incapacità lavorativa debitamente comprovata;

b. i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro;

c.109 le indennità di disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno (LIPG110) e le indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità.111 2

Ambedue i redditi determinanti di un invalido con attività lucrativa indipendente, che amministra un'azienda in comune con membri della sua famiglia, sono calcolati proporzionalmente all'importanza della sua collaborazione.


Art. 26

Assicurati senza formazione professionale 1

Se l'assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari:112

Dopo ... anni compiti Prima ... anni compiti Tasso in per cento

21

70

21

25

80

25

30

90

30 100113

2

Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non inva-

107 RS 831.10 108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).

109 Introdotta dal n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1088).

110 RS 834.1 111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 60).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

OAI

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lido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava.

bis 114 Assicurati in corso di formazione L'invalidità di un assicurato in corso di formazione è valutata secondo l'articolo 28a

capoverso 2 LAI, se non si può ragionevolmente esigere che egli svolga un'attività lucrativa.


Art. 27


115

Persone senza attività lucrativa Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

bis 116 Assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale o collaborano gratuitamente nell'azienda del coniuge Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell'azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell'esame del loro diritto alla rendita un'attività lucrativa a tempo pieno, l'invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un'attività lucrativa.

II. Disposizioni diverse

Art. 28

Rendite e

integrazione

1

...117

2

...118

3

L'assunzione delle spese per vitto e alloggio è considerata preponderante per la soppressione della rendita d'invalidità ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 LAI, quando l'assicurazione sopperisce interamente alle spese per vitto e alloggio durante almeno cinque giorni la settimana.119 114 Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

116 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

117 Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

118 Abrogato dal n. I dell'O del 12 set. 1984 (RU 1984 1186).

119 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Assicurazione per l'invalidità 24

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bis 120

Art. 29


121


bis 122 Risorgere dell'invalidità dopo la soppressione della rendita Se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI.

ter 123 Interruzione dell'incapacità al lavoro Vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, allorché l'assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi.

quater 124 Rinascita del diritto alla rendita dopo un reinserimento professionale 1 Un assicurato la cui rendita è stata soppressa o ridotta in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado d'occupazione da lui comunicati può, nei cinque anni successivi alla soppressione o alla riduzione della rendita, beneficiare nuovamente di prestazioni dell'AI se presenta un'incapacità al lavoro ininterrottamente per 30 giorni.

2

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'incapacità al lavoro, l'ufficio AI decide dopo un esame sommario del caso se sono indicati provvedimenti per mantenere il posto di lavoro.

3

Se tali provvedimenti non possono essere applicati o non producono alcun risultato, la rendita accordata prima della ripresa dell'attività lucrativa o prima dell'aumento del grado di occupazione rinasce senza periodo d'attesa.

120 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

121 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

122 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

123 Originario art. 29. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

124 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

OAI

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Art. 30


125


bis 126

Art. 31


127
B. Le rendite ordinarie

Art. 32

128 Calcolo 1 Gli articoli 50-53bis OAVS129 sono applicabili per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione per l'invalidità.

2

La riduzione delle due rendite di una coppia secondo l'articolo 37 capoverso 1bis LAI è disciplinata secondo il diritto del coniuge che presenta il grado di invalidità più alto.

bis 130 Basi di calcolo in caso di risorta invalidità Se un assicurato, la cui rendita era stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità, nei tre anni seguenti ricupera il diritto alla rendita a causa della stessa affezione (art. 28 LAI), le basi di calcolo della rendita precedente sono ancora determinanti, a condizione che siano vantaggiose per l'assicurato. Se nel frattempo, il suo coniuge ha acquisito un diritto a una rendita per la vecchiaia o per l'invalidità o è deceduto, l'articolo 29quinquies LAVS131 è applicabile.


Art. 33


132


bis 133 Riduzione delle rendite per figli 1 La riduzione delle rendite per figli secondo l'articolo 38bis LAI è retta dall'articolo 54bis OAVS134.

125 Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

126 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 691). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

127 Abrogato dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1284).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

129 RS 831.101 130 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

131 RS 831.10 132 Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

133 Introdotto dal n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4151).

134 RS

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Assicurazione per l'invalidità 26

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2

I tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita sono calcolati in funzione della riduzione della rendita intera.

ter 135 Calcolo anticipato della rendita 1 Una persona che è o era assicurata può domandare gratuitamente il calcolo anticipato della rendita d'invalidità.

2

Sono applicabili gli articoli 59 e 60 OAVS136.

C. Le rendite straordinarie

Art. 34

137 L'articolo 54bis OAVS138 è applicabile per analogia alla riduzione delle rendite
straordinarie per figli secondo l'articolo 40 capoverso 2 LAI.

D. L'assegno per grandi invalidi

Art. 35


139

Nascita ed estinzione del diritto140 1

Il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di questo diritto.

2

Se, in seguito, il grado d'invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli 87-88bis. Se uno degli altri presupposti al diritto all'indennità venisse a cadere, o se morisse il beneficiario, il diritto si estingue alla fine del mese in cui l'evento si è verificato.141 3 ...142

135 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2635).

136 RS

831.101

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

138 RS 831.101 139 Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

142 Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

OAI

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bis 143 Esclusione del diritto 1 Gli assicurati che hanno compiuto il 18° anno di età e che soggiornano in un'istituzione per almeno 24 giorni per mese civile al fine di attuare provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 LAI non hanno alcun diritto all'assegno per grandi invalidi per il mese in questione. È fatto salvo il capoverso 4.

2

I minorenni che soggiornano in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 non hanno alcun diritto a un assegno per grandi invalidi per questi giorni. È fatto salvo il capoverso 4.

3

Per un soggiorno in un'istituzione sono determinanti i giorni durante i quali l'assicurazione per l'invalidità copre le spese di soggiorno nell'internato.

4

Le restrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano agli assegni versati per una grande invalidità ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettera d.

5

...144


Art. 36


145

Prestazioni particolari a favore dei minorenni 1

Il sussidio per le spese di pensione di cui all'articolo 42ter capoverso 3 LAI per i minorenni che non soggiornano in un istituto per l'esecuzione di provvedimenti di integrazione, ammonta a 56 franchi per ogni pernottamento.

2

I minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un'assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell'articolo 39.

3

Il soggiorno in una famiglia d'accoglienza è assimilato a un soggiorno in un istituto.


Art. 37


146

Valutazione della grande invalidità 1

La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

2

La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;

b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o 143 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

144 Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

145 Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

146 Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

Assicurazione per l'invalidità 28

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c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.

3

La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari: a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita; b. necessita di una sorveglianza personale permanente; c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.

4

Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.

...147


Art. 38

148 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana 1

Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute: a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

2

Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido.

3

È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di 147 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721).

148 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

OAI

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amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398419 del Codice civile149.


Art. 39


150

Supplemento per cure intensive 1

Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell'articolo 42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di un'assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.

2

Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.

3

Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest'ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell'invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza.

E. Rapporto con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare151

bis 152 1 Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI e può in seguito pretendere un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AI all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni. Gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni sono versati dall'Ufficio centrale di compensazione.153 2 Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all'assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AI avrebbe dovuto pagare all'assicurato se non si fosse infortunato. Gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni sono versati dall'Ufficio centrale di compensazione.154 3 Non ha diritto all'indennità giornaliera dell'AI l'assicurato al beneficio d'indennità giornaliera o di rendita dell'assicurazione militare durante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione.

149 RS

210

150 Abrogato dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

151 Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).

152 Nuovo testo giusta l'art. 144 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).

153 Per. introdotto dal n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

154 Per. introdotto dal n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

Assicurazione per l'invalidità 30

831.201

...155

ter 156 Capo quarto: L'organizzazione A.157 Gli uffici AI I. Competenza

Art. 40

1 Per la ricezione e l'esame delle richieste è competente: a. l'ufficio AI nel cui campo d'attività gli assicurati hanno il loro domicilio; b. l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, fatto salvo il capoverso 2 se gli assicurati sono domiciliati all'estero.

2

Per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è competente l'ufficio AI nel cui campo d'attività essi esercitano un'attività lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontiera e il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività frontaliera. L'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le decisioni.

3

L'ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura.

4

In caso di conflitto di competenza, l'Ufficio federale designa l'ufficio AI competente.

II. Compiti


Art. 41

1 L'ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti: a.158 ricevere, esaminare e registrare le comunicazioni di cui all'articolo 3b LAI e le domande di cui all'articolo 29 LPGA; 155 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721).

156 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721).

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

OAI

31

831.201

b.159 ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 77 relative al diritto alle prestazioni;

c.160 trasmettere immediatamente alla cassa di compensazione competente le comunicazioni riguardanti il diritto alle indennità giornaliere, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni in corso; d.161 notificare le comunicazioni, i preavvisi e le decisioni, come pure la relativa corrispondenza;

e.162 definire il piano d'integrazione di cui all'articolo 70 capoverso 2 e sorvegliare l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione ordinati;

f.163 offrire ai datori di lavoro la consulenza e l'informazione necessarie per quanto concerne l'integrazione degli assicurati interessati e le questioni di diritto delle assicurazioni sociali ivi connesse;

g.164 fornire informazioni conformemente all'articolo 27 LPGA; h. conservare gli incarti AI; i.165 prendere posizione in caso di ricorso e interporre i ricorsi al Tribunale federale;

k.166 valutare l'invalidità delle persone che chiedono una prestazione complementare secondo l'articolo 2c lettera b legge federale del 19 marzo 1965167 sulle prestazioni complementari al l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

2

Gli uffici AI tengono, in collaborazione con gli uffici del lavoro, una lista dei posti vacanti nel loro campo d'attività.168 3 ...169

159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

165 Nuovo testo giusta il n. II 92 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

166 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

167 RS 831.30 168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

169 Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

Assicurazione per l'invalidità 32

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III. Questioni finanziarie Art. 42
La cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI provvede al servizio dei fondi degli uffici AI cantonali e comuni.

IV. Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero

Art. 43

1 Un apposito «Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero» s'è costituito presso l'Ufficio centrale di compensazione.

2

Il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno e con il Dipartimento federale degli affari esteri, emana le prescrizioni necessarie in materia d'organizzazione.

B. Casse di compensazione170

Art. 44

171 Competenza Gli articoli 122-125bis OAVS172 si applicano per analogia per determinare la cassa di compensazione competente per calcolare e versare le rendite, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.


Art. 45

Passaggio da una cassa all'altra 1

L'articolo 125 OAVS173 si applica per analogia in caso di cambiamento della cassa di compensazione competente per calcolare e versare le indennità giornaliere, le rendite e gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.174 2 Se una rendita dell'assicurazione per l'invalidità è sostituita con una dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la competenza per fissare le prestazioni e notificare le decisioni passa dall'ufficio AI alla cassa di compensazione che era competente finora per versare la rendita.

170 Originario tit. avanti l'art. 43. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

172 RS 831.101 173 RS 831.101 174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

OAI

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Art. 46

Conflitto di competenza In caso di conflitto di competenza l'Ufficio federale designa la cassa di compensazione competente.

C. Servizi medici regionali175

Art. 47


176

Regioni

1

Sono istituiti da otto a dodici servizi medici regionali, ognuno dei quali copre un territorio con un numero di abitanti comparabile. In casi motivati l'Ufficio federale può autorizzare eccezioni. 2 I Cantoni sottopongono all'Ufficio federale le loro proposte per la formazione delle regioni. Quest'ultimo stabilisce le regioni.

3

Gli uffici AI di ciascuna regione istituiscono e gestiscono assieme i servizi medici regionali. In materia di personale, questi ultimi devono essere separati dagli uffici AI.


Art. 48

177 Discipline Nei servizi medici regionali sono rappresentate in particolare le discipline di medicina interna e di medicina generale, di ortopedia, di reumatologia, di pediatria e di psichiatria.


Art. 49


178

Compiti

1

I servizi medici regionali valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell'Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d'esame idonei.

2

Se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.

3

I servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.

175 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

176 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

177 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

178 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

Assicurazione per l'invalidità 34

831.201

D. Vigilanza179

Art. 50


180

Vigilanza materiale

1

Nel quadro dei controlli in virtù dell'articolo 64a capoverso 1 lettera a LAI, l'Ufficio federale può chiedere od ordinare agli uffici AI e ai servizi medici regionali di adottare provvedimenti al fine di procedere alla necessaria ottimizzazione.

2

Gli uffici AI e i servizi medici regionali devono presentare periodicamente all'Ufficio federale un rapporto conforme alle sue istruzioni sull'adempimento dei loro compiti.

3

Dopo aver consultato gli uffici AI, l'Ufficio federale può emanare prescrizioni sulla formazione e il perfezionamento del personale specializzato degli uffici AI e dei servizi medici regionali. Prende le misure necessarie a garantire tale formazione e tale perfezionamento.


Art. 51

181 Vigilanza amministrativa

Nel quadro dei controlli sul rispetto dei criteri prescritti per garantire l'efficacia, la qualità e l'uniformità di cui all'articolo 64a capoverso 2 LAI, l'Ufficio federale può chiedere od ordinare agli uffici AI e ai servizi medici regionali di adottare provvedimenti al fine di procedere alla necessaria ottimizzazione.


Art. 52


182

Convenzioni sugli obiettivi 1

Per garantire l'efficacia, la qualità e l'uniformità dell'adempimento dei compiti di cui agli articoli 57 e 59 capoverso 2 LAI, l'Ufficio federale conclude con ogni ufficio AI cantonale una convenzione sugli obiettivi. La convenzione precisa in particolare l'efficacia e la qualità da raggiungere, nonché le modalità del rendiconto.

2

Se un ufficio AI cantonale rifiuta di firmare la convenzione sugli obiettivi, l'Ufficio federale emana istruzioni per garantire l'efficacia, la qualità e l'uniformità dell'adempimento dei compiti.

3

L'Ufficio federale mette a disposizione degli uffici AI cantonali gli indicatori necessari per raggiungere gli obiettivi.

179 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

180 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

181 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

182 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

OAI

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Art. 53

183 Vigilanza finanziaria

1

L'Ufficio federale esercita la vigilanza finanziaria sugli uffici AI cantonali mediante l'approvazione degli organigrammi, del bilancio preventivo e del conto annuale degli uffici.

2

La cassa di compensazione mette a disposizione dell'Ufficio federale i documenti necessari all'approvazione del bilancio preventivo e del conto annuale degli uffici AI cantonali.

3

Alla vigilanza finanziaria sull'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero si applica l'articolo 43 capoverso 2.


Art. 54


184

Contabilità e revisione 1

La contabilità è tenuta dalla cassa di compensazione del Cantone sede dell'ufficio AI. La contabilità dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero è tenuta dalla Cassa svizzera di compensazione.

2

La cassa di compensazione tiene una contabilità separata per l'ufficio AI. Sono contabilizzati separatamente anche i contributi e le prestazioni dell'assicurazione, da una parte, e le spese di gestione dell'ufficio AI conformemente all'articolo 67 capoverso 1 lettera a LAI, dall'altra. L'Ufficio federale emana istruzioni in proposito.

3

Gli articoli 159, 160 e 164-170 OAVS185 si applicano per analogia alla revisione della contabilità degli uffici AI. In deroga all'articolo 160 capoverso 2 OAVS, il controllo dell'applicazione materiale delle disposizioni legali nell'ambito dell'articolo 64a capoverso 1 lettera a LAI è effettuato dall'Ufficio federale.


Art. 55

186 Rimborso delle

spese

1

L'Ufficio federale decide sulle spese rimborsabili conformemente all'articolo 67 capoverso 1 lettera a LAI.

2

La cassa di compensazione viene risarcita per i compiti svolti a favore dell'assicurazione per l'invalidità.


Art. 56


187

Locali per gli organi d'esecuzione 1

La Confederazione può acquistare o costruire, in nome dell'assicurazione per l'invalidità e a carico dei conti ordinari dell'AI, i locali necessari per gli organi d'esecuzione dell'assicurazione, se a lungo termine ne risultano risparmi per i conti d'esercizio.

183 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

184 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

185 RS

831.101

186 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

187 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

Assicurazione per l'invalidità 36

831.201

2

La contabilizzazione dell'operazione e l'iscrizione dei locali nei conti ordinari dell'AI competono all'Ufficio federale e all'Amministrazione federale delle finanze (Centrale di compensazione).

3

Inoltre, per l'acquisto o la costruzione di locali da parte della Confederazione si applicano le prescrizioni generali, in particolare quelle dell'ordinanza del 14 dicembre 1998188 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.


Art. 57


189

Spese di amministrazione delle casse di compensazione 1

Le casse di compensazione riscuotono i contributi per le spese d'amministrazione presso i datori di lavoro, gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa indipendente e quelli senza attività lucrativa; si applicano le stesse aliquote dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2

Il Dipartimento stabilisce eventuali sussidi del Fondo di compensazione per coprire le spese d'amministrazione delle casse di compensazione.


Art. 58

a 64190 Capo quinto: La procedura A. La richiesta

Art. 65

Modulo di richiesta e allegati 1

Chiunque fa valere un diritto a prestazioni dell'assicurazione deve servirsi del modulo ufficiale di richiesta.191 2 Il modulo può essere ottenuto gratuitamente presso gli uffici designati dall'Ufficio federale.

3

L'assicurato deve corredare la richiesta del certificato di assicurazione e, se è il caso, di quello della moglie, degli eventuali libretti delle marche e di una carta d'identità.192 188 RS

172.010.21

189 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

190 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

OAI

37

831.201


Art. 66


193

Legittimazione

1

Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l'assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole cura.

1bis

Se non esercita direttamente il diritto alle prestazioni, l'assicurato deve autorizzare le persone e i servizi menzionati nella comunicazione a fornire agli organi dell'assicurazione invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso (art. 6a cpv. 1 LAI).194 2

Se l'assicurato è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale accorda l'autorizzazione di cui all'articolo 6a capoverso 1 LAI firmando la comunicazione.195

Art. 67

196 Presentazione 1 La richiesta dev'essere presentata all'ufficio AI competente giusta l'articolo 40.

2

Le casse di compensazione sono autorizzate a ricevere le richieste. Attestata la data di presentazione, devono inviarle immediatamente all'ufficio AI.

3

La richiesta può essere presentata a un servizio sociale dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi, a destinazione dell'ufficio AI.


Art. 68

197 Pubblicazioni Gli uffici AI cantonali e comuni, in collaborazione con le casse di compensazione cantonali, devono, mediante pubblicazioni, almeno annuali, richiamare l'attenzione sulle prestazioni dell'assicurazione, le condizioni per ottenerle e il modo di chiederle.

B. L'istruttoria

Art. 69

198 In generale

1

L'ufficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta l'articolo 44.

193 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912). Questa modificazione sostituisce quella risultante dall'art. 144 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202).

194 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

195 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

Assicurazione per l'invalidità 38

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2

Se tali condizioni sono adempite, l'ufficio AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi. ...199 3

Gli uffici AI possono convocare gli assicurati per un colloquio. La data del colloquio deve essere comunicata loro entro un termine adeguato.200 4

Al fine di esaminare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, gli uffici AI sottopongono i necessari incarti al competente servizio medico regionale. L'Ufficio federale può prevedere deroghe alla regola dell'esame da parte del servizio medico regionale.201

Art. 70


202

Valutazione

1

L'ufficio AI procede di regola a una valutazione per poter stabilire l'eventuale idoneità dell'assicurato all'integrazione.

2

In base all'esito della valutazione, l'ufficio AI elabora un piano d'integrazione.


Art. 71


203



Art. 72


204

bis 205 Centri medici d'accertamento L'Ufficio federale stipula con gli ospedali e gli istituti appropriati convenzioni che prevedono la costituzione di centri medici d'accertamento incaricati di eseguire esami medici necessari alla valutazione del diritto alle prestazioni. Esso regola l'organizzazione e i compiti di detti centri come pure la rifusione delle spese.


Art. 73


206

199 Per. abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721).

200 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

201 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

202 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

203 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721).

204 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

205 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1284).

206 Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

OAI

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C. Determinazione delle prestazioni207
bis 208 Oggetto e notifica del preavviso 1 Il preavviso di cui all'articolo 57a LAI concerne unicamente questioni che secondo l'articolo 57 capoverso 1 lettere a-d LAI rientrano nei compiti degli uffici AI.

2

Il preavviso è notificato segnatamente: a. all'assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale; b. alle autorità o ai terzi che hanno fatto valere il diritto alle prestazioni o ai quali va pagata la prestazione in denaro; c. alla cassa di compensazione competente, se si tratta di una decisione riguardante una rendita, un'indennità giornaliera o un assegno per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni;

d. al competente assicuratore contro gli infortuni o all'assicurazione militare, se sono tenuti a versare prestazioni; e. al competente assicuratore-malattie, se è tenuto a versare prestazioni; f. al competente istituto della previdenza professionale, se è tenuto a versare prestazioni secondo gli articoli 66 capoverso 2 e 70 LPGA. Ove la competenza non sia definita, la decisione sarà notificata all'ultimo istituto a cui la persona assicurata era stata affiliata o all'istituto presso il quale sono stati annunciati diritti a prestazioni.

ter 209 Procedura di preavviso 1 Le parti possono presentare all'ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.

2

L'assicurato può presentare le sue obiezioni all'ufficio AI per scritto oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato. 3

Le altre parti presentano le loro obiezioni all'ufficio AI per scritto.

4

L'audizione dell'assicurato non conferisce il diritto né a un'indennità giornaliera né al rimborso delle spese di viaggio.


Art. 74


210

Deliberazione dell'ufficio AI 1

Terminata l'istruttoria, l'ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni.

2

La motivazione della deliberazione tiene conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso, in quanto siano rilevanti per la deliberazione.211 207 Originaria

avanti

l'art. 74. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

208 Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

209 Introdotto dal n. I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

Assicurazione per l'invalidità 40

831.201

bis 212
ter 213 Assegnazione delle prestazioni senza decisione Se le condizioni per l'assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta dell'assicurato, le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione di un preavviso o di una decisione (art. 58 LAI):214 a. provvedimenti

sanitari;

abis.215 i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale;

b. provvedimenti d'ordine professionale; c. ...

216

d. mezzi

ausiliari;

e. rimborso delle spese di viaggio; f. rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d'ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modificazione della situazione atta a influenzare il diritto alle prestazioni.

quater 217 Comunicazione delle deliberazioni L'ufficio AI comunica per iscritto all'assicurato la deliberazione emanata giusta articolo 74ter e gli segnala che, in caso di contestazione, può chiedere la notificazione di una decisione.


Art. 75


218

211 Introdotto dal n. I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

212 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

213 Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

215 Introdotta dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

216 Abrogata dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

217 Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

218 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721).

OAI

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Art. 76


219

Notificazione della decisione 1

La decisione è notificata segnatamente:220 a.221 alle persone, agli istituti e agli assicuratori ai quali è stato notificato il preavviso;

b. e c. ...222 d.223 all'Ufficio centrale di compensazione, se non si tratta di decisioni riguardanti rendite o assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni;

e. ...224 f.

agli agenti esecutori; g. i medici i quali, senza essere agenti esecutori, hanno steso un rapporto medico o fatto una perizia per incarico dell'assicurazione, qualora lo chiedano espressamente e l'assicurato vi acconsenta;

h. ...225 i. ...226 2

Se si tratta di una decisione di rendita o di assegno per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni, l'articolo 70 OAVS227 si applica per analogia.228


Art. 77

229 Obbligo d'informare

L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi, delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato.

219 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).

221 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

222 Abrogate dal n. I dell'O del 26 apr. 2006, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

224 Abrogata dal n. I dell'O del 26 apr. 2006, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

225 Abrogata dal n. I dell'O del 26 apr. 2006, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

226 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721). Abrogata dal n. I dell'O del 26 apr. 2006, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

227 RS 831.101 228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

229 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

Assicurazione per l'invalidità 42

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D. Pagamento delle prestazioni230 I. Provvedimenti d'integrazione, d'accertamento e spese di viaggio

Art. 78

231 Pagamento 1 L'assicurazione assume, nei limiti della garanzia delle spese dell'ufficio AI, le spese dei provvedimenti d'integrazione preventivamente stabiliti da quest'ufficio.

Essa si addossa, inoltre, alle condizioni stabilite dall'articolo 10 capoverso 2 LAI, le spese dei provvedimenti integrativi già attuati.232 2 ...233

3

Le spese dei provvedimenti d'accertamento sono assunte dall'assicurazione se questi furono ordinati dall'ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all'erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito. ...234.235 4 Le spese dei provvedimenti d'integrazione, eccettuate le indennità giornaliere, come pure quelle d'accertamento e di viaggio sono pagate dall'Ufficio centrale di compensazione. Sono fatti salvi gli articoli 58, 59 e 79bis.236 5 Di regola, il pagamento è fatto all'agente che ha attuato i provvedimenti o ha eseguito l'accertamento.

6

Se il pagamento è fatto all'assicurato o al suo rappresentante legale e si presume che la somma pagata non sia utilizzata allo scopo previsto, l'assicurazione prenderà i provvedimenti intesi a garantirne l'adeguato impiego.

7

Le fatture degli organi d'esecuzione e delle persone in contatto permanente con l'assicurazione sono pagate tramite girata sul conto postale o sul conto bancario.237

Art. 79


238

Presentazione delle fatture 1

I fornitori di prestazioni possono inviare le fatture concernenti le spese di cui all'articolo 78:

a. all'Ufficio centrale di compensazione mediante trasmissione elettronica di dati; o

b. all'ufficio AI competente che trasmette in seguito le fatture all'Ufficio centrale di compensazione.

230 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

231 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

232 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

233 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

234 Per. abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721).

235 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

237 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).

238 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1998, in vigore dal 15 ago. 1998 (RU 1998 1839).

OAI

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2

L'ufficio AI e, se occorre, il servizio medico regionale verificano se le fatture sono giustificate e l'Ufficio centrale di compensazione verifica la loro concordanza con eventuali convenzioni. L'Ufficio centrale di compensazione effettua il pagamento delle fatture.239 3 I dati necessari alla verifica delle fatture sono trasmessi elettronicamente dall'ufficio AI all'Ufficio centrale di compensazione o dall'Ufficio centrale di compensazione all'ufficio AI.

4

Se una fattura è contestata o se dev'essere fatta valere una richiesta di restituzione, l'ufficio AI emana le necessarie decisioni.

5

L'Ufficio federale emana direttive in merito alla presentazione, alla trasmissione, alla verifica e al pagamento delle fatture.

bis 240 Regolazione particolare della competenza L'Ufficio federale può affidare agli uffici AI la verificazione della conformità ad eventuali convenzioni e il rimborso delle spese per determinate prestazioni.

II. Indennità giornaliere

Art. 80

Pagamento 1 Le casse di compensazione o i datori di lavoro pagano le indennità giornaliere mensilmente, scaduto il termine, o le compensano ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 LPGA o dell'articolo 20 capoverso 2 LAVS241.242 L'Ufficio federale può, in certi casi, affidare il pagamento delle indennità giornaliere ai centri d'integrazione.243 2 Acconti possono essere pagati a domanda, se l'assicurato o i suoi congiunti abbisognano d'indennità giornaliere a scadenze più brevi.244 3

...245

239 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

240 Introdotto dal n. 2 dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

241 RS

831.10

242 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).

243 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

244 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

245 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 691).

Assicurazione per l'invalidità 44

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Art. 81


246

Attestato

1

L'istituto, o la persona, presso il quale l'assicurato è sottoposto a provvedimenti d'integrazione o a esami oppure esegue un avviamento professionale, deve attestare, su modulo ufficiale e a destinazione dell'ufficio AI, il numero di giorni che danno diritto all'indennità giornaliera o a un'indennità per spese di custodia e d'assistenza.

Il periodo di attesa per il quale è dato un diritto all'indennità giornaliera è attestato dall'ufficio AI competente. Se il diritto all'indennità giornaliera dipende dal grado d'incapacità al lavoro, l'ufficio AI deve procurarsi, ove occorra, un'attestazione medica.247 2 L'attestato dev'essere rilasciato prima del termine di pagamento. Terminata l'applicazione di provvedimenti prescritti o spirato il termine per il quale è dato il diritto all'indennità giornaliera, l'attestato deve essere trasmesso senza indugio all'ufficio AI.

bis 248 Conteggio dei contributi 1 Gli articoli 37 e 38 dell'ordinanza del 24 novembre 2004249 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG) si applicano per analogia al computo delle indennità giornaliere quali reddito dal lavoro ai sensi dell'AVS e all'iscrizione di queste indennità nel conto individuale dell'assicurato. L'articolo 37 capoversi 1 e 2 OIPG è parimenti applicato per analogia ai centri d'integrazione cui è affidato il pagamento delle indennità giornaliere (art. 80 cpv. 1).

2

Non sono riscossi contributi sull'indennità per spese di custodia e d'assistenza.250 III. Rendite e assegni per grandi invalidi

Art. 82


251

Pagamento

1

Gli articoli 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS252 si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.

2

Nel caso di assicurati maggiorenni che cambiano il luogo di residenza determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi, il nuovo importo è preso in considerazione a partire dal mese successivo.

3

Gli articoli 78 e 79 si applicano per analogia al pagamento degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni. Le prestazioni sono fatturate trimestralmente.253 246 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

247 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

248 Introdotto dal n. III dell'O del 27 ott. 1987 (RU 1987 1397). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5635).

249 RS

834.11

250 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

251 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

252 RS 831.101

OAI

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Art. 83

Misure di garanzia

1

L'articolo 74 OAVS254 si applica per analogia alle rendite e agli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.255 2 ...256

IV. Disposizioni comuni

Art. 84


257



Art. 85

Ricupero e restituzione 1

...258

2

Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al riesame dei diritti dell'assicurato, la modificazione corrispondente è valida soltanto a partire dal mese seguente la nuova decisione. Per rendite e assegni per grandi invalidi è applicabile l'articolo 88bis capoverso 2.259 3 Alla restituzione non condonata di prestazioni irrecuperabili si applica per analogia l'articolo 79bis OAVS.260
bis 261 Versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi

1

I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS262. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'ufficio AI.

2

Sono considerati anticipi le prestazioni: 253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

254 RS 831.101 255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

256 Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

257 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721).

258 Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

259 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

260 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).

261 Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2925).

262 RS 831.10

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a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo; b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3

Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti.

Dbis. Riduzione e rifiuto di prestazioni263

Art. 86


264

Sospensione delle indennità giornaliere 1

Se l'assicurato disattende gli obblighi di cui all'articolo 7 LAI e all'articolo 43 capoverso 2 LPGA, l'indennità giornaliera è sospesa per 90 giorni al massimo.

2

Nei casi di cui all'articolo 7b capoverso 2 lettere a-d LAI l'indennità giornaliera è sospesa per 30 giorni al massimo.

bis 265 Riduzione e rifiuto di rendite 1 Se l'assicurato disattende gli obblighi di cui all'articolo 7 LAI e all'articolo 43 capoverso 2 LPGA, la rendita è ridotta al massimo della metà per non più di sei mesi.

2

Nei casi di cui all'articolo 7b capoverso 2 lettere a-d LAI la rendita è ridotta al massimo di un quarto per non più di tre mesi.

3

In casi particolarmente gravi la rendita può essere rifiutata.

E. Revisione della rendita e dell'assegno per grandi invalidi 266
ter 267 Principio La revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro.

263 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

264 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

265 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

266 Originario

avanti

l'art. 86. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

267 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

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Art. 87

Motivo di revisione

1

...268

2

La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità.269 3 Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.270 4 Ove la rendita o l'assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.


Art. 88

Procedura 1 La procedura di revisione è avviata dall'ufficio AI che alla data dell'inoltro della domanda di revisione o di riesame è competente d'ufficio ai sensi dell'articolo 40.271 2 ...272

3

L'ufficio AI comunica il risultato del riesame di rendite o di assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni alla competente cassa di compensazione. Nel caso di assegni per grandi invalidi per assicurati minorenni, esso comunica il risultato all'Ufficio centrale di compensazione. L'ufficio AI emana la relativa decisione se la prestazione assicurativa è modificata o se l'assicurato ha chiesto una modificazione.273 4 Sono applicabili, per analogia, gli articoli 66 e 69 a 76.

a274 Modificazione del diritto 1

Se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si riduce, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può sup268 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721).

269 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

270 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

271 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

272 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

273 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

274 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

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porre che il miglioramento constatato perduri.275 Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

2

Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta all'invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.276 L'articolo 29bis è applicabile per analogia.

bis 277 Effetto 1 L'aumento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi avviene al più presto: a. se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata;

b. se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista; c. se viene costatato che la decisione dell'ufficio AI, sfavorevole all'assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.278 2

La riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto:

a.279 il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;

b. retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento indebito di una prestazione per l'assicurato o se quest'ultimo ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'articolo 77.

Capo sesto:280 Rapporti con l'assicurazione contro le malattie
ter 281 Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi dell'articolo 11 LAMal Se l'assicurato di un assicuratore-malattie ai sensi dell'articolo 11 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie282 (LAMal) (assicuratore-malat275 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004

(RU 2004 743).

276 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

277 Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

278 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

279 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1284).

280 Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

281 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102).

OAI

49

831.201

tie) chiede all'assicurazione provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l'assicuratore-malattie interessato o un ufficio di collegamento.

quater 283 Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli

assicuratori-malattie 1

All'assicuratore-malattie che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competenti di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni.

2

e 3 ...284

quinquies 285 Capo settimo286: Disposizioni diverse

Art. 89


287

Disposizioni dell'OAVS applicabili Salvo disposizioni contrarie della LAI o della presente ordinanza, i capi IV e VI, come anche gli articoli 205 a 214 OAVS288 sono applicabili per analogia.

bis 289
ter 290 Diritto dell'Ufficio federale di impugnare le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali291 1

Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali (art. 27bis LAI) sono notificate all'Ufficio federale.

2

L'Ufficio federale può impugnare queste decisioni davanti al Tribunale federale.292 282 RS

832.10

283 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102).

284 Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721).

285 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721).

286 Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

287 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

288 RS 831.101 289 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU 1997 3038). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3721).

290 Originario art. 89bis. Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456). Abrogato dal n. I de l'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2907). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

291 Nuovo testo giusta il n. II 92 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

292 Nuovo testo giusta il n. II 92 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Assicurazione per l'invalidità 50

831.201


Art. 90


293

Spese di viaggio in Svizzera 1

Sono considerate spese indispensabili di viaggio in Svizzera, ai sensi dell'articolo 51 della legge federale, quelle per recarsi presso l'agente esecutore qualificato più vicino. Se l'assicurato sceglie un agente esecutore più distante, deve assumersi le spese supplementari.

2

Sono rimborsate le spese corrispondenti al costo dei tragitti effettuati mediante i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per l'itinerario più diretto. Se l'assicurato, a causa dell'invalidità, deve tuttavia utilizzare un altro mezzo di trasporto, gli verranno risarcite le relative spese. Non sono rifuse le piccole spese per tragitti nel raggio locale.294 3 Oltre alle spese di trasporto, l'assicurazione rimborsa il viatico e le indispensabili spese accessorie, in particolare, le spese di viaggio per una persona che deve necessariamente accompagnare l'assicurato. Nel caso di viaggi di congedo o per visite, non viene accordato nessun viatico.295 4 Il viatico ammonta a: Fr.

a. quando l'assenza dal domicilio dura da cinque a otto ore 11.50 il giorno

b. quando l'assenza dal domicilio supera le otto ore

19.- il giorno

c. per il pernottamento fuori di casa 37.50 la notte.296

5

Per viaggi con mezzi di trasporto delle imprese pubbliche sono concessi buoni.

L'Ufficio federale designa gli uffici autorizzati a consegnare buoni per viaggi. Sono inoltre applicabili gli articoli 78 e 79.

bis 297 Spese di viaggio all'estero I sussidi per le spese di viaggio dalla Svizzera all'estero e viceversa, come pure all'estero sono fissati dall'Ufficio federale in ogni singolo caso.

293 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

294 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

295 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

296 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 1993 (RU 1993 347) 297 Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

OAI

51

831.201


Art. 91


298

Perdita di guadagno dovuta ad accertamento 1

Ad un assicurato che, in seguito a un accertamento dell'obbligo da parte dell'assicurazione di versargli prestazioni, subisce una perdita di guadagno in giorni per i quali non ha diritto ad indennità giornaliere della stessa, l'assicurazione versa, in caso di perdita di guadagno comprovata, un'indennità giornaliera pari al 30 per cento dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981299 sull'assicurazione contro gli infortuni.

2

Se persone chiamate a dare informazioni nel contesto di un accertamento dell'obbligo da parte dell'assicurazione di versare prestazioni subiscono una perdita di guadagno che sono in grado di comprovare, l'assicurazione rimborsa la perdita di guadagno ai sensi del capoverso 1. Per il rimborso di spese di viaggio in Svizzera sono applicabili gli importi di cui all'articolo 90. I sussidi per le spese di viaggio all'estero sono fissati dall'Ufficio federale in ogni singolo caso.

3

Sulle indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 non devono essere versati contributi: a. all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; b. all'assicurazione contro l'invalidità; c. alle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile; d. all'assicurazione contro la disoccupazione.


Art. 92


300


bis 301

Art. 93


302

bis e 93ter 303

Art. 94

e 95304 298 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).

299 RS

832.20

300 Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

301 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

302 Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

303 Introdotti dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

304 Abrogati dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

Assicurazione per l'invalidità 52

831.201


Art. 96


305

Valutazioni scientifiche 1

Dopo aver consultato la Commissione federale AVS/AI, il Dipartimento elabora un programma pluriennale di valutazioni scientifiche sull'applicazione della legge.

Verifica costantemente il programma di cui stabilisce un bilancio preventivo.

2

L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione del programma. Può delegare a terzi l'esecuzione parziale o integrale del programma.


Art. 97


306

Informazione concernente le prestazioni e la procedura 1

Dopo aver consultato la Commissione federale AVS/AI, il Dipartimento elabora un programma pluriennale per un'informazione generale su scala nazionale concernente le prestazioni dell'assicurazione. Verifica costantemente il programma di cui stabilisce un bilancio preventivo.

2

Le informazioni hanno in particolare lo scopo di: a. presentare in modo comprensibile agli assicurati e ai servizi di consulenza per gli assicurati il sistema di prestazioni dell'assicurazione nel suo insieme nonché la procedura per valutare e far valere i diritti alle prestazioni; b. fornire a gruppi di rischio e a gruppi bersaglio dell'assicurazione informazioni sulle prestazioni nonché sulla procedura per valutare e far valere i diritti.

3

L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione del programma e provvede al coordinamento dei compiti d'informazione del pubblico affidati agli uffici AI. Può delegare a terzi l'esecuzione parziale o integrale del programma.


Art. 98


307

Progetti pilota

1

Nel quadro dell'esecuzione di progetti pilota ai sensi dell'articolo 68quater LAI, l'Ufficio federale ha i seguenti compiti: a. definisce per via d'ordinanza i criteri che devono soddisfare le domande e l'attuazione dei progetti pilota; b. decide sull'esecuzione di progetti pilota; 305 Originario sotto Cap. 8. Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 1987 (RU 1987 1088). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

306 Originario sotto Cap. 8. Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 1987 (RU 1987 1088). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

307 Originario sotto Cap. 8. Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 1987 (RU 1987 1088). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 5155).

OAI

53

831.201

c. provvede al coordinamento fra i progetti pilota eseguiti in virtù della LAI nonché fra questi e i progetti pilota eseguiti in virtù della legge del 13 dicembre 2002308 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili e della legge del 25 giugno 1982309 sull'assicurazione contro la disoccupazione; d. sorveglia la valutazione dei progetti pilota.

2

I progetti pilota non devono compromettere le pretese legali dei beneficiari delle prestazioni.

Capo ottavo310: Il promovimento dell'aiuto agli invalidi A. ...

Art. 99

a 104311

Art. 104

bis 312
ter 313

Art. 105

e 106314 Art. 106bis 315

308 RS

151.3

309 RS

837.0

310 Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

311 Abrogati dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

312 Introdotto dal n. 2 dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594, 1975 900). Abrogato dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

313 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 2002 (RU 2002 1374). Abrogato dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

314 Abrogati dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

315 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2003 (RU 2003 2181). Abrogato dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Assicurazione per l'invalidità 54

831.201


Art. 107


316


bis 317 B. I sussidi alle associazioni mantello delle organizzazioni private di aiuto agli invalidi e ai centri di formazione del personale specializzato318 I. ...319

Art. 108


320
Diritto ai sussidi

1

Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato - aiuto specializzato e autoaiuto - agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive.321 2 L'Ufficio federale conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili fornite a livello svizzero o di regione linguistica. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'Ufficio federale emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso.

bis 322 Prestazioni computabili 1 Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico:

a. consulenza e assistenza agli invalidi o ai loro familiari; b. corsi per invalidi o i loro familiari; 316 Abrogato dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

317 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 2002 (RU 2002 1374). Abrogato dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

318 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

319 Abrogato dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

320 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199).

321 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

322 Introdotto dal n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199).

Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

OAI

55

831.201

c. ...323 d. prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi.

2

L'Ufficio federale definisce le prestazioni dettagliatamente. L'attività del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le collette per l'acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni computabili.

ter 324 Condizioni 1 Sussidi sono versati soltanto se il bisogno di prestazioni secondo l'articolo 108bis è provato. L'Ufficio federale emana direttive a questo scopo.

2

Le organizzazioni provvedono al rilevamento statistico delle prestazioni e dei loro beneficiari e adempiono le esigenze relative alla contabilità e alla qualità delle prestazioni fornite. L'Ufficio federale emana direttive a questo scopo.

quater 325 Calcolo e ammontare dei sussidi 1 Il sussidio versato per un anno a un partner contrattuale corrisponde al massimo al sussidio versato per l'anno precedente, adeguato al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell'articolo 108ter.

2

Per ogni nuovo periodo contrattuale l'Ufficio federale può concedere un supplemento per prestazioni nuove o più estese, computabili secondo l'articolo 108bis. Per il calcolo del supplemento l'importo totale dei sussidi versati nell'ultimo anno del periodo contrattuale precedente è moltiplicato per un tasso di supplemento. Tale tasso corrisponde al tasso medio di crescita del numero di beneficiari di prestazioni individuali dell'assicurazione per l'invalidità nei tre anni precedenti l'anno di negoziazione. L'anno di negoziazione è quello che precede un periodo contrattuale.

3

Il tasso di supplemento si applica a tutti gli anni del periodo contrattuale e non deve superare la crescita potenziale del prodotto interno lordo reale.

4

L'Ufficio federale può concedere un supplemento per l'assunzione di invalidi nelle organizzazioni. Il supplemento annuo corrisponde al 2 % al massimo del totale dei sussidi versati per l'ultimo anno del periodo contrattuale precedente.326 323 Abrogata dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

324 Introdotto dal n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199).

Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

325 Introdotto dal n. I dell'O del 2 feb. 2000 (RU 2000 1199). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 383).

Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

326 Abrogato dal il n. I dell'O del 28 gen. 2004 (RU 2004 743). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5635).

Assicurazione per l'invalidità 56

831.201


Art. 109


327

Sussidi per l'accompagnamento a domicilio328 1

...329

2

Sussidi possono essere versati a organizzazioni attive a livello locale, regionale, cantonale, di regione linguistica o svizzero per le spese di personale nell'ambito dell'accompagnamento a domicilio agli invalidi. Sono computabili al massimo quattro ore d'assistenza per invalido e per settimana.330 3 I sussidi ammontano al massimo a quattro quinti delle spese computabili.331 4

I sussidi sono versati esclusivamente per prestazioni fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico. L'Ufficio federale definisce le prestazioni dettagliatamente. L'attività del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le collette per l'acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni computabili.

5

Gli articoli 108ter e 110 capoversi 1, 2 e 5 sono applicabili per analogia.

bis 332

Art. 110


333

Procedura

1

Le organizzazioni di aiuto privato agli invalidi secondo l'articolo 108 capoverso 1 che intendono ottenere sussidi devono presentare una richiesta all'Ufficio federale.

L'Ufficio federale stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della conclusione di un contratto di prestazioni.

2

L'Ufficio federale determina i documenti che gli devono essere presentati, nel periodo di durata del contratto, entro sei mesi a contare dalla fine dell'esercizio annuale. Prima della sua scadenza, il termine può essere prorogato dietro richiesta scritta debitamente motivata. L'inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.334 3 I versamenti di sussidi sono effettuati in due rate all'anno.

327 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

328 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

329 Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2003 3859).

330 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 28 gen. 2004 alla fine del presente testo.

331 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

332 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Abrogato dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

333 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199).

334 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374).

OAI

57

831.201

4

Il versamento di un sussidio più elevato in cambio di prestazioni più estese di quelle previste nel contratto è possibile soltanto eccezionalmente durante il periodo contrattuale in corso e soltanto previa modifica del contratto.

5

L'organizzazione è tenuta a informare in qualsiasi momento l'Ufficio federale sull'utilizzazione dei sussidi e a autorizzare gli organi di controllo a consultare i conti.

II. ...


Art. 111

a 114335 Capo nono336: Disposizioni finali e transitorie

Art. 115


337



Art. 116


338


Art. 117

Entrata in vigore e esecuzione 1

La presente ordinanza ha effetto a contare dal 1° gennaio 1961. Essa è applicabile anche alle richieste presentate nel 1960, ma non ancora risolte alla data della sua entrata in vigore.

2

...339

3

Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato dell'esecuzione.

4

L'Ufficio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative agli articoli 108-110.340

335 Abrogato dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

336 Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

337 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

338 Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

339 Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

340 Introdotto dal n. I dell'O del 28 gen. 2004 (RU 2004 743). Nuovo testo giusta il n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Assicurazione per l'invalidità 58

831.201

Disposizioni finali della modifica del 21 gennaio 1987341 1

Se il diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 21bis nasce all'entrata in vigore della presente modificazione, da questa stessa data la rendita corrente si estingue. È applicabile l'articolo 20ter capoverso 2.

2

e 3 ...342

Disposizioni finali della modifica del 1° luglio 1987343 1

Il nuovo tenore dell'articolo 28 LAI vale pure, dalla sua entrata in vigore, per le rendite versate a persone residenti all'estero. La Cassa svizzera di compensazione esamina d'ufficio se essa può concedere una prestazione assistenziale giusta l'articolo 76 LAI344 ai cittadini svizzeri il cui grado di invalidità è inferiore al 50 per cento. Fino al termine dell'esame queste persone riscuotono la rendita precedente.

2

...345

Disposizione finale della modifica del 15 giugno 1992346 La presente modificazione si applica a ogni ufficio AI e alla cassa di compensazione interessata a partire dall'entrata in vigore della legge cantonale d'applicazione rispettivamente a partire dall'istituzione dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

Disposizione finale della modifica del 27 settembre 1993347 Le nuove disposizioni dell'articolo 21bis capoversi 1348 e 4 lettera a sono applicabili per la determinazione d'indennità giornaliere il cui diritto nasce dopo l'entrata in vigore di questa modificazione.

341 RU 1987 456 342 Abrogati dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

343 RU 1987 1088 344 Per il testo dell'art. 76, abrogato, vedi RU 1959 845, 1968 29.

345 Abrogato dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

346 RU 1992 1251 347 RU 1993 2925 348 Questa disposizione ha attualmente un nuovo tenore.

OAI

59

831.201

Disposizione finale della modifica del 29 novembre 1995349 Disposizione finale della modifica del 28 febbraio 1996350 Disposizione finale della modifica del 25 novembre 1996351 Disposizione finale della modifica del 30 ottobre 1996352 1

A partire dall'entrata in vigore della presente modifica, la prova del bisogno ai sensi dell'articolo 108353 deve essere fornita per le nuove offerte di servizi.

2

Dal 1° gennaio 2000, la prova del bisogno ai sensi dell'articolo 108354 dev'essere fornita per tutte le offerte di servizi.

Disposizione finale della modifica del 2 febbraio 2000355 1

Il sussidio versato in virtù dell'articolo 108quater 356 a un partner contrattuale corrisponde, per gli anni dal 2001 al 2003, al massimo al sussidio versato per l'esercizio 1998, adattato all'indice annuale dei prezzi in base alla stima dell'Amministrazione federale. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell'articolo 108ter.

2

L'Ufficio federale può concedere un supplemento per l'assunzione di invalidi nelle organizzazioni. Il Dipartimento determina le condizioni per la concessione del supplemento e il suo ammontare. Per gli anni dal 2001 al 2003 è disponibile un supplemento annuo pari al massimo al 2 per cento dell'importo totale dei sussidi versati nell'esercizio 1998 per le prestazioni di cui all'articolo 108bis.

3

L'Ufficio federale può concedere un ulteriore supplemento per prestazioni nuove o più estese, computabili secondo l'articolo 108bis. Per il 2001 è disponibile a tal fine una somma pari al massimo al 3 per cento e per il 2002 e il 2003 pari al massimo 349 RU 1995 5518. Abrogata dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

350 RU 1996 1005. Abrogata dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

351 RU 1996 3133. Abrogata dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

352 RU 1996 2927 353 Questa disposizione ha attualmente un nuovo tenore.

354 Questa disposizione ha attualmente un nuovo tenore.

355 RU 2000 1199 356 Questa disposizione ha attualmente un nuovo tenore.

Assicurazione per l'invalidità 60

831.201

all'1 per cento dell'importo totale dei sussidi versati nell'esercizio 1998 per le prestazioni di cui all'articolo 108bis.

4

Per prestazioni nuove o più estese secondo l'articolo 109, è disponibile per il 2001 una somma pari al massimo al 3 per cento e per il 2002 e il 2003 pari al massimo all'1 per cento dell'importo totale dei sussidi versati nell'esercizio 1998 per prestazioni di tal genere.

Disposizione finale della modifica del 4 dicembre 2000357 1

Per i provvedimenti d'integrazione in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica rimangono valide le disposizioni della presente ordinanza e dell'ordinanza del 26 maggio 1961358 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri dell'estero, in vigore fino al 31 dicembre 2000, nella misura in cui siano più favorevoli per le persone interessate.

2

Le nuove disposizioni concernenti i provvedimenti d'integrazione sono applicabili anche ai casi in cui l'evento assicurato si è verificato prima della loro entrata in vigore, nella misura in cui siano più favorevoli per le persone interessate. Il diritto alle prestazioni sorge tuttavia al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente modifica.

3

La durata di applicazione dell'articolo 69 capoverso 4 secondo periodo è limitata a tre anni.

Disposizioni finali della modifica del 12 febbraio 2003359 1

L'Ufficio federale può concedere un supplemento per l'assunzione di invalidi nelle organizzazioni. ...360. Per gli anni dal 2004 al 2006 è disponibile un supplemento annuo pari al massimo al 2 per cento dell'importo totale dei sussidi versati nell'ultimo anno del periodo contrattuale precedente.

2

Per prestazioni nuove o più estese secondo l'articolo 109, è disponibile per il 2004 una somma pari al massimo al 3 per cento dell'importo totale dei sussidi versati nell'esercizio 2003 per prestazioni di tal genere.

357 RU 2001 89 358 RS

831.111. Ora: O concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF).

359 RU

2003 383

360 Per. abrogato dal n. II dell'O del 28 gen. 2004, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

OAI

61

831.201

Disposizioni finali della modifica del 2 luglio 2003361 Disposizioni finali della modifica del 21 maggio 2003362 1

Se una rendita per caso di rigore assegnata in virtù della versione previgente dell'articolo 28 LAI è soppressa con l'entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2003363 della LAI (IV revisione AI), l'autorità cantonale competente esamina l'importo della prestazione complementare accordata precedentemente e lo aumenta eventualmente a partire dall'entrata in vigore della modifica legislativa.

2

Dall'entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2003 della LAI (IV revisione AI), la cassa di compensazione del Cantone di domicilio del beneficiario della rendita è competente per il pagamento della rendita conformemente alla lettera d capoversi 2 e 3 delle disposizioni finali della legge.

3

La cassa di compensazione del Cantone di domicilio esamina periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, le condizioni economiche dei casi di rigore in base al diritto previgente ai sensi della lettera d capoverso 2 delle disposizioni finali della legge. Esamina annualmente se il quarto di rendita e la prestazione complementare annua rappresentano assieme meno della mezza rendita.

4

I servizi medici regionali (art. 47 segg.) assumono i loro compiti al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

5

I Cantoni sottopongono tempestivamente, al più tardi però entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza, all'Ufficio federale le loro proposte per la costituzione delle regioni conformemente all'articolo 47 capoverso 2.

6

Il passaggio dal controllo periodico a quello annuale degli uffici AI da parte dell'Ufficio federale conformemente all'articolo 92 capoverso 3 avviene al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni finali della modifica del 28 gennaio 2004364 1

Il sussidio secondo l'articolo 109 capoverso 2 destinato a un'organizzazione corrisponde al massimo, per gli anni 2005 e 2006, al sussidio accordato per l'esercizio annuale 2002.

2

Il sussidio secondo l'articolo 109 capoverso 2 è accordato soltanto per le persone invalide che hanno bisogno di assistenza, alle quali il diritto a un assegno per grandi invalidi per l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana sulla base dell'articolo 37 capoverso 2 lettera c o dell'articolo 37 capoverso 3 lettera e è 361 RU

2003 2181. Abrogata dal n. I 17 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

362 RU

2003 3859

363 RU

2003 3837

364 RU

2004 743

Assicurazione per l'invalidità 62

831.201

stato rifiutato con decisione dell'ufficio AI e che hanno un bisogno dimostrabile di accompagnamento a domicilio. Rimane salvo il capoverso 3.

3

Le persone che già attualmente hanno un bisogno di assistenza devono annunciarsi all'ufficio AI competente entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, affinché possa essere esaminato il loro diritto a un assegno per grandi invalidi per l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Le persone il cui bisogno di assistenza è sorto dopo l'entrata in vigore della presente modifica, devono annunciarsi all'ufficio AI competente al più tardi entro un anno dalla prima volta in cui hanno fatto ricorso all'accompagnamento a domicilio. Il sussidio secondo l'articolo 109 capoverso 2 è accordato sino all'inizio del diritto individuale a un assegno per grandi invalidi per l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Disposizioni transitorie della modifica del 6 ottobre 2006 (5a revisione dell'AI)365

Importo degli assegni familiari Fino all'entrata in vigore della legge federale del 24 marzo 2006366 sugli assegni
familiari, in riferimento all'articolo 21septies capoverso 4 si applicano i seguenti importi mensili: a. 200 franchi per l'assegno per i figli; b. 250 franchi per l'assegno di formazione.

Deduzione per spese di vitto e alloggio Per le persone che possono pretendere un'indennità giornaliera ai sensi della cifra II
delle disposizioni transitorie della 5a revisione dell'AI, la deduzione per le spese di vitto e alloggio conformemente agli articoli 21octies capoverso 1 e 22 capoverso 5 lettera b ammonta a 18 franchi.

365 RU

2007 5155

366 RS

836.2; FF 2006 3259