01.01.2024 - * / In vigore
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
07.02.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 06.02.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2014
01.06.2012 - 31.12.2012
01.03.2012 - 31.05.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 30.06.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.06.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.08.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 31.07.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
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01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità
(OAI)
1

del 17 gennaio 1961 (Stato 11 giugno 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI3), ordina:

Capo primo: Le persone assicurate e i contributi

Art. 1

Obbligo di assicurazione e riscossione dei contributi Sono applicabili, per analogia, le disposizioni del capo primo come anche gli articoli
34 a 43 dell'O del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAV)4. Sono riservate le disposizioni speciali sull'assicurazione facoltativa per
gli Svizzeri all'estero.

bis5 Aliquota dei contributi 1

Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS6 i contributi sono calcolati come segue: Reddito annuo dell'attività lucrativa Tasso del contributo
in percentuale del reddito di almeno
Fr.

ma inferiore a
Fr.

7 800

14 300

0,754

14 300

18 300

0,772

18 300

20 300

0,790

20 300

22 300

0,808

22 300

24 300

0,826

RU 1961 29

1

Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2338). Giusta detta disposizione, i titoli marginali sono stati accentrati.

2

RS 831.20

3

Abbreviazione introdotta dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

4

RS 831.101. Abbreviazione introdotta dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 420). Ora: OAVS.

5

Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 1987 (RU 1987 1088). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4382).

6

RS 831.101

831.201

Assicurazione per l'invalidità 2

831.201

Reddito annuo dell'attività lucrativa Tasso del contributo
in percentuale del reddito di almeno
Fr.

ma inferiore a
Fr.

24 300

26 300

0,844

26 300

28 300

0,879

28 300

30 300

0,915

30 300

32 300

0,951

32 300

34 300

0,987

34 300

36 300

1,023

36 300

38 300

1,059

38 300

40 300

1,113

40 300

42 300

1,167

42 300

44 300

1,221

44 300

46 300

1,274

46 300

48 300

1,328 7

2

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 54 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28-30 OAVS si applicano per analogia.

Capo secondo: L'integrazione A. I provvedimenti sanitari

Art. 2


8

Genere dei provvedimenti 1

Sono ritenuti provvedimenti sanitari, secondo l'articolo 12 LAI, in particolare gli interventi chirurgici, fisio e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d'una infermità congenita, d'una malattia o d'un infortunio - caratterizzati da
una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità di
contatto - per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di guadagno, oppure preservarla da una diminuzione importante. I provvedimenti devono essere
considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e permettere d'integrare l'assicurato in modo semplice e adeguato.

2

Per le paralisi e le turbe funzionali della motilità, i provvedimenti sanitari previsti nel capoverso 1 sono assunti a partire dal momento in cui, sul fondamento delle attuali conoscenze mediche esperimentate, la cura dell'affezione primaria è, in via generale, considerata come terminata, o non ha che un'importanza secondaria. Per la
paralisi trasversale del midollo spinale, la poliomielite, tale momento è ritenuto verificatosi, per principio, quattro settimane dopo l'inizio della paralisi.9 7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2687).

8

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

9

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1976 2650).

OAI

3

831.201

3

Se, trattandosi di paralisi e altre turbe funzionali della motilità, sono eseguiti provvedimenti fisioterapeutici nell'ambito dei provvedimenti sanitari secondo il capoverso 1, il diritto a detti provvedimenti sussiste fin tanto che con essi la capacità
funzionale, da cui dipende la capacità di guadagno, può essere evidentemente migliorata o mantenuta.10 4

Non sono considerati provvedimenti sanitari, secondo l'articolo 12 LAI, in specie le cure per ferite, infezioni e malattie interne o parassitarie.11 5

Se la cura è eseguita in uno stabilimento, l'assicurazione assume anche le spese per i trattamenti destinati alla cura vera e propria del male per il periodo di degenza in
quanto questa serva prevalentemente all'esecuzione di provvedimenti integrativi.12

Art. 3

Infermità congenite

L'elenco delle infermità congenite previste nell'articolo 13 LAI è oggetto di
un'ordinanza speciale.

bis13 Degenza in uno stabilimento o in una casa di cura, in casi speciali Se la degenza in uno stabilimento o in una casa di cura serve all'esecuzione simultanea di provvedimenti sanitari e di altro genere previsti dall'assicurazione, quest'ultima assume le spese per il vitto e l'alloggio a condizione che i provvedimenti sanitari debbano essere eseguiti in uno stabilimento di cura.

ter14 Vitto e alloggio fuori di uno stabilimento o di una casa di cura Se l'esecuzione di provvedimenti sanitari esige che il vitto e l'alloggio siano presi
fuori di uno stabilimento o di una casa di cura, l'assicurazione concede le prestazioni secondo l'articolo 90 capoversi 3 e 4. Sono salve le convenzioni tariffali (art.
24 cpv. 2).


Art. 4


15

Cure a domicilio

1

Se l'assistenza per le cure a domicilio dovute all'invalidità supera, per oltre tre mesi, quanto normalmente esigibile, l'assicurazione rimborsa le spese per il personale
d'assistenza supplementare necessario fino a un limite massimo valutato caso per caso.

2

Se le cure supplementari dovute all'invalidità eccedono in media due ore al giorno, o una sorveglianza costante è necessaria, si può ritenere come adempito ciò che è
normalmente esigibile.

10

Introdotto dal n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

11

Primitivo cpv. 3.

12

Primitivo cpv. 4.

13

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

14

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2925).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1991 (RU 1991 1422).

Assicurazione per l'invalidità 4

831.201

3

Il limite di rimborso è fissato per ogni caso in funzione dell'assistenza necessaria.

Esso corrisponde in caso di assistenza molto elevata al totale, in caso di assistenza
elevata ai tre quarti, in caso di intensità media alla metà e in caso di assistenza poco
elevata a un quarto del montante massimo della rendita di vecchiaia semplice secondo l'articolo 34 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 194616 su
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

4

L'assistenza è considerata come: a.

molto importante, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente
per una durata minima di otto ore al giorno; b.

importante, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una
durata minima di sei ore al giorno; c.

d'intensità media, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente
per una durata minima di quattro ore al giorno; d.

di poca intensità, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente
per una durata minima di due ore al giorno o quando una sorveglianza costante è necessaria.

bis17 Analisi e medicamenti L'assicurazione assume le spese delle analisi, dei medicamenti e delle specialità farmaceutiche indicati secondo comprovata scienza medica e atti a integrare l'assicurato in modo semplice e conforme allo scopo.

ter18 Assunzione dei costi in caso di nascita all'estero Per i bambini ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera b LAI nati invalidi
all'estero, l'assicurazione per l'invalidità assume le prestazioni in caso di infermità
congenita durante tre mesi dopo la nascita nella misura in cui avrebbero dovuto essere accordate in Svizzera.

B. I provvedimenti professionali

Art. 5


19

Prima formazione professionale 1

È considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle
università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e
la preparazione professionale a un lavoro ausiliario od a un'attività in laboratorio
protetto.

16

RS 831.10

17

Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1284). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

18

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

19

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

OAI

5

831.201

2

Le spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall'invalidità, tra le predette spese e
quelle che l'assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una formazione analoga, supera l'importo annuo di franchi 400.20 3

Il calcolo delle spese suppletive viene effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione dell'invalido con quelle che una persona sana dovrebbe probabilmente
assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l'assicurato aveva già iniziato la
sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se, non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa per il calcolo delle spese suppletive causate dall'invalidità.21 4

Entrano nell'ambito delle spese sopportate dall'assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di
acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto.22 5 Se l'assicurato, a causa dell'invalidità, è posto in un centro di formazione, l'assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio.23 6 Se l'assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l'assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2): a.

per il vitto, le prestazioni di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettere a e b; b.

per l'alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a concorrenza
della prestazione di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettera c.24

Art. 6


25

Riformazione professionale 1

Per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa
formazione professionale a causa dell'invalidità.

2

Se una prima formazione professionale ha dovuto essere interrotta a causa dell'invalidità, una nuova formazione professionale è assimilata alla riformazione professionale, purché l'ultimo reddito conseguito durante l'interrotta formazione sia stato
superiore all'indennità giornaliera massima per persone sole prevista all'articolo 24
capoverso 2bis LAI, ivi compresi i supplementi interi ai sensi degli articoli 24bis e 25
LAI.

3

Se l'assicurato ha diritto alla riformazione professionale, l'assicurazione assume le spese di formazione e quelle di vitto e alloggio nel centro di formazione.

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU 1980 1972).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1976 2650).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

23

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

24

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 456).

Assicurazione per l'invalidità 6

831.201

4 Se l'assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l'assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2): a.

per il vitto, le prestazioni di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettere a e b; b.

per l'alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a concorrenza
della prestazione di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettera c.26
bis27 Servizio di collocamento; spese suppletive 1

L'assicurazione assume le spese per abiti da lavoro e utensili personali, il cui acquisto sia reso necessario dal cambiamento di professione dovuto all'invalidità,
quando il datore di lavoro non è tenuto a sopportarle. Le spese di sostituzione, pulizia e riparazione non sono assunte.

2

Se per il cambiamento del posto di lavoro dovuto all'invalidità l'assicurato è costretto a traslocarsi, l'assicurazione sopperisce alle necessarie spese di trasporto.


Art. 7

Aiuto in capitale

1

Un aiuto in capitale può essere assegnato a un assicurato invalido, idoneo all'integrazione e domiciliato in Svizzera, il quale abbia le conoscenze professionali e le
qualità psichiche necessarie all'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, in
quanto si diano i presupposti economici di un'attività duratura sufficiente all'esistenza dell'assicurato e una bastevole garanzia per il finanziamento.

2

L'aiuto in capitale può essere assegnato senza obbligo di rimborso oppure sotto forma di prestito infruttifero o a interesse. In sua vece si possono concedere impianti
aziendali o prestare garanzie.28 C.29 I provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale e per
l'assistenza prestata ad assicurati grandi invalidi prima del
compimento del 20° anno d'età
I. Insegnamento specializzato

Art. 8

Sussidio per le spese scolastiche 1

L'assicurazione accorda un sussidio per le spese scolastiche agli assicurati che a cagione di un danno alla salute non soddisfano le esigenze della scuola pubblica e
necessitano quindi di un insegnamento specializzato regolare adeguato ai bisogni
dell'invalido ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 LAI.

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 3038).

27

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

28

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3133). Per gli art 8 a 12 vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine
del presente testo.

OAI

7

831.201

2

L'insegnamento specializzato inizia a livello di scuola dell'infanzia e, se necessario, può essere continuato oltre l'obbligo scolastico, ma al massimo fino al compimento del 20° anno d'età.

3

Secondo la presente ordinanza, per scuola pubblica si intende, a livello di scuola dell'infanzia e ai livelli primario e secondario I, l'insegnamento scolastico impartito
nelle classi regolari, in quelle di sostegno e in quelle di sviluppo, così come altre
forme d'insegnamento analoghe. La scuola pubblica comprende anche l'insegnamento impartito dopo la scuola dell'obbligo a livello secondario II, il quale serve a
colmare lacune scolastiche o a preparare alla formazione professionale. L'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) definisce, sulla base di ogni sistema scolastico cantonale, le forme particolari d'insegnamento che fanno parte
della scuola pubblica.

4

Il sussidio per le spese scolastiche è assegnato: a.

agli assicurati deboli di mente, il cui quoziente d'intelligenza non supera 75; b.

agli assicurati ciechi o la cui acutezza visiva binoculare rimane inferiore a
0,3 dopo correzione;

c.

agli assicurati sordi e deboli d'udito con una perdita uditiva media dell'orecchio migliore di almeno 30 db nell'audiogramma tonale o una perdita uditiva equivalente nell'audiogramma vocale; d.

agli assicurati portatori di un grave handicap fisico; e.

agli assicurati con gravi difficoltà d'eloquio; f.

agli assicurati con gravi disturbi di comportamento; g.

agli assicurati i cui danni alla salute presi separatamente non adempiono integralmente le condizioni poste nelle lettere a-f, ma cumulandoli non permettono la frequentazione della scuola pubblica.

5

Il sussidio alle spese scolastiche ammonta a 44 franchi al giorno.30
bis Sussidio per le spese di pensione 1

L'assicurazione versa un sussidio per le spese di pensione, vitto e alloggio fuori casa, se esse sono dovute alla frequentazione della scuola speciale.

2

Il sussidio ammonta: a.

a 35 franchi al giorno per vitto e alloggio fuori casa, oppure b.

a 7 franchi per pasto principale, nel caso in cui solo i pasti siano presi fuori
casa.

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 3038).

Assicurazione per l'invalidità 8

831.201

2 Il sussidio ammonta a: a.

56 franchi per pernottamento nell'internato: b.

7 franchi per il pasto di mezzogiorno nell'esternato.31
ter Assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica 1

L'assicurazione assume le spese per l'esecuzione di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari a completare l'insegnamento specializzato.

2

I provvedimenti comprendono: a.

la logopedia per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera e; b.

l'allenamento uditivo e l'insegnamento della lettura labiale per gli assicurati
secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera c; c.

i provvedimenti necessari all'acquisizione ed alla strutturazione del linguaggio secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera a; d.

la ginnastica speciale volta a sviluppare la capacità motoria perturbata per gli
assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettere a, b e c.

quater Assegni speciali per i trasporti 1

L'assicurazione assume le spese del trasporto necessario per la frequentazione della scuola speciale e per l'applicazione dei provvedimenti previsti all'articolo 8ter
capoverso 2. Le spese sono rimborsate per recarsi presso l'agente esecutore appropriato più vicino. Se l'assicurato sceglie un agente esecutore più distante, dovrà assumersi le spese supplementari.

2

Sono rimborsate:

a.

le spese corrispondenti al costo dei tragitti più diretti effettuati mediante i
mezzi di trasporto delle imprese pubbliche, oppure b.

le spese del trasporto organizzato dalla scuola speciale o dalle persone che
esercitano l'autorità parentale sull'assicurato.

3

Oltre alle spese rimborsate conformemente al capoverso 2 lettere a e b, sono rimborsate anche le spese di trasporto per una persona indispensabile che accompagna
l'assicurato.

4

Per viaggi con mezzi di trasporto delle imprese pubbliche sono concessi buoni.

L'Ufficio federale designa gli uffici autorizzati a consegnare buoni per viaggi. Sono
inoltre applicabili gli articoli 78 e 79.

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 3038).

OAI

9

831.201

II. Provvedimenti che permettono la frequentazione della
scuola pubblica


Art. 9

Assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica 1

L'assicurazione assume le spese per l'esecuzione di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari per permettere la frequentazione della scuola pubblica.

2

I provvedimenti comprendono: a.

la logopedia per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera e; b.

l'allenamento uditivo e l'insegnamento della lettura labiale per gli assicurati
secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera c.

bis Assegni speciali per i trasporti L'assicurazione assume le spese di trasporto rese necessarie in seguito ad un grave
handicap fisico o della vista per l'esecuzione di provvedimenti di cui all'articolo 9
così come per permettere la frequentazione della scuola pubblica. L'articolo 8quater è
applicabile per analogia.

ter Sussidio per le spese di pensione 1

Se, a causa di un handicap fisico o della vista, il trasporto da e per la scuola pubblica appropriata più vicina non è possibile, l'assicurazione versa un sussidio secondo l'articolo 8bis quando l'assicurato alloggia e consuma i pasti fuori casa.

2

Se, per garantire il passaggio dalla scuola speciale alla scuola pubblica, si rende necessario, oltre alla frequentazione della scuola pubblica, un soggiorno nell'internato di una scuola speciale, l'assicurazione versa un sussidio secondo l'articolo 8bis
capoverso 2 lettera a al massimo durante un anno.

III. Provvedimenti di preparazione all'insegnamento in scuole
speciali e nella scuola pubblica


Art. 10

Assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica 1

L'assicurazione assume le spese per l'esecuzione di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari in età prescolastica per la preparazione alla frequentazione della scuola speciale o della scuola pubblica.

2

I provvedimenti comprendono: a.

la logopedia per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera e; b.

l'allenamento uditivo e l'insegnamento della lettura labiale per gli assicurati
secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera c; c.

l'educazione precoce per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettere a-g.

Assicurazione per l'invalidità 10

831.201


Art. 11

Assegni speciali per i trasporti L'assicurazione assume le spese di trasporto necessarie per l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 10 capoverso 2. L'articolo 8quater è applicabile per analogia.

IV. Indennizzo forfettario ai Cantoni

Art. 12

1

Se il Cantone in cui l'assicurato è domiciliato gli accorda le prestazioni previste negli articoli 9-11, l'assicurazione può adempiere al suo obbligo di fornire le prestazioni mediante il versamento di un indennizzo forfettario al Cantone di domicilio,
senza far valere diritti individuali presso l'assicurazione. Convenzioni corrispondenti saranno concluse dall'Ufficio federale a nome della Confederazione.

2

Se il Cantone in cui l'assicurato è domiciliato non gli accorda le prestazioni previste negli articoli 9-11, l'assicurato può far valere il suo diritto presso l'ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità (detto qui di seguito: ufficio AI) competente secondo gli articoli 65-67. Se vi è un diritto a prestazioni, il rimborso delle spese avviene conformemente alla convenzione stipulata tra l'Ufficio federale e il Cantone di
domicilio.

V. Assistenza ai minorenni grandi invalidi

Art. 13


32

1

Il sussidio d'assistenza per minorenni grandi invalidi ammonta a 27 franchi il giorno ove la grande invalidità sia di grado elevato, a 17 franchi il giorno se di grado
medio e a 7 franchi il giorno se di grado esiguo.33 Se il minorenne è collocato in un
istituto, l'assicurazione versa un sussidio supplementare alle spese di pensione pari a
56 franchi per notte.34 2

Il rimborso delle spese di viaggio è escluso.

32

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2765).

34

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 3038).

OAI

11

831.201

D. I mezzi ausiliari

Art. 14


35

Elenco dei mezzi ausiliari.

L'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'articolo 21 LAI è oggetto
di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (detto qui di seguito «Dipartimento») che emana disposizioni complementari riguardanti:36 a.

la consegna di mezzi ausiliari; b.

i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e d'immobili rese indispensabili dall'invalidità; c.

i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario.


Art. 15

e 1637 E. Le indennità giornaliere

Art. 17


38

Periodo istruttorio

L'assicurato che, per almeno 2 giorni consecutivi, si sottopone a un esame prescritto
dall'ufficio AI e inteso a stabilire il suo diritto alle prestazioni, riceve un'indennità
giornaliera per ogni giorno d'esame.

bis39 Giorni non consecutivi L'assicurato che si sottopone a un provvedimento d'integrazione durante almeno tre
giorni non consecutivi nel corso di un mese ha diritto a un'indennità giornaliera: a.

per i giorni d'integrazione durante i quali è impedito al lavoro per tutta la
giornata a causa del provvedimento d'integrazione; b.

per i giorni d'integrazione e per quelli intercalari se l'incapacità lavorativa è
almeno del 50 per cento nell'abituale attività.

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1976 2650).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU 1980 1972).

37

Abrogati dal n. I dell'O del 19 nov. 1976 (RU 1976 2650).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

39

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

Assicurazione per l'invalidità 12

831.201


Art. 18

Periodo di attesa in generale 1

L'assicurato la cui incapacità di lavoro è almeno del 50 per cento e che deve attendere l'inizio di provvedimenti d'integrazione imminenti ha diritto ad un'indennità
giornaliera per il periodo d'attesa.40 2

Il diritto all'indennità è riconosciuto nel momento in cui l'ufficio AI, fondandosi sui suoi accertamenti, constata l'opportunità di provvedimenti d'integrazione, al più
tardi però quattro mesi dopo la presentazione della domanda.41 3

I beneficiari di rendite che si sottopongono a misure d'integrazione non hanno diritto a indennità giornaliere durante il periodo di attesa.


Art. 19

Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego 1

L'assicurato non ha diritto all'indennità giornaliera per il periodo in cui attende che gli si trovi un impiego idoneo. Tuttavia, se la ricerca dell'impiego è preceduta da
una prima formazione professionale o da una riformazione professionale, egli continua a ricevere, per 60 giorni al massimo, l'indennità giornaliera fino allora assegnatagli.42 2

Gli assicurati che beneficiano dell'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per
l'invalidità.43


Art. 20


44

Periodo d'avviamento

L'assicurato che, costretto ad abbandonare l'attività lucrativa a causa dell'invalidità,
non riceve ancora, al nuovo posto di lavoro procuratogli dall'ufficio AI, il salario,
che presumibilmente percepirà alla fine del periodo d'avviamento ha diritto, durante
l'avviamento, a un'indennità giornaliera per 180 giorni al massimo.

bis45 Persone senza attività lucrativa con capacità lavorativa limitata Gli assicurati senza attività lucrativa che, durante l'integrazione, possono svolgere
ancora i loro lavori abituali hanno diritto alla metà dell'indennità giornaliera se presentano una incapacità lavorativa di almeno la metà, ma inferiore ai due terzi; essi
hanno diritto all'indennità giornaliera intera se presentano una incapacità al lavoro
di almeno due terzi.

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985
(RU 1984 1186).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
(RU 1988 1484).

43

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

45

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

OAI

13

831.201

ter46 Indennità giornaliera e rendita d'invalidità 1

Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita continua
ad essere pagata invece dell'indennità giornaliera.

2

Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2bis LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita, scaduto
il termine di cui al capoverso 3, è sostituita da un'indennità giornaliera corrispondente, ivi compresi i supplementi eventuali, a un trentesimo dell'ammontare della
rendita.47

3

Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'istruttoria o d'integrazione, il beneficiario di una rendita continua a ricevere la rendita medesima, ma non oltre la fine
dell'intero terzo mese civile dopo l'inizio delle misure. Gli è inoltre versata l'indennità giornaliera. Fintanto che sussiste il diritto alle due prestazioni, l'indennità è tuttavia ridotta di un trentesimo dell'ammontare della rendita.48 4

Se una rendita subentra a un'indennità giornaliera, la rendita è pagata senza riduzione per il mese durante il quale termina il diritto all'indennità. Per questo mese,
l'indennità giornaliera è invece ridotta di un trentesimo dell'ammontare della rendita.49
quater ...

quinquies50 Indennità giornaliera e indennità di perdita di guadagno Gli assicurati che beneficiano di un'indennità giusta la legge federale del 25 settembre 195251 sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile52 (LIPG) non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.


Art. 21

Principio di calcolo

1

Riservato l'articolo 24 capoversi 2 e 2bis LAI, per il calcolo dell'indennità giornaliera e la determinazione degli assegni per assistenza, sono applicabili, per analogia,

46

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
(RU 1988 1484).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
(RU 1988 1484).

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
(RU 1988 1484).

50

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912).

51

RS 834.1

52

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
(RU 1988 1484).

Assicurazione per l'invalidità 14

831.201

le disposizioni dell'ordinanza del 24 dicembre 195953 sulle indennità per perdita di
guadagno (OIPG).54

2

Se l'ultimo periodo di piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe
conseguito per questa attività immediatamente prima dell'integrazione.55 3

Ove l'assicurato eserciti un'attività lucrativa durante l'integrazione, l'indennità giornaliera, incluso il supplemento per l'integrazione, è decurtata nella misura in
cui, addizionata al reddito di quest'attività, sorpassa il reddito determinante ai termini dei capoversi 1 e 2. È riservato l'articolo 21bis capoverso 4.56 4

...57

bis58 Calcolo dell'indennità giornaliera nella prima formazione professionale e in casi assimilabili 1 L'indennità giornaliera versata agli assicurati durante la prima formazione professionale, come pure agli assicurati di meno di 20 anni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa e frequentano una scuola speciale o si sottopongono a provvedimenti medici d'integrazione, corrisponde di regola a un trentesimo del salario
mensile medio degli apprendisti. Quest'ultimo è attualizzato ogni anno in base all'indice dei salari nominali dell'Ufficio federale di statistica. I supplementi giusta gli
articoli 24bis e 25 LAI sono compresi in questi importi.59 2

Per gli assicurati che, causa l'invalidità, hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale e cominciarne un'altra, l'indennità giornaliera, compresi i
supplementi, ammonta, se del caso, a un trentesimo dell'ultimo reddito mensile conseguito durante l'interrotta formazione professionale. È riservato l'articolo 6 capoverso 2.

3

Gli assicurati in prima formazione professionale, i quali, senza pregiudizio alla salute, avrebbero terminato la formazione e si troverebbero già inseriti nella vita attiva,
ricevono l'indennità giornaliera più alta ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2bis LAI,
oltre agli interi supplementi ai sensi degli articoli 24bis e 25 LAI.

4

Dall'indennità giornaliera calcolata secondo i capoversi 1 a 3 o secondo l'articolo 20ter capoverso 2 sono dedotti: 53

RS 834.11

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
(RU 1988 1484).

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985
(RU 1984 1186).

56

Nuovo testo del per. due giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
(RU 1988 1484).

57

Abrogato dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456).

58

Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).
Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 60).

OAI

15

831.201

a.60 un trentesimo del reddito mensile dell'attività lucrativa, conseguito dall'assicurato durante la formazione professionale;

b.

il valore del vitto, fissato conformemente all'articolo 11 OAVS61, se
l'assicurazione per l'invalidità lo assume.

ter 62

Diritto agli assegni per assistenza I provvedimenti di integrazione o di accertamento di durata superiore ai tre mesi civili danno diritto a assegni per assistenza.

quater 63 Obbligo di mantenimento o di assistenza Un obbligo di mantenimento o di assistenza ai sensi dell'articolo 23quinquies capoverso 1 LAI è riconosciuto sempre che sia stato adempiuto regolarmente
dall'assicurato già prima del provvedimento di integrazione o di accertamento o,
qualora sorga soltanto durante il provvedimento, sia prevedibilmente adempiuto con
regolarità dall'assicurato.

quinquies 64 Prestazioni di mantenimento o di assistenza 1 Per prestazioni di mantenimento e di assistenza si intendono: a.

le prestazioni in denaro o in natura che l'assicurato fornisce per il mantenimento delle persone di cui all'articolo 23quinquies capoverso 1 LAI; b.

il controvalore del lavoro non remunerato che l'assicurato fornisce in favore
di dette persone.

2 Se l'assicurato vive in comunione domestica con persone da lui mantenute o assistite e mette loro a disposizione tutto o una parte del suo reddito, le sue prestazioni
devono essere valutate al massimo all'80 per cento del suo reddito intero; da questa
somma dev'essere dedotto il valore del suo reddito in natura determinato in base alle
disposizioni dell'OAVS65. Se il coniuge o i figli dell'assicurato vivono anch'essi
nella comunione domestica, l'importo delle deduzioni dev'essere aumentato in maniera corrispondente. La cassa di compensazione può ridurre l'importo delle deduzioni se l'assicurato e le persone da lui mantenute o assistite vivono in condizioni
molto modeste.

3 Il controvalore del lavoro non remunerato dev'essere stimato dalla cassa di compensazione, ma non deve superare i 1270 franchi al mese o, se il lavoro è fornito in
favore di persone anziane, malate o inferme, i 1530 franchi al mese.

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 2925). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione .

61

RS 831.101

62

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

63

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

64

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

65 RS

831.101

Assicurazione per l'invalidità 16

831.201

sexies 66 Persone bisognose di assistenza 1 Sono considerate bisognose di assistenza: a.67 le persone alle quali l'assicurato deve versare, sulla scorta di una sentenza giudiziaria, di una decisione amministrativa o di un impegno scritto preso
nei confronti dell'autorità competente, contributi di mantenimento ai sensi
degli articoli 125-132 del Codice civile68 o contributi di assistenza ai sensi
degli articoli 328 e 329 dello stesso Codice; b.

le altre persone mantenute o assistite dall'assicurato e il cui reddito mensile
non supera i 2540 franchi o, se esse vivono insieme all'assicurato o convivono tra di loro, non supera i seguenti importi: Fr.

1.

prima persona

2120

2.

seconda persona

1480

3.

ognuna delle ulteriori persone 850

2 Per l'applicazione del capoverso 1 lettera b, i redditi e i limiti di reddito di più persone mantenute o assistite, che vivono insieme, vengono addizionati. I redditi e i limiti di reddito delle persone il cui obbligo di mantenimento o di assistenza è poziore
a quello dell'assicurato vi vengono aggiunti; l'obbligo di mantenimento è poziore
all'obbligo di assistenza e l'obbligo legale di assistenza è poziore all'obbligo morale.

3 Le persone dalle quali si può ragionevolmente pretendere che assumano interamente il loro mantenimento per mezzo del loro patrimonio non sono considerate bisognose di assistenza.

septies 69 Reddito computabile 1 Per reddito ai sensi dell'articolo 21sexies capoverso 1 lettera b si intende l'intero reddito netto risultante dal lavoro e dal patrimonio nonché dalle rendite e dalle pensioni conformemente all'ultima tassazione dell'imposta federale diretta o a una corrispondente tassazione fiscale cantonale, senza tener conto delle deduzioni sociali.
Dal reddito computabile sono dedotte le spese comprovate risultanti dalla malattia o
dall'infermità delle persone mantenute o assistite.

2 In mancanza di una tassazione fiscale o se l'assicurato fa valere che la persona
mantenuta o assistita consegue un reddito diverso durante il provvedimento di integrazione o di accertamento, spetta alla cassa di compensazione fissare il reddito determinante. Gli articoli 11 a 18 dell'ordinanza del 15 gennaio 197170 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(OPC-AVS/AI) si applicano per analogia.

66

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

68

RS 210

69

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

70

RS 831.301

OAI

17

831.201

octies71 Riduzione degli assegni per assistenza Gli assegni per assistenza sono ridotti se: a.

superano la prestazione di mantenimento o di assistenza dell'assicurato, calcolata conformemente all'articolo 21quinquies e convertita in un importo giornaliero; b.

nei casi previsti dall'articolo 21sexies capoverso 1 lettera b superano, addizionati al reddito delle persone mantenute o assistite, i limiti di reddito.


Art. 22


72

Tavole

Per determinare le indennità giornaliere, l'Ufficio federale appronta tavole d'uso obbligatorio, con importi arrotondati a vantaggio dell'assicurato.

bis73 Supplemento per l'integrazione 1

Il supplemento per l'integrazione, per vitto ed alloggio di cui l'assicurato deve sopportare le spese durante l'integrazione, è determinato secondo gli importi stabiliti
nell'articolo 11 OAVS74.

2

L'invalido che dall'assicurazione riceve alloggio gratuito, ma che deve pagare per una pigione durante l'integrazione, ha diritto al supplemento per l'alloggio.

ter75 Supplemento per persone sole Il supplemento secondo l'articolo 24bis LAI ammonta a 12 franchi per giorno.

F. Disposizioni diverse76
quater77 Diritto ai provvedimenti d'integrazione 1 Il diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce al più presto con l'assoggettamento
all'assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere della
stessa.

2 Le persone che non sono o non sono più assoggettate all'assicurazione obbligatoria
o facoltativa hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione al massimo fino all'età di
20 anni, nella misura in cui almeno uno dei genitori abbia un'assicurazione facoltativa oppure un'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 let71

Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3133).

73

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

74

RS 831.101

75

Introdotto dal n. III dell'O del 27 ott. 1987 (RU 1987 1397). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1835 2030).

76

Originariamente avanti l'art. 23 77

Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

Assicurazione per l'invalidità 18

831.201

tera c o dell'articolo 3 LAVS78 o, sulla base di una convenzione internazionale, per
un'attività lucrativa all'estero.79 3 Sono fatti salvi gli articoli 6 capoverso 2 e 9 capoverso 3 LAI.


Art. 23


80

Rischio dell'integrazione 1

L'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura derivanti da malattie e da infortuni cagionatigli da provvedimenti d'integrazione o d'accertamento se sono
stati ordinati dall'ufficio AI, o se, per motivi validi, sono stati eseguiti prima della
deliberazione dell'ufficio.81 2

L'assicurato ha diritto alla rifusione delle spese di cura in caso d'infortuni che si verificano nel corso di un provvedimento d'integrazione o d'accertamento eseguito
in un ospedale, in una scuola o in un centro professionale o che insorgono sul cammino percorso per recarsi direttamente dal domicilio in uno dei predetti stabilimenti
o durante il tragitto inverso.

3

L'assicurato che si ammala nel corso di un provvedimento d'integrazione o d'accertamento, eseguito in un ospedale o in un centro professionale e assunto interamente dall'AI, ha diritto al risarcimento delle spese di cura durante tre settimane al
massimo a condizione che il trattamento curativo venga applicato nell'uno o
nell'altro di questi stabilimenti.

4

Se un assicurato domanda un provvedimento d'integrazione la cui esecuzione implica certi pericoli, l'assicurazione può escludere qualsiasi diritto futuro al risarcimento delle spese di cura previsto al primo capoverso.

5

Le prestazioni indicate ai capoversi 2 e 3 sono erogate soltanto se nessun'altra assicurazione le assume.

6

Se l'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura secondo i capoversi 1, 2 e 3, l'indennità giornaliera gli viene assegnata durante il trattamento curativo alle
medesime condizioni richieste nel corso dell'integrazione.

7

L'articolo 52 LAI è applicabile all'esercizio del regresso.

bis82 Provvedimenti d'integrazione all'estero per le persone soggette
all'assicurazione obbligatoria 1

Se l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato, l'assicurazione ne assume le spese per l'esecuzione semplice e razionale
all'estero.

78 RS

831.10

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2002
200).

80

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

81

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

82

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

OAI

19

831.201

2 L'assicurazione assume le spese per l'esecuzione semplice e razionale dei provvedimenti sanitari eseguiti in caso d'emergenza all'estero.

3 Se un provvedimento d'integrazione è eseguito all'estero per altri motivi ritenuti
validi, l'assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da
tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera.

ter83 Provvedimenti d'integrazione all'estero per le persone
soggette all'assicurazione facoltativa 1 L'assicurazione assume le spese per i provvedimenti d'integrazione effettuati
all'estero se circostanze particolari lo giustificano e se, grazie a tali provvedimenti,
la persona interessata può, con ogni probabilità, esercitare nuovamente un'attività
lucrativa.

2 Per le persone che non hanno ancora compiuto il 20° anno di età, l'assicurazione assume le spese per i provvedimenti effettuati all'estero se le possibilità di successo di tali
provvedimenti e le condizioni personali della persona interessata lo giustificano.


Art. 24

Diritto di opzione e convenzioni 1

La competenza per emanare le prescrizioni circa il riconoscimento ai sensi dell'articolo 26bis capoverso 2 LAI è delegata al Dipartimento.84

2

Le convenzioni giusta l'articolo 27 LAI sono conchiuse dall'Ufficio federale.

3

Per le persone e gli enti che applicano provvedimenti d'integrazione senza aver aderito a convenzioni, le condizioni professionali fissate contrattualmente sono considerate esigenze minime dell'assicurazione, nel senso dell'articolo 26bis capoverso 1
LAI, e le tariffe stabilite importi massimi nel senso dell'articolo 27 capoverso 3
LAI.85

Capo terzo: Le rendite e l'assegno per i grandi invalidi A. Il diritto alla rendita I. Determinazione dell'invalidità

Art. 25

Principio

1

Sono considerati redditi del lavoro nel senso dell'articolo 28 capoverso 2 LAI i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla
LAVS86, esclusi tuttavia: 83

Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

84

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984
(RU 1983 912).

86

RS 831.10. Abbreviazione introdotta dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Assicurazione per l'invalidità 20

831.201

a.

le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario, cagionata da infortuni o malattia, implicante un'incapacità lavorativa debitamente comprovata; b.

i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro; c.87 le indennità di disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno (LIPG88 e le indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità.89 2

Ambedue i redditi determinanti di un invalido con attività lucrativa indipendente, che amministra un'azienda in comune con membri della sua famiglia, sono calcolati
proporzionalmente all'importanza della sua collaborazione.


Art. 26

Assicurati senza formazione professionale 1 Se l'assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla
struttura dei salari:90 Dopo .....anni compiti Prima .....anni compiti Tasso in per cento

21

70

21

25

80

25

30

90

30

100.91

2

Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli
si preparava.

bis92 Assicurati in corso di formazione 1

L'invalidità d'un assicurato in corso di formazione è valutata secondo l'articolo 27 capoverso 1, se non si può ragionevolmente esigere ch'egli svolga un'attività lucrativa.

2

...93

87

Introdotta dal n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1088).

88

RS 834.1

89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1976 2650).

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 60).

91

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1976 2650).

92

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

93

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650).

OAI

21

831.201


Art. 27


94

Persone senza attività lucrativa 1

L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione del grado d'impedimento ad adempiere le loro
mansioni consuete.

2

Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei
religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità.95
bis96 Assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale
o collaborano gratuitamente nell'azienda del coniuge 1 In caso di assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità relativa è computata secondo l'articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori
abituali ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LAI, l'invalidità è fissata conformemente
all'articolo 27 per quest'altra attività. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa o della collaborazione nell'azienda del coniuge e
quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado di invalidità secondo l'impedimento nelle due attività in questione.

2 Quando si possa presumere che gli assicurati, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell'esame del loro diritto alla rendita un'attività lucrativa a tempo pieno, l'invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi
per le persone esercitanti un'attività lucrativa.

II. Disposizioni diverse

Art. 28

Rendite e integrazione 1

Il diritto alla rendita non sorge finché l'assicurato si sottopone all'esecuzione di provvedimenti d'integrazione o deve attendere l'inizio di provvedimenti d'integrazione e può esigere perciò un'indennità giornaliera durante il termine d'attesa.97 2

...98

3

L'assunzione delle spese per vitto e alloggio è considerata preponderante per la soppressione della rendita d'invalidità ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 LAI,
quando l'assicurazione sopperisce interamente alle spese per vitto e alloggio durante
almeno cinque giorni la settimana.99 94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984
(RU 1983 912).

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1199).

96

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199).

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985
(RU 1984 1186).

98

Abrogato dal n. I dell'O del 12 set. 1984 (RU 1984 1186).

99

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Assicurazione per l'invalidità 22

831.201

bis100 Caso di rigore101

1 È dato caso di rigore ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1bis LAI se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo 1965102 sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) superano i redditi
determinanti secondo la LPC.103 2

L'ufficio AI determina il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività lucrativa che si può ragionevolmente esigere da lui. Questo guadagno può
essere inferiore a quello che può conseguire un invalido giusta l'articolo 28 capoverso 2 LAI se l'assicurato non può o può soltanto in parte utilizzare la sua capacità
residua di guadagno a causa dell'età avanzata, del suo stato di salute, della situazione del mercato o per qualsiasi altro motivo di cui non è responsabile.104 3 Le casse di compensazione calcolano le spese riconosciute e i redditi determinanti
secondo le disposizioni della LPC, applicando le aliquote massime federali.
L'articolo 14a dell'OPC-AVS/AI105 non è applicabile nella determinazione dei casi
di rigore.106


Art. 29


107

Incapacità al guadagno permanente I presupposti dell'invalidità al guadagno in modo permanente sono compiuti allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di
salute dell'assicurato non debba intervenire in futuro.

bis108 Risorgere dell'invalidità dopo la soppressione della rendita Se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e che
l'assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della
stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d'attesa impostogli dall'articolo 29 capoverso 1 LAI.

ter109 Interruzione dell'incapacità al lavoro Vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 29 capoverso
1 LAI, allorché l'assicurato fu interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni
consecutivi.

100

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1088).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2951).

102

RS 831.30

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2951).

104

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

105

RS 831.301

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2951).

107

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

108

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

109

Primitivo art. 29. Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

OAI

23

831.201


Art. 30


110

Diritto alla rendita completiva Sono parificate alle persone che esercitano un'attività lucrativa: a.

i disoccupati che beneficiano di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione; b.

le persone che beneficiano di un reddito sostitutivo sotto forma di indennità
giornaliere dopo aver cessato la loro attività lucrativa in seguito a una malattia o a un infortunio.

bis111 Coniugi separati

Due coniugi sono considerati separati ai sensi dell'articolo 34 capoverso 4 LAI qualora: a.

abbiano cessato di vivere in comunione domestica in seguito a una decisone
giudiziaria;

b.

sia pendente un'azione di divorzio o di separazione; c.

se la separazione di fatto dura da almeno un anno senza interruzione; o d.

se è reso verosimile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.


Art. 31


112

B. Le rendite ordinarie

Art. 32


113
Calcolo

1

Gli articoli 50-53bis OAVS114 sono applicabili per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione per l'invalidità.

2

La riduzione delle due rendite di una coppia secondo l'articolo 37 capoverso 1bis LAI è disciplinata secondo il diritto del coniuge che presenta il grado di invalidità
più alto.

bis115 Basi di calcolo in caso di risorta invalidità Se un assicurato, la cui rendita era stata soppressa a causa dell'abbassamento del
grado d'invalidità, nei tre anni seguenti ricupera il diritto alla rendita a causa della
stessa affezione (art. 28 LAI), le basi di calcolo della rendita precedente sono ancora
determinanti, a condizione che siano vantaggiose per l'assicurato. Se nel frattempo, 110

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 691).

111

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

112

Abrogato dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1284).

113

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 691).

114

RS 831.101

115

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

Assicurazione per l'invalidità 24

831.201

il suo coniuge ha acquisito un diritto a una rendita per la vecchiaia o per l'invalidità
o è deceduto, l'articolo 29quinquies LAVS116 è applicabile.


Art. 33


117

Supplemento al reddito annuo medio Se la persona invalida ha raggiunto l'età indicata di seguito, l'aumento del reddito
annuo medio secondo l'articolo 36 capoverso 3 LAI è di: Per cento

meno di 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28-29

40

30-31

30

32-34

20

35-38

10

39-45

5

più di 45

0

bis118 Riduzione delle rendite per figli La riduzione delle rendite per figli secondo l'articolo 38bis LAI è retta dall'articolo
54bis OAVS119.

ter120 Calcolo anticipato della rendita 1 Una persona che è o era assicurata può domandare gratuitamente il calcolo anticipato della rendita d'invalidità.

2 Sono applicabili gli articoli 59 e 60 OAVS121.

116

RS 831.10

117

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 691).

118

Introdotto dal n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

119

RS 831.101

120

Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2635).

121

RS 831.101

OAI

25

831.201

C. Le rendite straordinarie

Art. 34


122

L'articolo 54bis OAVS123 è applicabile per analogia alla riduzione delle rendite
straordinarie per figli secondo l'articolo 40 capoverso 2 LAI.

D. L'assegno per grandi invalidi

Art. 35


124

Inizio ed estinzione

1

Il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di questo diritto.

2

L'assicurato non ha diritto all'assegno quando soggiorna, durante almeno 24 giorni nel corso di un mese civile, in uno stabilimento per l'esecuzione dei provvedimenti
previsti agli articoli 12, 13, 16, 17, 19 oppure 21 LAI.125 Questa restrizione non
s'applica agli assegni versati per una grande invalidità ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3 lettera d.126 3

Se, in seguito, il grado di invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli 86-88bis. Se uno degli altri presupposti al diritto all'indennità venisse a
cadere, o se morisse il beneficiario, il diritto si estingue alla fine del mese in cui
l'evento si è verificato.127

Art. 36


128

Calcolo

1

La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido, vale a dire quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede129 inoltre cure permanenti o
una sorveglianza personale.

2

La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pure munito di mezzi ausiliari, necessita:

a.

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita o

122

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 691).

123

RS 831.101

124

Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

125

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985
(RU 1984 1186).

126

Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 456).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

128

Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

129

RU 1985 640.

Assicurazione per l'invalidità 26

831.201

b.

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.

3

La grande invalidità è di grado esiguo se l'assicurato, pure munito di mezzi ausiliari, è costretto a ricorrere:

a.

in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due
atti ordinari della vita o abbisogna b.

di una sorveglianza personale permanente o c.130 in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità o

d.131 allorquando, a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente
grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.


Art. 37

132 Importo L'assegno mensile per grandi invalidi ammonta all'80 per cento se la grande invalidità133 è di grado elevato, al 50 per cento se è di grado medio, e, se è di grado esiguo, al 20 per cento della rendita semplice di vecchiaia minima, secondo l'articolo
34 capoverso 2 LAVS134.

E. Rifiuto, riduzione e soppressione di prestazioni pecuniarie
per colpa propria
135

Art. 38


136

Esclusione del diritto alle indennità giornaliere e agli assegni per
grandi invalidi

Le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati, né ridotti o soppressi per colpa dell'assicurato.


Art. 39


137

130

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 420).

131

Introdotta dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

132

Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

133

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
(RU 1988 1484).

134

RS 831.10

135

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

136

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985
(RU 1984 1186).

137 Abrogato dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

OAI

27

831.201

F.138 Rapporto con l'assicurazione contro gli infortuni
e l'assicurazione militare
139
bis140 1

Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI e può in seguito pretendere un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni, la
cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AI all'assicuratore
contro gli infortuni tenuto a prestazioni.

2

Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all'assicuratore contro gli infortuni, tenuto a
prestazioni, l'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AI avrebbe dovuto pagare all'assicurato se non si fosse infortunato.

3

Non ha diritto all'indennità giornaliera dell'AI l'assicurato al beneficio d'indennità giornaliera o di rendita dell'assicurazione militare durante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione.

G. Regresso contro terzi responsabili141
ter142 L'articolo 79quater OAVS143 è applicabile per analogia all'esercizio, da parte dell'assicurazione, del regresso contro terzi responsabili secondo l'articolo 52 LAI.

138

Lettera E originaria.

139

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta l'art. 144
dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984
(RS 832. 202).

140

Nuovo testo giusta l'art. 144 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).

141

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

142

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

143

RS 831.101

Assicurazione per l'invalidità 28

831.201

Capo quarto: L'organizzazione A.144 Gli uffici AI I. Competenza


Art. 40

1

Per la ricezione e l'esame delle richieste è competente: a.

l'ufficio AI nel cui campo d'attività gli assicurati hanno il loro domicilio; b.

l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, fatto salvo il capoverso 2 se
gli assicurati sono domiciliati all'estero.

2

Per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è competente l'ufficio AI nel cui campo d'attività essi esercitano un'attività lucrativa. Questa regola si applica
anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontiera e il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività frontaliera. L'ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero notifica le decisioni.

3

L'ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura.

4

In caso di conflitto di competenza, l'Ufficio federale designa l'ufficio AI competente.

II. Compiti


Art. 41

1

L'ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti: a.

ricevere, controllare e registrare le richieste; b.

ricevere le comunicazioni di assicurati, autorità e terzi relative al diritto alle
prestazioni (art. 77); c.

trasmettere immediatamente alla cassa di compensazione competente le comunicazioni riguardanti il diritto alle indennità giornaliere, alle rendite e agli
assegni per grandi invalidi in corso; d.

notificare le comunicazioni e le decisioni come pure la relativa corrispondenza; e.

controllare l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione ordinati; f.

cooperare alla salvaguardia del posto di lavoro tramite provvedimenti di inserimento sociale; g.

fornire informazioni; 144

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

OAI

29

831.201

h.

conservare gli incarti AI; i.

prendere posizione in caso di ricorso e interporre i ricorsi di diritto amministrativo.

k.145 valutare l'invalidità delle persone che chiedono una prestazione complementare secondo l'articolo 2c lettera b LPC146.

2

Gli uffici AI cantonali e comuni tengono, in collaborazione con gli uffici del lavoro, una lista dei posti vacanti concernenti il loro campo d'attività.

3

L'Ufficio federale assicura che gli uffici AI cantonali e comuni dispongano dei servizi necessari per l'adempimento dei loro compiti.

III. Questioni finanziarie

Art. 42

La cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI provvede al servizio dei fondi degli uffici AI cantonali e comuni.

IV. Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero

Art. 43

1

Un apposito «Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero» s'è costituito presso l'Ufficio centrale di compensazione.

2

Il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno e con il Dipartimento federale degli affari esteri, emana le prescrizioni
necessarie in materia d'organizzazione.

B.147 Casse di compensazione

Art. 44

Competenza

Gli articoli 122 a 125bis OAVS148 sono applicabili per analogia per determinare la
cassa di compensazione competente per calcolare e versare le rendite, le indennità
giornaliere e gli assegni per grandi invalidi.

145

Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

146

RS 831.30

147

Originario tit. avanti l'art. 43. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992
(RU 1992 1251).

148

RS 831.101

Assicurazione per l'invalidità 30

831.201


Art. 45

Passaggio da una cassa all'altra 1

L'articolo 125 OAVS149 è applicabile per analogia in caso di cambiamento della cassa di compensazione competente per calcolare e versare le indennità giornaliere,
le rendite e gli assegni per grandi invalidi.

2

Se una rendita dell'assicurazione per l'invalidità è sostituita con una dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la competenza per fissare le prestazioni e
notificare le decisioni passa dall'ufficio AI alla cassa di compensazione che era competente finora per versare la rendita.


Art. 46

Conflitto di competenza In caso di conflitto di competenza l'Ufficio federale designa la cassa di compensazione competente.


Art. 47
a 64
Abrogati

Capo quinto: La procedura A. La richiesta

Art. 65

Modulo di richiesta e allegati 1

Chiunque fa valere un diritto a prestazioni dell'assicurazione deve servirsi del modulo ufficiale di richiesta e concederle l'autorizzazione ad assumere ulteriori informazioni.150

2

Il modulo può essere ottenuto gratuitamente presso gli uffici designati dall'Ufficio federale.

3

L'assicurato deve corredare la richiesta del certificato di assicurazione e, se è il caso, di quello della moglie, degli eventuali libretti delle marche e di una carta
d'identità.151


Art. 66


152

Legittimazione

1

Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l'assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole
cura.

149

RS 831.101

150

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1976 2650).

151

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1976 2650).

152

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984
(RU 1983 912). Questa modificazione sostituisce quella risultante dall'art. 144 dell'O
del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202).

OAI

31

831.201

2

Se l'assicurato è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale può esonerare altre persone dall'obbligo di mantenere il segreto nei confronti degli organi assicurativi, nella misura in cui ciò sia richiesto dalla verifica del diritto alle prestazioni o per il regresso contro terzi responsabili. Se non è stato designato un rappresentante legale, questa decisione può essere presa dalle altre persone legittimate a far
valere il diritto.


Art. 67


153

Presentazione

1

La richiesta dev'essere presentata all'ufficio AI competente giusta l'articolo 40.

2

Le casse di compensazione sono autorizzate a ricevere le richieste. Attestata la data di presentazione, devono inviarle immediatamente all'ufficio AI.

3

La richiesta può essere presentata a un servizio sociale dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi, a destinazione dell'ufficio AI.


Art. 68


154

Pubblicazioni

Gli uffici AI cantonali e comuni, in collaborazione con le casse di compensazione
cantonali, devono, mediante pubblicazioni, almeno annuali, richiamare l'attenzione
sulle prestazioni dell'assicurazione, le condizioni per ottenerle e il modo di chiederle.

B. L'istruttoria

Art. 69

155 In generale

1

L'ufficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta l'articolo 44.

2

Se tali condizioni sono adempite, l'ufficio AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie,
eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi. L'assicurazione si assume le spese dei provvedimenti d'accertamento ordinati.

3

Gli uffici AI possono convocare gli assicurati per un colloquio. La convocazione deve essere notificata agli assicurati almeno 10 giorni in anticipo.

4

Gli uffici AI non eseguono esami medici sull'assicurato. L'Ufficio federale, tuttavia, può accordare agli uffici AI, che istituiscono servizi medici comuni nell'ambito
di progetti pilota limitati nel tempo, la competenza di eseguire esami medici sugli
assicurati nell'ambito di tali servizi, al fine di esaminare le condizioni mediche del
diritto alle prestazioni.156 153

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

154

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

155

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

Assicurazione per l'invalidità 32

831.201


Art. 70


157



Art. 71

Informazioni

1

L'assicurato e i suoi congiunti devono fornire gratuitamente informazioni veritiere circa i fatti e le circostanze conclusivi per il diritto e la determinazione delle prestazioni.

2

I datori di lavoro dell'assicurato devono fornire gratuitamente, su domanda, informazioni veritiere circa l'impiego (specie e durata) e il salario dell'assicurato.

3

Gli istituti di assicurazione e le autorità assistenziali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che effettuano prestazioni d'invalidità all'assicurato, devono
fornire gratuitamente, su domanda, informazioni circa le loro constatazioni e le loro
prestazioni.


Art. 72


158


bis159 Centri medici d'accertamento L'Ufficio federale stipula con gli ospedali e gli istituti appropriati convenzioni che
prevedono la costituzione di centri medici d'accertamento incaricati di eseguire
esami medici necessari alla valutazione del diritto alle prestazioni. Esso regola l'organizzazione e i compiti di detti centri come pure la rifusione delle spese.


Art. 73


160

Rifiuto di cooperare

Se l'assicurato rifiuta, senza scuse valide, una perizia (art. 69 cpv. 2), una comparizione davanti all'ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 71 cpv. 1),
l'ufficio AI può decidere in base agli atti dopo aver fissato un termine adeguato e
esposto le conseguenze della negligenza.

bis161 Audizione dell'assicurato

1

Prima che l'ufficio AI si pronunci sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la riduzione di prestazioni correnti, l'ufficio AI deve dare all'assicurato, o al
suo rappresentante, la possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto
di liquidazione del caso e di consultare l'incarto.162 2

...163

157

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

158

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

159

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1284).

160

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

161

Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

162

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

163

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

OAI

33

831.201

3

Si può rinunciare all'audizione dell'assicurato, se manifestamente l'assicurazione non è obbligata a effettuare prestazioni.164 4

L'Ufficio federale emana prescrizioni di dettaglio sulla procedura di audizione e di consultazione dell'incarto. Statuisce sulle vertenze concernenti la consultazione di
atti medici.

5

Nessuna indennità giornaliera e nessun rimborso delle spese di viaggio sono accordati per l'audizione dell'assicurato e per la consultazione dell'incarto.

C. La determinazione delle prestazioni

Art. 74


165

Deliberazione dell'ufficio AI Terminata l'istruttoria, l'ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni.

bis ...

ter166 Assegnazione delle prestazioni senza decisione Se le condizioni per l'assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta dell'assicurato, le seguenti prestazioni possono
essere accordate o protratte senza la notificazione di una decisione (art. 58 LAI): a.

provvedimenti sanitari; b.

provvedimenti d'ordine professionale; c.

provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale (art. 19 LAI) e per l'assistenza ai minorenni grandi invalidi (art. 20 LAI); d.

mezzi ausiliari;

e.

rimborso delle spese di viaggio; f.

rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata
d'ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modificazione
della situazione atta a influenzare il diritto alle prestazioni.

quater167 Comunicazione delle deliberazioni L'ufficio AI comunica per iscritto all'assicurato la deliberazione emanata giusta l'articolo 74ter e gli segnala che, in caso di contestazione, può chiedere la notificazione
di una decisione.

164

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1991 (RU 1991 1422).

165

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

166

Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

167

Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

Assicurazione per l'invalidità 34

831.201


Art. 75


168

Decisioni

1

Gli atti amministrativi, mediante i quali si decide dei diritti e dei doveri degli assicurati, devono essere notificati dall'ufficio AI mediante decisione scritta. È fatto salvo l'articolo 74quater.

2

Non si deve notificare alcuna decisione per le disposizioni che sono adottate durante l'istruttoria o l'esecuzione di una decisione avente autorità di cosa giudicata.

3

Le decisioni devono essere motivate sufficientemente e in termini comprensibili ad ognuno.


Art. 76


169

Notificazione della decisione 1

La decisione è notificata: a.

all'assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale; b.

alle autorità o ai terzi che hanno fatto valere il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 66 o ai quali va pagata la prestazione in denaro secondo l'articolo 84; c.

alla cassa di compensazione competente, se si dispone una prestazione in
denaro;

d.

all'Ufficio centrale di compensazione, nella misura in cui non si tratti di decisioni riguardanti rendite o assegni per grandi invalidi; e.

al competente assicuratore contro gli infortuni o all'assicurazione militare,
se versano prestazioni all'assicurato; f.

agli agenti esecutori; g.

i medici i quali, senza essere agenti esecutori, hanno steso un rapporto medico o fatto una perizia per incarico dell'assicurazione, qualora lo chiedano
espressamente e l'assicurato vi acconsenta; h.170 all'assicuratore-malattie ai sensi dell'articolo 11 della legge federale del 18 marzo 1994171 sull'assicurazione malattie (LAMal), per i casi previsti
all'articolo 88quater.

2

Se si tratta di una decisione di rendita o di assegno per grandi invalidi, l'articolo 70 OAVS172 è applicabile per analogia.

168

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

169

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

170

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in
vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102).

171

RS 832.10

172

RS 831.101

OAI

35

831.201


Art. 77


173

Obbligo di informare

L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è effettuata la
prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento
rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, delle necessità
di aiuto, delle condizioni personali e, eventualmente, economiche dell'assicurato.

D. Pagamento delle prestazioni174 I. Provvedimenti d'integrazione, d'accertamento e spese di viaggio

Art. 78


175

Pagamento

1

L'assicurazione assume, nei limiti della garanzia delle spese dell'ufficio AI, le spese dei provvedimenti d'integrazione stabiliti da quest'ufficio. Essa si addossa, inoltre, alle condizioni stabilite dall'articolo 48 capoverso 2 LAI, le spese dei provvedimenti integrativi già attuati.176

2

...177

3

Le spese dei provvedimenti d'accertamento sono assunte dall'assicurazione se questi furono ordinati dall'ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all'erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi
in seguito. Sono salvi l'articolo 81 LAI e gli articoli 17 e 71 della presente ordinanza.178 4

Le spese dei provvedimenti d'integrazione, eccettuate le indennità giornaliere, come pure quelle d'accertamento e di viaggio sono pagate dall'Ufficio centrale di compensazione. Sono riservati gli articoli 79bis, 94 e 95.179

5

Di regola, il pagamento è fatto all'agente che ha attuato i provvedimenti o ha eseguito l'accertamento.

6

Se il pagamento è fatto all'assicurato o al suo rappresentante legale e si presume che la somma pagata non sia utilizzata allo scopo previsto, l'assicurazione prenderà i
provvedimenti intesi a garantirne l'adeguato impiego.

7

Le fatture degli organi d'esecuzione e delle persone in contatto permanente con l'assicurazione sono pagate tramite girata sul conto corrente postale o sul conto bancario.180 173

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

174

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

175

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

176

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

177

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

178

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

179

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1594).

180

Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912).

Assicurazione per l'invalidità 36

831.201


Art. 79


181

Presentazione delle fatture 1

I fornitori di prestazioni possono inviare le fatture concernenti le spese di cui all'articolo 78:

a.

all'Ufficio centrale di compensazione mediante trasmissione elettronica di
dati; o

b.

all'ufficio AI competente che trasmette in seguito le fatture all'Ufficio centrale di compensazione.

2

L'ufficio AI verifica se le fatture sono giustificate e l'Ufficio centrale di compensazione verifica la loro concordanza con eventuali convenzioni. L'Ufficio centrale di
compensazione effettua il pagamento delle fatture.

3

I dati necessari alla verifica delle fatture sono trasmessi elettronicamente dall'ufficio AI all'Ufficio centrale di compensazione o dall'Ufficio centrale di compensazione all'ufficio AI.

4

Se una fattura è contestata o se dev'essere fatta valere una richiesta di restituzione, l'ufficio AI emana le necessarie decisioni.

5

L'Ufficio federale emana direttive in merito alla presentazione, alla trasmissione, alla verifica e al pagamento delle fatture.

bis182 Regolazione particolare della competenza L'Ufficio federale può affidare agli uffici AI la verificazione della conformità ad
eventuali convenzioni e il rimborso delle spese per determinate prestazioni.

II. Indennità giornaliere

Art. 80

Pagamento

1

Le casse di compensazione o i datori di lavoro pagano le indennità giornaliere mensilmente, scaduto il termine, o le compensano ai sensi dell'articolo 47 capoverso
2 LAI o dell'articolo 20 capoverso 2 LAVS183. L'Ufficio federale può, in certi casi,
affidare il pagamento delle indennità giornaliere ai centri d'integrazione.184 2

Acconti possono essere pagati a domanda, se l'assicurato o i suoi congiunti abbisognano d'indennità giornaliere a scadenze più brevi.185

3

...186

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1998, in vigore dal 15 ago. 1998 (RU 1998 1839).

182

Introdotto dal n. 2 dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

183

RS 831.10

184

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 456).

185

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 456).

186

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 691).

OAI

37

831.201


Art. 81


187

Attestato

1

L'istituto, o la persona, presso il quale l'assicurato è sottoposto a provvedimenti d'integrazione o a esami oppure esegue un avviamento professionale, deve attestare,
su modulo ufficiale e a destinazione dell'ufficio AI, il numero di giorni che danno
diritto all'indennità giornaliera. Il periodo di attesa per il quale è dato un diritto all'indennità giornaliera è attestato dall'ufficio AI competente. Se il diritto all'indennità giornaliera dipende dal grado d'incapacità al lavoro, l'ufficio AI deve procurarsi, ove occorra, un'attestazione medica.

2

L'attestato dev'essere rilasciato prima del termine di pagamento. Terminata l'applicazione di provvedimenti prescritti o spirato il termine per il quale è dato il diritto
all'indennità giornaliera, l'attestato deve essere trasmesso senza indugio all'ufficio
AI.

bis188 Conteggio dei contributi Gli articoli 21a e 21b OIPG189 si applicano per analogia al computo delle indennità
giornaliere quali reddito dal lavoro ai sensi dell'AVS e all'iscrizione di queste indennità nel conto individuale dell'assicurato. L'articolo 21a capoversi 1 e 2 OIPG è
parimenti applicabile per analogia ai centri d'integrazione cui è affidato il pagamento delle indennità giornaliere (art. 80 cpv. 1).

III. Rendite e assegni per grandi invalidi

Art. 82


190

Pagamento

Gli articoli 71, 71bis, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS3 sono applicabili per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.


Art. 83

Misure di garanzia

1

L'articolo 74 OAVS191 è applicabile, per analogia, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi.

2 La cassa di compensazione deve inoltre verificare periodicamente che l'assicurato
soddisfi le condizioni economiche del diritto alle rendite d'invalidità nei casi di rigore.192 187

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

188

Introdotto dal n. III dell'O del 27 ott. 1987 (RU 1987 1397). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

189 RS

834.11

190

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2002
200).

3 RS

831.101

191

RS 831.101

192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2951).

Assicurazione per l'invalidità 38

831.201

IV. Disposizioni comuni

Art. 84

Garanzia dell'uso conforme allo scopo L'articolo 76 OAVS193 è applicabile, per analogia, alla prestazione di garanzia per
l'uso conforme delle indennità giornaliere, delle rendite e degli assegni per grandi
invalidi.


Art. 85

Ricupero e restituzione 1

L'articolo 77 OAVS194 è applicabile, per analogia, al pagamento di indennità giornaliere, di rendite e di assegni per grandi invalidi, non riscossi195. Sono riservate la
prescrizione e la preclusione giusta l'articolo 48 LAI.

2

Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al riesame dei diritti dell'assicurato, la modificazione corrispondente è valida soltanto a partire dal
mese seguente la nuova decisione. Per rendite e assegni per grandi invalidi è applicabile l'articolo 88bis capoverso 2.196 3

Se un ufficio AI viene a sapere che una persona, rispettivamente il suo rappresentante legale, ha ottenuto prestazioni a cui, per motivi che non hanno niente a che vedere con l'invalidità, non ha diritto o ne ha solo in minima parte, l'ufficio AI ordina
la restituzione dell'importo percepito indebitamente. Se la rendita è stata versata a
un terzo o all'autorità conformemente all'articolo 50 LAI, il terzo o l'autorità sono
tenuti a restituirla. Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 79 e 79bis
OAVS197.198

bis199 Versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno
effettuato anticipi

1

I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS200. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un
formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al
momento della decisione dell'Ufficio AI.

193

RS 831.101

194

RS 831.101

195

RU 1985 640

196

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

197

RS 831.101

198

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

199

Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2925).

200

RS 831.10

OAI

39

831.201

2

Sono considerati anticipi le prestazioni: a.

liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a
rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al
terzo che gli ha concesso l'anticipo; b.

versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3

Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti.

E. La revisione della rendita e dell'assegno per grandi invalidi

Art. 86

Assegno per grandi invalidi Le disposizioni LAI concernenti la revisione della rendita sono applicabili, per analogia, alla revisione dell'assegno per grandi invalidi.


Art. 87

Motivo di revisione

1

La revisione avviene d'ufficio o su domanda.

2

La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un
termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità.201 3

La domanda di revisione deve dimostrare che il grado d'invalidità o d'incapacità dell'invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni.

4

Ove la rendita o l'assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una
nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.


Art. 88

Procedura

1

La procedura di revisione è avviata dall'ufficio AI che alla data dell'inoltro della domanda di revisione o di riesame è competente d'ufficio ai sensi dell'articolo 40.202 2

...203

201

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

202

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

203

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

Assicurazione per l'invalidità 40

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3

L'ufficio AI comunica il risultato del riesame alla competente cassa di compensazione. L'ufficio AI emana la relativa decisione se la prestazione assicurativa è modificata o se l'assicurato ha chiesto una modificazione.204

4

Sono applicabili, per analogia, gli articoli 66 e 69 a 76.

a205 Modificazione del diritto 1

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora o la grande invalidità di cui è affetto si attenua, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere
in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

2

In caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno o della grande invalidità, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29bis è applicabile
per analogia.

bis206 Effetto 1

L'aumento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi avviene al più presto: a.

se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata;

b.

se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista; c.

se viene costatato che la decisione dell'ufficio AI, sfavorevole all'assicurato,
era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.207 2

La riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto:

a.208 il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;

b.

retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se
l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento indebito di una prestazione per
l'assicurato o se quest'ultimo ha violato l'obbligo di informare, impostogli
ragionevolmente dall'articolo 77.

204

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

205

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

206

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

207

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

208

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983
(RU 1982 1284).

OAI

41

831.201

Capo sesto:209 Rapporti con l'assicurazione contro le malattie
ter210 Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi dell'articolo 11 LAMal Se l'assicurato di un assicuratore-malattie ai sensi dell'articolo 11 LAMal (assicuratore-malattie) chiede all'assicurazione provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l'assicuratore-malattie interessato o un ufficio di collegamento.

quater211 Notificazione delle decisioni degli uffii AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie 1

All'assicuratore-malattie che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competenti di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento
per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto
delle prestazioni.

2

Se l'assicurazione rifiuta totalmente o parzialmente le prestazioni, obbligando in tal modo l'assicuratore-malattie a fornire prestazioni, quest'ultimo può impugnare a
titolo indipendente la decisione dell'ufficio AI avvalendosi dei mezzi di diritto stabiliti dall'articolo 69 LAI.

3

Se l'assicuratore-malattie interpone ricorso, ne informerà l'assicurato interessato.

quinquies212 Rimborso di anticipazioni Se l'assicurazione si assume le spese dei provvedimenti sanitari, l'assicuratore-malattie ha diritto al rimborso delle sue anticipazioni. Sono riservati, verso l'assicurazione, maggiori diritti dell'assicurato o di terzi.

Capo settimo213: Disposizioni diverse

Art. 89


214

Disposizioni dell'OAVS applicabili Salvo disposizioni contrarie della LAI o della presente ordinanza, i capi IV e VI,
come anche gli articoli 205 a 214 OAVS215 sono applicabili per analogia.

209

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

210

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in
vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102).

211 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102).

212

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in
vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102).

213

Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

214

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

215

RS 831.101

Assicurazione per l'invalidità 42

831.201

bis216 Ricorso amministrativo contro le decisioni dell'Ufficio federale Contro le decisioni in materia di sussidi secondo gli articoli 73 e 74 LAI è possibile
ricorrere presso il Dipartimento federale dell'interno.

ter217

Art. 90


218

Spese di viaggio in Svizzera 1

Sono considerate spese indispensabili di viaggio in Svizzera, ai sensi dell'articolo 51 della legge federale, quelle per recarsi presso l'agente esecutore qualificato più
vicino. Se l'assicurato sceglie un agente esecutore più distante, deve assumersi le
spese supplementari.

2

Sono rimborsate le spese corrispondenti al costo dei tragitti effettuati mediante i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per l'itinerario più diretto. Se
l'assicurato, a causa dell'invalidità, deve tuttavia utilizzare un altro mezzo di trasporto, gli verranno risarcite le relative spese. Non sono rifuse le piccole spese per
tragitti nel raggio locale.219 3

Oltre alle spese di trasporto, l'assicurazione rimborsa il viatico e le indispensabili spese accessorie, in particolare, le spese di viaggio per una persona che deve necessariamente accompagnare l'assicurato. Nel caso di viaggi di congedo o per visite,
non viene accordato nessun viatico.220 4

Il viatico ammonta a: Fr.

a. quanto l'assenza dal domicilio dura da cinque a otto ore 11.50 il giorno b. quando l'assenza dal domicilio supera le otto ore 19.- il giorno

c. per il pernottamento fuori di casa 37.50 la notte.221

5

Per viaggi con mezzi di trasporto delle imprese pubbliche sono concessi buoni.

L'Ufficio federale designa gli uffici autorizzati a consegnare buoni per viaggi. Sono
inoltre applicabili gli articoli 78 e 79.

bis222 Spese di viaggio all'estero I sussidi per le spese di viaggio dalla Svizzera all'estero e viceversa, come pure all'estero sono fissati dall'Ufficio federale in ogni singolo caso.

216 Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 3038).

217 Originario art. 89bis. Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456). Abrogato dal n. I de l'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2907).

218

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

219

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1976 2650).

220

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1976 2650).

221

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 1993 (RU 1993 347) 222

Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

OAI

43

831.201


Art. 91


223



Art. 92


224
Vigilanza materiale

1

La vigilanza giusta l'articolo 64 LAI è esercitata dal Dipartimento o, per suo incarico, dall'Ufficio federale. L'Ufficio federale impartisce istruzioni agli organi incaricati dell'applicazione dell'assicurazione al fine di garantirne l'uniformità in generale
e in casi singoli.

2

L'Ufficio federale garantisce la formazione del personale specializzato degli uffici AI.

3

L'Ufficio federale controlla periodicamente la gestione degli uffici AI e provvede a correggere le manchevolezze riscontrate.

4

Gli uffici AI devono presentare all'Ufficio federale un rapporto annuale sulla loro gestione, conforme alle istruzioni impartite dallo stesso.

bis225 Vigilanza amministrativa e finanziaria 1

L'Ufficio federale esercita la vigilanza amministrativa e finanziaria degli uffici AI in modo globale e particolare.

2

Esso esercita una vigilanza globale mediante l'approvazione: a.

dei regolamenti e dell'organizzazione degli uffici AI; b.

dell'organigramma con la classificazione finale del personale, che si effettua
secondo:
1.

le norme cantonali, per il personale degli uffici AI cantonali; 2.

le norme del Cantone di sede, per il personale degli uffici AI comuni; 3.

le norme valide per il personale federale, per il personale dell'ufficio AI
per gli assicurati residenti all'estero.

3

L'Ufficio federale esercita la vigilanza particolare mediante: a.

il controllo e l'approvazione del bilancio preventivo degli uffici AI per
l'anno successivo; questo bilancio deve essere trasmesso all'Ufficio federale
entro il 30 settembre; b.

l'approvazione dello stato dei costi dell'ufficio AI.

4

L'articolo 43 capoverso 2 è applicabile alla vigilanza amministrativa e finanziaria dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

223

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

224

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

225

Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

Assicurazione per l'invalidità 44

831.201


Art. 93


226

Contabilità

1

La contabilità è tenuta dalla cassa di compensazione del Cantone sede dell'ufficio AI. La contabilità dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero è tenuta dalla
cassa svizzera di compensazione.

2

La cassa di compensazione tiene una contabilità separata per l'ufficio AI. L'Ufficio federale emana istruzioni in proposito.

3 La cassa di compensazione è tenuta a mettere a disposizione dell'Ufficio federale i
documenti necessari all'esercizio della sorveglianza particolare degli uffici AI giusta
l'articolo 92bis capoverso 3.227
bis228 Rimborso delle spese

1

Sono imputabili le spese risultanti da una gestione razionale dell'assicurazione.

L'Ufficio federale decide sulle spese rimborsabili per ogni caso particolare.

2

La cassa di compensazione viene risarcita per i compiti realizzati a favore dell'assicurazione per l'invalidità.

ter229 Locali per gli organi d'esecuzione 1 La Confederazione può acquistare o costruire, in nome dell'assicurazione invalidità e a carico dei conti ordinari dell'AI, i locali necessari per gli organi d'esecuzione dell'assicurazione, se a lungo termine ne risultano risparmi per i conti
d'esercizio.230

2 La contabilizzazione dell'operazione e l'iscrizione dei locali nei conti ordinari
dell'AI spetta all'Ufficio federale e all'Amministrazione federale delle finanze (Centrale di compensazione).231 3

Inoltre, per l'acquisto o la costruzione di locali da parte della Confederazione, si applicano le prescrizioni generali, in particolare quelle dell'ordinanza del 28 marzo
1990232 sulla delegazione di competenza e dell'ordinanza del 18 dicembre 1991233
sulle costruzioni federali.

226

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

227 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

228

Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

229

Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

230 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

231 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

232

[RU 1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv. 3, 2000 243 all. n. 4
291 all. n. II 3 1239 art. 12 n. 2 1837 art. 19 n. 2. RU 2001 267 art. 32 lett. c] 233

[RU 1992 366, 1997 2779 n. II 6. RU 1996 1167 all. n. 1 lett. a]. Vedi ora: O del 14 dic.
sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (RS 172.010.21).

OAI

45

831.201


Art. 94


234

Spese di amministrazione delle casse di compensazione 1

Le casse di compensazione riscuotono i contributi per le spese d'amministrazione, secondo le stesse aliquote dell'AVS, presso i datori di lavoro, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e quelle senza attività lucrativa.

2

Il Dipartimento stabilisce eventuali sussidi del Fondo di compensazione alle spese d'amministrazione delle casse di compensazione.


Art. 95

Spese dei servizi specializzati 1

Gli specialisti (art. 59 cpv. 2 LAI) chiamati a collaborare con un ufficio AI presentano a quest'ultimo un attestato riguardante l'adempimento dell'incarico, a destinazione dell'Ufficio federale.235

2

...236

3

L'Ufficio federale determina l'importo rimborsabile che sarà pagato dall'Ufficio centrale di compensazione con riserva del capoverso 4.237 4

L'Ufficio federale può affidare agli uffici AI la verificazione degli attestati e il pagamento degli importi.238

Capo ottavo239: Il promovimento dell'aiuto agli invalidi A. I sussidi alle istituzioni di aiuto agli invalidi I. Sussidi a uffici del lavoro, uffici di orientamento professionale
e servizi specializzati


Art. 96

a 98240 II. Sussidi per la costruzione

Art. 99

Centri di integrazione e stabilimenti 1

I sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di centri e stabilimenti, pubblici o privati di utilità pubblica, sono assegnati a condizione che questi:

a.241 eseguiscano i provvedimenti d'integrazione previsti dall'assicurazione almeno per metà dei casi o durante la metà delle giornate complessive di sog-

234

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

235

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

236

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

237

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1594).

238

Introdotto dal n. 2 dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

239

Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

240

Abrogati dal n. I dell'O del 1° lug. 1987 (RU 1987 1088).

241

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU 1980 1972).

Assicurazione per l'invalidità 46

831.201

giorno. Le scuole speciali devono eseguire i provvedimenti d'istruzione scolastica speciale dell'assicurazione almeno per un terzo dei casi o durante un
terzo del totale delle giornate di soggiorno; b.242 siano, in generale, necessari all'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione previsti dall'assicurazione; c.

siano aperti a tutte le persone che soddisfano alle condizioni, d'età, di sesso
e d'invalidità, e non perseguano uno scopo lucrativo; d.

siano diretti da persone competenti.

2

Possono essere assegnati sussidi anche se il centro o lo stabilimento eseguisce i provvedimenti d'integrazione in una sola divisione, a condizione che per tale reparto
siano soddisfatti i presupposti secondo il capoverso 1.243 3

I sussidi ammontano al massimo a un terzo delle spese computabili.244

Art. 100


245

Laboratori per l'occupazione permanente d'invalidi; case per invalidi e centri giornalieri246 1

Sono assegnati sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di: a.247 laboratori pubblici o privati di utilità pubblica, che occupano in permanenza nei loro locali o in posti di lavoro decentralizzati per la maggior parte invalidi i quali, nelle condizioni usuali, non possono esercitare un'attività lucrativa o, professionalmente, non sono suscettibili di integrazione. L'attrezzatura e la possibilità di collegamenti di questi laboratori devono rispondere
alle esigenze degli invalidi e consentire loro di esercitare un'attività sensata.
I laboratori non destinati a occupare in permanenza e per la maggior parte
invalidi possono beneficiare eccezionalmente di sussidi qualora il loro sistema di occupazione si applichi in larga misura anche agli invalidi; b.248 case pubbliche o private d'utilità pubblica destinate soprattutto a ospitare invalidi. L'attrezzatura e la possibilità di collegamenti di queste case devono
rispondere alle esigenze degli invalidi e agevolare o consentire loro l'integrazione professionale, l'esercizio della professione, come pure un'organizzazione giudiziosa del tempo libero. Le case non destinate soprattutto a
ospitare invalidi possono beneficiare eccezionalmente di sussidi qualora il
loro sistema di assistenza si applichi in larga misura anche agli invalidi; 242

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU 1980 1972).

243

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1594).

244

Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'O 2 del 29 nov. 1995 conc. le misure di risanamento
1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5518).

245

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2338).

246

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983
(RU 1982 1284).

247 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

248

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2927).

OAI

47

831.201

c.249 case pubbliche o private d'utilità pubblica destinate soprattutto a ospitare occasionalmente invalidi per il loro tempo libero e che, per l'attrezzatura e la
possibilità di collegamenti, rispondono alle loro esigenze; d.250 centri giornalieri pubblici o riconosciuti di utilità pubblica che accolgono soprattutto invalidi e permettono loro di incontrarsi e di partecipare ai programmi di occupazione e al tempo libero per loro organizzati.

1bis Se versati a norma dell'articolo 104ter, i sussidi possono essere assegnati pure
agli istituti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d che non assistono in prevalenza invalidi.251 2

I sussidi ammontano al massimo a: a.252 un terzo delle spese computabili per gli stabilimenti e i centri menzionati nel capoverso 1 lettere a-b; b.253 un quarto delle spese computabili per le case e i centri giornalieri secondo il capoverso 1 lettere c e d.

3

I sussidi sono assegnati solo se una pianificazione cantonale o intercantonale prova l'esistenza di un bisogno specifico per i laboratori, le case e i centri giornalieri menzionati al capoverso 1. L'Ufficio federale emana direttive in proposito.254

Art. 101

Spese computabili

1

Per tutti gli istituti di cui agli articoli 99 e 100, sono prese in considerazione le spese:

a.

d'acquisto di immobili, esclusi i terreni; b.

di costruzione, di ampliamento o di rinnovo di immobili; c.

d'acquisto di apparecchiature indispensabili in vista della creazione, conformemente alla pianificazione del bisogno, di posti nuovi, supplementari o che
corrispondono ad una nuova concezione.255 1bis

Per gli istituti esistenti di cui agli articoli 99 e 100 capoverso 1 lettera a, sono prese in considerazione anche le spese per il rinnovo o per il completamento di apparecchiature. Tuttavia, tali spese sono prese in considerazione solo nella misura in
cui la spesa per unità raggiunga il limite massimo fissato dal Dipartimento.256 249

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2927).

250

Introdotta dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1284). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 30 ott. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2927).

251 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374).

252

Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'O 2 del 29 nov. 1995 conc. le misure di risanamento
1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5518).

253

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983
(RU 1982 1284).

254

Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 1005).

255

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1996 3133).

256

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3133).

Assicurazione per l'invalidità 48

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2

Le spese destinate soltanto in parte agli scopi indicati negli articoli 99 e 100 sono considerate proporzionatamente.

3 Le spese per l'istituzione di posti di lavoro decentralizzati di laboratori di cui
all'articolo 100 capoverso 1 lettera a non sono considerate spese computabili.257

Art. 102


258

Presentazione ed esame della richiesta 1

Le richieste di sussidio per i progetti menzionati all'articolo 101 capoverso 1 devono essere inoltrate all'autorità competente del Cantone d'insediamento. Essa esamina le richieste per quanto riguarda il bisogno e le trasmette all'Ufficio federale accompagnate da una domanda motivata. L'Ufficio federale emana le direttive relative
ai documenti necessari.259 2

L'Ufficio federale esamina la richiesta di sussidio, in particolare, circa la necessità, la funzionalità e l'urgenza del progetto, considerando anche l'ammontare delle spese. L'esame dei problemi di costruzione è fatto dall'Ufficio federale della costruzione e della logistica260. Inoltre si può chiedere una perizia da parte di specialisti.


Art. 103

261 Decisione262 1 I sussidi sono di massima versati soltanto se la loro concessione è stata decisa per
scritto dall'Ufficio prima dell'acquisizione del terreno, della costruzione, dell'ingrandimento e del rinnovamento di edifici o dell'acquisizione di attrezzature. Una
decisione scritta precedente non è necessaria se seri svantaggi dovessero risultare
dalla sua attesa o in caso di investimenti di minore importanza.263 2

Il sussidio è assegnato soltanto se il progetto soddisfa ai requisiti e le spese sono proporzionate.264

3

La decisione di accordare il sussidio è presa dall'Ufficio federale, con riserva del conto finale. In casi particolari il montante del sussidio può già essere fissato nella
decisione mediante un accordo preliminare delle parti interessate. In tal caso l'evoluzione dell'indice del costo della costruzione come pure modificazioni indispensabili
del progetto durante i lavori, possono essere riservate.265 4

L'assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni e oneri.266 257 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

258

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1594).

259

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996
(RU 1996 1005).

260

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

261

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1594, 1975 900).

262

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002
1374).

263 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

264 Originario cpv. 1.

265

Originario cpv. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen.
1983 (RU 1982 1284).

266 Originario cpv. 3.

OAI

49

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Art. 104

Rendiconto e pagamento 1

Eseguito il progetto, dev'essere presentato all'Ufficio federale un rendiconto particolareggiato, corredato di tutte le fatture e le quietanze.

2

Il sussidio è stabilito definitivamente sulla base delle spese provate e ammesse, e poi è pagato.

bis267 Restituzione dei sussidi 1 I sussidi devono essere restituiti, quando le costruzioni sono alienate dallo scopo a
cui erano destinate, o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, prima che siano trascorsi venticinque anni dal pagamento finale. L'ammontare
da rimborsare è diminuito del 4 per cento per ogni anno di utilizzazione conforme
alla destinazione prevista.268 2

La restituzione deve essere richiesta dall'Ufficio federale entro cinque anni dall'alienazione.

3

... 269

ter270 Contratto di prestazioni 1 L'Ufficio federale può accordare sussidi agli istituti di cui all'articolo 100 capoversi 1 lettere a, b e d e 1 bis sulla base di un contratto di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili.

2 L'Ufficio federale può versare i sussidi al Cantone se: a.

tale procedura è approvata dal Cantone, dall'istituto avente diritto ai sussidi
e da tutti gli altri istituti della medesima categoria, menzionati all'articolo 100 capoverso 1 lettere a, b o d, che hanno sede nel Cantone e assistono il
medesimo gruppo di invalidi; e b.

il Cantone si impegna nei confronti dell'Ufficio federale a versare anticipatamente all'istituto avente diritto il sussidio previsto e a chiedere all'Ufficio
federale il rimborso senza interessi dell'importo versato, fino a concorrenza
del sussidio effettivamente accordato all'istituto.

3 Trattandosi di istituti che non assistono in prevalenza invalidi, il versamento dei
sussidi è retto imperativamente dal capoverso 2.

4 Il Dipartimento emana direttive sui particolari della procedura di cui al capoverso 2.

267

Introdotto dal n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594,
1975 900).

268 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

269 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU 1997 3038).

270 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374).

Assicurazione per l'invalidità 50

831.201

III. Sussidi per spese d'esercizio

Art. 105


271

Centri d'integrazione e stabilimenti 1

Sono assegnati sussidi per le spese di esercizio ai centri e agli stabilimenti che soddisfano i requisiti dell'articolo 99, in quanto le spese d'esercizio per provvedimenti
integrativi a carico dell'assicurazione non siano coperte dalle prestazioni previste
negli articoli 12 a 20 LAI e, se trattasi di provvedimenti per l'istruzione scolastica
speciale e per l'assistenza per minorenni, dalle partecipazioni, presunte dall'assicurazione, dei Cantoni, dei Comuni e dei genitori.

2

Per le spese scoperte sono assegnati sussidi fino a 30 franchi per giorno di pensione, di scuola o di formazione per assicurato se frequenta una scuola speciale e fino a 15 franchi se frequenta un centro d'integrazione.272 Se rimane un disavanzo,
l'assicurazione assegna un sussidio supplementare fino alla metà di quest'ultimo, ma
al massimo di 15 franchi al giorno.273 3

Per le scuole speciali, il numero effettivo di giorni di pensione o di scuola può essere aumentato, quando una scuola deve diminuire l'effettivo delle sue classi per
motivi pedagogici oppure per l'indennizzo di provvedimenti di natura pedagogicoterapeutica secondo l'articolo 8ter capoverso 2, così come per provvedimenti di consulenza, di sostegno e di promozione per gli assicurati che frequentano la scuola
pubblica secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettere b, c e d. L'Ufficio federale emana
direttive in proposito.274

Art. 106


275

Laboratori per l'occupazione permanente d'invalidi, case per
invalidi e centri giornalieri276 1

Ai laboratori che soddisfano i requisiti dell'articolo 100 capoverso 1 lettera a sono assegnati sussidi per le loro spese suppletive d'esercizio, cagionate dall'occupazione
d'invalidi.

2

Alle case che soddisfano le esigenze dette all'articolo 100 capoverso 1 lettera b, sono assegnati sussidi per le spese suppletive d'esercizio derivanti dall'alloggio dato
agli invalidi e che non possono essere coperte con prestazioni individuali dell'assicurazione o con prestazioni dei poteri pubblici date al sol scopo di coprire queste
spese.277

271

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

272 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

273

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3133).

274

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3133).

275

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

276

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983
(RU 1982 1284).

277

Introdotto dal n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

OAI

51

831.201

3

Ai centri giornalieri che soddisfano le esigenze dette all'articolo 100 capoverso 1 lettera d sono assegnati sussidi per le spese suppletive d'esercizio derivanti dall'organizzazione del tempo libero per gli invalidi.278 3bis Se versati a norma dell'articolo 107bis, i sussidi per le spese d'esercizio possono
essere assegnati pure agli istituti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d che non assistono in prevalenza invalidi.279 4

I sussidi corrispondono alle spese suppletive secondo i capoversi 1-3; non devono tuttavia superare le maggiori uscite computabili. I sussidi per le spese d'esercizio dei
posti di lavoro decentralizzati dei laboratori di cui all'articolo 100 capoverso 1 lettera a non devono superare i sussidi versati per i posti di lavoro interni.280 Il Dipartimento emana le necessarie direttive di esecuzione.281 282 5

I sussidi sono assegnati solo se una pianificazione cantonale o intercantonale prova l'esistenza di un bisogno specifico. L'Ufficio federale emana direttive in proposito.283

Art. 107


284

Decisione

1 I sussidi per le spese d'esercizio sono assegnati dopo presentazione dei conti annuali verificati.

2 Le domande di sussidio devono essere presentate all'Ufficio federale entro 6 mesi
dalla fine dell'anno d'esercizio. Prima della sua scadenza, il termine può essere prorogato dietro richiesta scritta debitamente motivata. L'inosservanza, senza ragioni
valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un
quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di
ritardo.

3 L'Ufficio federale esamina le domande e stabilisce le spese computabili e
l'importo dei sussidi. L'assegnazione del sussidio può essere vincolata a condizioni
e oneri.

4 I beneficiari hanno l'obbligo di informare, in ogni tempo, l'Ufficio federale
sull'uso dei sussidi e di permettere agli organi di controllo di visitare l'esercizio ed
esaminare la contabilità.

278

Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1284).

279 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374).

280 Per. introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

281 Per. introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

282

Originario cpv. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 1996, in vigore dal
1° apr. 1996 (RU 1996 1005).

283

Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 1005).
Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

284 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374).

Assicurazione per l'invalidità 52

831.201

bis285 Contratto di prestazioni 1 L'Ufficio federale può accordare sussidi per le spese di esercizio agli istituti di cui
all'articolo 100 capoversi 1 lettere a, b e d e 1 bis sulla base di un contratto di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili.

2 L'Ufficio federale può versare i sussidi per le spese d'esercizio al Cantone se: a.

tale procedura è approvata dal Cantone, dall'istituto avente diritto ai sussidi
e da tutti gli altri istituti della medesima categoria, menzionati all'articolo 100 capoverso 1 lettere a, b o d, che hanno sede in quel Cantone e assistono il medesimo gruppo di invalidi; b.

il Cantone si impegna nei confronti dell'Ufficio federale a versare anticipatamente all'istituto avente diritto il sussidio previsto e a chiedere all'Ufficio
federale il rimborso senza interessi dell'importo versato, fino a concorrenza
del sussidio effettivamente accordato all'istituto.

3 Trattandosi di istituti che non assistono soprattutto invalidi, il versamento dei sussidi per le spese d'esercizio è retto imperativamente dal capoverso 2.

4 Il Dipartimento emana direttive sui particolari della procedura di cui al capoverso 2.

B. I sussidi alle associazioni centrali delle organizzazioni private di
aiuto agli invalidi e ai centri di formazione del personale specializzato
I. Associazioni centrali

Art. 108


286

Diritto ai sussidi

1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato agli
invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero
o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga
misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura
delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive.

2 L'Ufficio federale conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti
di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili fornite a livello
svizzero o di regione linguistica. Se risulta impossibile concludere un contratto,
l'Ufficio federale emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso.

285 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374).

286 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199).

OAI

53

831.201

bis 287 Prestazioni computabili 1 Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico: a.

consulenza e assistenza agli invalidi o ai loro familiari; b.

corsi per invalidi o i loro familiari; c.

corsi per il perfezionamento professionale degli specialisti e del personale di
segretariato di organizzazioni di aiuto privato agli invalidi; d.

prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi.

2 L'Ufficio federale definisce le prestazioni dettagliatamente. L'attività del comitato
e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le collette per l'acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni computabili.

ter 288 Condizioni 1 Sussidi sono versati soltanto se il bisogno di prestazioni secondo l'articolo 108bis è

provato. L'Ufficio federale emana direttive a questo scopo.

2 Le organizzazioni provvedono al rilevamento statistico delle prestazioni e dei loro
beneficiari e adempiono le esigenze relative alla contabilità e alla qualità delle prestazioni fornite. L'Ufficio federale emana direttive a questo scopo.

quater 289 Calcolo e ammontare dei sussidi Il Dipartimento determina il modo di calcolo e l'ammontare dei sussidi.


Art. 109


290

Sussidi per le spese di trasporto e l'accompagnamento a domicilio 1 Sussidi possono essere versati a organizzazioni attive a livello locale, regionale,
cantonale, di regione linguistica o svizzero per le spese di trasporto delle persone
gravemente handicappate che non possono utilizzare i trasporti pubblici. I sussidi
sono versati soltanto in vista di favorire a queste persone il contatto con l'ambiente.

2 Sussidi possono essere versati a organizzazioni attive a livello locale, regionale,
cantonale, di regione linguistica o svizzero per le spese di personale nell'ambito
dell'accompagnamento a domicilio agli invalidi. Sono computabili al massimo
quattro ore d'assistenza per invalido e per settimana.

3 Il Dipartimento determina il modo di calcolo e l'ammontare dei sussidi. Questi
ammontano al massimo a quattro quinti delle spese computabili.

287 Introdotto dal n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199).

Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

288 Introdotto dal n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199).

Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

289 Introdotto dal n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199).

Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

290

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1199). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente
testo.

Assicurazione per l'invalidità 54

831.201

4 I sussidi sono versati esclusivamente per prestazioni fornite in Svizzera in modo
finalizzato ed economico. L'Ufficio federale definisce le prestazioni dettagliatamente. L'attività del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le collette per l'acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni computabili.

5 Gli articoli 108ter e 110 capoversi 1, 2 e 5 sono applicabili per analogia.

bis291

Art. 110


292

Procedura

1 Le organizzazioni di aiuto privato agli invalidi secondo l'articolo 108 capoverso 1
che intendono ottenere sussidi devono presentare una richiesta all'Ufficio federale.
L'Ufficio federale stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della
conclusione di un contratto di prestazioni.

2 L'Ufficio federale determina i documenti che gli devono essere presentati, nel periodo di durata del contratto, entro sei mesi a contare dalla fine dell'esercizio annuale. Prima della sua scadenza, il termine può essere prorogato dietro richiesta
scritta debitamente motivata. L'inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a
un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.293 3 I versamenti di sussidi sono effettuati in due rate all'anno.

4 Il versamento di un sussidio più elevato in cambio di prestazioni più estese di
quelle previste nel contratto è possibile soltanto eccezionalmente durante il periodo
contrattuale in corso e soltanto previa modifica del contratto.

5 L'organizzazione è tenuta a informare in qualsiasi momento l'Ufficio federale
sull'utilizzazione dei sussidi e a autorizzare gli organi di controllo a consultare i
conti.

291 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Abrogato dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

292

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 1199).

293 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374).

OAI

55

831.201

II. Centri di formazione specialistica

Art. 111


294

Diritto ai sussidi

1

Hanno diritto ai sussidi i centri pubblici o privati di utilità pubblica, come pure altre istituzioni pubbliche o private295 di utilità pubblica, per l'istruzione e il perfezionamento del personale specializzato nell'integrazione professionale, aperti a tutte le
persone che soddisfano ai requisiti di età e di formazione.

2

È considerato personale specializzato nell'integrazione professionale: a.296 il personale addetto all'istruzione scolastica speciale e all'educazione degli assicurati invalidi che non hanno ancora compiuto il ventesimo anno di età,
e per l'assistenza dei minorenni grandi invalidi; b.

il personale che si occupa dell'orientamento, della formazione professionale,
del collocamento degli invalidi, di tenerli occupati e dell'organizzazione dell'impiego del loro tempo libero; c.

il personale addetto all'ergoterapia e alla terapia occupazionale nell'ambito
dell'integrazione professionale degli invalidi.


Art. 112

Spese computabili

1

Sono computabili i salari determinanti, secondo la LAVS297 e gli oneri sociali, per quanto detti oneri siano necessari alla formazione o al perfezionamento adeguato
degli specialisti dell'integrazione professionale. L'Ufficio federale stabilisce l'importo delle spese computabili.298 2

Le spese computabili possono essere calcolate empiricamente per i corsi regolari destinati soltanto in parte alla formazione e al perfezionamento del personale specializzato nell'integrazione professionale.

3

Per i corsi non regolari sono assegnati sussidi soltanto se l'Ufficio federale ne ha approvato il programma e il preventivo prima dell'inizio del corso stesso.


Art. 113


299

Importo dei sussidi

1

I sussidi ammontano al massimo a quattro quinti delle spese computabili secondo l'articolo 112.

2

I sussidi per corsi occasionali non devono superare l'eccedente delle spese computabili.300

294

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1594).

295

RU 1975 900

296

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 4382).

297

RS 831.10

298

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU 1980 1972).

299

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

300

Introdotto dal n. II dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1172).

Assicurazione per l'invalidità 56

831.201

III. ...301


Art. 114


302

1 I centri di formazione degli specialisti che intendono ottenere un sussidio, devono,
con la prima domanda, chiedere all'Ufficio federale il riconoscimento del loro diritto
al sussidio. La domanda deve contenere, in particolare, indicazioni concernenti
l'organizzazione, il programma d'attività e la situazione finanziaria.303 2 Se il diritto al sussidio è di massima riconosciuto, sono assegnati sussidi secondo
l'articolo 113 sulla base dei conteggi del corso o dei conti annuali chiusi e verificati.304 3 Il conteggio del corso va presentato all'Ufficio federale entro tre mesi dalla fine del
corso e i conti annuali entro sei mesi dalla fine dell'anno di esercizio. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L'inosservanza, senza ragioni valide, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi
di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.305 4

L'Ufficio federale esamina le indicazioni date e stabilisce l'importo dei sussidi. Per spese urgenti possono essere concessi pagamenti anticipati e, eccezionalmente, mutui infruttiferi. L'assegnazione di sussidi e la concessione di mutui possono essere
vincolate a condizioni e oneri.306 5

I beneficiari sono tenuti d'informare, in ogni tempo, l'Ufficio federale sull'uso dei sussidi e di permettere agli organi di controllo di esaminare la contabilità.307 301 Soppresso dal n. I dell'O del 2 feb. 2000 (RU 2000 1199).

302

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

303 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199).

304 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374).

305 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374).

306 Originario cpv 3.

307 Introdotto dal n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2507). Abrogato dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal
1° giu. 2002 (RU 2002 1374).

OAI

57

831.201

Capo nono308: Disposizioni finali e transitorie

Art. 115


309



Art. 116


310


Art. 117

Entrata in vigore e esecuzione 1

La presente ordinanza ha effetto a contare dal 1° gennaio 1961. Essa à applicabile anche alle richieste presentate nel 1960, ma non ancora risolte alla data della sua
entrata in vigore.

2

...311

3

Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato dell'esecuzione.

Disposizione finale della modificazione del 7 luglio 1982312 Le modificazioni dell'articolo 48 capoversi 3 e 4 OAVS313 si applicano per analogia
ai casi d'assicurazione che si sono realizzati prima dell'entrata in vigore. Tuttavia
prestazioni riguardanti tali casi sono versate solo su richiesta e a partire dall'entrata
in vigore.

Disposizioni finali della modificazione del 21 gennaio 1987314 1

Se il diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 21bis nasce all'entrata in vigore della presente modificazione, da questa stessa data la rendita corrente si
estingue. È applicabile l'articolo 20ter capoverso 2.

2

Le nuove disposizioni degli articoli 73 capoverso 3 e 74 capoverso 2 LAI sono applicabili ai sussidi fissati secondo un conto di gestione o di costruzione registrato al
31 dicembre 1986 o a una data ulteriore.

3

I sussidi per l'esercizio di stabilimenti e laboratori che applicano provvedimenti sanitari stazionari sono versati per l'ultima volta per l'anno d'esercizio 1987.

308

Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

309

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

310

Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

311

Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

312

RU 1982 1284 313

RS 831.101

314

RU 1987 456

Assicurazione per l'invalidità 58

831.201

Disposizioni finali della modificazione del 1° luglio 1987315 1

Il nuovo tenore dell'articolo 28 LAI vale pure, dalla sua entrata in vigore, per le rendite versate a persone residenti all'estero. La Cassa svizzera di compensazione
esamina d'ufficio se essa può concedere una prestazione assistenziale giusta l'articolo 76 LAI ai cittadini svizzeri il cui grado di invalidità è inferiore al 50 per cento.
Fino al termine dell'esame queste persone riscuotono la rendita precedente.

2

I sussidi giusta l'articolo 72 LAI 316 sono pagati l'ultima volta per l'esercizio 1987.

Disposizione finale della modificazione del 15 giugno 1992317 La presente modificazione si applica a ogni ufficio AI e alla cassa di compensazione
interessata a partire dall'entrata in vigore della legge cantonale d'applicazione rispettivamente a partire dall'istituzione dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

Disposizione finale della modificazione del 27 settembre 1993318 Le nuove disposizioni dell'articolo 21bis capoversi 1 e 4 lettera a sono applicabili per
la determinazione d'indennità giornaliere il cui diritto nasce dopo l'entrata in vigore
di questa modificazione.

Disposizione finale della modificazione del 29 novembre 1995319 Gli annunci di progetto completi e correttamente formulati, presentati all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali entro il 31 dicembre 1995, possono, se di interesse
particolare, essere sussidiati con un importo pari alla metà delle spese computabili,
secondo la prassi in vigore fino a tale data.

Disposizione finale della modificazione del 28 febbraio 1996320 A partire dal 1° luglio 1996, la prova di bisogno ai sensi dell'articolo 106 capoverso
5 dovrà essere fornita dalle nuove istituzioni o dalle istituzioni per le quali sono
state previste modificazioni concettuali o quantitative.

A partire dal 1° gennaio 1998, la prova di bisogno sarà necessaria per ogni istituzione che presenterà una richiesta.

315

RU 1987 1088 316

Per il testo dell'art. 72, abrogato, vedi RU 1959 845, 1968 29.

317

RU 1992 1251 318

RU 1993 2925 319

RU 1995 5518 320

RU 1996 1005

OAI

59

831.201

Disposizione finale della modificazione del 25 novembre 1996321 I costi delle prestazioni accordate ai sensi degli attuali articoli 8-12 sono presi a carico dell'assicurazione al massimo fino alla scadenza della garanzia di pagamento.

Disposizione finale della modificazione del 30 ottobre 1996322 1

A partire dall'entrata in vigore della presente modifica, la prova del bisogno ai sensi dell'articolo 108 deve essere fornita per le nuove offerte di servizi.

2

Dal 1° gennaio 2000, la prova del bisogno ai sensi dell'articolo 108 dev'essere fornita per tutte le offerte di servizi.

Disposizione finale della modificazione del 2 febbraio 2000323 1 Il sussidio versato in virtù dell'articolo 108 quater a un partner contrattuale corrisponde, per gli anni dal 2001 al 2003, al massimo al sussidio versato per l'esercizio
1998, adattato all'indice annuale dei prezzi in base alla stima dell'Amministrazione
federale. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la
cui necessità è provata in virtù dell'articolo 108 ter.

2 L'Ufficio federale può concedere un supplemento per l'assunzione di invalidi nelle
organizzazioni. Il Dipartimento determina le condizioni per la concessione del supplemento e il suo ammontare. Per gli anni dal 2001 al 2003 è disponibile un supplemento annuo pari al massimo al 2 per cento dell'importo totale dei sussidi versati
nell'esercizio 1998 per le prestazioni di cui all'articolo 108bis.

3 L'Ufficio federale può concedere un ulteriore supplemento per prestazioni nuove o
più estese, computabili secondo l'articolo 108 bis. Per il 2001 è disponibile a tal fine una somma pari al massimo al 3 per cento e per il 2002 e il 2003 pari al massimo
all'1 per cento dell'importo totale dei sussidi versati nell'esercizio 1998 per le prestazioni di cui all'articolo 108 bis.

4 Per prestazioni nuove o più estese secondo l'articolo 109, è disponibile per il 2001
una somma pari al massimo al 3 per cento e per il 2002 e il 2003 pari al massimo
all'1 per cento dell'importo totale dei sussidi versati nell'esercizio 1998 per prestazioni di tal genere.

321

RU 1996 3133 322

RU 1996 2927 323

RU 2000 1199

Assicurazione per l'invalidità 60

831.201

Disposizione finale della modificazione del 4 dicembre 2000324 1 Per i provvedimenti d'integrazione in corso al momento dell'entrata in vigore della
presente modifica rimangono valide le disposizioni della presente ordinanza e
dell'ordinanza del 26 maggio 1961325 concernente l'assicurazione facoltativa per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri dell'estero, in vigore fino al
31 dicembre 2000, nella misura in cui siano più favorevoli per le persone interessate.

2 Le nuove disposizioni concernenti i provvedimenti d'integrazione sono applicabili
anche ai casi in cui l'evento assicurato si è verificato prima della loro entrata in vigore, nella misura in cui siano più favorevoli per le persone interessate. Il diritto alle
prestazioni sorge tuttavia al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente
modifica.

3 La durata di applicazione dell'articolo 69 capoverso 4 secondo periodo è limitata a
tre anni.

324

RU 2001 89

325

RS 831.111