01.01.2026 - *
01.01.2023 - 31.12.2025 / In vigore
26.08.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 25.08.2022
01.01.2013 - 31.12.2021
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446.11

Ordinanza
sulla promozione delle attività extrascolastiche
di fanciulli e giovani

(Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG)

del 17 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 23 capoverso 1 della legge del 30 settembre 20111 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza e nella LPAG si intendono per:

a.
progetto attuato in una determinata regione linguistica (art. 5 lett. c n. 1 LPAG): progetto realizzato in almeno dieci Cantoni germanofoni, tre francofoni oppure nella Svizzera italiana o romancia;
b.
attori della politica dell'infanzia e della gioventù: i Cantoni, le conferenze intercantonali competenti, le Città e i Comuni, gli uffici federali competenti, le organizzazioni non governative e gli esperti.
Art. 2 Servizio federale competente per la politica dell'infanzia e della gioventù

1 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è il servizio federale competente per la politica dell'infanzia e della gioventù.

2 L'UFAS:

a.
è competente per la fissazione e il versamento degli aiuti finanziari secondo la LPAG;
b.
mette a disposizione informazioni sulla politica dell'infanzia e della gio­ventù su una piattaforma elettronica;
c.
fornisce informazioni sulla politica dell'infanzia e della gioventù della Confederazione;
d.
provvede a uno scambio regolare di informazioni con i diversi attori del settore;
e.
adotta misure volte ad agevolare la collaborazione tra questi attori;
f.
organizza manifestazioni e adotta misure per lo sviluppo delle competenze in materia di politica dell'infanzia e della gioventù conformemente all'arti­colo 21 LPAG.
Art. 3 Ripartizione delle risorse finanziarie

1 Le risorse finanziarie disponibili per la promozione dell'infanzia e della gioventù sono ripartite come segue:

a.
per aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari (art. 7 LPAG) e aiuti finanziari per la formazione e il perfezionamento (art. 9 LPAG): 75-90 per cento;
b.
per aiuti finanziari per progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani (art. 8 LPAG), aiuti finanziari per progetti di promozione della partecipazione politica a livello federale (art. 10 LPAG) e aiuti finanziari per progetti cantonali e comunali di durata limitata che fungono da modello (art. 11 LPAG): 10-25 per cento.

2 Gli aiuti finanziari per i programmi cantonali volti a sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù (art. 26 LPAG) sono gestiti dall'UFAS con un credito separato.

Art. 4 Spese computabili

1 Sono computabili (art. 13 LPAG) le spese effettive derivanti dalle attività statutarie regolari dell'istituzione responsabile o dall'attuazione di un progetto.

2 Non sono computabili le spese per investimenti straordinari nonché quelle risultanti da un errore commesso dall'istituzione responsabile, quali indennizzi, multe e ammortamenti di prestiti.

Art. 5 Inoltro e trattamento delle richieste

1 L'UFAS può fornire dei moduli di richiesta o predisporre un sistema informatico per l'inoltro e il trattamento delle richieste.

2 Emana direttive per precisare le modalità di inoltro delle richieste.

Sezione 2: Aiuti finanziari a istituzioni private per la gestione delle strutture e per attività regolari



Art. 6 Richieste

1 Associazioni mantello, piattaforme di coordinamento e singole organizzazioni possono inoltrare all'UFAS entro fine aprile richieste di aiuti finanziari secondo l'articolo 7 LPAG.

2 Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sull'organizzazione richiedente:

a.
struttura e grandezza;
b.
presenza sul territorio e raggio d'azione;
c.
offerta e attività;
d.
collaborazione con altre organizzazioni;
e.
finanziamento e budget.
Art. 7 Esame e decisione

1 L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione.

2 I contratti di prestazioni con associazioni mantello e piattaforme di coordinamento sono conclusi al 1° gennaio dell'anno successivo, per una durata di tre anni.

3 In merito alle richieste di singole organizzazioni, l'UFAS emana una decisione al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine di inoltro.

4 L'UFAS può anche concludere contratti di prestazioni con singole organizzazioni. I contratti sono conclusi al 1° gennaio dell'anno successivo, per una durata di tre anni.

Sezione 3: Aiuti finanziari a istituzioni private per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani




Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani

1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che:

a.
presentano aspetti innovativi;
b.
sono trasferibili anche in altri contesti;
c.
rispondono a un bisogno comprovato; e
d.
garantiscono il trasferimento delle conoscenze.

2 Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che:

a.
sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o
b.
attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un partico­lare bisogno di promozione.
Art. 9 Tematiche e obiettivi

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può stabilire tematiche e obiettivi per i progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani.

Art. 10 Richieste

1 Le istituzioni private possono inoltrare all'UFAS entro fine febbraio, fine giugno e fine novembre richieste di aiuti finanziari secondo l'arti­colo 8 LPAG.

2 Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sul progetto:

a.
genere e portata;
b.
scopo e utilità;
c.
capacità di fungere da modello o di favorire la partecipazione;
d.
persone e organizzazioni coinvolte;
e.
finanziamento e budget.
Art. 11 Esame e decisione

1 L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione.

2 Può chiedere pareri a specialisti esterni.

3 Può esigere il coordinamento con altri progetti.

4 Emana una decisione al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine di inoltro.

Sezione 4: Aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e il perfezionamento



Art. 12 Formazione e perfezionamento

1 Per formazione e perfezionamento ai sensi dell'articolo 9 LPAG si intendono attività che:

a.
sono organizzate regolarmente da un'istituzione responsabile e sono volte a formare i partecipanti in vista dell'esercizio di funzioni direttive, consultive e di assistenza; e
b.
si distinguono chiaramente dalle attività statutarie ordinarie.

2 Le attività di formazione e perfezionamento già sostenute in virtù della legge del 17 giugno 20112 sulla promozione dello sport non sono considerate formazione e perfezionamento ai sensi della presente ordinanza.

Art. 13 Richieste

1 Le istituzioni private possono inoltrare all'UFAS entro fine luglio richieste di aiuti finanziari secondo l'arti­colo 9 LPAG.

2 Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sull'offerta di formazione e perfezionamento:

a.
genere e portata;
b.
scopo e utilità;
c.
finanziamento e budget.
Art. 14 Esame e decisione

1 L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione.

2 Se approva una richiesta, l'UFAS conclude un contratto di prestazioni con l'istituzione responsabile. I contratti sono conclusi al 1° gennaio dell'anno succes­sivo, per una durata di quattro anni.

Sezione 5: Aiuti finanziari a istituzioni private per la realizzazione di progetti per la promozione della partecipazione politica dei fanciulli e dei giovani a livello federale




Art. 16 Richieste

1 Le istituzioni private possono inoltrare all'UFAS entro fine febbraio, fine giugno e fine novembre richieste di aiuti finanziari secondo l'arti­colo 10 LPAG.

2 Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sulle attività o sul progetto:

a.
genere e portata;
b.
scopo e utilità;
c.
persone e organizzazioni coinvolte, in particolare fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione;
d.
finanziamento e budget.
Art. 17 Esame e decisione

1 L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione.

2 Può chiedere pareri a specialisti esterni.

3 Può esigere il coordinamento con altri progetti.

4 Emana una decisione al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine di inoltro.

Sezione 6: Aiuti finanziari a Cantoni e Comuni per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello



Art. 18 Progetti d'importanza nazionale che fungono da modello

Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 11 LPAG si intendono singoli progetti cantonali e comunali, della durata massima di tre anni, che:

a.
presentano aspetti innovativi;
b.
sono trasferibili anche in altri contesti;
c.
rispondono a un bisogno comprovato; e
d.
garantiscono il trasferimento delle conoscenze.
Art. 19 Tematiche e obiettivi

Il DFI e i Cantoni stabiliscono di comune accordo tematiche e obiettivi per i progetti d'importanza nazionale che fungono da modello.

Art. 20 Richieste

1 I Cantoni e i Comuni possono inoltrare all'UFAS entro fine febbraio, fine giugno e fine novembre richieste di aiuti finanziari secondo l'arti­colo 11 LPAG.

2 Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sul progetto:

a.
genere e portata;
b.
scopo e utilità;
c.
capacità di fungere da modello;
d.
persone e organizzazioni coinvolte;
e.
finanziamento e budget.

3 Le richieste dei Comuni devono contenere anche il parere del Cantone competente.

Art. 21 Esame e decisione

1 L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione.

2 Può chiedere pareri a specialisti esterni.

3 Può concludere un accordo con il Cantone o il Comune richiedente.

Sezione 7: Collaborazione e sviluppo delle competenze in materia di politica dell'infanzia e della gioventù



Art. 22 Piattaforma elettronica

1 L'UFAS mette a disposizione una piattaforma elettronica.

2 Gli attori della politica dell'infanzia e della gioventù possono presentare sulla piattaforma le proprie attività e le competenze in materia.

3 Sulla piattaforma l'UFAS fornisce informazioni sugli sviluppi nella politica dell'infanzia e della gioventù e presenta forme collaudate di attività extrascolastiche e progetti in grado di fornire nuovi orientamenti.

Art. 23 Collaborazione con i Cantoni e i Comuni

1 Ciascun Cantone designa un interlocutore per la politica dell'infanzia e della gioventù.

2 Gli interlocutori cantonali per la politica dell'infanzia e della gioventù:

a.
informano l'UFAS sugli sviluppi della politica cantonale in materia;
b.
inoltrano agli organi competenti del proprio Cantone le informazioni dell'UFAS sulla politica federale dell'infanzia e della gioventù.

3 L'UFAS organizza un dialogo regolare con gli interlocutori cantonali, d'intesa con le conferenze intercantonali competenti.

4 I Cantoni provvedono a coinvolgere i Comuni nel dialogo regolare con la Confederazione.

Sezione 8: Commissione federale per l'infanzia e la gioventù

Art. 25 Regolamento interno

La Commissione federale per l'infanzia e la gioventù adotta un proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del DFI.

Sezione 9: Aiuti finanziari per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù


Art. 26 Condizioni

1 Gli aiuti finanziari secondo l'articolo 26 LPAG possono essere concessi per programmi volti a fondare e sviluppare la politica cantonale dell'infanzia e della gioventù che:

a.
hanno basi concettuali e una pianificazione dʼinsieme;
b.
sviluppano misure concrete in materia di promozione, protezione o partecipazione.

2 L'UFAS conclude al massimo quattro accordi l'anno con i Cantoni. Sono stanziati al massimo 450 000 franchi per Cantone.

Art. 27 Procedura

1 I Cantoni possono inoltrare le loro richieste all'UFAS fino al 2019. Le richieste di aiuti finanziari per l'anno successivo devono essere inoltrate entro la fine di giugno.

2 Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sul programma cantonale:

a.
genere e portata;
b.
scopo e utilità;
c.
possibilità di collaborazione con altri Cantoni;
d.
persone e organizzazioni coinvolte;
e.
finanziamento e budget.

3 L'UFAS esamina le richieste. Può chiedere la rielaborazione o il completamento delle richieste e chiedere pareri a specialisti esterni.

4 Può concludere un accordo con il Cantone richiedente.

5 Può sostenere finanziariamente i lavori preparatori dei Cantoni.

Art. 28 Accordi tra Confederazione e Cantoni

Gli accordi hanno una durata massima di tre anni e disciplinano segnatamente:

a.
gli obiettivi dei programmi cantonali;
b.
le prestazioni del Cantone;
c.
i rendiconti e la garanzia della qualità;
d.
le modalità di pagamento.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 31 Disposizioni transitorie

Nel 2013 gli aiuti finanziari per la formazione e il perfezionamento saranno calcolati in base alle indicazioni contenute nei contratti di prestazioni conclusi tra l'UFAS e le organizzazioni nel periodo 2008-2012.