01.03.2024 - * / In vigore
09.11.2022 - 29.02.2024
01.03.2021 - 08.11.2022
01.01.2008 - 28.02.2021
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.02.2006 - 31.12.2006
01.04.2005 - 31.01.2006
01.07.2004 - 31.03.2005
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1

Ordinanza
sull'acquisto di fondi da parte
di persone all'estero
(OAFE)

del 1° ottobre 1984 (Stato 6 agosto 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 19831
sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE), ordina:

Capitolo 1: Obbligo dell'autorizzazione

Art. 1

Acquisto di fondi

1 Sono considerati acquisto di fondi anche:2 a.3

la partecipazione alla costituzione o, nella misura in cui l'acquirente rafforzi
la sua posizione, all'aumento di capitale di persone giuridiche il cui scopo
effettivo è l'acquisto di fondi (art. 4 cpv. 1 lett. e LAFE) che non possono
essere acquistati senza autorizzazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE; b.4 l'assunzione di un fondo, il cui acquisto non è possibile senza autorizzazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE, congiuntamente a
un patrimonio o a un'azienda (art. 181 CO5) oppure mediante fusione
(art. 748 segg. e 914 CO), trasformazione o scissione di società, se ciò porta
all'aumento dei diritti dell'acquirente su questo fondo; c.

l'acquisto di quote in una società proprietaria di un'abitazione, che serve
all'acquirente delle quote come abitazione principale, secondaria o di
vacanza.

2 Per altri diritti che procurano all'acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo (art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE) s'intende segnatamente: a.

la locazione o l'affitto a lungo termine di un fondo qualora gli accordi eccedano le relazioni d'affari usuali o commerciali e pongano il locatore in un
particolare rapporto di dipendenza dal conduttore o dall'affittuario; RU 1984 1164

1

RS 211.412.41 2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

5

RS 220

211.412.411

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 2

211.412.411

b.

il finanziamento dell'acquisto o dell'edificazione di un fondo qualora gli
accordi, l'ammontare dei crediti o la situazione finanziaria del debitore pongano l'acquirente o il committente dell'opera in un particolare rapporto di
dipendenza dal creditore; c.

la costituzione di divieti di costruzione e di restrizioni analoghe del diritto di
proprietà con effetti reali o contrattuali e che concernono un fondo vicino.


Art. 2


6

Persone all'estero

1 I cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS) non sono considerati persone all'estero (art. 5
cpv. 1 lett. a LAFE) se hanno il domicilio in Svizzera giusta gli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 del Codice civile7 (CC).

2 La legittimità del domicilio presuppone inoltre un permesso per dimoranti temporanei, di dimora o di domicilio CE-AELS valido (art. 4 cpv. 1 e 5 dell'O del 23 mag.
20018 sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP) per la costituzione di un domicilio.

3 Sono considerate persone che non hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera (art. 5
cpv. 1 lett. abis LAFE) gli stranieri senza un permesso di domicilio valido (permesso C, art. 6 e 9 cpv. 3 della LF del 26 mar. 19319 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS).

4 Gli stranieri che per il soggiorno conforme alla legge non necessitano di un'autorizzazione della polizia degli stranieri (art. 5 cpv. 3) sottostanno all'obbligo
dell'autorizzazione per l'acquisto di fondi come gli stranieri che necessitano di
un'autorizzazione della polizia degli stranieri.

Capitolo 2: Motivi per la concessione e il diniego dell'autorizzazione

Art. 3


10

Costruzione e locazione a titolo professionale di abitazioni L'utilizzo di un fondo per la costruzione o la locazione a titolo professionale di abitazioni non appartenenti a un albergo o a un apparthotel non costituisce stabilimento
d'impresa ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE.


Art. 4

Caso di rigore

1 L'alienante che fa valere un caso di rigore (art. 8 cpv. 3 LAFE) deve provare, oltre
alla situazione d'emergenza, che ha inutilmente offerto l'abitazione al prezzo di
costo a persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; il prezzo di costo è 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1115).

7

RS 210

8

[RU 2002 1729]. Ora: dell'O del 22 mag. 2002 (RS 142.203).

9

RS 142.20

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero - O 3

211.412.411

aumentato di un importo uguale a un'adeguata corresponsione d'interessi qualora
l'abitazione appartenga da oltre tre anni all'alienante.

2 L'acquisto di un'abitazione di vacanza o di un'unità d'abitazione in un apparthotel
può, anche in un caso di rigore, essere autorizzato soltanto in luoghi turistici giusta
il diritto vigente (art. 9 cpv. 3 LAFE) o previgente (art. 21 cpv. 2).


Art. 5

Abitazione principale 1 Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e
26 CC11.12

2 La legittimità del domicilio presuppone inoltre la validità del permesso di dimora
(permesso B, art. 5 e 9 cpv. 1 LDDS13 ), oppure un'autorizzazione corrispondente.

3 Sono considerate al beneficio di un'autorizzazione corrispondente, quando sono
d'altronde date le premesse del domicilio, le persone al servizio di: a.14 missioni diplomatiche, rappresentanze consolari, organizzazioni internazionali con sede in Svizzera e missioni permanenti presso tali organizzazioni
(carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri); b.

uffici d'amministrazioni estere delle ferrovie, delle poste e delle dogane con
sede in Svizzera (certificato di servizio).


Art. 6

Abitazione secondaria 1 Sono considerati rapporti strettissimi e degni di protezione, atti ad autorizzare l'acquisto di un'abitazione secondaria (art. 9 cpv. 1 lett. c LAFE), i regolari rapporti che
l'acquirente deve intrattenere nel luogo dell'abitazione secondaria per tutelare interessi prevalentemente economici, scientifici, culturali o altri interessi importanti.

2 Parentela o affinità con persone in Svizzera e soggiorni di vacanza, di cura, di studio o altri soggiorni passeggeri non giustificano di per sè rapporti stretti e degni di
protezione.


Art. 7

Apparthotel

1 ...15

2 L'esercizio alberghiero permanente (art. 10 lett. b LAFE) è assicurato se l'atto di
costituzione ed il regolamento d'amministrazione e d'utilizzazione (art. 712d segg.
CC16) obbligano i comproprietari a mettere le loro unità d'abitazione a disposizione
dell'esercente; le autorizzazioni accordate dovranno essere gravate degli oneri prescritti appositamente (art. 11 cpv. 2 lett. g).

11

RS 210

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1115).

13

RS 142.20

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

15

Abrogato dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

16

RS 210

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 4

211.412.411

3 Sono fatte salve le autorizzazioni necessarie per l'esercizio alberghiero giusta il
diritto cantonale.


Art. 8


17

Acquisto di un'abitazione da parte di una persona fisica È considerato acquisto di un'abitazione da parte di una persona fisica (art. 2 cpv. 2
lett. b, 7 lett. j, 8 cpv. 3 e 9 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LAFE) l'acquisto diretto in proprio
nome e, quando si tratti di società di azionisti-inquilini costituite prima del
1° febbraio 1974, l'acquisto di quote in ragione corrispondente.


Art. 9

Contingenti d'autorizzazioni 1 L'allegato 1 della presente ordinanza riporta il numero massimo annuo, per l'insieme del Paese, di autorizzazioni per abitazioni di vacanza e unità d'abitazioni in
apparthotel e i contingenti cantonali annui (art. 11 e 39 LAFE).

2 Le autorizzazioni sono computate al contingente dalle autorità competenti al
momento dell'assicurazione data all'alienante (autorizzazione di massima) o, qualora non ci fosse assicurazione, al momento del rilascio all'acquirente.

3 Le unità di contingente non utilizzate in un anno sono riportate all'anno successivo.18 4 Se non vengono utilizzate nemmeno entro il 31 ottobre dell'anno successivo, l'Ufficio federale di giustizia le ripartisce fra i Cantoni che hanno esaurito il loro contingente entro tale data e che hanno richiesto l'attribuzione di unità supplementari.19 5 Il numero di unità supplementari attribuite ad un Cantone non può superare la metà
del suo contingente annuale (allegato 1).20 6 Se i Cantoni richiedono più unità supplementari di quante ve ne siano a disposizione, la ripartizione viene effettuata proporzionalmente ai contingenti annuali dei
Cantoni richiedenti.21 7 Le unità riportate all'anno successivo (cpv. 3) e le unità supplementari distribuite
dall'Ufficio federale di giustizia (cpv. 4) decadono se non vengono utilizzate entro il
31 dicembre di tale anno.22

Art. 10

Superficie ammessa

1 ...23

2 La superficie abitabile netta delle abitazioni secondarie ai sensi dell'articolo 9
capoverso 1 lettera c LAFE, delle abitazioni di vacanza e delle unità d'abitazione in 17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1115).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996
(RU 1996 2117).

19

Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).

20

Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).

21

Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).

23

Abrogato dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero - O 5

211.412.411

apparthotel non deve superare di regola i 100 m2; essa si determina in questi limiti
secondo le necessità dell'acquirente, e degli stretti congiunti qualora questi ultimi
usino regolarmente l'abitazione in comune.24 3 Inoltre, per le abitazioni secondarie ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c
LAFE e le abitazioni di vacanza che non sono costituite in proprietà per piani, la
superficie totale del fondo non deve di regola eccedere i 1000 m2.25 4 Un successivo acquisto aggiuntivo può avvenire soltanto nei limiti della superficie
ammessa.

5 Se una permuta di abitazioni o una rettificazione di confine causa il superamento
della superficie ammessa, decade, per questo acquisto, la prevista eccezione all'obbligo dell'autorizzazione (art. 7 lett. d e g LAFE); in tal caso l'ufficiale del registro
fondiario rimanda l'acquirente all'autorità di prima istanza (art. 18 cpv. 1 LAFE).


Art. 11

Condizioni e oneri

1 Se l'acquirente, il coniuge o un suo figlio minore di 20 anni sono già proprietari di
un'abitazione secondaria ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, di
un'abitazione di vacanza o di un'unità di abitazione in apparthotel, l'acquisto di un
altro fondo di tale genere può essere autorizzato unicamente alla condizione che il
primo fondo venga precedentemente alienato (art. 12 lett. d LAFE).26 2 Le autorizzazioni sono di regola subordinate almeno ai seguenti oneri da menzionare nel registro fondiario (art. 14 LAFE): a.

l'obbligo di usare il fondo permanentemente per lo scopo per cui l'acquisto
è autorizzato e di chiedere il consenso dell'autorità di prima istanza per ogni
modifica dello scopo d'utilizzazione; b.

per i terreni edificabili, l'obbligo di cominciare la costruzione entro un dato
termine e di chiedere il consenso dell'autorità di prima istanza per ogni
modifica rilevante dei piani di costruzione; c.27 per i fondi che servono come investimento di capitali di assicuratori stranieri, per la previdenza in favore del personale, per scopi di utilità pubblica
oppure per la costruzione di abitazioni sociali, un divieto di alienazione
decennale a contare dall'acquisto; d.

per i fondi concernenti le abitazioni sociali, il divieto all'acquirente di usare
personalmente le abitazioni; e.28 per le abitazioni secondarie ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, l'obbligo di alienarle entro due anni qualora l'acquirente non le usi più come tali; 24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1115).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1115).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1115).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1115).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 6

211.412.411

f.

per le abitazioni di vacanza, il divieto di locarle tutto l'anno; g.

per gli apparthotel, l'obbligo di lasciare le unità d'abitazione agli esercenti
per la gestione alberghiera in conformità con l'atto di costituzione della proprietà per piani e il regolamento di amministrazione e di utilizzazione
(art. 7);

h.

per l'acquisto di quote di società immobiliari, il divieto di alienare o costituire in pegno le quote durante il divieto di alienazione (lett. c) e l'obbligo di
depositare irrevocabilmente i titoli a nome dell'acquirente presso una cassa
di depositi designata dal Cantone.

3 L'autorità di prima istanza può imporre ulteriori oneri per assicurare che il fondo
sia usato conformemente allo scopo fatto valere dall'acquirente.

4 È considerato motivo imperativo per la revoca totale o parziale di un onere (art. 14
cpv. 4 LAFE) , una modifica delle circostanze dell'acquirente che renda impossibile
o incomportabile l'adempimento dell'onere.

5 Il controllo dell'adempimento degli oneri spetta all'autorità di prima istanza oppure, se essa non agisce, alle autorità legittimate a ricorrere.


Art. 12

Decadenza delle autorizzazioni 1 L'autorizzazione per l'acquisto decade se il medesimo non avviene entro tre anni
(art. 14 cpv. 2 LAFE).

2 L'autorità di prima istanza può, per motivi importanti, prolungare eccezionalmente
questo termine qualora l'acquirente lo richieda prima della scadenza.

3 I Cantoni determinano la decadenza delle assicurazioni riguardanti le autorizzazioni agli alienanti (autorizzazioni di massima).

4 Le autorizzazioni di massima che non prevedono una scadenza decadono il 31 dicembre 2000, nella misura in cui non siano state utilizzate.29

Art. 13

e 1430 Capitolo 3: Autorità e procedura

Art. 15

Accertamento dell'obbligo dell'autorizzazione 1 L'acquirente chiede una decisione d'accertamento all'autorità di prima istanza
quando l'obbligo dell'autorizzazione (art. 2 e 4-7 LAFE) non può essere escluso a
priori (art. 17 cpv. 1 LAFE).31 29

Introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

30

Abrogati dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero - O 7

211.412.411

2 Qualora la decisione sia di competenza di un'autorità federale (art. 7 lett. h, 16
cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAFE), l'acquirente invia la propria richiesta all'autorità cantonale di prima istanza a destinazione dell'autorità federale.

3 Inoltre l'autorità di prima istanza accerta se vi sia obbligo dell'autorizzazione
quando:

a.

l'acquirente lo richieda, dietro ingiunzione dell'ufficiale del registro fondiario, dell'ufficiale del registro di commercio o dell'autorità dell'incanto
(art. 18 e 19 LAFE);

b.

un'autorità cantonale legittimata a ricorrere o l'Ufficio federale di giustizia
lo richiedano (art. 22 cpv. 2 LAFE); c.

il giudice civile o penale od altra autorità lo richiedano.


Art. 16

Competenza per territorio La disposizione attinente alla competenza per territorio in caso di acquisto di quote
di una società immobiliare che possegga fondi situati nella circoscrizione di più
autorità (art. 15 cpv. 2 LAFE), si applica per analogia all'acquisto di altri diritti.


Art. 17

Notificazione delle decisioni 1 Le autorità cantonali notificano all'Ufficio federale di giustizia le decisioni prese
in prima istanza o su ricorso, in triplice esemplare, con l'inserto completo e le indicazioni prescritte nell'allegato 2 (art. 17 cpv. 3, 20 cpv. 4 e 24 cpv. 3 LAFE).

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può prescrivere l'impiego di un
modulo complementare per l'utilizzazione automatizzata dei dati statistici.


Art. 18

Esame e assunzione delle prove 1 Fatti salvi gli articoli 18a e 18b, l'ufficio del registro fondiario, l'ufficio del registro di commercio e l'autorità dell'incanto lasciano all'autorità di prima istanza, a
cui rinviano il richiedente (art. 18 cpv. 1 e 2 e 19 cpv. 2 LAFE; art. 15 cpv. 3 lett. a),
la cura di procedere ad un esame approfondito dell'obbligo dell'autorizzazione e, se
del caso, all'assunzione delle prove.32 2 I pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano se il pubblico ufficiale vi certifica d'averli verificati di persona e nulla venga ad infirmare la loro pertinenza (art. 9 CC33).

3 Dichiarazioni generiche che contestano unicamente l'esistenza delle condizioni
dell'obbligo dell'autorizzazione o che affermano l'adempimento delle condizioni
per ottenere l'autorizzazione, non hanno in alcun caso forza probante; restano salve
le dichiarazioni relative al previsto utilizzo del fondo (art. 18a).34 32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

33

RS 210

34

Per. introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 8

211.412.411

4 Sono libri commerciali (art. 22 cpv. 3 LAFE) anche il libro delle azioni (art. 68535
CO36), il libro delle quote (art. 790 CO) e l'elenco dei soci (art. 835 CO).

a37 Esame da parte dell'ufficio del registro fondiario e dell'autorità
dell'incanto

1 Nel caso di un acquisto secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE (stabilimenti d'impresa), l'ufficio del registro fondiario e l'autorità dell'incanto rinunciano
al rinvio dell'acquirente all'autorità di prima istanza per l'accertamento dell'obbligo
dell'autorizzazione (art. 18 cpv. 1) se: a.

l'acquirente dimostra che il fondo serve a un'impresa per l'esercizio di
un'attività economica; b.

il fondo non è edificato e l'acquirente dichiara in forma scritta che lo edificherà per l'esercizio di una tale attività; c.

la superficie di riserva destinata all'ampliamento dell'impresa non supera un
terzo della superficie totale.

2 Nel caso di un acquisto secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b LAFE (abitazione principale), si rinuncia al rinvio se: a.

l'acquirente presenta un permesso di soggiorno valido per fondare il domicilio (permesso per stranieri B, art. 5 cpv. 2) oppure un'autorizzazione corrispondente (art. 5 cpv. 3); b.

l'acquirente dichiara in forma scritta di acquistare il fondo quale abitazione
principale;

c.

la superficie del fondo non supera i 3000 m2.

3 Nel caso di un acquisto di un'abitazione secondaria da parte di un frontaliere nella
regione del suo luogo di lavoro (art. 7 lett. j LAFE), si rinuncia al rinvio se: a.

l'acquirente presenta un permesso per frontalieri CE-AELS valido (art. 4
cpv. 1 OLCP38);

b.

l'acquirente dichiara in forma scritta di acquistare il fondo quale abitazione
secondaria;

c.

la superficie del fondo non supera i 1000 m2.39
b40 Esame da parte dell'ufficio del registro di commercio L'ufficio del registro di commercio rinvia il richiedente all'autorità di prima istanza
(art. 18 cpv. 1) di regola solamente se l'iscrizione nel registro di commercio è legata
alla partecipazione di una persona all'estero ad una società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale oppure ad una persona giuridica, il cui scopo 35

Ora: art. 686

36

RS 220

37

Introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

38 [RU

2002 1729]. Ora: dell'O del 22 mag. 2002 (RS 142.203).

39

Introdotto dal n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115).

40

Introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero - O 9

211.412.411

effettivo è l'acquisto di fondi (art. 4 cpv. 1 lett. b ed e LAFE; art. 1 cpv. 1 lett. a e b)
che non possono essere acquistati senza autorizzazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE.


Art. 19

Pareri di altre autorità 1 Prima di prendere una decisione, l'autorità di prima istanza chiede il parere: a.

della Segreteria della Commissione federale delle banche, quando si tratti
dell'obbligo dell'autorizzazione per l'acquisto di parti di fondi di investimento immobiliari i cui certificati di partecipazione non sono negoziati
regolarmente sul mercato o di parti di un patrimonio analogo (art. 4 cpv. 1
lett. c LAFE);

b.

dell'Ufficio federale delle assicurazioni private, quando si tratti dell'autorizzazione per acquisto di un fondo come investimento da parte di istituti d'assicurazione stranieri o preponderantemente in mano straniera (art. 8 cpv. 1
lett. b LAFE) o quando si tratti di revoca di oneri (art. 11 cpv. 4); c.

dell'autorità fiscale cantonale, che accerta se l'acquirente sia esente dall'imposta federale diretta per il fondo in questione, quando quest'ultimo sia utilizzato per la previdenza in favore del personale di stabilimenti d'impresa
indigeni oppure per scopi d'utilità pubblica (art. 8 cpv. 1 lett. c LAFE); d.

dell'autorità cantonale competente, quando si tratti di un fondo che serve per
la costruzione di abitazioni sociali o che è appena stato edificato con siffatte
abitazioni (art. 9 cpv. 1 lett. a LAFE); e.41 delle autorità cantonale e federale competenti quando si tratti di stabilire se esistano interessi che giustificano l'acquisto di una abitazione secondaria ai
sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE.

2 L'autorità di prima istanza può chiedere il parere di altre autorità federali o cantonali per accertare i fatti (art. 22 cpv. 1 e 24 cpv. 1 LAFE).


Art. 20

Statistica

1 La statistica sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (art. 24 cpv. 3
LAFE) verte su:

a.42 il numero di autorizzazioni per l'acquisto di abitazioni di vacanza e unità d'abitazione in apparthotel, il luogo, il tipo di fondo, la superficie, la cittadinanza dell'acquirente ed i relativi trasferimenti di proprietà; b.

...43

c.44 il riacquisto svizzero di abitazioni di vacanza e unità d'abitazione in apparthotel.

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1115).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

43

Abrogata dal n. I dell'O del 23 nov. 1988 (RU 1988 1998).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 10

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2 L'ufficiale del registro fondiario comunica senza indugi e gratuitamente le relative
iscrizioni all'Ufficio federale di giustizia, tramite modulo procuratogli da quest'ultimo; i Cantoni possono stabilire che le comunicazioni vengano trasmesse dalle
autorità di prima istanza o dall'autorità legittimata a ricorrere.

3 L'Ufficio federale di giustizia pubblica ogni anno un compendio dei dati statistici
ne «La Vie économique».

4 Il compendio dei dati statistici verte anche sull'acquisto di fondi da parte di stranieri, esclusi i trasferimenti di proprietà tra acquirenti e alienanti stranieri e i riacquisti svizzeri (incremento netto).

5 L'uso dei dati personali per scopi diversi da quello statistico è ammissibile solo se
è contemplato dalla legge.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 21

Abrogazione di disposizioni 1 Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 21 dicembre 197345 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero; b.

l'ordinanza del 25 marzo 196446 del Dipartimento militare federale concernente l'acquisto di fondi situati in prossimità di opere militari importanti, da
parte di persone all'estero.

2 Gli oneri derivanti da autorizzazioni rilasciate conformemente al diritto previgente
(DF del 23 mar. 196147 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, DCF del
26 giu. 197248 che vieta l'investimento di capitali stranieri in immobili svizzeri e O
del 10 nov. 197649 sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone
all'estero), restano in vigore; rimangono salvi il capoverso 2 delle disposizioni finali
della modifica del 30 aprile 199750 e le disposizioni finali della modifica dell'8 ottobre 199951 e del 14 dicembre 200152 della LAFE.53

Art. 22

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

45

[RU 1974 95 998, 1976 607 884 1746] 46

[RU 1964 314] 47

[RU 1961 213, 1965 1240, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689 n. II, 1982 1914.
RU 1984 1148 art. 37 cpv. 1] 48

[RU 1972 1238. RU 1974 95 art. 26] 49

[RU 1976 2389, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1983 1614] 50

RU 1997 2086 51

RU 2002 702

52

RU 2002 685

53

Per. introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115).

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero - O 11

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Allegato 154 (art. 9 cpv. 1 e 5)

Contingenti d'autorizzazioni 1 Il numero massimo, previsto per l'insieme del Paese, delle autorizzazioni per l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel è stabilito a
1400 l'anno.

2 I contingenti d'autorizzazioni cantonali annui sono stabiliti come segue: Berna

130

Sciaffusa

20

Lucerna

50

San Gallo

45

Uri

20

Grigioni

270

Svitto

50

Ticino

180

Obvaldo

20

Vaud

160

Nidvaldo

20

Vallese

310

Glarona

20

Neuchâtel

35

Friburgo

50

Giura

20

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° sett. 2002
(RU 2002 2469).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 12

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Allegato 2

Dati minimi che devono figurare nelle decisioni (art. 17 cpv. 1)

1

Acquirente

11

Nome o ditta, rappresentato da: 12

Dimora abituale o sede (indirizzo esatto e Stato) 13

Data di nascita (per le persone fisiche) 14

Cittadinanza (per le persone fisiche) 15

Se del caso, autorizzazione della polizia degli stranieri (per persone
fisiche): tipo, data del rilascio, data dell'entrata in Svizzera per stabilirvisi 16

Se del caso, professione (per le persone fisiche), scopo (per le ditte) 2

Alienante

21

Nome o ditta

22

Dimora abituale o sede (indirizzo esatto e Stato) 23

Data di nascita (per persone fisiche, quando siano state autorizzate ad acquistare il fondo che alienano) 24

Cittadinanza (per persone fisiche) 3

Fondi

31

Cantone, Comune, luogo, numero del registro fondiario e della particella 32

Tipo (scopo d'utilizzazione) 33

Parte di comproprietà o numero dei proprietari in comune 34

Superficie abitabile e superficie della particella in m2 (in caso di proprietà
per piani: superficie della particella di base e superficie abitabile; in caso
di partecipazione ad una persona giuridica o ad una società senza
personalità giuridica ma con capacità patrimoniale: la superficie di ogni
fondo appartenente alla società) 4

Negozio giuridico 41

Forma e data

42

Genere del diritto

43

Prezzo in franchi

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero - O 13

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5

Obbligo dell'autorizzazione (art. 4 a 7 LAFE, art. 1 e 2 OAFE) 6

Motivi per la concessione o il diniego dell'autorizzazione (art. 8 a 13 LAFE, art. 3 a 14 OAFE) 7

Dispositivo della decisione, condizioni e oneri compresi (art. 14 LAFE, art. 11 OAFE) 8

Comunicazione con data, destinatario ed indicazione dei rimedi
giuridici

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 14

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