01.03.2024 - * / In vigore
09.11.2022 - 29.02.2024
01.03.2021 - 08.11.2022
01.01.2008 - 28.02.2021
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
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1

Ordinanza

sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) del 1° ottobre 1984 (Stato 22 marzo 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 19831
sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE), ordina: Capitolo 1: Obbligo dell'autorizzazione

Art. 1

Acquisto di fondi

1

Sono considerati acquisto di fondi anche:2 a.3 la partecipazione alla costituzione o, nella misura in cui l'acquirente rafforzi la sua posizione, all'aumento di capitale di persone giuridiche il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi (art. 4 cpv. 1 lett. e LAFE) che non possono essere acquistati senza autorizzazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE; b.4 l'assunzione di un fondo, il cui acquisto non è possibile senza autorizzazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE, congiuntamente a un patrimonio o a un'azienda (art. 181 Codice delle obbligazioni5) oppure mediante fusione, scissione, trasformazione di società o trasferimento di patrimonio in virtù della legge del 3 ottobre 20036 sulla fusione (LFus), se ciò porta all'aumento dei diritti dell'acquirente su questo fondo; c. l'acquisto di quote in una società proprietaria di un'abitazione, che serve all'acquirente delle quote come abitazione principale, secondaria o di vacanza.

RU 1984 1164 1

RS 211.412.41 2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

4

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2669).

5 RS

220

6 RS

221.301

211.412.411

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 2

211.412.411

2

Per altri diritti che procurano all'acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo (art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE) s'intende segnatamente:

a. la locazione o l'affitto a lungo termine di un fondo qualora gli accordi eccedano le relazioni d'affari usuali o commerciali e pongano il locatore in un particolare rapporto di dipendenza dal conduttore o dall'affittuario;

b. il finanziamento dell'acquisto o dell'edificazione di un fondo qualora gli accordi, l'ammontare dei crediti o la situazione finanziaria del debitore pongano l'acquirente o il committente dell'opera in un particolare rapporto di dipendenza dal creditore; c. la costituzione di divieti di costruzione e di restrizioni analoghe del diritto di proprietà con effetti reali o contrattuali e che concernono un fondo vicino.


Art. 2

7 Persone all'estero

1

I cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) non sono considerati persone all'estero (art. 5 cpv. 1 lett. a LAFE) se hanno il domicilio in Svizzera giusta gli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 del Codice civile8 (CC).

2

La legittimità del domicilio presuppone inoltre un permesso per dimoranti temporanei, di dimora o di domicilio CE-AELS valido (art. 4 cpv. 1 e 5 dell'O del 23 mag.

20019 sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP) per la costituzione di un domicilio.

3

Sono considerate persone che non hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. abis LAFE) gli stranieri senza un permesso di domicilio valido (permesso C, art. 6 e 9 cpv. 3 della LF del 26 mar. 193110 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS).

4

Gli stranieri che per il soggiorno conforme alla legge non necessitano di un'autorizzazione della polizia degli stranieri (art. 5 cpv. 3) sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione per l'acquisto di fondi come gli stranieri che necessitano di un'autorizzazione della polizia degli stranieri.

Capitolo 2: Motivi per la concessione e il diniego dell'autorizzazione

Art. 3


11

Costruzione e locazione a titolo professionale di abitazioni L'utilizzo di un fondo per la costruzione o la locazione a titolo professionale di abitazioni non appartenenti a un albergo o a un apparthotel non costituisce stabilimento d'impresa ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115).

8 RS

210

9 [RU

2002 1729]. Ora: dell'O del 22 mag. 2002 (RS 142.203).

10 RS

142.20

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero - O 3

211.412.411


Art. 4

Caso di rigore

1

L'alienante che fa valere un caso di rigore (art. 8 cpv. 3 LAFE) deve provare, oltre alla situazione d'emergenza, che ha inutilmente offerto l'abitazione al prezzo di costo a persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; il prezzo di costo è aumentato di un importo uguale a un'adeguata corresponsione d'interessi qualora l'abitazione appartenga da oltre tre anni all'alienante.

2

L'acquisto di un'abitazione di vacanza o di un'unità d'abitazione in un apparthotel può, anche in un caso di rigore, essere autorizzato soltanto in luoghi turistici giusta il diritto vigente (art. 9 cpv. 3 LAFE) o previgente (art. 21 cpv. 2).


Art. 5

Abitazione principale

1

Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC12.13 2

La legittimità del domicilio presuppone inoltre la validità del permesso di dimora (permesso B, art. 5 e 9 cpv. 1 LDDS14 ), oppure un'autorizzazione corrispondente.

3

Sono considerate al beneficio di un'autorizzazione corrispondente, quando sono d'altronde date le premesse del domicilio, le persone al servizio di: a.15 missioni diplomatiche, rappresentanze consolari, organizzazioni internazionali con sede in Svizzera e missioni permanenti presso tali organizzazioni (carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri);

b. uffici d'amministrazioni estere delle ferrovie, delle poste e delle dogane con sede in Svizzera (certificato di servizio).


Art. 6

Abitazione secondaria

1

Sono considerati rapporti strettissimi e degni di protezione, atti ad autorizzare l'acquisto di un'abitazione secondaria (art. 9 cpv. 1 lett. c LAFE), i regolari rapporti che l'acquirente deve intrattenere nel luogo dell'abitazione secondaria per tutelare interessi prevalentemente economici, scientifici, culturali o altri interessi importanti.

2

Parentela o affinità con persone in Svizzera e soggiorni di vacanza, di cura, di studio o altri soggiorni passeggeri non giustificano di per sè rapporti stretti e degni di protezione.

12 RS

210

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115).

14

RS 142.20

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 4

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Art. 7

Apparthotel 1 ...16

2

L'esercizio alberghiero permanente (art. 10 lett. b LAFE) è assicurato se l'atto di costituzione ed il regolamento d'amministrazione e d'utilizzazione (art. 712d segg.

CC17) obbligano i comproprietari a mettere le loro unità d'abitazione a disposizione dell'esercente; le autorizzazioni accordate dovranno essere gravate degli oneri prescritti appositamente (art. 11 cpv. 2 lett. g).

3

Sono fatte salve le autorizzazioni necessarie per l'esercizio alberghiero giusta il diritto cantonale.


Art. 8


18

Acquisto di un'abitazione da parte di una persona fisica È considerato acquisto di un'abitazione da parte di una persona fisica (art. 2 cpv. 2 lett. b, 7 lett. j, 8 cpv. 3 e 9 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LAFE) l'acquisto diretto in proprio nome e, quando si tratti di società di azionisti-inquilini costituite prima del 1° febbraio 1974, l'acquisto di quote in ragione corrispondente.


Art. 9

Contingenti d'autorizzazioni

1

L'allegato 1 della presente ordinanza riporta il numero massimo annuo, per l'insieme del Paese, di autorizzazioni per abitazioni di vacanza e unità d'abitazioni in apparthotel e i contingenti cantonali annui (art. 11 e 39 LAFE).

2

Le autorizzazioni sono computate al contingente dalle autorità competenti al momento dell'assicurazione data all'alienante (autorizzazione di massima) o, qualora non ci fosse assicurazione, al momento del rilascio all'acquirente.

3

Le unità di contingente non utilizzate in un anno sono riportate all'anno successivo.19 4

Se non vengono utilizzate nemmeno entro il 31 ottobre dell'anno successivo, l'Ufficio federale di giustizia le ripartisce fra i Cantoni che hanno esaurito il loro contingente entro tale data e che hanno richiesto l'attribuzione di unità supplementari.20 5 Il numero di unità supplementari attribuite ad un Cantone non può superare la metà del suo contingente annuale (allegato 1).21 6 Se i Cantoni richiedono più unità supplementari di quante ve ne siano a disposizione, la ripartizione viene effettuata proporzionalmente ai contingenti annuali dei Cantoni richiedenti.22

16

Abrogato dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

17

RS 210

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).

20

Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).

21

Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero - O 5

211.412.411

7

Le unità riportate all'anno successivo (cpv. 3) e le unità supplementari distribuite dall'Ufficio federale di giustizia (cpv. 4) decadono se non vengono utilizzate entro il 31 dicembre di tale anno.23

Art. 10

Superficie ammessa

1

...24

2

La superficie abitabile netta delle abitazioni secondarie nel senso dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, delle abitazioni di vacanza e delle unità d'abitazione in apparthotel non deve superare di regola i 200 m2.25 3 Inoltre, per le abitazioni secondarie ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE e le abitazioni di vacanza che non sono costituite in proprietà per piani, la superficie totale del fondo non deve di regola eccedere i 1000 m2.26 4 Un successivo acquisto aggiuntivo può avvenire soltanto nei limiti della superficie ammessa.

5

Se una permuta di abitazioni o una rettificazione di confine causa il superamento della superficie ammessa, decade, per questo acquisto, la prevista eccezione all'obbligo dell'autorizzazione (art. 7 lett. d e g LAFE); in tal caso l'ufficiale del registro fondiario rimanda l'acquirente all'autorità di prima istanza (art. 18 cpv. 1 LAFE).


Art. 11

Condizioni e oneri

1

Se l'acquirente, il coniuge o un suo figlio minore di 18 anni sono già proprietari di un'abitazione secondaria ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, di un'abitazione di vacanza o di un'unità di abitazione in apparthotel, l'acquisto di un altro fondo di tale genere può essere autorizzato unicamente alla condizione che il primo fondo venga precedentemente alienato (art. 12 lett. d LAFE).27 2 Le autorizzazioni sono di regola subordinate almeno ai seguenti oneri da menzionare nel registro fondiario (art. 14 LAFE):

a. l'obbligo di usare il fondo permanentemente per lo scopo per cui l'acquisto è autorizzato e di chiedere il consenso dell'autorità di prima istanza per ogni modifica dello scopo d'utilizzazione; b. per i terreni edificabili, l'obbligo di cominciare la costruzione entro un dato termine e di chiedere il consenso dell'autorità di prima istanza per ogni modifica rilevante dei piani di costruzione; 23

Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).

24

Abrogato dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1635).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mar. 2005 (RU 2005 1341).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 6

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c.28 per i fondi che servono come investimento di capitali di assicuratori stranieri, per la previdenza in favore del personale, per scopi di utilità pubblica oppure per la costruzione di abitazioni sociali, un divieto di alienazione decennale a contare dall'acquisto;

d. per i fondi concernenti le abitazioni sociali, il divieto all'acquirente di usare personalmente le abitazioni; e.29 per le abitazioni secondarie ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, l'obbligo di alienarle entro due anni qualora l'acquirente non le usi più come tali; f.

per le abitazioni di vacanza, il divieto di locarle tutto l'anno; g. per gli apparthotel, l'obbligo di lasciare le unità d'abitazione agli esercenti per la gestione alberghiera in conformità con l'atto di costituzione della proprietà per piani e il regolamento di amministrazione e di utilizzazione (art. 7); h. per l'acquisto di quote di società immobiliari, il divieto di alienare o costituire in pegno le quote durante il divieto di alienazione (lett. c) e l'obbligo di depositare irrevocabilmente i titoli a nome dell'acquirente presso una cassa di depositi designata dal Cantone.

3

L'autorità di prima istanza può imporre ulteriori oneri per assicurare che il fondo sia usato conformemente allo scopo fatto valere dall'acquirente.

4

È considerato motivo imperativo per la revoca totale o parziale di un onere (art. 14 cpv. 4 LAFE) , una modifica delle circostanze dell'acquirente che renda impossibile o incomportabile l'adempimento dell'onere.

5

Il controllo dell'adempimento degli oneri spetta all'autorità di prima istanza oppure, se essa non agisce, alle autorità legittimate a ricorrere.


Art. 12

Decadenza delle autorizzazioni 1

L'autorizzazione per l'acquisto decade se il medesimo non avviene entro tre anni (art. 14 cpv. 2 LAFE).

2

L'autorità di prima istanza può, per motivi importanti, prolungare eccezionalmente questo termine qualora l'acquirente lo richieda prima della scadenza.

3

I Cantoni determinano la decadenza delle assicurazioni riguardanti le autorizzazioni agli alienanti (autorizzazioni di massima).

4

Le autorizzazioni di massima che non prevedono una scadenza decadono il 31 dicembre 2000, nella misura in cui non siano state utilizzate.30 28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115).

30

Introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero - O 7

211.412.411


Art. 13

e 1431 Capitolo 3: Autorità e procedura

Art. 15

Accertamento dell'obbligo dell'autorizzazione 1

L'acquirente chiede una decisione d'accertamento all'autorità di prima istanza quando l'obbligo dell'autorizzazione (art. 2 e 4-7 LAFE) non può essere escluso a priori (art. 17 cpv. 1 LAFE).32 2 Qualora la decisione sia di competenza di un'autorità federale (art. 7 lett. h, 16 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAFE), l'acquirente invia la propria richiesta all'autorità cantonale di prima istanza a destinazione dell'autorità federale.

3

Inoltre l'autorità di prima istanza accerta se vi sia obbligo dell'autorizzazione quando:

a. l'acquirente lo richieda, dietro ingiunzione dell'ufficiale del registro fondiario, dell'ufficiale del registro di commercio o dell'autorità dell'incanto (art. 18 e 19 LAFE);

b. un'autorità cantonale legittimata a ricorrere o l'Ufficio federale di giustizia lo richiedano (art. 22 cpv. 2 LAFE); c. il giudice civile o penale od altra autorità lo richiedano.


Art. 16

Competenza per territorio La disposizione attinente alla competenza per territorio in caso di acquisto di quote di una società immobiliare che possegga fondi situati nella circoscrizione di più autorità (art. 15 cpv. 2 LAFE), si applica per analogia all'acquisto di altri diritti.


Art. 17

Notificazione delle decisioni 1

Le autorità cantonali notificano all'Ufficio federale di giustizia le decisioni prese in prima istanza o su ricorso, in triplice esemplare, con l'inserto completo e le indicazioni prescritte nell'allegato 2 (art. 17 cpv. 3, 20 cpv. 4 e 24 cpv. 3 LAFE).

2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può prescrivere l'impiego di un modulo complementare per l'utilizzazione automatizzata dei dati statistici.


Art. 18

Esame e assunzione delle prove 1

Fatti salvi gli articoli 18a e 18b, l'ufficio del registro fondiario, l'ufficio del registro di commercio e l'autorità dell'incanto lasciano all'autorità di prima istanza, a cui rinviano il richiedente (art. 18 cpv. 1 e 2 e 19 cpv. 2 LAFE; art. 15 cpv. 3 lett. a),

31

Abrogati dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 8

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la cura di procedere ad un esame approfondito dell'obbligo dell'autorizzazione e, se del caso, all'assunzione delle prove.33 2 I pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano se il pubblico ufficiale vi certifica d'averli verificati di persona e nulla venga ad infirmare la loro pertinenza (art. 9 CC34).

3

Dichiarazioni generiche che contestano unicamente l'esistenza delle condizioni dell'obbligo dell'autorizzazione o che affermano l'adempimento delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, non hanno in alcun caso forza probante; restano salve le dichiarazioni relative al previsto utilizzo del fondo (art. 18a).35 4 Sono libri commerciali (art. 22 cpv. 3 LAFE) anche il libro delle azioni (art. 68536 CO37), il libro delle quote (art. 790 CO) e l'elenco dei soci (art. 835 CO).

a38 Esame da parte dell'ufficio del registro fondiario e dell'autorità dell'incanto 1

Nel caso di un acquisto secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE (stabilimenti d'impresa), l'ufficio del registro fondiario e l'autorità dell'incanto rinunciano al rinvio dell'acquirente all'autorità di prima istanza per l'accertamento dell'obbligo dell'autorizzazione (art. 18 cpv. 1) se:

a. l'acquirente dimostra che il fondo serve a un'impresa per l'esercizio di un'attività economica; b. il fondo non è edificato e l'acquirente dichiara in forma scritta che lo edificherà per l'esercizio di una tale attività;

c. la superficie di riserva destinata all'ampliamento dell'impresa non supera un terzo della superficie totale.

2

Nel caso di un acquisto secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b LAFE (abitazione principale), si rinuncia al rinvio se:

a. l'acquirente presenta un permesso di soggiorno valido per fondare il domicilio (permesso per stranieri B, art. 5 cpv. 2) oppure un'autorizzazione corrispondente (art. 5 cpv. 3);

b. l'acquirente dichiara in forma scritta di acquistare il fondo quale abitazione principale;

c. la superficie del fondo non supera i 3000 m2.

3

Nel caso di un acquisto di un'abitazione secondaria da parte di un frontaliere nella regione del suo luogo di lavoro (art. 7 lett. j LAFE), si rinuncia al rinvio se: a. l'acquirente presenta un permesso per frontalieri CE-AELS valido (art. 4 cpv. 1 OLCP39);

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

34

RS 210

35

Per. introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

36

Ora: art. 686

37

RS 220

38

Introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero - O 9

211.412.411

b. l'acquirente dichiara in forma scritta di acquistare il fondo quale abitazione secondaria;

c. la superficie del fondo non supera i 1000 m2.40
b41 Esame da parte dell'ufficio del registro di commercio L'ufficio del registro di commercio rinvia il richiedente all'autorità di prima istanza (art. 18 cpv. 1) di regola solamente se l'iscrizione nel registro di commercio è legata alla partecipazione di una persona all'estero ad una società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale oppure ad una persona giuridica, il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi (art. 4 cpv. 1 lett. b ed e LAFE; art. 1 cpv. 1 lett. a e b) che non possono essere acquistati senza autorizzazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE.


Art. 19

Pareri di altre autorità 1

Prima di prendere una decisione, l'autorità di prima istanza chiede il parere: a. della Segreteria della Commissione federale delle banche, quando si tratti dell'obbligo dell'autorizzazione per l'acquisto di parti di fondi di investimento immobiliari i cui certificati di partecipazione non sono negoziati regolarmente sul mercato o di parti di un patrimonio analogo (art. 4 cpv. 1 lett. c LAFE); b. dell'Ufficio federale delle assicurazioni private, quando si tratti dell'autorizzazione per acquisto di un fondo come investimento da parte di istituti d'assicurazione stranieri o preponderantemente in mano straniera (art. 8 cpv. 1 lett. b LAFE) o quando si tratti di revoca di oneri (art. 11 cpv. 4);

c. dell'autorità fiscale cantonale, che accerta se l'acquirente sia esente dall'imposta federale diretta per il fondo in questione, quando quest'ultimo sia utilizzato per la previdenza in favore del personale di stabilimenti d'impresa indigeni oppure per scopi d'utilità pubblica (art. 8 cpv. 1 lett. c LAFE); d. dell'autorità cantonale competente, quando si tratti di un fondo che serve per la costruzione di abitazioni sociali o che è appena stato edificato con siffatte abitazioni (art. 9 cpv. 1 lett. a LAFE); e.42 delle autorità cantonale e federale competenti quando si tratti di stabilire se esistano interessi che giustificano l'acquisto di una abitazione secondaria ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE.

2

L'autorità di prima istanza può chiedere il parere di altre autorità federali o cantonali per accertare i fatti (art. 22 cpv. 1 e 24 cpv. 1 LAFE).

39 [RU 2002 1729]. Ora: dell'O del 22 mag. 2002 (RS 142.203).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115).

41

Introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 10

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Art. 20

Statistica 1 La statistica sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (art. 24 cpv. 3 LAFE) verte su:

a.43 il numero di autorizzazioni per l'acquisto di abitazioni di vacanza e unità d'abitazione in apparthotel, il luogo, il tipo di fondo, la superficie, la cittadinanza dell'acquirente ed i relativi trasferimenti di proprietà; b. ...44 c.45 il riacquisto svizzero di abitazioni di vacanza e unità d'abitazione in apparthotel.

2

L'ufficiale del registro fondiario comunica senza indugi e gratuitamente le relative iscrizioni all'Ufficio federale di giustizia, tramite modulo procuratogli da quest'ultimo; i Cantoni possono stabilire che le comunicazioni vengano trasmesse dalle autorità di prima istanza o dall'autorità legittimata a ricorrere.

3

L'Ufficio federale di giustizia pubblica ogni anno un compendio dei dati statistici ne «La Vie économique».

4

Il compendio dei dati statistici verte anche sull'acquisto di fondi da parte di stranieri, esclusi i trasferimenti di proprietà tra acquirenti e alienanti stranieri e i riacquisti svizzeri (incremento netto).

5

L'uso dei dati personali per scopi diversi da quello statistico è ammissibile solo se è contemplato dalla legge.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 21

Abrogazione di disposizioni 1

Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 21 dicembre 197346 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero;

b. l'ordinanza del 25 marzo 196447 del Dipartimento militare federale concernente l'acquisto di fondi situati in prossimità di opere militari importanti, da parte di persone all'estero.

2

Gli oneri derivanti da autorizzazioni rilasciate conformemente al diritto previgente (DF del 23 mar. 196148 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, DCF del 26 giu. 197249 che vieta l'investimento di capitali stranieri in immobili svizzeri e 43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

44

Abrogata dal n. I dell'O del 23 nov. 1988 (RU 1988 1998).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122).

46

[RU 1974 95 998, 1976 607 884 1746] 47

[RU 1964 314] 48

[RU 1961 213, 1965 1240, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689 n. II, 1982 1914.

RU 1984 1148 art. 37 cpv. 1] 49

[RU 1972 1238. RU 1974 95 art. 26]

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero - O 11

211.412.411

O del 10 nov. 197650 sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero), restano in vigore; rimangono salvi il capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 30 aprile 199751 e le disposizioni finali della modifica dell'8 ottobre 199952 e del 14 dicembre 200153 della LAFE.54

Art. 22

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

50

[RU 1976 2389, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1983 1614] 51 RU

1997 2086

52 RU

2002 702

53 RU

2002 685

54

Per. introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2122). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 12

211.412.411

Allegato 155 (art. 9 cpv. 1 e 5)

Contingenti d'autorizzazioni 1

Il numero massimo, previsto per l'insieme del Paese, delle autorizzazioni per l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel è stabilito a 1400 l'anno.

2

I contingenti d'autorizzazioni cantonali annui sono stabiliti come segue: Berna 130 Sciaffusa

20

Lucerna 50

San

Gallo

45

Uri 20

Grigioni

270

Svitto 50 Ticino

180

Obvaldo 20

Vaud 160

Nidvaldo 20

Vallese 310

Glarona 20 Neuchâtel 35

Friburgo 50

Giura

20

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° sett. 2002 (RU 2002 2469).

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero - O 13

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Allegato 2

Dati minimi che devono figurare nelle decisioni (art. 17 cpv. 1) 1 Acquirente 11 Nome o ditta, rappresentato da: 12

Dimora abituale o sede (indirizzo esatto e Stato) 13

Data di nascita (per le persone fisiche) 14

Cittadinanza (per le persone fisiche) 15

Se del caso, autorizzazione della polizia degli stranieri (per persone fisiche): tipo, data del rilascio, data dell'entrata in Svizzera per stabilirvisi 16

Se del caso, professione (per le persone fisiche), scopo (per le ditte) 2 Alienante 21 Nome o ditta

22

Dimora abituale o sede (indirizzo esatto e Stato) 23

Data di nascita (per persone fisiche, quando siano state autorizzate ad acquistare il fondo che alienano) 24

Cittadinanza (per persone fisiche) 3 Fondi 31

Cantone, Comune, luogo, numero del registro fondiario e della particella 32

Tipo (scopo d'utilizzazione) 33

Parte di comproprietà o numero dei proprietari in comune 34

Superficie abitabile e superficie della particella in m2 (in caso di proprietà per piani: superficie della particella di base e superficie abitabile; in caso di partecipazione ad una persona giuridica o ad una società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale: la superficie di ogni fondo appartenente alla società) 4 Negozio

giuridico

41

Forma e data

42

Genere del diritto

43

Prezzo in franchi

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 14

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5 Obbligo

dell'autorizzazione (art. 4 a 7 LAFE, art. 1 e 2 OAFE) 6

Motivi per la concessione o il diniego dell'autorizzazione (art. 8 a 13 LAFE, art. 3 a 14 OAFE) 7

Dispositivo della decisione, condizioni e oneri compresi (art. 14 LAFE, art. 11 OAFE) 8

Comunicazione con data, destinatario ed indicazione dei rimedi giuridici