01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2013 - 31.12.2018
01.01.2012 - 31.12.2012
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01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.05.2004 - 31.12.2005
01.01.2003 - 30.04.2004
01.04.2001 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.03.2001
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1

Ordinanza

concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)1 del 26 maggio 1961 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l'articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19594 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI),5 ordina: A. Disposizioni generali

Art. 1


6



Art. 2


7
Cassa di compensazione e Ufficio AI L'applicazione dell'assicurazione facoltativa è di competenza della Cassa svizzera di compensazione (detta qui di seguito «Cassa di compensazione») e dell'Ufficio AI per gli assicurati all'estero.


Art. 3


8

Competenze delle rappresentanze svizzere Le rappresentanze svizzere sostengono l'applicazione dell'assicurazione facoltativa.

Se necessario fanno da tramite tra gli assicurati e la Cassa di compensazione e possono essere consultate segnatamente per trattare gli affari della loro circoscrizione consolare menzionati qui di seguito: RU 1961 439

1

Nuovo testo del tit. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

2 RS

830.1

3

RS 831.10

4 RS

831.20

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3716).

6

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta modifica alla fine del presente testo.

831.111

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 2

831.111

a. fornire informazioni sull'assicurazione facoltativa; b. ricevere le dichiarazioni di partecipazione all'assicurazione facoltativa e trasmetterle alla Cassa di compensazione; c. collaborare all'istruzione in caso di richiesta di prestazioni dell'AVS e dell'AI;

d. confermare e trasmettere i certificati di vita e di stato civile alla Cassa di compensazione;

e. trasmettere la corrispondenza agli assicurati.


Art. 4


9



Art. 5


10
Obbligo di fornire informazioni Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi.


Art. 6


11

B. Partecipazione all'assicurazione facoltativa

Art. 7


12
Condizioni

1

Possono partecipare all'assicurazione facoltativa le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 LAVS, comprese le persone che sono assoggettate all'assicurazione obbligatoria per una parte del loro reddito.

2

…13

9

Abrogato dal n. I dell'O del 16 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

Vedi tuttavia le disp. fin di detta modifica alla fine del presente testo.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta modifica alla fine del presente testo.

11

Abrogato dal n. III dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2000 2828).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 7 apr. 2004 (RU 2004 2027). Abrogato dal n. II 1 dell'O del 2 nov. 2005, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

Assicurazione facoltativa degli Svizzeri dell'estero. OAF 3

831.111


Art. 8


14

Termini e modalità

1

La dichiarazione di partecipazione deve essere inoltrata per scritto alla Cassa di compensazione o sussidiariamente alla competente rappresentanza all'estero entro un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria. Alla scadenza di tale termine, la partecipazione all'assicurazione facoltativa non è più possibile.15 2 L'assicurazione inizia con l'uscita dall'assicurazione obbligatoria.


Art. 9


16



Art. 10


17


Art. 11


18
Proroga dei termini

Verificandosi circostanze straordinarie non imputabili al richiedente, la Cassa di compensazione può prorogare di un anno al massimo, a richiesta e nel singolo caso, i termini per la presentazione della dichiarazione di partecipazione. La concessione o il rifiuto della proroga devono essere notificati mediante una decisione impugnabile.

C. Recessione ed esclusione dall'assicurazione facoltativa

Art. 12

19 Recessione Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per la fine di un trimestre.


Art. 13

20 Esclusione 1 Sono esclusi dall'assicurazione facoltativa gli assicurati: a. che non versano la totalità dei contributi dovuti entro il 31 dicembre dell'anno civile che segue l'anno contributivo (art. 14 cpv. 1); b. che non pagano gli interessi di mora (art. 18) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui ne è stato fissato l'importo mediante una decisione passata in giudicato; 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2000 2828).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

16

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 686).

17

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

20

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 329).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 4

831.111

c. che non inoltrano i giustificativi richiesti entro il 31 dicembre dell'anno che segue l'anno contributivo.21 2

Prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione. Tale comminatoria può essere inviata con l'intimazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 secondo periodo.22 3

L'esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno dell'anno per cui non sono stati interamente pagati i contributi o non sono stati forniti i documenti. Se gli interessi di mora non sono versati interamente, l'assicurato è escluso dall'assicurazione facoltativa con effetto retroattivo al primo giorno dell'anno in cui la decisione concernente tali interessi è passata in giudicato.23 4 L'esclusione dall'assicurazione non ha effetto, qualora l'assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di forza maggiore o il versamento in Svizzera fosse irrealizzabile.

D. Contributi24
a25 Persone tenute a pagare i contributi 1

Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno; l'obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 64 e gli uomini 65 anni.26 2 Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno; l'obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 64 e gli uomini 65 anni.27 3

Sono reputati aver pagato contributi propri, a condizione che il coniuge abbia versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo di cui all'articolo 13b:

a. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati che esercitano un'attività lucrativa;

b. gli assicurati che collaborano nell'azienda del coniuge, se non percepiscono un salario in contanti.

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta modifica alla fine del presente testo.

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

25 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5633).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5633).

Assicurazione facoltativa degli Svizzeri dell'estero. OAF 5

831.111

b28 Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI 1

I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 892 franchi annui.

2

Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendite, un contributo compreso fra 892 e 9800 franchi annui. Il contributo è calcolato nel modo seguente: Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendite moltiplicato per 20 fr.

Contributo annuo

(AVS+AI)

fr.

Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito in forma di rendite moltiplicato per 20 fr.

meno di

550 000

892

550 000

980

98

1 750 000

3332

147

4 000 000 e oltre

9800

29


Art. 14


30

Base di calcolo dei contributi, anno contributivo 1

I contributi sono determinati in franchi svizzeri per ogni anno contributivo. L'anno contributivo corrisponde all'anno civile.

2

Per il calcolo dei contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa è determinante il reddito effettivamente conseguito durante l'anno contributivo, per gli assicurati senza attività lucrativa il reddito conseguito effettivamente in forma di rendita e la sostanza al 31 dicembre. Per calcolare il reddito da attività indipendente è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'anno contributivo. L'interesse deducibile è stabilito conformemente all'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 194731 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore.

3

Per la conversione del reddito e della sostanza in franchi svizzeri si applica il corso annuo medio dell'anno contributivo definito al capoverso 1. Il corso è stabilito dalla Cassa di compensazione.

28 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4719).

29 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

31 RS

831.101

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 6

831.111

a32 Pagamento di acconti

Durante l'anno contributivo gli assicurati possono versare periodicamente acconti.

b33 Fissazione dei contributi, compensazione e termine di pagamento 1

Gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari alla fissazione dei contributi entro 30 giorni dal termine dell'anno contributivo.

2

La Cassa di compensazione fissa i contributi dovuti entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno contributivo mediante decisione. Se l'assicurato ha usufruito della possibilità di versare acconti, essa procede a una compensazione.

3

I contributi, rispettivamente il saldo, devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione.

4

La Cassa di compensazione restituisce o compensa i contributi pagati in eccesso.

bis 34
ter 35

Art. 15


36



Art. 16

37 Pagamento 1 I contributi sono dovuti in moneta svizzera.

2

I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri.38 3

Se il loro trasferimento in Svizzera non è possibile, il termine per il loro pagamento è considerato prorogato fino al momento in cui potranno essere trasferiti. È riservata la compensazione dei contributi, soggetti a moratoria ma non prescritti, con rendite scadute al verificarsi dell'evento assicurato.39 4 …40

32 Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

34

Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964 (RU 1964 329). Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

35

Introdotto dal n. II 3 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

36 Abrogato dal n. I dell'O del 16 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1878).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta modifica alla fine del presente testo.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

40

Abrogato dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1282).

Assicurazione facoltativa degli Svizzeri dell'estero. OAF 7

831.111


Art. 17

Intimazione

1

L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i buoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.41 2

L'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine.


Art. 18


42

Interessi di mora e compensativi 1

Sui contributi non pagati entro l'anno civile successivo all'anno contributivo gli assicurati devo versare interessi di mora; gli interessi iniziano a maturare dal 1° gennaio che segue la fine dell'anno contributivo.

2

La Cassa di compensazione versa interessi compensativi sui contributi non dovuti; gli interessi iniziano a maturare dalla fine dell'anno civile che segue l'anno contributivo.

a43 Contributi alle spese di amministrazione 1

I contributi alle spese di amministrazione corrispondono all'importo massimo fissato nell'ordinanza dell'11 ottobre 197244 sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS.

2

Il contributo alle spese di amministrazione è prelevato contemporaneamente ai contributi.

E. Rendite e indennità giornaliere45

Art. 19

Calcolo e determinazione 1

Le rendite e le indennità giornaliere sono calcolate e determinate in franchi svizzeri dalla Cassa di compensazione.46 41

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 329).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

44 RS

831.143.41

45

Nuovo testo giusta il n. IV del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

46

Nuovo testo giusta il n. IV del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 8

831.111

2

I contributi che, al momento della realizzazione del rischio assicurato, sono considerati come soggetti a moratoria, giusta l'articolo 16 capoverso 3, e non prescritti, saranno dedotti dalle rendite dovute. Gli anni di contributo corrispondenti sono computati al momento del calcolo della rendita. Gli anni di contributo a partire dal 1° gennaio 1983, per i quali i contributi non sono stati pagati e sono caduti in prescrizione, non vengono presi in considerazione.47


Art. 20

48 Pagamento Le rendite e le indennità giornaliere spettanti agli aventi diritto all'estero sono pagate direttamente dalla Cassa di compensazione nella valuta del Paese di domicilio. Se ciò appare sufficientemente sicuro, la Cassa di compensazione può autorizzare il pagamento su un conto postale o bancario, in Svizzera o nel Paese di residenza dell'avente diritto.


Art. 21


49

Misure di garanzia

1

La cassa di compensazione verifica periodicamente se gli aventi diritto sono ancora in vita e se è cambiato il loro stato civile. Per questo richiede loro un relativo certificato.

2

I certificati devono essere di regola attestati dalle competenti autorità del Paese di domicilio. Su richiesta dell'avente diritto o della Cassa di compensazione, sono attestati dalla rappresentanza svizzera.50 F. …


Art. 22


51

G. …


Art. 23

e 2452 47

Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964 (RU 1964 329). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1282).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta modifica alla fine del presente testo.

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 922).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta modifica alla fine del presente testo.

51 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

52

Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

Assicurazione facoltativa degli Svizzeri dell'estero. OAF 9

831.111

H. Disposizioni finali

Art. 25

53 Disposizioni applicabili

Per quanto la presente ordinanza non vi deroghi, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 31 ottobre 194754 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'ordinanza del 17 gennaio 196155 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI).


Art. 26

Entrata in vigore e esecuzione 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1961. Essa è applicabile anche alle domande di prestazioni non decise al momento della sua entrata in vigore.

2

È abrogata l'ordinanza del 9 aprile 195456 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia e per i superstiti degli Svizzeri dell'estero.

3

Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato di eseguire la presente ordinanza; esso può emanare prescrizioni completive.

Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 199557 Disposizioni finali della modifica del 18 ottobre 200058 1

Gli Svizzeri all'estero che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea possono aderire all'assicurazione facoltativa sino al 31 marzo 2001. Dopo tale data, l'adesione non è più possibile.

2

I cittadini svizzeri negli Stati membri della Comunità europea che hanno aderito all'assicurazione facoltativa entro il termine previsto dal capoverso 1 possono rimanere assicurati sino al 31 marzo 2007 al più tardi; quelli che hanno compiuto il 50° anno d'età prima del 1° aprile 2001, sino al raggiungimento dell'età legale di pensionamento.

3

I cittadini svizzeri che prima del 31 marzo 2007 trasferiscono il loro domicilio da uno Stato membro della Comunità europea a uno Stato non membro rimangono assicurati facoltativamente oltre tale data.

53

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1878).

54

RS 831.101

55

RS 831.201

56

[RU 1954 424] 57

RU 1996 686. Abrogate dal n. IV 43 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

58 RU

2000 2828

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 10

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4

Sino al 31 dicembre 2001, le persone assicurate facoltativamente che adempiono i requisiti di cui all'articolo 1 capoverso 4 lettera c LAVS sono trasferite, su semplice domanda, all'assicurazione obbligatoria e quindi alla Cassa di compensazione del coniuge.

Disposizioni finali della modifica del 16 marzo 200759 1

I contributi per gli anni che precedono l'entrata in vigore della presente modifica sono riscossi in conformità al vecchio diritto.

2

Gli articoli 3, 4, 5, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 20 capoverso 1 e 21 capoverso 2 finora in vigore sono applicabili ai servizi AVS/AI ancora in attività dopo il 1° gennaio 2008. Il testo di questi articoli figura nell'allegato.

59 RU

2007 1359. Vedi anche all.

Assicurazione facoltativa degli Svizzeri dell'estero. OAF 11

831.111

Allegato60

(cifra II)

Competenze delle rappresentanze svizzere61 1

Le rappresentanze svizzere trattano gli affari concernenti le persone della loro circoscrizione consolare e corrispondono, a tal fine, direttamente con la Cassa di compensazione; i loro compiti sono in particolare:62 a. il ricevimento delle dichiarazioni di partecipazione all'assicurazione facoltativa e la verificazione delle indicazioni in esse contenute;

b. la tenuta di un registro delle persone assicurate facoltativamente; c.63 la determinazione dei contributi; d. la riscossione dei contributi, in quanto non siano pagati direttamente alla Cassa di compensazione; e. il ricevimento delle richieste di prestazioni assicurative e la collaborazione all'accertamento dei presupposti del diritto alle prestazioni; f.64 il pagamento delle prestazioni in denaro, se queste non sono versate direttamente dalla Cassa di compensazione;

g.65 il regolamento dei conti per i contributi e le prestazioni in denaro.

2

Rimborso delle spese e rapporti d'ispezione 1

Le spese supplementari delle rappresentanze svizzere (per il personale e per il materiale) derivanti al Dipartimento federale degli affari esteri dall'esecuzione dei compiti indicati nell'articolo 3 capoverso 1 gli saranno rimborsate in blocco dalla Cassa di compensazione.67 1bis La Cassa di compensazione rimborsa nel loro importo effettivo al Dipartimento federale degli affari esteri le spese per il personale e per il materiale dei servizi AVS/AI.68 60 Introdotto dal n. III dell'O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359).

61 RU

1972 2338

62 RU

2000 2828

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RU 1994 2168 64 RU

2000 2828

65 RU

2000 2828

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1999 2685

67 RU

1999 2685

68 RU

1999 2685

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 12

831.111

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Obbligo di fornire informazioni Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, al servizio AVS/AI, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi.

2000 2828

70 RU

1999 2685

71

RU 2000 2828 72 RU

2000 2828

73

RU 1999 2685 74 RU

1999 2685

75

RU 1996 686, 1982 1282

Assicurazione facoltativa degli Svizzeri dell'estero. OAF 13

831.111

1999 2685

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 14

831.111