01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.12.2022
01.12.2019 - 31.12.2020
01.04.2018 - 30.11.2019
14.04.2014 - 31.03.2018
01.01.2012 - 13.04.2014
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01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza

concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE) del 29 novembre 1995 (Stato 1° gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 167 capoverso 3 del decreto federale del 30 marzo 19491
concernente l'amministrazione dell'esercito; visto l'articolo 142 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM), ordina: Titolo 1: Servizio del commissariato Capitolo 1: Organi amministrativi e di controllo

Art. 1

Competenza a emanare istruzioni 1

La Base logistica dell'esercito3 emana regolamenti, istruzioni e ordini tecnici per il servizio del commissariato. Le disposizioni sul servizio del commissariato contenute in ordini e istruzioni emanati da altri uffici federali devono essere approvate dalla Base logistica dell'esercito.4 2 I capi del servizio del commissariato e i quartiermastri emanano istruzioni tecniche ai loro corpi di truppa, nei limiti delle prescrizioni in vigore.


Art. 2


5

Contabili

1

Sono designati come contabili per la contabilità della truppa e del servizio tecnico in stati maggiori, unità, scuole e corsi: a. con il capo del servizio del commissariato: il contabile dello stato maggiore del battaglione di stato maggiore; b. con un quartiermastro e senza furiere: il quartiermastro o il contabile dell'unità di stato maggiore; RU 1996 340

1

RS 510.30. Ora: O dell'AF sull'amministrazione dell'esercito.

2

RS 510.10

3

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2752).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3532).

510.301

Organizzazione e amministrazione 2

510.301

c. con furiere: il furiere; d.6 con contabile della truppa: il contabile della truppa.

2

La Base logistica dell'esercito7 regola la tenuta dei conti nei casi speciali.


Art. 3

Mutazione del contabile 1

In caso di mutazione del contabile, la consegna degli affari, della contabilità, della cassa e delle merci ha luogo in buona e debita forma. Di questa operazione è steso un verbale, la cui esattezza è attestata dai due contabili. Il comandante ne prende conoscenza e vi appone la sua firma. Il verbale dev'essere allegato alla contabilità.

2

Il contabile uscente è interamente responsabile della sua gestione e può essere tenuto a prestare il suo aiuto per il disbrigo di affari ancora in sospeso.

3

Se la consegna non può avvenire in presenza dei due contabili, l'ufficiale superiore del servizio del commissariato o del servizio tecnico ne è responsabile.


Art. 4

Organi di controllo

1

Sono designati come organi di controllo: a. per il quartiere generale dell'esercito e gli stati maggiori delle Grandi Unità: la Base logistica dell'esercito b. per i corpi di truppa e le formazioni: il quartiermastro o il capo del servizio del commissariato dello stato maggiore superiore.8 2

Il direttore della Base logistica dell'esercito può ordinare controlli nelle scuole reclute e nelle scuole dei quadri.


Art. 5

Controlli

Gli organi di controllo verificano durante un servizio, senza preavviso, anche se il loro stato maggiore non presta servizio, l'attività del servizio del commissariato dei contabili loro subordinati amministrativamente (casse, estratti conto postali, libri e giustificativi, custodia e collocamento del denaro, attestazioni patrimoniali, scorte di merci, inventari ecc.) nonché quella del servizio tecnico.9 Questi controlli devono avvenire almeno una volta nei servizi di breve durata e, in quelli di una certa durata, almeno una volta al mese.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

7

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

Amministrazione dell'esercito. O 3

510.301


Art. 6

e 710

Art. 8

Risultato dei controlli 1

Il risultato dei controlli deve essere comunicato al comandante. Il controllo è annotato nei documenti contabili e certificato dall'organo di controllo.

2

Le irregolarità devono essere immediatamente comunicate al comandante. Questi prende i provvedimenti necessari e notifica il caso per la via di servizio.

Capitolo 2: Tenuta della contabilità Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 9

Informazione, giustificativi 1

Dalle contabilità della truppa e del servizio tecnico devono risultare in ogni tempo tutti gli avvenimenti concernenti il servizio del commissariato e il servizio tecnico.

2

Le entrate e le uscite di tutte le casse devono essere giustificate con documenti (moduli o fatture originali). Per permettere la verifica, i documenti indicheranno il luogo, la data, il fornitore, il genere e la natura della merce, il contenuto, la giustificazione, la destinazione e l'uso della fornitura o della prestazione e il numero di registrazione; la messa in conto sommaria non è ammessa.

3

I casi speciali nonché le differenze tra i saldi effettivi e quelli contabili devono essere motivati.


Art. 10

Contabilità modello

1

Per la tenuta delle contabilità della truppa e del servizio tecnico, fanno stato le contabilità modello allestite nella Formazione d'addestramento della logistica.11 2

La Base logistica dell'esercito prescrive i moduli che devono essere usati per la tenuta della contabilità.

10 Abrogati dal n. I dell'O del 22 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

Organizzazione e amministrazione 4

510.301


Art. 11

Firma

1

I documenti della contabilità della truppa devono essere firmati come segue: a.12 i comandanti di scuole e corsi certificano l'esattezza dei documenti di base della contabilità della truppa secondo l'articolo 15 e prendono visione dei libri di cassa e degli estratti conto postali.13 I comandanti delle Grandi Unità possono incaricare della firma il loro capo di stato maggiore; b. il contabile certifica l'esattezza di tutte le chiusure, dei conteggi e degli altri giustificativi;

c. nei casi speciali in cui non è in grado di giudicare l'esattezza materiale di una spesa o di un'entrata, o della sua giustificazione, il contabile fa firmare il documento dal comandante o dall'ufficiale del servizio tecnico che ha cagionato la spesa o l'entrata o trattato l'affare.

2

L'esattezza dei giustificativi della contabilità del servizio tecnico è attestata dal contabile. L'ufficiale del servizio tecnico o il comandante prende visione della contabilità e vi appone la sua firma.14 3 Il capo dell'esercito emana istruzioni per disciplinare il diritto di firma nel caso di servizi militari effettuati in seno all'amministrazione militare. Egli invia tali istruzioni a tutti gli organi interessati.15

Art. 12

Periodo contabile

1

Il periodo contabile per la contabilità della truppa è di al massimo un mese civile.16 2

In servizio d'istruzione e in servizio d'appoggio la contabilità del servizio tecnico è chiusa alla fine del periodo del servizio tecnico; in servizio attivo, alla fine di ogni mese.


Art. 13

Contabilità militare insufficiente Quando, in determinati casi, la contabilità militare non basta, la Base logistica dell'esercito, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, la fa completare o prescrive una contabilità adatta.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3532).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2976). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 878).

Amministrazione dell'esercito. O 5

510.301

Sezione 2: Domande di credito

Art. 14

1 Prima di fare spese non previste dalle prescrizioni, il comandante presenta, per la via di servizio, una domanda di credito alla Base logistica dell'esercito.

2

La Base logistica dell'esercito decide sulle domande di credito sino a un importo di 20 000 franchi, la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)decide sulle domande superiori a 20 000 franchi.17 3 La Base logistica dell'esercito tiene il controllo di queste spese speciali e, se necessario, ne regola la messa in conto.

4

È fatto salvo il regolamento dei crediti in servizio attivo.

Sezione 3: Documenti di base per la contabilità della truppa

Art. 15

I documenti di base della contabilità della truppa comprendono: a. i controlli d'effettivo: 1. controllo dei militari, 2. controllo del personale civile, 3. controlli degli animali dell'esercito, 4. controlli dei veicoli, delle macchine da costruzione e degli oggetti mobili noleggiati o requisiti (p. es. attrezzi e altro materiale d'uso); b. il modulo «Stazionamento/effettivo/mutazioni».

Capitolo 3: Casse Sezione 1: In generale

Art. 16

1 Le casse temporanee sono tenute durante il servizio.18 2

Il contabile deve provvedere alla custodia sicura dei fondi durante il servizio.

3

È vietato mettere denaro proprio con i fondi della truppa.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3532).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2002 4201).

Organizzazione e amministrazione 6

510.301

Sezione 2: Casse temporanee

Art. 17

Cassa di servizio

Tutte le entrate a favore della Confederazione, anche quelle provenienti da prestazioni della truppa a terzi, nonché le spese a suo carico sono registrate nel libro della cassa di servizio.


Art. 18

Cassa di deposito

Per le somme depositate dai militari dell'unità (stato maggiore) durante il servizio si deve tenere una cassa di deposito.


Art. 19


19

Cassa di cantina

Se gestisce una cantina, la truppa deve tenere una cassa di cantina.20 Allo scioglimento della cantina alla fine del servizio, l'eventuale utile dev'essere versato alla cassa di servizio, allegandovi i giustificativi.

Sezione 3: Casse permanenti

Art. 20

e 2121

Art. 22


22



Art. 23

a 2823 Capitolo 4: Pagamenti

Art. 29

Obbligo di controllo

1

Il contabile prende in consegna le forniture, gli acquisti e le prestazioni fatturate all'unità (stato maggiore), ne controlla la qualità e la quantità e verifica l'esattezza delle fatture. Gli ufficiali del servizio tecnico (capiservizio) che hanno ordinato e ricevuto siffatte forniture e prestazioni devono procedere ai relativi controlli.

2

Le fatture possono essere pagate soltanto dopo l'attestazione della loro esattezza.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3532).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

21 Abrogati dal n. I dell'O del 20 nov. 2002 (RU 2002 4201).

22 Abrogato dal n. I dell'O del 22 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

23 Abrogati dal n. I dell'O del 20 nov. 2002 (RU 2002 4201).

Amministrazione dell'esercito. O 7

510.301

3

Il presente articolo è applicabile per analogia alle vendite e alle prestazioni della truppa.


Art. 30

Obbligo di conteggio

1

La truppa regola immediatamente i conti per forniture, acquisti e prestazioni e invia gli importi delle fatture o li paga in contanti.

2

È vietato pagare i fornitori in anticipo, come pure concedere loro prestiti o acconti.

3

Le contabilità annuali devono essere tenute senza contanti.24 4

La Base logistica dell'esercito decide in merito alle eccezioni.25 Capitolo 5: Custodia dei documenti contabili

Art. 31

1 Dopo la chiusura, il libro della cassa di servizio dev'essere conservato durante cinque anni.26 2

Tutti gli altri documenti della contabilità della truppa e del servizio tecnico devono essere conservati durante due anni.

Capitolo 6: Consegna della contabilità e verifica

Art. 32

Verifica

L'organo di controllo verifica la contabilità prima che sia consegnata. Ogni organo di controllo è responsabile della verifica nei confronti del suo organo superiore.


Art. 33

Convocazione di contabili 1

I contabili in ritardo o negligenti possono essere convocati dalla Base logistica dell'esercito per consegnare o completare la contabilità o per fornire spiegazioni. In tal caso, essi non hanno diritto alle competenze.

2

Il DDPS può, in casi speciali, autorizzare la Base logistica dell'esercito a far capo a periti per verificare le spese straordinarie.

24 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2976).

25 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2976).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

Organizzazione e amministrazione 8

510.301


Art. 34


27

Revisione in servizio d'appoggio e in servizio attivo In caso di chiamata di contingenti importanti di truppe per il servizio d'appoggio e il servizio attivo, la revisione della contabilità deve iniziare immediatamente. La revisione avviene man mano che si ricevono i conti. Gli errori e le omissioni devono essere corretti senza indugio. La Base logistica dell'esercito, d'intesa con il Controllo federale delle finanze, prende i provvedimenti necessari al riguardo.

Titolo 2: Soldo Capitolo 1: Diritto al soldo

Art. 35


28

Durata

Il diritto al soldo sorge il giorno dell'entrata in servizio e cessa il giorno del licenziamento.


Art. 36


29

Giorni di viaggio

I militari che, per poter entrare in servizio all'ora fissata, devono mettersi in viaggio dal loro domicilio alla vigilia del giorno d'entrata o che possono raggiungere normalmente il loro domicilio soltanto il giorno successivo al licenziamento hanno diritto al soldo per tali giorni di viaggio.


Art. 37

Trapasso del comando o della funzione 1

Il trapasso del comando o della funzione fuori del servizio dà diritto al trasporto della cassa d'ufficio. Il titolo di trasporto necessario può essere ottenuto presso la Base logistica dell'esercito.30 2 Se, per il trapasso del comando fuori del servizio, è necessaria una presa di contatto personale tra il comandante uscente e il subentrante, vi è diritto: a. al

soldo;

b. all'indennità per la sussistenza in pensione; c.31 al viaggio mediante ordine di marcia.

3

Il comandante superiore deve certificare l'esattezza dei giustificativi.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

28 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

29 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2706).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2976).

Amministrazione dell'esercito. O 9

510.301

Capitolo 2: Soldo del grado e soldo di funzione

Art. 38


32

Soldo del grado

1 Il soldo del grado ammonta per giorno a: Fr.

comandante di corpo 30.divisionario 27.- brigadiere 25.- colonnello 23.- tenente colonnello

20.maggiore 18.- capitano 16.- primotenente 13.- tenente 12.- aiutante capo

11.50

aiutante maggiore

11.50

aiutante SM

11.aiutante sottufficiale

10.sergente maggiore capo

9.50

furiere

9.50

sergente maggiore

9.sergente capo

8.50

sergente

8.caporale

7.appuntato capo

6.50

appuntato

6.soldato

5.recluta

4.2

I servizi in una funzione superiore a quella del proprio grado non danno diritto a un soldo più elevato.

3

Nel soldo del grado sono comprese le indennità per il trasporto dei bagagli militari dal domicilio alla stazione e viceversa.


Art. 39


33

Soldo di funzione

Il soldo di funzione di un ufficiale specialista corrisponde al soldo del grado.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2752).

Organizzazione e amministrazione 10

510.301

Capitolo 3: Supplemento di soldo e indennità di volo

Art. 40

34 Importi 1 Durante i servizi d'istruzione di base, il supplemento di soldo giornaliero ammonta al massimo a:

a. 50 franchi per l'ottenimento di un grado di sottufficiale o di sottufficiale superiore;

b. 80 franchi per l'ottenimento di un grado di sottufficiale superiore a livello di corpo di truppa o del rango di ufficiale; c. 100 franchi per l'ottenimento del grado di capitano.

2

Nell'ambito degli importi massimi di cui al capoverso 1, il DDPS disciplina l'ammontare del supplemento di soldo tenendo conto del grado e della funzione dei militari nonché della natura, della durata e delle particolarità dei servizi d'istruzione di base.

3

L'indennità di volo ammonta a 8 franchi al giorno.


Art. 41


35

Capitolo 4: Indennità di vestiario e per calzature

Art. 42

Le indennità giornaliere ammontano a: a. 50 ct. per il vestiario; b. 20 ct. per le calzature, se il militare non ha ricevuto, gratuitamente o a prezzo ridotto, calzature provenienti dalle scorte dell'esercito.

Capitolo 5: Casi speciali

Art. 43

36 Impiegati dell'amministrazione

militare

Il personale militare ai sensi dell'articolo 47 LM37 e gli impiegati civili dell'amministrazione militare ricevono le competenze del grado soltanto per i giorni di servizio ai quali sono chiamati nel quadro del loro servizio di milizia.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 3197).

35 Abrogato dal n. I dell'O del 22 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

36 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

37 RS

510.10

Amministrazione dell'esercito. O 11

510.301


Art. 44


38



Art. 45

Visite alla truppa e ispezioni 1

I comandanti di truppa e gli ufficiali che li accompagnano ricevono, per visite alla truppa o ispezioni, le competenze del grado. Gli ufficiali degli stati maggiori delle Grandi Unità che, per ordine del loro comandante, visitano i corsi delle truppe subordinate, hanno lo stesso diritto. Sono eccettuati i militari di cui all'articolo 43 capoverso 1.39 2 Il viaggio ha luogo mediante ordine di marcia.40 3

L'esattezza dei giustificativi dev'essere certificata dal comandante superiore.


Art. 46

Ricognizioni e servizio d'arbitrato 1

Ad eccezione dei militari di cui all'articolo 43 capoverso 1, per le ricognizioni autorizzate e i servizi dei giudici di campo sono pagate le seguenti competenze: a. soldo; b. indennità per la sussistenza in pensione; c. indennità di pernottamento; d. viaggio con ordine di marcia.41 2

Il comandante superiore o il capo giudice di campo designato dal comandante dell'esercizio deve certificare l'esattezza dei giustificativi.


Art. 47


42



Art. 48


43


Art. 49

Promozione

I militari promossi ricevono il soldo del nuovo grado dal giorno in cui la promozione è effettiva (data del brevetto).

38 Abrogato dal n. I dell'O del 22 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2976).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

42 Abrogato dal n. I dell'O del 20 nov. 2002 (RU 2002 4201).

43 Abrogato dal n. I dell'O del 22 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

Organizzazione e amministrazione 12

510.301


Art. 50

Assenza ingiustificata I militari assenti dalla truppa senza giustificazione non hanno diritto al soldo per la durata dell'assenza.


Art. 51

Congedo

1

I militari hanno diritto al soldo per la durata dei congedi generali e dei congedi generali lunghi nonché per i giorni di viaggio dei congedi personali.44 2 ...45

3

I militari licenziati durante un congedo hanno diritto al soldo sino al giorno della loro partenza in congedo, compreso.


Art. 52


46



Art. 53

Malattia

1

I militari malati hanno diritto al soldo fintanto che sono in cura presso la truppa (infermeria, infermeria centrale) o al massimo per tre giorni se si trovano in osservazione presso un ospedale civile.

2

I militari ammalatisi durante un congedo e ritornati alla truppa senza essere stati annunciati all'assicurazione militare ricevono il soldo per i giorni di malattia.


Art. 54

Ricovero

1

Il giorno del ricovero in un ospedale civile o militare o del trasferimento alla cura a domicilio, il militare è stralciato dall'effettivo della truppa; dal giorno successivo, fruisce delle prestazioni dell'assicurazione militare.

2

Il trasporto all'ospedale avviene a carico della truppa, quello dall'ospedale a carico dell'assicurazione militare.


Art. 55

Arresto

1

Il militare arrestato in servizio su ordine di una autorità giudiziaria penale riceve dall'unità (stato maggiore) il soldo sino al giorno dell'arresto, compreso.

2

Il militare contro il quale è aperta una inchiesta militare e che è arrestato fuori del servizio non ha diritto al soldo.

44 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

45 Abrogato dal n. 2 dell'appendice all'O del 19 ago. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

46 Abrogato dal n. 2 dell'appendice all'O del 19 ago. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

Amministrazione dell'esercito. O 13

510.301


Art. 56

Carcere preventivo

1

Il militare messo in carcere preventivo per decisione di un tribunale militare riceve il soldo sino al giorno del suo arresto, compreso. Il soldo e tutti gli altri averi che gli sono dovuti sino a quel giorno sono consegnati al giudice istruttore che li rimette alla cassa del tribunale.

2

In caso d'abbandono del procedimento o di assoluzione, gli importi ritenuti all'imputato gli sono restituiti interamente. La cassa del tribunale gli paga inoltre il soldo per la durata dell'incarcerazione, ma al massimo fino al giorno del licenziamento della sua truppa.


Art. 57

Arresti dopo il licenziamento Per i giorni d'arresto scontati dopo il licenziamento, il militare non ha diritto al soldo.


Art. 58

Decesso

1

Per il militare deceduto, il soldo dev'essere conteggiato sino al giorno del decesso, compreso.

2

Il DDPS stabilisce le spese funerarie che devono essere assunte dalla Confederazione.


Art. 59

Collaboratori ecclesiastici Quando non possono essere chiamati cappellani militari, si può far capo a collaboratori ecclesiastici. Questi ricevono una indennità fissata dal DDPS.


Art. 60


47

Capitolo 6: Pagamento del soldo

Art. 61

Principio48

1

Il soldo è pagato alla fine di ogni periodo contabile.

2

Anticipi sul soldo nei limiti dei giorni di servizio prestati possono essere autorizzate dal comandante.

47 Abrogato dal n. I dell'O del 29 set. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

48 Introdotta dal n. I dell'O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

Organizzazione e amministrazione 14

510.301

a49 Particolarità50 1 Le trattenute sul soldo possono essere utilizzate soltanto per coprire perdite o danneggiamenti di materiale di cui l'unità (stato maggiore) è responsabile.

2

I doni vincolati a oneri devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione particolare. Le entrate e le uscite sono contabilizzate nella cassa di servizio (sottoconto).

Titolo 3: Sussistenza Capitolo 1: Sussistenza in natura Sezione 1: Diritto

Art. 62

Credito per la sussistenza Il credito di base per la sussistenza ed eventuali supplementi, per persona e giorno, sono stabiliti periodicamente dalla Base logistica dell'esercito. Essi sono in totale di 15 franchi al massimo.


Art. 63

Viveri

Il credito per la sussistenza è destinato all'acquisto di tutti i viveri per l'ordinario della truppa.


Art. 64

Utilizzazione del credito per la sussistenza 1 Il credito per la sussistenza non utilizzato dalle scuole e dai corsi secondo la tabella delle scuole e dei corsi decade alla fine del servizio.51 2 Se il credito per la sussistenza viene oltrepassato, l'importo mancante dev'essere contabilizzato come entrata nella cassa di servizio. Un riporto al prossimo servizio non è ammesso. In casi giustificati, i comandanti dei corpi di truppa possono ordinare il conguaglio nell'ambito della loro formazione.

3

In casi speciali, la Base logistica dell'esercito decide se eventuali sorpassi del credito per la sussistenza sono presi a carico dalla Confederazione.52

49 Introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

52 Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2622).

Amministrazione dell'esercito. O 15

510.301


Art. 65

Sussistenza di soccorso e razione giornaliera 1

La Base logistica dell'esercito stabilisce la composizione della sussistenza di soccorso (razioni di soccorso, viveri per le opere e gli impianti ecc.).53 2

In caso di servizio attivo, la Base logistica dell'esercito, d'intesa con gli organi per l'approvvigionamento economico del paese, la razione giornaliera.


Art. 66

Consumo obbligatorio

Allo scopo di rinnovare le scorte dell'esercito, la Base logistica dell'esercito può ordinare il consumo di determinati viveri e quantità.

Sezione 2: Ordinario della truppa

Art. 67


54

Esigenze

La sussistenza della truppa dev'essere semplice, buona, sana e sufficiente.


Art. 68

Ordinario

1

Di principio, la sussistenza è preparata nell'ordinario della truppa.

2

Ogni unità (stato maggiore) tiene, di regola, un ordinario. Gli stati maggiori, le unità e i distaccamenti, per i quali non è possibile o è inopportuno tenere un ordinario proprio, devono essere aggregati all'ordinario di un'altra unità (stato maggiore).


Art. 69

Sorveglianza

1

I comandanti esercitano la vigilanza necessaria affinché, mediante tempestivi provvedimenti, sia assicurata la sussistenza della truppa e questa possa alimentarsi, nei limiti del diritto alla sussistenza, in modo sufficiente e con cibi di buona qualità.

2

Essi provvedono affinché i viveri non vengano né sprecati né usati abusivamente.


Art. 70

Indennità per il servizio 1

Per la sussistenza della truppa servita agli ufficiali e ai sottufficiali superiori in ristoranti sulle piazze d'armi e ai relativi stazionamenti esterni è pagata, a carico della cassa di servizio, un'indennità per il servizio, sempre che ciò sia stato autorizzato dalla Base logistica dell'esercito.55 2 In tutti gli altri casi, la Confederazione non assume alcuna spesa per il servizio.

Queste spese sono esclusivamente a carico del militare. L'indennità per l'uso delle 53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 878).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

Organizzazione e amministrazione 16

510.301

stoviglie è compresa nell'indennità per l'accantonamento della truppa (appendice n. 1.1., 1.2.4. e 1.3.2.).


Art. 71

Fornitura a terzi

1

Per la sussistenza della truppa fornita a terzi il contabile deve chiedere le seguenti indennità:

a.

dai militari con diritto al soldo e che ricevono un'indennità ricevuta per la sussistenza in pensione: la quotaparte dell'indennità ricevuta per la sussistenza in pensione; b. dagli agenti della Confederazione: il prezzo stabilito dal DDPS; c. ... 56

d. in tutti gli altri casi autorizzati dalla Base logistica dell'esercito: il prezzo stabilito dalla Base logistica dell'esercito 2

Tutte le entrate provenienti da sussistenza fornita dalla truppa sono versate alla cassa di servizio della rispettiva unità (stato maggiore) e accreditate nel conteggio della sussistenza.


Art. 72

Sussistenza per i pazienti I pazienti curati presso la truppa, nelle infermerie centrali e negli ospedali militari, ricevono la sussistenza secondo le istruzioni dei medici di truppa competenti, in principio nei limiti del credito di sussistenza. Le eventuali spese supplementari in seguito a prescrizione medica devono essere giustificate.

Sezione 3: Altro genere di sussistenza in natura

Art. 73

Quando stati maggiori e piccoli distaccamenti non possono partecipare a un ordinario della truppa, i viveri devono essere consegnati a un ristorante o a un privato, per la preparazione delle vivande dietro pagamento di un'indennità stabilita dal DDPS.

56 Abrogata dal n. I dell'O del 29 set. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

Amministrazione dell'esercito. O 17

510.301

Capitolo 2: Sussistenza in pensione Sezione 1: …57

Art. 74

1 Quando la sussistenza in natura non è possibile, nei casi stabiliti dalla Base logistica dell'esercito può essere ordinata la sussistenza in pensione.58 2

…59

3

La Base logistica dell'esercito stabilisce le indennità per la sussistenza in pensione.

Esse sono di 50 franchi al massimo per persona e giorno. Devono essere pagati soltanto i pasti effettivamente serviti.60 4 Il diritto alla sussistenza in pensione sorge il giorno dell'entrata in servizio, con il primo pasto preso in comune allo stazionamento della truppa, e cessa con l'ultimo pasto preso in comune allo stazionamento. Questa norma è applicabile per analogia in occasione della partenza in congedo e del ritorno da un congedo.

5

Per singole prestazioni di servizio, l'indennità per la sussistenza in pensione, per il giorno dell'entrata in servizio o quello del licenziamento, può essere conteggiata come segue: a. per la colazione, se la partenza dal domicilio avviene prima delle 06.30; b. per il pranzo, se la partenza dal domicilio avviene prima delle 12.45 o l'arrivo al domicilio avviene dopo le 13.00;

c. per la cena, se la partenza dal domicilio avviene prima delle 19.00 o l'arrivo al domicilio avviene dopo le 19.30.

Sezione 2: …

Art. 75


61



Art. 76

a 7862 57 Abrogata dal n. I dell'O del 29 set. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

59 Abrogato dal n. I dell'O del 29 set. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2706).

61 Abrogata dal n. I dell'O del 29 set. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

62 Abrogati dal n. I dell'O del 22 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

Organizzazione e amministrazione 18

510.301

Sezione 3: …

Art. 79

a 8163 Capitolo 3: Approvvigionamento con sussistenza Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 82

Modo

Il modo d'approvvigionamento con sussistenza è stabilito in servizio d'istruzione e in servizio d'appoggio dalla Base logistica dell'esercito; in servizio attivo dal comando dell'esercito, d'intesa con gli organi per l'approvvigionamento economico del Paese.


Art. 83

Consumo di viveri

1

I viveri forniti alle truppe sono destinati esclusivamente al loro proprio consumo.

2

È segnatamente vietato: a.64 fare raccolta di viveri, eccettuati i casi in cui ciò avvenga a opera del contabile;

abis.65 il commercio di viveri; b. esaurire l'importo a disposizione per la sussistenza, qualora non ve ne sia reale bisogno;

c. dissimulare la situazione effettiva nell'ordinazione, nel prelevamento e nel conteggio di viveri.

Sezione 2: Acquisto libero

Art. 84

Principio

1

In servizio d'istruzione e in servizio d'appoggio, la truppa si procura i viveri mediante contratti di fornitura o acquisto libero secondo le prescrizioni della Base logistica dell'esercito concernenti l'acquisto di viveri mediante acquisto libero.

2

In servizio attivo, l'acquisto libero avviene secondo le istruzioni del comando dell'esercito.66

63 Abrogata dal n. I dell'O del 29 set. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

65 Introdotta dal n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2752).

Amministrazione dell'esercito. O 19

510.301

3

I viveri procurati mediante acquisto libero, che non possono essere consumati entro la fine del servizio, devono essere venduti alle migliori condizioni possibili. Il ricavo della vendita è versato alla cassa di servizio e accreditato nel conteggio della sussistenza.


Art. 85


67

Acquisto libero sulle piazze d'armi La Base logistica dell'esercito emana condizioni generali d'acquisto (CGA) per la fornitura di viveri sulle piazze d'armi e nei rispettivi stazionamenti esterni. Per le truppe che prestano servizio su tali piazze, le CGA sono vincolanti per la conclusione dei pertinenti contratti. Questa regola è applicabile anche alle truppe che stazionano soltanto temporaneamente su dette piazze.

Sezione 3: Rifornimento

Art. 86

Viveri dell'esercito

La Base logistica dell'esercito acquista e amministra le scorte di viveri per l'esercito (viveri dell'esercito). Esso provvede al tempestivo rinnovamento delle scorte mediante l'approvvigionamento della truppa e, eccezionalmente, mediante vendita libera.


Art. 87

Ritiro di viveri dell'esercito Di regola, la truppa deve ritirare dai magazzini di sussistenza dell'esercito o da altre truppe i viveri indicati sul listino dei prezzi della Base logistica dell'esercito.


Art. 88


68

Servizio tecnico delle truppe della logistica 1

Le truppe della logistica provvedono al loro servizio tecnico conformemente alle prescrizioni della Base logistica dell'esercito.

2

Le truppe sono tenute a ritirare presso le truppe della logistica i viveri forniti da queste ultime.

Sezione 4: …

Art. 89


69

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

69 Abrogato dal n. I dell'O del 22 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

Organizzazione e amministrazione 20

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Sezione 5: Sussistenza fornita dai Comuni

Art. 90

1 Per la sussistenza fornita alla truppa in servizio attivo dai Comuni e dagli abitanti è pagata un'indennità nell'ambito dei crediti per la sussistenza in natura.

2

La sussistenza è preparata secondo le istruzioni dei comandanti o consegnata per la preparazione da parte della truppa.

Titolo 4: Alloggio Capitolo 1: Casermaggio

Art. 91

70 I comandanti devono richiedere e occupare gli alloggi appartenenti alla Confederazione, o per il cui uso esiste un contratto, esistenti nella regione delle esercitazioni.

Le attribuzioni dello Stato maggiore di condotta dell'esercito sono vincolanti per la truppa.

Capitolo 2: Accantonamenti

Art. 92

Installazioni d'accantonamento I comandanti di truppa si rivolgono all'autorità comunale per ottenere le installazioni indispensabili negli accantonamenti e per le misure da prendere per garantire la protezione dei locali. L'autorità comunale si procura il materiale necessario secondo le indicazioni dei comandanti e lo tiene a disposizione delle truppe che seguono. Per quanto sia possibile, la truppa stessa esegue i lavori d'installazione.


Art. 93

Spese particolarmente elevate Se eccezionalmente le spese per le installazioni negli accantonamenti, per le misure di protezione dei locali o per l'approvvigionamento della truppa con acqua (p. es.

energia elettrica per la pompa, trasporti con cisterna, ecc.) sono particolarmente elevate, la truppa presenta, prima dell'esecuzione dei lavori, una domanda di credito per la via di servizio alla Base logistica dell'esercito, allegandovi un preventivo dettagliato.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

Amministrazione dell'esercito. O 21

510.301


Art. 94

Assenza temporanea

1

Quando lascia temporaneamente lo stazionamento per 6 giorni o 5 notti al massimo, la truppa può tenere a sua disposizione i locali e le installazioni negli accantonamenti. In caso di assenza prolungata, i locali devono essere resi.

2

Le camere devono invece essere sgomberate, se l'assenza si protrae per più di 3 notti e se altre camere sono occupate nel nuovo stazionamento. Se l'assenza dura più di 5 notti le camere devono in ogni caso essere sgomberate. Le camere dei militari in congedo possono essere pagate dalla Confederazione soltanto se l'assenza dura 3 notti al massimo.

3

In casi speciali la Base logistica dell'esercito può autorizzare eccezioni.


Art. 95

Camere

1

Se il costo delle camere che i Comuni forniscono per alloggiare gli ufficiali, i sottufficiali superiori e i militari donne è superiore all'indennità stabilita dal Consiglio federale per la camera, le spese supplementari sono assunte dal Comune.

2

Se l'alloggio in camere non è possibile, si devono approntare accantonamenti speciali con letti o materassi e con la mobilia necessaria. In tal caso, i Comuni ricevono le indennità per gli accantonamenti e per l'uso dei letti o materassi.

3

Le persone indicate al capoverso 1 che, con l'autorizzazione del comandante, occupano accantonamenti o camere diversi da quelli designati dal Comune, pagano da sé le spese supplementari.

4

In casi speciali la Base logistica dell'esercito può aumentare l'indennità per la camera fino a 100 franchi al massimo per persona e notte.71

Art. 96

Indennità per l'uso degli accantonamenti Le indennità per l'uso degli accantonamenti sono regolate dalle aliquote in appendice.


Art. 97

Indennità globale

1

Per l'uso degli accantonamenti permanentemente installati, la Base logistica dell'esercito può versare a Comuni o privati un'indennità globale sulla base di accordi speciali. Per gli accantonamenti installati permanentemente, non sussidiati dalla Confederazione, la Base logistica dell'esercito può autorizzare il pagamento di un'indennità supplementare del 25 per cento al massimo per persona e giorno.

2

L'elenco dei Comuni e dei privati, con i quali sono stati stipulati simili accordi, è pubblicato dalla Base logistica dell'esercito.

71 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2706).

Organizzazione e amministrazione 22

510.301

Capitolo 3: Bivacco

Art. 98

Per l'uso delle installazioni esistenti nei campeggi organizzati o negli impianti sportivi, la Base logistica dell'esercito può autorizzare il pagamento di un'indennità nell'ambito di quelle previste per l'uso degli accantonamenti. Le relative domande devono essere presentate per la via di servizio, prima dell'occupazione.

Capitolo 4: Indennità di pernottamento

Art. 99


72

Pagamento

L'indennità di pernottamento è pagata, sempre che non sia possibile pernottare in alloggi secondo l'articolo 91 o in accantonamenti: a. per i viaggi di servizio (compresi i viaggi secondo l'art. 36); b. nelle scuole e nei corsi per ufficiali senza truppa (eccettuati i corsi preparatori dei quadri prima dei corsi di ripetizione), nelle scuole ufficiali, per le ricognizioni e in occasione di servizi isolati di singoli militari;

c. ai militari con diritto al soldo che conducono gli autoveicoli dei comandanti delle Grandi Unità nonché dei direttori degli uffici federali e che devono alloggiare a proprie spese; d. nei casi speciali autorizzati dalla Base logistica dell'esercito.


Art. 100


73

Aliquote

1

L'indennità di pernottamento corrisponde al prezzo usuale locale di una camera, ma è di franchi 70 al massimo per persona e notte. In casi speciali la Base logistica dell'esercito può aumentare l'indennità di pernottamento fino a 100 franchi al massimo per persona e notte.74 2 L'indennità è aumentata del 25 per cento quando la camera è occupata per non più di quattro notti.

3

Nell'indennità di pernottamento sono compresi il riscaldamento, l'illuminazione, il servizio in camera e l'imposta sul valore aggiunto all'aliquota normale.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2752).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4871).

Amministrazione dell'esercito. O 23

510.301

Capitolo 5: Casi speciali

Art. 101

Capanne alpine, rifugi di montagna, piazze di tiro e d'esercitazione Se la ricognizione, la presa in consegna e la restituzione di capanne alpine e rifugi di montagna molto isolati, nonché piazze di tiro e d'esercitazione avviene in presenza del proprietario o di un suo mandatario, può essere pagata a questo un'indennità globale di 30 franchi per ora come indennizzo delle spese. Il DDPS regola il rimborso delle spese di viaggio.


Art. 102

Capanne alpine turistiche isolate Per l'alloggio nelle capanne alpine isolate di associazioni turistiche, la truppa paga al massimo la tassa di pernottamento valida per i membri dell'associazione.


Art. 103


75

Chiese e locali di culto Per la celebrazione di messe per militari in chiese o altri locali di culto, viene pagata un'indennità secondo le aliquote usuali della parrocchia locale.


Art. 104

Camera propria

1

Se autorizzato a pernottare in camera propria, il militare non riceve né l'indennità per la camera, né quella di pernottamento.

2

Purché non presti servizio con soldo, il personale militare deve sopportare le spese d'alloggio e pagare la camera direttamente all'alloggiatore.76

Art. 105

Ritrovi del soldato

Le spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali (ritrovi del soldato) messi a disposizione della truppa o resi accessibili alla truppa da istituzioni di utilità pubblica sono a carico della cassa di servizio.


Art. 106

Impianti di tiro

Per l'uso degli impianti di tiro messi a disposizione della truppa dai Comuni, la Confederazione paga un'indennità. Il DDPS ne stabilisce l'ammontare.

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4201).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

Organizzazione e amministrazione 24

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Capitolo 6: Cura degli alloggi e dell'equipaggiamento personale

Art. 107

Principio

Nei corsi di ripetizione e nei corsi per ufficiali con truppa secondo la tabella dei corsi, provvedono alla cura dell'equipaggiamento personale e all'alloggio degli ufficiali e dei sottufficiali superiori: a. le ordinanze d'ufficiali provenienti dagli stati maggiori e dalle unità; b. i soldati della truppa.


Art. 108


77

Personale dell'esercizio Per la durata del servizio in caserma delle scuole reclute e dei corsi d'istruzione secondo la tabella delle scuole (eccettuati i corsi che contano come corso di ripetizione), la Base logistica dell'esercito può, a richiesta del comandante, impiegare personale dell'esercizio per la cura dell'equipaggiamento personale e dell'alloggio degli ufficiali, dei sottufficiali superiori, degli aspiranti ufficiali, dei piloti e degli allievi piloti militari.


Art. 109


78

Personale supplementare 1

La Base logistica dell'esercito può assumere personale supplementare se non esiste personale dell'esercizio per assicurare le prestazioni indicate nell'articolo 108, o se queste prestazioni sono richieste durante la dislocazione delle scuole reclute e dei corsi d'istruzione secondo la tabella delle scuole (eccettuati i corsi che contano come corso di ripetizione).

2

L'impiego di personale supplementare durante il periodo di dislocazione avviene su proposta del comandante.

Titolo 5: Viaggi e trasporti Capitolo 1: Imprese di trasporto pubblico Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 110

Disposizioni d'esecuzione La Base logistica dell'esercito, d'intesa con le imprese di trasporto pubblico, stabilisce le disposizioni d'esecuzione per i viaggi e i trasporti della truppa e delle autorità militari.

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 878).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 878).

Amministrazione dell'esercito. O 25

510.301


Art. 111

Legittimazioni

1

Per i viaggi e i trasporti a carico della Confederazione, ordinati dalla truppa e da autorità militari, il pagamento dei costi è differito.

2

La Base logistica dell'esercito definisce, d'intesa con le imprese di trasporto pubblico, le legittimazioni necessarie per il conteggio dei prezzi di trasporto (prezzi per biglietti, bagagli, veicoli, animali, materiale e merci destinati all'esercito).

3

…79

Sezione 2: Viaggi

Art. 112


80

Tratta, diritto

Quando viaggiano a spese della Confederazione, gli ufficiali e i sottufficiali superiori hanno diritto al trasporto in prima classe; tutti gli altri militari hanno diritto al trasporto in seconda classe.


Art. 113


81



Art. 114

Rimborso del prezzo del biglietto Per i viaggi a carico dell'amministrazione militare, il prezzo del biglietto può essere rimborsato dal contabile:82 a. quando, in mancanza di una legittimazione valida, i militari devono pagare le spese di trasporto; il militare deve fornire la prova dell'acquisto del biglietto; b. in casi eccezionali motivati, con l'autorizzazione della Base logistica dell'esercito.


Art. 115


83

Biglietti per il congedo 1

Per i viaggi durante il periodo di servizio, i militari hanno diritto al trasporto gratuito da parte delle imprese di trasporto pubblico.

2

Quando il domicilio del militare o quello dei suoi genitori si trova all'estero, il militare ha diritto, durante il periodo di servizio, al trasporto gratuito in territorio svizzero da parte delle imprese di trasporto pubblico.

79 Abrogato dal n. I dell'O del 22 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

81 Abrogato dal n. I dell'O del 20 nov. 2002 (RU 2002 4201).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2976).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2976).

Organizzazione e amministrazione 26

510.301

Sezione 3:

Indennità di viaggio ai militari che entrano in servizio dall'estero

Art. 116


84

Entrata alla scuola reclute Il DDPS paga agli Svizzeri all'estero, per l'entrata alla scuola reclute, le spese di viaggio dal domicilio all'estero fino al luogo d'entrata in servizio e dal luogo di licenziamento fino al domicilio all'estero.


Art. 117

Entrata in altri servizi d'istruzione 1

I militari che dall'estero si presentano per ulteriori servizi d'istruzione devono pagare loro stessi le spese di viaggio dal domicilio all'estero alla stazione di confine o all'aeroporto. Anche in occasione del licenziamento devono assumersi le spese di viaggio per il tratto corrispondente.

2

Se, in seguito alla mancanza di quadri, il comandante ritiene indispensabile chiamare un militare in congedo all'estero, per un servizio d'istruzione, e il militare è d'accordo di prestare volontariamente questo servizio, la Base logistica dell'esercito può autorizzare il rimborso del prezzo del biglietto per il tratto sul territorio estero, per l'entrata in servizio e il licenziamento, su domanda motivata presentata prima del servizio.85


Art. 118

Entrata in servizio attivo Agli Svizzeri all'estero chiamati per il servizio attivo devono essere rimborsate, con addebito alla cassa di servizio, le spese di viaggio (2a classe) dal loro domicilio fino al confine svizzero (o a un aeroporto svizzero). Quanto al licenziamento, hanno lo stesso diritto per il viaggio di ritorno.

Capitolo 2: Trasporti con teleferiche e sciovie

Art. 119

1 Le teleferiche e le sciovie possono essere utilizzate per trasporti soltanto se lo stesso scopo non può essere conseguito, in tempo utile, con i mezzi della truppa.

2

Sono competenti per l'autorizzazione di questi trasporti: a. i comandanti di battaglione fino a 50 persone; b. i comandanti delle Grandi Unità a partire da 51 persone.86 84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4201).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4201).

Amministrazione dell'esercito. O 27

510.301

3

Le fatture sono trasmesse alla Base logistica dell'esercito per il pagamento.

L'autorizzazione dev'essere allegata alla fattura.87 Capitolo 3:…

Art. 120


88

Titolo 6: Servizio sanitario Capitolo 1: Prestazioni

Art. 121

Mancanza di medici e di dentisti di truppa Ove medici o dentisti di truppa non siano a disposizione in servizio, non siano in numero sufficiente o non possano essere raggiunti in tempo, la cura è affidata: a. sulle piazze d'armi permanenti, di regola, ai medici e ai dentisti di piazza nominati dal medico in capo dell'esercito, o ai loro supplenti; b. in tutti gli altri casi, ai medici e ai dentisti civili.


Art. 122

Epidemie

1

In caso di epidemie e in altri casi speciali, il medico in capo può autorizzare, su proposta dei comandanti, l'assunzione temporanea di personale infermieristico civile qualificato.

2

Il personale infermieristico civile assunto con l'autorizzazione del medico in capo è retribuito secondo le disposizioni dello Stato maggiore di condotta dell'esercito89.


Art. 123


90

Prestazioni alla popolazione civile In principio i medici di truppa possono prestare aiuto alla popolazione civile solo in caso d'emergenza, quando nessun medico civile è raggiungibile. Questo aiuto è gratuito.

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3532).

88 Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 1999 3532).

89 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4201).

Organizzazione e amministrazione 28

510.301


Art. 124

Convocazione di ufficiali sanitari Gli ufficiali sanitari che trascurano o non adempiono i loro obblighi quanto alla stesura di rapporti medici possono essere convocati dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito, dal medico in capo dell'esercito, per compilare o completare questi rapporti, dare le spiegazioni desiderate o eseguire altri lavori completivi. In tal caso, essi non hanno diritto al soldo, né a qualsiasi altra indennità.

Capitolo 2: Medicamenti e materiale sanitario

Art. 125

Medicamenti

Di regola, i medicamenti sono forniti dalla Farmacia dell'esercito; sono ammessi piccoli acquisti nel commercio libero.


Art. 126

Materiale sanitario

1

L'equipaggiamento di gabinetti medici o dentistici privati (apparecchi, strumenti) può essere noleggiato soltanto con l'autorizzazione della Farmacia dell'esercito.

2

Per l'uso di apparecchi e strumenti privati da parte di un medico o dentista di truppa nell'ambito di una prestazione militare, può essere pagata un'indennità unicamente con l'autorizzazione della Farmacia dell'esercito.

Capitolo 3: Impiego di formazioni sanitarie in ospedali civili

Art. 127

Quando militari delle truppe sanitarie vengono impiegati in ospedali civili, alla direzione dell'ospedale è pagata un'indennità d'inconvenienza per persona e giorno di servizio, stabilita dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Capitolo 4:91 Campi dell'esercito per persone portatrici di handicap

Art. 128

Nel campo per persone portatrici di handicap, il servizio sanitario dell'esercito tiene,
oltre alla contabilità della truppa, una contabilità degli ospiti. Il DDPS stabilisce quale parte del contributo degli ospiti dev'essere versata alla cassa di servizio, per la sussistenza e l'alloggio. Alla fine del servizio, l'eventuale saldo attivo della contabilità degli ospiti è versato al fondo per i campi per persone portatrici di handicap.

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

Amministrazione dell'esercito. O 29

510.301

Titolo 7: Animali dell'esercito Capitolo 1: Cavalli e muli Sezione 1: Razione di foraggio

Art. 129

Razione giornaliera

1

La razione giornaliera normale dei cavalli e dei muli è di 4 kg di cubetti di foraggio e 8 kg di fieno.

2

I comandanti sono autorizzati a modificare la quantità di cubetti di foraggio e di fieno; in tal caso 1 kg di cubetti di foraggio conta come 2 kg di fieno.

3

La truppa può, eccezionalmente e d'intesa la Base logistica dell'esercito92, sostituire la razione giornaliera normale con altri foraggi (p. es. avena, paglia).

4

Se in servizio attivo non sono disponibili cubetti di foraggio, vengono consegnati 4 kg di avena invece di 4 kg di cubetti di foraggio.


Art. 130

Supplementi

Se i cavalli e i muli sono sottoposti a sforzi straordinari, la Base logistica dell'esercito può, su domanda motivata dei comandanti di truppa, concedere supplementi alla razione giornaliera. L'autorizzazione dev'essere allegata alla contabilità.


Art. 131

Razione di soccorso

La razione di soccorso dei cavalli e dei muli è stabilita dalla Base logistica dell'esercito, d'intesa con la Base logistica dell'esercito.


Art. 132

Consumo

1

Le razioni di foraggio non ritirate alla fine del servizio restano alla Confederazione.

2

Il controvalore delle razioni ritirate in eccesso dev'essere versato alla cassa di servizio. È però lecito compensare tra loro, nel senso dell'articolo 129 capoverso 2, le razioni di foraggio ritirate in più o in meno.

92 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007). Di detta modific è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Organizzazione e amministrazione 30

510.301

Sezione 2: Approvvigionamento con foraggi

Art. 133

93 Per l'approvvigionamento con foraggi sono applicabili per analogia le disposizioni
degli articoli 82 a 88 e 90 sull'approvvigionamento con sussistenza.

Sezione 3: Indennità di foraggio

Art. 134

Nei casi in cui gli è corrisposta l'indennità per la sussistenza in pensione, il militare riceve un'indennità di foraggio di 5 franchi per ogni giorno di servizio (compresa la paglia da lettiera) per il suo cavallo da sella, sempre che esso non possa essere foraggiato dalla truppa.

Capitolo 2: Cani militari

Art. 135

Noleggio

1

I cani necessari alla truppa possono essere noleggiati in servizio d'istruzione e in servizio d'appoggio dalla Base logistica dell'esercito.

2

Per i cani militari noleggiati è pagata un'indennità per ogni giorno di servizio stabilita dal DDPS.


Art. 136

Nutrimento e alloggio La Confederazione si assume le spese di nutrimento e di alloggio dei cani militari in servizio. Il DDPS stabilisce il valore della sussistenza in natura e in denaro.


Art. 137

Trattamento veterinario La Confederazione si assume le spese di trattamento veterinario dei cani militari in servizio.


Art. 138

Attività fuori del servizio Per la loro attività fuori del servizio, i conducenti di cani militari ricevono dalla Base logistica dell'esercito un'indennità annua fissata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

Amministrazione dell'esercito. O 31

510.301

a94 Medicamenti

Di regola, i medicamenti per gli animali dell'esercito devono essere ordinati al Servizio veterinario dell'esercito; piccole quantità possono essere acquistate nel commercio.

Titolo 8:95 Disposizione e impiego di veicoli civili Capitolo 1: In generale

Art. 139

Principi

1

Per far fronte a trasporti e a lavori straordinari, la truppa può chiedere, in qualsiasi situazione, risorse civili sempreché: a. i mezzi propri attribuiti non siano sufficienti l'adempimento del compito o non siano adeguati;

b. i mezzi necessari supplementari non siano reperibili né presso il proprio corpo di truppa, né, temporaneamente, presso le riserve della Confederazione;

c. la centrale di coordinazione dei trasporti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport non possa mettere a disposizione alcuna capacità; d. un compito non possa essere compiuto ricorrendo a mezzi pubblici di trasporto.

2

L'allestimento del bilancio di previsione, l'attribuzione dei crediti e la messa a disposizione per l'impiego di veicoli civili incombe alla Base logistica dell'esercito, d'intesa con tutte le parti interessate.


Art. 140

Definizioni

Sono considerati veicoli tutti i veicoli a motore, i veicoli speciali nonché i veicoli senza motore. Sono considerati veicoli speciali segnatamente le autogrù, le macchine e gli attrezzi del genio civile.

Capitolo 2: Noleggio di veicoli civili

Art. 141

Principio

1

La Base logistica dell'esercito stipula un contratto di noleggio di diritto privato con il detentore civile del veicolo interessato.

94

Introdotto dal n. I dell'O del 30 set. 1996 (RU 1996 2752). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3532).

Organizzazione e amministrazione 32

510.301

2

I veicoli sono manovrati da militari.

3

I veicoli noleggiati circolano con le loro targhe di controllo cantonali. I veicoli speciali che non circolano su strade pubbliche non devono essere immatricolati.


Art. 142

Utilizzatori dei veicoli speciali 1

Per l'utilizzazione di veicoli speciali sono impiegati militari che nella loro professione civile conducono tali veicoli e possiedono la pertinente licenza militare di condurre.

2

La Base logistica dell'esercito, in collaborazione con lo Stato maggiore di condotta dell'esercito e i Cantoni, è competente per l'impiego.96 Capitolo 3: Assegnazione di trasporti o di commesse a imprese civili

Art. 143

1 La Base logistica dell'esercito può assegnare trasporti o commesse a imprese civili a favore della truppa.

2

I veicoli civili sono manovrati da personale civile.

Capitolo 4: Utilizzazione in servizio di automobili civili

Art. 144

Principio

1

In casi speciali, può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea, in servizio militare, di automobili civili.

2

Le automobili civili utilizzate in servizio sono condotte dal detentore che presta servizio militare o dal suo incaricato; circolano munite di targhe di controllo cantonali e con l'assicurazione di responsabilità civile del detentore.

3

La messa a disposizione di tali veicoli è facoltativa e non può essere ordinata.

4

Le condizioni di cui agli articoli 145 a 148 devono essere comunicate al detentore prima dell'utilizzazione.


Art. 145

Autorizzazione

1

L'utilizzazione in servizio militare di automobili civili è autorizzata per otto giorni al massimo e soltanto se il compito non può essere adempito, in tempo utile, ricorrendo a mezzi pubblici di trasporto o se non è possibile disporre di veicoli militari adatti.

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

Amministrazione dell'esercito. O 33

510.301

2

Sono competenti per accordare l'autorizzazione: a. in servizio d'istruzione e in servizio d'appoggio: 1. fino a quattro giorni, i comandanti delle Grandi Unità e i direttori degli uffici federali,

2. fino a otto giorni, il capo dell'esercito, il comandante delle Forze terrestri e il comandante delle Forze aeree;

b. in servizio attivo: 1. il quartiere generale dell'esercito, 2. i capi dei trasporti delle Grandi Unità, per le truppe che sono loro subordinate tecnicamente.97

Art. 146

Indennità

Il DDPS fissa l'indennità chilometrica per l'utilizzazione militare delle automobili civili. L'indennità copre le spese di esercizio e manutenzione derivanti dall'utilizzazione militare dell'automobile, comprese le tasse e l'assicurazione.


Art. 147


98

Responsabilità

1

La Confederazione si assume i danni arrecati alle automobili civili utilizzate in servizio militare, sempre che non vi sia un terzo responsabile o obbligato a versare prestazioni.

2

La Confederazione risarcisce al detentore la franchigia o la perdita del bonus se il danno è assunto dall'assicurazione casco del detentore.

3

La Confederazione non risponde dei danni provocati intenzionalmente o per negligenza grave dal detentore dell'automobile civile o dal suo mandatario.


Art. 148

Utilizzazione senza autorizzazione L'utilizzazione di veicoli civili senza autorizzazione non dà diritto ad alcuna indennità. La Confederazione non risponde per eventuali danni.

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2976).

Organizzazione e amministrazione 34

510.301

Capitolo 5: ...

Art. 149


99



Art. 150

e 151 Abrogati Titolo 9: Carburanti e lubrificanti

Art. 152

Consumo

I comandanti, nonché i quadri e i militari incaricati del servizio automobilistico e dell'approvvigionamento in carburanti e lubrificanti sono responsabili dell'uso economico dei carburanti. Il DDPS può introdurre il contingentamento dei carburanti nell'esercito.


Art. 153

Approvvigionamento

L'approvvigionamento della truppa con carburanti e lubrificanti avviene mediante rifornimento o acquisto libero.


Art. 154


100

Rifornimento

La truppa ritira i carburanti e i lubrificanti, di regola, presso i distributori di carburanti designati dalla Base logistica dell'esercito, dalle truppe della logistica o dai depositi della truppa.


Art. 155

Acquisto libero

1

In servizio d'istruzione e in servizio d'appoggio, l'acquisto libero di carburanti e lubrificanti è possibile soltanto nei casi eccezionali autorizzati dalla Base logistica dell'esercito.

2

In servizio attivo, il comando dell'esercito, d'intesa con gli organi per l'approvvigionamento economico del Paese, può ordinare l'acquisto libero per determinate truppe.101

99 Abrogato dal n. I dell'O del 29 set. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

Amministrazione dell'esercito. O 35

510.301

Titolo 10: Servizio postale, telefonico e telegrafico Capitolo 1: Servizio postale presso la truppa

Art. 156

1 Il quartiermastro è responsabile dell'organizzazione del servizio postale nel battaglione o nel gruppo.102 Egli disciplina, secondo le istruzioni per il servizio postale, nonché d'intesa con il sottufficiale della posta da campo della truppa e tutti gli organi interessati, il sostegno postale nel suo ambito.103 2

Il contabile è responsabile dell'organizzazione del servizio postale nell'ambito dell'unità.

Capitolo 2: Telefono, telefax

Art. 157

Collegamenti civili

1

In servizio d'istruzione e in servizio d'appoggio, le conversazioni telefoniche militari di servizio scambiate sulla rete telefonica di offerenti di servizi delle telecomunicazioni sono soggette a tassa.104 2 In servizio attivo, gli organi di comando militari fruiscono della franchigia di tassa per le conversazioni telefoniche di servizio.


Art. 158


105



Art. 159

Militarizzazione di collegamenti civili 1

La truppa può, d'intesa con l'abbonato, assumere il suo collegamento civile (militarizzare), se essa rimane nel medesimo luogo per più di 24 ore e l'uso temporaneo del collegamento civile non è sufficiente.

2

Prima della militarizzazione, il servizio competente degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni legge il contatore e comunica all'abbonato e alla truppa la data della lettura e lo stato del contatore.106 102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

104 Nuovo testo giusta il n. II 26 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

105 Abrogato dal n. II 26 dell'O del 1° dic. 1997 (RU 1997 2779).

106 Nuovo testo giusta il n. II 26 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

Organizzazione e amministrazione 36

510.301


Art. 160


107

Collegamenti militari 1

Se la militarizzazione di un collegamento civile non è sufficiente, ogni comando può farsi installare dal servizio competente degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni un collegamento proprio.

2

La truppa specialmente istruita per procedere al raccordo delle linee di telecomunicazione è autorizzata ad allacciare gli apparecchi militari appropriati ai punti di raccordo designati dal servizio competente dei rispettivi offerenti di servizi delle telecomunicazioni.

3

Gli offerenti di servizi delle telecomunicazioni stabiliscono le tariffe per collegamenti temporanei.


Art. 161

Conversazioni telefoniche Le conversazioni telefoniche militari e fuori del servizio devono essere limitate allo stretto necessario. In caso di spese telefoniche molto elevate degli stati maggiori e delle unità, la Base logistica dell'esercito può chiedere una motivazione speciale e addebitare alla truppa le conversazioni inutili.

Capitolo 3: Telex e linee per le trasmissioni dei dati

Art. 162


108

Telex e linee per le trasmissioni dei dati di offerenti di servizi delle telecomunicazioni 1

Per scopi militari possono essere realizzati collegamenti al telex e alle linee per le trasmissioni dei dati degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni.

2

Eccettuati gli offerenti di servizi delle telecomunicazioni e la brigata di aiuto alla condotta 41, solo la truppa appositamente istruita può realizzare linee di collegamento e collegare terminali appropriati. Il segreto aziendale dei rispettivi offerenti dev'essere tutelato.109

Art. 163

Collegamenti telex civili In servizio d'istruzione e in servizio d'appoggio, i collegamenti telex civili non possono essere militarizzati.

107 Nuovo testo giusta il n. II 26 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

108 Nuovo testo giusta il n. II 26 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

Amministrazione dell'esercito. O 37

510.301


Art. 164

Impianti per la trasmissione di dati Le spese per il canone d'abbonamento, le linee di servizio, le linee noleggiate e commutate con impianti per la trasmissione di dati con Modem/telefono, nonché eventuali spese d'installazione sono a carico dell'amministrazione militare.

Titolo 11: Materiale d'ufficio

Art. 165

110 Ritiro Per principio, le truppe menzionate nella tabella dei corsi (regolamento 51.76/II) ritirano il loro materiale d'ufficio ordinario presso l'arsenale competente.


Art. 166

111 Acquisto Per fabbisogni straordinari o supplementari, gli stati maggiori e le unità acquistano il loro materiale d'ufficio nel commercio, a carico del credito del comandante.

Titolo 12: …

Art. 167


112

Titolo 13: Danni e risarcimenti113

Art. 168

Competenza

1

Sono competenti per decidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario: a. la Segreteria generale del DDPS (Centro danni) nei casi che concernono: 1. le domande di risarcimento di terzi giusta gli articoli 134 a 136 LM, sempre che non sia competente un altro ufficio, 2. le domande di risarcimento per danni cagionati da militari a veicoli dell'esercito (veicoli a motore o biciclette) e a natanti militari giusta l'articolo 139 capoverso 1 LM, 3. le indennità per la perdita o il danneggiamento di oggetti di proprietà di militari giusta l'articolo 137 LM, 110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2752).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

112 Abrogato dal n. I dell'O del 22 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

Organizzazione e amministrazione 38

510.301

4. i diritti di regresso nei confronti di militari giusta l'articolo 138 LM, sempre che non sia competente un altro ufficio; b. le Forze terrestri nei casi che concernono: 1. le controversie concernenti il tiro fuori del servizio, le attività della truppa fuori del servizio e le indennità delle associazioni mantello, 2. le pretese dei Cantoni o di enti privati concernenti l'istruzione tecnica premilitare nonché i sussidi della Confederazione a organizzazioni private e le domande di rimborso avanzate dalla Confederazione, 3. …114 4. le pretese riguardanti il noleggio di cavalli e cani militari, 5. le pretese riguardanti la consegna di cavalli federali del treno ai militari, 6. le pretese riguardanti la vendita di cavalli da sella di proprietà della Confederazione a ufficiali montati e incorporati nonché a militari di professione, 7. la consegna di cavalli da sella ai corsi volontari per ufficiali, 8. la consegna di cavalli da sella di proprietà della Confederazione per lo sport, le attività fuori del servizio e le manifestazioni speciali; c. le Forze aeree nei casi che concernono: 1. le domande di risarcimento per danni cagionati da militari agli aeromobili;

2. …115 3. i premi, le indennità e i supplementi ai militari nel servizio di volo militare;

d. la Base logistica dell'esercito nei casi che concernono: 1. il soldo, comprese le trattenute sul soldo, le indennità di viaggio e le altre indennità dei militari in servizio, 2. le pretese della Confederazione o contro di essa connesse agli obblighi dei Comuni e dei privati concernenti l'alloggio e la sussistenza della truppa o altre prestazioni a favore della truppa, 3. la

contabilità,

4. le domande di risarcimento per la tenuta irregolare della contabilità e la vigilanza insufficiente sulla stessa, 5. le spese per i funerali di militari deceduti, 6. le domande di risarcimento attinenti alla perdita e allo sperpero di munizione, esplosivi e del loro materiale d'imballaggio, 7. le domande di risarcimento riguardanti il danneggiamento, la manutenzione insufficiente e la perdita dell'equipaggiamento personale nonché del rimanente equipaggiamento dell'esercito, sempre che non sia competente un altro ufficio,

114 Abrogato dal n. I dell'O del 29 set. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

115 Abrogato dal n. I dell'O del 29 set. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

Amministrazione dell'esercito. O 39

510.301

8. la restituzione o l'acquisto di oggetti dell'equipaggiamento personale, 9. le domande di risarcimento riguardanti il danneggiamento e la manutenzione insufficiente di edifici e installazioni, nonché le perdite di materiale sulle piazze d'armi e di tiro cantonali e federali,

10. le pretese riguardanti la consegna di veicoli, 11. le pretese riguardanti il noleggio di mezzi telematici, 12. le pretese concernenti la cura sanitaria di militari ammalati o infortunati,

13. le pretese concernenti il noleggio, la perdita o il danneggiamento di materiale sanitario o installazioni sanitarie, 14.116 le pretese riguardanti la cura di cavalli e cani militari ammalati o feriti, 15.117 le domande di risarcimento per la perdita, il danneggiamento e la manutenzione insufficiente di materiale speciale nonché d'impianti d'infrastrutture permanenti delle Forze aeree.

e. l'Aggruppamento armasuisse, settore Costruzioni, nei casi che concernono le domande di risarcimento riguardanti il danneggiamento, la manutenzione insufficiente e la perdita di materiale delle opere e di immobili militari, sempre che non sia competente un altro ufficio; f. l'Ufficio federale di topografia nei casi che concernono la fatturazione delle carte date in prestito alla truppa e non restituite;118 2

Quando contro un militare sono in corso più azioni di risarcimento che fanno però parte dello stesso caso, decide globalmente un unico ufficio. Gli uffici interessati si accordano sulla competenza.

3

In caso di dubbio, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport designa l'ufficio competente per la decisione di prima istanza.

4

La Segreteria generale del DDPS (Centro danni) può trasferire, mediante istruzioni particolari, il disbrigo di casi di danno di scarsa entità alle unità amministrative del DDPS o alla truppa.119
a a 168d 120 116 Introdotto dal n. I dell'O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

117 Introdotto dal n. I dell'O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4269).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

119 Introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

120 Introdotti dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5097). Abrogati dal n. 2 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RS 510.911).

Organizzazione e amministrazione 40

510.301


Art. 169

121 Procedura L'ufficio competente giusta l'articolo 168 tratta le pretese e decide in merito. Esso è autorizzato a ricorrere a esperti per l'accertamento del danno e a provvedere all'indennizzo mediante il pertinente credito. Del rimanente la procedura è retta dall'articolo 142 LM.


Art. 170

Procedura in caso di responsabilità dell'unità 1

Contro le pretese di risarcimento per perdita o danneggiamento di materiale (art. 140 LM), la scuola, l'unità o lo stato maggiore possono ricorrere, per scritto, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, presso l'ufficio competente secondo l'articolo 168.

2

Il ricorso deve contenere la descrizione esatta dei fatti nonché il motivo per il rifiuto totale o parziale della responsabilità. Devono essere indicati i mezzi di prova; essi sono da allegare al ricorso se sono in possesso della scuola, dell'unità o dello stato maggiore.

3

L'ufficio competente secondo l'articolo 168 chiarisce i fatti e decide sulla responsabilità.

4

Il comandante di scuola, d'unità o dello stato maggiore è competente per ordinare trattenute sul soldo per perdita o danneggiamento di materiale.

Titolo 14: Determinazione dell'indennità

Art. 171

Il DDPS stabilisce le indennità citate nella presente ordinanza con l'approvazione del Dipartimento federale delle finanze.

Titolo 15: Disposizioni finali

Art. 172

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 12 agosto 1986122 concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE) è abrogata.

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4007).

122 [RU 1986 1724, 1989 2387, 1990 3 art. 5 1737, 1991 2396, 1992 2200, 1993 815, 1994 2434]

Amministrazione dell'esercito. O 41

510.301


Art. 173


123



Art. 174

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

123 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 878).

Organizzazione e amministrazione 42

510.301

Appendice 1124 (art. 96)

Indennità per l'uso degli accantonamenti Per

persona

e giorno

Locali in

Accantonamenti

Impianti e locali

della protezione

civile

Fr.

Fr.

1. Accantonamenti 1.1. Indennità globali

Le

presenti

indennità comprendono tutte le prestazioni secondo il numero 1.2.

L'indennità va proporzionalmente ridotta qualora non siano fornite interamente la prestazioni ×

8.10

4.20

1.2. Prestazioni

singole

Per le persone alloggiate in camere possono essere pagate soltanto le indennità secondo i numeri 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5.

×

1.2.1. Locale

per l'accantonamento (compresi

lettiere,

materassi,

installazioni d'accantonamento, elettricità per l'illuminazione e per piccoli apparecchi, gabinetti, carta igienica, lavabi, acqua, materiale di pulizia, depurazione delle acque) ×

4.30

1.60

1.2.2. Docce

(compresi elettricità per l'illuminazione e per piccoli apparecchi, acqua, spese per la preparazione dell'acqua calda, materiale di pulizia, depurazione delle acque)

×

-.80

-.80

1.2.3. Refettorio (compresi mobilia, elettricità per l'illuminazione e per piccoli apparecchi, gabinetti, carta igienica, lavabi, acqua, materiale di pulizia, depurazione delle acque)

×

1.70

-.80

1.2.4. Stoviglie ×

-.10

-.10

124 Originaria appendice. Aggiornata dai n. II delle O del 30 set. 1996 (RU 1996 2752), del 20 nov. 2002 (RU 2002 4201) e del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4871).

Amministrazione dell'esercito. O 43

510.301

Per

persona

e giorno

Locali in

Accantonamenti

Impianti e locali

della protezione

civile

Fr.

Fr.

1.2.5. Cucina
(compresi

apparecchi

di cottura, batteria da cucina e altre attrezzature, elettricità per l'illuminazione e per piccoli apparecchi, acqua, depurazione delle acque)

×

1.20

-.90

1.3. Prestazioni

speciali

1.3.1. Accantonamento di

fortuna

(soltanto per il locale per l'accantonamento)

×

2.10

-.80

1.3.2. Accantonamento per

ufficiali e sottufficiali superiori, se l'alloggio in camere non è possibile (comprese le prestazioni secondo i n. 1.2.1. a 1.2.5., letti con biancheria; la biancheria è lavata a spese della cassa di servizio)

×

10.60

6.70

1.3.3. Materassi

×

-.50

-.30

1.3.4. Lettiere con materassi ×

1.50

-.80

1.4. Cucine
1.4.1. Uso per piccole cucine (compresi cucina economica, batteria da cucina e altri utensili, combustibile e illuminazione) per giorno

40.40.-

1.4.2. Uso

per riscaldare le vivande per giorno

20.20.-

1.5

Supplemento per acquartieramenti di breve durata Le indennità secondo i numeri 1.1., 1.2., 1.3. e 1.4. sono aumentate del 25 per cento quando l'acquartieramento dura sino a 3 giorni.

1.6 Bagni all'aperto
1 Per l'uso di bagni all'aperto e di piscine coperte, per i quali è domandata una tassa d'entrata, i costi vanno a carico della cassa di servizio. Si possono conteggiare le tasse d'entrata usuali fino a un importo massimo di 7 franchi.

2 L'indennità può essere versata una sola volta per periodo contabile. la Base logistica dell'esercito decide sulle eccezioni.

1.7 Riscaldamento
1.7.1. Se gli impianti di riscaldamento sono muniti di dispositivi di misurazione, le spese effettive d'energia sono pagate al prezzo di mercato in uso e addebitate alla cassa di servizio.

1.7.2. Se le spese effettive d'energia non possono essere determinate, l'indennità di riscaldamento è calcolata secondo i numeri 3.1 e 3.2.

1.8. Eliminazione

dei

rifiuti

1.8.1. Se

viene

prelevata una tassa comunale per l'eliminazione dei rifiuti (tassa sul contenitore, sul sacco, a peso, ecc.), le spese effettive per l'eliminazione dei rifiuti possono essere pagate secondo la tariffa locale in uso e addebitate alla cassa di servizio.

Organizzazione e amministrazione 44

510.301

Per

persona

e giorno

Locali in

Accantonamenti

Impianti e locali

della protezione

civile

Fr.

Fr.

1.8.2. Se le spese effettive per l'eliminazione dei rifiuti non possono essere determinate, possono essere pagate le seguenti indennità, per persona e giorno, a spese della cassa di servizio:

a. 10 centesimi per i rifiuti domestici; b. 10 centesimi per i rifiuti di cucina.

Per

persona

e notte

2. Camere

Prezzi delle camere (riscaldamento compreso) secondo le tariffe locali in uso, ma al massimo fr.: Cura delle camere e dell'equipaggiamento personale da parte della truppa (vedi art. 107-109)

2.1 Ufficiali,

sottufficiali superiori e singoli militari donne che devono essere alloggiati in camere:

a.

camera

singola 70.-1

b. camera a più letti 60.-1

2.2

Sottufficiali e militari di truppa, se le condizioni di servizio permettono l'uso di camere.2

30.-1

Le

indennità

suindicate sono aumentate del 25 % quando la camera è

occupata sino a 4 notti 1 Compresa l'imposta sul valore aggiunto all'aliquota normale.

2 Pagamento diretto ai militari che pagano essi stessi il loro alloggiatore.

Amministrazione dell'esercito. O 45

510.301

Per Locali

in

Alberghi

e

locande

Edifici

pubblici

e privati

Riscaldamento

soltanto per i

giorni

effettivi di

riscaldamento

Fr.

Fr.

Fr.

3.

Uffici, locali postali, locali per visita ammalati e per l'infermeria, locali di lavoro, sale per teoria

comprese l'illuminazione e le installazioni

3.1.

Locale fino a 30 m2 giorno

15.11.-

2.50

3.2.

Supplemento per locali più grandi

ogni 10 m2

o frazione

in

più/giorno

3.3.-

-.50

3.3.

Installazioni speciali per il locale della visita ammalati e per l'infermeria:

a. letti con materassi e biancheria giorno

2.50

2.50

b. letti con materassi senza biancheria

giorno

1.50

1.50

c. materassi con biancheria giorno

1.50

1.50

La biancheria è lavata a spese della cassa di servizio 4. Locali

per rapporti (uso

saltuario)

compresa l'illuminazione 4.1.

Locale fino a 30 m2 giorno

effettivo

d'uso

15.11.-

2.50

4.2.

Supplemento per locali più grandi

ogni 10 m2

o frazione

in più/

giorno

effettivo

d'uso

3.3.-

-.50

5. Magazzini compresa l'illuminazione 5.1. Magazzini in genere
5.1.1. Locale fino a 30 m2 giorno

3.3.-

5.1.2. Supplemento per locali più grandi

ogni 10 m2

o frazione

in più/

giorno

1.1.-

Organizzazione e amministrazione 46

510.301

Per Locali

in

Alberghi

e

locande

Edifici

pubblici

e privati

Riscaldamento

soltanto per i

giorni

effettivi di

riscaldamento

Fr.

Fr.

Fr.

5.2.

Magazzini provvisti di binari di raccordo alla rete ferroviaria, rampe di carico, montacarichi e altri impianti

5.2.1. Locale fino a 30 m2 giorno

5.5.-

5.2.2. Supplemento per locali più grandi

ogni 10 m2

o

frazione in

più/giorno

1.1.-

6. Stalle 6.1. Indennità globale

La

presente

indennità

comprende tutte le prestazioni secondo il numero 6.2. Qualora non siano fornite interamente le prestazioni, l'indennità va proporzionalmente ridotta cavallo

o

mulo

e giorno

3.6.2. Prestazioni

singole

6.2.1. Stalle

cavallo

o

mulo

e giorno

2.10

6.2.2. Illuminazione cavallo

o

mulo

e giorno

-.30

6.2.3. Installazioni della stalla

cavallo o

mulo

e giorno

-.60

7. Officine

compresi l'illuminazione e il riscaldamento

7.1. Officine

attrezzate ed equipaggiate utilizzate dagli artigiani militari Per ogni posto di lavoro effettivo e giorno effettivo d'uso 12 franchi

7.2.

Uso di macchine e attrezzi Secondo le tariffe locali 7.3. Consumo

di

energia elettrica

Secondo le tariffe locali

Amministrazione dell'esercito. O 47

510.301

Per

veicolo/

notte

Motociclette,

rimorchi

dei veicoli

fuoristrada

Veicoli

a motore

fino a 3,5 t

di peso totale

Veicoli

a motore

di oltre 3,5 t

di peso totale

Fr.

Fr.

Fr.

8. Veicoli

a

motore

(se l'alloggiamento è necessario)

Rimesse (compresi illuminazione, riscaldamento e

consumo d'acqua)

- durante le prime 10 notti 1.50

5.7.50

- dall'11a notte

-.75

2.50

3.75

Organizzazione e amministrazione 48

510.301

Appendice 2 e 3125 125 Introdotte dal n. II cpv. 1 dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5097). Abrogate dal n. 2 dell'all. 36 all'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RS 510.911).