23.01.2023 - * / In vigore
01.01.2012 - 22.01.2023
01.01.2003 - 31.12.2011
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
sul collocamento in vista d'adozione
(OCAdo)

del 29 novembre 2002 (Stato 24 dicembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 269c capoverso 3 del Codice civile1 (CC);
visto l'articolo 26 della legge federale del 22 giugno 20012 relativa alla
Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore
nelle adozioni internazionali (LF-CAA), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina la vigilanza sul collocamento in vista d'adozione
in Svizzera.

2 Le disposizioni del diritto federale e cantonale sulla protezione del fanciullo sono
riservate.


Art. 2

Attività di collocamento in vista d'adozione Il collocamento in vista d'adozione comporta l'indicazione della possibilità di adottare un minorenne e, all'occorrenza, l'accoglimento di quest'ultimo presso i genitori
affilianti in vista dell'adozione.


Art. 3

Bene dell'adottando

1 Il collocamento può avvenire soltanto se tutte le circostanze lasciano presumere
che l'adozione servirà al bene dell'adottando.

2 L'autorità di vigilanza valuta costantemente il contesto generale delle adozioni.
All'occorrenza, essa prende le misure o infligge le sanzioni necessarie a proteggere
gli adottandi e a impedire gli abusi.

RU 2002 4160 1

RS 210

2

RS 211.221.31 211.221.36

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 2

211.221.36

Sezione 2: Servizio di collocamento soggetto a autorizzazione

Art. 4

Obbligo d'autorizzazione 1 Chi intende occuparsi dei collocamenti in Svizzera a titolo di professione
principale o accessoria, autonomamente o al servizio altrui, gratuitamente o verso
compenso, con o senza pubblicità, necessita di un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

2 L'autorizzazione può essere data ad uffici di collocamento di persone giuridiche di
diritto pubblico e a persone giuridiche di utilità pubblica di diritto privato se le persone fisiche responsabili del collocamento ne adempiono le condizioni.


Art. 5

Condizioni

1 Chi chiede un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di collocamento deve: a.

comprovare la sua buona reputazione nonché quella dei suoi ausiliari; b.

comprovare la sua esperienza in materia d'adozione e, di regola, possedere
una formazione nel campo dell'assistenza alla gioventù; c.

conoscere la legislazione svizzera in materia d'adozione e avere sufficiente
familiarità con le istituzioni svizzere; d.

esporre i suoi metodi di lavoro; e.

indicare in che modo garantisce l'informazione, la sensibilizzazione, la preparazione, l'accompagnamento e l'assistenza degli aspiranti all'adozione; f.

presentare il suo piano finanziario e la tariffa di eventuali emolumenti per la
sua attività; la tariffa soggiace all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

2 Se il collocatore opera per un ufficio di collocamento di una persona giuridica
d'utilità pubblica di diritto privato, la richiesta dev'essere corredata dagli statuti di
quest'ultima.

3 Qualsiasi modificazione dei fatti determinanti dev'essere comunicata senza indugio all'autorità di vigilanza.


Art. 6

Condizioni supplementari in caso di collocamenti di carattere
internazionale

1 Chi intende collocare in Svizzera adottandi provenienti dall'estero, oltre ad adempiere le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1, deve comprovare: a.

le sue conoscenze delle condizioni culturali e sociali dei Paesi d'origine
degli adottandi;

b.

le sue conoscenze della legislazione internazionale in materia di adozione e
delle legislazioni relative dei Paesi d'origine degli adottandi;

Collocamento in vista d'adozione 3

211.221.36

c.

un metodo di lavoro trasparente, che tenga conto dell'interesse superiore
dell'adottando e osservi le regole etiche fondamentali in materia di adozione; d.

le relazioni che intrattiene con i servizi di collocamento dei Paesi d'origine
degli adottandi.

2 Per il collocamento all'estero di adottandi provenienti dalla Svizzera, il collocatore
deve in ogni caso domandare l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.


Art. 7

Autorizzazione

1 L'autorizzazione è data per una durata determinata, al massimo però per cinque
anni. Essa può essere rinnovata.

2 L'autorizzazione deve designare i Paesi per i quali è rilasciata.

3 Essa può essere gravata da oneri e condizioni.


Art. 8

Rappresentante dell'adottando 1 Il collocamento può avvenire soltanto d'intesa con il tutore o curatore dell'adottando.

2 Se l'adottando non ha un tutore né un curatore, il collocatore deve avvisarne
l'autorità tutoria competente.


Art. 9

Requisiti per l'esercizio di un'attività di collocamento di carattere
internazionale

Quando si tratta di collocare un adottando proveniente dall'estero, il collocatore deve rispettare la legislazione e la procedura del Paese d'origine dell'adottando e
vigilare affinché siano presentati i documenti di cui all'articolo 11c capoverso 2
dell'ordinanza del 19 ottobre 19773 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione.


Art. 10

Collocamento

1 Il collocatore può mettere in relazione i genitori affilianti con un adottando soltanto se ha accertato che essi soddisfano le condizioni per il suo accoglimento.

2 Egli può disporre il collocamento dell'adottando presso i genitori affilianti soltanto
se:

a.

questi sono a beneficio di un'autorizzazione provvisoria o definitiva ai sensi
dell'ordinanza del 19 ottobre 19774 sull'accoglimento di minori a scopo di
affiliazione e di adozione e se il visto e il permesso di soggiorno eventualmente necessari sono stati rilasciati; o 3

RS 211.222.338 4

RS 211.222.338

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 4

211.221.36

b.

è stata emanata la decisione di cui all'articolo 17 della Convenzione dell'Aia
del 29 maggio 19935 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in
materia di adozione internazionale.


Art. 11

Scelta dei genitori affilianti Il collocatore, se non trova idonei genitori affilianti, deve abbandonare la procedura
di collocamento e affidarla a un altro collocatore riconosciuto.


Art. 12

Informazioni e consigli 1 Il collocatore deve trasmettere ai genitori affilianti tutte le informazioni che possiede sull'adottando e sui suoi genitori.

2 Esso deve informarli sulle difficoltà che possono risultare dall'adozione prevista.
Dopo il collocamento dell'adottando, deve consigliarli, a richiesta, fino al momento
dell'adozione.


Art. 13

Obbligo d'annuncio per il collocamento Prima di disporre il collocamento, il collocatore deve informare l'autorità tutoria
competente per l'adottando e, in caso di collocamento all'estero, la corrispondente
autorità estera del domicilio dei genitori affilianti.


Art. 14

Compenso

1 Il collocatore ha diritto soltanto al rimborso delle spese e a un adeguato compenso
per il suo lavoro.

2 Il collocatore e i genitori del sangue non possono ricevere dai genitori affilianti alcun compenso per le cure prestate all'adottando.


Art. 15

Incartamento

1 Il collocatore deve allestire e conservare un incartamento per ogni adottando collocato.

2 Dopo la cessazione della sua attività, egli è tenuto a consegnare tutti gli incartamenti all'autorità di vigilanza.


Art. 16

Obbligo di informazione e di edizione 1 Il collocatore deve presentare annualmente all'autorità di vigilanza un rapporto
particolareggiato sulla sua attività, darle ogni informazione completiva richiesta,
permetterle di prender visione degli incartamenti e all'occorrenza produrli; il Dipartimento federale di giustizia e polizia può emanare disposizioni particolari circa
contenuto e forma del rapporto annuale, segnatamente circa i conti annuali e la statistica.

5

RS 0.211.221.311; FF 1999 4858

Collocamento in vista d'adozione 5

211.221.36

2 Il collocatore deve dare a richiesta ogni utile informazione riguardante l'adottando,
i genitori affilianti e i genitori del sangue alle seguenti altre autorità: a.

autorità di vigilanza competente in materia di figli affiliati; b.

autorità tutoria competente per l'adottando; c.

autorità competente per l'adozione; d.

ufficio competente per la consulenza dell'adottando giusta l'articolo 268c
capoverso 3 del CC.

3 Il collocatore deve dare le informazioni previste dal capoverso 2 anche agli altri
collocatori riconosciuti, attivi per l'adottando o i genitori affilianti.


Art. 17

Obbligo del segreto

Il collocatore e i suoi ausiliari devono, con riserva dell'articolo 16, serbare il segreto
su quanto appreso nell'esercizio della loro attività; questo obbligo sussiste anche
dopo la fine dell'attività.


Art. 18

Sanzioni

1 L'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione se il collocatore: a.

ha ottenuto l'autorizzazione con indicazioni false o fallaci; b.

non soddisfa più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; c.

viola ripetutamente o gravemente gli obblighi impostigli dalla presente ordinanza.

2 Nel caso in cui un collocatore contravvenga alle disposizioni della presente ordinanza, essa può inoltre: a.

impartire un ammonimento; b.

comminare la revoca dell'autorizzazione in caso di nuova infrazione; c.

infliggere una multa disciplinare fino a 5000 franchi se l'infrazione risale a
non più di tre anni.

3 L'autorità di vigilanza può infliggere una multa disciplinare fino a 5000 franchi a
chiunque operi come collocatore senza esservi autorizzato.

Sezione 3: Servizio di collocamento non soggetto ad autorizzazione

Art. 19

Collocamento tramite gli organi di tutela 1 Gli obblighi degli organi di tutela che operano come collocatori si determinano per
analogia con gli articoli 10 a 17.

2 La vigilanza è retta dalle disposizioni del diritto tutorio.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 6

211.221.36


Art. 20

Altri servizi di collocamento non soggetti a autorizzazione 1 Chiunque intraprenda un collocamento in vista d'adozione senza essere soggetto
all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 4, deve annunciarlo all'autorità di
vigilanza. L'adottando può essere collocato soltanto se: a.

è stata emanata la decisione di cui all'articolo 17 della Convenzione dell'Aia
del 29 maggio 19936 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in
materia di adozione internazionale, purché tale Convenzione sia applicabile;
o

b.

è stata concessa ai genitori affilianti l'autorizzazione di accogliere l'affiliando conformemente all'ordinanza del 19 ottobre 19777 sull'accoglimento
di minori a scopo di affiliazione e di adozione.

2 Gli articoli 14, 17 e 18 capoverso 2 lettere a e c valgono anche per questo collocatore.

Sezione 4: Vigilanza e procedura

Art. 21

Vigilanza

1 L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale di giustizia, quale autorità centrale federale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LF-CAA.

2 È fatto salvo l'articolo 19.


Art. 22

Assistenza amministrativa Le autorità centrali cantonali: a.

avvisano d'ufficio l'autorità di vigilanza quando constatano che l'attività di
un collocatore potrebbe violare le disposizioni dell'ordinanza; b.

su invito dell'autorità di vigilanza, si pronunciano sulle domande di rilascio
o di rinnovo di autorizzazioni oppure sull'opportunità di revocare un'autorizzazione; c.

effettuano tutti gli altri accertamenti richiesti dall'autorità di vigilanza.


Art. 23

Obbligo di denuncia

I membri delle autorità che nell'esercizio delle loro funzioni accertano o apprendono
un'infrazione contro la presente ordinanza sono tenuti a denunziarla immediatamente all'autorità di vigilanza.

6

RS 0.211.221.311; FF 1999 4858 7

RS 211.222.338

Collocamento in vista d'adozione 7

211.221.36

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 24

Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza del 28 marzo 19738 sul collocamento in vista d'adozione è abrogata.


Art. 25

Modifica del diritto previgente L'allegato 1 dell'ordinanza del 3 febbraio 19939 concernente l'organizzazione e la
procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato è modificato come
segue:

...


Art. 26

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

8

[RU 1973 628, 1977 1929, 1989 51] 9

RS 173.31. La modificazione qui appresso é inserita nell'ordinanza menzionata.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 8

211.221.36