01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
07.02.2023 - 31.08.2023
01.04.2022 - 06.02.2023
01.01.2022 - 31.03.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.04.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.10.2020 - 31.12.2020
01.09.2020 - 30.09.2020
09.04.2020 - 31.08.2020
21.03.2020 - 08.04.2020
13.03.2020 - 20.03.2020
01.01.2019 - 12.03.2020
01.07.2018 - 31.12.2018
01.08.2017 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.07.2017
01.02.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.01.2016
01.04.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.11.2010 - 30.11.2010
01.10.2010 - 31.10.2010
01.09.2010 - 30.09.2010
01.06.2010 - 31.08.2010
01.05.2010 - 31.05.2010
01.04.2010 - 30.04.2010
01.03.2010 - 31.03.2010
01.01.2010 - 28.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.11.2009 - 30.11.2009
01.09.2009 - 31.10.2009
01.04.2009 - 31.08.2009
01.01.2008 - 31.03.2009
01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.07.2006 - 30.09.2006
01.01.2006 - 30.06.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.05.2004 - 30.06.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.10.2003 - 31.12.2003
01.07.2003 - 30.09.2003
01.01.2003 - 30.06.2003
01.10.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza
su l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
(Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI
1]) del 31 agosto 1983 (Stato 1° febbraio 2000) II Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 109 della legge federale del 25 giugno 19822 su l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI3), ordina:

Titolo primo: Contributi

Art. 1


4

Limitazione del salario soggetto a contribuzione
(art. 3 LADI)

Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore ad un anno, il limite massimo del
salario soggetto a contribuzione è calcolato moltiplicando la 360a parte dell'importo
annuo massimo per il numero di giorni di durata dell'occupazione.


Art. 2

Quota per le spese amministrative
(art. 6 e 92 cpv. 1 LADI) I datori di lavoro ed i lavoratori non devono pagare sui loro contributi all'assicurazione-disoccupazione alcuna quota per le spese amministrative alla cassa di compensazione AVS.

RU 1983 1205 1

Nuova abbreviazione giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2132). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

2

RS 837.0

3

Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il
presente testo.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

837.02

Assicurazione contro la disoccupazione 2

837.02

Titolo secondo: Prestazioni Capitolo 1: Indennità di disoccupazione Sezione 1: Diritto

Art. 3

Lavoratori a domicilio
(art. 8 cpv. 2 LADI)

1

Sono considerati lavoratori a domicilio, giusta la presente ordinanza, le persone che lavorano a domicilio in base a un contratto di lavoro a domicilio secondo l'articolo 351 del Codice delle obbligazioni5.

2

Le prescrizioni speciali concernenti i lavoratori a domicilio sono applicate qualora l'assicurato abbia ottenuto, mediante lavoro a domicilio, l'ultimo guadagno prima
dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione.


Art. 4

Giorno lavorativo intero
(art. 11 cpv. 1 LADI)

1

È considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro, che l'assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di
lavoro.

2

Se l'assicurato ha esercitato da ultimo un'occupazione a tempo pieno, è considerato giorno lavorativo intero perso ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì, durante il quale l'assicurato è totalmente disoccupato e per il quale ha adempiuto le
prescrizioni di controllo, compresi i giorni festivi per i quali sussiste un diritto
all'indennità (art. 19 LADI).


Art. 5

Perdita di lavoro computabile di persone parzialmente disoccupate
(art. 11 cpv. 1 LADI)

La perdita di lavoro di persone parzialmente disoccupate (art. 10 cpv. 2 lett. b
LADI) è computabile se ammonta almeno a due giorni lavorativi interi nel periodo
di due settimane.


Art. 6


6

Periodi di attesa speciali
(art. 11 cpv. 2 e 14 cpv. 4 LADI) 1

Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del caso, con un motivo
di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o c LADI, devono compiere un periodo di
attesa di 120 giorni se: a.

sono di età inferiore a 25 anni, b.

non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo 33, e 5

RS 220

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

3

837.02

c.

non beneficiano di alcuna formazione professionale completa.

2

Gli altri assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione devono compiere un periodo di attesa di 5 giorni.

3

Se le circostanze per la determinazione del periodo di attesa mutano, il nuovo periodo di attesa si applica nella misura in cui sia più favorevole all'assicurato.

4

Dopo un'attività stagionale (art. 7) o un'attività nell'ambito di una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti di impiego di
durata limitata (art. 8), il periodo di attesa è di 1 giorno. Dev'essere compiuto una
sola volta durante un periodo di controllo.

5

Il periodo di attesa ai sensi del capoverso 4 non dev'essere compiuto: a.

se sono trascorsi due mesi dalla fine del rapporto di lavoro che lo determina; b.

se il rapporto di lavoro è durato ininterrottamente almeno un anno; c.

se il rapporto di lavoro secondo il capoverso 4 viene sciolto prematuramente
per motivi economici;

d.

se, per un periodo di controllo, l'assicurato non comprova più di 5 giorni di
lavoro.

6

Il periodo di attesa dev'essere compiuto ulteriormente al periodo di attesa generale di cui all'articolo 18 capoverso 1 LADI. Sono considerati periodi di attesa soltanto i
giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità
(art. 8 cpv. 1 LADI).

a7 Periodo di attesa generale
(art. 18 cpv. 1 e 1bis LADI) 1

Il periodo di attesa generale di cinque giorni dev'essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di
attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità (art. 8 cpv. 1 LADI).

2

Il periodo di attesa generale si applica unicamente alle persone il cui guadagno assicurato, per un'attività a tempo pieno, supera 3000 franchi al mese; per un'attività a
tempo parziale l'importo è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione. Siffatto importo aumenta di 1000 franchi per il primo figlio e di 500 franchi per ogni
figlio ulteriore per il quale esiste un obbligo di mantenimento conformemente all'articolo 33.

3

Gli assicurati beneficianti di una quota globale ridotta ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 devono compiere il periodo di attesa generale.8

7

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

8

RU 1996 1647

Assicurazione contro la disoccupazione 4

837.02


Art. 7

Attività stagionale
(art. 11 cpv. 2 LADI)

Un'attività è considerata stagionale se: a.

l'assicurato è stato esplicitamente assunto in base a un rapporto di lavoro limitato a una stagione, oppure b.

il rapporto di lavoro equivale, per la sua natura e la sua durata, ad un impiego stagionale.


Art. 8

Professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di
lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata
(art. 11 cpv. 2 LADI)

1

Sono considerate professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, in particolare le seguenti: a.

musicista;

b.

attore;

c.

artista;

d.

collaboratore artistico della radio, della televisione o del cinema; e.

tecnico del film;

f.

giornalista.

2

...9


Art. 9


10

Indennità di vacanze in casi speciali
(art. 11 cpv. 4 LADI)

1

Se l'assicurato ha riscosso un'indennità di vacanze, costituente almeno il 20 per cento del salario sottoposto all'AVS, il rispettivo numero di giorni di vacanza dev'essere dedotto dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui: a.

nel rispettivo ramo professionale i periodi di vacanza sono prestabiliti, e b.

la perdita di lavoro cade in un simile periodo di vacanze.

2

Viene dedotto soltanto quel numero di giorni di vacanza cui l'assicurato ha diritto a partire dalle ultime vacanze, ma che non ha ancora fatto valere.


Art. 10

Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento contestato di
un rapporto di servizio di diritto pubblico
(art. 11 cpv. 5 LADI)

1

Se l'assicurato ha interposto ricorso contro la sospensione del pagamento di salario nel quadro di un procedimento inteso allo scioglimento del suo rapporto di servizio
di diritto pubblico, la perdita di lavoro subita dall'assicurato sino al termine del procedimento principale è computata provvisoriamente. La cassa paga l'indennità qua9

Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

OADI

5

837.02

lora l'assicurato adempia tutte le altre condizioni da cui dipende il diritto all'indennità ed in particolare sia idoneo al collocamento.

2

Con il pagamento, i diritti dell'assicurato al salario o al risarcimento, accertati nel procedimento o riconosciuti dal datore di lavoro, sono trasferiti alla cassa sino a
concorrenza dell'importo dell'indennità; la cassa deve far valere senza indugio i diritti presso il datore di lavoro.

3

Se il procedimento ricorsuale rivela che l'assicurato, mediante il suo comportamento, in particolare la violazione di obblighi incombentigli in virtù del suo contratto di lavoro, ha fornito al datore di lavoro il motivo per lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa lo sospende nell'esercizio del suo diritto ed esige da lui la
restituzione delle indennità giornaliere pagate in più.


Art. 11

Calcolo del periodo di contribuzione
(art. 13 cpv. 1 LADI)

1

È considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero, durante il quale l'assicurato è soggetto a contribuzione.

2

I periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile intero sono addizionati. 30 giorni civili sono reputati un mese di contribuzione.

3

I periodi parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l'assicurato riscuote un'indennità di vacanze sono calcolati allo stesso
modo.

4

Il periodo di contribuzione delle persone occupate a tempo parziale è calcolato secondo le norme applicabili ai lavoratori occupati a tempo pieno. Se l'assicurato esercita simultaneamente parecchie attività a tempo parziale, il periodo di contribuzione
conta un'unica volta.

a11 Computo del periodo educativo
(art. 13 cpv. 2bis LADI) 1

La fine del periodo educativo è determinata dall'assicurato e può essere fatta valere sino al momento in cui il figlio più giovane raggiunge i 16 anni di età.

2

...12

3

Il periodo educativo può essere computato all'assicurato una sola volta come periodo di contribuzione.

b13 Limite del reddito e della sostanza
(art. 13 cpv. 2ter LADI) 1

Un diritto di cui all'articolo 13 capoverso 2bis LADI può essere fatto valere se la somma del reddito computabile dell'assicurato e della parte computabile della so11

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

12

Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 174).

13

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 6

837.02

stanza non raggiunge il 35 per cento dell'importo massimo del guadagno assicurato
in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 LADI. Questa percentuale aumenta: a.

del 10 per cento se l'assicurato è sposato; b.

del 10 per cento per il primo figlio e del 5 per cento per ogni figlio ulteriore
per il quale esiste un obbligo di mantenimento ai sensi dell'articolo 33, ma
al massimo del 30 per cento.

2

Di regola il reddito computabile e la parte computabile della sostanza sono calcolati in base al reddito e alla sostanza dei 12 mesi precedenti la presentazione della
domanda di indennità. Sono computabili: a.

i redditi lordi totali dell'assicurato e del suo coniuge; b.

il 10 per cento della sostanza dell'assicurato e del suo coniuge.


Art. 12

Periodo di contribuzione degli assicurati pensionati anticipatamente
(art. 13 cpv. 3 LADI)

1

Per gli assicurati che sono stati pensionati prima del raggiungimento dell'età della rendita AVS, è computata, come periodo di contribuzione, soltanto l'attività contributiva esercitata dopo il pensionamento.

2

Il capoverso 1 non è applicabile qualora l'assicurato: a.

sia stato pensionato anticipatamente per motivi economici o in base a regolamentazioni imperative nell'ambito della previdenza professionale, e b.14 possa pretendere prestazioni di vecchiaia inferiori all'indennità di disoccupazione che gli spetta conformemente all'articolo 22 LADI.15

3

Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e quelle più estese.16


Art. 13

Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione
(art. 14 cpv. 1 lett. b e 3 LADI) 1

Sono considerate maternità ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b LADI la durata della gravidanza e le 16 settimane successive al parto.17 2

Gli stranieri domiciliati, che ritornano in Svizzera dopo un soggiorno di più di un anno all'estero, sono esonerati, durante un anno dopo il ritorno, dall'adempimento
del periodo di contribuzione nella misura in cui possano provare che hanno esercitato all'estero un'attività salariata corrispondente al periodo di contribuzione secondo l'articolo 13 capoverso 1 LADI o hanno adempiuto i loro obblighi militari
durante questo periodo.18 14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

OADI

7

837.02


Art. 14

Idoneità al collocamento dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori
temporanei19
(art. 15 cpv. 1 LADI)

1

...20

2

Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano occupati come lavoratori a domicilio, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti ad assumere parimente lavoro fuori domicilio, a meno che provino di non esserne capaci
a cagione della loro situazione personale.

3

Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano lavoratori temporanei, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti e capaci ad assumere un
impiego durevole.


Art. 15

Esame dell'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici
(art. 15 cpv. 2 LADI)

1

Per stabilire l'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell'assicurazione-invalidità. Questi enti si comunicano reciprocamente le necessarie informazioni. Al riguardo, non soggiacciono all'obbligo del segreto. Il Dipartimento federale dell'economia21 disciplina i particolari d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno.

2

Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all'esame del diritto all'indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell'assicurazioneinfortuni obbligatoria, dell'assicurazione-malattie, dell'assicurazione militare o della
previdenza professionale.

3

Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione-invalidità o a un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale
considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni,
della sua capacità al lavoro o al guadagno.


Art. 16


22

Occupazione adeguata
(art. 16 LADI)

1

Il servizio competente esamina se esiste un motivo di sospensione, qualora l'assicurato:

a.

rifiuti un'occupazione considerata adeguata; b.

non si conformi alle istruzioni (art. 17 cpv. 3 LADI); c.

impedisca per propria colpa la conclusione di un contratto per un impiego
che gli è stato assegnato; 19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

20

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

21

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

Assicurazione contro la disoccupazione 8

837.02

d.

non assuma, per propria colpa, un impiego che gli è stato assegnato.

2

Il servizio dà all'assicurato la possibilità di esprimersi. Se esiste un motivo, pronuncia la sospensione mediante decisione formale.

3

Trasmette una copia della decisione alla cassa e al servizio interessato.


Art. 17


23

Eccezioni all'idoneità finanziaria
(art. 16 cpv. 2 lett. i LADI) Vi è situazione eccezionale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettera i LADI segnatamente se il guadagno assicurato proviene da un'attività: a.

per la quale l'assicurato non ha né il livello di formazione né l'esperienza richiesti; b.

la cui rimunerazione è sensibilmente superiore alle condizioni usuali; c.

altamente rimunerata e se presumibilmente l'assicurato non può più esercitare un'attività equivalente corrispondentemente retribuita.

Sezione 2: Consulenza e controllo24

Art. 18


25

Competenza locale
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1

È considerato luogo di domicilio dell'assicurato il suo domicilio secondo gli articoli 23 e 25 del Codice civile svizzero26.

2

I colloqui di consulenza e di controllo sono svolti dal servizio competente.

3

Gli assicurati sotto tutela, che non soggiornano abitualmente nel luogo in cui ha sede l'autorità tutoria, possono, con l'autorizzazione scritta del tutore, partecipare ai
colloqui di consulenza e di controllo con il servizio competente del luogo di soggiorno.

4

I soggiornanti settimanali partecipano ai colloqui di consulenza e di controllo con il servizio competente del loro domicilio o del loro luogo di soggiorno settimanale.

5

I tutelati e i soggiornanti settimanali devono partecipare ai colloqui di consulenza e di controllo sempre con il medesimo servizio competente, salvo se mutano il luogo
di domicilio o di soggiorno.

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

26

RS 210

OADI

9

837.02


Art. 19


27

Annuncio personale al Comune
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1

L'assicurato deve annunciarsi personalmente al Comune del suo domicilio.

2

Presso il Comune, l'assicurato sceglie la cassa. Su domanda, quest'ultima lo informa sul suo diritto all'indennità.

3

Il Comune conferma all'assicurato la data del suo annuncio e la cassa scelta. Il Cantone è responsabile della registrazione dei dati di controllo: i dati devono essere
registrati entro sette giorni dall'annuncio al Comune.


Art. 20


28

Annuncio presso il servizio competente
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1

Annunciandosi al servizio competente, l'assicurato deve presentare: a.29 il modulo «annuncio presso il Comune di domicilio»; b.30 l'attestazione di domicilio del Comune o, se è straniero, il permesso pertinente;

c.31 il certificato di assicurazione AVS/AI; d.32 la lettera di licenziamento, i certificati degli ultimi datori di lavoro, gli attestati sulla formazione e il perfezionamento nonché la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro.

2

Il servizio competente esamina la validità delle indicazioni figuranti sul certificato di assicurazione AVS/AI; su sua domanda, la Cassa cantonale di compensazione
compila un certificato di assicurazione valido.

3

Inserisce i dati d'iscrizione nel sistema di informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all'assicurato
la copia per la cassa.

4

Avverte l'assicurato riguardo ai suoi obblighi secondo l'articolo 17 LADI, in particolare all'obbligo di adoperarsi per trovare lavoro.


Art. 21


33

Consulenza e controllo
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui
di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un
giorno dal servizio competente.

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

32

Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 10

837.02

2 Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per
ogni assicurato.

3 Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e
di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio.

4 Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di
controllo.


Art. 22


34

Colloqui di consulenza e di controllo
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dopo
che l'assicurato si è annunciato per essere collocato.

2 Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni
assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la
disponibilità al collocamento dell'assicurato.

3 Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio
competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza
e di controllo.

4 Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può
di regola essere contattato entro un giorno.


Art. 23


35

Dati di controllo per l'esercizio del diritto all'indennità
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 I dati di controllo sono registrati nello schedario «dati di controllo» o nel modulo
«indicazioni dell'assicurato». Il Cantone sceglie il supporto di dati.

2 Il supporto di dati fornisce informazioni su: a.

i giorni lavorativi per i quali l'assicurato rende verosimile di essere stato disoccupato e idoneo al collocamento; b.

tutti i fatti importanti per valutare i diritti dell'assicurato, quali la malattia, il
servizio militare, le assenze per vacanze, la partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, il guadagno intermedio e il grado
d'idoneità al collocamento.

3 Durante il primo colloquio di consulenza e di controllo con l'assicurato, il servizio
competente compila lo schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni
dell'assicurato». Vi indica la cassa scelta dall'assicurato presso il Comune (art. 19
cpv. 3).

4 Il servizio competente provvede affinché alla fine del mese l'assicurato disponga di
una copia dello schedario «dati di controllo» o del modulo «indicazioni dell'assicurato».

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

OADI

11

837.02


Art. 24


36

Esame dell'idoneità al collocamento
(art. 15 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LADI) 1

Se considera l'assicurato non idoneo o solo parzialmente idoneo al collocamento, il servizio competente ne informa la cassa.

2

Il servizio competente dà all'assicurato la possibilità di esprimersi ed emana una decisione sul grado d'idoneità al collocamento.

3

Esso trasmette alla cassa e ai servizi interessati una copia della sua decisione.


Art. 25


37

Agevolazione della consulenza e dei controlli
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1

Il servizio cantonale competente può, al fine dell'agevolazione, ordinare nel singolo caso che:

a.

il colloquio di consulenza e di controllo sia posticipato per gli assicurati che
devono recarsi all'estero per partecipare a un'elezione o a una votazione, se
l'importanza dell'elezione o della votazione lo giustifica; b.

l'assicurato con grave impedimento fisico o psichico sia esonerato dall'obbligo di presentarsi al servizio competente, se le circostanze lo esigono e la
consulenza e il controllo possono essere altrimenti assicurati.

c.

l'assicurato sia temporaneamente esonerato dai colloqui di consulenza e di
controllo se deve recarsi all'estero per cercare lavoro oppure se svolge uno
stage d'orientamento professionale o si sottopone a un test d'idoneità professionale nel luogo di lavoro.

2

Il servizio competente può autorizzare un assicurato a rinviare eccezionalmente il suo colloquio di consulenza e di controllo, se questi prova che nel giorno stabilito è
impegnato per motivi cogenti, come ad esempio l'assenza dalla località per presentarsi a un datore di lavoro o in seguito a particolari eventi familiari.


Art. 26


38

Ricerche personali di lavoro dell'assicurato
(art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI) 1

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie.

2

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve
fornire tale prova per ogni periodo di controllo.

3 Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato.39 36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

39

Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 12

837.02


Art. 27


40

Giorni esenti dall'obbligo di controllo
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata durante il termine quadro, l'assicurato ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo, che può scegliere liberamente.
Durante i giorni esenti dall'obbligo di controllo non deve necessariamente essere
idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il
diritto all'indennità (art. 8 LADI).

2 Sono considerati giorni di disoccupazione controllata quelli durante i quali l'assicurato adempie i presupposti da cui dipende il diritto all'indennità.

3 L'assicurato deve informare con almeno 14 giorni di anticipo il servizio competente della sua intenzione di prendere i giorni esenti dall'obbligo di controllo cui ha
diritto. Se poi rinuncia ad avvalersene senza motivo scusabile, tali giorni sono nondimeno considerati presi. I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere
presi soltanto in blocchi settimanali.

4 L'assicurato che, durante un guadagno intermedio, prende le vacanze cui ha diritto
in virtù del contratto di lavoro conserva anche per questo periodo il diritto a pagamenti secondo l'articolo 41a. I giorni di vacanza presi durante il guadagno intermedio sono dedotti dai giorni esenti dall'obbligo di controllo accumulati sino all'inizio
delle vacanze.

5 L'assicurato che partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro può
disporre, durante questo periodo, di un numero di giorni esenti dall'obbligo di controllo non superiore a quello cui dà diritto la durata complessiva del provvedimento.
I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere presi soltanto d'intesa con il
responsabile del programma.

a41 Periodo di controllo
(art. 18 cpv. 2 LADI)

È considerato periodo di controllo ogni mese civile.

Sezione 3: Indennità

Art. 28


42

Scelta e mutamento della cassa
(art. 20 cpv. 1 LADI)

1

L'assicurato sceglie la cassa al momento in cui si annuncia personalmente al Comune.

2

L'assicurato può mutare cassa, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, soltanto se abbandona il campo d'azione della cassa. Salvo alla scadenza di un termine quadro, il mutamento deve aver luogo all'inizio di un periodo di
controllo.

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

41

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

OADI

13

837.02

3

Al mutamento di cassa, la precedente trasmette elettronicamente i dati alla nuova e le consegna una copia della pratica del beneficiario. Su domanda, la cassa precedente fornisce alla nuova ogni altra indicazione necessaria.


Art. 29

Esercizio del diritto all'indennità
(art. 20 cpv. 1 e 2 LADI) 1

Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un'interruzione di almeno sei mesi, l'assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa: a.

il modulo di domanda d'indennità debitamente riempito; b.

il doppio del modulo ufficiale d'iscrizione per il collocamento; c.

le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni; d.43 la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell'assicurato»;

e.

tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all'indennità.44 2

Al fine di far valere il suo diritto all'indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l'assicurato presenta alla cassa: a. 45 la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell'assicurato»;

b.

le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi; c.46 altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all'indennità.; d.

... 47 48

3

Se necessario, la cassa fissa all'assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione.49

4

Se l'assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto all'indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione
firmata dall'assicurato, se questa appare verosimile.


Art. 30

Pagamento delle indennità
(art. 20 LADI)

1

La cassa paga l'indennità per il periodo di controllo trascorso, di regola nel corso del mese seguente.

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

47

Abrogata dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 174).

48

Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen.
1992 (RU 1991 2132).

49

Originario cpv. 2.

Assicurazione contro la disoccupazione 14

837.02

2

L'assicurato riceve un conteggio scritto.


Art. 31


50

Anticipazione
(art. 20 cpv. 4 LADI)

L'assicurato ha diritto a un'adeguata anticipazione per i giorni controllati, se rende
credibile il proprio diritto alle indennità.


Art. 32


51

Indennità degli assicurati pensionati anticipatamente
(art. 18 cpv. 4 e 22 LADI) Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e complementare alle quali l'assicurato aveva diritto quando ha
raggiunto il limite d'età regolamentare per il pensionamento anticipato.


Art. 33


52

Aliquota dell'indennità giornaliera
(art. 22 cpv. 2 LADI)

1

Un obbligo di mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 LADI è dato qualora l'assicurato abbia diritto ad assegni legali per i figli o
per la loro formazione conformemente al diritto cantonale o alla legge federale del
20 giugno 195253 sugli assegni familiari nell'agricoltura (art. 22 cpv. 1 LADI) o
qualora l'altro genitore riscuota detti assegni.

2

L'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 LADI ammonta almeno a 130 franchi.

3

Sono considerate invalide ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 lettera c LADI le persone che:

a.

riscuotono una rendita di invalidità dell'assicurazione per l'invalidità,
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare; o b.

hanno richiesto una rendita d'invalidità di cui alla lettera a e la richiesta non
sembra senza prospettiva;

Art. 34

Supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli
e la formazione
(art. 22 cpv. 1 LADI)

1

Il supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e la formazione è calcolato secondo la legge disciplinante gli assegni familiari nel Cantone dove è domiciliato l'assicurato.

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2409).

51

Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998
(RU 1999 2387).

52

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

53

RS 836.1

OADI

15

837.02

2

Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco)54 comunica annualmente agli organi d'esecuzione, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, le aliquote e
i principali presupposti del diritto agli assegni.


Art. 35

Conteggio AVS per le indennità di disoccupazione
(art. 22 cpv. 2 LADI)

1

La cassa deduce la parte del contributo AVS/AI/IPG del lavoratore dalle indennità giornaliere secondo gli articoli 18 e seguenti e 61 della LADI.

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali disciplina, d'intesa con il Seco, il conteggio dei contributi con l'AVS/AI/IPG, l'annuncio dei redditi che devono essere
iscritti nei conti individuali dell'AVS e la copertura dei costi risultanti.

3

L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione verifica, all'atto dei suoi controlli periodici (art. 109 e 110), le deduzioni dei contributi AVS da parte
della cassa e le notificazioni al sistema di informazione dell'assicurazione-disoccupazione. Dispone le necessarie rettificazioni e comunica le corrispondenti osservazioni all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

4

Il controllo federale delle finanze esamina il conteggio AVS compilato dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione per l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS, nonché i versamenti dei contributi. Controlla inoltre i dati forniti dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione all'Ufficio
centrale di compensazione dell'AVS per la tenuta dei conti individuali.


Art. 36


55

Assicurazione obbligatoria degli infortuni non professionali
(art. 22a cpv. 4 LADI) I dettagli e la procedura sono retti dall'ordinanza del 24 gennaio 199656 sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati.


Art. 37

Periodo di calcolo per il guadagno assicurato
(art. 23 cpv. 1 LADI)

1

È reputato di regola periodo di calcolo per il guadagno assicurato l'ultimo mese di contribuzione (art. 11) prima dell'inizio del termine quadro per la riscossione della
prestazione.

2

Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione varia di almeno il 10 per cento rispetto al salario medio degli ultimi sei mesi, il guadagno assicurato è calcolato secondo questo salario medio.57

54

Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 1 n. 16 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal
1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il
presente testo.

55

Abrogato dall'art. 6 cpv. 3 dell'O del 24 mar. 1993 concernente il DF sui provvedimenti in
materia di assicurazione contro la disoccupazione [RU 1993 1268]. Nuovo testo giusta il n. I
dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

56

RS 837.171

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

Assicurazione contro la disoccupazione 16

837.02

3

Se il risultato del calcolo eseguito in base ai capoversi 1 e 2 si rivela ingiusto per l'assicurato, la cassa può fondarsi su un periodo di calcolo più lungo, ma al massimo
sui 12 ultimi mesi di contribuzione.

3bis

Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo o al genere di contratto di lavoro, il guadagno assicurato verrà calcolato in base agli ultimi dodici
mesi, al massimo però in base al tempo di lavoro medio convenuto contrattualmente.58 3ter

Se il periodo di contribuzione per il ripristino del diritto all'indennità di disoccupazione è stato accumulato esclusivamente durante un termine quadro di riscossione ormai scaduto, il guadagno assicurato è di regola calcolato sugli ultimi sei
mesi di contribuzione di detto termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI). Non sono presi
in considerazione i periodi di contribuzione corrispondenti a indennità compensative
conformemente all'articolo 41a capoverso 4.59 4

Il guadagno assicurato è ridefinito per il periodo di controllo seguente se, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione: a.

l'assicurato ha esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un'attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al
guadagno assicurato, e se è nuovamente disoccupato; b.

l'idoneità al collocamento dell'assicurato è mutata.60

Art. 38


61



Art. 39

Salario determinante in caso di computo di periodi assimilati
a periodi di contribuzione
(art. 23 cpv. 1 LADI)

Per periodi che, secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d LADI, sono computati
come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l'assicurato avrebbe
normalmente ottenuto.


Art. 40

Limite minimo del guadagno assicurato
(art. 23 cpv. 1 LADI)62 1

Il guadagno non è assicurato qualora, durante il periodo di calcolo, non raggiunga mensilmente 500 franchi o 300 franchi per i lavoratori a domicilio. I guadagni risultanti da più rapporti di lavoro sono cumulati.

2

e 3 ...63

58

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

59

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

61

Abrogato(i) dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

63

Abrogato(i) dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

OADI

17

837.02

a64 Conversione del guadagno mensile in guadagno giornaliero
(art. 23 cpv. 1 LADI)

Il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21,7.

b 65 Guadagno assicurato degli impediti fisici o psichici
(art. 23 cpv. 1 LADI)

Nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente
prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente.


Art. 41


66

Quote globali per il guadagno assicurato
(art. 13 cpv. 2bis e 23 cpv. 2 LADI) 1

Per il guadagno assicurato delle persone che sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione o che riscuotono un'indennità di disoccupazione dopo il
compimento del tirocinio o del periodo educativo di figli d'età inferiore a 16 anni,
valgono le seguenti quote globali: a.

153 franchi per giorno per le persone che hanno svolto studi completi in
un'università, in una scuola tecnica superiore (STS), in una scuola magistrale, in una scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) o che hanno acquisito una formazione equivalente; b.

127 franchi per giorno per le persone che hanno svolto un tirocinio completo
o che hanno acquisito una formazione equivalente in una scuola professionale o in un istituto analogo; c.

102 franchi per giorno per tutte le altre persone di 20 anni o più e 40 franchi
per giorno per quelle di età inferiore a 20 anni.

2

Le quote globali sono ridotte del 50 per cento per gli assicurati che: a.67 sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI eventualmente in combinazione con
uno dei motivi di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI oppure
riscuotono l'indennità di disoccupazione al termine di un tirocinio; b.

sono d'età inferiore a 25 anni e c.

non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo 33.

3

I capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle persone il cui salario di apprendista supera la quota globale corrispondente.

64

Originario art. 40b. Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985
(RU 1985 648).

65

Originario art. 40c. Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985
(RU 1985 648).

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

Assicurazione contro la disoccupazione 18

837.02

4

Mutando le circostanze per la determinazione delle quote globali durante la riscossione dell'indennità giornaliera, è applicabile la nuova quota globale a partire dal
periodo di controllo corrispondente.

5

Consultata la commissione di vigilanza, il Dipartimento federale dell'economia può, con effetto dall'inizio dell'anno civile, adeguare le quote globali all'evoluzione
salariale.

a68 Indennità compensative
(art. 16 cpv. 2 lett. i e 24 LADI) 1

Se il reddito è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'assicurato ha diritto, nell'ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative.69

2 Se non sussiste il diritto a indennità compensative secondo l'articolo 24 capoverso
4 LADI, si ritiene adeguato un reddito a partire dal 70 per cento del guadagno assicurato.70 3

Il diritto a pagamenti compensativi non è dato se un rapporto di lavoro è stato interrotto prima dello scadere di un anno e se lo stesso è mantenuto fra le due parti a
una delle condizioni seguenti: a.

il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva; b.

il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.

4

Se l'assicurato non ha più diritto a pagamenti compensativi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 4 LADI, il reddito conseguito da un'attività non idonea durante un periodo di controllo è dedotto dall'indennità di disoccupazione cui ha diritto.

b71 Termine quadro e numero delle indennità giornaliere per
gli assicurati prima dell'età AVS
(art. 27 cpv. 3 LADI)

Per gli assicurati aventi diritto al numero massimo d'indennità giornaliere di cui
all'articolo 27 capoverso 2 LADI che si annunciano disoccupati durante i due anni e
mezzo precedenti il raggiungimento dell'età ordinaria che dà diritto alla rendita
AVS, il termine quadro impartito per la riscossione della prestazione scade con il
raggiungimento dell'età di rendita AVS. Essi hanno diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.

68

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 1997 (RU 1997 2446).

71

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O
dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2387).

OADI

19

837.02


Art. 42

Diritto all'indennità giornaliera nel caso di malattia, d'infortunio
o di maternità
(art. 28 LADI)

1

Gli assicurati che temporaneamente, a causa di malattia, infortunio o maternità, non sono idonei o sono soltanto parzialmente idonei al lavoro e al collocamento e
intendono far valere il diritto all'indennità giornaliera devono annunciare la loro incapacità al lavoro al servizio competente, entro una settimana dall'inizio della medesima.72 2

L'assicurato, se annuncia l'incapacità al lavoro tardivamente e senza valido motivo, perde il diritto all'indennità giornaliera per i giorni precedenti l'annuncio.

3

Il servizio competente registra nello schedario «dati di controllo» la durata dell'incapacità totale o parziale al lavoro o al collocamento.73

4

Se l'assicurato riceve dalla cassa malati soltanto il minimo legale dell'indennità giornaliera, quest'ultimo non è dedotto dall'indennità di disoccupazione.


Art. 43


74

Sezione 4: Sospensione del diritto all'indennità

Art. 44


75
Disoccupazione imputabile all'assicurato e ricerche
di lavoro insufficienti
(art. 30 cpv. 1 lett. a e c LADI) 1

La disoccupazione è segnatamente imputabile all'assicurato che: a.

con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi
contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del
rapporto di lavoro;

b.

ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un
altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di
conservare il vecchio impiego; c.

ha disdetto egli stesso un rapporto di lavoro di presumibile lunga durata e ne
ha concluso un altro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe
stato soltanto di breve durata, a meno che non si potesse ragionevolmente
esigere da lui di conservare il vecchio impiego; d.

ha rifiutato un'occupazione adeguata di durata indeterminata e ha concluso
un rapporto di lavoro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe
stato soltanto di breve durata.

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

74

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

Assicurazione contro la disoccupazione 20

837.02

2

Per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente.


Art. 45

Inizio e durata della sospensione
(art. 30 cpv. 3 e 3

bis

LADI)76

1

La sospensione del diritto all'indennità ha effetto dal primo giorno dopo: a.

la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per trovare
un'occupazione adeguata prima della disoccupazione; b.

...77

c.

l'atto o l'omissione per cui è stata decisa; d.

una sospensione o un periodo di attesa già in corso.

2

La sospensione del diritto all'indennità è di: a.

1-15 giorni in caso di colpa lieve; b.

16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave; c.

31-60 giorni in caso di colpa grave;78 2bis

Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata
in modo adeguato.79

3

La colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. 80

Capitolo 2: Indennità per lavoro ridotto

Art. 46


81

Tempo di lavoro normale e ridotto
(art. 31 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LADI) 1 Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal
lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario annuo
medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.

2 Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in
esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore
in esubero s'intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro
convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall'orario 76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

77

Abrogata dal n. I dell'O del 25 apr. 1985 (RU 1985 648).

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

79

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

80

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

81

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

OADI

21

837.02

di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in es ubero.

3 Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un'indennità per
lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.

4 Se al momento dell'introduzione del lavoro ridotto autorizzato per l'azienda o per
il settore d'esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti
sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

5 Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero
effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo
negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

a ...

b82 Perdita di lavoro controllabile
art. 31 cpv. 3 lett. a LADI) 1

La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda.

2

Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro.


Art. 47

Perfezionamento professionale nell'azienda
(art. 31 LADI)

1

Il diritto all'indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o parzialmente il
tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale dei lavoratori colpiti.

2

Il servizio cantonale può dare il suo consenso soltanto se il perfezionamento professionale:

a.

procura capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel
caso di mutamento d'impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il
posto di lavoro attuale; b.

è organizzato da persone competenti secondo un programma prestabilito; c.

e rigorosamente separato dall'attività usuale dell'azienda, e d.

non giova esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di
lavoro.

82

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

Assicurazione contro la disoccupazione 22

837.02


Art. 48

Perdita di lavoro computabile per i lavoratori a domicilio
(art. 32 cpv. 1 LADI)

1

La perdita di lavoro dei lavoratori a domicilio non è computata all'atto del calcolo della perdita di lavoro dell'azienda.

2

La perdita di lavoro di un lavoratore a domicilio è computata soltanto nella misura in cui il suo salario, per un periodo di conteggio, sia inferiore del 20 per cento o più
al salario medio che detto lavoratore ha ottenuto innanzi il primo periodo di conteggio, ma al massimo durante gli ultimi 12 mesi.

a83 Perdita di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
(art. 32 cpv. 1 lett. b LADI) 1

La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro a contare dall'inizio del lavoro ridotto, se l'introduzione di quest'ultimo non coincide con
l'inizio di un periodo di conteggio e se in quello precedente il lavoro non è stato ridotto.

2

La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro sino alla fine del lavoro ridotto, se il lavoro è ripreso a pieno tempo prima della fine di un
periodo di conteggio e se in quello seguente il lavoro non è ridotto.

3

I periodi di conteggio, nei quali il lavoro è stato ridotto solo parzialmente nel senso dei capoversi 1 e 2, sono computati integralmente per determinare la durata massima
dell'indennità (art. 35 LADI).


Art. 49

Giorno di lavoro intero
(art. 32 cpv. 2 LADI)

È considerato giorno di lavoro intero il quinto della durata normale del lavoro settimanale compiuto dal lavoratore (art. 46).


Art. 50


84

Periodo di attesa
(art. 32 cpv. 2 LADI)

Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti: a.

due giorni di attesa per i primi sei periodi di conteggio; b.

tre giorni di attesa dal settimo al dodicesimo periodo di conteggio.


Art. 51

Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o
ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
(art. 32 cpv. 3 LADI)

1

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può 83

Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

84

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

OADI

23

837.02

evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere
un terzo responsabile del danno.

2

La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da: a.

il divieto di importare o di esportare materie prime o merci; b.

il contingentamento delle materie prime o dei materiali d'esercizio, compresi
i combustibili;

c.

restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d'accesso; d.

interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell'approvvigionamento
energetico;

e.

danni causati da forze naturali.

3

La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4

La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un'assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una
tale perdita, ancorché l'assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata
il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.

a85 Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute
a condizioni meteorologiche
(art. 32 cpv. 3 LADI)

1

Una perdita di lavoro è computabile quando è riconducibile a condizioni meteorologiche eccezionali che immobilizzano l'azienda o limitano notevolmente la sua attività.

2

Per un'azienda sono segnatamente considerate condizioni meteorologiche eccezionali la mancanza di neve in una regione di sport invernali, se si manifesta in un periodo in cui è provato che l'azienda è rimasta aperta in tre degli ultimi cinque anni
precedenti.

3

L'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25 per cento della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo.

4

Per ogni periodo di conteggio viene dedotto dalla durata della perdita di lavoro computabile un termine d'attesa di tre giorni interi di lavoro. Nelle aziende la cui attività è esclusivamente stagionale, il termine d'attesa è, per la prima perdita di lavoro
della stagione, di due settimane.

5

Sono considerati giorni d'attesa compiuti soltanto i giorni di lavoro persi durante i quali il lavoratore era vincolato da un rapporto di lavoro e per il quale ha ricevuto 85

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Giusta il
n. II di detta modificazione il termine di attesa di due settimane a norma del capoverso 4 può
cominciare a decorrere già prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, nella
misura in cui è stato preannunciato il lavoro ridotto.

Assicurazione contro la disoccupazione 24

837.02

dal datore di lavoro un compenso almeno equivalente all'indennità per lavoro ridotto.

6

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è di durata determinata.


Art. 52

Settore d'esercizio
(art. 32 cpv. 4 LADI)

1

Un settore d'esercizio è parificato ad un'azienda se costituisce un'unità organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale: a.

dipende da una direzione autonoma in seno all'azienda, oppure b.

fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte sul mercato da
aziende autonome.

2

Il datore di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d'esercizio, deve presentare un organigramma del complesso dell'azienda.


Art. 53

Periodo di conteggio
(art. 32 cpv. 5 LADI)

1

È considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di 1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di
conteggio è di un mese.

2

Se un'azienda prevede diversi periodi di salario, all'indennità per lavoro ridotto è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane.


Art. 54

Perdita di lavoro computabile in caso di lavoro ridotto prima
o dopo giorni festivi o vacanze aziendali
(art. 33 cpv. 1 lett. c LADI) 1

La perdita di lavoro non è computabile: a.

durante i 2 giorni di lavoro immediatamente precedenti o seguenti giorni festivi che non cadono di sabato o di domenica; b.

durante 5 giorni di lavoro immediatamente precedenti e seguenti le vacanze
aziendali.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, il Seco può, su domanda del datore di lavoro, accordare deroghe, se circostanze particolari consentono di escludere qualsiasi
abuso. Il datore di lavoro deve presentare la domanda al servizio cantonale, che la
trasmette al Seco con il suo preavviso.86 86

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

OADI

25

837.02

a87 Oscillazioni stagionali del grado di occupazione
(art. 33 cpv. 1 lett. b e 3 LADI) Le oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di
lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante lo stesso periodo
nei due anni precedenti.


Art. 55

Calcolo dell'indennità in caso di lavoro ridotto per lavoratori
a domicilio
(art. 34 cpv. 2 LADI)

L'indennità in caso di lavoro ridotto per lavoratori a domicilio è calcolata secondo il
salario medio del periodo di riferimento (art. 48 cpv. 2).


Art. 56

Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto ai beneficiari di assegni
per il periodo di introduzione
(art. 34 cpv. 2 LADI)

1

L'indennità per lavoro ridotto a gli assicurati beneficiari di assegni per il periodo d'introduzione (art. 65 LADI) è calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo di introduzione; non è tenuto conto degli assegni per il periodo
di introduzione.

2

L'indennità per lavoro ridotto, se la riduzione raggiunge il cento per cento, e calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo seguente quello
d'introduzione.


Art. 57

Basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario
(art. 34 cpv. 3 LADI)

Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione si scosta di almeno il 10 per cento dal
salario medio dei tre ultimi mesi, l'indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a
questo salario medio.

a88 Perdita di lavoro massima
(art. 35 cpv. 1

bis

LADI)

1

Se, durante il termine quadro, la perdita di lavoro supera l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda per più di quattro periodi di conteggio consecutivi o
singoli, il diritto all'indennità per lavoro ridotto è dato soltanto per i primi quattro
periodi di conteggio.

2

L'orario normale di lavoro dell'azienda è definito nell'articolo 46.

87

Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

88

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 26

837.02

b89 Durata massima dell'indennità
(Art. 35 cpv. 2 LADI)

La durata massima dell'indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro è prolungata di sei periodi di conteggio.


Art. 58

Termine di annuncio
(art. 36 cpv. 1 LADI)

1

Il termine di annuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circostanze improvvise ed imprevedibili.

2

Il lavoro ridotto può essere annunciato immediatamente prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in un'azienda le possibilità di lavoro dipendano dall'entrata giornaliera delle ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di
riserve. Il datore di lavoro deve confermare l'annuncio telefonico senza indugio e
per iscritto.

3

Lo stesso vale se il datore di lavoro non ha potuto dare l'annuncio nel termine prescritto.

4

Se il datore di lavoro ha annunciato il lavoro ridotto tardivamente senza motivo scusabile, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui
scade il termine impartito per l'annuncio.


Art. 59

Documenti da presentare
(art. 36 cpv. 2 e 3 LADI) 1

Con il preannuncio di lavoro ridotto, il datore di lavoro deve, in più delle indicazioni prescritte nell'articolo 36 capoverso 2 LADI, presentare:

a.

una descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria l'introduzione
del lavoro ridotto e una valutazione delle prospettive economiche dell'azienda a breve termine; b.

un documento indicante il numero dei lavoratori dei quali il rapporto di lavoro è stato disdetto o verrà disdetto prossimamente; c.

tutti gli altri documenti chiesti dal servizio cantonale.

2

Il datore di lavoro deve annunciare il lavoro ridotto sul modulo del Seco.

3

Il Seco può prevedere una procedura semplificata nel caso in cui, in circostanze immutate, un'azienda annuncia reiteratamente lavoro ridotto in un periodo di due
anni (art. 35 cpv. 1 LADI).

89

Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 fino al 30 giu. 1998
(RU 1997 1547).

OADI

27

837.02


Art. 60

Scelta e mutamento della cassa
(art. 36 cpv. 2 lett. c e 38 cpv. 1 LADI) 1

Il datore di lavoro può scegliere una cassa per ognuno dei settori d'esercizio (art. 52).

2

Il datore di lavoro, se ha annunciato il lavoro ridotto e scelto una cassa, può cambiarla entro un periodo di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) soltanto se:

a.

la cassa respinge la sua domanda di indennità essendo incompetente; b.

l'azienda non appartiene più al campo d'attività locale o materiale della
cassa (art. 78 cpv. 2 LADI).

3

Il datore di lavoro, se ha fatto valere indennità per intemperie nel corso dell'ultimo biennio, può far valere indennità per lavoro ridotto presso un'altra cassa soltanto se
soddisfa una delle condizioni di cui al capoverso 2.

4

Il Seco può autorizzare un mutamento di cassa se il datore di lavoro prova che la cassa precedente non è in grado di sbrigare il caso conformemente alle prescrizioni o
ha commesso gravi errori nel disbrigo di un caso antecedente.

5

La cassa precedente fornisce alla nuova, se ne fa domanda, ogni indicazione necessaria, in particolare sul numero dei periodi di conteggio per i quali ha pagato prestazioni.


Art. 61

Esercizio del diritto alle indennità
(art. 38 cpv. 1 LADI)

Il termine per l'esercizio del diritto all'indennità decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo di conteggio.

a90 Rifusione dei contributi padronali
(art. 39 cpv. 2 LADI)

I contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi di perdita di lavoro sono
versati al datore di lavoro unitamente all'indennità per lavoro ridotto.


Art. 62


91



Art. 63

Computo del reddito conseguito con un'occupazione provvisoria
(art. 41 cpv. 4 LADI)

L'indennità per lavoro ridotto è diminuita nella misura in cui, aggiunta al reddito
conseguito con un'occupazione provvisoria, supera la perdita di guadagno computabile.

90

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

91

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 28

837.02


Art. 64

Diminuzioni per colpa dell'assicurato
(art. 41 cpv. 5 LADI)

1

L'indennità per lavoro ridotto è diminuita: a.

da 100 a 250 franchi in caso di colpa lieve; b.

da 251 a 550 franchi in caso di colpa di una certa gravità; c.

da 551 a 1000 franchi in caso di colpa grave.

2

Il servizio cantonale consegna senza indugio un doppio della decisione al datore di lavoro, alla cassa e al Seco.

3

Il datore di lavoro, su mandato della cassa, compensa per quanto possibile le riduzioni definitive con le indennità per lavoro ridotto non ancora pagate. La cassa è tenuta ad esigere dall'assicurato il rimborso delle riduzioni che non possono essere
compensate.

Capitolo 3: Indennità per intemperie

Art. 65

Rami d'attività aventi diritto all'indennità per intemperie
(art. 42 cpv. 1 e 2 LADI) 1

L'indennità per intemperie può essere pagata nei rami seguenti: a.

edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave; b.

estrazione di sabbia e di ghiaia; c.

posa di binari e di condotte aeree; d.

sistemazioni esterne (giardini); e.92 selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola; f.

estrazione d'argilla e industria laterizia; g.

pesca professionale; h.93 trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione; i.94 segherie.

2

...95

3

Inoltre, l'indennità per intemperie può essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla or92

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

93

Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

94

Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

95

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

OADI

29

837.02

ticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità
o di umidità straordinarie.96

Art. 66

Perdita di lavoro computabile
(art. 43 cpv. 2 LADI)

1

La perdita di lavoro è computata con una mezza giornata se dura un mattino o un pomeriggio oppure raggiunge il 50 per cento ma è inferiore al 100 per cento di un
giorno lavorativo intero.97 2

...98

a99 Tempo di lavoro normale e ridotto
(art. 42 cpv. 1 e 44a cpv. 1 LADI) 1 Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal
lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario annuo
medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.

2 Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in
esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore
in esubero s'intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro
convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall'orario
di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in es ubero.

3 Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un'indennità per
lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.

4 Se al momento in cui si verifica una perdita di lavoro computabile dovuta ad intemperie per l'azienda o per il settore d'esercizio non decorre alcun termine quadro
per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori
nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

5 Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero
effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo
negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.


Art. 67

Giorno lavorativo intero
(art. 43 cpv. 3 LADI)

È considerato giorno lavorativo intero il quinto della durata normale del lavoro settimanale compiuto dal lavoratore (art. 46).

96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

98

Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 174).

99

Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 30

837.02


Art. 68

Periodo di conteggio
(art. 43 cpv. 4 LADI)

1

È considerato periodo di conteggio dell'indennità per intemperie un periodo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di 1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri
casi, il periodo di conteggio è di un mese.

2

Se un'azienda prevede diversi periodi di salario, all'indennità per intemperie è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane.


Art. 69


100

Annuncio
(art. 45 LADI)

1

Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale, sul modulo del Seco, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, il più tardi il quinto giorno del mese
civile successivo.

2

Se il datore di lavoro ha annunciato tardivamente, senza motivo scusabile, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, l'inizio del diritto all'indennità subisce un differimento ari alla durata del ritardo.

3

Il servizio cantonale determina, mediante decisione, i giorni per i quali può essere concessa l'indennità per intemperie.


Art. 70

Esercizio del diritto all'indennità
(art. 47 cpv. 1 LADI)

Il termine per esercitare il diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo la fine
del periodo di conteggio.


Art. 71

Mutamento di cassa
(art. 47 cpv. 2 LADI)

Se per l'azienda, in materia di indennità per lavoro ridotto, decorre un termine di
due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) oppure se l'azienda ha fatto valere indennità per intemperie durante i due ultimi anni, essa può far valere nuove indennità presso
un'altra cassa soltanto se soddisfa una delle condizioni indicate nell'articolo 60 capoverso 2.

a101 Rifusione dei contributi padronali
(art. 48 cpv. 2 LADI)

I contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi di perdita di lavoro sono
versati al datore di lavoro unitamente all'indennità per intemperie.

100

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

101

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

OADI

31

837.02


Art. 72


102

Prescrizioni di controllo
(art. 49 cpv. 2 LADI)

In caso di perdita di lavoro per intemperie non si procede ad alcun controllo mediante timbratura, per quanto il servizio cantonale non disponga altrimenti.

Capitolo 4: Indennità per insolvenza

Art. 73

Lavoratori aventi diritto all'indennità
(art. 51 LADI)

I lavoratori che non hanno ancora raggiunto l'età minima di contribuzione all'AVS
sono parificati ai lavoratori soggetti all'obbligo contributivo.


Art. 74


103

Prova della verosimiglianza del credito salariale
(art. 51 LADI)

La cassa può pagare l'indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro.


Art. 75


104



Art. 76

Contributi alle assicurazioni sociali
(art. 52 cpv. 2 LADI)

1

La cassa preleva dall'indennità per insolvenza i contributi (quota del lavoratore e del datore di lavoro): a.

all'AVS/AI/IPG e all'assicurazione-disoccupazione, per la cassa di compensazione AVS del datore di lavoro; b.

all'assicurazione-infortuni obbligatoria, per l'istituto d'assicurazione competente; c.

alla previdenza professionale obbligatoria, per l'istituto di previdenza del
datore di lavoro.

2

L'importo dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria risulta dal regolamento dell'istituto di previdenza; la cassa preleva soltanto i contributi corrispondenti al salario coordinato.

3

La cassa deduce la quota del lavoratore dall'indennità per insolvenza.

4

Il Seco disciplina la procedura d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

5

L'articolo 35 capoverso 3 è applicabile per analogia alla verifica delle deduzioni.

102

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

103

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

104

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

Assicurazione contro la disoccupazione 32

837.02


Art. 77

Esercizio del diritto all'indennità
(art. 53 LADI)

1

L'assicurato che pretende un'indennità per insolvenza deve presentare alla cassa competente:

a.

il modulo di domanda d'indennità debitamente riempito; b.

il certificato di assicurazione AVS/AI; c.

il permesso di domicilio o di dimora oppure un'attestazione di domicilio del
Comune ovvero, se è straniero, il permesso pertinente; d.

tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all'indennità.

2

Se necessario, la cassa fissa all'assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione.

3

Se il fallimento di un datore di lavoro ha ripercussioni per succursali o stabili organizzazioni situate in un altro Cantone, i loro lavoratori possono far valere il diritto
attraverso la cassa pubblica di detto Cantone. Questa trasmette le domande e gli allegati alla cassa competente.

4

Se il datore di lavoro non è oggetto di un'esecuzione forzata in Svizzera, è competente la cassa pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro. Se
esistono parecchi luoghi di lavoro in diversi Cantoni, il Seco designa la cassa competente.

5

Nel caso dell'articolo 51 lettera b LADI il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità per insolvenza al più tardi 60 giorni dopo che il termine per la presentazione della domanda di fallimento è trascorso infruttuoso.105

Art. 78

Collaborazione delle casse
(art. 53 LADI)

La cassa competente può far capo a casse pubbliche di altri Cantoni per il disbrigo
dei casi di indennità.


Art. 79

Procedimenti ed azioni che possono cagionare spese
(art. 54 LADI)

La cassa può proporre procedimenti che le possono provocare spese soltanto con il
consenso del Seco. Lo stesso vale per le azioni risultanti dal diritto sull'esecu zione.


Art. 80

Crediti all'estero
(art. 54 cpv. 2 LADI)

1

Se un credito deve essere fatto valere all'estero, la cassa sottopone il caso al Seco con tutti gli atti.

2

Il Seco può autorizzare la cassa a rinunciare all'esercizio dei suoi diritti, se l'esigibilità del credito appare dubbia o se sono prevedibili complicazioni oppure spese
sproporzionate.

105

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

OADI

33

837.02

Capitolo 5: Provvedimenti preventivi Sezione 1:
Riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione professionali


Art. 81

Frequentazione di corsi
(art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI) 1

Il servizio cantonale può ordinare o approvare la frequentazione di un corso soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone
qualificate.

2

Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori.

3

Il partecipante al corso deve consegnare all'ufficio del lavoro la domanda di consenso entro dieci giorni prima dell'inizio del corso; l'ufficio la trasmette al servizio
cantonale. Se un partecipante presenta la domanda dopo l'inizio del corso, senza
motivo giustificabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto da quel momento.

a106 Controllo dell'efficacia delle misure
(art. 59a LADI) 1

Il servizio cantonale trasmette i dati necessari per il controllo dell'efficacia delle misure al sistema di informazione COLSTA.

2

Le istituzioni e le persone che eseguono misure in materia di mercato del lavoro forniscono informazioni, partecipano alle misure di controllo e valutano i risultati
conseguiti.


Art. 82


107

Applicabilità delle disposizioni concernenti
l'indennità di disoccupazione
(art. 59b e 60 LADI) 1 Le disposizioni sull'indennità di disoccupazione si applicano completivamente al
versamento di indennità giornaliere per la frequentazione di un corso.

2 Nel caso di corsi a tempo parziale, il diritto all'indennità per i giorni liberi dall'insegnamento sussiste soltanto se l'assicurato rende plausibile che durante questi
giorni deve dedicarsi prevalentemente alla preparazione del corso.


Art. 83

Considerazione delle capacità e delle attitudini dell'assicurato
(art. 60 cpv. 1 lett. c LADI) Il servizio cantonale, se ordina a un assicurato la frequentazione di un corso, deve
tenere adeguatamente conto, in più della situazione del mercato del lavoro, anche
delle sue capacità ed attitudini. D'intesa con l'assicurato, esso può, se necessario, incaricare l'orientamento professionale pubblico di chiarire il caso.

106

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

107 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

Assicurazione contro la disoccupazione 34

837.02


Art. 84


108



Art. 85

Rimborso delle spese di frequentazione dei corsi
(art. 61 cpv. 3 LADI)

1

Sono considerati materiale didattico i libri di testo e il materiale analogo che servono per l'insegnamento della materia, ad esclusione del materiale usuale per scrivere e disegnare. Eccezionalmente possono essere rimborsati i costi di altro materiale necessario, se è particolarmente caro. Il partecipante al corso deve consegnare
alla cassa le fatture per il materiale didattico e l'altro materiale, corredandole di
un'attestazione nella quale la direzione del corso certifica la necessità dell'acquisto.

2

Come spese di viaggio, la cassa rimborsa il costo per i biglietti o gli abbonamenti di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblico all'interno del Paese. Non sono
rimborsate le spese di poco conto nel raggio locale. Eccezionalmente e con il consenso del servizio cantonale, la cassa può rimborsare a un assicurato le spese documentate, cagionate dall'utilizzazione di un mezzo di trasporto privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico oppure se l'utilizzazione di questo non può
essere ragionevolmente pretesa.

3

Il Dipartimento federale dell'economia stabilisce periodicamente le tariffe per: a.

i contributi alle spese di vitto ed alloggio nel luogo del corso; b.

l'utilizzazione di veicoli privati.


Art. 86

Rimborso e anticipazioni
(art. 61 cpv. 3 LADI)

1

La cassa rimborsa l'assicurato, di regola, con il pagamento delle indennità giornaliere, se egli comprova le spese entro la fine del periodo di controllo (art. 18 cpv. 2
LADI). I partecipanti a un corso, che non riscuotono indennità giornaliere, presentano i loro documenti alla cassa entro la fine di ogni mese. Le fatture concernenti le
quote d'iscrizione e gli acquisti importanti di materiale didattico possono essere
consegnate alla cassa per il pagamento diretto.

2

Il rimborso non è eseguito qualora l'assicurato non l'abbia fatto valere il più tardi 3 mesi dopo la fine del mese durante il quale le spese sono state operate. Gli importi
non recapitabili si prescrivono in 3 anni.

3

La cassa può versare un'anticipazione per le spese di viaggio, di vitto ed alloggio, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno.


Art. 87


109

Attestazione dell'organizzatore del corso e contributi per i corsi
(art. 59b, 61 cpv. 3 e 63 LADI) 1 L'organizzatore del corso fornisce all'assicurato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un'attestazione a destinazione della cassa di disoccupa108

Abrogato dal n. I dell'O del 18 dic. 1996 (RU 1997 60).

109

Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in
vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

OADI

35

837.02

zione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato ha effettivamente
seguito i corsi, nonché le eventuali assenze.

2 L'assegnazione di contributi per i corsi può essere vincolata a oneri.

3 I responsabili dei corsi devono compilare un inventario del materiale didattico e
dell'altro materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tale materiale può essere alienato soltanto con il consenso dell'ufficio di
compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.


Art. 88

Spese computabili
(art. 63 LADI)110

1

Sono considerate spese computabili:111 a.

la rimunerazione della direzione del corso e del corpo insegnante; b.

le spese d'acquisto del materiale didattico e degli altri materiali necessari; c.112 i premi dell'assicurazione infortuni professionali e dell'assicurazione cose; d.113 le spese necessarie di vitto e alloggio; e.114 le necessarie spese di trasporto del materiale e quelle di viaggio della direzione dei corsi e del corpo insegnante sino al luogo del corso.

f.115 le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

2

...116


Art. 89


117

Procedura
(art. 59 - 75 LADI)118 1

Il servizio cantonale riassume le misure in materia di mercato del lavoro (art. 59 a 75 LADI) in un progetto quadro annuale che presenta all'ufficio di compensazione
al più tardi otto settimane prima dell'inizio dell'anno nuovo. Se intervengono modificazioni essenziali di concetto delle misure, il servizio cantonale deve sottoporre per
decisione la modificazione all'ufficio di compensazione.

2

I responsabili delle misure in materia di mercato del lavoro ai sensi degli articoli 14 capoverso 5bis, 62 e 72 LADI presentano al servizio cantonale le loro domande di
sussidi almeno quattro settimane prima dell'inizio della misura pertinente.

110

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

111

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

112 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

113

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

114

Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

115

Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

116

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

117

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

118 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

Assicurazione contro la disoccupazione 36

837.02

3

L'ufficio di compensazione sottopone per decisione alla commissione di sorveglianza le seguenti domande:

a.

progetti quadro annuali dei servizi cantonali; b.119 domande concernenti misure le cui spese di progetto computabili superano il milione di franchi.

4

L'ufficio di compensazione autorizza in una procedura semplificata le domande del servizio cantonale concernenti misure le cui spese di progetto computabili non superano il milione di franchi.120

Art. 90

Assegni per il periodo di introduzione
(art. 65 a 67 LADI)

1

Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

a.

è in età avanzata;

b.121 è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente; c.122 ha cattivi precedenti professionali; d.123 ha già riscosso 150 indennità giornaliere.

1bis

Gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei
mesi.124

2

L'articolo 81 capoverso 3 è applicabile per analogia alla presentazione della domanda.

3

Il servizio cantonale esamina presso il datore di lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell'assegno per il periodo di introduzione. Può esigere che
le condizioni di cui all'articolo 65 lettere b e c della LADI siano convenute per
scritto.

4

La cassa paga gli assegni per il periodo d'introduzione al datore di lavoro. Questi li versa con il salario convenuto all'assicurato.

5

L'ufficio di compensazione può emanare direttive per il calcolo degli assegni.

119 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

120 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

121

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

122

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

123

Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

124

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

OADI

37

837.02

a125 Assegni per la formazione
(art. 66a-66c e 67 LADI) 1

Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di
formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché
le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità
cantonale.

2

Il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978126 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio.

3

Il salario d'apprendista corrispondente è calcolato in base al salario dell'ultimo anno di tirocinio secondo l'uso locale nel ramo economico di cui si tratta.

4

L'importo massimo conformemente all'articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell'importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di
mantenimento.

5

Per gli assicurati vale il termine quadro conformemente all'articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Iniziata la formazione, detto termine è prolungato di due anni. Interrotta o
compiuta la formazione, il termine quadro prolungato è soppresso alla fine del periodo di controllo seguente.

6

Se la durata della formazione supera il termine quadro prolungato, l'assicurato che presenta la domanda deve rendere verosimile di potere completare la sua formazione
anche senza il versamento di assegni per la formazione.

7

Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell'inizio della misura.

8

Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda.

Sezione 2: Occupazione fuori della regione di domicilio

Art. 91

Regione di domicilio
(art. 68 cpv. 1 LADI)

Il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora: a.

esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante
un mezzo di trasporto pubblico la cui lunghezza non superi 30 km tariffali,
oppure

b.

l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora, mediante
un veicolo privato di cui può disporre.

125

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

126

RS 412.10

Assicurazione contro la disoccupazione 38

837.02


Art. 92

Sussidio per le spese di pendolare
(art. 69 LADI)

Il sussidio per le spese di pendolare è calcolato in analogia all'ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3
lett. b).


Art. 93

Sussidio per le spese di soggiornante settimanale
(art. 70 LADI)

1

L'indennità globale per l'alloggio e il vitto esterni del soggiornante settimanale è calcolata secondo le tariffe stabilite dal Dipartimento federale dell'economia per i
partecipanti ai corsi (art. 85 cpv. 3 lett. a).

2

Il rimborso delle spese di viaggio è calcolato in analogia all'ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3
lett. b).


Art. 94

Perdite finanziarie
(art. 71 cpv. 2 LADI)

L'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, il guadagno non raggiunge, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di
vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art.
23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti.


Art. 95

Versamento delle prestazioni e anticipazioni
(art. 71 cpv. 3 LADI)

1

L'articolo 81 capoverso 3 si applica per analogia alla presentazione della domanda.

2

L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la
cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2.

3

Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa.

4

I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe
nel bisogno.

5

Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi 3 mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I
sussidi non recapitabili si prescrivono in 3 anni.

OADI

39

837.02

a127 Fase di progettazione
(art. 71a cpv. 1 LADI) È considerata fase di progettazione il lasso di tempo necessario all'assicurato per
pianificare e preparare un'attività lucrativa indipendente. Detta fase di progettazione
inizia con l'autorizzazione della domanda e termina dopo la riscossione delle indennità giornaliere speciali autorizzate in virtù dell'articolo 95b.

b128 Domanda per indennità giornaliere speciali
(art. 71b cpv. 1 e 71c LADI) 1

La domanda deve contenere almeno: a.

indicazioni concernenti le conoscenze professionali; b.

la prova di conoscenze adeguate in materia di gestione aziendale o un attestato che confermi l'acquisizione di dette conoscenze in un corso corrispondente; e c.

indicazioni concernenti il progetto schematico, segnatamente:
1.

la configurazione dell'attività commerciale indipendente con indicazioni relative all'offerta di prodotti e di servizi prevista nonché ai possibili mercati di sbocco e alla cerchia di clienti, 2.

i costi e il finanziamento del progetto, 3.

la fase del progetto.

2

Il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad un esame formale e materiale sommario.

3

Esso decide il versamento di indennità giornaliere speciali e ne stabilisce il numero.

4

Le indennità giornaliere speciali sono versate solo una volta per termine quadro.

c129 Domanda di presa a carico del rischio di perdita senza indennità
giornaliere speciali
(art. 71b cpv. 2 LADI) 1

La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 22 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve contenere un progetto elaborato con documenti dettagliati concernenti il fabbisogno in capitale nonché il finanziamento durante il primo anno d'esercizio.

2

Il servizio cantonale esamina se sono adempite le condizioni che danno diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 71b lettere capoverso 1 a-c LADI, le condizioni conformemente all'articolo 95b capoverso 1 lettere a e b e sottopone i documenti presentati ad un esame formale. L'esame dev'essere effettuato entro quattro
settimane dalla consegna della domanda. Se i requisiti sono adempiti, il servizio 127

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

128

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

129

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 40

837.02

cantonale inoltra la domanda con una copia della corrispondente decisione alla cooperativa regionale di fideiussione competente, per esame materiale.

3

La cooperativa regionale di fideiussione competente decide entro quattro settimane dalla consegna della domanda e invia una copia della sua decisione al servizio cantonale.

4

Concessa una fideiussione in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949130 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri, il fondo di
compensazione prende ulteriormente a carico il 20 per cento dei rischi di perdita a
beneficio della cooperativa regionale di fideiussione. Il servizio cantonale emana
una decisione concernente l'importo garantito dal fondo di compensazione.

d131 Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità
giornaliere speciali
(art. 71b cpv. 2 e 71c LADI) 1

La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 10 settimane di disoccupazione controllata.

2

Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad un
esame formale. Contemporaneamente decide in merito al versamento di indennità
giornaliere speciali e ne stabilisce il numero. Accettata la domanda, indirizza l'assicurato alla cooperativa regionale di fideiussione competente e invia alla stessa una
copia della decisione corrispondente.

3

Entro le prime 26 settimane di disoccupazione controllata l'assicurato sottopone un progetto elaborato alla cooperativa regionale di fideiussione competente, per esame
materiale.

4

Il seguito della procedura è disciplinato dall'articolo 95 c capoversi 3 e 4.

e132 Fine della fase di progettazione e termine quadro
(art. 71d LADI)

1

La realizzazione o la non realizzazione del progetto è comunicata per scritto al servizio cantonale.

2

Gli assicurati sottostanno al termine quadro conformemente all'articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Iniziata l'attività lucrativa indipendente, il termine quadro è prolungato
di due anni.

130

RS 951.24

131

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

132

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

41

837.02

Sezione 3: Altri provvedimenti

Art. 96


133

Attestazione dell'organizzazione del programma e sussidi
per programmi di occupazione temporanea
(art. 14 cpv. 5

bis

, 59b e 72 LADI) 1 L'organizzatore del programma fornisce all'assicurato, al più tardi il terzo giorno
lavorativo del mese seguente, un'attestazione a destinazione della cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato è stato effettivamente occupato, nonché le eventuali assenze.

2 L'assegnazione di sussidi per programmi di occupazione temporanea può essere
vincolata a oneri.

3 I responsabili dei programmi di occupazione temporanea devono compilare un inventario delle attrezzature, del materiale didattico e dell'altro materiale acquistato
mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono
essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo
ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente
al sussidio.

a134 Applicabilità delle disposizioni relative all'identità
di disoccupazione
(art. 14 cpv. 5

bis

, 59b e 72 LADI) Le disposizioni relative all'indennità di disoccupazione sono applicabili completivamente al versamento di indennità giornaliere speciali durante i programmi di occupazione temporanea.


Art. 97


135

Spese di progetto computabili per programmi
di occupazione temporanea
(art. 59b cpv. 3, 72 cpv. 1 e 75 cpv. 1 LADI) 1 Sono considerati spese di progetto computabili: a.

la rimunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione; b.

le spese d'acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri
materiali necessari;

c.

i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose; d.

le necessarie spese di vitto e alloggio; e.

le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d'esecuzione del programma; 133 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

134 Introdotto dal n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

135 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

Assicurazione contro la disoccupazione 42

837.02

f.

le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

2 La quota della formazione e dell'occupazione di un programma di occupazione
temporanea è determinante per l'applicazione rispettiva degli articoli 88 e 97 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di progetto computabili.

a136 Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi
di pratica professionale
(art. 72 cpv. 2 e 75 cpv. 1 bis

LADI)

Il datore di lavoro prende a carico il 25 per cento dell'indennità giornaliera lorda,
ma al minimo 500 franchi al mese. Il servizio cantonale può fissare una percentuale
più elevata. La cassa di disoccupazione dell'assicurato effettua un conteggio mensile
a destinazione del datore di lavoro.

b137 Programmi di occupazione temporanea per le persone che hanno
terminato la scuola dell'obbligo, spese di progetto computabili
(art. 14 cpv. 5

bis

e 75 cpv. 1 LADI)

1 Le spese di progetto sono computate conformemente all'articolo 97 capoverso 1.

2 I partecipanti a un programma di occupazione temporanea per persone che hanno
terminato la scuola dell'obbligo hanno diritto a un contributo mensile netto pari in
media a 450 franchi. Il contributo è versato loro dalla cassa di disoccupazione sotto
forma di indennità giornaliere speciali.


Art. 98


138

Altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
(art. 72a cpv. 1 e 3 LADI) Sono considerati altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo l'articolo 72a capoversi 1 e 3 LADI: gli assegni di formazione, le pratiche professionali,
gli assegni per il periodo d'introduzione, il promovimento dell'attività lucrativa indipendente e i corsi, ad eccezione dei corsi di cui all'articolo 60 capoverso 4 LADI.

a139 Provvedimenti a favore di persone minacciate da disoccupazione
(art. 72c cpv. 2 LADI) I datori di lavoro, che intendono eseguire provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui all'articolo 72a capoverso 5 LADI, devono consultare il servizio cantonale già nella fase di progettazione e presentare in seguito una domanda scritta. Tale
domanda vale per tutte le persone minacciate da disoccupazione all'interno del136

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O
dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2387).

137

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O
dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2387).

138

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

139

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

OADI

43

837.02

l'azienda. Entro due settimane dalla consegna, il servizio cantonale inoltra la domanda con il suo preavviso all'ufficio di compensazione, che decide entro il termine
di una settimana.

b140 Partecipazione finanziaria dei Cantoni
(art. 72a cpv. 4 e 5 e 72c LADI) 1

Alla fine di ogni anno civile, l'ufficio di compensazione conteggia ai Cantoni l'importo di 3000 franchi per posto/anno per corsi (art. 60 cpv. 1 e 62 LADI), per assegni per il periodo d'introduzione (art. 65 e 66 LADI), per assegni di formazione (art.
66a-66c LADI), per il promovimento dell'attività lucrativa indipendente (art. 71a71d LADI), per programmi d'occupazione (art. 72 cpv. 1 e 14 cpv. 5bis LADI) nonché per pratiche professionali (art. 72 cpv. 2 LADI).

2

Il conteggio di cui al capoverso 1 è allestito come segue: a.

calcolo del numero di posti/anno occupati secondo l'articolo 72c capoverso
2 LADI;

b.

calcolo delle indennità giornaliere versate a titolo surrogatorio secondo
l'articolo 72a capoverso 4 LADI nonché computo dei giorni secondo
l'articolo 72a capoverso 5 LADI; c.

computo degli eventuali costi inferiori rispetto ai costi medi per singolo
provvedimento;

d.

calcolo di un eventuale superamento delle quote massime per singolo provvedimento non autorizzato dall'ufficio di compensazione; e.

calcolo dei costi per corsi di cui all'articolo 60 capoverso 4 LADI.

3

Un posto/anno corrisponde a 220 giorni di provvedimenti.

4

Al momento del calcolo dei costi medi nazionali, l'ufficio di compensazione fissa le aliquote massime per le singole categorie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.


Art. 99


141

Offerta minima di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
(art. 72b e 85 cpv. 1 lett. h LADI) Il numero minimo e la ripartizione tra i singoli Cantoni dei posti che dovranno essere approntati nell'ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono
elencati nell'allegato (cpv. 1 e 2).

140

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

141

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

Assicurazione contro la disoccupazione 44

837.02

a142 Base di calcolo per la ripartizione dei posti tra i Cantoni
(art. 72b LADI)

1

La metà dei posti è ripartita in base al numero degli abitanti del Cantone. È determinante il numero degli abitanti calcolato provvisoriamente dall'Ufficio federale di
statistica relativo a due anni prima.

2

L'altra metà dei posti è ripartita secondo il numero medio di beneficiari di indennità di disoccupazione nell'ultimo periodo dell'anno. Per periodo dell'anno
s'intende quello da aprile a marzo.

3

Se in un Cantone il numero dei posti assegnati secondo i capoversi 1 e 2 supera il 25 per cento di tutti gli assicurati, i posti in eccedenza sono ripartiti tra gli altri
Cantoni, in una seconda ripartizione, secondo il principio dei capoversi 1 e 2.


Art. 100

Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro
(art. 73 e 75 cpv. 2 LADI)143 1

Sono di regola considerate spese computabili: a.

la rimunerazione delle persone che elaborano il programma e del personale
ausiliario necessario; b.

le spese indispensabili per la compilazione dei rapporti; c.

le spese per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari.

2

La commissione di sorveglianza stabilisce, nella sua decisione, l'aliquota di sussidio applicabile, tra il 20 e il 50 per cento delle spese computabili. Al riguardo tiene
conto delle altre fonti di finanziamento e dell'importanza del progetto per l'assicurazione-disoccupazione.

3

L'assegnazione di sussidi può essere vincolata a oneri.

4

Le domande di sussidio devono di regola essere presentate all'ufficio di compensazione almeno 3 mesi prima dell'inizio dell'esecuzione del programma.144


Art. 101

Rapporti e conteggi
(art. 75 LADI)

1

Il beneficiario di sussidi presenta un rapporto sull'esito delle ricerche all'ufficio di compensazione, per la commissione di sorveglianza.

2

Regola i conti sui sussidi con l'ufficio di compensazione. Questo può esigere la liquidazione periodica.

3

Il beneficiario di sussidi deve compilare un inventario delle attrezzature e dei materiali acquistati con i sussidi dell'assicurazione-disoccupazione. Tali beni possono
essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo
ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente
al sussidio.

142

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

143

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

144

Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

OADI

45

837.02


Art. 102

Sussidi in materia di collocamento
(art. 74 e 75 cpv. 2 LADI)145 1

Sono di regola considerate spese computabili: a.

le spese di progettazione e di sviluppo; b.

le spese d'investimenti per apparecchi di trattamento elettronico dei dati e le
necessarie attrezzature.

2

Il sussidio dell'assicurazione-disoccupazione è calcolato secondo la capacità finanziaria del Cantone ed ammonta tra il 20 e il 40 per cento delle spese computabili.

3

L'aliquota di sussidio può essere aumentata sino al 50 per cento per provvedimenti destinati a migliorare il collocamento intercantonale, come anche in casi eccezionali
giustificati, in particolare qualora trattisi di Cantoni molto popolati od estesi.

a146 Sussidi per la formazione e l'istruzione del personale di collocamento
(art. 74 e 75 cpv. 2 LADI) 1

Di regola sono considerati spese computabili: a.

la rimunerazione della direzione del corso e del corpo insegnanti; b.

le spese per l'acquisto di strumenti didattici e di materiale necessari; c.

i premi per l'assicurazione-infortuni e l'assicurazione-cose; d.

le spese necessarie di vitto e alloggio; e.

le spese necessarie di trasporto e di viaggio della direzione del corso e del
corpo insegnanti fino al luogo del corso; f.

le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

2

Nei casi motivati la commissione di sorveglianza può assegnare sussidi anche per altre spese.

3

Nella sua decisione, la commissione di sorveglianza stabilisce l'aliquota di contribuzione applicabile fra il 20 e il 50 per cento delle spese computabili. Essa considera le altre possibilità di finanziamento nonché l'importanza della misura per l'assicurazione contro la disoccupazione.

4

L'assegnazione di sussidi può essere vincolata a condizioni.

b147 Sussidi per il promovimento della collaborazione fra le istituzioni
(art. 74 cpv. 2 lett. b e 75 cpv. 2 LADI) 1

Sono inoltre considerate istituzioni importanti per il reinserimento dei disoccupati: a.

i responsabili della formazione professionale; b.

i responsabili dell'assistenza sociale pubblica; 145

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

146

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

147

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 46

837.02

c.

gli organi incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione-invalidità.

2

Nei casi motivati la commissione di sorveglianza può anche concedere sussidi per la collaborazione con altri servizi importanti per il reinserimento dei disoccupati.

3

Sono computabili unicamente le spese occasionate direttamente dall'esecuzione della misura.

4

La commissione di sorveglianza stabilisce i rimborsi in forma di importi globali.

Titolo terzo: Organizzazione e finanziamento Capitolo 1: Casse di disoccupazione

Art. 103

Obbligo delle casse di annunciare
(art. 79 cpv. 1 LADI)

Le casse annunciano al Seco i nomi ed ogni mutamento delle persone responsabili
della loro gestione.


Art. 104

Forma dei pagamenti
(art. 79 cpv. 3 LADI)

Le casse versano le prestazioni dell'assicurazione-disoccupazione per quanto possibile non in contanti.


Art. 105

Amministrazione del capitale d'esercizio
(art. 81 cpv. 1 lett. d LADI) 1

Le casse utilizzano il capitale d'esercizio per i pagamenti correnti. Provvedono per una liquidità sufficiente e per una sicura conservazione dei valori patrimoniali.

2

La parte del capitale d'esercizio, che non deve essere tenuta a disposizione per i pagamenti correnti, può essere investita in libretti di risparmio o di deposito, nonché
in depositi a termine di breve durata presso le banche tenute a pubblicare il loro
conto in virtù della legge federale su le banche e le casse di risparmio148.149

Art. 106


150

Conservazione degli atti
(art. 81 cpv. 1 LADI)

1

Le casse conservano i loro libri e i loro giustificativi contabili per 10 anni e gli atti sui casi assicurativi per almeno 5 anni dopo la fine del termine quadro per la riscossione della prestazione. Gli atti su casi chiusi possono essere conservati sotto forma
di registrazioni su supporti di immagini o di dati. Le registrazioni devono riprodurre
fedelmente i documenti originali.

2

Le casse e gli organismi incaricati della conservazione su supporti di immagini e di dati adottano i provvedimenti necessari per proteggere adeguatamente i dati perso148

RS 952.0

149

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

150

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

OADI

47

837.02

nali dalla perdita, dall'elaborazione o lettura abusiva e dall'appropriazione indebita.
Le registrazioni devono poter essere rese leggibili in ogni momento.

3

Nel caso di scioglimento della cassa, il titolare è responsabile della debita conservazione degli atti. In difetto di titolare, la cassa designa, nella decisione di liquidazione, una persona o un ente responsabile della debita conservazione degli atti.

4

Il più tardi dopo 10 anni, gli atti e le registrazioni su supporti di immagini e di dati, contenenti indicazioni personali, devono essere distrutti. È fatto salvo l'obbligo di
deposito dei documenti negli archivi pubblici.

5

Le casse sono responsabili della registrazione degli atti da conservare su supporti di immagini e di dati. Se delegano tale compito a un servizio centrale, occorre designare una cassa che assuma l'intera responsabilità. Quest'ultima emana un regolamento di trattamento contenente le disposizioni prescritte dalla legislazione federale
in materia di protezione dei dati.

6

L'autorità di sorveglianza sorveglia l'esecuzione.151

Art. 107


152

Conto d'esercizio mensile
(art. 81 cpv. 1 lett. c LADI) Alla fine di ogni mese, le casse compilano, conformemente alle istruzioni dell'ufficio di compensazione, un conto d'esercizio comprensivo dei dati statistici necessari. Lo presentano a detto ufficio il più tardi entro il 10 del mese seguente.


Art. 108


153

Tenuta e chiusura dei conti
(art. 81 cpv. 1 lett. e LADI) 1

Le casse tengono i loro libri contabili secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione.

2

L'anno contabile comprende il periodo che si estende da febbraio a gennaio dell'anno successivo. Le casse presentano all'ufficio di compensazione il conto d'esercizio e il bilancio dell'anno contabile entro la fine di febbraio. 154

Capitolo 2: Altri organi esecutivi Sezione 1: Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione

Art. 109


155

Controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell'assicurazione
contro la disoccupazione
(art. 83 e 92 LADI)

1

Il controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comprende: 151

RU 1997 806

152

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

153

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

154

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

155

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 48

837.02

a.

il controllo della tenuta dei conti e dell'inventario (art. 109 a); b.

il controllo delle applicazioni informatiche (art. 109b); c.

la revisione dei pagamenti e i controlli presso i datori di lavoro (art. 110).

2

L'ufficio di compensazione può incaricare un ufficio fiduciario del controllo.

3

Un ufficio fiduciario è considerato idoneo se è autorizzato a effettuare revisioni presso le casse di compensazione AVS e offre la garanzia di un esame ineccepibile.
Esso deve essere indipendente.

a156 Controllo della tenuta dei conti e dell'inventario (art. 83 cpv. 1 lett. c LADI) 1

L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano annualmente la tenuta dei conti nonché, periodicamente e per sondaggio, l'inventario
dei collocamenti finanziati dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione.

2

Se il responsabile di una cassa ha già incaricato un ufficio fiduciario della revisione di altre istituzioni di cui è titolare o della sua propria cassa, l'ufficio di compensazione può, a sua domanda, incaricare lo stesso ufficio anche del controllo
contabile della cassa di disoccupazione. La domanda è accolta se l'ufficio fiduciario
adempie le condizioni di cui all'articolo 109 capoverso 3 e se comunque la scelta di
siffatto ufficio non comporta inconvenienti. Mandante nei confronti dell'ufficio fiduciario è in ogni caso l'ufficio di compensazione. L'ufficio fiduciario incaricato è
vincolato alle istruzioni dell'ufficio di compensazione.

b157 Controllo delle applicazioni informatiche (art. 83 cpv. 1 lett. i e o LADI) L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano periodicamente e per sondaggio le applicazioni informatiche nonché le misure tecniche e
di sicurezza. Il controllo si estende segnatamente al sistema dei pagamenti della cassa di disoccupazione e alle applicazioni contabili e finanziarie.


Art. 110

Revisione dei pagamenti e controlli presso i datori di lavoro158
(art. 83 cpv. 1 lett. d e 96 cpv. 1 LADI)159 1

L'ufficio di compensazione verifica ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse.160 2

Le casse conservano, integralmente e in buon ordine, gli atti sui casi assicurativi.

L'ufficio di compensazione può consultarli in ogni momento.

3

La revisione delle casse si estende ai fatti accaduti dall'ultima revisione. Se dall'ultima revisione è trascorso meno di un anno, il controllo può concernere tutti i fatti

156

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

157

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

158

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

159

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

160

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

OADI

49

837.02

degli ultimi 12 mesi. Se un pagamento è stato ottenuto mediante un reato, è determinante il termine della prescrizione penale.161 4

L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie.162

Art. 111

Rapporto di revisione
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1

L'ufficio di compensazione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa e al titolare, di regola entro 60 giorni.

2

Il risultato del controllo presso il datore di lavoro è comunicato al datore di lavoro in un rapporto scritto e serve quale base per un'eventuale decisione di rimborso
della cassa.163


Art. 112

Obiezioni e completamento degli atti
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1

La cassa, entro un termine di 30 giorni dalla consegna del rapporto di revisione, può sollevare obiezioni contro le contestazioni provvisorie e presentare o completare
i documenti giustificativi mancanti o incompleti.

2

L'ufficio di compensazione può prorogare questo termine se la cassa presenta per scritto, prima della scadenza, una domanda motivata.

3

Può respingere il completamento tardivo degli atti, se la cassa ha presentato reiteratamente atti gravemente incompleti.


Art. 113

Istruzioni e decisioni dell'ufficio di compensazione
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1

L'ufficio di compensazione, trascorso il termine di obiezione, dà alla cassa le istruzioni necessarie.

2

Designa i pagamenti contestati, di cui al beneficiario dev'essere chiesta la restituzione, e addebita simultaneamente alla cassa gli importi corrispondenti.

3

Per i pagamenti contestati, di cui la restituzione non può essere chiesta, l'ufficio di compensazione fa valere verso il titolare le sue eventuali pretese di risarcimento.

161

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

162

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

163

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 50

837.02


Art. 114

e 115164

Art. 116

Delega della revisione
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1

L'ufficio di compensazione, se delega la revisione dei pagamenti al Cantone o a un altro ente, partecipa equamente alle spese.

2

L'ufficio di revisione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa, al titolare e all'ufficio di compensazione, di
regola entro un termine di 60 giorni. La procedura successiva è disciplinata secondo
gli articoli 113 a 115.


Art. 117

Assegnazione dei mezzi alle casse
(art. 83 cpv. 1 lett. g LADI) L'ufficio di compensazione, assegnando i mezzi alle casse, tiene conto dello stato
del capitale d'esercizio e del probabile fabbisogno.

Sezione 2: Fondo di compensazione

Art. 118

Revisione
(art. 84 LADI)

1

Il controllo federale delle finanze è l'organo di controllo del fondo di compensazione.

2

Esamina il conto annuale del fondo di compensazione e comunica i risultati al Consiglio federale. Non è autorizzato a verificare le decisioni della commissione di
sorveglianza.

Sezione 3: Servizi cantonali

Art. 119

Competenza locale
(art. 85 LADI)

1

La competenza locale del servizio cantonale è determinata: a.

secondo il luogo in cui l'assicurato adempie l'obbligo di controllo, riguardo
all'indennità di disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art.
40 LADI) e perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI); b.

secondo il luogo dell'azienda, riguardo all'indennità per lavoro ridotto; c.

secondo il luogo di lavoro, riguardo all'indennità per intemperie; d.

secondo il luogo dell'ufficio d'esecuzione e di fallimento competente, riguardo all'indennità per insolvenza; 164

Abrogati dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071).

OADI

51

837.02

e.165 secondo la sede dell'istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione
temporanea;

f.

secondo il luogo di domicilio dell'assicurato, in tutti gli altri casi.

2

Determinante è il momento in cui è presa la decisione.

3

Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l'assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la
decisione di restituzione.166 4 Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio
che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono all'ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.167
a168 Istituzione e esercizio di URC (art. 85b LADI) 1

L'ufficio di compensazione emana istruzioni concernenti l'istituzione e l'esercizio degli URC. Esso provvede al coordinamento sul piano nazionale nonché all'adempimento di altri compiti di importanza nazionale.

2

La pianificazione, l'istituzione e il coordinamento degli URC competono al servizio cantonale. Lo stesso vigila sulla gestione degli URC.

3

Se le condizioni geografiche e di mercato del lavoro lo giustificano, due o più Cantoni possono accordarsi per istituire e gestire congiuntamente un URC o stabilire
il raggio di attività di un URC oltre i confini cantonali. L'accordo disciplina segnatamente: a.

la sede dell'URC;

b.

la sua organizzazione interna; c.

lo statuto giuridico del suo direttore e dei suoi collaboratori.

4

Ciascun URC è collegato al sistema di informazione COLSTA e elabora i dati rilevanti per l'esecuzione secondo le regole del sistema globale COLSTA/SPAD definite dall'ufficio di compensazione.

b169 Commissioni tripartite (art. 85c e 113 cpv. 2 lett. d LADI) 1

La direzione della commissione tripartita compete a un rappresentante del servizio cantonale.

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

167 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

168

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

169

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 52

837.02

2

Il Cantone elabora per le sue commissioni tripartite un regolamento concernente i compiti, le competenze e l'organizzazione delle stesse. Detto regolamento
dev'essere trasmesso all'ufficio di compensazione per informazione.

3

Le commissioni tripartite fanno annualmente rapporto sulla loro attività all'ufficio di compensazione.

4

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio. L'ufficio di compensazione stabilisce le tariffe. Le indennità
sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.

c170 Collaborazione con uffici privati di collocamento (art. 85 cpv. 1 lett. a e 85b cpv. 2 LADI) 1

Agli uffici privati di collocamento consultati nell'adempimento dei compiti di consulenza e di collocamento non possono essere delegati compiti sovrani quale l'esame dell'idoneità al collocamento o la decisione di sanzioni.

2

Il servizio cantonale competente disciplina in un contratto la collaborazione fra gli uffici privati di collocamento e gli URC. Il contratto impegna gli uffici privati di
collocamento a:

a.

orientare l'URC sull'esito degli sforzi intrapresi ai fini del collocamento e
informarlo sul comportamento scorretto degli assicurati; b.

fornire all'URC le informazioni necessarie affinché esso possa adempiere i
suoi compiti in materia di osservazione del mercato del lavoro mediante il
sistema di informazione COLSTA.

3

Gli uffici privati di collocamento possono essere indennizzati per le prestazioni fornite mediante il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'ufficio di compensazione stabilisce le prestazioni che danno diritto all'indennità e l'importo della stessa.

4

I dati concernenti gli assicurati o i posti di lavoro vacanti possono essere trasmessi a terzi o a uffici privati di collocamento unicamente con il consenso degli assicurati
interessati o dei datori di lavoro.

d171 Istituzione e gestione di servizi LPML
(art. 59a, 72b e 85 cpv. 1 lett. h LADI) 1

I Cantoni possono istituire speciali servizi logistici (Servizi LPML) per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui agli articoli 59a, 72b
e 85 capoverso 1 lettera h LADI.

2

Ogni Cantone istituisce e gestisce al massimo un servizio LPML. Se le circostanze lo giustificano, diversi Cantoni possono istituire e gestire un servizio LPML comune.

170

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

171

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

OADI

53

837.02

3

La pianificazione e l'istituzione del servizio LPML sono di competenza dell'ufficio cantonale. Esso vigila sulla gestione del servizio LPML e coordina la
ripartizione dei compiti tra il servizio LPML e l'URC.

Sezione 4: Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Art. 120

Conteggio dei contributi
(art. 87 LADI)

1

L'ufficio centrale di compensazione dell'AVS versa ogni mese i contributi disponibili all'ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione.

2

Trasmette all'ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione, entro il 30 aprile dell'anno seguente, un conteggio da cui risultino gli introiti in contributi
dell'esercizio annuo, articolati secondo le singole casse di compensazione AVS.

Sezione 5: Commissione di sorveglianza

Art. 121

Procedura in caso di vertenze
(art. 89 cpv. 5 LADI)

1

Il Dipartimento federale dell'economia disciplina, su proposta della commissione di sorveglianza, la procedura per la composizione di vertenze riguardo al risarcimento delle spese amministrative.

2

Può delegare a una sottocommissione la competenza di comporre tali vertenze. La commissione di sorveglianza designa, tra i suoi membri, i membri della sottocommissione e ne nomina il presidente.

a172 Comitato della Commissione di sorveglianza (art. 89 cpv. 4 LADI) La commissione di sorveglianza può delegare la decisione di principio a un comitato, conformemente all'articolo 89 capoverso 3.

Capitolo 3: Finanziamento

Art. 122

Spese amministrative di casse di compensazione AVS
(art. 92 cpv. 1 LADI)

1

Le spese di riscossione dei contributi sono rimborsate alle casse di compensazione AVS in forma di una indennità globale.

172

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 54

837.02

2

L'indennità alla cassa di compensazione è calcolata secondo il numero dei datori di lavoro affiliati e l'importo medio dei contributi AVS/AI/IPG per datore di lavoro.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce le aliquote di risarcimento
d'intesa con il Seco.

3

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali determina gli anni di riferimento per il calcolo, fornisce gli elementi di calcolo e stabilisce i singoli risarcimenti.

4

Le casse di compensazione AVS, le quali provino che il risarcimento non copre manifestamente le loro spese di riscossione dei contributi, possono esigere dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali un'adeguata indennità complementare.
L'Ufficio risolve d'intesa con il Seco.

a173 Mandato di prestazioni dell'URC e rimborso delle spese (art. 92 cpv. 7 LADI) 1

Gli URC si occupano segnatamente del collocamento, della consulenza e dell'assistenza.

2

L'ufficio di compensazione assegna ai Cantoni un mandato di prestazioni vincolante per l'esercizio degli URC e lo adegua periodicamente all'evoluzione del mercato del lavoro. Dà ai Cantoni la possibilità di esprimersi.

3

Il mandato di prestazioni contiene segnatamente i requisiti concernenti: a.

la durata dell'esame delle possibilità di reinserimento di persone che cercano
lavoro;

b.

i colloqui di consulenza eseguiti; c.

l'acquisizione di impieghi vacanti; d.

le assegnazioni e i collocamenti; e.

le qualifiche e il numero di collaboratori; f.

le condizioni quadro tecniche e finanziarie.

4

Il Cantone presenta all'ufficio di compensazione una domanda di finanziamento delle spese previste per ogni singolo URC, per l'ufficio di coordinamento nonché
per le commissioni tripartite e allega i preventivi corrispondenti. L'ufficio di compensazione elabora i formulari necessari e fissa la data di presentazione delle domande di finanziamento.

5

Esaminata la domanda di finanziamento, l'ufficio di compensazione emana una decisione generale di garanzia. Sono concessi anticipi unicamente se gli URC sono
organizzati in modo efficiente e se sono date le condizioni per l'adempimento del
mandato di prestazioni.

6

Sono considerate spese computabili le spese d'investimento e d'esercizio degli URC e degli uffici cantonali di coordinamento. Il Dipartimento federale dell'economia può fissare gli importi massimi forfettari o per singole spese. Per quanto non sia
deciso altrimenti, sono applicabili gli importi massimi vigenti nell'amministrazione 173

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

55

837.02

generale della Confederazione. L'ufficio di compensazione decide nel singolo caso
in merito alla computabilità dei costi.

7

Il servizio cantonale tiene un inventario degli oggetti acquistati mediante i contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'alienazione o il cambiamento di
destinazione di siffatti oggetti è possibile unicamente con il consenso dell'ufficio di
compensazione. Il valore residuo degli oggetti alienati o la cui destinazione è cambiata dev'essere detratto nel conteggio.

8

Gli anticipi versati non possono superare l'80 per cento delle spese previste. Un primo versamento parziale del 30 per cento al massimo è fatto all'inizio dell'anno.
Gli ulteriori versamenti parziali, a intervalli regolari.

9

Entro la fine di febbraio il servizio cantonale presenta all'ufficio di compensazione un conteggio dettagliato delle spese effettive dell'anno precedente: a.

per gli URC;

b.

per gli uffici cantonali di coordinamento; c.

per l'indennizzo dei membri delle commissioni tripartite.

10

L'ufficio di compensazione esamina il conteggio e paga l'importo residuo. Gli importi eccedenti sono compensati con le spese dell'anno seguente.

11

L'ufficio di compensazione esamina mediante indagini appropriate se il Cantone adempie il mandato di prestazioni. Se il risultato è negativo può decurtare le spese
iscritte nella nuova domanda di finanziamento. In caso di prestazioni ottimali può
premiare singoli URC. L'ufficio di compensazione definisce i criteri applicabili nella valutazione delle prestazioni e l'importo del premio.

b174 Spese amministrative dei servizi pubblici di collocamento
(art. 92 cpv. 6 LADI)

1

Le spese per l'istituzione e la gestione di un servizio LPML nonché le spese computabili ai servizi pubblici di collocamento al di fuori dell'attività degli URC sono
rimborsate ai Cantoni.

2

Sono considerate spese computabili le spese di gestione. Se i servizi LPML devono essere istituiti, possono essere computate anche le spese d'investimento necessarie.
Il Dipartimento federale dell'economia può fissare gli importi massimi forfettari o
per singole spese. Per quanto non sia deciso altrimenti, sono applicabili gli importi
massimi vigenti nell'Amministrazione federale. L'ufficio di compensazione decide
nel singolo caso in merito alla computabilità dei costi.

3

Per il finanziamento, l'articolo 122a è applicabile per analogia.


Art. 123


175

174

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

175

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 56

837.02

Titolo quarto: Disposizioni diverse

Art. 124

Compensazione di prestazioni delle assicurazioni sociali
(art. 94 cpv. 2 e 95 LADI) Se una cassa paga l'indennità di disoccupazione e successivamente un'altra assicurazione sociale fornisce, per lo stesso periodo, prestazioni che provocano la domanda di restituzione dell'indennità di disoccupazione, la cassa esige la compensazione
dal responsabile dell'assicurazione competente.

a176 Garanzia dell'impiego delle indennità in modo conforme allo scopo (art. 94 cpv. 3 LADI) 1

Se l'assicurato non utilizza le indennità per il suo sostentamento e per quello delle persone a suo carico o se è provato che non è in grado di utilizzarle a tale scopo e se
pertanto egli stesso o persone a suo carico diventano interamente o parzialmente bisognosi dell'assistenza pubblica o privata, la cassa può versare in tutto o in parte le
indennità a un terzo qualificato o a un'autorità che ha un obbligo legale o morale di
mantenimento nei confronti dell'assicurato o che l'assiste durevolmente.

2

Se l'assicurato è sotto tutela, le indennità sono pagate al tutore o a una persona che questi designa.

3

Il terzo o l'autorità, cui è pagata l'indennità, non può conteggiarla in crediti verso l'assicurato e può utilizzarla soltanto per il sostentamento di quest'ultimo e delle
persone a suo carico.

4

Il terzo o l'autorità deve, su domanda, rendere conto all'assicurato dell'utilizzazione delle indennità.


Art. 125

Comunicazione di informazioni
(art. 97 e 99 LADI)

1

Le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e i responsabili degli altri rami delle assicurazioni sociali forniscono gratuitamente su
domanda agli organi competenti dell'assicurazione-disoccupazione le informazioni e
la documentazione necessarie per stabilire, modificare, compensare o esigere la restituzione delle prestazioni dell'assicurazione-disoccupazione, come anche per impedire riscossioni indebite o per esercitare il diritto di regresso contro terzi responsabili.

2

Su domanda, le persone che partecipano all'esecuzione, al controllo o alla sorveglianza dell'assicurazione forniscono gratuitamente ai servizi competenti degli altri
rami delle assicurazioni sociali e alle autorità incaricate dell'assistenza le informazioni e la documentazione necessarie per esaminare le pretese, esigere la restituzione
di prestazioni, impedire riscossioni indebite, stabilire i contributi assicurativi o esercitare il diritto di regresso contro terzi responsabili.177 176

Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

177

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

OADI

57

837.02

3

Ad altri organi federali, cantonali o comunali e a privati, le informazioni sugli assicurati possono essere fornite soltanto con il consenso scritto di quest'ultimi. Se
questo consenso non viene accordato, eccezionalmente e nella misura in cui alcun
interesse preponderante privato o pubblico non vi si oppone, possono essere comunicate, nel singolo caso e previa domanda approvata dal Seco, alle autorità qui appresso, le informazioni indispensabili all'esercizio dei compiti loro affidati dalla
legge:

a.

tribunali civili, nelle controversie di diritto di famiglia, se l'importo delle
prestazioni assicurative è contestato; b.

tribunali penali e autorità inquirenti, se l'informazione è necessaria per delucidare un crimine o un delitto.178 4

Gli assicurati possono esigere dalle casse, per le autorità fiscali, una dichiarazione concernente le prestazioni ottenute. Sono riservate le disposizioni cantonali sull'imposizione alla fonte dei lavoratori stranieri che non hanno il permesso di domicilio e
dei lavoratori senza domicilio in Svizzera.


Art. 126

Diritto alla protezione dei dati delle persone interessate
(art. 79 e 99 LADI)

1

Le persone interessate, quando s'annunciano o fanno valere i loro diritti, devono essere informate su:

a.

lo scopo del sistema d'informazione e del sistema di pagamento automatico
della cassa di disoccupazione; b.

i dati trattati e i destinatari regolari; c.

i loro diritti.

2

La persona interessata può esigere dai servizi d'elaborazione dei dati che: a.

l'informino gratuitamente, per scritto e in forma generalmente comprensibile, sui dati che la concernono; b.

rettifichino o completino i dati inesatti o incompleti; c.

distruggano i dati divenuti inutili.

3

La persona interessata può esigere inoltre che una rettificazione, un complemento o una distruzione di dati siano parimente comunicati ai servizi ai quali i dati erano
stati trasmessi.

4

L'articolo 106 sulla conservazione degli atti da parte delle casse è applicabile per analogia agli altri organi esecutivi.

5

Se diverse casse partecipano a un sistema di pagamento comune, una di esse è designata responsabile dell'intero sistema. Nella misura in cui il Consiglio federale
non disciplini i particolari, la protezione dei dati, l'organizzazione e le norme procedurali sono determinate secondo il diritto applicabile a detta cassa.

178

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

Assicurazione contro la disoccupazione 58

837.02


Art. 127

Diritto di ricorso del responsabile dell'assicurazione
(art. 99 cpv. 2 LADI)

Se un organo dell'assicurazione-disoccupazione o un altro responsabile dell'assicurazione sociale decide la ripartizione o la delimitazione dell'obbligo di fornire prestazioni tra l'assicurazione-disoccupazione e un'altra assicurazione sociale, tale decisione va comunicata anche al responsabile dell'assicurazione cointeressato. Questi
può avvalersi dei rimedi giuridici spettanti all'assicurato.


Art. 128

Autorità cantonale di ricorso competente
(art. 101 lett. b LADI) 1

La competenza delle autorità cantonali di ricorso per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con l'articolo 119.

2

Il servizio cantonale di ricorso è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni di un'autorità dello stesso Cantone.


Art. 129

Ricorso al Consiglio federale
(art. 101 LADI)

Le decisioni su ricorso prese in ultima istanza cantonale, quelle del Dipartimento
federale dell'economia e le decisioni della commissione di sorveglianza possono essere impugnate mediante ricorso al Consiglio federale, nella misura in cui non sia
ammissibile il ricorso di diritto amministrativo, giusta l'articolo 129 della legge federale del 16 dicembre 1943179 sulla organizzazione giudiziaria.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 130

Abrogazione

Sono abrogate l'ordinanza del 6 dicembre 1982180 sull'indennità per insolvenza,
l'ordinanza d'esecuzione del 14 marzo 1977181 sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'ordinanza del 5 ottobre 1979182 che esenta i redditieri AVS dall'obbligo
di pagare le quote nell'assicurazione contro la disoccupazione.


Art. 131

Disposizioni transitorie 1

Il precedente diritto rimane applicabile ai fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

2

Le prestazioni che un assicurato ha ottenuto in virtù dell'ordinamento transitorio (DF dell'8 ott. 1976183 sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione) non sono computate nelle pretese massime secondo il nuovo diritto.

179

RS 173.110

180

[RU 1982 2225] 181

[RU 1977 498, 1981 2044, 1982 2228] 182

[RU 1979 1324] 183

[RU 1977 208, 1982 166 1894. RS 837.0 art. 118 lett. a]

OADI

59

837.02

3

I giorni di sospensione (art. 30 LADI), disposti in virtù dell'ordinamento transitorio e non ancora compiuti all'entrata in vigore della LADI, scadono il 30 giugno
1984. I giorni di sospensione, che l'assicurato compie solo dopo l'entrata in vigore
della LADI, vengono computati nel numero massimo di indennità giornaliere secondo l'articolo 27 LADI.


Art. 132

Entrata in vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984, ad eccezione dell'articolo 76 capoversi 1 lettera c e 2.

2

L'articolo 76 capoversi 1 lettera c e 2 entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizione finale della modificazione del 25 aprile 1985184 La presente modificazione è applicabile a tutti i casi che, al momento dell'entrata in
vigore delle nuove disposizioni, non sono ancora passati in giudicato.

Disposizione finale della modificazione del 6 novembre 1996185 1

Gli articoli 18-23, 25, 26 e 42 nella vigente versione186 sono applicabili sino alla data in cui il Cantone delega tali compiti ai servizi competenti in virtù del nuovo
diritto, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1997.

2

L'articolo 30 capoverso 2 primo periodo concernente il rinvio al capoverso 1 lettera c della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione187 nella versione della
modifica del 23 giugno 1995188 entra in vigore conformemente al capoverso 1 della
presente disposizione transitoria.

184

RU 1985 648

185

RU 1996 3071 186

RU 1996 295

187

RS 837.0

188

RU 1996 273

Assicurazione contro la disoccupazione 60

837.02

Allegato189

(art. 99)

1 Per il 2000, il numero minimo di posti da approntare nell'ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ammonta a 15 000.

2 Tali posti sono ripartiti tra i singoli Cantoni come segue: Zurigo

2694

Sciaffusa

146

Berna

1768

Appenzello Esterno

82

Lucerna

608

Appenzello Interno

17

Uri

52

San Gallo

839

Svitto

221

Grigioni

305

Obvaldo

44

Argovia

1024

Nidvaldo

53

Turgovia

417

Glarona

69

Ticino

871

Zugo

171

Vaud

1490

Friburgo

480

Vallese

715

Soletta

475

Neuchâtel

398

Basilea Città

398

Ginevra

1068

Basilea Campagna

451

Giura

144

189 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3614).