01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
07.02.2023 - 31.08.2023
01.04.2022 - 06.02.2023
01.01.2022 - 31.03.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.04.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.10.2020 - 31.12.2020
01.09.2020 - 30.09.2020
09.04.2020 - 31.08.2020
21.03.2020 - 08.04.2020
13.03.2020 - 20.03.2020
01.01.2019 - 12.03.2020
01.07.2018 - 31.12.2018
01.08.2017 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.07.2017
01.02.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.01.2016
01.04.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.11.2010 - 30.11.2010
01.10.2010 - 31.10.2010
01.09.2010 - 30.09.2010
01.06.2010 - 31.08.2010
01.05.2010 - 31.05.2010
01.04.2010 - 30.04.2010
01.03.2010 - 31.03.2010
01.01.2010 - 28.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.11.2009 - 30.11.2009
01.09.2009 - 31.10.2009
01.04.2009 - 31.08.2009
01.01.2008 - 31.03.2009
01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.07.2006 - 30.09.2006
01.01.2006 - 30.06.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.05.2004 - 30.06.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.10.2003 - 31.12.2003
01.07.2003 - 30.09.2003
01.01.2003 - 30.06.2003
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01.10.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
su l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
(Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI1])
del 31 agosto 1983 (Stato 10 dicembre 2002) II Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visto l'articolo 109 della legge federale del 25 giugno 19823 su l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI),4 ordina:

Titolo primo: Contributi

Art. 1


5

Limitazione del salario soggetto a contribuzione
(art. 3 LADI)

Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore ad un anno, il limite massimo del
salario soggetto a contribuzione è calcolato moltiplicando la 360a parte dell'importo
annuo massimo per il numero di giorni di durata dell'occupazione.


Art. 2

Quota per le spese amministrative
(art. 6 e 92 cpv. 1 LADI) I datori di lavoro ed i lavoratori non devono pagare sui loro contributi all'assicurazione-disoccupazione alcuna quota per le spese amministrative alla cassa di compensazione AVS.

RU 1983 1205 1

Nuova abbreviazione giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2132). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

2

RS 830.1

3

RS 837.0

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3945).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

837.02

Assicurazione contro la disoccupazione 2

837.02

Titolo secondo: Prestazioni Capitolo 1: Indennità di disoccupazione Sezione 1: Diritto

Art. 3

Lavoratori a domicilio
(art. 8 cpv. 2 LADI)

1 Sono considerati lavoratori a domicilio, giusta la presente ordinanza, le persone
che lavorano a domicilio in base a un contratto di lavoro a domicilio secondo l'articolo 351 del Codice delle obbligazioni6.

2 Le prescrizioni speciali concernenti i lavoratori a domicilio sono applicate qualora
l'assicurato abbia ottenuto, mediante lavoro a domicilio, l'ultimo guadagno prima
dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione.


Art. 4

Giorno lavorativo intero
(art. 11 cpv. 1 LADI)

1 È considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del
lavoro, che l'assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di
lavoro.

2 Se l'assicurato ha esercitato da ultimo un'occupazione a tempo pieno, è considerato giorno lavorativo intero perso ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì, durante il quale l'assicurato è totalmente disoccupato e per il quale ha adempiuto le
prescrizioni di controllo, compresi i giorni festivi per i quali sussiste un diritto
all'indennità (art. 19 LADI).


Art. 5

Perdita di lavoro computabile di persone parzialmente disoccupate
(art. 11 cpv. 1 LADI)

La perdita di lavoro di persone parzialmente disoccupate (art. 10 cpv. 2 lett. b
LADI) è computabile se ammonta almeno a due giorni lavorativi interi nel periodo
di due settimane.


Art. 6


7

Periodi di attesa speciali
(art. 11 cpv. 2 e 14 cpv. 4 LADI) 1 Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del caso, con un motivo
di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o c LADI, devono compiere un periodo di
attesa di 120 giorni se: 6

RS 220

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

3

837.02

a.

sono di età inferiore a 25 anni, b.

non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo 33, e c.

non beneficiano di alcuna formazione professionale completa.

2 Gli altri assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione devono
compiere un periodo di attesa di 5 giorni.

3 Se le circostanze per la determinazione del periodo di attesa mutano, il nuovo periodo di attesa si applica nella misura in cui sia più favorevole all'assicurato.

4 Dopo un'attività stagionale (art. 7) o un'attività nell'ambito di una professione in
cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti di impiego di
durata limitata (art. 8), il periodo di attesa è di 1 giorno. Dev'essere compiuto una
sola volta durante un periodo di controllo.

5 Il periodo di attesa ai sensi del capoverso 4 non dev'essere compiuto: a.

se sono trascorsi due mesi dalla fine del rapporto di lavoro che lo determina; b.

se il rapporto di lavoro è durato ininterrottamente almeno un anno; c.

se il rapporto di lavoro secondo il capoverso 4 viene sciolto prematuramente
per motivi economici;

d.

se, per un periodo di controllo, l'assicurato non comprova più di 5 giorni di
lavoro.

6 Il periodo di attesa dev'essere compiuto ulteriormente al periodo di attesa generale
di cui all'articolo 18 capoverso 1 LADI. Sono considerati periodi di attesa soltanto i
giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità
(art. 8 cpv. 1 LADI).

a8 Periodo di attesa generale
(art. 18 cpv. 1 e 1bis LADI) 1 Il periodo di attesa generale di cinque giorni dev'essere compiuto una sola volta
nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di
attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità (art. 8 cpv. 1 LADI).

2 Il periodo di attesa generale si applica unicamente alle persone il cui guadagno assicurato, per un'attività a tempo pieno, supera 3000 franchi al mese; per un'attività a
tempo parziale l'importo è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione. Siffatto importo aumenta di 1000 franchi per il primo figlio e di 500 franchi per ogni
figlio ulteriore per il quale esiste un obbligo di mantenimento conformemente
all'articolo 33.

3 Gli assicurati beneficianti di una quota globale ridotta ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 devono compiere il periodo di attesa generale.9 8

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

9

RU 1996 1647

Assicurazione contro la disoccupazione 4

837.02


Art. 7

Attività stagionale
(art. 11 cpv. 2 LADI)

Un'attività è considerata stagionale se: a.

l'assicurato è stato esplicitamente assunto in base a un rapporto di lavoro
limitato a una stagione, oppure b.

il rapporto di lavoro equivale, per la sua natura e la sua durata, ad un impiego stagionale.


Art. 8

Professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata
(art. 11 cpv. 2 LADI)

1 Sono considerate professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di
lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, in particolare le seguenti: a.

musicista;

b.

attore;

c.

artista;

d.

collaboratore artistico della radio, della televisione o del cinema; e.

tecnico del film;

f.

giornalista.

2 ...10


Art. 9


11

Indennità di vacanze in casi speciali
(art. 11 cpv. 4 LADI)

1 Se l'assicurato ha riscosso un'indennità di vacanze, costituente almeno il 20 per
cento del salario sottoposto all'AVS, il rispettivo numero di giorni di vacanza dev'essere dedotto dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui: a.

nel rispettivo ramo professionale i periodi di vacanza sono prestabiliti, e b.

la perdita di lavoro cade in un simile periodo di vacanze.

2 Viene dedotto soltanto quel numero di giorni di vacanza cui l'assicurato ha diritto
a partire dalle ultime vacanze, ma che non ha ancora fatto valere.


Art. 10

Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento contestato di
un rapporto di servizio di diritto pubblico
(art. 11 cpv. 5 LADI)

1 Se l'assicurato ha interposto ricorso contro la sospensione del pagamento di salario
nel quadro di un procedimento inteso allo scioglimento del suo rapporto di servizio
di diritto pubblico, la perdita di lavoro subita dall'assicurato sino al termine del procedimento principale è computata provvisoriamente. La cassa paga l'indennità qua10

Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

OADI

5

837.02

lora l'assicurato adempia tutte le altre condizioni da cui dipende il diritto all'indennità ed in particolare sia idoneo al collocamento.

2 Con il pagamento, i diritti dell'assicurato al salario o al risarcimento, accertati nel
procedimento o riconosciuti dal datore di lavoro, sono trasferiti alla cassa sino a
concorrenza dell'importo dell'indennità; la cassa deve far valere senza indugio i diritti presso il datore di lavoro.

3 Se il procedimento ricorsuale rivela che l'assicurato, mediante il suo comportamento, in particolare la violazione di obblighi incombentigli in virtù del suo contratto di lavoro, ha fornito al datore di lavoro il motivo per lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa lo sospende nell'esercizio del suo diritto ed esige da lui la
restituzione delle indennità giornaliere pagate in più.


Art. 11

Calcolo del periodo di contribuzione
(art. 13 cpv. 1 LADI)

1 È considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero, durante il quale l'assicurato è soggetto a contribuzione.

2 I periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile intero sono addizionati. 30
giorni civili sono reputati un mese di contribuzione.

3 I periodi parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l'assicurato riscuote un'indennità di vacanze sono calcolati allo stesso
modo.

4 Il periodo di contribuzione delle persone occupate a tempo parziale è calcolato secondo le norme applicabili ai lavoratori occupati a tempo pieno. Se l'assicurato esercita simultaneamente parecchie attività a tempo parziale, il periodo di contribuzione
conta un'unica volta.

5 Nel caso di un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è applicabile inoltre l'articolo 67 del
Regolamento (CEE) n. 1408/7112 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [Regolamento (CEE) n. 1408/71]. Per i cittadini
svizzeri e i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea è fatto salvo il
protocollo all'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 199913 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone. Per i cittadini di uno Stato membro dell'AELS sono fatti salvi i protocolli 1 e 2 all'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione
istitutiva dell'AELS14.15 12

RS 0.831.109.268.1 13

RS 0.142.112.681 14

RS 0.632.31

15

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1352).

Assicurazione contro la disoccupazione 6

837.02

a16 Computo del periodo educativo
(art. 13 cpv. 2bis LADI) 1 La fine del periodo educativo è determinata dall'assicurato e può essere fatta valere
sino al momento in cui il figlio più giovane raggiunge i 16 anni di età.

2 ...17

3 Il periodo educativo può essere computato all'assicurato una sola volta come
periodo di contribuzione.

b18 Limite del reddito e della sostanza
(art. 13 cpv. 2ter LADI) 1 Un diritto di cui all'articolo 13 capoverso 2bis LADI può essere fatto valere se la
somma del reddito computabile dell'assicurato e della parte computabile della sostanza non raggiunge il 35 per cento dell'importo massimo del guadagno assicurato
in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 LADI. Questa percentuale aumenta: a.

del 10 per cento se l'assicurato è sposato; b.

del 10 per cento per il primo figlio e del 5 per cento per ogni figlio ulteriore
per il quale esiste un obbligo di mantenimento ai sensi dell'articolo 33, ma
al massimo del 30 per cento.

2 Di regola il reddito computabile e la parte computabile della sostanza sono calcolati in base al reddito e alla sostanza dei 12 mesi precedenti la presentazione della
domanda di indennità. Sono computabili: a.

i redditi lordi totali dell'assicurato e del suo coniuge; b.

il 10 per cento della sostanza dell'assicurato e del suo coniuge.


Art. 12

Periodo di contribuzione degli assicurati pensionati anticipatamente
(art. 13 cpv. 3 LADI)

1 Per gli assicurati che sono stati pensionati prima del raggiungimento dell'età della
rendita AVS, è computata, come periodo di contribuzione, soltanto l'attività contributiva esercitata dopo il pensionamento.

2 Il capoverso 1 non è applicabile qualora l'assicurato: a.

sia stato pensionato anticipatamente per motivi economici o in base a regolamentazioni imperative nell'ambito della previdenza professionale, e b.19 possa pretendere prestazioni di vecchiaia inferiori all'indennità di disoccupazione che gli spetta conformemente all'articolo 22 LADI.20

16

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

17

Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 174).

18

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

OADI

7

837.02

3 Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e di quella più estesa, nonché le prestazioni di vecchiaia di
un'assicurazione per la vecchiaia estera obbligatoria o facoltativa, indipendentemente dal fatto che si tratti di una rendita di vecchiaia ordinaria o di una prestazione
di prepensionamento.21

Art. 13

Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione
(art. 14 cpv. 1 lett. b e 3 LADI) 1 Sono considerate maternità ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b LADI la
durata della gravidanza e le 16 settimane successive al parto.22 2 Gli stranieri domiciliati che ritornano in Svizzera dopo un soggiorno di più di un
anno all'estero sono esonerati, durante un anno dopo il ritorno, dall'adempimento
del periodo di contribuzione nella misura in cui possano provare che hanno esercitato all'estero un'attività salariata corrispondente al periodo di contribuzione secondo l'articolo 13 capoverso 1 LADI.23

Art. 14

Idoneità al collocamento dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori
temporanei24
(art. 15 cpv. 1 LADI)

1 ...25

2 Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano occupati come lavoratori a
domicilio, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti ad assumere parimente lavoro fuori domicilio, a meno che provino di non esserne capaci
a cagione della loro situazione personale.

3 Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano lavoratori temporanei, sono
considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti e capaci ad assumere un
impiego durevole.


Art. 15

Esame dell'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici
(art. 32 cpv. 2 LPGA, art. 15 cpv. 2 e 96b LADI)26 1 Per stabilire l'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi
cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell'assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) disciplina i particolari d'intesa
con il Dipartimento federale dell'interno. 27 21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002
1094).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002
1094).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

25

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002
3945).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2921).

Assicurazione contro la disoccupazione 8

837.02

2 Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all'esame del diritto all'indennità o
al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell'assicurazioneinfortuni obbligatoria, dell'assicurazione-malattie, dell'assicurazione militare o della
previdenza professionale.

3 Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato
del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione-invalidità o a un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale
considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni,
della sua capacità al lavoro o al guadagno.


Art. 16


28

Occupazione adeguata
(art. 16 LADI)

1 Il servizio competente esamina se esiste un motivo di sospensione, qualora l'assicurato: a.

rifiuti un'occupazione considerata adeguata; b.

non si conformi alle istruzioni (art. 17 cpv. 3 LADI); c.

impedisca per propria colpa la conclusione di un contratto per un impiego
che gli è stato assegnato; d.

non assuma, per propria colpa, un impiego che gli è stato assegnato.

2 ... .29 Se esiste un motivo, pronuncia la sospensione mediante decisione formale.

3 Trasmette una copia della decisione alla cassa e al servizio interessato.


Art. 17


30

Eccezioni all'idoneità finanziaria
(art. 16 cpv. 2 lett. i LADI) Vi è situazione eccezionale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettera i LADI segnatamente se il guadagno assicurato proviene da un'attività: a.

per la quale l'assicurato non ha né il livello di formazione né l'esperienza
richiesti;

b.

la cui rimunerazione è sensibilmente superiore alle condizioni usuali; c.

altamente rimunerata e se presumibilmente l'assicurato non può più esercitare un'attività equivalente corrispondentemente retribuita.

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

29

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3945).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

9

837.02

Sezione 2: Consulenza e controllo31

Art. 18


32

Competenza locale
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 È considerato luogo di domicilio dell'assicurato il suo domicilio secondo gli articoli 23 e 25 del Codice civile svizzero33.

2 I colloqui di consulenza e di controllo sono svolti dal servizio competente.

3 Gli assicurati sotto tutela, che non soggiornano abitualmente nel luogo in cui ha
sede l'autorità tutoria, possono, con l'autorizzazione scritta del tutore, partecipare ai
colloqui di consulenza e di controllo con il servizio competente del luogo di soggiorno.

4 I soggiornanti settimanali partecipano ai colloqui di consulenza e di controllo con
il servizio competente del loro domicilio o del loro luogo di soggiorno settimanale.

5 I tutelati e i soggiornanti settimanali devono partecipare ai colloqui di consulenza e
di controllo sempre con il medesimo servizio competente, salvo se mutano il luogo
di domicilio o di soggiorno.


Art. 19


34

Annuncio personale al Comune
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 L'assicurato deve annunciarsi personalmente al Comune del suo domicilio.

2 Sceglie la cassa presso il Comune. Per l'informazione e la consulenza ai sensi
dell'articolo 27 LPGA, il Comune indirizza l'assicurato al competente organo esecutivo.35 3 Il Comune conferma all'assicurato la data del suo annuncio e la cassa scelta. Il
Cantone è responsabile della registrazione dei dati di controllo: i dati devono essere
registrati entro sette giorni dall'annuncio al Comune.

a36 Informazione su diritti e obblighi
(art. 27 LPGA)

1 Gli organi esecutivi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a-d LADI informano
gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare, sulla procedura di annuncio e
sull'obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

2 Le casse informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di
competenza delle casse (art. 81 LADI).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

33

RS 210

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3945).

36

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

Assicurazione contro la disoccupazione 10

837.02

3 I servizi cantonali e gli uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85
e 85b LADI).


Art. 20


37

Annuncio presso il servizio competente
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 Annunciandosi al servizio competente, l'assicurato deve presentare: a.38 il modulo «annuncio presso il Comune di domicilio»; b.39 l'attestazione di domicilio del Comune o, se è straniero, il permesso pertinente;

c.40 il certificato di assicurazione AVS/AI; d.41 la lettera di licenziamento, i certificati degli ultimi datori di lavoro, gli attestati sulla formazione e il perfezionamento nonché la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro.

2 Il servizio competente esamina la validità delle indicazioni figuranti sul certificato
di assicurazione AVS/AI; su sua domanda, la Cassa cantonale di compensazione
compila un certificato di assicurazione valido.

3 Inserisce i dati d'iscrizione nel sistema di informazione in materia di servizio di
collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all'assicurato
la copia per la cassa.

4 ... 42

a43 Prescrizioni legali applicabili alle persone in cerca di lavoro
che dimorano temporaneamente in Svizzera
(art. 17 cpv. 2 LADI e art. 20 cpv. 1 LADI) Quale complemento all'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/7144 nonché
all'articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/7245 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e indipendenti e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità [Regolamento (CEE) n. 574/72], il cittadino di
uno Stato membro della Comunità europea, dell'Associazione europea di libero
scambio o della Svizzera che dimora temporaneamente in Svizzera onde cercarvi un
impiego deve annunciarsi presso un ufficio regionale di collocamento nel Cantone in 37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

41

Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

42

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3945).

43

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094). Nuovo testo giusta il n. 4
dell'art. 35 dell'O del 22 mag. 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone
(RS 142.203).

44

RS 0.831.109.268.1 45

RS 0.831.109.268.11

OADI

11

837.02

cui si mette per la prima volta a disposizione in vista del collocamento. Al momento
dell'annuncio, il richiedente sceglie una cassa. Durante la ricerca di un impiego in
Svizzera è escluso il cambiamento di cassa o di ufficio regionale di collocamento.


Art. 21


46

Consulenza e controllo
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui
di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente.

2 Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per
ogni assicurato.

3 Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e
di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio.

4 Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di
controllo.


Art. 22


47

Colloqui di consulenza e di controllo
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dopo
che l'assicurato si è annunciato per essere collocato.

2 Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni
assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato.

3 Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio
competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza
e di controllo.

4 Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può
di regola essere contattato entro un giorno.


Art. 23


48

Dati di controllo per l'esercizio del diritto all'indennità
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 I dati di controllo sono registrati nello schedario «dati di controllo» o nel modulo
«indicazioni dell'assicurato». Il Cantone sceglie il supporto di dati.

2 Il supporto di dati fornisce informazioni su: a.

i giorni lavorativi per i quali l'assicurato rende verosimile di essere stato disoccupato e idoneo al collocamento; 46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 12

837.02

b.

tutti i fatti importanti per valutare i diritti dell'assicurato, quali la malattia, il
servizio militare, le assenze per vacanze, la partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, il guadagno intermedio e il grado
d'idoneità al collocamento.

3 Durante il primo colloquio di consulenza e di controllo con l'assicurato, il servizio
competente compila lo schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni
dell'assicurato». Vi indica la cassa scelta dall'assicurato presso il Comune (art. 19
cpv. 3).

4 Il servizio competente provvede affinché alla fine del mese l'assicurato disponga di
una copia dello schedario «dati di controllo» o del modulo «indicazioni dell'assicurato».

5 Per il resto, è applicabile l'articolo 83 capoversi 3 e 4 del Regolamento (CEE) n.
574/7249.50


Art. 24


51

Esame dell'idoneità al collocamento
(art. 15 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LADI) 1 Se considera l'assicurato non idoneo o solo parzialmente idoneo al collocamento,
il servizio competente ne informa la cassa.

2 Il servizio competente emana una decisione sul grado d'idoneità al collocamento.52 3 Esso trasmette alla cassa e ai servizi interessati una copia della sua decisione.


Art. 25


53

Agevolazione della consulenza e dei controlli
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 Il servizio cantonale competente può, al fine dell'agevolazione, ordinare nel singolo caso che: a.

il colloquio di consulenza e di controllo sia posticipato per gli assicurati che
devono recarsi all'estero per partecipare a un'elezione o a una votazione, se
l'importanza dell'elezione o della votazione lo giustifica; b.

l'assicurato con grave impedimento fisico o psichico sia esonerato dall'obbligo di presentarsi al servizio competente, se le circostanze lo esigono e la
consulenza e il controllo possono essere altrimenti assicurati.

c.

l'assicurato sia temporaneamente esonerato dai colloqui di consulenza e di
controllo se deve recarsi all'estero per cercare lavoro oppure se svolge uno
stage d'orientamento professionale o si sottopone a un test d'idoneità professionale nel luogo di lavoro.

49

RS 0.831.109.268.1 50

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3945).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

OADI

13

837.02

2 Il servizio competente può autorizzare un assicurato a rinviare eccezionalmente il
suo colloquio di consulenza e di controllo, se questi prova che nel giorno stabilito è
impegnato per motivi cogenti, come ad esempio l'assenza dalla località per presentarsi a un datore di lavoro o in seguito a particolari eventi familiari.

a54 Mantenimento del diritto alle prestazioni quando l'assicurato
si reca in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS
per cercarvi lavoro
(art. 17 cpv. 2 LADI)

Qualora un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS si
rechi in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS per cercarvi lavoro,
sono applicabili l'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/7155 e l'articolo 83
del Regolamento (CEE) n. 574/7256.


Art. 26


57

Ricerche personali di lavoro dell'assicurato
(art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI) 1 L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto
forma di domande d'impiego ordinarie.

2 Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al
servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve
fornire tale prova per ogni periodo di controllo.

3 Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato.58

Art. 27


59

Giorni esenti dall'obbligo di controllo
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata durante il termine quadro, l'assicurato ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo, che può scegliere liberamente.
Durante i giorni esenti dall'obbligo di controllo non deve necessariamente essere
idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto all'indennità (art. 8 LADI).

2 Sono considerati giorni di disoccupazione controllata quelli durante i quali l'assicurato adempie i presupposti da cui dipende il diritto all'indennità.

3 L'assicurato deve informare con almeno 14 giorni di anticipo il servizio competente della sua intenzione di prendere i giorni esenti dall'obbligo di controllo cui ha
diritto. Se poi rinuncia ad avvalersene senza motivo scusabile, tali giorni sono non54

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1352).

55

RS 0.831.109.268.1 56

RS 0.831.109.268.11 57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

58

Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 14

837.02

dimeno considerati presi. I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere
presi soltanto in blocchi settimanali.

4 L'assicurato che, durante un guadagno intermedio, prende le vacanze cui ha diritto
in virtù del contratto di lavoro conserva anche per questo periodo il diritto a pagamenti secondo l'articolo 41a. I giorni di vacanza presi durante il guadagno intermedio sono dedotti dai giorni esenti dall'obbligo di controllo accumulati sino all'inizio
delle vacanze.

5 L'assicurato che partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro può
disporre, durante questo periodo, di un numero di giorni esenti dall'obbligo di controllo non superiore a quello cui dà diritto la durata complessiva del provvedimento.
I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere presi soltanto d'intesa con il
responsabile del programma.

a60 Periodo di controllo
(art. 18 cpv. 2 LADI)

È considerato periodo di controllo ogni mese civile.

Sezione 3: Indennità

Art. 28


61

Scelta e mutamento della cassa
(art. 20 cpv. 1 LADI)

1 L'assicurato sceglie la cassa al momento in cui si annuncia personalmente al Comune.

2 L'assicurato può mutare cassa, durante il termine quadro per la riscossione della
prestazione, soltanto se abbandona il campo d'azione della cassa. Salvo alla scadenza di un termine quadro, il mutamento deve aver luogo all'inizio di un periodo di
controllo.

3 Al mutamento di cassa, la precedente trasmette elettronicamente i dati alla nuova e
le consegna una copia della pratica del beneficiario. Su domanda, la cassa precedente fornisce alla nuova ogni altra indicazione necessaria.


Art. 29

Esercizio del diritto all'indennità
(art. 20 cpv. 1 e 2 LADI) 1 Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni
nuova disoccupazione dopo un'interruzione di almeno sei mesi, l'assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa: a.

il modulo di domanda d'indennità debitamente riempito; b.

il doppio del modulo ufficiale d'iscrizione per il collocamento; c.

le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni; 60

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

OADI

15

837.02

d.62 la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell'assicurato»;

e.

tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all'indennità.63 2 Al fine di far valere il suo diritto all'indennità per gli ulteriori periodi di controllo,
l'assicurato presenta alla cassa: a. 64 la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell'assicurato»;

b.

le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi; c.65 altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all'indennità.; d.

... 66 67

3 Se necessario, la cassa fissa all'assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione.68 4 Se l'assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il
diritto all'indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione
firmata dall'assicurato, se questa appare verosimile.


Art. 30

Pagamento delle indennità, dichiarazione fiscale
(art. 20, 96a, 96b e 97a LADI)69 1 La cassa paga l'indennità per il periodo di controllo trascorso, di regola nel corso
del mese seguente.

2 L'assicurato riceve un conteggio scritto.

3 Nel caso di una persona in cerca di impiego di cui all'articolo 20a è applicabile
inoltre l'articolo 84 del Regolamento (CEE) n. 574/7270. 71 62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

66

Abrogata dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 174).

67

Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen.
1992 (RU 1991 2132).

68

Originario cpv. 2.

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2921).

70

RS 0.831.109.268.11 71

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2921). Nuovo testo giusta n. I
dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

Assicurazione contro la disoccupazione 16

837.02


Art. 31


72

Anticipazione
(art. 20 LADI)73

L'assicurato ha diritto a un'adeguata anticipazione per i giorni controllati, se rende
credibile il proprio diritto alle indennità.


Art. 32


74

Indennità degli assicurati pensionati anticipatamente
(art. 18 cpv. 4 e 22 LADI) Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e complementare alle quali l'assicurato aveva diritto quando ha
raggiunto il limite d'età regolamentare per il pensionamento anticipato.


Art. 33


75

Aliquota dell'indennità giornaliera
(art. 22 cpv. 2 LADI)

1 Un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli secondo l'articolo 22 capoverso 2 LADI è dato qualora l'assicurato abbia un obbligo di mantenimento secondo
l'articolo 277 del Codice civile svizzero76. Per il resto è applicabile l'articolo 68 capoverso 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/7177.78 2 L'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 LADI ammonta almeno a 130 franchi.

3 Hanno diritto a un'indennità conformemente all'articolo 22 capoverso 2 lettera c
LADI le persone che:

a.

riscuotono una rendita d'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità,
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare o prestazioni in caso di invalidità conformemente alla legislazione di
uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato membro
dell'AELS, della Norvegia, dell'Islanda o del Liechtenstein; o b.

hanno richiesto una rendita d'invalidità di cui alla lettera a e la richiesta non
sembra senza prospettiva.79 72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2409).

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3945).

74

Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998
(RU 1999 2387).

75

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

76

RS 210

77

RS 0.831.109.268.1 78

Nuovo testo giusta n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1094).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3945).

OADI

17

837.02


Art. 34

Supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli
e la formazione
(art. 22 cpv. 1 LADI)

1 Il supplemento corrispondente agli assegni legali per figli e la formazione è calcolato secondo la legge disciplinante gli assegni familiari del Cantone dove risiede
l'assicurato. Per il resto, è applicabile l'articolo 76 del Regolamento (CEE)
n. 574/7280.81

2 Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco)82 comunica annualmente agli organi
d'esecuzione, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, le aliquote e
i principali presupposti del diritto agli assegni.


Art. 35

Conteggio AVS per le indennità di disoccupazione
(art. 22 cpv. 2 LADI)

1 La cassa deduce la parte del contributo AVS/AI/IPG del lavoratore dalle indennità
giornaliere secondo gli articoli 18 e seguenti e 61 della LADI.

2 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali disciplina, d'intesa con il Seco, il
conteggio dei contributi con l'AVS/AI/IPG, l'annuncio dei redditi che devono essere iscritti nei conti individuali dell'AVS e la copertura dei costi risultanti.

3 L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione verifica, all'atto dei
suoi controlli periodici (art. 109 e 110), le deduzioni dei contributi AVS da parte
della cassa e le notificazioni al sistema di informazione dell'assicurazione-disoccupazione. Dispone le necessarie rettificazioni e comunica le corrispondenti osservazioni all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

4 Il controllo federale delle finanze esamina il conteggio AVS compilato dall'Ufficio
di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione per l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS, nonché i versamenti dei contributi. Controlla inoltre i dati forniti dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione all'Ufficio
centrale di compensazione dell'AVS per la tenuta dei conti individuali.


Art. 36


83

Assicurazione obbligatoria degli infortuni non professionali
(art. 22a cpv. 4 LADI) I dettagli e la procedura sono retti dall'ordinanza del 24 gennaio 199684 sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati.

80

RS 0.831.109.268.11 81

Nuovo testo giusta n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002
1094).

82

Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 1 n. 16 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal
1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

83

Abrogato dall'art. 6 cpv. 3 dell'O del 24 mar. 1993 concernente il DF sui provvedimenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione [RU 1993 1268]. Nuovo testo giusta il n. I dell'O
dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

84

RS 837.171

Assicurazione contro la disoccupazione 18

837.02


Art. 37

Periodo di calcolo per il guadagno assicurato
(art. 23 cpv. 1 LADI)

1 È reputato di regola periodo di calcolo per il guadagno assicurato l'ultimo mese di
contribuzione (art. 11) prima dell'inizio del termine quadro per la riscossione della
prestazione. È fatto salvo il capoverso 5.85 2 Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione varia di almeno il 10 per cento rispetto al salario medio degli ultimi sei mesi, il guadagno assicurato è calcolato secondo questo salario medio.86 3 Se il risultato del calcolo eseguito in base ai capoversi 1 e 2 si rivela ingiusto per
l'assicurato, la cassa può fondarsi su un periodo di calcolo più lungo, ma al massimo
sui 12 ultimi mesi di contribuzione.

3bis Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo o al genere di
contratto di lavoro, il guadagno assicurato verrà calcolato in base agli ultimi dodici
mesi, al massimo però in base al tempo di lavoro medio convenuto contrattualmente.87 3ter Se il periodo di contribuzione per il ripristino del diritto all'indennità di disoccupazione è stato accumulato esclusivamente durante un termine quadro di riscossione ormai scaduto, il guadagno assicurato è di regola calcolato sugli ultimi sei mesi di contribuzione di detto termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI). Non sono presi in
considerazione i periodi di contribuzione corrispondenti a indennità compensative
conformemente all'articolo 41a capoverso 4.88 4 Il guadagno assicurato è ridefinito per il periodo di controllo seguente se, durante
il termine quadro per la riscossione della prestazione: a.

l'assicurato ha esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un'attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al
guadagno assicurato, e se è nuovamente disoccupato; b.

l'idoneità al collocamento dell'assicurato è mutata.89 5 Qualora un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS
abbia esercitato un'attività salariata in uno degli Stati membri o in Norvegia, in
Islanda o nel Liechtenstein durante il periodo di riferimento per il calcolo del guadagno assicurato, è applicabile l'articolo 68 capoverso 1 del Regolamento (CEE)
n. 1408/7190.91


Art. 38


92

85

Nuovo testo giusta n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002
1094).

86

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

87

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

88

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

90

RS 0.831.109.268.1 91

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1352).

92

Abrogato(i) dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

OADI

19

837.02


Art. 39

Salario determinante in caso di computo di periodi assimilati
a periodi di contribuzione
(art. 23 cpv. 1 LADI)

Per periodi che, secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d LADI, sono computati
come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l'assicurato avrebbe
normalmente ottenuto.


Art. 40

Limite minimo del guadagno assicurato
(art. 23 cpv. 1 LADI)93 1 Il guadagno non è assicurato qualora, durante il periodo di calcolo, non raggiunga
mensilmente 500 franchi o 300 franchi per i lavoratori a domicilio. I guadagni risultanti da più rapporti di lavoro sono cumulati.

2 e 3 ...94

a95 Conversione del guadagno mensile in guadagno giornaliero
(art. 23 cpv. 1 LADI)

Il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21,7.

b 96 Guadagno assicurato degli impediti fisici o psichici
(art. 23 cpv. 1 LADI)

Nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente
prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente.


Art. 41


97

Quote globali per il guadagno assicurato
(art. 13 cpv. 2bis e 23 cpv. 2 LADI) 1 Per il guadagno assicurato delle persone che sono esonerate dall'adempimento del
periodo di contribuzione o che riscuotono un'indennità di disoccupazione dopo il
compimento del tirocinio o del periodo educativo di figli d'età inferiore a 16 anni,
valgono le seguenti quote globali: a.

153 franchi per giorno per le persone che hanno svolto studi completi in
un'università, in una scuola tecnica superiore (STS), in una scuola magistrale, in una scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) o che hanno acquisito una formazione equivalente; b.

127 franchi per giorno per le persone che hanno svolto un tirocinio completo
o che hanno acquisito una formazione equivalente in una scuola professionale o in un istituto analogo; 93

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

94

Abrogato(i) dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

95

Originario art. 40b. Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985
(RU 1985 648).

96

Originario art. 40c. Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985
(RU 1985 648).

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 20

837.02

c.

102 franchi per giorno per tutte le altre persone di 20 anni o più e 40 franchi
per giorno per quelle di età inferiore a 20 anni.

2 Le quote globali sono ridotte del 50 per cento per gli assicurati che: a.98 sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI eventualmente in combinazione con
uno dei motivi di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI oppure
riscuotono l'indennità di disoccupazione al termine di un tirocinio; b.

sono d'età inferiore a 25 anni e c.

non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo 33.

3 I capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle persone il cui salario di apprendista supera la quota globale corrispondente.

4 ...99

5 Consultata la commissione di vigilanza, il DFE100 può, con effetto dall'inizio
dell'anno civile, adeguare le quote globali all'evoluzione salariale.

a101 Indennità compensative
(art. 16 cpv. 2 lett. i e 24 LADI) 1 Se il reddito è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'assicurato ha diritto, nell'ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative.102 2 Se non sussiste il diritto a indennità compensative secondo l'articolo 24 capoverso
4 LADI, si ritiene adeguato un reddito a partire dal 70 per cento del guadagno assicurato.103 3 Il diritto a pagamenti compensativi non è dato se un rapporto di lavoro è stato interrotto prima dello scadere di un anno e se lo stesso è mantenuto fra le due parti a
una delle condizioni seguenti: a.

il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva; b.

il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.

4 Se l'assicurato non ha più diritto a pagamenti compensativi ai sensi dell'articolo 24
capoverso 4 LADI, il reddito conseguito da un'attività non idonea durante un periodo di controllo è dedotto dall'indennità di disoccupazione cui ha diritto.

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

99

Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094).

100 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

101

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

102

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

103

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 1997 (RU 1997 2446).

OADI

21

837.02

b104 Termine quadro e numero delle indennità giornaliere per
gli assicurati prima dell'età AVS
(art. 27 cpv. 3 LADI)

Per gli assicurati aventi diritto al numero massimo d'indennità giornaliere di cui
all'articolo 27 capoverso 2 LADI che si annunciano disoccupati durante i due anni e
mezzo precedenti il raggiungimento dell'età ordinaria che dà diritto alla rendita
AVS, il termine quadro impartito per la riscossione della prestazione scade con il
raggiungimento dell'età di rendita AVS. Essi hanno diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.


Art. 42

Diritto all'indennità giornaliera nel caso di malattia, d'infortunio
o di maternità
(art. 28 LADI)

1 Gli assicurati che temporaneamente, a causa di malattia, infortunio o maternità,
non sono idonei o sono soltanto parzialmente idonei al lavoro e al collocamento e
intendono far valere il diritto all'indennità giornaliera devono annunciare la loro incapacità al lavoro al servizio competente, entro una settimana dall'inizio della medesima.105 2 L'assicurato, se annuncia l'incapacità al lavoro tardivamente e senza valido motivo, perde il diritto all'indennità giornaliera per i giorni precedenti l'annuncio.

3 Il servizio competente registra nello schedario «dati di controllo» la durata dell'incapacità totale o parziale al lavoro o al collocamento.106 4 ...107


Art. 43


108

104

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O
dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2387).

105

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

106

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

107 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094).

108

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

Assicurazione contro la disoccupazione 22

837.02

Sezione 4: Sospensione del diritto all'indennità

Art. 44


109

Disoccupazione imputabile all'assicurato e ricerche
di lavoro insufficienti
(art. 30 cpv. 1 lett. a e c LADI) 1 La disoccupazione è segnatamente imputabile all'assicurato che: a.

con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi
contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del
rapporto di lavoro;

b.

ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un
altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di
conservare il vecchio impiego; c.

ha disdetto egli stesso un rapporto di lavoro di presumibile lunga durata e ne
ha concluso un altro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe
stato soltanto di breve durata, a meno che non si potesse ragionevolmente
esigere da lui di conservare il vecchio impiego; d.

ha rifiutato un'occupazione adeguata di durata indeterminata e ha concluso
un rapporto di lavoro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe
stato soltanto di breve durata.

2 Per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza
valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente.


Art. 45

Inizio e durata della sospensione
(art. 30 cpv. 3 e 3

bis

LADI)110

1 La sospensione del diritto all'indennità ha effetto dal primo giorno dopo: a.

la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per trovare
un'occupazione adeguata prima della disoccupazione; b.

...111

c.

l'atto o l'omissione per cui è stata decisa; d.

una sospensione o un periodo di attesa già in corso.

2 La sospensione del diritto all'indennità è di: a.

1-15 giorni in caso di colpa lieve; b.

16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave; c.

31-60 giorni in caso di colpa grave;112 109

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

110

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

111

Abrogata dal n. I dell'O del 25 apr. 1985 (RU 1985 648).

112

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

OADI

23

837.02

2bis Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine
quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata
in modo adeguato.113

3 La colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.114 Capitolo 2: Indennità per lavoro ridotto

Art. 46


115

Tempo di lavoro normale e ridotto
(art. 31 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LADI) 1 Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal
lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario annuo
medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.

2 Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in
esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore
in esubero s'intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro
convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall'orario
di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.

3 Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un'indennità per
lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.

4 Se al momento dell'introduzione del lavoro ridotto autorizzato per l'azienda o per
il settore d'esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti
sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

5 Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero
effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo
negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

a ...

b116 Perdita di lavoro controllabile
art. 31 cpv. 3 lett. a LADI) 1 La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di
lavoro sono controllate dall'azienda.

113

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

114

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

116

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

Assicurazione contro la disoccupazione 24

837.02

2 Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo
delle ore di lavoro.


Art. 47

Perfezionamento professionale nell'azienda
(art. 31 LADI)

1 Il diritto all'indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di lavoro,
con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o parzialmente il
tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale dei lavoratori colpiti.

2 Il servizio cantonale può dare il suo consenso soltanto se il perfezionamento professionale: a.

procura capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel
caso di mutamento d'impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il
posto di lavoro attuale; b.

è organizzato da persone competenti secondo un programma prestabilito; c.

e rigorosamente separato dall'attività usuale dell'azienda, e d.

non giova esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di
lavoro.


Art. 48

Perdita di lavoro computabile per i lavoratori a domicilio
(art. 32 cpv. 1 LADI)

1 La perdita di lavoro dei lavoratori a domicilio non è computata all'atto del calcolo
della perdita di lavoro dell'azienda.

2 La perdita di lavoro di un lavoratore a domicilio è computata soltanto nella misura
in cui il suo salario, per un periodo di conteggio, sia inferiore del 20 per cento o più
al salario medio che detto lavoratore ha ottenuto innanzi il primo periodo di conteggio, ma al massimo durante gli ultimi 12 mesi.

a117 Perdita di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
(art. 32 cpv. 1 lett. b LADI) 1 La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro a contare dall'inizio del lavoro ridotto, se l'introduzione di quest'ultimo non coincide con
l'inizio di un periodo di conteggio e se in quello precedente il lavoro non è stato ridotto.

2 La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro sino alla
fine del lavoro ridotto, se il lavoro è ripreso a pieno tempo prima della fine di un periodo di conteggio e se in quello seguente il lavoro non è ridotto.

3 I periodi di conteggio, nei quali il lavoro è stato ridotto solo parzialmente nel senso
dei capoversi 1 e 2, sono computati integralmente per determinare la durata massima
dell'indennità (art. 35 LADI).

117

Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

OADI

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Art. 49

Giorno di lavoro intero
(art. 32 cpv. 2 LADI)

È considerato giorno di lavoro intero il quinto della durata normale del lavoro settimanale compiuto dal lavoratore (art. 46).


Art. 50


118

Periodo di attesa
(art. 32 cpv. 2 LADI)

Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti: a.

due giorni di attesa per i primi sei periodi di conteggio; b.

tre giorni di attesa dal settimo al dodicesimo periodo di conteggio.


Art. 51

Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o
ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
(art. 32 cpv. 3 LADI)

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può
evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere
un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da: a.

il divieto di importare o di esportare materie prime o merci; b.

il contingentamento delle materie prime o dei materiali d'esercizio, compresi
i combustibili;

c.

restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d'accesso; d.

interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell'approvvigionamento
energetico;

e.

danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un'assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una
tale perdita, ancorché l'assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata
il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.

118

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

Assicurazione contro la disoccupazione 26

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a119 Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute
a condizioni meteorologiche
(art. 32 cpv. 3 LADI)

1 Una perdita di lavoro è computabile quando è riconducibile a condizioni meteorologiche eccezionali che immobilizzano l'azienda o limitano notevolmente la sua attività.

2 Per un'azienda sono segnatamente considerate condizioni meteorologiche eccezionali la mancanza di neve in una regione di sport invernali, se si manifesta in un periodo in cui è provato che l'azienda è rimasta aperta in tre degli ultimi cinque anni
precedenti.

3 L'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25 per cento della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo.

4 Per ogni periodo di conteggio viene dedotto dalla durata della perdita di lavoro
computabile un termine d'attesa di tre giorni interi di lavoro. Nelle aziende la cui attività è esclusivamente stagionale, il termine d'attesa è, per la prima perdita di lavoro
della stagione, di due settimane.

5 Sono considerati giorni d'attesa compiuti soltanto i giorni di lavoro persi durante i
quali il lavoratore era vincolato da un rapporto di lavoro e per il quale ha ricevuto
dal datore di lavoro un compenso almeno equivalente all'indennità per lavoro ridotto.

6 Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è di durata determinata.


Art. 52

Settore d'esercizio
(art. 32 cpv. 4 LADI)

1 Un settore d'esercizio è parificato ad un'azienda se costituisce un'unità organica
provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale: a.

dipende da una direzione autonoma in seno all'azienda, oppure b.

fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte sul mercato da
aziende autonome.

2 Il datore di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d'esercizio,
deve presentare un organigramma del complesso dell'azienda.

119

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Giusta il
n. II di detta modificazione il termine di attesa di due settimane a norma del capoverso 4 può
cominciare a decorrere già prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, nella misura in cui è stato preannunciato il lavoro ridotto.

OADI

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Art. 53

Periodo di conteggio
(art. 32 cpv. 5 LADI)

1 È considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di 4 settimane se i salari
sono pagati ad intervalli di 1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di
conteggio è di un mese.

2 Se un'azienda prevede diversi periodi di salario, all'indennità per lavoro ridotto è
applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane.


Art. 54

Perdita di lavoro computabile in caso di lavoro ridotto prima
o dopo giorni festivi o vacanze aziendali
(art. 33 cpv. 1 lett. c LADI) 1 La perdita di lavoro non è computabile: a.

durante i 2 giorni di lavoro immediatamente precedenti o seguenti giorni festivi che non cadono di sabato o di domenica; b.

durante 5 giorni di lavoro immediatamente precedenti e seguenti le vacanze
aziendali.

2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, il Seco può, su domanda del datore di lavoro, accordare deroghe, se circostanze particolari consentono di escludere qualsiasi
abuso. Il datore di lavoro deve presentare la domanda al servizio cantonale, che la
trasmette al Seco con il suo preavviso.120
a121 Oscillazioni stagionali del grado di occupazione
(art. 33 cpv. 1 lett. b e 3 LADI) Le oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di
lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante lo stesso periodo
nei due anni precedenti.


Art. 55

Calcolo dell'indennità in caso di lavoro ridotto per lavoratori
a domicilio
(art. 34 cpv. 2 LADI)

L'indennità in caso di lavoro ridotto per lavoratori a domicilio è calcolata secondo il
salario medio del periodo di riferimento (art. 48 cpv. 2).


Art. 56

Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto ai beneficiari di assegni
per il periodo di introduzione
(art. 34 cpv. 2 LADI)

1 L'indennità per lavoro ridotto a gli assicurati beneficiari di assegni per il periodo
d'introduzione (art. 65 LADI) è calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo di introduzione; non è tenuto conto degli assegni per il periodo
di introduzione.

120

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

121 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 28

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2 L'indennità per lavoro ridotto, se la riduzione raggiunge il cento per cento, e calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo seguente quello
d'introduzione.


Art. 57

Basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario
(art. 34 cpv. 3 LADI)

Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione si scosta di almeno il 10 per cento dal
salario medio dei tre ultimi mesi, l'indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a
questo salario medio.

a122 Perdita di lavoro massima
(art. 35 cpv. 1

bis

LADI)

1 Se, durante il termine quadro, la perdita di lavoro supera l'85 per cento dell'orario
normale di lavoro dell'azienda per più di quattro periodi di conteggio consecutivi o
singoli, il diritto all'indennità per lavoro ridotto è dato soltanto per i primi quattro
periodi di conteggio.

2 L'orario normale di lavoro dell'azienda è definito nell'articolo 46.

b123 Durata massima dell'indennità
(Art. 35 cpv. 2 LADI)

La durata massima dell'indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro è prolungata di sei periodi di conteggio.


Art. 58

Termine di annuncio
(art. 36 cpv. 1 LADI)

1 Il termine di annuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il datore
di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circostanze improvvise ed imprevedibili.

2 Il lavoro ridotto può essere annunciato immediatamente prima del suo inizio, se
necessario per telefono, qualora in un'azienda le possibilità di lavoro dipendano dall'entrata giornaliera delle ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di
riserve. Il datore di lavoro deve confermare l'annuncio telefonico senza indugio e
per iscritto.

3 Lo stesso vale se il datore di lavoro non ha potuto dare l'annuncio nel termine prescritto.

4 Se il datore di lavoro ha annunciato il lavoro ridotto tardivamente senza motivo
scusabile, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui
scade il termine impartito per l'annuncio.

122

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

123

Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 1997 (RU 1997 1547). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
30 set. 2002, in vigore fino al 30 giu. 2003 (RU 2002 3352).

OADI

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Art. 59

Documenti da presentare
(art. 36 cpv. 2 e 3 LADI) 1 Con il preannuncio di lavoro ridotto, il datore di lavoro deve, in più delle indicazioni prescritte nell'articolo 36 capoverso 2 LADI, presentare: a.

una descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria l'introduzione
del lavoro ridotto e una valutazione delle prospettive economiche dell'azienda a breve termine; b.

un documento indicante il numero dei lavoratori dei quali il rapporto di lavoro è stato disdetto o verrà disdetto prossimamente; c.

tutti gli altri documenti chiesti dal servizio cantonale.

2 Il datore di lavoro deve annunciare il lavoro ridotto sul modulo del Seco.

3 Il Seco può prevedere una procedura semplificata nel caso in cui, in circostanze
immutate, un'azienda annuncia reiteratamente lavoro ridotto in un periodo di due
anni (art. 35 cpv. 1 LADI).


Art. 60

Scelta e mutamento della cassa
(art. 36 cpv. 2 lett. c e 38 cpv. 1 LADI) 1 Il datore di lavoro può scegliere una cassa per ognuno dei settori d'esercizio
(art. 52).

2 Il datore di lavoro, se ha annunciato il lavoro ridotto e scelto una cassa, può cambiarla entro un periodo di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) soltanto se: a.

la cassa respinge la sua domanda di indennità essendo incompetente; b.

l'azienda non appartiene più al campo d'attività locale o materiale della cassa (art. 78 cpv. 2 LADI).

3 Il datore di lavoro, se ha fatto valere indennità per intemperie nel corso dell'ultimo
biennio, può far valere indennità per lavoro ridotto presso un'altra cassa soltanto se
soddisfa una delle condizioni di cui al capoverso 2.

4 Il Seco può autorizzare un mutamento di cassa se il datore di lavoro prova che la
cassa precedente non è in grado di sbrigare il caso conformemente alle prescrizioni o
ha commesso gravi errori nel disbrigo di un caso antecedente.

5 La cassa precedente fornisce alla nuova, se ne fa domanda, ogni indicazione necessaria, in particolare sul numero dei periodi di conteggio per i quali ha pagato prestazioni.


Art. 61

Esercizio del diritto alle indennità
(art. 38 cpv. 1 LADI)

Il termine per l'esercizio del diritto all'indennità decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo di conteggio.

Assicurazione contro la disoccupazione 30

837.02

a124 Rifusione dei contributi padronali
(art. 39 cpv. 2 LADI)

I contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi di perdita di lavoro sono
versati al datore di lavoro unitamente all'indennità per lavoro ridotto.


Art. 62


125



Art. 63

Computo del reddito conseguito con un'occupazione provvisoria
(art. 41 cpv. 4 LADI)

L'indennità per lavoro ridotto è diminuita nella misura in cui, aggiunta al reddito
conseguito con un'occupazione provvisoria, supera la perdita di guadagno computabile.


Art. 64

Diminuzioni per colpa dell'assicurato
(art. 41 cpv. 5 LADI)

1 L'indennità per lavoro ridotto è diminuita: a.

da 100 a 250 franchi in caso di colpa lieve; b.

da 251 a 550 franchi in caso di colpa di una certa gravità; c.

da 551 a 1000 franchi in caso di colpa grave.

2 Il servizio cantonale consegna senza indugio un doppio della decisione al datore di
lavoro, alla cassa e al Seco.

3 Il datore di lavoro, su mandato della cassa, compensa per quanto possibile le riduzioni definitive con le indennità per lavoro ridotto non ancora pagate. La cassa è tenuta ad esigere dall'assicurato il rimborso delle riduzioni che non possono essere
compensate.

Capitolo 3: Indennità per intemperie

Art. 65

Rami d'attività aventi diritto all'indennità per intemperie
(art. 42 cpv. 1 e 2 LADI) 1 L'indennità per intemperie può essere pagata nei rami seguenti: a.

edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave; b.

estrazione di sabbia e di ghiaia; c.

posa di binari e di condotte aeree; d.

sistemazioni esterne (giardini); 124

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

125

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

31

837.02

e.126 selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola; f.

estrazione d'argilla e industria laterizia; g.

pesca professionale; h.127 trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione; i.128 segherie.

2 ...129

3 Inoltre, l'indennità per intemperie può essere pagata ad aziende che si dedicano
unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità
o di umidità straordinarie.130

Art. 66

Perdita di lavoro computabile
(art. 43 cpv. 2 LADI)

1 La perdita di lavoro è computata con una mezza giornata se dura un mattino o un
pomeriggio oppure raggiunge il 50 per cento ma è inferiore al 100 per cento di un
giorno lavorativo intero.131 2 ...132

a133 Tempo di lavoro normale e ridotto
(art. 42 cpv. 1 e 44a cpv. 1 LADI) 1 Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal
lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario annuo
medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.

2 Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in
esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore
in esubero s'intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro
convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall'orario
di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.

126

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

127

Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

128

Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

129

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

130

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

131

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

132 Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 174).

133 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 32

837.02

3 Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un'indennità per
lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.

4 Se al momento in cui si verifica una perdita di lavoro computabile dovuta ad intemperie per l'azienda o per il settore d'esercizio non decorre alcun termine quadro
per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori
nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

5 Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero
effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo
negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.


Art. 67

Giorno lavorativo intero
(art. 43 cpv. 3 LADI)

È considerato giorno lavorativo intero il quinto della durata normale del lavoro settimanale compiuto dal lavoratore (art. 46).


Art. 68

Periodo di conteggio
(art. 43 cpv. 4 LADI)

1 È considerato periodo di conteggio dell'indennità per intemperie un periodo di
4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di 1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri
casi, il periodo di conteggio è di un mese.

2 Se un'azienda prevede diversi periodi di salario, all'indennità per intemperie è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane.


Art. 69


134

Annuncio
(art. 45 LADI)

1 Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale, sul modulo del Seco, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, il più tardi il quinto giorno del mese
civile successivo.

2 Se il datore di lavoro ha annunciato tardivamente, senza motivo scusabile, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, l'inizio del diritto all'indennità subisce un differimento ari alla durata del ritardo.

3 Il servizio cantonale determina, mediante decisione, i giorni per i quali può essere
concessa l'indennità per intemperie.


Art. 70

Esercizio del diritto all'indennità
(art. 47 cpv. 1 LADI)

Il termine per esercitare il diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo la fine
del periodo di conteggio.

134

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

OADI

33

837.02


Art. 71

Mutamento di cassa
(art. 47 cpv. 2 LADI)

Se per l'azienda, in materia di indennità per lavoro ridotto, decorre un termine di
due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) oppure se l'azienda ha fatto valere indennità per intemperie durante i due ultimi anni, essa può far valere nuove indennità presso
un'altra cassa soltanto se soddisfa una delle condizioni indicate nell'articolo 60 capoverso 2.

a135 Rifusione dei contributi padronali
(art. 48 cpv. 2 LADI)

I contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi di perdita di lavoro sono
versati al datore di lavoro unitamente all'indennità per intemperie.


Art. 72


136

Prescrizioni di controllo
(art. 49 cpv. 2 LADI)

In caso di perdita di lavoro per intemperie non si procede ad alcun controllo mediante timbratura, per quanto il servizio cantonale non disponga altrimenti.

Capitolo 4: Indennità per insolvenza

Art. 73

Lavoratori aventi diritto all'indennità
(art. 51 LADI)

I lavoratori che non hanno ancora raggiunto l'età minima di contribuzione all'AVS
sono parificati ai lavoratori soggetti all'obbligo contributivo.


Art. 74


137

Prova della verosimiglianza del credito salariale
(art. 51 LADI)

La cassa può pagare l'indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro.


Art. 75


138



Art. 76

Contributi alle assicurazioni sociali
(art. 52 cpv. 2 LADI)

1 La cassa preleva dall'indennità per insolvenza i contributi (quota del lavoratore e
del datore di lavoro): a.

all'AVS/AI/IPG e all'assicurazione-disoccupazione, per la cassa di compensazione AVS del datore di lavoro; 135

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

136

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

137

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

138

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

Assicurazione contro la disoccupazione 34

837.02

b.

all'assicurazione-infortuni obbligatoria, per l'istituto d'assicurazione competente; c.

alla previdenza professionale obbligatoria, per l'istituto di previdenza del
datore di lavoro.

2 L'importo dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria risulta dal regolamento dell'istituto di previdenza; la cassa preleva soltanto i contributi corrispondenti al salario coordinato.

3 La cassa deduce la quota del lavoratore dall'indennità per insolvenza.

4 Il Seco disciplina la procedura d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali.

5 L'articolo 35 capoverso 3 è applicabile per analogia alla verifica delle deduzioni.


Art. 77

Esercizio del diritto all'indennità
(art. 53 LADI)

1 L'assicurato che pretende un'indennità per insolvenza deve presentare alla cassa
competente:

a.

il modulo di domanda d'indennità debitamente riempito; b.

il certificato di assicurazione AVS/AI; c.

il permesso di domicilio o di dimora oppure un'attestazione di domicilio del
Comune ovvero, se è straniero, il permesso pertinente; d.

tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all'indennità.

2 Se necessario, la cassa fissa all'assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione.

3 Se il fallimento di un datore di lavoro ha ripercussioni per succursali o stabili organizzazioni situate in un altro Cantone, i loro lavoratori possono far valere il diritto
attraverso la cassa pubblica di detto Cantone. Questa trasmette le domande e gli allegati alla cassa competente.

4 Se il datore di lavoro non è oggetto di un'esecuzione forzata in Svizzera, è competente la cassa pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro. Se
esistono parecchi luoghi di lavoro in diversi Cantoni, il Seco designa la cassa competente.

5 Nel caso dell'articolo 51 lettera b LADI il lavoratore deve far valere il diritto
all'indennità per insolvenza al più tardi 60 giorni dopo che il termine per la presentazione della domanda di fallimento è trascorso infruttuoso.139

Art. 78

Collaborazione delle casse
(art. 53 LADI)

La cassa competente può far capo a casse pubbliche di altri Cantoni per il disbrigo
dei casi di indennità.

139

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

OADI

35

837.02


Art. 79

Procedimenti ed azioni che possono cagionare spese
(art. 54 LADI)

La cassa può proporre procedimenti che le possono provocare spese soltanto con il
consenso del Seco. Lo stesso vale per le azioni risultanti dal diritto sull'esecuzione.


Art. 80

Crediti all'estero
(art. 54 cpv. 2 LADI)

1 Se un credito deve essere fatto valere all'estero, la cassa sottopone il caso al Seco
con tutti gli atti.

2 Il Seco può autorizzare la cassa a rinunciare all'esercizio dei suoi diritti, se l'esigibilità del credito appare dubbia o se sono prevedibili complicazioni oppure spese
sproporzionate.

Capitolo 5: Provvedimenti preventivi Sezione 1:
Riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione professionali


Art. 81

Frequentazione di corsi
(art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI) 1 Il servizio cantonale può ordinare o approvare la frequentazione di un corso soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone
qualificate.

2 Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori.

3 Il partecipante al corso deve consegnare all'ufficio del lavoro la domanda di consenso entro dieci giorni prima dell'inizio del corso; l'ufficio la trasmette al servizio
cantonale. Se un partecipante presenta la domanda dopo l'inizio del corso, senza
motivo giustificabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto da quel momento.

a140 Controllo dell'efficacia delle misure
(art. 59a LADI) 1 Il servizio cantonale trasmette i dati necessari per il controllo dell'efficacia delle
misure al sistema di informazione COLSTA.

2 Le istituzioni e le persone che eseguono misure in materia di mercato del lavoro
forniscono informazioni, partecipano alle misure di controllo e valutano i risultati
conseguiti.

140

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 36

837.02


Art. 82


141

Applicabilità delle disposizioni concernenti
l'indennità di disoccupazione
(art. 59b e 60 LADI) 1 Le disposizioni sull'indennità di disoccupazione si applicano completivamente al
versamento di indennità giornaliere per la frequentazione di un corso.

2 Nel caso di corsi a tempo parziale, il diritto all'indennità per i giorni liberi dall'insegnamento sussiste soltanto se l'assicurato rende plausibile che durante questi giorni deve dedicarsi prevalentemente alla preparazione del corso.


Art. 83

Considerazione delle capacità e delle attitudini dell'assicurato
(art. 60 cpv. 1 lett. c LADI) Il servizio cantonale, se ordina a un assicurato la frequentazione di un corso, deve
tenere adeguatamente conto, in più della situazione del mercato del lavoro, anche
delle sue capacità ed attitudini. D'intesa con l'assicurato, esso può, se necessario, incaricare l'orientamento professionale pubblico di chiarire il caso.


Art. 84


142



Art. 85

Rimborso delle spese di frequentazione dei corsi
(art. 61 cpv. 3 LADI)

1 Sono considerati materiale didattico i libri di testo e il materiale analogo che servono per l'insegnamento della materia, ad esclusione del materiale usuale per scrivere e disegnare. Eccezionalmente possono essere rimborsati i costi di altro materiale necessario, se è particolarmente caro. Il partecipante al corso deve consegnare
alla cassa le fatture per il materiale didattico e l'altro materiale, corredandole di
un'attestazione nella quale la direzione del corso certifica la necessità dell'acquisto.

2 Come spese di viaggio, la cassa rimborsa il costo per i biglietti o gli abbonamenti
di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblico all'interno del Paese. Non sono
rimborsate le spese di poco conto nel raggio locale. Eccezionalmente e con il consenso del servizio cantonale, la cassa può rimborsare a un assicurato le spese documentate, cagionate dall'utilizzazione di un mezzo di trasporto privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico oppure se l'utilizzazione di questo non può
essere ragionevolmente pretesa.

3 Il DFE stabilisce periodicamente le tariffe per: a.

i contributi alle spese di vitto ed alloggio nel luogo del corso; b.

l'utilizzazione di veicoli privati.

141 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

142

Abrogato dal n. I dell'O del 18 dic. 1996 (RU 1997 60).

OADI

37

837.02


Art. 86

Rimborso e anticipazioni
(art. 61 cpv. 3 LADI)

1 La cassa rimborsa l'assicurato, di regola, con il pagamento delle indennità giornaliere, se egli comprova le spese entro la fine del periodo di controllo (art. 18 cpv. 2
LADI). I partecipanti a un corso, che non riscuotono indennità giornaliere, presentano i loro documenti alla cassa entro la fine di ogni mese. Le fatture concernenti le
quote d'iscrizione e gli acquisti importanti di materiale didattico possono essere
consegnate alla cassa per il pagamento diretto.

2 Il rimborso non è eseguito qualora l'assicurato non l'abbia fatto valere il più tardi
3 mesi dopo la fine del mese durante il quale le spese sono state operate. Gli importi
non recapitabili si prescrivono in 3 anni.

3 La cassa può versare un'anticipazione per le spese di viaggio, di vitto ed alloggio,
se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno.


Art. 87


143

Attestazione dell'organizzatore del corso e contributi per i corsi
(art. 59b, 61 cpv. 3 e 63 LADI) 1 L'organizzatore del corso fornisce all'assicurato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un'attestazione a destinazione della cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato ha effettivamente
seguito i corsi, nonché le eventuali assenze.

2 L'assegnazione di contributi per i corsi può essere vincolata a oneri.

3 I responsabili dei corsi devono compilare un inventario del materiale didattico e
dell'altro materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tale materiale può essere alienato soltanto con il consenso dell'ufficio di
compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.


Art. 88

Spese computabili
(art. 63 LADI)144

1 Sono considerate spese computabili:145 a.

la rimunerazione della direzione del corso e del corpo insegnante; b.

le spese d'acquisto del materiale didattico e degli altri materiali necessari; c.146 i premi dell'assicurazione infortuni professionali e dell'assicurazione cose; d.147 le spese necessarie di vitto e alloggio; 143

Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in
vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

144

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

145

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

146 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

147

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 38

837.02

e.148 le necessarie spese di trasporto del materiale e quelle di viaggio della direzione dei corsi e del corpo insegnante sino al luogo del corso.

f.149 le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

2 ...150


Art. 89


151

Procedura
(art. 59 - 75 LADI)152 1 Il servizio cantonale riassume le misure in materia di mercato del lavoro (art. 59 a
75 LADI) in un progetto quadro annuale che presenta all'ufficio di compensazione
al più tardi otto settimane prima dell'inizio dell'anno nuovo. Se intervengono modificazioni essenziali di concetto delle misure, il servizio cantonale deve sottoporre per
decisione la modificazione all'ufficio di compensazione.

2 I responsabili delle misure in materia di mercato del lavoro ai sensi degli articoli
14 capoverso 5bis, 62 e 72 LADI presentano al servizio cantonale le loro domande di
sussidi almeno quattro settimane prima dell'inizio della misura pertinente.

3 L'ufficio di compensazione sottopone per decisione alla commissione di sorveglianza le seguenti domande: a.

progetti quadro annuali dei servizi cantonali; b.153 domande concernenti misure le cui spese di progetto computabili superano il milione di franchi.

4 L'ufficio di compensazione autorizza in una procedura semplificata le domande
del servizio cantonale concernenti misure le cui spese di progetto computabili non
superano il milione di franchi.154

Art. 90

Assegni per il periodo di introduzione
(art. 65 a 67 LADI)

1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché: a.

è in età avanzata;

b.155 è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente; 148

Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

149

Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

150

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

151

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

152 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

153 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

154 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

155

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

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837.02

c.156 ha cattivi precedenti professionali; d.157 ha già riscosso 150 indennità giornaliere.

1bis Gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo
di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei
mesi.158

2 L'articolo 81 capoverso 3 è applicabile per analogia alla presentazione della domanda.

3 Il servizio cantonale esamina presso il datore di lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell'assegno per il periodo di introduzione. Può esigere che
le condizioni di cui all'articolo 65 lettere b e c della LADI siano convenute per
scritto.

4 La cassa paga gli assegni per il periodo d'introduzione al datore di lavoro. Questi li
versa con il salario convenuto all'assicurato.

5 L'ufficio di compensazione può emanare direttive per il calcolo degli assegni.

a159 Assegni per la formazione
(art. 66a-66c e 67 LADI) 1 Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole
superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di
formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché
le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità
cantonale.

2 Il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19
aprile 1978160 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio.

3 Il salario d'apprendista corrispondente è calcolato in base al salario dell'ultimo anno di tirocinio secondo l'uso locale nel ramo economico di cui si tratta.

4 L'importo massimo conformemente all'articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a
3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell'importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di
mantenimento.

5 Per gli assicurati vale il termine quadro conformemente all'articolo 9 capoversi 1 e
2 LADI. Iniziata la formazione, detto termine è prolungato di due anni. Interrotta o
compiuta la formazione, il termine quadro prolungato è soppresso alla fine del periodo di controllo seguente.

156

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

157

Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

158

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

159

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

160

RS 412.10

Assicurazione contro la disoccupazione 40

837.02

6 Se la durata della formazione supera il termine quadro prolungato, l'assicurato che
presenta la domanda deve rendere verosimile di potere completare la sua formazione
anche senza il versamento di assegni per la formazione.

7 Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell'inizio della misura.

8 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda.

Sezione 2: Occupazione fuori della regione di domicilio

Art. 91

Regione di domicilio
(art. 68 cpv. 1 LADI)

Il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora: a.

esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante
un mezzo di trasporto pubblico la cui lunghezza non superi 30 km tariffali,
oppure

b.

l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora, mediante
un veicolo privato di cui può disporre.


Art. 92

Sussidio per le spese di pendolare
(art. 69 LADI)

Il sussidio per le spese di pendolare è calcolato in analogia all'ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3
lett. b).


Art. 93

Sussidio per le spese di soggiornante settimanale
(art. 70 LADI)

1 L'indennità globale per l'alloggio e il vitto esterni del soggiornante settimanale è
calcolata secondo le tariffe stabilite dal DFE per i partecipanti ai corsi (art. 85 cpv. 3
lett. a).

2 Il rimborso delle spese di viaggio è calcolato in analogia all'ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3
lett. b).


Art. 94

Perdite finanziarie
(art. 71 cpv. 2 LADI)

L'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, il guadagno non raggiunge, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di
vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art.
23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti.

OADI

41

837.02


Art. 95

Versamento delle prestazioni e anticipazioni
(art. 71 cpv. 3 LADI)

1 L'articolo 81 capoverso 3 si applica per analogia alla presentazione della domanda.

2 L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per
le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la
cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2.

3 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa.

4 I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe
nel bisogno.

5 Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi 3 mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I
sussidi non recapitabili si prescrivono in 3 anni.

a161 Fase di progettazione
(art. 71a cpv. 1 LADI) È considerata fase di progettazione il lasso di tempo necessario all'assicurato per
pianificare e preparare un'attività lucrativa indipendente. Detta fase di progettazione
inizia con l'autorizzazione della domanda e termina dopo la riscossione delle indennità giornaliere speciali autorizzate in virtù dell'articolo 95b.

b162 Domanda per indennità giornaliere speciali
(art. 71b cpv. 1 e 71c LADI) 1 La domanda deve contenere almeno: a.

indicazioni concernenti le conoscenze professionali; b.

la prova di conoscenze adeguate in materia di gestione aziendale o un attestato che confermi l'acquisizione di dette conoscenze in un corso corrispondente; e c.

indicazioni concernenti il progetto schematico, segnatamente:
1.

la configurazione dell'attività commerciale indipendente con indicazioni relative all'offerta di prodotti e di servizi prevista nonché ai possibili mercati di sbocco e alla cerchia di clienti, 2.

i costi e il finanziamento del progetto, 3.

la fase del progetto.

2 Il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad un esame formale e materiale sommario.

161

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

162

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 42

837.02

3 Esso decide il versamento di indennità giornaliere speciali e ne stabilisce il numero.

4 Le indennità giornaliere speciali sono versate solo una volta per termine quadro.

c163 Domanda di presa a carico del rischio di perdita senza indennità giornaliere speciali
(art. 71b cpv. 2 LADI) 1 La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 22 settimane
di disoccupazione controllata. Essa deve contenere un progetto elaborato con documenti dettagliati concernenti il fabbisogno in capitale nonché il finanziamento durante il primo anno d'esercizio.

2 Il servizio cantonale esamina se sono adempite le condizioni che danno diritto alle
prestazioni conformemente all'articolo 71b lettere capoverso 1 a-c LADI, le condizioni conformemente all'articolo 95b capoverso 1 lettere a e b e sottopone i documenti presentati ad un esame formale. L'esame dev'essere effettuato entro quattro
settimane dalla consegna della domanda. Se i requisiti sono adempiti, il servizio
cantonale inoltra la domanda con una copia della corrispondente decisione alla cooperativa regionale di fideiussione competente, per esame materiale.

3 La cooperativa regionale di fideiussione competente decide entro quattro settimane
dalla consegna della domanda e invia una copia della sua decisione al servizio cantonale.

4 Concessa una fideiussione in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949164 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri, il fondo di
compensazione prende ulteriormente a carico il 20 per cento dei rischi di perdita a
beneficio della cooperativa regionale di fideiussione. Il servizio cantonale emana
una decisione concernente l'importo garantito dal fondo di compensazione.

d165 Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità
giornaliere speciali
(art. 71b cpv. 2 e 71c LADI) 1 La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 10 settimane
di disoccupazione controllata.

2 Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad un
esame formale. Contemporaneamente decide in merito al versamento di indennità
giornaliere speciali e ne stabilisce il numero. Accettata la domanda, indirizza l'assicurato alla cooperativa regionale di fideiussione competente e invia alla stessa una
copia della decisione corrispondente.

163

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

164

RS 951.24

165

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

43

837.02

3 Entro le prime 26 settimane di disoccupazione controllata l'assicurato sottopone
un progetto elaborato alla cooperativa regionale di fideiussione competente, per
esame materiale.

4 Il seguito della procedura è disciplinato dall'articolo 95c capoversi 3 e 4.

e166 Fine della fase di progettazione e termine quadro
(art. 71d LADI)

1 La realizzazione o la non realizzazione del progetto è comunicata per scritto al servizio cantonale.

2 Gli assicurati sottostanno al termine quadro conformemente all'articolo 9 capoversi
1 e 2 LADI. Iniziata l'attività lucrativa indipendente, il termine quadro è prolungato
di due anni.

Sezione 3: Altri provvedimenti

Art. 96


167

Attestazione dell'organizzazione del programma e sussidi
per programmi di occupazione temporanea
(art. 14 cpv. 5

bis

, 59b e 72 LADI) 1 L'organizzatore del programma fornisce all'assicurato, al più tardi il terzo giorno
lavorativo del mese seguente, un'attestazione a destinazione della cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato è stato effettivamente occupato, nonché le eventuali assenze.

2 L'assegnazione di sussidi per programmi di occupazione temporanea può essere
vincolata a oneri.

3 I responsabili dei programmi di occupazione temporanea devono compilare un inventario delle attrezzature, del materiale didattico e dell'altro materiale acquistato
mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono
essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo
ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente
al sussidio.

a168 Applicabilità delle disposizioni relative all'identità
di disoccupazione
(art. 14 cpv. 5

bis

, 59b e 72 LADI) Le disposizioni relative all'indennità di disoccupazione sono applicabili completivamente al versamento di indennità giornaliere speciali durante i programmi di occupazione temporanea.

166

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

167 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

168 Introdotto dal n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

Assicurazione contro la disoccupazione 44

837.02


Art. 97


169

Spese di progetto computabili per programmi
di occupazione temporanea
(art. 59b cpv. 3, 72 cpv. 1 e 75 cpv. 1 LADI) 1 Sono considerati spese di progetto computabili: a.

la rimunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione; b.

le spese d'acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri
materiali necessari;

c.

i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose; d.

le necessarie spese di vitto e alloggio; e.

le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d'esecuzione del programma; f.

le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

2 La quota della formazione e dell'occupazione di un programma di occupazione
temporanea è determinante per l'applicazione rispettiva degli articoli 88 e 97 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di progetto computabili.

a170 Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi
di pratica professionale
(art. 72 cpv. 2 e 75 cpv. 1 bis

LADI)

Il datore di lavoro prende a carico il 25 per cento dell'indennità giornaliera lorda,
ma al minimo 500 franchi al mese. Il servizio cantonale può fissare una percentuale
più elevata. La cassa di disoccupazione dell'assicurato effettua un conteggio mensile
a destinazione del datore di lavoro.

b171 Programmi di occupazione temporanea per le persone che hanno
terminato la scuola dell'obbligo, spese di progetto computabili
(art. 14 cpv. 5

bis

e 75 cpv. 1 LADI)

1 Le spese di progetto sono computate conformemente all'articolo 97 capoverso 1.

2 I partecipanti a un programma di occupazione temporanea per persone che hanno
terminato la scuola dell'obbligo hanno diritto a un contributo mensile netto pari in
media a 450 franchi. Il contributo è versato loro dalla cassa di disoccupazione sotto
forma di indennità giornaliere speciali.

169 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

170

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O
dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2387).

171

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O
dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2387).

OADI

45

837.02


Art. 98


172

Altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
(art. 72a cpv. 1 e 3 LADI) Sono considerati altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo l'articolo 72a capoversi 1 e 3 LADI: gli assegni di formazione, le pratiche professionali,
gli assegni per il periodo d'introduzione, il promovimento dell'attività lucrativa indipendente e i corsi, ad eccezione dei corsi di cui all'articolo 60 capoverso 4 LADI.

a173 Provvedimenti a favore di persone minacciate da disoccupazione
(art. 59 cpv. 1 LADI)

I datori di lavoro che intendono eseguire i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui all'articolo 59 capoverso 1 secondo periodo LADI devono consultare il
servizio cantonale già nella fase di progettazione e presentare in seguito una domanda scritta. Tale domanda vale per tutte le persone minacciate da disoccupazione
all'interno dell'azienda. Entro due settimane dalla consegna, il servizio cantonale
inoltra la domanda con il suo preavviso all'ufficio di compensazione, che decide
entro il termine di una settimana.

b174 Partecipazione finanziaria dei Cantoni ai costi dei provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro
(art. 72c LADI) 1 I Cantoni partecipano ai costi (compresi i costi di progetto) occasionati: a.

da corsi (art. 60 cpv. 1 e 62 LADI); b.

da assegni per il periodo di introduzione (art. 65 e 66 LADI); c.

da assegni di formazione (art. 66a-66c LADI); d.

dal sussidio per le spese di pendolare e dal sussidio per le spese di soggiornante settimanale (art. 68-71 LADI); e.

dalla promozione di un'attività indipendente (art. 71a-71d LADI); f.

dai programmi di impiego temporaneo (art. 72 cpv. 1 e 14 cpv. 5bis LADI); g.

dagli stage professionali (art. 72 cpv. 2 LADI); h.

dai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro destinati alle persone minacciate da disoccupazione (art. 59 cpv. 1 secondo periodo LADI).

2 I Cantoni insieme sostengono il 10 per cento dei costi secondo il capoverso 1.

3 La partecipazione finanziaria di ogni Cantone è calcolata come segue: il 10 per
cento dei costi totali di cui al capoverso 1, diviso per il numero totale di indennità
giornaliere versate in Svizzera e moltiplicato per il numero di indennità giornaliere
dei singoli Cantoni.

172

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

173

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

174

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

Assicurazione contro la disoccupazione 46

837.02


Art. 99


175


a176

Art. 100

Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro
(art. 73 e 75 cpv. 2 LADI)177 1 Sono di regola considerate spese computabili: a.

la rimunerazione delle persone che elaborano il programma e del personale
ausiliario necessario; b.

le spese indispensabili per la compilazione dei rapporti; c.

le spese per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari.

2 La commissione di sorveglianza stabilisce, nella sua decisione, l'aliquota di sussidio applicabile, tra il 20 e il 50 per cento delle spese computabili. Al riguardo tiene
conto delle altre fonti di finanziamento e dell'importanza del progetto per l'assicurazione-disoccupazione.

3 L'assegnazione di sussidi può essere vincolata a oneri.

4 Le domande di sussidio devono di regola essere presentate all'ufficio di compensazione almeno 3 mesi prima dell'inizio dell'esecuzione del programma.178

Art. 101

Rapporti e conteggi
(art. 75 LADI)

1 Il beneficiario di sussidi presenta un rapporto sull'esito delle ricerche all'ufficio di
compensazione, per la commissione di sorveglianza.

2 Regola i conti sui sussidi con l'ufficio di compensazione. Questo può esigere la liquidazione periodica.

3 Il beneficiario di sussidi deve compilare un inventario delle attrezzature e dei materiali acquistati con i sussidi dell'assicurazione-disoccupazione. Tali beni possono
essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo
ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente
al sussidio.


Art. 102

Sussidi in materia di collocamento
(art. 74 e 75 cpv. 2 LADI)179 1 Sono di regola considerate spese computabili: a.

le spese di progettazione e di sviluppo; 175

Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2000 3097).

176

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov.
2000 (RU 2000 3097).

177

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

178

Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

179

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

47

837.02

b.

le spese d'investimenti per apparecchi di trattamento elettronico dei dati e le
necessarie attrezzature.

2 Il sussidio dell'assicurazione-disoccupazione è calcolato secondo la capacità finanziaria del Cantone ed ammonta tra il 20 e il 40 per cento delle spese computabili.

3 L'aliquota di sussidio può essere aumentata sino al 50 per cento per provvedimenti
destinati a migliorare il collocamento intercantonale, come anche in casi eccezionali
giustificati, in particolare qualora trattisi di Cantoni molto popolati od estesi.

a180 Sussidi per la formazione e l'istruzione del personale di collocamento
(art. 74 e 75 cpv. 2 LADI) 1 Di regola sono considerati spese computabili: a.

la rimunerazione della direzione del corso e del corpo insegnanti; b.

le spese per l'acquisto di strumenti didattici e di materiale necessari; c.

i premi per l'assicurazione-infortuni e l'assicurazione-cose; d.

le spese necessarie di vitto e alloggio; e.

le spese necessarie di trasporto e di viaggio della direzione del corso e del
corpo insegnanti fino al luogo del corso; f.

le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

2 Nei casi motivati la commissione di sorveglianza può assegnare sussidi anche per
altre spese.

3 Nella sua decisione, la commissione di sorveglianza stabilisce l'aliquota di contribuzione applicabile fra il 20 e il 50 per cento delle spese computabili. Essa considera le altre possibilità di finanziamento nonché l'importanza della misura per l'assicurazione contro la disoccupazione.

4 L'assegnazione di sussidi può essere vincolata a condizioni.

b181 Sussidi per il promovimento della collaborazione fra le istituzioni
(art. 74 cpv. 2 lett. b e 75 cpv. 2 LADI) 1 Sono inoltre considerate istituzioni importanti per il reinserimento dei disoccupati: a.

i responsabili della formazione professionale; b.

i responsabili dell'assistenza sociale pubblica; c.

gli organi incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione-invalidità.

2 Nei casi motivati la commissione di sorveglianza può anche concedere sussidi per
la collaborazione con altri servizi importanti per il reinserimento dei disoccupati.

180

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

181

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 48

837.02

3 Sono computabili unicamente le spese occasionate direttamente dall'esecuzione
della misura.

4 La commissione di sorveglianza stabilisce i rimborsi in forma di importi globali.

Titolo terzo: Organizzazione e finanziamento Capitolo 1: Casse di disoccupazione

Art. 103

Obbligo delle casse di annunciare
(art. 79 cpv. 1 LADI)

Le casse annunciano al Seco i nomi ed ogni mutamento delle persone responsabili
della loro gestione.


Art. 104

Forma dei pagamenti
(art. 79 cpv. 3 LADI)

Le casse versano le prestazioni dell'assicurazione-disoccupazione per quanto possibile non in contanti.


Art. 105

Amministrazione del capitale d'esercizio
(art. 81 cpv. 1 lett. d LADI) 1 Le casse utilizzano il capitale d'esercizio per i pagamenti correnti. Provvedono per
una liquidità sufficiente e per una sicura conservazione dei valori patrimoniali.

2 La parte del capitale d'esercizio, che non deve essere tenuta a disposizione per i
pagamenti correnti, può essere investita in libretti di risparmio o di deposito, nonché
in depositi a termine di breve durata presso le banche tenute a pubblicare il loro
conto in virtù della legge federale dell'8 novembre 1934182 su le banche e le casse di
risparmio.183


Art. 106


184



Art. 107


185
Conto d'esercizio mensile
(art. 81 cpv. 1 lett. c LADI) Alla fine di ogni mese, le casse compilano, conformemente alle istruzioni dell'ufficio di compensazione, un conto d'esercizio comprensivo dei dati statistici necessari. Lo presentano a detto ufficio il più tardi entro il 10 del mese seguente.

182

RS 952.0

183

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

184

Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2921).

185

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

49

837.02


Art. 108


186

Tenuta e chiusura dei conti
(art. 81 cpv. 1 lett. e LADI) 1 Le casse tengono i loro libri contabili secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione.

2 L'anno contabile corrisponde all'anno civile. Le casse presentano all'ufficio di compensazione il conto d'esercizio e il bilancio dell'anno contabile entro la fine di
gennaio. 187

Capitolo 2: Altri organi esecutivi Sezione 1: Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione

Art. 109


188

Controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell'assicurazione
contro la disoccupazione
(art. 83 e 92 LADI)

1 Il controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comprende: a.

il controllo della tenuta dei conti e dell'inventario (art. 109a); b.

il controllo delle applicazioni informatiche (art. 109b); c.

la revisione dei pagamenti e i controlli presso i datori di lavoro (art. 110); d.189 il controllo del modo in cui i servizi competenti eseguono la legge.

2 L'ufficio di compensazione può incaricare un ufficio fiduciario del controllo.

3 ... 190

a191 Controllo della tenuta dei conti e dell'inventario (art. 83 cpv. 1 lett. c LADI) 1 L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano annualmente la tenuta dei conti nonché, periodicamente e per sondaggio, l'inventario
dei collocamenti finanziati dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione.

2 Se il responsabile di una cassa ha già incaricato un ufficio fiduciario della revisione di altre istituzioni di cui è titolare o della sua propria cassa, l'ufficio di compensazione può, a sua domanda, incaricare lo stesso ufficio anche del controllo
contabile della cassa di disoccupazione. La domanda è accolta se l'ufficio fiduciario
adempie le condizioni di cui all'articolo 109 capoverso 3 e se comunque la scelta di
siffatto ufficio non comporta inconvenienti. Mandante nei confronti dell'ufficio fi186

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

187

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

188

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

189

Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

190

Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097).

191

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 50

837.02

duciario è in ogni caso l'ufficio di compensazione. L'ufficio fiduciario incaricato è
vincolato alle istruzioni dell'ufficio di compensazione.

b192 Controllo delle applicazioni informatiche (art. 83 cpv. 1 lett. i e o LADI) L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano periodicamente e per sondaggio le applicazioni informatiche nonché le misure tecniche e
di sicurezza. Il controllo si estende segnatamente al sistema dei pagamenti della cassa di disoccupazione e alle applicazioni contabili e finanziarie.


Art. 110

Revisione dei pagamenti e controlli presso i datori di lavoro193
(art. 83 cpv. 1 lett. d e 96 cpv. 1 LADI)194 1 L'ufficio di compensazione verifica ad intervalli regolari, sia in modo approfondito
che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse.195 2 Le casse conservano, integralmente e in buon ordine, gli atti sui casi assicurativi.
L'ufficio di compensazione può consultarli in ogni momento.

3 La revisione delle casse si estende ai fatti accaduti dall'ultima revisione. Se dall'ultima revisione è trascorso meno di un anno, il controllo può concernere tutti i fatti
degli ultimi 12 mesi. Se un pagamento è stato ottenuto mediante un reato, è determinante il termine della prescrizione penale.196 4 L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano per
sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie.197

Art. 111

Rapporto di revisione
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1 L'ufficio di compensazione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un
rapporto scritto che comunica alla cassa e al titolare, di regola entro 60 giorni.

2 Il risultato del controllo presso il datore di lavoro è comunicato al datore di lavoro
in un rapporto scritto e serve quale base per un'eventuale decisione di rimborso
della cassa.198

192

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

193

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

194

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

195

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

196

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

197

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

198

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

51

837.02


Art. 112

Obiezioni e completamento degli atti
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1 La cassa, entro un termine di 30 giorni dalla consegna del rapporto di revisione,
può sollevare obiezioni contro le contestazioni provvisorie e presentare o completare
i documenti giustificativi mancanti o incompleti.

2 L'ufficio di compensazione può prorogare questo termine se la cassa presenta per
scritto, prima della scadenza, una domanda motivata.

3 Può respingere il completamento tardivo degli atti, se la cassa ha presentato reiteratamente atti gravemente incompleti.


Art. 113

Istruzioni e decisioni dell'ufficio di compensazione
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1 L'ufficio di compensazione, trascorso il termine di obiezione, dà alla cassa le istruzioni necessarie.

2 Designa i pagamenti contestati, di cui al beneficiario dev'essere chiesta la restituzione, e addebita simultaneamente alla cassa gli importi corrispondenti.

3 Per i pagamenti contestati, di cui la restituzione non può essere chiesta, l'ufficio di
compensazione fa valere verso il titolare le sue eventuali pretese di risarcimento.


Art. 114


199

Obbligo di risarcimento dei danni da parte del titolare
(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85d LADI)200 1 Se non è possibile ottenere il rimborso di un versamento indebito, il titolare deve
risarcire i danni.

2 L'ufficio di compensazione annulla la decisione quando, su ricorso del beneficiario
di prestazioni, è stato stabilito con decisione passata in giudicato che il versamento
era legale o non era indubitabilmente errato.

a201 Indennizzo per rischio di responsabilità
(art. 82, 83 e 85d LADI)202 1 Un indennizzo per rischio di responsabilità fissato individualmente in funzione
dell'importo del versamento dell'anno precedente è accreditato alle casse di compensazione. L'ufficio di compensazione fissa gli importi.

2 L'ufficio di compensazione conclude un'assicurazione con una franchigia adeguata
per tutte le casse e i servizi competenti. I premi di questa assicurazione sono pagati
dal fondo di compensazione.

199

Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

200 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

201

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

Assicurazione contro la disoccupazione 52

837.02


Art. 115


203

Liberazione dall'obbligo di risarcimento
(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85d LADI)204 1 L'ufficio di compensazione può liberare il titolare, su domanda dello stesso, dall'obbligo di risarcimento qualora egli renda plausibile che il versamento errato è dovuto soltanto a colpa lieve della cassa.

2 Il titolare deve presentare la domanda di liberazione dall'obbligo di risarcimento
entro 90 giorni dopo che la cassa ha avuto conoscenza dell'inesigibilità del rimborso.

3 La liberazione dall'obbligo di risarcimento è esclusa se, contrariamente alle istruzioni dell'ufficio di compensazione, la cassa non ha richiesto al destinatario il rimborso delle prestazioni indebite.

4 L'articolo 114 nonché i capoversi 1 e 2 del presente articolo si applicano per analogia se la cassa reclama di moto proprio il rimborso di un versamento errato.

a205 Gli articoli 109-115 si applicano per analogia anche ai Cantoni per quanto concerne
i loro servizi competenti.


Art. 116

Delega della revisione
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1 L'ufficio di compensazione, se delega la revisione dei pagamenti al Cantone o a un
altro ente, partecipa equamente alle spese.

2 L'ufficio di revisione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa, al titolare e all'ufficio di compensazione, di
regola entro un termine di 60 giorni. La procedura successiva è disciplinata secondo
gli articoli 113 a 115.


Art. 117

Assegnazione dei mezzi alle casse
(art. 83 cpv. 1 lett. g LADI) L'ufficio di compensazione, assegnando i mezzi alle casse, tiene conto dello stato
del capitale d'esercizio e del probabile fabbisogno.

a206 Impiego di personale a carico del fondo di compensazione
(art. 92 cpv. 3 LADI)

L'ufficio di compensazione decide definitivamente circa l'impegno del proprio personale a carico del fondo di compensazione dell'assicurazione.

203

Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

205

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

206

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

OADI

53

837.02

Sezione 2: Fondo di compensazione

Art. 118

Revisione
(art. 84 LADI)

1 Il controllo federale delle finanze è l'organo di controllo del fondo di compensazione.

2 Esamina il conto annuale del fondo di compensazione e comunica i risultati al
Consiglio federale. Non è autorizzato a verificare le decisioni della commissione di
sorveglianza.

Sezione 3: Servizi cantonali

Art. 119

Competenza locale
(art. 85 LADI)

1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata: a.

secondo il luogo in cui l'assicurato adempie l'obbligo di controllo, riguardo
all'indennità di disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art.
40 LADI) e perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI); b.

secondo il luogo dell'azienda, riguardo all'indennità per lavoro ridotto; c.

secondo il luogo di lavoro, riguardo all'indennità per intemperie; d.207 secondo il luogo dell'ufficio d'esecuzione e di fallimento competente, riguardo all'indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non sottostà
all'esecuzione forzata in Svizzera, la competenza è determinata secondo il
precedente luogo di lavoro dell'assicurato; e.208 secondo la sede dell'istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione
temporanea;

f .209per le persone giusta l'articolo 20a, secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le prescrizioni di controllo; g.210 secondo il luogo di domicilio dell'assicurato, in tutti gli altri casi.

2 Determinante è il momento in cui è presa la decisione.

3 Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del
Cantone in cui l'assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la
decisione di restituzione.211 207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

209 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'art. 35 dell'O del 22 mag. 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (RS 142.203).

210 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 54

837.02

4 Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio
che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono all'ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.212
a213 Istituzione e esercizio di URC (art. 85b LADI) 1 L'ufficio di compensazione emana istruzioni concernenti l'istituzione e l'esercizio
degli URC. Esso provvede al coordinamento sul piano nazionale nonché all'adempimento di altri compiti di importanza nazionale.

2 La pianificazione, l'istituzione e il coordinamento degli URC competono al servizio cantonale. Lo stesso vigila sulla gestione degli URC.

3 Se le condizioni geografiche e di mercato del lavoro lo giustificano, due o più
Cantoni possono accordarsi per istituire e gestire congiuntamente un URC o stabilire
il raggio di attività di un URC oltre i confini cantonali. L'accordo disciplina segnatamente: a.

la sede dell'URC;

b.

la sua organizzazione interna; c.

lo statuto giuridico del suo direttore e dei suoi collaboratori.

4 Ciascun URC è collegato al sistema di informazione COLSTA e elabora i dati rilevanti per l'esecuzione secondo le regole del sistema globale COLSTA/SPAD definite dall'ufficio di compensazione.

b214 Commissioni tripartite (art. 85c e 113 cpv. 2 lett. d LADI) 1 La direzione della commissione tripartita compete a un rappresentante del servizio
cantonale.

2 Il Cantone elabora per le sue commissioni tripartite un regolamento concernente i
compiti, le competenze e l'organizzazione delle stesse. Detto regolamento
dev'essere trasmesso all'ufficio di compensazione per informazione.

3 Le commissioni tripartite fanno annualmente rapporto sulla loro attività all'ufficio
di compensazione.

4 I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ricevono gettoni di presenza e
indennità di viaggio. L'ufficio di compensazione stabilisce le tariffe. Le indennità
sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.

212 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

213

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

214

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

55

837.02

c215 Collaborazione con uffici privati di collocamento (art. 85 cpv. 1 lett. a e 85b cpv. 2 LADI) 1 Agli uffici privati di collocamento consultati nell'adempimento dei compiti di consulenza e di collocamento non possono essere delegati compiti sovrani quale l'esame dell'idoneità al collocamento o la decisione di sanzioni.

2 Il servizio cantonale competente disciplina in un contratto la collaborazione fra gli
uffici privati di collocamento e gli URC. Il contratto impegna gli uffici privati di
collocamento a:

a.

orientare l'URC sull'esito degli sforzi intrapresi ai fini del collocamento e
informarlo sul comportamento scorretto degli assicurati; b.

fornire all'URC le informazioni necessarie affinché esso possa adempiere i
suoi compiti in materia di osservazione del mercato del lavoro mediante il
sistema di informazione COLSTA.

3 Gli uffici privati di collocamento possono essere indennizzati per le prestazioni
fornite mediante il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'ufficio di compensazione stabilisce le prestazioni che danno diritto all'indennità e l'importo della stessa.

4 I dati concernenti gli assicurati o i posti di lavoro vacanti possono essere trasmessi
a terzi o a uffici privati di collocamento unicamente con il consenso degli assicurati
interessati o dei datori di lavoro.

d216 Istituzione e gestione di servizi LPML
(art. 59a, 72b e 85 cpv. 1 lett. h LADI) 1 I Cantoni possono istituire speciali servizi logistici (Servizi LPML) per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui agli articoli 59a, 72b
e 85 capoverso 1 lettera h LADI.

2 Ogni Cantone istituisce e gestisce al massimo un servizio LPML. Se le circostanze
lo giustificano, diversi Cantoni possono istituire e gestire un servizio LPML comune.

3

La pianificazione e l'istituzione del servizio LPML sono di competenza dell'ufficio cantonale. Esso vigila sulla gestione del servizio LPML e coordina la ripartizione dei compiti tra il servizio LPML e l'URC.

Sezione 4: Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Art. 120

Conteggio dei contributi
(art. 87 LADI)

1 L'ufficio centrale di compensazione dell'AVS versa ogni mese i contributi disponibili all'ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione.

215

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

216

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

Assicurazione contro la disoccupazione 56

837.02

2 Trasmette all'ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione, entro il
30 aprile dell'anno seguente, un conteggio da cui risultino gli introiti in contributi
dell'esercizio annuo, articolati secondo le singole casse di compensazione AVS.

Sezione 5: Commissione di sorveglianza

Art. 121


217


a218 Comitato della Commissione di sorveglianza (art. 89 cpv. 4 LADI) La commissione di sorveglianza può delegare la decisione di principio a un comitato, conformemente all'articolo 89 capoverso 3.

Capitolo 3: Finanziamento

Art. 122

Spese amministrative di casse di compensazione AVS
(art. 92 cpv. 1 LADI)

1 Le spese di riscossione dei contributi sono rimborsate alle casse di compensazione
AVS in forma di una indennità globale.

2 L'indennità alla cassa di compensazione è calcolata secondo il numero dei datori
di lavoro affiliati e l'importo medio dei contributi AVS/AI/IPG per datore di lavoro.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce le aliquote di risarcimento
d'intesa con il Seco.

3 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali determina gli anni di riferimento per
il calcolo, fornisce gli elementi di calcolo e stabilisce i singoli risarcimenti.

4 Le casse di compensazione AVS, le quali provino che il risarcimento non copre
manifestamente le loro spese di riscossione dei contributi, possono esigere dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali un'adeguata indennità complementare.
L'Ufficio risolve d'intesa con il Seco.

217

Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097).

218

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

57

837.02

a219 Costi computabili risultanti dalla gestione degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale
(art. 92 cpv. 7 LADI)

1 Sono presi in considerazione i costi d'esercizio e i costi d'investimento.

2 Il DFE può fissare un'indennità forfetaria o un tetto per determinate spese. In caso
di dubbio, l'ufficio di compensazione decide caso per caso circa la computabilità dei
costi.

3 Il DFE definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale. Fissa i costi della
disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello di
qualifica del personale e di garantire un ingrandimento rapido delle strutture nel caso di nuovo aumento del numero di persone in cerca di un impiego.

4 Il Cantone presenta all'ufficio di compensazione un preventivo generale delle spese previste per gli URC, il servizio LPML e l'autorità cantonale. L'ufficio di compensazione determina la data di presentazione e la forma del preventivo.

5 Dopo l'esame del preventivo, l'ufficio di compensazione emana una decisione di
principio (decisione di assegnazione).

6 Gli anticipi non possono rappresentare più dell'80 per cento dei costi preventivati.
Un primo acconto del 30 per cento al massimo è versato all'inizio dell'anno e gli acconti seguenti sono versati a intervalli regolari.

7 Alla fine di gennaio al più tardi, il Cantone presenta all'ufficio di compensazione
un conteggio dettagliato dei costi effettivi dell'anno precedente.

8 L'ufficio di compensazione esamina il conteggio. Esso calcola l'importo dell'indennità secondo l'articolo 122b e versa il saldo dovuto. Gli importi eccedenti sono
conteggiati nelle spese dell'anno seguente.

9 Il servizio cantonale tiene un inventario degli oggetti acquistati con i sussidi
dell'assicurazione contro la disoccupazione. Siffatti oggetti possono essere alienati o
destinati a un altro uso soltanto con l'approvazione dell'ufficio di compensazione. Il
loro valore residuo deve essere dedotto dal conteggio.

b220 Convenzione sulle prestazioni con gli URC, con il servizio LPML
e con il servizio cantonale
(art. 92 cpv. 7 LADI)

1 La convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 7 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il Cantone nell'esecuzione degli articoli 85 capoverso 1 e 85b LADI. Con incentivi finanziari, essa induce il Cantone a
effettuare un'esecuzione efficace e efficiente. Disciplina in particolare: 219

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

220

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

Assicurazione contro la disoccupazione 58

837.02

a.

l'attuazione degli obiettivi dell'esecuzione della legge; b.

gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti; c.

le condizioni quadro per l'esercizio dei servizi d'esecuzione; d.

le prestazioni dell'ufficio di compensazione e dei Cantoni; e.

il finanziamento;

f.

il «reporting»;

g.

la durata della convenzione e la denuncia.

2 Per permettere di paragonare gli effetti ottenuti dai Cantoni, la convenzione può
prevedere l'applicazione di un modello econometrico.

3 Il Cantone e il DFE disciplinano nella convenzione le modalità dell'indennizzo in
funzione degli effetti ottenuti. L'importo di indennizzo versato a un Cantone si situa
tra il 90 e il 110 per cento dei costi computabili secondo l'articolo 122a.

4 Se un Cantone non ha firmato la convenzione per un anno civile, i costi computabili sono rimborsati in base agli effetti ottenuti. L'indicatore degli effetti è valutato
analogamente alla convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 7
LADI, conclusa tra il DFE e gli altri Cantoni. Se l'indice degli effetti raggiunge o
supera 100, i costi computati sono interamente rimborsati al Cantone. Se questo indice è inferiore a 100, è applicato il disciplinamento del malus della convenzione
sulle prestazioni.

c221 Convenzione sulle prestazioni con i titolari delle casse
(art. 92 cpv. 6 LADI)

1 La convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 6 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il titolare della cassa nell'esecuzione
dell'articolo 81 LADI. Con incentivi imperniati sulle prestazioni, essa induce i titolari a effettuare un'esecuzione efficiente. Disciplina in particolare: a.

l'attuazione degli obiettivi dell'esecuzione della legge; b.

gli indicatori concernenti la valutazione della prestazione; c.

le condizioni quadro per l'esercizio delle casse di disoccupazione; d.

le prestazioni dell'ufficio di compensazione e delle casse di disoccupazione; e.

il finanziamento;

f.

il «reporting»;

g.

la durata della convenzione e la denuncia.

2 Se un titolare non ha firmato la convenzione in un anno civile, i costi computabili
sono rimborsati in base alla prestazione. La valutazione degli indicatori concernenti
la prestazione è effettuata analogamente alla convenzione sulle prestazioni secondo
l'articolo 92 capoverso 6 LADI, conclusa tra il DFE e gli altri titolari di casse. Se la
prestazione di una cassa si situa nella zona neutra o nella zona del bonus, i costi 221

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

OADI

59

837.02

computabili secondo l'ordinanza del 12 febbraio 1986222 concernente il rimborso
delle spese amministrative delle casse di disoccupazione sono interamente rimborsati al titolare. Se la prestazione si trova nella zona del malus, è applicato il disciplinamento del malus della convenzione sulle prestazioni conclusa con gli altri titolari.

3 Il DFE definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire delle casse di disoccupazione. Stabilisce il costo di questa disponibilità a
intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello della qualifica del
personale e di garantire un rapido ingrandimento delle strutture nel caso di nuovo
aumento del numero dei disoccupati.


Art. 123


223

Titolo quarto: Disposizioni diverse

Art. 124


224

a225

Art. 125


226
Conservazione degli atti
(art. 79, 81 cpv. 1 e 96b LADI)227 1 Le casse conservano i loro libri giustificativi contabili per 10 anni e gli atti sui casi
assicurativi per almeno 5 anni dopo la fine del termine quadro per la riscossione
della prestazione.

2 Gli atti su casi chiusi possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini o di dati. Le registrazioni devono riprodurre fedelmente i documenti originali.

3 Le casse e gli organismi incaricati della conservazione su supporti di immagini e di
dati adottano i provvedimenti necessari per proteggere adeguatamente i dati personali dalla perdita, dal trattamento o dalla consultazione non autorizzati e dall'appropriazione indebita. Le registrazioni devono poter essere rese leggibili in ogni momento.

4 In caso di scioglimento della cassa, il titolare è responsabile della debita conservazione degli atti. In difetto di titolare, la cassa designa, nella decisione di liquidazione, una persona o un ente responsabile della debita conservazione degli atti.

222

RS 837.12

223

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

224 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3945).

225

Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985 (RU 1985 648). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set.
2002 (RU 2002 3945).

226 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

Assicurazione contro la disoccupazione 60

837.02

5 Al più tardi dopo 10 anni, gli atti e le registrazioni su supporti di immagini e di
dati contenenti indicazioni personali, devono essere distrutti. È fatto salvo l'obbligo
di deposito dei documenti negli archivi pubblici.

6 Le casse sono responsabili della registrazione degli atti da conservare su supporti
di immagini e di dati. Se delegano tale compito a un servizio centrale, occorre designare una cassa che assuma l'intera responsabilità. Quest'ultima emana un regolamento per il trattamento, contenente le disposizioni prescritte dalla legislazione federale in materia di protezione dei dati.

7 L'autorità di sorveglianza sorveglia l'esecuzione.

8 Il presente articolo è applicabile per analogia agli altri organi esecutivi.


Art. 126

Diritto alla protezione dei dati delle persone interessate
(art. 96b, 96c e 97a LADI)228 1 Le persone interessate, quando s'annunciano o fanno valere i loro diritti, devono
essere informate su:

a. 229 lo scopo dei sistemi d'informazione; b.

i dati trattati e i destinatari regolari; c.

i loro diritti.

2 La persona interessata può esigere dai servizi d'elaborazione dei dati che: a.

l'informino gratuitamente, per scritto e in forma generalmente comprensibile, sui dati che la concernono; b.

rettifichino o completino i dati inesatti o incompleti; c.

distruggano i dati divenuti inutili.

3 La persona interessata può esigere inoltre che una rettificazione, un complemento o
una distruzione di dati siano parimente comunicati ai servizi ai quali i dati erano
stati trasmessi.

4 ... 230

5 Se diversi organi esecutivi partecipano a un sistema d'informazione comune, uno
di essi è designato quale responsabile dell'intero sistema. 231 228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

229 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

230 Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2921).

231 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

OADI

61

837.02

a232 Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati
(art. 97a cpv. 6 LADI) 1 Nei casi di cui all'articolo 97a capoverso 4 LADI, è riscosso un emolumento se la
comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli
14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969233 sulle tasse e spese nella procedura
amministrativa.

2 Per le pubblicazioni di cui all'articolo 97a capoverso 3 LADI è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3 L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza o per altri gravi
motivi.


Art. 127


234

Competenza in materia di opposizioni
(art. 100 cpv. 2 LADI) 1 I Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI.

2 In tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione.


Art. 128


235

Competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni
(art. 100 cpv. 3 LADI) 1 La competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi
contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con l'articolo 119.

2 Il tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare i ricorsi contro
le decisioni di un servizio dello stesso Cantone.

a236 Procedura

1 Le decisioni dell'ultima istanza cantonale sono notificate alle parti, all'istanza precedente, al servizio cantonale e al Seco.

2 Al Seco sono altresì notificate: a.

le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettere c e d
LADI, se non sono emanate dall'URC (art. 85b cpv. 1 LADI); b.

le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera e LADI,
se è stato violato l'obbligo di informare il servizio cantonale o l'ufficio del
lavoro e le decisioni non sono emanate dall'URC (art. 85b cpv. 1 LADI); 232 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

233

RS 172.041.0 234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

235 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

236 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

Assicurazione contro la disoccupazione 62

837.02

c.

le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 4 LADI; d.

le decisioni secondo l'articolo 30a LADI; e.

le decisioni secondo gli articoli 36 capoverso 4 e 45 capoverso 4 LADI; f.

le decisioni sui casi che, in virtù dell'articolo 81 capoverso 2 LADI, sono
sottoposti per decisione al servizio cantonale o ad un'altra autorità da esso
designata;

g.

le decisioni secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettera d LADI, se non sono
emanate dall'URC (art. 85b cpv. 1 LADI); h.

le decisioni su domande di condono secondo l'articolo 95 LADI; i.

le decisioni su opposizione riguardo decisioni che devono essere notificate
al Seco ai termini delle lettere a-h, come pure le decisioni su opposizione
che devono essere emanate da un organo differente da quello che ha emanato
la decisione (art. 100 cpv. 2 LADI).


Art. 129

Ricorso al Consiglio federale
(art. 101 LADI)

Le decisioni su ricorso prese in ultima istanza cantonale, quelle del DFE e le decisioni della commissione di sorveglianza possono essere impugnate mediante ricorso
al Consiglio federale, nella misura in cui non sia ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo, giusta l'articolo 129 della legge federale del 16 dicembre 1943237
sulla organizzazione giudiziaria.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 130

238 Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza 25 febbraio 1986239 sui ricorsi delle casse di disoccupazione concernenti le spese amministrative è abrogata.


Art. 131

Disposizioni transitorie 1 Il precedente diritto rimane applicabile ai fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore
della LADI.

2 Le prestazioni che un assicurato ha ottenuto in virtù dell'ordinamento transitorio
(DF dell'8 ott. 1976240 sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione) non sono computate nelle pretese massime secondo il nuovo diritto.

237

RS 173.110

238

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

239

RU 1986 507

240

[RU 1977 208, 1982 166 1894. RU 1982 2184 art. 118 lett. a]

OADI

63

837.02

3 I giorni di sospensione (art. 30 LADI), disposti in virtù dell'ordinamento transitorio e non ancora compiuti all'entrata in vigore della LADI, scadono il 30 giugno
1984. I giorni di sospensione, che l'assicurato compie solo dopo l'entrata in vigore
della LADI, vengono computati nel numero massimo di indennità giornaliere secondo l'articolo 27 LADI.


Art. 132

Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984, ad eccezione dell'articolo
76 capoversi 1 lettera c e 2.

2 L'articolo 76 capoversi 1 lettera c e 2 entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizione finale della modificazione del 25 aprile 1985241 La presente modificazione è applicabile a tutti i casi che, al momento dell'entrata in
vigore delle nuove disposizioni, non sono ancora passati in giudicato.

Disposizione finale della modificazione del 6 novembre 1996242 1 Gli articoli 18-23, 25, 26 e 42 nella vigente versione243 sono applicabili sino alla
data in cui il Cantone delega tali compiti ai servizi competenti in virtù del nuovo diritto, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1997.

2 L'articolo 30 capoverso 2 primo periodo concernente il rinvio al capoverso 1 lettera c della LADI nella versione della modifica del 23 giugno 1995244 entra in vigore conformemente al capoverso 1 della presente disposizione transitoria.

241

RU 1985 648

242

RU 1996 3071 243

RU 1996 295

244

RU 1996 273

Assicurazione contro la disoccupazione 64

837.02

Allegato245

245 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov.

2000 (RU 2000 3097).