01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
07.02.2023 - 31.08.2023
01.04.2022 - 06.02.2023
01.01.2022 - 31.03.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.04.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.10.2020 - 31.12.2020
01.09.2020 - 30.09.2020
09.04.2020 - 31.08.2020
21.03.2020 - 08.04.2020
13.03.2020 - 20.03.2020
01.01.2019 - 12.03.2020
01.07.2018 - 31.12.2018
01.08.2017 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.07.2017
01.02.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.01.2016
01.04.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.11.2010 - 30.11.2010
01.10.2010 - 31.10.2010
01.09.2010 - 30.09.2010
01.06.2010 - 31.08.2010
01.05.2010 - 31.05.2010
01.04.2010 - 30.04.2010
01.03.2010 - 31.03.2010
01.01.2010 - 28.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.11.2009 - 30.11.2009
01.09.2009 - 31.10.2009
01.04.2009 - 31.08.2009
01.01.2008 - 31.03.2009
01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.07.2006 - 30.09.2006
01.01.2006 - 30.06.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.05.2004 - 30.06.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.10.2003 - 31.12.2003
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01.07.2003 - 30.09.2003
01.01.2003 - 30.06.2003
01.10.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
su l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
(Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI1])
del 31 agosto 1983 (Stato 30 settembre 2003) II Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visto l'articolo 109 della legge federale del 25 giugno 19823 su l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI),4 ordina:

Titolo 1:5 Applicabilità della LPGA ai provvedimenti collettivi
inerenti al mercato del lavoro
(art. 1 cpv. 3 LADI)

Art. 1

Sono considerati provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 1 capoverso 3 LADI: a.

i provvedimenti collettivi di formazione (art. 60 cpv. 1 LADI); b.

i provvedimenti collettivi di occupazione (art. 64a cpv. 1 LADI); c.

i provvedimenti collettivi speciali che, in base alla legislazione federale
sull'assicurazione contro la disoccupazione, i Cantoni o l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione prendono a favore delle
persone disoccupate o minacciate dalla disoccupazione.

RU 1983 1205 1

Nuova abbreviazione giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2132). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

2

RS 830.1

3

RS 837.0

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3945).

5

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

837.02

Assicurazione contro la disoccupazione 2

837.02

Titolo 1a:6 Contributi
a7 Limitazione del salario soggetto a contribuzione
(art. 3 LADI)

Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore ad un anno, il limite massimo del
salario soggetto a contribuzione è calcolato moltiplicando la 360a parte dell'importo
annuo massimo per il numero di giorni di durata dell'occupazione.


Art. 2

Quota per le spese amministrative
(art. 6 e 92 cpv. 1 LADI) I datori di lavoro ed i lavoratori non devono pagare sui loro contributi all'assicurazione-disoccupazione alcuna quota per le spese amministrative alla cassa di
compensazione AVS.

Titolo 2: Prestazioni Capitolo 1: Indennità di disoccupazione Sezione 1: Diritto

Art. 3

Lavoratori a domicilio
(art. 8 cpv. 2 LADI)

1 Sono considerati lavoratori a domicilio, giusta la presente ordinanza, le persone
che lavorano a domicilio in base a un contratto di lavoro a domicilio secondo l'articolo 351 del Codice delle obbligazioni8.

2 Le prescrizioni speciali concernenti i lavoratori a domicilio sono applicate qualora
l'assicurato abbia ottenuto, mediante lavoro a domicilio, l'ultimo guadagno prima
dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione.

a9 Termini quadro dopo l'avvio di un'attività indipendente senza l'aiuto
dell'assicurazione contro la disoccupazione
(art. 9a cpv. 1 e 2 LADI) 1 I termini quadro per il periodo di contribuzione e per la riscossione della prestazione non sono prolungati se l'attività svolta era soggetta a contribuzione secondo
l'articolo 13 LADI.

2 L'assicurato che ha ricevuto prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione durante l'esercizio della propria attività lucrativa indipendente non può
beneficiare del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione.

6

Originario Titolo 1 7

Originario art. 1. Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

8

RS 220

9

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

3

837.02

3 Il termine quadro prolungato secondo l'articolo 9a capoverso 1 LADI è sostituito
da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena
l'assicurato che ha esaurito il suo diritto all'indennità adempie i presupposti per
l'apertura del medesimo.

b10 Termini quadro in caso di periodo educativo
(art. 9b LADI)

1 I termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione sono prolungati dopo un periodo educativo se, al momento del riannuncio
(art. 9b cpv. 1 lett. a e b LADI) o dell'annuncio alla disoccupazione (art. 9b cpv. 2
LADI), il figlio dell'assicurato ha un'età inferiore ai 10 anni.

2 L'assicurato non può far valere più di una volta per lo stesso figlio il diritto al
prolungamento dei termini quadro per la riscossione della prestazione e per il
periodo di contribuzione in caso di periodo educativo.

3 I periodi di contribuzione dell'assicurato presi in considerazione per l'apertura di
un termine quadro per la riscossione della prestazione non possono essere computati
una seconda volta dopo un periodo educativo.

4 Per la nascita di un nuovo figlio, il termine quadro per il periodo di contribuzione
di quattro anni previsto all'articolo 9b capoverso 2 LADI è prolungato di un periodo
equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite, ma al massimo di due anni.

5 Il termine quadro prolungato secondo l'articolo 9a capoverso 1 LADI è sostituito
da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena
l'assicurato che ha esaurito il suo diritto all'indennità adempie i presupposti per
l'apertura del medesimo.

6 I capoversi 1-5 si applicano per analogia se il fanciullo è collocato in vista
dell'adozione secondo l'articolo 264 del Codice civile11 o se il periodo educativo è
dedicato al figlio del coniuge.


Art. 4

Giorno lavorativo intero
(art. 11 cpv. 1 LADI)

1 È considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del
lavoro, che l'assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di
lavoro.

2 Se l'assicurato ha esercitato da ultimo un'occupazione a tempo pieno, è considerato giorno lavorativo intero perso ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì,
durante il quale l'assicurato è totalmente disoccupato e per il quale ha adempiuto le
prescrizioni di controllo, compresi i giorni festivi per i quali sussiste un diritto
all'indennità (art. 19 LADI).

10

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

11

RS 210

Assicurazione contro la disoccupazione 4

837.02


Art. 5

Perdita di lavoro computabile di persone parzialmente disoccupate
(art. 11 cpv. 1 LADI)

La perdita di lavoro di persone parzialmente disoccupate (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI)
è computabile se ammonta almeno a due giorni lavorativi interi nel periodo di due
settimane.


Art. 6


12

Periodi di attesa speciali
(art. 14 cpv. 1 e 18 cpv. 2 e 3 LADI) 13 1 Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi
dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del caso, con un
motivo di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o c LADI, devono compiere un
periodo di attesa di 120 giorni se: a.

sono di età inferiore a 25 anni, b.

non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo 33, e c.

non beneficiano di alcuna formazione professionale completa.

1bis Gli assicurati che partecipano a un provvedimento inerente al mercato del lavoro
non sono soggetti a un periodo di attesa speciale. Questa disposizione non si applica
agli studenti, ai titolari di un diploma di maturità o ai giovani che hanno terminato la
scuola dell'obbligo privi di una formazione professionale.14 1ter Le persone che, dopo aver terminato la scuola dell'obbligo in Svizzera, si mettono a disposizione dell'ufficio di collocamento possono partecipare a un semestre
di motivazione secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI durante il periodo
di attesa di cui ai capoversi 1 e 1bis.15 2 Gli altri assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione devono
compiere un periodo di attesa di 5 giorni.

3 Se le circostanze per la determinazione del periodo di attesa mutano, il nuovo
periodo di attesa si applica nella misura in cui sia più favorevole all'assicurato.

4 Dopo un'attività stagionale (art. 7) o un'attività nell'ambito di una professione in
cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti di impiego di
durata limitata (art. 8), il periodo di attesa è di 1 giorno. Dev'essere compiuto una
sola volta durante un periodo di controllo.

5 Il periodo di attesa ai sensi del capoverso 4 non dev'essere compiuto: a.

se sono trascorsi due mesi dalla fine del rapporto di lavoro che lo determina; b.

se il rapporto di lavoro è durato ininterrottamente almeno un anno; 12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

14

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

15

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

5

837.02

c.

se il rapporto di lavoro secondo il capoverso 4 viene sciolto prematuramente
per motivi economici;

d.

se, per un periodo di controllo, l'assicurato non comprova più di 5 giorni di
lavoro.

6 Il periodo di attesa dev'essere compiuto ulteriormente al periodo di attesa generale
di cui all'articolo 18 capoverso 1 LADI. Sono considerati periodi di attesa soltanto i
giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità
(art. 8 cpv. 1 LADI).

a16 Periodo di attesa generale
(art. 18 cpv. 1 e 1bis LADI) 1 Il periodo di attesa generale di cinque giorni dev'essere compiuto una sola volta
nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di
attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità (art. 8 cpv. 1 LADI).

2 Il periodo di attesa generale si applica unicamente alle persone il cui guadagno
assicurato, per un'attività a tempo pieno, supera 3000 franchi al mese; per un'attività
a tempo parziale l'importo è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione.
Siffatto importo aumenta di 1000 franchi per il primo figlio e di 500 franchi per ogni
figlio ulteriore per il quale esiste un obbligo di mantenimento conformemente
all'articolo 33.

3 Gli assicurati beneficianti di una quota globale ridotta ai sensi dell'articolo 41
capoverso 2 devono compiere il periodo di attesa generale.17

Art. 7

Attività stagionale
(art. 18 cpv. 3 LADI) 18 Un'attività è considerata stagionale se: a.

l'assicurato è stato esplicitamente assunto in base a un rapporto di lavoro
limitato a una stagione, oppure b.

il rapporto di lavoro equivale, per la sua natura e la sua durata, ad un
impiego stagionale.


Art. 8

Professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di
lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata
(art. 18 cpv. 3 LADI) 19 1 Sono considerate professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di
lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, in particolare le seguenti: 16

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

17

RU 1996 1647 18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 6

837.02

a.

musicista;

b.

attore;

c.

artista;

d.

collaboratore artistico della radio, della televisione o del cinema; e.

tecnico del film;

f.

giornalista.

2 ...20


Art. 9


21

Indennità di vacanze in casi speciali
(art. 11 cpv. 4 LADI)

1 Se l'assicurato ha riscosso un'indennità di vacanze, costituente almeno il 20 per
cento del salario sottoposto all'AVS, il rispettivo numero di giorni di vacanza
dev'essere dedotto dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui: a.

nel rispettivo ramo professionale i periodi di vacanza sono prestabiliti, e b.

la perdita di lavoro cade in un simile periodo di vacanze.

2 Viene dedotto soltanto quel numero di giorni di vacanza cui l'assicurato ha diritto a
partire dalle ultime vacanze, ma che non ha ancora fatto valere.


Art. 10

Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento contestato di
un rapporto di servizio di diritto pubblico
(art. 11 cpv. 5 LADI)

1 Se l'assicurato ha interposto ricorso contro la sospensione del pagamento di salario
nel quadro di un procedimento inteso allo scioglimento del suo rapporto di servizio
di diritto pubblico, la perdita di lavoro subita dall'assicurato sino al termine del
procedimento principale è computata provvisoriamente. La cassa paga l'indennità
qualora l'assicurato adempia tutte le altre condizioni da cui dipende il diritto
all'indennità ed in particolare sia idoneo al collocamento.

2 Con il pagamento, i diritti dell'assicurato al salario o al risarcimento, accertati nel
procedimento o riconosciuti dal datore di lavoro, sono trasferiti alla cassa sino a
concorrenza dell'importo dell'indennità; la cassa deve far valere senza indugio i
diritti presso il datore di lavoro.

3 Se il procedimento ricorsuale rivela che l'assicurato, mediante il suo comportamento, in particolare la violazione di obblighi incombentigli in virtù del suo
contratto di lavoro, ha fornito al datore di lavoro il motivo per lo scioglimento del
rapporto di lavoro, la cassa lo sospende nell'esercizio del suo diritto ed esige da lui
la restituzione delle indennità giornaliere pagate in più.

20

Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

OADI

7

837.02

a22 Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento
del rapporto di lavoro
(art. 11a LADI) Sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le prestazioni accordate
in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico
che non costituiscono pretese di salario o di risarcimento secondo l'articolo 11
capoverso 3 LADI.

b23 Prestazioni volontarie destinate alla previdenza professionale
(art. 11a cpv. 3 LADI) Gli importi destinati alla previdenza professionale sono dedotti dalle prestazioni
volontarie da considerare secondo l'articolo 11a capoverso 2 LADI sino a concorrenza dell'importo massimo del salario coordinato di cui all'articolo 8 capoverso 1
della legge federale del 25 giugno 198224 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

c25 Periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile
(art. 11a LADI) 1 Il periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile decorre dal primo
giorno successivo alla cessazione dei rapporti di lavoro per i quali sono state versate
le prestazioni volontarie, indipendentemente dalla data in cui l'assicurato si annuncia
alla disoccupazione.

2 La durata di tale periodo è determinata dividendo l'importo delle prestazioni
volontarie considerate per il salario percepito nell'ambito dell'attività per cui sono
state versate, a prescindere dal fatto che l'assicurato abbia o meno esercitato un'attività lucrativa durante questo periodo.

d26 Prestazioni volontarie mensili
(art. 11a e 13 LADI) 1 Se sono state convenute prestazioni volontarie sotto forma di versamenti mensili
per un periodo determinato, la somma di tali prestazioni mensili è decurtata dell'importo annuo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2 LADI e divisa per il numero
di mesi convenuto. L'importo risultante è dedotto dall'indennità di disoccupazione.

2 Se non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui al capoverso 1 è effettuato
sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell'età ordinaria che
dà diritto alla rendita AVS.

22

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

23

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

24

RS 831.40

25

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

26

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 8

837.02

e27 Termine quadro per la riscossione della prestazione
(art. 11 cpv. 1 LADI)

Il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che ha percepito prestazioni volontarie dal datore di lavoro decorre dal primo giorno in cui la
perdita di lavoro è computabile e tutti i presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione sono adempiuti (art. 9 cpv. 2 LADI).

f28 Periodi parificati a periodi di contribuzione
(art. 11a cpv. 2 e 13 LADI) I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a periodi
di contribuzione. Le prestazioni volontarie non considerate sono escluse dal
computo del periodo di contribuzione.

g29 Guadagno assicurato
(art. 11a cpv. 2 e 23 cpv. 1 LADI) Le prestazioni volontarie considerate sono incluse nel calcolo del guadagno assicurato secondo l'articolo 37. Se l'assicurato ha esercitato un'attività lucrativa dipendente durante il periodo di cui all'articolo 10c, il calcolo del guadagno assicurato si
basa sul salario percepito nella misura in cui si rivela favorevole per l'assicurato.

h30 Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento anticipato consensuale del rapporto di lavoro
(art. 11 cpv. 3 e 11a LADI) 1 Se il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di
lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza
del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché
le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo.

2 Se le prestazioni del datore di lavoro superano l'importo del salario dovuto all'assicurato fino alla cessazione ordinaria del rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni volontarie del datore di lavoro di cui all'articolo 11a
LADI.


Art. 11

Calcolo del periodo di contribuzione
(art. 13 cpv. 1 LADI)

1 È considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero, durante il quale
l'assicurato è soggetto a contribuzione.

2 I periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile intero sono addizionati. 30
giorni civili sono reputati un mese di contribuzione.

27

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

28

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

29

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

30

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

9

837.02

3 I periodi parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli
durante i quali l'assicurato riscuote un'indennità di vacanze sono calcolati allo stesso
modo.

4 Il periodo di contribuzione delle persone occupate a tempo parziale è calcolato
secondo le norme applicabili ai lavoratori occupati a tempo pieno. Se l'assicurato
esercita simultaneamente parecchie attività a tempo parziale, il periodo di contribuzione conta un'unica volta.

5 Nel caso di un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è applicabile inoltre l'articolo 67 del
Regolamento (CEE) n. 1408/7131 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità [Regolamento (CEE) n. 1408/71]. Per i cittadini
svizzeri e i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea è fatto salvo il
protocollo all'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 199932 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone. Per i cittadini di uno Stato membro dell'AELS
sono fatti salvi i protocolli 1 e 2 all'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione
istitutiva dell'AELS33.34
a e 11b35

Art. 12

Periodo di contribuzione degli assicurati pensionati anticipatamente
(art. 13 cpv. 3 LADI)

1 Per gli assicurati che sono stati pensionati prima del raggiungimento dell'età della
rendita AVS, è computata, come periodo di contribuzione, soltanto l'attività contributiva esercitata dopo il pensionamento.

2 Il capoverso 1 non è applicabile qualora l'assicurato: a.

sia stato pensionato anticipatamente per motivi economici o in base a regolamentazioni imperative nell'ambito della previdenza professionale, e b.36 possa pretendere prestazioni di vecchiaia inferiori all'indennità di disoccupazione che gli spetta conformemente all'articolo 22 LADI.37

3 Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e di quella più estesa, nonché le prestazioni di vecchiaia di
un'assicurazione per la vecchiaia estera obbligatoria o facoltativa, indipendente31

RS 0.831.109.268.1 32

RS 0.142.112.681 33

RS 0.632.31

34

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1352).

35

Introdotti dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Abrogati dal n. I dell'O del 28 mag.
2003 (RU 2003 1828).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

Assicurazione contro la disoccupazione 10

837.02

mente dal fatto che si tratti di una rendita di vecchiaia ordinaria o di una prestazione
di prepensionamento.38
a39 Periodo di contribuzione nelle professioni in cui sono usuali
frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego
di durata limitata
(art. 13 cpv. 4 e 5 LADI) Nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o
rapporti d'impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di contribuzione calcolato in
base all'articolo 13 capoverso 1 LADI è moltiplicato per due per i primi 30 giorni
civili di un contratto di durata determinata.


Art. 13

Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione
(art. 14 cpv. 2 LADI) 40 1 Sono considerate maternità ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b LADI la
durata della gravidanza e le 16 settimane successive al parto.41 1bis Vi è motivo analogo ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LADI segnatamente se
le persone sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente in quanto
non devono più farsi carico di compiti assistenziali nei confronti di persone
bisognose di cure a condizione che: a.

le persone bisognose di cure necessitavano di un aiuto permanente; b.

tali persone vivevano in comunione domestica con l'assicurato e c.

la durata dell'assistenza era superiore ad un anno.42 2 Gli stranieri domiciliati che ritornano in Svizzera dopo un soggiorno di più di un
anno all'estero sono esonerati, durante un anno dopo il ritorno, dall'adempimento
del periodo di contribuzione nella misura in cui possano provare che hanno esercitato all'estero un'attività salariata corrispondente al periodo di contribuzione
secondo l'articolo 13 capoverso 1 LADI.43 38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1094).

39

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

42

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1094).

OADI

11

837.02


Art. 14

Idoneità al collocamento dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori
temporanei44
(art. 15 cpv. 1 LADI)

1 ...45

2 Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano occupati come lavoratori a
domicilio, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti ad
assumere parimente lavoro fuori domicilio, a meno che provino di non esserne capaci a cagione della loro situazione personale.

3 Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano lavoratori temporanei, sono
considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti e capaci ad assumere un
impiego durevole.


Art. 15

Esame dell'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici46
(art. 32 cpv. 2 LPGA, art. 15 cpv. 2 e 96b LADI)47 1 Per stabilire l'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi
cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell'assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) disciplina i particolari d'intesa
con il Dipartimento federale dell'interno. 48 2 Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all'esame del diritto all'indennità o
al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell'assicurazioneinfortuni obbligatoria, dell'assicurazione-malattie, dell'assicurazione militare o della
previdenza professionale.

3 Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato
del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato
all'assicurazione-invalidità o a un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è
considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale
considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni,
della sua capacità al lavoro o al guadagno.


Art. 16


49

Occupazione adeguata
(art. 16 LADI)

1 Il servizio competente esamina se esiste un motivo di sospensione, qualora l'assicurato: a.

rifiuti un'occupazione considerata adeguata; b.

non si conformi alle istruzioni (art. 17 cpv. 3 LADI); 44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

45

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2921).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3945).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2921).

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

Assicurazione contro la disoccupazione 12

837.02

c.

impedisca per propria colpa la conclusione di un contratto per un impiego
che gli è stato assegnato; d.

non assuma, per propria colpa, un impiego che gli è stato assegnato.

2 ... .50 Se esiste un motivo, pronuncia la sospensione mediante decisione formale.

3 Trasmette una copia della decisione alla cassa e al servizio interessato.


Art. 17


51

Eccezioni all'idoneità finanziaria
(art. 16 cpv. 2 lett. i LADI) Vi è situazione eccezionale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettera i LADI
segnatamente se il guadagno assicurato proviene da un'attività: a.

per la quale l'assicurato non ha né il livello di formazione né l'esperienza
richiesti;

b.

la cui rimunerazione è sensibilmente superiore alle condizioni usuali; c.

altamente rimunerata e se presumibilmente l'assicurato non può più esercitare un'attività equivalente corrispondentemente retribuita.

Sezione 2: Consulenza e controllo52

Art. 18


53

Competenza locale
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 È considerato luogo di domicilio dell'assicurato il suo domicilio secondo gli
articoli 23 e 25 del Codice civile svizzero54.

2 I colloqui di consulenza e di controllo sono svolti dal servizio competente.

3 Gli assicurati sotto tutela, che non soggiornano abitualmente nel luogo in cui ha
sede l'autorità tutoria, possono, con l'autorizzazione scritta del tutore, partecipare ai
colloqui di consulenza e di controllo con il servizio competente del luogo di
soggiorno.

4 I soggiornanti settimanali partecipano ai colloqui di consulenza e di controllo con il
servizio competente del loro domicilio o del loro luogo di soggiorno settimanale.

5 I tutelati e i soggiornanti settimanali devono partecipare ai colloqui di consulenza e
di controllo sempre con il medesimo servizio competente, salvo se mutano il luogo
di domicilio o di soggiorno.

50

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3945).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

54

RS 210

OADI

13

837.02


Art. 19


55

Annuncio personale al Comune o al servizio competente
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 L'assicurato deve annunciarsi personalmente al Comune del suo domicilio (art. 18)
o al servizio competente designato in base alle prescrizioni cantonali.

2 Presso il Comune o il servizio competente, l'assicurato sceglie la cassa. Per l'informazione e la consulenza ai sensi dell'articolo 27 LPGA, il Comune e il servizio
competente indirizzano l'assicurato al competente organo esecutivo.

3 Il Comune o il servizio competente conferma all'assicurato la data del suo annuncio e la cassa scelta. Il Cantone è responsabile della registrazione dei dati di controllo. Tali dati devono essere registrati entro sette giorni dall'annuncio al Comune o
al servizio competente. Il servizio cantonale può prolungare tale termine fino a
quindici giorni al massimo, in particolare nel caso di licenziamenti collettivi.

a56 Informazione su diritti e obblighi
(art. 27 LPGA)

1 Gli organi esecutivi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a-d LADI informano
gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare, sulla procedura di annuncio e
sull'obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

2 Le casse informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di
competenza delle casse (art. 81 LADI).

3 I servizi cantonali e gli uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85
e 85b LADI).


Art. 20


57

Annuncio presso il servizio competente
(art. 17 cpv. 2 LADI) 58 1 Annunciandosi al servizio competente, l'assicurato deve presentare: a.59 il modulo «annuncio presso il Comune di domicilio», se si è annunciato al Comune;

b.60 l'attestazione di domicilio del Comune o, se è straniero, il permesso pertinente;

c.61 il certificato di assicurazione AVS/AI; 55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

56

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 14

837.02

d.62 la lettera di licenziamento, i certificati degli ultimi datori di lavoro, gli attestati sulla formazione e il perfezionamento nonché la prova degli sforzi
intrapresi per trovare lavoro.

2 Il servizio competente esamina la validità delle indicazioni figuranti sul certificato
di assicurazione AVS/AI; su sua domanda, la Cassa cantonale di compensazione
compila un certificato di assicurazione valido.

3 Inserisce i dati d'iscrizione nel sistema di informazione in materia di servizio di
collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all'assicurato
la copia per la cassa.

4 ... 63

a64 Prescrizioni legali applicabili alle persone in cerca di lavoro
che dimorano temporaneamente in Svizzera
(art. 17 cpv. 2 e 20 cpv. 1 LADI) Quale complemento all'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/7165 nonché
all'articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/7266 che stabilisce le modalità di
applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e indipendenti e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità [Regolamento (CEE) n. 574/72], il cittadino di
uno Stato membro della Comunità europea, dell'Associazione europea di libero
scambio o della Svizzera che dimora temporaneamente in Svizzera onde cercarvi un
impiego deve annunciarsi presso il servizio competente del Cantone in cui si mette
per la prima volta a disposizione in vista del collocamento. In seguito, non può
cambiare detto servizio.


Art. 21


67

Consulenza e controllo
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui
di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle
prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un
giorno dal servizio competente.

2 Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per
ogni assicurato.

3 Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e
di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio.

4 Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di
controllo.

62

Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

63

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3945).

64

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

65

RS 0.831.109.268.1 66

RS 0.831.109.268.11 67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

OADI

15

837.02


Art. 22


68

Colloqui di consulenza e di controllo
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dalla
data in cui l'assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio
competente.69

2 Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni
assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la
disponibilità al collocamento dell'assicurato.

3 Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio
competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza
e di controllo.

4 Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può
di regola essere contattato entro un giorno.


Art. 23


70

Dati di controllo per l'esercizio del diritto all'indennità
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 I dati di controllo sono registrati nello schedario «dati di controllo» o nel modulo
«indicazioni dell'assicurato». Il Cantone sceglie il supporto di dati.

2 Il supporto di dati fornisce informazioni su: a.

i giorni lavorativi per i quali l'assicurato rende verosimile di essere stato
disoccupato e idoneo al collocamento; b.

tutti i fatti importanti per valutare i diritti dell'assicurato, quali la malattia, il
servizio militare, le assenze per vacanze, la partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, il guadagno intermedio e il grado
d'idoneità al collocamento.

3 Durante il primo colloquio di consulenza e di controllo con l'assicurato, il servizio
competente compila lo schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni
dell'assicurato». Vi indica il nome della cassa scelta dall'assicurato (art. 19 cpv.
3).71

4 Il servizio competente provvede affinché alla fine del mese l'assicurato disponga di
una copia dello schedario «dati di controllo» o del modulo «indicazioni dell'assicurato».

5 Per il resto, è applicabile l'articolo 83 capoversi 3 e 4 del Regolamento (CEE) n.
574/7272.73

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

72

RS 0.831.109.268.1 73

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

Assicurazione contro la disoccupazione 16

837.02


Art. 24


74

Esame dell'idoneità al collocamento
(art. 15 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LADI) 1 Se considera l'assicurato non idoneo o solo parzialmente idoneo al collocamento, il
servizio competente ne informa la cassa.

2 Il servizio competente emana una decisione sul grado d'idoneità al collocamento.75 3 Esso trasmette alla cassa e ai servizi interessati una copia della sua decisione.


Art. 25


76

Attenuazione dell'obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza
e di controllo e temporanea esenzione dall'obbligo dell'idoneità
al collocamento
(art. 15 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LADI) Su richiesta dell'assicurato, il servizio competente decide di: a.

esonerare quest'ultimo, per una settimana al massimo, dall'obbligo dell'idoneità al collocamento per consentirgli di recarsi all'estero onde partecipare a
un'elezione o a una votazione d'importanza nazionale, oppure autorizzarlo a
posticipare la data del suo colloquio di consulenza e di controllo nel caso in
cui questo sia previsto nei tre giorni che precedono o che seguono il giorno
dell'elezione o della votazione; b.

esonerare l'assicurato affetto da un grave impedimento fisico o psichico
dall'obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza e di controllo presso il
servizio competente, se le circostanze lo esigono e la consulenza e il
controllo possono essere assicurati altrimenti; c.

esonerare l'assicurato, per tre settimane al massimo, dai colloqui di
consulenza e di controllo se questi deve recarsi all'estero per un colloquio di
lavoro, se svolge uno stage d'orientamento professionale o se si sottopone a
un test d'idoneità professionale nel luogo di lavoro; d.

autorizzare l'assicurato a posticipare il suo colloquio di consulenza e di
controllo se questi dimostra di non poter essere presente il giorno stabilito a
causa di un impegno inderogabile, in particolare se deve presenziare a un
colloquio di lavoro;

e.

esonerare l'assicurato, per tre giorni al massimo, dall'obbligo dell'idoneità al
collocamento se questi è direttamente toccato da un particolare evento
familiare, segnatamente un matrimonio, una nascita, un decesso o la necessità di curare un figlio malato o un parente prossimo. Se la data di un tale
evento coincide con quella prevista per il colloquio di consulenza e di
controllo, viene fissata una nuova data.

74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3945).

76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

OADI

17

837.02

a77 Mantenimento del diritto alle prestazioni quando l'assicurato
si reca in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS
per cercarvi lavoro
(art. 17 cpv. 2 LADI)

Qualora un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS si
rechi in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS per cercarvi lavoro,
sono applicabili l'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/7178 e l'articolo 83 del
Regolamento (CEE) n. 574/7279.


Art. 26


80

Ricerche personali di lavoro dell'assicurato
(art. 40 e 43 LPGA, 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI)81 1 L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto
forma di domande d'impiego ordinarie.

2 Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al
servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro.82 2bis Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il
quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza
una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in
considerazione.83

3 Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato.84

Art. 27


85

Giorni esenti dall'obbligo di controllo
(art. 17 cpv. 2 LADI)

1 Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata durante il termine quadro, l'assicurato ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo, che può scegliere liberamente.
Durante i giorni esenti dall'obbligo di controllo non deve necessariamente essere
idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il
diritto all'indennità (art. 8 LADI).

2 Sono considerati giorni di disoccupazione controllata quelli durante i quali l'assicurato adempie i presupposti da cui dipende il diritto all'indennità.

77

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1352).

78

RS 0.831.109.268.1 79

RS 0.831.109.268.11 80

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

81

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

82

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

83

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

84

Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 18

837.02

3 L'assicurato deve informare con almeno 14 giorni di anticipo il servizio competente della sua intenzione di prendere i giorni esenti dall'obbligo di controllo cui ha
diritto. Se poi rinuncia ad avvalersene senza motivo scusabile, tali giorni sono
nondimeno considerati presi. I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere
presi soltanto in blocchi settimanali.

4 L'assicurato che, durante un guadagno intermedio, prende le vacanze cui ha diritto
in virtù del contratto di lavoro conserva anche per questo periodo il diritto a pagamenti secondo l'articolo 41a. I giorni di vacanza presi durante il guadagno intermedio sono dedotti dai giorni esenti dall'obbligo di controllo accumulati sino all'inizio
delle vacanze.

5 L'assicurato che partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro può
disporre, durante questo periodo, di un numero di giorni esenti dall'obbligo di
controllo non superiore a quello cui dà diritto la durata complessiva del provvedimento. I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere presi soltanto d'intesa
con il responsabile del programma.

6 Nei casi indicati all'articolo 25a, l'assicurato non può prendere giorni esenti
dall'obbligo di controllo né immediatamente prima né durante né immediatamente
dopo il suo soggiorno all'estero. Al suo ritorno, deve presentarsi al servizio competente per far valere il proprio diritto ai giorni esenti dall'obbligo di controllo.86
a87 Periodo di controllo
(art. 18a LADI) 88 È considerato periodo di controllo ogni mese civile.

Sezione 3: Indennità

Art. 28


89

Scelta e mutamento della cassa
(art. 20 cpv. 1 LADI) 90 1 L'assicurato sceglie la cassa al momento in cui si annuncia personalmente al
Comune o al servizio competente. Le persone che dimorano temporaneamente in
Svizzera scelgono la cassa di disoccupazione in occasione dell'annuncio presso il
servizio competente (art. 20a).91 2 L'assicurato può mutare cassa, durante il termine quadro per la riscossione della
prestazione, soltanto se abbandona il campo d'azione della cassa. Salvo alla 86

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

87

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

88

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

91

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

OADI

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837.02

scadenza di un termine quadro, il mutamento deve aver luogo all'inizio di un
periodo di controllo.

2bis Durante il periodo in cui cercano un impiego, le persone che dimorano temporaneamente in Svizzera non possono mutare cassa. 92 3 Al mutamento di cassa, la precedente trasmette elettronicamente i dati alla nuova e
le consegna una copia della pratica del beneficiario. Su domanda, la cassa precedente fornisce alla nuova ogni altra indicazione necessaria.


Art. 29

Esercizio del diritto all'indennità
(art. 40 LPGA e 20 cpv. 1 e 2 LADI) 93 1 Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni
nuova disoccupazione dopo un'interruzione di almeno sei mesi, l'assicurato fa
valere il suo diritto consegnando alla cassa: a.

il modulo di domanda d'indennità debitamente riempito; b.

il doppio del modulo ufficiale d'iscrizione per il collocamento; c.

le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni; d.94 la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell'assicurato»;

e.

tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all'indennità.95 2 Al fine di far valere il suo diritto all'indennità per gli ulteriori periodi di controllo,
l'assicurato presenta alla cassa: a. 96 la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell'assicurato»;

b.

le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi; c.97 altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all'indennità.; d.

... 98 99

3 Se necessario, la cassa fissa all'assicurato un congruo termine per completare i
documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione.100 92

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

93

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

98

Abrogata dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 174).

99

Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal
1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

100

Originario cpv. 2.

Assicurazione contro la disoccupazione 20

837.02

4 Se l'assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il
diritto all'indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione
firmata dall'assicurato, se questa appare verosimile.


Art. 30

Pagamento delle indennità, dichiarazione fiscale101
(art. 19 LPGA, 20, 96b e 97a LADI) 102 1 La cassa paga l'indennità per il periodo di controllo trascorso, di regola nel corso
del mese seguente.

2 L'assicurato riceve un conteggio scritto.

3 Nel caso di una persona in cerca di impiego di cui all'articolo 20a è applicabile
inoltre l'articolo 84 del Regolamento (CEE) n. 574/72103. 104

Art. 31


105

Anticipazione
(art. 19 LPGA e 20 LADI) 106 L'assicurato ha diritto a un'adeguata anticipazione per i giorni controllati, se rende
credibile il proprio diritto alle indennità.


Art. 32


107

Indennità degli assicurati pensionati anticipatamente
(art. 18 cpv. 1 e 22 LADI) 108 Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e complementare alle quali l'assicurato aveva diritto quando ha
raggiunto il limite d'età regolamentare per il pensionamento anticipato.


Art. 33


109

Aliquota dell'indennità giornaliera
(art. 22 cpv. 2 e 3 LADI) 110 1 Un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli secondo l'articolo 22
capoverso 2 LADI è dato qualora l'assicurato abbia un obbligo di mantenimento 101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

103

RS 0.831.109.268.11 104 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2921). Nuovo testo giusta n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

105

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2409).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

107

Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998
(RU 1999 2387).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

109

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

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837.02

secondo l'articolo 277 del Codice civile svizzero111. Per il resto è applicabile
l'articolo 68 capoverso 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71112.113 2 Il DFE procede all'adeguamento dell'importo minimo secondo l'articolo 22
capoverso 3 LADI basandosi sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari
nel quadro dell'AVS e dell'AI (art. 33ter LF del 20 dicembre 1946114 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti). Il risultato del calcolo effettuato è
arrotondato all'unità più vicina. 115 3 Sono considerate invalidi ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 lettera c LADI le
persone che: 116

a.

riscuotono una rendita d'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità,
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione
militare o prestazioni in caso di invalidità conformemente alla legislazione di
uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato membro
dell'AELS, della Norvegia, dell'Islanda o del Liechtenstein; o b.

hanno richiesto una rendita d'invalidità di cui alla lettera a e la richiesta non
sembra senza prospettiva.117

Art. 34

Supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli
e la formazione
(art. 22 cpv. 1 LADI)

1 Il supplemento corrispondente agli assegni legali per figli e la formazione è calcolato secondo la legge disciplinante gli assegni familiari del Cantone dove risiede
l'assicurato. Per il resto, è applicabile l'articolo 76 del Regolamento (CEE)
n. 574/72118.119

2 Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco)120 comunica annualmente agli organi
d'esecuzione, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, le aliquote e
i principali presupposti del diritto agli assegni.

111

RS 210

112

RS 0.831.109.268.1 113 Nuovo testo giusta n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

114 RS

831.10

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

118

RS 0.831.109.268.11 119 Nuovo testo giusta n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

120 Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 1 n. 16 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il
presente testo.

Assicurazione contro la disoccupazione 22

837.02


Art. 35

Conteggio AVS per le indennità di disoccupazione
(art. 32 LPGA e 22a cpv. 2 LADI) 121 1 La cassa deduce la parte del contributo AVS/AI/IPG del lavoratore dalle indennità
giornaliere secondo gli articoli 18 e seguenti e 61 della LADI.

2 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali disciplina, d'intesa con il Seco, il
conteggio dei contributi con l'AVS/AI/IPG, l'annuncio dei redditi che devono essere
iscritti nei conti individuali dell'AVS e la copertura dei costi risultanti.

3 L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione verifica, all'atto dei
suoi controlli periodici (art. 109 e 110), le deduzioni dei contributi AVS da parte
della cassa e le notificazioni al sistema di informazione dell'assicurazione-disoccupazione. Dispone le necessarie rettificazioni e comunica le corrispondenti osservazioni all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

4 Il controllo federale delle finanze esamina il conteggio AVS compilato dall'Ufficio
di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione per l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS, nonché i versamenti dei contributi. Controlla inoltre i dati
forniti dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione all'Ufficio
centrale di compensazione dell'AVS per la tenuta dei conti individuali.


Art. 36


122

Assicurazione obbligatoria degli infortuni non professionali
(art. 22a cpv. 4 LADI) 123 1 I dettagli e la procedura sono retti dall'ordinanza del 24 gennaio 1996124 sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati.

2 Il contributo del fondo di compensazione ammonta a un terzo del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. 125

Art. 37

Periodo di calcolo per il guadagno assicurato
(art. 23 cpv. 1, 4 e 5 LADI) 126 1 Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di
contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione. 127

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

122

Abrogato dall'art. 6 cpv. 3 dell'O del 24 mar. 1993 concernente il DF sui provvedimenti in
materia di assicurazione contro la disoccupazione [RU 1993 1268]. Nuovo testo giusta il n. I
dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

124

RS 837.171

125 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

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837.02

2 Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi
di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione
se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1.128 3 Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l'inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell'annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l'assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici
mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione.129 3bis Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo o al genere di
contratto di lavoro, il guadagno assicurato verrà calcolato in base agli ultimi dodici
mesi, al massimo però in base al tempo di lavoro medio convenuto contrattualmente.130 3ter Se l'assicurato ha ottenuto un guadagno intermedio durante un termine quadro
per la riscossione della prestazione scaduto, il guadagno assicurato è determinato in
base alla modalità di calcolo a lui più vantaggiosa fra le due seguenti, ma senza
prendere in considerazione i periodi di contribuzione acquisiti mentre percepiva
indennità ai sensi dell'articolo 41a capoverso 4: a.

la somma del reddito soggetto a contribuzione e delle indennità compensative computabili conformemente all'articolo 23 capoversi 4 e 5 LADI è
divisa per il numero di mesi civili da prendere in considerazione; sono presi
in considerazione i mesi civili necessari al raggiungimento dei 6 o 12 mesi di
contribuzione secondo i capoversi 1 o 2; b.

il reddito soggetto a contribuzione è diviso per il numero di mesi di
contribuzione nel periodo di calcolo.131 4 Il guadagno assicurato è ridefinito per il periodo di controllo seguente se, durante il
termine quadro per la riscossione della prestazione: a.

l'assicurato ha esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un'attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al
guadagno assicurato, e se è nuovamente disoccupato; b.

l'idoneità al collocamento dell'assicurato è mutata.132 5 Qualora un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS
abbia esercitato un'attività salariata in uno degli Stati membri o in Norvegia, in
Islanda o nel Liechtenstein durante il periodo di riferimento per il calcolo del
guadagno assicurato, è applicabile l'articolo 68 capoverso 1 del Regolamento (CEE)
n. 1408/71133.134

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

130

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

131

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

132

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

133

RS 0.831.109.268.1 134 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1352).

Assicurazione contro la disoccupazione 24

837.02


Art. 38


135



Art. 39

Salario determinante in caso di computo di periodi assimilati
a periodi di contribuzione
(art. 23 cpv. 1 LADI)

Per periodi che, secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d LADI, sono computati
come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l'assicurato avrebbe
normalmente ottenuto.


Art. 40

Limite minimo del guadagno assicurato
(art. 23 cpv. 1 e 4 LADI) 136 1 Il guadagno non è assicurato qualora, durante il periodo di calcolo, non raggiunga
mensilmente 500 franchi o 300 franchi per i lavoratori a domicilio. I guadagni
risultanti da più rapporti di lavoro sono cumulati.

2 e 3 ...137

a138 Conversione del guadagno mensile in guadagno giornaliero
(art. 23 cpv. 1 LADI)

Il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21,7.

b 139 Guadagno assicurato degli impediti fisici o psichici
(art. 23 cpv. 1 LADI)

Nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente
prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente.

c140 Concomitanza dell'adempimento del periodo di contribuzione
e di un motivo di esenzione dai relativi obblighi
(art. 14 cpv. 1 e 23 cpv. 2bis LADI) Se l'assicurato comprova un periodo di contribuzione sufficiente e nel contempo
beneficia di un motivo di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione
secondo l'articolo 14 capoverso 1 LADI, il suo guadagno assicurato è calcolato in
base al salario percepito e alla quota globale determinante proporzionale al tasso di
inattività causato dall'impedimento al lavoro, a condizione che il tasso di occupa135

Abrogato(i) dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

137

Abrogato(i) dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

138

Originario art. 40b. Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985
(RU 1985 648).

139

Originario art. 40c. Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985
(RU 1985 648).

140 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

25

837.02

zione che l'assicurato aveva finora avuto sommato al suo tasso d'inattività corrispondano ad un'attività a tempo pieno.


Art. 41


141

Quote globali per il guadagno assicurato
(art. 23 cpv. 2 LADI) 142 1 Per il guadagno assicurato delle persone che sono esonerate dall'adempimento del
periodo di contribuzione o che riscuotono un'indennità di disoccupazione dopo il
compimento del tirocinio valgono le seguenti quote globali:143 a.144 153 franchi al giorno per le persone che hanno concluso una formazione universitaria o che hanno acquisito una formazione professionale superiore o
una formazione equivalente; b.145 127 franchi al giorno per le persone che hanno concluso un tirocinio.

c.

102 franchi per giorno per tutte le altre persone di 20 anni o più e 40 franchi
per giorno per quelle di età inferiore a 20 anni.

2 Le quote globali sono ridotte del 50 per cento per gli assicurati che: a.146 sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI eventualmente in combinazione
con uno dei motivi di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI
oppure riscuotono l'indennità di disoccupazione al termine di un tirocinio; b.

sono d'età inferiore a 25 anni e c.

non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo 33.

3 I capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle persone il cui salario di apprendista
supera la quota globale corrispondente.

4 Mutando le circostanze per la determinazione delle quote globali durante la riscossione dell'indennità giornaliera, è applicabile la nuova quota globale a partire dal
periodo di controllo corrispondente.

5 Consultata la commissione di vigilanza, il DFE147 può, con effetto dall'inizio
dell'anno civile, adeguare le quote globali all'evoluzione salariale.

141

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

146

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

147 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Assicurazione contro la disoccupazione 26

837.02

a148 Indennità compensative
(art. 16 cpv. 2 lett. h e i nonché 24 LADI) 149 1 Se il reddito è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'assicurato ha diritto,
nell'ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità
compensative.150

2 Se non sussiste il diritto a indennità compensative secondo l'articolo 24 capoverso
4 LADI, si ritiene adeguato un reddito a partire dal 70 per cento del guadagno assicurato.151 3 Nel caso in cui le due parti riprendano i rapporti di lavoro entro un anno o li
proseguano dopo una disdetta causata da una modifica del contratto, il guadagno
intermedio non è computabile e l'assicurato non ha diritto ad alcuna indennità se: a.

il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è
eccessiva;

b.

il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.152 4 Se l'assicurato non ha più diritto a pagamenti compensativi ai sensi dell'articolo 24
capoverso 4 LADI, il reddito conseguito da un'attività non idonea durante un
periodo di controllo è dedotto dall'indennità di disoccupazione cui ha diritto.

5 Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è computato nel periodo
di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito. Le spese comprovate per il
materiale e la merce sono dedotte dal reddito lordo. Una quota forfettaria del 20 per
cento è dedotta dall'importo restante per le altre spese professionali.153
b154 Termine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati
prossimi all'età che dà diritto alla rendita AVS
(art. 27 cpv. 3 LADI)

1 L'assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in
base all'articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS ha diritto a 120 indennità
giornaliere supplementari. 2 Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del
mese che precede quello del versamento della rendita AVS. Il termine quadro per la
riscossione della prestazione non è prolungato se, durante il medesimo, l'assicurato
ha compiuto un periodo di contribuzione sufficiente per l'apertura di un nuovo
termine quadro.

148

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

150

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

151

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 1997 (RU 1997 2446).

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

153 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

154

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

27

837.02

3 Il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l'assicurato che ha esaurito il suo diritto
all'indennità adempie i presupposti per l'apertura del medesimo.

c155 Aumento del numero di indennità giornaliere nei Cantoni colpiti
da una disoccupazione elevata
(art. 27 cpv. 5 LADI)

1 Su richiesta di un Cantone, il DFE aumenta il numero massimo di indennità giornaliere per sei mesi se, durante il periodo di riferimento, il tasso di disoccupazione nel
Cantone o in una regione dello stesso ha raggiunto in media almeno il 5 per cento. Il
periodo di riferimento inizia a decorrere sette mesi prima della data d'inizio
dell'aumento richiesto e si estende su sei mesi.

2 Hanno diritto a tale aumento del numero di indennità gli assicurati che hanno il
domicilio nel Cantone o nella regione del Cantone interessata.

3 Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione gli assicurati hanno
diritto a 520 indennità al massimo. Il termine quadro non è prolungato.

4 Il diritto all'aumento del numero di indennità giornaliere sussiste fino al termine
del periodo previsto per tale aumento.

5 L'aumento del numero massimo di indennità giornaliere entra sempre in vigore
all'inizio del mese.

6 Il Cantone che intende chiedere l'aumento del numero massimo di indennità
giornaliere deve presentare la propria domanda all'ufficio di compensazione al più
tardi il decimo giorno del mese precedente la data d'inizio dell'aumento richiesto. In
caso di domanda tardiva, l'inizio dell'aumento è differito al mese seguente.

7 Nella domanda, il Cantone deve indicare la data a partire da cui chiede l'aumento,
la regione del Cantone interessata e il fatto che il tasso di disoccupazione nel
Cantone o nella regione del Cantone in questione ha raggiunto il 5 per cento in
media nel corso del periodo di riferimento.


Art. 42


156

Diritto all'indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro
temporanea
(art. 28 LADI)

1 L'assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro
totale o parziale e intende far valere il diritto all'indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa al servizio competente, entro una settimana
dall'inizio della medesima.

2 L'assicurato, se annuncia l'incapacità al lavoro tardivamente e senza valido motivo, perde il diritto all'indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro
precedenti l'annuncio.

155 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 28

837.02

3 Il servizio competente registra nello schedario «dati di controllo» la durata dell'incapacità al lavoro o l'inidoneità al collocamento.


Art. 43


157

Sezione 4: Sospensione del diritto all'indennità

Art. 44


158
Disoccupazione imputabile all'assicurato159
(art. 30 cpv. 1 lett. a LADI)160 1 La disoccupazione è segnatamente imputabile all'assicurato che: a.

con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi
contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del
rapporto di lavoro;

b.

ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un
altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di
conservare il vecchio impiego; c.

ha disdetto egli stesso un rapporto di lavoro di presumibile lunga durata e ne
ha concluso un altro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe stato
soltanto di breve durata, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere
da lui di conservare il vecchio impiego; d.

ha rifiutato un'occupazione adeguata di durata indeterminata e ha concluso
un rapporto di lavoro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe
stato soltanto di breve durata.

2 ...161


Art. 45

Inizio e durata della sospensione
(art. 30 cpv. 3 e 3

bis

LADI)162

1 La sospensione del diritto all'indennità ha effetto dal primo giorno dopo: a.

la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per trovare
un'occupazione adeguata prima della disoccupazione; b.

...163

c.

l'atto o l'omissione per cui è stata decisa; 157

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

158

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

161 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

162

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

163

Abrogata dal n. I dell'O del 25 apr. 1985 (RU 1985 648).

OADI

29

837.02

d.

una sospensione o un periodo di attesa già in corso.

2 La sospensione del diritto all'indennità è di: a.

1-15 giorni in caso di colpa lieve; b.

16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave; c.

31-60 giorni in caso di colpa grave;164 2bis Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine
quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata
in modo adeguato.165

3 La colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un
impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.166 Capitolo 2: Indennità per lavoro ridotto

Art. 46


167

Tempo di lavoro normale e ridotto
(art. 31 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LADI) 1 Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal
lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico
interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario
annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.

2 Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in
esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore
in esubero s'intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro
convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall'orario
di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.

3 Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un'indennità per
lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.

4 Se al momento dell'introduzione del lavoro ridotto autorizzato per l'azienda o per
il settore d'esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della
prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti
sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

5 Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero
effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo
negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

164

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

165

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

166

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 30

837.02

a ...

b168 Perdita di lavoro controllabile
(art. 31 cpv. 3 lett. a LADI) 1 La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di
lavoro sono controllate dall'azienda.

2 Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo
delle ore di lavoro.


Art. 47

Perfezionamento professionale nell'azienda
(art. 31 LADI)

1 Il diritto all'indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di lavoro,
con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o parzialmente il
tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale dei lavoratori
colpiti.

2 Il servizio cantonale può dare il suo consenso soltanto se il perfezionamento
professionale:

a.

procura capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel
caso di mutamento d'impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il
posto di lavoro attuale; b.

è organizzato da persone competenti secondo un programma prestabilito; c.

e rigorosamente separato dall'attività usuale dell'azienda, e d.

non giova esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di
lavoro.


Art. 48

Perdita di lavoro computabile per i lavoratori a domicilio
(art. 32 cpv. 1 LADI)

1 La perdita di lavoro dei lavoratori a domicilio non è computata all'atto del calcolo
della perdita di lavoro dell'azienda.

2 La perdita di lavoro di un lavoratore a domicilio è computata soltanto nella misura
in cui il suo salario, per un periodo di conteggio, sia inferiore del 20 per cento o più
al salario medio che detto lavoratore ha ottenuto innanzi il primo periodo di conteggio, ma al massimo durante gli ultimi 12 mesi.

a169 Perdita di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
(art. 32 cpv. 1 lett. b LADI) 1 La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro a
contare dall'inizio del lavoro ridotto, se l'introduzione di quest'ultimo non coincide 168

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

169

Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

OADI

31

837.02

con l'inizio di un periodo di conteggio e se in quello precedente il lavoro non è stato
ridotto.

2 La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro sino alla
fine del lavoro ridotto, se il lavoro è ripreso a pieno tempo prima della fine di un
periodo di conteggio e se in quello seguente il lavoro non è ridotto.

3 I periodi di conteggio, nei quali il lavoro è stato ridotto solo parzialmente nel senso
dei capoversi 1 e 2, sono computati integralmente per determinare la durata massima
dell'indennità (art. 35 LADI).

b170 Analisi aziendale
(art. 31 cpv. 1bis e 83 cpv. 1 lett. s LADI) 1 Se ha seri motivi di dubitare che la diminuzione del lavoro sia temporanea e
permetta di conservare i posti di lavoro in questione (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), il
servizio cantonale può chiedere all'ufficio di compensazione di affidare l'analisi
aziendale a un terzo.

2 Esso ne informa il datore di lavoro e lo avverte che, se l'ufficio di compensazione
accoglie tale domanda, la decisione relativa al preannuncio di lavoro ridotto sarà
rinviata al termine dell'analisi.


Art. 49

Giorno di lavoro intero
(art. 32 cpv. 2 LADI)

È considerato giorno di lavoro intero il quinto della durata normale del lavoro settimanale compiuto dal lavoratore (art. 46).


Art. 50


171

Periodo di attesa
(art. 32 cpv. 2 LADI)

1 Per determinare il periodo di attesa si sommano i periodi di conteggio per cui sono
state percepite indennità per lavoro ridotto ai periodi di conteggio per cui sono state
percepite indennità per intemperie.

2 Per ogni periodo di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro
ridotto o indennità per intemperie, dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti: a.

due giorni di attesa per i primi sei periodi di conteggio; b.

tre giorni di attesa dal settimo periodo di conteggio.

3 Se il Consiglio federale prolunga la durata massima dell'indennità per lavoro
ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI, art. 57b OADI), per ogni periodo di conteggio dalla
perdita di lavoro computabile sono dedotti: a.

un giorno di attesa per i primi sei periodi di conteggio; 170 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

171

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 32

837.02

b.

due giorni di attesa dal settimo periodo di conteggio.172

Art. 51

Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o
ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
(art. 32 cpv. 3 LADI)

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può
evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere
un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da: a.

il divieto di importare o di esportare materie prime o merci; b.

il contingentamento delle materie prime o dei materiali d'esercizio, compresi
i combustibili;

c.

restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d'accesso; d.

interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell'approvvigionamento
energetico;

e.

danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un'assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro
una tale perdita, ancorché l'assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è
computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di
lavoro individuale.

a173 Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute
a condizioni meteorologiche
(art. 32 cpv. 3 LADI)

1 Una perdita di lavoro è computabile quando è riconducibile a condizioni meteorologiche eccezionali che immobilizzano l'azienda o limitano notevolmente la sua
attività.

2 Per un'azienda sono segnatamente considerate condizioni meteorologiche eccezionali la mancanza di neve in una regione di sport invernali, se si manifesta in un
periodo in cui è provato che l'azienda è rimasta aperta in tre degli ultimi cinque anni
precedenti.

3 L'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari
conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25 per cento della 172

Introdotto dal n. I dell'O del 19 sett. 2003 (RU 2003 3491).

173

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Giusta il
n. II di detta modificazione il termine di attesa di due settimane a norma del capoverso 4 può cominciare a decorrere già prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, nella misura in
cui è stato preannunciato il lavoro ridotto.

OADI

33

837.02

media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il
medesimo periodo.

4 Per ogni periodo di conteggio viene dedotto dalla durata della perdita di lavoro
computabile un termine d'attesa di tre giorni interi di lavoro. Nelle aziende la cui
attività è esclusivamente stagionale, il termine d'attesa è, per la prima perdita di
lavoro della stagione, di due settimane.

5 Sono considerati giorni d'attesa compiuti soltanto i giorni di lavoro persi durante i
quali il lavoratore era vincolato da un rapporto di lavoro e per il quale ha ricevuto
dal datore di lavoro un compenso almeno equivalente all'indennità per lavoro
ridotto.

6 Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai lavoratori il cui
rapporto di lavoro è di durata determinata.


Art. 52

Settore d'esercizio
(art. 32 cpv. 4 LADI)

1 Un settore d'esercizio è parificato ad un'azienda se costituisce un'unità organica
provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale: a.

dipende da una direzione autonoma in seno all'azienda, oppure b.

fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte sul mercato da
aziende autonome.

2 Il datore di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d'esercizio,
deve presentare un organigramma del complesso dell'azienda.


Art. 53

Periodo di conteggio
(art. 32 cpv. 5 LADI)

1 È considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di 4 settimane se i salari
sono pagati ad intervalli di 1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di
conteggio è di un mese.

2 Se un'azienda prevede diversi periodi di salario, all'indennità per lavoro ridotto è
applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane.


Art. 54

Perdita di lavoro computabile in caso di lavoro ridotto prima
o dopo giorni festivi o vacanze aziendali
(art. 33 cpv. 1 lett. c LADI) 1 La perdita di lavoro non è computabile: a.

durante i 2 giorni di lavoro immediatamente precedenti o seguenti giorni
festivi che non cadono di sabato o di domenica; b.

durante 5 giorni di lavoro immediatamente precedenti e seguenti le vacanze
aziendali.

2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, il Seco può, su domanda del datore di
lavoro, accordare deroghe, se circostanze particolari consentono di escludere

Assicurazione contro la disoccupazione 34

837.02

qualsiasi abuso. Il datore di lavoro deve presentare la domanda al servizio cantonale,
che la trasmette al Seco con il suo preavviso.174
a175 Oscillazioni stagionali del grado di occupazione
(art. 33 cpv. 1 lett. b e 3 LADI) Le oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di
lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante lo stesso periodo
nei due anni precedenti.


Art. 55

Calcolo dell'indennità in caso di lavoro ridotto per lavoratori
a domicilio
(art. 34 cpv. 2 LADI)

L'indennità in caso di lavoro ridotto per lavoratori a domicilio è calcolata secondo il
salario medio del periodo di riferimento (art. 48 cpv. 2).


Art. 56

Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto ai beneficiari di assegni
per il periodo di introduzione
(art. 34 cpv. 2 LADI)

1 L'indennità per lavoro ridotto a gli assicurati beneficiari di assegni per il periodo
d'introduzione (art. 65 LADI) è calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo di introduzione; non è tenuto conto degli assegni per il periodo
di introduzione.

2 L'indennità per lavoro ridotto, se la riduzione raggiunge il cento per cento, e
calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo seguente
quello d'introduzione.


Art. 57

Basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario
(art. 34 cpv. 3 LADI)

Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione si scosta di almeno il 10 per cento dal
salario medio dei tre ultimi mesi, l'indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a
questo salario medio.

a176 Perdita di lavoro massima
(art. 35 cpv. 1

bis

LADI)

1 Se, durante il termine quadro, la perdita di lavoro supera l'85 per cento dell'orario
normale di lavoro dell'azienda per più di quattro periodi di conteggio consecutivi o
singoli, il diritto all'indennità per lavoro ridotto è dato soltanto per i primi quattro
periodi di conteggio.

2 L'orario normale di lavoro dell'azienda è definito nell'articolo 46.

174

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

175 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

176

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

35

837.02

b177 Durata massima dell'indennità
(art. 35 cpv. 2 LADI)

La durata massima dell'indennità per lavoro ridotto è prolungata di sei periodi di
conteggio.


Art. 58

Termine di annuncio
(art. 36 cpv. 1 LADI)

1 Il termine di annuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il datore
di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circostanze
improvvise ed imprevedibili.

2 Il lavoro ridotto può essere annunciato immediatamente prima del suo inizio, se
necessario per telefono, qualora in un'azienda le possibilità di lavoro dipendano
dall'entrata giornaliera delle ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione
di riserve. Il datore di lavoro deve confermare l'annuncio telefonico senza indugio e
per iscritto.

3 Lo stesso vale se il datore di lavoro non ha potuto dare l'annuncio nel termine
prescritto.

4 Se il datore di lavoro ha annunciato il lavoro ridotto tardivamente senza motivo
scusabile, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui
scade il termine impartito per l'annuncio.


Art. 59

Documenti da presentare
(art. 36 cpv. 2 e 3 LADI) 1 Con il preannuncio di lavoro ridotto, il datore di lavoro deve, in più delle indicazioni prescritte nell'articolo 36 capoverso 2 LADI, presentare: a.

una descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria l'introduzione
del lavoro ridotto e una valutazione delle prospettive economiche
dell'azienda a breve termine; b.

un documento indicante il numero dei lavoratori dei quali il rapporto di
lavoro è stato disdetto o verrà disdetto prossimamente; c.

tutti gli altri documenti chiesti dal servizio cantonale.

2 Il datore di lavoro deve annunciare il lavoro ridotto sul modulo del Seco.

3 Il Seco può prevedere una procedura semplificata nel caso in cui, in circostanze
immutate, un'azienda annuncia reiteratamente lavoro ridotto in un periodo di due
anni (art. 35 cpv. 1 LADI).

177

Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 1997 (RU 1997 1547). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 fino al 31 mar. 2004 (RU 2003 1756).

Assicurazione contro la disoccupazione 36

837.02


Art. 60

Scelta e mutamento della cassa
(art. 36 cpv. 2 lett. c e 38 cpv. 1 LADI) 1 Il datore di lavoro può scegliere una cassa per ognuno dei settori d'esercizio
(art. 52).

2 Il datore di lavoro, se ha annunciato il lavoro ridotto e scelto una cassa, può
cambiarla entro un periodo di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) soltanto se: a.

la cassa respinge la sua domanda di indennità essendo incompetente; b.

l'azienda non appartiene più al campo d'attività locale o materiale della
cassa (art. 78 cpv. 2 LADI).

3 Il datore di lavoro, se ha fatto valere indennità per intemperie nel corso dell'ultimo
biennio, può far valere indennità per lavoro ridotto presso un'altra cassa soltanto se
soddisfa una delle condizioni di cui al capoverso 2.

4 Il Seco può autorizzare un mutamento di cassa se il datore di lavoro prova che la
cassa precedente non è in grado di sbrigare il caso conformemente alle prescrizioni o
ha commesso gravi errori nel disbrigo di un caso antecedente.

5 La cassa precedente fornisce alla nuova, se ne fa domanda, ogni indicazione
necessaria, in particolare sul numero dei periodi di conteggio per i quali ha pagato
prestazioni.


Art. 61

Esercizio del diritto alle indennità
(art. 38 cpv. 1 LADI)

Il termine per l'esercizio del diritto all'indennità decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo di conteggio.

a178 Rifusione dei contributi padronali
(art. 39 cpv. 2 LADI)

I contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi di perdita di lavoro sono
versati al datore di lavoro unitamente all'indennità per lavoro ridotto.


Art. 62


179



Art. 63

Computo del reddito conseguito con un'occupazione provvisoria
(art. 41 cpv. 4 LADI)

L'indennità per lavoro ridotto è diminuita nella misura in cui, aggiunta al reddito
conseguito con un'occupazione provvisoria, supera la perdita di guadagno computabile.

178

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

179

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

37

837.02


Art. 64

Diminuzioni per colpa dell'assicurato
(art. 41 cpv. 5 LADI)

1 L'indennità per lavoro ridotto è diminuita: a.

da 100 a 250 franchi in caso di colpa lieve; b.

da 251 a 550 franchi in caso di colpa di una certa gravità; c.

da 551 a 1000 franchi in caso di colpa grave.

2 Il servizio cantonale consegna senza indugio un doppio della decisione al datore di
lavoro, alla cassa e al Seco.

3 Il datore di lavoro, su mandato della cassa, compensa per quanto possibile le
riduzioni definitive con le indennità per lavoro ridotto non ancora pagate. La cassa è
tenuta ad esigere dall'assicurato il rimborso delle riduzioni che non possono essere
compensate.

Capitolo 3: Indennità per intemperie

Art. 65

Rami d'attività aventi diritto all'indennità per intemperie
(art. 42 cpv. 1 e 2 LADI) 1 L'indennità per intemperie può essere pagata nei rami seguenti: a.

edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave; b.

estrazione di sabbia e di ghiaia; c.

posa di binari e di condotte aeree; d.

sistemazioni esterne (giardini); e.180 selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola; f.

estrazione d'argilla e industria laterizia; g.

pesca professionale; h.181 trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il
trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione; i.182 segherie.

2 ...183

3 Inoltre, l'indennità per intemperie può essere pagata ad aziende che si dedicano
unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla 180

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

181

Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

182

Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

183

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

Assicurazione contro la disoccupazione 38

837.02

orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di
siccità o di umidità straordinarie.184

Art. 66

Perdita di lavoro computabile
(art. 43 cpv. 2 LADI)

1 La perdita di lavoro è computata con una mezza giornata se dura un mattino o un
pomeriggio oppure raggiunge il 50 per cento ma è inferiore al 100 per cento di un
giorno lavorativo intero.185 2 ...186

a187 Tempo di lavoro normale e ridotto
(art. 42 cpv. 1 e 44a cpv. 1 LADI) 1 Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal
lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico
interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario
annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.

2 Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in
esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore
in esubero s'intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro
convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall'orario
di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o
recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.

3 Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un'indennità per
lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.

4 Se al momento in cui si verifica una perdita di lavoro computabile dovuta ad
intemperie per l'azienda o per il settore d'esercizio non decorre alcun termine
quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli
lavoratori nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

5 Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero
effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo
negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.


Art. 67

Giorno lavorativo intero
(art. 43 cpv. 3 LADI)

È considerato giorno lavorativo intero il quinto della durata normale del lavoro
settimanale compiuto dal lavoratore (art. 46).

184

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

185

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

186 Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 174).

187 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

OADI

39

837.02

a188 Periodo di attesa
(art. 43 cpv. 3 LADI)

1 Per determinare il periodo di attesa si sommano i periodi di conteggio per cui sono
state percepite indennità per lavoro ridotto ai periodi di conteggio per cui sono state
percepite indennità per intemperie.

2 Per ogni periodo di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro
ridotto o indennità per intemperie, dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti: a.

due giorni di attesa per i primi sei periodi di conteggio; b.

tre giorni di attesa dal settimo periodo di conteggio.


Art. 68

Periodo di conteggio
(art. 43 cpv. 4 LADI)

1 È considerato periodo di conteggio dell'indennità per intemperie un periodo di
4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di 1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri
casi, il periodo di conteggio è di un mese.

2 Se un'azienda prevede diversi periodi di salario, all'indennità per intemperie è
applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane.


Art. 69


189

Annuncio
(art. 45 LADI)

1 Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale, sul modulo del
Seco, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, il più tardi il quinto giorno del mese
civile successivo.

2 Se il datore di lavoro ha annunciato tardivamente, senza motivo scusabile, la
perdita di lavoro dovuta ad intemperie, l'inizio del diritto all'indennità subisce un
differimento ari alla durata del ritardo.

3 Il servizio cantonale determina, mediante decisione, i giorni per i quali può essere
concessa l'indennità per intemperie.


Art. 70

Esercizio del diritto all'indennità
(art. 47 cpv. 1 LADI)

Il termine per esercitare il diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo la fine
del periodo di conteggio.


Art. 71

Mutamento di cassa
(art. 47 cpv. 2 LADI)

Se per l'azienda, in materia di indennità per lavoro ridotto, decorre un termine di due
anni (art. 35 cpv. 1 LADI) oppure se l'azienda ha fatto valere indennità per
intemperie durante i due ultimi anni, essa può far valere nuove indennità presso 188 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

189

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

Assicurazione contro la disoccupazione 40

837.02

un'altra cassa soltanto se soddisfa una delle condizioni indicate nell'articolo 60
capoverso 2.

a190 Rifusione dei contributi padronali
(art. 48 cpv. 2 LADI)

I contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi di perdita di lavoro sono
versati al datore di lavoro unitamente all'indennità per intemperie.


Art. 72


191

Prescrizioni di controllo
(art. 49 cpv. 2 LADI)

In caso di perdita di lavoro per intemperie non si procede ad alcun controllo
mediante timbratura, per quanto il servizio cantonale non disponga altrimenti.

Capitolo 4: Indennità per insolvenza

Art. 73

Lavoratori aventi diritto all'indennità
(art. 51 LADI)

I lavoratori che non hanno ancora raggiunto l'età minima di contribuzione all'AVS
sono parificati ai lavoratori soggetti all'obbligo contributivo.


Art. 74


192

Prova della verosimiglianza del credito salariale
(art. 51 LADI)

La cassa può pagare l'indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro.


Art. 75


193


a194 Ignoranza del momento della dichiarazione di fallimento
(art. 52 cpv. 1 LADI)

L'indennità per insolvenza copre inoltre i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione
di fallimento fintantoché l'assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare.


Art. 76

Contributi alle assicurazioni sociali
(art. 52 cpv. 2 LADI)

1 La cassa preleva dall'indennità per insolvenza i contributi (quota del lavoratore e
del datore di lavoro): 190

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

191

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

192

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

193

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

194 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

41

837.02

a.

all'AVS/AI/IPG e all'assicurazione-disoccupazione, per la cassa di compensazione AVS del datore di lavoro; b.

all'assicurazione-infortuni obbligatoria, per l'istituto d'assicurazione competente; c.

alla previdenza professionale obbligatoria, per l'istituto di previdenza del
datore di lavoro.

2 L'importo dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria risulta dal
regolamento dell'istituto di previdenza; la cassa preleva soltanto i contributi corrispondenti al salario coordinato.

3 La cassa deduce la quota del lavoratore dall'indennità per insolvenza.

4 Il Seco disciplina la procedura d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali.

5 L'articolo 35 capoverso 3 è applicabile per analogia alla verifica delle deduzioni.


Art. 77

Esercizio del diritto all'indennità
(art. 53 LADI)

1 L'assicurato che pretende un'indennità per insolvenza deve presentare alla cassa
competente:

a.

il modulo di domanda d'indennità debitamente riempito; b.

il certificato di assicurazione AVS/AI; c.

il permesso di domicilio o di dimora oppure un'attestazione di domicilio del
Comune ovvero, se è straniero, il permesso pertinente; d.

tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all'indennità.

2 Se necessario, la cassa fissa all'assicurato un congruo termine per completare i
documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione.

3 Se il fallimento di un datore di lavoro ha ripercussioni per succursali o stabili
organizzazioni situate in un altro Cantone, i loro lavoratori possono far valere il
diritto attraverso la cassa pubblica di detto Cantone. Questa trasmette le domande e
gli allegati alla cassa competente.

4 Se il datore di lavoro non è oggetto di un'esecuzione forzata in Svizzera, è competente la cassa pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro. Se
esistono parecchi luoghi di lavoro in diversi Cantoni, il Seco designa la cassa
competente.

5 Nel caso dell'articolo 51 lettera b LADI il lavoratore deve far valere il diritto
all'indennità per insolvenza al più tardi 60 giorni dopo che il termine per la presentazione della domanda di fallimento è trascorso infruttuoso.195 195

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

Assicurazione contro la disoccupazione 42

837.02


Art. 78

Collaborazione delle casse
(art. 53 LADI)

La cassa competente può far capo a casse pubbliche di altri Cantoni per il disbrigo
dei casi di indennità.


Art. 79

Procedimenti ed azioni che possono cagionare spese
(art. 54 LADI)

La cassa può proporre procedimenti che le possono provocare spese soltanto con il
consenso del Seco. Lo stesso vale per le azioni risultanti dal diritto sull'esecuzione.


Art. 80

Crediti all'estero
(art. 54 cpv. 2 LADI)

1 Se un credito deve essere fatto valere all'estero, la cassa sottopone il caso al Seco
con tutti gli atti.

2 Il Seco può autorizzare la cassa a rinunciare all'esercizio dei suoi diritti, se l'esigibilità del credito appare dubbia o se sono prevedibili complicazioni oppure spese
sproporzionate.

Capitolo 5: Provvedimenti preventivi Sezione 1:
Riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione professionali


Art. 81

Partecipazione a provvedimenti di formazione o di occupazione196
(art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI) 197 1 Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un
programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.198 2 Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori.

3 L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della
domanda di consenso.199 196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

199 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

43

837.02

a200 Controllo dell'efficacia delle misure
(art. 59a LADI) 1 Il servizio cantonale trasmette i dati necessari per il controllo dell'efficacia delle
misure al sistema di informazione COLSTA.

2 Le istituzioni e le persone che eseguono misure in materia di mercato del lavoro
forniscono informazioni, partecipano alle misure di controllo e valutano i risultati
conseguiti.

b201 Indennità giornaliera minima
(art. 59b cpv. 2 LADI) L'indennità giornaliera minima versata agli assicurati secondo l'articolo 59b capoverso 2 LADI è di 102 franchi.

c202 Assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro
(art. 59c LADI) L'assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può
essere vincolata a oneri.

d203 Convenzione sulle prestazioni tra il servizio cantonale competente
e l'organizzatore di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
(art. 59c cpv. 5 LADI) 1 Prima dell'inizio del provvedimento collettivo inerente al mercato del lavoro, il
servizio cantonale competente e l'organizzatore del provvedimento definiscono e
firmano una convenzione sulle prestazioni.

2 La convenzione menziona le parti contraenti e disciplina in particolare il tipo e
l'importo del sussidio, le basi legali, la durata e gli scopi del provvedimento, il mandato, i destinatari, gli obiettivi e gli indicatori, i diritti e i doveri delle parti, le
modalità di disdetta o di modifica della convenzione nonché la procedura da seguire
in caso di controversie.

e204 Competenza e procedura
(art. 59c LADI) 1 Fatti salvi gli articoli 90a e 95b-95d, chi partecipa a un provvedimento inerente al
mercato del lavoro deve presentare al servizio cantonale competente la domanda di
consenso al più tardi dieci giorni prima dell'inizio del provvedimento. Se il partecipante presenta la domanda dopo l'inizio del provvedimento, senza motivo scusabile,
le prestazioni gli sono pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della
domanda.

200

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

201 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

202 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

203 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

204 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 44

837.02

2 Il servizio cantonale riassume i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro in un
progetto quadro annuale. Previa consultazione della competente commissione
tripartita, lo presenta all'ufficio di compensazione almeno otto settimane prima
dell'inizio del nuovo anno.

3 I responsabili dei provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro presentano
al servizio cantonale le loro domande di sussidio almeno quattro settimane prima
dell'inizio del provvedimento in questione. Il servizio cantonale inoltra le domande e
il suo parere all'ufficio di compensazione, tranne nel caso in cui disponga della
competenza decisionale di cui al capoverso 4. Tutte le domande di sussidio relative a
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro organizzati a livello nazionale devono
essere presentate direttamente all'ufficio di compensazione entro lo stesso termine.

4 L'ufficio di compensazione può delegare al servizio cantonale la competenza di
decidere in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi inerenti al
mercato del lavoro le cui spese di progetto computabili sono inferiori a cinque
milioni di franchi.

5 Alla fine del terzo trimestre al più tardi, il Cantone riferisce all'ufficio di compensazione sulle decisioni prese e sulla prassi per l'anno in corso. L'ufficio di compensazione riferisce secondo le medesime modalità alla Commissione di sorveglianza in
merito alle proprie decisioni e a quelle dei servizi cantonali.


Art. 82


205



Art. 83

Considerazione delle capacità e delle attitudini dell'assicurato
(art. 60 LADI) 206

Il servizio cantonale, se ordina a un assicurato la frequentazione di un corso, deve
tenere adeguatamente conto, in più della situazione del mercato del lavoro, anche
delle sue capacità ed attitudini. D'intesa con l'assicurato, esso può, se necessario,
incaricare l'orientamento professionale pubblico di chiarire il caso.


Art. 84


207

Controllo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
(art. 59-71d, 75a, 75b, 83 cpv. 1 e 110 cpv. 3 LADI) L'ufficio di compensazione può controllare i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro previsti dalla LADI.

205 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1848).

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

207

Abrogato dal n. I dell'O del 18 dic. 1996 (RU 1997 60). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

45

837.02


Art. 85


208

Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti
di formazione
(art. 62 cpv. 2 e 3 LADI) 1 Sono considerati materiale didattico necessario per la partecipazione a un provvedimento di formazione i libri di testo e il materiale analogo che servono all'insegnamento della materia. Il partecipante al provvedimento di formazione deve consegnare alla cassa le fatture per tale materiale, corredandole di un'attestazione nella
quale la direzione del provvedimento di formazione certifica la necessità
dell'acquisto.

2 Come spese di viaggio, il servizio cantonale accorda all'assicurato, tenendo conto
della durata del provvedimento, un importo corrispondente al costo dei biglietti o
degli abbonamenti di seconda classe per i mezzi di trasporto pubblici all'interno del
Paese. Eccezionalmente, l'assicurato riceve l'equivalente delle spese comprovate
cagionate dall'utilizzazione di un mezzo di trasporto privato, se non è disponibile un
mezzo di trasporto pubblico oppure se l'utilizzazione di questo non può essere
ragionevolmente pretesa. Il servizio cantonale stabilisce il contributo spettante
all'assicurato per le spese di vitto e alloggio nel luogo in cui si svolge il provvedimento di formazione. La cassa effettua il versamento basandosi sulla decisione del
servizio cantonale e sull'attestazione compilata dall'organizzatore.

3 Il DFE stabilisce: a.

i contributi alle spese di vitto ed alloggio nel luogo in cui si svolge il provvedimento di formazione; b.

gli importi versati in caso di utilizzazione di veicoli privati; c.

le spese massime computabili per i diversi tipi di provvedimento.

a209 Spese di esecuzione del provvedimento
(art. 62 cpv. 1 e 64b LADI) L'organizzatore del provvedimento non può riscuotere dai partecipanti quote d'iscrizione o contributi per il materiale didattico.


Art. 86

Rimborso e anticipazioni
(art. 61 cpv. 3 LADI)

1 La cassa rimborsa l'assicurato, di regola, con il pagamento delle indennità giornaliere, se egli comprova le spese entro la fine del periodo di controllo (art. 18 cpv. 2
LADI). I partecipanti a un corso, che non riscuotono indennità giornaliere, presentano i loro documenti alla cassa entro la fine di ogni mese. Le fatture concernenti le
quote d'iscrizione e gli acquisti importanti di materiale didattico possono essere
consegnate alla cassa per il pagamento diretto.

208

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

209

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 46

837.02

2 Il rimborso non è eseguito qualora l'assicurato non l'abbia fatto valere il più tardi 3
mesi dopo la fine del mese durante il quale le spese sono state operate. Gli importi
non recapitabili si prescrivono in 3 anni.

3 La cassa può versare un'anticipazione per le spese di viaggio, di vitto ed alloggio,
se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno.


Art. 87


210

Attestazione dell'organizzatore del provvedimento di formazione
(art. 62 LADI)

L'organizzatore del provvedimento di formazione fornisce all'assicurato, al più tardi
il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un'attestazione a destinazione della
cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato
ha effettivamente partecipato al provvedimento nonché le eventuali assenze.


Art. 88


211

Spese computabili per l'organizzazione di provvedimenti
di formazione
(art. 62 cpv. 1 LADI)

1 Sono considerate spese computabili per l'organizzazione di provvedimenti di formazione: a.

la rimunerazione dei responsabili del provvedimento di formazione e del
corpo insegnante;

b.

le spese d'acquisto del materiale didattico e degli altri materiali necessari; c.

i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose; d.

le spese necessarie di vitto e alloggio; e.

le spese di trasporto del materiale e delle attrezzature necessarie nonché le
spese di viaggio dei responsabili del provvedimento di formazione e del
corpo insegnante sino al luogo in cui si svolge il provvedimento; f.

le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

2 I responsabili del provvedimento di formazione devono allestire un inventario del
materiale didattico e dell'altro materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tale materiale può essere alienato soltanto con il
consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al
fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.

210

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

211

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

OADI

47

837.02


Art. 89


212



Art. 90

Assegni per il periodo di introduzione
(art. 65 e 66 LADI) 213 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un
impiego poiché:

a.

è in età avanzata;

b.214 è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente; c.215 ha cattivi precedenti professionali; d.216 ha già riscosso 150 indennità giornaliere.

1bis Gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo
di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si
deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in
sei mesi.217

2 L'articolo 81g capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della
domanda di assegni per il periodo di introduzione.218 3 Il servizio cantonale esamina presso il datore di lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell'assegno per il periodo di introduzione. Può esigere che
le condizioni di cui all'articolo 65 lettere b e c della LADI siano convenute per
scritto.

4 La cassa paga gli assegni per il periodo d'introduzione al datore di lavoro. Questi li
versa con il salario convenuto all'assicurato.

5 L'ufficio di compensazione può emanare direttive per il calcolo degli assegni.

a219 Assegni per la formazione
(art. 65a e 66c LADI)220 1 Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole
superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), le scuole
superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri
di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere 212

Abrogato dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

213

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

214

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

215

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

216

Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

217

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

219

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 48

837.02

nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla
sovranità cantonale.

2 Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC),
il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19
aprile 1978221 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In
caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella
forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.222 3 Il salario d'apprendista corrispondente è calcolato in base al salario dell'ultimo
anno di tirocinio secondo l'uso locale nel ramo economico di cui si tratta.

4 L'importo massimo conformemente all'articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a
3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell'importo
degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari
di mantenimento.

5 Per gli assicurati vale il termine quadro conformemente all'articolo 9 capoversi 1 e
2 LADI. Con l'inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l'assegno. Se la formazione è
interrotta o conclusa, il termine quadro prolungato è soppresso alla fine del periodo
di controllo seguente.223 6 ...224

7 Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio
cantonale otto settimane prima dell'inizio della misura.

8 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato di regola quattro
settimane dopo la consegna della domanda.

Sezione 2: Occupazione fuori della regione di domicilio

Art. 91

Regione di domicilio
(art. 68 cpv. 1 lett. a LADI) 225 Il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora: a.

esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante
un mezzo di trasporto pubblico la cui lunghezza non superi 30 km tariffali,
oppure

b.

l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora, mediante
un veicolo privato di cui può disporre.

221

RS 412.10

222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

224 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

225 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

49

837.02


Art. 92

Sussidio per le spese di pendolare
(art. 69 LADI)

Il sussidio per le spese di pendolare è calcolato in analogia all'ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3
lett. b).


Art. 93

Sussidio per le spese di soggiornante settimanale
(art. 70 LADI)

1 L'indennità globale per l'alloggio e il vitto esterni del soggiornante settimanale è
calcolata secondo le tariffe stabilite dal DFE per i partecipanti ai corsi (art. 85 cpv. 3
lett. a).

2 Il rimborso delle spese di viaggio è calcolato in analogia all'ordinamento sul
rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3
lett. b).


Art. 94

Perdite finanziarie rispetto all'ultima attività226
(art. 68 cpv. 3 LADI) 227 L'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, il
guadagno non raggiunge, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di
vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione
(art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti.


Art. 95

Versamento delle prestazioni e anticipazioni
(art. 19 LPGA, 59c cpv. 1 e 68 LADI) 228 1 L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della
domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.229 2 L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per
le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la
cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2.

3 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa.

4 I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i
necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al 226 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

229 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 50

837.02

massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato
cadrebbe nel bisogno.

5 Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più
tardi 3 mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I
sussidi non recapitabili si prescrivono in 3 anni.

a230 Fase di progettazione
(art. 71a cpv. 1 LADI) Per fase di progettazione si intende il lasso di tempo necessario all'assicurato per
pianificare e preparare un'attività lucrativa indipendente. Detta fase di progettazione
inizia con l'autorizzazione della domanda e termina dopo la riscossione delle indennità giornaliere accordate in virtù dell'articolo 95b.

b231 Domanda di indennità giornaliere232
(art. 71b cpv. 1 LADI) 233 1 La domanda deve contenere almeno: a.

indicazioni concernenti le conoscenze professionali; b.

la prova di conoscenze adeguate in materia di gestione aziendale o un
attestato che confermi l'acquisizione di dette conoscenze in un corso corrispondente; e c.

indicazioni concernenti il progetto schematico, segnatamente:
1.

la configurazione dell'attività commerciale indipendente con indicazioni relative all'offerta di prodotti e di servizi prevista nonché ai possibili mercati di sbocco e alla cerchia di clienti, 2.

i costi e il finanziamento del progetto, 3.

la fase del progetto.

2 Il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e
sottopone la domanda ad un esame formale e materiale sommario.

3 Esso decide in merito al versamento di indennità giornaliere entro quattro settimane dal ricevimento della domanda e ne stabilisce il numero.234 4 Le indennità giornaliere sono versate solo una volta per termine quadro.235 230

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

231

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

232 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

233 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

235 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

51

837.02

c236 Domanda di presa a carico del rischio di perdita senza indennità giornaliere237
(art. 71b cpv. 2 LADI) 1 La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 35 settimane
di disoccupazione controllata. Essa deve contenere un progetto elaborato con documenti dettagliati concernenti il fabbisogno in capitale nonché il finanziamento
durante il primo anno d'esercizio.238 2 Il servizio cantonale esamina se sono adempite le condizioni che danno diritto alle
prestazioni conformemente all'articolo 71b lettere capoverso 1 a-c LADI, le condizioni conformemente all'articolo 95b capoverso 1 lettere a e b e sottopone i documenti presentati ad un esame formale. L'esame dev'essere effettuato entro quattro
settimane dalla consegna della domanda. Se i requisiti sono adempiti, il servizio
cantonale inoltra la domanda con una copia della corrispondente decisione alla
cooperativa regionale di fideiussione competente, per esame materiale.

3 La cooperativa regionale di fideiussione competente decide entro quattro settimane
dalla consegna della domanda e invia una copia della sua decisione al servizio
cantonale.

4 Concessa una fideiussione in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949239
inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri, il fondo di
compensazione prende ulteriormente a carico il 20 per cento dei rischi di perdita a
beneficio della cooperativa regionale di fideiussione. Il servizio cantonale emana
una decisione concernente l'importo garantito dal fondo di compensazione.

d240 Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità
giornaliere
(art. 71b cpv. 2 LADI) 1 La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 19 settimane
di disoccupazione controllata. Essa deve indicare il progetto schematico dell'attività
lucrativa indipendente.

2 Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale
esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad
un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliere
e ne stabilisce il numero. Accettata la domanda, indirizza l'assicurato alla cooperativa regionale di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione
corrispondente. Il servizio cantonale avverte l'assicurato che, sulla base del suo
progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto alla
cooperativa regionale di fideiussione.

236

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

237 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

238 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

239

RS 951.24

240

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 52

837.02

3 L'assicurato deve sottoporre il progetto elaborato alla cooperativa regionale di
fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata.

4 Il seguito della procedura è disciplinato dall'articolo 95c capoversi 3 e 4.

e241 Fine della fase di progettazione e termine quadro
(art. 71d LADI) 1 La realizzazione o la non realizzazione del progetto è comunicata per scritto al
servizio cantonale.

2 Con l'inizio dell'attività lucrativa indipendente, il termine quadro per la riscossione
della prestazione è prolungato di due anni nella misura in cui l'attività non era
soggetta a contribuzione secondo l'articolo 13 LADI.242 3 Il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione dal momento in cui l'assicurato che ha esaurito il suo diritto
all'indennità adempie i presupposti per l'apertura del medesimo.243 Sezione 3: Altri provvedimenti

Art. 96

Attestazione dell'organizzatore e provvedimenti di occupazione244
(art. 64a cpv. 1 LADI)245 1 L'organizzatore del provvedimento di occupazione fornisce all'assicurato, al più
tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un'attestazione a destinazione
della cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato è stato effettivamente occupato nonché le eventuali assenze.246 2 e 3...247

241

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

242 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

243 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

244 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

245 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

246 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

247 Abrogati dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

53

837.02

a248 Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti
di occupazione
(art. 64b cpv. 1 LADI) L'articolo 85 si applica per analogia al rimborso delle spese di partecipazione a
provvedimenti di occupazione.


Art. 97


249

Spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione
(art. 64b cpv. 1 LADI) 1 Sono considerate spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione: a.

la rimunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione; b.

le spese d'acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri
materiali necessari;

c.

i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose; d.

le spese necessarie di vitto e alloggio; e.

le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d'esecuzione del programma; f.

le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

2 La quota di formazione e la quota di occupazione in un provvedimento di occupazione sono determinanti per l'applicazione rispettiva del capoverso 1 del presente
articolo e dell'articolo 88 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di esecuzione
necessarie.

3 L'organizzatore del provvedimento di occupazione presenta il conteggio all'ufficio
di compensazione. Quest'ultimo può esigere un conteggio periodico.

4 I responsabili del provvedimento di occupazione allestiscono un inventario delle
attrezzature e del materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la
disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso
dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di
compensazione, una quota corrispondente al sussidio.

5 L'assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può
essere vincolata a oneri.

248 Introdotto dal n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2387). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU
2003 1828).

249 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 54

837.02

a250 Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica
professionale
(art. 64b cpv. 2 LADI) Il datore di lavoro prende a carico il 25 per cento dell'indennità giornaliera lorda, ma
al minimo 500 franchi al mese. Il servizio cantonale può fissare una percentuale più
elevata. La cassa di disoccupazione dell'assicurato effettua un conteggio a destinazione del datore di lavoro alla fine del provvedimento.

b251 Semestri di motivazione
(art. 64a cpv. 1 lett. c LADI) Le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa
hanno diritto a un contributo mensile netto pari in media a 450 franchi, versato sotto
forma di indennità giornaliere. Al termine del periodo di attesa le indennità giornaliere sono calcolate in base al guadagno assicurato, ma ammontano in media ad
almeno 450 franchi mensili netti. I contributi sono versati ai partecipanti dalla cassa
di disoccupazione.


Art. 98


252

Altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
(art. 72a cpv. 1 e 3 LADI) Sono considerati altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo l'articolo 72a capoversi 1 e 3 LADI: gli assegni di formazione, le pratiche professionali,
gli assegni per il periodo d'introduzione, il promovimento dell'attività lucrativa
indipendente e i corsi, ad eccezione dei corsi di cui all'articolo 60 capoverso 4
LADI.

a253 Provvedimenti a favore di persone minacciate da disoccupazione
(art. 59 cpv. 1 LADI)

I datori di lavoro che intendono eseguire i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro di cui all'articolo 59 capoverso 1 LADI devono consultare il servizio
cantonale già nella fase di progettazione e presentare in seguito una domanda scritta.
Tale domanda vale per tutte le persone minacciate da disoccupazione all'interno
dell'azienda. Entro due settimane dalla consegna, il servizio cantonale inoltra la
domanda, con il suo parere, all'ufficio di compensazione. Quest'ultimo decide entro
il termine di una settimana. È fatto salvo l'articolo 59c capoverso 4 LADI.

250

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

251

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

252

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

253

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

55

837.02

b254 Partecipazione finanziaria dei Cantoni ai costi dei provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro
(art. 72c LADI) 1 I Cantoni partecipano ai costi (compresi i costi di progetto) occasionati: a.

da corsi (art. 60 cpv. 1 e 62 LADI); b.

da assegni per il periodo di introduzione (art. 65 e 66 LADI); c.

da assegni di formazione (art. 66a-66c LADI); d.

dal sussidio per le spese di pendolare e dal sussidio per le spese di soggiornante settimanale (art. 68-71 LADI); e.

dalla promozione di un'attività indipendente (art. 71a-71d LADI); f.

dai programmi di impiego temporaneo (art. 72 cpv. 1 e 14 cpv. 5bis LADI); g.

dagli stage professionali (art. 72 cpv. 2 LADI); h.

dai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro destinati alle persone
minacciate da disoccupazione (art. 59 cpv. 1 secondo periodo LADI).

2 I Cantoni insieme sostengono il 10 per cento dei costi secondo il capoverso 1.

3 La partecipazione finanziaria di ogni Cantone è calcolata come segue: il 10 per
cento dei costi totali di cui al capoverso 1, diviso per il numero totale di indennità
giornaliere versate in Svizzera e moltiplicato per il numero di indennità giornaliere
dei singoli Cantoni.


Art. 99


255


a256

Art. 100

Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro
(art. 73 LADI)257

1 Sono di regola considerate spese computabili: a.

la rimunerazione delle persone che elaborano il programma e del personale
ausiliario necessario; b.

le spese indispensabili per la compilazione dei rapporti; c.

le spese per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari.

2 La commissione di sorveglianza stabilisce, nella sua decisione, l'aliquota di sussidio applicabile, tra il 20 e il 50 per cento delle spese computabili. Al riguardo tiene 254

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

255

Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2000 3097).

256

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Abrogato dal n. I dell'O del
27 nov. 2000 (RU 2000 3097).

257

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 56

837.02

conto delle altre fonti di finanziamento e dell'importanza del progetto per l'assicurazione-disoccupazione.

3 L'assegnazione di sussidi può essere vincolata a oneri.

4 Le domande di sussidio devono di regola essere presentate all'ufficio di compensazione almeno 3 mesi prima dell'inizio dell'esecuzione del programma.258 5 Il beneficiario dei sussidi presenta un rapporto sui risultati della ricerca all'ufficio
di compensazione, a destinazione della Commissione di sorveglianza.259

Art. 101

e 102260

Art. 102

a e 102b261 Titolo 3: Organizzazione e finanziamento Capitolo 1: Casse di disoccupazione

Art. 103

Obbligo delle casse di annunciare
(art. 79 cpv. 1 LADI)

Le casse annunciano al Seco i nomi ed ogni mutamento delle persone responsabili
della loro gestione.


Art. 104

Forma dei pagamenti
(art. 79 cpv. 3 LADI)

Le casse versano le prestazioni dell'assicurazione-disoccupazione per quanto
possibile non in contanti.


Art. 105

Amministrazione del capitale d'esercizio
(art. 81 cpv. 1 lett. d LADI) 1 Le casse utilizzano il capitale d'esercizio per i pagamenti correnti. Provvedono per
una liquidità sufficiente e per una sicura conservazione dei valori patrimoniali.

2 La parte del capitale d'esercizio, che non deve essere tenuta a disposizione per i
pagamenti correnti, può essere investita in libretti di risparmio o di deposito, nonché
in depositi a termine di breve durata presso le banche tenute a pubblicare il loro
conto in virtù della legge federale dell'8 novembre 1934262 su le banche e le casse di
risparmio.263

258

Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

259

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

260 Abrogati dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

261

Introdotti dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Abrogati dal n. I dell'O del
28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

262

RS 952.0

263

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

OADI

57

837.02


Art. 106


264



Art. 107


265
Conto d'esercizio mensile
(art. 81 cpv. 1 lett. c LADI) Alla fine di ogni mese, le casse compilano, conformemente alle istruzioni dell'ufficio di compensazione, un conto d'esercizio comprensivo dei dati statistici necessari. Lo presentano a detto ufficio il più tardi entro il 10 del mese seguente.


Art. 108


266

Tenuta e chiusura dei conti
(art. 81 cpv. 1 lett. e LADI) 1 Le casse tengono i loro libri contabili secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione.

2 L'anno contabile corrisponde all'anno civile. Le casse presentano all'ufficio di
compensazione il conto d'esercizio e il bilancio dell'anno contabile entro la fine di
gennaio. 267

Capitolo 2: Altri organi esecutivi Sezione 1: Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione

Art. 109


268

Controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell'assicurazione
contro la disoccupazione
(art. 83 e 92 LADI)

1 Il controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell'assicurazione contro la
disoccupazione comprende: a.

il controllo della tenuta dei conti e dell'inventario (art. 109a); b.

il controllo delle applicazioni informatiche (art. 109b); c.

la revisione dei pagamenti e i controlli presso i datori di lavoro (art. 110); d.269 il controllo del modo in cui i servizi competenti eseguono la legge.

2 L'ufficio di compensazione può incaricare un ufficio fiduciario del controllo.

3 ... 270

264

Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2921).

265

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

266

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

267

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

268

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

269

Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

270

Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097).

Assicurazione contro la disoccupazione 58

837.02

a271 Controllo della tenuta dei conti e dell'inventario (art. 83 cpv. 1 lett. c LADI) 1 L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano
annualmente la tenuta dei conti nonché, periodicamente e per sondaggio, l'inventario
dei collocamenti finanziati dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione.

2 Se il responsabile di una cassa ha già incaricato un ufficio fiduciario della revisione
di altre istituzioni di cui è titolare o della sua propria cassa, l'ufficio di
compensazione può, a sua domanda, incaricare lo stesso ufficio anche del controllo
contabile della cassa di disoccupazione. La domanda è accolta se l'ufficio fiduciario
adempie le condizioni di cui all'articolo 109 capoverso 3 e se comunque la scelta di
siffatto ufficio non comporta inconvenienti. Mandante nei confronti dell'ufficio
fiduciario è in ogni caso l'ufficio di compensazione. L'ufficio fiduciario incaricato è
vincolato alle istruzioni dell'ufficio di compensazione.

b272 Controllo delle applicazioni informatiche (art. 83 cpv. 1 lett. i e o LADI) L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano periodicamente e per sondaggio le applicazioni informatiche nonché le misure tecniche e
di sicurezza. Il controllo si estende segnatamente al sistema dei pagamenti della
cassa di disoccupazione e alle applicazioni contabili e finanziarie.


Art. 110

Revisione dei pagamenti e controlli presso i datori di lavoro273
(art. 28, 46 LPGA, 83 cpv. 1 lett. d e 83a cpv. 3 LADI)274 1 L'ufficio di compensazione verifica ad intervalli regolari, sia in modo approfondito
che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse.275 2 Le casse conservano, integralmente e in buon ordine, gli atti sui casi assicurativi.
L'ufficio di compensazione può consultarli in ogni momento.

3 La revisione delle casse si estende ai fatti accaduti dall'ultima revisione. Se dall'ultima revisione è trascorso meno di un anno, il controllo può concernere tutti i fatti
degli ultimi 12 mesi. Se un pagamento è stato ottenuto mediante un reato, è determinante il termine della prescrizione penale.276 4 L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano per
sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per
intemperie.277

271

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

272

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

273

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

274

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

275

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

276

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

277

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

OADI

59

837.02


Art. 111

Rapporto e decisione di revisione278
(art. 83 cpv. 1 lett. d, 83a cpv. 3 e 95 cpv. 2 e 3 LADI) 279 1 L'ufficio di compensazione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un
rapporto scritto che comunica alla cassa e al titolare, di regola entro 60 giorni.

2 Esso comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del
controllo effettuato presso quest'ultimo. La cassa si occupa della riscossione degli
eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione.280
a281 Spese supplementari nell'ambito del controllo dei datori di lavoro
in caso di riscossione indebita di prestazioni
(art. 88 cpv. 2bis LADI) 1 Sono considerate spese supplementari nell'ambito del controllo dei datori di lavoro
in caso di riscossione indebita di prestazioni le spese che superano il costo medio di
un controllo ordinario del datore di lavoro.

2 L'ufficio di compensazione fissa le spese computabili nella decisione di restituzione.

b282 Sanzione inflitta al datore di lavoro che riscuote indebitamente
l'indennità per lavoro ridotto o per intemperie
(art. 88 cpv. 2ter LADI) Il datore di lavoro che riscuote indebitamente l'indennità per lavoro ridotto o per
intemperie deve pagare una penalità equivalente all'importo dell'indennità percepita
abusivamente moltiplicato per il doppio del rapporto tra le ore dichiarate indebitamente e il numero totale di ore annunciate alla cassa.


Art. 112

Obiezioni e completamento degli atti
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1 La cassa, entro un termine di 30 giorni dalla consegna del rapporto di revisione,
può sollevare obiezioni contro le contestazioni provvisorie e presentare o completare
i documenti giustificativi mancanti o incompleti.

2 L'ufficio di compensazione può prorogare questo termine se la cassa presenta per
scritto, prima della scadenza, una domanda motivata.

3 Può respingere il completamento tardivo degli atti, se la cassa ha presentato reiteratamente atti gravemente incompleti.

278

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

279

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1828).

280

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

281

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

282

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 60

837.02


Art. 113

Istruzioni e decisioni dell'ufficio di compensazione
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1 L'ufficio di compensazione, trascorso il termine di obiezione, dà alla cassa le istruzioni necessarie.

2 Designa i pagamenti contestati, di cui al beneficiario dev'essere chiesta la restituzione, e addebita simultaneamente alla cassa gli importi corrispondenti.

3 Per i pagamenti contestati, di cui la restituzione non può essere chiesta, l'ufficio di
compensazione fa valere verso il titolare le sue eventuali pretese di risarcimento.


Art. 114


283

Obbligo di risarcimento dei danni da parte del titolare284
(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85g LADI)285 1 Se non è possibile ottenere il rimborso di un versamento indebito, il titolare deve
risarcire i danni.

2 L'ufficio di compensazione annulla la decisione quando, su ricorso del beneficiario
di prestazioni, è stato stabilito con decisione passata in giudicato che il versamento
era legale o non era indubitabilmente errato.

a286 Indennità per rischio di responsabilità
(art. 82 cpv. 5, 83, 85a e 85g cpv. 5 LADI) 1 L'ufficio di compensazione accredita alle casse di disoccupazione e ai servizi competenti un'indennità per il rischio di responsabilità fissata individualmente.

2 Il Consiglio federale delega al DFE la competenza di fissare i tassi dell'indennità
per il rischio di responsabilità versata ai titolari delle casse e ai Cantoni.


Art. 115


287

Liberazione dall'obbligo di risarcimento
(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85d LADI)288 1 L'ufficio di compensazione può liberare il titolare, su domanda dello stesso,
dall'obbligo di risarcimento qualora egli renda plausibile che il versamento errato è
dovuto soltanto a colpa lieve della cassa.

2 Il titolare deve presentare la domanda di liberazione dall'obbligo di risarcimento
entro 90 giorni dopo che la cassa ha avuto conoscenza dell'inesigibilità del
rimborso.

283

Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

284 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

285 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

286

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

287

Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

288 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

61

837.02

3 La liberazione dall'obbligo di risarcimento è esclusa se, contrariamente alle
istruzioni dell'ufficio di compensazione, la cassa non ha richiesto al destinatario il
rimborso delle prestazioni indebite.

4 L'articolo 114 nonché i capoversi 1 e 2 del presente articolo si applicano per
analogia se la cassa reclama di moto proprio il rimborso di un versamento errato.

a289 Gli articoli 109-115 si applicano per analogia anche ai Cantoni per quanto concerne i
loro servizi competenti.


Art. 116

Delega della revisione
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1 L'ufficio di compensazione, se delega la revisione dei pagamenti al Cantone o a un
altro ente, partecipa equamente alle spese.

2 L'ufficio di revisione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un
rapporto scritto che comunica alla cassa, al titolare e all'ufficio di compensazione, di
regola entro un termine di 60 giorni. La procedura successiva è disciplinata secondo
gli articoli 113 a 115.


Art. 117

Assegnazione dei mezzi alle casse
(art. 83 cpv. 1 lett. g LADI) L'ufficio di compensazione, assegnando i mezzi alle casse, tiene conto dello stato
del capitale d'esercizio e del probabile fabbisogno.

a290 Impiego di personale a carico del fondo di compensazione
(art. 92 cpv. 3 LADI)

L'ufficio di compensazione decide definitivamente circa l'impegno del proprio
personale a carico del fondo di compensazione dell'assicurazione.

Sezione 2: Fondo di compensazione

Art. 118

Revisione
(art. 84 LADI)

1 Il controllo federale delle finanze è l'organo di controllo del fondo di compensazione.

2 Esamina il conto annuale del fondo di compensazione e comunica i risultati al
Consiglio federale. Non è autorizzato a verificare le decisioni della commissione di
sorveglianza.

289

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

290

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

Assicurazione contro la disoccupazione 62

837.02

Sezione 3: Servizi cantonali

Art. 119

Competenza locale
(art. 85 LADI)

1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata: a.

secondo il luogo in cui l'assicurato adempie l'obbligo di controllo, riguardo
all'indennità di disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto
(art. 40 LADI) e perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI); b.

secondo il luogo dell'azienda, riguardo all'indennità per lavoro ridotto; c.

secondo il luogo di lavoro, riguardo all'indennità per intemperie; d.291 secondo il luogo dell'ufficio d'esecuzione e di fallimento competente, riguardo all'indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non sottostà
all'esecuzione forzata in Svizzera, la competenza è determinata secondo il
precedente luogo di lavoro dell'assicurato; e.292 secondo la sede dell'istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione
temporanea;

f .293per le persone giusta l'articolo 20a, secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le prescrizioni di controllo; g.294 secondo il luogo di domicilio dell'assicurato, in tutti gli altri casi.

2 Determinante è il momento in cui è presa la decisione.

3 Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del
Cantone in cui l'assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la
decisione di restituzione.295 4 Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio
che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali
servizi si rivolgono all'ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.296 291 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

292 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

293 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'art. 35 dell'O del 22 mag. 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (RS 142.203).

294 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

295 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

296 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

OADI

63

837.02

a297 Istituzione e gestione degli uffici regionali di collocamento (URC) e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro (LPML)298
(art. 85b e 85c LADI) 299 1 L'ufficio di compensazione emana istruzioni concernenti l'istituzione e l'esercizio
degli URC. Esso provvede al coordinamento sul piano nazionale nonché all'adempimento di altri compiti di importanza nazionale.

2 La pianificazione, l'istituzione e il coordinamento degli URC competono al servizio cantonale. Lo stesso vigila sulla gestione degli URC.

3 Diversi Cantoni possono accordarsi per istituire e gestire congiuntamente URC e
servizi LPML o stabilire il loro raggio d'attività oltre i confini cantonali. L'accordo
disciplina segnatamente: a.

la sede dell'URC o del servizio LPML; b.

la sua organizzazione interna; c.

lo statuto giuridico del suo direttore e dei suoi collaboratori; d.

la persona che rappresenta l'URC o il servizio LPML presso l'ufficio di
compensazione.300

4 Tutti gli URC e tutti i servizi LPML sono collegati al sistema d'informazione
COLSTA ed elaborano i dati che servono all'esecuzione dei loro compiti legali,
nonché a scopi statistici, conformemente all'articolo 83 capoverso 1 lettera i
LADI.301

b302 Requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico
di collocamento
(art. 85b cpv. 4 LADI) 1 Le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento devono, entro cinque
anni dalla loro entrata in funzione, essere titolari di un attestato professionale federale di consulente del personale oppure possedere un'esperienza professionale o una
formazione ritenute equivalenti dall'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
(AUSL).

2 I Cantoni provvedono affinché le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento possiedano le qualifiche richieste. Inoltre, provvedono affinché esse 297

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

298 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

299 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

300 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

301 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

302

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 64

837.02

dispongano di una formazione iniziale specifica e di una formazione continua adeguata.

3 L'ufficio di compensazione fornisce gli strumenti informatici atti a garantire la
trasparenza della formazione. In casi particolari può dichiarare obbligatori i corsi o
organizzarli di propria iniziativa.

c303 Commissioni tripartite
(art. 85d e 113 cpv. 2 lett. d LADI) 1 Il Cantone elabora per le sue commissioni tripartite un regolamento concernente i
compiti, le competenze e l'organizzazione delle stesse. Detto regolamento dev'essere trasmesso all'ufficio di compensazione per informazione.

2 Le commissioni tripartite fanno annualmente rapporto sulla loro attività all'ufficio
di compensazione. Quest'ultimo definisce le esigenze che il rapporto deve soddisfare.

3 I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ricevono gettoni di presenza e
indennità di viaggio. L'ufficio di compensazione stabilisce le tariffe. Le indennità
sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.

d304 Collaborazione interistituzionale
(art. 85f e 92 cpv. 7 LADI) 1 L'ufficio di compensazione approva le domande di partecipazione temporanea alla
copertura dei costi per migliorare la collaborazione interistituzionale a condizione
che:

a.

tutte le istituzioni che assegnano persone partecipino ai costi dei provvedimenti secondo le loro basi legali; b.

tali provvedimenti aumentino le prospettive di collocamento dei partecipanti.

2 Lo scambio di servizi tra le istituzioni è disciplinato da una convenzione sulle
prestazioni.

3 L'ufficio di compensazione fa annualmente rapporto alla Commissione di sorveglianza sulle attività e sulle decisioni relative alla collaborazione interistituzionale.

Sezione 4: Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Art. 120

Conteggio dei contributi
(art. 87 LADI)

1 L'ufficio centrale di compensazione dell'AVS versa ogni mese i contributi disponibili all'ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione.

303

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

304

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

65

837.02

2 Trasmette all'ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione, entro il
30 aprile dell'anno seguente, un conteggio da cui risultino gli introiti in contributi
dell'esercizio annuo, articolati secondo le singole casse di compensazione AVS.

Sezione 5: Commissione di sorveglianza

Art. 121


305


a306 Comitato della Commissione di sorveglianza
(art. 89 LADI)

La Commissione di sorveglianza può delegare a un comitato i compiti di cui
all'articolo 89 LADI.

b307 Collocamento del patrimonio del fondo di compensazione
(art. 89 cpv. 1 LADI)

1 La Commissione di sorveglianza decide in merito ai collocamenti del patrimonio.

2 L'Amministrazione federale delle finanze colloca il patrimonio del fondo di
compensazione secondo la strategia di collocamento fissata dalla Commissione di
sorveglianza e secondo le norme di collocamento. Essa informa regolarmente la
Commissione di sorveglianza sui collocamenti effettuati.

Capitolo 3: Finanziamento

Art. 122

Spese amministrative di casse di compensazione AVS
(art. 92 cpv. 1 LADI)

1 Le spese di riscossione dei contributi sono rimborsate alle casse di compensazione
AVS in forma di una indennità globale.

2 L'indennità alla cassa di compensazione è calcolata secondo il numero dei datori di
lavoro affiliati e l'importo medio dei contributi AVS/AI/IPG per datore di lavoro.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce le aliquote di risarcimento
d'intesa con il Seco.

3 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali determina gli anni di riferimento per
il calcolo, fornisce gli elementi di calcolo e stabilisce i singoli risarcimenti.

4 Le casse di compensazione AVS, le quali provino che il risarcimento non copre
manifestamente le loro spese di riscossione dei contributi, possono esigere dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali un'adeguata indennità complementare.
L'Ufficio risolve d'intesa con il Seco.

305

Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097).

306

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

307 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 66

837.02

a308 Costi computabili risultanti dalla gestione degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale
(art. 92 cpv. 7 LADI)

1 Sono presi in considerazione i costi d'esercizio e i costi d'investimento.

2 Il DFE può fissare un'indennità forfetaria o un tetto per determinate spese. In caso
di dubbio, l'ufficio di compensazione decide caso per caso circa la computabilità dei
costi.

3 Il DFE definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a
intervenire degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale. Fissa i costi della
disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello di
qualifica del personale e di garantire un ingrandimento rapido delle strutture nel caso
di nuovo aumento del numero di persone in cerca di un impiego.

4 Il Cantone presenta all'ufficio di compensazione un preventivo generale delle
spese previste per gli URC, il servizio LPML e l'autorità cantonale. L'ufficio di
compensazione determina la data di presentazione e la forma del preventivo.

5 Dopo l'esame del preventivo, l'ufficio di compensazione emana una decisione di
principio (decisione di assegnazione).

6 Gli anticipi non possono rappresentare più dell'80 per cento dei costi preventivati.
Un primo acconto del 30 per cento al massimo è versato all'inizio dell'anno e gli
acconti seguenti sono versati a intervalli regolari.

7 Alla fine di gennaio al più tardi, il Cantone presenta all'ufficio di compensazione
un conteggio dettagliato dei costi effettivi dell'anno precedente.

8 L'ufficio di compensazione esamina il conteggio conformemente all'ordinanza del
29 giugno 2001309 sull'indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI.310 9 Il servizio cantonale tiene un inventario degli oggetti acquistati con i sussidi
dell'assicurazione contro la disoccupazione. Siffatti oggetti possono essere alienati o
destinati a un altro uso soltanto con l'approvazione dell'ufficio di compensazione. Il
loro valore residuo deve essere dedotto dal conteggio.

b311 Convenzione sulle prestazioni con i titolari delle casse
(art. 92 cpv. 6 LADI)

1 La convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 6 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il titolare della cassa nell'esecuzione
dell'articolo 81 LADI. Con incentivi imperniati sulle prestazioni, essa induce i
titolari a effettuare un'esecuzione efficiente. Disciplina in particolare: a.

l'attuazione degli obiettivi dell'esecuzione della legge; 308

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

309

RS 837.023.3 310 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

311

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

67

837.02

b.

gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti; c.

le condizioni quadro per l'esercizio delle casse di disoccupazione; d.

le prestazioni dell'ufficio di compensazione e delle casse di disoccupazione; e.

il finanziamento

f.

il «reporting»;

g.

la durata della convenzione e la denuncia.

2 Il DFE può affidare l'elaborazione della convenzione e la valutazione dei risultati
ottenuti a una commissione diretta dall'ufficio di compensazione, nella quale sono
rappresentate le casse.

3 Se un titolare non ha firmato la convenzione in un anno civile, i costi computabili
sono rimborsati in base alla prestazione. La valutazione degli indicatori concernenti
la prestazione è effettuata analogamente alla convenzione sulle prestazioni secondo
l'articolo 92 capoverso 6 LADI, conclusa tra il DFE e gli altri titolari di casse. Se la
prestazione di una cassa si situa nella zona neutra o nella zona del bonus, i costi
computabili secondo l'ordinanza del 12 febbraio 1986312 concernente il rimborso
delle spese amministrative delle casse di disoccupazione sono interamente rimborsati al titolare. Se la prestazione si trova nella zona del malus, è applicato il disciplinamento del malus della convenzione sulle prestazioni conclusa con gli altri titolari.

4 Il DFE definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a
intervenire delle casse di disoccupazione. Stabilisce il costo di questa disponibilità a
intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello della qualifica del
personale e di garantire un rapido ingrandimento delle strutture nel caso di un nuovo
aumento del numero dei disoccupati.

c313 Convenzione sulle prestazioni con gli URC, con il servizio LPML
e con il servizio cantonale
(art. 92 cpv. 7 LADI)

1 La convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 7 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il Cantone nell'esecuzione degli articoli 85 capoverso 1 e 85b LADI. Con incentivi, essa induce il Cantone a effettuare
un'esecuzione efficace e efficiente. Disciplina in particolare: a.

l'attuazione degli obiettivi dell'esecuzione della legge; b.

gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti; c.

le condizioni quadro per l'esercizio degli organi d'esecuzione; d.

le prestazioni dell'ufficio di compensazione e dei Cantoni; e.

il «reporting»;

f.

la durata della convenzione e la denuncia.

312

RS 837.12

313

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 68

837.02

2 Il DFE può affidare l'elaborazione della convenzione e la valutazione dei risultati
ottenuti a una commissione diretta dall'ufficio di compensazione, nella quale sono
rappresentati i Cantoni.

3 Per permettere di paragonare gli effetti ottenuti dai Cantoni, la convenzione può
prevedere l'applicazione di un modello econometrico.

4 Il Cantone e il DFE disciplinano nella convenzione le modalità del sistema
d'incentivazione in funzione degli effetti ottenuti.

5 Se un Cantone non ha firmato la convenzione, il DFE determina, mediante decisione formale, in che misura la convenzione debba essere applicata.


Art. 123


314

Titolo 4: Disposizioni diverse

Art. 124


315

a316

Art. 125


317
Conservazione degli atti
(art. 46 LPGA, 79, 81 cpv. 1 e 96b LADI)318 1 Le casse conservano i loro libri giustificativi contabili per 10 anni e gli atti sui casi
assicurativi per almeno 5 anni dopo la fine del termine quadro per la riscossione
della prestazione.

2 Gli atti su casi chiusi possono essere conservati sotto forma di registrazioni su
supporti di immagini o di dati. Le registrazioni devono riprodurre fedelmente i documenti originali.

3 Le casse e gli organismi incaricati della conservazione su supporti di immagini e di
dati adottano i provvedimenti necessari per proteggere adeguatamente i dati personali dalla perdita, dal trattamento o dalla consultazione non autorizzati e dall'appropriazione indebita. Le registrazioni devono poter essere rese leggibili in ogni
momento.

4 In caso di scioglimento della cassa, il titolare è responsabile della debita conservazione degli atti. In difetto di titolare, la cassa designa, nella decisione di liquidazione, una persona o un ente responsabile della debita conservazione degli atti.

314

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

315 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3945).

316

Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985 (RU 1985 648). Abrogato dal n. I dell'O
dell'11 set. 2002 (RU 2002 3945).

317 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

318 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

69

837.02

5 Al più tardi dopo 10 anni, gli atti e le registrazioni su supporti di immagini e di dati
contenenti indicazioni personali, devono essere distrutti. È fatto salvo l'obbligo di
deposito dei documenti negli archivi pubblici.

6 Le casse sono responsabili della registrazione degli atti da conservare su supporti
di immagini e di dati. Se delegano tale compito a un servizio centrale, occorre designare una cassa che assuma l'intera responsabilità. Quest'ultima emana un regolamento per il trattamento, contenente le disposizioni prescritte dalla legislazione
federale in materia di protezione dei dati.

7 L'autorità di sorveglianza sorveglia l'esecuzione.

8 Il presente articolo è applicabile per analogia agli altri organi esecutivi.


Art. 126

Diritto alla protezione dei dati delle persone interessate
(art. 96b, 96c e 97a LADI)319 1 Le persone interessate, quando s'annunciano o fanno valere i loro diritti, devono
essere informate su:

a. 320lo scopo dei sistemi d'informazione; b.

i dati trattati e i destinatari regolari; c.

i loro diritti.

2 La persona interessata può esigere dai servizi d'elaborazione dei dati che: a.

l'informino gratuitamente, per scritto e in forma generalmente comprensibile, sui dati che la concernono; b.

rettifichino o completino i dati inesatti o incompleti; c.

distruggano i dati divenuti inutili.

3 La persona interessata può esigere inoltre che una rettificazione, un complemento o
una distruzione di dati siano parimente comunicati ai servizi ai quali i dati erano stati
trasmessi.

4 ... 321

5 Se diversi organi esecutivi partecipano a un sistema d'informazione comune, uno
di essi è designato quale responsabile dell'intero sistema. 322 319 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

320 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

321 Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2921).

322 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

Assicurazione contro la disoccupazione 70

837.02

a323 Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati
(art. 97a cpv. 6 LADI) 1 Nei casi di cui all'articolo 97a capoverso 4 LADI, è riscosso un emolumento se la
comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche
particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969324 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2 Per le pubblicazioni di cui all'articolo 97a capoverso 3 LADI è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3 L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza o per altri gravi
motivi.


Art. 127


325

Competenza in materia di opposizioni
(art. 100 cpv. 2 LADI) 1 I Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI.

2 In tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha
emanato la decisione.


Art. 128


326

Competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni
(art. 100 cpv. 3 LADI) 1 La competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi
contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con l'articolo 119.

2 Il tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare i ricorsi contro
le decisioni di un servizio dello stesso Cantone.

a327 Procedura
(art. 34 LPGA e 102 LADI) 328 1 Le decisioni dell'ultima istanza cantonale sono notificate alle parti, all'istanza
precedente, al servizio cantonale e al Seco.

2 Al Seco sono altresì notificate: a.

le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettere c e d
LADI, se non sono emanate dall'URC (art. 85b cpv. 1 LADI); 323 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

324

RS 172.041.0 325 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

326 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

327 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

328 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

71

837.02

b.

le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera e LADI,
se è stato violato l'obbligo di informare il servizio cantonale o l'ufficio del
lavoro e le decisioni non sono emanate dall'URC (art. 85b cpv. 1 LADI); c.

le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 4 LADI; d.

...329

e.

le decisioni secondo gli articoli 36 capoverso 4 e 45 capoverso 4 LADI; f.

le decisioni sui casi che, in virtù dell'articolo 81 capoverso 2 LADI, sono
sottoposti per decisione al servizio cantonale o ad un'altra autorità da esso
designata;

g.

le decisioni secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettera d LADI, se non sono
emanate dall'URC (art. 85b cpv. 1 LADI); h.

le decisioni su domande di condono secondo l'articolo 95 LADI; i.

le decisioni su opposizione riguardo decisioni che devono essere notificate al
Seco ai termini delle lettere a-h, come pure le decisioni su opposizione che
devono essere emanate da un organo differente da quello che ha emanato la
decisione (art. 100 cpv. 2 LADI).


Art. 129

Ricorso al Consiglio federale
(art. 101 LADI)

Le decisioni su ricorso prese in ultima istanza cantonale, quelle del DFE e le decisioni della commissione di sorveglianza possono essere impugnate mediante ricorso
al Consiglio federale, nella misura in cui non sia ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo, giusta l'articolo 129 della legge federale del 16 dicembre 1943330
sulla organizzazione giudiziaria.

Titolo 5: Disposizioni finali

Art. 130


331

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza 25 febbraio 1986332 sui ricorsi delle casse di disoccupazione concernenti le spese amministrative è abrogata.


Art. 131

Disposizioni transitorie 1 Il precedente diritto rimane applicabile ai fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore
della LADI.

329 Abrogata dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

330

RS 173.110

331

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

332

RU 1986 507

Assicurazione contro la disoccupazione 72

837.02

2 Le prestazioni che un assicurato ha ottenuto in virtù dell'ordinamento transitorio
(DF dell'8 ott. 1976333 sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione) non sono computate nelle pretese massime secondo il nuovo diritto.

3 I giorni di sospensione (art. 30 LADI), disposti in virtù dell'ordinamento transitorio e non ancora compiuti all'entrata in vigore della LADI, scadono il 30 giugno
1984. I giorni di sospensione, che l'assicurato compie solo dopo l'entrata in vigore
della LADI, vengono computati nel numero massimo di indennità giornaliere
secondo l'articolo 27 LADI.


Art. 132

Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984, ad eccezione dell'articolo
76 capoversi 1 lettera c e 2.

2 L'articolo 76 capoversi 1 lettera c e 2 entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizione finale della modificazione del 25 aprile 1985334 La presente modificazione è applicabile a tutti i casi che, al momento dell'entrata in
vigore delle nuove disposizioni, non sono ancora passati in giudicato.

Disposizione finale della modificazione del 6 novembre 1996335 1 Gli articoli 18-23, 25, 26 e 42 nella vigente versione336 sono applicabili sino alla
data in cui il Cantone delega tali compiti ai servizi competenti in virtù del nuovo
diritto, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1997.

333

[RU 1977 208, 1982 166 1894. RU 1982 2184 art. 118 lett. a] 334

RU 1985 648

335

RU 1996 3071 336

RU 1996 295

OADI

73

837.02

2 L'articolo 30 capoverso 2 primo periodo concernente il rinvio al capoverso 1
lettera c della LADI nella versione della modifica del 23 giugno 1995337 entra in
vigore conformemente al capoverso 1 della presente disposizione transitoria.

337

RU 1996 273

Assicurazione contro la disoccupazione 74

837.02

Allegato338

338 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097).