01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
07.02.2023 - 31.08.2023
01.04.2022 - 06.02.2023
01.01.2022 - 31.03.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.04.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.10.2020 - 31.12.2020
01.09.2020 - 30.09.2020
09.04.2020 - 31.08.2020
21.03.2020 - 08.04.2020
13.03.2020 - 20.03.2020
01.01.2019 - 12.03.2020
01.07.2018 - 31.12.2018
01.08.2017 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.07.2017
01.02.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.01.2016
01.04.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.11.2010 - 30.11.2010
01.10.2010 - 31.10.2010
01.09.2010 - 30.09.2010
01.06.2010 - 31.08.2010
01.05.2010 - 31.05.2010
01.04.2010 - 30.04.2010
01.03.2010 - 31.03.2010
01.01.2010 - 28.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.11.2009 - 30.11.2009
01.09.2009 - 31.10.2009
01.04.2009 - 31.08.2009
01.01.2008 - 31.03.2009
01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
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01.01.2006 - 30.06.2006
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01.05.2004 - 30.06.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
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01.10.2003 - 31.12.2003
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01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza

su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI1) del 31 agosto 1983 (Stato 28 giugno 2005) II Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l'articolo 109 della legge federale del 25 giugno 19823 su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI),4 ordina: Titolo 1:5 Applicabilità della LPGA ai provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro (art. 1 cpv. 3 LADI)

Art. 1

Sono considerati provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 1 capoverso 3 LADI: a. i provvedimenti collettivi di formazione (art. 60 cpv. 1 LADI); b. i provvedimenti collettivi di occupazione (art. 64a cpv. 1 LADI); c. i provvedimenti collettivi speciali che, in base alla legislazione federale sull'assicurazione contro la disoccupazione, i Cantoni o l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione prendono a favore delle persone disoccupate o minacciate dalla disoccupazione.

RU 1983 1205 1

Nuova abbreviazione giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

2 RS

830.1

3 RS

837.0

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

5

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

837.02

Assicurazione contro la disoccupazione 2

837.02

Titolo 1a:6 Contributi
a7 Limitazione del salario soggetto a contribuzione (art. 3 LADI) Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore ad un anno, il limite massimo del salario soggetto a contribuzione è calcolato moltiplicando la 360a parte dell'importo annuo massimo per il numero di giorni di durata dell'occupazione.


Art. 2

Quota per le spese amministrative (art. 6 e 92 cpv. 1 LADI) I datori di lavoro ed i lavoratori non devono pagare sui loro contributi all'assicurazione-disoccupazione alcuna quota per le spese amministrative alla cassa di compensazione AVS.

Titolo 2: Prestazioni Capitolo 1: Indennità di disoccupazione Sezione 1: Diritto

Art. 3

Lavoratori a domicilio (art. 8 cpv. 2 LADI) 1

Sono considerati lavoratori a domicilio, giusta la presente ordinanza, le persone che lavorano a domicilio in base a un contratto di lavoro a domicilio secondo l'articolo 351 del Codice delle obbligazioni8.

2

Le prescrizioni speciali concernenti i lavoratori a domicilio sono applicate qualora l'assicurato abbia ottenuto, mediante lavoro a domicilio, l'ultimo guadagno prima dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione.

a9 Termini quadro dopo l'avvio di un'attività indipendente senza l'aiuto dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 9a cpv. 1 e 2 LADI) 1

I termini quadro per il periodo di contribuzione e per la riscossione della prestazione non sono prolungati se l'attività svolta era soggetta a contribuzione secondo l'articolo 13 LADI.

2

L'assicurato che ha ricevuto prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione durante l'esercizio della propria attività lucrativa indipendente non può beneficiare del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione.

6 Originario

Titolo

1

7

Originario art. 1. Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

8

RS 220

9

Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

3

837.02

3

Il termine quadro prolungato secondo l'articolo 9a capoverso 1 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l'assicurato che ha esaurito il suo diritto all'indennità adempie i presupposti per l'apertura del medesimo.

b10 Termini quadro in caso di periodo educativo (art. 9b LADI) 1

I termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione sono prolungati dopo un periodo educativo se, al momento del riannuncio (art. 9b cpv. 1 lett. a e b LADI) o dell'annuncio alla disoccupazione (art. 9b cpv. 2 LADI), il figlio dell'assicurato ha un'età inferiore ai 10 anni.

2

L'assicurato non può far valere più di una volta per lo stesso figlio il diritto al prolungamento dei termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione in caso di periodo educativo.

3

I periodi di contribuzione dell'assicurato presi in considerazione per l'apertura di un termine quadro per la riscossione della prestazione non possono essere computati una seconda volta dopo un periodo educativo.

4

Per la nascita di un nuovo figlio, il termine quadro per il periodo di contribuzione di quattro anni previsto all'articolo 9b capoverso 2 LADI è prolungato di un periodo equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite, ma al massimo di due anni.

5

Il termine quadro prolungato secondo l'articolo 9a capoverso 1 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l'assicurato che ha esaurito il suo diritto all'indennità adempie i presupposti per l'apertura del medesimo.

6

I capoversi 1-5 si applicano per analogia se il fanciullo è collocato in vista dell'adozione secondo l'articolo 264 del Codice civile11 o se il periodo educativo è dedicato al figlio del coniuge.


Art. 4

Giorno lavorativo intero (art. 11 cpv. 1 LADI) 1

È considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro, che l'assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro.

2

Se l'assicurato ha esercitato da ultimo un'occupazione a tempo pieno, è considerato giorno lavorativo intero perso ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì, durante il quale l'assicurato è totalmente disoccupato e per il quale ha adempiuto le prescrizioni di controllo.12

10 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

11 RS

210

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4861).

Assicurazione contro la disoccupazione 4

837.02


Art. 5

Perdita di lavoro computabile di persone parzialmente disoccupate (art. 11 cpv. 1 LADI) La perdita di lavoro di persone parzialmente disoccupate (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI) è computabile se ammonta almeno a due giorni lavorativi interi nel periodo di due settimane.


Art. 6


13

Periodi di attesa speciali (art. 14 cpv. 1 e 18 cpv. 2 e 3 LADI)14 1

Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del caso, con un motivo di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o c LADI, devono compiere un periodo di attesa di 120 giorni se: a. sono di età inferiore a 25 anni, b. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo 33, e

c. non beneficiano di alcuna formazione professionale completa.

1bis

Gli assicurati che partecipano a un provvedimento inerente al mercato del lavoro non sono soggetti a un periodo di attesa speciale. Questa disposizione non si applica agli studenti, ai titolari di un diploma di maturità o ai giovani che hanno terminato la scuola dell'obbligo privi di una formazione professionale.15 1ter Le persone che, dopo aver terminato la scuola dell'obbligo in Svizzera, si mettono a disposizione dell'ufficio di collocamento possono partecipare a un semestre di motivazione secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI durante il periodo di attesa di cui ai capoversi 1 e 1bis.16 2

Gli altri assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione devono compiere un periodo di attesa di 5 giorni.

3

Se le circostanze per la determinazione del periodo di attesa mutano, il nuovo periodo di attesa si applica nella misura in cui sia più favorevole all'assicurato.

4

Dopo un'attività stagionale (art. 7) o un'attività nell'ambito di una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti di impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di attesa è di 1 giorno. Dev'essere compiuto una sola volta durante un periodo di controllo.

5

Il periodo di attesa ai sensi del capoverso 4 non dev'essere compiuto: a. se sono trascorsi due mesi dalla fine del rapporto di lavoro che lo determina; b. se il rapporto di lavoro è durato ininterrottamente almeno un anno; 13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

5

837.02

c. se il rapporto di lavoro secondo il capoverso 4 viene sciolto prematuramente per motivi economici; d. se, per un periodo di controllo, l'assicurato non comprova più di 5 giorni di lavoro.

6

Il periodo di attesa dev'essere compiuto ulteriormente al periodo di attesa generale di cui all'articolo 18 capoverso 1 LADI. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità (art. 8 cpv. 1 LADI).

a17 Periodo di attesa generale (art. 18 cpv. 1 e 1bis LADI) 1

Il periodo di attesa generale di cinque giorni dev'essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità (art. 8 cpv. 1 LADI).

2

Il periodo di attesa generale si applica unicamente alle persone il cui guadagno assicurato, per un'attività a tempo pieno, supera 3000 franchi al mese; per un'attività a tempo parziale l'importo è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione. Siffatto importo aumenta di 1000 franchi per il primo figlio e di 500 franchi per ogni figlio ulteriore per il quale esiste un obbligo di mantenimento conformemente all'articolo 33.

3

Gli assicurati beneficianti di una quota globale ridotta ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 devono compiere il periodo di attesa generale.18

Art. 7

Attività stagionale

(art. 18 cpv. 3 LADI)19 Un'attività è considerata stagionale se: a. l'assicurato è stato esplicitamente assunto in base a un rapporto di lavoro limitato a una stagione, oppure b. il rapporto di lavoro equivale, per la sua natura e la sua durata, ad un impiego stagionale.


Art. 8

Professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata (art. 18 cpv. 3 LADI)20 1

Sono considerate professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, in particolare le seguenti: 17

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

18

RU 1996 1647 19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 6

837.02

a. musicista; b. attore; c. artista; d. collaboratore artistico della radio, della televisione o del cinema; e. tecnico del

film;

f. giornalista.

2

...21


Art. 9


22

Indennità di vacanze in casi speciali (art. 11 cpv. 4 LADI) 1

Se l'assicurato ha riscosso un'indennità di vacanze, costituente almeno il 20 per cento del salario sottoposto all'AVS, il rispettivo numero di giorni di vacanza dev'essere dedotto dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui: a. nel rispettivo ramo professionale i periodi di vacanza sono prestabiliti, e b. la perdita di lavoro cade in un simile periodo di vacanze.

2

Viene dedotto soltanto quel numero di giorni di vacanza cui l'assicurato ha diritto a partire dalle ultime vacanze, ma che non ha ancora fatto valere.


Art. 10

Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento contestato di un rapporto di servizio di diritto pubblico (art. 11 cpv. 5 LADI) 1

Se l'assicurato ha interposto ricorso contro la sospensione del pagamento di salario nel quadro di un procedimento inteso allo scioglimento del suo rapporto di servizio di diritto pubblico, la perdita di lavoro subita dall'assicurato sino al termine del procedimento principale è computata provvisoriamente. La cassa paga l'indennità qualora l'assicurato adempia tutte le altre condizioni da cui dipende il diritto all'indennità ed in particolare sia idoneo al collocamento.

2

Con il pagamento, i diritti dell'assicurato al salario o al risarcimento, accertati nel procedimento o riconosciuti dal datore di lavoro, sono trasferiti alla cassa sino a concorrenza dell'importo dell'indennità; la cassa deve far valere senza indugio i diritti presso il datore di lavoro.

3

Se il procedimento ricorsuale rivela che l'assicurato, mediante il suo comportamento, in particolare la violazione di obblighi incombentigli in virtù del suo contratto di lavoro, ha fornito al datore di lavoro il motivo per lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa lo sospende nell'esercizio del suo diritto ed esige da lui la restituzione delle indennità giornaliere pagate in più.

21

Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

OADI

7

837.02

a23 Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro (art. 11a LADI) Sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le prestazioni accordate in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico che non costituiscono pretese di salario o di risarcimento secondo l'articolo 11 capoverso 3 LADI.

b24 Prestazioni volontarie destinate alla previdenza professionale (art. 11a cpv. 3 LADI) Gli importi destinati alla previdenza professionale sono dedotti dalle prestazioni volontarie da considerare secondo l'articolo 11a capoverso 2 LADI sino a concorrenza dell'importo massimo del salario coordinato di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198225 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

c26 Periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile (art. 11a LADI) 1

Il periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile decorre dal primo giorno successivo alla cessazione dei rapporti di lavoro per i quali sono state versate le prestazioni volontarie, indipendentemente dalla data in cui l'assicurato si annuncia alla disoccupazione. 2 La durata di tale periodo è determinata dividendo l'importo delle prestazioni volontarie considerate per il salario percepito nell'ambito dell'attività per cui sono state versate, a prescindere dal fatto che l'assicurato abbia o meno esercitato un'attività lucrativa durante questo periodo.

d27 Prestazioni volontarie mensili (art. 11a e 13 LADI) 1

Se sono state convenute prestazioni volontarie sotto forma di versamenti mensili per un periodo determinato, la somma di tali prestazioni mensili è decurtata dell'importo annuo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2 LADI e divisa per il numero di mesi convenuto. L'importo risultante è dedotto dall'indennità di disoccupazione.

2

Se non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui al capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS.

23 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

25 RS

831.40

26 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 8

837.02

e28 Termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 11 cpv. 1 LADI) Il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che ha percepito prestazioni volontarie dal datore di lavoro decorre dal primo giorno in cui la perdita di lavoro è computabile e tutti i presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione sono adempiuti (art. 9 cpv. 2 LADI).

f29 Periodi parificati a periodi di contribuzione (art. 11a cpv. 2 e 13 LADI) I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di contribuzione.

g30 Guadagno assicurato

(art. 11a cpv. 2 e 23 cpv. 1 LADI) Le prestazioni volontarie considerate sono incluse nel calcolo del guadagno assicurato secondo l'articolo 37. Se l'assicurato ha esercitato un'attività lucrativa dipendente durante il periodo di cui all'articolo 10c, il calcolo del guadagno assicurato si basa sul salario percepito nella misura in cui si rivela favorevole per l'assicurato.

h31 Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento anticipato consensuale del rapporto di lavoro (art. 11 cpv. 3 e 11a LADI) 1

Se il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo.

2

Se le prestazioni del datore di lavoro superano l'importo del salario dovuto all'assicurato fino alla cessazione ordinaria del rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni volontarie del datore di lavoro di cui all'articolo 11a LADI.


Art. 11

Calcolo del periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI) 1

È considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero, durante il quale l'assicurato è soggetto a contribuzione.

2

I periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile intero sono addizionati.

30 giorni civili sono reputati un mese di contribuzione.

28 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

29 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

9

837.02

3

I periodi parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l'assicurato riscuote un'indennità di vacanze sono calcolati allo stesso modo.

4

Il periodo di contribuzione delle persone occupate a tempo parziale è calcolato secondo le norme applicabili ai lavoratori occupati a tempo pieno. Se l'assicurato esercita simultaneamente parecchie attività a tempo parziale, il periodo di contribuzione conta un'unica volta.

5

Nel caso di un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è applicabile inoltre l'articolo 67 del Regolamento (CEE) n. 1408/7132 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [Regolamento (CEE) n. 1408/71]. Per i cittadini svizzeri e i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea è fatto salvo il protocollo all'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 199933 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Per i cittadini di uno Stato membro dell'AELS sono fatti salvi i protocolli 1 e 2 all'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione istitutiva dell'AELS34.35

a e 11b36

Art. 12

Periodo di contribuzione degli assicurati pensionati anticipatamente (art. 13 cpv. 3 LADI) 1

Per gli assicurati che sono stati pensionati prima del raggiungimento dell'età della rendita AVS, è computata, come periodo di contribuzione, soltanto l'attività contributiva esercitata dopo il pensionamento.

2

Il capoverso 1 non è applicabile qualora l'assicurato: a. sia stato pensionato anticipatamente per motivi economici o in base a regolamentazioni imperative nell'ambito della previdenza professionale, e

b.37 possa pretendere prestazioni di vecchiaia inferiori all'indennità di disoccupazione che gli spetta conformemente all'articolo 22 LADI.38

3

Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e di quella più estesa, nonché le prestazioni di vecchiaia di un'assicurazione per la vecchiaia estera obbligatoria o facoltativa, indipendente-

32 RS

0.831.109.268.1 33 RS

0.142.112.681 34 RS

0.632.31

35 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1352).

36

Introdotti dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Abrogati dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

Assicurazione contro la disoccupazione 10

837.02

mente dal fatto che si tratti di una rendita di vecchiaia ordinaria o di una prestazione di prepensionamento.39
a40 Periodo di contribuzione nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata (art. 13 cpv. 4 e 5 LADI) Nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di contribuzione calcolato in base all'articolo 13 capoverso 1 LADI è moltiplicato per due per i primi 30 giorni civili di un contratto di durata determinata.


Art. 13

Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LADI)41 1

Sono considerate maternità ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b LADI la durata della gravidanza e le 16 settimane successive al parto.42 1bis Vi è motivo analogo ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LADI segnatamente se le persone sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente in quanto non devono più farsi carico di compiti assistenziali nei confronti di persone bisognose di cure a condizione che: a. le persone bisognose di cure necessitavano di un aiuto permanente; b. tali persone vivevano in comunione domestica con l'assicurato e c. la durata dell'assistenza era superiore ad un anno.43 2

Gli stranieri domiciliati che ritornano in Svizzera dopo un soggiorno di più di un anno all'estero sono esonerati, durante un anno dopo il ritorno, dall'adempimento del periodo di contribuzione nella misura in cui possano provare che hanno esercitato all'estero un'attività salariata corrispondente al periodo di contribuzione secondo l'articolo 13 capoverso 1 LADI.44 39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

OADI

11

837.02


Art. 14

Idoneità al collocamento dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori temporanei45 (art. 15 cpv. 1 LADI) 1

...46

2

Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano occupati come lavoratori a domicilio, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti ad assumere parimente lavoro fuori domicilio, a meno che provino di non esserne capaci a cagione della loro situazione personale.

3

Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano lavoratori temporanei, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti e capaci ad assumere un impiego durevole.


Art. 15

Esame dell'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici47 (art. 32 cpv. 2 LPGA, art. 15 cpv. 2 e 96b LADI)48 1

Per stabilire l'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell'assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) disciplina i particolari d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno.49 2 Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all'esame del diritto all'indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell'assicurazioneinfortuni obbligatoria, dell'assicurazione-malattie, dell'assicurazione militare o della previdenza professionale.

3

Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione-invalidità o a un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno.


Art. 16


50

Occupazione adeguata (art. 16 LADI) 1

Il servizio competente esamina se esiste un motivo di sospensione, qualora l'assicurato:

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

46

Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

Assicurazione contro la disoccupazione 12

837.02

a. rifiuti un'occupazione considerata adeguata; b. non si conformi alle istruzioni (art. 17 cpv. 3 LADI); c. impedisca per propria colpa la conclusione di un contratto per un impiego che gli è stato assegnato; d. non assuma, per propria colpa, un impiego che gli è stato assegnato.

2

... .51 Se esiste un motivo, pronuncia la sospensione mediante decisione formale.

3

Trasmette una copia della decisione alla cassa e al servizio interessato.


Art. 17


52

Eccezioni all'idoneità finanziaria (art. 16 cpv. 2 lett. i LADI) Vi è situazione eccezionale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettera i LADI segnatamente se il guadagno assicurato proviene da un'attività: a. per la quale l'assicurato non ha né il livello di formazione né l'esperienza richiesti;

b. la cui rimunerazione è sensibilmente superiore alle condizioni usuali; c. altamente rimunerata e se presumibilmente l'assicurato non può più esercitare un'attività equivalente corrispondentemente retribuita.

Sezione 2: Consulenza e controllo53

Art. 18

54 Competenza locale

(art. 17 cpv. 2 LADI) 1

È considerato luogo di domicilio dell'assicurato il suo domicilio secondo gli articoli 23 e 25 del Codice civile svizzero55.

2

I colloqui di consulenza e di controllo sono svolti dal servizio competente.

3

Gli assicurati sotto tutela, che non soggiornano abitualmente nel luogo in cui ha sede l'autorità tutoria, possono, con l'autorizzazione scritta del tutore, partecipare ai colloqui di consulenza e di controllo con il servizio competente del luogo di soggiorno.

4

I soggiornanti settimanali partecipano ai colloqui di consulenza e di controllo con il servizio competente del loro domicilio o del loro luogo di soggiorno settimanale.

51 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3945).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

55

RS 210

OADI

13

837.02

5

I tutelati e i soggiornanti settimanali devono partecipare ai colloqui di consulenza e di controllo sempre con il medesimo servizio competente, salvo se mutano il luogo di domicilio o di soggiorno.


Art. 19


56

Annuncio personale al Comune o al servizio competente (art. 17 cpv. 2 LADI) 1

L'assicurato deve annunciarsi personalmente al Comune del suo domicilio (art. 18) o al servizio competente designato in base alle prescrizioni cantonali.

2

Presso il Comune o il servizio competente, l'assicurato sceglie la cassa. Per l'informazione e la consulenza ai sensi dell'articolo 27 LPGA, il Comune e il servizio competente indirizzano l'assicurato al competente organo esecutivo.

3

Il Comune o il servizio competente conferma all'assicurato la data del suo annuncio e la cassa scelta. Il Cantone è responsabile della registrazione dei dati di controllo. Tali dati devono essere registrati entro sette giorni dall'annuncio al Comune o al servizio competente. Il servizio cantonale può prolungare tale termine fino a quindici giorni al massimo, in particolare nel caso di licenziamenti collettivi.

a57 Informazione su diritti e obblighi (art. 27 LPGA) 1

Gli organi esecutivi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a-d LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare, sulla procedura di annuncio e sull'obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

2

Le casse informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza delle casse (art. 81 LADI).

3

I servizi cantonali e gli uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b LADI).


Art. 20


58

Annuncio presso il servizio competente (art. 17 cpv. 2 LADI) 59 1

Annunciandosi al servizio competente, l'assicurato deve presentare: a.60 il modulo «annuncio presso il Comune di domicilio», se si è annunciato al Comune;

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

57 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 14

837.02

b.61 l'attestazione di domicilio del Comune o, se è straniero, il permesso pertinente;

c.62 il certificato di assicurazione AVS/AI; d.63 la lettera di licenziamento, i certificati degli ultimi datori di lavoro, gli attestati sulla formazione e il perfezionamento nonché la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro.

2

Il servizio competente esamina la validità delle indicazioni figuranti sul certificato di assicurazione AVS/AI; su sua domanda, la Cassa cantonale di compensazione compila un certificato di assicurazione valido.

3

Inserisce i dati d'iscrizione nel sistema di informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all'assicurato la copia per la cassa.

4

...64

a65 Prescrizioni legali applicabili alle persone in cerca di lavoro che dimorano temporaneamente in Svizzera (art. 17 cpv. 2 e 20 cpv. 1 LADI) Quale complemento all'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/7166 nonché all'articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/7267 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e indipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [Regolamento (CEE) n. 574/72], il cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, dell'Associazione europea di libero scambio o della Svizzera che dimora temporaneamente in Svizzera onde cercarvi un impiego deve annunciarsi presso il servizio competente del Cantone in cui si mette per la prima volta a disposizione in vista del collocamento. In seguito, non può cambiare detto servizio.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

63 Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

64 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3945).

65

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

66 RS

0.831.109.268.1 67 RS

0.831.109.268.11

OADI

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Art. 21


68

Consulenza e controllo (art. 17 cpv. 2 LADI) 1

Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente.

2

Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato.

3

Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio.

4

Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo.


Art. 22


69

Colloqui di consulenza e di controllo (art. 17 cpv. 2 LADI) 1

Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l'assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente.70 2 Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato.

3

Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo.

4

Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno.


Art. 23


71

Dati di controllo per l'esercizio del diritto all'indennità (art. 17 cpv. 2 LADI) 1

I dati di controllo sono registrati nello schedario «dati di controllo» o nel modulo «indicazioni dell'assicurato». Il Cantone sceglie il supporto di dati.

2

Il supporto di dati fornisce informazioni su: a. i giorni lavorativi per i quali l'assicurato rende verosimile di essere stato disoccupato e idoneo al collocamento; 68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 16

837.02

b. tutti i fatti importanti per valutare i diritti dell'assicurato, quali la malattia, il servizio militare, le assenze per vacanze, la partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, il guadagno intermedio e il grado d'idoneità al collocamento.

3

Durante il primo colloquio di consulenza e di controllo con l'assicurato, il servizio competente compila lo schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell'assicurato». Vi indica il nome della cassa scelta dall'assicurato (art. 19 cpv. 3).72 4 Il servizio competente provvede affinché alla fine del mese l'assicurato disponga di una copia dello schedario «dati di controllo» o del modulo «indicazioni dell'assicurato».

5

Per il resto, è applicabile l'articolo 83 capoversi 3 e 4 del Regolamento (CEE) n.

574/7273.74


Art. 24


75

Esame dell'idoneità al collocamento (art. 15 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LADI) 1

Se considera l'assicurato non idoneo o solo parzialmente idoneo al collocamento, il servizio competente ne informa la cassa.

2

Il servizio competente emana una decisione sul grado d'idoneità al collocamento.76 3

Esso trasmette alla cassa e ai servizi interessati una copia della sua decisione.


Art. 25


77

Attenuazione dell'obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza e di controllo e temporanea esenzione dall'obbligo dell'idoneità al collocamento (art. 15 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LADI) Su richiesta dell'assicurato, il servizio competente decide di: a. esonerare quest'ultimo, per una settimana al massimo, dall'obbligo dell'idoneità al collocamento per consentirgli di recarsi all'estero onde partecipare a un'elezione o a una votazione d'importanza nazionale, oppure autorizzarlo a posticipare la data del suo colloquio di consulenza e di controllo nel caso in cui questo sia previsto nei tre giorni che precedono o che seguono il giorno dell'elezione o della votazione;

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

73 RS

0.831.109.268.1 74

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

17

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b. esonerare l'assicurato affetto da un grave impedimento fisico o psichico dall'obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, se le circostanze lo esigono e la consulenza e il controllo possono essere assicurati altrimenti; c. esonerare l'assicurato, per tre settimane al massimo, dai colloqui di consulenza e di controllo se questi deve recarsi all'estero per un colloquio di lavoro, se svolge uno stage d'orientamento professionale o se si sottopone a un test d'idoneità professionale nel luogo di lavoro;

d. autorizzare l'assicurato a posticipare il suo colloquio di consulenza e di controllo se questi dimostra di non poter essere presente il giorno stabilito a causa di un impegno inderogabile, in particolare se deve presenziare a un colloquio di lavoro;

e. esonerare l'assicurato, per tre giorni al massimo, dall'obbligo dell'idoneità al collocamento se questi è direttamente toccato da un particolare evento familiare, segnatamente un matrimonio, una nascita, un decesso o la necessità di curare un figlio malato o un parente prossimo. Se la data di un tale evento coincide con quella prevista per il colloquio di consulenza e di controllo, viene fissata una nuova data.

a78 Mantenimento del diritto alle prestazioni quando l'assicurato si reca in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS per cercarvi lavoro (art. 17 cpv. 2 LADI) Qualora un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS si rechi in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS per cercarvi lavoro, sono applicabili l'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/7179 e l'articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/7280.


Art. 26


81

Ricerche personali di lavoro dell'assicurato (art. 40 e 43 LPGA, 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI)82 1

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie.

2

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro.83 78

Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1352).

79 RS

0.831.109.268.1 80 RS

0.831.109.268.11 81

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 18

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2bis

Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.

In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione.84 3 Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato.85

Art. 27


86

Giorni esenti dall'obbligo di controllo (art. 17 cpv. 2 LADI) 1

Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata durante il termine quadro, l'assicurato ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo, che può scegliere liberamente.

Durante i giorni esenti dall'obbligo di controllo non deve necessariamente essere idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto all'indennità (art. 8 LADI).

2

Sono considerati giorni di disoccupazione controllata quelli durante i quali l'assicurato adempie i presupposti da cui dipende il diritto all'indennità.

3

L'assicurato deve informare con almeno 14 giorni di anticipo il servizio competente della sua intenzione di prendere i giorni esenti dall'obbligo di controllo cui ha diritto. Se poi rinuncia ad avvalersene senza motivo scusabile, tali giorni sono nondimeno considerati presi. I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere presi soltanto in blocchi settimanali.

4

L'assicurato che, durante un guadagno intermedio, prende le vacanze cui ha diritto in virtù del contratto di lavoro conserva anche per questo periodo il diritto a pagamenti secondo l'articolo 41a. I giorni di vacanza presi durante il guadagno intermedio sono dedotti dai giorni esenti dall'obbligo di controllo accumulati sino all'inizio delle vacanze.

5

L'assicurato che partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro può disporre, durante questo periodo, di un numero di giorni esenti dall'obbligo di controllo non superiore a quello cui dà diritto la durata complessiva del provvedimento.

I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere presi soltanto d'intesa con il responsabile del programma.

6

Nei casi indicati all'articolo 25a, l'assicurato non può prendere giorni esenti dall'obbligo di controllo né immediatamente prima né durante né immediatamente dopo il suo soggiorno all'estero. Al suo ritorno, deve presentarsi al servizio competente per far valere il proprio diritto ai giorni esenti dall'obbligo di controllo.87 84 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

85 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

87 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

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837.02

a88 Periodo di controllo (art. 18a LADI)89 È considerato periodo di controllo ogni mese civile.

Sezione 3: Indennità

Art. 28


90

Scelta e mutamento della cassa (art. 20 cpv. 1 LADI)91 1

L'assicurato sceglie la cassa al momento in cui si annuncia personalmente al Comune o al servizio competente. Le persone che dimorano temporaneamente in Svizzera scelgono la cassa di disoccupazione in occasione dell'annuncio presso il servizio competente (art. 20a).92 2 L'assicurato può mutare cassa, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, soltanto se abbandona il campo d'azione della cassa. Salvo alla scadenza di un termine quadro, il mutamento deve aver luogo all'inizio di un periodo di controllo.

2bis

Durante il periodo in cui cercano un impiego, le persone che dimorano temporaneamente in Svizzera non possono mutare cassa. 93 3

Al mutamento di cassa, la precedente trasmette elettronicamente i dati alla nuova e le consegna una copia della pratica del beneficiario. Su domanda, la cassa precedente fornisce alla nuova ogni altra indicazione necessaria.


Art. 29

Esercizio del diritto all'indennità (art. 40 LPGA e 20 cpv. 1 e 2 LADI)94 1

Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un'interruzione di almeno sei mesi, l'assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa: a. il modulo di domanda d'indennità debitamente riempito; b. il doppio del modulo ufficiale d'iscrizione per il collocamento; c. le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni; 88

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

93 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 20

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d.95 la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell'assicurato»;

e. tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all'indennità.96

2

Al fine di far valere il suo diritto all'indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l'assicurato presenta alla cassa: a.97 la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell'assicurato»;

b. le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi; c.98 altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all'indennità.; d. ... 99 100 3

Se necessario, la cassa fissa all'assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione.101 4 Se l'assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto all'indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall'assicurato, se questa appare verosimile.


Art. 30

Pagamento delle indennità, dichiarazione fiscale102 (art. 19 LPGA, 20, 96b e 97a LADI)103 1

La cassa paga l'indennità per il periodo di controllo trascorso, di regola nel corso del mese seguente.

2

L'assicurato riceve un conteggio scritto.

3

Nel caso di una persona in cerca di impiego di cui all'articolo 20a è applicabile inoltre l'articolo 84 del Regolamento (CEE) n. 574/72104. 105 4 Le casse consegnano agli assicurati a destinazione delle autorità fiscali una dichiarazione concernente le prestazioni ricevute.106

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

99

Abrogata dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 174).

100 Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

101 Originario cpv. 2.

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

104 RS

0.831.109.268.11 105 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2921). Nuovo testo giusta n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

106 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4861).

OADI

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Art. 31


107

Anticipazione (art. 19 LPGA e 20 LADI)108 L'assicurato ha diritto a un'adeguata anticipazione per i giorni controllati, se rende credibile il proprio diritto alle indennità.


Art. 32


109

Indennità degli assicurati pensionati anticipatamente (art. 18 cpv. 1 e 22 LADI)110 Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e complementare alle quali l'assicurato aveva diritto quando ha raggiunto il limite d'età regolamentare per il pensionamento anticipato.


Art. 33


111

Aliquota dell'indennità giornaliera (art. 22 cpv. 2 e 3 LADI)112 1

Un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli secondo l'articolo 22 capoverso 2 LADI è dato qualora l'assicurato abbia un obbligo di mantenimento secondo l'articolo 277 del Codice civile svizzero113. Per il resto è applicabile l'articolo 68 capoverso 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71114.115 2

Il DFE procede all'adeguamento dell'importo minimo secondo l'articolo 22 capoverso 3 LADI basandosi sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nel quadro dell'AVS e dell'AI (art. 33ter LF del 20 dic. 1946116 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti). Il risultato del calcolo effettuato è arrotondato all'unità più vicina.117 3

Sono considerate invalidi ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 lettera c LADI le persone che:118

a. riscuotono una rendita d'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare o prestazioni in caso di invalidità conformemente alla legislazione di 107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2409).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

109 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2387).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

111 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

113 RS

210

114 RS

0.831.109.268.1 115 Nuovo testo giusta n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

116 RS

831.10

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato membro dell'AELS, della Norvegia, dell'Islanda o del Liechtenstein; o b. hanno richiesto una rendita d'invalidità di cui alla lettera a e la richiesta non sembra senza prospettiva.119

Art. 34

Supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e la formazione (art. 22 cpv. 1 LADI) 1

Il supplemento corrispondente agli assegni legali per figli e la formazione è calcolato secondo la legge disciplinante gli assegni familiari del Cantone dove risiede l'assicurato. Per il resto, è applicabile l'articolo 76 del Regolamento (CEE) n. 574/72120.121 2

Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco)122 comunica annualmente agli organi d'esecuzione, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, le aliquote e i principali presupposti del diritto agli assegni.


Art. 35

Conteggio AVS per le indennità di disoccupazione (art. 32 LPGA e 22a cpv. 2 LADI) 123 1

La cassa deduce la parte del contributo AVS/AI/IPG del lavoratore dalle indennità giornaliere secondo gli articoli 18 e seguenti e 61 della LADI.

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali disciplina, d'intesa con il Seco, il conteggio dei contributi con l'AVS/AI/IPG, l'annuncio dei redditi che devono essere iscritti nei conti individuali dell'AVS e la copertura dei costi risultanti.

3

L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione verifica, all'atto dei suoi controlli periodici (art. 109 e 110), le deduzioni dei contributi AVS da parte della cassa e le notificazioni al sistema di informazione dell'assicurazione-disoccupazione. Dispone le necessarie rettificazioni e comunica le corrispondenti osservazioni all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

4

Il controllo federale delle finanze esamina il conteggio AVS compilato dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione per l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS, nonché i versamenti dei contributi. Controlla inoltre i dati forniti dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS per la tenuta dei conti individuali.

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

120 RS

0.831.109.268.11 121 Nuovo testo giusta n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

122 Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 1 n. 16 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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Art. 36


124

Assicurazione obbligatoria degli infortuni non professionali (art. 22a cpv. 4 LADI)125 1

I dettagli e la procedura sono retti dall'ordinanza del 24 gennaio 1996126 sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati.

2

Il contributo del fondo di compensazione ammonta a un terzo del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. 127


Art. 37

Periodo di calcolo per il guadagno assicurato (art. 23 cpv. 1, 4 e 5 LADI)128 1

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.129 2 Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1.130 3 Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l'inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell'annuncio alla disoccupazione.

A quel momento, l'assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione.131 3bis Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo o al genere di contratto di lavoro, il guadagno assicurato verrà calcolato in base agli ultimi dodici mesi, al massimo però in base al tempo di lavoro medio convenuto contrattualmente.132 3ter Se l'assicurato ha ottenuto un guadagno intermedio durante un termine quadro per la riscossione della prestazione scaduto, il guadagno assicurato è determinato in base alla modalità di calcolo a lui più vantaggiosa fra le due seguenti, ma senza prendere in considerazione i periodi di contribuzione acquisiti mentre percepiva indennità ai sensi dell'articolo 41a capoverso 4: a. la somma del reddito soggetto a contribuzione e delle indennità compensative computabili conformemente all'articolo 23 capoversi 4 e 5 LADI è divi-

124 Abrogato dall'art. 6 cpv. 3 dell'O del 24 mar. 1993 concernente il DF sui provvedimenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione [RU 1993 1268]. Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

126 RS 837.171 127 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

132 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

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sa per il numero di mesi civili da prendere in considerazione; sono presi in considerazione i mesi civili necessari al raggiungimento dei 6 o 12 mesi di contribuzione secondo i capoversi 1 o 2; b. il reddito soggetto a contribuzione è diviso per il numero di mesi di contribuzione nel periodo di calcolo.133

4

Il guadagno assicurato è ridefinito per il periodo di controllo seguente se, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione: a. l'assicurato ha esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un'attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato, e se è nuovamente disoccupato;

b. l'idoneità al collocamento dell'assicurato è mutata.134 5

Qualora un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS abbia esercitato un'attività salariata in uno degli Stati membri o in Norvegia, in Islanda o nel Liechtenstein durante il periodo di riferimento per il calcolo del guadagno assicurato, è applicabile l'articolo 68 capoverso 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71135.136

Art. 38


137



Art. 39

Salario determinante in caso di computo di periodi assimilati a periodi di contribuzione (art. 23 cpv. 1 LADI) Per periodi che, secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l'assicurato avrebbe normalmente ottenuto.


Art. 40

Limite minimo del guadagno assicurato (art. 23 cpv. 1 e 4 LADI)138 1

Il guadagno non è assicurato qualora, durante il periodo di calcolo, non raggiunga mensilmente 500 franchi o 300 franchi per i lavoratori a domicilio. I guadagni risultanti da più rapporti di lavoro sono cumulati.

2

e 3 ...139

133 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

135 RS

0.831.109.268.1 136 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1352).

137 Abrogato(i) dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

139 Abrogato(i) dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

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a140 Conversione del guadagno mensile in guadagno giornaliero (art. 23 cpv. 1 LADI) Il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21,7.

b141 Guadagno assicurato degli impediti fisici o psichici (art. 23 cpv. 1 LADI) Nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente.

c142 Concomitanza dell'adempimento del periodo di contribuzione e di un motivo di esenzione dai relativi obblighi (art. 14 cpv. 1 e 23 cpv. 2bis LADI) Se l'assicurato comprova un periodo di contribuzione sufficiente e nel contempo beneficia di un motivo di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'articolo 14 capoverso 1 LADI, il suo guadagno assicurato è calcolato in base al salario percepito e alla quota globale determinante proporzionale al tasso di inattività causato dall'impedimento al lavoro, a condizione che il tasso di occupazione che l'assicurato aveva finora avuto sommato al suo tasso d'inattività corrispondano ad un'attività a tempo pieno.


Art. 41


143

Quote globali per il guadagno assicurato (art. 23 cpv. 2 LADI)144 1

Per il guadagno assicurato delle persone che sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione o che riscuotono un'indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio valgono le seguenti quote globali:145 a.146 153 franchi al giorno per le persone che hanno concluso una formazione universitaria o che hanno acquisito una formazione professionale superiore o una formazione equivalente; b.147 127 franchi al giorno per le persone che hanno concluso un tirocinio.

c. 102 franchi per giorno per tutte le altre persone di 20 anni o più e 40 franchi per giorno per quelle di età inferiore a 20 anni.

140 Originario art. 40b. Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

141 Originario art. 40c. Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

142 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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2

Le quote globali sono ridotte del 50 per cento per gli assicurati che: a.148 sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI eventualmente in combinazione con uno dei motivi di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI oppure riscuotono l'indennità di disoccupazione al termine di un tirocinio; b. sono d'età inferiore a 25 anni e c. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo 33.

3

I capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle persone il cui salario di apprendista supera la quota globale corrispondente.

4

Mutando le circostanze per la determinazione delle quote globali durante la riscossione dell'indennità giornaliera, è applicabile la nuova quota globale a partire dal periodo di controllo corrispondente.

5

Consultata la commissione di vigilanza, il DFE149 può, con effetto dall'inizio dell'anno civile, adeguare le quote globali all'evoluzione salariale.

a150 Indennità compensative

(art. 16 cpv. 2 lett. h e i nonché 24 LADI)151 1

Se il reddito è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'assicurato ha diritto, nell'ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative.152 2 Se non sussiste il diritto a indennità compensative secondo l'articolo 24 capoverso 4 LADI, si ritiene adeguato un reddito a partire dal 70 per cento del guadagno assicurato.153 3 Nel caso in cui le due parti riprendano i rapporti di lavoro entro un anno o li proseguano dopo una disdetta causata da una modifica del contratto, il guadagno intermedio non è computabile e l'assicurato non ha diritto ad alcuna indennità se:

a. il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;

b. il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.154 148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

149 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

150 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 1997 (RU 1997 2446).

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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4

Se l'assicurato non ha più diritto a pagamenti compensativi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 4 LADI, il reddito conseguito da un'attività non idonea durante un periodo di controllo è dedotto dall'indennità di disoccupazione cui ha diritto.

5

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è computato nel periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito. Le spese comprovate per il materiale e la merce sono dedotte dal reddito lordo. Una quota forfettaria del 20 per cento è dedotta dall'importo restante per le altre spese professionali.155
b156 Termine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati prossimi all'età che dà diritto alla rendita AVS (art. 27 cpv. 3 LADI) 1

L'assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all'articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari. 2 Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS. Il termine quadro per la riscossione della prestazione non è prolungato se, durante il medesimo, l'assicurato ha compiuto un periodo di contribuzione sufficiente per l'apertura di un nuovo termine quadro.

3

Il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l'assicurato che ha esaurito il suo diritto all'indennità adempie i presupposti per l'apertura del medesimo.

c157 Aumento del numero di indennità giornaliere nei Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata (art. 27 cpv. 5 LADI) 1

Su richiesta di un Cantone, il Consiglio federale può aumentare il numero massimo di indennità giornaliere per sei mesi al massimo se, durante il periodo di riferimento, il tasso di disoccupazione nel Cantone o in una regione importante dello stesso ha superato ampiamente la media nazionale e ha raggiunto in media almeno il 5 per cento. Il periodo di riferimento inizia a decorrere otto mesi prima della data d'inizio dell'aumento richiesto e si estende sui primi sei mesi di detto periodo.158 1bis L'aumento del numero massimo di indennità giornaliere si applica a tutti gli assicurati giusta l'articolo 27 capoverso 2 lettera a LADI o soltanto agli assicurati di determinate classi d'età.159 155 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

156 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

157 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2004 5443).

159 Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5443). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2529).

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2

Hanno diritto a tale aumento del numero di indennità gli assicurati che hanno il domicilio nel Cantone o nella regione del Cantone interessata.

3

Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione gli assicurati hanno diritto a 520 indennità al massimo. Il termine quadro non è prolungato.

4

Il diritto all'aumento del numero di indennità giornaliere sussiste fino al termine del periodo previsto per tale aumento.

5

L'aumento del numero massimo di indennità giornaliere entra sempre in vigore all'inizio del mese.

6

Il Cantone presenta la sua domanda all'ufficio di compensazione al più tardi il decimo giorno del penultimo mese precedente la data d'inizio dell'aumento richiesto. In caso di domanda tardiva, l'inizio dell'aumento è differito al mese seguente.160 7 Nella domanda, il Cantone deve indicare la data a partire dalla quale chiede l'aumento, la regione del Cantone interessata e il fatto che il tasso di disoccupazione nel Cantone o nella regione del Cantone in questione ha superato ampiamente la media nazionale e ha raggiunto in media almeno il 5 per cento nel corso del periodo di riferimento.161 8 Nel mese successivo alla scadenza del periodo di validità dell'aumento del numero massimo di indennità giornaliere il Cantone presenta all'ufficio di compensazione un rapporto che descrive il modo in cui sono stati adempiuti gli oneri connessi all'aumento. I risultati contenuti in detto rapporto sono presi in considerazione per un aumento futuro.162 9 L'aumento del numero massimo di indennità giornaliere nei Cantoni o in regioni importanti di Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata è pubblicato nell'Allegato.163

Art. 42


164

Diritto all'indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea (art. 28 LADI) 1

L'assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all'indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa al servizio competente, entro una settimana dall'inizio della medesima.

2

L'assicurato, se annuncia l'incapacità al lavoro tardivamente e senza valido motivo, perde il diritto all'indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l'annuncio.

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2004 5443).

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2004 5443).

162 Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5443). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2529).

163 Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2529).

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

29

837.02

3

Il servizio competente registra nello schedario «dati di controllo» la durata dell'incapacità al lavoro o l'inidoneità al collocamento.


Art. 43


165

Sezione 4: Sospensione del diritto all'indennità

Art. 44

166 Disoccupazione imputabile

all'assicurato167

(art. 30 cpv. 1 lett. a LADI)168 1

La disoccupazione è segnatamente imputabile all'assicurato che: a. con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro; b. ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego; c. ha disdetto egli stesso un rapporto di lavoro di presumibile lunga durata e ne ha concluso un altro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe stato soltanto di breve durata, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego; d. ha rifiutato un'occupazione adeguata di durata indeterminata e ha concluso un rapporto di lavoro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe stato soltanto di breve durata.

2

...169


Art. 45

Inizio e durata della sospensione (art. 30 cpv. 3 e 3bis LADI)170 1

La sospensione del diritto all'indennità ha effetto dal primo giorno dopo: a. la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione;

b. ...171

165 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

169 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

171 Abrogata dal n. I dell'O del 25 apr. 1985 (RU 1985 648).

Assicurazione contro la disoccupazione 30

837.02

c. l'atto o l'omissione per cui è stata decisa; d. una sospensione o un periodo di attesa già in corso.

2

La sospensione del diritto all'indennità è di: a. 1-15 giorni in caso di colpa lieve; b. 16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave; c. 31-60 giorni in caso di colpa grave;172 2bis

Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.173 3 La colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.174 Capitolo 2: Indennità per lavoro ridotto

Art. 46


175

Tempo di lavoro normale e ridotto (art. 31 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LADI) 1

Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.

2

Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s'intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall'orario di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.

3

Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un'indennità per lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.

4

Se al momento dell'introduzione del lavoro ridotto autorizzato per l'azienda o per il settore d'esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

173 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

174 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

OADI

31

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5

Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

a ...

b176 Perdita di lavoro controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI) 1

La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda.

2

Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro.


Art. 47

Perfezionamento professionale

nell'azienda

(art. 31 LADI)

1

Il diritto all'indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o parzialmente il tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale dei lavoratori colpiti.

2

Il servizio cantonale può dare il suo consenso soltanto se il perfezionamento professionale:

a. procura capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel caso di mutamento d'impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il posto di lavoro attuale; b. è organizzato da persone competenti secondo un programma prestabilito; c. e rigorosamente separato dall'attività usuale dell'azienda, e d. non giova esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di lavoro.


Art. 48

Perdita di lavoro computabile per i lavoratori a domicilio (art. 32 cpv. 1 LADI) 1

La perdita di lavoro dei lavoratori a domicilio non è computata all'atto del calcolo della perdita di lavoro dell'azienda.

2

La perdita di lavoro di un lavoratore a domicilio è computata soltanto nella misura in cui il suo salario, per un periodo di conteggio, sia inferiore del 20 per cento o più al salario medio che detto lavoratore ha ottenuto innanzi il primo periodo di conteggio, ma al massimo durante gli ultimi 12 mesi.

176 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

Assicurazione contro la disoccupazione 32

837.02

a177 Perdita di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett. b LADI) 1

La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro a contare dall'inizio del lavoro ridotto, se l'introduzione di quest'ultimo non coincide con l'inizio di un periodo di conteggio e se in quello precedente il lavoro non è stato ridotto.

2

La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro sino alla fine del lavoro ridotto, se il lavoro è ripreso a pieno tempo prima della fine di un periodo di conteggio e se in quello seguente il lavoro non è ridotto.

3

I periodi di conteggio, nei quali il lavoro è stato ridotto solo parzialmente nel senso dei capoversi 1 e 2, sono computati integralmente per determinare la durata massima dell'indennità (art. 35 LADI).

b178 Analisi aziendale

(art. 31 cpv. 1bis e 83 cpv. 1 lett. s LADI) 1

Se ha seri motivi di dubitare che la diminuzione del lavoro sia temporanea e permetta di conservare i posti di lavoro in questione (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), il servizio cantonale può chiedere all'ufficio di compensazione di affidare l'analisi aziendale a un terzo.

2

Esso ne informa il datore di lavoro e lo avverte che, se l'ufficio di compensazione accoglie tale domanda, la decisione relativa al preannuncio di lavoro ridotto sarà rinviata al termine dell'analisi.


Art. 49

Giorno di lavoro intero (art. 32 cpv. 2 LADI) È considerato giorno di lavoro intero il quinto della durata normale del lavoro settimanale compiuto dal lavoratore (art. 46).


Art. 50


179

Periodo di attesa (art. 32 cpv. 2 LADI) 1

Per determinare il periodo di attesa si sommano i periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro ridotto ai periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per intemperie.

2

Per ogni periodo di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro ridotto o indennità per intemperie, dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti: a. due giorni di attesa per i primi sei periodi di conteggio; b. tre giorni di attesa dal settimo periodo di conteggio.

177 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

178 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

179 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

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3

Se il Consiglio federale prolunga la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI, art. 57b180 OADI), per ogni periodo di conteggio dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti: a. un giorno di attesa per i primi sei periodi di conteggio; b. due giorni di attesa dal settimo periodo di conteggio.181

Art. 51

Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI) 1

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.

2

La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da: a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci; b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d'esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d'accesso; d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell'approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3

La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4

La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un'assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l'assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.

a182 Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche (art. 32 cpv. 3 LADI) 1

Una perdita di lavoro è computabile quando è riconducibile a condizioni meteorologiche eccezionali che immobilizzano l'azienda o limitano notevolmente la sua attività.

180 La validità di quest'articolo è scaduta.

181 Introdotto dal n. I dell'O del 19 sett. 2003 (RU 2003 3491).

182 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

Giusta il n. II di detta modificazione il termine di attesa di due settimane a norma del cpv. 4 può cominciare a decorrere già prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, nella misura in cui è stato preannunciato il lavoro ridotto.

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2

Per un'azienda sono segnatamente considerate condizioni meteorologiche eccezionali la mancanza di neve in una regione di sport invernali, se si manifesta in un periodo in cui è provato che l'azienda è rimasta aperta in tre degli ultimi cinque anni precedenti.

3

L'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25 per cento della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo.

4

Per ogni periodo di conteggio viene dedotto dalla durata della perdita di lavoro computabile un termine d'attesa di tre giorni interi di lavoro. Nelle aziende la cui attività è esclusivamente stagionale, il termine d'attesa è, per la prima perdita di lavoro della stagione, di due settimane.

5

Sono considerati giorni d'attesa compiuti soltanto i giorni di lavoro persi durante i quali il lavoratore era vincolato da un rapporto di lavoro e per il quale ha ricevuto dal datore di lavoro un compenso almeno equivalente all'indennità per lavoro ridotto.

6

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è di durata determinata.


Art. 52

Settore d'esercizio

(art. 32 cpv. 4 LADI) 1

Un settore d'esercizio è parificato ad un'azienda se costituisce un'unità organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale: a. dipende da una direzione autonoma in seno all'azienda, oppure b. fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte sul mercato da aziende autonome.

2

Il datore di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d'esercizio, deve presentare un organigramma del complesso dell'azienda.


Art. 53

Periodo di conteggio (art. 32 cpv. 5 LADI) 1

È considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di 1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese.

2

Se un'azienda prevede diversi periodi di salario, all'indennità per lavoro ridotto è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane.

OADI

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Art. 54

Perdita di lavoro computabile in caso di lavoro ridotto prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali (art. 33 cpv. 1 lett. c LADI) 1

La perdita di lavoro non è computabile: a. durante i 2 giorni di lavoro immediatamente precedenti o seguenti giorni festivi che non cadono di sabato o di domenica; b. durante 5 giorni di lavoro immediatamente precedenti e seguenti le vacanze aziendali.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, il Seco può, su domanda del datore di lavoro, accordare deroghe, se circostanze particolari consentono di escludere qualsiasi abuso. Il datore di lavoro deve presentare la domanda al servizio cantonale, che la trasmette al Seco con il suo preavviso.183
a184 Oscillazioni stagionali del grado di occupazione (art. 33 cpv. 1 lett. b e 3 LADI) Le oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante lo stesso periodo nei due anni precedenti.


Art. 55

Calcolo dell'indennità in caso di lavoro ridotto per lavoratori a domicilio (art. 34 cpv. 2 LADI) L'indennità in caso di lavoro ridotto per lavoratori a domicilio è calcolata secondo il salario medio del periodo di riferimento (art. 48 cpv. 2).


Art. 56

Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto ai beneficiari di assegni per il periodo di introduzione (art. 34 cpv. 2 LADI) 1

L'indennità per lavoro ridotto a gli assicurati beneficiari di assegni per il periodo d'introduzione (art. 65 LADI) è calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo di introduzione; non è tenuto conto degli assegni per il periodo di introduzione.

2

L'indennità per lavoro ridotto, se la riduzione raggiunge il cento per cento, e calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo seguente quello d'introduzione.

183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

184 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 36

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Art. 57

Basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario (art. 34 cpv. 3 LADI) Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione si scosta di almeno il 10 per cento dal salario medio dei tre ultimi mesi, l'indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a questo salario medio.

a185 Perdita di lavoro massima (art. 35 cpv. 1bis LADI) 1

Se, durante il termine quadro, la perdita di lavoro supera l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda per più di quattro periodi di conteggio consecutivi o singoli, il diritto all'indennità per lavoro ridotto è dato soltanto per i primi quattro periodi di conteggio.

2

L'orario normale di lavoro dell'azienda è definito nell'articolo 46.


Art. 58

Termine di annuncio (art. 36 cpv. 1 LADI) 1

Il termine di annuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circostanze improvvise ed imprevedibili.

2

Il lavoro ridotto può essere annunciato immediatamente prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in un'azienda le possibilità di lavoro dipendano dall'entrata giornaliera delle ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore di lavoro deve confermare l'annuncio telefonico senza indugio e per iscritto.

3

Lo stesso vale se il datore di lavoro non ha potuto dare l'annuncio nel termine prescritto.

4

Se il datore di lavoro ha annunciato il lavoro ridotto tardivamente senza motivo scusabile, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito per l'annuncio.


Art. 59

Documenti da presentare (art. 36 cpv. 2 e 3 LADI) 1

Con il preannuncio di lavoro ridotto, il datore di lavoro deve, in più delle indicazioni prescritte nell'articolo 36 capoverso 2 LADI, presentare:

a. una descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria l'introduzione del lavoro ridotto e una valutazione delle prospettive economiche dell'azienda a breve termine; b. un documento indicante il numero dei lavoratori dei quali il rapporto di lavoro è stato disdetto o verrà disdetto prossimamente;

c. tutti gli altri documenti chiesti dal servizio cantonale.

185 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

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2

Il datore di lavoro deve annunciare il lavoro ridotto sul modulo del Seco.

3

Il Seco può prevedere una procedura semplificata nel caso in cui, in circostanze immutate, un'azienda annuncia reiteratamente lavoro ridotto in un periodo di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI).


Art. 60

Scelta e mutamento della cassa (art. 36 cpv. 2 lett. c e 38 cpv. 1 LADI) 1

Il datore di lavoro può scegliere una cassa per ognuno dei settori d'esercizio (art. 52).

2

Il datore di lavoro, se ha annunciato il lavoro ridotto e scelto una cassa, può cambiarla entro un periodo di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) soltanto se:

a. la cassa respinge la sua domanda di indennità essendo incompetente; b. l'azienda non appartiene più al campo d'attività locale o materiale della cassa (art. 78 cpv. 2 LADI).

3

Il datore di lavoro, se ha fatto valere indennità per intemperie nel corso dell'ultimo biennio, può far valere indennità per lavoro ridotto presso un'altra cassa soltanto se soddisfa una delle condizioni di cui al capoverso 2.

4

Il Seco può autorizzare un mutamento di cassa se il datore di lavoro prova che la cassa precedente non è in grado di sbrigare il caso conformemente alle prescrizioni o ha commesso gravi errori nel disbrigo di un caso antecedente.

5

La cassa precedente fornisce alla nuova, se ne fa domanda, ogni indicazione necessaria, in particolare sul numero dei periodi di conteggio per i quali ha pagato prestazioni.


Art. 61

Esercizio del diritto alle indennità (art. 38 cpv. 1 LADI) Il termine per l'esercizio del diritto all'indennità decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo di conteggio.

a186 Rifusione dei contributi padronali (art. 39 cpv. 2 LADI) I contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi di perdita di lavoro sono versati al datore di lavoro unitamente all'indennità per lavoro ridotto.


Art. 62


187

186 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

187 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Assicurazione contro la disoccupazione 38

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Art. 63

Computo del reddito conseguito con un'occupazione provvisoria (art. 41 cpv. 4 LADI) L'indennità per lavoro ridotto è diminuita nella misura in cui, aggiunta al reddito conseguito con un'occupazione provvisoria, supera la perdita di guadagno computabile.


Art. 64

Diminuzioni per colpa dell'assicurato (art. 41 cpv. 5 LADI) 1

L'indennità per lavoro ridotto è diminuita: a. da 100 a 250 franchi in caso di colpa lieve; b. da 251 a 550 franchi in caso di colpa di una certa gravità; c. da 551 a 1000 franchi in caso di colpa grave.

2

Il servizio cantonale consegna senza indugio un doppio della decisione al datore di lavoro, alla cassa e al Seco.

3

Il datore di lavoro, su mandato della cassa, compensa per quanto possibile le riduzioni definitive con le indennità per lavoro ridotto non ancora pagate. La cassa è tenuta ad esigere dall'assicurato il rimborso delle riduzioni che non possono essere compensate.

Capitolo 3: Indennità per intemperie

Art. 65

Rami d'attività aventi diritto all'indennità per intemperie (art. 42 cpv. 1 e 2 LADI) 1

L'indennità per intemperie può essere pagata nei rami seguenti: a. edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave; b. estrazione di sabbia e di ghiaia; c. posa di binari e di condotte aeree; d. sistemazioni esterne (giardini); e.188 selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola; f.

estrazione d'argilla e industria laterizia; g. pesca

professionale;

188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

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h.189 trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione; i.190 segherie.

2

...191

3

Inoltre, l'indennità per intemperie può essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie.192

Art. 66

Perdita di lavoro computabile (art. 43 cpv. 2 LADI) 1

La perdita di lavoro è computata con una mezza giornata se dura un mattino o un pomeriggio oppure raggiunge il 50 per cento ma è inferiore al 100 per cento di un giorno lavorativo intero.193 2 ...194

a195 Tempo di lavoro normale e ridotto (art. 42 cpv. 1 e 44a cpv. 1 LADI) 1

Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.

2

Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s'intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall'orario di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.

3

Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un'indennità per lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.

4

Se al momento in cui si verifica una perdita di lavoro computabile dovuta ad intemperie per l'azienda o per il settore d'esercizio non decorre alcun termine qua189 Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

190 Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

191 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

193 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

194 Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 174).

195 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 40

837.02

dro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

5

Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.


Art. 67

Giorno lavorativo intero (art. 43 cpv. 3 LADI) È considerato giorno lavorativo intero il quinto della durata normale del lavoro settimanale compiuto dal lavoratore (art. 46).

a196 Periodo di attesa (art. 43 cpv. 3 LADI) 1

Per determinare il periodo di attesa si sommano i periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro ridotto ai periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per intemperie.

2

Per ogni periodo di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro ridotto o indennità per intemperie, dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti: a. due giorni di attesa per i primi sei periodi di conteggio; b. tre giorni di attesa dal settimo periodo di conteggio.


Art. 68

Periodo di conteggio (art. 43 cpv. 4 LADI) 1

È considerato periodo di conteggio dell'indennità per intemperie un periodo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di 1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese.

2

Se un'azienda prevede diversi periodi di salario, all'indennità per intemperie è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane.


Art. 69


197

Annuncio (art. 45 LADI) 1

Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale, sul modulo del Seco, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, il più tardi il quinto giorno del mese civile successivo.

2

Se il datore di lavoro ha annunciato tardivamente, senza motivo scusabile, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, l'inizio del diritto all'indennità subisce un differimento ari alla durata del ritardo.

196 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

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3

Il servizio cantonale determina, mediante decisione, i giorni per i quali può essere concessa l'indennità per intemperie.


Art. 70

Esercizio del diritto all'indennità (art. 47 cpv. 1 LADI) Il termine per esercitare il diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio.


Art. 71

Mutamento di cassa (art. 47 cpv. 2 LADI) Se per l'azienda, in materia di indennità per lavoro ridotto, decorre un termine di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) oppure se l'azienda ha fatto valere indennità per intemperie durante i due ultimi anni, essa può far valere nuove indennità presso un'altra cassa soltanto se soddisfa una delle condizioni indicate nell'articolo 60 capoverso 2.

a198 Rifusione dei contributi padronali (art. 48 cpv. 2 LADI) I contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi di perdita di lavoro sono versati al datore di lavoro unitamente all'indennità per intemperie.


Art. 72


199

Prescrizioni di controllo (art. 49 cpv. 2 LADI) In caso di perdita di lavoro per intemperie non si procede ad alcun controllo mediante timbratura, per quanto il servizio cantonale non disponga altrimenti.

Capitolo 4: Indennità per insolvenza

Art. 73

Lavoratori aventi diritto all'indennità (art. 51 LADI) I lavoratori che non hanno ancora raggiunto l'età minima di contribuzione all'AVS sono parificati ai lavoratori soggetti all'obbligo contributivo.


Art. 74


200

Prova della verosimiglianza del credito salariale (art. 51 LADI) La cassa può pagare l'indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro.

198 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

199 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

200 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

Assicurazione contro la disoccupazione 42

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Art. 75


201


a202 Ignoranza del momento della dichiarazione di fallimento (art. 52 cpv. 1 LADI) L'indennità per insolvenza copre inoltre i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l'assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare.


Art. 76

Contributi alle assicurazioni sociali (art. 52 cpv. 2 LADI) 1

La cassa preleva dall'indennità per insolvenza i contributi (quota del lavoratore e del datore di lavoro): a. all'AVS/AI/IPG e all'assicurazione-disoccupazione, per la cassa di compensazione AVS del datore di lavoro;

b. all'assicurazione-infortuni obbligatoria, per l'istituto d'assicurazione competente;

c. alla previdenza professionale obbligatoria, per l'istituto di previdenza del datore di lavoro.

2

L'importo dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria risulta dal regolamento dell'istituto di previdenza; la cassa preleva soltanto i contributi corrispondenti al salario coordinato.

3

La cassa deduce la quota del lavoratore dall'indennità per insolvenza.

4

Il Seco disciplina la procedura d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

5

L'articolo 35 capoverso 3 è applicabile per analogia alla verifica delle deduzioni.


Art. 77

Esercizio del diritto all'indennità (art. 53 LADI) 1

L'assicurato che pretende un'indennità per insolvenza deve presentare alla cassa competente:

a. il modulo di domanda d'indennità debitamente riempito; b. il certificato di assicurazione AVS/AI; c. il permesso di domicilio o di dimora oppure un'attestazione di domicilio del Comune ovvero, se è straniero, il permesso pertinente; d. tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all'indennità.

2

Se necessario, la cassa fissa all'assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione.

201 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132).

202 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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3

Se il fallimento di un datore di lavoro ha ripercussioni per succursali o stabili organizzazioni situate in un altro Cantone, i loro lavoratori possono far valere il diritto attraverso la cassa pubblica di detto Cantone. Questa trasmette le domande e gli allegati alla cassa competente.

4

Se il datore di lavoro non è oggetto di un'esecuzione forzata in Svizzera, è competente la cassa pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro. Se esistono parecchi luoghi di lavoro in diversi Cantoni, il Seco designa la cassa competente.

5

Nel caso dell'articolo 51 lettera b LADI il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità per insolvenza al più tardi 60 giorni dopo che il termine per la presentazione della domanda di fallimento è trascorso infruttuoso.203

Art. 78

Collaborazione delle

casse

(art. 53 LADI)

La cassa competente può far capo a casse pubbliche di altri Cantoni per il disbrigo dei casi di indennità.


Art. 79

Procedimenti ed azioni che possono cagionare spese (art. 54 LADI) La cassa può proporre procedimenti che le possono provocare spese soltanto con il consenso del Seco. Lo stesso vale per le azioni risultanti dal diritto sull'esecuzione.


Art. 80

Crediti all'estero

(art. 54 cpv. 2 LADI) 1

Se un credito deve essere fatto valere all'estero, la cassa sottopone il caso al Seco con tutti gli atti.

2

Il Seco può autorizzare la cassa a rinunciare all'esercizio dei suoi diritti, se l'esigibilità del credito appare dubbia o se sono prevedibili complicazioni oppure spese sproporzionate.

203 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

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Capitolo 5: Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro204 Sezione 1: Riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione professionali

Art. 81

Partecipazione a provvedimenti di formazione o di occupazione205 (art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI)206 1

Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.207 2

Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori.

3

L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.208
a209 Controllo dell'efficacia delle misure (art. 59a LADI) 1

Il servizio cantonale trasmette i dati necessari per il controllo dell'efficacia delle misure al sistema di informazione COLSTA.

2

Le istituzioni e le persone che eseguono misure in materia di mercato del lavoro forniscono informazioni, partecipano alle misure di controllo e valutano i risultati conseguiti.

b210 Indennità giornaliera minima (art. 59b cpv. 2 LADI) L'indennità giornaliera minima versata agli assicurati secondo l'articolo 59b capoverso 2 LADI è di 102 franchi.

c211 Assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c LADI) L'assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può essere vincolata a oneri.

204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4861).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

209 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

210 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

211 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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d212 Convenzione sulle prestazioni tra il servizio cantonale competente e l'organizzatore di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 5 LADI) 1

Prima dell'inizio del provvedimento collettivo inerente al mercato del lavoro, il servizio cantonale competente e l'organizzatore del provvedimento definiscono e firmano una convenzione sulle prestazioni. 2 La convenzione menziona le parti contraenti e disciplina in particolare il tipo e l'importo del sussidio, le basi legali, la durata e gli scopi del provvedimento, il mandato, i destinatari, gli obiettivi e gli indicatori, i diritti e i doveri delle parti, le modalità di disdetta o di modifica della convenzione nonché la procedura da seguire in caso di controversie.

e213 Competenza e procedura (art. 59c LADI) 1

Fatti salvi gli articoli 90a e 95b-95d, chi partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve presentare al servizio cantonale competente la domanda di consenso al più tardi dieci giorni prima dell'inizio del provvedimento. Se il partecipante presenta la domanda dopo l'inizio del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda.

2

Il servizio cantonale riassume i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro in un progetto quadro annuale. Previa consultazione della competente commissione tripartita, lo presenta all'ufficio di compensazione almeno otto settimane prima dell'inizio del nuovo anno.

3

I responsabili dei provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro presentano al servizio cantonale le loro domande di sussidio almeno quattro settimane prima dell'inizio del provvedimento in questione. Il servizio cantonale inoltra le domande e il suo parere all'ufficio di compensazione, tranne nel caso in cui disponga della competenza decisionale di cui al capoverso 4. Tutte le domande di sussidio relative a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro organizzati a livello nazionale devono essere presentate direttamente all'ufficio di compensazione entro lo stesso termine.

4

L'ufficio di compensazione può delegare al servizio cantonale la competenza di decidere in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro le cui spese di progetto computabili sono inferiori a cinque milioni di franchi.

5

Alla fine del terzo trimestre al più tardi, il Cantone riferisce all'ufficio di compensazione sulle decisioni prese e sulla prassi per l'anno in corso. L'ufficio di compensazione riferisce secondo le medesime modalità alla Commissione di sorveglianza in merito alle proprie decisioni e a quelle dei servizi cantonali.

212 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

213 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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Art. 82


214



Art. 83

Considerazione delle capacità e delle attitudini dell'assicurato (art. 60 LADI)215 Il servizio cantonale, se ordina a un assicurato la frequentazione di un corso, deve tenere adeguatamente conto, in più della situazione del mercato del lavoro, anche delle sue capacità ed attitudini. D'intesa con l'assicurato, esso può, se necessario, incaricare l'orientamento professionale pubblico di chiarire il caso.


Art. 84


216

Controllo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59-71d, 75a, 75b, 83 cpv. 1 e 110 LADI)217 L'ufficio di compensazione può controllare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dalla LADI.


Art. 85


218

Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di formazione (art. 62 cpv. 2 e 3 LADI) 1

Sono considerati materiale didattico necessario per la partecipazione a un provvedimento di formazione i libri di testo e il materiale analogo che servono all'insegnamento della materia. Il partecipante al provvedimento di formazione deve consegnare alla cassa le fatture per tale materiale, corredandole di un'attestazione nella quale la direzione del provvedimento di formazione certifica la necessità dell'acquisto.

2

Come spese di viaggio, il servizio cantonale accorda all'assicurato, tenendo conto della durata del provvedimento, un importo corrispondente al costo dei biglietti o degli abbonamenti di seconda classe per i mezzi di trasporto pubblici all'interno del Paese. Eccezionalmente, l'assicurato riceve l'equivalente delle spese comprovate cagionate dall'utilizzazione di un mezzo di trasporto privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico oppure se l'utilizzazione di questo non può essere ragionevolmente pretesa. Il servizio cantonale stabilisce il contributo spettante all'assicurato per le spese di vitto e alloggio nel luogo in cui si svolge il provvedimento di formazione. La cassa effettua il versamento basandosi sulla decisione del servizio cantonale e sull'attestazione compilata dall'organizzatore.

3

Il DFE stabilisce:

a. i contributi alle spese di vitto ed alloggio nel luogo in cui si svolge il provvedimento di formazione;

214 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1848).

215 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

216 Abrogato dal n. I dell'O del 18 dic. 1996 (RU 1997 60). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4861).

218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

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b. gli importi versati in caso di utilizzazione di veicoli privati; c. le spese massime computabili per i diversi tipi di provvedimento.

a219 Spese di esecuzione del provvedimento (art. 62 cpv. 1 e 64b LADI) L'organizzatore del provvedimento non può riscuotere dai partecipanti quote d'iscrizione o contributi per il materiale didattico.


Art. 86

Rimborso e anticipazioni (art. 61 cpv. 3 LADI) 1

La cassa rimborsa l'assicurato, di regola, con il pagamento delle indennità giornaliere, se egli comprova le spese entro la fine del periodo di controllo (art. 18 cpv. 2 LADI). I partecipanti a un corso, che non riscuotono indennità giornaliere, presentano i loro documenti alla cassa entro la fine di ogni mese. Le fatture concernenti le quote d'iscrizione e gli acquisti importanti di materiale didattico possono essere consegnate alla cassa per il pagamento diretto.

2

Il rimborso non è eseguito qualora l'assicurato non l'abbia fatto valere il più tardi 3 mesi dopo la fine del mese durante il quale le spese sono state operate. Gli importi non recapitabili si prescrivono in 3 anni.

3

La cassa può versare un'anticipazione per le spese di viaggio, di vitto ed alloggio, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno.


Art. 87

220 Attestazione dell'organizzatore del provvedimento di formazione (art. 60 cpv. 1 LADI)221 L'organizzatore del provvedimento di formazione fornisce all'assicurato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un'attestazione a destinazione della cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato ha effettivamente partecipato al provvedimento nonché le eventuali assenze.


Art. 88


222

Spese computabili per l'organizzazione di provvedimenti di formazione (art. 62 cpv. 1 LADI) 1

Sono considerate spese computabili per l'organizzazione di provvedimenti di formazione:

a. la rimunerazione dei responsabili del provvedimento di formazione e del corpo insegnante;

219 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

221 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4861).

222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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b. le spese d'acquisto del materiale didattico e degli altri materiali necessari; c. i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose;

d. le spese necessarie di vitto e alloggio; e. le spese di trasporto del materiale e delle attrezzature necessarie nonché le spese di viaggio dei responsabili del provvedimento di formazione e del corpo insegnante sino al luogo in cui si svolge il provvedimento; f.

le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

2

I responsabili del provvedimento di formazione devono allestire un inventario del materiale didattico e dell'altro materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tale materiale può essere alienato soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.


Art. 89


223



Art. 90

Assegni per il periodo di introduzione (art. 65 e 66 LADI)224 1

Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata; b.225 è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente; c.226 ha cattivi precedenti professionali; d.227 ha già riscosso 150 indennità giornaliere.

1bis

Gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.228 2 L'articolo 81g capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di assegni per il periodo di introduzione.229 3 Il servizio cantonale esamina presso il datore di lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell'assegno per il periodo di introduzione. Può esigere che

223 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

224 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

225 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

226 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

227 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

228 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

229 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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le condizioni di cui all'articolo 65 lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.

4

La cassa paga gli assegni per il periodo d'introduzione al datore di lavoro. Questi li versa con il salario convenuto all'assicurato.

5

L'ufficio di compensazione può emanare direttive per il calcolo degli assegni.

a230 Assegni per la formazione (art. 65a e 66c LADI)231 1

Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.

2

Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978232 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.233 3 Il salario d'apprendista corrispondente è calcolato in base al salario dell'ultimo anno di tirocinio secondo l'uso locale nel ramo economico di cui si tratta.

4

L'importo massimo conformemente all'articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell'importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento.

5

Per gli assicurati vale il termine quadro conformemente all'articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l'inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l'assegno. Se la formazione è interrotta o conclusa, il termine quadro prolungato è soppresso alla fine del periodo di controllo seguente.234 6 ...235

7

Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell'inizio della misura.

230 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

231 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

232 [RU

1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 e all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1]. Vedi ora la LF del 13 dic. 2002 (RS 412.10).

233 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

235 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

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8

Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda.

Sezione 2: Occupazione fuori della regione di domicilio

Art. 91

Regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI)236 Il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora: a. esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico la cui lunghezza non superi 30 km tariffali, oppure b. l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre.


Art. 92

Sussidio per le spese di pendolare (art. 69 LADI) Il sussidio per le spese di pendolare è calcolato in analogia all'ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b).


Art. 93

Sussidio per le spese di soggiornante settimanale (art. 70 LADI) 1

L'indennità globale per l'alloggio e il vitto esterni del soggiornante settimanale è calcolata secondo le tariffe stabilite dal DFE per i partecipanti ai corsi (art. 85 cpv. 3 lett. a).

2

Il rimborso delle spese di viaggio è calcolato in analogia all'ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b).


Art. 94

Perdite finanziarie rispetto all'ultima attività237 (art. 68 cpv. 3 LADI)238 L'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, il guadagno non raggiunge, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti.

236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

237 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

238 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

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837.02


Art. 95

Versamento delle prestazioni e anticipazioni (art. 19 LPGA, 59c cpv. 1 e 68 LADI)239 1

L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.240 2 L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2.

3

Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa.

4

I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno.

5

Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi 3 mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in 3 anni.

a241 Fase di progettazione (art. 71a cpv. 1 LADI) Per fase di progettazione si intende il lasso di tempo necessario all'assicurato per pianificare e preparare un'attività lucrativa indipendente. Detta fase di progettazione inizia con l'autorizzazione della domanda e termina dopo la riscossione delle indennità giornaliere accordate in virtù dell'articolo 95b.

b242 Domanda di indennità giornaliere243 (art. 71b cpv. 1 LADI)244 1

La domanda deve contenere almeno: a. indicazioni concernenti le conoscenze professionali; b. la prova di conoscenze adeguate in materia di gestione aziendale o un attestato che confermi l'acquisizione di dette conoscenze in un corso corrispondente; e

239 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

240 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

241 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

242 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

243 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

244 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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c. indicazioni concernenti il progetto schematico, segnatamente: 1. la configurazione dell'attività commerciale indipendente con indicazioni relative all'offerta di prodotti e di servizi prevista nonché ai possibili mercati di sbocco e alla cerchia di clienti,

2. i costi e il finanziamento del progetto, 3. la fase del progetto.

2

Il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad un esame formale e materiale sommario.

3

Esso decide in merito al versamento di indennità giornaliere entro quattro settimane dal ricevimento della domanda e ne stabilisce il numero.245 4

Le indennità giornaliere sono versate solo una volta per termine quadro.246
c247 Domanda di presa a carico del rischio di perdita senza indennità giornaliere248 (art. 71b cpv. 2 LADI) 1

La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve contenere un progetto elaborato con documenti dettagliati concernenti il fabbisogno in capitale nonché il finanziamento durante il primo anno d'esercizio.249 2 Il servizio cantonale esamina se sono adempite le condizioni che danno diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 71b lettere capoverso 1 a-c LADI, le condizioni conformemente all'articolo 95b capoverso 1 lettere a e b e sottopone i documenti presentati ad un esame formale. L'esame dev'essere effettuato entro quattro settimane dalla consegna della domanda. Se i requisiti sono adempiti, il servizio cantonale inoltra la domanda con una copia della corrispondente decisione alla cooperativa regionale di fideiussione competente, per esame materiale.

3

La cooperativa regionale di fideiussione competente decide entro quattro settimane dalla consegna della domanda e invia una copia della sua decisione al servizio cantonale.

4

Concessa una fideiussione in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949250 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri, il fondo di compensazione prende ulteriormente a carico il 20 per cento dei rischi di perdita a beneficio della cooperativa regionale di fideiussione. Il servizio cantonale emana una decisione concernente l'importo garantito dal fondo di compensazione.

245 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

246 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

247 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

248 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

249 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

250 RS 951.24

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d251 Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità giornaliere (art. 71b cpv. 2 LADI) 1

La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 19 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve indicare il progetto schematico dell'attività lucrativa indipendente.

2

Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliere e ne stabilisce il numero. Accettata la domanda, indirizza l'assicurato alla cooperativa regionale di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l'assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto alla cooperativa regionale di fideiussione.

3

L'assicurato deve sottoporre il progetto elaborato alla cooperativa regionale di fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata.

4

Il seguito della procedura è disciplinato dall'articolo 95c capoversi 3 e 4.

e252 Fine della fase di progettazione e termine quadro (art. 71d LADI) 1

La realizzazione o la non realizzazione del progetto è comunicata per scritto al servizio cantonale.

2

Con l'inizio dell'attività lucrativa indipendente, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni nella misura in cui l'attività non era soggetta a contribuzione secondo l'articolo 13 LADI.253 3 Il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione dal momento in cui l'assicurato che ha esaurito il suo diritto all'indennità adempie i presupposti per l'apertura del medesimo.254

251 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

252 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

254 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 54

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Sezione 3: Altri provvedimenti

Art. 96

Attestazione dell'organizzatore e provvedimenti di occupazione255 (art. 64a cpv. 1 LADI)256 1

L'organizzatore del provvedimento di occupazione fornisce all'assicurato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un'attestazione a destinazione della cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato è stato effettivamente occupato nonché le eventuali assenze.257 2 e 3...258

a259 Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di occupazione (art. 64b cpv. 1 LADI) L'articolo 85 si applica per analogia al rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di occupazione.


Art. 97


260

Spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione (art. 64b cpv. 1 LADI) 1

Sono considerate spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione:

a. la rimunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione; b. le spese d'acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri materiali necessari;

c. i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose;

d. le spese necessarie di vitto e alloggio; e. le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d'esecuzione del programma;

f.

le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

2

La quota di formazione e la quota di occupazione in un provvedimento di occupazione sono determinanti per l'applicazione rispettiva del capoverso 1 del presente

255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

256 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

257 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

258 Abrogati dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

259 Introdotto dal n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2387). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

260 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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articolo e dell'articolo 88 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di esecuzione necessarie.

3

L'organizzatore del provvedimento di occupazione presenta il conteggio all'ufficio di compensazione. Quest'ultimo può esigere un conteggio periodico.

4

I responsabili del provvedimento di occupazione allestiscono un inventario delle attrezzature e del materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.

5

L'assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può essere vincolata a oneri.

a261 Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale (art. 64b cpv. 2 LADI) Il datore di lavoro prende a carico il 25 per cento dell'indennità giornaliera lorda, ma al minimo 500 franchi al mese. Il servizio cantonale può fissare una percentuale più elevata. La cassa di disoccupazione dell'assicurato effettua un conteggio a destinazione del datore di lavoro alla fine del provvedimento.

b262 Semestri di motivazione (art. 64a cpv. 1 lett. c LADI) Le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa hanno diritto a un contributo mensile netto pari in media a 450 franchi, versato sotto forma di indennità giornaliere. Al termine del periodo di attesa le indennità giornaliere sono calcolate in base al guadagno assicurato, ma ammontano in media ad almeno 450 franchi mensili netti. I contributi sono versati ai partecipanti dalla cassa di disoccupazione.


Art. 98


263


a264 Provvedimenti a favore di persone minacciate da disoccupazione (art. 59 cpv. 1 LADI) I datori di lavoro che intendono eseguire i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui all'articolo 59 capoverso 1 LADI devono consultare il servizio cantonale già nella fase di progettazione e presentare in seguito una domanda scritta.

Tale domanda vale per tutte le persone minacciate da disoccupazione all'interno 261 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

262 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

263 Abrogato dal n. I dell'O del 19 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4861).

264 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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dell'azienda. Entro due settimane dalla consegna, il servizio cantonale inoltra la domanda, con il suo parere, all'ufficio di compensazione. Quest'ultimo decide entro il termine di una settimana. È fatto salvo l'articolo 59c capoverso 4 LADI.

b265

Art. 99


266


a267

Art. 100

Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73 LADI)268 1

Sono di regola considerate spese computabili: a. la rimunerazione delle persone che elaborano il programma e del personale ausiliario necessario; b. le spese indispensabili per la compilazione dei rapporti; c. le spese per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari.

2

La commissione di sorveglianza stabilisce, nella sua decisione, l'aliquota di sussidio applicabile, tra il 20 e il 50 per cento delle spese computabili. Al riguardo tiene conto delle altre fonti di finanziamento e dell'importanza del progetto per l'assicurazione-disoccupazione.

3

L'assegnazione di sussidi può essere vincolata a oneri.

4

Le domande di sussidio devono di regola essere presentate all'ufficio di compensazione almeno 3 mesi prima dell'inizio dell'esecuzione del programma.269 5

Il beneficiario dei sussidi presenta un rapporto sui risultati della ricerca all'ufficio di compensazione, a destinazione della Commissione di sorveglianza.270 265 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Abrogato dall'art. 13 dell'O del 19 nov. 2003 sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione, con effetto dal 1° lug. 2003 (RS 837.141).

266 Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2000 3097).

267 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2000 3097).

268 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

269 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

270 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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Art. 101

a 102271

Art. 102

a a 102b272 Titolo 3: Organizzazione e finanziamento Capitolo 1: Casse di disoccupazione

Art. 103

Obbligo delle casse di annunciare (art. 79 cpv. 1 LADI) Le casse annunciano al Seco i nomi ed ogni mutamento delle persone responsabili della loro gestione.


Art. 104

Forma dei pagamenti (art. 79 cpv. 3 LADI) Le casse versano le prestazioni dell'assicurazione-disoccupazione per quanto possibile non in contanti.


Art. 105

Amministrazione del capitale d'esercizio (art. 81 cpv. 1 lett. d LADI) 1

Le casse utilizzano il capitale d'esercizio per i pagamenti correnti. Provvedono per una liquidità sufficiente e per una sicura conservazione dei valori patrimoniali.

2

La parte del capitale d'esercizio, che non deve essere tenuta a disposizione per i pagamenti correnti, può essere investita in libretti di risparmio o di deposito, nonché in depositi a termine di breve durata presso le banche tenute a pubblicare il loro conto in virtù della legge federale dell'8 novembre 1934273 su le banche e le casse di risparmio.274

Art. 106


275



Art. 107


276
Conto d'esercizio mensile (art. 81 cpv. 1 lett. c LADI) Alla fine di ogni mese, le casse compilano, conformemente alle istruzioni dell'ufficio di compensazione, un conto d'esercizio comprensivo dei dati statistici necessari. Lo presentano a detto ufficio il più tardi entro il 10 del mese seguente.

271 Abrogati dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

272 Introdotti dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Abrogati dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

273 RS 952.0 274 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

275 Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2921).

276 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

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Art. 108


277

Tenuta e chiusura dei conti (art. 81 cpv. 1 lett. e LADI) 1

Le casse tengono i loro libri contabili secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione.

2

L'anno contabile corrisponde all'anno civile. Le casse presentano all'ufficio di compensazione il conto d'esercizio e il bilancio dell'anno contabile entro la fine di gennaio.278

Capitolo 2: Altri organi esecutivi Sezione 1: Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione

Art. 109


279

Controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 e 92 LADI) 1

Il controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comprende: a. il controllo della tenuta dei conti e dell'inventario (art. 109a); b. il controllo delle applicazioni informatiche (art. 109b); c. la revisione dei pagamenti e i controlli presso i datori di lavoro (art. 110); d.280 il controllo del modo in cui i servizi competenti eseguono la legge.

2

L'ufficio di compensazione può incaricare un ufficio fiduciario del controllo.

3

...281

a282 Controllo della tenuta dei conti e dell'inventario (art. 83 cpv. 1 lett. c LADI) 1

L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano annualmente la tenuta dei conti nonché, periodicamente e per sondaggio, l'inventario dei collocamenti finanziati dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2

Se il responsabile di una cassa ha già incaricato un ufficio fiduciario della revisione di altre istituzioni di cui è titolare o della sua propria cassa, l'ufficio di compensazione può, a sua domanda, incaricare lo stesso ufficio anche del controllo contabile della cassa di disoccupazione. La domanda è accolta se l'ufficio fiduciario 277 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

278 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

279 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

280 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

281 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097).

282 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

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adempie le condizioni di cui all'articolo 109 capoverso 3 e se comunque la scelta di siffatto ufficio non comporta inconvenienti. Mandante nei confronti dell'ufficio fiduciario è in ogni caso l'ufficio di compensazione. L'ufficio fiduciario incaricato è vincolato alle istruzioni dell'ufficio di compensazione.

b283 Controllo delle applicazioni informatiche (art. 83 cpv. 1 lett. i e o LADI) L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano periodicamente e per sondaggio le applicazioni informatiche nonché le misure tecniche e di sicurezza. Il controllo si estende segnatamente al sistema dei pagamenti della cassa di disoccupazione e alle applicazioni contabili e finanziarie.


Art. 110

Revisione dei pagamenti e controlli presso i datori di lavoro284 (art. 28, 46 LPGA, 83 cpv. 1 lett. d e 83a cpv. 3 LADI)285 1

L'ufficio di compensazione verifica ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse.286 2 Le casse conservano, integralmente e in buon ordine, gli atti sui casi assicurativi.

L'ufficio di compensazione può consultarli in ogni momento.

3

La revisione delle casse si estende ai fatti accaduti dall'ultima revisione. Se dall'ultima revisione è trascorso meno di un anno, il controllo può concernere tutti i fatti degli ultimi 12 mesi. Se un pagamento è stato ottenuto mediante un reato, è determinante il termine della prescrizione penale.287 4

L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie.288

Art. 111

Rapporto e decisione di revisione289 (art. 83 cpv. 1 lett. d, 83a cpv. 3 e 95 cpv. 2 e 3 LADI)290 1

L'ufficio di compensazione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa e al titolare, di regola entro 60 giorni.

283 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

284 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

285 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

286 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

287 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

288 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

289 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

290 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 60

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2

Esso comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo. La cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione.291
a292 Spese supplementari nell'ambito del controllo dei datori di lavoro in caso di riscossione indebita di prestazioni (art. 88 cpv. 2bis LADI) 1

Sono considerate spese supplementari nell'ambito del controllo dei datori di lavoro in caso di riscossione indebita di prestazioni le spese che superano il costo medio di un controllo ordinario del datore di lavoro.

2

L'ufficio di compensazione fissa le spese computabili nella decisione di restituzione.

b293 Sanzione inflitta al datore di lavoro che riscuote indebitamente l'indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 88 cpv. 2ter LADI) Il datore di lavoro che riscuote indebitamente l'indennità per lavoro ridotto o per intemperie deve pagare una penalità equivalente all'importo dell'indennità percepita abusivamente moltiplicato per il doppio del rapporto tra le ore dichiarate indebitamente e il numero totale di ore annunciate alla cassa.


Art. 112

Obiezioni e completamento degli atti (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1

La cassa, entro un termine di 30 giorni dalla consegna del rapporto di revisione, può sollevare obiezioni contro le contestazioni provvisorie e presentare o completare i documenti giustificativi mancanti o incompleti.

2

L'ufficio di compensazione può prorogare questo termine se la cassa presenta per scritto, prima della scadenza, una domanda motivata.

3

Può respingere il completamento tardivo degli atti, se la cassa ha presentato reiteratamente atti gravemente incompleti.


Art. 113

Istruzioni e decisioni dell'ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1

L'ufficio di compensazione, trascorso il termine di obiezione, dà alla cassa le istruzioni necessarie.

2

Designa i pagamenti contestati, di cui al beneficiario dev'essere chiesta la restituzione, e addebita simultaneamente alla cassa gli importi corrispondenti.

291 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

292 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

293 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

61

837.02

3

Per i pagamenti contestati, di cui la restituzione non può essere chiesta, l'ufficio di compensazione fa valere verso il titolare le sue eventuali pretese di risarcimento.


Art. 114


294

Obbligo di risarcimento dei danni da parte del titolare295 (art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85g LADI)296 1

Se non è possibile ottenere il rimborso di un versamento indebito, il titolare deve risarcire i danni.

2

L'ufficio di compensazione annulla la decisione quando, su ricorso del beneficiario di prestazioni, è stato stabilito con decisione passata in giudicato che il versamento era legale o non era indubitabilmente errato.

a297 Indennità per rischio di responsabilità (art. 82 cpv. 5, 83, 85a e 85g cpv. 5 LADI) 1

L'ufficio di compensazione accredita alle casse di disoccupazione e ai servizi competenti un'indennità per il rischio di responsabilità fissata individualmente.

2

Il Consiglio federale delega al DFE la competenza di fissare i tassi dell'indennità per il rischio di responsabilità versata ai titolari delle casse e ai Cantoni.


Art. 115


298

Liberazione dall'obbligo di risarcimento (art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85d LADI)299 1

L'ufficio di compensazione può liberare il titolare, su domanda dello stesso, dall'obbligo di risarcimento qualora egli renda plausibile che il versamento errato è dovuto soltanto a colpa lieve della cassa.

2

Il titolare deve presentare la domanda di liberazione dall'obbligo di risarcimento entro 90 giorni dopo che la cassa ha avuto conoscenza dell'inesigibilità del rimborso.

3

La liberazione dall'obbligo di risarcimento è esclusa se, contrariamente alle istruzioni dell'ufficio di compensazione, la cassa non ha richiesto al destinatario il rimborso delle prestazioni indebite.

4

L'articolo 114 nonché i capoversi 1 e 2 del presente articolo si applicano per analogia se la cassa reclama di moto proprio il rimborso di un versamento errato.

294 Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

295 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

296 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

297 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

298 Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

299 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 62

837.02

a300 Gli articoli 109-115 si applicano per analogia anche ai Cantoni per quanto concerne
i loro servizi competenti.


Art. 116

Delega della revisione (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1

L'ufficio di compensazione, se delega la revisione dei pagamenti al Cantone o a un altro ente, partecipa equamente alle spese.

2

L'ufficio di revisione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa, al titolare e all'ufficio di compensazione, di regola entro un termine di 60 giorni. La procedura successiva è disciplinata secondo gli articoli 113 a 115.


Art. 117

Assegnazione dei mezzi alle casse (art. 83 cpv. 1 lett. g LADI) L'ufficio di compensazione, assegnando i mezzi alle casse, tiene conto dello stato del capitale d'esercizio e del probabile fabbisogno.

a301 Impiego di personale a carico del fondo di compensazione (art. 92 cpv. 3 LADI) L'ufficio di compensazione decide definitivamente circa l'impegno del proprio personale a carico del fondo di compensazione dell'assicurazione.

Sezione 2: Fondo di compensazione

Art. 118

Revisione (art. 84 LADI)

1

Il controllo federale delle finanze è l'organo di controllo del fondo di compensazione.

2

Esamina il conto annuale del fondo di compensazione e comunica i risultati al Consiglio federale. Non è autorizzato a verificare le decisioni della commissione di sorveglianza.

300 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

301 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

OADI

63

837.02

Sezione 3: Servizi cantonali

Art. 119

Competenza locale (art. 85 LADI) 1

La competenza locale del servizio cantonale è determinata: a. secondo il luogo in cui l'assicurato adempie l'obbligo di controllo, riguardo all'indennità di disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art. 40 LADI) e perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI); b. secondo il luogo dell'azienda, riguardo all'indennità per lavoro ridotto; c. secondo il luogo di lavoro, riguardo all'indennità per intemperie; d.302 secondo il luogo dell'ufficio d'esecuzione e di fallimento competente, rguardo all'indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non sottostà all'esecuzione forzata in Svizzera, la competenza è determinata secondo il precedente luogo di lavoro dell'assicurato;

e.303 secondo la sede dell'istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione temporanea; f .304 per le persone giusta l'articolo 20a, secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le prescrizioni di controllo; g.305 secondo il luogo di domicilio dell'assicurato, in tutti gli altri casi.

2

Determinante è il momento in cui è presa la decisione.

3

Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l'assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di restituzione.306 4 Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono all'ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.307 302 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

303 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

304 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'art. 35 dell'O del 22 mag. 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (RS 142.203).

305 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

306 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

307 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Assicurazione contro la disoccupazione 64

837.02

a308 Istituzione e gestione degli uffici regionali di collocamento (URC) e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML)309 (art. 85b, 85c e 85e LADI)310 1

L'ufficio di compensazione emana istruzioni concernenti l'istituzione e l'esercizio degli URC. Esso provvede al coordinamento sul piano nazionale nonché all'adempimento di altri compiti di importanza nazionale.

2

La pianificazione, l'istituzione e il coordinamento degli URC competono al servizio cantonale. Lo stesso vigila sulla gestione degli URC.

3

Diversi Cantoni possono accordarsi per istituire e gestire congiuntamente URC e servizi LPML o stabilire il loro raggio d'attività oltre i confini cantonali. L'accordo disciplina segnatamente: a. la sede dell'URC o del servizio LPML; b. la sua organizzazione interna; c. lo statuto giuridico del suo direttore e dei suoi collaboratori; d. la persona che rappresenta l'URC o il servizio LPML presso l'ufficio di compensazione.311

4

Tutti gli URC e tutti i servizi LPML sono collegati al sistema d'informazione COLSTA ed elaborano i dati che servono all'esecuzione dei loro compiti legali, nonché a scopi statistici, conformemente all'articolo 83 capoverso 1 lettera i LADI.312
b313 Requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento (art. 85b cpv. 4 LADI) 1

Le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento devono, entro cinque anni dalla loro entrata in funzione, essere titolari di un attestato professionale federale di consulente del personale oppure possedere un'esperienza professionale o una formazione ritenute equivalenti dall'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL).

308 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

309 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

310 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4861).

311 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

312 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

313 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

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837.02

2

I Cantoni provvedono affinché le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento possiedano le qualifiche richieste. Inoltre, provvedono affinché esse dispongano di una formazione iniziale specifica e di una formazione continua adeguata.

3

L'ufficio di compensazione fornisce gli strumenti informatici atti a garantire la trasparenza della formazione. In casi particolari può dichiarare obbligatori i corsi o organizzarli di propria iniziativa.

c314 Commissioni tripartite

(art. 85d e 113 cpv. 2 lett. d LADI) 1

Il Cantone elabora per le sue commissioni tripartite un regolamento concernente i compiti, le competenze e l'organizzazione delle stesse. Detto regolamento dev'essere trasmesso all'ufficio di compensazione per informazione.

2

Le commissioni tripartite fanno annualmente rapporto sulla loro attività all'ufficio di compensazione. Quest'ultimo definisce le esigenze che il rapporto deve soddisfare.

3

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio. L'ufficio di compensazione stabilisce le tariffe. Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.

cbis 315 Collaborazione con gli uffici di collocamento privati (art. 85 cpv. 1 lett. a e 85b cpv. 2 LADI) 1

Agli uffici di collocamento privati chiamati a svolgere compiti di consulenza e di collocamento non possono essere delegati compiti sovrani quali la verifica dell'idoneità al collocamento o la decisione di sanzioni.

2

Il servizio cantonale competente disciplina la collaborazione tra gli uffici di collocamento privati e gli URC mediante un contratto scritto. Tale contratto impegna gli uffici di collocamento privati:

a. a informare l'URC sugli sforzi intrapresi in vista del collocamento e a notificargli i casi di comportamenti errati degli assicurati;

b. a fornire all'URC le informazioni necessarie a quest'ultimo per svolgere il suo compito di osservazione del mercato di lavoro mediante il sistema COLSTA.

3

Gli uffici di collocamento privati possono essere indennizzati mediante il fondo di compensazione per le prestazioni fornite. L'ufficio di compensazione determina le prestazioni che danno diritto a un'indennità e l'importo della stessa.

4

I dati concernenti gli assicurati o gli impieghi liberi possono essere trasmessi agli uffici di collocamento privati o a terzi soltanto previo consenso degli assicurati e dei datori di lavoro interessati.

314 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

315 Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4861).

Assicurazione contro la disoccupazione 66

837.02

d316 Collaborazione interistituzionale

(art. 85f e 92 cpv. 7 LADI) 1

L'ufficio di compensazione approva le domande di partecipazione temporanea alla copertura dei costi per migliorare la collaborazione interistituzionale a condizione che: a. tutte le istituzioni che assegnano persone partecipino ai costi dei provvedimenti secondo le loro basi legali;

b. tali provvedimenti aumentino le prospettive di collocamento dei partecipanti.

2

Lo scambio di servizi tra le istituzioni è disciplinato da una convenzione sulle prestazioni.

3

L'ufficio di compensazione fa annualmente rapporto alla Commissione di sorveglianza sulle attività e sulle decisioni relative alla collaborazione interistituzionale.

Sezione 4: Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Art. 120

Conteggio dei contributi (art. 87 LADI) 1

L'ufficio centrale di compensazione dell'AVS versa ogni mese i contributi disponibili all'ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione.

2

Trasmette all'ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione, entro il 30 aprile dell'anno seguente, un conteggio da cui risultino gli introiti in contributi dell'esercizio annuo, articolati secondo le singole casse di compensazione AVS.

Sezione 5: Commissione di sorveglianza

Art. 121


317


a318 Comitato della Commissione di sorveglianza (art. 89 LADI)

La Commissione di sorveglianza può delegare a un comitato i compiti di cui all'articolo 89 LADI.

316 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

317 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097).

318 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

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837.02

b319 Collocamento del patrimonio del fondo di compensazione (art. 89 cpv. 1 LADI) 1

La Commissione di sorveglianza decide in merito ai collocamenti del patrimonio.

2

L'Amministrazione federale delle finanze colloca il patrimonio del fondo di compensazione secondo la strategia di collocamento fissata dalla Commissione di sorveglianza e secondo le norme di collocamento. Essa informa regolarmente la Commissione di sorveglianza sui collocamenti effettuati.

Capitolo 3: Finanziamento

Art. 122

Spese amministrative di casse di compensazione AVS (art. 92 cpv. 1 LADI) 1

Le spese di riscossione dei contributi sono rimborsate alle casse di compensazione AVS in forma di una indennità globale.

2

L'indennità alla cassa di compensazione è calcolata secondo il numero dei datori di lavoro affiliati e l'importo medio dei contributi AVS/AI/IPG per datore di lavoro.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce le aliquote di risarcimento d'intesa con il Seco.

3

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali determina gli anni di riferimento per il calcolo, fornisce gli elementi di calcolo e stabilisce i singoli risarcimenti.

4

Le casse di compensazione AVS, le quali provino che il risarcimento non copre manifestamente le loro spese di riscossione dei contributi, possono esigere dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali un'adeguata indennità complementare.

L'Ufficio risolve d'intesa con il Seco.

a320 Costi computabili risultanti dalla gestione degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale (art. 92 cpv. 7 LADI) 1

Sono presi in considerazione i costi d'esercizio e i costi d'investimento.

2

Il DFE può fissare un'indennità forfetaria o un tetto per determinate spese. In caso di dubbio, l'ufficio di compensazione decide caso per caso circa la computabilità dei costi.

3

Il DFE definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale. Fissa i costi della disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello di qualifica del personale e di garantire un ingrandimento rapido delle strutture nel caso di nuovo aumento del numero di persone in cerca di un impiego.

319 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

320 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

Assicurazione contro la disoccupazione 68

837.02

4

Il Cantone presenta all'ufficio di compensazione un preventivo generale delle spese previste per gli URC, il servizio LPML e l'autorità cantonale. L'ufficio di compensazione determina la data di presentazione e la forma del preventivo.

5

Dopo l'esame del preventivo, l'ufficio di compensazione emana una decisione di principio (decisione di assegnazione).

6

Gli anticipi non possono rappresentare più dell'80 per cento dei costi preventivati.

Un primo acconto del 30 per cento al massimo è versato all'inizio dell'anno e gli acconti seguenti sono versati a intervalli regolari.

7

Alla fine di gennaio al più tardi, il Cantone presenta all'ufficio di compensazione un conteggio dettagliato dei costi effettivi dell'anno precedente.

8

L'ufficio di compensazione esamina il conteggio conformemente all'ordinanza del 29 giugno 2001321 sull'indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI.322 9 Il servizio cantonale tiene un inventario degli oggetti acquistati con i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Siffatti oggetti possono essere alienati o destinati a un altro uso soltanto con l'approvazione dell'ufficio di compensazione. Il loro valore residuo deve essere dedotto dal conteggio.

b323 Convenzione sulle prestazioni con i titolari delle casse (art. 92 cpv. 6 LADI) 1

La convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 6 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il titolare della cassa nell'esecuzione dell'articolo 81 LADI. Con incentivi imperniati sulle prestazioni, essa induce i titolari a effettuare un'esecuzione efficiente. Disciplina in particolare:

a. l'attuazione degli obiettivi dell'esecuzione della legge; b. gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti; c. le condizioni quadro per l'esercizio delle casse di disoccupazione; d. le prestazioni dell'ufficio di compensazione e delle casse di disoccupazione; e. il finanziamento

f. il

«reporting»;

g. la durata della convenzione e la denuncia.

2

Il DFE può affidare l'elaborazione della convenzione e la valutazione dei risultati ottenuti a una commissione diretta dall'ufficio di compensazione, nella quale sono rappresentate le casse.

3

Se un titolare non ha firmato la convenzione in un anno civile, i costi computabili sono rimborsati in base alla prestazione. La valutazione degli indicatori concernenti la prestazione è effettuata analogamente alla convenzione sulle prestazioni secondo 321 RS

837.023.3

322 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

323 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

69

837.02

l'articolo 92 capoverso 6 LADI, conclusa tra il DFE e gli altri titolari di casse. Se la prestazione di una cassa si situa nella zona neutra o nella zona del bonus, i costi computabili secondo l'ordinanza del 12 febbraio 1986324 concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione sono interamente rimborsati al titolare. Se la prestazione si trova nella zona del malus, è applicato il disciplinamento del malus della convenzione sulle prestazioni conclusa con gli altri titolari.

4

Il DFE definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire delle casse di disoccupazione. Stabilisce il costo di questa disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello della qualifica del personale e di garantire un rapido ingrandimento delle strutture nel caso di un nuovo aumento del numero dei disoccupati.

c325 Convenzione sulle prestazioni con gli URC, con il servizio LPML e con il servizio cantonale (art. 92 cpv. 7 LADI) 1

La convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 7 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il Cantone nell'esecuzione degli articoli 85 capoverso 1 e 85b LADI. Con incentivi, essa induce il Cantone a effettuare un'esecuzione efficace e efficiente. Disciplina in particolare:

a. l'attuazione degli obiettivi dell'esecuzione della legge; b. gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti; c. le condizioni quadro per l'esercizio degli organi d'esecuzione; d. le prestazioni dell'ufficio di compensazione e dei Cantoni; e. il «reporting»;

f.

la durata della convenzione e la denuncia.

2

Il DFE può affidare l'elaborazione della convenzione e la valutazione dei risultati ottenuti a una commissione diretta dall'ufficio di compensazione, nella quale sono rappresentati i Cantoni.

3

Per permettere di paragonare gli effetti ottenuti dai Cantoni, la convenzione può prevedere l'applicazione di un modello econometrico.

4

Il Cantone e il DFE disciplinano nella convenzione le modalità del sistema d'incentivazione in funzione degli effetti ottenuti.

5

Se un Cantone non ha firmato la convenzione, il DFE determina, mediante decisione formale, in che misura la convenzione debba essere applicata.

324 RS

837.12

325 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Assicurazione contro la disoccupazione 70

837.02


Art. 123


326

Titolo 4: Disposizioni diverse

Art. 124


327

a328

Art. 125


329
Conservazione degli atti (art. 46 LPGA, 79, 81 cpv. 1 e 96b LADI)330 1

Le casse conservano i loro libri giustificativi contabili per 10 anni e gli atti sui casi assicurativi per almeno 5 anni dopo la fine del termine quadro per la riscossione della prestazione.

2

Gli atti su casi chiusi possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini o di dati. Le registrazioni devono riprodurre fedelmente i documenti originali.

3

Le casse e gli organismi incaricati della conservazione su supporti di immagini e di dati adottano i provvedimenti necessari per proteggere adeguatamente i dati personali dalla perdita, dal trattamento o dalla consultazione non autorizzati e dall'appropriazione indebita. Le registrazioni devono poter essere rese leggibili in ogni momento.

4

In caso di scioglimento della cassa, il titolare è responsabile della debita conservazione degli atti. In difetto di titolare, la cassa designa, nella decisione di liquidazione, una persona o un ente responsabile della debita conservazione degli atti.

5

Al più tardi dopo 10 anni, gli atti e le registrazioni su supporti di immagini e di dati contenenti indicazioni personali, devono essere distrutti. È fatto salvo l'obbligo di deposito dei documenti negli archivi pubblici.

6

Le casse sono responsabili della registrazione degli atti da conservare su supporti di immagini e di dati. Se delegano tale compito a un servizio centrale, occorre designare una cassa che assuma l'intera responsabilità. Quest'ultima emana un regolamento per il trattamento, contenente le disposizioni prescritte dalla legislazione federale in materia di protezione dei dati.

7

L'autorità di sorveglianza sorveglia l'esecuzione.

8

Il presente articolo è applicabile per analogia agli altri organi esecutivi.

326 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

327 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3945).

328 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985 (RU 1985 648). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3945).

329 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

330 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

OADI

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Art. 126

Diritto alla protezione dei dati delle persone interessate (art. 96b, 96c e 97a LADI)331 1

Le persone interessate, quando s'annunciano o fanno valere i loro diritti, devono essere informate su:

a.332 lo scopo dei sistemi d'informazione; b. i dati trattati e i destinatari regolari; c. i loro diritti.

2

La persona interessata può esigere dai servizi d'elaborazione dei dati che: a. l'informino gratuitamente, per scritto e in forma generalmente comprensibile, sui dati che la concernono;

b. rettifichino o completino i dati inesatti o incompleti; c. distruggano i dati divenuti inutili.

3

La persona interessata può esigere inoltre che una rettificazione, un complemento o una distruzione di dati siano parimente comunicati ai servizi ai quali i dati erano stati trasmessi.

4

...333

5

Se diversi organi esecutivi partecipano a un sistema d'informazione comune, uno di essi è designato quale responsabile dell'intero sistema.334
a335 Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati (art. 97a cpv. 6 LADI) 1

Nei casi di cui all'articolo 97a capoverso 4 LADI, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969336 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2

Per le pubblicazioni di cui all'articolo 97a capoverso 3 LADI è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3

L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza o per altri gravi motivi.

331 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

332 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

333 Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2921).

334 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

335 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

336 RS

172.041.0

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Art. 127


337

Competenza in materia di opposizioni (art. 100 cpv. 2 LADI) 1

I Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI.

2

In tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione.


Art. 128


338

Competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 100 cpv. 3 LADI) 1

La competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con l'articolo 119.

2

Il tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni di un servizio dello stesso Cantone.

a339 Procedura (art. 34 LPGA e 102 LADI)340 1

Le decisioni dell'ultima istanza cantonale sono notificate alle parti, all'istanza precedente, al servizio cantonale e al Seco.

2

Al Seco sono altresì notificate: a. le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettere c e d LADI, se non sono emanate dall'URC (art. 85b cpv. 1 LADI); b. le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera e LADI, se è stato violato l'obbligo di informare il servizio cantonale o l'ufficio del lavoro e le decisioni non sono emanate dall'URC (art. 85b cpv. 1 LADI); c. le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 4 LADI; d. ...341 e. le decisioni secondo gli articoli 36 capoverso 4 e 45 capoverso 4 LADI; f. le decisioni sui casi che, in virtù dell'articolo 81 capoverso 2 LADI, sono sottoposti per decisione al servizio cantonale o ad un'altra autorità da esso designata; g. le decisioni secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettera d LADI, se non sono emanate dall'URC (art. 85b cpv. 1 LADI); h. le decisioni su domande di condono secondo l'articolo 95 LADI; 337 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

338 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

339 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3945).

340 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

341 Abrogata dal n. I dell'O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828).

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i.

le decisioni su opposizione riguardo decisioni che devono essere notificate al Seco ai termini delle lettere a-h, come pure le decisioni su opposizione che devono essere emanate da un organo differente da quello che ha emanato la decisione (art. 100 cpv. 2 LADI).


Art. 129

Ricorso al Consiglio federale (art. 101 LADI) Le decisioni su ricorso prese in ultima istanza cantonale, quelle del DFE e le decisioni della commissione di sorveglianza possono essere impugnate mediante ricorso al Consiglio federale, nella misura in cui non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo, giusta l'articolo 129 della legge federale del 16 dicembre 1943342 sulla organizzazione giudiziaria.

a343 Relazione con il diritto europeo (art. 121 LADI)

Gli Stati membri della Comunità europea ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LADI nonché degli articoli 11 capoverso 5, 20a, 25a, 33 capoverso 3 lettera a e 37 capoverso 5 OADI sono gli Stati membri della Comunità europea ai quali si applica l'Accordo del 21 giugno 1999344 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone di cui all'articolo 121 lettera a LADI.

Titolo 5: Disposizioni finali

Art. 130

345 Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza 25 febbraio 1986346 sui ricorsi delle casse di disoccupazione concernenti le spese amministrative è abrogata.


Art. 131

Disposizioni transitorie 1

Il precedente diritto rimane applicabile ai fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della LADI.

2

Le prestazioni che un assicurato ha ottenuto in virtù dell'ordinamento transitorio (DF dell'8 ott. 1976347 sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione) non sono computate nelle pretese massime secondo il nuovo diritto.

3

I giorni di sospensione (art. 30 LADI), disposti in virtù dell'ordinamento transitorio e non ancora compiuti all'entrata in vigore della LADI, scadono il 30 giugno

342 RS 173.110 343 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1715).

344 RS

0.142.112.681 345 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

346 RU

1986 507

347 [RU 1977 208, 1982 166 1894. RU 1982 2184 art. 118 lett. a]

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1984. I giorni di sospensione, che l'assicurato compie solo dopo l'entrata in vigore della LADI, vengono computati nel numero massimo di indennità giornaliere secondo l'articolo 27 LADI.


Art. 132

Entrata in vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984, ad eccezione dell'articolo 76 capoversi 1 lettera c e 2.

2

L'articolo 76 capoversi 1 lettera c e 2 entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizione finale della modificazione del 25 aprile 1985348 La presente modificazione è applicabile a tutti i casi che, al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, non sono ancora passati in giudicato.

Disposizione finale della modificazione del 6 novembre 1996349 1

Gli articoli 18-23, 25, 26 e 42 nella vigente versione350 sono applicabili sino alla data in cui il Cantone delega tali compiti ai servizi competenti in virtù del nuovo diritto, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1997.

2

L'articolo 30 capoverso 2 primo periodo concernente il rinvio al capoverso 1 lettera c della LADI nella versione della modifica del 23 giugno 1995351 entra in vigore conformemente al capoverso 1 della presente disposizione transitoria.

348 RU 1985 648 349 RU 1996 3071 350 RU 1996 295 351 RU 1996 273

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Allegato352

(art. 41c cpv. 9) Aumento del numero massimo di indennità giornaliere nei Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata Regione

Classe d'età

Aumento

Durata di validità

Cantone di Ginevra

50 anni e oltre

120

1° luglio 2005 - 31 dicembre 2005 Cantone di Neuchâtel, regione MS 103 50 anni e oltre

120

1° luglio 2005 - 31 dicembre 2005 Cantone di Vaud

50 anni e oltre

120

1° luglio 2005 - 31 dicembre 2005 352 Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071). Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2529).

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