(art. 46 LPGA, 79, 81 cpv. 1 e 96b LADI)327
1 Le casse conservano i loro libri giustificativi contabili per dieci anni e gli atti sui casi assicurativi per almeno cinque anni dopo la fine del termine quadro per la riscossione della prestazione.
2 Gli atti su casi chiusi possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini o di dati. Le registrazioni devono riprodurre fedelmente i documenti originali.
3 Le casse e gli organismi incaricati della conservazione su supporti di immagini e di dati adottano i provvedimenti necessari per proteggere adeguatamente i dati personali dalla perdita, dal trattamento o dalla consultazione non autorizzati e dall'appropriazione indebita. Le registrazioni devono poter essere rese leggibili in ogni momento.
4 In caso di scioglimento della cassa, il titolare è responsabile della debita conservazione degli atti. In difetto di titolare, la cassa designa, nella decisione di liquidazione, una persona o un ente responsabile della debita conservazione degli atti.
5 Al più tardi dopo dieci anni, gli atti e le registrazioni su supporti di immagini e di dati contenenti indicazioni personali, devono essere distrutti. È fatto salvo l'obbligo di deposito dei documenti negli archivi pubblici.
6 Le casse sono responsabili della registrazione degli atti da conservare su supporti di immagini e di dati. Se delegano tale compito a un servizio centrale, occorre designare una cassa che assuma l'intera responsabilità. Quest'ultima emana un regolamento per il trattamento, contenente le disposizioni prescritte dalla legislazione federale in materia di protezione dei dati.
7 L'autorità di sorveglianza sorveglia l'esecuzione.
8 Il presente articolo è applicabile per analogia agli altri organi esecutivi.