1
Ordinanza
sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 (Stato 1° febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 20021, sugli aiuti finanziari per la
custodia di bambini complementare alla famiglia, ordina: Sezione 1: Beneficiari
Art. 1
2 1 Possono beneficiare degli aiuti finanziari: a. gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 2, 5 e 8; b. le persone fisiche e giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo secondo l'articolo 14a.
2
Non possono beneficiare degli aiuti finanziari gli organismi responsabili delle istituzioni che non permettono di conciliare la professione o la formazione con la famiglia.
Sezione 2: Aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna
Art. 2
Strutture di custodia collettiva diurna 1
Sono considerate strutture di custodia collettiva diurna le istituzioni che custodiscono i bambini in età prescolastica.
2
Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia collettiva diurna che: a. dispongono di almeno 10 posti; e b. sono aperte almeno 25 ore alla settimana e 45 settimane all'anno.
3
Per aumento significativo dell'offerta si intende: a. un aumento di un terzo del numero di posti, ma al minimo di 10 posti; o b. un'estensione di un terzo delle ore di apertura, ma al minimo di 375 ore all'anno.
RU 2003 258
1 RS
861
2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).
861.1
Protezione della famiglia 2
861.1
4
Una struttura di custodia collettiva diurna esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.3
Art. 3
Finanziamento a lungo termine Le strutture di custodia collettiva diurna devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo.
Art. 4
Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1
Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e le ore di apertura supplementari sono determinanti.
2
I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 1.
3
Gli aiuti finanziari sono erogati come segue: a. per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante 2 anni; b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.
Sezione 3: Aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche
Art. 5
Strutture di custodia parascolastiche 1
Sono considerate strutture di custodia parascolastiche le istituzioni che custodiscono bambini in età scolastica al di fuori delle ore di insegnamento.
2
Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia parascolastiche che: a. dispongono di almeno 10 posti; b. sono aperte almeno 4 giorni alla settimana e 36 settimane scolastiche all'anno; e
c.4 custodiscono i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora al mattino, almeno 2 ore o per tutta la pausa a mezzogiorno (pasto incluso) o almeno 2 ore al pomeriggio.
3
Per aumento significativo dell'offerta si intende: a. un aumento di almeno un terzo del numero dei posti, ma al minimo di 10 posti; o
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 3
861.1
b. un'estensione delle ore di apertura mediante l'aumento di un terzo del numero di blocchi orari, ma al minimo di 50 blocchi orari all'anno.
4
Una struttura di custodia parascolastica esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.5
Art. 6
Finanziamento a lungo termine Le strutture di custodia parascolastiche devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo.
Art. 7
Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1
Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e i blocchi orari di custodia supplementari sono determinanti. 2 I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 2.
3
Gli aiuti finanziari sono erogati come segue: a. per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante 2 anni e il 50 per cento di detto contributo durante il terzo anno; b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.
Sezione 4:
Aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne
Art. 8
Strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne 1
Sono considerate strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne in particolare le associazioni di genitori diurni, le associazioni professionali, le organizzazioni private specializzate di pubblica utilità e gli enti pubblici.6 2
Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne possono ricevere aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti: a. la formazione e il perfezionamento dei genitori diurni da esse occupati e delle persone incaricate del coordinamento;
5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).
Protezione della famiglia 4
861.1
b. progetti intesi a migliorare il coordinamento (p. es. la concezione di una rete o lo sviluppo dell'organizzazione) o la qualità della custodia nelle famiglie diurne (p. es. lo sviluppo di un modulo di formazione o di norme di qualità).
3
Non sono versati aiuti finanziari per singoli rapporti di custodia, per singole famiglie diurne, nonché per i salari delle persone incaricate del coordinamento.
Art. 9
Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1
Possono essere versati come aiuto finanziario per la formazione e il perfezionamento fino a 150 franchi per famiglia diurna occupata, ma al massimo un terzo delle spese effettive annue. Gli aiuti finanziari sono erogati per 3 anni al massimo.7 2
Gli aiuti finanziari per progetti intesi a migliorare il coordinamento o la qualità della custodia nelle famiglie diurne coprono un terzo delle spese computabili. Sono computate le spese che risultano da un'esecuzione semplice e adeguata del provvedimento.
Sezione 5: Procedura, versamento degli aiuti finanziari e valutazione
Art. 10
Domanda di aiuti finanziari 1
La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di: a. una descrizione dettagliata del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e il bisogno, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che partecipano al progetto;
b. per le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parascolastiche, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento sull'arco di 6 anni al minimo;
c. per i provvedimenti realizzati dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento, un programma annuale per la formazione e il perfezionamento, nonché il numero di famiglie diurne occupate.
2
Le domande di aiuti finanziari, corredate dei documenti richiesti, devono essere inoltrate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) prima dell'apertura della struttura, dell'aumento dell'offerta o dell'esecuzione dei relativi provvedimenti, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.8 3 L'Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 5
861.1
Art. 11
Esame da parte del Cantone 1
L'Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all'autorità competente del Cantone nel quale la custodia deve essere offerta o il provvedimento eseguito. L'autorità cantonale deve in particolare esprimersi sulle questioni seguenti:
a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato; b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto corrisponde a un bisogno; c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità; d. se un'autorizzazione, eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 19779 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione, sarà probabilmente rilasciata; e. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l'esistenza a lungo termine della struttura di cui agli articoli 2 e 5.
2
L'Ufficio mette a disposizione del Cantone moduli appropriati per il parere.
Art. 12
Decisione sul diritto agli aiuti finanziari L'Ufficio decide mediante decisione formale sul diritto all'aiuto finanziario e la sua durata.
Art. 13
Versamento degli aiuti finanziari 1
Gli aiuti finanziari sono erogati annualmente. Possono essere versati al più presto a partire dal momento in cui vi siano spese imminenti.
2
L'Ufficio fissa l'importo degli aiuti finanziari: a. per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastiche, sulla base delle statistiche annue sul tasso d'occupazione e della chiusura dell'esercizio annuale; b. per le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, sulla base delle spese annue dimostrate di formazione e perfezionamento, del numero di famiglie diurne occupate o del bilancio finale del progetto.
3
I documenti corrispondenti devono essere presentati all'Ufficio entro tre mesi dalla scadenza dell'anno in cui sono erogati aiuti finanziari o dalla conclusione del progetto. Se vi sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere prorogato, su domanda scritta, di un mese al massimo. Se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo di un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
4
Su domanda scritta, l'Ufficio può accordare anticipi. Gli anticipi possono essere versati alle strutture di custodia collettiva diurna e alle strutture di custodia parascolastiche solo dopo che i richiedenti hanno presentato all'Ufficio una copia dell'autorizzazione eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 9 RS
211.222.338
Protezione della famiglia 6
861.1
197710 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione e hanno comunicato per scritto l'apertura della struttura o l'aumento dell'offerta.
5
I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a informare tempestivamente l'Ufficio sulle modifiche importanti.
Art. 14
Valutazione 1 L'Ufficio provvede a una valutazione regolare degli effetti degli aiuti finanziari.
Per adempiere tale compito può ricorrere a specialisti esterni.
2
I beneficiari degli aiuti finanziari procedono a un rilevamento statistico delle loro prestazioni e lo presentano regolarmente all'Ufficio. Quest'ultimo allestisce i moduli corrispondenti.
Sezione 5a:11 Aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo
a Progetti a carattere innovativo I progetti a carattere innovativo devono: a. essere in grado di avere un forte impatto e fungere da modello per altri progetti;
b. essere improntati alla sostenibilità; e c. poter essere valutati in merito alla loro realizzazione e al loro impatto.
b Calcolo degli aiuti finanziari Gli aiuti finanziari versati per progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi risultanti dall'elaborazione del piano dettagliato, dalla realizzazione e dalla valutazione del progetto.
c Domanda di aiuti finanziari 1
La domanda di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo deve essere corredata di:
a. una descrizione del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e l'utilità, il valore di modello e la sostenibilità del medesimo, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che vi partecipano; b. un piano di finanziamento del progetto.
10 RS
211.222.338
11 Introdotta dal n. I dell'O del 29 ago. 2007 (RU 2007 4383). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 7
861.1
2
Le domande di aiuti finanziari devono essere inoltrate all'Ufficio prima dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.
3
L'Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.
d Procedura per la concessione di aiuti finanziari 1
L'Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all'autorità competente del Cantone nel quale è prevista l'esecuzione del progetto. L'autorità cantonale deve esprimersi, in particolare, sulle questioni seguenti:
a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato; b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto risponde a un bisogno; c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
d. in che misura il Cantone e il Comune hanno sostenuto la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia nell'anno civile precedente l'elaborazione del piano dettagliato del progetto.
2
L'Ufficio conclude contratti di prestazioni con le persone fisiche o giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo. I contratti di prestazioni definiscono gli obiettivi dei progetti, l'importo e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione, le modalità di pagamento, le conseguenze in caso di inadempienza, l'accompagnamento scientifico dei progetti, la stesura di rapporti periodici e l'esecuzione della valutazione.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 15
12 Disposizioni transitorie
1
Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° febbraio 2015 e il 28 febbraio 2015, nonché per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1° febbraio 2015 e il 28 febbraio 2015 devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 28 febbraio 2015.
2
Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° luglio 2018 e il 31 gennaio 2019, nonché per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1° luglio 2018 e il 31 gennaio 2019 devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 30 giugno 2018.
3
Le domande di aiuti finanziari presentate al più tardi il 1° luglio 2014 e inserite in una lista di attesa secondo l'ordine di priorità stabilito in virtù dell'articolo 4 capo12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015
(RU 2015 25).
Protezione della famiglia 8
861.1
verso 3 della legge del 4 ottobre 200213 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono esaminate come nuove domande.
Art. 16
Entrata in vigore e durata di validità 1
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2003 con effetto sino al 31 gennaio 2011.
2
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2015.14 3
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2019.15
13 RS
861
14 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).
15 Introdotto dal n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 25).
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 9
861.1
Allegato 1
1
Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia collettiva
diurna
1.1
Il contributo forfettario per un offerta a tempo pieno ammonta a 5000 franchi per posto e per anno.
1.2
Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni di 9 ore al minimo. Ciò corrisponde a un minimo di 2025 ore di esercizio all'anno.
1.3
Per offerte con durate di apertura annue inferiori, l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).
2
Formula di calcolo Contributo forfettario per l'anno 1 = (a+b)/2 t 5000 franchi Contributo forfettario per l'anno 2 = b t 5000 franchi Legenda: a =
numero di posti creati b = media dei posti effettivamente occupati nel corso dell'anno in cui sono versati contributi = «numero di ore occupate» diviso per «numero di ore di esercizio per anno» a
t =
fattore tempo = «numero di ore d'esercizio per anno» diviso per «2025 ore» (offerta a tempo pieno) 1
Protezione della famiglia 10
861.1
Allegato 216 1
Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia parascolastiche 1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 3000 franchi per posto e per anno.
1.2
Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni. Per le offerte con durate di apertura inferiori l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).
1.3
Per il calcolo dei contributi forfettari sono determinanti i blocchi orari di custodia per giorno. Si distingue tra i seguenti blocchi orari: a. custodia al mattino: almeno 1 ora prima dell'inizio della scuola o 3 ore nei giorni liberi;
b. custodia a mezzogiorno: almeno 2 ore o per tutta la pausa, incluso il pasto, nei giorni scolastici e nei giorni liberi; c. custodia al pomeriggio: almeno 2 ore dopo la fine della scuola o 4 ore nei giorni liberi.
2
Formula di calcolo Calcolo della quota dei posti creati Blocco orario
Lu
Ma
Mer
Gio
Ve
Formula
Mattino
/u 0.1=ap Mezzogiorno
/u 0.5=aq Pomeriggio
/u 0.4=ar Calcolo della quota dei posti effettivamente occupati Blocco orario
Lu
Ma
Mer
Gio
Ve
Formula
Mattino
/u 0.1=bp Mezzogiorno
/u 0.5=bq Pomeriggio
/u 0.4=br Contributo forfettario per l'anno 1 = (ap + aq + ar + bp + bq + br)/2 t 3000 franchi Contributo forfettario per l'anno 2 = (bp + bq + br) t 3000 franchi Contributo forfettario per l'anno 3 = (bp + bq + br)/2 t 3000 franchi 16 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 11
861.1
Legenda: a = numero medio di posti creati per giorno b =
numero medio di posti effettivamente occupati per giorno p
= mattino
q
= mezzogiorno
r
= pomeriggio
t = fattore tempo = «numero di giorni d'esercizio per anno» diviso per «225 giorni» (offerta a tempo pieno) ≤ 1 u =
numero di giorni d'esercizio per settimana ≥ 4 = somma del numero di posti per blocco orario e per settimana
Protezione della famiglia 12
861.1