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01.02.2019 - 31.01.2023
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1

Ordinanza

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 (Stato 1° febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 20021, sugli aiuti finanziari per la
custodia di bambini complementare alla famiglia, ordina: Sezione 1: Beneficiari

Art. 1

2 1 Possono beneficiare degli aiuti finanziari: a. gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 2, 5 e 8; b. le persone fisiche e giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo secondo l'articolo 14a.

2

Non possono beneficiare degli aiuti finanziari gli organismi responsabili delle istituzioni che non permettono di conciliare la professione o la formazione con la famiglia.

Sezione 2: Aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna

Art. 2

Strutture di custodia collettiva diurna 1

Sono considerate strutture di custodia collettiva diurna le istituzioni che custodiscono i bambini in età prescolastica.

2

Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia collettiva diurna che: a. dispongono di almeno 10 posti; e b. sono aperte almeno 25 ore alla settimana e 45 settimane all'anno.

3

Per aumento significativo dell'offerta si intende: a. un aumento di un terzo del numero di posti, ma al minimo di 10 posti; o b. un'estensione di un terzo delle ore di apertura, ma al minimo di 375 ore all'anno.

RU 2003 258

1 RS

861

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

861.1

Protezione della famiglia 2

861.1

4

Una struttura di custodia collettiva diurna esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.3

Art. 3

Finanziamento a lungo termine Le strutture di custodia collettiva diurna devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo.


Art. 4

Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1

Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e le ore di apertura supplementari sono determinanti.

2

I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 1.

3

Gli aiuti finanziari sono erogati come segue: a. per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante 2 anni; b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

Sezione 3: Aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche

Art. 5

Strutture di custodia parascolastiche 1

Sono considerate strutture di custodia parascolastiche le istituzioni che custodiscono bambini in età scolastica al di fuori delle ore di insegnamento.

2

Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia parascolastiche che: a. dispongono di almeno 10 posti; b. sono aperte almeno 4 giorni alla settimana e 36 settimane scolastiche all'anno; e

c.4 custodiscono i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora al mattino, almeno 2 ore o per tutta la pausa a mezzogiorno (pasto incluso) o almeno 2 ore al pomeriggio.

3

Per aumento significativo dell'offerta si intende: a. un aumento di almeno un terzo del numero dei posti, ma al minimo di 10 posti; o

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 3

861.1

b. un'estensione delle ore di apertura mediante l'aumento di un terzo del numero di blocchi orari, ma al minimo di 50 blocchi orari all'anno.

4

Una struttura di custodia parascolastica esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.5

Art. 6

Finanziamento a lungo termine Le strutture di custodia parascolastiche devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo.


Art. 7

Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1

Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e i blocchi orari di custodia supplementari sono determinanti. 2 I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 2.

3

Gli aiuti finanziari sono erogati come segue: a. per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante 2 anni e il 50 per cento di detto contributo durante il terzo anno; b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

Sezione 4:

Aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne


Art. 8

Strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne 1

Sono considerate strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne in particolare le associazioni di genitori diurni, le associazioni professionali, le organizzazioni private specializzate di pubblica utilità e gli enti pubblici.6 2

Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne possono ricevere aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti: a. la formazione e il perfezionamento dei genitori diurni da esse occupati e delle persone incaricate del coordinamento;

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

Protezione della famiglia 4

861.1

b. progetti intesi a migliorare il coordinamento (p. es. la concezione di una rete o lo sviluppo dell'organizzazione) o la qualità della custodia nelle famiglie diurne (p. es. lo sviluppo di un modulo di formazione o di norme di qualità).

3

Non sono versati aiuti finanziari per singoli rapporti di custodia, per singole famiglie diurne, nonché per i salari delle persone incaricate del coordinamento.


Art. 9

Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1

Possono essere versati come aiuto finanziario per la formazione e il perfezionamento fino a 150 franchi per famiglia diurna occupata, ma al massimo un terzo delle spese effettive annue. Gli aiuti finanziari sono erogati per 3 anni al massimo.7 2

Gli aiuti finanziari per progetti intesi a migliorare il coordinamento o la qualità della custodia nelle famiglie diurne coprono un terzo delle spese computabili. Sono computate le spese che risultano da un'esecuzione semplice e adeguata del provvedimento.

Sezione 5: Procedura, versamento degli aiuti finanziari e valutazione

Art. 10

Domanda di aiuti finanziari 1

La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di: a. una descrizione dettagliata del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e il bisogno, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che partecipano al progetto;

b. per le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parascolastiche, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento sull'arco di 6 anni al minimo;

c. per i provvedimenti realizzati dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento, un programma annuale per la formazione e il perfezionamento, nonché il numero di famiglie diurne occupate.

2

Le domande di aiuti finanziari, corredate dei documenti richiesti, devono essere inoltrate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) prima dell'apertura della struttura, dell'aumento dell'offerta o dell'esecuzione dei relativi provvedimenti, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.8 3 L'Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 5

861.1


Art. 11

Esame da parte del Cantone 1

L'Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all'autorità competente del Cantone nel quale la custodia deve essere offerta o il provvedimento eseguito. L'autorità cantonale deve in particolare esprimersi sulle questioni seguenti:

a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato; b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto corrisponde a un bisogno; c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità; d. se un'autorizzazione, eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 19779 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione, sarà probabilmente rilasciata; e. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l'esistenza a lungo termine della struttura di cui agli articoli 2 e 5.

2

L'Ufficio mette a disposizione del Cantone moduli appropriati per il parere.


Art. 12

Decisione sul diritto agli aiuti finanziari L'Ufficio decide mediante decisione formale sul diritto all'aiuto finanziario e la sua durata.


Art. 13

Versamento degli aiuti finanziari 1

Gli aiuti finanziari sono erogati annualmente. Possono essere versati al più presto a partire dal momento in cui vi siano spese imminenti.

2

L'Ufficio fissa l'importo degli aiuti finanziari: a. per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastiche, sulla base delle statistiche annue sul tasso d'occupazione e della chiusura dell'esercizio annuale; b. per le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, sulla base delle spese annue dimostrate di formazione e perfezionamento, del numero di famiglie diurne occupate o del bilancio finale del progetto.

3

I documenti corrispondenti devono essere presentati all'Ufficio entro tre mesi dalla scadenza dell'anno in cui sono erogati aiuti finanziari o dalla conclusione del progetto. Se vi sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere prorogato, su domanda scritta, di un mese al massimo. Se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo di un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

4

Su domanda scritta, l'Ufficio può accordare anticipi. Gli anticipi possono essere versati alle strutture di custodia collettiva diurna e alle strutture di custodia parascolastiche solo dopo che i richiedenti hanno presentato all'Ufficio una copia dell'autorizzazione eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 9 RS

211.222.338

Protezione della famiglia 6

861.1

197710 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione e hanno comunicato per scritto l'apertura della struttura o l'aumento dell'offerta.

5

I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a informare tempestivamente l'Ufficio sulle modifiche importanti.


Art. 14

Valutazione 1 L'Ufficio provvede a una valutazione regolare degli effetti degli aiuti finanziari.

Per adempiere tale compito può ricorrere a specialisti esterni.

2

I beneficiari degli aiuti finanziari procedono a un rilevamento statistico delle loro prestazioni e lo presentano regolarmente all'Ufficio. Quest'ultimo allestisce i moduli corrispondenti.

Sezione 5a:11 Aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo
a Progetti a carattere innovativo I progetti a carattere innovativo devono: a. essere in grado di avere un forte impatto e fungere da modello per altri progetti;

b. essere improntati alla sostenibilità; e c. poter essere valutati in merito alla loro realizzazione e al loro impatto.

b Calcolo degli aiuti finanziari Gli aiuti finanziari versati per progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi risultanti dall'elaborazione del piano dettagliato, dalla realizzazione e dalla valutazione del progetto.

c Domanda di aiuti finanziari 1

La domanda di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo deve essere corredata di:

a. una descrizione del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e l'utilità, il valore di modello e la sostenibilità del medesimo, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che vi partecipano; b. un piano di finanziamento del progetto.

10 RS

211.222.338

11 Introdotta dal n. I dell'O del 29 ago. 2007 (RU 2007 4383). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 7

861.1

2

Le domande di aiuti finanziari devono essere inoltrate all'Ufficio prima dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.

3

L'Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.

d Procedura per la concessione di aiuti finanziari 1

L'Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all'autorità competente del Cantone nel quale è prevista l'esecuzione del progetto. L'autorità cantonale deve esprimersi, in particolare, sulle questioni seguenti:

a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato; b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto risponde a un bisogno; c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
d. in che misura il Cantone e il Comune hanno sostenuto la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia nell'anno civile precedente l'elaborazione del piano dettagliato del progetto.

2

L'Ufficio conclude contratti di prestazioni con le persone fisiche o giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo. I contratti di prestazioni definiscono gli obiettivi dei progetti, l'importo e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione, le modalità di pagamento, le conseguenze in caso di inadempienza, l'accompagnamento scientifico dei progetti, la stesura di rapporti periodici e l'esecuzione della valutazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15

12 Disposizioni transitorie

1

Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° febbraio 2015 e il 28 febbraio 2015, nonché per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1° febbraio 2015 e il 28 febbraio 2015 devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 28 febbraio 2015.

2

Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° luglio 2018 e il 31 gennaio 2019, nonché per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1° luglio 2018 e il 31 gennaio 2019 devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 30 giugno 2018.

3

Le domande di aiuti finanziari presentate al più tardi il 1° luglio 2014 e inserite in una lista di attesa secondo l'ordine di priorità stabilito in virtù dell'articolo 4 capo12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015

(RU 2015 25).

Protezione della famiglia 8

861.1

verso 3 della legge del 4 ottobre 200213 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono esaminate come nuove domande.


Art. 16

Entrata in vigore e durata di validità 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2003 con effetto sino al 31 gennaio 2011.

2

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2015.14 3

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2019.15

13 RS

861

14 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 25).

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 9

861.1

Allegato 1

1

Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia collettiva

diurna

1.1

Il contributo forfettario per un offerta a tempo pieno ammonta a 5000 franchi per posto e per anno.

1.2

Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni di 9 ore al minimo. Ciò corrisponde a un minimo di 2025 ore di esercizio all'anno.

1.3

Per offerte con durate di apertura annue inferiori, l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).

2

Formula di calcolo Contributo forfettario per l'anno 1 = (a+b)/2  t  5000 franchi Contributo forfettario per l'anno 2 = b  t  5000 franchi Legenda: a =

numero di posti creati b = media dei posti effettivamente occupati nel corso dell'anno in cui sono versati contributi = «numero di ore occupate» diviso per «numero di ore di esercizio per anno»  a

t =

fattore tempo = «numero di ore d'esercizio per anno» diviso per «2025 ore» (offerta a tempo pieno)  1

Protezione della famiglia 10

861.1

Allegato 216 1

Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia parascolastiche 1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 3000 franchi per posto e per anno.

1.2

Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni. Per le offerte con durate di apertura inferiori l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).

1.3

Per il calcolo dei contributi forfettari sono determinanti i blocchi orari di custodia per giorno. Si distingue tra i seguenti blocchi orari: a. custodia al mattino: almeno 1 ora prima dell'inizio della scuola o 3 ore nei giorni liberi;

b. custodia a mezzogiorno: almeno 2 ore o per tutta la pausa, incluso il pasto, nei giorni scolastici e nei giorni liberi; c. custodia al pomeriggio: almeno 2 ore dopo la fine della scuola o 4 ore nei giorni liberi.

2

Formula di calcolo Calcolo della quota dei posti creati Blocco orario

Lu

Ma

Mer

Gio

Ve

Formula

Mattino

/u  0.1=ap Mezzogiorno

/u  0.5=aq Pomeriggio

/u  0.4=ar Calcolo della quota dei posti effettivamente occupati Blocco orario

Lu

Ma

Mer

Gio

Ve

Formula

Mattino

/u  0.1=bp Mezzogiorno

/u  0.5=bq Pomeriggio

/u  0.4=br Contributo forfettario per l'anno 1 = (ap + aq + ar + bp + bq + br)/2  t  3000 franchi Contributo forfettario per l'anno 2 = (bp + bq + br)  t  3000 franchi Contributo forfettario per l'anno 3 = (bp + bq + br)/2  t  3000 franchi 16 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia O 11

861.1

Legenda: a = numero medio di posti creati per giorno b =

numero medio di posti effettivamente occupati per giorno p

= mattino

q

= mezzogiorno

r

= pomeriggio

t = fattore tempo = «numero di giorni d'esercizio per anno» diviso per «225 giorni» (offerta a tempo pieno) ≤ 1 u =

numero di giorni d'esercizio per settimana ≥ 4  = somma del numero di posti per blocco orario e per settimana

Protezione della famiglia 12

861.1