01.05.2024 - * / In vigore
01.04.2024 - 30.04.2024
01.03.2024 - 30.03.2024
15.07.2023 - 29.02.2024
01.04.2023 - 14.07.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.04.2022 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.03.2022
07.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 06.07.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
03.06.2019 - 31.12.2019
01.02.2019 - 02.06.2019
01.01.2019 - 31.01.2019
01.10.2016 - 31.12.2018
01.07.2016 - 30.09.2016
01.04.2016 - 30.06.2016
01.06.2015 - 31.03.2016
19.08.2014 - 31.05.2015
01.07.2014 - 18.08.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.09.2009 - 31.12.2010
05.12.2008 - 31.08.2009
01.04.2008 - 04.12.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.12.2005 - 28.02.2006
01.10.2005 - 30.11.2005
01.03.2005 - 30.09.2005
01.02.2005 - 28.02.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.11.2003 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.10.2003
01.08.2001 - 31.03.2003
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1

Ordinanza
sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(OAC)

del 27 ottobre 1976 (Stato 12 dicembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto gli articoli 12 a 15, 25, 55, 57 e 103 a 106 della legge federale sulla circolazione stradale1, ordina:

Introduzione

Art. 1


2

Contenuto

La presente ordinanza disciplina l'ammissione dei conducenti di veicoli e dei veicoli
alla circolazione stradale, la formazione e il perfezionamento dei conducenti, la professione di maestro conducente, le esigenze poste ai periti nonché il sistema dei
controlli.


Art. 2

Nozioni e abbreviazioni 1

Il domicilio ai sensi del diritto sulla circolazione stradale è determinato in linea generale dalle disposizioni del codice civile svizzero3. È considerato domicilio del dimorante temporaneo il suo domicilio di famiglia se egli vi si reca in media due volte
al mese regolarmente.

RU 1976 2423 1

RS 741.01

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

3

RS 210

741.51

Circolazione stradale 2

741.51

2

Nella presente ordinanza si intende per: Ufficio federale4

l'Ufficio federale delle strade; Dipartimento

il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni;5 LCStr

la legge federale del 19 dicembre 19586 sulla circolazione stradale; ONC

l'ordinanza del 13 novembre 19627 sulle norme della
circolazione stradale; OAV8

l'ordinanza del 20 novembre 19599 sull'assicurazione
dei veicoli;

OETV10

l'ordinanza del 19 giugno 199511 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali.

LIAut12

la legge federale del 21 giugno 199613 sull'imposizione
degli autoveicoli.

1 Persone

11

Conducenti di veicoli a motore 111 Disposizioni generali


Art. 3

Categorie di licenze

1

La licenza di condurre è rilasciata per le categorie seguenti: Categoria A

Motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm3; Categoria A1

Motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm3; Categoria A2

Quadricicli e tricicli a motore, con peso a vuoto non superiore a 550 kg; Categoria B

Autoveicoli e tricicli a motore - eccettuati quelli della categoria A2 -, con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso; 4

Nuova espressione giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1).

5

Nuova espressione giusta l'art. 1 n. 14 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1998 1796).

6

RS 741.01

7

RS 741.11

8

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli
autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

9

RS 741.31

10

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

11

RS 741.41

12

Introdotto dal n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

13

RS 641.51

Ammissione di persone e veicoli 3

741.51

Categoria C

Autoveicoli adibiti al trasporto di merci, con peso totale superiore a 3500 kg; Categoria C1

Automobili, autoveicoli del servizio antincendio e autoveicoli adibiti ad abitazione, con peso totale superiore a 3500 kg; Categoria D

Autoveicoli adibiti al trasporto di persone, con peso totale superiore a 3500 kg e con più di otto posti a sedere, conducente
non compreso;

Categoria D114

Veicoli a motore adibiti al trasporto professionale di persone, con
peso totale non superiore a 3500 kg e indipendentemente dal numero dei posti a sedere, eccettuati i veicoli a motore delle categorie A e A 1; Categoria D215

Veicoli a motore adibiti al trasporto non professionale di persone,
con peso totale non superiore a 3500 kg e con un numero di posti
a sedere, oltre a quello del conducente, superiore a otto; Categoria E

Rimorchi con peso totale superiore a 750 kg, trainati da veicoli a motore delle categorie B, C, o D; Categoria F

Veicoli a motore la cui velocità massima non supera 45 km/h,
trasporti professionali di persone esclusi; Categoria G16

Veicoli a motore agricoli la cui velocità massima non supera 30 km/h. 17 2

Per condurre macchine semoventi e trattori che superano la velocità massima di 45 km/h, occorre essere titolare, secondo il peso totale del veicolo, della licenza di condurre della categoria B o C e, per condurre veicoli agricoli speciali, della licenza di
condurre della categoria F.18 3

Autorizza a condurre: a.

veicoli a motore delle categorie A2, F e G, la licenza di condurre delle categorie A, A1 o A2; b.

veicoli a motore delle categorie A2, D2, F e G, la licenza di condurre della
categoria B; questa licenza consente inoltre di trainare con un autoveicolo
della categoria B rimorchi della categoria E; c.

veicoli a motore delle categorie A2, B, C1, D2, F e G, la licenza della categoria C; questa licenza consente inoltre di trainare rimorchi della categoria E
se è superato un esame di guida con una combinazione pesante di veicoli a
motore conformemente all'articolo 88 capoverso 1 lettera i; 14

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998
(RU 1998 1188).

15

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998
(RU 1998 1188).

16

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

17

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

18

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 4

741.51

d.19 veicoli a motore delle categorie A2, B, D2, F e G, nonché a trainare con autoveicoli della categoria C1 rimorchi della categoria E, la licenza della categoria C1;

e.20 veicoli a motore delle categorie A2, B, C, C1, D1, D2, F e G, nonché a trainare con autoveicoli della categoria D rimorchi della categoria E, la licenza
della categoria D;

f.21 veicoli a motore delle categorie A2, B, F e G, nonché a trainare con furgoncini rimorchi della categoria E, la licenza delle categorie D1 e D2;

g.

veicoli a motore della categoria G, la licenza di condurre della categoria F; h.22 trattori agricoli la cui velocità massima non supera 40 km/h, la licenza di condurre della categoria G, nella misura in cui il titolare ha partecipato a un
corso di guida di trattori riconosciuto dell'Ufficio federale23.

Queste autorizzazioni devono essere iscritte nella licenza di condurre.24 4

La licenza di condurre della categoria E non è necessaria: a.

al titolare della licenza di condurre delle categorie B, C e D per trainare col
veicolo un rimorchio il cui peso totale non supera 750 kg; b.25 al titolare della licenza di condurre C per trainare col veicolo rimorchi agricoli o rimorchi del servizio antincendio, della polizia e della protezione civile.26

5

In funzione del peso totale, la licenza di condurre della categoria D 1 o C 1 con D 1 è necessaria per il trasporto di malati, feriti o invalidi in veicoli a motore equipaggiati a tale scopo. Per gli autoveicoli leggeri è sufficiente la licenza di condurre della
categoria B; per gli autoveicoli pesanti quella della categoria C 1:27 a.28 se persone ammalate, ferite o invalide dipendenti dell'azienda vengono trasportate con un veicolo che appartiene all'azienda stessa;

b.

per i membri della polizia, dell'amministrazione militare, della protezione
civile o del servizio antincendio nell'ambito delle loro attività, se l'autorità
ha dato l'autorizzazione.

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

22

Introdotta dal n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

23

Nuova espressione giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

25

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
2536).

27

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998
(RU 1998 1188).

28

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998
(RU 1998 1188).

Ammissione di persone e veicoli 5

741.51

6

Per i trasporti di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 6 maggio 198129 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli
leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) con quadricicli
leggeri a motore è sufficiente la licenza di condurre della categoria F, con quadricicli
a motore e tricicli a motore la licenza di condurre della categoria A 2, con autoveicoli leggeri la licenza di condurre della categoria B oppure D 2 e con automobili
pesanti la licenza di condurre della categoria C 1.30 7

Nel traffico interno è sufficiente la licenza di condurre della categoria C per il trasporto non professionale di persone mediante autobus.31 Questa licenza consente
anche di condurre filobus vuoti.32

Art. 4

Eccezioni all'obbligo di possedere una licenza 1

Non necessitano di una licenza per allievo conducente: a.33 i candidati alla licenza di condurre della categoria D1; b.

i titolari della licenza di condurre della categoria C che desiderano ottenere
la licenza di condurre della categoria D; c.

i candidati alla licenza di condurre della categoria G.

2

Non è richiesta la licenza di condurre per: a.

le persone che conducono a piedi monoassi senza rimorchio; b.

i conducenti di carri a mano provvisti di motore; c.

i conducenti di autoveicoli di lavoro utilizzati in cantieri delimitati non
completamente chiusi alla circolazione.

3

L'autorità cantonale può permettere eccezioni in merito alla categoria della licenza di condurre necessaria (art. 3), autorizzando il traffico interno di una impresa ai sensi dell'articolo 33 OAV.


Art. 5

Età minima

1

L'età minima è di:

a.

14 anni per i conducenti dei veicoli a motore della categoria G; b.

16 anni per i conducenti dei veicoli a motore della categoria F e dei veicoli a
motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre; 29

RS 822.222

30

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998
(RU 1998 1188).

31

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998
(RU 1998 1188).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

Circolazione stradale 6

741.51

c.34 18 anni per i conducenti dei veicoli a motore delle categorie A1, A2, B, B+E, C, C+E, C1, C1+E, D2 e D2+E; d.

21 anni per i conducenti dei veicoli a motore della categoria D; 2

La licenza per allievo conducente della categoria C combinata con quella della categoria E può essere già rilasciata ad apprendisti conducenti di autocarri che hanno
17 anni compiuti; essi possono tuttavia conseguire la licenza di condurre solo dopo
aver compiuto 18 anni.

3

L'autorità cantonale, fondandosi su un certificato medico, può rilasciare una licenza di condurre delle categorie A2, B o F agli invalidi che non hanno ancora raggiunto l'età minima, se hanno bisogno di un autoveicolo e sono in grado di guidarlo
con sicurezza.35

4

I titolari della licenza di condurre della categoria G che non hanno ancora compiuto i 16 anni possono condurre anche veicoli a motore per cui non è necessaria una
licenza.36


Art. 6

Requisiti medici

1

Il candidato alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre deve soddisfare ai requisiti medici menzionati nell'allegato 1.

2

I conducenti che utilizzano veicoli a motore per i quali non è necessaria la licenza di condurre devono avere un'acuità visiva minima corretta o non corretta dello 0,2
per almeno un occhio e non avere un campo visivo troppo ridotto.

3

Per quanto non ci siano motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 14 LCStr, l'autorità cantonale può derogare ai requisiti medici richiesti se un istituto incaricato degli
esami speciali lo propone.


Art. 7

Esami medici

1

Prima di rilasciare una licenza per allievo conducente occorre procedere ad un esame sommario della vista e dell'udito del candidato; se la sua idoneità fisica o psichica suscita dubbi, egli sarà inviato da un medico di fiducia o da un istituto specializzato designato dall'autorità cantonale.

2

Il certificato di un medico di fiducia designato dall'autorità cantonale o da un istituto incaricato degli esami speciali è necessario:

a.

per i candidati alla licenza di condurre delle categorie ... C, D e D1; b.

per i candidati che hanno superato il 65° anno d'età; c.

per i candidati affetti da una infermità fisica; d.

per i sordi.

3

Sono sottoposti a una visita di controllo di un medico di fiducia: 34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

36

Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

Ammissione di persone e veicoli 7

741.51

a.

i titolari di una licenza di condurre delle categorie... C, D o D1, come anche
i maestri conducenti, ogni cinque anni fino al 50° anno d'età e ogni tre anni
a partire da quell'età; b.

i titolari di licenze con più di 70 anni, ogni due anni; c.

i conducenti di veicoli a motore dopo gravi ferite dovute a incidenti o dopo
gravi malattie.

L'autorità cantonale può affidare queste visite di controllo ai medici curanti e, su
proposta di un medico o di un istituto incaricato degli esami speciali, può ridurre i
termini menzionati alle lettere a e b oppure ordinare in altri casi visite mediche di
controllo periodiche.

4

La prima visita medica effettuata da un medico di fiducia deve comprendere tutte le rubriche indicate nell'allegato 2 (certificato medico); i risultati vanno comunicati
all'autorità cantonale mediante il modulo che figura all'allegato 3. Nel caso di visite
mediche successive o di esami speciali, l'autorità può ordinare che i controlli siano
limitati a certe rubriche o estese ad altre. In questi casi il medico non è vincolato ai
moduli secondo gli allegati 2 e 3.

5

Se richiesto, l'autorità cantonale mette a disposizione del medico tutti i documenti concernenti l'idoneità fisica e psichica della persona da visitare.


Art. 8

Infermità speciali

1

I sordi sono autorizzati a condurre un veicolo del 3° gruppo (all. 1) se adempiono per il resto tutti i requisiti minimi.37 2

La licenza di condurre può essere rilasciata ai candidati del 2° e 3° gruppo (all. 1) che soffrono di un'infermità fisica, se un istituto incaricato degli esami speciali o un
servizio sociale di assistenza agli invalidi ha accertato la loro idoneità psichica.

3

Gli epilettici sono autorizzati a condurre un veicolo a motore soltanto sulla base di un certificato d'idoneità rilasciato da un neurologo o da un medico specialista in
epilessia.


Art. 9


38

Esame da parte di uno psicologo del traffico 1

Se l'attitudine caratteriale o psichica del candidato o conducente suscita dubbi, bisogna ordinare un esame psicologico o psichiatrico da parte di un istituto designato
dall'autorità.

2

L'attitudine professionale degli apprendisti conducenti di autocarri deve essere esaminata, per un periodo di prova all'inizio del tirocinio, dal maestro di tirocinio e
dall'istruttore. In casi di dubbio, l'autorità cantonale può ordinare esami appropriati.

3

Su richiesta, l'autorità cantonale mette a disposizione dello psicologo o dello psichiatra tutti i documenti concernenti l'attitudine della persona da esaminare.

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

Circolazione stradale 8

741.51


Art. 10

Segreto professionale, riconoscimento dei certificati di idoneità 1

I membri, i funzionari e gli impiegati delle autorità competenti in materia di circolazione stradale, come anche le autorità di ricorso, hanno l'obbligo di mantenere il
segreto sui reperti, sui rapporti e sui dati loro forniti in merito allo stato di salute fisica e psichica dei candidati e dei titolari di una licenza e sui risultati dell'esame
sommario dell'acuità visiva e dell'udito, salvo nelle relazioni che dette autorità
hanno tra loro o con i medici e gli istituti incaricati degli esami.

2

I reperti, i rapporti e i dati concernenti lo stato di salute fisica e psichica devono essere conservati in modo che non siano accessibili a persone non autorizzate.

3

Le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico saranno riconosciute da tutti i Cantoni, se eseguite da un medico, uno psicologo o un istituto designato ufficialmente e non risalgono a oltre un anno.


Art. 11

Pratica di guida

1

Il candidato alla licenza di condurre della categoria A deve avere condotto regolarmente un veicolo a due ruote della categoria A1 durante almeno 2 anni. Questa
norma non vale per gli apprendisti meccanici di motoveicoli, se istruiti da un titolare
della licenza per maestro conducente della categoria IV né per i candidati che imparano a condurre motoveicoli nei corsi tenuti dall'esercito o dalla polizia.39 2

Il candidato alla licenza di condurre della categoria D1 deve aver condotto regolarmente un autoveicolo della categoria B o D2 durante almeno un anno.40

3

Il candidato alla licenza di condurre della categoria D deve provare che durante i due anni precedenti la candidatura ha condotto un autocarro o un filobus per un
anno in totale.41

4

L'obbligo di aver condotto un autocarro o un filobus secondo il capoverso 3 non concerne il candidato alla licenza della categoria D che intende condurre un autobus
nel servizio di linea generale e:42 a.

ha condotto durante un anno, su detto percorso, un autoveicolo del servizio
di linea della categoria D1; b.

ha condotto regolarmente un autocarro o un filobus durante almeno tre mesi; c.43 ha condotto regolarmente autoveicoli delle categorie B, C1 o D2 durante almeno due anni. 44

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gennaio 1999 (RU 1999 1186).

43

Introdotta dal n. I dell'O del 13 gennaio 1999 (RU 1999 1186).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

Ammissione di persone e veicoli 9

741.51

5

Nei casi menzionati nel capoverso 4, la validità della licenza di condurre della categoria D, rilasciata dopo aver superato un esame, è limitata a un percorso determinato. Il conducente può presentarsi all'esame pratico previsto dall'articolo 26 capoverso 5 soltanto se ha condotto durante almeno un anno un autobus nel servizio di
linea regionale.45

6

Il candidato non deve inoltre aver compromesso la sicurezza del traffico con un veicolo a motore infrangendo le norme della circolazione durante il periodo di prova
precedente la domanda per l'ottenimento della licenza prescritto ai capoversi 1 a 5,
sino all'ottenimento della licenza per allievo conducente o, se detta licenza non è
necessaria, sino all'ammissione all'esame di conducente.46

Art. 12

Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza di condurre 1

Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre trasmette all'autorità del Cantone di domicilio un modulo di domanda conforme al modello dell'allegato 4, compilato in modo conforme a verità. Se il rappresentante legale di un richiedente minore o interdetto si rifiuta di firmare il modulo di
domanda, egli e il richiedente devono essere interrogati. Se non esistono motivi legali di esclusione l'autorità rilascia la licenza.

2

Alla domanda devono essere unite fotografie recenti di formato passaporto 35 x 45 mm. I Cantoni ne stabiliscono il numero.

3

L'apprendista conducente di autocarri e l'apprendista meccanico di motoveicoli deve allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione
professionale comprovante la conclusione del contratto di tirocinio.47

Art. 13

Esame della domanda

1

L'autorità fa verificare i dati personali e, se necessario, chiede informazioni presso i Cantoni di domicilio precedenti.

2

L'autorità competente in materia di circolazione stradale deve chiarire se esistono dubbi sull'idoneità del richiedente a condurre veicoli a motore e se il suo nome figura nel registro dei provvedimenti amministrativi (art. 118). Essa può procurarsi un
estratto del casellario giudiziale centrale. In caso di dubbio, chiede un certificato di
buona condotta oppure ordina un esame da parte di un medico o di uno psicologo
del traffico.48

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gennaio 1999 (RU 1999 1186).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
2536).

Circolazione stradale 10

741.51

112

Licenza per allievo conducente

Art. 14

Rilascio

1

Con riserva dell'articolo 4 capoverso 1, la licenza per allievo conducente è rilasciata per le stesse categorie che la licenza di condurre.

2

La licenza per allievo conducente delle categorie A, A1, A2 e F è rilasciata dopo che l'esame teorico di guida sia stato superato.49 3

La licenza per allievo conducente della categoria A è rilasciata al titolare della licenza della categoria A1 che adempie le condizioni stabilite dall'articolo 11 capoversi 1 e 6.

4

L'autorità cantonale deve consegnare il manuale svizzero delle norme di circolazione, pubblicato dall'Ufficio federale50, a tutte le persone che fanno richiesta per la
prima volta di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre svizzera e che non sono in possesso della licenza di condurre per ciclomotori.

5

La licenza per allievo conducente può essere vincolata alle stesse restrizioni e condizioni speciali che la licenza di condurre (art. 26).

6

I titolari devono annunciare entro 14 giorni all'autorità, presentando la loro licenza per allievo conducente, ogni circostanza che richiede una modificazione o una sostituzione della licenza.


Art. 15


51

Validità

1

La validità della licenza per allievo conducente è di due mesi per la categoria A1, di nove mesi per le categorie A, A2 e F e di diciotto mesi per le altre categorie.

2

Per la categoria A1, essa può essere prorogata di ulteriori sette mesi se è provata la formazione pratica di base conformemente all'articolo 17b. Qualora il candidato non
possa seguire la formazione pratica di base per ragioni importanti (lunga malattia,
ecc.) è ammessa una proroga di due mesi. La validità della licenza per allievo conducente delle categorie B, C, C1 e D2 può essere prorogata di ulteriori sei mesi se è
stato superato l'esame teorico eventualmente richiesto.

3

Alla scadenza della durata di validità può essere rilasciata una nuova licenza della medesima categoria per allievo conducente. Se il candidato ha usufruito senza successo di tutte le possibilità di ripetere l'esame (art. 23 cpv. 3), una nuova licenza è
rilasciata soltanto dopo due anni; questo periodo di attesa viene interrotto se è presentata una perizia attestante l'idoneità.

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

50

Nuova espressione giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

Ammissione di persone e veicoli 11

741.51


Art. 16

Scuola di guida

1

È considerata corsa di scuola di guida ogni corsa effettuata con un veicolo a motore il cui conducente deve essere titolare di una licenza per allievo conducente.

2

Con riserva dei capoversi 3 e 4, l'allievo conducente può effettuare una corsa di scuola di guida solo se accompagnato da una persona che abbia compiuto i 23 anni e
possieda da almeno 3 anni una licenza di condurre svizzera o una licenza di condurre straniera valevole corrispondente alla categoria del veicolo.52 3

La licenza per allievo conducente delle categorie A, A1, A2 e F autorizza a effettuare corse di scuola di guida senza accompagnatore.53

4

Il titolare della licenza per allievo conducente della categoria E può effettuare, senza accompagnatore, corse di scuola guida con autotreni pesanti se è già in possesso della licenza di condurre della categoria C.54 5

Gli apprendisti conducenti di autocarri possono effettuare corse di scuola di guida solo se accompagnati da un maestro conducente o da una persona autorizzata a formare tali apprendisti. I sordi e gli invalidi possono effettuare corse di scuola di guida
solo se accompagnati da un maestro conducente o da una persona ufficialmente autorizzata a formarli. Questa condizione speciale deve essere iscritta nella licenza per
allievo conducente.

6

I corsi di scuola guida non contano come pratica di guida ai sensi dell'articolo 11; inoltre, gli allievi conducenti non possono effettuare trasporti professionali di persone.55

Art. 17

Istruttori per apprendisti conducenti di autocarri 1

L'istruttore per apprendisti conducenti di autocarri deve possedere il permesso di formare tali apprendisti. Questo permesso è rilasciato dall'autorità cantonale ai maestri di tirocinio o alle persone occupate nell'impresa che siano esperte nella professione dell'autista ed abbiano guidato durante almeno tre anni autocarri senza compromettere la sicurezza del traffico mediante infrazioni alle norme della circolazione, che godono di una buona reputazione e offrono la garanzia che l'istruzione di
minorenni può essere loro affidata.

2

La validità del permesso per formare apprendisti conducenti deve essere limitata a sei anni. Può essere prolungata per un nuovo periodo di sei anni se il detentore
prova che dal rilascio o dall'ultima proroga del permesso almeno uno degli apprendisti da lui regolarmente accompagnati ha superato l'esame di conducente di autocarri.

52

Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991
78).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

Circolazione stradale 12

741.51

3

Chi chiede il permesso di formare apprendisti conducenti di autocarri deve seguire un corso di istruzione e dimostrare di possedere le necessarie conoscenze in materia
di circolazione (art. 20 cpv. 3). L'Ufficio federale emana le direttive concernenti i
corsi d'istruzione.

4

Il maestro conducente deve notificare immediatamente ogni interruzione anticipata del tirocinio all'autorità cantonale competente per la circolazione stradale che ha rilasciato la licenza per allievo conducente.

112a56 Teoria della circolazione e formazione pratica di base
a57 Teoria della circolazione 1

Nell'annunciarsi all'esame teorico di conducente delle categorie A, A1, A2, B, C, C1 o D2, il candidato deve provare di aver frequentato un corso di teoria della circolazione della durata di otto ore presso un maestro conducente. La frequentazione
del corso non deve risalire a più di due anni. Sono esonerati dal corso i candidati già
titolari di una licenza di condurre di una di queste categorie.

2

Il corso di teoria della circolazione deve preparare a una condotta di guida responsabile e difensiva, segnatamente mediante una formazione sul comportamento nella
circolazione e sui pericoli.

b58 Formazione pratica di base degli allievi motociclisti 1

Il candidato alla licenza di condurre della categoria A1 deve seguire, entro due mesi dal rilascio della licenza per allievo conducente, una formazione pratica di base
della durata di 8 ore presso un titolare di una licenza di maestro conducente della
categoria IV.

2

Durante la formazione pratica di base, all'allievo conducente sono impartite le conoscenze di base della dinamica di guida, della tecnica d'osservazione e della padronanza dell'uso del veicolo, necessarie alla guida nel traffico.

3

Il maestro conducente deve attestare che l'allievo conducente ha seguito la formazione pratica di base.

c Esecuzione

L'Ufficio federale emana istruzioni concernenti la presentazione e il contenuto dei
corsi di teoria della circolazione nonché sulla formazione pratica di base.

56

Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

57

Vedi anche le disp. fin. mod. 13 feb. 1991 alla fine del presente testo.

58

Vedi anche le disp. fin. mod. 13 feb. 1991 alla fine del presente testo.

Ammissione di persone e veicoli 13

741.51

113

Esame di conducente

Art. 18

Disposizioni generali 1

L'esame di conducente comprende una parte teorica e una parte pratica. È sostenuto davanti a periti ufficiali.

2

Devono sostenere solo un esame teorico: a.

i candidati alla licenza di condurre della categoria G; b.

i titolari di una licenza di condurre militare di durata illimitata per autoveicoli pesanti (cat. III) che desiderano conseguire la licenza di condurre della
categoria C o C combinata con E.

3

Devono sostenere solo un esame pratico: a.

i titolari di una licenza di condurre della categoria C che intendono conseguire la licenza di condurre della categoria E; b.

i candidati alla licenza di condurre della categoria D o D1 titolari della licenza di condurre della categoria C.59 c. 60 i candidati alla licenza di condurre delle categorie D1 oppure C1 con D1 che intendono effettuare soltanto corse secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettere
a, b o c OLR 2.

d.61 i titolari di una licenza di condurre della categoria G che desiderano conseguire la licenza di condurre della categoria F.

3bis

Non devono sostenere un esame di conducente: a.

i titolari di una licenza di condurre militare di durata illimitata per motoveicoli (cat. I) che intendono conseguire la licenza di condurre della categoria
A;

b.

i titolari di una licenza di condurre militare di durata illimitata per autoveicoli pesanti (cat. III) che intendono conseguire la licenza di condurre della
categoria C1.62

4

L'autorità cantonale può sottoporre a un esame i conducenti di veicoli a motore per i quali non è richiesta una licenza di condurre se esistono dubbi sulle loro idoneità.

5

In casi speciali, con il consenso del Cantone di domicilio, l'esame di conducente può essere sostenuto in un altro Cantone.


Art. 19

Pronto soccorso

1

Nell'annunciarsi all'esame di conducente, il candidato alla licenza delle categorie A, A1, A2, B, C, C1 o D2 deve presentare un certificato attestante che ha seguito un 59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

60

Introdotta dal n. 4 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998
1188).

61

Introdotta dal n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

62

Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

Circolazione stradale 14

741.51

corso di pronto soccorso. Sono esonerati dal corso i candidati già titolari di una licenza di condurre di una di dette categorie.63 2

La formazione in materia di pronto soccorso comprende i provvedimenti che devono essere presi fino all'intervento del medico affinché siano garantite le funzioni
vitali; si tratta in particolare di collocare correttamente i feriti, di eseguire la respirazione artificiale ai feriti che non respirano più, di fermare gravi emorragie, di
prendere i provvedimenti di sicurezza sul luogo dell'incidente e di dare l'allarme.

3

Il candidato prova di aver ricevuto una tale formazione esibendo un certificato di un istituto riconosciuto dal Dipartimento attestante che ha seguito un corso di pronto
soccorso. Questo certificato è rilasciato solo ai partecipanti che hanno seguito interamente il corso. L'organizzazione e il programma dei corsi come anche le condizioni imposte agli istruttori devono essere approvati dall'Ufficio federale.

4

Sono dispensati dal presentare il certificato previsto al capoverso 1: a.

i medici, i dentisti e i veterinari; b.

il personale sanitario in possesso di un diploma o di un certificato di idoneità; c.

gli istruttori che danno i corsi di pronto soccorso; d.

altre persone che possono provare di aver ricevuto la formazione in materia
di pronto soccorso presso un istituto riconosciuto dall'Ufficio federale.


Art. 20

Esame teorico

1

L'esame teorico deve permettere di stabilire se il candidato conosce le prescrizioni sulla circolazione e possiede le conoscenze fondamentali in materia di pronto soccorso.

2

Di regola il candidato sostiene l'esame teorico prima di quello pratico; egli risponde a domande scritte.

3

Il manuale delle norme di circolazione serve da base per l'esame teorico. Fanno inoltre parte dell'esame: a.

per i candidati alla licenza di condurre delle categorie A, A1, A2, B, C, C1 e
D2, la materia insegnata nel quadro del corso di teoria della circolazione; b.64 per i candidati alla licenza di condurre delle categorie C e D1 come pure alla licenza di condurre D secondo le condizioni dell'articolo 11 capoverso 4
lettera c, le norme, destinate specialmente a questo gruppo di conducenti,
contenute nell'appendice del manuale delle norme di circolazione.65 4

I candidati alla licenza di condurre della categoria C come pure alla licenza di condurre della categoria D secondo le condizioni dell'articolo 11 capoverso 4 lettere a e
c devono inoltre dimostrare di avere conoscenze tecniche dei veicoli e del loro equi63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gennaio 1999 (RU 1999 1186).

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

Ammissione di persone e veicoli 15

741.51

paggiamento nella misura in cui queste conoscenze siano necessarie per controllare
se il veicolo è pronto per l'uso e dà ogni garanzia di sicurezza.66 5

I candidati alla licenza di condurre delle categorie F e G devono sostenere un esame teorico semplificato, adattato alle particolarità della categoria del veicolo.

6

L'esame teorico scade contemporaneamente alla licenza per allievo conducente.

Tuttavia, i titolari della licenza di condurre delle categorie A, A1, A2, B, C, C1, D,
D1 o D2 che intendono conseguire la licenza di un'altra categoria sono dispensati
dall'esame teorico, fatti salvi i capoversi 3 lettera b e 4.67

Art. 21

Esame pratico

1

All'esame pratico, il candidato deve provare di essere in grado, anche in una situazione difficile del traffico, di condurre secondo le norme della circolazione stradale,
nonché in modo sicuro e adatto alle circostanze, un autoveicolo della categoria corrispondente alla licenza.

2

L'esame pratico comprende: a.

la guida del veicolo nel traffico, l'uso di tutti i comandi, se necessario
dell'odocronografo, l'adattamento della guida alle condizioni della strada e
del traffico nonché alle caratteristiche di marcia del veicolo, e, se possibile,
una prova di guida su autostrada, su semiautostrada e di notte; b.

le manovre.


Art. 22

Notificazione del risultato dell'esame Il perito deve comunicare al candidato il risultato dell'esame e all'occorrenza precisare verbalmente o in forma scritta i motivi per i quali non l'ha superato.


Art. 23

Ripetizione dell'esame di conducente 1

Il candidato che non ha superato l'esame pratico può ripeterlo dopo che sia trascorso almeno un mese.

2

La ripetizione dell'esame verte sulla parte che il candidato non ha superato. Gli esami parziali superati scadono unitamente alla validità della licenza per allievo
conducente. Il candidato che durante l'esame pratico palesa di non conoscere a sufficienza le norme della circolazione stradale deve ripetere anche l'esame teorico.68 3

Se il candidato non supera l'esame di conducente per tre volte e la ragione dell'insuccesso non è imputabile a una formazione insufficiente, può essere ammesso ad un
nuovo esame soltanto sulla base di una perizia favorevole di uno psicologo del traffico.

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gennaio 1999 (RU 1999 1186).

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

Circolazione stradale 16

741.51


Art. 24

Nuovo esame di conducente 1

Un nuovo esame di conducente deve essere ordinato se il conducente ha commesso infrazioni che permettono di dubitare delle sue conoscenze delle norme di circolazione, della loro applicazione o della tecnica di guida.

2

Il nuovo esame di conducente può vertere sulla parte teorica o sulla parte pratica o su entrambe. Il nuovo esame ordinato in relazione con una revoca della licenza di
condurre può aver luogo il più presto un mese dopo la scadenza della revoca; in
questo caso deve essere rilasciata all'interessato una licenza per allievo conducente.69 3

Se l'interessato non supera il nuovo esame, è applicabile per analogia l'articolo 23.

4

La data del nuovo esame di conducente non è iscritta nella licenza di condurre.

a70 Corsa di controllo

1

Se esistono dubbi sull'idoneità alla guida di un conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari.

2

La corsa di controllo non può essere ripetuta. Se l'interessato non supera la corsa di controllo, è revocata la licenza di condurre, rispettivamente è vietato l'uso della
licenza di condurre straniera. Può chiedere una licenza per allievo conducente.

3

Se l'interessato non si presenta ingiustificatamente alla corsa di prova, questa è considerata non superata. L'autorità, quando ordina la corsa di controllo, deve informare l'interessato sulle conseguenze dell'omissione.

114

Licenza di condurre

Art. 25

Rilascio

1

Se il titolare di una licenza di condurre trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, il nuovo Cantone di domicilio deve rilasciargli una nuova licenza di condurre e
preparare i documenti necessari al controllo.

2

I titolari di una licenza di condurre federale ricevono la licenza cantonale della categoria corrispondente senza essere sottoposti a un esame di conducente.

3

L'articolo 14 capoverso 6 è applicabile per analogia.


Art. 26

Iscrizioni

1

Il rilascio della licenza di condurre può essere vincolato soltanto alle restrizioni, alle condizioni speciali e ai diritti previsti ai capoversi 2 a 4.

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

70

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar.. 1994 (RU 1994 726).

Ammissione di persone e veicoli 17

741.51

2

Nella licenza di condurre o in un suo allegato devono essere iscritte le restrizioni e le condizioni speciali seguenti che la polizia stradale ha il compito di controllare:71 a.

l'obbligo di portare gli occhiali o le lenti a contatto; b.72 l'autorizzazione di far uso soltanto di veicoli adattati alla menomazione o alla statura del conducente; c.73 l'autorizzazione di circolare soltanto su un percorso determinato, conformemente all'articolo 11;

d.74 l'autorizzazione di far uso di veicoli a motore muniti di dispositivi che agevolano il cambio di velocità, di veicoli piccoli della categoria B, di veicoli
della categoria A2 o F anche con il permesso della categoria D1 o di veicoli
azionati da energia elettrica fornita da una batteria.

e.75 il divieto di trainare rimorchi della categoria E con veicoli a motore della categoria C.

f.76 la restrizione della licenza di condurre della categoria D 1 per corse di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a, b o c OLR 2.

3

Altre condizioni speciali, ad esempio di natura medica, sono iscritte nella licenza di condurre soltanto con la menzione «condizione speciale» nella misura in cui
l'autorità non garantisca altrimenti il controllo.77 4

Il diritto di far uso del segno distintivo «medico/urgente», concesso ai medici designati per il servizio d'urgenza su proposta della società cantonale dei medici, deve
essere iscritto nella licenza di condurre.

5

Le restrizioni iscritte nella licenza di condurre, secondo il capoverso 2 lettere c-e, devono essere cancellate se il titolare della licenza, mediante un esame pratico di
guida, ha provato la sua idoneità a condurre, senza restrizioni, un veicolo della categoria corrispondente.78 6

Il diritto di condurre filobus conformemente all'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza del 6 luglio 195179 sulle filovie è iscritto come decisione dell'autorità nella licenza di condurre.80

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 1999 (RU 1999 1186).

74

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

75

Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

76

Introdotto dal n. 4 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998
1188).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

79

RS 744.211

80

Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

Circolazione stradale 18

741.51

a81 Obbligo di portare seco la licenza I conducenti di veicoli a motore agricoli non sono obbligati a portare seco la licenza
di condurre se circolano tra la fattoria, i campi o la foresta.

12

Conducenti di ciclomotori

Art. 27

Licenza di condurre per ciclomotori: esame di conducente 1 Il conducente di un ciclomotore deve essere in possesso della licenza di condurre
per ciclomotori.82 Questa prescrizione non vale per i titolari di una licenza di condurre di una delle categorie che figurano nell'articolo 3.83 2

La licenza di condurre per ciclomotori è rilasciata sulla base di un esame teorico semplificato che può essere sostenuto non prima di 14 giorni dall'iscrizione. Al momento in cui si annuncia all'esame, il candidato riceve dall'autorità cantonale il manuale delle norme di circolazione. Non viene rilasciata una licenza per allievo
conducente.

3

L'autorità cantonale può sottoporre i conducenti di ciclomotori a un esame pratico se la loro idoneità suscita dubbi.

4

Gli articoli 23 capoverso 3, 25 e 26 sono applicabili per analogia.84 5

La licenza di condurre per ciclomotori deve sempre essere portata seco.85

Art. 28

Età minima

1

L'età minima per condurre ciclomotori è fissata a 14 anni.

2

Se per motivi impellenti, specialmente se si tratta di invalidi o se l'uso di un altro mezzo di trasporto è escluso in considerazione delle condizioni locali oppure non
può essere preteso, l'autorità cantonale, basandosi su un esame teorico semplificato
e su un esame pratico, può rilasciare la licenza di condurre per ciclomotori a candidati che non hanno ancora raggiunto l'età di 14 anni.


Art. 29

Esigenze generali

I ciclomotori non possono essere guidati da persone che, essendo affette da malattie
o infermità fisiche o psichiche oppure da alcoolismo o da altre forme di tossicomania, o essendone incapaci per altre ragioni, non ne sono idonee. In caso di dubbio,
l'autorità può ordinare i provvedimenti del caso per stabilire se esiste o meno l'idoneità a condurre. L'articolo 6 capoverso 2 è applicabile per analogia.

81

Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).

82

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

83

RU 1978 20

84

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

85

Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).

Ammissione di persone e veicoli 19

741.51

13

Provvedimenti nei confronti dei conducenti di veicoli 131

Revoca della licenza di condurre

Art. 30

Disposizioni generali 1

Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a
motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di
tossicomania, o altre incapacità.

2

Le revoche a scopo di ammonimento ordinate in seguito a infrazioni alle prescrizioni della circolazione, servono a correggere i conducenti e ad impedire la recidività.

3

Se la licenza di condurre è restituita volontariamente all'autorità, gli effetti sono gli stessi che per la revoca; l'autorità deve dare conferma per iscritto.

4

In caso di interdizione di far uso della licenza di condurre svizzera da parte di autorità straniere, il Cantone competente per la revoca della licenza deve esaminare se
provvedimento deve essere preso nei confronti del colpevole.


Art. 31

Motivi della revoca facoltativa: ammonimento 1

La licenza di allievo conducente o la licenza di condurre può essere revocata ai conducenti che violando per colpa propria le norme della circolazione hanno compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi.

2

L'ammonimento può sostituire la revoca facoltativa della licenza. Può essere deciso soltanto un ammonimento se le condizioni della revoca facoltativa ai sensi del
capoverso 1 sono adempiute, ma il caso sembra essere di poca gravità tenuto conto
della colpa commessa e della reputazione come conducente di veicoli a motore.


Art. 32

Motivi della revoca obbligatoria 1

La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre devono essere revocate quando il conducente non adempie più le condizioni per il rilascio previste dalla
LCStr o dalla presente ordinanza, se si rende colpevole di un fatto menzionato nell'articolo 16 capoverso 3 LCStr o se ha condotto un veicolo a motore durante la durata di una revoca legittima della licenza.

2

Compromette gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 lettera a LCStr, il conducente che violando gravemente le norme della
circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o se ne assume il rischio.

3

La licenza per allievo conducente deve essere revocata all'apprendista conducente di autocarri se viene annunciata l'interruzione del tirocinio e il titolare della licenza
non ha ancora compiuto i 18 anni.

Circolazione stradale 20

741.51


Art. 33

Durata della revoca

1

La revoca a scopo di sicurezza è decisa per una durata indeterminata. Se è ordinata per una ragione medica di esclusione, l'interessato può chiedere il rilascio della licenza appena l'idoneità scompare86. Negli altri casi, deve essere fissato nella decisione un termine di prova di almeno un anno; la licenza di condurre non può essere
nuovamente rilasciata, neppure condizionatamente, prima dello scadere di tale termine (art. 17 cpv. 3 LCStr).87 2

La durata della revoca a scopo di ammonimento è stabilita soprattutto in funzione della gravità della colpa, della reputazione come conducente di veicoli a motore e
della necessità professionale di condurre tali veicoli.


Art. 34

Portata della revoca

1

La revoca della licenza di condurre di una determinata categoria comporta la revoca della licenza di tutte le categorie di veicoli a motore. Questa disposizione non è
applicabile quando la licenza di condurre deve essere revocata per ragioni mediche
solo per una determinata categoria o se la licenza di condurre della categoria ... D1 è
revocata non per ragioni di sicurezza del traffico ma per motivi attinenti alla polizia
del commercio.

2

In casi di rigore - con riserva di osservare la durata minima fissata dalla legge per tutte le categorie - la revoca della licenza di condurre può essere decisa per durate
differenti, secondo le varie categorie di licenza. Questo modo di procedere è lecito
soprattutto se il titolare della licenza ha commesso l'infrazione, comportante la revoca, alla guida di un veicolo che non gli serve per l'esercizio della sua professione
e se gode di buona reputazione come conducente della categoria di veicoli per la
quale la durata della revoca è da ridurre.


Art. 35

Norme procedurali

1

Anche se l'interessato è stato interrogato dalla polizia in occasione di eventuali accertamenti, l'autorità competente per la revoca deve dargli la possibilità di consultare gli atti e di esprimersi verbalmente o per iscritto sul provvedimento, prima
ch'essa decida in merito alla revoca della licenza di condurre o all'ammonimento.
L'autorità può rifiutare la visione degli atti soltanto se interessi importanti d'ordine
pubblico o interessi privati degni di protezione lo esigono.

2

La decisione di revoca e l'ammonimento devono essere notificati per iscritto all'interessato, con l'indicazione dei motivi. Devono contenere una breve analisi delle
obiezioni essenziali mosse dall'interessato e indicare il rimedio giuridico.

3

La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi d'esclusione siano stati appurati.

86

RU 1978 20

87

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. IV dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 78).

Ammissione di persone e veicoli 21

741.51

132

Revoca della licenza di condurre per ciclomotori;
divieto di circolare


Art. 36

Motivi 1

L'autorità amministrativa del Cantone di domicilio deve revocare la licenza di condurre per ciclomotori alle persone che, essendo affette da malattie o infermità fisiche o psichiche oppure da alcoolismo o da altre forme di tossicomania, o essendone incapaci per altre ragioni, non ne sono idonee; l'autorità vieta loro eventualmente di circolare con ciclomotori e veicoli a motore per i quali non è necessaria
una licenza di condurre.

2

Gli stessi provvedimenti possono essere ordinati per al minimo un mese se il conducente di un veicolo menzionato al capoverso 1, violando le norme della circolazione, ha messo in pericolo in modo grave o ripetutamente il traffico o disturbato il
pubblico più volte oppure non ha osservato le decisioni cui era sottoposta la licenza
di condurre per ciclomotori. Se l'autorità rinuncia a una revoca o a un divieto di circolare, essa può impartire un ammonimento.

3

La revoca della licenza di condurre per ciclomotori o il divieto di circolare devono essere ordinati per al minimo un mese nei confronti dei conducenti di uno dei veicoli menzionati al capoverso 1 i quali: a.88 hanno circolato in stato di ebrietà o che intenzionalmente si sono opposti o sottratti alla prova del sangue che era stata ordinata o che dovevano presumere che lo fosse o a un esame sanitario completivo oppure che hanno eluso
lo scopo di questi provvedimenti; b.

hanno modificato il veicolo in modo che possa circolare a una velocità superiore o produca più rumore; c.

si sono serviti del veicolo per commettere un crimine o, ripetutamente, delitti intenzionali; d.

hanno sottratto il veicolo per farne uso; e.

hanno guidato nonostante la revoca della licenza o un divieto di circolare; f.

si sono dati alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona.


Art. 37

Portata dei provvedimenti da prendere; procedura 1

La revoca della licenza di condurre per ciclomotori e il divieto di circolare sono valevoli soltanto per le categorie di veicoli indicate nella decisione.

88

Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991
78).

Circolazione stradale 22

741.51

2

Contro la revoca della licenza di condurre per ciclomotori e contro il divieto di circolare può essere interposto ricorso ai sensi dell'articolo 24 LCStr. L'articolo 35 è
applicabile per analogia alla procedura.

133

Sequestro delle licenze da parte della polizia

Art. 38

Motivi 1

La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre devono essere sequestrate sul posto se il conducente:

a.

è in stato manifesto di ebrietà o ha un tasso alcoolemico, accertato
dall'analisi dell'alito, dello 0,8 per mille e più; b.

è spossato in modo evidente o non è in grado di guidare per altre ragioni, ad
esempio a causa di malattia, di choc dopo un incidente o perché ha ingerito
medicamenti, narcotici o stupefacenti; c.

non ha preso seco gli occhiali o le lenti a contatto prescritti (art. 26 cpv. 2 lett.
a);

d.

effettua corse di scuola guida senza essere accompagnato conformemente
alle prescrizioni.

2

La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere sequestrata se il conducente:

a.

ha occasionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o se ne è assunto il rischio superando di oltre 30 km/h la velocità massima permessa dalla legge o
indicata da un segnale, oppure eseguendo un sorpasso su un tratto di strada
non sgombro o senza visuale libera, oppure superando linee di sicurezza in
luoghi senza visuale;

b.

su un'autostrada o una semiautostrada volta il veicolo, oltrepassa lo spartitraffico centrale, circola in senso inverso o in retromarcia; c.

conduce un veicolo a motore il cui stato di sicurezza è tale che la guida sicura non è più possibile; d.

non osserva le limitazioni iscritte nella licenza di condurre ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 lettera b; e.

si è dato alla fuga dopo un incidente che ha cagionato lesioni corporali; f.

cagiona intenzionalmente rumore evitabile.

3

Si deve impedire al conducente di continuare la corsa se: a.

non è titolare della licenza di condurre richiesta o ha guidato nonostante il
rifiuto o la revoca della licenza; b.

in uno stato che impedisce di guidare con sicurezza, guida un veicolo per il
quale non è richiesta una licenza di condurre.

Ammissione di persone e veicoli 23

741.51


Art. 39

Procedura

1

La polizia deve confermare per iscritto il sequestro della licenza di condurre precisando quale sarà l'effetto legale del provvedimento.

2

Le licenze di condurre sequestrate devono essere trasmesse entro un termine di cinque giorni, corredate del rapporto di polizia, all'autorità competente per la revoca. Questa autorità prende immediatamente una decisione sulla revoca; l'articolo 35
è applicabile.

134

Corsi d'educazione stradale come formazione
complementare
89


Art. 40

Disposizioni generali 1

I Cantoni introducono corsi d'educazione stradale conformemente all'articolo 25 capoverso 3 lettera e LCStr osservando le prescrizioni seguenti.90 2

I partecipanti ai corsi devono essere indotti, mediante una formazione complementare adeguata, a comportarsi correttamente nella circolazione.91

3

Possono essere convocati a partecipare ad un corso di insegnamento delle norme della circolazione i conducenti di veicoli a motore, di ciclomotori e di velocipedi
che ripetutamente hanno compromesso la sicurezza del traffico violando norme della
circolazione. La convocazione è ordinata dalle autorità competenti per la revoca
delle licenze di condurre.

4

Oltre all'obbligo di frequentare un corso sulle norme della circolazione, possono essere ordinati altri provvedimenti (ammonimento, revoca della licenza, divieto di
circolare). Sono convocati ai corsi solo gli utenti della strada che, considerata la natura dell'infrazione commessa e l'impressione lasciata durante un colloquio, appaiono idonei a sottoporsi ad una rieducazione in materia di circolazione.

5

Le spese del corso vanno a carico dei partecipanti.


Art. 41

Organizzazione, procedura 1

I corsi d'educazione stradale devono essere organizzati in collaborazione con specialisti. I Cantoni possono indire corsi regionali oppure incaricarne organismi specializzati.92

89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

91

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

92

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

Circolazione stradale 24

741.51

2 La durata dei corsi dipende dalla natura e dall'impostazione, ma di norma è di otto
ore.93

3

Se, durante il corso, l'idoneità a condurre suscita dubbi, l'autorità cantonale deve esserne informata. Questa prende i provvedimenti che si impongono; può segnatamente ordinare la ripetizione del corso, lezioni di guida oppure un nuovo esame di
guida (art. 24).94

4

La convocazione al corso deve menzionare come motivo l'infrazione commessa.

5

Se, senza giustificarsi, l'interessato non dà seguito alla convocazione, l'autorità cantonale fissa un nuovo termine; l'interessato deve assumersi le spese derivanti
dalla mancata partecipazione al corso.

6

L'interessato può ricorrere, ai sensi dell'articolo 24 LCStr, contro la decisione che gli ordina di frequentare un corso di insegnamento delle norme della circolazione.
Non è ammesso il ricorso contro successive convocazioni risultanti dal fatto che si è
dovuto convenire un altro termine.

14

Conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero

Art. 42

Riconoscimento delle licenze 1

I conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari:

a.

di una licenza di condurre nazionale valevole o b.

di una licenza di condurre internazionale valevole prescritta dalla Convenzione internazionale del 24 aprile 192695 per la circolazione degli autoveicoli o dalla Convenzione del 19 settembre 194996 o da quella dell'8 novembre 196897 sulla circolazione stradale.98 2

La licenza di condurre straniera, nazionale o internazionale, autorizza il rispettivo titolare a condurre in Svizzera tutte le categorie di veicoli per le quali la licenza è
rilasciata.

3

I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e di veicoli a motore di lavoro provenienti dall'estero non hanno bisogno di una licenza di
condurre se essa non è richiesta nel loro Paese d'origine. Questi conducenti devono
sempre portar seco una carta d'identità con fotografia e possono condurre solo il
veicolo con cui sono entrati in Svizzera.99 93

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

95

RS 0.741.11

96

Non pubblicata nella RU.

97

RU 1993 402

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

99

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

Ammissione di persone e veicoli 25

741.51

3bis

Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera: a.

i conducenti provenienti dall'estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che
durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all'estero; b.

le persone che a titolo professionale conducono veicoli a motore delle categorie C, D o D1 immatricolati in Svizzera.100 4

La licenza di condurre straniera che il conducente ha ottenuto eludendo le disposizioni della presente ordinanza sull'ottenimento della licenza svizzera, o quelle di
competenza dello Stato dove è domiciliato, non può essere utilizzata in Svizzera.


Art. 43

Età minima

1

Le licenze di condurre straniere possono essere utilizzate in Svizzera soltanto dalle persone che hanno raggiunto l'età minima richiesta nella presente ordinanza per i
conducenti svizzeri.

2

Raggiunta l'età minima richiesta nel loro paese d'origine, i conducenti di ciclomotori, motoleggere e motoveicoli di una cilindrata di 125 cm3 al massimo, in provenienza dall'estero, sono ammessi a circolare in Svizzera, se hanno raggiunto almeno
l'età di 16 anni e non vi si oppongono ragioni di esclusione.

3

In casi fondati, l'Ufficio federale può ammettere eccezioni concernenti l'età minima di conducenti provenienti dall'estero.


Art. 44


101

Ottenimento della licenza di condurre svizzera 1

Al titolare di una licenza di condurre nazionale straniera valevole è rilasciata la licenza di condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di condurre in
modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza dovrebbe essere valevole. I
conducenti di autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo con un veicolo
della categoria che autorizza a condurre tutti i veicoli delle categorie iscritte nella
licenza. Se il titolare della licenza è inoltre autorizzato a condurre un motoveicolo,
non è effettuata nessuna corsa di controllo per quest'ultima categoria. Agli esami
medici si applica per analogia l'articolo 7.

2

La licenza di condurre svizzera per autisti professionali di veicoli a motore è rilasciata a conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero soltanto se, oltre alla
corsa di controllo, provano ad un esame di conoscere il disciplinamento in vigore in
Svizzera per tale tipo di conducenti.

3

I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e di veicoli a motore di lavoro esteri, che desiderano ottenere la licenza di condurre svizzera
devono sostenere un esame di conducente se non sono titolari di una licenza straniera corrispondente.

100

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar.. 1994 (RU 1994 726).

101

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

Circolazione stradale 26

741.51

4

Al rilascio di una licenza di condurre svizzera le autorità ritirano le licenze rilasciate dagli Stati dell'UE o dell'AELS e le restituiscono all'autorità di emissione.
Esse annotano nelle licenze rilasciate da altri Stati la non validità per la Svizzera. È
registrato il contenuto delle licenze straniere.


Art. 45

Divieto di far uso della licenza; revoca 1

L'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera. Inoltre, l'uso
della licenza di condurre straniera deve essere vietato per una durata indeterminata
se il titolare ha ottenuto la sua licenza all'estero eludendo le disposizioni svizzere o
straniere di competenza. Il divieto di far uso di una licenza di condurre straniera deve essere comunicato all'autorità straniera competente, direttamente o tramite l'Ufficio federale.

2

Con la revoca della licenza di condurre svizzera, deve sempre essere vietato l'uso di una eventuale licenza di condurre straniera.

3

Il divieto di far uso di una licenza di condurre internazionale deve essere iscritto nello spazio appositamente previsto nel documento. L'iscrizione deve essere munita
del bollo ufficiale.

4

La licenza di condurre straniera il cui uso è stato vietato va depositata presso l'autorità. Essa deve essere restituita al titolare:

a.

alla scadenza del periodo di divieto oppure dopo l'abrogazione del divieto; b.

su richiesta quando lascia la Svizzera se il titolare non vi ha il domicilio. Se
la durata del divieto è illimitata, può essere iscritto nella licenza che essa
non è valida in Svizzera qualora esista il pericolo di abusi.102 5

Se il divieto di uso della licenza non può essere notificato al titolare in Svizzera, l'Ufficio federale si incarica di farlo notificare per la via dell'assistenza giudiziaria.

6

Il divieto di far uso della licenza di condurre, pronunciato perché sono state eluse le disposizioni svizzere o straniere di competenza, diventa privo di effetti se il titolare della licenza fornisce la prova che egli, da quella data: a.

ha eletto domicilio per almeno tre mesi nello Stato che gli ha rilasciato la licenza disconosciuta, oppure b.

ha ottenuto una licenza valevole nel nuovo Stato dove è domiciliato.103 7

Le revoche di licenze di condurre straniere ordinate da autorità straniere devono essere eseguite se l'Ufficio federale lo ordina.


Art. 46

Licenze di condurre internazionali 1

Le licenze di condurre internazionali possono essere rilasciate soltanto ai titolari di una licenza nazionale o straniera. Le licenze di condurre internazionali rilasciate in
base a licenze svizzere non sono valevoli in Svizzera.

102

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

103

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

Ammissione di persone e veicoli 27

741.51

2

...104

3

Il Cantone che ha rilasciato la licenza nazionale o sul cui territorio soggiorna il titolare di una licenza straniera è competente per il rilascio della licenza internazionale. I Cantoni possono autorizzare associazioni degli utenti della strada a rilasciare
licenze di condurre internazionali ai titolari di licenze di condurre svizzere, con la riserva della controfirma.105 4

In caso di revoca o di divieto di far uso di una licenza di condurre nazionale, la licenza di condurre internazionale deve essere pure revocata per la durata del provvedimento.

15

Maestri conducenti e scuole di guida 151

Licenza per maestro conducente

Art. 47

Requisito

1

Deve essere in possesso di una licenza per maestro conducente chi apertamente cerca l'occasione di insegnare la guida, chi è occupato come istruttore in una scuola
di guida o chi istruisce annualmente due o più allievi con i quali non è particolarmente in stretta relazione.

2

Chi è incaricato di insegnare la guida agli impiegati di una azienda deve possedere la licenza per maestro conducente se l'insegnamento della guida costituisce
nell'azienda la sua attività esclusiva o preponderante.

3

Chi istruisce i candidati per le categorie F, G o per ciclomotori non deve essere in possesso di una licenza per maestro conducente.106 4

È considerata insegnamento della guida la formazione di allievi conducenti che desiderano conseguire una licenza di condurre.


Art. 48

Rilascio

1

La licenza per maestro conducente è rilasciata dal Cantone di domicilio. Se il maestro conducente non esercita la sua professione nel Cantone di domicilio, o se la
esercita anche altrove, la licenza gli è rilasciata dal Cantone in cui egli svolge la sua
attività in modo esclusivo o preponderante.

2

Le licenze per maestro conducente hanno una durata illimitata e valgono su tutto il territorio svizzero. Se un maestro conducente trasmette il domicilio o esercita la sua
attività in modo esclusivo o preponderante in un altro Cantone, quest'ultimo gli rilascia una nuova licenza.

3

Le categorie delle licenze per maestro conducente sono le seguenti: 104

Abrogato dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per
i veicoli stradali (RS 741.41).

105

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

106

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

Circolazione stradale 28

741.51

a.107 Categoria I

Veicoli a motore -esclusi i motoveicoli -il cui peso totale non

supera 3500 kg;

b.

Categoria II

Autoveicoli pesanti (compresi i rimorchi); c.

Categoria III

Insegnamento teorico; d.

Categoria IV

motoveicoli.108

152

Ammissione alla professione

Art. 49

Esigenze

1

Il candidato alla licenza per maestro conducente, prima di essere ammesso a ricevere la formazione, deve presentare all'autorità competente del suo Cantone di domicilio una domanda corredata della biografia e indicante la categoria di licenza
ch'egli richiede e la formazione già ricevuta. Alla domanda devono essere allegati i
certificati professionali.

2

Il candidato è ammesso a ricevere la formazione se: a.

ha compiuto il 22° anno d'età; b.

ha provato di aver superato l'esame finale di un tirocinio o di un'altra formazione professionale equivalente; c.

possiede una licenza di condurre svizzera da almeno due anni e ha condotto
durante questo periodo di tempo un veicolo a motore senza essere stato punito per aver compromesso la sicurezza del traffico mediante infrazione alle
prescrizioni della circolazione; d.

ha avuto una condotta tale da garantire lo svolgimento irreprensibile della
professione;

e.

prova, mediante un certificato rilasciato da un medico di fiducia, che i requisiti medici menzionati all'allegato 1 sono adempiuti; f.

esibisce un rapporto di perizia attestante la sua idoneità in materia di psicologia del traffico; g.

ha superato l'esame preliminare ai sensi dell'allegato 5.

3

I periti che desiderano conseguire la licenza per maestro conducente devono completare la loro formazione e superare l'esame nelle materie pratiche.

4

I titolari di una licenza per maestro conducente valevole, rilasciata all'estero, sono dispensati dall'esame preliminare e dai corsi della scuola professionale. Essi possono essere ammessi all'esame di maestro conducente se: a.

hanno compiuto il 22° anno d'età; 107

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

108

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

Ammissione di persone e veicoli 29

741.51

b.

posseggono da almeno due anni una licenza di condurre straniera o svizzera
e hanno condotto durante questo periodo di tempo un veicolo a motore
senza compromettere la sicurezza del traffico mediante infrazione alle prescrizioni della circolazione; c.

hanno avuto una condotta tale da garantire lo svolgimento irreprensibile
della professione di maestro conducente; d.

hanno superato un esame medico che conferma la loro idoneità; e.

qualora non siano cittadini svizzeri, posseggono il permesso cantonale di lavoro per l'esercizio della professione di maestro conducente.


Art. 50

Formazione

1

Il candidato deve frequentare una scuola professionale riconosciuta dall'Ufficio federale. L'Ufficio federale, consultato il Cantone competente, può esonerare da
questo obbligo il candidato che prova di avere acquisito in altro modo le conoscenze
richieste.

2

La formazione deve procurare al candidato alla licenza per maestro conducente delle categorie I, II e IV le conoscenze necessarie per un insegnamento adeguato
delle materie d'esame secondo l'allegato 6 e renderlo idoneo a dare lezioni teoriche
e pratiche e a giudicare le prestazioni degli allievi.109 3

Nell'ambito del programma di insegnamento e per esercitarsi secondo le istruzioni ricevute, il candidato alla licenza per maestro conducente delle categorie I, II e IV
deve dare lezioni di guida, sotto sorveglianza, nella scuola professionale o presso un
maestro conducente che funge da istruttore nella scuola professionale. Egli non può
dare altre lezioni di guida a titolo professionale (art. 47) prima di aver conseguito la
licenza per maestro conducente.110 4

La formazione deve rendere idoneo il candidato alla licenza per maestro conducente della categoria III ad impartire lezioni teoriche e a giudicare gli allievi. Essa
comprende la conoscenza del diritto sulla circolazione stradale, l'arte di circolare,
gli elementi fondamentali della tecnica dei veicoli nonché la pedagogia, la metodologia e la psicologia.


Art. 51

Scuole professionali

1

Le scuole professionali per maestri conducenti devono essere riconosciute dall'Ufficio federale. L'atto di riconoscimento è rilasciato se:

a.

la direzione si fa garante di una amministrazione irreprensibile della scuola e
di una sorveglianza qualificata dell'insegnamento; b.

la scuola professionale dispone di docenti idonei per i singoli gruppi di materie; 109

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

110

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

Circolazione stradale 30

741.51

c.

la scuola dispone di un locale adatto e di materiale confacente; d.

il programma e le materie di insegnamento offrono ogni garanzia per il raggiungimento della formazione prescritta.

2

Le scuole professionali devono far sì che la formazione impartita procuri ai maestri conducenti le conoscenze e le attitudini pedagogiche necessarie. Sulla base di esami
scritti o di prove di insegnamento, esse devono assegnare a ogni candidato, per ogni
gruppo di materie, una nota che comunicheranno alla commissione d'esame con la
documentazione. Esse devono iscrivere i candidati all'esame presso la commissione
d'esame competente del luogo in cui ha sede la scuola.

3

Se durante la formazione sorgono dubbi sulle capacità richieste del candidato, la scuola professionale ordina un esame intermedio ed invita ad assistervi un rappresentante della commissione d'esame del Cantone nel quale il candidato ha il suo
domicilio. Se il candidato non supera questo esame, la scuola propone al Cantone di
domicilio il rifiuto della licenza per maestro conducente.

4

L'Ufficio federale può annullare l'atto di riconoscimento rilasciato alla scuola professionale se le condizioni per il rilascio non sono più adempiute o se la scuola
professionale non ha più tenuto corsi di formazione da oltre due anni.


Art. 52

Esami per maestro conducente 1

Al termine della formazione, il candidato alla licenza per maestro conducente delle categorie I, II e IV deve sostenere un esame teorico, orale e scritto, nei gruppi di materie menzionati nell'allegato 6. Deve sostenere inoltre un esame pratico che consiste in una prova d'insegnamento teorico e pratico, al termine del quale deve esprimere un giudizio sull'allievo.111 2

Il candidato alla licenza per maestro conducente della categoria III deve sostenere un esame teorico, orale e scritto, nei gruppi di materie previsti per la sua formazione
(art. 50 cpv. 4). L'esame pratico consiste in una prova d'insegnamento teorico.

3

Chi, dopo aver conseguito la licenza per maestro conducente della categoria I, intende conseguire la licenza delle categorie II o IV deve sostenere un esame teorico
nelle materie elencate nell'allegato 6 numeri 2 o 3 e un esame pratico di maestro
conducente. Il titolare della licenza per maestro conducente della categoria III che
intende conseguire la licenza delle categorie I, II o IV deve completare la formazione e sostenere gli esami teorici e pratici nei gruppi di materie che non gli sono
stati necessari per l'attività svolta in precedenza.112 4

Nel giudicare il risultato dell'esame per maestro conducente è tenuto conto delle note assegnate dalle scuole professionali.

5

La commissione d'esame deve notificare per iscritto al candidato il risultato dell'esame e indicare le note finali per gruppo di materie, la nota di valutazione 111

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

112

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

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741.51

complessiva e, in caso di insuccesso, i rimedi giuridici. Essa deve, comunicare il risultato dell'esame anche al Cantone di domicilio del candidato.


Art. 53

Ripetizione degli esami 1

Il candidato che non ha superato l'esame preliminare secondo l'allegato 5 cifre 2124 può ripeterlo alla prossima sessione d'esame; se non lo supera una seconda volta,
può annunciarsi di nuovo, ma non prima di cinque anni. Il candidato che non ha superato l'esame preliminare secondo l'allegato 5 cifra 25 o 26 può ripeterlo entro 14
giorni; se non lo supera una seconda volta, può ripresentarsi una terza volta durante
la sessione d'esame successiva; se non supera neppure questo esame, può chiedere
di nuovo la licenza per maestro conducente al più presto dopo cinque anni.113 2

Il candidato che non ha superato l'esame di maestro conducente può presentarsi nuovamente a questo esame al più presto dopo mezz'anno. Se il candidato non supera nemmeno questo secondo esame, può ripresentarsi per un terzo e ultimo esame
non prima di sei mesi e dopo aver seguito corsi suppletivi.114 3

Il secondo esame comprende solo i gruppi di materie dove i risultati sono stati insufficienti in occasione del primo esame; il terzo esame comprende gli stessi gruppi
di materie del secondo.


Art. 54

Commissione d'esame

1

Il Dipartimento, sentiti i Cantoni, nomina le commissioni d'esame cantonali o intercantonali. Le commissioni devono essere composte in maggioranza di rappresentanti dei Cantoni. Devono esservi inclusi altri specialisti, segnatamente pedagoghi e
maestri conducenti.

2

Le commissioni d'esame procedono agli esami preliminari, agli esami di maestro conducente e agli esami di controllo.

3

La competenza delle commissioni d'esame si estende ai candidati, ai maestri conducenti e alle scuole professionali dei Cantoni rappresentati nelle commissioni. I
candidati che frequentano una scuola professionale esterna devono sempre sostenere
l'esame di maestro conducente davanti alla commissione competente per il luogo in
cui ha sede la scuola professionale; in questo caso, la commissione dove è rappresentato il Cantone di domicilio del candidato può delegare un suo membro all'esame.

4

Le commissioni d'esame sorvegliano le scuole professionali.

113

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

114

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

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153

Esercizio della professione

Art. 55

Avviso e autorizzazione 1

Il direttore di una scuola di guida deve informare l'autorità competente del Cantone dove ha sede la scuola circa l'apertura e la chiusura di quest'ultima nonché
circa l'assunzione e la dimissione dei maestri conducenti impiegati.115 2

Chi intende aprire una scuola, senza essere titolare della licenza per maestro conducente, dev'essere in possesso di un permesso cantonale. Il permesso è accordato
se il richiedente ha avuto una condotta tale da garantire un esercizio irreprensibile
della scuola.

3

È considerato scuola di guida anche l'insegnamento a mezzo di simulatori. Ogni sistema di insegnamento mediante simulatore abbisogna di un permesso speciale. Il permesso è rilasciato dall'Ufficio federale se l'insegnamento dato mediante mezzi didattici ausiliari, come le pellicole cinematografiche, è conforme al diritto svizzero in materia di circolazione stradale e contribuisce al miglioramento degli allievi conducenti.


Art. 56

Attività

1

Ogni scuola di guida deve offrire agli allievi una formazione teorica e pratica completa secondo principi pedagogici e metodologici. Sono eccettuati gli istituti che
danno corsi preparatori mediante simulatori di guida.

2

Chi possiede unicamente la licenza per l'insegnamento teorico può esercitare la sua attività soltanto in collaborazione con un maestro conducente autorizzato a insegnare anche la scuola di guida pratica.

3

Il maestro conducente può essere ammesso e persino obbligato dall'autorità cantonale ad assistere come osservatore all'esame pratico di guida. Se cerca di influenzare
lo svolgimento dell'esame, può essere escluso, per un periodo determinato, dall'assistere agli esami di conducente.

4

Se durante l'insegnamento della guida l'idoneità dell'allievo suscita dubbi, il maestro conducente ha il diritto di informare l'autorità cantonale.


Art. 57

Installazioni della scuola di guida La scuola di guida deve disporre per i corsi di un locale adatto nonché del materiale
per le dimostrazioni e gli esercizi necessari all'insegnamento. L'Ufficio federale stabilisce i particolari.


Art. 58

Durata del lavoro; divieto di consumare bevande alcooliche 1

Le domeniche e i giorni festivi, è proibito impartire lezioni di scuola guida teoriche o pratiche a titolo professionale.

115

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

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741.51

2

I maestri conducenti possono impartire in media nove ore d'insegnamento pratico al giorno senza però superare undici ore; la compensazione delle ore prestate in più
deve avvenire entro sei mesi. Per i maestri conducenti che esercitano la loro professione alle dipendenze di terzi, la durata del lavoro (insegnamento teorico e pratico
della guida) è al massimo di 55 ore la settimana. Quanto ai maestri conducenti per i
quali l'insegnamento della guida costituisce una professione accessoria, devono essere conteggiate interamente tutte le altre attività.

3

Ogni maestro conducente deve tenere aggiornati i mezzi di controllo seguenti: a.

una cartella concernente la formazione di ogni allievo conducente dove sono
annotate le lezioni pratiche specificate con data e ora, il grado di formazione
e gli esami di guida sostenuti; b.

un foglio settimanale che informi, per giorno feriale e per settimana, sulle lezioni pratiche calcolate in minuti e, per i maestri conducenti che esercitano
la loro professione alle dipendenze di terzi, anche sulle lezioni teoriche.

Il responsabile di una scuola di guida che assume maestri conducenti deve tenere un
controllo complessivo della durata del lavoro.

4

Le cartelle concernenti la formazione, i fogli settimanali, i dischi degli odocronografi ed i controlli complessivi della durata del lavoro, devono essere conservati durante due anni e, su domanda, essere spediti all'autorità di sorveglianza o, messi a
disposizione presso la sede della scuola di guida.

5

Ai maestri conducenti è vietato l'uso delle bevande alcooliche durante il lavoro e nelle sei ore precedenti l'inizio dell'attività.


Art. 59

Perfezionamento professionale 1

Durante ogni periodo di cinque anni, i maestri conducenti devono seguire corsi di perfezionamento comprendenti almeno i campi seguenti: a.

aspetto psicologico-pedagogico dell'insegnamento della guida; b.

metodologia dell'insegnamento; c.

conoscenze giuridiche e tecniche; d.

tecnica del condurre; e.116 comportamento responsabile nel traffico e intuizione dei pericoli.

In accordo con l'Ufficio federale, i Cantoni fissano le esigenze per i corsi di perfezionamento. Gli organizzatori devono assicurare l'esecuzione completa del programma di perfezionamento.

2

I corsi di perfezionamento possono essere organizzati da associazioni, scuole professionali come anche dai Cantoni.

3

Gli organizzatori consegnano al maestro conducente un certificato per ogni corso di perfezionamento che ha seguito. Questo certificato è rilasciato solo ai maestri
conducenti che hanno partecipato interamente al corso.

116

Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

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Art. 60

Sorveglianza

1

I Cantoni tengono un elenco delle scuole di guida aperte sul loro territorio e sorvegliano con ispezioni l'attività dei maestri conducenti e le istallazioni delle scuole.

2

Un controllo sull'attività del maestro conducente deve essere specialmente ordinato se i suoi allievi ottengono risultati insufficienti agli esami. Se risultano lacune
nell'insegnamento, l'autorità cantonale può ordinare che il maestro conducente sostenga un esame di controllo oppure un nuovo esame per maestro conducente.

3

I Cantoni esercitano la sorveglianza sulla frequenza e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento. Essi possono negare il riconoscimento dei corsi di perfezionamento se gli organizzatori non assicurano l'esecuzione completa del programma.


Art. 61

Provvedimenti amministrativi 1

Il maestro conducente al quale è stata revocata la licenza di condurre non può partecipare a corse di scuola guida durante il periodo della revoca.

2

La licenza per maestro conducente deve essere revocata se: a.

lo stato di salute o l'età avanzata del maestro conducente non gli permettono
più di garantire la sicurezza delle corse di scuola guida; secondo il risultato
dell'esame medico, la licenza per maestro conducente può essere limitata all'insegnamento teorico; b.

il maestro conducente abusa in modo grave della sua situazione oppure se
per ragioni attinenti al suo carattere non è più possibile pretendere che gli
allievi seguano i suoi corsi; c.

in seguito ad un esame ordinato conformemente all'articolo 60 capoverso 2,
il maestro conducente non dimostra di essere all'altezza del suo compito.

3

La licenza per maestro conducente può essere revocata al maestro conducente che, nonostante avvertimento, non osserva le prescrizioni concernenti l'esercizio della
professione.117

4

La licenza per maestro conducente è revocata al maestro conducente che non ha più esercitato la professione per più di cinque anni e nel frattempo non ha frequentato i corsi di perfezionamento prescritti. Prima che gli sia nuovamente rilasciata la
licenza, l'interessato deve sostenere un esame di controllo.118 5

Il permesso rilasciato ai sensi dell'articolo 55 capoverso 2 deve essere revocato, se, dopo un avvertimento rimasto inosservato, persistono inconvenienti tali da compromettere una formazione adeguata o una corretta gestione.

6

Gli articoli 17 capoverso 3 e 23 capoverso 3 della LCStr sono applicabili per analogia.

117

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

118

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

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154

Disposizioni speciali

Art. 62

Scambio di esperienze 1

I Cantoni organizzano giornate di discussioni, di loro iniziativa o su proposta dei maestri conducenti o delle commissioni d'esame per maestri conducenti.

2

Le discussioni servono a mettere al corrente i maestri conducenti di problemi sui quali occorre insistere durante la scuola di guida nonché allo scambio reciproco di
esperienze.


Art. 63

Maestri conducenti della Confederazione 1

Il Dipartimento e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, osservando le condizioni richieste per il rilascio della licenza cantonale, possono procedere alla formazione dei loro maestri conducenti. Gli
esami dei maestri conducenti sono affidati alle commissioni d'esame previste
dall'articolo 54. I Dipartimenti possono delegare un rappresentante all'esame.119 2

I titolari delle licenze cantonali per maestro conducente ricevono, senza esame, la licenza federale per maestro conducente; i titolari di licenze federali beneficiano
della reciprocità.

3

La sorveglianza dei maestri conducenti della Confederazione incombe ai servizi federali competenti per il rilascio della licenza federale di condurre.

4

La licenza federale per maestro conducente può essere revocata, oltre che nei casi menzionati nell'articolo 61, se il titolare non esercita più la funzione di maestro conducente al servizio della Confederazione. In questo caso il servizio che l'ha emessa
predispone il necessario perché sia rilasciata la licenza cantonale per maestro conducente.


Art. 64

Procedura

1

L'articolo 24 LCStr si applica ai ricorsi interposti contro il rifiuto e la revoca della licenza per maestro conducente come pure contro la revoca del permesso previsto
dall'articolo 55 capoverso 2. L'articolo 23 capoverso 2 LCStr è applicabile quando
il maestro conducente esercita la sua professione in più Cantoni.

2

Contro le decisioni di rifiuto o di revoca della licenza federale per maestro conducente si può ricorrere entro 30 giorni al Dipartimento. Contro la decisione dipartimentale è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

3

Le decisioni delle commissioni d'esame e concernenti il risultato degli esami preliminari, dell'esame di maestro conducente e degli esami di controllo possono essere
impugnate mediante ricorso all'autorità cantonale o federale competente per il rilascio della licenza per maestro conducente. La commissione d'esame è considerata
parte in causa. La decisione dell'ultima istanza cantonale o dell'autorità federale può 119 Nuovo testo giusta l'art. 4 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796).

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essere impugnata con ricorso al Dipartimento entro 30 giorni dalla notificazione.
L'articolo 24 LCStr è applicabile.

16

Periti incaricati degli esami di conducente e dei controlli
dei veicoli


Art. 65

Esigenze

1

I periodi che procedono agli esami ufficiali di conducente e/o ai controlli ufficiali dei veicoli devono soddisfare alle esigenze prescritte dai capoversi 2 a 5, aver ricevuto la formazione prevista dall'articolo 66 e superato l'esame secondo l'articolo 67.

2

Il perito incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli deve: a.

aver compiuti 24 anni; b.

aver superato l'esame finale di tirocinio come meccanico per automobili o in
un'altra professione tecnica equivalente e aver esercitato la professione durante almeno un anno dalla fine dell'apprendistato; c.

possedere da almeno tre anni la licenza di condurre svizzera delle categorie
B o C, senza aver compromesso durante questo periodo la sicurezza del
traffico mediante infrazione alle norme della circolazione; d.

provare mediante un certificato rilasciato da un medico di fiducia che egli
adempie i requisiti medici secondo l'allegato 1; e.

produrre una perizia che attesta l'idoneità in materia di psicologia del traffico.

3

Il perito incaricato degli esami di condurre non è obbligato ad adempiere le esigenze del capoverso 2 lettera b, ma deve aver superato l'esame finale di tirocinio in
una professione qualsiasi o possedere una formazione equivalente.

4

Il requisito del capoverso 2 lettera e non è richiesto per i periti incaricati dei controlli dei veicoli.

5

I maestri conducenti che desiderano diventare periti devono aver esercitato la professione di maestro conducente durante almeno un anno senza dare adito a lamentele
e avere 24 anni compiuti. Devono completare la loro formazione e superare gli
esami nelle materie che non figurano nel programma d'esame di maestro conducente.


Art. 66

Formazione

1

La formazione come perito incaricato degli esami di conducente e/o dei controlli dei veicoli avviene nelle materie menzionate nell'allegato 7. Il perito incaricato degli
esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare perito per entrambe queste due funzioni deve completare la sua formazione nei gruppi di materie
per i quali non ha ricevuto la formazione.

2

Quanto alle conoscenze teoriche, la materia da insegnare deve essere adattata all'attività pratica dei periti. Durante la formazione pratica, il candidato viene istruito

Ammissione di persone e veicoli 37

741.51

nello svolgimento delle operazioni tecniche e delle procedure amministrative dell'ufficio della circolazione e messo in grado di procedere da solo agli esami di conducente e/o ai controlli dei veicoli.

3

L'insegnamento teorico avviene in corsi dati da maestri con formazione tecnica e pedagogica.

4

La formazione pratica comprende istruzioni e lavori pratici. La formazione pratica dei periti istruiti per effettuare i controlli dei veicoli è affidata alle autorità d'immatricolazione che dispongono delle installazioni e degli apparecchi necessari.


Art. 67

Esame 1

Dopo aver terminato un corso, ma al più presto dopo sei mesi di attività presso l'ufficio della circolazione, il futuro perito deve sostenere un esame nelle materie
indicate nell'allegato 7. Il perito incaricato degli esami di conducente o dei controlli
dei veicoli che desidera diventare perito per le due funzioni deve sostenere un esame
che comprende le materie nelle quali non è ancora stato esaminato.

2

Nel giudicare l'esame devono essere tenute in considerazione le note assegnate durante la formazione.

3

Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato dall'ufficio della circolazione dove egli fa la pratica, con indicazione della nota di valutazione complessiva
e delle note assegnate per ogni gruppo di materie. Se il candidato supera l'esame gli
viene rilasciato un certificato.


Art. 68

Ripetizione dell'esame 1

L'esame di perito può essere sostenuto tre volte.

2

Chi non ha superato l'esame può essere riammesso non prima della scadenza di un termine di sei mesi.

3

Il secondo esame comprende solo le materie per le quali il risultato è stato insufficiente. Il terzo esame comprende invece tutte le materie del secondo esame.


Art. 69

Compiti delle autorità 1

I Cantoni sono responsabili della formazione dei loro periti. Gli esami sono sostenuti davanti alle commissioni cantonali o intercantonali nelle quali sono delegati,
oltre a capi degli uffici della circolazione, capi periti cantonali e altri specialisti.

2

I servizi federali competenti per procedere agli esami di conducente e ai controlli dei veicoli formano i periti della Confederazione e li sottopongono a un esame conformemente alle esigenze della presente ordinanza. Di comune accordo, i Cantoni
possono essere incaricati della formazione e dell'esame di questi periti. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d'intesa
con il Dipartimento, può ridurre le esigenze se si tratta di periti della Confederazione

Circolazione stradale 38

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incaricati di procedere soltanto a controlli successivi dei veicoli o a esami di conducente su veicoli cingolati militari.120 3

I Cantoni emanano un regolamento di formazione e d'esame; lo stesso vale per i servizi federali competenti che non hanno incaricato i Cantoni della formazione e
dell'esame dei loro periti.121 4

I Cantoni e i servizi federali competenti sono responsabili del perfezionamento dei loro periti. Hanno l'obbligo in particolare di assicurare il perfezionamento dei periti
incaricati degli esami di conducente per autoveicoli pesanti nonché per i controlli
tecnici di autoveicoli pesanti e di veicoli speciali.

17

Noleggiatori di autoveicoli

Art. 70

1

Chi noleggia professionalmente veicoli a motore a terze persone, per il loro uso, deve tenere un elenco dei locatari. Su richiesta, deve dare la possibilità agli organi di
controllo di prenderne visione.

2

Gli elenchi devono essere conservati durante due anni.

2

Veicoli

21

Veicoli a motore e loro rimorchi 211

Ammissione


Art. 71

Principi

1

La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se: a.

l'assicurazione di responsabilità civile prescritta è stata stipulata; b.

il veicolo è conforme alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento; c.

il veicolo è assoggettato all'imposta secondo la LIAut o esonerato dall'imposizione; d.

il veicolo fabbricato all'estero è stato sdoganato o esonerato dallo sdoganamento.122 120 Nuovo testo del per. giusta l'art. 4 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796).

121

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. dell'O del 30 gen. 1991 sull'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068).

122

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli
autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

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2

Per il rilascio di licenze di circolazione temporanee e licenze di circolazione collettive come anche per rilasciare le corrispondenti targhe (art. 20 a 26 OAV) non è
necessario il permesso dell'amministrazione doganale.

3

L'immatricolazione provvisoria dei veicoli è retta dagli articoli 16 a 19 OAV.

4

I conducenti devono sempre portar seco l'originale della licenza di circolazione a meno che non sia stato loro rilasciato un duplicato. I conducenti dei veicoli a motore
agricoli non devono portar seco la licenza di circolazione quando effettuano corse
tra la fattoria, i campi e la foresta; lo stesso dicasi per i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile nelle corse effettuate sul territorio del Comune.123

Art. 72

Eccezioni

1

Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per: a.

i monoassi senza rimorchi guidati da una persona a piedi; b.

i carri a mano provvisti di motore; c.124 i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali: 1.

rimorchi agricoli la cui velocità massima non supera i 30 km/h trainati
da trattori come anche da veicoli a motore la cui velocità massima non
supera i 30 km/h,

2.

rimorchi agricoli la cui velocità massima non supera i 30 km/h e con un
peso garantito di 1500 kg al massimo trainati da veicoli a motore con
una velocità massima, per la loro costruzione, di oltre 30 km/h e con
tutte le ruote motrici, 3.

rimorchi trainati da carri con motore e carri di lavoro, 4.

rimorchi e assi rimorchiati che costituiscono un veicolo indipendente
trainati da monoassi.

d.

i veicoli di lavoro utilizzati in cantieri stradali delimitati ma non completamente chiusi al traffico; e.

i veicoli a motore e i rispettivi rimorchi adibiti al traffico interno di
un'impresa ma autorizzati a circolare su strada pubblica; f.

i carrelli di sostegno; g.125 casse mobili montate su ruote; il permesso per rimorchiarle dalla o verso la stazione di carico è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinati tipi di contenitori; h.126 i veicoli a motore trainati.

123

Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

124 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

125

Abrogata dal n. II dell'O del 7 mar. 1982 (RU 1982 531). Nuovo testo giusta il n. II 4
dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

126

Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

Circolazione stradale 40

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2

Per i veicoli a motore menzionati al capoverso 1 lettere a e b è richiesto un contrassegno d'assicurazione secondo l'articolo 37 OAV.127

3

Se l'attestato d'assicurazione è stato depositato, i Cantoni, ricorrendo a una convocazione, possono permettere che, un veicolo sia trasferito per la via più breve al
luogo d'esame.

212

Licenza di circolazione

Art. 73

Generi di licenze

Esistono i seguenti generi di licenze di circolazione: a.

la licenza di circolazione per l'immatricolazione normale di veicoli a motore
o rimorchi;

b.

la licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria di veicoli a
motore o rimorchi;

c.

la licenza temporanea per veicoli a motore o rimorchi; d.

la licenza di circolazione collettiva per i veicoli a motore o i rimorchi delle
imprese dell'industria automobilistica; e.

la licenza per i veicoli di riserva.


Art. 74

Rilascio

1

Il Cantone di stanza del veicolo rilascia la licenza di circolazione al detentore che presenta il rispettivo attestato d'assicurazione e i documenti seguenti: a.

all'atto della prima immatricolazione di un veicolo di provenienza svizzera o
dell'immatricolazione di un veicolo di provenienza estera:
il rapporto di perizia (mod. 13.20 A), se del caso munito dell'impronta
del bollo doganale o scortato da un'autorizzazione doganale separata, se si tratta di un veicolo non omologato o non dispensato in maniera
generale dall'esame del tipo, anche il certificato di esonero individuale,
rilasciato dall'Ufficio federale; b.

all'atto della nuova immatricolazione di un veicolo che ha cambiato Cantone
di stanza o detentore:
la vecchia licenza di circolazione;

in caso di cambiamento del detentore di un veicolo non sdoganato e
non tassato, un'autorizzazione delle autorità doganali intestata al nuovo
detentore.128

2

Chi richiede la licenza temporanea non ha bisogno di essere detentore del veicolo.

127

Nuovo riferimento giusta il n. II dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 1189).

128

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli
autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

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741.51

3

La licenza di circolazione collettiva è rilasciata dal Cantone nel quale l'azienda ha la sua sede, al nome dell'azienda o del suo capo responsabile.

4

La licenza per veicoli di riserva può essere rilasciata anche dal Cantone nel quale il veicolo originale è divenuto inutilizzabile ed è stato preso in consegna il veicolo di
riserva.

5

I titolari devono annunciare entro quattordici giorni all'autorità, presentando la loro licenza di circolazione, ogni circostanza che rende necessaria una modificazione o una sostituzione del documento. Essi devono informare l'autorità del ritiro
definitivo del veicolo dalla circolazione restituendo la licenza di circolazione. Se il
detentore non fa immatricolare un altro veicolo entro quattordici giorni, deve restituire immediatamente anche le targhe.


Art. 75

Rapporto di perizia

1

Il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) deve essere compilato dal costruttore o dall'importatore oppure dal fornitore dispensato dal presentare i veicoli; deve essere
firmato dal costruttore o dall'importatore.

2

Il capoverso 1 non è applicabile agli importatori singoli che importano direttamente un veicolo per il loro uso personale. In questo caso il perito compila il rapporto di
perizia in occasione dell'esame singolo del veicolo.

3

Per annunciare modificazioni tecniche apportate a un veicolo (art. 34 cpv. 2 OETV) è necessario un rapporto di perizia speciale (modulo 13.20 B).129 4

I rapporti di perizia o il loro contenuto, come pure i dati tecnici allegati, devono essere conservati dall'autorità durante quindici anni a far data dalla prima messa in
circolazione dei veicoli.

5

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport130, d'intesa con i Cantoni, l'Ufficio federale e la Direzione generale delle dogane, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul
modo di compilarlo.


Art. 76


131

Controllo dello sdoganamento e dell'imposizione 1

Il rapporto di perizia (mod. 13.20 A) munito dell'impronta del bollo doganale serve da prova dello sdoganamento e dell'imposizione conformemente alla LIAut.

2

Il diritto di utilizzare in Svizzera un veicolo non sdoganato deve fondarsi su un'autorizzazione delle autorità doganali.

3

La Direzione generale delle dogane comunica alle autorità d'immatricolazione i generi di veicoli per i quali non sono necessari la prova dello sdoganamento e dell'imposizione secondo il capoverso 1 o un'autorizzazione secondo il capoverso 2.

129

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

130 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

131

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli
autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

Circolazione stradale 42

741.51


Art. 77

Luogo di stanza

1

È considerato luogo di stanza il luogo dove di regola il veicolo è custodito durante la notte dopo l'uso.

2

Il domicilio del detentore vale come luogo di stanza: a.

per i veicoli utilizzati durante la settimana fuori del Cantone di domicilio del
detentore e ricondotti a fine settimana, in media almeno due volte al mese; b.

per i veicoli utilizzati alternativamente durante meno di nove mesi consecutivi in più Cantoni; c.

per i veicoli il cui periodo di stanza è uguale sia all'esterno sia all'interno
del Cantone di domicilio del detentore.


Art. 78

Detentore

1

La qualità di detentore si determina secondo le circostanze di fatto. È considerato in particolare detentore chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre
del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse.

2

L'autorità cantonale deve esaminare la qualità di detentore solo in caso di dubbio, segnatamente se l'attestato d'assicurazione non è rilasciato al nome di chi richiede la
licenza di circolazione, se il richiedente non è titolare di una licenza di condurre,
quando sono rilasciate targhe trasferibili e quando veicoli di una azienda sono messi
a disposizione di dipendenti.


Art. 79

Validità

1

La licenza di circolazione per l'immatricolazione normale dei veicoli e la licenza di circolazione collettiva hanno una durata di validità illimitata.

2

La durata di validità della licenza dei veicoli di riserva, della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli e della licenza temporanea è regolata dalla OAV. Per quanto concerne la validità dei permessi speciali è determinante
la ONC.

3

Entro i limiti dell'articolo 17 OAV, la durata di validità della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli non sdoganati può essere fissata
o prolungata oltre a quella dell'autorizzazione doganale solo se detta autorizzazione
lo prevede esplicitamente.


Art. 80

Iscrizioni

1

Valgono come condizioni speciali ai sensi degli articoli 10 capoverso 3 e 96 numero 1 capoverso 3 LCStr:

a.

le decisioni dell'autorità iscritte nella licenza di circolazione, o nell'allegato
alla licenza di circolazione, ad esempio, in merito alla velocità massima; b.

le iscrizioni che stabiliscono il massimo ammesso per i pesi e le dimensioni
dei veicoli;

Ammissione di persone e veicoli 43

741.51

c.132 le iscrizioni relative al numero dei posti, tranne per i fanciulli al disotto di sette anni sui sedili dietro il conducente.

2

Nella licenza di circolazione sono iscritti il noleggio a titolo professionale di veicoli a persone che li conducono loro stesse, nonché l'utilizzo di un veicolo per il
trasporto professionale di persone di cui all'articolo 3 OLR 2, eccettuati i veicoli
giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2.133 3

La licenza di circolazione dei veicoli speciali menziona l'obbligo di possedere un permesso speciale. Se si tratta di veicoli destinati a trainare rimorchi particolarmente
pesanti, i pesi del convoglio che derogano alle prescrizioni della LCStr sono indicati
nella licenza di circolazione alla rubrica «Decisioni dell'autorità».


Art. 81

Annullamento

Quando un veicolo è tolto dalla circolazione o sostituito con un altro veicolo, il detentore deve fare annullare dall'autorità la licenza di circolazione e l'eventuale duplicato. Se il detentore trascura questo obbligo, le targhe indicate nella licenza non
gli sono più attribuite, salvo qualora egli fornisca la prova che il veicolo è stato demolito o immatricolato al nome di un altro detentore.

213

Targhe


Art. 82

Genere di targhe

1

L'autorità rilascia: a.134 targhe con lettere e cifre nere su fondo bianco per gli autoveicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli a motore, monoassi e i rimorchi;

b.

targhe con lettere e cifre nere su fondo celeste per i veicoli da lavoro; c.

targhe con lettere e cifre nere su fondo marrone chiaro per i veicoli speciali; d.135 targhe con lettere e cifre nere su fondo verde chiaro per i veicoli agricoli; e.136 targhe con lettere e cifre nere su fondo giallo per le motoleggere e i quadricicli a motore;

f.

targhe con lettere e cifre bianche su fondo grigio scuro per i veicoli
dell'esercito; se queste targhe non possono essere applicate in modo adatto,
lo stemma, le lettere e le cifre devono essere dipinte sulla carrozzeria su
fondo grigio scuro;

132

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

133

Abrogato dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per
i veicoli stradali (RS 741.41). Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998,
in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

134 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

135

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

136

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 44

741.51

g.

...137

2

Le targhe seguenti sono munite di un segno speciale: a.

le targhe per l'immatricolazione provvisoria secondo l'articolo 18 OAV; b.

le targhe delle automobili da noleggio portano la lettera «V»; c.

le targhe professionali portano la lettera «U».

d.138 le targhe dei veicoli dei detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari che portano il segno «CD», «CC» o «AT» sul fondo
verde scuro o blu scuro.

3

Se, durante più di tre mesi consecutivi, un veicolo è classificato in una categoria per la quale è fissato un altro genere di targhe, occorre provvedere al cambio delle
targhe. Per gli automezzi, considerati veicoli speciali durante meno di tre mesi consecutivi, basta un permesso speciale.


Art. 83

Materiale; costruzione 1

Le targhe sono di metallo inossidabile; possono essere munite di un rivestimento riflettente. L'Ufficio federale può ammettere l'impiego di altri materiali adatti e fissare esigenze minime per il materiale riflettente.139 2

Gli stemmi, le lettere e le cifre sono impressi con un rilievo di 1,5 mm. Gli stemmi devono corrispondere al modello ufficiale.140 3

Le targhe, i cui angoli devono essere arrotondati (raggio di 1 cm), hanno le dimensioni seguenti:

a.141 la targa anteriore degli autoveicoli, nonché la targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e dei rimorchi di lavoro, ha una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 8
cm;

b.142 la targa posteriore degli autoveicoli, nonché la targa dei rimorchi per trasporto agganciati ad autoveicoli hanno una lunghezza di 30 cm e un'altezza
di 16 cm (formato alto) o una lunghezza di 50 cm e un'altezza di 11 cm
(formato lungo);

c.143 la targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei tricicli a motore nonché la targa dei rispettivi
rimorchi, ha una lunghezza di 18 cm e un'altezza di 14 cm.144 137

Abrogata dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per
i veicoli stradali (RS 741.41).

138

Introdotta dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per
i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

139

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

140

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

141

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

142 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

143

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

144

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

Ammissione di persone e veicoli 45

741.51

4

L'Ufficio federale può fissare un formato differente per le targhe destinate ai veicoli i cui detentori beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.

5

Per i rimorchi dell'esercito la targa, con una scritta su due linee, ha il formato delle targhe dei motoveicoli, quelle con la scritta su una linea, il formato della targa anteriore degli autoveicoli.


Art. 84

Sistema di numerazione 1

Ogni Cantone è designato con le due lettere maiuscole seguenti: Zurigo

ZH

Sciaffusa

SH

Berna

BE

Appenzello interno

AI

Lucerna

LU

Appenzello esterno

AR

Uri

UR

San Gallo

SG

Svitto

SZ

Grigioni

GR

Obvaldo

OW

Argovia

AG

Nidvaldo

NW

Turgovia

TG

Glarona

GL

Ticino

TI

Zugo

ZG

Vaud

VD

Friburgo

FR

Vallese

VS

Soletta

SO

Neuchâtel

NE

Basilea Città

BS

Ginevra

GE

Basilea Campagna

BL

Giura

JU145

2

Le targhe degli autoveicoli, dei monoassi e dei rimorchi da una parte, e quelle dei motoveicoli, delle motoleggere e dei tricicli a motore, dall'altra, come pure ogni genere di targa, secondo il colore e le caratteristiche speciali, sono numerate separatamente, di regola a partire dalla cifra 1.146 3

Le targhe della Confederazione portano solamente lo stemma federale e hanno la lettera e le cifre seguenti: A1 ... = Dipartimento federale degli affari esteri A2 ... = Dipartimento federale dell'interno A3 ... = Dipartimento federale di giustizia e polizia A4 ... = Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

A5 ... = Dipartimento federale delle finanze A6 ... = Dipartimento federale dell'economia A7 ... = Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 147

145

Cantone introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978
1805).

146

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

147 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Circolazione stradale 46

741.51

A8 ... = Cancelleria federale P ...

= Posta Svizzera nonché le Ferrovie federali svizzere148 M ... = Veicoli militari.149 4

Le targhe per i veicoli i cui detentori sono beneficiari di privilegi e immunità diplomatiche o consolari non hanno stemmi, ma sono provviste delle lettere in nero
del Cantone. Le sigle e le lettere possono essere applicate in maniera indelebile mediante un processo fotografico.150 Le cifre e il punto in colore nero possono essere applicati mediante lo stesso procedimento o consistere in pezzi di alluminio ritagliati e ribaditi sulla targa. Il primo dei due gruppi di cifre separate da
un punto serve da numero d'ordine per ogni missione, sede, delegazione o organizzazione; il secondo gruppo designa la nazione o l'organizzazione. Le cifre
più basse sono riservate al capo della rappresentanza o dell'organizzazione
come pure ai suoi sostituti.


Art. 85

Disposizione; caratteri 1

Sulla targa anteriore degli autoveicoli e sulla targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e dei rimorchi di lavoro devono essere iscritte da sinistra a destra le lettere, un
punto a mezz'altezza e i numeri.151 2

Nella parte superiore della targa posteriore di formato alto degli autoveicoli come pure della targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore,
dei quadricicli e dei tricicli a motore, dei rimorchi per trasporto e dei rimorchi speciali devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere e lo stemma
cantonale e, nella parte inferiore il numero.152 Sulla targa posteriore di formato
lungo degli autoveicoli e dei loro rimorchi devono figurare, da sinistra a destra, lo
stemma federale, le lettere del Cantone, un punto a mezza altezza, il numero e lo
stemma cantonale.153

3

Sulla targa con due righe di iscrizione, ad uso dei rimorchi militari, le prime due cifre sono iscritte nella parte superiore, di fianco alla lettera attribuita; sulla targa
con una sola riga di iscrizione, si lascia uno spazio maggiore tra la seconda e la terza
cifra.154 Lo stemma è soppresso.

4

Sulla targa anteriore come su quella posteriore di formato lungo dei veicoli utilizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, dalle delegazioni permanenti o
dalle organizzazioni internazionali, devono figurare, da sinistra a destra, il campo 148

Nuovo testo giusta il n. II 47 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

149 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

150

Nuovo testo dei per. 1 e 2 giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

151

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

152

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

153

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

154

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Ammissione di persone e veicoli 47

741.51

nel quale si iscrive l'una delle tre sigle, le lettere del Cantone e i due gruppi di cifre
separati da un punto. Sulla targa posteriore di formato alto figurano, nella parte superiore, la sigla iscritta nel campo colorato e le lettere del Cantone e, nella parte inferiore, i due gruppi di cifre.155 5

La forma dei caratteri e le dimensioni delle lettere e delle cifre sono fissate dall'Ufficio federale.156


Art. 86

Sigle CD, CC e AT

1

La sigla «CD» è destinata: a.

ai veicoli di servizio delle missioni diplomatiche e ai veicoli a motore dei
membri del personale diplomatico di quelle missioni; b.

ai veicoli di servizio delle delegazioni permanenti presso organizzazioni internazionali e ai veicoli a motore dei membri del personale diplomatico di quelle
delegazioni;

c.

ai veicoli di servizio delle organizzazioni internazionali e ai veicoli a motore
dei funzionari di quelle organizzazioni più elevati di rango.

2

La sigla «CC» è destinata ai veicoli di servizio delle sedi consolari dirette da un funzionario di carriera e ai veicoli a motore dei funzionari consolari di carriera.

3

La sigla «AT» è destinata ai veicoli a motore dei membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche.

4

È vietato l'impiego separato delle sigle «CD» o «AT». La sigla «CC» separata è ammessa al massimo su un unico veicolo di ciascun caposede onorario di sede consolare cui il Consiglio federale abbia attribuito l'exequatur. Sulla licenza di circolazione del veicolo deve esserci la menzione «Sigla CC autorizzata».


Art. 87

Rilascio delle targhe 1

Dopo esser stato attribuito, il numero di targa resta riservato per il detentore.

L'attribuzione di altri numeri è ammessa qualora le targhe siano state depositate o
revocate per oltre un anno; per il resto, l'attribuzione avviene conformemente all'articolo 81.

2

La perdita delle targhe deve essere comunicata senza indugio dal detentore all'autorità, che gli rilascia targhe con un altro numero; essa può pubblicare nel bollettino svizzero di polizia il numero delle targhe perse.

3

I fabbricanti non hanno la facoltà di rilasciare targhe direttamente ai detentori.

4

Le targhe munite delle sigle «CD», «CC» e «AT» sono rilasciate d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.

155

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

156 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1).

Circolazione stradale 48

741.51

5

Le targhe restano proprietà dell'autorità eccetto quelle destinate all'immatricolazione provvisoria.

a157 Rilascio di targhe munite di rivestimento riflettente I Cantoni mettono a disposizione targhe munite di un rivestimento riflettente. Essi
decidono se occorra rilasciare tali targhe o sostituire quelle esistenti per tutti i veicoli o soltanto dietro richiesta del detentore.

22

Veicoli che servono agli esami e alla scuola guida

Art. 88

Veicoli per gli esami 1

Per gli esami di guida si deve far uso dei seguenti veicoli: a.

Per la categoria A

un motoveicolo a due ruote con o senza carrozzino laterale, di una cilindrata superiore a
240 cm3. L'autorità può esigere 2 posti; b.158

Categoria A1

un motoveicolo a due ruote di una cilindrata
massima di 125 cm3, eccettuate le motoleggere; c.159

Categoria A2

un quadriciclo a motore o un triciclo a motore
con un peso a vuoto che non superi 550 kg; d.

Per la categoria B/D2 un autoveicolo leggero con un peso a vuoto di
almeno 700 kg;

e.

Per la categoria C

un autocarro carrozzato con un peso effettivo di
almeno 12 t, un interasse di almeno 4 m e una
sporgenza posteriore di almeno 2 m; f.160

Categoria C1

un autoveicolo pesante del servizio antincendio,
un autoveicolo pesante adibito ad abitazione,
un'automobile pesante o un autocarro di scuola
di guida;

157

Introdotto dal n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

158

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

159

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

160

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Ammissione di persone e veicoli 49

741.51

g.

Per la categoria D

un autobus con un interasse di almeno 4,5 m e
con sporgenza posteriore di almeno 2,50 m; h.

Per la categoria D1 un autoveicolo leggero adibito al trasporto di
persone con un peso a vuoto di almeno 900 kg; i.

Per la categoria C + E un autoarticolato o un autocarro con un rimorchio a due o più assi, il cui interasse misuri almeno 4 m; la combinazione di veicoli utilizzati
deve avere un peso totale di almeno 21 t e un
peso effettivo di almeno 15 t.161 2

Per qualunque categoria di licenza di condurre, l'esame può essere sostenuto su un veicolo provvisto di dispositivi che agevolano il cambio di velocità o la cui energia è
fornita da una batteria elettrica, per la categoria D1, inoltre, sui veicoli delle categorie A2 o F; se si tratta della categoria B il veicolo per l'esame può anche essere un
autoveicolo leggero che, sotto altri aspetti, non è conforme alle esigenze. In questi
casi nella licenza di condurre deve essere iscritta una restrizione (art. 26 cpv. 2 lett.
d).162

3

La licenza di condurre della categoria B, limitata ai piccoli veicoli secondo il capoverso 2, dà diritto a condurre autoveicoli leggeri con un peso a vuoto massimo di
800 kg; non si tiene conto di superamenti del peso dovuti unicamente al cambio automatico.

4

I veicoli che servono agli esami non devono essere muniti di accessori insoliti che facilitano la guida, come antenne che avvertono del contatto col marciapiede.

5

I veicoli che servono agli esami per le categorie A, B/D2, C, D e D1 devono poter raggiungere la velocità di 80 km/h ed essere autorizzati a circolare sulle autostrade.163

Art. 89

Veicoli per la scuola guida 1

Sono considerati veicoli per la scuola guida i veicoli messi a disposizione degli allievi dai maestri conducenti o messi a disposizione dei maestri conducenti da terzi
per le lezioni di guida impartite a titolo professionale.

2

I veicoli per la scuola guida devono essere conformi alle prescrizioni concernenti i veicoli per gli esami (art. 88). Eccetto i veicoli di riserva, devono essere muniti, per
le categorie B e C, di un secondo pedale del freno e della frizione, come anche di uno
specchio retrovisore supplementare ad uso del maestro conducente.

161

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

162

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

163

Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

Circolazione stradale 50

741.51

23

Ciclomotori


Art. 90

Statuto giuridico; ammissione 1

Sotto riserva delle disposizioni seguenti, i ciclomotori sono sottoposti alle prescrizioni concernenti i velocipedi.

2 I ciclomotori sono ammessi a circolare se sono muniti della licenza per ciclomotori
e di una targa valevole indicata nella licenza di circolazione.164

Art. 91

Licenza di circolazione 1

La licenza di circolazione è rilasciata se: a.

il tipo di veicolo è stato riconosciuto come ciclomotore sulla base dell'esame
del tipo;

b.

il veicolo presentato è conforme al tipo riconosciuto; c.

è stata fornita la prova che il ciclomotore costruito all'estero è sdoganato o
esonerato dallo sdoganamento.

2

La licenza di circolazione è rilasciata sulla base di un esame per gruppi di ciclomotori effettuato presso il fabbricante o l'importatore ai sensi dell'articolo 92 o sulla
base di un esame singolo ai sensi dell'articolo 93. La sua validità è illimitata.

3

In caso di esami per gruppi, l'autorità d'immatricolazione del Cantone dove si trova l'azienda è competente a rilasciare la licenza di circolazione. L'articolo 105
capoverso 3 è applicabile per analogia.

4

Il conducente di ciclomotori deve sempre portar seco la licenza di circolazione.


Art. 92

Esami per gruppi

1

Prima dell'esame per gruppi di nuovi ciclomotori, presso i fabbricanti o gli importatori, l'azienda deve consegnare all'autorità gli elenchi completi in duplice esemplare, nei quali devono figurare, per ogni ciclomotore, la marca, il numero del telaio,
il numero del certificato di tipo come pure il marchio di omologazione del motore.

2

Lo sdoganamento di ciclomotori costruiti all'estero deve essere provato mediante il bollo ufficiale della dogana apposto sugli elenchi.

3

I Cantoni consegnano ai costruttori o gli importatori il numero di licenze di circolazione corrispondente a quello dei ciclomotori indicati sugli elenchi. I costruttori o
gli importatori devono iscrivere nella licenza di circolazione165 i dati tecnici relativi
a ogni ciclomotore e confermare che esso è conforme al tipo approvato.

4

I Cantoni tengono dei registri relativi alle licenze di circolazione rilasciate ai costruttori o agli importatori i quali vanno conservati unitamente agli elenchi durante
cinque anni. Essi inviano una copia degli elenchi all'Ufficio federale. L'Ufficio 164 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

165

RU 1978 20

Ammissione di persone e veicoli 51

741.51

federale e la Direzione generale delle dogane sono autorizzati a consultare in ogni
momento i registri e gli elenchi.

5

I ciclomotori esaminati per gruppi possono essere messi in commercio soltanto con le licenze di circolazione loro attribuite. In sostituzione di licenze perse il Cantone
competente per il rilascio (art. 91 cpv. 3 prima frase) ne emette delle nuove fondandosi sugli elenchi.


Art. 93

Esame singolo

1

I ciclomotori importati singolarmente devono essere esaminati da un perito ufficiale prima di essere ammessi alla circolazione. Lo sdoganamento deve essere provato
mediante piombo doganale intatto, l'esenzione dai diritti doganali mediante autorizzazione delle dogane.

2

I ciclomotori usati le cui licenze di circolazione e la cui targa sono state revocate dall'autorità o la cui licenza di circolazione è andata persa devono essere esaminati
singolarmente da un perito prima della loro riammissione. Il controllo dello sdoganamento166 non è effettuato se il veicolo presenta chiare tracce d'uso o se il detentore
può provare che il veicolo è stato acquistato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

3

Qualora un motore ausiliario venga montato in un secondo tempo su un velocipede, l'autorità cantonale rilascia la licenza di circolazione se ha costatato, mediante
esame, che il veicolo è conforme alle esigenze stabilite per i ciclomotori.

4

Nei casi previsti ai capoversi 1 a 3, l'autorità di immatricolazione apporta tutte le iscrizioni necessarie nella licenza di circolazione e attesta che il veicolo è conforme
al tipo approvato o alle prescrizioni.

5

L'autorità può permettere di presentare all'esame un ciclomotore sprovvisto della licenza di circolazione e della targa se viene fornita la prova che il ciclomotore è assicurato. Alle stesse condizioni, il Cantone può autorizzare un fornitore, dispensato
dall'obbligo di presentare i veicoli, a effettuare corse di prova con ciclomotori non
provvisti della licenza di circolazione e della targa o a far eseguire tali corse da
eventuali compratori.


Art. 94

Targa 1

Se i ciclomotori sono esaminati per gruppi, la targa è rilasciata dal Cantone del luogo di stanza, qualora il detentore presenti la licenza di circolazione prevista
dall'articolo 92 capoverso 3 della presente ordinanza e l'attestato di assicurazione
richiesto dall'articolo 38 capoverso 2 OAV.167 166

RU 1977 138

167

Nuovo riferimento giusta il n. II dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 1189).

Circolazione stradale 52

741.51

2

Se i ciclomotori sono esaminati singolarmente, il Cantone del luogo di stanza rilascia la targa e la licenza di circolazione, se il detentore presenta l'attestato d'assicurazione richiesto dall'articolo 38 capoverso 2 OAV.168

3

Le targhe per ciclomotori sono rilasciate a partire dal 1° gennaio dell'anno indicato sulla targa; esse rimangono valevoli fino al 31 maggio dell'anno successivo.

4

Il numero della targa deve essere iscritto dall'autorità nella licenza di circolazione.

Con riserva del capoverso 5, la targa non può essere trasferita su altri veicoli.

5

Non è necessario di presentare un nuovo attestato di assicurazione, a.

per trasferire la targa di un ciclomotore inutilizzabile (art. 9 cpv. 2 OAV) a
un ciclomotore di riserva in perfetto stato di funzionamento, senza il permesso dell'autorità e durante al massimo 30 giorni; b.

per attribuire, nel caso di cambio di veicolo, la targa del ciclomotore tolto
dalla circolazione a un altro ciclomotore appartenente allo stesso detentore.

6

Le targhe per ciclomotori sono alte 14 cm e larghe 10 cm. Sono in metallo inossidabile ricoperte di una materia riflettente gialla. Nel terzo superiore, figurano in nero e
in rilievo, a sinistra le due lettere attribuite al Cantone e, a destra, le due ultime cifre
del millesimo; figura pure sulla parte inferiore un numero di tre, cinque o sei cifre.

7

L'Ufficio federale stabilisce la forma e le dimensioni delle lettere e delle cifre.169

Art. 95

Controlli

1

Il Cantone del luogo di stanza, per controllare se il veicolo è ammesso alla circolazione, si fonda sull'attestato d'assicurazione.

2

Durante tutta la durata dell'immatricolazione, è considerato come luogo di stanza del ciclomotore il Cantone competente per il rilascio della targa. Se il luogo di
stanza di un ciclomotore è trasferito in un altro Cantone, si deve chiedere una nuova
targa nel nuovo Cantone di stanza qualora la vecchia immatricolazione sia scaduta.

3

Se il ciclomotore passa a un altro detentore, questi deve annunciarlo all'autorità entro 14 giorni. L'autorità iscrive il nuovo detentore nella licenza di circolazione e
fa il necessario perché la modificazione sia apportata nell'attestato di assicurazione.

4

Se un ciclomotore è sostituito con un altro e non vi è cambiamento di targa (art. 94 cpv. 5 lett. b), il detentore deve comunicarlo entro 14 giorni all'autorità. L'autorità
iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione e fa il necessario perché la
modificazione sia apportata nell'attestato d'assicurazione.

5

Una targa smarrita è sostituita con una nuova avente un altro numero e la stessa durata di validità, senza che un nuovo attestato di assicurazione debba essere presentato. L'autorità iscrive il nuovo numero della targa nella licenza di circolazione e
nell'attestato di assicurazione.

168

Nuovo riferimento giusta il n. II dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 1189).

169 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1).

Ammissione di persone e veicoli 53

741.51


Art. 96

Ciclomotori della Confederazione e dei Cantoni 1 Per l'immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione, sono applicabili le
norme speciali seguenti: a.

le targhe sono rilasciate dai servizi competenti per il rilascio dei contrassegni
per velocipedi e portano lettere conformi a quelle di detti contrassegni (all. 3
OAV). La loro durata di validità è illimitata; devono figurare da sinistra a
destra, nel terzo superiore, una croce federale e le lettere attribuite al veicolo; b.

l'attestato di assicurazione non è necessario; c.

le licenze di circolazione non devono essere prese seco ma depositate presso
il servizio che le rilascia.

2

I ciclomotori dei Cantoni, per i quali non è stata stipulata l'assicurazione sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 2 LCStr), vengono muniti di targhe cantonali ordinarie
portanti il numero di una serie speciale fissata dal Cantone.


Art. 97

Rimorchi trainati da ciclomotori e da velocipedi Per i rimorchi trainati da ciclomotori e da velocipedi non occorre né una licenza di
circolazione né una targa o un contrassegno d'assicurazione.

24

Esami dei veicoli 241

...


Art. 98

a 104170 242

Esame singolo

Art. 105

1

Sono considerati esami singoli gli esami che precedono la prima immatricolazione come pure gli esami successivi.

2

e 3 171

4

Fatti salvi gli articoli 29-31 OETV, gli esami singoli fatti da un'autorità d'immatricolazione sono riconosciuti dagli altri. I controlli dei veicoli effettuati dai fornitori
(art. 32 OETV) sono riconosciuti reciprocamente dalle autorità d'immatricolazione 170

Abrogati dall'art. 46 dell'O del 19 giu. 1995 conc. l'approvazione del tipo di veicoli
stradali (RS 741.511).

171

Abrogati dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i
veicoli stradali (RS 741.41).

Circolazione stradale 54

741.51

se il rapporto di perizia reca il bollo dell'autorità competente per permettere al fornitore di procedere egli stesso all'esame.172 25

Provvedimenti amministrativi 251

Revoca della licenza di circolazione

Art. 106

Motivi della revoca

1

La licenza di circolazione deve essere revocata se: a.

le condizioni fissate dalla LCStr o dalle prescrizioni di esecuzione relative al
rilascio della licenza non sono più adempiute; b.

senza motivi sufficienti, il detentore non ottempera all'invito di presentare il
suo veicolo all'esame.

2

La licenza di circolazione può essere revocata se: a.

non sono state osservate le restrizioni o le condizioni speciali (art. 80) cui la
licenza era stata vincolata; b.

vi è stato abuso della licenza o delle targhe; c.

non sono state pagate le imposte o le tasse dovute per il veicolo.

3

La revoca della licenza di circolazione comporta sempre il ritiro delle targhe. Nel caso di targhe trasferibili, esse possono essere lasciate al detentore per uno dei veicoli. Il sequestro di veicoli è regolato dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV.173

Art. 107

Durata e esecuzione

1

La licenza di circolazione e le targhe devono essere revocate per un tempo indeterminato. La revoca a causa di uso abusivo e di inosservanza delle restrizioni e delle
condizioni speciali può essere pronunciata per una durata limitata.

2

Se il motivo della revoca è divenuto privo di oggetto, la licenza di circolazione e le targhe devono essere restituite su richiesta.

3

La licenza di circolazione e le targhe di cui è stata decisa la revoca devono essere richieste al detentore cui è fissato un breve termine. Scaduto il termine la licenza di
circolazione e le targhe devono essere ritirate dalla polizia.


Art. 108

Procedura

1

Prima di revocare la licenza di circolazione e le targhe, l'autorità competente deve dare al detentore la possibilità di pronunciarsi verbalmente o per iscritto.

172

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

173

Nuovo testo della frase giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Ammissione di persone e veicoli 55

741.51

2

La decisione di revoca deve essere notificata per iscritto con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.

3

La licenza di circolazione può essere revocata immediatamente, a titolo preventivo, per ragioni di sicurezza della circolazione o per mancanza dell'assicurazione.

252

Veicoli senza licenza

Art. 109

Uso vietato

Se al momento di un esame o di un controllo si costata che dei veicoli, per i quali
non è necessaria una licenza di circolazione ai sensi dell'articolo 72, non sono in
perfetto stato di sicurezza o non sono conformi alle prescrizioni, l'autorità può vietarne l'uso finché non siano state eliminate le deficienze. Il sequestro di veicoli è
regolato dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV.174

Art. 110

Procedura

1

Il divieto di far uso di un veicolo per il quale non è necessaria la licenza di circolazione deve essere notificato al detentore in forma scritta con indicazione dei motivi.

2

Contro il divieto di far uso di un veicolo per il quale non è necessaria la licenza di circolazione può essere interposto ricorso ai sensi dell'articolo 24 LCStr.

253

Poteri della polizia

Art. 111

Ritiro della licenza di circolazione 1

La licenza di circolazione è ritirata sul posto se la prescritta assicurazione per il veicolo manca.

2

La licenza di circolazione può essere ritirata se il veicolo, considerato lo stato o il carico, costituisce un pericolo per la circolazione o cagiona rumore evitabile oppure
se la licenza di circolazione e le targhe sono usate abusivamente.

3

Il ritiro della licenza di circolazione comporta anche il sequestro delle targhe. Il veicolo può essere sequestrato e sottoposto a un esame suppletivo.


Art. 112

Divieto di continuare il viaggio La polizia impedisce al conducente di continuare il viaggio se possono essere invocati i motivi prescritti dall'articolo 111 concernenti veicoli per i quali, conformemente all'articolo 72, non sono necessarie la licenza di circolazione e le targhe; essa
impedisce pure la continuazione del viaggio se costata che dei veicoli circolano ben174

Nuovo testo della frase giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 56

741.51

ché non siano ammessi ai sensi della presente ordinanza. La polizia può sequestrare
tali veicoli e ordinare un esame suppletivo.


Art. 113

Procedura

1

La polizia deve confermare per iscritto il ritiro della licenza di circolazione come anche il divieto di continuare il viaggio, indicando le conseguenze giuridiche del
provvedimento.

2

Le targhe e le licenze di circolazione ritirate devono essere inviate entro cinque giorni, con il rapporto di polizia, all'autorità incaricata delle revoche delle licenze.
Questa decide immediatamente sulla revoca; l'articolo 108 è applicabile.

3

Se i motivi che hanno originato il ritiro della licenza di circolazione oppure il divieto di continuare il viaggio cessano di esistere, si deve restituire immediatamente
la licenza e le targhe o riconsegnare il veicolo per l'ulteriore uso.

26

Veicoli stranieri

Art. 114

Riconoscimento dell'immatricolazione 1

I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all'estero possono circolare in Svizzera se sono ammessi a circolare nel Paese d'immatricolazione e se sono provvisti:

a.

di una licenza nazionale di circolazione valevole o di un certificato internazionale per automobili valevole previsti nella Convenzione internazionale
del 24 aprile 1926175 per la circolazione degli autoveicoli, e b.

di targhe valevoli, menzionate nel documento di cui alla lettera a.

2

I ciclomotori, le motoleggere, i motoveicoli con una cilindrata massima di 125 cm3, i veicoli a motore agricoli, i veicoli a motore di lavoro e i rimorchi che provengono
dall'estero e per i quali il Paese di provenienza non esige né targhe né licenza di circolazione possono circolare in Svizzera senza targhe.176 Al posto della licenza di
circolazione è richiesto un documento contenente le informazioni essenziali in merito al veicolo e al detentore.

3

La targa posteriore basta per i veicoli a motore provenienti da Stati che non rilasciano targhe anteriori.177

4

I veicoli stranieri devono essere muniti del segno distintivo dello Stato d'immatricolazione.

175

RS 0.741.11 Vedi anche la conv. dell'8 nov. 1968 sulla circolazione stradale (RS
0.741.10) e l'acc. europeo del 1° mag. 1971 (RS 0.741.101).

176

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
2536).

177

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Ammissione di persone e veicoli 57

741.51


Art. 115

Immatricolazione svizzera 1

I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all'estero devono essere muniti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere se: a.

hanno il loro luogo di stanza da più di un anno in Svizzera senza una interruzione superiore a tre mesi consecutivi; b.

il detentore risiede in Svizzera da più di un anno senza un'interruzione superiore a tre mesi consecutivi e vi adopera il suo veicolo da più di un mese; c.

il detentore che ha il suo domicilio legale in Svizzera risiede durante meno
di dodici mesi consecutivi all'estero e fa uso del suo veicolo in Svizzera durante più di un mese; d.178 servono a trasportare, contro rimunerazione, persone o merci tra due località svizzere (trasporti interni); e.

se non adempiono le condizioni fissate dall'articolo 114 capoversi 1 e 2.

2

Se la durata di validità di una immatricolazione straniera è scaduta all'estero, le autorità doganali possono autorizzare l'uso del veicolo in Svizzera durante un periodo
massimo di 30 giorni consecutivi; scaduto questo termine, il veicolo deve essere immatricolato in Svizzera.

3

...179

4

I ciclomotori stranieri devono essere immatricolati come motoveicoli o motoleggere fintantoché non siano conformi in tutte le parti a un tipo di ciclomotore riconosciuto in Svizzera.180

5

Prima di venir immatricolati in Svizzera, i veicoli stranieri devono essere sottoposti ad un esame ufficiale.

6

L'autorità che rilascia la licenza di circolazione e le targhe svizzere deve ritirare le licenze e le targhe straniere. L'autorità cantonale annulla le licenze e distrugge o
oblitera le targhe. Essa restituisce le licenze all'autorità d'immatricolazione annunciandole che il veicolo è stato immatricolato in Svizzera e che le targhe sono state
distrutte o obliterate. Il detentore può esigere la restituzione delle targhe obliterate o
la conferma scritta che sono state distrutte.181

Art. 116

Provvedimenti amministrativi 1

Il ritiro della licenza di circolazione e delle targhe, il divieto di farne uso, il divieto di continuare il viaggio con il veicolo e il sequestro del veicolo, sono ammessi se si
tratta di veicoli stranieri che non offrono manifestamente tutte le garanzie di sicurezza e costituiscono in tal senso un pericolo per il traffico.

178 Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 3 dell'O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 641.811).

179

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

180

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

181

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 58

741.51

2

Il ritiro della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere o il divieto di farne uso è pure ammesso se la licenza o le targhe sono adoperate abusivamente. È
riservato l'articolo 60 numero 4 capoverso 2 OAV.

3

La procedura è retta dagli articoli 108, 110 e 113 della presente ordinanza e dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV.182

4

Le misure ordinate ai sensi del capoverso 1 devono essere annullate se il veicolo contestato offre nuovamente tutte le garanzie di sicurezza; altrimenti, è applicabile
per analogia l'articolo 115 capoverso 6.

5

Se la revoca della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è stata decisa da autorità straniere, l'esecuzione deve essere ordinata dall'Ufficio federale in
quanto le decisioni di revoca non siano trasmesse direttamente ai Cantoni.


Art. 117

Imposizione

I veicoli stranieri sono tassati dal Cantone di stanza a partire dal giorno in cui sono
provvisti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere oppure avrebbero dovuto esserne provvisti ai sensi di quest'ordinanza.

3

Notificazione, statistica, controlli della circolazione 31

Notificazioni 311

...


Art. 118


183

312

Notificazione del rilascio di nuove licenze

Art. 119

Cambiamento di domicilio 1

Se è rilasciata una nuova licenza per allievo conducente o licenza di condurre a un conducente che ha cambiato Cantone di domicilio (art. 25 cpv. 1) il nuovo Cantone
di domicilio rimanda la licenza annullata all'autorità del Cantone precedente.

2

Se la licenza di condurre reca la menzione «condizione speciale», il nuovo Cantone di domicilio deve chiedere al vecchio Cantone l'incartamento del titolare.

3

I documenti rilasciati nel Cantone di domicilio oppure il loro contenuto devono essere conservati almeno dieci anni a scopo di controllo.

182

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

183

Abrogato dall'art. 22 dell'O del 18 ott. 2000 sul registro ADMAS (RS 741.55).

Ammissione di persone e veicoli 59

741.51


Art. 120

Cambiamento del luogo di stanza 1

Se un veicolo o un rimorchio sono immatricolati in un altro Cantone, l'autorità d'immatricolazione invia la licenza di circolazione e le targhe annullate all'autorità
del precedente Cantone di stanza che le ha rilasciate.

2

Il Cantone di stanza precedente deve trasmettere, su domanda, al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo e per l'eventuale odocronografo o una copia autenticata.


Art. 121


184

Controllo federale DDPS185 dei veicoli 1

Il Controllo federale DDPS dei veicoli esercita un controllo sui veicoli a motore ammessi alla circolazione e sui loro rimorchi.

2

Le autorità cantonali di ammissione e gli uffici federali competenti per il rilascio di licenze federali di circolazione devono comunicare settimanalmente al Controllo federale DDPS dei veicoli: a.

le prime ammissioni mediante il rapporto di perizia (mod. 13.20A) e una copia dell'attestato d'assicurazione o mediante un'altra procedura
elettronica

di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli;

b.

ogni cambiamento di detentore mediante una copia dell'attestato d'assicurazione scaduto e di quello nuovo o mediante un'altra procedura elettronica di
dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli; c.

ogni cambiamento di assicuratore di responsabilità civile (con codice) o
della targa con indicazione della data (valevole fino al ritiro dalla circolazione -valevole a partire dalla messa in circolazione mediante una copia
dell'attestato d'assicurazione o mediante un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli; d.

ogni sospensione temporanea della circolazione del veicolo mediante una
copia del vecchio attestato d'assicurazione e ogni rimessa in circolazione del
veicolo mediante una copia del nuovo attestato d'assicurazione o un'altra
procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS
dei veicoli;

e.

ogni fatto che il detentore deve notificare all'autorità giusta l'articolo 74 capoverso 5, mediante una copia dell'attestato d'assicurazione o un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei
veicoli;

f.

ogni modificazione tecnica del veicolo che il detentore deve comunicare all'autorità giusta l'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 giugno
1995186 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, mediante il 184

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5465).

185 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

186

RS 741.41

Circolazione stradale 60

741.51

rapporto di perizia (mod. 13.20B) o un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli; g.

i ritiri definitivi dalla circolazione mediante una copia dell'attestato
d'assicurazione o un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal
Controllo federale DDPS dei veicoli; se il detentore annuncia la demolizione
del veicolo, l'attestato d'assicurazione deve essere munito della menzione
«demolizione».

3

Nel caso di rimorchi le prime ammissioni alla circolazione e le modificazioni tecniche devono essere comunicate mediante il rapporto di perizia (mod. 13.20A o B),
le modificazioni e i ritiri definitivi dalla circolazione mediante una copia della licenza di circolazione o un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal
Controllo federale DDPS dei veicoli.

4

Il Controllo federale DDPS dei veicoli è autorizzato a verificare l'esattezza e la completezza delle comunicazioni; dopo la registrazione rispedisce i rapporti di perizia ai Cantoni e agli uffici federali. Può fissare un termine per la radiazione dal controllo dei veicoli messi fuori circolazione (banca dei dati). D'intesa con l'Ufficio federale, la Direzione generale delle dogane e i Cantoni, il Controllo federale DDPS
dei veicoli può prevedere deroghe alla procedura di dichiarazione.

5

Il Controllo federale DDPS dei veicoli può ordinare, se occorre, il rilevamento dei veicoli presenti in ogni Cantone.

6

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge, le autorità di ammissione dei Cantoni e della Confederazione, l'Ufficio federale, il Ministero pubblico della Confederazione, l'Ufficio federale del genio e delle fortificazioni, l'Ufficio federale di
statistica e la Direzione generale delle dogane possono, d'intesa con il Controllo federale DDPS dei veicoli, essere collegati anche direttamente (on-line) al sistema
d'informazione sui veicoli a motore (MOFIS). L'Ufficio competente del Controllo
federale DDPS sui veicoli emana, d'intesa con l'Ufficio federale e l'Incaricato federale della protezione dei dati, istruzioni concernenti la procedura di dichiarazione e
lo scambio automatizzato dei dati.


Art. 122


187

Controllo da parte della Direzione generale delle dogane 1

La Direzione generale delle dogane fissa con i Cantoni le norme da applicare per il controllo posticipato dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la LIAut, nonché per la tenuta dei controlli in generale. Essa è autorizzata ad effettuare le rispettive verifiche.

2

In caso di immatricolazione provvisoria di veicoli non sdoganati o non tassati i Cantoni consegnano al Controllo federale dei veicoli DDPS i documenti relativi all'esenzione, richiesti dalla Direzione generale delle dogane. D'intesa con il Controllo federale dei veicoli DDPS la Direzione generale delle dogane può prevedere
un sistema elettronico di trasmissione delle informazioni.

187

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli
autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

Ammissione di persone e veicoli 61

741.51

313

Notificazione di infrazioni e di altri fatti

Art. 123


188

Notificazione alle autorità competenti in materia di circolazione
stradale

1

Alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore sono notificati:

a.

dalla polizia e dalle autorità penali, le denuncie per infrazioni alle norme
della circolazione stradale; b.

dalle autorità penali, su richiesta nei singoli casi, le condanne per infrazioni
alle norme della circolazione stradale; c.

...189

2

L'autorità competente in materia di circolazione stradale distrugge le notificazioni concernenti denuncie e condanne giusta il capoverso 1 se è accertato che queste non
danno luogo ad alcuna misura. La conservazione delle notificazioni al fine di un ulteriore rifiuto della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre è comunicata per scritto all'interessato ed è limitata a due anni.

3

Se la polizia o un'autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi o di
tossicomania, lo comunica all'autorità competente in materia di circolazione stradale.


Art. 124


190

314

Informazioni desunte dai registri

Art. 125

Disposizioni generali 1

I registri e i controlli che i Cantoni e i servizi della Confederazione devono tenere non sono pubblici.

2

Con riserva dell'articolo 126, le informazioni tolte dai registri e dai controlli possono essere date soltanto alle autorità che ne hanno bisogno d'ufficio per rilasciare
permessi, accertare fatti o giudicare nell'ambito di una procedura penale o amministrativa.

3

Chiunque, provando la sua identità, ha diritto di chiedere informazioni, che si possono desumere da registri o da controlli, concernenti la propria persona o il proprio
veicolo.

188

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
2536).

189 Abrogata

dall'art. 34 dell'O del 1° dic. 1999 sul casellario giudiziale informatizzato (RS 331).

190

Abrogato dal n. I dell'O del 13 nov. 1991 (RU 1991 2536).

Circolazione stradale 62

741.51

4

Le disposizioni del codice penale svizzero191 e dell'ordinanza del 21 dicembre 1973192 sul casellario giudiziale sono applicabili quando si tratta di fornire informazioni tolte dai registri delle pene tenuti dalle autorità competenti in materia di circolazione stradale o dai casellari giudiziali.


Art. 126

Informazioni concernenti immatricolazioni di veicoli 1

Il nome e l'indirizzo del detentore di una targa possono essere comunicati a chiunque.

2

Il nome del detentore di un veicolo e del suo assicuratore devono essere indicati alle persone implicate in un incidente e, al nuovo detentore, in caso di cambio di
detentore.

3

Su domanda scritta e motivata, possono essere comunicate informazioni, tolte dalla licenza di circolazione, alle persone che fanno valere un interesse sufficiente in vista
di una procedura.

4

Il Controllo federale DDPS dei veicoli comunica, su richiesta, all'Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 cpv. 1 LCStr.), in vista del chiarimento di incidenti con
partecipazione svizzera all'estero, quale assicuratore era obbligato in quale giorno,
per una determinata targa o veicolo, al risarcimento.193 32

Statistica


Art. 127

Statistica dei veicoli 1

La statistica dei veicoli è tenuta dall'Ufficio federale di statistica.

2

La statistica dei veicoli comprende: a.194 l'effettivo dei veicoli a motore in circolazione il 30 settembre; b.

il numero mensile dei veicoli a motore, secondo la lettera a, immatricolati
per la prima volta;

c.

l'effettivo dei rimorchi per trasporto e di lavoro in circolazione il 30 settembre; d.

l'effettivo dei ciclomotori e dei velocipedi a fine anno; e.

il numero di ciclomotori e veicoli a motore, secondo la lettera a, importato
ogni mese.

3

In conformità di quanto previsto dall'Ufficio federale di statistica, la documentazione per la statistica dei veicoli a motore, giusta il capoverso 2 lettere a e b, è messa
a disposizione dal Controllo federale DDPS dei veicoli, mentre la documentazione 191

RS 311.0

192

[RU 1974 57, 1983 34, 1991 2514, 1996 3111, 1998 1565. RU 1999 3509 art. 33]. Vedi
ora l'O del 1° dic. 1999 sul casellario giudiziale informatizzato (RS 331).

193

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

194

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Ammissione di persone e veicoli 63

741.51

per la statistica dei rimorchi nonché dei ciclomotori e velocipedi (cpv. 2 lett. c e d),
dai Cantoni e per la statistica dell'importazione (cpv. 2 lett. e), dalla Direzione generale delle dogane.195 4

I moduli necessari per i rilevamenti statistici sono forniti dall'Ufficio federale di statistica. Su domanda di quell'ufficio l'Ufficio federale può disciplinare diversamente la procedura di notificazione.


Art. 128

Statistica degli infortuni 1

La statistica degli infortuni della circolazione stradale è tenuta e pubblicata dall'Ufficio federale di statistica d'accordo con l'Ufficio federale.

2

La statistica degli infortuni comprende: a.

gli infortuni registrati dalla polizia che hanno comportato lesioni corporali; b.196 gli infortuni registrati dalla polizia che hanno comportato danni materiali 3

I Cantoni devono segnalare mensilmente gli infortuni della circolazione stradale, menzionati al capoverso 2, avvenuti sul loro territorio; a tale scopo essi utilizzano i
moduli rilasciati dall'Ufficio federale di statistica.

4

La statistica degli infortuni deve essere pubblicata annualmente.


Art. 129


197

33

Controlli della circolazione 331

Controllo da parte della polizia

Art. 130

Principi

1

Il controllo della circolazione sulle strade pubbliche incombe agli organi di polizia competenti secondo il diritto cantonale. Resta riservato l'articolo 136 della presente
ordinanza e l'ordinanza del 24 febbraio 1967198 sulla circolazione stradale militare.

2

Gli organi di polizia agiscono aiutando ed educando gli utenti della strada; essi impediscono ai conducenti di commettere infrazioni e fanno in modo che i contravventori siano denunciati quando è accertata una infrazione. E riservata la procedura prevista dalla legge federale del 24 giugno 1970199 concernente le multe disciplinari
inflitte agli utenti della strada.

195

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5465).

196

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
2536).

197

Abrogato dall'art. 22 dell'O del 18 ott. 2000 sul registro ADMAS (RS 741.55).

198

[RU 1967 267, 1968 374, 1970 24, 1972 2083, 1974 1837, 1980 115. RU 1983 627
art. 87 n. 7]. Ora: l'O del 17 ago. 1994 (RS 510.710).

199

RS 741.03

Circolazione stradale 64

741.51

3

Le autorità di polizia effettuano regolarmente controlli sistematici della circolazione.

4

L'Ufficio federale emana istruzioni sui controlli automatici della circolazione senza posti d'intercettazione e regola la procedura da seguire.200

Art. 131

Controlli delle licenze 1

Nel traffico pubblico, il controllo delle licenze di condurre, delle licenze di circolazione e dei permessi speciali è ammesso in qualsiasi momento.

2

Fuori del traffico pubblico, la presentazione delle licenze e dei permessi è obbligatoria per consentire di chiarire le infrazioni e gli infortuni che hanno un rapporto di
tempo e di luogo con una corsa determinata.


Art. 132

Controllo del peso

Gli organi di polizia possono deviare dal loro itinerario veicoli a motore e i rimorchi
per farli pesare su bilance ufficiali.201 In caso di sovraccarico202, essi devono ordinare lo scarico del veicolo fino al peso autorizzato e sorvegliare l'operazione; i contravventori devono essere denunciati. Le tasse di pesatura possono essere addebitate
al conducente, al detentore o alla persona responsabile del sovraccarico solo se vi è
stata infrazione alle prescrizioni concernenti il peso.


Art. 133

Controlli della velocità L'Ufficio federale emana istruzioni concernenti i controlli della velocità da parte
degli organi di polizia e i metodi di misurazione. Esso regola l'uso degli apparecchi
automatici che servono a misurare la velocità.

a203 Controllo della manutenzione del sistema antinquinamento 1

Gli organi di polizia, fondandosi sul documento di manutenzione antinquinamento (art. 35 cpv. 4 OETV), controllano se il detentore ha fatto effettuare il servizio di
manutenzione antinquinamento (art. 59a ONC).204 In caso di inosservanza di tale
obbligo ordinano che venga effettuato il servizio di manutenzione; pronunciano
multe disciplinari o denunciano i trasgressori.

200 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1).

201

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

202

RU 1977 138

203

Introdotto dal n. III dell'O del 13 nov. 1985 (RU 1985 1841). Nuovo testo giusta il n. III
dell'O del 22 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 167).

204

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Ammissione di persone e veicoli 65

741.51

2

Gli organi di polizia possono, nel traffico, procedere a controlli dei gas di scarico secondo l'articolo 36 OETV, in collaborazione con l'autorità d'immatricolazione.205

Art. 134

Controllo dei diplomatici e delle persone con statuto analogo 1

I conducenti al beneficio dei privilegi e delle immunità diplomatici o consolari che commettono infrazioni nella circolazione stradale possono essere fermati per l'accertamento dell'identità. Essi devono presentare la carta di legittimazione rilasciata
dal Dipartimento federale degli affari esteri.

2

I documenti di legittimazione come anche le licenze di condurre e di circolazione non possono essere ritirati.

3

Le prove dell'alito e i prelievi del sangue non possono essere ordinati nei confronti di conducenti che godono della inviolabilità illimitata.

4

La polizia impedisce la continuazione del viaggio se il conducente o il veicolo si trovano in uno stato tale da rendere la continuazione del viaggio impossibile senza
mettere in grave pericolo la circolazione. La polizia annuncia immediatamente al
Dipartimento federale degli affari esteri le infrazioni accertate indicando il veicolo e
l'identità del conducente.


Art. 135

Accertamento dei fatti La polizia procede agli accertamenti dei fatti in caso di incidenti della circolazione
che devono essere annunciati secondo l'articolo 51 LCStr e gli articoli 54 a 56
ONC. Negli altri casi, essa deve fare gli accertamenti qualora una persona implicata
lo richieda; è riservato l'articolo 130 capoverso 2.

332

Controllo da parte degli uffici doganali

Art. 136

Competenza degli uffici doganali 1

Gli organi dell'Amministrazione delle dogane effettuano durante il controllo doganale dei veicoli e del loro carico anche il controllo in materia di polizia stradale. Essi
hanno il diritto di ordinare gli stessi provvedimenti che gli organi cantonali di polizia.

2

Il controllo in materia di polizia stradale effettuato dagli uffici doganali concerne in particolare l'osservanza delle prescrizioni concernenti il peso, le dimensioni, le
garanzie di sicurezza, l'assicurazione e l'immatricolazione dei veicoli come anche le
licenze di condurre, il divieto di circolare la domenica e la notte, la durata del lavoro
e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, l'età minima e lo stato
del conducente. Il controllo è effettuato nei confronti di veicoli e conducenti che entrano e lasciano la Svizzera.

205

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 66

741.51

3

Le autorità cantonali di polizia appoggiano gli organi doganali nello svolgimento dei compiti di polizia stradale; esse prendono i provvedimenti necessari, particolarmente in prossimità del confine, per prevenire infrazioni nell'ambito della circolazione internazionale.


Art. 137

Procedura

1

Se gli organi doganali, effettuando controlli di polizia stradale, costatano che sono state commesse infrazioni oppure che non sono eseguiti i loro ordini, impediscono al
conducente di continuare la corsa e chiedono l'intervento del posto di polizia cantonale più vicino. Se non possono entrare in contatto con la polizia cantonale, gli organi doganali redigono il rapporto di denuncia e lo consegnano, unitamente ai mezzi
di prova di cui dispongono, come i bollettini di pesatura, le dichiarazioni doganali
ecc., al comando di polizia competente per avviare la procedura penale.

2

D'intesa con la Direzione generale delle dogane, l'Ufficio federale emana istruzioni concernenti l'esecuzione dei controlli di polizia stradale da parte degli organi
doganali.

333

Accertamento dell'ebrietà

Art. 138

Principi

1

Per l'accertamento dell'ebrietà, l'analisi del sangue è il sistema adatto d'indagine al quale i conducenti di veicoli e le persone coinvolte in un incidente devono sottoporsi in virtù dell'articolo 55 LCStr.

2

L'analisi del sangue deve essere eseguita se esistono indizi di ebrietà o se persone lo richiedono per discolparsi. Se non è possibile stabilire quale, tra più persone, conduceva il veicolo, tutte possono essere sottoposte all'analisi del sangue.

3

Per un primo controllo, può essere adoperato un etilometro. Non sono fatti altri esami se l'analisi dell'alito prova un tasso alcoolemico inferiore a 0,6 grammi per mille.

4

La persona sospetta che rifiuta di sottoporsi al prelievo del sangue o all'esame medico complementare deve essere informata sulle conseguenze del rifiuto (art. 91 cpv.
3 LCStr).

5

Se vi sono ragioni importanti, il sangue può essere prelevato nonostante l'opposizione del sospettato.

6

Sono riservate le disposizioni più complete dei codici cantonali di procedura come anche l'accertamento dell'ebrietà in base allo stato e al comportamento del sospettato o alle indicazioni ottenute sulla quantità di alcool consumato ecc., in particolare
ove l'analisi del sangue non possa essere eseguita.


Art. 139

Prelievo del sangue

1

Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la responsabilità di un medico, da un ausiliario qualificato che egli ha designato. La persona sospetta può, in
più, rivolgersi a un medico di sua scelta se ciò non cagiona ritardo.

Ammissione di persone e veicoli 67

741.51

2

L'ordine di prelevare il sangue è impartito o è per lo meno confermato per iscritto.

Il medico incaricato decide se, eccezionalmente, in considerazione dello stato di salute della persona sospetta, convenga rinunciare al prelievo.

3

Il sangue deve essere prelevato con strumenti sterilizzati mediante bollitura o con il calore, con raggi gamma, ultrasuoni o altri metodi fisici; si dovrà evitare tutto
quanto potrebbe falsare il risultato dell'analisi.

4

La persona sospetta che pretende di aver consumato dell'alcool una mezz'ora o tre quarti d'ora prima del prelievo del sangue, deve essere sottoposta, almeno un quarto
d'ora dopo, a un secondo prelievo del sangue.

5

Il recipiente contenente il sangue deve essere munito delle iscrizioni necessarie, messo in un imballaggio adatto al trasporto e inviato per l'esame, per la via più rapida, a un istituto riconosciuto. Fino a quando non vi è la possibilità di spedirlo, il
sangue deve essere conservato in un refrigeratore. Della spedizione si occupa di regola la polizia la quale deve indicare in un rapporto le circostanze che hanno indotto
a ordinare il prelievo del sangue.


Art. 140

Esame medico

Il medico incaricato di prelevare il sangue deve inoltre esaminare se la persona sospetta presenta indizi di ebrietà che possono essere costatati con mezzi medici.


Art. 141

Analisi del sangue; perizia 1

L'analisi del sangue deve essere effettuata da un istituto che dispone delle necessarie installazioni e che garantisce un esame irreprensibile. L'Ufficio federale designa, su proposta dei Cantoni, gli istituti che adempiono queste condizioni e può far
controllare la loro attività.

2

L'analisi deve essere effettuata secondo due metodi fondamentalmente differenti.

Se i risultati variano in maniera sensibile, l'analisi deve essere ripetuta. Circa i diversi stadi dell'analisi, deve essere tenuto un protocollo. Il tasso alcoolemico deve
essere indicato in grammi per mille.

3

Se la persona sospetta lo richiede o se sussistono dubbi sul risultato dell'analisi, deve essere chiesto il parere di un perito in medicina legale.

4

Il perito in medicina legale deve tener conto del rapporto medico e di quello della polizia e motivare le sue conclusioni. Se necessario, un perito (chimico) deve esprimersi sull'esattezza delle analisi e sulle possibilità di errori.


Art. 142

Moduli

1

Per la conferma scritta dell'ordine di prelevare il sangue e per il rapporto di polizia (art. 139 cpv. 2 e 5), si adopera il modulo previsto nell'allegato 8.

2 L'esame medico complementare (art. 140) si estende alle constatazioni menzionate
nel modulo previsto nell'allegato 9.

Circolazione stradale 68

741.51

4

Disposizioni penali

Art. 143

Conducenti di veicoli a motore; targhe 1. Chi conduce, prima di aver raggiunto l'età minima richiesta, un veicolo a motore,
per il quale non è necessaria la licenza di condurre, è punito con una multa.

2. Chi conduce, nonostante il divieto di farne uso, un veicolo a motore, per il quale
non è necessaria la licenza di condurre, è punito con l'arresto e la multa.

3. Il titolare di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre, di una
licenza di circolazione o di un permesso che non annuncia entro il termine i fatti che
rendono necessaria una modificazione o la sostituzione di questi documenti, chi non restituisce entro il termine all'autorità il duplicato di una licenza dopo averne ritrovato l'originale, è punito con la multa fino a cento franchi.

4. Chi appone una sigla «CD» o «AT» separata al suo veicolo o fa uso di una sigla
«CC» separata, senza esserne autorizzato, è punito con la multa fino a cento franchi.

5. I fabbricanti di targhe che consegnano targhe direttamente a detentori di veicoli
sono puniti con l'arresto o la multa.


Art. 144

Tirocinio di conducente d'autocarro Il maestro di tirocinio che non annuncia l'interruzione del tirocinio del suo apprendista è punito con la multa.


Art. 145

Conducenti di ciclomotori 1. Chi conduce un ciclomotore senza essere in possesso della licenza di condurre,
chi lascia far uso di un ciclomotore a una persona che non ha il diritto di condurre
un tale veicolo,

è punito con l'arresto o la multa.

2. Chi conduce un ciclomotore sebbene gli sia stata rifiutata o revocata la licenza di
condurre per ciclomotori o gli sia stato vietato l'uso di un tale veicolo, è punito con
l'arresto o la multa.

3. Chi conduce un ciclomotore senza la licenza di circolazione o la targa necessarie,
chi permette a terzi di usare un ciclomotore senza targhe o senza licenza di circolazione,
chi fa uso di un ciclomotore provvisto illegalmente di una licenza di circolazione, è punito con l'arresto o la multa.

4.206 Chi conduce un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione
prescritta sulla responsabilità civile è punito con l'arresto e la multa. In casi di lieve
entità è punito con la multa.

206

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
2536).

Ammissione di persone e veicoli 69

741.51

5. Il detentore di un ciclomotore che non annuncia entro il termine il cambiamento
di detentore e la sostituzione del veicolo è punito con la multa fino a cento franchi.


Art. 146

Insegnamento delle norme della circolazione Chi, senza scusarsi, non dà seguito ad una convocazione che lo obbliga a seguire
l'insegnamento delle norme della circolazione, è punito con l'arresto o la multa.


Art. 147

Conducenti provenienti dall'estero 1. Chi conduce con una licenza di condurre straniera, o fa uso di un veicolo provvisto di licenza di circolazione straniera e targhe straniere, sebbene avesse dovuto
procurarsi licenze e targhe svizzere,
chi conduce un ciclomotore, una motoleggera, un motoveicolo fino a 125 cm3 di cilindrata o un rimorchio in provenienza dall'estero, senza licenza di circolazione e
senza targhe, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere,
chi conduce un veicolo straniero non provvisto del segno distintivo del paese d'immatricolazione,
è punito con la multa.207 2. ...208.


Art. 148

Maestro conducente

1. Il maestro conducente o il proprietario di una scuola di guida che non hanno annunciato l'apertura della scuola o l'impiego di maestri conducenti,
chiunque non si conforma alle disposizioni concernenti la durata del lavoro o il divieto di consumare alcool,
chiunque non ha tenuto i documenti di controllo prescritti oppure ostacola i controlli,
chiunque non ha equipaggiato i veicoli, che servono alla scuola guida, di comandi
doppi per il freno a pedale e la frizione nonché di un retrovisore supplementare, è punito con l'arresto o la multa.

2. Il maestro conducente che dà lezioni di guida per quanto la licenza per maestro
conducente gli sia stata revocata o che durante il periodo di revoca della licenza di
condurre partecipa a corse di scuola guida è punito con l'arresto di almeno dieci
giorni e la multa.

3. Chiunque è titolare di una licenza per maestro conducente per l'insegnamento
teorico, ed esercita la sua attività a titolo indipendente,
chiunque forma allievi con l'ausilio di simulatori di guida senza essere in possesso
del permesso richiesto,
chiunque dirige una scuola di guida senza essere titolare della licenza per maestro
conducente e senza permesso, è punito con l'arresto o la multa.

207

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

208

Abrogato dal n. II dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 535).

Circolazione stradale 70

741.51


Art. 149

Noleggiatori di veicoli a motore Chiunque cede a nolo a titolo professionale veicoli a motore a persone che li conducono loro stesse e non tiene l'elenco obbligatorio dei locatari o nega agli organi di
controllo la possibilità di prenderne visione è punito con l'arresto o la multa.

5

Disposizioni finali

Art. 150

Esecuzione

1

Le autorità cantonali hanno libertà di scegliere la forma da dare ai moduli contenuti negli allegati 2 a 4 nonché 8 e 9.

2 L'USTRA emana direttive riguardo alle esigenze concernenti forma, contenuto,
aspetto, materiale e stampa per: a.

licenze per allievo conducente; b.

licenze di condurre incluse licenze di condurre ciclomotori; c.

licenze di circolazione, incluse licenze di circolazione per ciclomotori; d.

licenze per maestro conducente; e.

permessi per formare apprendisti conducenti di autocarri; f.

permessi speciali.209 3

Le iscrizioni nelle licenze e nei permessi possono essere fatte solo da autorità o da persone autorizzate per iscritto. Le iscrizioni successive che hanno per effetto di giustificare, modificare o sopprimere diritti o obblighi, non fondate su una decisione
firmata e notificata separatamente al titolare, devono essere munite del bollo dell'autorità competente e della firma.

4

Un duplicato della licenza per allievo conducente, della licenza di condurre o della licenza di circolazione, che l'autorità può contrassegnare come tale, può essere rilasciato a persone residenti in Svizzera soltanto se la perdita dell'originale è stata
confermata per iscritto.210 Il titolare deve restituire il duplicato entro 14 giorni dopo
il ritrovamento dell'originale. Alle persone residenti all'estero è di regola consegnata soltanto una dichiarazione comprovante che è stata loro rilasciata una licenza
svizzera.

5

Il Dipartimento può: a.

modificare i requisiti medici dopo aver consultato la Federazione dei medici
svizzeri;

b.

pubblicare per i medici di fiducia istruzioni sull'esecuzione degli esami medici destinate all'uso ufficiale; 209 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

210

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

Ammissione di persone e veicoli 71

741.51

c.

fissare un metodo uniforme per gli esami sommari previsti nell'articolo 7
capoverso 1;

d.

fissare le esigenze che i conducenti di veicoli a motore devono soddisfare in
materia di psicologia del traffico; e.211 modificare i termini fissati per il riconoscimento delle targhe e delle licenze straniere nonché rinunciare alla corsa di controllo giusta l'articolo 44 capoverso 1 e all'esame teorico giusta l'articolo 44 capoverso 2 nei confronti di
conducenti di Stati che, in materia di formazione ed esame, pongono esigenze analoghe a quelle che vigono in Svizzera: f.

emanare direttive concernenti la formazione e l'esame dei maestri conducenti.

6

L'Ufficio federale può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza e, in casi particolari, permettere deroghe a certe disposizioni. Esso prende decisioni d'ordine generale, di regola, dopo aver consultato i Cantoni e specialisti della
materia.

7 L'USTRA riconosce come corsi per condurre trattori ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 lettera h i corsi di perfezionamento durante i quali ai partecipanti sono insegnate la necessaria comprensione di base della dinamica di condotta per la guida
nella circolazione e la padronanza del veicolo. L'USTRA emana direttive sull'esecuzione di questi corsi.212 8 In casi motivati, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 115 capoverso 1 lettera d, l'Amministrazione federale delle dogane può autorizzare trasporti interni con
veicoli esteri, sempre che sia garantita la riscossione della tassa dovuta.213

Art. 151

Disposizioni transitorie 1

Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformi all'allegato 10 possono già essere rilasciate a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
a partire dal 1° luglio 1977, il loro rilascio è obbligatorio. Le licenze rilasciate secondo le vecchie prescrizioni danno diritto a condurre veicoli come finora; esse dovranno essere sostituite con licenze conformi all'allegato 10 quando l'autorità lo
ordina ai detentori; i Cantoni vigileranno a che tutte le licenze rilasciate secondo il
diritto anteriore siano sostituite entro il 31 dicembre 1995.214 Rilasciando nuove licenze ai vecchi conducenti, si devono osservare le norme seguenti: a.

i titolari di una licenza per allievo conducente, rilasciata secondo le vecchie
prescrizioni, sostengono l'esame di conducente secondo le norme in vigore
fino ad ora; ai candidati che hanno superato l'esame è rilasciata una licenza
di condurre conforme all'allegato 10 per le corrispondenti nuove categorie
di veicoli;

211

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

212 Introdotto dal n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

213 Introdotto

dall'art. 59 n. 3 dell'O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 641.811).

214

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. III cpv. 3 dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

Circolazione stradale 72

741.51

b.

le vecchie licenze di condurre devono essere sostituite con nuove licenze che
menzionano le categorie di veicoli e i permessi corrispondenti alle iscrizioni
della vecchia licenza; c.

i titolari di vecchie licenze di condurre beneficiano dei diritti stabiliti dalla
presente ordinanza;

d.

la categoria di licenza di condurre prescritta dalla presente ordinanza è rilasciata senza esami di conducente alle persone che conducevano fino ad ora
macchine semoventi la cui velocità massima è superiore a 40 km/h; questa
licenza è limitata alle macchine semoventi; e.

la licenza di condurre, necessaria secondo la presente ordinanza, è rilasciata
senza esami ai conducenti di veicoli a motore agricoli, attualmente sprovvisti
di licenza di condurre di una qualsiasi categoria, alla condizione che ne facciano domanda entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza; trascorso questo termine, la licenza di condurre è rilasciata soltanto
dopo un esame teorico semplificato.

2

I conducenti di ciclomotori che compiono i quattordici anni dopo il 30 giugno 1977 e che non sono titolari di una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono essere in possesso della licenza di condurre per ciclomotori. Coloro che compiono i quattordici anni avanti il 1° luglio 1977 e che non posseggono una licenza di
condurre di una categoria qualsiasi devono procurarsi, entro il 1° gennaio 1980, la
licenza di condurre per ciclomotori che fino a quella data sarà loro rilasciata senza
esame. Trascorso detto termine, la licenza di condurre per ciclomotori è rilasciata
conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

3

Restano valevoli i permessi rilasciati secondo l'attuale diritto a maestri conducenti di scuole di guida o a maestri conducenti della Confederazione per esercitare la loro
attività senza una licenza per maestro conducente.

4

Le targhe munite di un segno speciale, previsto nell'articolo 82 capoverso 2 lettere b e c, sono rilasciate a partire dal 1° luglio 1977. Le targhe attuali per veicoli da noleggio, le targhe professionali e le targhe di prova, devono essere sostituite con targhe munite di un segno speciale entro il termine di tre anni a partire dall'entrata in
vigore della presente ordinanza.

5

Le targhe di formati anteriori devono essere sostituite quando l'autorità competente lo ordini ai detentori.215 6

I ciclomotori importati o costruiti in Svizzera dopo il 1° gennaio 1978 devono essere muniti di una licenza di circolazione e di targhe conformi alla presente ordinanza.216 I ciclomotori importati prima di tale data sono ammessi secondo le norme
del diritto precedente (etichetta, contrassegno trasferibile dell'assicurazione) fino al
31 dicembre 1983, a condizione che il detentore presenti la licenza rilasciata secondo il precedente diritto o il ciclomotore munito dell'etichetta; a partire dal 1° gennaio 1984, anche questi ciclomotori saranno immatricolati sulla base un esame successivo conforme alla presente ordinanza. I Cantoni possono applicare la presente 215

Nuovo testo giusta il n. III cpv. 3 dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

216

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1753).

Ammissione di persone e veicoli 73

741.51

ordinanza già avanti il 1° gennaio 1984 ai ciclomotori ammessi secondo il precedente diritto e contestati in occasione di esami. Se un ciclomotore è stato ammesso
secondo le norme del diritto precedente in virtù di un certificato di controllo,
quest'ultimo dev'essere sempre portato seco.217 7 Se ragioni impellenti lo esigono, il Dipartimento può prorogare i termini fissati
dalle presenti disposizioni transitorie e se necessario emanare norme transitorie per
altri casi.

8

Se norme in vigore fino ad ora rimangono applicabili in virtù delle disposizioni transitorie, restano applicabili anche i provvedimenti e le pene in vigore sinora.

a218 Disposizioni transitorie relative alla modificazione del 19 giugno
1995219

1

I titolari di una licenza di condurre, rilasciata secondo il diritto in vigore finora, beneficiano dei diritti introdotti dalla presente modificazione dell'ordinanza, anche
senza iscrizione nella licenza.

2

I conducenti titolari soltanto della licenza di condurre F possono chiedere all'autorità d'inserirvi un'iscrizione che li autorizzi a condurre veicoli la cui velocità massima non superi i 45 km/h.

3

Le prescrizioni attuali possono continuare ad essere applicate per i veicoli a motore immatricolati prima del 1° ottobre 1995 che, giusta il nuovo diritto, sono qualificati
come quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore o tricicli a motore.


Art. 152

Modificazione del diritto vigente 1. L'ordinanza del 20 novembre 1959220 concernente la responsabilità civile e
...

...

...

217

Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1753).

218

Introdotto dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per
i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

219

RU 1995 4425 220

RS 741.31. Ora: O sull'assicurazione dei veicoli. Le modificazioni qui appresso sono
inserite nell'O menzionata.

Circolazione stradale 74

741.51

...

...

...

...

...

...

...

2. L'ordinanza d'esecuzione del 6 luglio 1961221 della legge federale sulle imprese
...


Art. 153

Abrogazione di disposizioni attuali Tutte le disposizioni contrarie alla presente ordinanza sono abrogate alla data della
sua entrata in vigore, in particolare: a.

Decreto del Consiglio federale del 10 maggio 1957222 concernente la circolazione internazionale degli autoveicoli; b.

Decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 1960223 concernente i controlli
della circolazione stradale; c.

Decreto del Consiglio federale del 3 dicembre 1965224 concernente i requisiti ai quali devono soddisfare i veicoli adoperati per le scuole di guida e per
gli esami di guida;

221

RS 744.211. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

222

[RU 1957 432] 223

[RU 1960 1233, 1971 1200] 224

[RU 1965 1037]

Ammissione di persone e veicoli 75

741.51

d.

Decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 1966225 concernente i veicoli
a motore e i conducenti provenienti dall'estero; e.

Decreto del Consiglio federale del 10 gennaio 1967226 concernente le licenze per allievo conducente per gli apprendisti conducenti di autocarri; f.

Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1967227 concernente la
forma delle licenze per i veicoli a motore e per i loro conducenti; g.

Decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1968228 concernente
l'accertamento dell'ebrietà degli utenti della strada; h.

Decreto del Consiglio federale del 22 gennaio 1969229 concernente le targhe
per i veicoli a motore dei beneficiari di privilegi o immunità diplomatiche o
consolari;

i.

Decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1969230 concernente i maestri
conducenti e le scuole di guida; k.

Decreto del Consiglio federale del 27 agosto 1969231 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della legge federale sulla circolazione
stradale;

l.

Decreto del Consiglio federale del 28 aprile 1971232 concernente i requisiti
medici minimi per i conducenti di veicoli e l'esame medico; m.

Articolo 20 dell'ordinanza del 6 luglio 1951233 sulle filovie.


Art. 154

Entrata in vigore

1

L'articolo 19 non si applica ai conducenti che si sono annunciati per l'esame di conducente avanti il 1° marzo 1977.

2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Disposizioni finali della modificazione del 15 aprile 1987234 1

I Cantoni mettono a disposizione le targhe munite di un rivestimento riflettente al più tardi a partire dal 1o gennaio 1988.

2

Le targhe per l'immatricolazione provvisoria che scadranno nel 1988 possono essere rilasciate conformemente alle prescrizioni attuali.

225

[RU 1966 353] 226

[RU 1967 45, 1973 949 n. II] 227

[RU 1967 1713] 228

[RU 1968 263] 229

[RU 1969 170, 1971 1284] 230

[RU 1969 475, 1971 1360] 231

[RU 1969 811 1138, 1971 479 art. 10 cpv. 2 716, 1972 535, 670 art. 7 cpv. 2, 1973 2155
n. II, 1974 57 art. 25] 232

[RU 1971 479] 233

RS 744.211

234

RU 1987 628

Circolazione stradale 76

741.51

Disposizioni finali della modificazione del 13 febbraio 1991235 1

Le persone che hanno l'età minima richiesta e presentano innanzi il 1° gennaio 1993 una domanda di licenza per allievo conducente delle categorie A, A1, A2, B, C,
C1 o D2 non sono tenute a seguire il corso di teoria della circolazione conformemente all'articolo 17a o la formazione pratica di base conformemente all'articolo 17b.

2

Fatta salva la cifra 3, le licenze per maestro conducente rilasciate innanzi il 1° gennaio 1992 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida come finora se, nell'ambito del loro perfezionamento professionale, hanno seguito entro il 31 dicembre
1992 un corso sull'insegnamento della teoria della circolazione. L'attestato di partecipazione al corso deve essere inoltrato all'autorità cantonale competente. Se il
corso non è stato frequentato entro i termini, l'autorizzazione scade il 31 dicembre
1992 e la licenza per maestro conducente è revocata.

3

Le licenze per maestro conducente della categoria I rilasciate innanzi il 1° giugno 1991 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida di motoveicoli e a rilasciare i
certificati conformemente all'articolo 17b se sono titolari della licenza di condurre
della categoria A e si sono perfezionati al fine di poter impartire lezioni ai motociclisti.

4

Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformemente al nuovo allegato 10 possono essere rilasciate dal momento dell'entrata in vigore della presente modificazione; devono però esserlo a contare dal 1o gennaio 1992.

5

I titolari di licenze di condurre rilasciate secondo le prescrizioni previgenti possono far valere i diritti introdotti con la presente modificazione senza cambiare la licenza.

6

I veicoli per gli esami di guida delle categorie C e C + E rispondenti alle esigenze del diritto previgente possono essere utilizzati sino al 31 dicembre 1995; tuttavia il
peso effettivo della combinazione di veicoli utilizzata per l'esame di guida della categoria C + E non deve essere inferiore a 15 t.

Disposizioni finali della modificazione del 13 novembre 1991236 1

Sono iscritte nel registro dei provvedimenti amministrativi (ADMAS) presso l'Ufficio federale delle strade le ammonizioni pronunciate a contare dal 1° gennaio
1993. Le autorità giudiziarie nelle procedure per reati perpetrati in materia di circolazione stradale e le autorità amministrative federali e cantonali competenti per rilasciare e revocare le licenze di circolazione possono, nei singoli casi, chiedere all'autorità competente in materia di circolazione stradale del domicilio attuale o precedente del conducente di comunicare loro le ammonizioni antecedentemente pronunciate, per consentire la valutazione dei precedenti di un conducente.

2

Le iscrizioni fatte secondo il diritto vigente nei registri cantonali in merito a condanne per reati in materia di circolazione stradale devono essere radiate entro il
1° gennaio 1997. Anche prima di questa data non possono più essere annunciate alle 235

RU 1991 982

236

RU 1991 2536

Ammissione di persone e veicoli 77

741.51

autorità giudiziarie simili iscrizioni e le autorità competenti in materia di circolazione stradale non possono tenerne conto se sono intercorsi più di cinque anni tra
l'infrazione attuale e quella precedente.

Disposizione finale della modificazione del 7 marzo 1994237 I Cantoni possono utilizzare ancora per due anni i formulari per permessi speciali
allestiti conformemente al diritto vigente.

Disposizione finale della modificazione del 6 giugno 1994238 Chiunque abbia annunciato per l'esame del tipo, presentando tutta la documentazione necessaria, o importato veicoli, parti di veicolo o apparecchi, prima dell'entrata
in vigore della presente modificazione, sottostà all'attuale disciplinamento.

237

RU 1994 726

238

RU 1994 1342

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Ammissione di persone e veicoli 81

741.51

Allegato 2

Certificato medico (art. 7, 49 e 65)

Per il medico Confederazione svizzera Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale Certificato medico concernente l'idoneità di Da riempire e bollare dall'autorità Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Professione:

Comune d'origine:
(Per gli stranieri: Paese d'origine) Domicilio:

Via:

come conducente di veicoli a motore del gruppo

come conducente di ciclomotori o di veicoli per i quali non è necessaria la
licenza di condurre*

come maestro conducente* - maestro conducente per l'insegnamento teorico*

come perito*

Risultati dell'esame medico A. Dati anamnestici importanti B. Accertamenti 1

Costituzione generale (tipo di costituzione) 11

Statura (senza scarpe): Peso (senza indumenti): 12

Il candidato dà l'impressione di essere sano*/malato* * Sottolineare quanto conviene.

Circolazione stradale 82

741.51

2

Sistema nervoso Riflessi:

Atetosi:

Senso della posizione e dell'equilibrio: Alterazioni psico-mentali: 3

Vista

31

Acuità visiva:

a destra non corr.

corr.

a sinistra non corr: corr:

32

Senso cromatico:

33

Campo visivo:

a destra:

a sinistra:

34

Anomalie o malattie degli occhi: 35

Visione monoculare: congenita:

dovuta ad infortunio: dovuta a malattia:

4

Udito

41

Voce di conversazione: a destra:

a sinistra:

42

Malattie dell'orecchio interno o medio: 5

Gabbia toracica e colonna vertebrale Deformazioni, difformità, irrigidimenti: 6

Organi respiratori 61

Vie respiratorie superiori e inferiori: 62

Polmoni:

7

Cuore e vasi sanguigni 71

Area cardiaca (matità relativa, battito della punta): 72

Battiti cardiaci, ev. soffi: 73

Ritmo cardiaco in riposo: dopo 10 flessioni sui ginocchi: tempo di ricupero:

74

Pressione arteriosa (sistolica e diastolica): 8

Addome e organi del ricambio 81

Organi della digestione: 82

Organi urogenitali, compresa l'analisi dell'urina circa la presenza
di albumina e di zucchero:

Ammissione di persone e veicoli 83

741.51

83

Sistema endocrino:

84

Ernie, prolassi:

9

Membra

91

Anomalie, mutilazioni: 92

Turbe funzionali:

10

Il candidato deve essere inviato da uno specialista? Sì*/No*

Luogo e data:

Firma del medico:

* Sottolineare quanto conviene.

Circolazione stradale 84

741.51

Allegato 3240 Rapporto medico (Art. 7, 49 e 65)

Per l'autorità che rilascia la licenza Confederazione svizzera Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale Rapporto del medico concernente l'idoneità di Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Professione:

Comune d'origine:
(Per gli stranieri: Paese d'origine) Domicilio:

Via:

Come conducente di veicoli a motore del gruppo

a

Come conducente di ciclomotori o di veicoli per i quali non è necessaria la
licenza di circolazione* Come maestro conducente* - maestro conducente per l'insegnamento
teorico*

Come perito*

Indicazioni determinanti per il giudizio del medico:* 1

Il candidato è idoneo a condurre 11 veicoli del terzo gruppo (cat. A, A1, A2, B, C1, D2, F, G) Sì*/No*

12 veicoli del secondo gruppo (cat. C, D1) Sì*/No*

13 veicoli del primo gruppo (cat. D) Sì*/No*

14 Ciclomotori o veicoli per i quali non è necessaria la licenza di condurre Sì*/No*

* Sottolineare quanto conviene.

240 Aggiornato giusta il n. II dell'O del 13 feb. 1991 in vigore dal 1o giu. (RU 1991 982).

Ammissione di persone e veicoli 85

741.51

2

Il candidato è idoneo come 21

maestri conducenti (cat. I, II e IV) Sì*/No*

22

maestro conducente per l'insegnamento teorico (cat. III) Sì*/No* 23

Perito Sì*/No*

3

Il candidato è idoneo purchè si sottoponga alle seguenti condizioni speciali
mediche:

4

Ripetizione dell'esame ogni ......... anni da parte del medico di fiducia*/ medico di casa* 5

Altre osservazioni: Luogo e data:

Firma del medico:

* Sottolineare quanto conviene.

Circolazione stradale 86

741.51

Allegato 4241 Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza
di condurre

(Art. 12)

1

Dati personali (la donna coniugata deve indicare anche il cognome da nubile) Cognome:

Nome:

Eventuali cognomi precedenti: Cognome e nome dei genitori: Professione:

Data di nascita (giorno/mese/anno): Indirizzo esatto:

NPA:

Domicilio:

Comune di origine:

(stranieri: Paese di origine) Domicilio precedente: fino al

2 Malattie e infermità (rispondere con sì o no) 21

Dovete portare occhiali o lenti a contatto? 22

Soffrite di una delle malattie seguenti non completamente guarita:
malattia degli organi respiratori?

malattia del cuore o dei vasi sanguigni?

malattia dei reni?

malattia nervosa?

malattia degli organi dell'addome?

conseguenze di un infortunio (frattura del cranio, ecc.)?

23

Soffrite o avete sofferto di:
casi di svenimento?

stati di debolezza?

tossicomania (alcool, stupefacenti, medicamenti)?

malattie mentali?

epilessia o crisi analoghe?

sordità?

24

La vostra pressione arteriosa è normale? 241

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41). Aggiornato giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del
2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Ammissione di persone e veicoli 87

741.51

In caso negativo: troppo alta? troppo bassa? 25

Siete stato ricoverato in un istituto per alcolizzati? 26

Avete subito una cura di disintossicazione da stupefacenti? 27

Siete stato ricoverato in una clinica psichiatrica? 28

Beneficiate di una rendita per malattia o infortunio? 29

Soffrite di altre malattie o infermità che potrebbero ostacolarvi nella guida di
un veicolo?

Osservazioni (particolari concernenti le questioni summenzionate) 3 Precedenti

31

Avete già subìto condanne (pena privativa della libertà, multa)? 32

È in corso contro di voi un procedimento penale? 33

La licenza per allievo conducente o di condurre vi è già stata negata o revocata? La guida di un veicolo vi è già stata vietata? 4 Licenze di condurre precedenti, pratica di guida 41

Possedete o avete posseduto una licenza per allievo conducente o di condurre? In caso affermativo, per quale categoria di veicoli? 42

Da quale Cantone o Stato è stata rilasciata? Data del rilascio:

42a In caso di scambio della licenza di condurre straniera: in quale Stato ha superato l'esame di conducente?

43

Concerne i candidati alla licenza per allievo conducente della categoria A:
Avete condotto regolarmente un veicolo a due ruote della categoria A1 (sino a
125 cm3) durante almeno due anni? 44

Concerne i candidati alla licenza di condurre della categoria D1:
Avete condotto regolarmente un autoveicolo della categoria B/D2 durante almeno un anno?

Circolazione stradale 88

741.51

5

Siete sotto tutela? Nome e indirizzo del tutore: Chiunque, dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza, è punito con la detenzione o con la multa (art. 97 LCStr); la licenza gli sarà revocata (art. 16 LCStr) La licenza per allievo conducente e la licenza di condurre sono rilasciate per le categorie seguenti: A

Motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm3; A1 Motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm3; A2 Quadricicli a motore e tricicli a motore, con peso a vuoto non superiore a 550 kg;

B

Autoveicoli e tricicli a motore - eccettuati quelli della categoria A2 - con
peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere,
conducente non compreso; C

Autoveicoli adibiti al trasporto di merci con peso totale superiore a 3500 kg; C1 Automobili, autoveicoli del servizio antincendio e autoveicoli adibiti ad abitazione, con peso totale superiore a 3500 kg; D

Autoveicoli adibiti al trasporto di persone, con peso totale superiore a 3500
kg con più di otto posti a sedere, conducente non compreso; D1 Veicoli a motore - eccettuati quelli delle categorie A e A1 - adibiti al trasporto professionale di persone, con peso totale non superiore a 3500 kg; il
numero di posti a sedere, oltre a quello del conducente, può essere superiore
a otto;

D2 Veicoli a motore - eccettuati quelli delle categorie A e A1 - adibiti al trasporto non professionale di persone con peso totale non superiore a 3500 kg;
il numero di posti a sedere, oltre a quello del conducente, può essere superiore a otto; E

Rimorchi con peso totale superiore a 750 kg, trainati da veicoli a motore
della categoria C;

F

Veicoli a motore che non possono superare 45 km/h, trasporti professionali
di persone esclusi;

G

Veicoli a motore agricoli con una velocità massima di 30 km/h.

Ammissione di persone e veicoli 89

741.51

Luogo e data:

Firma del(della) candidato(a): Per i minorenni e le persone sotto tutela,
firma del rappresentante legale: Allegati:

...... foto formato passaporto (35x45 mm)

Libretto per stranieri e licenza di condurre straniera (per gli stranieri)

Circolazione stradale 90

741.51

Allegato 5242 Esame preliminare per maestri conducenti (Art. 49)

1

Scopo

L'esame preliminare deve permettere di accertare l'istruzione generale del
candidato, la sua prontezza di spirito, l'attitudine pedagogica e la facoltà di
acquisire la formazione di maestro conducente.

2

Materie

L'esame preliminare comprende: 21

Un colloquio d'esame vertente su questioni generali di diverse materie (ad es.
geografia, civica ed economia, problemi attuali) tenuto conto degli speciali
campi d'interesse del candidato; il colloquio è diretto da due membri della
commissione d'esame fra i quali deve esserci uno psicologo o un pedagogo; 22

compiti di calcolo sotto forma di esempi pratici (in forma scritta); 23

redazione scritta di una lettera semplice; 24

componimento, a scelta dell'esaminando, fra tre temi diversi; 25

un esame pratico di guida:
a. per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria I o III, con un autoveicolo rispondente alle esigenze dei veicoli d'esame della
categoria B, ed inoltre provvisto almeno di due posti in più oltre a quello
del conducente;

b. per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria II, con una combinazione di veicoli composta da un autocarro e un rimorchio a
due o più assi; l'autocarro deve essere provvisto di due posti in più oltre a
quello del conducente; c. per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria IV, con un motoveicolo a due ruote, a due posti, senza carrozzino laterale, della
cilindrata di almeno 500 cm3 e con un peso a vuoto di almeno 180 kg; 26

un esame teorico di guida:
a. corrispondente all'esame teorico della categoria B per i candidati alla licenza di maestro conducente delle categorie I, III o IV;

b. corrispondente all'esame teorico della categoria C per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria II.

242

Aggiornato giusta il n. II dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

Ammissione di persone e veicoli 91

741.51

3

Disposizioni speciali 31

Il titolare della licenza per maestro conducente delle categorie I, III o IV, che
intende conseguire la licenza per maestro conducente della categoria II, prima
della formazione deve sostenere unicamente l'esame pratico di guida conformemente alla cifra 25 lettera b e l'esame teorico conformemente alla cifra 26
lettera b.

32

Il titolare della licenza per maestro conducente delle categorie I, II, III, che
intende conseguire la licenza di maestro conducente della categoria IV, prima
della formazione deve sostenere unicamente l'esame pratico di guida conformemente alla cifra 25 lettera c.

Circolazione stradale 92

741.51

Allegato 6243 Gruppi di materie per gli esami teorici dei maestri conducenti (Art. 50 e 52)

1

Per la licenza per maestro conducente delle categorie I, II e IV 1° Gruppo di materie: Psicologia Psicologia del traffico, sviluppo della personalità, comunicazione.

2° Gruppo di materie: Diritto in materia di circolazione stradale Norme della circolazione e segnaletica; responsabilità civile e assicurazioni;
licenze; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del
diritto penale in materia di circolazione e conoscenze delle infrazioni che vi
sono previste; prescrizioni riguardanti lo sdoganamento di veicoli a motore e
accessori importati; prescrizioni riguardanti i maestri conducenti; prescrizioni
sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a
motore; prescrizioni sul traffico internazionale.

3° Gruppo di materie: Teoria della circolazione Modo di osservare la circolazione; ambiente rispetto alla circolazione; dinamica e tattica della circolazione; statistica del traffico; comportamento in caso
di incidenti; pronto soccorso; pericoli e conseguenze dell'ingerire bevande
alcooliche e medicinali.

4° Gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli a motore Le operazioni fondamentali della matematica; problemi di statica, dinamica,
cinematica; costruzione e funzionamento dei freni, dei fari, dei motori a combustione interna, dell'equipaggiamento elettrico e della trasmissione in quanto
siano necessarie per giudicare la sicurezza del funzionamento e il buono stato
di marcia; conoscenze pratiche dei veicoli a motore in quanto siano necessarie
per mantenere il veicolo in buono stato.

5° Gruppo di materie: Gestione aziendale Contabilità e calcolo dei costi.

2

Nozioni supplementari per maestro conducente della categoria II Diritto in materia di circolazione stradale Norme e prescrizioni concernenti il traffico dei veicoli pesanti: prescrizione
della circolazione, uso dei veicoli e trasporti speciali, divieto di circolare la
domenica e la notte, trasporto di merci pericolose.

243

Aggiornato giusta il n. II dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991
982).

Ammissione di persone e veicoli 93

741.51

Tecnica dei veicoli a motore e fisica Costruzione e funzionamento dei dispositivi di frenatura di autoveicoli pesanti e dei loro rimorchi, della trasmissione e dei congegni per il ribaltamento;
generi e modo di funzionamento dei motori di autoveicoli pesanti; uso dei rimorchi; pneumatici e cerchioni; odocronografo; fisica applicata alla guida.

3

Nozioni supplementari per la licenza per maestro conducente
della categoria IV
Tecnica del motoveicolo e fisica Nozioni pratiche sui motoveicoli e conoscenze della costruzione e dell'equipaggiamento dei diversi motoveicoli, segnatamente per quanto concerne
pneumatici, freni, propulsione e trasmissione, impianto elettrico, in quanto
siano necessarie per valutare la sicurezza d'esercizio e il buono stato di marcia; fisica applicata alla guida di motoveicoli a due e tre ruote.

Circolazione stradale 94

741.51

Allegato 7244 Gruppi di materie per gli esami dei periti (Art. 66 e 67)

1

Periti incaricati degli esami di conducente e degli esami dei veicoli 11

Conoscenze teoriche 1° gruppo di materie: Diritto Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri dei periti; norme della circolazione e della segnaletica; responsabilità civile ed assicurazioni; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale
stradale e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste.

2° gruppo di materie: Psicologia Conoscenza generale degli uomini; valutazione del lavoro e del comportamento; idoneità a condurre; principi fondamentali sul modo di tenere una
conversazione; fattori determinanti nello svolgimento dell'esame di conducente; attività del perito come compito speciale; rapporto tra perito e
pubblico.

3° gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità;
legge sulle leve; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; istallazioni
elettriche; motori; freni; carburatore; trasmissione; ruote e pneumatici; telaio e
sterzo; conoscenza banchi di prova.

4° gruppo di materie: Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei
veicoli stradali.

5° gruppo di materie: Senso della guida Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circolazione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze
dell'ingerire alcool; stupefacenti e medicamenti.

12

Lavori pratici 6° gruppo di materie: Tenere un esame pratico di conducente, con autoveicolo leggero, e valutazione del candidato.

7° gruppo di materie: Procedere all'esame tecnico di un autoveicolo leggero
(autofurgone o autoarticolato leggero) e compilazione dei documenti di controllo.

2

Periti incaricati degli esami di conducente 21

Conoscenze teoriche 244

Aggiornato giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Ammissione di persone e veicoli 95

741.51

1° gruppo di materie: Diritto Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri del perito; norme della circolazione e della segnaletica; responsabilità civile e assicurazioni; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale stradale e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste.

2° gruppo di materie: Psicologia Conoscenze generale degli uomini; valutazione del lavoro e del comportamento; idoneità a condurre; principi fondamentali sul modo di tenere una
conversazione; fattori determinanti nello svolgimento dell'esame di conducente; attività del perito come compito speciale; rapporto tra perito e
pubblico.

3° gruppo di materie: Senso della guida Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circolazione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze
dell'ingerire alcool; stupefacenti e medicamenti.

22

Lavori pratici 4° gruppo di materie: Tenere un esame pratico di conducente, con autoveicolo leggero, e valutazione del candidato.

3

Perito incaricato degli esami dei veicoli 31

Conoscenze teoriche 1° gruppo di materie: Diritto Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri del perito.

2° gruppo di materie: Psicologia Principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; attività del
perito come compito speciale; rapporto tra perito e pubblico.

3° gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità;
legge sulle leve; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; istallazioni elettriche; motori; freni; carburatore; trasmissione; ruote e pneumatici;
telaio e sterzo; conoscenza banchi di prova.

4° gruppo di materie: Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei
veicoli stradali.

32

Lavori pratici 5° gruppo di materie: Procedere all'esame tecnico di un autoveicolo leggero
(autofurgone o autoarticolato leggero) e compilazione dei documenti di controllo.

Circolazione stradale 96

741.51

Allegato 8

Ordine di prelevare il sangue (conferma);
rapporto della polizia
(Art. 142)

Il medico dott.

è stato incaricato

verbalmente (telefonicamente), da (autorità

competente),

in conformità dell'articolo 139 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione
alla circolazione di persone e veicoli, di effettuare un prelievo di sangue sulla persona seguente: Cognome:

Luogo d'origine:

Nome:

Luogo di domicilio: Data di nascita:

Professione:

La persona in questione era conducente di un autoveicolo, di un motoveicolo, di un
velocipede, era pedone*.

(Indirizzo dell'istituto di medicina legale del laboratorio per l'analisi del sangue) Si chiede a

di analizzare l'allegato campione di sangue, tenendo conto delle indicazioni che seguono, in conformità dell'articolo 141 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli e di trasmettere il rapporto all'ufficio
delle strade sottoindicato come pure all'autorità competente in materia di circolazione stradale.

Data e ora del fatto: Data e ora del prelievo del sangue: Genere, quantità e ora dell'ultima ingestione di cibo: Genere e quantità di alcool consumato prima del fatto e ora in cui è stato ingerito: Genere e quantità di alcool ingerito tra il fatto e il prelievo del sangue: Sintomi di ebrietà costatati dai testimoni: Sintomi di ebrietà costatati dalla polizia: (esame dell'alito) * Sottolineare quanto conviene.

Ammissione di persone e veicoli 97

741.51

Breve spiegazione dei fatti: il

Bollo e firma dell'Ufficio delle strade L'originale va al medico incaricato.

- Una copia va all'istituto di medicina legale o al laboratorio per l'analisi del sangue.

Circolazione stradale 98

741.51

Allegato 9

Reperto medico (Art. 142)

1

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Peso:

kg

2

Data e ora del fatto: 3

Data e ora del prelievo del sangue: eseguito da:

(Disinfezione senza alcool della pelle e degli strumenti) 4

Dati anamnestici: 41

Indicazioni sul consumo di alcool: Prima del fatto: da quando a quando: cosa:

quanto:

Dopo il fatto: da quando a quando: cosa:

quanto:

Ultimo consumo di alcool: quando: cosa:

quanto:

42

Ultima ingestione di cibo: quando: cosa:

5

Constatazioni oggettive: 51

Comportamento e aspetto generale: calmo - eccitato - aggressivo - scortese - ostile - affaticato - assonnato - timido - incertezza - motoria - urto di vomito - singhiozzo - fetore etilico* 52

Sintomi fisici:

Colore del viso: pallido - arrossato - cianotico*
Congiuntive: arrossate - non arrossate*
Pupille: normali - piccole - dilatate* Equilibrio: Romberg:

Deambulazione:

Prova del dito:

Eventuali ferite:

53

Sintomi psichici:
Stato psichico: normale - euforico - apatico - depresso*
Amnesia: si - no*

Orientamento nel tempo e nello spazio: normale - incerto - mancante*
Capacità di giudicare (riguardo alla situazione): buona - insufficiente nulla* 6

Medicamenti ingeriti:
(sedativi, antinevralgici, neuroplegici, antibiotici, narcotici, antistaminici) Cosa: quando:

dose:

* Sottolineare quanto conviene.

Ammissione di persone e veicoli 99

741.51

7

Parere del medico: L'interessato sembra essere in modo irrilevante, debolmente, mediocremente, fortemente, sotto l'influsso dell'alcool.

8

Breve eventuale rapporto e osservazioni particolari: 9

Nome e indirizzo: 91

Del medico che ha proceduto alla visita: 92

Dell'ausiliario che ha eventualmente eseguito il prelievo del sangue: Il medico sottoscritto conferma che il prelievo del sangue è stato eseguito con strumenti assolutamente sprovvisti di alcool (siringa - venula) e che la pelle non è stata
disinfettata con alcool. Disinfettante adoperato per la pelle: Data:

Firma:

Circolazione stradale 100

741.51

Allegato 10 245 245 Abrogato dal n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).