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01.06.2015 - 31.03.2016
19.08.2014 - 31.05.2015
01.07.2014 - 18.08.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.09.2009 - 31.12.2010
05.12.2008 - 31.08.2009
01.04.2008 - 04.12.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.12.2005 - 28.02.2006
01.10.2005 - 30.11.2005
01.03.2005 - 30.09.2005
01.02.2005 - 28.02.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.11.2003 - 29.02.2004
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741.51

Ordinanza
sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli

(Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)1

del 27 ottobre 1976 (Stato 1° maggio 2024)

1 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12 capoversi 1, 3 e 4, 13 capoversi 2 e 4, 15 capoversi 4-6,
15a capoverso 2bis, 15c capoversi 2 e 3, 22 capoverso 1, 25, 57, 103 capoversi 1 e 3, nonché 104-106 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr),3

ordina:

2 RS 741.01

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

Introduzione

Art. 14 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'ammissione dei conducenti di veicoli e dei veicoli alla circolazione stradale, la formazione e il perfezionamento dei conducenti nonché le esigenze poste agli esperti della circolazione.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

Art. 25 Abbreviazioni

1 Per le autorità e le organizzazioni sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:6

a.
DATEC: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
b.
USTRA: Ufficio federale delle strade;
c.7
FSP: Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi;
d.8
SSML: Società Svizzera di Medicina Legale;
e.9
SPC: Società svizzera di psicologia della circolazione.

2 Per le prescrizioni vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

a.
LCStr: legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
b.
ONC: ordinanza del 13 novembre 196210 sulle norme della circolazione stradale;
c.
OAV: ordinanza del 20 novembre 195911 sull'assicurazione dei veicoli;
d.
OETV: ordinanza del 19 giugno 199512 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
e.
LIAut: legge federale del 21 giugno 199613 sull'imposizione dei veicoli;
f.
OLR1: ordinanza del 19 giugno 199514 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore;
g.
OLR2: ordinanza del 6 maggio 198115 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.

3 Per i sottosistemi del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

a.
SIAC Provvedimenti: sottosistema SIAC Provvedimenti;
b.
SIAC Persone: sottosistema SIAC Persone.16

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

7 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

8 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

9 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

10 RS 741.11

11 RS 741.31

12 RS 741.41

13 RS 641.51

14 RS 822.221

15 RS 822.222

16 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

1 Ammissione di persone17

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

1118 Disposizioni generali

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Art. 3 Categorie di licenze

1 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie seguenti:

A:
motoveicoli;
B:19
autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e non più di otto posti20, escluso quello del conducente;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 3500 kg;
C:21
autoveicoli con peso totale superiore a 3500 kg e non più di otto posti22, escluso quello del conducente;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
D:23
autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti, escluso quello del conducente;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
BE:
le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio che come combinazione non rientrano nella categoria B;
CE:
le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg;
DE:
le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg.

2 La licenza di condurre è rilasciata per le sottocategorie seguenti:

A1:
motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e una potenza del motore massima di 11 kW;
B1:24
tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 670 kg e quadricicli a motore;
C1:25
autoveicoli con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 7500 kg e non più di otto posti, escluso quello del conducente;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
D1:26
autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti, ma non più di sedici, escluso quello del conducente;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
C1E:27
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg;
D1E:28
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg e il rimorchio non sia adibito al trasporto di persone.

3 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie speciali seguenti:

F:29
veicoli a motore, esclusi motoveicoli, la cui velocità massima non supera 45 km/h;
G:
30 veicoli a motore agricoli e forestali31, come pure carri di lavoro, carri a motore industriali immatricolati e trattori impiegati a scopo agricolo e forestale, la cui velocità massima non supera 30 km/h, esclusi i veicoli eccezionali32;
M:
ciclomotori.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).

20 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

22 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 31).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).

29 Correzione del 19 ago. 2014 (RU 2014 2601).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4191).

31 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018 in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

32 Nuova espr. giusta il n. I cpv. 1 dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 31). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4 Autorizzazioni

1 La licenza di condurre della categoria:

A:
autorizza a condurre veicoli della sottocategoria A1 e B1 e delle categorie speciali F, G e M;
B:
autorizza a condurre veicoli a motore della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M;
C:
autorizza a condurre veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M;
D:
autorizza a condurre veicoli della categoria B, delle sottocategorie B1, C1 e D1 e delle categorie speciali F, G e M;
BE:
autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria DE e delle sottocategorie C1E e D1E , se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore;
CE:
autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e delle sottocategorie C1E e D1E, se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore;
DE:
autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria BE e delle sottocategorie C1E e D1E.

2 La licenza di condurre della sottocategoria:

A1:
autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M;
B1:33
autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M nonché motoslitte;
C1:
autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M;
D1:
autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M;
C1E:
autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria D1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore;
D1E:
autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria C1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore.

3 La licenza di condurre della categoria speciale:

F:
autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali G e M;
G:34
autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli e forestali speciali e trattori agricoli e forestali la cui velocità massima non supera 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo e forestale la cui velocità massima non supera 40 km/h, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall'USTRA.

4 Le autorizzazioni giusta i capoversi 1-3 devono essere registrate nel SIAC Persone.35

5 Inoltre, nel traffico interno:

a.
la licenza di condurre della categoria D autorizza a condurre filobus vuoti;
b.36
la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli adibiti al trasporto di agenti di polizia e autoveicoli del servizio antincendio con più di otto posti, veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti;
c.
la licenza di condurre della sottocategoria C1 autorizza a condurre veicoli vuoti della sottocategoria D1;
d.
la licenza di condurre delle categorie B e C e della sottocategoria C1 autorizza a trainare rimorchi agricoli e forestali o rimorchi del servizio antincendio, della polizia e della protezione civile;
e.37
la licenza di condurre della sottocategoria B1 nonché delle categorie speciali F, G e M autorizza a trainare rimorchi con veicoli di queste categorie di licenze;
f.38
la licenza di condurre della categoria B autorizza a:
1.
condurre autoveicoli leggeri della sottocategoria D1 per la riparazione di guasti, per il rimorchio, per corse di trasferimento e di prova connesse al commercio di veicoli, a riparazioni o a modifiche dei veicoli, per corse di prova di veicoli nuovi da parte di fabbricanti e importatori, per collaudi di veicoli da parte di esperti nonché per controlli ufficiali di veicoli e per recarsi al luogo di questi controlli,
2.
condurre autoveicoli pesanti con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 4250 kg e non più di otto posti, escluso quello del conducente, se a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV39) e il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero; è consentito il traino di un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
g.40
la licenza di condurre delle categorie B e F autorizza a condurre risciò elettrici;
h.41
la licenza di condurre della categoria BE autorizza a condurre autoveicoli pesanti con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 4250 kg e non più di otto posti, escluso quello del conducente, trainanti un rimorchio con peso totale di oltre 750 kg, se il veicolo trattore è a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) e il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.

6 Qualora il capoverso 5 autorizzi a condurre veicoli vuoti di altre categorie o sottocategorie e filobus, è consentito trasportare le persone incaricate di constatare i difetti, di controllare le riparazioni nonché di eseguire i collaudi ufficiali dei veicoli.42

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

35 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 31).

38 Introdotta dal n. I dell'O del 26 set. 2003 (RU 2003 3719). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 15).

39 RS 741.41

40 Introdotta dal n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).

41 Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 15).

42 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Art. 5 Eccezioni all'obbligo di possedere una licenza

1 Non necessitano di una licenza per allievo conducente:

a.
i titolari della licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che fanno domanda di una licenza di condurre della sottocategoria D1;
b.
i titolari della licenza di condurre della categoria C che fanno domanda di una licenza di condurre della categoria D;
c.
i richiedenti una licenza di condurre delle categorie speciali G e M.

2 Non necessitano di una licenza di condurre le persone che:

a.
conducono a piedi un monoasse senza rimorchio;
b.
conducono un carro a mano provvisto di motore;
c.
conducono un autoveicolo di lavoro utilizzato in cantieri delimitati non completamente chiusi alla circolazione;
d.
conducono un ciclomotore leggero;
e.43
conducono un monopattino autobilanciato;
f.44
conducono una sedia a rotelle motorizzata con una velocità massima di 20 km/h.

3 Autorizzando il traffico interno di una impresa conformemente all'articolo 33 OAV45, l'autorità cantonale può permettere eccezioni in merito alla categoria, alla sottocategoria o categoria speciale della licenza di condurre necessaria (art. 3).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 15).

44 Introdotta dal n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).

45 RS 741.31

11a46 Esami medici e psicologici di idoneità alla guida

46 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

Art. 5a Principio

1 Gli esami medici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza possono essere effettuati soltanto sotto la responsabilità di medici riconosciuti.

2 Gli esami psicologici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza possono essere effettuati soltanto sotto la responsabilità di psicologi riconosciuti.

Art. 5abis Livelli di riconoscimento

1 L'autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:

a.47
livello 1: visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza di condurre che abbiano superato i 75 anni di età;
b.
livello 2:
1.
primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1, oppure a un permesso per il trasporto professionale di persone,
2.
visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di una licenza di condurre di cui al numero 1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone,
3.
esami di esperti della circolazione di cui all'articolo 65 capoverso 2 lettera d;
c.
livello 3:
1.
secondo esame di persone di cui alle lettere a e b, se il primo esame non consente di giungere a un risultato univoco sull'idoneità alla guida,
2.
primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone sulla cui idoneità medica alla guida di veicoli a motore sussistano dubbi da parte dell'autorità cantonale,
3.48
primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone che abbiano superato i 75 anni di età o presentino disabilità fisiche,
4.
visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie, e
5.
esami medici di idoneità alla guida nei casi previsti all'articolo 15d capoverso 1 lettere d ed e LCStr;
d.
livello 4: tutti gli esami e perizie medici di idoneità e abilità alla guida.

2 I medici specialisti consultati da un medico riconosciuto di cui al capoverso 1 per esami di verifica dell'idoneità alla guida non necessitano di alcun riconoscimento.

3 I titolari di riconoscimento di livello superiore possono effettuare tutti gli esami per i quali sia prescritto un riconoscimento di livello inferiore.

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2809).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

Art. 5b Requisiti per il riconoscimento dei medici che effettuano esami di idoneità alla guida

1 I medici che intendono effettuare esami di livello 1 sono riconosciuti:

a.
se possiedono un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto; e
b.
se dispongono delle conoscenze e competenze di cui all'allegato 1bis e sono in grado di attestarlo all'autorità cantonale.

2 I medici che intendono effettuare esami di livello 2 sono riconosciuti:

a.
se possiedono il riconoscimento di livello 1; e
b.
se hanno superato i moduli 4 e 5 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.

3 I medici che intendono effettuare esami di livello 3 sono riconosciuti:

a.
se possiedono il riconoscimento di livello 2; e
b.
se hanno superato il modulo 6 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.

4 I medici che intendono effettuare esami di livello 4 sono riconosciuti se possiedono il titolo di «Medico del traffico SSML» o un titolo riconosciuto come equivalente dalla SSML.

5 Come requisito per l'ottenimento del riconoscimento dei livelli 2 e 3 possono essere richiesti soltanto i moduli di aggiornamento in medicina del traffico della SSML la cui durata e contenuto siano stati approvati dall'USTRA.

Art. 5d Procedura di riconoscimento

1 Il riconoscimento è concesso dall'autorità del Cantone nel quale il medico o lo psicologo svolge prevalentemente la sua attività.

2 L'autorità cantonale può prescrivere che l'attestazione di cui all'articolo 5b capoverso 1 lettera b sia effettuata elettronicamente.

Art. 5f Proroga del riconoscimento

1 Il riconoscimento viene prorogato di cinque anni per i medici:

a.
di livello 1, se il titolare attesta all'autorità cantonale di continuare a soddisfare i requisiti di cui all'allegato 1bis o ha ottenuto il riconoscimento di un livello superiore;
b.
di livello 2 e 3, se il titolare ha partecipato a un corso di aggiornamento in medicina del traffico di almeno mezza giornata ovvero quattro ore o ha ottenuto il riconoscimento di un livello superiore;
c.
di livello 4, se il titolare dimostra di aver partecipato a un corso di aggiornamento secondo il regolamento sui titoli della sezione Medicina del traffico della SSML.

2 L'autorità cantonale può prescrivere che l'attestazione di cui al capoverso 1 lettera a sia effettuata elettronicamente.

3 Il riconoscimento di uno psicologo del traffico viene prorogato di cinque anni se questi dimostra di aver frequentato i corsi previsti dal programma di formazione postuniversitaria per il conseguimento del titolo di «Psicologo/a specialista in psicologia del traffico FSP» o un corso di aggiornamento riconosciuto come equivalente dalla SPC.

Art. 5h Garanzia della qualità

1 Le attività di aggiornamento finalizzate alla proroga del riconoscimento dei livelli 2 e 3 sono accreditate solo se sono state approvate dai Cantoni. L'approvazione avviene d'intesa con la SSML e la SPC.

2 I Cantoni possono affidare a terzi la verifica dell'adempimento dei requisiti per il riconoscimento e della qualità dei corsi di aggiornamento offerti.

Art. 5i Esecuzione degli esami e comunicazione dei risultati

1 L'autorità cantonale mette a disposizione del medico o dello psicologo tutti i documenti concernenti l'idoneità alla guida della persona da esaminare.

2 I medici devono effettuare gli esami di cui agli articoli 11b, 27 capoverso 1 nonché 65 capoverso 2 lettera d conformemente agli allegati 2 e 2a.

3 I medici e gli psicologi devono comunicare i risultati degli esami alle persone esaminate e alle autorità cantonali.50

4 Per la notifica dei risultati alle autorità cantonali, i medici utilizzano i moduli di cui:

a.
all'allegato 3 per esami secondo gli articoli 6 capoverso 4 lettera a numero 1, 11b, 27 capoverso 1 e 65 capoverso 2 lettera d;
b.
all'allegato 3a per esami secondo gli articoli 7 capoverso 1bis e ...51;
c.
all'allegato 4 per esami secondo l'articolo 9 capoverso 1.

5 Le autorità cantonali possono mettere a disposizione i moduli di cui al capoverso 4 in forma elettronica. Se un'autorità cantonale ricorre a tale possibilità, può chiedere di ricevere i moduli solo elettronicamente.52

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

51 Il riferimento è stato cancellato il 1° feb. 2019 ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

52 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

Art. 5j53 Procedura in caso di risultato non univoco degli esami

1 Se l'esame di verifica dell'idoneità alla guida non consente di giungere a un risultato univoco, il medico può richiedere all'autorità cantonale che un medico in possesso del riconoscimento di un livello superiore esegua un esame complementare. In caso di risultato non univoco di un esame di cui all'articolo 27 capoverso 1 lettera b, il medico interpellato deve possedere almeno il riconoscimento di livello 3.

2 Se sussistono dubbi in merito al risultato dell'esame, un medico in possesso del riconoscimento di livello 4 può chiedere all'autorità cantonale di disporre una corsa di verifica dell'idoneità alla guida cui partecipino un medico in possesso del riconoscimento di livello 4 e un esperto della circolazione.

3 Se la persona esaminata non supera la corsa di verifica dell'idoneità alla guida, l'esperto della circolazione le ritira immediatamente la licenza di condurre e la inoltra all'autorità cantonale.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

1254 Esame di conducente

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

121 Requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre

Art. 5k55 Domicilio in Svizzera

1 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre e i permessi per il trasporto professionale di persone sono rilasciati soltanto a persone domiciliate in Svizzera, che vi soggiornano oppure che vogliono condurre per professione veicoli a motore immatricolati in Svizzera.

2 Per i dimoranti settimanali il domicilio della famiglia vale come domicilio se vi ritornano regolarmente in media due volte al mese.

55 Originario art. 5a.

Art. 6 Età minima

1 L'età minima per condurre veicoli a motore è:

a.
di 14 anni per le categorie speciali G e M;
b.56
per la categoria speciale F:
1.
per i veicoli a motore di lavoro e i trattori la cui velocità massima non supera i 45 km/h nonché i carri a motore e i veicoli agricoli e forestali: 16 anni,
2.
per gli altri veicoli: 18 anni;
c.57
per la sottocategoria A1:
1.
per le motoleggere: 15 anni,
2.
per gli altri veicoli: 16 anni;
cbis.58
per le categorie B e BE: 17 anni;
d.59
per le categorie A, C e CE e le sottocategorie B1, C1 e C1E: 18 anni;
e.
di 21 anni per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E;
f.60
per i veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre: 16 anni.

2 Gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» o «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» possono ottenere la licenza per allievo conducente delle categorie C e CE a partire da 17 anni compiuti. L'esame di conducente delle categorie B, BE, C e CE può essere sostenuto al più presto sei mesi prima del compimento dei 18 anni. La licenza di condurre può essere rilasciata soltanto una volta compiuti i 18 anni.61

2bis Gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli leggeri CFP» possono sostenere l'esame pratico di conducente delle categorie B o BE al più presto sei mesi prima del compimento dei 18 anni. La licenza di condurre può essere rilasciata soltanto una volta compiuti i 18 anni.62

2ter Gli apprendisti che superano l'esame pratico di conducente delle categorie B, BE, C o CE prima del compimento dei 18 anni possono guidare veicoli a motore fino al rilascio della licenza di condurre solo se accompagnati. L'accompagnatore deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 15 capoverso 1 LCStr. L'autorizzazione a condurre deve essere comprovata dalla licenza per allievo conducente firmata dall'esperto della circolazione o dall'attestato d'esame. Tale guida accompagnata non è considerata scuola guida ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1.63

3 ...64

3bis ...65

4 L'autorità cantonale può:

a.
alle persone con disabilità che hanno bisogno di un veicolo a motore e sono in grado di guidarlo con sicurezza:66
1.67
rilasciare una licenza di condurre della categoria B, della sottocategoria B1 o delle categorie speciali F o M prima del raggiungimento dell'età minima richiesta, basandosi sulla notifica di cui all'allegato 3 da parte di un medico che possieda almeno il riconoscimento di livello 3,
2.
autorizzare la guida di veicoli per cui non è necessaria una licenza di condurre prima del raggiungimento dell'età minima richiesta;
b.
rilasciare la licenza di condurre della categoria speciale M prima del raggiungimento dell'età minima richiesta, se non si può ragionevolmente esigere l'impiego di un altro mezzo di trasporto.

5 I titolari della licenza di condurre delle categorie speciali G o M che non hanno ancora compiuto i 16 anni possono condurre anche veicoli a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre (art. 5 cpv. 2).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

58 Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

60 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

63 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

64 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

65 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

Art. 7 Requisiti medici minimi

1 Chi intende ottenere o ha ottenuto una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1.68

1bis Chi raggiunge i valori di acuità visiva di cui all'allegato 1 numero 1.1 soltanto con un ausilio visivo deve indossare quest'ultimo durante la guida. In caso di successiva comparsa di visione monoculare occorre astenersi dalla guida per un periodo di quattro mesi, presentare un certificato oftalmologico e superare una corsa di controllo con un esperto della circolazione.69

2 Chi conduce un veicolo a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre deve soddisfare i requisiti minimi relativi alla vista di cui all'allegato 1.70

3 L'autorità cantonale può derogare ai requisiti medici minimi previsti se il richiedente soddisfa i requisiti di idoneità alla guida di cui all'articolo 14 capoverso 2 LCStr e tale condizione è attestata da un medico titolare di riconoscimento di livello 4.71

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

69 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2599). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

Art. 8 Pratica di guida

1 Il candidato alla licenza di condurre della categoria D deve dimostrare di aver condotto regolarmente un autoveicolo della categoria C o un filobus durante un anno.72

2 L'obbligo della pratica di guida secondo il capoverso 1 non concerne chi dimostra di aver concluso la formazione minima secondo il capoverso 2bis e abbia condotto:

a.
durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus; o
b.
regolarmente durante almeno due anni autoveicoli della categoria B.73

2bis Nell'ambito della formazione minima l'allievo conducente deve imparare a manovrare correttamente il veicolo e acquisire gli automatismi necessari. A seguito della formazione, l'allievo deve inoltre essere in grado di guidare rispettando gli altri utenti della strada nonché di condurre il veicolo in modo autonomo e senza pericolo per gli altri utenti. La formazione minima deve essere seguita presso un maestro conducente autorizzato a impartire lezioni di guida con un veicolo a motore o una combinazione di veicoli delle categorie C, D, CE e DE nonché delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E e che possiede una licenza di condurre della categoria D. 74

2ter La formazione minima comprende:

a.
52 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria C1 o D1;
b.
24 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria C;
c.
12 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria D limitata al traffico di linea.75

3 Il candidato alla licenza di condurre della sottocategoria D1 deve aver condotto:

a.76
durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus, o
b.
regolarmente durante almeno un anno autoveicoli della categoria B.

4 Per trasportare professionalmente persone con veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 o C1 oppure della categoria speciale F, occorre aver condotto regolarmente durante un anno un veicolo a motore della corrispondente o di una categoria di licenza superiore, eccettuate la categoria A e la sottocategoria A1.

5 Salvo disposizione contraria, vale come pratica di guida ai sensi del presente articolo la guida regolare di veicoli a motore effettuata nei due anni precedenti la presentazione della domanda di licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre. Le corse di scuola guida77 non valgono come pratica di guida.

6 Durante il periodo di prova secondo i capoversi 1-5, ma almeno nell'anno precedente il rilascio della licenza per allievo conducente o, se detta licenza non è necessaria, l'ammissione all'esame pratico di conducente, il richiedente non deve aver commesso con un veicolo a motore infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre.78

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

74 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

75 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

77 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Art. 979 Esame della vista

1 Il richiedente che non possiede ancora una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre valide deve sottoporsi a un controllo della vista prima di presentare una delle seguenti domande:

a.
domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente:
1.
della categoria A,
2.
della categoria B,
3.
della sottocategoria A1,
4.
della sottocategoria B1,
5.
della categoria speciale F;
b.
domanda per il rilascio di una licenza di condurre:
1.
della categoria speciale M,
2.
della categoria speciale G.80

1bis Il controllo della vista deve essere effettuato da un medico in possesso di un diploma federale o estero riconosciuto, un ottico diplomato o un optometrista BSc, tutti esercitanti in Svizzera.81

2 Durante l'esame devono essere controllati l'acuità visiva, il campo visivo e la motilità oculare (diplopia).

3 L'esame della vista non deve risalire a più di 24 mesi prima della presentazione della domanda.

4 ...82

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255).

81 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255).

82 Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

Art. 10 Corso di pronto soccorso

1 Per annunciarsi all'esame teorico di base, il candidato alla licenza di condurre delle categorie A, B o C oppure delle sottocategorie A1, B1 o C1 deve dimostrare di aver partecipato a un corso di pronto soccorso.

2 La prova della formazione di pronto soccorso è prodotta mediante un certificato di un istituto riconosciuto dall'USTRA. Il certificato può essere rilasciato soltanto ai partecipanti che hanno seguito interamente il corso. Il corso non deve risalire a più di sei anni prima.

3 Il corso impartisce:

a.
istruzioni riguardo alla sicurezza sul luogo dell'incidente e all'allarme delle forze di salvataggio;
b.
conoscenze sui provvedimenti che devono essere presi per garantire le funzioni vitali della persona ferita fino all'intervento del medico; e
c.
conoscenze in particolare sul collocamento corretto della persona ferita, sulla respirazione artificiale, sul comportamento in caso di gravi emorragie e le basi del massaggio cardiaco.

4 L'organizzazione e il programma dei corsi di pronto soccorso nonché le esigenze imposte agli istruttori devono essere approvate dall'USTRA.

5 Sono dispensati dal corso di pronto soccorso:

a.
i titolari di una licenza di condurre delle categorie e sottocategorie menzionate nel capoverso 1;
b.
medici, dentisti e veterinari;
c.
il personale sanitario in possesso di un diploma o di un certificato di idoneità;
d.
gli istruttori che impartiscono i corsi di pronto soccorso;
e.
altre persone non menzionate nelle lettere a-d che possono provare di aver ricevuto la formazione in materia di pronto soccorso presso un istituto riconosciuto dall'USTRA.

122 Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza per condurre

Art. 1183 Presentazione della domanda

1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato:

a.
un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4;
b.
un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10;
c.
una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta.

2 Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido:

a.
gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni:
1.
«autista di veicoli pesanti AFC»,
2.
«meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»,
3.
«meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»;
b.
gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC».

3 Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare:

a.
tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità;
b.
i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine;
c.
tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo;
d.
i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV):
1.
titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati,
2.
passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente.

4 La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione.

5 Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima.

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

84 RS 143.11

85 RS 142.20

86 RS 142.31

87 RS 143.5

88 RS 0.142.30

89 RS 0.142.40

Art. 11b91 Esame della domanda

1 L'autorità cantonale verifica se sono adempiuti i requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone.

2 L'autorità cantonale verifica se il richiedente è registrato nel SIAC Provvedimenti. In caso affermativo, non può rilasciare, in particolare:

a.
durante la revoca temporanea o il divieto di far uso per una durata limitata della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre: una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone per una categoria di licenza che, se già posseduta prima della revoca o del divieto, avrebbe dovuto essere soggetta alla stessa misura (art. 33);
b.
durante la revoca definitiva o il divieto di far uso per una durata indeterminata della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre: una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone se i motivi della revoca o del divieto impediscono il rilascio della categoria di licenza in questione o del permesso per il trasporto professionale di persone.

3 L'autorità cantonale invita:

a.
i richiedenti che intendono conseguire una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 oppure un permesso per il trasporto professionale di persone e non possiedono ancora una licenza di condurre di queste categorie o sottocategorie né un permesso per il trasporto professionale di persone a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia il riconoscimento di livello 2;
b.
i richiedenti che hanno superato il 75° anno d'età e intendono conseguire per la prima volta una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia un riconoscimento almeno di livello 3;
c.
i richiedenti che presentano disabilità fisiche oppure sulla cui idoneità medica a condurre veicoli a motore sussistono dubbi per altri motivi a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia un riconoscimento almeno di livello 3;
d.
i richiedenti sulla cui idoneità caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore sussistono dubbi a sottoporsi a una visita presso uno psicologo del traffico riconosciuto secondo l'articolo 5c.

4 Se il rappresentante legale di un richiedente minorenne o sotto curatela generale si rifiuta di firmare il modulo di domanda, l'autorità cantonale lo convoca insieme al richiedente.

5 L'autorità cantonale può richiedere un estratto 3 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e, in caso di dubbio, un certificato di buona condotta rilasciato dalla polizia.

6 Le persone che soffrono di epilessia sono ammesse alla circolazione soltanto su presentazione di un rapporto favorevole rilasciato da un medico specialista in neurologia.

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255).

Art. 11c Segreto d'ufficio, riconoscimento dei certificati d'idoneità

1 I membri, i funzionari e gli impiegati delle autorità d'ammissione nonché le autorità di ricorso sottostanno all'obbligo di mantenere il segreto riguardo agli accertamenti e ai rapporti loro forniti in merito allo stato di salute fisica e psichica e all'esame dell'acuità visiva dei richiedenti la licenza per allievi conducenti e dei titolari di una licenza di condurre. Questa disposizione non si applica allo scambio d'informazioni tra tali autorità o con gli istituti incaricati degli esami.

2 Gli accertamenti e i rapporti concernenti lo stato di salute fisica e psichica devono essere conservati in modo che non siano accessibili a persone non autorizzate.

3 Le perizie e i rapporti ai sensi della presente ordinanza che non risalgono a più di tre mesi prima devono essere riconosciuti da tutti i Cantoni. I Cantoni si comunicano reciprocamente i nominativi dei medici e degli psicologi riconosciuti rispettivamente secondo gli articoli 5abis e 5c.92

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

123 Disposizioni comuni agli esami teorici e all'esame pratico di conducente

Art. 12 Luogo dell'esame

1 Il Cantone di domicilio può autorizzare che l'esame teorico di base, l'esame teorico complementare e l'esame pratico di conducente siano sostenuti in un altro Cantone.

2 L'autorizzazione non è necessaria se la formazione e l'esame avvengono in corsi dell'esercito.

Art. 12a Risultato dell'esame

Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato. Il non superamento dell'esame deve essere motivato, su richiesta, in forma scritta.

124 Esame teorico di base e prima registrazione dei dati nel SIAC Persone93

93 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

Art. 13 Esame teorico di base

1 L'esame teorico di base permette all'autorità d'ammissione di stabilire se il richiedente dispone delle conoscenze di cui all'allegato 11 numero II. 1.94

1bis Il candidato può sostenere l'esame teorico di base al più presto un mese prima dell'età minima richiesta.95

2 I Cantoni elaborano le domande d'esame d'intesa con l'USTRA. Possono delegare questo compito a terzi.96

3 Sono dispensate dall'esame teorico di base le persone che si candidano:

a.
a una licenza di condurre delle categorie A, B, C o D oppure delle sottocategorie A1, B1, C1 o D1, già titolari di una licenza di condurre di una di dette categorie o sottocategorie;
b.
a una licenza di condurre della categoria speciale F, già titolari di una licenza di condurre della categoria speciale G;
c.
a una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE oppure delle sottocategorie C1E o D1E, già titolari di una licenza di condurre per il veicolo trattore.

4 Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie speciali F, G o M deve sostenere un esame teorico di base adattato alla pertinente categoria del veicolo.

5 Chi, dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, intende richiedere una nuova licenza per allievo conducente deve ripetere l'esame teorico di base.97

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4519).

95 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

Art. 1498 Prima registrazione dei dati nel SIAC Persone

Prima del rilascio della licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M l'autorità d'ammissione trasmette al SIAC Persone le generalità del richiedente e i dati necessari per il rilascio della licenza.

98 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

125 Licenza per allievo conducente

Art. 15 Rilascio

1 La licenza per allievo conducente è rilasciata dopo il superamento dell'esame teorico di base. Se siffatto esame non deve essere sostenuto, la licenza per allievo conducente è rilasciata se sono adempiuti i requisiti per ottenerla.

2 La licenza per allievo conducente della categoria A è rilasciata per motoveicoli, compresi quelli con carrozzino laterale, con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg. Tale limitazione non si applica a:

a.
apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC» e sono formati da un maestro conducente della categoria A;
b.99
persone formate su motoveicoli ai fini della loro attività professionale in polizia;
c.
esperti della circolazione durante la propria formazione e perfezionamento.100

2bis La licenza per allievo conducente della categoria A senza limitazione della potenza è rilasciata a chi è in possesso da almeno due anni della licenza di condurre della categoria A con limitazione della potenza e può dimostrare una pratica di guida ineccepibile ai sensi dell'articolo 8 capoverso 6.101

3 Nella licenza per allievo conducente possono essere iscritte le stesse condizioni, restrizioni e indicazioni supplementari come nella licenza di condurre.102

4 I titolari devono annunciare entro 14 giorni all'autorità, presentando la loro licenza per allievo conducente, ogni circostanza che richiede una modifica o una sostituzione della licenza.

5 ...103

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

101 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

103 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Abrogato dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, con effetto dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

Art. 16 Validità

1 La licenza per allievo conducente è valida:

a.
quattro mesi per la categoria A e la sottocategoria A1;
b.
12 mesi per la sottocategoria B1 e la categoria speciale F;
c.
24 mesi per tutte le altre categorie.

2 La validità della licenza per allievo conducente della categoria A e della sottocategoria A1 è prorogata di 12 mesi se è provato il superamento della formazione pratica di base secondo l'articolo 19.

3 La validità della licenza per allievo conducente si estingue se:

a.
il titolare non ha superato per tre volte l'esame di conducente e l'autorità d'ammissione in base a una perizia nega l'idoneità a condurre del candidato;
b.104
il contratto di tirocinio dei seguenti apprendisti è risolto prima che abbiano compiuto 18 anni:
1.
gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC»,
2.
gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»,
3.
gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari105

4 Può richiedere una seconda licenza per allievo conducente soltanto chi, in base a una perizia dell'autorità d'ammissione, è ritenuto idoneo a condurre oppure chi, alla scadenza della durata di validità della prima licenza per allievo conducente, non ha ancora usufruito di tutte le possibilità di ripetere l'esame. L'autorità d'ammissione stabilisce eventuali condizioni.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

Art. 17 Scuola guida

1 È considerata corsa di scuola guida ogni corsa effettuata con un veicolo a motore il cui conducente deve essere titolare di una licenza per allievo conducente.

2 La licenza per allievo conducente della categoria A, delle sottocategorie A1 e B1 e della categoria speciale F autorizza a effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore.

2bis La licenza per allievo conducente della sottocategoria D1 autorizza a effettuare corse di scuola guida con veicoli della sottocategoria C1, quella della sottocategoria D1E corse di scuola guida con una combinazione di veicoli della sottocategoria C1E.106

3 Il titolare della licenza per allievo conducente delle categorie BE, CE o DE e delle sottocategorie C1E o D1E può effettuare, senza accompagnatore, corse di scuola guida con autotreni se è già in possesso della licenza di condurre per il veicolo trattore.

4 Nelle corse di scuola guida con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 non possono essere trasportate persone. Sono eccettuati l'accompagnatore ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l'esperto della circolazione e altri allievi conducenti.107

5 Nella licenza per allievo conducente devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni e condizioni:

a.
la licenza per allievo conducente della categoria C o della sottocategoria C1 autorizza a effettuare corse di scuola guida con un autoveicolo della categoria B;
b.108
i sordi e le persone che presentano disabilità fisiche possono effettuare corse di scuola guida soltanto se accompagnati da una persona ufficialmente autorizzata a formarli;
c.109
gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» o «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» possono effettuare corse di scuola guida con un veicolo a motore della categoria C o una combinazione di veicoli della categoria CE soltanto se accompagnati da un maestro conducente o una persona autorizzata a formarli. Se possiedono la licenza di condurre della categoria C, possono effettuare corse di scuola guida con una combinazione di veicoli della categoria CE senza accompagnatore;
d.110
la licenza per allievo conducente della sottocategoria C1 autorizza a effettuare corse di scuola guida con un autoveicolo dei servizi antincendio il cui peso totale supera i 7500 kg e con un autocarro per la scuola guida della categoria C.

6 Durante le corse di scuola guida gli allievi conducenti non possono effettuare trasporti professionali di persone.

106 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255).

110 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Art. 17a111 Corsa di esercitazione

1 È considerata corsa di esercitazione ogni corsa effettuata con un veicolo a motore il cui conducente non deve essere titolare di una licenza per allievo conducente e che serve da preparazione a un esame pratico di conducente.

2 Durante le corse d'esercitazione con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 per cui non è necessaria la licenza per allievo conducente, possono essere trasportati l'accompagnatore giusta l'articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l'esperto della circolazione e altri allievi conducenti; il conducente deve recare seco una conferma dell'ammissione all'esame di conducente della categoria D o della sottocategoria D1.

3 La conferma dell'iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 autorizza i titolari della licenza di condurre della categoria speciale G a effettuare corse di esercitazione con trattori la cui velocità massima non superi 40 km/h. Non è ammesso condurre veicoli eccezionali. Il traino di rimorchi è ammesso soltanto durante il tragitto verso il luogo dove si svolge il corso e durante il corso. Gli organizzatori di corsi di guida di trattori possono confermare l'iscrizione al più presto un mese prima della data del corso.

111 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

126 Formazione di guida

Art. 18 Corsi di teoria della circolazione

1 Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie A o B oppure delle sottocategorie A1 o B1 deve poter provare di aver frequentato un corso di teoria della circolazione.112

2 La frequenza del corso presuppone il possesso di una licenza per allievo conducente.

3 Sono dispensate dal corso le persone già titolari di una licenza di condurre di una delle categorie o sottocategorie di cui nel capoverso 1.

4 Il corso, segnatamente mediante una formazione sul comportamento nella circolazione e sui suoi pericoli, deve motivare a una condotta di guida responsabile e difensiva. Il corso dura complessivamente otto ore. È impartito da un maestro conducente.

5 Il maestro conducente rilascia all'allievo conducente un attestato che conferma la frequenza del corso di teoria della circolazione.

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

Art. 19 Formazione pratica di base degli allievi motociclisti

1 Chi vuole ottenere la licenza di condurre della categoria A o della sottocategoria A1 deve seguire, entro quattro mesi dal rilascio della licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base presso un maestro conducente in possesso dell'abilitazione della categoria A. Se viene rilasciata una nuova licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base non deve essere ripetuta.113

2 Durante la formazione pratica di base, l'allievo conducente deve acquisire le conoscenze di base della dinamica di guida e della tecnica d'osservazione, necessarie per la guida nel traffico, e imparare a servirsi correttamente del veicolo. La formazione di base deve inoltre motivare a una condotta di guida difensiva, responsabile e parsimoniosa dal profilo energetico. I candidati alla licenza di condurre della categoria A non hanno il diritto di seguire con veicoli della sottocategoria A1 la formazione pratica di base.114

3 La formazione pratica di base dura 12 ore.115

4 Il maestro conducente attesta per scritto all'allievo conducente che ha partecipato alla formazione pratica di base e ha raggiunto lo scopo del corso.

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

114 Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

Art. 19a116 Impostazione, contenuto e svolgimento

L'USTRA disciplina l'impostazione, il contenuto e lo svolgimento dei corsi di teoria della circolazione e della formazione pratica di base degli allievi motociclisti.

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

Art. 20117 Formazione degli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC»

1 Chi vuole formare apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC» necessita di un permesso di formazione. Questo è rilasciato dall'autorità cantonale soltanto a formatori o dipendenti dell'azienda che siano esperti nella professione dell'autista, abbiano guidato durante almeno tre anni autocarri senza commettere infrazioni alle norme della circolazione tali da compromettere la sicurezza del traffico, e offrano la garanzia che può essere loro affidata la formazione di giovani adulti.

2 Chi vuole ottenere il permesso di formazione deve seguire un corso di istruzione e dimostrare di possedere le necessarie conoscenze in materia di circolazione (all. 11 n. II). L'USTRA disciplina i corsi d'istruzione.

3 Il permesso di formazione è rilasciato per sei anni. Può essere prorogato per un nuovo periodo di sei anni se il titolare dimostra che, dal rilascio o dall'ultima proroga del permesso, ha frequentato un corso di ripetizione e almeno uno degli apprendisti da lui regolarmente accompagnati ha superato l'esame di conducente di autocarri.

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

Art. 20a118 Notifica della risoluzione di un contratto di tirocinio

1 In caso di risoluzione del contratto di tirocinio di un apprendista che segue la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» o «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» e se all'apprendista è stata rilasciata una licenza per allievo conducente della categoria C o CE prima del compimento dei 18 anni, il formatore deve notificare immediatamente la risoluzione del contratto all'autorità cantonale che ha rilasciato la licenza. Se l'apprendista non ha ancora compiuto 18 anni, l'autorità cantonale lo invita a restituire la licenza (art. 16 cpv. 3 lett. b).

2 In caso di risoluzione del contratto di tirocinio di un apprendista che segue la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC» e se all'apprendista è stata rilasciata una licenza per allievo conducente della categoria A senza limitazione della potenza secondo l'articolo 15 capoverso 2 lettera a, il formatore deve notificare immediatamente la risoluzione del contratto all'autorità cantonale che ha rilasciato la licenza. L'autorità cantonale invita l'apprendista a restituire la licenza e gli rilascia, per il rimanente periodo di validità, una licenza per allievo conducente della categoria A per motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg.

118 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

127 Esame teorico complementare per la guida di autocarri e autobus

Art. 21

1 L'esame teorico complementare permette all'autorità d'ammissione di stabilire se il richiedente di una licenza di condurre delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 dispone delle conoscenze di cui all'allegato 11 numero II. 2.

2 I Cantoni elaborano le domande d'esame d'intesa con l'USTRA. Possono delegare questo compito a terzi.119

3 ...120

4 ...121

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

120 Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

121 Abrogato dal n. I dell'O del 14 dic. 2018, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

128 Esame pratico di conducente

Art. 22 Esame pratico di conducente

1 Con l'esame pratico, l'esperto ufficiale della circolazione verifica se il richiedente è in grado, anche in situazioni difficili del traffico, di condurre un veicolo a motore della categoria corrispondente alla licenza secondo le norme della circolazione stradale e tenendo conto degli altri utenti della strada.

1bis Per essere ammessi all'esame pratico di conducente, i richiedenti una licenza di condurre della categoria B devono essere in possesso della licenza per allievo conducente da almeno un anno se l'hanno ottenuta prima del compimento dei 20 anni. Ciò non vale per gli apprendisti che seguono le seguenti formazioni professionali di base:

a.
«autista di veicoli pesanti AFC»;
b.
«meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»;
c.
«meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»;
d.
«autista di veicoli leggeri CFP».122

2 I requisiti d'ammissione e la materia d'esame si basano sull'allegato 12.

3 Non devono superare l'esame pratico di conducente:

a.
i titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria B1 che vogliono ottenere una licenza di condurre della sottocategoria A1 e hanno concluso la formazione pratica di base secondo l'articolo 19;
b.
le persone che vogliono ottenere una licenza di condurre delle categorie speciali G o M. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 2;
c.123
i titolari di una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che vogliono ottenere una licenza di condurre della sottocategoria D1.

4 Se durante l'esame pratico di conducente risulta che il richiedente non conosce sufficientemente le norme della circolazione, l'autorità d'ammissione ordina un nuovo esame teorico di base.

122 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 2018 (RU 2019 191). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

123 Introdotta dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Art. 23 Ripetizione

1 Chi non supera per due volte l'esame pratico di conducente è ammesso a un ulteriore esame soltanto se un maestro conducente attesta che la formazione di guida è conclusa.

2 Chi non supera per tre volte l'esame pratico di conducente può essere ammesso a un quarto esame soltanto in base a una perizia che ne attesta l'idoneità secondo l'articolo 16 capoverso 3.

129 Licenza di condurre

Art. 24124 Rilascio

1 Alle persone che, in virtù dell'articolo 42 capoverso 3bis lettera b, ottengono una licenza di condurre senza essere domiciliate in Svizzera, viene rilasciata una licenza di condurre di validità limitata fino al successivo esame medico periodico di idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a).125

2 La licenza di condurre è rilasciata per tutte le categorie, sottocategorie e la categoria speciale F dopo aver superato l'esame pratico di conducente; per le categorie speciali G e M dopo aver superato l'esame teorico di base. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 2.

3 La licenza di condurre della categoria A con limitazione della potenza è rilasciata a chi possiede una licenza per allievo conducente con limitazione della potenza e ha superato l'esame pratico di conducente. La licenza di condurre della categoria A senza limitazione della potenza è rilasciata a chi possiede una licenza per allievo conducente senza limitazione della potenza e ha superato l'esame pratico di conducente.126

4 e 5 ...127

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

127 Abrogati dal n. I dell'O del 14 dic. 2018, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

Art. 24a128 Licenza di condurre in prova

1 La licenza di condurre delle categorie A e B è rilasciata in prova. Questa disposizione non si applica alle persone che sono già titolari di una licenza di condurre di durata illimitata di una di queste categorie.

2 Le sottocategorie e le categorie speciali ottenute prima del rilascio della licenza di condurre in prova, nonché le altre categorie e sottocategorie ottenute durante il periodo di prova sono parimenti limitate alla data di scadenza della licenza di condurre in prova.

128 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Art. 24b129 Rilascio di un permesso di guida limitato o della licenza di condurre definitiva delle categorie speciali o della sottocategoria A1

1 Al titolare della licenza di condurre in prova che non abbia seguito la formazione complementare durante il periodo di prova, l'autorità cantonale rilascia un permesso di guida limitato alla giornata di formazione complementare, se intende recuperarla e presenta l'attestato di iscrizione di un organizzatore di corsi riconosciuto.

2 Al titolare della licenza di condurre in prova che non abbia seguito la formazione complementare né durante il periodo di prova né più tardi e intenda condurre solo veicoli delle categorie speciali e della sottocategoria A1, l'autorità d'ammissione può rilasciare, su richiesta:

a.
la licenza di condurre definitiva delle categorie speciali;
b.
la licenza di condurre definitiva della sottocategoria A1, a condizione che ne fosse già in possesso.

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

Art. 24c130 Iscrizioni di autorizzazioni

Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni:

a.
il permesso di trasportare professionalmente persone secondo l'articolo 25 con indicazione della categoria, sottocategoria o categoria speciale del veicolo con cui possono essere effettuati i trasporti;
b.
il permesso di condurre filobus secondo l'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza del 6 luglio 1951131 sulle filovie;
c.
il permesso di far uso del segno distintivo «medico/urgente» concesso ai medici designati per il servizio d'urgenza su proposta della società cantonale dei medici;
d.132
il permesso, per i titolari della sottocategoria C1, di condurre autoveicoli dei servizi antincendio il cui peso totale è superiore a 7500 kg, indipendentemente dal numero di posti, a condizione di aver superato l'esame di guida con un autoveicolo dei servizi antincendio il cui peso effettivo è superiore a 7500 kg o con un autocarro per la scuola guida della categoria C;
e.133
il certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci giusta l'ordinanza del 15 giugno 2007134 sull'ammissione degli autisti, con indicazione della categoria o sottocategoria con la quale possono essere effettuati i trasporti e della durata di validità.

130 Originario art. 24a.

131 RS 744.211

132 Introdotta dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

133 Introdotta dal n. I dell'O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5569). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

134 RS 741.521

Art. 24e136 Eliminazione di condizioni, restrizioni e altri dati supplementari

1 L'autorità d'ammissione stralcia le condizioni e le restrizioni quando il titolare della licenza adempie i requisiti per la guida senza restrizioni di veicoli della categoria, sottocategoria, categoria speciale corrispondente.

2 Altri dati supplementari sono stralciati se le condizioni necessarie per la loro iscrizione non esistono più.

136 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Art. 24f137 Rilascio di una nuova licenza per allievo conducente o licenza di condurre

1 Se l'autorizzazione a condurre è ampliata o limitata, oppure sono modificati i dati che figurano sulla licenza, ne deve essere rilasciata una nuova. La vecchia licenza decade con il rilascio della nuova e deve essere restituita all'autorità.

2 In sostituzione di una licenza smarrita, può essere rilasciata una nuova licenza per allievo conducente o una licenza di condurre soltanto se lo smarrimento è attestato per iscritto. Se la licenza sostituita viene ritrovata, deve essere consegnata entro 14 giorni all'autorità. Alle persone domiciliate all'estero si applica l'articolo 24h capoversi 2 e 3.138

137 Originario art. 24c.

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

Art. 24g139 Obbligo di recare seco le licenze in casi particolari

1 I conducenti di veicoli a motore agricoli e forestali non sono obbligati a recare seco la licenza di condurre o la conferma dell'iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto, se circolano fra la sede dell'azienda e il luogo di svolgimento dell'attività.140

2 ...141

139 Originario art. 24d.

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

141 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

Art. 24h142 Licenze di condurre rilasciate a persone domiciliate all'estero

1 Alle persone che, in virtù dell'articolo 42 capoverso 3bis lettera b, ottengono una licenza di condurre senza essere domiciliate in Svizzera, viene rilasciata una licenza di condurre di validità limitata fino al successivo esame medico periodico di idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a).143

2 Le persone che hanno trasferito il proprio domicilio all'estero e la cui licenza di condurre svizzera è andata persa ricevono un attestato delle autorizzazioni a condurre registrate in Svizzera.

3 Su richiesta, l'autorità d'ammissione rilascia una licenza di condurre valida al massimo cinque anni:

a.
per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa, se questa era stata rilasciata in virtù dell'articolo 42 capoverso 3bis lettera b;
b.
per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa, se il nuovo Stato di domicilio non riconosce l'attestato di cui al capoverso 2 come prova dell'autorizzazione a condurre ottenuta in Svizzera; oppure
c.
per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa o scaduta, se il nuovo Stato di domicilio aveva riconosciuto la licenza di condurre svizzera come attestato che legittima le autorizzazioni a condurre da esso emesse senza che fosse stata rilasciata una licenza di condurre nazionale; una licenza di condurre in prova scaduta può essere sostituita soltanto se il titolare ha frequentato la formazione complementare prescritta dal diritto svizzero.

142 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

129a Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone e con automobili pesanti

Art. 25 Permesso

1 Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2144) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.145

2 Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per:

a.
il trasporto professionale di feriti, malati o disabili in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV146) se:147
1.
con un veicolo che appartiene all'azienda vengono trasportate esclusivamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell'azienda,
2.
il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell'ambito della sua attività di servizio presso la polizia, l'amministrazione militare, la protezione civile o il servizio antincendio e se l'autorità ne ha dato l'autorizzazione;
b.
trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km.

3 Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato:

a.
in un esame teorico complementare dimostra di conoscere la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone; è dispensato da questo esame chi desidera effettuare unicamente corse di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b o c OLR 2; e
b.
in un esame pratico complementare di guida dimostra di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili.148

4 Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame.

4bis Al titolare di una licenza di condurre della categoria C il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato, su richiesta, senza ulteriore esame, a condizione che egli non abbia commesso, almeno nell'anno precedente la presentazione della domanda, infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre. Questa regola si applica anche al titolare della licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione che abbia superato l'esame teorico complementare di cui all'allegato 11 numero 2.149

5 Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre.

144 RS 822.222

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).

146 RS 741.41

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

149 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

12a Obblighi di annunciare e visite di controllo di idoneità alla guida150

150 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259).Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

Art. 26151 Obblighi di annunciare

1 Il titolare deve annunciare all'autorità entro 14 giorni, presentando la propria licenza di condurre o il permesso speciale, ogni circostanza che esige la sostituzione della licenza o del permesso.

2 Il titolare di una licenza che cambia domicilio, deve comunicare entro 14 giorni il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio. In caso di cambiamento di domicilio all'estero, deve annunciare la partenza all'autorità competente fino a quel momento.

151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Art. 27154 Visite di controllo di idoneità alla guida

1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida:

a.
i titolari di una licenza di condurre delle categorie C o D, delle sottocategorie C1 o D1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone nonché gli esperti della circolazione:
1.
ogni cinque anni, fatta eccezione per il primo esame dopo il compimento del 50° anno d'età che dev'essere effettuato entro i 53 anni,
2.
dopo il primo esame svolto dopo il compimento del 50° anno d'età, ogni tre anni, fatta eccezione per il primo esame dopo il compimento del 75° anno d'età che dev'essere effettuato entro i 77 anni;
b.
i titolari di una licenza di condurre ogni due anni a partire dal compimento del 75° anno d'età;
c.
i titolari di una licenza di condurre affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie.155

1bis L'autorità cantonale ricorda alle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b l'obbligo di sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida. Il promemoria è inviato:

a.
per la prima visita di controllo di persone di cui al capoverso 1 lettera a: tre mesi prima del termine di scadenza calcolato a partire dalla data dell'ultimo esame medico di idoneità alla guida;
b.
per la prima visita di controllo di persone di cui al capoverso 1 lettera b: entro un mese dal compimento dei 75 anni;
c.
per tutte le visite di controllo successive: tre mesi prima del termine di presentazione del risultato dell'esame ai sensi del capoverso 1ter.156

1ter Con il promemoria l'autorità cantonale ricorda alle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b che il risultato dell'esame deve essere presentato entro tre mesi dall'invio del promemoria e per tutte le visite di controllo successive entro il termine ultimo. Questo è calcolato a partire dalla data dell'ultimo esame svolto.157

1quater Dopo il primo esame medico di idoneità alla guida, l'autorità cantonale ricorda alle persone di cui al capoverso 1 lettera c le successive visite di controllo eventualmente necessarie.158

1quinquies L'autorità cantonale può eccezionalmente estendere i termini per la presentazione dei risultati degli esami.159

2 La visita di controllo di idoneità alla guida deve essere effettuata sotto la responsabilità di un medico di cui all'articolo 5abis.

3 L'autorità cantonale può:

a.
su richiesta del medico, ridurre i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b;
b.
limitare la validità della licenza di condurre alla successiva visita di controllo di idoneità alla guida, se non sussiste alcuna garanzia che il titolare della licenza si sottoponga volontariamente agli esami più frequenti di cui alla lettera a.

4 L'autorità cantonale può, in singoli casi, disporre che una visita di controllo di idoneità alla guida sia limitata a taluni punti o estesa ad altri; in questi casi il medico non è vincolato ai moduli di cui agli allegati 2 e 2a.

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255).

156 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255).

157 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255).

158 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255).

159 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255).

12b160 Formazione complementare per i titolari di una licenza di condurre in prova

160 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Art. 27a Condizioni generali

1 La formazione complementare dura sette ore e si svolge in una sola giornata.161

2 La formazione complementare è svolta in gruppi di 6/12 persone. Un gruppo è costituito di titolari di una licenza di condurre in prova della categoria A o di titolari di una licenza di condurre in prova della categoria B. Il contenuto del corso è impostato in base alla rispettiva categoria. Chiunque possieda la licenza di condurre in prova delle categorie A e B può scegliere se intende seguire la formazione complementare con un motoveicolo della categoria A o con un autoveicolo della categoria B.

3 Ogni gruppo è assistito dal numero di animatori necessario a uno svolgimento senza pericoli della formazione complementare e alla realizzazione degli obiettivi prefissati.

4 Di norma, il candidato segue la formazione complementare con il proprio veicolo. L'organizzatore del corso può mettere dei veicoli a disposizione dei partecipanti che non ne possiedono.

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

Art. 27b162 Obiettivi

1 Al termine della formazione complementare i partecipanti devono essere in grado di frenare con prontezza, in modo sicuro e con la massima forza frenante tecnicamente possibile nonché di applicare i principi di una guida rispettosa dell'ambiente ed efficiente sul piano energetico.

2 I partecipanti devono inoltre acquisire nozioni sui principali fattori di incidenti sperimentando situazioni di guida in condizioni realistiche.

162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

Art. 27d164 Attestato di partecipazione al corso e comunicazione all'autorità cantonale

1 Al termine della formazione complementare l'organizzatore deve rilasciare ai partecipanti un attestato di partecipazione sulla base del modulo di cui all'allegato 4a e informarne in via elettronica l'autorità cantonale.

2 L'organizzatore dei corsi che attesta la partecipazione alla formazione complementare deve essere in grado di fornire all'autorità d'ammissione, per cinque anni, informazioni relative a cognome, nome, indirizzo e numero della licenza di condurre dei partecipanti.

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

Art. 27e Organizzatori dei corsi

Per organizzare la formazione complementare è necessaria un'autorizzazione. L'autorità competente del Cantone in cui ha sede il richiedente la rilascia se constata che questi:165

a.166
dispone dei locali e delle piazze d'istruzione nonché del materiale didattico per garantire uno svolgimento senza pericoli della formazione complementare e il raggiungimento degli obiettivi;
b.
può impiegare almeno quattro animatori; gli animatori che impartiscono la formazione complementare ai titolari della licenza di condurre in prova della categoria A devono inoltre disporre di una formazione di maestro conducente per motoveicoli;
c.
dispone di un'assicurazione responsabilità civile sufficiente e di un'assicurazione casco totale per i veicoli dei partecipanti ai corsi;
d.
offre pubblicamente i corsi di formazione complementare; sono esclusi i corsi di formazione complementare dell'esercito;
e.167
...
f.
dispone di un sistema di garanzia della qualità secondo l'articolo 27f.

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

167 Abrogata dal n. I dell'O del 14 dic. 2018, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

Art. 27f Garanzia della qualità

Ogni organizzatore di corsi deve gestire un sistema di garanzia della qualità dell'insegnamento delle materie e del raggiungimento degli obiettivi della formazione complementare.

Art. 27g Competenze dei Cantoni

1 I Cantoni:

a.
sorvegliano lo svolgimento della formazione complementare;
b.
effettuano test d'idoneità sociopedagogica per l'ammissione alla formazione degli animatori;
c.
decidono se tener conto delle conoscenze anteriori degli animatori in materia di formazione;
d.
organizzano gli esami per ottenere l'attestato di competenza di animatore;
e.
sorvegliano i centri di formazione per animatori.

2 Possono delegare l'esecuzione di questi compiti ad altri servizi.

13 Provvedimenti168

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

131169 Nuovo esame di conducente, corsa di controllo, esame di verifica dell'idoneità alla guida e revoca preventiva 170

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

Art. 28 Nuovo esame di conducente

1 Se il conducente ha commesso infrazioni che fanno dubitare della sua capacità di condurre, l'autorità d'ammissione ordina un nuovo esame teorico o pratico di conducente oppure entrambi gli esami.171

2 L'autorità può ordinare che il richiedente di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M o un conducente di veicoli a motore per i quali non è richiesta una licenza di condurre siano sottoposti a un esame pratico di conducente se sussistono dubbi sulla loro capacità di condurre.

3 Se il nuovo esame è ordinato in relazione con una revoca della licenza di condurre, di norma può aver luogo al più presto un mese dopo la scadenza della revoca; l'autorità rilascia alla persona interessata una licenza per allievo conducente.

4 Se la persona interessata non supera il nuovo esame, si applica l'articolo 23.

5 La data del nuovo esame di conducente non è iscritta nella licenza di condurre.

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).

Art. 28a172 Esame di verifica dell'idoneità alla guida

1 Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona (art. 15d cpv. 1 LCStr), l'autorità cantonale dispone:

a.
per questioni mediche: un esame di verifica dell'idoneità alla guida effettuato da un medico di cui all'articolo 5abis;
b.
per questioni psicologiche, in particolare secondo l'articolo 15d capoverso 1 lettera c LCStr: un esame di verifica dell'idoneità alla guida effettuato da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c.

2 Il medico che effettua l'esame di verifica dell'idoneità alla guida deve:

a.
nei casi di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettere a e b LCStr, disporre del riconoscimento di livello 4;
b.
nei casi di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettere d ed e LCStr, disporre del riconoscimento almeno di livello 3.

3 In presenza di questioni medico-psicologiche legate al traffico è richiesto un esame di idoneità alla guida effettuato da un medico titolare del riconoscimento di livello 4 e da uno psicologo titolare del riconoscimento di cui all'articolo 5c.

172 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013 (RU 2013 4697). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

Art. 29 Corsa di controllo

1 Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di un conducente, l'autorità cantonale può disporre una corsa di controllo con un esperto della circolazione per stabilire i provvedimenti necessari. Una corsa di controllo accompagnata da un medico allo scopo di verificare l'idoneità alla guida può essere disposta soltanto nei casi di cui all'articolo 5j capoverso 2.173

2 Se la persona interessata non supera la corsa di controllo:

a.174
la licenza di condurre è revocata oppure l'uso della licenza di condurre straniera è vietato. La persona interessata può chiedere una licenza per allievo conducente;
b.
è deciso un divieto di circolare se la corsa di controllo è effettuata con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre.

3 La corsa di controllo non può essere ripetuta.

4 Se la persona interessata non si presenta, senza giustificarsi, alla corsa di controllo, questa è considerata non superata. L'autorità, quando ordina la corsa di controllo, deve informare sulle conseguenze dell'omessa partecipazione.

173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

Art. 30175 Revoca preventiva

1 Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, l'autorità cantonale può decidere la revoca preventiva della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre.

2 L'autorità cantonale restituisce all'avente diritto la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre sequestrata e trasmessale dalla polizia se non decide almeno la revoca preventiva entro dieci giorni lavorativi dal sequestro.

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 222, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2022 407).

Art. 30a176 Domanda di rivalutazione della revoca preventiva

1 La persona alla quale è stata revocata a titolo preventivo la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può esigere dall'autorità cantonale, mediante domanda scritta, una rivalutazione della decisione di revoca una volta decorsi tre mesi dal passaggio in giudicato.

2 Può inoltre esigere dall'autorità cantonale, mediante domanda scritta, una rivalutazione della decisione di conferma della revoca preventiva una volta decorsi tre mesi dal passaggio in giudicato.

3 In entrambi i casi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma mediante decisione impugnabile la revoca preventiva della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre oppure la restituisce all'avente diritto.

176 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013 (RU 2013 4697). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 222, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2022 407).

Art. 30b177 Notifiche trasmesse da privati in merito a carenze nell'idoneità alla guida

1 Se un privato notifica all'autorità cantonale i propri dubbi in merito all'idoneità alla guida di un'altra persona, l'autorità cantonale può chiedere al medico curante di quest'ultima di redigere un rapporto. Se il privato che ha trasmesso la notifica lo desidera e dimostra un interesse degno di protezione, l'autorità cantonale garantisce la riservatezza dei suoi dati. La sua identità non può essere divulgata neppure nel quadro di un procedimento amministrativo.

2 Se la persona in questione non ha un medico curante oppure non ne comunica l'identità, l'autorità cantonale può ordinare, in virtù del suo potere di apprezzamento, un esame di cui all'articolo 28a.

3 Eventuali pretese di risarcimento nei confronti dell'autorità da parte della persona oggetto della notifica, in particolare dei costi per esami di idoneità alla guida ordinati sulla base di notifiche ingiustificate, sono disciplinate dal pertinente diritto cantonale in materia di responsabilità.

177 Introdotto dal n. I dell'O del 22 giu. 222, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2022 407).

132 Revoca della licenza di condurre178

178 Originario avanti art. 30. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Art. 31179 Obbligo d'informare

Se la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre è decisa per una durata indeterminata o definitivamente, l'autorità di revoca notifica la sua decisione all'interessato informandolo delle condizioni per riottenere la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre.

179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

Art. 33181 Portata della revoca

1 La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria comporta la revoca della licenza per allievo conducente e della licenza di condurre di tutte le categorie e sottocategorie e della categoria speciale F.182

2 La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria speciale comporta la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di tutte le categorie speciali.

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano se la revoca è decisa per ragioni mediche.

4 L'autorità di revoca può revocare:

a.183
unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria, anche la licenza di condurre delle categorie speciali G e M;
b.
unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria speciale, anche la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre delle categorie e delle sottocategorie.

5 L'autorità cantonale può rilasciare al titolare della licenza un'autorizzazione a effettuare corse durante il periodo di revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre nella misura necessaria per l'esercizio della propria professione. I dettagli concernenti le corse autorizzate sono fissati nella decisione. L'autorizzazione è concessa a condizione che la licenza:

a.
sia revocata per un'infrazione lieve secondo l'articolo 16a LCStr;
b.
non sia revocata per una durata indeterminata o definitivamente; e
c.
non sia stata revocata più di una volta nei cinque anni precedenti.184

6 In casi di rigore, l'autorità cantonale può decidere, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge, una revoca di durata diversa per ciascuna categoria, sottocategoria o categoria speciale.185

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

182 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 222, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2022 407).

185 Introdotto dal n. I dell'O del 22 giu. 222, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2022 407).

Art. 34186 Licenza di condurre con limitazioni

1 L'autorità cantonale può limitare, invece di revocarla del tutto, la licenza di condurre delle persone che non soddisfano più integralmente, pur servendosi di mezzi ausiliari, i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1.

2 Un medico in possesso del riconoscimento di livello 4 deve valutare con quali limitazioni è comunque possibile una guida sicura.

3 La licenza di condurre può segnatamente essere limitata a determinate zone, a un determinato periodo di tempo, a determinati tipi di strade o di veicoli oppure a veicoli che sono stati modificati o equipaggiati in modo personalizzato.

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

132a187 Misure nei confronti dei titolari della licenza di condurre in prova

187 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Art. 35188 Proroga del periodo di prova

1 Se il titolare della licenza di condurre in prova commette un'infrazione che comporta la revoca della licenza di condurre delle categorie e sottocategorie, e questa revoca si conclude durante il periodo di prova, l'autorità rilascia un nuova licenza di condurre in prova. Il nuovo periodo di prova termina un anno dopo la data di scadenza della licenza di condurre in prova revocata.

2 Se la revoca della licenza scade dopo il periodo di prova, l'autorità rilascia una nuova licenza di condurre in prova, la cui validità è limitata a un anno.

188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Art. 35a189 Annullamento

1 Se il titolare di una licenza di condurre in prova commette una seconda infrazione che comporta la revoca della licenza di condurre per categorie e sottocategorie, la licenza è annullata. Questo vale anche se nel frattempo è stata rilasciata la licenza di condurre per una durata illimitata. L'annullamento comporta il ritiro della licenza di condurre.190

2 L'annullamento si applica a tutte le categorie e sottocategorie. Si applica anche alle categorie speciali se il titolare della licenza non offre alcuna garanzia che in futuro non commetterà infrazioni con veicoli delle categorie speciali.

2bis In caso di annullamento le eventuali licenze per allievo conducente sono revocate e anche ritirate.191

3 Se l'annullamento concerne soltanto le categorie e sottocategorie, l'autorità d'ammissione rilascia una licenza di condurre delle categorie speciali.

4 L'autorità di revoca informa il conducente interessato sulle condizioni alle quali può nuovamente ottenere una licenza per allievo conducente.

189 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

190 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

191 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

Art. 35b192 Nuova licenza per allievo conducente

Chiunque desideri condurre veicoli a motore dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova deve chiedere una licenza per allievo conducente. Rimane salvo l'articolo 35a capoverso 3.

192 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

132b193 Divieto di circolare e ammonimento

193 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Art. 36 Divieto di circolare e ammonimento194

1 L'autorità amministrativa del Cantone di domicilio deve vietare di circolare con veicoli a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre alle persone che, a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure alcoolismo o altre forme di tossicomania o per altre ragioni non ne sono idonee.195

2 Un divieto di circolare può essere ordinato per al minimo un mese se il conducente, violando le norme della circolazione, ha messo in pericolo in modo grave o ripetutamente il traffico o disturbato ripetutamente gli utenti della circolazione. Se rinuncia a un divieto di circolare, l'autorità può impartire un ammonimento.196

3 Un divieto di circolare per almeno un mese deve essere deciso nei confronti delle persone che, con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre:

a.
circolano con una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l oppure con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille;
b.
circolano in condizioni di inabilità alla guida sotto l'effetto di stupefacenti o medicinali;
c.
avendo guidato il veicolo, si oppongono o sottraggono intenzionalmente a un esame del sangue, a un accertamento etilometrico o a un test preliminare precedentemente disposto o prevedibile o a una visita medica aggiuntiva, oppure eludono lo scopo di tali provvedimenti;
d.
sottraggono il veicolo per utilizzarlo;
e.
guidano nonostante il divieto di circolare;
f.
fuggono dopo aver ferito o ucciso una persona.197

4 Può essere disposto un ammonimento nei confronti di un conducente che presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l ma inferiore a 0,40 mg/l, oppure un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille ma inferiore allo 0,80 per mille.198

194 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

195 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2631).

198 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2853). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2631).

133 ...

134 Corsi d'educazione stradale come formazione complementare201

201 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

Art. 40 Disposizioni generali

1 I Cantoni organizzano corsi d'educazione stradale conformemente all'articolo 25 capoverso 3 lettera e LCStr.202

2 I partecipanti ai corsi devono essere indotti, mediante una formazione complementare adeguata, a comportarsi correttamente nella circolazione.203

3 Possono essere convocati a partecipare ad un corso di insegnamento delle norme della circolazione i conducenti di veicoli a motore, di ciclomotori e di velocipedi che ripetutamente hanno compromesso la sicurezza del traffico violando norme della circolazione. La convocazione è ordinata dalle autorità competenti per la revoca delle licenze di condurre.

4 Oltre all'obbligo di frequentare un corso sulle norme della circolazione, possono essere decisi altri provvedimenti (ammonimento, revoca della licenza, divieto di circolare).204

5 Le spese del corso vanno a carico dei partecipanti.

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

Art. 41 Organizzazione, procedura

1 Chi intende tenere corsi d'educazione stradale necessita del riconoscimento delle autorità cantonali.205

1bis Il riconoscimento è rilasciato se:

a.
la direzione si fa garante di uno svolgimento irreprensibile dell'insegnamento;
b.
la direzione dispone di docenti idonei all'insegnamento;
c.
l'organizzatore dispone di un locale d'insegnamento adatto e di materiale didattico confacente;
d.
il programma e le materie di insegnamento garantiscono il raggiungimento della formazione prescritta.206

1ter Il riconoscimento per l'organizzazione di corsi d'educazione stradale è valido in tutta la Svizzera.207

2 La durata dei corsi dipende dalla natura e dall'impostazione, ma di norma è di otto ore.208

3 Se, durante il corso, si nutrono dubbi circa l'idoneità a condurre di un partecipante, l'autorità cantonale deve esserne informata. Questa prende i provvedimenti che s'impongono; può segnatamente ordinare la ripetizione del corso, lezioni di guida oppure un nuovo esame di guida (art. 28).209

4 La convocazione al corso deve menzionare come motivo l'infrazione commessa.

5 Se, senza giustificarsi, l'interessato non dà seguito alla convocazione, l'autorità cantonale fissa un nuovo termine; l'interessato deve assumersi le spese derivanti dalla mancata partecipazione al corso. Non è ammesso il ricorso contro successive convocazioni risultanti dal fatto che si è dovuto convenire un altro termine.210

6 ...211

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

206 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

207 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

209 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

210 Per. introdotto dal n. II 64 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

211 Abrogato dal n. II 64 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

14 Conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero

Art. 42 Riconoscimento delle licenze

1 I conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari:

a.
di una licenza di condurre nazionale valevole; o
b.
di una licenza di condurre internazionale valevole prescritta dalla Convenzione internazionale del 24 aprile 1926212 per la circolazione degli autoveicoli, dalla Convenzione del 19 settembre 1949213 sulla circolazione stradale o dalla Convenzione dell'8 novembre 1968214 sulla circolazione stradale, e sono in grado di esibire tale licenza unitamente alla corrispondente licenza di condurre nazionale;
c.215
di una licenza per allievo conducente valevole.216

2 La licenza di condurre straniera nazionale, la licenza di condurre internazionale insieme a quella nazionale e la licenza per allievo conducente straniera autorizzano il titolare a condurre in Svizzera le categorie di veicoli documentate sulla licenza in maniera esplicita, comprensibile e in caratteri latini. Il titolare di una licenza per allievo conducente straniera deve essere accompagnato da una persona che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15 capoverso 1 LCStr.217

2bis Con una licenza di condurre per ciclomotori straniera valevole si può guidare in Svizzera un veicolo che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 lettera a OETV218.219

3 I conducenti provenienti dall'estero che entrano e circolano in Svizzera con un ciclomotore ai sensi dell'articolo 18 lettera a OETV, un veicolo a motore agricolo o forestale o un veicolo a motore di lavoro non hanno bisogno di una licenza di condurre se essa non è richiesta nel loro Paese d'origine per questo tipo di veicoli. Questi conducenti devono sempre portar seco un documento d'identità con fotografia e possono condurre solo il veicolo con cui sono entrati in Svizzera.220

3bis Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:

a.
i conducenti provenienti dall'estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all'estero;
b.221
le persone in possesso di una licenza di condurre valevole rilasciata da uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 o che necessitano di un permesso secondo l'articolo 25; è escluso il personale di circhi e baracconi.222

3ter Non hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007223 sullo Stato ospite, a condizione che: 224

a.225
siano titolari di una licenza di condurre nazionale valevole;
b.
non possiedano la cittadinanza svizzera o non abbiano avuto la loro residenza permanente in Svizzera prima di entrare in funzione; e
c.
siano titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri che attesti che sono al beneficio dell'immunità di giurisdizione.226

4 La licenza di condurre straniera che il conducente ha ottenuto eludendo le disposizioni della presente ordinanza sull'ottenimento della licenza svizzera, o quelle di competenza dello Stato dove è domiciliato, non può essere utilizzata in Svizzera.

212 RS 0.741.11

213 Non ratificata dalla Svizzera

214 RS 0.741.10. Cfr. anche l'Acc. europeo del 1° mag. 1971 completante la Conv. sulla circolazione stradale (RS 0.741.101).

215 Introdotta dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

218 RS 741.41

219 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

221 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255).

222 Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).

223 RS 192.12

224 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

225 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

226 Introdotto dall'all. n. 11 dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

Art. 43 Età minima

1 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre straniere possono essere utilizzate in Svizzera soltanto dalle persone che hanno raggiunto l'età minima prescritta nella presente ordinanza per i titolari di licenze domiciliati in Svizzera. Per la guida senza accompagnatore di autoveicoli della categoria B si applica l'età minima di 18 anni.227

2 Le persone domiciliate all'estero che secondo il diritto del loro Paese d'origine non hanno bisogno di una licenza di condurre per ciclomotori e hanno raggiunto l'età minima ivi prescritta sono ammesse a circolare in Svizzera se hanno almeno 16 anni.228

3 In casi fondati, l'USTRA229 può ammettere eccezioni concernenti l'età minima di conducenti provenienti dall'estero.

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

229 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 44230 Ottenimento della licenza di condurre svizzera

1 Al titolare di una licenza di condurre nazionale straniera valevole è rilasciata la licenza di condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di condurre in modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza è valevole. I conducenti di autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo con un veicolo della categoria che autorizza a condurre tutti i veicoli delle categorie iscritte nella licenza. Se il titolare della licenza è inoltre autorizzato a condurre un motoveicolo, non è effettuata nessuna ulteriore corsa di controllo per quest'ultima categoria. Agli esami medici si applicano per analogia gli articoli 7 capoversi 1 e 1bis, 9, 11b capoverso 3 lettere a e c231, 27.232

1bis La corsa di controllo non può essere ripetuta.233

1ter Se la persona interessata non si presenta, senza giustificarsi, alla corsa di controllo, questa è considerata non superata. L'autorità, quando ordina la corsa di controllo, deve informare sulle conseguenze dell'omessa partecipazione.234

1quater Se la persona interessata non supera la corsa di controllo, le è vietato l'uso della licenza di condurre straniera.235

2 La licenza di condurre svizzera per autisti professionali di veicoli a motore è rilasciata a conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero soltanto se, oltre alla corsa di controllo, provano ad un esame di conoscere il disciplinamento in vigore in Svizzera per tale tipo di conducenti.

3 I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e forestali e di veicoli a motore di lavoro esteri, che desiderano ottenere la licenza di condurre svizzera devono sostenere un esame di conducente se non sono titolari di una licenza straniera corrispondente.

4 Le autorità che rilasciano una licenza di condurre svizzera devono restituire le licenze rilasciate dagli Stati membri dell'UE o dell'AELS all'autorità di emissione. Le altre licenze devono essere restituite all'autorità di emissione o consegnate al titolare. Il contenuto delle licenze straniere viene registrato.236

230 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).

231 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) con effetto dal 1° mar. 2014.

232 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

233 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

234 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

235 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

Art. 44a237 Licenza di condurre in prova

1 Ai titolari di una licenza di condurre estera valevole che dà il diritto di condurre veicoli a motore delle categorie A o B, è rilasciata una licenza di condurre in prova svizzera. Il periodo di prova decorre dal rilascio della licenza di condurre svizzera. Esso dura tre anni, dedotta la durata compresa tra la data di rilascio della licenza di condurre estera e l'ultimo termine per cambiarla regolarmente conformemente all'articolo 42 capoverso 3bis lettera a. Esso concerne tutte le categorie di licenze già ottenute e le altre categorie e sottocategorie ottenute durante il periodo di prova.

2 La licenza di condurre svizzera non è rilasciata in prova alle persone la cui licenza di condurre delle categorie A o B:

a.
è stata rilasciata prima del 1° dicembre 2005; o
b.
è stata rilasciata il 1° dicembre 2005 o dopo questa data, ed era valevole già da un anno al momento in cui hanno preso domicilio in Svizzera

237 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Art. 45 Divieto di far uso della licenza; revoca

1 L'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera. Inoltre, l'uso della licenza di condurre straniera deve essere vietato per una durata indeterminata se il titolare ha ottenuto la sua licenza all'estero eludendo le disposizioni svizzere o straniere di competenza. Il divieto di far uso di una licenza di condurre straniera deve essere comunicato all'autorità straniera competente, direttamente o tramite l'USTRA.

2 Con la revoca della licenza di condurre svizzera, deve sempre essere vietato l'uso di una eventuale licenza di condurre straniera.

3 Il divieto di far uso di una licenza di condurre internazionale deve essere iscritto nello spazio appositamente previsto nel documento. L'iscrizione deve essere munita del bollo ufficiale.

4 La licenza di condurre straniera il cui uso è stato vietato va depositata presso l'autorità, se il titolare è domiciliato in Svizzera. Essa è restituita al titolare:238

a.
alla scadenza del periodo di divieto oppure dopo l'abrogazione del divieto;
b.239
su richiesta, se questi rinuncia al domicilio in Svizzera.240

4bis Le licenze di condurre straniere il cui uso è stato vietato per una durata illimitata sono restituite all'autorità di rilascio allegando una copia della decisione di divieto di far uso della licenza, se il titolare non è domiciliato in Svizzera.241

5 Se il divieto di uso della licenza non può essere notificato al titolare in Svizzera, l'USTRA si incarica di farlo notificare per la via dell'assistenza giudiziaria.

6 Il divieto di far uso della licenza di condurre, pronunciato perché sono state eluse le disposizioni svizzere o straniere di competenza, diventa privo di effetti se il titolare della licenza fornisce la prova che egli, da quella data:

a.
ha eletto domicilio per almeno tre mesi nello Stato che gli ha rilasciato la licenza disconosciuta, oppure
b.
ha ottenuto una licenza valevole nel nuovo Stato dove è domiciliato.242

7 Le revoche di licenze di condurre straniere ordinate da autorità straniere devono essere eseguite se l'USTRA lo ordina.

238 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

239 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

240 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).

241 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

242 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).

Art. 46 Licenze di condurre internazionali

1 Le licenze di condurre internazionali possono essere rilasciate soltanto ai titolari di una licenza nazionale svizzera o straniera domiciliati in Svizzera. Le licenze di condurre internazionali rilasciate in base a licenze svizzere non sono valevoli in Svizzera.243

2 La durata di validità è di tre anni; essa non può superare la durata di validità della licenza di condurre nazionale.244

3 Il I Cantoni possono autorizzare associazioni degli utenti della strada a rilasciare licenze di condurre internazionali ai titolari di licenze di condurre svizzere.245

4 In caso di revoca o di divieto di far uso di una licenza di condurre nazionale, la licenza di condurre internazionale deve essere pure revocata per la durata del provvedimento.

243 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

244 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

245 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

15 ...

15a247 Animatori di corsi di formazione complementare

247 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Art. 64a Obbligo dell'autorizzazione

1 Gli animatori di corsi di formazione complementare necessitano di un'autorizzazione.

2 L'autorizzazione è rilasciata dal Cantone di domicilio ed è valida per tutta la Svizzera.

Art. 64b Condizioni

1 Per ottenere l'autorizzazione è necessario frequentare una formazione di animatore presso un centro di formazione riconosciuto dall'USTRA e aver ottenuto un attestato di competenza secondo l'articolo 64d.

2 Chi intende essere ammesso alla formazione deve presentare all'autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata del curriculum vitae, di indicazioni concernenti la formazione anteriore e dei certificati professionali.

3 È ammesso alla formazione chi:

a.
ha compiuto 25 anni;
b.
prova di aver superato un esame di maestro conducente, esperto della circolazione, istruttore della circolazione o un'altra formazione equivalente;
c.
dimostra di avere un'esperienza professionale di tre anni in uno dei settori d'attività di cui alla lettera b;
d.
ha avuto una condotta tale da garantire l'esercizio irreprensibile della professione;
e.
ha superato un test d'ammissione che attesta la sua idoneità sociopedagogica.
Art. 64c Formazione

1 A seguito della formazione, il candidato deve essere in grado di:248

a.
conoscere la materia d'insegnamento e di esame della teoria di base, del corso sulla teoria della circolazione, della formazione pratica di base degli allievi motociclisti e dell'esame pratico di conducente;
b.249
insegnare secondo un metodo appropriato i contenuti della formazione complementare di cui all'articolo 27b capoversi 1 e 2;
c.
riconoscere e valutare i diversi caratteri dei partecipanti al corso e le varie dinamiche di gruppo e applicare conseguentemente il metodo d'insegnamento più adatto;
d.
conoscere le principali cause d'incidenti della circolazione considerando in particolare che i nuovi conducenti ne sono spesso all'origine;
e.
conoscere le fasi di sviluppo dei giovani adulti e le loro incidenze sul comportamento nella circolazione stradale;
f.
influenzare l'atteggiamento interiore dei partecipanti e motivarli ad adottare una guida senza pericoli, rispettosa dell'ambiente e degli altri utenti.

2 Le conoscenze anteriori sono computate dopo aver consultato il centro di formazione. L'articolo 27g si applica alle competenze.

248 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).

249 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

Art. 64d Attestato di competenza

1 Per ottenere l'attestato di competenza il candidato deve:

a.
dimostrare nel corso di un esame scritto di essere in grado di impartire l'insegnamento teorico e pratico a gruppi di persone variamente composti; e
b.250
tenere, a titolo di prova, un corso che copra tutti i temi della formazione complementare.

2 Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato per scritto indicando la nota complessiva. In caso di insuccesso, occorre indicare i rimedi giuridici. Il risultato dell'esame deve essere comunicato al Cantone di domicilio del candidato.

3 Il candidato che non ha superato l'esame di animatore può ripetere in un successivo esame le materie nelle quali non ha ottenuto la sufficienza. Se fallisce anche il secondo tentativo, il candidato deve superare una seconda volta il modulo principale prima di essere ammesso a un terzo e ultimo esame.251

250 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

251 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

Art. 64e Durata di validità dell'autorizzazione

1 L'autorizzazione è limitata a tre anni. La sua durata di validità è prorogata ogni volta di tre anni se il titolare prova che durante i tre anni:

a.
ha impartito per almeno 30 giorni corsi di formazione complementare ai titolari di una licenza di condurre in prova; e
b.
ha frequentato due giornate intere di corsi di perfezionamento per animatori.

2 I Cantoni fissano, d'intesa con l'USTRA, le esigenze concernenti gli organizzatori e il contenuto dei corsi di perfezionamento per animatori.

3 Gli organizzatori dei corsi di formazione complementare attestano per scritto agli animatori i corsi impartiti da questi ultimi e gli organizzatori dei corsi di perfezionamento i corsi di una giornata intera frequentati dagli animatori stessi.

Art. 64f Centri di formazione per animatori

1 I centri di formazione per animatori devono essere riconosciuti dall'USTRA. Il riconoscimento è accordato se:

a.
la direzione garantisce una gestione irreprensibile del centro di formazione e una sorveglianza competente dell'insegnamento;
b.
il centro di formazione dispone di docenti qualificati;
c.
il centro di formazione dispone di un locale d'insegnamento, di materiale didattico e di piazze d'istruzione idonei;
d.
il programma di insegnamento e le materie proposte garantiscono la formazione prescritta.

2 L'USTRA può revocare il riconoscimento se le condizioni necessarie non sono più adempiute o il centro di formazione non forma più animatori da oltre due anni.

3 I centri di formazione devono provvedere affinché i loro docenti trasmettano agli animatori le conoscenze e le capacità necessarie. Sono tenuti a iscrivere il candidato all'esame per ottenere l'attestato di competenza.

16 Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli

Art. 65 Esigenze

1 Gli esperti della circolazione incaricati degli esami ufficiali di conducente e dei controlli ufficiali dei veicoli devono soddisfare le esigenze prescritte dai capoversi 2-5.252

2 L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli deve:

a.
aver compiuti 24 anni;
b.
aver superato l'esame finale di tirocinio come meccanico per automobili o in un'altra professione tecnica equivalente e aver esercitato la professione durante almeno un anno dalla fine dell'apprendistato;
c.
possedere da almeno tre anni la licenza di condurre svizzera delle categorie B o C, senza aver compromesso durante questo periodo la sicurezza del traffico mediante infrazione alle norme della circolazione;
d.253
dimostrare che soddisfa i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1, presentando una notifica di cui all'allegato 3 rilasciata da un medico titolare del riconoscimento di livello 2;
e.254
produrre una perizia attestante l'idoneità psicologica alla guida rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c.

3 L'esperto della circolazione incaricato degli esami di condurre non è obbligato ad adempiere le esigenze del capoverso 2 lettera b, ma deve aver superato l'esame finale di tirocinio in una professione qualsiasi o possedere una formazione equivalente.

4 Il requisito del capoverso 2 lettera e non è richiesto per gli esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli.

5 I maestri conducenti che desiderano diventare esperti della circolazione devono aver esercitato la professione di maestro conducente durante almeno un anno senza dare adito a lamentele e avere 24 anni compiuti. Devono completare la loro formazione e superare gli esami nelle materie che non figurano nel programma d'esame di maestro conducente.

252 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).

253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

254 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

Art. 66 Formazione

1 La formazione come esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e/o dei controlli dei veicoli avviene nelle materie menzionate nell'allegato 7. L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per entrambe queste due funzioni deve completare la sua formazione nei gruppi di materie per i quali non ha ricevuto la formazione.

2 Quanto alle conoscenze teoriche, la materia da insegnare deve essere adattata all'attività pratica degli esperti della circolazione. Durante la formazione pratica, il candidato viene istruito nello svolgimento delle operazioni tecniche e delle procedure amministrative dell'ufficio della circolazione e messo in grado di procedere da solo agli esami di conducente e/o ai controlli dei veicoli.

3 L'insegnamento teorico avviene in corsi dati da maestri con formazione tecnica e pedagogica.

4 La formazione pratica comprende istruzioni e lavori pratici. La formazione pratica degli esperti della circolazione istruiti per effettuare i controlli dei veicoli è affidata alle autorità d'immatricolazione che dispongono delle installazioni e degli apparecchi necessari.

Art. 67 Esame

1 Dopo aver terminato un corso, e dopo almeno sei mesi di attività presso l'ufficio della circolazione, il futuro esperto della circolazione deve sostenere un esame finale nelle materie indicate nell'allegato 7. L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per le due funzioni deve sostenere un esame che comprende le materie nelle quali non è ancora stato esaminato.255

1bis L'esame nelle materie di cui all'allegato 7 numeri 12, 22 e 32 può essere suddiviso in diversi esami parziali. Gli esami parziali possono essere sostenuti prima della conclusione di un corso, ma dopo almeno tre mesi di attività presso un ufficio della circolazione.256

2 Nel giudicare l'esame devono essere tenute in considerazione le note assegnate durante la formazione.

3 Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato dall'ufficio della circolazione dove egli fa la pratica, con indicazione della nota di valutazione complessiva e delle note assegnate per ogni gruppo di materie. Se il candidato supera l'esame gli viene rilasciato un certificato.

255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).

256 Introdotto dal n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).

Art. 68 Ripetizione dell'esame

1 L'esame di esperto della circolazione può essere sostenuto tre volte.

2 Chi non ha superato l'esame può essere riammesso non prima della scadenza di un termine di sei mesi.

3 Il secondo esame comprende solo le materie per le quali il risultato è stato insufficiente. Il terzo esame comprende invece tutte le materie del secondo esame.

Art. 68a257 Impiego degli esperti della circolazione

1 Gli esperti della circolazione sono autorizzati a effettuare esami ufficiali di conducente o controlli ufficiali dei veicoli dopo aver concluso la formazione di cui all'articolo 66 e aver superato l'esame di cui all'articolo 67.

2 Qualora abbiano superato un esame parziale di cui all'articolo 67 capoverso 1bis, possono effettuare autonomamente esami di conducente o controlli dei veicoli già durante la formazione, a condizione che:

a.
attraverso tale esame abbiano acquisito le competenze necessarie; e
b.
siano opportunamente assistiti da un formatore.

257 Introdotto dal n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).

Art. 69258 Compiti delle autorità

1 I Cantoni e la competente autorità della Confederazione emanano un regolamento di formazione e d'esame.

2 La formazione degli esperti della circolazione è compito dei Cantoni. Gli esami sono sostenuti davanti a commissioni cantonali o intercantonali nelle quali sono delegati, oltre a capi degli uffici della circolazione, capi esperti della circolazione e altri specialisti.

3 I Cantoni e la competente autorità federale sono responsabili del perfezionamento dei loro esperti della circolazione. Hanno l'obbligo in particolare di assicurare il perfezionamento degli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e dei controlli tecnici sui veicoli.

258 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167).

17 Noleggiatori di autoveicoli

Art. 70

1 Chi noleggia professionalmente veicoli a motore a terze persone, per il loro uso, deve tenere un elenco dei locatari. Su richiesta, deve dare la possibilità agli organi di controllo di prenderne visione.

2 Gli elenchi devono essere conservati durante due anni.

2 Veicoli

21 Veicoli a motore e loro rimorchi

211 Ammissione

Art. 71 Principi

1 La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:

a.259
l'assicurazione responsabilità civile prescritta è stata stipulata o il detentore è dispensato dall'obbligo di assicurazione in virtù dell'articolo 73 capoverso 1 LCStr;
b.260
il veicolo è conforme alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento e sono disponibili i dati necessari per l'immatricolazione;
c.
il veicolo è assoggettato all'imposta secondo la LIAut261 o esonerato dall'imposizione;
d.262
il veicolo fabbricato all'estero è stato oggetto d'imposizione o è stato esonerato dall'imposizione;
e.263
dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) non è stata presentata alcuna richiesta di rifiuto del rilascio della licenza di circolazione e delle targhe di controllo sulla base dell'articolo 14a della legge del 19 dicembre 1997264 sul traffico pesante (LTTP).265

1bis La procedura di verifica dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b è retta dall'OETV266.267

2 Per il rilascio di licenze di circolazione temporanee e licenze di circolazione collettive come anche per rilasciare le corrispondenti targhe (art. 20 a 26 OAV268) non è necessario il permesso dell'amministrazione doganale.

3 L'immatricolazione provvisoria dei veicoli è retta dagli articoli 16 a 19 OAV.

4 I conducenti devono sempre portar seco l'originale della licenza di circolazione, a meno che non sia stato rilasciato un duplicato. Non è obbligatorio portar seco la licenza in caso di spostamenti con veicoli a motore agricoli e forestali fra la sede dell'azienda e il luogo di svolgimento dell'attività, né per spostamenti con i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile all'interno del territorio comunale.269

259 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167).

260 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

261 RS 641.51

262 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 35 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

263 Introdotta dal n. II dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769). Nuovo testo giusta l'all. 5 n. II 3 dell'O del 27 mar. 2024 concernente la tassa sul traffico pesante, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 150).

264 RS 641.81

265 Nuovo testo giusta l'appendice n. 5 dell'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3058).

266 RS 741.41

267 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

268 RS 741.31

269 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

Art. 72 Eccezioni

1 Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:

a.
i monoassi senza rimorchi guidati da una persona a piedi;
b.
i carri a mano provvisti di motore;
c.270
i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi eccezionali:271
1.
rimorchi agricoli e forestali la cui velocità massima non supera i 30 km/h trainati da trattori come anche da veicoli a motore la cui velocità massima non supera i 30 km/h,
2.272
rimorchi agricoli e forestali la cui velocità massima non supera i 30 km/h e con un peso garantito di 1500 kg al massimo trainati da veicoli a motore con una velocità massima per costruzione di oltre 30 km/h e con tutte le ruote motrici,
3.
rimorchi trainati da carri con motore e carri di lavoro,
4.
rimorchi e assi rimorchiati che costituiscono un veicolo indipendente trainati da monoassi,
5.273
rimorchi a slitta;
d.
i veicoli di lavoro utilizzati in cantieri stradali delimitati ma non completamente chiusi al traffico;
e.
i veicoli a motore e i rispettivi rimorchi adibiti al traffico interno di un'impresa ma autorizzati a circolare su strada pubblica;
f.
i carrelli di sostegno;
g.274
casse mobili montate su ruote; il permesso per rimorchiarle dalla o verso la stazione di carico è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinati tipi di contenitori;
h.275
i veicoli a motore trainati;
i.276
i veicoli che vengono trasportati su un autoveicolo di trasporto o un rimorchio, e guidati durante il loro carico o scarico, purché sia stata stipulata un'assicurazione giusta l'articolo 27 capoverso 1 OAV277;
j.278
i veicoli che vengono spostati da imprese del settore automobilistico su un'area interna all'azienda, purché sia stata stipulata un'assicurazione giusta l'articolo 27 capoverso 1 OAV;
k.279
ciclomotori leggeri;
l.280
sedie a rotelle281 con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h;
m.282
carri di lavoro con una velocità massima per costruzione non superiore a 10 km/h.

2 ...283

3 Se dispongono di un attestato d'assicurazione valido, i Cantoni, ricorrendo a una convocazione, possono permettere che un veicolo sia trasferito per la via più breve al luogo d'esame.284

270 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

271 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 31).

272 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 31).

273 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

274 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

275 Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).

276 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

277 RS 741.31

278 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

279 Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

280 Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

281 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333).

282 Introdotta dal n. I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 31).

283 Abrogato dal n. I dell'O del 12 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).

284 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 93).

212 Licenza di circolazione

Art. 73 Generi di licenze

Esistono i seguenti generi di licenze di circolazione:

a.
la licenza di circolazione per l'immatricolazione normale di veicoli a motore o rimorchi;
b.
la licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria di veicoli a motore o rimorchi;
c.
la licenza temporanea per veicoli a motore o rimorchi;
d.
la licenza di circolazione collettiva per i veicoli a motore o i rimorchi delle imprese dell'industria automobilistica;
e.
la licenza per i veicoli di riserva.
Art. 74 Rilascio

1 L'autorità d'immatricolazione del Cantone di stanza del veicolo rilascia la licenza di circolazione al detentore quando essa dispone del rispettivo attestato di assicurazione e dei documenti seguenti:285

a.
all'atto della prima immatricolazione di un veicolo di provenienza svizzera o dell'immatricolazione di un veicolo di provenienza estera:
1.
il rapporto di perizia (mod. 13.20 A), se del caso munito dell'impronta del bollo doganale o scortato da un'autorizzazione doganale separata,
2.286
...;
b.
all'atto della nuova immatricolazione di un veicolo che ha cambiato Cantone di stanza o detentore:
1.
la vecchia licenza di circolazione;
2.287
in caso di cambiamento del detentore di un veicolo per il quale non vi è stata un'imposizione doganale, un'autorizzazione delle autorità doganali intestata al nuovo detentore.288

2 Chi richiede la licenza temporanea non ha bisogno di essere detentore del veicolo e quest'ultimo non deve essere immatricolato nel Cantone di stanza.289

3 La licenza di circolazione collettiva è rilasciata dal Cantone nel quale l'azienda ha la sua sede, al nome dell'azienda o del suo capo responsabile.

4 La licenza per veicoli di riserva può essere rilasciata anche dal Cantone nel quale il veicolo originale è divenuto inutilizzabile ed è stato preso in consegna il veicolo di riserva.

5 I titolari devono annunciare entro 14 giorni all'autorità, presentando la loro licenza di circolazione, ogni circostanza che rende necessaria una modificazione o una sostituzione del documento. Essi devono informare l'autorità del ritiro definitivo del veicolo dalla circolazione restituendo la licenza di circolazione. Se il detentore non fa immatricolare un altro veicolo entro 14 giorni, deve restituire immediatamente anche le targhe.

285 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 93).

286 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

287 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 35 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

288 Nuovo testo giusta l'appendice n. 5 dell'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3058).

289 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

Art. 75 Rapporto di perizia

1 In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV290) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.291

2 In assenza dell'approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall'autorità di immatricolazione.292

3 Per annunciare modificazioni tecniche apportate a un veicolo (art. 34 cpv. 2 OETV293) è necessario un rapporto di perizia speciale (modulo 13.20 B).294

4 I rapporti di perizia o il loro contenuto, come pure i dati tecnici allegati, devono essere conservati dall'autorità durante 15 anni a far data dalla prima messa in circolazione dei veicoli.

5 L'USTRA, d'intesa con i Cantoni, l'autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e l'UDSC, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.295

290 RS 741.511

291 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

292 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

293 RS 741.41

294 Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

295 Nuovo testo giusta l'all. 5 n. II 3 dell'O del 27 mar. 2024 concernente la tassa sul traffico pesante, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 150).

Art. 76296 Controllo dell'imposizione doganale e dell'avvenuta tassazione

1 Il rapporto di perizia (mod. 13.20 A) munito dell'impronta del bollo doganale serve da prova dell'imposizione doganale e dell'avvenuta tassazione conformemente alla LIAut297.

2 Il diritto di utilizzare in Svizzera un veicolo per il quale non vi è stata un'imposizione doganale o per il quale non vi è stata una tassazione deve fondarsi su un'autorizzazione delle autorità doganali.

3 L'UDSC298, comunica alle autorità d'immatricolazione i generi di veicoli per i quali non sono necessari la prova dell'imposizione doganale e dell'avvenuta tassazione secondo il capoverso 1 o un'autorizzazione secondo il capoverso 2.

296 Nuovo testo giusta dell'all. 4 n. 35 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

297 RS 641.51

298 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 77 Luogo di stanza

1 È considerato luogo di stanza il luogo dove di regola il veicolo è custodito durante la notte dopo l'uso.

2 Il domicilio del detentore vale come luogo di stanza:

a.
per i veicoli utilizzati durante la settimana fuori del Cantone di domicilio del detentore e ricondotti a fine settimana, in media almeno due volte al mese;
b.
per i veicoli utilizzati alternativamente durante meno di nove mesi consecutivi in più Cantoni;
c.
per i veicoli il cui periodo di stanza è uguale sia all'esterno sia all'interno del Cantone di domicilio del detentore.
Art. 78 Detentore

1 La qualità di detentore si determina secondo le circostanze di fatto. È considerato in particolare detentore chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse.

1bis Se per un veicolo vi sono più detentori, questi ultimi sono tenuti a segnalare all'autorità d'ammissione la persona responsabile. Nella licenza di condurre essa figurerà quale detentore.299

2 L'autorità cantonale deve esaminare la qualità di detentore solo in caso di dubbio, segnatamente se l'attestato d'assicurazione non è rilasciato al nome di chi richiede la licenza di circolazione, se il richiedente non è titolare di una licenza di condurre, quando sono rilasciate targhe trasferibili e quando veicoli di una azienda sono messi a disposizione di dipendenti.

299 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

Art. 79 Validità

1 La licenza di circolazione per l'immatricolazione normale dei veicoli e la licenza di circolazione collettiva hanno una durata di validità illimitata.

2 La durata di validità della licenza dei veicoli di riserva, della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli e della licenza temporanea è regolata dalla OAV300. Per quanto concerne la validità dei permessi speciali è determinante la ONC301.

3 Entro i limiti dell'articolo 17 OAV, la durata di validità della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli non sdoganati può essere fissata o prolungata oltre a quella dell'autorizzazione doganale solo se detta autorizzazione lo prevede esplicitamente.

Art. 80 Iscrizioni

1 Valgono come condizioni speciali ai sensi degli articoli 10 capoverso 3302 e 96 numero 1 capoverso 3303 LCStr:

a.
le decisioni dell'autorità iscritte nella licenza di circolazione, o nell'allegato alla licenza di circolazione, ad esempio, in merito alla velocità massima;
b.
le iscrizioni che stabiliscono il massimo ammesso per i pesi e le dimensioni dei veicoli;
c.304
le iscrizioni relative al numero dei posti.

2 Nella licenza di circolazione è iscritto l'utilizzo di un veicolo per il trasporto professionale di persone di cui all'articolo 3 OLR 2, eccettuati i veicoli giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2.305

3 La licenza di circolazione dei veicoli eccezionali menziona l'obbligo di possedere un permesso speciale. Se si tratta di veicoli destinati a trainare rimorchi particolarmente pesanti, i pesi del convoglio che derogano alle prescrizioni della LCStr sono indicati nella licenza di circolazione alla rubrica «Decisioni dell'autorità».

4 Un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il suo veicolo, può chiedere all'autorità d'immatricolazione, mediante formulario elettronico ufficiale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approvazione o di quella di un'altra persona fisica o giuridica menzionata nel formulario. Se non può ricorrere al formulario elettronico, può presentare la richiesta per iscritto. L'autorità d'immatricolazione riporta questa limitazione nella licenza di circolazione e trasmette i dati al sistema d'informazione all'ammissione alla circolazione se è in possesso della richiesta al momento dell'immatricolazione.306

5 L'autorità d'immatricolazione conserva il formulario in originale o riproducibile in forma elettronica fintanto che esiste l'iscrizione nonché per i dieci anni seguenti.307

302 Questo cpv. è abrogato.

303 Ora: art. 96 cpv. 1 lett. c.

304 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

305 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

306 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU 2001 1387). Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

307 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU 2001 1387). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7149).

Art. 81308 Annullamento

1 Quando un veicolo è tolto dalla circolazione o sostituito con un altro veicolo, il detentore deve fare annullare dall'autorità la licenza di circolazione e l'eventuale duplicato. Se il detentore trascura questo obbligo, le targhe indicate nella licenza non gli sono più attribuite, salvo qualora egli fornisca la prova che il veicolo è stato demolito o immatricolato al nome di un altro detentore.

2 Se le è presentata una licenza di circolazione che contiene un'iscrizione giusta l'articolo 80 capoverso 4, l'autorità d'immatricolazione rifiuta:

a.
il rilascio della licenza di circolazione a un nuovo detentore;
b.
la cancellazione dell'iscrizione.309

3 Il rifiuto è nullo se è data l'approvazione scritta o elettronica della persona fisica o giuridica menzionata nel formulario oppure se vi è una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato sui rapporti di proprietà.310

4311

308 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

309 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7149).

310 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7149).

311 Abrogato dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7149).

213 Targhe

Art. 82 Genere di targhe

1 L'autorità rilascia:

a.312
targhe con lettere e cifre nere su fondo bianco per gli autoveicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli a motore, monoassi e i rimorchi;
b.
targhe con lettere e cifre nere su fondo celeste per i veicoli da lavoro;
c.
targhe con lettere e cifre nere su fondo marrone chiaro per i veicoli eccezionali;
d.313
targhe con lettere e cifre nere su fondo verde chiaro per i veicoli agricoli e forestali;
e.314
targhe con lettere e cifre nere su fondo giallo per le motoleggere e i quadricicli a motore;
f.
targhe con lettere e cifre bianche su fondo grigio scuro per i veicoli dell'esercito; se queste targhe non possono essere applicate in modo adatto, lo stemma, le lettere e le cifre devono essere dipinte sulla carrozzeria su fondo grigio scuro;
g.315
...

2 Le targhe seguenti sono munite di un segno speciale:

a.
le targhe per l'immatricolazione provvisoria secondo l'articolo 18 OAV316;
b.317
...
c.
le targhe professionali portano la lettera «U».
d.318
le targhe dei veicoli dei detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari che portano il segno «CD», «CC» o «AT» sul fondo verde scuro o blu scuro.

3 Occorre procedere al cambio delle targhe se cambia la categoria del veicolo e se per la nuova categoria è previsto un altro tipo di targhe. Il cambio delle targhe non è necessario:

a.
per i veicoli a motore aventi un peso totale non superiore a 3500 kg se la categoria cambia per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi;
b.
per i restanti veicoli a motore se la categoria cambia per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi.319

312 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

313 Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

314 Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

315 Abrogata dall'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, con effetto dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

316 RS 741.31

317 Abrogata dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, con effetto dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

318 Introdotta dall'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

319 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7149).

Art. 83 Materiale; costruzione

1 Le targhe sono di metallo inossidabile; possono essere munite di un rivestimento riflettente. L'USTRA può ammettere l'impiego di altri materiali adatti e fissare esigenze minime per il materiale riflettente.320

2 Gli stemmi, le lettere e le cifre sono impressi con un rilievo di 1,5 mm. Gli stemmi devono corrispondere al modello ufficiale.321

3 Le targhe, i cui angoli devono essere arrotondati (raggio di 1 cm), hanno le dimensioni seguenti:

a.
la targa anteriore degli autoveicoli nonché la targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e forestali e dei rimorchi di lavoro hanno una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 8 cm;
b.
la targa posteriore degli autoveicoli nonché la targa dei rimorchi per trasporto agganciati ad autoveicoli hanno una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 16 cm (formato alto) o una lunghezza di 50 cm e un'altezza di 11 cm (formato lungo);
c.
la targa dei motoveicoli, dei quadricicli a motore e dei tricicli a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi hanno una lunghezza di 18 cm e un'altezza di 14 cm;
d.
la targa delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi hanno una lunghezza di 10 cm e un'altezza di 14 cm.322

4 L'USTRA può fissare un formato differente per le targhe destinate ai veicoli i cui detentori beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.

5 Per i rimorchi dell'esercito la targa, con una scritta su due linee, ha il formato delle targhe dei motoveicoli, quelle con la scritta su una linea, il formato della targa anteriore degli autoveicoli.

320 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

321 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

322 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 7149).

Art. 84 Sistema di numerazione

1 Ogni Cantone è designato con le due lettere maiuscole seguenti:

Zurigo

ZH

Sciaffusa

SH

Berna

BE

Appenzello interno

AI

Lucerna

LU

Appenzello esterno

AR

Uri

UR

San Gallo

SG

Svitto

SZ

Grigioni

GR

Obvaldo

OW

Argovia

AG

Nidvaldo

NW

Turgovia

TG

Glarona

GL

Ticino

TI

Zugo

ZG

Vaud

VD

Friburgo

FR

Vallese

VS

Soletta

SO

Neuchâtel

NE

Basilea Città

BS

Ginevra

GE

Basilea Campagna

BL

Giura

JU323

2 Le targhe degli autoveicoli, dei monoassi e dei rimorchi da una parte, e quelle dei motoveicoli, delle motoleggere e dei tricicli a motore, dall'altra, come pure ogni genere di targa, secondo il colore e le caratteristiche speciali, sono numerate separatamente, di regola a partire dalla cifra 1.324

3 Le targhe della Confederazione portano solamente lo stemma federale, con l'aggiunta della lettera M se si tratta di targhe militari.325

4 Le targhe per i veicoli i cui detentori sono beneficiari di privilegi e immunità diplomatiche o consolari non hanno stemmi, ma sono provviste delle lettere in nero del Cantone. Le sigle e le lettere possono essere applicate in maniera indelebile mediante un processo fotografico.326 Le cifre e il punto in colore nero possono essere applicati mediante lo stesso procedimento o consistere in pezzi di alluminio ritagliati e ribaditi sulla targa. Il primo dei due gruppi di cifre separate da un punto serve da numero d'ordine per ogni missione, sede, delegazione o organizzazione; il secondo gruppo designa la nazione o l'organizzazione. Le cifre più basse sono riservate al capo della rappresentanza o dell'organizzazione come pure ai suoi sostituti.

323 Cantone introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1805).

324 Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

325 Nuovo testo giusta l'all.n. II 4 dell'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167).

326 Nuovo testo dei per. 1 e 2 giusta l'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Art. 85 Disposizione; caratteri

1 Sulla targa anteriore degli autoveicoli e sulla targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e forestali e dei rimorchi di lavoro devono essere iscritte da sinistra a destra le lettere, un punto a mezz'altezza e i numeri.327

2 Nella parte superiore della targa posteriore di formato alto degli autoveicoli come pure della targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli e dei tricicli a motore, dei rimorchi per trasporto e dei rimorchi eccezionali devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere e lo stemma cantonale e nella parte inferiore il numero. Sulla targa posteriore di formato lungo degli autoveicoli e dei loro rimorchi devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere del Cantone, un punto a mezza altezza, il numero e lo stemma cantonale.328

3 Sulla targa con due righe di iscrizione, ad uso dei rimorchi militari, le prime due cifre sono iscritte nella parte superiore, di fianco alla lettera attribuita; sulla targa con una sola riga di iscrizione, si lascia uno spazio maggiore tra la seconda e la terza cifra.329 Lo stemma è soppresso.

4 Sulla targa anteriore come su quella posteriore di formato lungo dei veicoli utilizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, dalle delegazioni permanenti o dalle organizzazioni internazionali, devono figurare, da sinistra a destra, il campo nel quale si iscrive l'una delle tre sigle, le lettere del Cantone e i due gruppi di cifre separati da un punto. Sulla targa posteriore di formato alto figurano, nella parte superiore, la sigla iscritta nel campo colorato e le lettere del Cantone e, nella parte inferiore, i due gruppi di cifre.330

5 La forma dei caratteri e le dimensioni delle lettere e delle cifre sono fissate dall'USTRA.331

327 Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

328 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 31).

329 Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

330 Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

331 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del DATEC, in vigore dal 1° gen. 2000, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 243).

Art. 86 Sigle CD, CC e AT

1 La sigla «CD» è destinata:

a.
ai veicoli di servizio delle missioni diplomatiche e ai veicoli a motore dei membri del personale diplomatico di quelle missioni;
b.332
ai veicoli di servizio delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e ai veicoli a motore dei membri del personale diplomatico di queste missioni;
c.333
ai veicoli di servizio dei beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 2007334 sullo Stato ospite e ai veicoli a motore dei funzionari di tali beneficiari istituzionali più elevati di rango che godono in Svizzera dello statuto diplomatico.

2 La sigla «CC» è destinata ai veicoli di servizio delle sedi consolari dirette da un funzionario di carriera e ai veicoli a motore dei funzionari consolari di carriera.

3 La sigla «AT» è destinata ai veicoli a motore dei membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche.

4 È vietato l'impiego separato delle sigle «CD» o «AT». La sigla «CC» separata è ammessa al massimo su un unico veicolo di ciascun caposede onorario di sede consolare cui il Consiglio federale abbia attribuito l'exequatur. Sulla licenza di circolazione del veicolo deve esserci la menzione «Sigla CC autorizzata».

332 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

333 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

334 RS 192.12

Art. 87 Rilascio delle targhe

1 Dopo esser stato attribuito, il numero di targa resta riservato per il detentore. L'attribuzione di altri numeri è ammessa qualora le targhe siano state depositate o revocate per oltre un anno; per il resto, l'attribuzione avviene conformemente all'articolo 81.

2 La perdita delle targhe deve essere comunicata senza indugio dal detentore all'autorità, la quale gli rilascia targhe con un altro numero; essa può pubblicare il numero delle targhe perse nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).335

3 I fabbricanti non hanno la facoltà di rilasciare targhe direttamente ai detentori.

4 Le targhe munite delle sigle «CD», «CC» e «AT» sono rilasciate d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.

5 Le targhe restano proprietà dell'autorità eccetto quelle destinate all'immatricolazione provvisoria.

335 Nuovo testo giusta il n. I 17 dell'O del 15 ott. 2008 (sistemi d'informazione di polizia della Confederazione), in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

22 Veicoli per gli esami337

337 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

Art. 88338 Veicoli per gli esami

1 Per gli esami di guida si deve far uso dei veicoli menzionati nell'allegato 12 numero V.

2 I veicoli per gli esami non devono essere provvisti di accessori speciali che facilitano la guida.

338 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Art. 88a339 Motoveicolo della sottocategoria A1 con velocità limitata

1 L'esame pratico di conducente della sottocategoria A1 sostenuto con un motoveicolo la cui velocità è limitata a 45 km/h dà diritto a condurre soltanto motoveicoli corrispondenti.

2 Questa restrizione è iscritta nella licenza di condurre (art. 24d) se il titolare ha compiuto 16 anni d'età.

339 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

23 Ciclomotori

Art. 90341 Ammissione

I ciclomotori sono ammessi a circolare se sono muniti della licenza per ciclomotori, della targa ivi indicata e di un contrassegno di assicurazione valido.

341 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).

Art. 91 Licenza di circolazione

1 La licenza di circolazione è rilasciata se:

a.
il tipo di veicolo è stato riconosciuto come ciclomotore sulla base dell'esame del tipo;
b.
il veicolo presentato è conforme al tipo riconosciuto;
c.342
è stata fornita la prova che il ciclomotore costruito all'estero è stato oggetto dell'imposizione doganale o ne è esonerato.

2 La licenza di circolazione è rilasciata sulla base di un esame per gruppi di ciclomotori effettuato presso il fabbricante o l'importatore ai sensi dell'articolo 92 o sulla base di un esame singolo ai sensi dell'articolo 93. La sua validità è illimitata.

3 In caso di esami per gruppi, l'autorità d'immatricolazione del Cantone dove si trova l'azienda è competente a rilasciare la licenza di circolazione. ...343

4 Il conducente di ciclomotori deve sempre portar seco la licenza di circolazione.

342 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 35 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

343 Per. abrogato dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

Art. 92 Esami per gruppi

1 Prima dell'esame per gruppi di nuovi ciclomotori, presso i fabbricanti o gli importatori, l'azienda deve consegnare all'autorità gli elenchi completi in duplice esemplare, nei quali devono figurare, per ogni ciclomotore, la marca, il numero del telaio, il numero del certificato di tipo come pure il marchio di omologazione del motore.

2 L'imposizione doganale di ciclomotori costruiti all'estero deve essere provata mediante il bollo ufficiale della dogana apposto sugli elenchi.344

3 I Cantoni consegnano ai costruttori o gli importatori il numero di licenze di circolazione corrispondente a quello dei ciclomotori indicati sugli elenchi. I costruttori o gli importatori devono iscrivere nella licenza di circolazione345 i dati tecnici relativi a ogni ciclomotore e confermare che esso è conforme al tipo approvato.

4 I Cantoni tengono dei registri relativi alle licenze di circolazione rilasciate ai costruttori o agli importatori i quali vanno conservati unitamente agli elenchi durante cinque anni. Essi inviano una copia degli elenchi all'USTRA. L'USTRA e l'UDSC sono autorizzati a consultare in ogni momento i registri e gli elenchi.

5 I ciclomotori esaminati per gruppi possono essere messi in commercio soltanto con le licenze di circolazione loro attribuite. In sostituzione di licenze perse il Cantone competente per il rilascio (art. 91 cpv. 3 prima frase) ne emette delle nuove fondandosi sugli elenchi.

344 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 35 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

345 RU 1978 20

Art. 93 Esame singolo

1 I ciclomotori importati singolarmente devono essere esaminati da un esperto della circolazione ufficiale prima di essere ammessi alla circolazione. L'imposizione doganale deve essere provata mediante piombo doganale intatto, l'esenzione dall'imposizione mediante autorizzazione delle dogane.346

2 I ciclomotori usati le cui licenze di circolazione e la cui targa sono state revocate dall'autorità o la cui licenza di circolazione è andata persa devono essere esaminati singolarmente da un esperto della circolazione prima della loro riammissione. Il controllo dell'imposizione doganale non è effettuato se il veicolo presenta chiare tracce d'uso o se il detentore può provare che il veicolo è stato acquistato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.347

3 Qualora un motore ausiliario venga montato in un secondo tempo su un velocipede, l'autorità cantonale rilascia la licenza di circolazione se ha costatato, mediante esame, che il veicolo è conforme alle esigenze stabilite per i ciclomotori.

4 Nei casi previsti ai capoversi 1 a 3, l'autorità di immatricolazione apporta tutte le iscrizioni necessarie nella licenza di circolazione e attesta che il veicolo è conforme al tipo approvato o alle prescrizioni.

5 L'autorità può permettere di presentare all'esame un ciclomotore sprovvisto della licenza di circolazione e della targa se viene fornita la prova che il ciclomotore è assicurato. Alle stesse condizioni, il Cantone può autorizzare un fornitore, dispensato dall'obbligo di presentare i veicoli, a effettuare corse di prova con ciclomotori non provvisti della licenza di circolazione e della targa o a far eseguire tali corse da eventuali compratori.

346 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 35 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

347 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 35 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Art. 94348 Targa

1 Se i ciclomotori sono esaminati per gruppi, la targa è rilasciata dal Cantone del luogo di stanza, qualora il detentore presenti la licenza di circolazione prevista dall'articolo 92 capoverso 3 della presente ordinanza e l'attestato di assicurazione richiesto dall'articolo 35 capoverso 2 OAV349.

2 Se i ciclomotori sono esaminati singolarmente, il Cantone del luogo di stanza rilascia la targa e la licenza di circolazione, se il detentore presenta l'attestato di assicurazione richiesto dall'articolo 35 capoverso 2 OAV.

3 L'autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione. Su richiesta del detentore, il medesimo numero di targa può essere iscritto nella licenza di circolazione di altri ciclomotori dello stesso detentore con stanza nel medesimo Cantone. Il contrassegno di assicurazione viene incollato unicamente in una licenza di circolazione. Detta licenza di circolazione deve essere recata seco insieme alla licenza del ciclomotore utilizzato.

4 La targa di un ciclomotore inutilizzabile e il contrassegno di assicurazione possono essere trasferiti senza il permesso dell'autorità (art. 9 cpv. 2 OAV) a un ciclomotore di riserva in perfetto stato di funzionamento durante al massimo 30 giorni.

5 Nel caso di cambio di veicolo, la targa del ciclomotore tolto dalla circolazione può essere attribuita, con il contrassegno di assicurazione, a un altro ciclomotore appartenente allo stesso detentore.

6 Le targhe per ciclomotori sono alte 14 cm e larghe 10 cm. Sono in metallo inossidabile ricoperte di una materia riflettente gialla. Nel terzo superiore a sinistra figurano le lettere attribuite al Cantone e nella parte inferiore figura il numero, entrambi in nero e in rilievo.

7 L'USTRA stabilisce la forma e le dimensioni delle lettere e delle cifre.

348 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).

349 RS 741.31

Art. 95350 Controlli

1 Per controllare se il veicolo è ammesso alla circolazione, il Cantone del luogo di stanza si fonda sulle targhe e sui contrassegni di assicurazione inviati e sulle informazioni trasmesse dai servizi di rilascio (art. 37 cpv. 3 OAV).

2 Durante tutta la durata dell'immatricolazione, è considerato come luogo di stanza del ciclomotore il Cantone competente per il rilascio della targa. Se il luogo di stanza di un ciclomotore è trasferito in un altro Cantone, si deve chiedere una nuova targa nel nuovo Cantone di stanza non appena scade la validità del contrassegno di assicurazione.

3 Se il ciclomotore passa a un altro detentore, questi deve annunciarlo all'autorità entro 14 giorni. L'autorità iscrive il nuovo detentore nella licenza di circolazione.

4 Se un ciclomotore è sostituito con un altro e non vi è cambiamento di targa (art. 94 cpv. 5), il detentore deve comunicarlo entro 14 giorni all'autorità. L'autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione.

5 Una targa smarrita è sostituita con una nuova avente un altro numero e un contrassegno di assicurazione dell'anno corrente (art. 36 cpv. 1 OAV). L'autorità iscrive il nuovo numero della targa nella licenza di circolazione e appone il contrassegno d'assicurazione nell'apposito spazio.

350 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).

Art. 96 Ciclomotori della Confederazione e dei Cantoni

1 Per l'immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione, sono applicabili le norme speciali seguenti:

a.351
le targhe sono rilasciate dai servizi competenti secondo l'ordinanza del 23 febbraio 2005352 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC). La loro durata di validità è illimitata; devono figurare da sinistra a destra, nel terzo superiore, una croce federale e le lettere di cui all'OVCC;
b.
l'attestato di assicurazione non è necessario;
c.
le licenze di circolazione non devono essere prese seco ma depositate presso il servizio che le rilascia.

2 I ciclomotori dei Cantoni, per i quali non è stata stipulata l'assicurazione sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 2 LCStr), vengono muniti di targhe cantonali ordinarie portanti il numero di una serie speciale fissata dal Cantone.

351 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).

352 RS 514.31

24 ...

Art. 98 a 104354

354 Abrogati dall'art. 46 dell'O del 19 giu. 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali, con effetto dal 1° ott. 1995 (RU 1995 3997).

25 Provvedimenti amministrativi

251 Revoca della licenza di circolazione

Art. 106 Motivi della revoca

1 La licenza di circolazione è revocata se:356

a.
le condizioni fissate dalla LCStr o dalle prescrizioni di esecuzione relative al rilascio della licenza non sono più adempiute;
b.
senza motivi sufficienti, il detentore non ottempera all'invito di presentare il suo veicolo all'esame;
c.357
l'UDSC presenta una richiesta di revoca della licenza di circolazione e di ritiro delle targhe di controllo sulla base dell'articolo 14a LTTP.

2 La licenza di circolazione può essere revocata se:

a.
non sono state osservate le restrizioni o le condizioni speciali (art. 80) cui la licenza era stata vincolata;
b.
vi è stato abuso della licenza o delle targhe;
c.358
non sono state pagate le imposte o le tasse dovute per i veicoli del medesimo detentore;
d.359
...

3 La revoca della licenza di circolazione comporta sempre il ritiro delle targhe. Nel caso di targhe trasferibili, esse possono essere lasciate al detentore per uno dei veicoli. Il sequestro di veicoli è regolato dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV360.361

356 Nuovo testo giusta l'all. 5 n. II 3 dell'O del 27 mar. 2024 concernente la tassa sul traffico pesante, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 150).

357 Introdotta dall'all. 5 n. II 3 dell'O del 27 mar. 2024 concernente la tassa sul traffico pesante, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 150).

358 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

359 Introdotta dal n. II dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769). Abrogata dall'all. 5 n. II 3 dell'O del 27 mar. 2024 concernente la tassa sul traffico pesante, con effetto dal 1° mag. 2024 (RU 2024 150).

360 RS 741.41

361 Nuovo testo della frase giusta l'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Art. 107 Durata e esecuzione

1 La licenza di circolazione e le targhe devono essere revocate per un tempo indeterminato. La revoca a causa di uso abusivo e di inosservanza delle restrizioni e delle condizioni speciali può essere pronunciata per una durata limitata.

2 Se il motivo della revoca è divenuto privo di oggetto, la licenza di circolazione e le targhe devono essere restituite su richiesta.

3 La licenza di circolazione e le targhe di cui è stata decisa la revoca devono essere richieste al detentore cui è fissato un breve termine. Scaduto il termine la licenza di circolazione e le targhe devono essere ritirate dalla polizia.

Art. 108 Procedura

1 Prima di revocare la licenza di circolazione e le targhe, l'autorità competente deve dare al detentore la possibilità di pronunciarsi verbalmente o per iscritto.

2 La decisione di revoca deve essere notificata per iscritto con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.

3 La licenza di circolazione può essere revocata immediatamente, a titolo preventivo, per ragioni di sicurezza della circolazione o per mancanza dell'assicurazione.

252 Veicoli senza licenza

Art. 109 Uso vietato

Se al momento di un esame o di un controllo si costata che dei veicoli, per i quali non è necessaria una licenza di circolazione ai sensi dell'articolo 72, non sono in perfetto stato di sicurezza o non sono conformi alle prescrizioni, l'autorità può vietarne l'uso finché non siano state eliminate le deficienze. Il sequestro di veicoli è regolato dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV362.363

362 RS 741.41

363 Nuovo testo della frase giusta l'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Art. 110364

364 Abrogato dal n. II 64 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

253 ...

26 Veicoli stranieri

Art. 114 Riconoscimento dell'immatricolazione

1 I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all'estero possono circolare in Svizzera se sono ammessi a circolare nel Paese d'immatricolazione e se sono provvisti:

a.
di una licenza nazionale di circolazione valevole o di un certificato internazionale per automobili valevole previsti nella Convenzione internazionale del 24 aprile 1926366 per la circolazione degli autoveicoli; e
b.
di targhe valevoli, menzionate nel documento di cui alla lettera a.

2 I ciclomotori, le motoleggere, i motoveicoli con una cilindrata massima di 125 cm3, i veicoli a motore agricoli e forestali, i veicoli a motore di lavoro e i rimorchi che provengono dall'estero e per i quali il Paese di provenienza non esige né targhe né licenza di circolazione possono circolare in Svizzera senza targhe.367 Al posto della licenza di circolazione è richiesto un documento contenente le informazioni essenziali in merito al veicolo e al detentore.

3 La targa posteriore basta per i veicoli a motore provenienti da Stati che non rilasciano targhe anteriori.368

4 I veicoli stranieri devono essere muniti del segno distintivo dello Stato d'immatricolazione.

366 RS 0.741.11. Vedi anche la Conv. dell'8 nov. 1968 sulla circolazione stradale (RS 0.741.10) e l'Acc. europeo del 1° mag. 1971 (RS 0.741.101).

367 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2536).

368 Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Art. 115 Immatricolazione svizzera

1 I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all'estero devono essere muniti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere se:

a.
hanno il loro luogo di stanza da più di un anno in Svizzera senza una interruzione superiore a tre mesi consecutivi;
b.
il detentore risiede in Svizzera da più di un anno senza un'interruzione superiore a tre mesi consecutivi e vi adopera il suo veicolo da più di un mese;
c.
il detentore che ha il suo domicilio legale in Svizzera risiede durante meno di 12 mesi consecutivi all'estero e fa uso del suo veicolo in Svizzera durante più di un mese;
d.369
servono a trasportare, contro rimunerazione, persone o merci tra due località svizzere (trasporti interni);
e.
se non adempiono le condizioni fissate dall'articolo 114 capoversi 1 e 2.

2 Se la durata di validità di una immatricolazione straniera è scaduta all'estero, le autorità doganali possono autorizzare l'uso del veicolo in Svizzera durante un periodo massimo di 30 giorni consecutivi; scaduto questo termine, il veicolo deve essere immatricolato in Svizzera.

3 ...370

4 I ciclomotori stranieri devono essere immatricolati come motoveicoli o motoleggere fintantoché non siano conformi in tutte le parti a un tipo di ciclomotore riconosciuto in Svizzera.371

5 Prima di venir immatricolati in Svizzera, i veicoli stranieri devono essere sottoposti ad un esame ufficiale.

6 L'autorità che rilascia la licenza di circolazione e le targhe svizzere deve ritirare le licenze e le targhe straniere. L'autorità cantonale annulla le licenze e distrugge o oblitera le targhe. Essa restituisce le licenze all'autorità d'immatricolazione annunciandole che il veicolo è stato immatricolato in Svizzera e che le targhe sono state distrutte o obliterate. Il detentore può esigere la restituzione delle targhe obliterate o la conferma scritta che sono state distrutte.372

7 Il capoverso 6 non si applica quando veicoli esteri sono ammessi soltanto temporaneamente con una licenza e targhe svizzere o se è necessaria una doppia immatricolazione poiché:

a.
il detentore è domiciliato in Svizzera ma lavora all'estero;
b.
il veicolo estero è utilizzato anche per trasporti all'interno della Svizzera; o
c.
il luogo di stanza del veicolo si trova alternativamente e per una durata grossomodo equivalente in Svizzera e all'estero.373

369 Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 3 dell'O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1170).

370 Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).

371 Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

372 Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

373 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 93).

Art. 116 Provvedimenti amministrativi

1 Il divieto di far uso della licenza di circolazione e delle targhe o il sequestro del veicolo sono ammessi se si tratta di veicoli stranieri che non offrono manifestamente tutte le garanzie di sicurezza e costituiscono un pericolo per il traffico.374

2 Il divieto di far uso della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è pure ammesso se la licenza o le targhe sono adoperate abusivamente. È riservato l'articolo 60 numero 4 secondo periodo OAV375.376

3 La procedura è retta dall'articolo 108 della presente ordinanza e dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV377.378

4 Le misure ordinate ai sensi del capoverso 1 devono essere annullate se il veicolo contestato offre nuovamente tutte le garanzie di sicurezza; altrimenti, è applicabile per analogia l'articolo 115 capoverso 6.

5 Se la revoca della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è stata decisa da autorità straniere, l'esecuzione deve essere ordinata dall'USTRA in quanto le decisioni di revoca non siano trasmesse direttamente ai Cantoni.

374 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

375 RS 741.31

376 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

377 RS 741.41

378 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Art. 117 Imposizione

I veicoli stranieri sono tassati dal Cantone di stanza a partire dal giorno in cui sono provvisti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere oppure avrebbero dovuto esserne provvisti ai sensi di quest'ordinanza.

3 Notificazione, statistica, controlli della circolazione

31 Notificazioni

311 ...

312 Notificazione del rilascio di nuove licenze

Art. 120 Cambiamento del luogo di stanza

1 Se un veicolo o un rimorchio è immatricolato in un altro Cantone, l'autorità di immatricolazione invia la licenza di circolazione annullata e le targhe all'autorità del precedente Cantone di stanza che le ha rilasciate.381

2 Su richiesta, il Cantone di stanza precedente deve trasmettere al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo o una copia autenticata.382

381 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 93).

382 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

Art. 122384 Controllo da parte dell'UDSC

1 L'UDSC fissa con i Cantoni le norme da applicare per il controllo posticipato dell'imposizione doganale e dell'avvenuta tassazione secondo la LIAut385, nonché per la tenuta dei controlli in generale. Esso è autorizzato ad effettuare le rispettive verifiche.

2 In caso di immatricolazione provvisoria di veicoli per i quali non vi è stata un'imposizione doganale o una tassazione, i Cantoni consegnano al Controllo federale dei veicoli i documenti relativi all'esenzione, richiesti dall'UDSC. D'intesa con il Controllo federale dei veicoli l'UDSC può prevedere un sistema elettronico di trasmissione delle informazioni.

384 Nuovo testo giusta l'all. 4 n.35 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

385 RS 641.51

313 Notificazione di infrazioni e di altri fatti

Art. 123386 Notificazione alle autorità competenti in materia di circolazione stradale

1 Le autorità penali notificano alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore:

a.
le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale;
b.
su richiesta, nei singoli casi, le condanne per infrazioni alle norme della circolazione stradale.387

2 L'autorità competente in materia di circolazione stradale distrugge le notificazioni concernenti denunce e condanne giusta il capoverso 1 se è accertato che queste non danno luogo ad alcuna misura.388

3 Se un'autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi o di tossicomania, lo comunica all'autorità competente in materia di circolazione stradale.389

386 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2536).

387 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

388 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

389 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

314 ...

Art. 125 e 126391

391 Abrogati dall'all. 4 n. II 8 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

32 Statistica

Art. 127 Statistica dei veicoli

1 La statistica dei veicoli è tenuta dall'Ufficio federale di statistica.

2 La statistica dei veicoli comprende:

a.392
l'effettivo dei veicoli a motore in circolazione il 30 settembre;
b.
il numero mensile dei veicoli a motore, secondo la lettera a, immatricolati per la prima volta;
c.
l'effettivo dei rimorchi per trasporto e di lavoro in circolazione il 30 settembre;
d.
l'effettivo dei ciclomotori e dei velocipedi a fine anno;
e.
il numero di ciclomotori e veicoli a motore, secondo la lettera a, importato ogni mese.

3 In conformità di quanto previsto dall'Ufficio federale di statistica, la documentazione per la statistica dei veicoli a motore, giusta il capoverso 2 lettere a e b, è messa a disposizione dal Controllo federale dei veicoli, mentre la documentazione per la statistica dei rimorchi nonché dei ciclomotori e velocipedi (cpv. 2 lett. c e d), dai Cantoni e per la statistica dell'importazione (cpv. 2 lett. e), dall'UDSC.393

4 I moduli necessari per i rilevamenti statistici sono forniti dall'Ufficio federale di statistica. Su domanda di quell'ufficio l'USTRA può disciplinare diversamente la procedura di notificazione.

392 Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

393 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

4 Disposizioni penali

Art. 143 Conducenti di veicoli a motore; targhe

1. Chi conduce, prima di aver raggiunto l'età minima richiesta, un veicolo a motore, per il quale non è necessaria la licenza di condurre, è punito con una multa.

2. Chi conduce, nonostante il divieto di farne uso, un veicolo a motore, per il quale non è necessaria la licenza di condurre, è punito con la multa397.

3. Chi, come titolare di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre, di una licenza di circolazione o di un permesso non annuncia entro il termine i fatti che rendono necessaria una modifica o la sostituzione di questi documenti o, in caso di cambiamento di domicilio, non annuncia tempestivamente il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio svizzero,

chi non restituisce entro il termine all'autorità il duplicato di una licenza dopo averne ritrovato l'originale,

chi, essendo titolare della licenza di condurre della categoria A limitata a 25 kW, guida un motoveicolo con potenza del motore compresa tra 25 e 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto compreso tra 0,16 e 0,20 kW/kg, ma non si è fatto iscrivere nella licenza di condurre la corrispondente autorizzazione dall'autorità di ammissione,

è punito con la multa fino a 100 franchi.398

4. Chi appone una sigla «CD» o «AT» separata al suo veicolo o fa uso di una sigla «CC» separata, senza esserne autorizzato, è punito con la multa fino a cento franchi.

5. I fabbricanti di targhe che consegnano targhe direttamente a detentori di veicoli sono puniti con la multa399.

397 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

398 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 405).

399 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 144400 Mancata notifica della risoluzione di un contratto di tirocinio

1 Il formatore che non notifica la risoluzione del contratto di tirocinio concluso con un apprendista che segue la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» o «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» e al quale la licenza per allievo conducente della categoria C o CE è stata rilasciata prima del compimento dei 18 anni è punito con la multa.

2 Il formatore che non notifica la risoluzione del contratto di tirocinio concluso con un apprendista che segue la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC» durante la durata di validità della licenza per allievo conducente della categoria A senza limitazione della potenza di cui all'articolo 15 capoverso 2 lettera a è punito con la multa.

400 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

Art. 145 Conducenti di ciclomotori

1. e 2. ... 401

3. Chi conduce un ciclomotore senza la licenza di circolazione o la targa necessarie, chi permette a terzi di usare un ciclomotore senza targhe o senza licenza di circolazione,

chi fa uso di un ciclomotore provvisto illegalmente di una licenza di circolazione,

è punito con la multa.

4. Chi conduce un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione prescritta sulla responsabilità civile,

chi lascia usare ad altri un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione prescritta sulla responsabilità civile,

è punito con la multa.402

5. Il detentore di un ciclomotore che non annuncia entro il termine il cambiamento di detentore e la sostituzione del veicolo,

il titolare di una licenza di condurre per ciclomotori che non notifica tempestivamente una circostanza che esige la modificazione o la sostituzione di questo documento,

è punito con la multa.403

401 Abrogati dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, con effetto dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

402 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

403 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

Art. 147 Conducenti provenienti dall'estero

1. Chi conduce con una licenza di condurre straniera, o fa uso di un veicolo provvisto di licenza di circolazione straniera e targhe straniere, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere,

chi conduce un ciclomotore, una motoleggera, un motoveicolo fino a 125 cm3 di cilindrata o un rimorchio in provenienza dall'estero, senza licenza di circolazione e senza targhe, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere,

chi conduce un veicolo straniero non provvisto del segno distintivo del paese d'immatricolazione,

è punito con la multa.404

2. ...405.

404 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).

405 Abrogato dal n. II dell'O del 7 apr. 1982, con effetto dal 1° giu. 1982 (RU 1982 535).

Art. 148406 Formazione complementare non seguita

1 I titolari di una licenza di condurre in prova che non hanno seguito la formazione complementare entro 12 mesi dal rilascio di detta licenza sono puniti con la multa fino a 300 franchi.

2 Il capoverso 1 non è applicabile se la persona dimostra di non essere stata oggettivamente in grado di seguire la formazione complementare. Ciò vale in particolare se:

a.
non ha potuto condurre veicoli a motore per revoca della licenza di condurre;
b.
ha trascorso un periodo all'estero a scopo di formazione o perfezionamento;
c.
non soddisfaceva i requisiti di idoneità alla guida di cui all'articolo 14 capoverso 2 LCStr; o
d.
ha prestato servizio militare in ferma continuata ai sensi dell'ordinanza del 22 novembre 2017407 concernente l'obbligo di prestare servizio militare.

406 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

407 RS 512.21

Art. 149 Noleggiatori di veicoli a motore

Chiunque cede a nolo a titolo professionale veicoli a motore a persone che li conducono loro stesse e non tiene l'elenco obbligatorio dei locatari o nega agli organi di controllo la possibilità di prenderne visione è punito con la multa.

5 Disposizioni finali

Art. 150 Esecuzione

1 Le autorità cantonali hanno libertà di scegliere la forma da dare ai moduli contenuti negli allegati 2 a 4.408

2 L'USTRA disciplina le esigenze relative a forma cartacea o elettronica, contenuto, aspetto e, se del caso, materiale e stampa per:409

a.
licenze per allievo conducente;
b.410
licenze di condurre;
c.
licenze di circolazione, incluse licenze di circolazione per ciclomotori;
d.411
abilitazioni a maestro conducente;
e.
permessi per formare apprendisti conducenti di autocarri;
f.
permessi speciali;
e.412
permessi per formare apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC».413

3 Le iscrizioni nelle licenze e nei permessi possono essere fatte solo da autorità o da persone autorizzate per iscritto. Le iscrizioni successive che hanno per effetto di giustificare, modificare o sopprimere diritti o obblighi, non fondate su una decisione firmata e notificata separatamente al titolare, devono essere munite del bollo dell'autorità competente e della firma.

4 Un duplicato della licenza di circolazione che l'autorità può contrassegnare come tale può essere rilasciato soltanto se la perdita dell'originale è stata confermata per scritto. Il titolare deve restituire il duplicato all'autorità entro 14 giorni dopo il ritrovamento dell'originale.414

5 L'USTRA può:415

a.416
...
b.417
pubblicare una guida ufficiale per i medici relativa all'esecuzione degli esami medici di idoneità alla guida;
c.418
raccomandare metodi uniformi per eseguire gli esami di cui agli articoli 9, 11b capoverso 1 e 27;
d.
fissare le esigenze che i conducenti di veicoli a motore devono soddisfare in materia di psicologia del traffico;
e.419
modificare i termini fissati per il riconoscimento delle targhe e delle licenze straniere nonché rinunciare alla corsa di controllo giusta l'articolo 44 capoverso 1 e all'esame teorico giusta l'articolo 44 capoverso 2 nei confronti di conducenti di Stati che, in materia di formazione ed esame, pongono esigenze analoghe a quelle che vigono in Svizzera;
f.420
...

6 L'USTRA può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza, disciplinare i dettagli in ordinanze e, in particolare per evitare casi di rigore, autorizzare deroghe generali e astratte a singole disposizioni. Esso prende decisioni d'ordine generale, di regola dopo aver consultato i Cantoni e specialisti della materia.421

6bis I Cantoni possono autorizzare deroghe individuali e concrete a singole disposizioni per evitare casi di rigore.422

7 L'USTRA riconosce come corsi per condurre trattori ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 i corsi di perfezionamento durante i quali ai partecipanti sono insegnate la comprensione di base della dinamica di guida necessaria per circolare nel traffico e la padronanza del veicolo. L'USTRA disciplina l'impostazione, il contenuto e lo svolgimento dei corsi di guida di trattori.423

8 In casi motivati, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 115 capoverso 1 lettera d, l'UDSC può autorizzare trasporti interni con veicoli esteri, sempre che sia garantita la riscossione della tassa dovuta.424

408 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

409 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

410 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

411 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

412 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

413 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

414 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

415 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

416 Abrogata dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

417 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

418 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

419 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).

420 Abrogata dal n. I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

421 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

422 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

423 Introdotto dal n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

424 Introdotto dall'art. 59 n. 3 dell'O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1170).

Art. 151 Disposizioni transitorie

1 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformi all'allegato 10 possono già essere rilasciate a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza; a partire dal 1° luglio 1977, il loro rilascio è obbligatorio. Le licenze rilasciate secondo le vecchie prescrizioni danno diritto a condurre veicoli come finora; esse dovranno essere sostituite con licenze conformi all'allegato 10 quando l'autorità lo ordina ai detentori; i Cantoni vigileranno a che tutte le licenze rilasciate secondo il diritto anteriore siano sostituite entro il 31 dicembre 1995.425 Rilasciando nuove licenze ai vecchi conducenti, si devono osservare le norme seguenti:

a.
i titolari di una licenza per allievo conducente, rilasciata secondo le vecchie prescrizioni, sostengono l'esame di conducente secondo le norme in vigore fino ad ora; ai candidati che hanno superato l'esame è rilasciata una licenza di condurre conforme all'allegato 10 per le corrispondenti nuove categorie di veicoli;
b.
le vecchie licenze di condurre devono essere sostituite con nuove licenze che menzionano le categorie di veicoli e i permessi corrispondenti alle iscrizioni della vecchia licenza;
c.
i titolari di vecchie licenze di condurre beneficiano dei diritti stabiliti dalla presente ordinanza;
d.
la categoria di licenza di condurre prescritta dalla presente ordinanza è rilasciata senza esami di conducente alle persone che conducevano fino ad ora macchine semoventi la cui velocità massima è superiore a 40 km/h; questa licenza è limitata alle macchine semoventi;
e.
la licenza di condurre, necessaria secondo la presente ordinanza, è rilasciata senza esami ai conducenti di veicoli a motore agricoli e forestali, attualmente sprovvisti di licenza di condurre di una qualsiasi categoria, alla condizione che ne facciano domanda entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza; trascorso questo termine, la licenza di condurre è rilasciata soltanto dopo un esame teorico semplificato.

2 I conducenti di ciclomotori che compiono i 14 anni dopo il 30 giugno 1977 e che non sono titolari di una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono essere in possesso della licenza di condurre per ciclomotori. Coloro che compiono i 14 anni avanti il 1° luglio 1977 e che non posseggono una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono procurarsi, entro il 1° gennaio 1980, la licenza di condurre per ciclomotori che fino a quella data sarà loro rilasciata senza esame. Trascorso detto termine, la licenza di condurre per ciclomotori è rilasciata conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

3 Restano valevoli i permessi rilasciati secondo l'attuale diritto a maestri conducenti di scuole di guida o a maestri conducenti della Confederazione per esercitare la loro attività senza una licenza per maestro conducente.

4 Le targhe munite di un segno speciale, previsto nell'articolo 82 capoverso 2 lettere b e c, sono rilasciate a partire dal 1° luglio 1977. Le targhe attuali per veicoli da noleggio, le targhe professionali e le targhe di prova, devono essere sostituite con targhe munite di un segno speciale entro il termine di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

5 Le targhe di formati anteriori devono essere sostituite quando l'autorità competente lo ordini ai detentori.426

6 I ciclomotori importati o costruiti in Svizzera dopo il 1° gennaio 1978 devono essere muniti di una licenza di circolazione e di targhe conformi alla presente ordinanza.427 I ciclomotori importati prima di tale data sono ammessi secondo le norme del diritto precedente (etichetta, contrassegno trasferibile dell'assicurazione) fino al 31 dicembre 1983, a condizione che il detentore presenti la licenza rilasciata secondo il precedente diritto o il ciclomotore munito dell'etichetta; a partire dal 1° gennaio 1984, anche questi ciclomotori saranno immatricolati sulla base un esame successivo conforme alla presente ordinanza. I Cantoni possono applicare la presente ordinanza già avanti il 1° gennaio 1984 ai ciclomotori ammessi secondo il precedente diritto e contestati in occasione di esami. Se un ciclomotore è stato ammesso secondo le norme del diritto precedente in virtù di un certificato di controllo, quest'ultimo dev'essere sempre portato seco.428

7 Se ragioni impellenti lo esigono, il DATEC può prorogare i termini fissati dalle presenti disposizioni transitorie e se necessario emanare norme transitorie per altri casi.

8 Se norme in vigore fino ad ora rimangono applicabili in virtù delle disposizioni transitorie, restano applicabili anche i provvedimenti e le pene in vigore sinora.

425 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. III cpv. 3 dell'O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

426 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 3 dell'O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

427 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).

428 Per. introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).

Art. 151a429 Disposizioni transitorie relative alla modificazione del 19 giugno 1995

1 I titolari di una licenza di condurre, rilasciata secondo il diritto in vigore finora, beneficiano dei diritti introdotti dalla presente modificazione dell'ordinanza, anche senza iscrizione nella licenza.

2 I conducenti titolari soltanto della licenza di condurre F possono chiedere all'autorità d'inserirvi un'iscrizione che li autorizzi a condurre veicoli la cui velocità massima non superi i 45 km/h.

3 Le prescrizioni attuali possono continuare ad essere applicate per i veicoli a motore immatricolati prima del 1° ottobre 1995 che, giusta il nuovo diritto, sono qualificati come quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore o tricicli a motore.

429 Introdotto dall'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

Art. 151b430 Disposizioni transitorie alla modifica dell'11 aprile 2001

1 I titolari della licenza di condurre della categoria B limitata a veicoli piccoli, per le corse nel traffico internazionale possono chiedere la cancellazione della rubrica 05. La limitazione decade nel traffico interno anche senza cancellazione.

2 Le targhe contrassegnate con la lettera «V» devono essere sostituite entro un anno dall'entrata in vigore dell'articolo 82 capoverso 2 modificato da targhe della serie ordinaria. Su richiesta, il detentore può chiedere la cancellazione dell'iscrizione «veicolo da noleggio».

430 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

Art. 151c431 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2001

1 La licenza di condurre della categoria D limitata a un determinato percorso in virtù dell'articolo 11 capoverso 5 del diritto previgente dà al titolare il diritto di condurre torpedoni, nella stessa misura che in passato.

2 La limitazione è soppressa se l'idoneità alla guida senza limitazioni di torpedoni è stabilita in un esame pratico di guida con un veicolo per l'esame della categoria D (all. 12 n. V). A questo esame è ammesso chi ha condotto un siffatto veicolo durante un anno nel traffico regionale di linea oppure dimostra di aver concluso la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 2.432

431 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1821).

432 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Art. 151d433 Disposizioni transitorie alla modifica del 3 luglio 2002

1 La portata delle autorizzazioni rilasciate anteriormente è mantenuta, tranne per i titolari della licenza di condurre della vecchia categoria C per il trasporto non professionale di persone in autobus434.

2 È rilasciata una nuova licenza di condurre:

a.
se sono constatate modifiche delle circostanze ai sensi dell'articolo 26;
b.
alla scadenza della durata della revoca, se è stato revocata una licenza di condurre secondo il diritto anteriore.

3 Se contro il titolare di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre secondo il diritto anteriore è decisa la revoca dell'autorizzazione a condurre veicoli a motore di una categoria o sottocategoria secondo il nuovo diritto, senza che in pari tempo sia stata vietata la guida di veicoli a motore di categorie speciali, l'autorizzazione a condurre veicoli a motore della categoria speciale F rimane valida soltanto per i veicoli a motore menzionati nell'articolo 3 capoverso 3.

4 Per il rilascio della licenza di condurre a titolari della licenza per allievo conducente secondo il diritto anteriore si applica la procedura secondo il diritto anteriore. I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 devono frequentare la formazione pratica di base secondo l'articolo 19.

5 I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 possono, con un permesso dell'autorità d'ammissione:

a.
eseguire corse di scuola guida con motoveicoli della categoria A con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg;
b.
eseguire corse di scuola guida con motoveicoli della categoria A con una potenza del motore di oltre 25 kW o un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto superiore a 0,16 kW/kg se hanno già compiuto 25 anni d'età.

6 I veicoli adatti all'esame delle categorie C, D e CE, che adempiono i requisiti secondo il diritto anteriore, devono adempiere i nuovi requisiti entro il 1° gennaio 2006.

7...435

8 La vecchia categoria C1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1 e C1E e autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli del servizio antincendio di oltre 7500 kg.

9 La vecchia categoria D1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1, C1E, D1 e D1E nonché al trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25. L'autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.436

10 La vecchia categoria D2 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie D1 e D1E, limitatamente alla guida di minibus fino a 3500 kg per il trasporto non professionale di persone. La limitazione ai minibus fino a 3500 kg non si applica ai titolari di una licenza di condurre della vecchia categoria C1. La limitazione viene tolta con l'ottenimento della nuova categoria C1. L'obbligo della visita di controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera a numero 1 vige soltanto per titolari di una licenza di condurre della sottocategoria D1 non limitata. L'autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.437

11 La vecchia categoria F autorizza, dopo il rilascio di una nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore della nuova categoria speciale F nonché della nuova sottocategoria A1, limitata a motoveicoli con una velocità massima di 45 km/h.

12 L'obbligo della visita di controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera b non si applica alle persone già titolari di una licenza di condurre per ciclomotori.

13 ...438

14 La vecchia categoria C senza l'autorizzazione di trainare rimorchi della categoria E con veicoli a motore della categoria C (vecchia rubrica 09), autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre le nuove categorie BE e DE nonché le nuove sottocategorie C1E e D1E, qualora sia stata rilasciata una licenza di condurre per il corrispondente veicolo trattore.

433 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

434 Nuova espr. giusta il n. I cpv. 3 dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 31). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

435 Abrogato dal n. I dell'O del 18 dic. 2015, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 405).

436 Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

437 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 31).

438 Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Art. 151e439 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 settembre 2003

1 I maestri conducenti che hanno ottenuto la licenza di maestro conducente della categoria I prima del 1° aprile 2003 possono formare candidati alla licenza di condurre della sottocategoria D1 utilizzando veicoli con un peso totale fino al 3500 kg.

2 I maestri conducenti che hanno ottenuto la licenza di maestro conducente della categoria IV prima del 1° aprile 2003 possono dispensare la formazione pratica di base ai sensi dell'articolo 19 dopo aver seguito il corso di perfezionamento prescritto dall'USTRA.

439 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Art. 151f440 Disposizioni transitorie della modifica del 27 ottobre 2004

1 La licenza di condurre non è rilasciata in prova alle persone che hanno presentato la loro domanda di una licenza per allievo conducente della categoria A o B prima del 1° dicembre 2005 e che sono nate prima del 1° dicembre 1987.

2 Le autorità di ammissione rilasciano un'autorizzazione provvisoria alle imprese che intendono organizzare corsi di formazione complementare, se fino a quel momento sono state attive nella formazione o nel perfezionamento di conducenti di veicoli a motore e rendono attendibile che adempiono le condizioni di cui all'articolo 27e. L'autorizzazione provvisoria è valida sino all'ammissione ordinaria in qualità di organizzatore dei corsi, ma al massimo per due anni. A partire dal 1° dicembre 2007 non possono più essere rilasciate autorizzazioni provvisorie.

440 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Art. 151g441 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 febbraio 2005

I maestri conducenti della Confederazione devono annunciarsi all'autorità di immatricolazione del loro Cantone di domicilio entro e non oltre il 30 giugno 2005 presentando la licenza per maestro conducente della Confederazione.

441 Introdotto dall'all. n. II 4 dell'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167).

Art. 151h442 Disposizioni transitorie della modifica del 28 marzo 2007

1 Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni d'età e che hanno fatto domanda per ottenere una licenza per allievo conducente per i veicoli della categoria speciale F prima del 1° gennaio 2008 o che a questa data sono titolari della licenza di condurre per i veicoli della categoria speciale F, in deroga all'articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 2 possono condurre tutti i veicoli della categoria speciale F già prima di aver compiuto 18 anni.

2 In caso di rilascio della licenza di condurre per veicoli della categoria speciale F a persone che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente ai sensi del capoverso 1, le autorità incaricate del rilascio delle licenze confermano per iscritto che il titolare è autorizzato a guidare tutti i veicoli della categoria speciale F anche prima del compimento dei 18 anni.

442 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2183). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

Art. 151i443 Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2012

Le targhe delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore nonché le targhe dei rispettivi rimorchi possono essere rilasciate nel formato previsto dal diritto previgente (lunghezza 18 cm e altezza 14 cm) fino al 31 dicembre 2017. Le targhe attualmente esistenti possono continuare a essere utilizzate a tempo indeterminato.

443 Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7149).

Art. 151j444 Disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2015

1 Alle persone che presentano per la prima volta una domanda per una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone e che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto, l'autorità cantonale può rilasciare una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone se sono soddisfatti i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e la domanda è stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.

2 L'autorità cantonale può decidere di non revocare la licenza di condurre secondo l'articolo 16d capoverso 1 lettera a LCStr alle persone che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto se tali persone soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e non hanno commesso infrazioni alle norme della circolazione stradale riconducibili alla non conformità con i nuovi requisiti minimi.

3 Ai titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone o di una licenza di condurre secondo i gruppi medici del diritto previgente che soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente ma non quelli del nuovo diritto, l'autorità cantonale può:

a.
rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie dello stesso gruppo medico o di un gruppo di livello inferiore tra quelli del diritto previgente;
b.
rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie di un gruppo medico di livello superiore tra quelli del diritto previgente, se la domanda è stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.

4 Le perizie mediche e psicologiche secondo il diritto previgente devono essere riconosciute da tutti i Cantoni entro il 31 dicembre 2018 se, in conformità con l'articolo 11c capoverso 3 del diritto previgente, sono redatte da un soggetto designato dall'autorità cantonale e non risalgono a più di un anno prima.

5 I moduli 4-6 dei corsi di aggiornamento in medicina del traffico della SSML frequentati dal 1° luglio 2010 sono validi per il riconoscimento di cui all'articolo 5b.

6 I medici di livello 1 possono continuare a effettuare gli esami di cui all'articolo 27 capoverso 1 lettera b fino al 31 dicembre 2017 secondo il diritto previgente senza riconoscimento dell'autorità cantonale di cui all'articolo 5abis capoverso 1 lettera a.

7 Fino al 31 dicembre 2019, le autorità cantonali possono incaricare di effettuare esami medici di idoneità alla guida di competenza di un medico di cui all'articolo 5abis capoverso 1 anche persone prive dell'apposito riconoscimento o riconoscere i risultati del relativo esame, se:

a.
la persona incaricata ha eseguito finora tali esami; e
b.
la persona da esaminare ha dovuto attendere eccessivamente a lungo l'esecuzione dell'esame a causa della mancanza di personale medico in possesso di apposito riconoscimento.

8 I risultati di esami effettuati in virtù del capoverso 7 da medici privi di riconoscimento secondo l'articolo 5abis capoverso 1 non devono essere riconosciuti da autorità cantonali diverse da quella del Cantone di domicilio del titolare della licenza di condurre.

444 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

Art. 151k445 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 dicembre 2015

1 Una licenza di condurre rilasciata prima del 1° aprile 2003 per la guida di motoveicoli della categoria A1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre motoveicoli della nuova categoria A con potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg. Questa limitazione viene abrogata su richiesta del titolare della licenza se questi ha superato l'esame pratico di conducente con un motoveicolo conforme ai requisiti previsti per i veicoli per gli esami della categoria A. L'autorità di ammissione rilascia la corrispondente licenza per allievo conducente.

2 I titolari della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre della categoria A limitata a 25 kW sono autorizzati alla guida di motoveicoli con potenza del motore compresa tra 25 e 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto compreso tra 0,16 e 0,20 kW/kg. Chi intende guidare tali veicoli deve richiedere all'autorità di ammissione l'iscrizione della corrispondente autorizzazione nella licenza di condurre.

3 I titolari della licenza per allievo conducente della categoria A limitata a 25 kW ottengono, dopo aver superato l'esame di conducente, la categoria A limitata a motoveicoli con potenza del motore di non oltre 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto di non oltre 0,20 kW/kg.

4 Per l'abrogazione della limitazione della potenza di cui all'articolo 24 capoverso 5 è computata l'intera durata del possesso della categoria A limitata a 25 kW.

5 I titolari della licenza per allievo conducente della categoria A limitata a 25 kW devono svolgere l'esame pratico con un motoveicolo che soddisfi i requisiti anteriori per i veicoli per gli esami.

445 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 405).

Art. 151l446 Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2018

1 Chi il 31 dicembre 2020 è titolare della licenza per allievo conducente della categoria B e non ha ancora compiuto 20 anni è ammesso all'esame pratico di conducente anche se possiede detta licenza da meno di un anno.

1bis Chi compie i 18 anni nel 2021 e ottiene nello stesso anno la licenza per allievo conducente della categoria B è ammesso all'esame pratico a partire dal compimento dei 18 anni, anche se possiede detta licenza da meno di un anno.447

2 Chi il 31 dicembre 2019 è titolare di una licenza di condurre in prova deve seguire soltanto un giorno di formazione complementare. L'articolo 27c non è applicabile.

3 A chi ha conseguito prima del 1° gennaio 2021 la licenza di condurre di categoria A limitata a una potenza del motore di 35 kW e un rapporto tra questa e il peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg, continua ad applicarsi l'articolo 24 capoverso 5 del diritto previgente

4 Le persone che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente della sottocategoria A1 prima del 1° gennaio 2021 e hanno svolto la formazione pratica di base della durata di otto ore conformemente al diritto previgente sono ammesse all'esame pratico di conducente. Se già titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria B1, tali persone ottengono la licenza di condurre senza dover superare l'esame pratico di conducente.

5 Alle persone la cui licenza di condurre è limitata alla guida di veicoli provvisti di dispositivi che agevolano il cambio di marcia o a trazione elettrica la limitazione è soppressa, su richiesta, se non vi sono carenze nell'idoneità alla guida.

5 Alle persone la cui licenza di condurre è limitata alla guida di veicoli provvisti di dispositivi che agevolano il cambio di marcia o a trazione elettrica la limitazione è soppressa, su richiesta, se non vi sono carenze nell'idoneità alla guida.

6 I titolari di una licenza di condurre cartacea blu devono sostituirla entro il 31 ottobre 2024 con un documento in formato carta di credito. Come data di rilascio del nuovo documento va riportata la data del giorno in cui l'autorità cantonale ha proceduto alla sostituzione. Trascorso il suddetto termine, i documenti cartacei perdono la loro validità come attestato delle autorizzazioni a condurre.448

446 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 2018, cpv. 5 e 6 in vigore dal 1° feb. 2019, cpv. 2 in vigore dal 1° gen. 2020, cpv. 1, 3 e 4 in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

447 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 2143).

448 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

Art. 151m449 Valutazione delle modifiche del 14 dicembre 2018 relative all'età minima per l'ottenimento di determinate licenze per allievo conducente

1 Entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni relative all'età minima di 17 anni per l'ottenimento della licenza per allievo conducente della categoria B o BE (art. 6 cpv. 1 lett. cbis, 22 cpv. 1bis e all. 12 n. I lett. b), il DATEC ne valuta gli effetti.

2 Esso pubblica i risultati della valutazione e presenta al Consiglio federale una proposta circa il seguito da dare.

449 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).

Art. 151n450 Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2021

Chi, in virtù dell'articolo 151d capoversi 9 e 10, è autorizzato a condurre veicoli con peso totale superiore a 3500 kg e più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente, può condurre autobus con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 425 kg, se a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV451) e il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.

450 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 15).

451 RS 741.41

Art. 151p453 Disposizioni transitorie della modifica del 10 maggio 2023

1 Una licenza di condurre della sottocategoria D1 ottenuta fino al 14 luglio 2023 (fatto salvo l'art. 151d cpv. 10) autorizza a condurre a titolo professionale nel traffico interno anche autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, ma non più di 16, escluso quello del conducente, e posti in piedi.

2 Le persone di cui all'articolo 11b capoverso 3 lettera a che hanno presentato domanda per una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone prima del 1° marzo 2024 e possiedono già una licenza delle categorie C o D, delle sottocategorie C1 o D1 o il permesso per il trasporto professionale di persone, non sono convocate dall'autorità cantonale a un esame medico di idoneità alla guida.454

453 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023, il cpv. 2 dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255).

454 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255).

Art. 153 Abrogazione di disposizioni attuali

Tutte le disposizioni contrarie alla presente ordinanza sono abrogate alla data della sua entrata in vigore, in particolare:

a.
Decreto del Consiglio federale del 10 maggio 1957456 concernente la circolazione internazionale degli autoveicoli;
b.
Decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 1960457 concernente i controlli della circolazione stradale;
c.
Decreto del Consiglio federale del 3 dicembre 1965458 concernente i requisiti ai quali devono soddisfare i veicoli adoperati per le scuole di guida e per gli esami di guida;
d.
Decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 1966459 concernente i veicoli a motore e i conducenti provenienti dall'estero;
e.
Decreto del Consiglio federale del 10 gennaio 1967460 concernente le licenze per allievo conducente per gli apprendisti conducenti di autocarri;
f.
Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1967461 concernente la forma delle licenze per i veicoli a motore e per i loro conducenti;
g.
Decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1968462 concernente l'accertamento dell'ebrietà degli utenti della strada;
h.
Decreto del Consiglio federale del 22 gennaio 1969463 concernente le targhe per i veicoli a motore dei beneficiari di privilegi o immunità diplomatiche o consolari;
i.
Decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1969464 concernente i maestri conducenti e le scuole di guida;
k.
Decreto del Consiglio federale del 27 agosto 1969465 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della legge federale sulla circolazione stradale;
l.
Decreto del Consiglio federale del 28 aprile 1971466 concernente i requisiti medici minimi per i conducenti di veicoli e l'esame medico;
m.
Articolo 20 dell'ordinanza del 6 luglio 1951467 sulle filovie.

Disposizioni finali della modifica del 15 aprile 1987469

1 I Cantoni mettono a disposizione le targhe munite di un rivestimento riflettente al più tardi a partire dal 1° gennaio 1988.

2 Le targhe per l'immatricolazione provvisoria che scadranno nel 1988 possono essere rilasciate conformemente alle prescrizioni attuali.

Disposizioni finali della modifica del 13 febbraio 1991470

1 Le persone che hanno l'età minima richiesta e presentano innanzi il 1° gennaio 1993 una domanda di licenza per allievo conducente delle categorie A, A1, A2, B, C, C1 o D2 non sono tenute a seguire il corso di teoria della circolazione conformemente all'articolo 17a o la formazione pratica di base conformemente all'articolo 17b.

2 Fatta salva la cifra 3, le licenze per maestro conducente rilasciate innanzi il 1° gennaio 1992 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida come finora se, nell'ambito del loro perfezionamento professionale, hanno seguito entro il 31 dicembre 1992 un corso sull'insegnamento della teoria della circolazione. L'attestato di partecipazione al corso deve essere inoltrato all'autorità cantonale competente. Se il corso non è stato frequentato entro i termini, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 1992 e la licenza per maestro conducente è revocata.

3 Le licenze per maestro conducente della categoria I rilasciate innanzi il 1° giugno 1991 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida di motoveicoli e a rilasciare i certificati conformemente all'articolo 17b se sono titolari della licenza di condurre della categoria A e si sono perfezionati al fine di poter impartire lezioni ai motociclisti.

4 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformemente al nuovo allegato 10 possono essere rilasciate dal momento dell'entrata in vigore della presente modificazione; devono però esserlo a contare dal 1° gennaio 1992.

5 I titolari di licenze di condurre rilasciate secondo le prescrizioni previgenti possono far valere i diritti introdotti con la presente modificazione senza cambiare la licenza.

6 I veicoli per gli esami di guida delle categorie C e C + E rispondenti alle esigenze del diritto previgente possono essere utilizzati sino al 31 dicembre 1995; tuttavia il peso effettivo della combinazione di veicoli utilizzata per l'esame di guida della categoria C + E non deve essere inferiore a 15 t.

Disposizioni finali della modifica del 13 novembre 1991471

1 Sono iscritte nel registro dei provvedimenti amministrativi (ADMAS) presso l'USTRA le ammonizioni pronunciate a contare dal 1° gennaio 1993. Le autorità giudiziarie nelle procedure per reati perpetrati in materia di circolazione stradale e le autorità amministrative federali e cantonali competenti per rilasciare e revocare le licenze di circolazione possono, nei singoli casi, chiedere all'autorità competente in materia di circolazione stradale del domicilio attuale o precedente del conducente di comunicare loro le ammonizioni antecedentemente pronunciate, per consentire la valutazione dei precedenti di un conducente.

2 Le iscrizioni fatte secondo il diritto vigente nei registri cantonali in merito a condanne per reati in materia di circolazione stradale devono essere radiate entro il 1° gennaio 1997. Anche prima di questa data non possono più essere annunciate alle autorità giudiziarie simili iscrizioni e le autorità competenti in materia di circolazione stradale non possono tenerne conto se sono intercorsi più di cinque anni tra l'infrazione attuale e quella precedente.

Disposizione finale della modifica del 7 marzo 1994472

I Cantoni possono utilizzare ancora per due anni i formulari per permessi speciali allestiti conformemente al diritto vigente.

Allegato 1473

473 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2599). La correzione del 4 giu. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 1645). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

(art. 7, 9, 34 e 65 cpv. 2 lett. d)

Requisiti medici minimi

Conducenti di veicoli per i quali è necessaria una licenza di condurre

1° gruppo

2° gruppo

a.
Licenza di condurre delle categorie A e B
b.
Licenza di condurre delle sottocategorie A1 e B1
c.
Licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M
a.
Licenza di condurre delle categorie C e D
b.
Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1
c.
Permesso per il trasporto professionale di persone
d.
Esperti della circolazione

1 Vista

1.1 Acuità visiva

occhio più sano: 0,5 / occhio meno sano: 0,2

(misurati separatamente)

Visione monoculare (inclusa un'acuità visiva

dell'occhio meno sano < 0,2): 0,6

occhio più sano: 0,8 / occhio meno sano: 0,5

(misurati separatamente)

1.2 Campo visivo

Visione binoculare: campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 50 gradi. Estensione verso l'alto e verso il basso di almeno 20 gradi. Il campo visivo centrale deve essere normale fino a 20 gradi.

Visione monoculare: campo visivo normale se la motilità oculare è normale.

Campo visivo orizzontale di almeno 140 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 70 gradi. Estensione verso l'alto e verso il basso di almeno 30 gradi. Il campo visivo centrale di ogni occhio deve essere normale fino a 30 gradi.

1.3 Diplopia

Nessuna limitazione legata alla diplopia.

Motilità oculare normale (nessuna diplopia)

1.4 Acuità visiva crepuscolare e sensibilità all'abbagliamento

Nessuna riduzione importante dell'acuità visiva crepuscolare. Nessun aumento importante della sensibilità all'abbagliamento.

2 Udito

Voce di conversazione a 3 m per ogni orecchio. In caso di sordità da un orecchio: 6 m. Nessuna malattia grave dell'orecchio interno o medio.

3 Alcol, stupefacenti e medicamenti psicotropi

Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida.

Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida. Nessuna terapia sostitutiva.

4 Disturbi psichici

Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida.

Nessun sintomo maniacale o di depressione grave.

Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale.

Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettiva.

Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali.

Nessun sintomo maniacale o di depressione grave.

Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale.

Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettiva.

Nessun disturbo affettivo o schizofrenico di rilievo, con recidive o a progressione fasica.

5 Disturbi cerebrali di origine organica

Nessuna malattia o disturbo psichico di origine organica che alteri in modo significativo lo stato di coscienza, l'orientamento, la memoria, il raziocinio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Nessun sintomo maniacale o di depressione grave. Nessun disturbo del comportamento avente ripercussioni sulla guida. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida.

Nessuna malattia che alteri la capacità cerebrale. Nessun disturbo psichico di origine organica.

6 Malattie neurologiche

Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore. Nessun disturbo o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.

Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico. Nessun disturbo o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.

7 Malattie cardiache e circolatorie

Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell'efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in un peggioramento dello stato di salute generale permanente o parossistico.

Nessuna anomalia rilevante della pressione arteriosa.

Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell'efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in altre menomazioni dello stato generale permanenti o parossistiche.

Nessun disturbo significativo del ritmo cardiaco. Test da sforzo normale in presenza di una malattia cardiaca.

Nessuna anomalia della pressione arteriosa che non possa essere normalizzata mediante trattamento.

8 Malattie metaboliche

In presenza di diabete mellito, il tasso di glicemia nel sangue deve essere costante e non indicare ipoglicemia né iperglicemia aventi ripercussioni sulla guida.

Nessun'altra malattia metabolica avente ripercussioni rilevanti sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.

In presenza di diabete mellito a causa del quale possono insorgere un'ipoglicemia, quale effetto collaterale di una terapia, oppure sintomi generali di iperglicemia, viene meno l'idoneità alla guida per la categoria D o la sottocategoria D1.

Per la categoria C o la sottocategoria C1, per il permesso per il trasporto professionale di persone e per gli esperti della circolazione l'idoneità alla guida può sussistere in condizioni particolarmente favorevoli.

Nessun'altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.

9 Malattie degli organi respiratori e addominali

Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun'altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.

Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun'altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.

10 Malattie della colonna vertebrale e dell'apparato locomotore

Nessuna malformazione, malattia, paralisi, nessuna conseguenza di lesioni od operazioni avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore e non sufficientemente correggibile mediante appositi ausili.

Conducenti di veicoli per i quali non è necessaria una licenza di condurre

Vista

Acuità visiva minima corretta o non corretta dello 0,2 per occhio; campo visivo non troppo ridotto

Allegato 1bis 474

474 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2599). Aggiornato dal n. II dell'O del 15 giu. 2018 (RU 2018 2809) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

(art. 5b cpv. 1 lett. b e 5f cpv. 1 lett. a)

Requisiti per i medici di livello 1

I medici che effettuano visite di controllo di idoneità alla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età (art. 27 cpv. 1 lett. b) devono disporre delle seguenti conoscenze e competenze:

a.
conoscenza e comprensione delle basi giuridiche pertinenti ai fini delle predette visite di controllo (LCStr, OCCS475, ONC476, OAC, disposizioni d'esecuzione cantonali);
b.
conoscenza delle procedure amministrative tra l'autorità cantonale e il medico preposto;
c.
conoscenza delle indicazioni concernenti gli accertamenti medici di idoneità alla guida, gli esami supplementari e le corse accompagnate da un medico per verificare l'idoneità alla guida nonché della relativa procedura;
d.
conoscenza della procedura relativa all'esecuzione della visita;
e.
capacità di valutare l'idoneità alla guida in base ai requisiti medici minimi (allegato 1) nei singoli gruppi diagnostici e rilevamento di un'assunzione di sostanze problematiche;
f.
conoscenza delle limitazioni e malattie con ripercussioni sulla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età e capacità di valutare l'idoneità alla guida, in particolare in presenza di deficit cognitivi;
g.
conoscenza delle diverse direttive mediche delle associazioni professionali (ad es. Direttive concernenti l'idoneità alla guida in presenza di diabete mellito della Società Svizzera di Endocrinologia e di Diabetologia) e capacità di applicarle;
h.
conoscenza delle condizioni che l'autorità cantonale può imporre;
i.
capacità di trasmettere correttamente le informazioni alle autorità cantonali (allegato 3 OAC).

Allegato 2477

477 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

(art. 5i e 27 cpv. 4)

Risultato dell'esame medico

Categorie A o B, sottocategorie A1 o B1, categorie speciali F, G o M

(copia per il medico)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

NPA/Domicilio:

Indirizzo:

A. Anamnesi

malattie e conseguenze di un infortunio con ripercussioni sull'idoneità medica alla guida, assunzione di medicamenti, assunzione di stupefacenti, disturbi dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichiche, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna

B. Risultato dell'esame

1
Stato generale di salute / impressione generale:
2
Vista
Da lontano:
A destra: non corr.: corr.:
A sinistra: non corr.: corr.:
Visione monoculare:
Diplopia:
Reazione alla luce:
Motilità:
Campo visivo:
3
Pelle
Siti di iniezione:
Anomalie del setto nasale:
Macchie epatiche:
Altre anomalie:
4
Psiche
Umore:
Stato di eccitazione:
Attenzione:
Concentrazione:
Memoria:
Deficit cognitivi:
Indizi di demenza iniziale:
Altre anomalie:
5
Sistema nervoso
Motricità (coordinazione, test di Romberg, riflessi):
Sensibilità (senso della vibrazione e senso della posizione):
Camminata lungo una linea:
Segni vegetativi/tremore:
6
Sistema cardiovascolare
Polso:
Pressione arteriosa: Eventuale valore diastolico:
Polsi periferici:
Auscultazione / area cardiaca:
Vene:
Segni di insufficienza:
7
Organi respiratori
Torace:
Vie respiratorie superiori:
Auscultazione:
Percussione:
8
Organi addominali
Dimensioni del fegato:
Altre anomalie:
9
Apparato locomotore
Alterazioni:
Paralisi:
Conseguenze di infortuni:
Limitazioni funzionali e locomotorie (in particolare giramenti di testa):
10
Altre anomalie

Ulteriori accertamenti (se esplicitamente motivati): esami di laboratorio (ad es. marcatori dell'abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l'individuazione di deficit cerebrali (ad es. Trail Making Test A e B/Mini Mental Status Test, test dell'orologio):

Valutazione, diagnosi:

Data dell'esame:

Timbro e firma del medico:

Allegato 2a478

478 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

(art. 5i e 27 cpv. 4)

Risultato dell'esame medico

Categorie C o D, sottocategorie C1 o D1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione

(copia per il medico)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

NPA/Domicilio:

Indirizzo:

A. Anamnesi

malattie e conseguenze di un infortunio con ripercussioni sull'idoneità medica alla guida, assunzione di medicamenti, assunzione di stupefacenti, disturbi dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichiche, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna

B. Risultato dell'esame

1
Stato generale di salute / impressione generale:
2
Vista
Da lontano:
A destra: non corr.: corr.:
A sinistra: non corr.: corr.:
Visione monoculare:
Diplopia:
Reazione alla luce:
Motilità:
Campo visivo:
3
Udito
Voce di conversazione: ...... metri (a destra / a sinistra)
Voce sussurrata: ...... metri (a destra / a sinistra)
Malattie dell'orecchio interno o medio:
4
Pelle
Siti di iniezione:
Anomalie del setto nasale:
Macchie epatiche:
Altre anomalie:
5
Psiche
Umore:
Stato di eccitazione:
Attenzione:
Concentrazione:
Memoria:
Deficit cognitivi:
Indizi di demenza iniziale:
Altre anomalie:
6
Sistema nervoso
Motricità (coordinazione, test di Romberg, riflessi):
Sensibilità (senso della vibrazione e senso della posizione):
Camminata lungo una linea:
Segni vegetativi/tremore:
7
Sistema cardiovascolare
Polso:
Pressione arteriosa: Eventuale valore diastolico:
Polsi periferici:
Auscultazione / area cardiaca:
Vene:
Segni di insufficienza:
8
Organi respiratori
Torace:
Vie respiratorie superiori:
Auscultazione:
Percussione:
9
Organi addominali
Dimensioni del fegato:
Altre anomalie:
10
Apparato locomotore
Alterazioni:
Paralisi:
Conseguenze di infortuni:
Limitazioni funzionali e locomotorie:
11
Altre anomalie:

Ulteriori accertamenti (se esplicitamente motivati): esami di laboratorio (ad es. marcatori dell'abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l'individuazione di deficit cerebrali (ad es. Trail Making Test A e B/Mini Mental Status Test, test dell'orologio):

Valutazione, diagnosi:

Data dell'esame:

Timbro e firma del medico:

Allegato 3479

479 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

(art. 5i)

Risultato dell'esame medico di idoneità alla guida

(notifica all'autorità cantonale)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

NPA/Domicilio:

Indirizzo:

1
Risultati
1.1
Acuità visiva:
A destra: non corr.: corr.:
A sinistra: non corr.: corr.:
1.2
Non sussistono malattie o condizioni aventi ripercussioni sull'idoneità medica alla guida, quali ad esempio:
-
limitazioni del campo visivo
-
malattia progressiva degli occhi
-
abuso di o dipendenza da alcol, stupefacenti o medicamenti
-
epilessia o altre malattie neurologiche
-
diabete
-
disturbi dello stato di coscienza
-
malattie psichiche
-
sincopi
-
sonnolenza
-
sviluppo di demenza
-
deficit cognitivi
Sussistono le seguenti malattie o condizioni aventi ripercussioni sull'idoneità medica alla guida:
2
Conclusioni
2.1
I requisiti medici minimi (allegato 1 OAC)

del 1° gruppo medico

(A, A1, B, B1, F, G, M) sono:

del 2° gruppo medico

(D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione) sono:

soddisfatti

soddisfatti soltanto alle condizioni sottostanti (n. 3)

non soddisfatti

Breve motivazione:

soddisfatti

soddisfatti soltanto alle

condizioni sottostanti (n. 3)

non soddisfatti

Breve motivazione:

2.2
Risultato non chiaro: la valutazione definitiva dovrà essere effettuata da un medico riconosciuto di livello 3 o 4
Sussistono seri dubbi circa l'idoneità alla guida, per cui sarebbe bene evitare di guidare fino a ulteriore accertamento
3
Condizioni

3.1

Indossare un ausilio visivo per:

il 1° gruppo medico

il 2° gruppo medico

3.2

Visita di controllo periodica presso:

medico di livello 1

medico specialista in

Comunicazione del risultato della visita di controllo all'autorità cantonale tra ...... mese/i
3.3
Altre condizioni (ad es. misurazione della glicemia prima di mettersi alla guida in caso di trattamento del diabete con rischio di ipoglicemia):
4
Visita di controllo successiva
Intervalli conformi all'OAC
Intervalli più frequenti di quelli previsti dall'OAC:
Prossima visita di controllo tra ...... mese/i effettuata da un medico riconosciuto di livello ......

Data dell'esame:

Global Location Number (GLN) del medico:

Timbro e firma del medico:

Allegato 3a480

480 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

(art. 5i)

Certificato oftalmologico

(notifica all'autorità cantonale)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

NPA/Domicilio:

Indirizzo:

A. I requisiti visivi minimi secondo l'allegato 1 OAC sono stati verificati per:

il 1° gruppo medico (A, A1, B, B1, F, G, M)
il 2° gruppo medico (D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione)

B. Risultati

1
Per tutte le categorie di licenze
1.1
Acuità visiva

Da lontano:

non corr.:

corr.:

a destra:

a sinistra:

a destra:

a sinistra:

1.2

Campo visivo:

soddisfa i requisiti minimi secondo l'allegato 1 OAC per:

il 1° gruppo medico

il 2° gruppo medico

è limitato*:

1.3

Motilità oculare:

senza limitazioni

con limitazioni*

1.4

Diplopia:

no

sì*

*
Alla voce «osservazioni» indicare lo stato oculare cui sono dovute le limitazioni.

Osservazioni:

C. Valutazione

Requisiti visivi minimi secondo l'allegato 1 OAC per:

il 1° gruppo medico:

soddisfatti senza ausilio

visivo

soddisfatti solo con ausilio

visivo

non soddisfatti

è necessaria la valutazione

di un medico di cui

all'articolo 5abis.

il 2° gruppo medico:

soddisfatti senza ausilio

visivo

soddisfatti solo con ausilio

visivo

non soddisfatti

è necessaria la valutazione

di un medico di cui

all'articolo 5abis.

Data dell'esame:

Global Location Number (GLN) del medico:

Timbro e firma del medico:

Allegato 4481

481 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell'O del 26 set. 2003 (RU 2003 3719), dal n. II cpv. 3 dell'O del 1° lug. 2015 (RU 2015 2599, 6001), dal n. II cpv. 1 delle O del 14 dic. 2018 (RU 2019 191), del 10 mag. 2023 (RU 2023 255) e dal 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 31).

(art. 11)

Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente,
di una licenza di condurre o del permesso per il trasporto professionale di persone

1

Dati personali

Cognome

(anche cognome da nubile):

Nome:

Eventuali cognomi precedenti:

Cognome dei genitori:

Data di nascita

(giorno/mese/anno):

Indirizzo esatto:

NPA/Domicilio:

Comune di origine

(stranieri: Paese di origine):

Domicilio precedente:

fino al:

Foto attuale, formato

passaporto

(35 x 45 mm)

Firma:

Campo riservato

alla scansione della firma

si candida al rilascio di una licenza per allievo conducente o una licenza di
condurre

della(e) categoria(e):

A

B

C

D

BE

CE

DE

della(e) sottocategoria(e):

A1

B1

C1

D1

C1E

D1E

della(e) categoria(e) speciale(i):

F

G

M

o di un permesso per il trasporto professionale di persone

(Descrizione delle categorie della licenza: cfr. allegato)

Il richiedente

dichiara:

2

Licenze già rilasciate

2.1

Possiede o ha posseduto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone?

No

2.2

In caso affermativo, per quale(i) categoria(e) di veicolo?

2.3

Da quale Cantone o Stato è stata(o) rilasciata(o)?

2.4

Data del rilascio:

2.5

In caso di conversione della licenza di condurre straniera: in quale Stato ha superato l'esame di conducente?

3

Pratica di guida

Categoria D, sottocategoria D1, permesso per il trasporto professionale di persone

Ha pratica nella guida di veicoli delle categorie o sottocategorie di seguito indicate? In caso affermativo, da quanto tempo?

B

anni

mesi

B1

anni

mesi

C

anni

mesi

C1

anni

mesi

F

anni

mesi

Filobus

anni

mesi

4

Provvedimenti

No

Si è già visto negare o revocare la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone, oppure vietare la guida di veicoli?

5

Malattie, disabilità e assunzione di sostanze

5.1

Soffre di una delle seguenti malattie o è sotto trattamento medico per:

No

(osservazioni)

-
diabete mellito o altre malattie metaboliche?

-
malattie cardiovascolari (disturbo grave della pressione arteriosa, infarto, trombosi, embolia, disturbi del ritmo cardiaco ecc.)?

-
malattie oftalmologiche?

-
malattie degli organi respiratori
(esclusi i raffreddamenti)?

-
malattie degli organi addominali?

-
malattie del sistema nervoso (sclerosi multipla, Parkinson, malattie con episodi di paralisi)?

-
malattie renali?

-
eccessiva sonnolenza diurna?

-
dolori cronici?

-
lesioni da infortunio non completamente guarite (lesioni al cranio, al cervello, alla schiena, agli arti)?

-
malattie con disturbi cerebrali (disturbi della concentrazione, della memoria, della capacità di reazione ecc.)

5.2

Ha o ha avuto:

-
problemi legati all'alcol, agli stupefacenti e/o medicamenti?

-
Se sì: segue o ha seguito un trattamento (terapia di disintossicazione/trattamento ambulatoriale)?

-
una malattia psichica (schizofrenia, psicosi, malattia maniacale o depressiva grave ecc.)?

-
Se sì: segue o ha seguito un trattamento (ospedaliero/ambulatoriale)?

-
epilessia o crisi analoghe?

-
svenimenti/stati di debolezza / malattie con eccessiva sonnolenza?

5.3

Soffre di altre malattie o disabilità che potrebbero ostacolarla nella guida sicura di un veicolo a motore?

5.4
Osservazioni o integrazioni alle informazioni fornite:
In caso di risposta affermativa a una delle domande da 5.1 a 5.3, si deve allegare alla presente un rapporto del medico curante (altrimenti la domanda va trasmessa imperativamente a un medico riconosciuto di al minimo livello 3).
5.5
Esame della vista (valido 24 mesi): solo per i richiedenti di una licenza per allievo conducente delle categorie A o B, delle sottocategorie A1 o B1 o della categoria speciale F e i richiedenti di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M che ancora non possiedono una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre valida:

5.51

Acuità visiva:

Da lontano:

non corr.:

corr.:

A destra:

A sinistra:

A destra:

A sinistra:

5.52

Campo visivo
orizzontale

1° gruppo medico

≥ 120

< 120

Difetti
campimetrici

no

destra

sinistra

verso l'alto

verso il basso

5.53

Motilità oculare

verificata verso l'alto a destra, a destra, in basso a destra, verso l'alto a sinistra, a sinistra, in basso a sinistra

Diplopia

no

sì,

direzione:

5.54
Osservazioni

5.55

Valutazione

Requisiti del:

1° gruppo medico

soddisfatti senza ausilio visivo

soddisfatti solo con ausilio visivo

non soddisfatti

Data:

Timbro e firma del medico o di un altro esperto (art. 9 cpv. 1bis) che ha effettuato l'esame della vista:

6
Tutela e curatela
È minorenne o sotto curatela generale? no
Nome e indirizzo del rappresentante legale:

Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).

Il sottoscritto conferma di aver compilato il modulo di domanda in maniera veritiera:

Luogo e data:

Firma del rappresentante legale:

(per minorenni o persone sotto curatela generale)

La persona autorizzata a ricevere la presente domanda deve certificare l'identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente, a una licenza di condurre o a un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 11 cpv. 4 OAC):

Certifica l'identità del richiedente:

(timbro e firma)

Documenti allegati

(Contrassegnare i documenti corrispondenti)

Eventualmente (art. 10 cpv. 1 OAC): certificato di superamento di un corso riconosciuto di pronto soccorso
Apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» o «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» e non hanno ancora compiuto 18 anni: certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 lett. a OAC)
Apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC»: certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 lett. b OAC)
Cittadini stranieri: libretto per stranieri e licenza di condurre estera

Annesso

Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali di licenza di condurre

Categorie:
A:
Motoveicoli;
B:
Autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti sedere, escluso quello del conducente;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso totale del convoglio non superi 3500 kg;
C:
Autoveicoli con peso totale superiore a 3500 kg e non più di otto posti, escluso quello del conducente;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
D:
Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti sedere, escluso quello del conducente;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
BE:
Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio la cui combinazione non rientri nella categoria B;
CE:
Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg;
DE:
Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg.
Sottocategorie:
A1:
Motoveicoli con una cilindrata non superiore a 125 cm3 e una potenza del motore massima di 11 kW;
B1:
Tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 670 kg e quadricicli a motore;
C1:
Autoveicoli con peso totale superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, e non più di otto posti, escluso quello del conducente;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
D1:
Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto, ma meno di sedici posti sedere, escluso quello del conducente;
combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
C1E:
Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg;
D1E:
Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg e il rimorchio non sia adibito al trasporto di persone.
Categorie speciali:
F:
Veicoli a motore con una velocità massima di 45 km/h, esclusi i motoveicoli;
G:
Veicoli a motore agricoli e forestali con una velocità massima di 30 km/h, esclusi i veicoli eccezionali;
M:
Ciclomotori.
M
Ciclomotori.

Allegato 4a482

482 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

(art. 27d cpv. 1)

Attestato di formazione complementare

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Via e n.:

NPA/Località:

Numero licenza di condurre:

Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).

Attestato di partecipazione al corso di formazione complementare

Data di scadenza della licenza di condurre in prova:
…………………………………………

Data di partecipazione al corso:

…………………………………………

Firma dell'organizzatore:
…………………………………………

Allegati 5 e 6483

483 Abrogati dal n. II cpv. 1 dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

Allegato 7484

484 Aggiornato dall'all. n. II 10 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 1995 4425) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

(art. 66 e 67)

Gruppi di materie per gli esami di esperti della circolazione

1 Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e degli esami dei veicoli

11 Conoscenze teoriche

1° gruppo di materie: Diritto

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri degli esperti della circolazione; norme della circolazione e della segnaletica; responsabilità civile ed assicurazioni; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale stradale e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste.

2° gruppo di materie: Psicologia

Conoscenza generale degli uomini; valutazione del lavoro e del comportamento; idoneità a condurre; principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; fattori determinanti nello svolgimento dell'esame di conducente; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

3° gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli

Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità; legge sulle leve; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; istallazioni elettriche; motori; freni; carburatore; trasmissione; ruote e pneumatici; telaio e sterzo; conoscenza banchi di prova.

4° gruppo di materie: Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli

Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali.

5° Gruppo di materie: Senso della guida

Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circolazione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze dell'ingerire alcool, stupefacenti e medicamenti.

12 Lavori pratici

6° gruppo di materie: Tenere un esame pratico di conducente, con autoveicolo leggero, e valutazione del candidato.

7° gruppo di materie: Procedere all'esame tecnico di un autoveicolo leggero (autofurgone o autoarticolato leggero) e compilazione dei documenti di controllo.

2 Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente

21 Conoscenze teoriche

1° gruppo di materie: Diritto

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri dell'esperto della circolazione; norme della circolazione e della segnaletica; responsabilità civile e assicurazioni; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale stradale e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste.

2° gruppo di materie: Psicologia

Conoscenze generale degli uomini; valutazione del lavoro e del comportamento; idoneità a condurre; principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; fattori determinanti nello svolgimento dell'esame di conducente; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

3° gruppo di materie: Senso della guida

Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circolazione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze dell'ingerire alcool, stupefacenti e medicamenti.

22 Lavori pratici

4° gruppo di materie: Tenere un esame pratico di conducente, con autoveicolo leggero, e valutazione del candidato.

3 Perito incaricato degli esami dei veicoli

31 Conoscenze teoriche

1° gruppo di materie: Diritto

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri dell'esperto della circolazione.

2° gruppo di materie: Psicologia

Principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

3° gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli

Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità; legge sulle leve; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; istallazioni elettriche; motori; freni; carburatore; trasmissione; ruote e pneumatici; telaio e sterzo; conoscenza banchi di prova.

4° gruppo di materie: Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli

Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali.

32 Lavori pratici

5° gruppo di materie: Procedere all'esame tecnico di un autoveicolo leggero (autofurgone o autoarticolato leggero) e compilazione dei documenti di controllo.

Allegati 8 e 9485

485 Abrogati dal n. II cpv. 1 dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Allegato 10486

486 Abrogato dal n. II cpv. 1 dell'O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

Allegato 11487

487 Introdotto dal n. II dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell'O del 26 set. 2003 (RU 2003 3719), dal n. II cpv. 2 dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 3533) e dal n. I dell'O del 21 nov. 2018 in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

(art. 13 e 21)

Verifica delle conoscenze teoriche

I. C Conoscenze

I conducenti di veicoli a motore devono avere sempre le capacità e i comportamenti che consentano loro di:

-
riconoscere i pericoli della circolazione e valutarne la gravità
-
individuare i difetti tecnici più importanti del loro veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio
-
tener conto di tutti i fattori che influiscono sull'idoneità alla guida (alcool, medicinali, droghe, fatica, difetti della vista, ecc.) per conservare appieno l'uso delle capacità necessarie per condurre con sicurezza il veicolo.

II. R Requisiti minimi

La prova delle conoscenze di cui al numero 1 è fornita mediante esame dei seguenti aspetti:

1 Esame teorico di base (art. 13)

1.1  Prescrizioni in materia di circolazione stradale:

in particolare la segnaletica, compresi demarcazioni e segnali luminosi, le regole di precedenza e le prescrizioni sulle limitazioni della velocità.

1.2  Il conducente:

1.2.1
importanza dell'atteggiamento vigile e del comportamento corretto nei confronti degli altri utenti;
1.2.2
percezione, valutazione e decisione riguardo alle situazioni del traffico, in particolare tempi di reazione e cambiamenti nel comportamento del conducente indotti da alcool, droghe e medicinali, stati d'animo e affaticamento;
1.2.3
regole per un utilizzo dei veicoli rispettoso dell'ambiente (guida parsimoniosa ed ecologica, riduzione del rumore), in particolare:
-
utilizzare la marcia più alta possibile
-
passare tempestivamente alla marcia superiore
-
spegnere il motore non appena possibile (soprattutto davanti a passaggi a livello chiusi e semafori)
-
conoscenza del principio di sfruttamento della spinta.

1.3 La strada:

1.3.1
i più importanti principi relativi all'osservanza delle distanze di sicurezza tra veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada del veicolo nelle diverse condizioni meteorologiche e secondo lo stato della strada;
1.3.2
fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada - in particolare secondo le condizioni atmosferiche e nelle ore diurne e notturne;
1.3.3
caratteristiche dei diversi tipi di strade e relative norme di comportamento.

1.4 Gli altri utenti della strada:

1.4.1
fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;
1.4.2
rischi che si verificano quando al traffico stradale partecipano diversi tipi di veicolo, differenti per caratteristiche di guida e campo visivo offerto al conducente.

1.5 Prescrizioni generali e regole diverse:

1.5.1
prescrizioni sui documenti amministrativi per l'impiego dei veicoli;
1.5.2
regole generali di comportamento del conducente del veicolo in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo, segnalazione dell'incidente, misure di prima assistenza agli infortunati);
1.5.3
fattori di sicurezza legati al carico del veicolo e alle persone trasportate.

1.6 Precauzioni da adottare nel lasciare il veicolo:

1.6.1
elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci, fari e fari a luce anabbagliante, indicatori di direzione, catarifrangenti, specchi retrovisori, tergicristalli, lavavetri, dispositivo di scappamento, cinture di sicurezza e dispositivi di avvertimento acustico;
1.6.2
dispositivi di sicurezza dei veicoli, in particolare impiego delle cinture di sicurezza, dei poggiatesta e dei dispositivi per la sicurezza dei bambini.

2 Esame teorico complementare (art. 21)

2.1
campo d'applicazione dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo, compreso l'impiego del tachigrafo per trasporti per i quali esso è prescritto;
2.2
prescrizioni generali sul trasporto di merci e persone;
2.3
comportamento in caso di incidente; conoscenza delle misure da adottare in caso di incidente o situazioni simili, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri e degli aiuto conducenti;
2.4
prescrizioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
2.5
prescrizioni in materia di peso e dimensioni dei veicoli;
2.6
particolarità della limitazione del campo visivo del conducente in funzione delle caratteristiche del veicolo;
2.7
conoscenza dei principi di costruzione, corretto impiego e manutenzione degli pneumatici;
2.8
conoscenza dei principi dei diversi tipi di dispositivi di agganciamento dei rimorchi, dei loro componenti principali, dei collegamenti, dell'impiego e della manutenzione ordinaria;
2.9
conoscenza dei metodi per individuare le cause dei guasti dei veicoli a motore;
2.10
manutenzione a scopo preventivo dei veicoli a motore e riparazioni da effettuare tempestivamente;
2.11
conoscenza dei principi di costruzione e funzionamento dei seguenti elementi: motore, liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, sostanze lubrificanti e antigelo), dispositivo d'alimentazione del carburante, impianto elettrico, accensione, trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
2.12
conoscenza dei principi dei diversi tipi di impianti di frenatura e dispositivi di limitazione della velocità (incluse le prescrizioni), loro funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria;
2.13
norme della circolazione, segnaletica e demarcazioni che disciplinano l'utilizzazione dei veicoli delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 e D1;
2.14
norme fondamentali in materia di stivaggio.

Allegato 12488

488 Introdotto dal n. II dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell'O del 26 set. 2003 (RU 2003 3719, 2011 1937), dal n. II 2 dell'O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2853), dal n. II cpv. 2 dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 3533), dal n. II delle O del 29 nov. 2013 (RU 2013 4697), dal n. I dell'O del 21 nov. 2018 (RU 2019 321), dal n. II cpv. 3 dell'O del 14 dic. 2018 (RU 2019 191), dal n. I dell'O del 10 mag. 2023 (RU 2023 255) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 31).

(art. 22 cpv. 2 e 88 cpv. 1)

Esame pratico di conducente

I. R Requisiti d'ammissione

Sono ammessi all'esame pratico di conducente:

a.
i richiedenti una licenza di condurre della categoria A che
1.
sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria A
2.
hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), e
3.
hanno frequentato la formazione pratica di base per allievi conducenti di motoveicoli (art. 19),
b.
i richiedenti una licenza di condurre della categoria B che
1.
sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria B,
2.
sono in possesso della licenza per allievo conducente da almeno un anno, se l'hanno ottenuta prima di aver compiuto 20 anni (art. 22), e
3.
hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18);
c.
i richiedenti una licenza di condurre della categoria C che
1.
sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B
2.
sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria C, e
3.
hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21),
d.
i richiedenti una licenza di condurre della categoria D che
1.
sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria C, o
2.
sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di una licenza per allievo conducente valida della categoria D, e
3.
hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21),
e.
i richiedenti una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE nonché delle sottocategorie C1E o D1E che
1.
sono in possesso di una licenza di condurre valida per il veicolo trattore, e
2.
sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida per la pertinente combinazione di rimorchi,
f.
i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria A1 che
1.
sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria A1
2.
hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), e
3.
hanno frequentato la formazione pratica di base degli allievi motociclisti (art. 19),
g.
i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria B1 che
1.
sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria B1, e
2.
hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18),
h.
i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria C1 che
1.
sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B
2.
sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria C1, e
3.
hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21),
i.
i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria D1 che:
1.
sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria D1, e
2.
hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21).
j.
i richiedenti una licenza di condurre della categoria speciale F che sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria speciale F.

II. Capacità e comportamento

I conducenti di veicoli a motore devono avere in qualsiasi momento le capacità e i comportamenti che consentano loro di:

-
avere la padronanza del loro veicolo per non dare luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino
-
osservare le prescrizioni sulla circolazione stradale, segnatamente quelle che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico
-
contribuire alla sicurezza degli altri utenti, in particolare dei più deboli, mediante un atteggiamento attento alla personalità altrui
-
guidare in modo parsimonioso e rispettoso dell'ambiente.

III. Requisiti minimi

La prova delle capacità e dei comportamenti di cui al numero I è fornita mediante esame dei seguenti aspetti:

A. Tutte le categorie e sottocategorie

1  Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura:

devono effettuare un controllo, scelto a caso, della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catene, livello dell'olio, luci, catarifrangenti, indicatori di direzione e dispositivi di avvertimento acustico.

2  Comportamento nel traffico:

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

2.1
partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, lasciare l'autostrada,
2.2
guida su strada rettilinea: incrocio con veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in spazio limitato,
2.3
guida in curva,
2.4
affrontare e superare incroci e raccordi,
2.5
cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra, cambiamento di corsia,
2.6
ingresso o uscita dall'autostrada o semiautostrada (se disponibile): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione,
2.7
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di veicoli parcheggiati o fermi e di ostacoli, sorpasso da parte di altri veicoli (se opportuno),
2.8
elementi stradali speciali (se disponibili): intersezioni con percorso rotatorio obbligato, passaggi a livello, fermate di bus/tram; passaggi pedonali; guida su lunghe salite/discese,
2.9
rispetto delle necessarie precauzioni nel lasciare il veicolo.

B. Categoria A e sottocategoria A1

1  Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:

1.1
regolare correttamente l'equipaggiamento protettivo quale guanti, stivali, abbigliamento e casco,
1.2
effettuare un controllo, scelto a caso, dell'interruttore d'emergenza (se presente), delle catene e del livello dell'olio,
1.3
padroneggiare i fattori di rischio, connessi con le differenti condizioni stradali, in particolare tenendo in considerazione le condizioni di scivolosità su coperture di condotte, demarcazioni stradali e rotaie tranviarie.

2  Conoscenza di manovre particolari in relazione con la sicurezza stradale:

2.1
togliere il motoveicolo dal cavalletto e, senza l'aiuto del motore, spostarlo stando a fianco del veicolo,
2.2
issare il motoveicolo sul cavalletto,
2.3
almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom per verificare la capacità di utilizzare in modo combinato frizione e freno, di rimanere in equilibrio, di dirigere lo sguardo e di stare seduto sul motoveicolo, tenendo i piedi sui poggiapiedi,
2.4
almeno due manovre da eseguire a velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad una velocità di almeno 30 km/h e l'altra consistente nello schivare un ostacolo alla velocità costante di 50 km/h per verificare la posizione sul motoveicolo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di guida e la tecnica di cambio delle marce,
2.5
frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza ad una velocità minima di 50 km/h per verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motoveicolo.

C. Categorie B, BE, C, CE, D e DE e sottocategorie B1, C1, C1E, D1 e D1E

Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:

-
regolazione del sedile nella corretta posizione di guida,
-
regolazione degli specchi retrovisori, delle cinture di sicurezza e di eventuali poggiatesta.

D. Categorie B e BE nonché sottocategoria B1

1  Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:

1.1
controllo della chiusura delle porte,
1.2
controllo, scelto a caso, delle condizioni dei liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri),
1.3
controllo dei fattori di sicurezza del carico: carrozzeria del veicolo, teli di copertura, chiusura del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (soltanto per la categoria BE),
1.4
controllo del meccanismo della frizione, dei freni e dei collegamenti elettrici (soltanto per la categoria BE).

2  Categoria B e sottocategoria B1: scelte a caso, manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale. Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due manovre indicate nei numeri 2.1-2.4, di cui una a marcia indietro):

2.1
marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi accostato al bordo della strada,
2.2
inversione di marcia del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti sia alla marcia indietro,
2.3
parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo al margine della carreggiata; marcia avanti o indietro; in piano, in pendenza o in discesa),
2.4
frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

3  Categoria BE: manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale:

3.1
aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro),
3.2
marcia indietro in curva,
3.3
parcheggio sicuro per operazioni di carico e scarico.

E. Categorie C, D, CE e DE nonché sottocategorie C1, D1, C1E e D1E

1  Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:

1.1
controllo del servofreno e del servosterzo, delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo e impiego della strumentazione installata, compreso il tachigrafo,
1.2
controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni,
1.3
controllo dei fattori di sicurezza del carico: carrozzeria del veicolo, teli di copertura, chiusura del compartimento merci (se del caso) e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico,
1.4
controllo di frizione e freno nonché dei collegamenti elettrici (soltanto per le categorie CE e DE e le sottocategorie C1E e D1E),
1.5
adozione di misure di sicurezza particolari per il veicolo; controllo di: carrozzeria del veicolo, aperture di servizio, uscite d'emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E),
1.6
lettura di una cartina stradale (facoltativo).

2  Manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale:

2.1
aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trattore (soltanto per le categorie CE e DE e le sottocategorie C1E e D1E); all'inizio della manovra il veicolo trattore e il rimorchio o il semirimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro),
2.2
marcia indietro in curva,
2.3
parcheggio in sicurezza per operazioni di carico o scarico tramite apposita rampa/piattaforma o strutture similari (soltanto per le categorie C e CE e le sottocategorie C1 e C1E),
2.4
parcheggio in sicurezza per permettere la salita e la discesa dei passeggeri (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E).

F. Categoria speciale F

L'esame deve tener conto delle peculiarità di questa categoria speciale, in particolare della ridotta velocità massima:

-
preparazione prima della partenza (dispositivo d'illuminazione, specchio retrovisore, dispositivo di protezione, ecc.),
-
controlli generali: licenza di circolazione, dispositivo d'illuminazione, specchio retrovisore, catarifrangenti, indicatori di direzione lampeggianti, pneumatici e cerchioni, carico (tipo, baricentro, sicurezza ed equipaggiamento complementare, ad es. gru), sponde, copertura con telone (ghiaccio, neve), controllo sotto il veicolo, scarico dell'acqua condensata dai serbatoi dell'aria compressa,
-
controlli funzionali: posizionamento dello specchio retrovisore, indicatori di direzione lampeggianti, dispositivo di avvertimento, cruscotto, controllo dei freni (pressione di riserva, spia del sistema di freno a doppio circuito, fuga d'aria), avviamento, tachigrafo,
-
tenere particolarmente conto del peso e delle dimensioni del veicolo che serve agli esami e delle velocità massime, evitare impedimenti alla circolazione e la formazione di colonne,
-
attenzione alla buona visibilità,
-
assicurare il veicolo in salita e in discesa (provvedimenti in caso di assenza del bloccaggio di marcia),
-
particolare attenzione alle peculiarità del veicolo nell'entrata in una colonna, nell'utilizzo dello spazio libero e nell'attraversamento della carreggiata (accelerazione e velocità massime limitate),
-
condurre debitamente a destra,
-
conoscere il comportamento dei freni.

G. Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone

Si richiede uno stile di guida regolare e fluido con una buona percezione del traffico. I requisiti minimi specifici per ogni categoria devono essere ampiamente superati.

IV. Durata dell'esame e distanza percorsa

La durata dell'esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione delle capacità e dei comportamenti conformemente al presente allegato. La durata dell'esame, inclusi accoglienza e commiato dal candidato, non deve essere in nessun caso inferiore a:

-
60 minuti, di cui almeno 45 su strade pubbliche, per le categorie A e B, le sottocategorie A1 e B1 nonché la categoria speciale F;
-
60 minuti per le categorie BE e DE, le sottocategorie C1, D1, C1E e D1E nonché per il permesso per il trasporto professionale di persone giusta l'articolo 25. La corsa d'esame per conseguire il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci giusta l'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 15 giugno 2007489 sull'ammissione degli autisti può essere effettuata subito dopo;
-
90 minuti per le categorie C e CE;
-
120 minuti per la categoria D.

V. Veicoli per gli esami

Categoria A

senza limitazione della potenza:

un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza del motore di oltre 35 kW o un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto superiore a 0,20 kW/kg e due posti a sedere;

Categoria A

con limitazione della potenza:

un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza del motore di al massimo 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto di al massimo 0,20 kW/kg e due posti a sedere; sono esclusi i motoveicoli della sottocategoria A1;

Sottocategoria A1:

un motoveicolo della sottocategoria A1 senza carrozzino laterale con una velocità massima superiore ai 30 km/h;

Categoria B:

un autoveicolo della categoria B che raggiunge una velocità di almeno 120 km/h;

Categoria C:

un veicolo a motore della categoria C con un peso effettivo di almeno 12 t, una lunghezza di almeno 8 m e una larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina di guida490;

Categoria D:

un autobus con lunghezza di almeno 10 m e larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h;

Categoria BE:

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto alla prova della categoria B e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1000 kg, che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h e che non rientra nella categoria B. La sovrastruttura chiusa del rimorchio deve essere di altezza e larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. Essa può essere anche leggermente meno larga a condizione che la visione posteriore risulti garantita attraverso gli specchi retrovisori esterni del veicolo trattore. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;

Categoria CE:

un autoarticolato o una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all'esame della categoria C e un rimorchio lungo almeno 7,5 m. Sia l'autoarticolato sia la combinazione di veicoli devono avere un peso totale ammesso di almeno 21 t, un peso effettivo di almeno 15 t, una lunghezza di almeno 14 m e una larghezza di almeno 2,30 m e devono raggiungere una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina di guida;

Categoria DE:

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all'esame della categoria D e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere larga e alta almeno 2 m; il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;

Sottocategoria A1:

un motoveicolo della sottocategoria A1 senza carrozzino laterale;

Sottocategoria B1:

un quadriciclo a motore che raggiunge una velocità di almeno 60 km/h o un triciclo a motore con un peso a vuoto non superiore a 670 kg che raggiunge una velocità di almeno 60 km/h;

Sottocategoria C1:

un veicolo a motore della sottocategoria C1 con un peso totale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina di guida;

Sottocategoria D1:

un autobus della sottocategoria D1 con un peso totale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h; può essere utilizzato anche un veicolo adatto all'esame della sottocategoria C1;

Sottocategoria C1E

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all'esame della sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, lungo almeno 8 m e che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. La sovrastruttura chiusa del rimorchio può essere anche leggermente meno larga, a condizione che la visione posteriore risulti garantita soltanto attraverso gli specchi retrovisori esterni. Il rimorchio deve essere utilizzato con un minimo di 800 kg di peso effettivo;

Sottocategoria D1E:

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all'esame della sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere alta e larga almeno 2 m. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg; può essere utilizzato anche un veicolo adatto all'esame della sottocategoria C1E;

Categoria speciale F:

un veicolo a motore della categoria speciale F con una velocità di almeno 30 km/h;

Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone

un veicolo a motore della categoria della licenza con il quale saranno effettuati i trasporti professionali di persone.

490 Nuova espr. giusta il n. I cpv. 2 dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 31). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

VI. Luogo dell'esame

La parte d'esame di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su un apposito percorso d'esame. La parte di esame volta a valutare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, strade interurbane e autostrade (o semiautostrade) nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone con limite di velocità fissato a 30 km/h, zone residenziali e strade urbane a scorrimento veloce) rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. L'esame pratico di conducente deve preferibilmente essere effettuato in diverse condizioni di intensità di traffico. La durata dell'esame deve essere impiegata al meglio per valutare le capacità dell'allievo conducente nelle diverse zone di circolazione, ponendo in modo particolare l'accento sul passaggio da una zona all'altra.

VII. Valutazione

1
Per ciascuna delle situazioni di guida, deve essere valutata la padronanza dimostrata dall'allievo conducente nel maneggiare i vari comandi del veicolo e nell'affrontare senza impaccio e in piena sicurezza il traffico. L'esperto della circolazione deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento dell'esame. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettono a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esperto della circolazione o l'accompagnatore abbia dovuto intervenire o no, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia all'esperto della circolazione decidere se l'esame pratico di conducente debba essere portato a termine o no.
2
Nel corso della prova l'esperto della circolazione deve prestare particolare attenzione al fatto che l'allievo conducente dimostri nella guida un atteggiamento difensivo, cortese e rispettoso dell'ambiente. Questi aspetti si riflettono anche nella valutazione dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada - in particolare i più vulnerabili - anticipandone le mosse.
3
L'esperto della circolazione deve inoltre valutare le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
3.1
controllo degli elementi di comando del veicolo: corretto impiego delle cinture di sicurezza, degli specchi retrovisori, dei poggiatesta, del sedile, dei dispositivi d'illuminazione, della frizione, del cambio, dell'acceleratore, del sistema di frenatura (sistema terziario compreso, se disponibile) e dello sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse e a diverse velocità; guida regolare; caratteristiche, peso e dimensioni del veicolo nonché peso e tipo di carico (soltanto per le categorie C, BE, CE e DE e sottocategorie C1, C1E e D1E); comfort dei passeggeri (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida) (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E);
3.2
guida parsimoniosa e rispettosa dell'ambiente, che tenga conto del numero dei giri, del cambio delle marce, delle frenate e delle accelerazioni;
3.3
attenzione: osservazione a 360 gradi, corretto impiego degli specchi retrovisori, visuale a lunga e media distanza nonché a distanza ravvicinata;
3.4
precedenze: precedenza agli incroci, precedenza in situazioni diverse (in caso di inversione e cambiamento di corsia, esecuzione di manovre speciali);
3.5
corretto posizionamento sulla carreggiata: corretto posizionamento sulla strada, nelle corsie, in un percorso rotatorio obbligato, a seconda del tipo di veicolo a motore e delle sue caratteristiche; posizionamento previdente sulla strada;
3.6
distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede, da quello che segue e da quelli a fianco; mantenimento di una distanza adeguata dagli altri utenti della strada;
3.7
velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento delle velocità alle condizioni di traffico e climatiche, guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella degli utenti del traffico del medesimo genere;
3.8
semafori, segnaletica stradale e altre segnalazioni di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica e della demarcazione stradale;
3.9
segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; reazione corretta in risposta alle segnalazioni degli altri utenti della strada;
3.10
frenata: tempestiva riduzione della velocità, frenate adeguate alle circostanze, anticipo, utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (soltanto per le categorie C, D, CE e DE); utilizzo di altri sistemi di riduzione della velocità (soltanto per le categorie C, D, CE e DE).