01.05.2024 - * / In vigore
01.04.2024 - 30.04.2024
01.03.2024 - 30.03.2024
15.07.2023 - 29.02.2024
01.04.2023 - 14.07.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.04.2022 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.03.2022
07.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 06.07.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
03.06.2019 - 31.12.2019
01.02.2019 - 02.06.2019
01.01.2019 - 31.01.2019
01.10.2016 - 31.12.2018
01.07.2016 - 30.09.2016
01.04.2016 - 30.06.2016
01.06.2015 - 31.03.2016
19.08.2014 - 31.05.2015
01.07.2014 - 18.08.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.09.2009 - 31.12.2010
05.12.2008 - 31.08.2009
01.04.2008 - 04.12.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.12.2005 - 28.02.2006
01.10.2005 - 30.11.2005
01.03.2005 - 30.09.2005
01.02.2005 - 28.02.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.11.2003 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.10.2003
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01.08.2001 - 31.03.2003
01.06.2001 - 31.07.2001
01.01.2001 - 31.05.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)
1 del 27 ottobre 1976 (Stato 22 ottobre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12-15, 22 capoverso 1, 25, 55, 57 e 103-106 della legge federale
del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale,3 ordina:

Introduzione

Art. 1


4

Oggetto5

La presente ordinanza disciplina l'ammissione dei conducenti di veicoli e dei veicoli
alla circolazione stradale, la formazione e il perfezionamento dei conducenti, la professione di maestro conducente, le esigenze poste agli esperti della circolazione6
nonché il sistema dei controlli.


Art. 2


7

Abbreviazioni

1 Per le autorità sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: a.

DATEC:

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni;

b.

USTRA:

Ufficio federale delle strade.

2 Per le prescrizioni vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: a.

LCStr:

legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; b.

ONC:

ordinanza del 13 novembre 19628 sulle norme della circolazione
stradale;

RU 1976 2423 1

Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

2

RS 741.01

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

6

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

8

RS 741.11

741.51

Circolazione stradale 2

741.51

c.

OAV:

ordinanza del 20 novembre 19599 sull'assicurazione dei veicoli; d.

OETV:

ordinanza del 19 giugno 199510 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; e.

LIAut:

legge federale del 21 giugno 199611 sull'imposizione dei veicoli; f.

OLR1:

ordinanza del 19 giugno 199512 sulla durata del lavoro e del
riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore; g.

OLR2:

ordinanza del 6 maggio 198113 sulla durata del lavoro e del
riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.

3 Per le raccolte automatizzate di dati vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: a.

ADMAS: registro automatizzato delle misure amministrative; b.

FABER:

registro delle autorizzazioni a condurre.

1

Ammissione di persone14 1115

Disposizioni generali

Art. 3

Categorie di licenze

1 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie seguenti: A:

motoveicoli;

B:

autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con
non più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un veicolo di
questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non
superiore a 750 kg;
le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B
e un rimorchio di oltre 750 kg, a condizione che il peso del convoglio non
superi 3500 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del
veicolo trattore;

C:

autoveicoli - esclusi quelli della categoria D - con un peso totale ammesso
di oltre 3500 kg; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato
un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; 9

RS 741.31

10

RS 741.41

11

RS 641.51

12

RS 822.221

13

RS 822.222

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

Ammissione di persone e veicoli 3

741.51

D:

autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa categoria può essere
trainato un rimorchio con un peso non superiore a 750 kg; BE:

le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B
e un rimorchio che come combinazione non rientrano nella categoria B; CE:

le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C
e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg; DE:

le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D
e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg.

2 La licenza di condurre è rilasciata per le sottocategorie seguenti: A1:

motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e una potenza del motore
massima di 11 kW;

B1:

quadricicli e tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 550 kg; C1:

autoveicoli - esclusi quelli della categoria D - con un peso totale superiore a
3500 kg, ma non a 7500 kg; con un autoveicolo di questa sottocategoria può
essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; D1:

autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, ma
non più di sedici, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa
sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; C1E:

le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso totale di oltre 750 kg, a condizione che il
peso della combinazione non superi 12 000 kg e il peso totale del rimorchio
non superi il peso vuoto del veicolo trattore; D1E:

le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso totale di oltre 750 kg, a condizione che il
peso della combinazione non superi 12 000 kg e il peso totale del rimorchio
non superi il peso a vuoto del veicolo trattore e il rimorchio non sia adibito
al trasporto di persone.

3 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie speciali seguenti: F:

veicoli a motore, esclusi motoveicoli e motoleggere, la cui velocità massima
non supera 45 km/h;

G:

veicoli a motore agricoli, esclusi i veicoli speciali, la cui velocità massima
non supera 30 km/h;

M:

ciclomotori.


Art. 4

Autorizzazioni

1 La licenza di condurre della categoria: A:

autorizza a condurre veicoli della sottocategoria A1 e B1 e delle categorie
speciali F, G e M;

Circolazione stradale 4

741.51

B:

autorizza a condurre veicoli a motore della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M; C:

autorizza a condurre veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie
B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M; D:

autorizza a condurre veicoli della categoria B, delle sottocategorie B1, C1 e
D1 e delle categorie speciali F, G e M; BE:

autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria DE e delle sottocategorie C1E e D1E , se il conducente è titolare della licenza di condurre
per il veicolo trattore; CE:

autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e delle
sottocategorie C1E e D1E, se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore; DE:

autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria BE e delle sottocategorie C1E e D1E.

2 La licenza di condurre della sottocategoria: A1:

autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M; B1:

autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M; C1:

autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e delle
categorie speciali F, G e M; D1:

autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e C1 e
delle categorie speciali F, G e M; C1E:

autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della
sottocategoria D1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di
condurre il veicolo trattore; D1E:

autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della
sottocategoria C1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di
condurre il veicolo trattore.

3 La licenza di condurre della categoria speciale: F:

autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali G e M; G:

autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli speciali e trattori agricoli con velocità massima fino a 40 km/h, se il titolare ha
partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall'USTRA.

4 Le autorizzazioni giusta i capoversi 1-3 devono essere iscritte in FABER.

5 Inoltre, nel traffico interno: a.

la licenza di condurre della categoria D autorizza a condurre filobus vuoti; b.

la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli vuoti
della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti; c.

la licenza di condurre della sottocategoria C1 autorizza a condurre veicoli
vuoti della sottocategoria D1;

Ammissione di persone e veicoli 5

741.51

d.

la licenza di condurre delle categorie B e C e della sottocategoria C1 autorizza a trainare rimorchi agricoli o rimorchi del servizio antincendio, della
polizia e della protezione civile; e.

la licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M autorizza a trainare
rimorchi con veicoli di queste categorie speciali.


Art. 5

Eccezioni all'obbligo di possedere una licenza 1 Non necessitano di una licenza per allievo conducente: a.

i titolari della licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1
che fanno domanda di una licenza di condurre della sottocategoria D1; b.

i titolari della licenza di condurre della categoria C che fanno domanda di
una licenza di condurre della categoria D; c.

i richiedenti una licenza di condurre delle categorie speciali G e M.

2 Non necessitano di una licenza di condurre le persone che: a.

conducono a piedi un monoasse senza rimorchio; b.

conducono un carro a mano provvisto di motore; c.

conducono un autoveicolo di lavoro utilizzato in cantieri delimitati non
completamente chiusi alla circolazione; d.

conducono un ciclomotore leggero; e.

dipendono dall'uso di una carrozzella per invalidi con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

3 Autorizzando il traffico interno di una impresa conformemente all'articolo 33
OAV, l'autorità cantonale può permettere eccezioni in merito alla categoria, alla
sottocategoria o categoria speciale della licenza di condurre necessaria (art. 3).

1216

Esame di conducente 121

Requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo
conducente o una licenza di condurre

a Domicilio in Svizzera 1 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre e i permessi per il trasporto professionale di persone sono rilasciati soltanto a persone domiciliate in
Svizzera, che vi soggiornano oppure che vogliono condurre per professione veicoli a
motore immatricolati in Svizzera.

2 Per i dimoranti settimanali il domicilio della famiglia vale come domicilio se vi
ritornano regolarmente in media due volte al mese.

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

Circolazione stradale 6

741.51


Art. 6

Età minima

1 L'età minima per condurre veicoli a motore è: a.

di 14 anni per le categorie speciali G e M; b.

di 16 anni per la categoria speciale F e i veicoli a motore per i quali non è
necessaria una licenza di condurre; c.

per la sottocategoria A1:
1.

per i veicoli fino a 50 cm3: 16 anni, 2.

per gli altri veicoli: 18 anni; d.

di 18 anni per le categorie A, B, BE, C e CE e le sottocategorie B1, C1 e
C1E;

e.

di 21 anni per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E.

2 La licenza per allievo conducente delle categorie C e CE può essere già rilasciata
ad apprendisti conducenti di autocarri che hanno 17 anni compiuti; essi possono
tuttavia conseguire la licenza di condurre solo dopo aver compiuto 18 anni.

3 I titolari della licenza di condurre della categoria C che non hanno ancora compiuto i 21 anni possono effettuare trasporti internazionali di merci se hanno ottenuto
il certificato federale di capacità al termine dell'apprendistato di conducente di autocarri o hanno concluso con successo la formazione minima secondo l'allegato 10
numero 1.

4 L'autorità cantonale può: a.

agli invalidi che hanno bisogno di un veicolo a motore e sono in grado di
guidarlo con sicurezza:
1.

rilasciare una licenza di condurre della categoria B, della sottocategoria
B1 o delle categorie speciali F o M prima del raggiungimento dell'età
minima richiesta, fondandosi su un certificato medico, 2.

autorizzare la guida di veicoli per cui non è necessaria una licenza di
condurre prima del raggiungimento dell'età minima richiesta; b.

rilasciare la licenza di condurre della categoria speciale M prima del raggiungimento dell'età minima richiesta, se non si può ragionevolmente esigere l'impiego di un altro mezzo di trasporto.

5 I titolari della licenza di condurre delle categorie speciali G o M che non hanno
ancora compiuto i 16 anni possono condurre anche veicoli a motore per cui non è
necessaria una licenza di condurre (art. 5 cpv. 2).


Art. 7

Requisiti medici minimi 1 Chi fa domanda di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o
un permesso per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti
medici minimi di cui nell'allegato 1.

2 Chi conduce un veicolo a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre
deve avere un'acuità visiva minima corretta o non corretta dello 0,2 per occhio e
non avere un campo visivo troppo ridotto.

Ammissione di persone e veicoli 7

741.51

3 L'autorità cantonale può derogare ai requisiti medici richiesti se non ci sono motivi
d'esclusione ai sensi dell'articolo 14 LCStr e se un istituto incaricato degli esami
speciali lo propone.


Art. 8

Pratica di guida

1 Il candidato alla licenza di condurre della categoria D deve aver condotto regolarmente un autoveicolo della categoria C durante un anno.

2 L'obbligo della pratica di guida secondo il capoverso 1 non concerne chi dimostra
di aver concluso la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 2 e che abbia
condotto:

a.

durante almeno tre mesi un autocarro o un filobus; o b.

regolarmente durante almeno due anni autoveicoli della categoria B.

3 Il candidato alla licenza di condurre della sottocategoria D1 deve aver condotto: a.

durante almeno tre mesi un autocarro o un filobus; b.

regolarmente durante almeno un anno autoveicoli della categoria B.

4 Per trasportare professionalmente persone con veicoli a motore della categoria B,
delle sottocategorie B1 o C1 oppure della categoria speciale F, occorre aver condotto regolarmente durante un anno un veicolo a motore della corrispondente o di
una categoria di licenza superiore, eccettuate la categoria A e la sottocategoria A1.

5 Salvo disposizione contraria, vale come pratica di guida ai sensi del presente articolo la guida regolare di veicoli a motore effettuata nei due anni precedenti la presentazione della domanda di licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre. Le corse di scuola di guida non valgono come pratica di guida.

6 Durante il periodo di prova secondo i capoversi 1-5, ma almeno nell'anno precedente il rilascio della licenza per allievo conducente o, se detta licenza non è necessaria, l'ammissione all'esame pratico di conducente, il richiedente non deve aver
commesso, con un veicolo a motore, un'infrazione alle norme della circolazione che
hanno comportato la revoca della licenza di condurre.


Art. 9

Esame della vista

1 Prima di presentare una domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di
persone, il richiedente deve sottoporsi ad un esame sommario della vista presso un
oculista o un ottico riconosciuto dall'autorità cantonale. L'esame avviene conformemente all'allegato 4. Il risultato va allegato alla domanda.

2 Vengono verificate le seguenti funzioni: a.

per una domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di
condurre delle categorie A o B, delle sottocategorie A1 o B1 e delle categorie speciali F, G o M:

Circolazione stradale 8

741.51

l'acuità visiva,

il campo visivo, e

la motilità oculare (diplopia);

b.

per una domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di
condurre delle categorie C e D, delle sottocategorie C1 e D1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone e per una domanda di una
licenza per allievo conducente delle categorie I, II e IV anche lo strabismo e
la pupillomotricità.

3 L'esame della vista non deve risalire a più di dodici mesi prima.


Art. 10

Corso di pronto soccorso 1 Per annunciarsi all'esame teorico di base, il candidato alla licenza di condurre
delle categorie A, B o C oppure delle sottocategorie A1, B1 o C1 deve dimostrare di
aver partecipato a un corso di pronto soccorso.

2 La prova della formazione di pronto soccorso è prodotta mediante un certificato di
un istituto riconosciuto dall'USTRA. Il certificato può essere rilasciato soltanto ai
partecipanti che hanno seguito interamente il corso. Il corso non deve risalire a più
di sei anni prima.

3 Il corso impartisce: a.

istruzioni riguardo alla sicurezza sul luogo dell'incidente e all'allarme delle
forze di salvataggio;

b.

conoscenze sui provvedimenti che devono essere presi per garantire le funzioni vitali della persona ferita fino all'intervento del medico; e c.

conoscenze in particolare sul collocamento corretto della persona ferita,
sulla respirazione artificiale, sul comportamento in caso di gravi emorragie e
le basi del massaggio cardiaco.

4 L'organizzazione e il programma dei corsi di pronto soccorso nonché le esigenze
imposte agli istruttori devono essere approvate dall'USTRA.

5 Sono dispensati dal corso di pronto soccorso: a.

i titolari di una licenza di condurre delle categorie e sottocategorie menzionate nel capoverso 1; b.

medici, dentisti e veterinari; c.

il personale sanitario in possesso di un diploma o di un certificato di idoneità; d.

gli istruttori che impartiscono i corsi di pronto soccorso; e.

altre persone non menzionate nelle lettere a-d che possono provare di aver
ricevuto la formazione in materia di pronto soccorso presso un istituto riconosciuto dall'USTRA.

Ammissione di persone e veicoli 9

741.51

122

Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza
per condurre


Art. 11

Presentazione della domanda 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre
o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità
d'ammissione o a un ufficio da questa designato: a.

un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo
l'allegato 4;

b.

due fotografie a colori formato passaporto 31×25 mm; c.

un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi
dell'articolo 10.

2 L'apprendista conducente di autocarri che non ha ancora compiuto 18 anni e l'apprendista meccanico di motoveicoli devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale che provi la conclusione
di un contratto di tirocinio valido.

3 Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre una carta d'identità valida con fotografia. La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con
timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità d'ammissione.

a Certificato di un medico di fiducia o di un istituto
incaricato degli esami speciali 1 È necessaria una visita da parte di un medico di fiducia o di un istituto incaricato
degli esami speciali designato dall'autorità cantonale per i candidati: a.

alla licenza di condurre delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1
o D1;

b.

al permesso per il trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25; c.

alla licenza per maestri conducenti; d.

che hanno superato il 65° anno d'età; e.

che sono affetti da un'infermità fisica.

2 La prima visita di un medico di fiducia si estende ai punti menzionati nel certificato medico secondo l'allegato 2. Il risultato della visita è notificato all'autorità
cantonale con il formulario secondo l'allegato 3.

3 Gli epilettici sono ammessi a circolare soltanto sulla base di un certificato d'idoneità rilasciato da un neurologo o da un medico specialista in epilessia.

b Esame della domanda

1 L'autorità d'ammissione esamina se sono adempiuti i requisiti per l'ottenimento di
una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre (art. 5a seg.) o di un

Circolazione stradale 10

741.51

permesso per il trasporto professionale di persone (art. 25 in relazione con l'art. 11a
cpv. 1 lett. b). Essa: a.

invita il richiedente a sottoporsi a una visita presso un medico di fiducia o
un istituto specializzato da essa designati qualora nutra dubbi circa l'idoneità fisica a condurre veicoli a motore; b.

invita il richiedente a sottoporsi a una visita di psicologia del traffico oppure
psichiatrica presso un istituto specialistico da essa designato qualora nutra
dubbi circa l'attitudine caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore; c.

invita il richiedente conformemente all'articolo 11a capoverso 1 a farsi
visitare da un medico di fiducia o in un istituto specializzato da essa designati; d.

ascolta un richiedente minore o messo sotto curatela e il suo rappresentante
legale se quest'ultimo rifiuta la firma sul modulo di richiesta; e.

chiarisce se il richiedente è registrato in ADMAS; f.

può procurarsi un estratto del casellario giudiziale centrale e in caso di dubbio chiede alla polizia un certificato di buona condotta.

2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, l'autorità cantonale mette a disposizione
del medico di fiducia o dell'istituto specialistico riconosciuto tutti gli atti che concernono l'idoneità della persona da visitare.

c Segreto d'ufficio, riconoscimento dei certificati d'idoneità 1 I membri, i funzionari e gli impiegati delle autorità d'ammissione nonché le autorità di ricorso sottostanno all'obbligo di mantenere il segreto riguardo agli accertamenti e ai rapporti loro forniti in merito allo stato di salute fisica e psichica e
all'esame dell'acuità visiva dei richiedenti la licenza per allievi conducenti e dei
titolari di una licenza di condurre. Questa disposizione non si applica allo scambio
d'informazioni tra tali autorità o con gli istituti incaricati degli esami.

2 Gli accertamenti e i rapporti concernenti lo stato di salute fisica e psichica devono
essere conservati in modo che non siano accessibili a persone non autorizzate.

3 Le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico devono essere riconosciute
da tutti i Cantoni, se redatte da un istituto designato ufficialmente e non risalgano a
più di un anno prima.

123

Disposizioni comuni agli esami teorici e all'esame pratico di conducente

Art. 12

Luogo dell'esame

1 Il Cantone di domicilio può autorizzare che l'esame teorico di base, l'esame teorico complementare e l'esame pratico di conducente siano sostenuti in un altro Cantone.

Ammissione di persone e veicoli 11

741.51

2 L'autorizzazione non è necessaria se la formazione e l'esame avvengono in corsi
dell'esercito.

a Risultato dell'esame

Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato. Il non superamento
dell'esame deve essere motivato, su richiesta, in forma scritta.

124

Esame teorico di base e prima registrazione dei dati
in FABER


Art. 13

Esame teorico di base 1 L'esame teorico di base permette all'autorità d'ammissione di stabilire se il richiedente conosce le prescrizioni secondo l'allegato 11 numero II.1. Il manuale delle
norme di circolazione edito dall'USTRA serve da riferimento per l'esame. L'autorità
cantonale consegna il manuale a tutte le persone che per la prima volta fanno
domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre svizzera.

2 I Cantoni elaborano le domande d'esame d'intesa con l'USTRA.

3 Sono dispensate dall'esame teorico di base le persone che si candidano: a.

a una licenza di condurre delle categorie A, B, C o D oppure delle sottocategorie A1, B1, C1 o D1, già titolari di una licenza di condurre di una di dette
categorie o sottocategorie; b.

a una licenza di condurre della categoria speciale F, già titolari di una
licenza di condurre della categoria speciale G; c.

a una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE oppure delle sottocategorie C1E o D1E, già titolari di una licenza di condurre per il veicolo
trattore.

4 Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie speciali F, G o M deve
sostenere un esame teorico di base adattato alla pertinente categoria del veicolo.

5 Un esame teorico di base superato è valido due anni.


Art. 14

Prima registrazione dei dati in FABER Prima del rilascio della licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre
delle categorie speciali G o M l'autorità d'ammissione registra in FABER i dati personali del richiedente e i dati necessari per il rilascio della licenza.

Circolazione stradale 12

741.51

125

Licenza per allievo conducente

Art. 15

Rilascio

1 La licenza per allievo conducente è rilasciata dopo il superamento dell'esame teorico di base. Se siffatto esame non deve essere sostenuto, la licenza per allievo conducente è rilasciata se sono adempiuti i requisiti per ottenerla.

2 La licenza per allievo conducente della categoria A è limitata ai motoveicoli con
una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto della potenza del
motore e del peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg. Ciò non vale per: a.

le persone che hanno già compiuto 25 anni; b.

gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro
conducente della categoria IV; c.

le persone che sono state formate su motoveicoli in corsi dell'esercito o della
polizia.

3 Nella licenza per allievo conducente possono essere iscritte le stesse restrizioni e
condizioni speciali come nella licenza di condurre (art. 24b).

4 I titolari devono annunciare entro 14 giorni all'autorità, presentando la loro licenza
per allievo conducente, ogni circostanza che richiede una modifica o una sostituzione della licenza.


Art. 16

Validità

1 La licenza per allievo conducente è valida: a.

quattro mesi per la categoria A e la sottocategoria A1; b.

12 mesi per la sottocategoria B1 e la categoria speciale F; c.

24 mesi per tutte le altre categorie.

2 La validità della licenza per allievo conducente della categoria A e della sottocategoria A1 è prorogata di dodici mesi se è provato il superamento della formazione
pratica di base secondo l'articolo 19.

3 La durata della validità della licenza per allievo conducente si estingue se il titolare
non ha superato per tre volte l'esame di conducente e l'autorità d'ammissione in
base a una perizia nega l'idoneità a condurre del candidato.

4 Può richiedere una seconda licenza per allievo conducente soltanto chi, in base a
una perizia dell'autorità d'ammissione, è ritenuto idoneo a condurre oppure chi, alla
scadenza della durata di validità della prima licenza per allievo conducente, non ha
ancora usufruito di tutte le possibilità di ripetere l'esame. L'autorità d'ammissione
stabilisce eventuali condizioni.


Art. 17

Scuola di guida

1 È considerata corsa di scuola di guida ogni corsa effettuata con un veicolo a
motore il cui conducente deve essere titolare di una licenza per allievo conducente.

Ammissione di persone e veicoli 13

741.51

2 La licenza per allievo conducente della categoria A, delle sottocategorie A1 e B1 e
della categoria speciale F autorizza a effettuare corse di scuola di guida senza
accompagnatore.

3 Il titolare della licenza per allievo conducente delle categorie BE, CE o DE e delle
sottocategorie C1E o D1E può effettuare, senza accompagnatore, corse di scuola di
guida con autotreni se è già in possesso della licenza di condurre per il veicolo trattore.

4 Nelle corse di scuola di guida con veicoli della categoria D o della sottocategoria
D1 non possono essere trasportate persone. Sono eccettuati l'accompagnatore titolare della pertinente licenza di condurre e il maestro conducente.

5 Nella licenza per allievo conducente devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni e condizioni: a.

la licenza per allievo conducente della categoria C o della sottocategoria C1
autorizza a effettuare corse di scuola di guida con un autoveicolo della categoria B; b.

i sordi e le persone invalide fisicamente possono effettuare corse di scuola di
guida soltanto se accompagnati da una persona ufficialmente autorizzata a
formarli;

c.

gli apprendisti conducenti di autocarri possono effettuare corse di scuola di
guida soltanto se accompagnati da un maestro conducente o da una persona
autorizzata a formarli. Nelle corse di scuola di guida con un veicolo a
motore della categoria B questo accompagnamento è necessario soltanto fino
al compimento dei 18 anni d'età.

6 Durante le corse di scuola di guida gli allievi conducenti non possono effettuare
trasporti professionali di persone.

126

Formazione di guida

Art. 18

Corsi di teoria della circolazione 1 Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie A o B oppure delle sottocategorie A1 o B1 deve poter provare di aver frequentato un corso di teoria della
circolazione. La frequenza del corso non deve risalire a più di due anni prima.

2 La frequenza del corso presuppone il possesso di una licenza per allievo conducente.

3 Sono dispensate dal corso le persone già titolari di una licenza di condurre di una
delle categorie o sottocategorie di cui nel capoverso 1.

4 Il corso, segnatamente mediante una formazione sul comportamento nella circolazione e sui suoi pericoli, deve motivare a una condotta di guida responsabile e difensiva. Il corso dura complessivamente otto ore. È impartito da un maestro conducente.

Circolazione stradale 14

741.51

5 Il maestro conducente rilascia all'allievo conducente un attestato che conferma la
frequenza del corso di teoria della circolazione.


Art. 19

Formazione pratica di base degli allievi motociclisti 1 Chi vuole ottenere la licenza di condurre della categoria A o della sottocategoria
A1 deve seguire, entro quattro mesi dal rilascio della licenza per allievo conducente,
la formazione pratica di base presso un titolare di una licenza di maestro conducente
della categoria IV.

2 Durante la formazione pratica di base, l'allievo conducente deve acquisire le conoscenze di base della dinamica di guida e della tecnica d'osservazione, necessarie per
la guida nel traffico, e imparare a servirsi correttamente del veicolo. La formazione
di base deve inoltre motivare a una condotta di guida difensiva, responsabile e parsimoniosa dal profilo energetico.

3 La formazione pratica di base dura per il candidato: a.

alla licenza di condurre della categoria A: dodici ore; b.

alla licenza di condurre della sottocategoria A1: otto ore; c.

alla licenza di condurre della categoria A già titolare della licenza di condurre della sottocategoria A1: sei ore 4 Il maestro conducente attesta per scritto all'allievo conducente che ha partecipato
alla formazione pratica di base e ha raggiunto lo scopo del corso.

a Esecuzione

L'USTRA emana istruzioni concernenti la presentazione e il contenuto dei corsi di
teoria della circolazione e della formazione pratica di base.


Art. 20

Formazione degli apprendisti conducenti di autocarri 1 Chi vuole formare apprendisti conducenti di autocarri necessita di un permesso di
formazione. Questo è rilasciato dall'autorità cantonale soltanto ai maestri di tirocinio o alle persone occupate nell'impresa che siano esperte nella professione dell'autista e abbiano guidato durante almeno tre anni autocarri senza commettere infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico, che
godono di una buona reputazione e offrono la garanzia che può essere loro affidata
l'istruzione di giovani adulti.

2 Chi vuole ottenere il permesso di formazione deve seguire un corso di istruzione e
dimostrare di possedere le necessarie conoscenze in materia di circolazione (all. 11
n. II). L'USTRA emana direttive concernenti i corsi d'istruzione.

3 Il permesso di formazione è rilasciato per sei anni. Può essere prolungato per un
nuovo periodo di sei anni se il titolare dimostra che, dal rilascio o dall'ultima proroga del permesso, ha frequentato un corso di ripetizione e almeno uno degli
apprendisti da lui regolarmente accompagnati ha superato l'esame di conducente di
autocarri.

Ammissione di persone e veicoli 15

741.51

4 Se la licenza per allievo conducente è stata rilasciata a un apprendista conducente
di autocarri prima del compimento dei 18 anni d'età, il maestro conducente deve
notificare immediatamente ogni interruzione anticipata del tirocinio all'autorità
cantonale d'ammissione che ha rilasciato la licenza per allievo conducente.

127

Esame teorico complementare per la guida di autocarri
e autobus


Art. 21

1 L'esame teorico complementare permette all'autorità d'ammissione di stabilire se
il richiedente di una licenza di condurre delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 dispone delle conoscenze di cui all'allegato 11 numero II. 2.

2 I Cantoni elaborano le domande d'esame d'intesa con l'USTRA.

3 Le persone già titolari di una licenza di condurre di una delle categorie o sottocategorie di cui nel capoverso 1 sono dispensate dall'esame teorico complementare.

4 Un esame teorico complementare superato è valido due anni.

128

Esame pratico di conducente

Art. 22

Esame pratico di conducente 1 Con l'esame pratico, l'esperto ufficiale della circolazione verifica se il richiedente
è in grado, anche in situazioni difficili del traffico, di condurre un veicolo a motore
della categoria corrispondente alla licenza secondo le norme della circolazione stradale e tenendo conto degli altri utenti della strada.

2 I requisiti d'ammissione e la materia d'esame si basano sull'allegato 12.

3 Non devono superare l'esame pratico di conducente: a.

i titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria
B1 che vogliono ottenere una licenza di condurre della sottocategoria A1 e
hanno concluso la formazione pratica di base secondo l'articolo 19; b.

le persone che vogliono ottenere una licenza di condurre delle categorie speciali G o M. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 2.

4 Se durante l'esame pratico di conducente risulta che il richiedente non conosce
sufficientemente le norme della circolazione, l'autorità d'ammissione ordina un
nuovo esame teorico di base.


Art. 23

Ripetizione

1 Chi non supera per due volte l'esame pratico di conducente è ammesso a un ulteriore esame soltanto se un maestro conducente attesta che la formazione di guida è
conclusa.

Circolazione stradale 16

741.51

2 Chi non supera per tre volte l'esame pratico di conducente può essere ammesso a
un quarto esame soltanto in base a una perizia che ne attesta l'idoneità secondo
l'articolo 16 capoverso 3.

129

Licenza di condurre

Art. 24

Rilascio

1 La licenza di condurre è rilasciata per tutte le categorie, sottocategorie e la categoria speciale F dopo aver superato l'esame pratico di conducente; per le categorie
speciali G e M dopo aver superato l'esame teorico di base. È fatto salvo l'articolo 28
capoverso 2.

2 La licenza di condurre della categoria A è rilasciata limitatamente ai motoveicoli
con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del
motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg. Questa limitazione non vale per: a.

i titolari di una licenza per allievo conducente per motoveicoli con potenza
del motore illimitata e che hanno superato l'esame pratico di conducente su
un motoveicolo a due posti con una potenza del motore di almeno 35 kW; b.

gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro
conducente della categoria IV; c.

le persone che sono state formate su motoveicoli in corsi dell'esercito o della
polizia.

3 La restrizione viene abrogata su richiesta del titolare della licenza se l'autorità
d'ammissione accerta che, nei due anni prima della presentazione della domanda, il
richiedente non ha commesso nessuna infrazione contro le disposizioni del diritto
della circolazione stradale implicante la revoca della licenza di condurre.

a Iscrizioni di autorizzazioni Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni: a.

il permesso di trasportare professionalmente persone secondo l'articolo 25
con indicazione della categoria, sottocategoria o categoria speciale del veicolo con cui possono essere effettuati i trasporti; b.

il permesso di condurre filobus secondo l'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza del 6 luglio 195117 sulle filovie; c.

il permesso di far uso del segno distintivo «medico/urgente» concesso ai
medici designati per il servizio d'urgenza su proposta della società cantonale
dei medici.

17

RS 744.211

Ammissione di persone e veicoli 17

741.51

b Iscrizione di restrizioni e dati supplementari 1 Per le restrizioni e i dati supplementari che devono essere iscritti nella licenza di
condurre come decisione, devono essere utilizzati codici o scritte abbreviate.
L'USTRA emana le pertinenti istruzioni.

2 L'autorità stralcia le restrizioni iscritte nella licenza di condurre quando il titolare
della licenza adempie i requisiti per la guida senza restrizioni di veicoli della categoria, sottocategoria, categoria speciale corrispondente.

c Rilascio di una nuova licenza per allievo conducente o licenza
di condurre

1 Se l'autorizzazione a condurre è ampliata o limitata, oppure sono modificati i dati
che figurano sulla licenza, ne deve essere rilasciata una nuova. La vecchia licenza
decade con il rilascio della nuova e deve essere restituita all'autorità.

2 In sostituzione di una licenza smarrita, può essere rilasciata una nuova licenza per
allievo conducente o una licenza di condurre soltanto se lo smarrimento è attestato
per scritto. Se la licenza sostituita viene ritrovata, deve essere consegnata entro
14 giorni all'autorità. Le persone domiciliate all'estero ricevono di norma soltanto
un attestato delle autorizzazioni di condurre registrate in Svizzera.

d Obbligo di recare seco le licenze in casi particolari 1 I conducenti di veicoli a motore agricoli non sono obbligati a recare seco la licenza
di condurre se circolano tra la fattoria, i campi o la foresta.

2 Le persone che frequentano l'apprendistato di conducente di autocarri o la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 1 devono recare seco il loro certificato
di capacità o l'attestato loro rilasciato quando effettuano trasporti internazionali di
merci.

129a

Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri
adibiti al trasporto di persone e con automobili pesanti


Art. 25

Permesso

1 Chi vuole trasportare professionalmente persone con veicoli delle categorie B o C,
delle sottocategorie B1 e C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone.

2 Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per: a.

il trasporto professionale di feriti, malati o invalidi in veicoli equipaggiati a
tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110
cpv. 3 lett. a OETV) se:
1.

con un veicolo che appartiene all'azienda vengono trasportate esclusivamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell'azienda,

Circolazione stradale 18

741.51

2.

il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell'ambito
della sua attività di servizio presso la polizia, l'amministrazione militare, la protezione civile o il servizio antincendio e se l'autorità ne ha
dato l'autorizzazione; b.

trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con
altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km.

3 Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato ai titolari di una
licenza di condurre delle categorie B o C, delle sottocategorie B1 o C1 o della categoria speciale F se questi: a.

in un esame teorico complementare dimostrano di conoscere la durata del
lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti; è dispensato dall'esame teorico
complementare chi è già titolare di una licenza di condurre della categoria C
o della sottocategoria C1; e b.

in un esame pratico complementare di guida dimostrano di essere in grado di
trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente
categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico
difficili.

4 Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il
permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame.

5 Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre.

12a

Obblighi di annunciare e visite di controllo18

Art. 26


19

Obblighi di annunciare 1 Il titolare deve annunciare all'autorità entro 14 giorni, presentando la propria
licenza di condurre o il permesso speciale, ogni circostanza che esige la sostituzione
della licenza o del permesso.

2 Il titolare di una licenza che cambia domicilio, deve comunicare entro 14 giorni il
nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio. In caso di cambiamento di domicilio all'estero, deve annunciare la partenza all'autorità competente
fino a quel momento.

a20 18

Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

20

Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 1979 (RU 1979 1753). Abrogato dal n. I dell'O del
3 lug. 2002 (RU 2002 3259).

Ammissione di persone e veicoli 19

741.51

b21 ...22


Art. 27


23

Visita di controllo di un medico di fiducia 1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di un medico di fiducia: a.

i seguenti conducenti di veicoli fino al 50° anno d'età, ogni cinque anni,
successivamente ogni tre anni:
1.

i titolari di una licenza di condurre delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 e D1, 2.

i conducenti di veicoli che trasportano professionalmente persone, 3.

i maestri conducenti; b.

i titolari di una licenza che hanno compiuto 70 anni, ogni due anni; c.

i conducenti di veicoli a motore dopo gravi ferite dovute a incidenti o dopo
gravi malattie.

2 L'autorità cantonale può: a.

affidare ai medici curanti le visite di controllo nei casi del capoverso 1 lettere b e c; b.

su proposta di un medico, ridurre i termini di cui nel capoverso 1 lettere a
e b;

c.

in altri casi ordinare visite mediche di controllo periodiche.

3 La visita medica effettuata da un medico di fiducia comprende tutti i punti indicati
nell'allegato 2. Il risultato della visita è comunicato all'autorità cantonale mediante
un modulo secondo l'allegato 3.

4 L'autorità cantonale può ordinare che la visita del medico di fiducia sia limitata a
taluni punti o estesa ad altri, in questi casi il medico non è vincolato ai moduli
secondo gli allegati 2 e 3.

5 Su richiesta, l'autorità cantonale mette a disposizione del medico tutti i documenti
concernenti l'idoneità della persona da visitare a condurre veicoli a motore.

21

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU 2001 1387). Abrogato dal n. I dell'O del
3 lug. 2002 (RU 2002 3259).

22

Tit. abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

Circolazione stradale 20

741.51

13

Provvedimenti nei confronti dei conducenti di veicoli24 13125

Nuovo esame di conducente e corsa di controllo

Art. 28

Nuovo esame di conducente 1 Se il conducente ha commesso infrazioni che fanno dubitare delle sue conoscenze
delle norme della circolazione, della sua idoneità ad applicarle o della sua tecnica di
guida, l'autorità d'ammissione ordina un nuovo esame teorico o pratico di conducente oppure entrambi gli esami.

2 L'autorità può ordinare che il richiedente di una licenza di condurre delle categorie
speciali G o M o un conducente di veicoli a motore per i quali non è richiesta una
licenza di condurre siano sottoposti a un esame pratico di conducente se sussistono
dubbi sulla loro capacità di condurre.

3 Se il nuovo esame è ordinato in relazione con una revoca della licenza di condurre,
di norma può aver luogo al più presto un mese dopo la scadenza della revoca;
l'autorità rilascia alla persona interessata una licenza per allievo conducente.

4 Se la persona interessata non supera il nuovo esame, si applica l'articolo 23.

5 La data del nuovo esame di conducente non è iscritta nella licenza di condurre.


Art. 29

Corsa di controllo

1 Se esistono dubbi sull'idoneità alla guida di un conducente, può essere ordinata
una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari.

2 Se la persona interessata non supera la corsa di controllo: a.

la licenza di condurre è revocata. La persona interessata può chiedere una
licenza per allievo conducente; b.

è deciso un divieto di circolare se la corsa di controllo è effettuata con un
veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre.

3 La corsa di controllo non può essere ripetuta.

4 Se la persona interessata non si presenta, senza giustificarsi, alla corsa di controllo,
questa è considerata non superata. L'autorità, quando ordina la corsa di controllo,
deve informare sulle conseguenze dell'omessa partecipazione.

24

Originario avanti l'art. 30.

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

Ammissione di persone e veicoli 21

741.51

132

Revoca della licenza di condurre e divieto di circolare26

Art. 30

Disposizioni generali 1 Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a
motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di
tossicomania, o altre incapacità.

2 Le revoche a scopo di ammonimento ordinate in seguito a infrazioni alle prescrizioni della circolazione, servono a correggere i conducenti e ad impedire la recidività.

3 Se la licenza di condurre è restituita volontariamente all'autorità, gli effetti sono gli
stessi che per la revoca; l'autorità deve dare conferma per iscritto.

4 In caso di interdizione di far uso della licenza di condurre svizzera da parte di
autorità straniere, il Cantone competente per la revoca della licenza deve esaminare
se provvedimento deve essere preso nei confronti del colpevole.


Art. 31

Motivi della revoca facoltativa: ammonimento 1 La licenza di allievo conducente o la licenza di condurre può essere revocata ai
conducenti che violando per colpa propria le norme della circolazione hanno compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi.

2 L'ammonimento può sostituire la revoca facoltativa della licenza. Può essere deciso soltanto un ammonimento se le condizioni della revoca facoltativa ai sensi del
capoverso 1 sono adempiute, ma il caso sembra essere di poca gravità tenuto conto
della colpa commessa e della reputazione come conducente di veicoli a motore.


Art. 32

Motivi della revoca obbligatoria 1 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre devono essere revocate
quando il conducente non adempie più le condizioni per il rilascio previste dalla
LCStr o dalla presente ordinanza, se si rende colpevole di un fatto menzionato nell'articolo 16 capoverso 3 LCStr o se ha condotto un veicolo a motore durante la durata di una revoca legittima della licenza.

2 Compromette gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'articolo 16
capoverso 3 lettera a LCStr, il conducente che violando gravemente le norme della
circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o se ne assume il
rischio.

3 La licenza per allievo conducente deve essere revocata all'apprendista conducente
di autocarri se viene annunciata l'interruzione del tirocinio e il titolare della licenza
non ha ancora compiuto i 18 anni.

26

Originario avanti l'art. 36. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal
1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Circolazione stradale 22

741.51


Art. 33

Durata della revoca

1 La revoca a scopo di sicurezza è decisa per una durata indeterminata. Se è ordinata
per una ragione medica di esclusione, l'interessato può chiedere il rilascio della
licenza appena l'inidoneità scompare.27 Negli altri casi, deve essere fissato nella
decisione un termine di prova di almeno un anno; la licenza di condurre non può
essere nuovamente rilasciata, neppure condizionatamente, prima dello scadere di
tale termine (art. 17 cpv. 3 LCStr).28 2 La durata della revoca a scopo di ammonimento è stabilita soprattutto in funzione
della gravità della colpa, della reputazione come conducente di veicoli a motore e
della necessità professionale di condurre tali veicoli.


Art. 34


29

Portata della revoca

1 La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una
determinata categoria (art. 3 cpv. 1) o di una sottocategoria (art. 3 cpv. 2) comporta
la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per tutte le
categorie e sottocategorie. Questa disposizione non è applicabile quando la licenza
per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per ragioni mediche soltanto per una determinata categoria o sottocategoria.

2 In casi di rigore, la revoca della licenza per qualsiasi categoria o sottocategoria può
essere decisa per durate differenti, osservando la durata minima stabilita dalla legge,
segnatamente se il titolare della licenza: a.

ha commesso l'infrazione implicante la revoca alla guida di un veicolo che
non gli serve per l'esercizio della sua professione; e b.

gode di buona reputazione come conducente di un veicolo della categoria o
della sottocategoria per la quale verrebbe ridotta la durata della revoca.

3 La revoca della licenza di condurre delle categorie speciali F, G o M ha come conseguenza la revoca della licenza di condurre per tutte le categorie speciali.

4 Se l'infrazione è stata commessa con un veicolo a motore di una categoria speciale,
l'autorità di revoca può ordinare anche la revoca della licenza di condurre per veicoli a motore delle categorie o sottocategorie.

5 Se l'infrazione è stata commessa con un veicolo a motore di una categoria o sottocategoria, l'autorità di revoca può ordinare anche la revoca della licenza di condurre
per un veicolo a motore delle categorie speciali.


Art. 35

Norme procedurali

1 Anche se l'interessato è stato interrogato dalla polizia in occasione di eventuali
accertamenti, l'autorità competente per la revoca deve dargli la possibilità di consul27

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1387).

28

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. IV dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 78).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

Ammissione di persone e veicoli 23

741.51

tare gli atti e di esprimersi verbalmente o per iscritto sul provvedimento, prima
ch'essa decida in merito alla revoca della licenza di condurre o all'ammonimento.
L'autorità può rifiutare la visione degli atti soltanto se interessi importanti d'ordine
pubblico o interessi privati degni di protezione lo esigono.

2 La decisione di revoca e l'ammonimento devono essere notificati per iscritto
all'interessato, con l'indicazione dei motivi. Devono contenere una breve analisi
delle obiezioni essenziali mosse dall'interessato e indicare il rimedio giuridico.

3 La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i
motivi d'esclusione siano stati appurati.


Art. 36

Divieto di circolare30 1 L'autorità amministrativa del Cantone di domicilio deve vietare di circolare con
veicoli a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre alle persone che, a
seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure alcoolismo o altre forme di
tossicomania o per altre ragioni non ne sono idonee.31 2 Un divieto di circolare può essere ordinato per al minimo un mese se il conducente, violando le norme della circolazione, ha messo in pericolo in modo grave o
ripetutamente il traffico o disturbato ripetutamente gli utenti della circolazione. Se
rinuncia a un divieto di circolare, l'autorità può impartire un ammonimento.32 3 Un divieto di circolare per almeno un mese deve essere ordinato nei confronti delle
persone che, con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre:33 a.34 hanno circolato in stato di ebrietà o che intenzionalmente si sono opposti o sottratti alla prova del sangue che era stata ordinata o che dovevano presumere che lo fosse o a un esame sanitario completivo oppure che hanno eluso
lo scopo di questi provvedimenti; b.

hanno modificato il veicolo in modo che possa circolare a una velocità superiore o produca più rumore; c.

si sono serviti del veicolo per commettere un crimine o, ripetutamente,
delitti intenzionali;

d.

hanno sottratto il veicolo per farne uso; 30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

34

Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 78).

Circolazione stradale 24

741.51

e.35 hanno guidato nonostante il divieto di circolare; f.

si sono dati alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona.


Art. 37


36

Portata del divieto di circolare; procedura 1 Il divieto di circolare vale per i tipi di veicoli indicati nella decisione.

2 Contro un divieto di circolare può essere interposto ricorso ai sensi dell'articolo 24
LCStr. Alla procedura si applica per analogia l'articolo 35.

133

Sequestro delle licenze da parte della polizia

Art. 38

Motivi 1 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre devono essere sequestrate sul posto se il conducente: a.

è in stato manifesto di ebrietà o ha un tasso alcoolemico, accertato
dall'analisi dell'alito, dello 0,8 per mille e più; b.

è spossato in modo evidente o non è in grado di guidare per altre ragioni, ad
esempio a causa di malattia, di choc dopo un incidente o perché ha ingerito
medicamenti, narcotici o stupefacenti; c.37 non ha con sé gli occhiali o le lenti a contatto prescritti; d.

effettua corse di scuola guida senza essere accompagnato conformemente
alle prescrizioni.

2 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere sequestrata se
il conducente:

a.

ha occasionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o se ne è assunto il
rischio superando di oltre 30 km/h la velocità massima permessa dalla legge
o indicata da un segnale, oppure eseguendo un sorpasso su un tratto di strada
non sgombro o senza visuale libera, oppure superando linee di sicurezza in
luoghi senza visuale;

b.

su un'autostrada o una semiautostrada volta il veicolo, oltrepassa lo spartitraffico centrale, circola in senso inverso o in retromarcia; c.

conduce un veicolo a motore il cui stato di sicurezza è tale che la guida
sicura non è più possibile; 35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

Ammissione di persone e veicoli 25

741.51

d.38 non osserva la limitazione, iscritta nella licenza di condurre, relativa all'uso di veicoli adattati alla menomazione o alla statura; e.

si è dato alla fuga dopo un incidente che ha cagionato lesioni corporali; f.

cagiona intenzionalmente rumore evitabile.

3 Si deve impedire al conducente di continuare la corsa se: a.

non è titolare della licenza di condurre richiesta o ha guidato nonostante il
rifiuto o la revoca della licenza; b.

in uno stato che impedisce di guidare con sicurezza, guida un veicolo per il
quale non è richiesta una licenza di condurre.


Art. 39

Procedura

1 La polizia deve confermare per iscritto il sequestro della licenza di condurre precisando quale sarà l'effetto legale del provvedimento.

2 Le licenze di condurre sequestrate devono essere trasmesse entro un termine di
cinque giorni, corredate del rapporto di polizia, all'autorità competente per la revoca. Questa autorità prende immediatamente una decisione sulla revoca; l'articolo 35
è applicabile.

134

Corsi d'educazione stradale come formazione
complementare
39


Art. 40

Disposizioni generali 1 I Cantoni introducono corsi d'educazione stradale conformemente all'articolo 25
capoverso 3 lettera e LCStr osservando le prescrizioni seguenti.40 2 I partecipanti ai corsi devono essere indotti, mediante una formazione complementare adeguata, a comportarsi correttamente nella circolazione.41 3 Possono essere convocati a partecipare ad un corso di insegnamento delle norme
della circolazione i conducenti di veicoli a motore, di ciclomotori e di velocipedi
che ripetutamente hanno compromesso la sicurezza del traffico violando norme della
circolazione. La convocazione è ordinata dalle autorità competenti per la revoca
delle licenze di condurre.

4 Oltre all'obbligo di frequentare un corso sulle norme della circolazione, possono
essere ordinati altri provvedimenti (ammonimento, revoca della licenza, divieto di 38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

Circolazione stradale 26

741.51

circolare). Sono convocati ai corsi solo gli utenti della strada che, considerata la
natura dell'infrazione commessa e l'impressione lasciata durante un colloquio,
appaiono idonei a sottoporsi ad una rieducazione in materia di circolazione.

5 Le spese del corso vanno a carico dei partecipanti.


Art. 41

Organizzazione, procedura 1 I corsi d'educazione stradale devono essere organizzati in collaborazione con specialisti. I Cantoni possono indire corsi regionali oppure incaricarne organismi specializzati.42 2 La durata dei corsi dipende dalla natura e dall'impostazione, ma di norma è di otto
ore.43

3 Se, durante il corso, si nutrono dubbi circa l'idoneità a condurre di un partecipante,
l'autorità cantonale deve esserne informata. Questa prende i provvedimenti che
s'impongono; può segnatamente ordinare la ripetizione del corso, lezioni di guida
oppure un nuovo esame di guida (art. 28).44 4 La convocazione al corso deve menzionare come motivo l'infrazione commessa.

5 Se, senza giustificarsi, l'interessato non dà seguito alla convocazione, l'autorità
cantonale fissa un nuovo termine; l'interessato deve assumersi le spese derivanti
dalla mancata partecipazione al corso.

6 L'interessato può ricorrere, ai sensi dell'articolo 24 LCStr, contro la decisione che
gli ordina di frequentare un corso di insegnamento delle norme della circolazione.
Non è ammesso il ricorso contro successive convocazioni risultanti dal fatto che si è
dovuto convenire un altro termine.

14

Conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero

Art. 42

Riconoscimento delle licenze 1 I conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari: a.

di una licenza di condurre nazionale valevole o b.

di una licenza di condurre internazionale valevole prescritta dalla Convenzione internazionale del 24 aprile 192645 per la circolazione degli autovei42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

45

RS 0.741.11

Ammissione di persone e veicoli 27

741.51

coli o dalla Convenzione del 19 settembre 194946 o da quella dell'8 novembre 196847 sulla circolazione stradale.48 2 La licenza di condurre straniera, nazionale o internazionale, autorizza il rispettivo
titolare a condurre in Svizzera tutte le categorie di veicoli per le quali la licenza è
rilasciata.

3 I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e di veicoli a motore di lavoro provenienti dall'estero non hanno bisogno di una licenza di
condurre se essa non è richiesta nel loro Paese d'origine. Questi conducenti devono
sempre portar seco una carta d'identità con fotografia e possono condurre solo il
veicolo con cui sono entrati in Svizzera.49 3bis Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera: a.

i conducenti provenienti dall'estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che
durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all'estero; b.50 le persone che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 o
hanno bisogno di un permesso secondo l'articolo 25.

4 La licenza di condurre straniera che il conducente ha ottenuto eludendo le disposizioni della presente ordinanza sull'ottenimento della licenza svizzera, o quelle di
competenza dello Stato dove è domiciliato, non può essere utilizzata in Svizzera.


Art. 43

Età minima

1 Le licenze di condurre straniere possono essere utilizzate in Svizzera soltanto dalle
persone che hanno raggiunto l'età minima richiesta nella presente ordinanza per i
conducenti svizzeri.

2 Raggiunta l'età minima richiesta nel loro paese d'origine, i conducenti di ciclomotori, motoleggere e motoveicoli di una cilindrata di 125 cm3 al massimo, in provenienza dall'estero, sono ammessi a circolare in Svizzera, se hanno raggiunto almeno
l'età di 16 anni e non vi si oppongono ragioni di esclusione.

3 In casi fondati, l'USTRA51 può ammettere eccezioni concernenti l'età minima di
conducenti provenienti dall'estero.

46

Non pubblicata nella RU.

47

RU 1993 402

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

50

Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar.. 1994 (RU 1994 726). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

51

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Circolazione stradale 28

741.51


Art. 44


52

Ottenimento della licenza di condurre svizzera 1 Al titolare di una licenza di condurre nazionale straniera valevole è rilasciata la
licenza di condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di condurre in
modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza è valevole. I conducenti di
autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo con un veicolo della categoria che
autorizza a condurre tutti i veicoli delle categorie iscritte nella licenza. Se il titolare
della licenza è inoltre autorizzato a condurre un motoveicolo, non è effettuata nessuna corsa di controllo per quest'ultima categoria. Agli esami medici si applicano
per analogia l'articolo 7 capoverso 1, 9, 11a capoversi 1 e 2 nonché 27.53 2 La licenza di condurre svizzera per autisti professionali di veicoli a motore è rilasciata a conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero soltanto se, oltre alla
corsa di controllo, provano ad un esame di conoscere il disciplinamento in vigore in
Svizzera per tale tipo di conducenti.

3 I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e di veicoli a motore di lavoro esteri, che desiderano ottenere la licenza di condurre svizzera
devono sostenere un esame di conducente se non sono titolari di una licenza straniera corrispondente.

4 Al rilascio di una licenza di condurre svizzera le autorità ritirano le licenze rilasciate dagli Stati dell'UE o dell'AELS e le restituiscono all'autorità di emissione.
Esse annotano nelle licenze rilasciate da altri Stati la non validità per la Svizzera. È
registrato il contenuto delle licenze straniere.


Art. 45

Divieto di far uso della licenza; revoca 1 L'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse
disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera. Inoltre, l'uso
della licenza di condurre straniera deve essere vietato per una durata indeterminata
se il titolare ha ottenuto la sua licenza all'estero eludendo le disposizioni svizzere o
straniere di competenza. Il divieto di far uso di una licenza di condurre straniera
deve essere comunicato all'autorità straniera competente, direttamente o tramite
l'USTRA.

2 Con la revoca della licenza di condurre svizzera, deve sempre essere vietato l'uso
di una eventuale licenza di condurre straniera.

3 Il divieto di far uso di una licenza di condurre internazionale deve essere iscritto
nello spazio appositamente previsto nel documento. L'iscrizione deve essere munita
del bollo ufficiale.

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

Ammissione di persone e veicoli 29

741.51

4 La licenza di condurre straniera il cui uso è stato vietato va depositata presso l'autorità. Essa deve essere restituita al titolare: a.

alla scadenza del periodo di divieto oppure dopo l'abrogazione del divieto; b.

su richiesta quando lascia la Svizzera se il titolare non vi ha il domicilio. Se
la durata del divieto è illimitata, può essere iscritto nella licenza che essa
non è valida in Svizzera qualora esista il pericolo di abusi.54 5 Se il divieto di uso della licenza non può essere notificato al titolare in Svizzera,
l'USTRA si incarica di farlo notificare per la via dell'assistenza giudiziaria.

6 Il divieto di far uso della licenza di condurre, pronunciato perché sono state eluse
le disposizioni svizzere o straniere di competenza, diventa privo di effetti se il titolare della licenza fornisce la prova che egli, da quella data: a.

ha eletto domicilio per almeno tre mesi nello Stato che gli ha rilasciato la
licenza disconosciuta, oppure b.

ha ottenuto una licenza valevole nel nuovo Stato dove è domiciliato.55 7 Le revoche di licenze di condurre straniere ordinate da autorità straniere devono
essere eseguite se l'USTRA lo ordina.


Art. 46

Licenze di condurre internazionali 1 Le licenze di condurre internazionali possono essere rilasciate soltanto ai titolari di
una licenza nazionale o straniera. Le licenze di condurre internazionali rilasciate in
base a licenze svizzere non sono valevoli in Svizzera.

2 ...56

3 Il Cantone che ha rilasciato la licenza nazionale o sul cui territorio soggiorna il
titolare di una licenza straniera è competente per il rilascio della licenza internazionale. I Cantoni possono autorizzare associazioni degli utenti della strada a rilasciare
licenze di condurre internazionali ai titolari di licenze di condurre svizzere.57 58 4 In caso di revoca o di divieto di far uso di una licenza di condurre nazionale, la
licenza di condurre internazionale deve essere pure revocata per la durata del provvedimento.

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

56

Abrogato dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per
i veicoli stradali (RS 741.41).

57

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1387).

58

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 30

741.51

15

Maestri conducenti e scuole di guida 151

Licenza per maestro conducente

Art. 47

Requisito

1 Deve essere in possesso di una licenza per maestro conducente chi apertamente
cerca l'occasione di insegnare la guida, chi è occupato come istruttore in una scuola
di guida o chi istruisce annualmente due o più allievi con i quali non è particolarmente in stretta relazione.

2 Chi è incaricato di insegnare la guida agli impiegati di una azienda deve possedere
la licenza per maestro conducente se l'insegnamento della guida costituisce
nell'azienda la sua attività esclusiva o preponderante.

3 Chi istruisce i candidati per le categorie F, G o per ciclomotori non deve essere in
possesso di una licenza per maestro conducente.59 4 È considerata insegnamento della guida la formazione di allievi conducenti che
desiderano conseguire una licenza di condurre.


Art. 48

Rilascio

1 La licenza per maestro conducente è rilasciata dal Cantone di domicilio. Se il maestro conducente non esercita la sua professione nel Cantone di domicilio, o se la
esercita anche altrove, la licenza gli è rilasciata dal Cantone in cui egli svolge la sua
attività in modo esclusivo o preponderante.

2 Le licenze per maestro conducente hanno una durata illimitata e valgono su tutto il
territorio svizzero. Se un maestro conducente trasmette il domicilio o esercita la sua
attività in modo esclusivo o preponderante in un altro Cantone, quest'ultimo gli rilascia una nuova licenza.

3 Le categorie delle licenze per maestro conducente sono le seguenti: a.60 Categoria I

Veicoli a motore -esclusi i motoveicoli -il cui peso totale
non supera 3500 kg;

b.

Categoria II

Autoveicoli pesanti (compresi i rimorchi); c.

Categoria III

Insegnamento teorico; d.

Categoria IV

motoveicoli.61

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

60

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

Ammissione di persone e veicoli 31

741.51

152

Ammissione alla professione

Art. 49

Esigenze

1 Il candidato alla licenza per maestro conducente, prima di essere ammesso a ricevere la formazione, deve presentare all'autorità competente del suo Cantone di
domicilio una domanda corredata della biografia e indicante la categoria di licenza
ch'egli richiede e la formazione già ricevuta. Alla domanda devono essere allegati i
certificati professionali.

2 Il candidato è ammesso a ricevere la formazione se: a.

ha compiuto il 22° anno d'età; b.

ha provato di aver superato l'esame finale di un tirocinio o di un'altra formazione professionale equivalente; c.

possiede una licenza di condurre svizzera da almeno due anni e ha condotto
durante questo periodo di tempo un veicolo a motore senza essere stato
punito per aver compromesso la sicurezza del traffico mediante infrazione
alle prescrizioni della circolazione; d.

ha avuto una condotta tale da garantire lo svolgimento irreprensibile della
professione;

e.

...62

f.

esibisce un rapporto di perizia attestante la sua idoneità in materia di psicologia del traffico; g.

ha superato l'esame preliminare ai sensi dell'allegato 5.

3 Gli esperti della circolazione che desiderano conseguire la licenza per maestro
conducente devono completare la loro formazione e superare l'esame nelle materie
su cui non verteva l'esame di esperto della circolazione.63 4 I titolari di una licenza per maestro conducente valevole, rilasciata all'estero, sono
dispensati dall'esame preliminare e dai corsi della scuola professionale. Essi possono essere ammessi all'esame di maestro conducente se: a.

hanno compiuto il 22° anno d'età; b.

posseggono da almeno due anni una licenza di condurre straniera o svizzera
e hanno condotto durante questo periodo di tempo un veicolo a motore senza compromettere la sicurezza del traffico mediante infrazione alle prescrizioni della circolazione; c.

hanno avuto una condotta tale da garantire lo svolgimento irreprensibile
della professione di maestro conducente; d.

hanno superato un esame medico che conferma la loro idoneità; 62

Abrogata dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1387).

Circolazione stradale 32

741.51

e.

qualora non siano cittadini svizzeri, posseggono il permesso cantonale di
lavoro per l'esercizio della professione di maestro conducente.


Art. 50

Formazione

1 Il candidato deve frequentare una scuola professionale riconosciuta dall'USTRA.
L'USTRA, consultato il Cantone competente, può esonerare da questo obbligo il
candidato che prova di avere acquisito in altro modo le conoscenze richieste.

2 La formazione deve procurare al candidato alla licenza per maestro conducente
delle categorie I, II e IV le conoscenze necessarie per un insegnamento adeguato
delle materie d'esame secondo l'allegato 6 e renderlo idoneo a dare lezioni teoriche
e pratiche e a giudicare le prestazioni degli allievi.64 3 Nell'ambito del programma di insegnamento e per esercitarsi secondo le istruzioni
ricevute, il candidato alla licenza per maestro conducente delle categorie I, II e IV
deve dare lezioni di guida, sotto sorveglianza, nella scuola professionale o presso un
maestro conducente che funge da istruttore nella scuola professionale. Egli non può
dare altre lezioni di guida a titolo professionale (art. 47) prima di aver conseguito la
licenza per maestro conducente.65 4 La formazione deve rendere idoneo il candidato alla licenza per maestro conducente della categoria III ad impartire lezioni teoriche e a giudicare gli allievi. Essa
comprende la conoscenza del diritto sulla circolazione stradale, l'arte di circolare,
gli elementi fondamentali della tecnica dei veicoli nonché la pedagogia, la metodologia e la psicologia.


Art. 51

Scuole professionali

1 Le scuole professionali per maestri conducenti devono essere riconosciute
dall'USTRA. L'atto di riconoscimento è rilasciato se: a.

la direzione si fa garante di una amministrazione irreprensibile della scuola e
di una sorveglianza qualificata dell'insegnamento; b.

la scuola professionale dispone di docenti idonei per i singoli gruppi di
materie;

c.

la scuola dispone di un locale adatto e di materiale confacente; d.

il programma e le materie di insegnamento offrono ogni garanzia per il raggiungimento della formazione prescritta.

2 Le scuole professionali devono far sì che la formazione impartita procuri ai maestri
conducenti le conoscenze e le attitudini pedagogiche necessarie. Sulla base di esami
scritti o di prove di insegnamento, esse devono assegnare a ogni candidato, per ogni
gruppo di materie, una nota che comunicheranno alla commissione d'esame con la 64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

Ammissione di persone e veicoli 33

741.51

documentazione. Esse devono iscrivere i candidati all'esame presso la commissione
d'esame competente del luogo in cui ha sede la scuola.

3 Se durante la formazione sorgono dubbi sulle capacità richieste del candidato, la
scuola professionale ordina un esame intermedio ed invita ad assistervi un rappresentante della commissione d'esame del Cantone nel quale il candidato ha il suo
domicilio. Se il candidato non supera questo esame, la scuola propone al Cantone di
domicilio il rifiuto della licenza per maestro conducente.

4 L'USTRA può annullare l'atto di riconoscimento rilasciato alla scuola professionale se le condizioni per il rilascio non sono più adempiute o se la scuola professionale non ha più tenuto corsi di formazione da oltre due anni.


Art. 52

Esami per maestro conducente 1 Al termine della formazione, il candidato alla licenza per maestro conducente delle
categorie I, II e IV deve sostenere un esame teorico, orale e scritto, nei gruppi di
materie menzionati nell'allegato 6. Deve sostenere inoltre un esame pratico che consiste in una prova d'insegnamento teorico e pratico, al termine del quale deve esprimere un giudizio sull'allievo.66 2 Il candidato alla licenza per maestro conducente della categoria III deve sostenere
un esame teorico, orale e scritto, nei gruppi di materie previsti per la sua formazione
(art. 50 cpv. 4). L'esame pratico consiste in una prova d'insegnamento teorico.

3 Chi, dopo aver conseguito la licenza per maestro conducente della categoria I,
intende conseguire la licenza delle categorie II o IV deve sostenere un esame teorico
nelle materie elencate nell'allegato 6 numeri 2 o 3 e un esame pratico di maestro
conducente. Il titolare della licenza per maestro conducente della categoria III che
intende conseguire la licenza delle categorie I, II o IV deve completare la formazione e sostenere gli esami teorici e pratici nei gruppi di materie che non gli sono
stati necessari per l'attività svolta in precedenza.67 4 Nel giudicare il risultato dell'esame per maestro conducente è tenuto conto delle
note assegnate dalle scuole professionali.

5 La commissione d'esame deve notificare per iscritto al candidato il risultato
dell'esame e indicare le note finali per gruppo di materie, la nota di valutazione
complessiva e, in caso di insuccesso, i rimedi giuridici. Essa deve, comunicare il
risultato dell'esame anche al Cantone di domicilio del candidato.


Art. 53

Ripetizione degli esami 1 Il candidato che non ha superato l'esame preliminare secondo l'allegato 5 cifre 2124 può ripeterlo alla prossima sessione d'esame; se non lo supera una seconda volta,
può annunciarsi di nuovo, ma non prima di cinque anni. Il candidato che non ha
superato l'esame preliminare secondo l'allegato 5 cifra 25 o 26 può ripeterlo entro 66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

Circolazione stradale 34

741.51

14 giorni; se non lo supera una seconda volta, può ripresentarsi una terza volta
drante la sessione d'esame successiva; se non supera neppure questo esame, può
chiedere di nuovo la licenza per maestro conducente al più presto dopo cinque
anni.68

2 Il candidato che non ha superato l'esame di maestro conducente può presentarsi
nuovamente a questo esame al più presto dopo mezz'anno. Se il candidato non
supera nemmeno questo secondo esame, può ripresentarsi per un terzo e ultimo
esame non prima di sei mesi e dopo aver seguito corsi suppletivi.69 3 Il secondo esame comprende solo i gruppi di materie dove i risultati sono stati
insufficienti in occasione del primo esame; il terzo esame comprende gli stessi gruppi di materie del secondo.


Art. 54

Commissione d'esame

1 I Cantoni istituiscono le commissioni d'esame cantonali o intercantonali. Queste
devono essere composte in maggioranza di rappresentanti dei Cantoni come anche
di altri specialisti, segnatamente psicologi, pedagoghi e maestri conducenti.70 2 Le commissioni d'esame procedono agli esami preliminari, agli esami di maestro
conducente e agli esami di controllo.

3 La competenza delle commissioni d'esame si estende ai candidati, ai maestri conducenti e alle scuole professionali dei Cantoni rappresentati nelle commissioni. I
candidati che frequentano una scuola professionale esterna devono sempre sostenere
l'esame di maestro conducente davanti alla commissione competente per il luogo in
cui ha sede la scuola professionale; in questo caso, la commissione dove è rappresentato il Cantone di domicilio del candidato può delegare un suo membro all'esame.

4 Le commissioni d'esame sorvegliano le scuole professionali.

153

Esercizio della professione

Art. 55

Avviso e autorizzazione 1 Il direttore di una scuola di guida deve informare l'autorità competente del Cantone dove ha sede la scuola circa l'apertura e la chiusura di quest'ultima nonché circa l'assunzione e la dimissione dei maestri conducenti impiegati.71 2 Chi intende aprire una scuola, senza essere titolare della licenza per maestro conducente, dev'essere in possesso di un permesso cantonale. Il permesso è accordato 68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1387).

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

Ammissione di persone e veicoli 35

741.51

se il richiedente ha avuto una condotta tale da garantire un esercizio irreprensibile
della scuola.

3 È considerato scuola di guida anche l'insegnamento a mezzo di simulatori. Ogni sistema di insegnamento mediante simulatore abbisogna di un permesso speciale. Il permesso è rilasciato dall'USTRA se l'insegnamento dato mediante mezzi didattici ausiliari, come le pellicole cinematografiche, è conforme al diritto svizzero in materia di
circolazione stradale e contribuisce al miglioramento degli allievi conducenti.


Art. 56

Attività

1 Ogni scuola di guida deve offrire agli allievi una formazione teorica e pratica completa secondo principi pedagogici e metodologici. Sono eccettuati gli istituti che
danno corsi preparatori mediante simulatori di guida.

2 Chi possiede unicamente la licenza per l'insegnamento teorico può esercitare la
sua attività soltanto in collaborazione con un maestro conducente autorizzato a insegnare anche la scuola di guida pratica.

3 Il maestro conducente può essere ammesso e persino obbligato dall'autorità cantonale ad assistere come osservatore all'esame pratico di guida. Se cerca di influenzare
lo svolgimento dell'esame, può essere escluso, per un periodo determinato, dall'assistere agli esami di conducente.

4 Se durante l'insegnamento della guida l'idoneità dell'allievo suscita dubbi, il maestro conducente ha il diritto di informare l'autorità cantonale.


Art. 57

Installazioni della scuola di guida La scuola di guida deve disporre per i corsi di un locale adatto nonché del materiale
per le dimostrazioni e gli esercizi necessari all'insegnamento. L'USTRA stabilisce i
particolari.


Art. 58

Durata del lavoro; divieto di consumare bevande alcooliche 1 Le domeniche e i giorni festivi, è proibito impartire lezioni di scuola guida teoriche
o pratiche a titolo professionale.

2 I maestri conducenti possono impartire in media nove ore d'insegnamento pratico
al giorno senza però superare undici ore; la compensazione delle ore prestate in più
deve avvenire entro sei mesi. Per i maestri conducenti che esercitano la loro professione alle dipendenze di terzi, la durata del lavoro (insegnamento teorico e pratico
della guida) è al massimo di 55 ore la settimana. Quanto ai maestri conducenti per i
quali l'insegnamento della guida costituisce una professione accessoria, devono
essere conteggiate interamente tutte le altre attività.

Circolazione stradale 36

741.51

3 Ogni maestro conducente deve tenere aggiornati i mezzi di controllo seguenti: a.72 una cartella concernente la formazione di ogni allievo conducente dove sono annotate le lezioni pratiche e di teoria della circolazione specificate con data
e ora, il grado di formazione e gli esami di guida sostenuti; b.

un foglio settimanale che informi, per giorno feriale e per settimana, sulle
lezioni pratiche calcolate in minuti e, per i maestri conducenti che esercitano
la loro professione alle dipendenze di terzi, anche sulle lezioni teoriche.

Il responsabile di una scuola di guida che assume maestri conducenti deve tenere un
controllo complessivo della durata del lavoro.

4 Le cartelle concernenti la formazione, i fogli settimanali, i dischi degli odocronografi ed i controlli complessivi della durata del lavoro, devono essere conservati
durante due anni e, su domanda, essere spediti all'autorità di sorveglianza o, messi a
disposizione presso la sede della scuola di guida.

5 Ai maestri conducenti è vietato l'uso delle bevande alcooliche durante il lavoro e
nelle sei ore precedenti l'inizio dell'attività.


Art. 59

Perfezionamento professionale 1 Durante ogni periodo di cinque anni, i maestri conducenti devono seguire corsi di
perfezionamento comprendenti almeno i campi seguenti: a.

aspetto psicologico-pedagogico dell'insegnamento della guida; b.

metodologia dell'insegnamento; c.

conoscenze giuridiche e tecniche; d.

tecnica del condurre; e.73 comportamento responsabile nel traffico e intuizione dei pericoli.

In accordo con l'USTRA, i Cantoni fissano le esigenze per i corsi di perfezionamento. Gli organizzatori devono assicurare l'esecuzione completa del programma di
perfezionamento.

2 I corsi di perfezionamento possono essere organizzati da associazioni, scuole professionali come anche dai Cantoni.

3 Gli organizzatori consegnano al maestro conducente un certificato per ogni corso
di perfezionamento che ha seguito. Questo certificato è rilasciato solo ai maestri
conducenti che hanno partecipato interamente al corso.


Art. 60

Sorveglianza

1 I Cantoni tengono un elenco delle scuole di guida aperte sul loro territorio e sorvegliano con ispezioni l'attività dei maestri conducenti e le istallazioni delle scuole.

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

73

Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

Ammissione di persone e veicoli 37

741.51

2 Un controllo sull'attività del maestro conducente deve essere specialmente ordinato se i suoi allievi ottengono risultati insufficienti agli esami. Se risultano lacune
nell'insegnamento, l'autorità cantonale può ordinare che il maestro conducente
sostenga un esame di controllo oppure un nuovo esame per maestro conducente.

3 I Cantoni esercitano la sorveglianza sulla frequenza e l'organizzazione dei corsi di
perfezionamento. Essi possono negare il riconoscimento dei corsi di perfezionamento se gli organizzatori non assicurano l'esecuzione completa del programma.


Art. 61

Provvedimenti amministrativi 1 Il maestro conducente al quale è stata revocata la licenza di condurre non può partecipare a corse di scuola guida durante il periodo della revoca.

2 La licenza per maestro conducente deve essere revocata se: a.

lo stato di salute o l'età avanzata del maestro conducente non gli permettono
più di garantire la sicurezza delle corse di scuola guida; secondo il risultato
dell'esame medico, la licenza per maestro conducente può essere limitata
all'insegnamento teorico; b.

il maestro conducente abusa in modo grave della sua situazione oppure se
per ragioni attinenti al suo carattere non è più possibile pretendere che gli
allievi seguano i suoi corsi; c.

in seguito ad un esame ordinato conformemente all'articolo 60 capoverso 2,
il maestro conducente non dimostra di essere all'altezza del suo compito.

3 La licenza per maestro conducente può essere revocata al maestro conducente che,
nonostante avvertimento, non osserva le prescrizioni concernenti l'esercizio della
professione.74

4 La licenza per maestro conducente è revocata al maestro conducente che non ha
più esercitato la professione per più di cinque anni e nel frattempo non ha frequentato i corsi di perfezionamento prescritti. Prima che gli sia nuovamente rilasciata la
licenza, l'interessato deve sostenere un esame di controllo.75 5 Il permesso rilasciato ai sensi dell'articolo 55 capoverso 2 deve essere revocato, se,
dopo un avvertimento rimasto inosservato, persistono inconvenienti tali da compromettere una formazione adeguata o una corretta gestione.

6 Gli articoli 17 capoverso 3 e 23 capoverso 3 della LCStr sono applicabili per analogia.

74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

Circolazione stradale 38

741.51

154

Disposizioni speciali

Art. 62

Scambio di esperienze 1 I Cantoni organizzano giornate di discussioni, di loro iniziativa o su proposta dei
maestri conducenti o delle commissioni d'esame per maestri conducenti.

2 Le discussioni servono a mettere al corrente i maestri conducenti di problemi sui
quali occorre insistere durante la scuola di guida nonché allo scambio reciproco di
esperienze.


Art. 63

Maestri conducenti della Confederazione 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport (DDPS), osservando le condizioni richieste per il rilascio della licenza cantonale, può procedere alla formazione dei suoi maestri conducenti. Gli esami dei maestri conducenti sono affidati alle commissioni d'esame previste dall'articolo 54. Il
DDPS può delegare un rappresentante all'esame.76 2 I titolari delle licenze cantonali per maestro conducente ricevono, senza esame, la
licenza federale per maestro conducente; i titolari di licenze federali beneficiano
della reciprocità.

3 La sorveglianza dei maestri conducenti della Confederazione incombe ai servizi
federali competenti per il rilascio della licenza federale di condurre.

4 La licenza federale per maestro conducente è revocata se il titolare non esercita più
la funzione di maestro conducente al servizio della Confederazione.77 In questo caso
il servizio che l'ha emessa predispone il necessario perché sia rilasciata la licenza
cantonale per maestro conducente.


Art. 64

Procedura

1 L'articolo 24 LCStr si applica ai ricorsi interposti contro il rifiuto e la revoca della
licenza per maestro conducente come pure contro la revoca del permesso previsto
dall'articolo 55 capoverso 2. L'articolo 23 capoverso 2 LCStr è applicabile quando
il maestro conducente esercita la sua professione in più Cantoni.

2 Contro le decisioni di rifiuto o di revoca della licenza federale per maestro conducente si può ricorrere entro 30 giorni al DATEC. Contro la decisione dipartimentale
è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

3 Le decisioni delle commissioni d'esame e concernenti il risultato degli esami preliminari, dell'esame di maestro conducente e degli esami di controllo possono essere
impugnate mediante ricorso all'autorità cantonale o federale competente per il rilascio della licenza per maestro conducente. La commissione d'esame è considerata
parte in causa. La decisione dell'ultima istanza cantonale o dell'autorità federale può 76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1387).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1387).

Ammissione di persone e veicoli 39

741.51

essere impugnata con ricorso al DATEC entro 30 giorni dalla notificazione.
L'articolo 24 LCStr è applicabile.

16

Esperti della circolazione incaricati degli esami di
conducente e dei controlli dei veicoli


Art. 65

Esigenze

1 I periodi che procedono agli esami ufficiali di conducente e/o ai controlli ufficiali
dei veicoli devono soddisfare alle esigenze prescritte dai capoversi 2 a 5, aver ricevuto la formazione prevista dall'articolo 66 e superato l'esame secondo l'articolo 67.

2 L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei
veicoli deve:

a.

aver compiuti 24 anni; b.

aver superato l'esame finale di tirocinio come meccanico per automobili o in
un'altra professione tecnica equivalente e aver esercitato la professione
durante almeno un anno dalla fine dell'apprendistato; c.

possedere da almeno tre anni la licenza di condurre svizzera delle categorie
B o C, senza aver compromesso durante questo periodo la sicurezza del
traffico mediante infrazione alle norme della circolazione; d.

provare mediante un certificato rilasciato da un medico di fiducia che egli
adempie i requisiti medici secondo l'allegato 1; e.

produrre una perizia che attesta l'idoneità in materia di psicologia del traffico.

3 L'esperto della circolazione incaricato degli esami di condurre non è obbligato ad
adempiere le esigenze del capoverso 2 lettera b, ma deve aver superato l'esame
finale di tirocinio in una professione qualsiasi o possedere una formazione equivalente.

4 Il requisito del capoverso 2 lettera e non è richiesto per gli esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli.

5 I maestri conducenti che desiderano diventare esperti della circolazione devono
aver esercitato la professione di maestro conducente durante almeno un anno senza
dare adito a lamentele e avere 24 anni compiuti. Devono completare la loro formazione e superare gli esami nelle materie che non figurano nel programma d'esame di
maestro conducente.


Art. 66

Formazione

1 La formazione come esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e/o dei controlli dei veicoli avviene nelle materie menzionate nell'allegato 7.
L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei
veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per entrambe queste due

Circolazione stradale 40

741.51

funzioni deve completare la sua formazione nei gruppi di materie per i quali non ha
ricevuto la formazione.

2 Quanto alle conoscenze teoriche, la materia da insegnare deve essere adattata
all'attività pratica degli esperti della circolazione. Durante la formazione pratica, il
candidato viene istruito nello svolgimento delle operazioni tecniche e delle procedure amministrative dell'ufficio della circolazione e messo in grado di procedere da
solo agli esami di conducente e/o ai controlli dei veicoli.

3 L'insegnamento teorico avviene in corsi dati da maestri con formazione tecnica e
pedagogica.

4 La formazione pratica comprende istruzioni e lavori pratici. La formazione pratica
degli esperti della circolazione istruiti per effettuare i controlli dei veicoli è affidata
alle autorità d'immatricolazione che dispongono delle installazioni e degli apparecchi necessari.


Art. 67

Esame

1 Dopo aver terminato un corso, ma al più presto dopo sei mesi di attività presso
l'ufficio della circolazione, il futuro esperto della circolazione deve sostenere un
esame nelle materie indicate nell'allegato 7. L'esperto della circolazione incaricato
degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto
della circolazione per le due funzioni deve sostenere un esame che comprende le
materie nelle quali non è ancora stato esaminato.

2 Nel giudicare l'esame devono essere tenute in considerazione le note assegnate
durante la formazione.

3 Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato dall'ufficio della circolazione dove egli fa la pratica, con indicazione della nota di valutazione complessiva
e delle note assegnate per ogni gruppo di materie. Se il candidato supera l'esame gli
viene rilasciato un certificato.


Art. 68

Ripetizione dell'esame 1 L'esame di esperto della circolazione può essere sostenuto tre volte.

2 Chi non ha superato l'esame può essere riammesso non prima della scadenza di un
termine di sei mesi.

3 Il secondo esame comprende solo le materie per le quali il risultato è stato insufficiente. Il terzo esame comprende invece tutte le materie del secondo esame.


Art. 69

Compiti delle autorità 1 I Cantoni sono responsabili della formazione dei loro esperti della circolazione.
Gli esami sono sostenuti davanti alle commissioni cantonali o intercantonali nelle

Ammissione di persone e veicoli 41

741.51

quali sono delegati, oltre a capi degli uffici della circolazione, capi esperti della circolazione78 cantonali e altri specialisti.

2 I servizi federali competenti per procedere agli esami di conducente e ai controlli
dei veicoli formano gli esperti della circolazione della Confederazione e li sottopongono a un esame conformemente alle esigenze della presente ordinanza. Di comune
accordo, i Cantoni possono essere incaricati della formazione e dell'esame di questi
esperti della circolazione. Il DDPS, d'intesa con il DATEC, può ridurre le esigenze
se si tratta di esperti della circolazione della Confederazione incaricati di procedere
soltanto a controlli successivi dei veicoli o a esami di conducente su veicoli cingolati militari.79 3 I Cantoni emanano un regolamento di formazione e d'esame; lo stesso vale per i
servizi federali competenti che non hanno incaricato i Cantoni della formazione e
dell'esame dei loro esperti della circolazione.80 4 I Cantoni e i servizi federali competenti sono responsabili del perfezionamento dei
loro esperti della circolazione. Hanno l'obbligo in particolare di assicurare il perfezionamento degli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente per
autoveicoli pesanti nonché per i controlli tecnici di autoveicoli pesanti e di veicoli
speciali.

17

Noleggiatori di autoveicoli

Art. 70

1 Chi noleggia professionalmente veicoli a motore a terze persone, per il loro uso,
deve tenere un elenco dei locatari. Su richiesta, deve dare la possibilità agli organi di
controllo di prenderne visione.

2 Gli elenchi devono essere conservati durante due anni.

78

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

79

Nuovo testo del per. giusta l'art. 4 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1998 1796).

80

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. dell'O del 30 gen. 1991 sull'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068).

Circolazione stradale 42

741.51

2

Veicoli

21

Veicoli a motore e loro rimorchi 211

Ammissione


Art. 71

Principi

1 La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se: a.

l'assicurazione di responsabilità civile prescritta è stata stipulata; b.

il veicolo è conforme alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento; c.

il veicolo è assoggettato all'imposta secondo la LIAut o esonerato dall'imposizione; d.

il veicolo fabbricato all'estero è stato sdoganato o esonerato dallo sdoganamento.81 2 Per il rilascio di licenze di circolazione temporanee e licenze di circolazione collettive come anche per rilasciare le corrispondenti targhe (art. 20 a 26 OAV) non è
necessario il permesso dell'amministrazione doganale.

3 L'immatricolazione provvisoria dei veicoli è retta dagli articoli 16 a 19 OAV.

4 I conducenti devono sempre portar seco l'originale della licenza di circolazione a
meno che non sia stato loro rilasciato un duplicato. I conducenti dei veicoli a motore
agricoli non devono portar seco la licenza di circolazione quando effettuano corse
tra la fattoria, i campi e la foresta; lo stesso dicasi per i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile nelle corse effettuate sul territorio del Comune.82

Art. 72

Eccezioni

1 Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per: a.

i monoassi senza rimorchi guidati da una persona a piedi; b.

i carri a mano provvisti di motore; c.83

i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali: 1.

rimorchi agricoli la cui velocità massima non supera i 30 km/h trainati
da trattori come anche da veicoli a motore la cui velocità massima non
supera i 30 km/h,

2.

rimorchi agricoli la cui velocità massima non supera i 30 km/h e con un
peso garantito di 1500 kg al massimo trainati da veicoli a motore con
una velocità massima, per la loro costruzione, di oltre 30 km/h e con
tutte le ruote motrici, 3.

rimorchi trainati da carri con motore e carri di lavoro, 81

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli
autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

82

Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

83

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Ammissione di persone e veicoli 43

741.51

4.

rimorchi e assi rimorchiati che costituiscono un veicolo indipendente
trainati da monoassi.

d.

i veicoli di lavoro utilizzati in cantieri stradali delimitati ma non completamente chiusi al traffico; e.

i veicoli a motore e i rispettivi rimorchi adibiti al traffico interno di
un'impresa ma autorizzati a circolare su strada pubblica; f.

i carrelli di sostegno; g.84 casse mobili montate su ruote; il permesso per rimorchiarle dalla o verso la stazione di carico è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinati tipi di contenitori; h.85 i veicoli a motore trainati; i.86 i veicoli che vengono trasportati su un autoveicolo di trasporto o un rimorchio, e guidati durante il loro carico o scarico, purché sia stata stipulata
un'assicurazione giusta l'articolo 27 capoverso 1 OAV; j.87 i veicoli che vengono spostati da imprese del settore automobilistico su un'area interna all'azienda, purché sia stata stipulata un'assicurazione giusta
l'articolo 27 capoverso 1 OAV; k.88 ciclomotori leggeri; l.89 carrozzelle per invalidi con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

2 Per i veicoli a motore menzionati nel capoverso 1 lettere a, b, k e l è richiesto un
contrassegno d'assicurazione secondo l'articolo 37 OAV.90 3 Se l'attestato d'assicurazione è stato depositato, i Cantoni, ricorrendo a una convocazione, possono permettere che, un veicolo sia trasferito per la via più breve al luogo d'esame.

212

Licenza di circolazione

Art. 73

Generi di licenze

Esistono i seguenti generi di licenze di circolazione: a.

la licenza di circolazione per l'immatricolazione normale di veicoli a motore
o rimorchi;

84

Abrogata dal n. II dell'O del 7 mar. 1982 (RU 1982 531). Nuovo testo giusta il n. II 4
dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

85

Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

86

Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

87

Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

88

Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

89

Introdotta dal il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

Circolazione stradale 44

741.51

b.

la licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria di veicoli a
motore o rimorchi;

c.

la licenza temporanea per veicoli a motore o rimorchi; d.

la licenza di circolazione collettiva per i veicoli a motore o i rimorchi delle
imprese dell'industria automobilistica; e.

la licenza per i veicoli di riserva.


Art. 74

Rilascio

1 Il Cantone di stanza del veicolo rilascia la licenza di circolazione al detentore che
presenta il rispettivo attestato d'assicurazione e i documenti seguenti: a.

all'atto della prima immatricolazione di un veicolo di provenienza svizzera o
dell'immatricolazione di un veicolo di provenienza estera:
il rapporto di perizia (mod. 13.20 A), se del caso munito dell'impronta
del bollo doganale o scortato da un'autorizzazione doganale separata, se si tratta di un veicolo non omologato o non dispensato in maniera
generale dall'esame del tipo, anche il certificato di esonero individuale,
rilasciato dall'USTRA; b.

all'atto della nuova immatricolazione di un veicolo che ha cambiato Cantone
di stanza o detentore:
la vecchia licenza di circolazione;

in caso di cambiamento del detentore di un veicolo non sdoganato e
non tassato, un'autorizzazione delle autorità doganali intestata al nuovo
detentore.91

2 Chi richiede la licenza temporanea non ha bisogno di essere detentore del veicolo e
quest'ultimo non deve essere immatricolato nel Cantone di stanza.92 3 La licenza di circolazione collettiva è rilasciata dal Cantone nel quale l'azienda ha
la sua sede, al nome dell'azienda o del suo capo responsabile.

4 La licenza per veicoli di riserva può essere rilasciata anche dal Cantone nel quale il
veicolo originale è divenuto inutilizzabile ed è stato preso in consegna il veicolo di
riserva.

5 I titolari devono annunciare entro quattordici giorni all'autorità, presentando la
loro licenza di circolazione, ogni circostanza che rende necessaria una modificazione o una sostituzione del documento. Essi devono informare l'autorità del ritiro
definitivo del veicolo dalla circolazione restituendo la licenza di circolazione. Se il
detentore non fa immatricolare un altro veicolo entro quattordici giorni, deve restituire immediatamente anche le targhe.

91

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli
autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

92

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1387).

Ammissione di persone e veicoli 45

741.51


Art. 75

Rapporto di perizia

1 Il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) deve essere compilato dal costruttore o
dall'importatore oppure dal fornitore dispensato dal presentare i veicoli; deve essere
firmato dal costruttore o dall'importatore.

2 Il capoverso 1 non è applicabile agli importatori singoli che importano direttamente un veicolo per il loro uso personale. In questo caso l'esperto della circolazione
compila il rapporto di perizia in occasione dell'esame singolo del veicolo.

3 Per annunciare modificazioni tecniche apportate a un veicolo (art. 34 cpv. 2
OETV) è necessario un rapporto di perizia speciale (modulo 13.20 B).93 4 I rapporti di perizia o il loro contenuto, come pure i dati tecnici allegati, devono
essere conservati dall'autorità durante quindici anni a far data dalla prima messa in
circolazione dei veicoli.

5 Il DDPS, d'intesa con i Cantoni, l'USTRA e la Direzione generale delle dogane,
stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di
compilarlo.


Art. 76


94

Controllo dello sdoganamento e dell'imposizione 1 Il rapporto di perizia (mod. 13.20 A) munito dell'impronta del bollo doganale serve da prova dello sdoganamento e dell'imposizione conformemente alla LIAut.

2 Il diritto di utilizzare in Svizzera un veicolo non sdoganato deve fondarsi su
un'autorizzazione delle autorità doganali.

3 La Direzione generale delle dogane comunica alle autorità d'immatricolazione i
generi di veicoli per i quali non sono necessari la prova dello sdoganamento e dell'imposizione secondo il capoverso 1 o un'autorizzazione secondo il capoverso 2.


Art. 77

Luogo di stanza

1 È considerato luogo di stanza il luogo dove di regola il veicolo è custodito durante
la notte dopo l'uso.

2 Il domicilio del detentore vale come luogo di stanza: a.

per i veicoli utilizzati durante la settimana fuori del Cantone di domicilio del
detentore e ricondotti a fine settimana, in media almeno due volte al mese; b.

per i veicoli utilizzati alternativamente durante meno di nove mesi consecutivi in più Cantoni; c.

per i veicoli il cui periodo di stanza è uguale sia all'esterno sia all'interno
del Cantone di domicilio del detentore.

93

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

94

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli
autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

Circolazione stradale 46

741.51


Art. 78

Detentore

1 La qualità di detentore si determina secondo le circostanze di fatto. È considerato
in particolare detentore chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre
del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse.

2 L'autorità cantonale deve esaminare la qualità di detentore solo in caso di dubbio,
segnatamente se l'attestato d'assicurazione non è rilasciato al nome di chi richiede la
licenza di circolazione, se il richiedente non è titolare di una licenza di condurre,
quando sono rilasciate targhe trasferibili e quando veicoli di una azienda sono messi
a disposizione di dipendenti.


Art. 79

Validità

1 La licenza di circolazione per l'immatricolazione normale dei veicoli e la licenza
di circolazione collettiva hanno una durata di validità illimitata.

2 La durata di validità della licenza dei veicoli di riserva, della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli e della licenza temporanea è regolata dalla OAV. Per quanto concerne la validità dei permessi speciali è determinante
la ONC.

3 Entro i limiti dell'articolo 17 OAV, la durata di validità della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli non sdoganati può essere fissata
o prolungata oltre a quella dell'autorizzazione doganale solo se detta autorizzazione
lo prevede esplicitamente.


Art. 80

Iscrizioni

1 Valgono come condizioni speciali ai sensi degli articoli 10 capoverso 3 e 96 numero 1 capoverso 3 LCStr: a.

le decisioni dell'autorità iscritte nella licenza di circolazione, o nell'allegato
alla licenza di circolazione, ad esempio, in merito alla velocità massima; b.

le iscrizioni che stabiliscono il massimo ammesso per i pesi e le dimensioni
dei veicoli;

c.95 le iscrizioni relative al numero dei posti.

2 Nella licenza di circolazione è iscritto l'utilizzo di un veicolo per il trasporto professionale di persone di cui all'articolo 3 OLR 2, eccettuati i veicoli giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2.96 3 La licenza di circolazione dei veicoli speciali menziona l'obbligo di possedere un
permesso speciale. Se si tratta di veicoli destinati a trainare rimorchi particolarmente
pesanti, i pesi del convoglio che derogano alle prescrizioni della LCStr sono indicati
nella licenza di circolazione alla rubrica «Decisioni dell'autorità».

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

96

Abrogato dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali (RS 741.41). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001,
in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

Ammissione di persone e veicoli 47

741.51

4 Un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il
suo veicolo, può chiedere all'autorità d'immatricolazione, mediante formulario ufficiale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approvazione o di quella
di un'altra persona menzionata nel formulario. L'autorità d'immatricolazione iscrive
questa limitazione nella licenza di circolazione.97 5 L'autorità d'immatricolazione conserva il formulario in originale o riproducibile in
altro modo fintanto che esiste l'iscrizione.98

Art. 81

99 Annullamento 1 Quando un veicolo è tolto dalla circolazione o sostituito con un altro veicolo, il
detentore deve fare annullare dall'autorità la licenza di circolazione e l'eventuale
duplicato. Se il detentore trascura questo obbligo, le targhe indicate nella licenza
non gli sono più attribuite, salvo qualora egli fornisca la prova che il veicolo è stato
demolito o immatricolato al nome di un altro detentore.

2 Se le è presentata una licenza di circolazione che contiene un'iscrizione giusta
l'articolo 80 capoverso 4, l'autorità d'immatricolazione rifiuta: a.

l'annullamento della licenza di circolazione; b.

il rilascio della licenza di circolazione a un nuovo detentore; c.

la cancellazione dell'iscrizione.

3 Il rifiuto è nullo se è data l'approvazione scritta della persona o delle persone menzionate nel formulario oppure se vi è una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato
sui rapporti di proprietà.

4 Se l'autorità deve revocare una licenza di circolazione che contiene l'iscrizione
giusta l'articolo 80 capoverso 4, lo comunica alle persone menzionate nel formulario.

213

Targhe


Art. 82

Genere di targhe

1 L'autorità rilascia: a.100 targhe con lettere e cifre nere su fondo bianco per gli autoveicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli a motore, monoassi e i rimorchi;

b.

targhe con lettere e cifre nere su fondo celeste per i veicoli da lavoro; 97

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

98

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

99

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1387).

100 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 48

741.51

c.

targhe con lettere e cifre nere su fondo marrone chiaro per i veicoli speciali; d.101 targhe con lettere e cifre nere su fondo verde chiaro per i veicoli agricoli; e.102 targhe con lettere e cifre nere su fondo giallo per le motoleggere e i quadricicli a motore;

f.

targhe con lettere e cifre bianche su fondo grigio scuro per i veicoli
dell'esercito; se queste targhe non possono essere applicate in modo adatto,
lo stemma, le lettere e le cifre devono essere dipinte sulla carrozzeria su fondo grigio scuro; g.

...103

2 Le targhe seguenti sono munite di un segno speciale: a.

le targhe per l'immatricolazione provvisoria secondo l'articolo 18 OAV; b.

...104

c.

le targhe professionali portano la lettera «U».

d.105 le targhe dei veicoli dei detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari che portano il segno «CD», «CC» o «AT» sul fondo verde scuro o blu scuro.

3 Se, durante più di tre mesi consecutivi, un veicolo è classificato in una categoria
per la quale è fissato un altro genere di targhe, occorre provvedere al cambio delle
targhe. Per gli automezzi, considerati veicoli speciali durante meno di tre mesi consecutivi, basta un permesso speciale.


Art. 83

Materiale; costruzione 1 Le targhe sono di metallo inossidabile; possono essere munite di un rivestimento
riflettente. L'USTRA può ammettere l'impiego di altri materiali adatti e fissare esigenze minime per il materiale riflettente.106 2 Gli stemmi, le lettere e le cifre sono impressi con un rilievo di 1,5 mm. Gli stemmi
devono corrispondere al modello ufficiale.107 3 Le targhe, i cui angoli devono essere arrotondati (raggio di 1 cm), hanno le dimensioni seguenti: 101

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

102

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

103

Abrogata dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per
i veicoli stradali (RS 741.41).

104 Abrogata dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU 2001 1387).

105

Introdotta dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per
i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

106

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

107

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

Ammissione di persone e veicoli 49

741.51

a.108 la targa anteriore degli autoveicoli, nonché la targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e dei rimorchi di lavoro, ha una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 8
cm;

b.109 la targa posteriore degli autoveicoli, nonché la targa dei rimorchi per trasporto agganciati ad autoveicoli hanno una lunghezza di 30 cm e un'altezza
di 16 cm (formato alto) o una lunghezza di 50 cm e un'altezza di 11 cm
(formato lungo);

c.110 la targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei tricicli a motore nonché la targa dei rispettivi
rimorchi, ha una lunghezza di 18 cm e un'altezza di 14 cm.111 4 L'USTRA può fissare un formato differente per le targhe destinate ai veicoli i cui
detentori beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.

5 Per i rimorchi dell'esercito la targa, con una scritta su due linee, ha il formato delle
targhe dei motoveicoli, quelle con la scritta su una linea, il formato della targa anteriore degli autoveicoli.


Art. 84

Sistema di numerazione 1 Ogni Cantone è designato con le due lettere maiuscole seguenti: Zurigo

ZH

Sciaffusa

SH

Berna

BE

Appenzello interno

AI

Lucerna

LU

Appenzello esterno

AR

Uri

UR

San Gallo

SG

Svitto

SZ

Grigioni

GR

Obvaldo

OW

Argovia

AG

Nidvaldo

NW

Turgovia

TG

Glarona

GL

Ticino

TI

Zugo

ZG

Vaud

VD

Friburgo

FR

Vallese

VS

Soletta

SO

Neuchâtel

NE

Basilea Città

BS

Ginevra

GE

Basilea Campagna

BL

Giura

JU112

2 Le targhe degli autoveicoli, dei monoassi e dei rimorchi da una parte, e quelle dei
motoveicoli, delle motoleggere e dei tricicli a motore, dall'altra, come pure ogni
genere di targa, secondo il colore e le caratteristiche speciali, sono numerate separatamente, di regola a partire dalla cifra 1.113 108

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

109 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

110

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

111

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

112

Cantone introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
(RU 1978 1805).

113

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 50

741.51

3 Le targhe della Confederazione portano solamente lo stemma federale e hanno la
lettera e le cifre seguenti: A1 ...

= Dipartimento federale degli affari esteri A2 ...

= Dipartimento federale dell'interno A3 ...

= Dipartimento federale di giustizia e polizia A4 ...

= Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

A5 ...

= Dipartimento federale delle finanze A6 ...

= Dipartimento federale dell'economia A7 ...

= Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni114

A8 ...

= Cancelleria federale P ...

= Posta Svizzera nonché le Ferrovie federali svizzere115 M ...

= Veicoli militari.116 4 Le targhe per i veicoli i cui detentori sono beneficiari di privilegi e immunità
diplomatiche o consolari non hanno stemmi, ma sono provviste delle lettere in nero
del Cantone. Le sigle e le lettere possono essere applicate in maniera indelebile
mediante un processo fotografico.117 Le cifre e il punto in colore nero possono
essere applicati mediante lo stesso procedimento o consistere in pezzi di alluminio
ritagliati e ribaditi sulla targa. Il primo dei due gruppi di cifre separate da un punto
serve da numero d'ordine per ogni missione, sede, delegazione o organizzazione; il
secondo gruppo designa la nazione o l'organizzazione. Le cifre più basse sono riservate al capo della rappresentanza o dell'organizzazione come pure ai suoi sostituti.


Art. 85

Disposizione; caratteri 1 Sulla targa anteriore degli autoveicoli e sulla targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e dei rimorchi di lavoro devono essere iscritte da sinistra a destra le lettere, un
punto a mezz'altezza e i numeri.118 2 Nella parte superiore della targa posteriore di formato alto degli autoveicoli come
pure della targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore,
dei quadricicli e dei tricicli a motore, dei rimorchi per trasporto e dei rimorchi speciali devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere e lo stemma
cantonale e, nella parte inferiore il numero.119 Sulla targa posteriore di formato lun114 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta

modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

115

Nuovo testo giusta il n. II 47 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

116 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

117

Nuovo testo dei per. 1 e 2 giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

118

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

119

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Ammissione di persone e veicoli 51

741.51

go degli autoveicoli e dei loro rimorchi devono figurare, da sinistra a destra, lo
stemma federale, le lettere del Cantone, un punto a mezza altezza, il numero e lo
stemma cantonale.120

3 Sulla targa con due righe di iscrizione, ad uso dei rimorchi militari, le prime due
cifre sono iscritte nella parte superiore, di fianco alla lettera attribuita; sulla targa
con una sola riga di iscrizione, si lascia uno spazio maggiore tra la seconda e la terza
cifra.121 Lo stemma è soppresso.

4 Sulla targa anteriore come su quella posteriore di formato lungo dei veicoli utilizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, dalle delegazioni permanenti o
dalle organizzazioni internazionali, devono figurare, da sinistra a destra, il campo
nel quale si iscrive l'una delle tre sigle, le lettere del Cantone e i due gruppi di cifre
separati da un punto. Sulla targa posteriore di formato alto figurano, nella parte
superiore, la sigla iscritta nel campo colorato e le lettere del Cantone e, nella parte
inferiore, i due gruppi di cifre.122 5 La forma dei caratteri e le dimensioni delle lettere e delle cifre sono fissate dall'USTRA.123

Art. 86

Sigle CD, CC e AT

1 La sigla «CD» è destinata: a.

ai veicoli di servizio delle missioni diplomatiche e ai veicoli a motore dei
membri del personale diplomatico di quelle missioni; b.

ai veicoli di servizio delle delegazioni permanenti presso organizzazioni internazionali e ai veicoli a motore dei membri del personale diplomatico di quelle
delegazioni;

c.

ai veicoli di servizio delle organizzazioni internazionali e ai veicoli a motore
dei funzionari di quelle organizzazioni più elevati di rango.

2 La sigla «CC» è destinata ai veicoli di servizio delle sedi consolari dirette da un
funzionario di carriera e ai veicoli a motore dei funzionari consolari di carriera.

3 La sigla «AT» è destinata ai veicoli a motore dei membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche.

4 È vietato l'impiego separato delle sigle «CD» o «AT». La sigla «CC» separata è
ammessa al massimo su un unico veicolo di ciascun caposede onorario di sede consolare cui il Consiglio federale abbia attribuito l'exequatur. Sulla licenza di circolazione del veicolo deve esserci la menzione «Sigla CC autorizzata».

120

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

121

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

122

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

123 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1).

Circolazione stradale 52

741.51


Art. 87

Rilascio delle targhe 1 Dopo esser stato attribuito, il numero di targa resta riservato per il detentore.
L'attribuzione di altri numeri è ammessa qualora le targhe siano state depositate o
revocate per oltre un anno; per il resto, l'attribuzione avviene conformemente all'articolo 81.

2 La perdita delle targhe deve essere comunicata senza indugio dal detentore
all'autorità la quale gli rilascia targhe con un altro numero; essa può pubblicare il
numero delle targhe perse nel sistema informatizzato di ricerca RIPOL.124 3 I fabbricanti non hanno la facoltà di rilasciare targhe direttamente ai detentori.

4 Le targhe munite delle sigle «CD», «CC» e «AT» sono rilasciate d'intesa con il
Dipartimento federale degli affari esteri.

5 Le targhe restano proprietà dell'autorità eccetto quelle destinate all'immatricolazione provvisoria.

a125 Rilascio di targhe munite di rivestimento riflettente I Cantoni mettono a disposizione targhe munite di un rivestimento riflettente. Essi
decidono se occorra rilasciare tali targhe o sostituire quelle esistenti per tutti i veicoli o soltanto dietro richiesta del detentore.

22

Veicoli che servono agli esami e alla scuola guida

Art. 88


126

Veicoli per gli esami 1 Per gli esami di guida si deve far uso dei veicoli menzionati nell'allegato 12 numero V.

2 I veicoli per gli esami non devono essere provvisti di accessori speciali che facilitano la guida.

a127 Veicoli speciali per gli esami 1 L'esame pratico di conducente sostenuto con un veicolo provvisto di dispositivi
che agevolano il cambio di velocità o la cui energia è fornita da una batteria elettrica
dà diritto a condurre soltanto veicoli corrispondenti.

2 L'esame pratico di conducente della sottocategoria A1 sostenuto con un motoveicolo la cui velocità è limitata a 45 km/h dà diritto a condurre soltanto motoveicoli
corrispondenti.

3 Le restrizioni devono essere iscritte nella licenza di condurre (art. 24b).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

125

Introdotto dal n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

127 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Ammissione di persone e veicoli 53

741.51


Art. 89


128

Veicoli per la scuola guida 1 I veicoli per la scuola di guida devono essere conformi alle prescrizioni concernenti i veicoli per gli esami (all. 12 n. V). Eccetto i veicoli di riserva, devono essere
muniti, per le categorie B, C e D e per le sottocategorie C1 e D1, di un secondo
pedale del freno e della frizione e di uno specchio retrovisore supplementare ad uso
del maestro conducente.

2 Sono considerati veicoli per la scuola di guida i veicoli messi a disposizione dai
maestri conducenti per le lezioni di guida.

23

Ciclomotori


Art. 90

Statuto giuridico; ammissione 1 Sotto riserva delle disposizioni seguenti, i ciclomotori sono sottoposti alle prescrizioni concernenti i velocipedi.

2 I ciclomotori sono ammessi a circolare se sono muniti della licenza per ciclomotori
e di una targa valevole indicata nella licenza di circolazione.129

Art. 91

Licenza di circolazione 1 La licenza di circolazione è rilasciata se: a.

il tipo di veicolo è stato riconosciuto come ciclomotore sulla base dell'esame
del tipo;

b.

il veicolo presentato è conforme al tipo riconosciuto; c.

è stata fornita la prova che il ciclomotore costruito all'estero è sdoganato o
esonerato dallo sdoganamento.

2 La licenza di circolazione è rilasciata sulla base di un esame per gruppi di ciclomotori effettuato presso il fabbricante o l'importatore ai sensi dell'articolo 92 o sulla
base di un esame singolo ai sensi dell'articolo 93. La sua validità è illimitata.

3 In caso di esami per gruppi, l'autorità d'immatricolazione del Cantone dove si trova l'azienda è competente a rilasciare la licenza di circolazione. ...130 4 Il conducente di ciclomotori deve sempre portar seco la licenza di circolazione.


Art. 92

Esami per gruppi

1 Prima dell'esame per gruppi di nuovi ciclomotori, presso i fabbricanti o gli importatori, l'azienda deve consegnare all'autorità gli elenchi completi in duplice esemplare, nei quali devono figurare, per ogni ciclomotore, la marca, il numero del telaio,
il numero del certificato di tipo come pure il marchio di omologazione del motore.

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

129 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

130 Per. abrogato dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU 2001 1387).

Circolazione stradale 54

741.51

2 Lo sdoganamento di ciclomotori costruiti all'estero deve essere provato mediante il
bollo ufficiale della dogana apposto sugli elenchi.

3 I Cantoni consegnano ai costruttori o gli importatori il numero di licenze di circolazione corrispondente a quello dei ciclomotori indicati sugli elenchi. I costruttori o
gli importatori devono iscrivere nella licenza di circolazione131 i dati tecnici relativi
a ogni ciclomotore e confermare che esso è conforme al tipo approvato.

4 I Cantoni tengono dei registri relativi alle licenze di circolazione rilasciate ai
costruttori o agli importatori i quali vanno conservati unitamente agli elenchi durante cinque anni. Essi inviano una copia degli elenchi all'USTRA. L'USTRA e la
Direzione generale delle dogane sono autorizzati a consultare in ogni momento i
registri e gli elenchi.

5 I ciclomotori esaminati per gruppi possono essere messi in commercio soltanto con
le licenze di circolazione loro attribuite. In sostituzione di licenze perse il Cantone
competente per il rilascio (art. 91 cpv. 3 prima frase) ne emette delle nuove fondandosi sugli elenchi.


Art. 93

Esame singolo

1 I ciclomotori importati singolarmente devono essere esaminati da un esperto della
circolazione ufficiale prima di essere ammessi alla circolazione. Lo sdoganamento
deve essere provato mediante piombo doganale intatto, l'esenzione dai diritti doganali
mediante autorizzazione delle dogane.

2 I ciclomotori usati le cui licenze di circolazione e la cui targa sono state revocate
dall'autorità o la cui licenza di circolazione è andata persa devono essere esaminati
singolarmente da un esperto della circolazione prima della loro riammissione. Il
controllo dello sdoganamento132 non è effettuato se il veicolo presenta chiare tracce
d'uso o se il detentore può provare che il veicolo è stato acquistato in Svizzera o nel
Principato del Liechtenstein.

3 Qualora un motore ausiliario venga montato in un secondo tempo su un velocipede, l'autorità cantonale rilascia la licenza di circolazione se ha costatato, mediante
esame, che il veicolo è conforme alle esigenze stabilite per i ciclomotori.

4 Nei casi previsti ai capoversi 1 a 3, l'autorità di immatricolazione apporta tutte le
iscrizioni necessarie nella licenza di circolazione e attesta che il veicolo è conforme
al tipo approvato o alle prescrizioni.

5 L'autorità può permettere di presentare all'esame un ciclomotore sprovvisto della
licenza di circolazione e della targa se viene fornita la prova che il ciclomotore è
assicurato. Alle stesse condizioni, il Cantone può autorizzare un fornitore, dispensato dall'obbligo di presentare i veicoli, a effettuare corse di prova con ciclomotori
non provvisti della licenza di circolazione e della targa o a far eseguire tali corse da
eventuali compratori.

131

RU 1978 20

132

RU 1977 138

Ammissione di persone e veicoli 55

741.51


Art. 94

Targa

1 Se i ciclomotori sono esaminati per gruppi, la targa è rilasciata dal Cantone del
luogo di stanza, qualora il detentore presenti la licenza di circolazione prevista
dall'articolo 92 capoverso 3 della presente ordinanza e l'attestato di assicurazione
richiesto dall'articolo 38 capoverso 2 OAV.133 2 Se i ciclomotori sono esaminati singolarmente, il Cantone del luogo di stanza rilascia la targa e la licenza di circolazione, se il detentore presenta l'attestato d'assicurazione richiesto dall'articolo 38 capoverso 2 OAV.134 3 Le targhe per ciclomotori sono rilasciate a partire dal 1° gennaio dell'anno indicato
sulla targa; esse rimangono valevoli fino al 31 maggio dell'anno successivo.

4 L'autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione. Su richiesta
del detentore, il medesimo numero di targa può essere iscritto nella licenza di circolazione di altri ciclomotori dello stesso detentore con stanza nel medesimo Cantone.
Il contrassegno di assicurazione viene incollato unicamente in una licenza di circolazione. Detta licenza di circolazione deve essere recata seco insieme alla licenza del
ciclomotore utilizzato.135 5 Non è necessario di presentare un nuovo attestato di assicurazione, a.

per trasferire la targa di un ciclomotore inutilizzabile (art. 9 cpv. 2 OAV) a
un ciclomotore di riserva in perfetto stato di funzionamento, senza il permesso dell'autorità e durante al massimo 30 giorni; b.

per attribuire, nel caso di cambio di veicolo, la targa del ciclomotore tolto
dalla circolazione a un altro ciclomotore appartenente allo stesso detentore.

6 Le targhe per ciclomotori sono alte 14 cm e larghe 10 cm. Sono in metallo inossidabile ricoperte di una materia riflettente gialla. Nel terzo superiore, figurano in nero e
in rilievo, a sinistra le due lettere attribuite al Cantone e, a destra, le due ultime cifre
del millesimo; figura pure sulla parte inferiore un numero di tre, cinque o sei cifre.

7 L'USTRA stabilisce la forma e le dimensioni delle lettere e delle cifre.136

Art. 95

Controlli

1 Il Cantone del luogo di stanza, per controllare se il veicolo è ammesso alla circolazione, si fonda sull'attestato d'assicurazione.

2 Durante tutta la durata dell'immatricolazione, è considerato come luogo di stanza
del ciclomotore il Cantone competente per il rilascio della targa. Se il luogo di stan133

Nuovo riferimento giusta il n. II dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 1189).

134

Nuovo riferimento giusta il n. II dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 1189).

135

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

136

Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1).

Circolazione stradale 56

741.51

za di un ciclomotore è trasferito in un altro Cantone, si deve chiedere una nuova targa nel nuovo Cantone di stanza qualora la vecchia immatricolazione sia scaduta.

3 Se il ciclomotore passa a un altro detentore, questi deve annunciarlo all'autorità
entro 14 giorni. L'autorità iscrive il nuovo detentore nella licenza di circolazione e
fa il necessario perché la modificazione sia apportata nell'attestato di assicurazione.

4 Se un ciclomotore è sostituito con un altro e non vi è cambiamento di targa (art. 94
cpv. 5 lett. b), il detentore deve comunicarlo entro 14 giorni all'autorità. L'autorità
iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione e fa il necessario perché la
modificazione sia apportata nell'attestato d'assicurazione.

5 Una targa smarrita è sostituita con una nuova avente un altro numero e la stessa
durata di validità, senza che un nuovo attestato di assicurazione debba essere presentato. L'autorità iscrive il nuovo numero della targa nella licenza di circolazione e
nell'attestato di assicurazione.


Art. 96

Ciclomotori della Confederazione e dei Cantoni 1 Per l'immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione, sono applicabili le
norme speciali seguenti: a.

le targhe sono rilasciate dai servizi competenti per il rilascio dei contrassegni
per velocipedi e portano lettere conformi a quelle di detti contrassegni (all. 3
OAV). La loro durata di validità è illimitata; devono figurare da sinistra a
destra, nel terzo superiore, una croce federale e le lettere attribuite al veicolo; b.

l'attestato di assicurazione non è necessario; c.

le licenze di circolazione non devono essere prese seco ma depositate presso
il servizio che le rilascia.

2 I ciclomotori dei Cantoni, per i quali non è stata stipulata l'assicurazione sulla
responsabilità civile (art. 73 cpv. 2 LCStr), vengono muniti di targhe cantonali ordinarie portanti il numero di una serie speciale fissata dal Cantone.


Art. 97

Rimorchi trainati da ciclomotori e da velocipedi Per i rimorchi trainati da ciclomotori e da velocipedi non occorre né una licenza di
circolazione né una targa o un contrassegno d'assicurazione.

Ammissione di persone e veicoli 57

741.51

24

Esami dei veicoli 241

...


Art. 98

a 104137 242

Esame singolo

Art. 105

1 Sono considerati esami singoli gli esami che precedono la prima immatricolazione
come pure gli esami successivi.

2 e 3 138

4 Fatti salvi gli articoli 29-31 OETV, gli esami singoli fatti da un'autorità d'immatricolazione sono riconosciuti dagli altri. Sono parimenti riconosciuti reciprocamente i
controlli dei veicoli effettuati dai fornitori (art. 32 OETV) se questi comprovano che
sono autorizzati a procedere essi stessi all'esame dal Cantone di stanza.139 140 25

Provvedimenti amministrativi 251

Revoca della licenza di circolazione

Art. 106

Motivi della revoca

1 La licenza di circolazione deve essere revocata se: a.

le condizioni fissate dalla LCStr o dalle prescrizioni di esecuzione relative al
rilascio della licenza non sono più adempiute; b.

senza motivi sufficienti, il detentore non ottempera all'invito di presentare il
suo veicolo all'esame.

2 La licenza di circolazione può essere revocata se: a.

non sono state osservate le restrizioni o le condizioni speciali (art. 80) cui la
licenza era stata vincolata; b.

vi è stato abuso della licenza o delle targhe; 137

Abrogati dall'art. 46 dell'O del 19 giu. 1995 conc. l'approvazione del tipo di veicoli
stradali (RS 741.511).

138

Abrogati dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i
veicoli stradali (RS 741.41).

139 Nuovo testo del per giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

140

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 58

741.51

c.141 non sono state pagate le imposte o le tasse dovute per i veicoli del medesimo detentore.

3 La revoca della licenza di circolazione comporta sempre il ritiro delle targhe. Nel
caso di targhe trasferibili, esse possono essere lasciate al detentore per uno dei veicoli. Il sequestro di veicoli è regolato dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV.142

Art. 107

Durata e esecuzione

1 La licenza di circolazione e le targhe devono essere revocate per un tempo indeterminato. La revoca a causa di uso abusivo e di inosservanza delle restrizioni e delle
condizioni speciali può essere pronunciata per una durata limitata.

2 Se il motivo della revoca è divenuto privo di oggetto, la licenza di circolazione e le
targhe devono essere restituite su richiesta.

3 La licenza di circolazione e le targhe di cui è stata decisa la revoca devono essere
richieste al detentore cui è fissato un breve termine. Scaduto il termine la licenza di
circolazione e le targhe devono essere ritirate dalla polizia.


Art. 108

Procedura

1 Prima di revocare la licenza di circolazione e le targhe, l'autorità competente deve
dare al detentore la possibilità di pronunciarsi verbalmente o per iscritto.

2 La decisione di revoca deve essere notificata per iscritto con indicazione dei motivi
e dei rimedi giuridici.

3 La licenza di circolazione può essere revocata immediatamente, a titolo preventivo,
per ragioni di sicurezza della circolazione o per mancanza dell'assicurazione.

252

Veicoli senza licenza

Art. 109

Uso vietato

Se al momento di un esame o di un controllo si costata che dei veicoli, per i quali
non è necessaria una licenza di circolazione ai sensi dell'articolo 72, non sono in
perfetto stato di sicurezza o non sono conformi alle prescrizioni, l'autorità può vietarne l'uso finché non siano state eliminate le deficienze. Il sequestro di veicoli è
regolato dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV.143 141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

142

Nuovo testo della frase giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

143

Nuovo testo della frase giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Ammissione di persone e veicoli 59

741.51


Art. 110

Procedura

1 Il divieto di far uso di un veicolo per il quale non è necessaria la licenza di circolazione deve essere notificato al detentore in forma scritta con indicazione dei motivi.

2 Contro il divieto di far uso di un veicolo per il quale non è necessaria la licenza di
circolazione può essere interposto ricorso ai sensi dell'articolo 24 LCStr.

253

Poteri della polizia

Art. 111

Ritiro della licenza di circolazione 1 La licenza di circolazione è ritirata sul posto se: a.

la prescritta assicurazione per il veicolo manca; b.

all'atto di un controllo di trasporti di merci pericolose su strada, si constata
che una o parecchie violazioni delle prescrizioni determinanti in materia minacciano direttamente la sicurezza degli altri utenti della strada.144 2 La licenza di circolazione può essere ritirata se il veicolo, considerato lo stato o il
carico, costituisce un pericolo per la circolazione o cagiona rumore evitabile oppure
se la licenza di circolazione e le targhe sono usate abusivamente.

3 Il ritiro della licenza di circolazione comporta anche il sequestro delle targhe. Il
veicolo può essere sequestrato e sottoposto a un esame suppletivo.


Art. 112

Divieto di continuare il viaggio La polizia impedisce al conducente di continuare il viaggio se possono essere invocati i motivi prescritti dall'articolo 111 concernenti veicoli per i quali, conformemente all'articolo 72, non sono necessarie la licenza di circolazione e le targhe; essa
impedisce pure la continuazione del viaggio se costata che dei veicoli circolano benché non siano ammessi ai sensi della presente ordinanza. La polizia può sequestrare
tali veicoli e ordinare un esame suppletivo.


Art. 113

Procedura

1 La polizia deve confermare per iscritto il ritiro della licenza di circolazione come
anche il divieto di continuare il viaggio, indicando le conseguenze giuridiche del
provvedimento.

2 Le targhe e le licenze di circolazione ritirate devono essere inviate entro cinque
giorni, con il rapporto di polizia, all'autorità incaricata delle revoche delle licenze.
Questa decide immediatamente sulla revoca; l'articolo 108 è applicabile.

3 Se i motivi che hanno originato il ritiro della licenza di circolazione oppure il divieto di continuare il viaggio cessano di esistere, si deve restituire immediatamente
la licenza e le targhe o riconsegnare il veicolo per l'ulteriore uso.

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1821).

Circolazione stradale 60

741.51

26

Veicoli stranieri

Art. 114

Riconoscimento dell'immatricolazione 1 I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all'estero possono circolare in Svizzera se sono ammessi a circolare nel Paese d'immatricolazione e se sono provvisti: a.

di una licenza nazionale di circolazione valevole o di un certificato internazionale per automobili valevole previsti nella Convenzione internazionale
del 24 aprile 1926145 per la circolazione degli autoveicoli, e b.

di targhe valevoli, menzionate nel documento di cui alla lettera a.

2 I ciclomotori, le motoleggere, i motoveicoli con una cilindrata massima di 125 cm3,
i veicoli a motore agricoli, i veicoli a motore di lavoro e i rimorchi che provengono
dall'estero e per i quali il Paese di provenienza non esige né targhe né licenza di circolazione possono circolare in Svizzera senza targhe.146 Al posto della licenza di
circolazione è richiesto un documento contenente le informazioni essenziali in
merito al veicolo e al detentore.

3 La targa posteriore basta per i veicoli a motore provenienti da Stati che non rilasciano targhe anteriori.147 4 I veicoli stranieri devono essere muniti del segno distintivo dello Stato d'immatricolazione.


Art. 115

Immatricolazione svizzera 1 I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all'estero devono essere muniti di una
licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere se: a.

hanno il loro luogo di stanza da più di un anno in Svizzera senza una interruzione superiore a tre mesi consecutivi; b.

il detentore risiede in Svizzera da più di un anno senza un'interruzione superiore a tre mesi consecutivi e vi adopera il suo veicolo da più di un mese; c.

il detentore che ha il suo domicilio legale in Svizzera risiede durante meno
di dodici mesi consecutivi all'estero e fa uso del suo veicolo in Svizzera
durante più di un mese; d.148 servono a trasportare, contro rimunerazione, persone o merci tra due località svizzere (trasporti interni); e.

se non adempiono le condizioni fissate dall'articolo 114 capoversi 1 e 2.

145

RS 0.741.11 Vedi anche la conv. dell'8 nov. 1968 sulla circolazione stradale
(RS 0.741.10) e l'acc. europeo del 1° mag. 1971 (RS 0.741.101).

146

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2536).

147

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

148 Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 3 dell'O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 641.811).

Ammissione di persone e veicoli 61

741.51

2 Se la durata di validità di una immatricolazione straniera è scaduta all'estero, le
autorità doganali possono autorizzare l'uso del veicolo in Svizzera durante un
periodo massimo di 30 giorni consecutivi; scaduto questo termine, il veicolo deve
essere immatricolato in Svizzera.

3 ...149

4 I ciclomotori stranieri devono essere immatricolati come motoveicoli o motoleggere fintantoché non siano conformi in tutte le parti a un tipo di ciclomotore riconosciuto in Svizzera.150 5 Prima di venir immatricolati in Svizzera, i veicoli stranieri devono essere sottoposti ad un esame ufficiale.

6

L'autorità che rilascia la licenza di circolazione e le targhe svizzere deve ritirare le licenze e le targhe straniere. L'autorità cantonale annulla le licenze e distrugge o
oblitera le targhe. Essa restituisce le licenze all'autorità d'immatricolazione annunciandole che il veicolo è stato immatricolato in Svizzera e che le targhe sono state
distrutte o obliterate. Il detentore può esigere la restituzione delle targhe obliterate o
la conferma scritta che sono state distrutte.151

Art. 116

Provvedimenti amministrativi 1 Il ritiro della licenza di circolazione e delle targhe, il divieto di farne uso, il divieto
di continuare il viaggio con il veicolo e il sequestro del veicolo, sono ammessi se si
tratta di veicoli stranieri che non offrono manifestamente tutte le garanzie di sicurezza e costituiscono in tal senso un pericolo per il traffico.

2 Il ritiro della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere o il divieto di
farne uso è pure ammesso se la licenza o le targhe sono adoperate abusivamente. È
riservato l'articolo 60 numero 4 capoverso 2 OAV.

3 La procedura è retta dagli articoli 108, 110 e 113 della presente ordinanza e dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV.152 4 Le misure ordinate ai sensi del capoverso 1 devono essere annullate se il veicolo
contestato offre nuovamente tutte le garanzie di sicurezza; altrimenti, è applicabile
per analogia l'articolo 115 capoverso 6.

5 Se la revoca della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è stata
decisa da autorità straniere, l'esecuzione deve essere ordinata dall'USTRA in quanto
le decisioni di revoca non siano trasmesse direttamente ai Cantoni.

149

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

150

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

151

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

152

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 62

741.51


Art. 117

Imposizione

I veicoli stranieri sono tassati dal Cantone di stanza a partire dal giorno in cui sono
provvisti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere oppure avrebbero dovuto esserne provvisti ai sensi di quest'ordinanza.

3

Notificazione, statistica, controlli della circolazione 31

Notificazioni 311

...


Art. 118


153

312

Notificazione del rilascio di nuove licenze

Art. 119


154



Art. 120

Cambiamento del luogo di stanza 1 Se un veicolo o un rimorchio sono immatricolati in un altro Cantone, l'autorità
d'immatricolazione invia la licenza di circolazione e le targhe annullate all'autorità
del precedente Cantone di stanza che le ha rilasciate.

2 Il Cantone di stanza precedente deve trasmettere, su domanda, al nuovo Cantone di
stanza il rapporto di perizia per il veicolo e per l'eventuale odocronografo o una
copia autenticata.


Art. 121


155

Controllo federale DDPS156 dei veicoli 1 Il Controllo federale DDPS dei veicoli esercita un controllo sui veicoli a motore
ammessi alla circolazione e sui loro rimorchi.

2 Le autorità cantonali di ammissione e gli uffici federali competenti per il rilascio di
licenze federali di circolazione devono comunicare settimanalmente al Controllo
federale DDPS dei veicoli: a.

le prime ammissioni mediante il rapporto di perizia (mod. 13.20A) e una
copia dell'attestato d'assicurazione o mediante un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli; 153

Abrogato dall'art. 22 dell'O del 18 ott. 2000 sul registro ADMAS (RS 741.55).

154 Abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259).

155

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5465).

156 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Ammissione di persone e veicoli 63

741.51

b.

ogni cambiamento di detentore mediante una copia dell'attestato d'assicurazione scaduto e di quello nuovo o mediante un'altra procedura elettronica di
dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli; c.

ogni cambiamento di assicuratore di responsabilità civile (con codice) o
della targa con indicazione della data (valevole fino al ritiro dalla circolazione -valevole a partire dalla messa in circolazione mediante una copia
dell'attestato d'assicurazione o mediante un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli; d.

ogni sospensione temporanea della circolazione del veicolo mediante una
copia del vecchio attestato d'assicurazione e ogni rimessa in circolazione del
veicolo mediante una copia del nuovo attestato d'assicurazione o un'altra
procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS
dei veicoli;

e.

ogni fatto che il detentore deve notificare all'autorità giusta l'articolo 74
capoverso 5, mediante una copia dell'attestato d'assicurazione o un'altra
procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS
dei veicoli;

f.

ogni modificazione tecnica del veicolo che il detentore deve comunicare
all'autorità giusta l'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 giugno
1995157 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, mediante il
rapporto di perizia (mod. 13.20B) o un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli; g.

i ritiri definitivi dalla circolazione mediante una copia dell'attestato
d'assicurazione o un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal
Controllo federale DDPS dei veicoli; se il detentore annuncia la demolizione
del veicolo, l'attestato d'assicurazione deve essere munito della menzione
«demolizione».

3 Nel caso di rimorchi le prime ammissioni alla circolazione e le modificazioni tecniche devono essere comunicate mediante il rapporto di perizia (mod. 13.20A o B),
le modificazioni e i ritiri definitivi dalla circolazione mediante una copia della licenza di circolazione o un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal
Controllo federale DDPS dei veicoli.

4 Il Controllo federale DDPS dei veicoli è autorizzato a verificare l'esattezza e la
completezza delle comunicazioni; dopo la registrazione rispedisce i rapporti di perizia ai Cantoni e agli uffici federali. Può fissare un termine per la radiazione dal controllo dei veicoli messi fuori circolazione (banca dei dati). D'intesa con l'USTRA, la
Direzione generale delle dogane e i Cantoni, il Controllo federale DDPS dei veicoli
può prevedere deroghe alla procedura di dichiarazione.

5 Il Controllo federale DDPS dei veicoli può ordinare, se occorre, il rilevamento dei
veicoli presenti in ogni Cantone.

157

RS 741.41

Circolazione stradale 64

741.51

6 Per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge, le autorità di ammissione dei
Cantoni e della Confederazione, l'USTRA, il Ministero pubblico della Confederazione, l'Ufficio federale del genio e delle fortificazioni, l'Ufficio federale di statistica e la Direzione generale delle dogane possono, d'intesa con il Controllo federale
DDPS dei veicoli, essere collegati anche direttamente (on-line) al sistema
d'informazione sui veicoli a motore (MOFIS). L'Ufficio competente del Controllo
federale DDPS sui veicoli emana, d'intesa con l'USTRA e l'Incaricato federale della
protezione dei dati, istruzioni concernenti la procedura di dichiarazione e lo scambio
automatizzato dei dati.


Art. 122


158

Controllo da parte della Direzione generale delle dogane 1 La Direzione generale delle dogane fissa con i Cantoni le norme da applicare per il
controllo posticipato dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la LIAut, nonché per la tenuta dei controlli in generale. Essa è autorizzata ad effettuare le rispettive verifiche.

2 In caso di immatricolazione provvisoria di veicoli non sdoganati o non tassati i
Cantoni consegnano al Controllo federale dei veicoli DDPS i documenti relativi
all'esenzione, richiesti dalla Direzione generale delle dogane. D'intesa con il Controllo federale dei veicoli DDPS la Direzione generale delle dogane può prevedere
un sistema elettronico di trasmissione delle informazioni.

313

Notificazione di infrazioni e di altri fatti

Art. 123


159

Notificazione alle autorità competenti in materia di circolazione
stradale

1 Alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore sono notificati: a.

dalla polizia e dalle autorità penali, le denuncie per infrazioni alle norme
della circolazione stradale; b.

dalle autorità penali, su richiesta nei singoli casi, le condanne per infrazioni
alle norme della circolazione stradale; c.

...160

2 L'autorità competente in materia di circolazione stradale distrugge le notificazioni
concernenti denuncie e condanne giusta il capoverso 1 se è accertato che queste non
danno luogo ad alcuna misura. La conservazione delle notificazioni al fine di un
ulteriore rifiuto della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre è
comunicata per scritto all'interessato ed è limitata a due anni.

158

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli
autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

159

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2536).

160 Abrogata

dall'art. 34 dell'O del 1° dic. 1999 sul casellario giudiziale informatizzato (RS 331).

Ammissione di persone e veicoli 65

741.51

3 Se la polizia o un'autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi o di
tossicomania, lo comunica all'autorità competente in materia di circolazione stradale.


Art. 124


161

314

Informazioni desunte dai registri

Art. 125

Disposizioni generali 1 I registri e i controlli che i Cantoni e i servizi della Confederazione devono tenere
non sono pubblici.

2 Con riserva dell'articolo 126, le informazioni tolte dai registri e dai controlli possono essere date soltanto alle autorità che ne hanno bisogno d'ufficio per rilasciare
permessi, accertare fatti o giudicare nell'ambito di una procedura penale o amministrativa.

3 Chiunque, provando la sua identità, ha diritto di chiedere informazioni, che si possono desumere da registri o da controlli, concernenti la propria persona o il proprio
veicolo.

4 Le disposizioni del codice penale svizzero162 e dell'ordinanza del 21 dicembre
1973163 sul casellario giudiziale sono applicabili quando si tratta di fornire informazioni tolte dai registri delle pene tenuti dalle autorità competenti in materia di circolazione stradale o dai casellari giudiziali.


Art. 126

Informazioni concernenti immatricolazioni di veicoli 1 Il nome e l'indirizzo del detentore di una targa possono essere comunicati a chiunque.

2 Il nome del detentore di un veicolo e del suo assicuratore devono essere indicati
alle persone implicate in un incidente e, al nuovo detentore, in caso di cambio di
detentore.

3 Su domanda scritta e motivata, possono essere comunicate informazioni, tolte dalla
licenza di circolazione, alle persone che fanno valere un interesse sufficiente in vista
di una procedura.

4 Il Controllo federale DDPS dei veicoli comunica, su richiesta, all'Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 cpv. 1 LCStr.), in vista del chiarimento di incidenti con
partecipazione svizzera all'estero, quale assicuratore era obbligato in quale giorno,
per una determinata targa o veicolo, al risarcimento.164 161

Abrogato dal n. I dell'O del 13 nov. 1991 (RU 1991 2536).

162

RS 311.0

163

[RU 1974 57, 1983 34, 1991 2514, 1996 3111, 1998 1565. RU 1999 3509 art. 33].
Vedi ora l'O del 1° dic. 1999 sul casellario giudiziale informatizzato (RS 331).

164

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

Circolazione stradale 66

741.51

32

Statistica


Art. 127

Statistica dei veicoli 1 La statistica dei veicoli è tenuta dall'Ufficio federale di statistica.

2 La statistica dei veicoli comprende: a.165 l'effettivo dei veicoli a motore in circolazione il 30 settembre; b.

il numero mensile dei veicoli a motore, secondo la lettera a, immatricolati
per la prima volta;

c.

l'effettivo dei rimorchi per trasporto e di lavoro in circolazione il 30 settembre; d.

l'effettivo dei ciclomotori e dei velocipedi a fine anno; e.

il numero di ciclomotori e veicoli a motore, secondo la lettera a, importato
ogni mese.

3 In conformità di quanto previsto dall'Ufficio federale di statistica, la documentazione per la statistica dei veicoli a motore, giusta il capoverso 2 lettere a e b, è messa
a disposizione dal Controllo federale DDPS dei veicoli, mentre la documentazione
per la statistica dei rimorchi nonché dei ciclomotori e velocipedi (cpv. 2 lett. c e d),
dai Cantoni e per la statistica dell'importazione (cpv. 2 lett. e), dalla Direzione generale delle dogane.166 4 I moduli necessari per i rilevamenti statistici sono forniti dall'Ufficio federale di
statistica. Su domanda di quell'ufficio l'USTRA può disciplinare diversamente la
procedura di notificazione.


Art. 128

Statistica degli infortuni 1 La statistica degli infortuni della circolazione stradale è tenuta e pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica d'accordo con l'USTRA.

2 La statistica degli infortuni comprende: a.

gli infortuni registrati dalla polizia che hanno comportato lesioni corporali; b.167 gli infortuni registrati dalla polizia che hanno comportato danni materiali 3 I Cantoni devono segnalare mensilmente gli infortuni della circolazione stradale,
menzionati al capoverso 2, avvenuti sul loro territorio; a tale scopo essi utilizzano i
moduli rilasciati dall'Ufficio federale di statistica.

4 La statistica degli infortuni deve essere pubblicata annualmente.

165

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

166

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5465).

167

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2536).

Ammissione di persone e veicoli 67

741.51


Art. 129


168

33

Controlli della circolazione 331

Controllo da parte della polizia

Art. 130

Principi

1 Il controllo della circolazione sulle strade pubbliche incombe agli organi di polizia
competenti secondo il diritto cantonale. Resta riservato l'articolo 136 della presente
ordinanza e l'ordinanza del 24 febbraio 1967169 sulla circolazione stradale militare.

2 Gli organi di polizia agiscono aiutando ed educando gli utenti della strada; essi
impediscono ai conducenti di commettere infrazioni e fanno in modo che i contravventori siano denunciati quando è accertata una infrazione. E riservata la procedura
prevista dalla legge federale del 24 giugno 1970170 concernente le multe disciplinari
inflitte agli utenti della strada.

3 Le autorità di polizia effettuano regolarmente controlli sistematici della circolazione.

4 L'USTRA emana istruzioni sui controlli automatici della circolazione senza posti
d'intercettazione e regola la procedura da seguire.171

Art. 131

Controlli delle licenze 1 Nel traffico pubblico, il controllo delle licenze di condurre, delle licenze di circolazione e dei permessi speciali è ammesso in qualsiasi momento.

2 Fuori del traffico pubblico, la presentazione delle licenze e dei permessi è obbligatoria per consentire di chiarire le infrazioni e gli infortuni che hanno un rapporto di
tempo e di luogo con una corsa determinata.


Art. 132

Controllo del peso

Gli organi di polizia possono deviare dal loro itinerario veicoli a motore e i rimorchi
per farli pesare su bilance ufficiali.172 In caso di sovraccarico173, essi devono ordinare lo scarico del veicolo fino al peso autorizzato e sorvegliare l'operazione; i contravventori devono essere denunciati. Le tasse di pesatura possono essere addebitate
al conducente, al detentore o alla persona responsabile del sovraccarico solo se vi è
stata infrazione alle prescrizioni concernenti il peso.

168

Abrogato dall'art. 22 dell'O del 18 ott. 2000 sul registro ADMAS (RS 741.55).

169

[RU 1967 267, 1968 374, 1970 24, 1972 2083, 1974 1837, 1980 115.
RU 1983 627 art. 87 n. 7]. Ora: l'O del 17 ago. 1994 (RS 510.710).

170

RS 741.03

171 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1).

172

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

173

RU 1977 138

Circolazione stradale 68

741.51


Art. 133

Controlli della velocità L'USTRA emana istruzioni concernenti i controlli della velocità da parte degli
organi di polizia e i metodi di misurazione. Esso regola l'uso degli apparecchi automatici che servono a misurare la velocità.

a174 Controllo della manutenzione del sistema antinquinamento 1 Gli organi di polizia, fondandosi sul documento di manutenzione antinquinamento
(art. 35 cpv. 4 OETV), controllano se il detentore ha fatto effettuare il servizio di
manutenzione antinquinamento (art. 59a ONC).175 In caso di inosservanza di tale
obbligo ordinano che venga effettuato il servizio di manutenzione; pronunciano
multe disciplinari o denunciano i trasgressori.

2 Gli organi di polizia possono, nel traffico, procedere a controlli dei gas di scarico
secondo l'articolo 36 OETV, in collaborazione con l'autorità d'immatricolazione.176

Art. 134

Controllo dei diplomatici e delle persone con statuto analogo 1 I conducenti al beneficio dei privilegi e delle immunità diplomatici o consolari che
commettono infrazioni nella circolazione stradale possono essere fermati per l'accertamento dell'identità. Essi devono presentare la carta di legittimazione rilasciata
dal Dipartimento federale degli affari esteri.

2 I documenti di legittimazione come anche le licenze di condurre e di circolazione
non possono essere ritirati.

3 Le prove dell'alito e i prelievi del sangue non possono essere ordinati nei confronti
di conducenti che godono della inviolabilità illimitata.

4 La polizia impedisce la continuazione del viaggio se il conducente o il veicolo si
trovano in uno stato tale da rendere la continuazione del viaggio impossibile senza
mettere in grave pericolo la circolazione. La polizia annuncia immediatamente al
Dipartimento federale degli affari esteri le infrazioni accertate indicando il veicolo e
l'identità del conducente.


Art. 135

Accertamento dei fatti La polizia procede agli accertamenti dei fatti in caso di incidenti della circolazione
che devono essere annunciati secondo l'articolo 51 LCStr e gli articoli 54 a 56
ONC. Negli altri casi, essa deve fare gli accertamenti qualora una persona implicata
lo richieda; è riservato l'articolo 130 capoverso 2.

174

Introdotto dal n. III dell'O del 13 nov. 1985 (RU 1985 1841). Nuovo testo giusta il n. III
dell'O del 22 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 167).

175

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

176

Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Ammissione di persone e veicoli 69

741.51

332

Controllo da parte degli uffici doganali

Art. 136

Competenza degli uffici doganali 1 Gli organi dell'Amministrazione delle dogane effettuano durante il controllo doganale dei veicoli e del loro carico anche il controllo in materia di polizia stradale. Essi
hanno il diritto di ordinare gli stessi provvedimenti che gli organi cantonali di polizia.

2 Il controllo in materia di polizia stradale effettuato dagli uffici doganali concerne
in particolare l'osservanza delle prescrizioni concernenti il peso, le dimensioni, le
garanzie di sicurezza, l'assicurazione e l'immatricolazione dei veicoli come anche le
licenze di condurre, il divieto di circolare la domenica e la notte, la durata del lavoro
e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, l'età minima e lo stato
del conducente. Il controllo è effettuato nei confronti di veicoli e conducenti che entrano e lasciano la Svizzera.

3 Le autorità cantonali di polizia appoggiano gli organi doganali nello svolgimento
dei compiti di polizia stradale; esse prendono i provvedimenti necessari, particolarmente in prossimità del confine, per prevenire infrazioni nell'ambito della circolazione internazionale.


Art. 137

Procedura

1 Se gli organi doganali, effettuando controlli di polizia stradale, costatano che sono
state commesse infrazioni oppure che non sono eseguiti i loro ordini, impediscono al
conducente di continuare la corsa e chiedono l'intervento del posto di polizia cantonale più vicino. Se non possono entrare in contatto con la polizia cantonale, gli
organi doganali redigono il rapporto di denuncia e lo consegnano, unitamente ai
mezzi di prova di cui dispongono, come i bollettini di pesatura, le dichiarazioni
doganali ecc., al comando di polizia competente per avviare la procedura penale.

2 D'intesa con la Direzione generale delle dogane, l'USTRA emana istruzioni concernenti l'esecuzione dei controlli di polizia stradale da parte degli organi doganali.

333

Accertamento dell'ebrietà

Art. 138

Principi

1 Per l'accertamento dell'ebrietà, l'analisi del sangue è il sistema adatto d'indagine
al quale i conducenti di veicoli e le persone coinvolte in un incidente devono sottoporsi in virtù dell'articolo 55 LCStr.

2 L'analisi del sangue deve essere eseguita se esistono indizi di ebrietà o se persone
lo richiedono per discolparsi. Se non è possibile stabilire quale, tra più persone, conduceva il veicolo, tutte possono essere sottoposte all'analisi del sangue.

3 Per un primo controllo, può essere adoperato un etilometro. Non sono fatti altri
esami se l'analisi dell'alito prova un tasso alcoolemico inferiore a 0,6 grammi per
mille.

Circolazione stradale 70

741.51

4 La persona sospetta che rifiuta di sottoporsi al prelievo del sangue o all'esame
medico complementare deve essere informata sulle conseguenze del rifiuto (art. 91
cpv. 3 LCStr).

5 Se vi sono ragioni importanti, il sangue può essere prelevato nonostante l'opposizione del sospettato.

6 Sono riservate le disposizioni più complete dei codici cantonali di procedura come
anche l'accertamento dell'ebrietà in base allo stato e al comportamento del sospettato o alle indicazioni ottenute sulla quantità di alcool consumato ecc., in particolare
ove l'analisi del sangue non possa essere eseguita.


Art. 139

Prelievo del sangue

1 Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la responsabilità di un medico, da un ausiliario qualificato che egli ha designato. La persona sospetta può, in
più, rivolgersi a un medico di sua scelta se ciò non cagiona ritardo.

2 L'ordine di prelevare il sangue è impartito o è per lo meno confermato per iscritto.
Il medico incaricato decide se, eccezionalmente, in considerazione dello stato di
salute della persona sospetta, convenga rinunciare al prelievo.

3 Il sangue deve essere prelevato con strumenti sterilizzati mediante bollitura o con
il calore, con raggi gamma, ultrasuoni o altri metodi fisici; si dovrà evitare tutto
quanto potrebbe falsare il risultato dell'analisi.

4 La persona sospetta che pretende di aver consumato dell'alcool una mezz'ora o tre
quarti d'ora prima del prelievo del sangue, deve essere sottoposta, almeno un quarto
d'ora dopo, a un secondo prelievo del sangue.

5 Il recipiente contenente il sangue deve essere munito delle iscrizioni necessarie,
messo in un imballaggio adatto al trasporto e inviato per l'esame, per la via più rapida, a un istituto riconosciuto. Fino a quando non vi è la possibilità di spedirlo, il
sangue deve essere conservato in un refrigeratore. Della spedizione si occupa di
regola la polizia la quale deve indicare in un rapporto le circostanze che hanno
indotto a ordinare il prelievo del sangue.


Art. 140

Esame medico

Il medico incaricato di prelevare il sangue deve inoltre esaminare se la persona
sospetta presenta indizi di ebrietà che possono essere costatati con mezzi medici.


Art. 141

Analisi del sangue; perizia 1 L'analisi del sangue deve essere effettuata da un istituto che dispone delle necessarie installazioni e che garantisce un esame irreprensibile. L'USTRA designa, su
proposta dei Cantoni, gli istituti che adempiono queste condizioni e può far controllare la loro attività.

Ammissione di persone e veicoli 71

741.51

2 L'analisi deve essere effettuata secondo due metodi fondamentalmente differenti.
Se i risultati variano in maniera sensibile, l'analisi deve essere ripetuta. Circa i
diversi stadi dell'analisi, deve essere tenuto un protocollo. Il tasso alcoolemico deve
essere indicato in grammi per mille.

3 Se la persona sospetta lo richiede o se sussistono dubbi sul risultato dell'analisi,
deve essere chiesto il parere di un perito in medicina legale.

4 Il perito in medicina legale deve tener conto del rapporto medico e di quello della
polizia e motivare le sue conclusioni. Se necessario, un perito (chimico) deve esprimersi sull'esattezza delle analisi e sulle possibilità di errori.


Art. 142

Moduli

1 Per la conferma scritta dell'ordine di prelevare il sangue e per il rapporto di polizia
(art. 139 cpv. 2 e 5), si adopera il modulo previsto nell'allegato 8.

2 L'esame medico complementare (art. 140) si estende alle constatazioni menzionate
nel modulo previsto nell'allegato 9.

4

Disposizioni penali

Art. 143

Conducenti di veicoli a motore; targhe 1. Chi conduce, prima di aver raggiunto l'età minima richiesta, un veicolo a motore,
per il quale non è necessaria la licenza di condurre, è punito con una multa.

2. Chi conduce, nonostante il divieto di farne uso, un veicolo a motore, per il quale
non è necessaria la licenza di condurre, è punito con l'arresto e la multa.

3. Chi, come titolare di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre, di una licenza di circolazione o di un permesso non annuncia entro il termine
i fatti che rendono necessaria una modifica o la sostituzione di questi documenti o,
in caso di cambiamento di domicilio, non annuncia tempestivamente il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio svizzero,177 chi non restituisce
entro il termine all'autorità il duplicato di una licenza dopo averne ritrovato
l'originale,

è punito con la multa fino a cento franchi.

4. Chi appone una sigla «CD» o «AT» separata al suo veicolo o fa uso di una sigla
«CC» separata, senza esserne autorizzato, è punito con la multa fino a cento franchi.

5. I fabbricanti di targhe che consegnano targhe direttamente a detentori di veicoli
sono puniti con l'arresto o la multa.

177

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

Circolazione stradale 72

741.51


Art. 144

Tirocinio di conducente d'autocarro Il maestro di tirocinio che non annuncia l'interruzione del tirocinio del suo apprendista è punito con la multa.


Art. 145

Conducenti di ciclomotori 1. e 2. ...178

3. Chi conduce un ciclomotore senza la licenza di circolazione o la targa necessarie,
chi permette a terzi di usare un ciclomotore senza targhe o senza licenza di circolazione,
chi fa uso di un ciclomotore provvisto illegalmente di una licenza di circolazione, è punito con l'arresto o la multa.

4. Chi conduce un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione prescritta sulla responsabilità civile,
chi lascia usare ad altri un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione prescritta sulla responsabilità civile, è punito con la multa.179 5. Il detentore di un ciclomotore che non annuncia entro il termine il cambiamento
di detentore e la sostituzione del veicolo,
il titolare di una licenza di condurre per ciclomotori che non notifica tempestivamente una circostanza che esige la modificazione o la sostituzione di questo documento, è punito con la multa.180

Art. 146

Insegnamento delle norme della circolazione Chi, senza scusarsi, non dà seguito ad una convocazione che lo obbliga a seguire
l'insegnamento delle norme della circolazione, è punito con l'arresto o la multa.


Art. 147

Conducenti provenienti dall'estero 1. Chi conduce con una licenza di condurre straniera, o fa uso di un veicolo provvisto di licenza di circolazione straniera e targhe straniere, sebbene avesse dovuto
procurarsi licenze e targhe svizzere,
chi conduce un ciclomotore, una motoleggera, un motoveicolo fino a 125 cm3 di
cilindrata o un rimorchio in provenienza dall'estero, senza licenza di circolazione e
senza targhe, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere, 178 Abrogati dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259).

179

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1387).

180

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1387).

Ammissione di persone e veicoli 73

741.51

chi conduce un veicolo straniero non provvisto del segno distintivo del paese d'immatricolazione,
è punito con la multa.181 2. ...182.


Art. 148

Maestro conducente

1. Il maestro conducente o il proprietario di una scuola di guida che non hanno
annunciato l'apertura della scuola o l'impiego di maestri conducenti,
chiunque non si conforma alle disposizioni concernenti la durata del lavoro o il
divieto di consumare alcool,
chiunque non ha tenuto i documenti di controllo prescritti oppure ostacola i controlli,
chiunque non ha equipaggiato i veicoli, che servono alla scuola guida, di comandi
doppi per il freno a pedale e la frizione nonché di un retrovisore supplementare, è punito con l'arresto o la multa.

2. Il maestro conducente che dà lezioni di guida per quanto la licenza per maestro
conducente gli sia stata revocata o che durante il periodo di revoca della licenza di
condurre partecipa a corse di scuola guida è punito con l'arresto di almeno dieci
giorni e la multa.

3. Chiunque è titolare di una licenza per maestro conducente per l'insegnamento
teorico, ed esercita la sua attività a titolo indipendente,
chiunque forma allievi con l'ausilio di simulatori di guida senza essere in possesso
del permesso richiesto,
chiunque dirige una scuola di guida senza essere titolare della licenza per maestro
conducente e senza permesso, è punito con l'arresto o la multa.


Art. 149

Noleggiatori di veicoli a motore Chiunque cede a nolo a titolo professionale veicoli a motore a persone che li conducono loro stesse e non tiene l'elenco obbligatorio dei locatari o nega agli organi di
controllo la possibilità di prenderne visione è punito con l'arresto o la multa.

5

Disposizioni finali

Art. 150

Esecuzione

1 Le autorità cantonali hanno libertà di scegliere la forma da dare ai moduli contenuti negli allegati 2 a 4 nonché 8 e 9.

181

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

182

Abrogato dal n. II dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 535).

Circolazione stradale 74

741.51

2 L'USTRA emana direttive riguardo alle esigenze concernenti forma, contenuto,
aspetto, materiale e stampa per:183 a.

licenze per allievo conducente; b.184 licenze di condurre; c.

licenze di circolazione, incluse licenze di circolazione per ciclomotori; d.

licenze per maestro conducente; e.

permessi per formare apprendisti conducenti di autocarri; f.

permessi speciali.185 3 Le iscrizioni nelle licenze e nei permessi possono essere fatte solo da autorità o da
persone autorizzate per iscritto. Le iscrizioni successive che hanno per effetto di giustificare, modificare o sopprimere diritti o obblighi, non fondate su una decisione
firmata e notificata separatamente al titolare, devono essere munite del bollo dell'autorità competente e della firma.

4 Un duplicato della licenza di circolazione che l'autorità può contrassegnare come
tale può essere rilasciato soltanto se la perdita dell'originale è stata confermata per
scritto. Il titolare deve restituire il duplicato all'autorità entro 14 giorni dopo il ritrovamento dell'originale.186 5 L'USTRA può:187

a.

modificare i requisiti medici dopo aver consultato la Federazione dei medici
svizzeri;

b.

pubblicare per i medici di fiducia istruzioni sull'esecuzione degli esami
medici destinate all'uso ufficiale; c.188 fissare un metodo uniforme per le visite secondo gli articoli 9 capoverso 1, 11a e 27;

d.

fissare le esigenze che i conducenti di veicoli a motore devono soddisfare in
materia di psicologia del traffico; e.189 modificare i termini fissati per il riconoscimento delle targhe e delle licenze straniere nonché rinunciare alla corsa di controllo giusta l'articolo 44 capoverso 1 e all'esame teorico giusta l'articolo 44 capoverso 2 nei confronti di
conducenti di Stati che, in materia di formazione ed esame, pongono esigenze analoghe a quelle che vigono in Svizzera; 183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

185 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

189

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

Ammissione di persone e veicoli 75

741.51

f.

emanare direttive concernenti la formazione e l'esame dei maestri conducenti.

6 L'USTRA può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza e, in
casi particolari, permettere deroghe a certe disposizioni. Esso prende decisioni
d'ordine generale, di regola, dopo aver consultato i Cantoni e specialisti della materia.

7 L'USTRA riconosce come corsi per condurre trattori ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 i corsi di perfezionamento durante i quali ai partecipanti sono insegnate la
necessaria comprensione di base della dinamica di condotta per la guida nella circolazione e la padronanza del veicolo. L'USTRA emana direttive sull'esecuzione di
questi corsi.190

8 In casi motivati, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 115 capoverso 1 lettera d, l'Amministrazione federale delle dogane può autorizzare trasporti interni con
veicoli esteri, sempre che sia garantita la riscossione della tassa dovuta.191

Art. 151

Disposizioni transitorie 1 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformi all'allegato 10
possono già essere rilasciate a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
a partire dal 1° luglio 1977, il loro rilascio è obbligatorio. Le licenze rilasciate
secondo le vecchie prescrizioni danno diritto a condurre veicoli come finora; esse
dovranno essere sostituite con licenze conformi all'allegato 10 quando l'autorità lo
ordina ai detentori; i Cantoni vigileranno a che tutte le licenze rilasciate secondo il
diritto anteriore siano sostituite entro il 31 dicembre 1995.192 Rilasciando nuove
licenze ai vecchi conducenti, si devono osservare le norme seguenti: a.

i titolari di una licenza per allievo conducente, rilasciata secondo le vecchie
prescrizioni, sostengono l'esame di conducente secondo le norme in vigore
fino ad ora; ai candidati che hanno superato l'esame è rilasciata una licenza
di condurre conforme all'allegato 10 per le corrispondenti nuove categorie
di veicoli;

b.

le vecchie licenze di condurre devono essere sostituite con nuove licenze che
menzionano le categorie di veicoli e i permessi corrispondenti alle iscrizioni
della vecchia licenza; c.

i titolari di vecchie licenze di condurre beneficiano dei diritti stabiliti dalla
presente ordinanza;

d.

la categoria di licenza di condurre prescritta dalla presente ordinanza è rilasciata senza esami di conducente alle persone che conducevano fino ad ora
macchine semoventi la cui velocità massima è superiore a 40 km/h; questa
licenza è limitata alle macchine semoventi; 190 Introdotto dal n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

191 Introdotto

dall'art. 59 n. 3 dell'O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 641.811).

192

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. III cpv. 3 dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

Circolazione stradale 76

741.51

e.

la licenza di condurre, necessaria secondo la presente ordinanza, è rilasciata
senza esami ai conducenti di veicoli a motore agricoli, attualmente sprovvisti
di licenza di condurre di una qualsiasi categoria, alla condizione che ne facciano domanda entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza; trascorso questo termine, la licenza di condurre è rilasciata soltanto
dopo un esame teorico semplificato.

2 I conducenti di ciclomotori che compiono i quattordici anni dopo il 30 giugno
1977 e che non sono titolari di una licenza di condurre di una categoria qualsiasi
devono essere in possesso della licenza di condurre per ciclomotori. Coloro che
compiono i quattordici anni avanti il 1° luglio 1977 e che non posseggono una
licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono procurarsi, entro il 1° gennaio
1980, la licenza di condurre per ciclomotori che fino a quella data sarà loro rilasciata
senza esame. Trascorso detto termine, la licenza di condurre per ciclomotori è rilasciata conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

3 Restano valevoli i permessi rilasciati secondo l'attuale diritto a maestri conducenti
di scuole di guida o a maestri conducenti della Confederazione per esercitare la loro
attività senza una licenza per maestro conducente.

4 Le targhe munite di un segno speciale, previsto nell'articolo 82 capoverso 2 lettere
b e c, sono rilasciate a partire dal 1° luglio 1977. Le targhe attuali per veicoli da
noleggio, le targhe professionali e le targhe di prova, devono essere sostituite con
targhe munite di un segno speciale entro il termine di tre anni a partire dall'entrata
in vigore della presente ordinanza.

5 Le targhe di formati anteriori devono essere sostituite quando l'autorità competente lo ordini ai detentori.193 6 I ciclomotori importati o costruiti in Svizzera dopo il 1° gennaio 1978 devono
essere muniti di una licenza di circolazione e di targhe conformi alla presente ordinanza.194 I ciclomotori importati prima di tale data sono ammessi secondo le norme
del diritto precedente (etichetta, contrassegno trasferibile dell'assicurazione) fino al
31 dicembre 1983, a condizione che il detentore presenti la licenza rilasciata secondo il precedente diritto o il ciclomotore munito dell'etichetta; a partire dal 1° gennaio 1984, anche questi ciclomotori saranno immatricolati sulla base un esame successivo conforme alla presente ordinanza. I Cantoni possono applicare la presente
ordinanza già avanti il 1° gennaio 1984 ai ciclomotori ammessi secondo il precedente diritto e contestati in occasione di esami. Se un ciclomotore è stato ammesso
secondo le norme del diritto precedente in virtù di un certificato di controllo,
quest'ultimo dev'essere sempre portato seco.195 7 Se ragioni impellenti lo esigono, il Dipartimento può prorogare i termini fissati
dalle presenti disposizioni transitorie e se necessario emanare norme transitorie per
altri casi.

193

Nuovo testo giusta il n. III cpv. 3 dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

194

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1753).

195

Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1753).

Ammissione di persone e veicoli 77

741.51

8 Se norme in vigore fino ad ora rimangono applicabili in virtù delle disposizioni
transitorie, restano applicabili anche i provvedimenti e le pene in vigore sinora.

a196 Disposizioni transitorie relative alla modificazione
del 19 giugno 1995

1 I titolari di una licenza di condurre, rilasciata secondo il diritto in vigore finora,
beneficiano dei diritti introdotti dalla presente modificazione dell'ordinanza, anche
senza iscrizione nella licenza.

2 I conducenti titolari soltanto della licenza di condurre F possono chiedere all'autorità d'inserirvi un'iscrizione che li autorizzi a condurre veicoli la cui velocità massima non superi i 45 km/h.

3 Le prescrizioni attuali possono continuare ad essere applicate per i veicoli a motore
immatricolati prima del 1° ottobre 1995 che, giusta il nuovo diritto, sono qualificati
come quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore o tricicli a motore.

b197 Disposizioni transitorie alla modifica dell'11 aprile 2001 1 I titolari della licenza di condurre della categoria B limitata a veicoli piccoli, per le
corse nel traffico internazionale possono chiedere la cancellazione della rubrica 05.
La limitazione decade nel traffico interno anche senza cancellazione.

2 Le targhe contrassegnate con la lettera «V» devono essere sostituite entro un anno
dall'entrata in vigore dell'articolo 82 capoverso 2 modificato da targhe della serie
ordinaria. Su richiesta, il detentore può chiedere la cancellazione dell'iscrizione
«veicolo da noleggio».

Art. 151c198 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2001 1 La licenza di condurre della categoria D limitata a un determinato percorso in virtù
dell'articolo 11 capoverso 5 del diritto previgente dà al titolare il diritto di condurre
torpedoni, nella stessa misura che in passato.

2 La limitazione è soppressa se l'idoneità alla guida senza limitazioni di torpedoni è
stabilita in un esame pratico di guida con un veicolo per l'esame della categoria D
(all. 12 n. V). A questo esame è ammesso chi ha condotto un siffatto veicolo durante
un anno nel traffico regionale di linea oppure dimostra di aver concluso la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 2.199 196

Introdotto dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per
i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

197

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

198

Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1821).

199

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

Circolazione stradale 78

741.51

d200 Disposizioni transitorie alla modifica del 3 luglio 2002 1 La portata delle autorizzazioni rilasciate anteriormente è mantenuta, tranne per i
titolari della licenza di condurre della vecchia categoria C per il trasporto non professionale di persone in torpedone.

2 È rilasciata una nuova licenza di condurre: a.

se sono constatate modifiche delle circostanze ai sensi dell'articolo 26; b.

alla scadenza della durata della revoca, se è stato revocata una licenza di
condurre secondo il diritto anteriore.

3 Se contro il titolare di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre secondo il diritto anteriore è decisa la revoca dell'autorizzazione a condurre
veicoli a motore di una categoria o sottocategoria secondo il nuovo diritto, senza che
in pari tempo sia stata vietata la guida di veicoli a motore di categorie speciali,
l'autorizzazione a condurre veicoli a motore della categoria speciale F rimane valida
soltanto per i veicoli a motore menzionati nell'articolo 3 capoverso 3.

4 Per il rilascio della licenza di condurre a titolari della licenza per allievo conducente secondo il diritto anteriore si applica la procedura secondo il diritto anteriore.
I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 devono
frequentare la formazione pratica di base secondo l'articolo 19.

5 I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 possono,
con un permesso dell'autorità d'ammissione: a.

eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoria A con una
potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del
motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg; b.

eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoria A con una
potenza del motore di oltre 25 kW o un rapporto tra potenza del motore e
peso a vuoto superiore a 0,16 kW/kg se hanno già compiuto 25 anni d'età.

6 I veicoli adatti all'esame delle categorie C, D e CE, che adempiono i requisiti
secondo il diritto anteriore, devono adempiere i nuovi requisiti entro il 1° gennaio
2006.

7 La vecchia categoria A1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre,
a condurre motoveicoli della nuova categoria A con una potenza del motore non
superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore
a 0,16 kW/kg. Questa limitazione viene abrogata su richiesta del titolare della
licenza se questi dimostra una pratica biennale di guida con motoveicoli della vecchia categoria A1 oppure ha già compiuto 25 anni d'età e ha superato l'esame pratico di conducente con un motoveicolo con una potenza del motore di almeno 35 kW.
L'autorità d'ammissione rilascia la corrispondente licenza per allievo conducente.

8 La vecchia categoria C1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre,
a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1 e C1E e autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli del servizio antincendio di oltre 7500 kg.

200

Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Ammissione di persone e veicoli 79

741.51

9 La vecchia categoria D1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre,
a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1, C1E, D1 e D1E nonché
al trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25.

10 La vecchia categoria D2 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie D1 e D1E, limitata alla
guida di furgoncini fino a 3500 kg per il trasporto non professionale di persone. La
limitazione ai furgoncini fino a 3500 kg non si applica ai titolari di una licenza di
condurre della vecchia categoria C1. La limitazione viene tolta con l'ottenimento
della nuova categoria C1. L'obbligo della visita di controllo secondo l'articolo 27
capoverso 1 lettera a numero 1 vige soltanto per titolari di una licenza di condurre
della sottocategoria D1 non limitata.

11 La vecchia categoria F autorizza, dopo il rilascio di una nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore della nuova categoria speciale F nonché della
nuova sottocategoria A1, limitata a motoveicoli con una velocità massima di
45 km/h.

12 L'obbligo della visita di controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera b non
si applica alle persone già titolari di una licenza di condurre per ciclomotori.

13 I titolari delle sottocategorie C1 e D1 sono dispensati dall'esame teorico complementare secondo l'articolo 21 soltanto se le hanno già acquisite sul fondamento di
un esame secondo l'allegato 11 numero II.2.

14 La vecchia categoria C senza l'autorizzazione di trainare rimorchi della categoria
E con veicoli a motore della categoria C (vecchia rubrica 09), autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre le nuove categorie BE e DE nonché
le nuove sottocategorie C1E e D1E, qualora sia stata rilasciata una licenza di condurre per il corrispondente veicolo trattore.


Art. 152

Modificazione del diritto vigente 1. L'ordinanza del 20 novembre 1959201 concernente la responsabilità civile e

201

RS 741.31. Ora: O sull'assicurazione dei veicoli. Le modificazioni qui appresso sono
inserite nell'O menzionata.

Circolazione stradale 80

741.51

2. L'ordinanza d'esecuzione del 6 luglio 1961202 della legge federale sulle imprese


Art. 153

Abrogazione di disposizioni attuali Tutte le disposizioni contrarie alla presente ordinanza sono abrogate alla data della
sua entrata in vigore, in particolare: a.

Decreto del Consiglio federale del 10 maggio 1957203 concernente la circolazione internazionale degli autoveicoli; b.

Decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 1960204 concernente i controlli
della circolazione stradale; 202

RS 744.211. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

203

[RU 1957 432] 204

[RU 1960 1233, 1971 1200]

Ammissione di persone e veicoli 81

741.51

c.

Decreto del Consiglio federale del 3 dicembre 1965205 concernente i requisiti ai quali devono soddisfare i veicoli adoperati per le scuole di guida e per
gli esami di guida;

d.

Decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 1966206 concernente i veicoli
a motore e i conducenti provenienti dall'estero; e.

Decreto del Consiglio federale del 10 gennaio 1967207 concernente le
licenze per allievo conducente per gli apprendisti conducenti di autocarri; f.

Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1967208 concernente la forma delle licenze per i veicoli a motore e per i loro conducenti; g.

Decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1968209 concernente
l'accertamento dell'ebrietà degli utenti della strada; h.

Decreto del Consiglio federale del 22 gennaio 1969210 concernente le targhe
per i veicoli a motore dei beneficiari di privilegi o immunità diplomatiche o
consolari;

i.

Decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1969211 concernente i maestri
conducenti e le scuole di guida; k.

Decreto del Consiglio federale del 27 agosto 1969212 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della legge federale sulla circolazione
stradale;

l.

Decreto del Consiglio federale del 28 aprile 1971213 concernente i requisiti
medici minimi per i conducenti di veicoli e l'esame medico; m.

Articolo 20 dell'ordinanza del 6 luglio 1951214 sulle filovie.


Art. 154

Entrata in vigore

1 L'articolo 19 non si applica ai conducenti che si sono annunciati per l'esame di
conducente avanti il 1° marzo 1977.

2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1977.

205

[RU 1965 1037] 206

[RU 1966 353] 207

[RU 1967 45, 1973 949 n. II] 208

[RU 1967 1713] 209

[RU 1968 263] 210

[RU 1969 170, 1971 1284] 211

[RU 1969 475, 1971 1360] 212

[RU 1969 811 1138, 1971 479 art. 10 cpv. 2 716, 1972 535, 670 art. 7 cpv. 2,
1973 2155 n. II, 1974 57 art. 25] 213

[RU 1971 479] 214

RS 744.211

Circolazione stradale 82

741.51

Disposizioni finali della modificazione del 15 aprile 1987215 1 I Cantoni mettono a disposizione le targhe munite di un rivestimento riflettente al
più tardi a partire dal 1o gennaio 1988.

2 Le targhe per l'immatricolazione provvisoria che scadranno nel 1988 possono essere rilasciate conformemente alle prescrizioni attuali.

Disposizioni finali della modificazione del 13 febbraio 1991216 1 Le persone che hanno l'età minima richiesta e presentano innanzi il 1° gennaio
1993 una domanda di licenza per allievo conducente delle categorie A, A1, A2, B, C,
C1 o D2 non sono tenute a seguire il corso di teoria della circolazione conformemente all'articolo 17a o la formazione pratica di base conformemente all'articolo 17b.

2 Fatta salva la cifra 3, le licenze per maestro conducente rilasciate innanzi il 1° gennaio 1992 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida come finora se, nell'ambito del loro perfezionamento professionale, hanno seguito entro il 31 dicembre
1992 un corso sull'insegnamento della teoria della circolazione. L'attestato di partecipazione al corso deve essere inoltrato all'autorità cantonale competente. Se il corso non è stato frequentato entro i termini, l'autorizzazione scade il 31 dicembre
1992 e la licenza per maestro conducente è revocata.

3 Le licenze per maestro conducente della categoria I rilasciate innanzi il 1° giugno
1991 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida di motoveicoli e a rilasciare i
certificati conformemente all'articolo 17b se sono titolari della licenza di condurre
della categoria A e si sono perfezionati al fine di poter impartire lezioni ai motociclisti.

4 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformemente al nuovo
allegato 10 possono essere rilasciate dal momento dell'entrata in vigore della presente modificazione; devono però esserlo a contare dal 1o gennaio 1992.

5 I titolari di licenze di condurre rilasciate secondo le prescrizioni previgenti possono
far valere i diritti introdotti con la presente modificazione senza cambiare la licenza.

6 I veicoli per gli esami di guida delle categorie C e C + E rispondenti alle esigenze
del diritto previgente possono essere utilizzati sino al 31 dicembre 1995; tuttavia il
peso effettivo della combinazione di veicoli utilizzata per l'esame di guida della
categoria C + E non deve essere inferiore a 15 t.

Disposizioni finali della modificazione del 13 novembre 1991217 1 Sono iscritte nel registro dei provvedimenti amministrativi (ADMAS) presso
l'USTRA le ammonizioni pronunciate a contare dal 1° gennaio 1993. Le autorità
giudiziarie nelle procedure per reati perpetrati in materia di circolazione stradale e le 215

RU 1987 628

216

RU 1991 982

217

RU 1991 2536

Ammissione di persone e veicoli 83

741.51

autorità amministrative federali e cantonali competenti per rilasciare e revocare le
licenze di circolazione possono, nei singoli casi, chiedere all'autorità competente in
materia di circolazione stradale del domicilio attuale o precedente del conducente di
comunicare loro le ammonizioni antecedentemente pronunciate, per consentire la
valutazione dei precedenti di un conducente.

2 Le iscrizioni fatte secondo il diritto vigente nei registri cantonali in merito a condanne per reati in materia di circolazione stradale devono essere radiate entro il
1° gennaio 1997. Anche prima di questa data non possono più essere annunciate alle
autorità giudiziarie simili iscrizioni e le autorità competenti in materia di circolazione stradale non possono tenerne conto se sono intercorsi più di cinque anni tra
l'infrazione attuale e quella precedente.

Disposizione finale della modificazione del 7 marzo 1994218 I Cantoni possono utilizzare ancora per due anni i formulari per permessi speciali
allestiti conformemente al diritto vigente.

Disposizione finale della modificazione del 6 giugno 1994219 Chiunque abbia annunciato per l'esame del tipo, presentando tutta la documentazione necessaria, o importato veicoli, parti di veicolo o apparecchi, prima dell'entrata
in vigore della presente modificazione, sottostà all'attuale disciplinamento.

218

RU 1994 726

219

RU 1994 1342

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Ammissione di persone e veicoli 87

741.51

Allegato 2

Certificato medico (art. 7, 49 e 65)

Per il medico Confederazione svizzera Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale Certificato medico concernente l'idoneità di Da riempire e bollare dall'autorità Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Professione:

Comune d'origine:
(Per gli stranieri: Paese d'origine) Domicilio:

Via:

come conducente di veicoli a motore del gruppo

come conducente di ciclomotori o di veicoli per i quali non è necessaria la
licenza di condurre*

come maestro conducente* - maestro conducente per l'insegnamento teorico*

come esperto della circolazione*

Risultati dell'esame medico A. Dati anamnestici importanti B. Accertamenti 1

Costituzione generale (tipo di costituzione) 11

Statura (senza scarpe): Peso (senza indumenti): 12

Il candidato dà l'impressione di essere sano*/malato* *

Sottolineare quanto conviene.

Circolazione stradale 88

741.51

2

Sistema nervoso Riflessi:

Atetosi:

Senso della posizione e dell'equilibrio: Alterazioni psico-mentali: 3

Vista

31

Acuità visiva:
a destra

non corr.

corr.

a sinistra

non corr:

corr:

32

Senso cromatico:

33

Campo visivo:

a destra:

a sinistra:

34

Anomalie o malattie degli occhi: 35

Visione monoculare: congenita:
dovuta ad infortunio:
dovuta a malattia:

4

Udito

41

Voce di conversazione: a destra:

a sinistra:

42

Malattie dell'orecchio interno o medio: 5

Gabbia toracica e colonna vertebrale Deformazioni, difformità, irrigidimenti: 6

Organi respiratori 61

Vie respiratorie superiori e inferiori: 62

Polmoni:

7

Cuore e vasi sanguigni 71

Area cardiaca (matità relativa, battito della punta): 72

Battiti cardiaci, ev. soffi: 73

Ritmo cardiaco in riposo: dopo 10 flessioni sui ginocchi: tempo di ricupero:

74

Pressione arteriosa (sistolica e diastolica):

Ammissione di persone e veicoli 89

741.51

8

Addome e organi del ricambio 81

Organi della digestione: 82

Organi urogenitali, compresa l'analisi dell'urina circa la presenza
di albumina e di zucchero: 83

Sistema endocrino:

84

Ernie, prolassi:

9

Membra

91

Anomalie, mutilazioni: 92

Turbe funzionali:

10

Il candidato deve essere inviato da uno specialista? Sì*/No*

Luogo e data:

Firma del medico:

*

Sottolineare quanto conviene.

Circolazione stradale 90

741.51

Allegato 3221 Rapporto medico (Art. 7, 49 e 65)

Per l'autorità che rilascia la licenza Confederazione svizzera Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale Rapporto del medico concernente l'idoneità di Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Professione:

Comune d'origine:
Per gli stranieri: Paese d'origine) Domicilio:

Via:

Come conducente di veicoli a motore del gruppo a

Come conducente di ciclomotori o di veicoli per i quali non è necessaria la
licenza di circolazione* Come maestro conducente* - maestro conducente per l'insegnamento teorico*

Come esperto della circolazione*

Indicazioni determinanti per il giudizio del medico:* 1

Il candidato è idoneo a condurre 11

veicoli del terzo gruppo (cat. A, A1, A2, B, C1, D2, F, G) Sì*/No*

12

veicoli del secondo gruppo (cat. C, D1) Sì*/No*

13

veicoli del primo gruppo (cat. D) Sì*/No*

14

Ciclomotori o veicoli per i quali non è necessaria la licenza di
condurre

Sì*/No*

*

Sottolineare quanto conviene.

221 Aggiornato giusta il n. II dell'O del 13 feb. 1991 in vigore dal 1o giu. (RU 1991 982).

Ammissione di persone e veicoli 91

741.51

2

Il candidato è idoneo come 21

maestri conducenti (cat. I, II e IV) Sì*/No*

22

maestro conducente per l'insegnamento teorico (cat. III) Sì*/No*

23

Esperto della circolazione Sì*/No*

3

Il candidato è idoneo purchè si sottoponga alle seguenti condizioni speciali
mediche

4

Ripetizione dell'esame ogni ......... anni da parte del medico di fiducia*/
medico di casa*

5

Altre osservazioni: Luogo e data:

Firma del medico:

*

Sottolineare quanto conviene.

Circolazione stradale 92

741.51

Allegato 4222 (Art. 11)

Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza
di condurre

1

Dati personali Cognome (anche cognome da
nubile):

Nome:

Eventuali cognomi precedenti: Cognome dei genitori: Data di nascita
(giorno/mese/anno):

Indirizzo esatto:

NPA/Domicilio:

Comune di origine
(stranieri: Paese di origine) Domicilio precedente: fino al:

Firma:

Foto formato passaporto (31

×25 cm)

Campo del modulo
per lo scanning della firma 222

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 3259).

Ammissione di persone e veicoli 93

741.51

si candida al rilascio di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre della(e) categoria(e): A

B

C

D

BE

CE

DE

della(e) sottocategoria(e): A1 B1

C1

D1

C1E

D1E

della(e) categoria(e)
speciale(i):

F

G

M

o di un permesso per il trasporto professionale di persone
(Descrizione delle categorie della licenza: cfr. allegato) Il richiedente dichiara:

2

Licenze già rilasciate 2.1

Possedete o avete posseduto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone?

No

2.2

In caso affermativo, per quale(i) categoria(e) di veicolo?
..........................................................................................................................

2.3

Da quale Cantone o Stato è stata(o) rilasciata(o)?
..........................................................................................................................

2.4

Data del rilascio:
..........................................................................................................................

2.5

In caso di conversione della licenza di condurre straniera: in quale Stato ha
superato l'esame di conducente?
..........................................................................................................................

3

Pratica di guida Categoria D, sottocategoria D1, permesso per il trasporto professionale di
persone

Dispone di una pratica di guida con veicoli delle categorie risp. sottocategorie e in caso affermativo da quanto tempo? B

anni

mesi

B1

anni

mesi

C

anni

mesi

C1

anni

mesi

F

anni

mesi

Filobus

anni

mesi

Circolazione stradale 94

741.51

4

Pene/provvedimenti 4.1

È in corso contro di voi un procedimento penale? sì

no

4.2

La licenza per allievo conducente, la licenza di
condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone vi è già stata revocata o negata o
la guida di un veicolo vi è già stata vietata? sì

no

5

Malattie, infermità e dipendenze 5.1

Soffrite di una delle malattie seguenti non completamente guarita: - malattia degli organi respiratori?..................................................................

- malattia cardiaca o dei vasi sanguigni? ........................................................

- malattia renale? ............................................................................................

- malattia nervosa?..........................................................................................

- malattia degli organi dell'addome? ..............................................................

- conseguenze di un infortunio? .....................................................................

5.2

Soffrite o avete sofferto di: - casi di svenimento? ......................................................................................

- stati di debolezza? ........................................................................................

- dipendenze (alcool, stupefacenti, medicamenti)? .........................................

- malattie psichiche? .......................................................................................

- epilessia o crisi analoghe? ............................................................................

- sordità?.........................................................................................................

5.3

La vostra pressione arteriosa è troppo alta o troppo bassa

?

5.4

Siete stato ricoverato in un istituto per alcolizzati? ........................................

5.5

Avete fatto una cura di disintossicazione da stupefacenti? ...........................

5.6

Siete stato ricoverato in una clinica psichiatrica? ...........................................

5.7

Beneficiate di una rendita per malattia o infortunio? ......................................

5.8

Soffrite di altre malattie o infermità che potrebbero ostacolarvi nella guida
di un veicolo a motore? ....................................................................................

Ammissione di persone e veicoli 95

741.51

5.9

Esame della vista (validità: 12 mesi): Che cosa deve essere esaminato? Per tutti i richiedenti: numeri da 1 a 3 Per i candidati a una licenza di condurre delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 e D1 o a un permesso per il trasporto professionale di persone:
anche i numeri 4 e 5.

1. Acuità visiva: da lontano non corretta

corretta

D:............. S:.............. D: ............ S: .............

2. Campo visivo orizzontale normale

≥ 140°

< 140

Difetti campimetrici: sì:

destra

sinistra

3. Motilità oculare verificata verso l'alto a destra, a destra, in basso a destra, verso l'alto a
sinistra, a sinistra, in basso a sinistra Diplopia:

no

sì, in che direzione? ...................

4. Visione stereoscopica Vi sono limitazioni importanti? sì

no

5. Pupillomotricità Vi è un'anisocoria?

no

Reazione alla luce

immediata (bilaterale) rallentata o mancante Risultato:

I requisiti del gruppo ................. adempiuti.

senza ausilio visivo con occhiali o lenti a contatto soltanto con l'assenso di un oculista Osservazioni .....................................................................................................

..........................................................................................................................

Data: ....................................................Timbro e firma: ...................................

Circolazione stradale 96

741.51

6

Tutela

Siete minorenni o sotto tutela? sì

no

Nome e indirizzo del tutore o del
rappresentante legale: Chiunque, dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o
presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza, è punito con la
detenzione o con la multa (art. 97 LCStr) e deve prevedere la revoca della licenza
(art. 16 LCStr)

La persona sottoscritta conferma di aver
compilato il modulo di richiesta in modo
conforme alla verità:

Luogo e data:

Firma del rappresentante legale
(per minorenni o persone sotto tutela): L'ufficio autorizzato a ricevere la presente domanda deve certificare l'identità delle
persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente,
licenza di condurre o permesso per il trasporto professionale di persone (art. 11 cpv. 3
dell'OAC):

Certifica l'identità della persona richiedente
(timbro e firma):

Documenti
allegati
(Indicare quanto
fa al caso)

Eventualmente (art. 10 OAC): il certificato del superamento
di un corso riconosciuto di pronto soccorso Apprendisti conducenti di autocarri che non hanno ancora
compiuto 18 anni d'età: certificato dell'Ufficio cantonale per
la formazione professionale comprovante la conclusione di
un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC) Apprendisti meccanici di motoveicoli: certificato
dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale
comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio
valido (art. 11 cpv. 2 OAC) Cittadini stranieri: libretto per stranieri e licenza di condurre
straniera

Ammissione di persone e veicoli 97

741.51

Annesso

Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali
di licenza di condurre
A

Motoveicoli;

B

Autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e
con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un veicolo
di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non
superiore a 750 kg; combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore
della categoria B e un rimorchio di oltre 750 kg a condizione che il peso
totale non superi 3500 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a
vuoto del veicolo trattore; C

Autoveicoli - esclusi quelli della categoria D - con un peso totale ammesso
di oltre 3500 kg; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato
un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; D

Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere,
conducente non compreso; con un autoveicolo di questa categoria può essere
trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; BE

Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria B e
un rimorchio la cui combinazione non rientri nella categoria B; CE

Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria C e
un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg; DE

Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria D e
un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg; A1

Motoveicoli con un cilindrata non superiore a 125 cm3 e una potenza del
motore massima di 11 kW; B1

Quadricicli a motore e tricicli a motore con un peso a vuoto massimo non
superiore a 550 kg;

C1

Autoveicoli - esclusi quelli della categoria D - con un peso totale superiore
a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore
a 750 kg;

D1

Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto, ma meno di sedici
posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore ai 750 kg; C1E

Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della sottocategoria
C1 e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il
peso del convoglio sia inferiore a 12 000 kg e il peso totale del rimorchio
non superi il peso a vuoto del veicolo trattore;

Circolazione stradale 98

741.51

D1E

Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della sottocategoria
D1 e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il
peso del convoglio sia inferiore a 12 000 kg e il peso totale del rimorchio
non superi il peso a vuoto del veicolo trattore e il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone; F

Veicoli a motore, esclusi i motoveicoli con una velocità massima di
45 km/h;

G

Veicoli a motore agricoli con una velocità massima di 30 km/h, esclusi i veicoli speciali; M

Ciclomotori.

Ammissione di persone e veicoli 99

741.51

Allegato 5223 Esame preliminare per maestri conducenti (Art. 49)

1

Scopo

L'esame preliminare deve permettere di accertare l'istruzione generale del
candidato, la sua prontezza di spirito, l'attitudine pedagogica e la facoltà di
acquisire la formazione di maestro conducente.

2

Materie

L'esame preliminare comprende: 21

Un colloquio d'esame vertente su questioni generali di diverse materie (ad
es. geografia, civica ed economia, problemi attuali) tenuto conto degli speciali campi d'interesse del candidato; il colloquio è diretto da due membri
della commissione d'esame fra i quali deve esserci uno psicologo o un
pedagogo;

22

compiti di calcolo sotto forma di esempi pratici (in forma scritta); 23

redazione scritta di una lettera semplice; 24

componimento, a scelta dell'esaminando, fra tre temi diversi; 25

un esame pratico di guida:
a.

per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria I o III,
con un autoveicolo rispondente alle esigenze dei veicoli d'esame della
categoria B, ed inoltre provvisto almeno di due posti in più oltre a
quello del conducente; b.

per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria II, con
una combinazione di veicoli composta da un autocarro e un rimorchio a
due o più assi; l'autocarro deve essere provvisto di due posti in più
oltre a quello del conducente; c.

per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria IV,
con un motoveicolo a due ruote, a due posti, senza carrozzino laterale,
della cilindrata di almeno 500 cm3 e con un peso a vuoto di almeno
180 kg;

26

un esame teorico di guida:
a.

corrispondente all'esame teorico della categoria B per i candidati alla
licenza di maestro conducente delle categorie I, III o IV; b.

corrispondente all'esame teorico della categoria C per i candidati alla
licenza di maestro conducente della categoria II.

223

Aggiornato giusta il n. II dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

Circolazione stradale 100

741.51

3

Disposizioni speciali 31

Il titolare della licenza per maestro conducente delle categorie I, III o IV,
che intende conseguire la licenza per maestro conducente della categoria II,
prima della formazione deve sostenere unicamente l'esame pratico di guida
conformemente alla cifra 25 lettera b e l'esame teorico conformemente alla
cifra 26 lettera b.

32

Il titolare della licenza per maestro conducente delle categorie I, II, III, che
intende conseguire la licenza di maestro conducente della categoria IV, prima della formazione deve sostenere unicamente l'esame pratico di guida
conformemente alla cifra 25 lettera c.

Ammissione di persone e veicoli 101

741.51

Allegato 6224 Gruppi di materie per gli esami teorici dei maestri conducenti (Art. 50 e 52)

1

Per la licenza per maestro conducente delle categorie I, II e IV 1° Gruppo di materie: Psicologia Psicologia del traffico, sviluppo della personalità, comunicazione.

2° Gruppo di materie: Diritto in materia di circolazione stradale Norme della circolazione e segnaletica; responsabilità civile e assicurazioni;
licenze; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del
diritto penale in materia di circolazione e conoscenze delle infrazioni che vi
sono previste; prescrizioni riguardanti lo sdoganamento di veicoli a motore e
accessori importati; prescrizioni riguardanti i maestri conducenti; prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli
a motore; prescrizioni sul traffico internazionale.

3° Gruppo di materie: Teoria della circolazione Modo di osservare la circolazione; ambiente rispetto alla circolazione; dinamica e tattica della circolazione; statistica del traffico; comportamento in
caso di incidenti; pronto soccorso; pericoli e conseguenze dell'ingerire
bevande alcooliche e medicinali.

4° Gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli a motore Le operazioni fondamentali della matematica; problemi di statica, dinamica,
cinematica; costruzione e funzionamento dei freni, dei fari, dei motori a
combustione interna, dell'equipaggiamento elettrico e della trasmissione in
quanto siano necessarie per giudicare la sicurezza del funzionamento e il
buono stato di marcia; conoscenze pratiche dei veicoli a motore in quanto
siano necessarie per mantenere il veicolo in buono stato.

5° Gruppo di materie: Gestione aziendale Contabilità e calcolo dei costi.

2

Nozioni supplementari per maestro conducente della categoria II Diritto in materia di circolazione stradale Norme e prescrizioni concernenti il traffico dei veicoli pesanti: prescrizione
della circolazione, uso dei veicoli e trasporti speciali, divieto di circolare la
domenica e la notte, trasporto di merci pericolose.

224

Aggiornato giusta il n. II dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991
(RU 1991 982).

Circolazione stradale 102

741.51

Tecnica dei veicoli a motore e fisica Costruzione e funzionamento dei dispositivi di frenatura di autoveicoli
pesanti e dei loro rimorchi, della trasmissione e dei congegni per il ribaltamento; generi e modo di funzionamento dei motori di autoveicoli pesanti;
uso dei rimorchi; pneumatici e cerchioni; odocronografo; fisica applicata
alla guida.

3

Nozioni supplementari per la licenza per maestro conducente
della categoria IV
Tecnica del motoveicolo e fisica Nozioni pratiche sui motoveicoli e conoscenze della costruzione e
dell'equipaggiamento dei diversi motoveicoli, segnatamente per quanto concerne pneumatici, freni, propulsione e trasmissione, impianto elettrico, in
quanto siano necessarie per valutare la sicurezza d'esercizio e il buono stato
di marcia; fisica applicata alla guida di motoveicoli a due e tre ruote.

Ammissione di persone e veicoli 103

741.51

Allegato 7225 Gruppi di materie per gli esami di esperti della circolazione (Art. 66 e 67)

1

Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e degli
esami dei veicoli

11

Conoscenze teoriche 2° gruppo di materie: Psicologia Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri degli esperti della circolazione; norme della circolazione e della segnaletica; responsabilità civile ed
assicurazioni; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali
del diritto penale stradale e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste.

2. Fachgruppe: Psychologie Conoscenza generale degli uomini; valutazione del lavoro e del comportamento; idoneità a condurre; principi fondamentali sul modo di tenere una
conversazione; fattori determinanti nello svolgimento dell'esame di conducente; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

3° gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità;
legge sulle leve; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; istallazioni elettriche; motori; freni; carburatore; trasmissione; ruote e pneumatici;
telaio e sterzo; conoscenza banchi di prova.

4° gruppo di materie: Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei
veicoli stradali.

5° gruppo di materie: Senso della guida Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circolazione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze dell'ingerire alcool; stupefacenti e medicamenti.

12

Lavori pratici 6° gruppo di materie: Tenere un esame pratico di conducente, con autoveicolo leggero, e valutazione del candidato.

225

Aggiornato giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 104

741.51

7° gruppo di materie: Procedere all'esame tecnico di un autoveicolo leggero
(autofurgone o autoarticolato leggero) e compilazione dei documenti di controllo.

2

Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente 21

Conoscenze teoriche 1° gruppo di materie: Diritto Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri dell'esperto della circolazione; norme della circolazione e della segnaletica; responsabilità civile e
assicurazioni; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali
del diritto penale stradale e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste.

2° gruppo di materie: Psicologia Conoscenze generale degli uomini; valutazione del lavoro e del comportamento; idoneità a condurre; principi fondamentali sul modo di tenere una
conversazione; fattori determinanti nello svolgimento dell'esame di conducente; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

3° gruppo di materie: Senso della guida Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circolazione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze dell'ingerire alcool; stupefacenti e medicamenti.

22

Lavori pratici 4° gruppo di materie: Tenere un esame pratico di conducente, con autoveicolo leggero, e valutazione del candidato.

3

Perito incaricato degli esami dei veicoli 31

Conoscenze teoriche 1° gruppo di materie: Diritto Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri dell'esperto della circolazione.

2° gruppo di materie: Psicologia Principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; attività
dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto
della circolazione e pubblico.

3° gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità;
legge sulle leve; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; istallazioni elettriche; motori; freni; carburatore; trasmissione; ruote e pneumatici;
telaio e sterzo; conoscenza banchi di prova.

Ammissione di persone e veicoli 105

741.51

4° gruppo di materie: Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei
veicoli stradali.

32

Lavori pratici 5° gruppo di materie: Procedere all'esame tecnico di un autoveicolo leggero
(autofurgone o autoarticolato leggero) e compilazione dei documenti di controllo.

Circolazione stradale 106

741.51

Allegato 8

Ordine di prelevare il sangue (conferma);
rapporto della polizia
(Art. 142)

Il medico dott.

è stato incaricato

verbalmente (telefonicamente), da (autorità competente), in conformità dell'articolo 139 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione
alla circolazione di persone e veicoli, di effettuare un prelievo di sangue sulla persona seguente: Cognome:

Luogo d'origine:

Nome:

Luogo di domicilio: Data di nascita:

Professione:

La persona in questione era conducente di un autoveicolo, di un motoveicolo, di un
velocipede, era pedone*.

(Indirizzo dell'istituto di medicina legale del laboratorio per l'analisi del sangue) Si chiede a

di analizzare l'allegato campione di sangue, tenendo conto delle indicazioni che
seguono, in conformità dell'articolo 141 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli e di trasmettere il rapporto all'ufficio
delle strade sottoindicato come pure all'autorità competente in materia di circolazione stradale.

Data e ora del fatto: Data e ora del prelievo del sangue: Genere, quantità e ora dell'ultima ingestione di cibo: Genere e quantità di alcool consumato prima del fatto e ora in cui è stato ingerito: Genere e quantità di alcool ingerito tra il fatto e il prelievo del sangue:

Ammissione di persone e veicoli 107

741.51

Sintomi di ebrietà costatati dai testimoni: Sintomi di ebrietà costatati dalla polizia: (esame dell'alito) il

Bollo e firma dell'Ufficio delle strade Breve spiegazione dei fatti: - L'originale va al medico incaricato.

- Una copia va all'istituto di medicina legale o al laboratorio per l'analisi del sangue.

*

Sottolineare quanto conviene.

Circolazione stradale 108

741.51

Allegato 9

Reperto medico (Art. 142)

1

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Peso:

kg

2

Data e ora del fatto: 3

Data e ora del prelievo del sangue: eseguito da:

(Disinfezione senza alcool della pelle e degli strumenti) 4

Dati anamnestici: 41

Indicazioni sul consumo di alcool: Prima del fatto: da quando a quando: cosa:

quanto:

Dopo il fatto: da quando a quando: cosa:

quanto:

Ultimo consumo di alcool: quando: cosa:

quanto:

42

Ultima ingestione di cibo: quando: cosa:

5

Constatazioni oggettive: 51

Comportamento e aspetto generale:
calmo - eccitato - aggressivo - scortese - ostile - affaticato - assonnato timido - incertezza - motoria - urto di vomito - singhiozzo - fetore etilico* 52

Sintomi fisici:
Colore del viso: pallido - arrossato - cianotico*
Congiuntive: arrossate - non arrossate*
Pupille: normali - piccole - dilatate* Equilibrio: Romberg:

Deambulazione:

Prova del dito:

Eventuali ferite:

53

Sintomi psichici:
Stato psichico: normale - euforico - apatico - depresso*
Amnesia: si - no*
Orientamento nel tempo e nello spazio: normale - incerto - mancante*
Capacità di giudicare (riguardo alla situazione): buona - insufficiente - nulla* *

Sottolineare quanto conviene.

Ammissione di persone e veicoli 109

741.51

6

Medicamenti ingeriti: (sedativi, antinevralgici, neuroplegici, antibiotici, narcotici, antistaminici) Cosa:

quando:

dose:

7

Parere del medico: L'interessato sembra essere in modo irrilevante, debolmente, mediocremente,
fortemente, sotto l'influsso dell'alcool.

8

Breve eventuale rapporto e osservazioni particolari: 9

Nome e indirizzo: 91

Del medico che ha proceduto alla visita: 92

Dell'ausiliario che ha eventualmente eseguito il prelievo del sangue: Il medico sottoscritto conferma che il prelievo del sangue è stato eseguito con
strumenti assolutamente sprovvisti di alcool (siringa - venula) e che la pelle
non è stata disinfettata con alcool. Disinfettante adoperato per la pelle: Data:

Firma:

Circolazione stradale 110

741.51

Allegato 10 226 (art. 5 e 11)

Formazione minima per conducenti di autocarri e
torpedoni
227

1

Formazione minima per conducenti di autocarri 11

Competenze

Il conducente di autocarri è in grado di guidare autoveicoli pesanti per il trasporto di
cose in maniera autonoma, responsabile e sicura e di assicurare il trasporto delle
merci nelle migliori condizioni possibili.

12

Attività

In osservanza delle disposizioni vigenti, in particolare in materia di prevenzione
degli infortuni, sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e sicurezza della circolazione, come pure dei principi della redditività e delle prescrizioni di servizio,
nonché, eventualmente, delle condizioni per veicoli e trasporti speciali, egli svolge
segnatamente, in base alle istruzioni generali, le attività qui appresso: a.

prendere in consegna il veicolo e controllare la sicurezza di funzionamento; b.

prendere conoscenza dell'ordine di trasporto e/o stabilire l'itinerario; c.

sorvegliare le operazioni di carico e collaborare alle medesime, segnatamente in vista di garantire la sicurezza delle merci trasportate come pure
l'osservanza dei limiti di carico del veicolo; d.

procurare o tenere a disposizione ed eventualmente controllare le autorizzazioni, i titoli di trasporto e i documenti doganali come pure gli altri documenti del caso; e.

guidare il veicolo in maniera competente e sicura, tenendo conto delle condizioni stradali, meteorologiche, del trasporto e del traffico; f.

rispettare i tempi prescritti di guida e di riposo; g.

assicurare in maniera competente il trasporto e la sicurezza del carico, come
pure, in caso di guasto o d'incidente, prestare assistenza e prendere le misure
di sicurezza secondo la procedura prestabilita; h.

consegnare le merci e i documenti di accompagnamento e prendere in consegna le quietanze; 226 Abrogato dal n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1821).

227

Descrizione delle esigenze professionali pratiche conformemente alla Direttiva del
Consiglio 76/914/CEE del 16 dicembre 1976, modificata con decisione del Consiglio
85/368/CEE del 16 luglio 1985, nella GU n. C338 del 21.12.1992, pagg. 15 e 23.

Ammissione di persone e veicoli 111

741.51

i.

individuare tempestivamente e localizzare i guasti tecnici come pure riparare
i guasti tecnici e i danni di lieve entità, nonché prendere i provvedimenti in
vista della riparazione di guasti tecnici di più grave entità; j.

collaborare alla manutenzione del veicolo come pure controllare che gli
attrezzi, gli strumenti di cabina ed i mezzi di comunicazione siano completi
e in condizione di funzionare; k.

fare il resoconto scritto o orale di eventi fuori dall'ordinario e redigere i rapporti usuali.

2

Formazione minima per conducenti di torpedoni 21

Competenze

Il conducente di torpedoni è in grado di guidare autoveicoli pesanti per il trasporto
di persone in maniera autonoma, responsabile e sicura e di assicurare il trasporto dei
passeggeri nelle migliori condizioni possibili.

22

Attività

In osservanza delle disposizioni vigenti, in particolare in materia di prevenzione
degli infortuni, sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e sicurezza della circolazione, come pure dei principi della redditività e delle prescrizioni di servizio,
egli svolge segnatamente, in base alle istruzioni generali, le attività qui appresso: a.

prendere in consegna il veicolo e controllare la sicurezza di funzionamento; b.

prendere conoscenza degli ordini di servizio e dell'orario come pure stabilire
l'itinerario;

c.

sorvegliare la salita e la discesa dei passeggeri, gestire la cassa e/o calcolare
la tariffa della corsa; d.

procurare o tenere a disposizione ed eventualmente controllare le autorizzazioni, i documenti personali e doganali come pure gli altri documenti del
caso;

e.

guidare il veicolo in maniera competente e sicura, tenendo conto delle condizioni stradali, meteorologiche, del trasporto e del traffico; f.

rispettare i tempi prescritti di guida e di riposo; g.

assicurare il trasporto e la sicurezza dei passeggeri, come pure, in caso di
guasto o d'incidente, prestare assistenza e prendere le misure di sicurezza
secondo la procedura prestabilita; h.

individuare tempestivamente e localizzare i guasti tecnici come pure riparare
i guasti tecnici e i danni di lieve entità, nonché prendere i provvedimenti in
vista della riparazione di guasti tecnici di più grave entità;

Circolazione stradale 112

741.51

i.

collaborare alla manutenzione del veicolo come pure controllare che gli
attrezzi, gli strumenti di cabina ed i mezzi di comunicazione siano completi
e in condizione di funzionare; j.

fare il resoconto scritto o orale di eventi fuori dall'ordinario e redigere i rapporti usuali.

Ammissione di persone e veicoli 113

741.51

Allegato 11228 (art. 13 e 21)

Verifica delle conoscenze teoriche I. Conoscenze

I conducenti di veicoli a motore devono avere sempre le capacità e i comportamenti
che consentano loro di: riconoscere i pericoli della circolazione e valutarne la gravità

individuare i difetti tecnici più importanti del loro veicolo, segnatamente
quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio tener conto di tutti i fattori che influiscono sull'idoneità alla guida (alcool,
medicinali, droghe, fatica, difetti della vista, ecc.) per conservare appieno
l'uso delle capacità necessarie per condurre con sicurezza il veicolo.

II. Requisiti minimi La prova delle conoscenze di cui al numero 1 è fornita mediante esame dei seguenti
aspetti:

1

Esame teorico di base (art. 13) 1.1

Prescrizioni in materia di circolazione stradale: in particolare la segnaletica, compresi demarcazioni e segnali luminosi, le
regole di precedenza e le prescrizioni sulle limitazioni della velocità.

1.2

Il conducente: 1.2.1

importanza dell'atteggiamento vigile e del comportamento corretto nei confronti degli altri utenti; 1.2.2

percezione, valutazione e decisione riguardo alle situazioni del traffico, in
particolare tempi di reazione e cambiamenti nel comportamento del conducente indotti da alcool, droghe e medicinali, stati d'animo e affaticamento; 1.2.3

regole per un utilizzo dei veicoli rispettoso dell'ambiente (guida parsimoniosa ed ecologica, riduzione del rumore), in particolare:
utilizzare la marcia più alta possibile

passare tempestivamente alla marcia superiore

spegnere il motore non appena possibile (soprattutto davanti a passaggi
a livello chiusi e semafori) conoscenza del principio di sfruttamento della spinta.

228 Introdotto dal n. II dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Circolazione stradale 114

741.51

1.3

La strada:

1.3.1

i più importanti principi relativi all'osservanza delle distanze di sicurezza tra
veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada del veicolo nelle diverse
condizioni meteorologiche e secondo lo stato della strada; 1.3.2

fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada - in particolare
secondo le condizioni atmosferiche e nelle ore diurne e notturne; 1.3.3

caratteristiche dei diversi tipi di strade e relative norme di comportamento.

1.4

Gli altri utenti della strada: 1.4.1

fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della
strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni,
ciclisti e persone con mobilità ridotta; 1.4.2

rischi che si verificano quando al traffico stradale partecipano diversi tipi di
veicolo, differenti per caratteristiche di guida e campo visivo offerto al conducente.

1.5

Prescrizioni generali e regole diverse: 1.5.1

prescrizioni sui documenti amministrativi per l'impiego dei veicoli; 1.5.2

regole generali di comportamento del conducente del veicolo in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo, segnalazione dell'incidente,
misure di prima assistenza agli infortunati); 1.5.3

fattori di sicurezza legati al carico del veicolo e alle persone trasportate.

1.6

Precauzioni da adottare nel lasciare il veicolo: 1.6.1

elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono
essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo
a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci, fari e fari a luce anabbagliante,
indicatori di direzione, catarifrangenti, specchi retrovisori, tergicristalli,
lavavetri, dispositivo di scappamento, cinture di sicurezza e dispositivi di
avvertimento acustico; 1.6.2

dispositivi di sicurezza dei veicoli, in particolare impiego delle cinture di
sicurezza, dei poggiatesta e dei dispositivi per la sicurezza dei bambini.

2

Esame teorico complementare (art. 21) 2.1

prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo; impiego dell'odocronografo; 2.2

prescrizioni che regolano il trasporto di cose o persone; 2.3

conoscenza dei documenti di circolazione e di trasporto necessari per il trasporto nazionale e internazionale di cose o persone; 2.4

comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente
o situazioni simili, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione
dei passeggeri;

2.5

precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

Ammissione di persone e veicoli 115

741.51

2.6

prescrizioni in materia di peso e dimensioni dei veicoli; 2.7

limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo; 2.8

lettura di una carta stradale, pianificazione del percorso, compreso l'impiego
dei sistemi di navigazione elettronici (facoltativo); 2.9

fattori di sicurezza relativi alle operazioni di carico dei veicoli: controllo del
carico (posizionamento e ancoraggio), gestione di problemi specifici legati a
particolari tipi di merce (ad es. carichi liquidi o sporgenti), operazioni di
carico e scarico ed impiego delle necessarie attrezzature; 2.10

nozioni sui principi di costruzione e funzionamento dei seguenti elementi:
motore, liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido
lavavetri), dispositivo d'alimentazione del carburante, impianto elettrico,
accensione, trasmissione (frizione, cambio, ecc.); 2.11

conoscenze sui mezzi di lubrificazione e protezione dal gelo; 2.12

conoscenze sui principi di costruzione e adeguamento, corretto impiego e
manutenzione degli pneumatici; 2.13

conoscenza dei principi dei diversi tipi di impianti di frenatura e dispositivi
di limitazione della velocità (incluse le prescrizioni), loro funzionamento,
componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria; 2.14

conoscenza dei metodi per individuare le cause dei guasti; 2.15

conoscenze generali sulla manutenzione a scopo preventivo dei veicoli a
motore e sulle riparazioni da effettuare tempestivamente.

Circolazione stradale 116

741.51

Allegato 12229 (art. 22)

Esame pratico di conducente I. Requisiti d'ammissione Sono ammessi all'esame pratico di conducente: a.

i richiedenti una licenza di condurre della categoria A che
1.

sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della
categoria A

2.

hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), e 3.

hanno frequentato la formazione pratica di base per allievi conducenti
di motoveicoli (art. 19), b.

i richiedenti una licenza di condurre della categoria B che
1.

sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della
categoria B, e

2.

hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), c.

i richiedenti una licenza di condurre della categoria C che
1.

sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B 2.

sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della
categoria C, e

3.

hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21), d.

i richiedenti una licenza di condurre della categoria D che
1.

sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria C, o 2.

sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di
una licenza per allievo conducente valida della categoria D, e 3.

hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21), e.

i richiedenti una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE nonché
delle sottocategorie C1E o D1E che
1.

sono in possesso di una licenza di condurre valida per il veicolo trattore, e 2.

sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida per la
pertinente combinazione di rimorchi, f.

i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria A1 che
1.

sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della
sottocategoria A1

2.

hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), e 3.

hanno frequentato la formazione pratica di base degli allievi motociclisti (art. 19), 229 Introdotto dal n. II dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Ammissione di persone e veicoli 117

741.51

g.

i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria B1 che
1.

sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della
sottocategoria B1, e

2.

hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), h.

i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria C1 che
1.

sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B 2.

sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della
sottocategoria C1, e

3.

hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21), i.

i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria D1 che
1.

sono in possesso di una licenza di condurre valida della sottocategoria
C1, o

2.

sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di
una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria D1, e 3.

hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21), j.

i richiedenti una licenza di condurre della categoria speciale F che sono in
possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria speciale F.

II. Capacità e comportamento I conducenti di veicoli a motore devono avere in qualsiasi momento le capacità e i
comportamenti che consentano loro di: avere la padronanza del loro veicolo per non dare luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino

osservare le prescrizioni sulla circolazione stradale, segnatamente quelle che
hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico contribuire alla sicurezza degli altri utenti, in particolare dei più deboli,
mediante un atteggiamento attento alla personalità altrui guidare in modo parsimonioso e rispettoso dell'ambiente.

Circolazione stradale 118

741.51

III. Requisiti minimi La prova delle capacità e dei comportamenti di cui al numero I è fornita mediante
esame dei seguenti aspetti: A.

Tutte le categorie e sottocategorie 1

Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale: I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura: devono effettuare un controllo, scelto a caso, della condizione di pneumatici,
freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catene, livello dell'olio,
luci, catarifrangenti, indicatori di direzione e dispositivi di avvertimento acustico.

2

Comportamento nel traffico: I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni: 2.1

partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, lasciare
l'autostrada,

2.2

guida su strada rettilinea: incrocio con veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in spazio limitato, 2.3

guida in curva,

2.4

affrontare e superare incroci e raccordi, 2.5

cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra, cambiamento di corsia, 2.6

ingresso o uscita dall'autostrada o semiautostrada (se disponibile): ingresso
mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione, 2.7

sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento
di veicoli parcheggiati o fermi e di ostacoli, sorpasso da parte di altri veicoli
(se opportuno),

2.8

elementi stradali speciali (se disponibili): intersezioni con percorso rotatorio
obbligato, passaggi a livello, fermate di bus/tram; passaggi pedonali; guida
su lunghe salite/discese, 2.9

rispetto delle necessarie precauzioni nel lasciare il veicolo.

B.

Categoria A e sottocategoria A1 1

Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale: 1.1

regolare correttamente l'equipaggiamento protettivo quale guanti, stivali,
abbigliamento e casco, 1.2

effettuare un controllo, scelto a caso, dell'interruttore d'emergenza (se presente), delle catene e del livello dell'olio,

Ammissione di persone e veicoli 119

741.51

1.3

padroneggiare i fattori di rischio, connessi con le differenti condizioni stradali, in particolare tenendo in considerazione le condizioni di scivolosità su
coperture di condotte, demarcazioni stradali e rotaie tranviarie.

2

Conoscenza di manovre particolari in relazione con la sicurezza stradale: 2.1

togliere il motoveicolo dal cavalletto e, senza l'aiuto del motore, spostarlo
stando a fianco del veicolo, 2.2

issare il motoveicolo sul cavalletto, 2.3

almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom per
verificare la capacità di utilizzare in modo combinato frizione e freno, di
rimanere in equilibrio, di dirigere lo sguardo e di stare seduto sul motoveicolo, tenendo i piedi sui poggiapiedi, 2.4

almeno due manovre da eseguire a velocità più elevata, di cui una in seconda
o terza marcia, ad una velocità di almeno 30 km/h e l'altra consistente nello
schivare un ostacolo alla velocità costante di 50 km/h per verificare la posizione sul motoveicolo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di
guida e la tecnica di cambio delle marce, 2.5

frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una
frenata d'emergenza ad una velocità minima di 50 km/h per verificare il
modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motoveicolo.

C.

Categorie B, BE, C, CE, D e DE e sottocategorie B1, C1, C1E, D1 e D1E Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:
regolazione del sedile nella corretta posizione di guida,

regolazione degli specchi retrovisori, delle cinture di sicurezza e di
eventuali poggiatesta.

D.

Categorie B e BE nonché sottocategoria B1 1

Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale: 1.1

controllo della chiusura delle porte, 1.2

controllo, scelto a caso, delle condizioni dei liquidi (ad es. olio del motore,
liquido di raffreddamento, liquido lavavetri), 1.3

controllo dei fattori di sicurezza del carico: carrozzeria del veicolo, teli di
copertura, chiusura del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (soltanto per la categoria BE), 1.4

controllo del meccanismo della frizione, dei freni e dei collegamenti elettrici
(soltanto per la categoria BE).

Circolazione stradale 120

741.51

2

Categoria B e sottocategoria B1: scelte a caso, manovre particolari da
verificare ai fini della sicurezza stradale. Il candidato deve effettuare alcune
delle manovre indicate di seguito (almeno due manovre indicate nei numeri 2.1-2.4, di cui una a marcia indietro):
2.1

marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi
accostato al bordo della strada, 2.2

inversione di marcia del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti sia alla
marcia indietro,

2.3

parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo al margine della carreggiata; marcia avanti o indietro; in
piano, in pendenza o in discesa), 2.4

frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

3

Categoria BE: manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza
stradale:

3.1

aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all'inizio della
manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non
l'uno dietro l'altro), 3.2

marcia indietro in curva, 3.3

parcheggio sicuro per operazioni di carico e scarico.

E.

Categorie C, D, CE e DE nonché sottocategorie C1, D1, C1E e D1E 1

Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale: 1.1

controllo del servofreno e del servosterzo, delle condizioni di ruote e relativi
bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio del
motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo e
impiego della strumentazione installata, compreso l'odocronografo, 1.2

controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle
sospensioni,

1.3

controllo dei fattori di sicurezza del carico: carrozzeria del veicolo, teli di
copertura, chiusura del compartimento merci (se del caso) e della cabina,
metodi di carico, fissaggio del carico, 1.4

controllo di frizione e freno nonché dei collegamenti elettrici (soltanto per le
categorie CE e DE e le sottocategorie C1E e D1E), 1.5

adozione di misure di sicurezza particolari per il veicolo; controllo di: carrozzeria del veicolo, aperture di servizio, uscite d'emergenza, cassetta di
pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (soltanto per le
categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E), 1.6

lettura di una cartina stradale (facoltativo).

Ammissione di persone e veicoli 121

741.51

2

Manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale: 2.1

aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trattore
(soltanto per le categorie CE e DE e le sottocategorie C1E e D1E); all'inizio
della manovra il veicolo trattore e il rimorchio o il semirimorchio devono
trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro), 2.2

marcia indietro in curva, 2.3

parcheggio in sicurezza per operazioni di carico o scarico tramite apposita
rampa/piattaforma o strutture similari (soltanto per le categorie C e CE e le
sottocategorie C1 e C1E), 2.4

parcheggio in sicurezza per permettere la salita e la discesa dei passeggeri
(soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E).

F.

Categoria speciale F L'esame deve tener conto delle peculiarità di questa categoria speciale, in
particolare della ridotta velocità massima:
preparazione prima della partenza (dispositivo d'illuminazione, specchio retrovisore, dispositivo di protezione, ecc.),

controlli generali: licenza di circolazione, dispositivo d'illuminazione,
specchio retrovisore, catarifrangenti, indicatori di direzione lampeggianti, pneumatici e cerchioni, carico (tipo, baricentro, sicurezza ed
equipaggiamento complementare, ad es. gru), sponde, copertura con
telone (ghiaccio, neve), controllo sotto il veicolo, scarico dell'acqua
condensata dai serbatoi dell'aria compressa, controlli funzionali: posizionamento dello specchio retrovisore, indicatori di direzione lampeggianti, dispositivo di avvertimento, cruscotto,
controllo dei freni (pressione di riserva, spia del sistema di freno a doppio circuito, fuga d'aria), avviamento, odocronografo, tenere particolarmente conto del peso e delle dimensioni del veicolo
che serve agli esami e delle velocità massime, evitare impedimenti alla
circolazione e la formazione di colonne, attenzione alla buona visibilità,

assicurare il veicolo in salita e in discesa (provvedimenti in caso di
assenza del bloccaggio di marcia), particolare attenzione alle peculiarità del veicolo nell'entrata in una
colonna, nell'utilizzo dello spazio libero e nell'attraversamento della
carreggiata (accelerazione e velocità massime limitate), condurre debitamente a destra,

conoscere il comportamento dei freni.

Circolazione stradale 122

741.51

IV. Durata dell'esame e distanza percorsa La durata dell'esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire
la valutazione della capacità e dei comportamenti conformemente al presente allegato. La durata dell'esame non deve in ogni caso essere non superiore a 30 minuti per la categoria A e la sottocategoria A1,

60 minuti per la categoria B, le sottocategorie B1 e C1 e la categoria speciale F,

90 minuti per la categoria C e la sottocategoria D1,

120 minuti per la categoria D,

60 minuti per le categorie BE e DE e le sottocategorie C1E e D1E,

90 minuti per la categoria CE.

V. Veicoli per gli esami Categoria A:
(illimitata)

un motoveicolo a due ruote senza carrozzino laterale con
una potenza del motore di almeno 35 kW e due posti a
sedere;

Categoria A:
(limitata)

un motoveicolo a due ruote senza carrozzino laterale con
due posti a sedere, esclusi i motoveicoli della sottocategoria
A1;

Categoria B:

un autoveicolo leggero che raggiunge una velocità di almeno
120 km/h;

Categoria C:

un veicolo a motore della categoria C con un peso effettivo
di almeno 12 t, una lunghezza di almeno 8 m e una larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di
80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di
larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente; Categoria D:

un autobus con lunghezza di almeno 10 m e larghezza di
almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di almeno 100
km/h;

Categoria BE:

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto
alla prova della categoria B e un rimorchio con un peso
totale ammesso di almeno 1000 kg, che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h e che non rientra nella categoria B.
La sovrastruttura chiusa del rimorchio deve essere di altezza
e larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. Essa
può essere anche leggermente meno larga a condizione che
la visione posteriore risulti garantita attraverso gli specchi
retrovisori esterni del veicolo trattore. Il rimorchio deve
essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;

Ammissione di persone e veicoli 123

741.51

Categoria CE:

un autoarticolato o un autocarro con un rimorchio lungo
almeno 7,5 m. Sia l'autoarticolato sia la combinazione di
rimorchi devono avere un peso totale ammesso di almeno
21 t, un peso effettivo di almeno 15 t, una lunghezza di
almeno 14 m e una larghezza di almeno 2,30 m e devono
raggiungere una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle
della cabina del conducente; Categoria DE:

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto
alla prova della categoria D e un rimorchio con un peso
totale ammesso di almeno 1250 kg, largo almeno 2,30 m e
che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura
chiusa deve essere larga e alta almeno 2 m; il rimorchio deve
essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg; Sottocategoria A1:

un motoveicolo a due ruote della sottocategoria A1 senza
carrozzino laterale;

Sottocategoria B1:

un quadriciclo a motore o un triciclo a motore con un peso a
vuoto massimo di 550 kg, che raggiunge una velocità di
almeno 60 km/h;

Sottocategoria C1:

un veicolo a motore della sottocategoria C1 con un peso
totale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno
5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a
quelle della cabina del conducente; Sottocategoria D1:

un autoveicolo adibito al trasporto di persone con più di
otto, ma al massimo 16 posti a sedere, escluso quello del
conducente. Il veicolo deve avere una lunghezza di almeno
5 m e raggiungere una velocità di almeno 80 km/h; Sottocategoria C1E:

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto
alla prova della sottocategoria C1 e un rimorchio con un
peso totale ammesso di almeno 1250 kg, lungo almeno 8 m e
che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura
chiusa deve essere di altezza e larghezza almeno pari a
quelle della cabina del conducente. La sovrastruttura chiusa
del rimorchio può essere anche leggermente meno larga, a
condizione che la visione posteriore risulti garantita attraverso gli specchi retrovisori esterni. Il rimorchio deve essere
utilizzato con un minimo di 800 kg di peso effettivo; Sottocategoria D1E:

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto
alla prova della sottocategoria D1 e un rimorchio con un
peso totale ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una
velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere alta
e larga almeno 2 m. Il rimorchio deve essere utilizzato con
un peso effettivo di almeno 800 kg;

Circolazione stradale 124

741.51

Categoria
speciale F:

un veicolo a motore della categoria speciale F con una velocità di almeno 30 km/h; Trasporto professionale di persone
con veicoli leggeri
adibiti al trasporto
di persone e con
automobili pesanti

un veicolo a motore della categoria della licenza con il quale
saranno effettuati i trasporti professionali di persone o di una
categoria di licenza superiore (esclusa categoria A e sottocategoria A1).

VI. Luogo dell'esame La parte d'esame di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su un apposito percorso d'esame. La parte di esame volta a valutare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, strade interurbane e autostrade (o semiautostrade) nonché sui diversi tipi di
strada urbana (zone con limite di velocità fissato a 30 km/h, zone residenziali e strade urbane a scorrimento veloce) rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri
conducenti dovranno affrontare. L'esame pratico di conducente deve preferibilmente
essere effettuato in diverse condizioni di intensità di traffico. La durata dell'esame
deve essere impiegata al meglio per valutare le capacità dell'allievo conducente
nelle diverse zone di circolazione, ponendo in modo particolare l'accento sul passaggio da una zona all'altra.

VII. Valutazione 1

Per ciascuna delle situazioni di guida, deve essere valutata la padronanza
dimostrata dall'allievo conducente nel maneggiare i vari comandi del veicolo e nell'affrontare senza impaccio e in piena sicurezza il traffico.
L'esperto della circolazione deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento
dell'esame. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettono a
repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della
strada, indipendentemente dal fatto che l'esperto della circolazione o l'accompagnatore abbia dovuto intervenire o no, determinano il fallimento della
prova. Spetta tuttavia all'esperto della circolazione decidere se l'esame pratico di conducente debba essere portato a termine o no.

2

Nel corso della prova l'esperto della circolazione deve prestare particolare
attenzione al fatto che l'allievo conducente dimostri nella guida un atteggiamento difensivo, cortese e rispettoso dell'ambiente. Questi aspetti si
riflettono anche nella valutazione dell'immagine complessiva presentata dal
candidato in merito ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro,
che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada,
delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada - in
particolare i più vulnerabili - anticipandone le mosse.

Ammissione di persone e veicoli 125

741.51

3

L'esperto della circolazione deve inoltre valutare le capacità del candidato in
merito agli aspetti seguenti: 3.1

controllo degli elementi di comando del veicolo: corretto impiego delle cinture di sicurezza, degli specchi retrovisori, dei poggiatesta, del sedile, dei dispositivi d'illuminazione, della frizione, del cambio, dell'acceleratore, del
sistema di frenatura (sistema terziario compreso, se disponibile) e dello sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse e a diverse velocità; guida regolare; caratteristiche, peso e dimensioni del veicolo nonché peso e tipo di
carico (soltanto per le categorie C, BE, CE e DE e sottocategorie C1, C1E e
D1E); comfort dei passeggeri (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida) (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E); 3.2

guida parsimoniosa e rispettosa dell'ambiente, che tenga conto del numero
dei giri, del cambio delle marce, delle frenate e delle accelerazioni; 3.3

attenzione: osservazione a 360 gradi, corretto impiego degli specchi retrovisori, visuale a lunga e media distanza nonché a distanza ravvicinata; 3.4

precedenze: precedenza agli incroci, precedenza in situazioni diverse (in
caso di inversione e cambiamento di corsia, esecuzione di manovre speciali); 3.5

corretto posizionamento sulla carreggiata: corretto posizionamento sulla
strada, nelle corsie, in un percorso rotatorio obbligato, a seconda del tipo di
veicolo a motore e delle sue caratteristiche; posizionamento previdente sulla
strada;

3.6

distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo
che precede, da quello che segue e da quelli a fianco; mantenimento di una
distanza adeguata dagli altri utenti della strada; 3.7

velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento delle velocità
alle condizioni di traffico e climatiche, guida ad una velocità che permetta
l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della
velocità a quella degli utenti del traffico del medesimo genere; 3.8

semafori, segnaletica stradale e altre segnalazioni di condizioni particolari:
corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli
agenti del traffico; rispetto della segnaletica e della demarcazione stradale; 3.9

segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi
opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; reazione corretta in
risposta alle segnalazioni degli altri utenti della strada; 3.10

frenata: tempestiva riduzione della velocità, frenate adeguate alle circostanze, anticipo, utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (soltanto per le categorie C, D, CE e DE); utilizzo di altri sistemi di riduzione della velocità
(soltanto per le categorie C, D, CE e DE).

Circolazione stradale 126

741.51