1 La portata delle autorizzazioni rilasciate anteriormente è mantenuta, tranne per i titolari della licenza di condurre della vecchia categoria C per il trasporto non professionale di persone in torpedone.
2 È rilasciata una nuova licenza di condurre:
- a.
- se sono constatate modifiche delle circostanze ai sensi dell'articolo 26;
- b.
- alla scadenza della durata della revoca, se è stato revocata una licenza di condurre secondo il diritto anteriore.
3 Se contro il titolare di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre secondo il diritto anteriore è decisa la revoca dell'autorizzazione a condurre veicoli a motore di una categoria o sottocategoria secondo il nuovo diritto, senza che in pari tempo sia stata vietata la guida di veicoli a motore di categorie speciali, l'autorizzazione a condurre veicoli a motore della categoria speciale F rimane valida soltanto per i veicoli a motore menzionati nell'articolo 3 capoverso 3.
4 Per il rilascio della licenza di condurre a titolari della licenza per allievo conducente secondo il diritto anteriore si applica la procedura secondo il diritto anteriore. I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 devono frequentare la formazione pratica di base secondo l'articolo 19.
5 I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 possono, con un permesso dell'autorità d'ammissione:
- a.
- eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoria A con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg;
- b.
- eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoria A con una potenza del motore di oltre 25 kW o un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto superiore a 0,16 kW/kg se hanno già compiuto 25 anni d'età.
6 I veicoli adatti all'esame delle categorie C, D e CE, che adempiono i requisiti secondo il diritto anteriore, devono adempiere i nuovi requisiti entro il 1° gennaio 2006.
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8 La vecchia categoria C1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1 e C1E e autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli del servizio antincendio di oltre 7500 kg.
9 La vecchia categoria D1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1, C1E, D1 e D1E nonché al trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25. L'autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.378
10 La vecchia categoria D2 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie D1 e D1E, limitata alla guida di furgoncini fino a 3500 kg per il trasporto non professionale di persone. La limitazione ai furgoncini fino a 3500 kg non si applica ai titolari di una licenza di condurre della vecchia categoria C1. La limitazione viene tolta con l'ottenimento della nuova categoria C1. L'obbligo della visita di controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera a numero 1 vige soltanto per titolari di una licenza di condurre della sottocategoria D1 non limitata. L'autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.379
11 La vecchia categoria F autorizza, dopo il rilascio di una nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore della nuova categoria speciale F nonché della nuova sottocategoria A1, limitata a motoveicoli con una velocità massima di 45 km/h.
12 L'obbligo della visita di controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera b non si applica alle persone già titolari di una licenza di condurre per ciclomotori.
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14 La vecchia categoria C senza l'autorizzazione di trainare rimorchi della categoria E con veicoli a motore della categoria C (vecchia rubrica 09), autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre le nuove categorie BE e DE nonché le nuove sottocategorie C1E e D1E, qualora sia stata rilasciata una licenza di condurre per il corrispondente veicolo trattore.