01.05.2024 - * / In vigore
01.04.2024 - 30.04.2024
01.03.2024 - 30.03.2024
15.07.2023 - 29.02.2024
01.04.2023 - 14.07.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.04.2022 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.03.2022
07.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 06.07.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
03.06.2019 - 31.12.2019
01.02.2019 - 02.06.2019
01.01.2019 - 31.01.2019
01.10.2016 - 31.12.2018
01.07.2016 - 30.09.2016
01.04.2016 - 30.06.2016
01.06.2015 - 31.03.2016
19.08.2014 - 31.05.2015
01.07.2014 - 18.08.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.09.2009 - 31.12.2010
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05.12.2008 - 31.08.2009
01.04.2008 - 04.12.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.12.2005 - 28.02.2006
01.10.2005 - 30.11.2005
01.03.2005 - 30.09.2005
01.02.2005 - 28.02.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.11.2003 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.10.2003
01.08.2001 - 31.03.2003
01.06.2001 - 31.07.2001
01.01.2001 - 31.05.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)1 del 27 ottobre 1976 (Stato 1° settembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12-15, 15a, 22 capoverso 1, 25, 55 capoverso 7 lettera b, 57
e 103-106 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale,3 ordina: Introduzione


Art. 1

4 Oggetto La presente ordinanza disciplina l'ammissione dei conducenti di veicoli e dei veicoli alla circolazione stradale, la formazione e il perfezionamento dei conducenti, la professione di maestro conducente nonché le esigenze poste agli esperti della circolazione.


Art. 2

5 Abbreviazioni 1 Per le autorità sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: a. DATEC: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;

b. USTRA: Ufficio federale delle strade.

2

Per le prescrizioni vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: a. LCStr:

legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; b. ONC:

ordinanza del 13 novembre 19626 sulle norme della circolazione stradale; c. OAV:

ordinanza del 20 novembre 19597 sull'assicurazione dei veicoli; RU 1976 2423

1

Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

2 RS

741.01

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

6 RS

741.11

7 RS

741.31

741.51

Circolazione stradale 2

741.51

d. OETV:

ordinanza del 19 giugno 19958 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; e. LIAut:

legge federale del 21 giugno 19969 sull'imposizione dei veicoli; f. OLR1:

ordinanza del 19 giugno 199510 sulla durata del lavoro e del
riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore; g. OLR2:

ordinanza del 6 maggio 198111 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il
trasporto di persone e di automobili pesanti.

3

Per le raccolte automatizzate di dati vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: a. ADMAS: registro automatizzato delle misure amministrative; b. FABER: registro delle autorizzazioni a condurre.

1 Ammissione di

persone12

1113 Disposizioni generali


Art. 3

Categorie di licenze

1

La licenza di condurre è rilasciata per le categorie seguenti: A:

motoveicoli;

B:

autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un veicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio di oltre 750 kg, a condizione che il peso del convoglio non superi 3500 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore; C:

autoveicoli - esclusi quelli della categoria D - con un peso totale ammesso di oltre 3500 kg; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; D:

autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso non superiore a 750 kg; 8 RS

741.41

9 RS

641.51

10 RS

822.221

11 RS

822.222

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Ammissione di persone e veicoli 3

741.51

BE:

le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio che come combinazione non rientrano nella categoria B; CE:

le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg; DE:

le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg.

2

La licenza di condurre è rilasciata per le sottocategorie seguenti: A1:

motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e una potenza del motore massima di 11 kW; B1:

quadricicli e tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 550 kg; C1:

autoveicoli - esclusi quelli della categoria D - con un peso totale superiore a 3500 kg, ma non a 7500 kg; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; D1:

autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, ma non più di sedici, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; C1E: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso totale di oltre 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso vuoto del veicolo trattore;

D1E: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso totale di oltre 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore e il rimorchio non sia adibito al trasporto di persone.

3

La licenza di condurre è rilasciata per le categorie speciali seguenti: F:

veicoli a motore, esclusi motoveicoli e motoleggere, la cui velocità massima non supera 45 km/h; G: 14 veicoli a motore agricoli, come pure carri di lavoro, carri a motore industriali immatricolati e trattori impiegati a scopo agricolo, esclusi i veicoli speciali, la cui velocità massima non supera 30 km/h, esclusi i veicoli speciali; M: ciclomotori.


Art. 4

Autorizzazioni

1

La licenza di condurre della categoria: A:

autorizza a condurre veicoli della sottocategoria A1 e B1 e delle categorie speciali F, G e M; 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4191).

Circolazione stradale 4

741.51

B:

autorizza a condurre veicoli a motore della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M; C:

autorizza a condurre veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M; D:

autorizza a condurre veicoli della categoria B, delle sottocategorie B1, C1 e D1 e delle categorie speciali F, G e M; BE:

autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria DE e delle sottocategorie C1E e D1E , se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore; CE:

autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e delle sottocategorie C1E e D1E, se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore; DE:

autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria BE e delle sottocategorie C1E e D1E.

2

La licenza di condurre della sottocategoria: A1:

autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M; B1:15 autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M nonché motoslitte;

C1:

autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M; D1:

autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M; C1E: autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria D1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore; D1E: autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria C1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore.

3

La licenza di condurre della categoria speciale: F:

autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali G e M; G:16 autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli speciali e trattori agricoli con velocità massima fino a 40 km/h, nonché carri a motore industriali immatricolati e trattori impiegati a scopo agricolo, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall'USTRA.

4

Le autorizzazioni giusta i capoversi 1-3 devono essere iscritte in FABER.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4191).

Ammissione di persone e veicoli 5

741.51

5

Inoltre, nel traffico interno: a. la licenza di condurre della categoria D autorizza a condurre filobus vuoti; b.17 la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli con più di otto posti a sedere adibiti al trasporto di agenti di polizia, veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti; c. la licenza di condurre della sottocategoria C1 autorizza a condurre veicoli vuoti della sottocategoria D1; d. la licenza di condurre delle categorie B e C e della sottocategoria C1 autorizza a trainare rimorchi agricoli o rimorchi del servizio antincendio, della polizia e della protezione civile;

e. la licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M autorizza a trainare rimorchi con veicoli di queste categorie speciali; f.18 la licenza di condurre della categoria B autorizza a condurre autoveicoli leggeri della sottocategoria D1 per la riparazione di guasti, per il rimorchio, per corse di trasferimento e di prova connesse al commercio di veicoli, a riparazioni o a modifiche dei veicoli, per corse di prova di veicoli nuovi da parte di fabbricanti e importatori, per collaudi di veicoli da parte di esperti nonché per collaudi ufficiali di veicoli e corse effettuate fino al luogo di questi collaudi.

6

Qualora il capoverso 5 autorizzi a condurre veicoli vuoti di altre categorie o sottocategorie e filobus, è consentito trasportare le persone incaricate di constatare i difetti, di controllare le riparazioni nonché di eseguire i collaudi ufficiali dei veicoli.19


Art. 5

Eccezioni all'obbligo di possedere una licenza 1

Non necessitano di una licenza per allievo conducente: a. i titolari della licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che fanno domanda di una licenza di condurre della sottocategoria D1; b. i titolari della licenza di condurre della categoria C che fanno domanda di una licenza di condurre della categoria D; c. i richiedenti una licenza di condurre delle categorie speciali G e M.

2

Non necessitano di una licenza di condurre le persone che: a. conducono a piedi un monoasse senza rimorchio; b. conducono un carro a mano provvisto di motore; 17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

18 Introdotta dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Circolazione stradale 6

741.51

c. conducono un autoveicolo di lavoro utilizzato in cantieri delimitati non completamente chiusi alla circolazione; d. conducono un ciclomotore leggero; e. dipendono dall'uso di una carrozzella per invalidi con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

3

Autorizzando il traffico interno di una impresa conformemente all'articolo 33 OAV20, l'autorità cantonale può permettere eccezioni in merito alla categoria, alla sottocategoria o categoria speciale della licenza di condurre necessaria (art. 3).

1221

Esame di conducente 121

Requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre
a Domicilio in Svizzera 1

Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre e i permessi per il trasporto professionale di persone sono rilasciati soltanto a persone domiciliate in Svizzera, che vi soggiornano oppure che vogliono condurre per professione veicoli a motore immatricolati in Svizzera.

2

Per i dimoranti settimanali il domicilio della famiglia vale come domicilio se vi ritornano regolarmente in media due volte al mese.


Art. 6

Età minima

1

L'età minima per condurre veicoli a motore è a. di 14 anni per le categorie speciali G e M; b.22 per la categoria speciale F: 1. per i veicoli a motore di lavoro e i trattori la cui velocità massima non supera i 45 km/h nonché i carri a motore e i veicoli agricoli: 16 anni, 2. per gli altri veicoli: 18 anni; c. per la sottocategoria A1: 1.23 per i veicoli dotati di un motore ad accensione comandata di cilindrata fino a 50 cm3 e per i veicoli dotati di un motore con una potenza nominale o una potenza continua fino a 4 kW: 16 anni, 2. per gli altri veicoli: 18 anni; 20 RS

741.31

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Ammissione di persone e veicoli 7

741.51

d. di 18 anni per le categorie A, B, BE, C e CE e le sottocategorie B1, C1 e C1E;

e. di 21 anni per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E; f.24 per i veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre: 16 anni.

2

La licenza per allievo conducente delle categorie B, C e CE può essere già rilasciata ad apprendisti conducenti di autocarri che hanno 17 anni compiuti. Essi possono sostenere l'esame di guida di queste categorie al più presto sei mesi prima dell'età minima richiesta, ma possono conseguire la licenza di condurre solo dopo aver compiuto 18 anni.25 3

…26

3bis

…27

4

L'autorità cantonale può: a. agli invalidi che hanno bisogno di un veicolo a motore e sono in grado di guidarlo con sicurezza: 1. rilasciare una licenza di condurre della categoria B, della sottocategoria B1 o delle categorie speciali F o M prima del raggiungimento dell'età minima richiesta, fondandosi su un certificato medico, 2. autorizzare la guida di veicoli per cui non è necessaria una licenza di condurre prima del raggiungimento dell'età minima richiesta; b. rilasciare la licenza di condurre della categoria speciale M prima del raggiungimento dell'età minima richiesta, se non si può ragionevolmente esigere l'impiego di un altro mezzo di trasporto.

5

I titolari della licenza di condurre delle categorie speciali G o M che non hanno ancora compiuto i 16 anni possono condurre anche veicoli a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre (art. 5 cpv. 2).


Art. 7

Requisiti medici minimi 1

Chi fa domanda di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui nell'allegato 1.

2

Chi conduce un veicolo a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre deve avere un'acuità visiva minima corretta o non corretta dello 0,2 per occhio e non avere un campo visivo troppo ridotto.

24 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

26 Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

Circolazione stradale 8

741.51

3

L'autorità cantonale può derogare ai requisiti medici richiesti se non ci sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 14 LCStr e se un istituto incaricato degli esami speciali lo propone.


Art. 8

Pratica di

guida

1

Il candidato alla licenza di condurre della categoria D deve dimostrare di aver condotto regolarmente un autoveicolo della categoria C o un filobus durante un anno.28 2 L'obbligo della pratica di guida secondo il capoverso 1 non concerne chi dimostra di aver concluso la formazione minima secondo il capoverso 2bis e abbia condotto: a. durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus; o b. regolarmente durante almeno due anni autoveicoli della categoria B.29 2bis

Nell'ambito della formazione minima l'allievo conducente deve imparare a manovrare correttamente il veicolo e acquisire gli automatismi necessari. A seguito della formazione, l'allievo deve inoltre essere in grado di guidare rispettando gli altri utenti della strada nonché di condurre il veicolo in modo autonomo e senza pericolo per gli altri utenti. La formazione minima deve essere seguita presso un maestro conducente autorizzato a impartire lezioni di guida con un veicolo a motore o una combinazione di veicoli delle categorie C, D, CE e DE nonché delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E e che possiede una licenza di condurre della categoria D.30 2ter La formazione minima comprende: a. 52 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria C1 o D1; b. 24 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria C; c. 12 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria D limitata al traffico di linea.31 3

Il candidato alla licenza di condurre della sottocategoria D1 deve aver condotto: a.32 durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus, o b. regolarmente durante almeno un anno autoveicoli della categoria B.

4

Per trasportare professionalmente persone con veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 o C1 oppure della categoria speciale F, occorre aver condotto 28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Ammissione di persone e veicoli 9

741.51

regolarmente durante un anno un veicolo a motore della corrispondente o di una categoria di licenza superiore, eccettuate la categoria A e la sottocategoria A1.

5

Salvo disposizione contraria, vale come pratica di guida ai sensi del presente articolo la guida regolare di veicoli a motore effettuata nei due anni precedenti la presentazione della domanda di licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre. Le corse di scuola di guida non valgono come pratica di guida. 6

Durante il periodo di prova secondo i capoversi 1-5, ma almeno nell'anno precedente il rilascio della licenza per allievo conducente o, se detta licenza non è necessaria, l'ammissione all'esame pratico di conducente, il richiedente non deve aver commesso con un veicolo a motore infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre.33


Art. 9

Esame della

vista

1

Prima di presentare una domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di persone, il richiedente deve sottoporsi ad un esame sommario della vista presso un medico o un ottico riconosciuto dall'autorità cantonale.34 L'esame avviene conformemente all'allegato 4. Il risultato va allegato alla domanda.

2

Vengono verificate le seguenti funzioni: a. per una domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie A o B, delle sottocategorie A1 o B1 e delle categorie speciali F, G o M: - l'acuità visiva,

il campo visivo, e

la motilità oculare (diplopia);

b. per una domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie C e D, delle sottocategorie C1 e D1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone e per una domanda di una licenza per allievo conducente delle categorie I, II e IV anche lo strabismo e la pupillomotricità.

3

L'esame della vista non deve risalire a più di 24 mesi prima.35

Art. 10

Corso di pronto soccorso 1

Per annunciarsi all'esame teorico di base, il candidato alla licenza di condurre delle categorie A, B o C oppure delle sottocategorie A1, B1 o C1 deve dimostrare di aver partecipato a un corso di pronto soccorso.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Circolazione stradale 10

741.51

2

La prova della formazione di pronto soccorso è prodotta mediante un certificato di un istituto riconosciuto dall'USTRA. Il certificato può essere rilasciato soltanto ai partecipanti che hanno seguito interamente il corso. Il corso non deve risalire a più di sei anni prima.

3

Il corso impartisce: a. istruzioni riguardo alla sicurezza sul luogo dell'incidente e all'allarme delle forze di salvataggio; b. conoscenze sui provvedimenti che devono essere presi per garantire le funzioni vitali della persona ferita fino all'intervento del medico; e

c. conoscenze in particolare sul collocamento corretto della persona ferita, sulla respirazione artificiale, sul comportamento in caso di gravi emorragie e le basi del massaggio cardiaco.

4

L'organizzazione e il programma dei corsi di pronto soccorso nonché le esigenze imposte agli istruttori devono essere approvate dall'USTRA. 5 Sono dispensati dal corso di pronto soccorso: a. i titolari di una licenza di condurre delle categorie e sottocategorie menzionate nel capoverso 1;

b. medici, dentisti e veterinari; c. il personale sanitario in possesso di un diploma o di un certificato di idoneità;

d. gli istruttori che impartiscono i corsi di pronto soccorso; e. altre persone non menzionate nelle lettere a-d che possono provare di aver ricevuto la formazione in materia di pronto soccorso presso un istituto riconosciuto dall'USTRA.

122

Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza per

condurre


Art. 11

Presentazione della domanda 1

Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: a. un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4;

b.36 due fotografie attuali a colori formato passaporto 35 ×45 mm;

c. un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Ammissione di persone e veicoli 11

741.51

2

L'apprendista conducente di autocarri che non ha ancora compiuto 18 anni e l'apprendista meccanico di motoveicoli devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale che provi la conclusione di un contratto di tirocinio valido.

3

Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre una carta d'identità valida con fotografia. La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità d'ammissione.

4

Se è presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia di un istituto ufficialmente riconosciuto attestante l'idoneità in materia di psicologia del traffico. La perizia deve essere stata rilasciata non più di tre mesi prima.37
a Certificato di un medico di fiducia o di un istituto incaricato degli esami speciali 1

È necessaria una visita da parte di un medico di fiducia o di un istituto incaricato degli esami speciali designato dall'autorità cantonale per i candidati: a. alla licenza di condurre delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1;

b. al permesso per il trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25; c. alla licenza per maestri conducenti; d. che hanno superato il 65° anno d'età; e. che sono affetti da un'infermità fisica.

2

La prima visita di un medico di fiducia si estende ai punti menzionati nel certificato medico secondo l'allegato 2. Il risultato della visita è notificato all'autorità cantonale con il formulario secondo l'allegato 3.

3

Gli epilettici sono ammessi a circolare soltanto sulla base di un certificato d'idoneità rilasciato da un neurologo o da un medico specialista in epilessia.

b Esame della

domanda

1

L'autorità d'ammissione esamina se sono adempiuti i requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre (art. 5a seg.) o di un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 25 in relazione con l'art. 11a cpv. 1 lett. b). Essa: a. invita il richiedente a sottoporsi a una visita presso un medico di fiducia o un istituto specializzato da essa designati qualora nutra dubbi circa l'idoneità fisica a condurre veicoli a motore; 37 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Circolazione stradale 12

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b. invita il richiedente a sottoporsi a una visita di psicologia del traffico oppure psichiatrica presso un istituto specialistico da essa designato qualora nutra dubbi circa l'attitudine caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore; c. invita il richiedente conformemente all'articolo 11a capoverso 1 a farsi visitare da un medico di fiducia o in un istituto specializzato da essa designati;

d. ascolta un richiedente minore o messo sotto curatela e il suo rappresentante legale se quest'ultimo rifiuta la firma sul modulo di richiesta; e. chiarisce se il richiedente è registrato in ADMAS; f. può procurarsi un estratto del casellario giudiziale centrale e in caso di dubbio chiede alla polizia un certificato di buona condotta.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, l'autorità cantonale mette a disposizione del medico di fiducia o dell'istituto specialistico riconosciuto tutti gli atti che concernono l'idoneità della persona da visitare.

c Segreto d'ufficio, riconoscimento dei certificati d'idoneità 1

I membri, i funzionari e gli impiegati delle autorità d'ammissione nonché le autorità di ricorso sottostanno all'obbligo di mantenere il segreto riguardo agli accertamenti e ai rapporti loro forniti in merito allo stato di salute fisica e psichica e all'esame dell'acuità visiva dei richiedenti la licenza per allievi conducenti e dei titolari di una licenza di condurre. Questa disposizione non si applica allo scambio d'informazioni tra tali autorità o con gli istituti incaricati degli esami.

2

Gli accertamenti e i rapporti concernenti lo stato di salute fisica e psichica devono essere conservati in modo che non siano accessibili a persone non autorizzate.

3

Le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico devono essere riconosciute da tutti i Cantoni, se redatte da un istituto designato ufficialmente e non risalgano a più di un anno prima.

123

Disposizioni comuni agli esami teorici e all'esame pratico di

conducente


Art. 12

Luogo dell'esame

1

Il Cantone di domicilio può autorizzare che l'esame teorico di base, l'esame teorico complementare e l'esame pratico di conducente siano sostenuti in un altro Cantone.

2

L'autorizzazione non è necessaria se la formazione e l'esame avvengono in corsi dell'esercito.

a Risultato dell'esame

Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato. Il non superamento dell'esame deve essere motivato, su richiesta, in forma scritta.

Ammissione di persone e veicoli 13

741.51

124

Esame teorico di base e prima registrazione dei dati in

FABER


Art. 13

Esame teorico di base 1

L'esame teorico di base permette all'autorità d'ammissione di stabilire se il richiedente dispone delle conoscenze di cui all'allegato 11 numero II. 1.38 1bis

Il candidato può sostenere l'esame teorico di base al più presto un mese prima dell'età minima richiesta.39 2 I Cantoni elaborano le domande d'esame d'intesa con l'USTRA.

3

Sono dispensate dall'esame teorico di base le persone che si candidano: a. a una licenza di condurre delle categorie A, B, C o D oppure delle sottocategorie A1, B1, C1 o D1, già titolari di una licenza di condurre di una di dette categorie o sottocategorie;

b. a una licenza di condurre della categoria speciale F, già titolari di una licenza di condurre della categoria speciale G;

c. a una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE oppure delle sottocategorie C1E o D1E, già titolari di una licenza di condurre per il veicolo trattore.

4

Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie speciali F, G o M deve sostenere un esame teorico di base adattato alla pertinente categoria del veicolo. 5 Un esame teorico di base superato è valido due anni.


Art. 14

Prima registrazione dei dati in FABER Prima del rilascio della licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M l'autorità d'ammissione registra in FABER i dati personali del richiedente e i dati necessari per il rilascio della licenza.

125

Licenza per allievo conducente

Art. 15

Rilascio 1 La licenza per allievo conducente è rilasciata dopo il superamento dell'esame teorico di base. Se siffatto esame non deve essere sostenuto, la licenza per allievo conducente è rilasciata se sono adempiuti i requisiti per ottenerla.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4519).

39 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Circolazione stradale 14

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2

La licenza per allievo conducente della categoria A è limitata ai motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto della potenza del motore e del peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg. Ciò non vale per: a. le persone che hanno già compiuto 25 anni; b. gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro conducente della categoria IV; c. le persone che sono state formate su motoveicoli in corsi dell'esercito o della polizia.

3

Nella licenza per allievo conducente possono essere iscritte le stesse condizioni, restrizioni e indicazioni supplementari come nella licenza di condurre.40 4 I titolari devono annunciare entro 14 giorni all'autorità, presentando la loro licenza per allievo conducente, ogni circostanza che richiede una modifica o una sostituzione della licenza. 5 Il maestro di tirocinio è tenuto ad annunciare tempestivamente all'autorità d'ammissione che ha rilasciato la licenza per allievo conducente l'interruzione del tirocinio con l'apprendista meccanico di motoveicoli durante la durata di validità della licenza per allievo conducente. L'autorità invita il titolare della licenza a depositare la licenza e gli rilascia, per il rimanente periodo di validità, una licenza per allievo conducente della categoria A per motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg.41


Art. 16

Validità 1 La licenza per allievo conducente è valida: a. quattro mesi per la categoria A e la sottocategoria A1; b. 12 mesi per la sottocategoria B1 e la categoria speciale F; c. 24 mesi per tutte le altre categorie.

2

La validità della licenza per allievo conducente della categoria A e della sottocategoria A1 è prorogata di dodici mesi se è provato il superamento della formazione pratica di base secondo l'articolo 19.

3

La validità della licenza per allievo conducente si estingue se: a. il titolare non ha superato per tre volte l'esame di conducente e l'autorità d'ammissione in base a una perizia nega l'idoneità a condurre del candidato; b. il rapporto di tirocinio è disdetto prima che l'apprendista conducente di autocarri abbia compiuto i 18 anni d'età.42

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

41 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 5057).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

Ammissione di persone e veicoli 15

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4

Può richiedere una seconda licenza per allievo conducente soltanto chi, in base a una perizia dell'autorità d'ammissione, è ritenuto idoneo a condurre oppure chi, alla scadenza della durata di validità della prima licenza per allievo conducente, non ha ancora usufruito di tutte le possibilità di ripetere l'esame. L'autorità d'ammissione stabilisce eventuali condizioni.


Art. 17

Scuola di

guida

1

È considerata corsa di scuola di guida ogni corsa effettuata con un veicolo a motore il cui conducente deve essere titolare di una licenza per allievo conducente.

2

La licenza per allievo conducente della categoria A, delle sottocategorie A1 e B1 e della categoria speciale F autorizza a effettuare corse di scuola di guida senza accompagnatore.

2bis

La licenza per allievo conducente della sottocategoria D1 autorizza a effettuare corse di scuola di guida con veicoli della sottocategoria C1, quella della sottocategoria D1E corse di scuola di guida con una combinazione di veicoli della sottocategoria C1E.43 3 Il titolare della licenza per allievo conducente delle categorie BE, CE o DE e delle sottocategorie C1E o D1E può effettuare, senza accompagnatore, corse di scuola di guida con autotreni se è già in possesso della licenza di condurre per il veicolo trattore.

4

Nelle corse di scuola di guida con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 non possono essere trasportate persone. Sono eccettuati l'accompagnatore ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l'esperto della circolazione e altri allievi conducenti.44 5 Nella licenza per allievo conducente devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni e condizioni:

a. la licenza per allievo conducente della categoria C o della sottocategoria C1 autorizza a effettuare corse di scuola di guida con un autoveicolo della categoria B; b. i sordi e le persone invalide fisicamente possono effettuare corse di scuola di guida soltanto se accompagnati da una persona ufficialmente autorizzata a formarli; c. gli apprendisti conducenti di autocarri possono effettuare corse di scuola di guida soltanto se accompagnati da un maestro conducente o da una persona autorizzata a formarli. Nelle corse di scuola di guida con un veicolo a motore della categoria B questo accompagnamento è necessario soltanto fino al compimento dei 18 anni d'età; 43 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Circolazione stradale 16

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d.45 la licenza per allievo conducente della sottocategoria C1 autorizza a effettuare corse di scuola di guida con un autoveicolo dei servizi antincendio il cui peso totale supera i 7500 kg e con un autocarro per la scuola guida della categoria C.

6

Durante le corse di scuola di guida gli allievi conducenti non possono effettuare trasporti professionali di persone.

a46 Corsa di esercitazione 1

È considerata corsa di esercitazione ogni corsa effettuata con un veicolo a motore il cui conducente non deve essere titolare di una licenza per allievo conducente e che serve da preparazione a un esame pratico di conducente.

2

Durante le corse d'esercitazione con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 per cui non è necessaria la licenza per allievo conducente, possono essere trasportati l'accompagnatore giusta l'articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l'esperto della circolazione e altri allievi conducenti; il conducente deve recare seco una conferma dell'ammissione all'esame di conducente della categoria D o della sottocategoria D1.

3

La conferma dell'iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 autorizza i titolari della licenza di condurre della categoria speciale G a effettuare corse di esercitazione con trattori la cui velocità massima non superi 40 km/h. Non è ammesso condurre veicoli speciali. Il traino di rimorchi è ammesso soltanto durante il tragitto verso il luogo dove si svolge il corso e durante il corso. Gli organizzatori di corsi di guida di trattori possono confermare l'iscrizione al più presto un mese prima della data del corso.

126

Formazione di guida

Art. 18

Corsi di teoria della circolazione 1

Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie A o B oppure delle sottocategorie A1 o B1 deve poter provare di aver frequentato un corso di teoria della circolazione. La frequenza del corso non deve risalire a più di due anni prima.

2

La frequenza del corso presuppone il possesso di una licenza per allievo conducente.

3

Sono dispensate dal corso le persone già titolari di una licenza di condurre di una delle categorie o sottocategorie di cui nel capoverso 1.

4

Il corso, segnatamente mediante una formazione sul comportamento nella circolazione e sui suoi pericoli, deve motivare a una condotta di guida responsabile e difensiva. Il corso dura complessivamente otto ore. È impartito da un maestro conducente.

45 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

46 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Ammissione di persone e veicoli 17

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5

Il maestro conducente rilascia all'allievo conducente un attestato che conferma la frequenza del corso di teoria della circolazione.


Art. 19

Formazione pratica di base degli allievi motociclisti 1

Chi vuole ottenere la licenza di condurre della categoria A o della sottocategoria A1 deve seguire, entro quattro mesi dal rilascio della licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base presso un titolare di una licenza di maestro conducente della categoria IV.

2

Durante la formazione pratica di base, l'allievo conducente deve acquisire le conoscenze di base della dinamica di guida e della tecnica d'osservazione, necessarie per la guida nel traffico, e imparare a servirsi correttamente del veicolo. La formazione di base deve inoltre motivare a una condotta di guida difensiva, responsabile e parsimoniosa dal profilo energetico. I candidati alla licenza di condurre della categoria A non hanno il diritto di seguire con veicoli della sottocategoria A1 la formazione pratica di base.47 3

La formazione pratica di base dura per il candidato: a. alla licenza di condurre della categoria A: dodici ore; b. alla licenza di condurre della sottocategoria A1: otto ore; c. alla licenza di condurre della categoria A già titolare della licenza di condurre della sottocategoria A1: sei ore

4

Il maestro conducente attesta per scritto all'allievo conducente che ha partecipato alla formazione pratica di base e ha raggiunto lo scopo del corso.

a Esecuzione

L'USTRA emana istruzioni concernenti la presentazione e il contenuto dei corsi di teoria della circolazione e della formazione pratica di base.


Art. 20

Formazione degli apprendisti conducenti di autocarri 1

Chi vuole formare apprendisti conducenti di autocarri necessita di un permesso di formazione. Questo è rilasciato dall'autorità cantonale soltanto ai maestri di tirocinio o alle persone occupate nell'impresa che siano esperte nella professione dell'autista e abbiano guidato durante almeno tre anni autocarri senza commettere infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico, che godono di una buona reputazione e offrono la garanzia che può essere loro affidata l'istruzione di giovani adulti.

2

Chi vuole ottenere il permesso di formazione deve seguire un corso di istruzione e dimostrare di possedere le necessarie conoscenze in materia di circolazione (all. 11 n. II). L'USTRA emana direttive concernenti i corsi d'istruzione.

47 Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Circolazione stradale 18

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3

Il permesso di formazione è rilasciato per sei anni. Può essere prolungato per un nuovo periodo di sei anni se il titolare dimostra che, dal rilascio o dall'ultima proroga del permesso, ha frequentato un corso di ripetizione e almeno uno degli apprendisti da lui regolarmente accompagnati ha superato l'esame di conducente di autocarri.

4

Se la licenza per allievo conducente è stata rilasciata a un apprendista conducente di autocarri prima del compimento dei 18 anni d'età, il maestro conducente deve notificare immediatamente ogni interruzione anticipata del tirocinio all'autorità cantonale d'ammissione che ha rilasciato la licenza per allievo conducente.

127

Esame teorico complementare per la guida di autocarri e

autobus


Art. 21

1 L'esame teorico complementare permette all'autorità d'ammissione di stabilire se il richiedente di una licenza di condurre delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 dispone delle conoscenze di cui all'allegato 11 numero II. 2.

2

I Cantoni elaborano le domande d'esame d'intesa con l'USTRA.

3

...48

4

Un esame teorico complementare superato è valido due anni.

128

Esame pratico di conducente

Art. 22

Esame pratico di conducente 1

Con l'esame pratico, l'esperto ufficiale della circolazione verifica se il richiedente è in grado, anche in situazioni difficili del traffico, di condurre un veicolo a motore della categoria corrispondente alla licenza secondo le norme della circolazione stradale e tenendo conto degli altri utenti della strada.

2

I requisiti d'ammissione e la materia d'esame si basano sull'allegato 12.

3

Non devono superare l'esame pratico di conducente: a. i titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria B1 che vogliono ottenere una licenza di condurre della sottocategoria A1 e hanno concluso la formazione pratica di base secondo l'articolo 19; b. le persone che vogliono ottenere una licenza di condurre delle categorie speciali G o M. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 2;

48 Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Ammissione di persone e veicoli 19

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c.49 i titolari di una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che vogliono ottenere una licenza di condurre della sottocategoria D1.

4

Se durante l'esame pratico di conducente risulta che il richiedente non conosce sufficientemente le norme della circolazione, l'autorità d'ammissione ordina un nuovo esame teorico di base.


Art. 23

Ripetizione 1 Chi non supera per due volte l'esame pratico di conducente è ammesso a un ulteriore esame soltanto se un maestro conducente attesta che la formazione di guida è conclusa.

2

Chi non supera per tre volte l'esame pratico di conducente può essere ammesso a un quarto esame soltanto in base a una perizia che ne attesta l'idoneità secondo l'articolo 16 capoverso 3.

129

Licenza di condurre

Art. 24


50

Rilascio

1

Fatto salvo l'articolo 24a, la licenza di condurre è rilasciata per una durata illimitata.

2

La licenza di condurre è rilasciata per tutte le categorie, sottocategorie e la categoria speciale F dopo aver superato l'esame pratico di conducente; per le categorie speciali G e M dopo aver superato l'esame teorico di base. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 2.

3

La licenza di condurre della categoria A è rilasciata solo per: a. i motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg;

b. i motoveicoli con carrozzino laterale con un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg.

4

Le limitazioni della potenza di cui al capoverso 3 non si applicano a: a. i titolari di una licenza per allievo conducente per motoveicoli con potenza del motore illimitata e che hanno superato l'esame pratico di conducente su un motoveicolo a due posti con una potenza del motore di almeno 35 kW; b. gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro conducente della categoria IV; c. le persone che sono state formate su motoveicoli in corsi dell'esercito o della polizia.

49 Introdotta dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Circolazione stradale 20

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5

La limitazione della potenza relativa alla categoria A viene abrogata su richiesta del titolare della licenza al più presto due anni dopo il rilascio della licenza se l'autorità d'ammissione accerta che, nei due anni prima della presentazione della domanda, il richiedente non ha commesso nessuna infrazione alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre.

a51 Licenza di condurre in prova 1

La licenza di condurre delle categorie A e B è rilasciata in prova. Questa disposizione non si applica alle persone che sono già titolari di una licenza di condurre di durata illimitata di una di queste categorie.

2

Le sottocategorie e le categorie speciali ottenute prima del rilascio della licenza di condurre in prova, nonché le altre categorie e sottocategorie ottenute durante il periodo di prova sono parimenti limitate alla data di scadenza della licenza di condurre in prova.

b52 Rilascio della licenza di condurre di durata illimitata 1

L'autorità d'ammissione rilascia la licenza di condurre di durata illimitata alla scadenza del periodo di prova se il richiedente ha seguito la formazione complementare secondo gli articoli 27a-27g. La partecipazione alla formazione complementare è attestata sul modulo di cui all'allegato 4a.

2

Se il titolare della licenza di condurre in prova non ha frequentato la formazione complementare durante il periodo di prova e desidera condurre veicoli a motore delle categorie e sottocategorie, è tenuto a recuperare la formazione complementare entro un termine di tre mesi. Non appena il titolare della licenza le presenta l'attestato d'iscrizione da parte dell'organizzatore dei corsi, l'autorità d'ammissione gli rilascia un'autorizzazione di condurre limitata ai due giorni di corso.

3

Se il titolare di una licenza di condurre in prova non ha frequentato la formazione complementare durante il termine supplementare e desidera condurre veicoli a motore delle categorie e sottocategorie, è tenuto a chiedere una licenza per allievo conducente. Dopo che il titolare ha frequentato i corsi di formazione prescritti e ha superato l'esame di conducente, l'autorità d'ammissione gli rilascia una nuova licenza di condurre in prova.

4

Se il titolare della licenza di condurre in prova, che non ha frequentato la formazione complementare né durante il periodo di prova né durante la proroga, desidera condurre solo veicoli delle categorie speciali, l'autorità d'ammissione può rilasciargli, su domanda, la licenza di condurre di durata illimitata delle categorie speciali.

51 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Ammissione di persone e veicoli 21

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c53 Iscrizioni di autorizzazioni Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni: a. il permesso di trasportare professionalmente persone secondo l'articolo 25 con indicazione della categoria, sottocategoria o categoria speciale del veicolo con cui possono essere effettuati i trasporti; b. il permesso di condurre filobus secondo l'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza del 6 luglio 195154 sulle filovie;

c. il permesso di far uso del segno distintivo «medico/urgente» concesso ai medici designati per il servizio d'urgenza su proposta della società cantonale dei medici; d.55 il permesso, per i titolari della sottocategoria C1, di condurre autoveicoli dei servizi antincendio il cui peso totale è superiore a 7500 kg, indipendentemente dal numero di posti, a condizione di aver superato l'esame di guida con un autoveicolo dei servizi antincendio il cui peso effettivo è superiore a 7500 kg o con un autocarro per la scuola guida della categoria C; e.56 il certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci con indicazione della durata di validità e della categoria o della sottocategoria di veicoli abilitati al trasporto, purché non sia stata rilasciata una carta separata (art. 9 cpv. 3 dell'O del 15 giu. 200757 sull'ammissione degli autisti).

d58 Iscrizione di condizioni, restrizioni e altri dati supplementari Per le condizioni, le restrizioni e i dati supplementari che devono essere iscritti nella licenza di condurre come decisione, devono essere utilizzati codici o scritte abbreviate. L'USTRA emana le pertinenti istruzioni.

e59 Eliminazione di condizioni, restrizioni e altri dati supplementari 1

L'autorità d'ammissione stralcia le condizioni e le restrizioni quando il titolare della licenza adempie i requisiti per la guida senza restrizioni di veicoli della categoria, sottocategoria, categoria speciale corrispondente.

2

Altri dati supplementari sono stralciati se le condizioni necessarie per la loro iscrizione non esistono più.

53 Originario art. 24a. 54 RS

744.211

55 Introdotta dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

56 Introdotta dal n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 3533). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2008 5569).

57 RS

741.521

58 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Circolazione stradale 22

741.51

f60 Rilascio di una nuova licenza per allievo conducente o licenza di condurre 1

Se l'autorizzazione a condurre è ampliata o limitata, oppure sono modificati i dati che figurano sulla licenza, ne deve essere rilasciata una nuova. La vecchia licenza decade con il rilascio della nuova e deve essere restituita all'autorità. 2 In sostituzione di una licenza smarrita, può essere rilasciata una nuova licenza per allievo conducente o una licenza di condurre soltanto se lo smarrimento è attestato per scritto. Se la licenza sostituita viene ritrovata, deve essere consegnata entro 14 giorni all'autorità. Le persone domiciliate all'estero ricevono di norma soltanto un attestato delle autorizzazioni di condurre registrate in Svizzera.

g61 Obbligo di recare seco le licenze in casi particolari 1

I conducenti di veicoli a motore agricoli non sono obbligati a recare seco la licenza di condurre o la conferma dell'iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto, se circolano tra la fattoria, i campi o la foresta.62 2 Le persone che frequentano l'apprendistato di conducente di autocarri o la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 1 devono recare seco il loro certificato di capacità o l'attestato loro rilasciato quando effettuano trasporti internazionali di merci.

129a

Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone e con automobili pesanti

Art. 25

Permesso 1 Chi vuole trasportare professionalmente persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2) con veicoli delle categorie B o C, delle sottocategorie B1 e C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone.63 2

Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per: a. il trasporto professionale di feriti, malati o invalidi in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV64) se: 1. con un veicolo che appartiene all'azienda vengono trasportate esclusivamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell'azienda,

2. il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell'ambito della sua attività di servizio presso la polizia, l'amministrazione mili60 Originario art. 24c.

61 Originario art. 24d 62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

64 RS

741.41

Ammissione di persone e veicoli 23

741.51

tare, la protezione civile o il servizio antincendio e se l'autorità ne ha dato l'autorizzazione; b. trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km.

3

Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato: a. in un esame teorico complementare dimostra di conoscere la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone; è dispensato da questo esame chi desidera effettuare unicamente corse di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b o c OLR 2; e

b. in un esame pratico complementare di guida dimostra di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili.65 4

Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame.

4bis

Al titolare di una licenza di condurre della categoria C il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato, su richiesta, senza ulteriore esame, a condizione che egli non abbia commesso, almeno nell'anno precedente la presentazione della domanda, infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre. Questa regola si applica anche al titolare della licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione che abbia superato l'esame teorico complementare di cui all'allegato 11 numero 2.66 5

Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre.

12a

Obblighi di annunciare e visite di controllo67

Art. 26


68

Obblighi di annunciare 1

Il titolare deve annunciare all'autorità entro 14 giorni, presentando la propria licenza di condurre o il permesso speciale, ogni circostanza che esige la sostituzione della licenza o del permesso.

2

Il titolare di una licenza che cambia domicilio, deve comunicare entro 14 giorni il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio. In caso di cambia65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003

(RU 2003 3719).

66 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

67 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Circolazione stradale 24

741.51

mento di domicilio all'estero, deve annunciare la partenza all'autorità competente fino a quel momento.

a69
b70 ...71


Art. 27


72

Visita di controllo di un medico di fiducia 1

Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di un medico di fiducia: a. i seguenti conducenti di veicoli fino al 50° anno d'età, ogni cinque anni, successivamente ogni tre anni: 1. i titolari di una licenza di condurre delle categorie C e D e delle sotto-

categorie C1 e D1,

2.73 i titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25,

3. i maestri conducenti; b. i titolari di una licenza che hanno compiuto 70 anni, ogni due anni; c. i conducenti di veicoli a motore dopo gravi ferite dovute a incidenti o dopo gravi malattie.

2

L'autorità cantonale può: a. affidare ai medici curanti le visite di controllo nei casi del capoverso 1 lettere b e c;

b. su proposta di un medico, ridurre i termini di cui nel capoverso 1 lettere a e b;

c. in altri casi ordinare visite mediche di controllo periodiche.

3

La visita medica effettuata da un medico di fiducia comprende tutti i punti indicati nell'allegato 2. Il risultato della visita è comunicato all'autorità cantonale mediante un modulo secondo l'allegato 3.

69 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 1979 (RU 1979 1753). Abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259).

70 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU 2001 1387). Abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259).

71 Tit. abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Ammissione di persone e veicoli 25

741.51

4

L'autorità cantonale può ordinare che la visita del medico di fiducia sia limitata a taluni punti o estesa ad altri, in questi casi il medico non è vincolato ai moduli secondo gli allegati 2 e 3. 5 Su richiesta, l'autorità cantonale mette a disposizione del medico tutti i documenti concernenti l'idoneità della persona da visitare a condurre veicoli a motore.

12b74 Formazione complementare per i titolari di una licenza di condurre in prova
a Condizioni generali

1

La formazione complementare dura 16 ore ed è ripartita su due giorni.

2

La formazione complementare è svolta in gruppi di sei/dodici persone. Un gruppo è costituito di titolari di una licenza di condurre in prova della categoria A o di titolari di una licenza di condurre in prova della categoria B. Il contenuto del corso è impostato in base alla rispettiva categoria. Chiunque possieda la licenza di condurre in prova delle categorie A e B può scegliere se intende seguire la formazione complementare con un motoveicolo della categoria A o con un autoveicolo della categoria B.

3

Ogni gruppo è assistito dal numero di animatori necessario a uno svolgimento senza pericoli della formazione complementare e alla realizzazione degli obiettivi prefissati.

4

Di norma, il candidato segue la formazione complementare con il proprio veicolo.

L'organizzatore del corso può mettere dei veicoli a disposizione dei partecipanti che non ne possiedono.

b Obiettivi 1 Il primo giorno di corso ha lo scopo di migliorare la capacità dei partecipanti di prevedere le situazioni di pericolo nella circolazione e di evitarle. Dovrebbe essere frequentato entro sei mesi dall'ottenimento della licenza di condurre in prova.75 2 Il secondo giorno di corso si prefigge di sviluppare la consapevolezza dei partecipanti delle proprie attitudini, di ottimizzare la percezione della circolazione stradale e di favorire una guida rispettosa dell'ambiente e degli altri utenti.

c Contenuto del corso

1

L'organizzatore dei corsi deve svolgere i corsi in modo da portare ogni partecipante:

a. durante il primo giorno: 74 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

75 RU 2005 4633

Circolazione stradale 26

741.51

1. ad analizzare in gruppo gli incidenti, tenendo in particolare conto dei comportamenti a rischio tipici dei giovani e delle forze fisiche che influiscono sulla guida; 2. a rivivere situazioni di guida standardizzate, in condizioni simili alla realtà, per approfondire le sue conoscenze dei principali fattori di incidenti, segnatamente la mancanza di comprensione tra gli utenti della strada, gli errori di valutazione della distanza di arresto e della distanza di sicurezza tra i veicoli nonché la velocità eccessiva in curva; b. durante il secondo giorno: 1. ad allestire il proprio profilo di conducente sulla base di un formulario prestabilito;

2. a effettuare un percorso accompagnato dall'animatore e da altri partecipanti; questi ultimi rileveranno il suo comportamento al volante e quello degli altri utenti della strada, la loro sensazione come passeggeri e esprimeranno, possibilmente al termine del percorso, il loro parere in merito al conducente;

3. ad acquisire, in una parte teorica, conoscenze approfondite in materia di guida economica dal profilo energetico e rispettosa dell'ambiente, segnatamente a utilizzare la marcia più alta possibile, passare tempestivamente alla marcia superiore, conoscere il principio dello sfruttamento della spinta, anticipare e guidare in modo regolare e rendersi conto degli effetti pratici nella circolazione reale o in condizioni simili alla realtà; 4. a discutere e ad approfondire in gruppo gli insegnamenti tratti dalla formazione complementare, a sviluppare strategie efficaci per evitare comportamenti all'origine di incidenti e a sviluppare una guida rispettosa dell'ambiente e degli altri utenti della strada.

2

L'USTRA emana istruzioni sull'organizzazione dei corsi di formazione complementare.

d Attestato di partecipazione al corso 1

Dopo il primo giorno di corso, l'organizzatore è tenuto a consegnare al partecipante il modulo di domanda secondo l'allegato 4a e di attestare la sua partecipazione al corso nella parte del modulo prevista a tal fine. Il partecipante porta con sé tale modulo il secondo giorno di corso per ricevere il secondo attestato di partecipazione.

2

L'organizzatore dei corsi che attesta la partecipazione al primo o al secondo giorno di corso deve essere in grado di fornire durante cinque anni all'autorità d'ammissione informazioni relative a cognome, nome, indirizzo e numero della licenza di condurre del partecipante in questione.

3

Il partecipante al corso in possesso dell'attestato per i due giorni di corso firma il modulo di domanda e lo trasmette all'autorità d'ammissione.

Ammissione di persone e veicoli 27

741.51

e Organizzatori dei corsi Per organizzare corsi di formazione complementare è necessaria un'autorizzazione.

L'autorità competente del Cantone di sede la rilascia se constata che il richiedente: a. dispone dei locali e delle piazze d'istruzione, del materiale didattico, nonché del numero necessario di autovetture dotate di un dispositivo per determinare il consumo di carburante o di simulatori di guida che garantiscano uno svolgimento senza pericoli della formazione complementare e il raggiungimento degli obiettivi; b. può impiegare almeno quattro animatori; gli animatori che impartiscono la formazione complementare ai titolari della licenza di condurre in prova della categoria A devono inoltre disporre di una formazione di maestro conducente per motoveicoli; c. dispone di un'assicurazione responsabilità civile sufficiente e di un'assicurazione casco totale per i veicoli dei partecipanti ai corsi;

d. offre pubblicamente i corsi di formazione complementare; sono esclusi i corsi di formazione complementare dell'esercito; e. ha ottenuto un permesso dell'USTRA (art. 55 cpv. 3) se intende impiegare simulatori di guida; tale permesso è rilasciato se il richiedente prova che i simulatori di guida sono idonei ad insegnare la materia dei corsi di formazione complementare e a raggiungere gli obiettivi prefissati; f.

dispone di un sistema di garanzia della qualità secondo l'articolo 27f.

f Garanzia della qualità Ogni organizzatore di corsi deve gestire un sistema di garanzia della qualità dell'insegnamento delle materie e del raggiungimento degli obiettivi della formazione complementare.

g Competenze dei Cantoni 1

I Cantoni:

a. sorvegliano lo svolgimento della formazione complementare; b. effettuano test d'idoneità sociopedagogica per l'ammissione alla formazione degli animatori;

c. decidono se tener conto delle conoscenze anteriori degli animatori in materia di formazione;

d. organizzano gli esami per ottenere l'attestato di competenza di animatore; e. sorvegliano i centri di formazione per animatori.

2

Possono delegare l'esecuzione di questi compiti ad altri servizi.

Circolazione stradale 28

741.51

13 Provvedimenti76 13177 Nuovo esame di conducente, corsa di controllo e revoca preventiva78


Art. 28

Nuovo esame di conducente 1

Se il conducente ha commesso infrazioni che fanno dubitare delle sue conoscenze delle norme della circolazione, della sua idoneità ad applicarle o della sua tecnica di guida, l'autorità d'ammissione ordina un nuovo esame teorico o pratico di conducente oppure entrambi gli esami.

2

L'autorità può ordinare che il richiedente di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M o un conducente di veicoli a motore per i quali non è richiesta una licenza di condurre siano sottoposti a un esame pratico di conducente se sussistono dubbi sulla loro capacità di condurre.

3

Se il nuovo esame è ordinato in relazione con una revoca della licenza di condurre, di norma può aver luogo al più presto un mese dopo la scadenza della revoca; l'autorità rilascia alla persona interessata una licenza per allievo conducente. 4 Se la persona interessata non supera il nuovo esame, si applica l'articolo 23.

5

La data del nuovo esame di conducente non è iscritta nella licenza di condurre.


Art. 29

Corsa di controllo

1

Se esistono dubbi sull'idoneità alla guida di un conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari.

2

Se la persona interessata non supera la corsa di controllo: a.79 la licenza di condurre è revocata oppure l'uso della licenza di condurre straniera è vietato. La persona interessata può chiedere una licenza per allievo conducente;

b. è deciso un divieto di circolare se la corsa di controllo è effettuata con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre.

3

La corsa di controllo non può essere ripetuta.

4

Se la persona interessata non si presenta, senza giustificarsi, alla corsa di controllo, questa è considerata non superata. L'autorità, quando ordina la corsa di controllo, deve informare sulle conseguenze dell'omessa partecipazione.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

Ammissione di persone e veicoli 29

741.51


Art. 30


80

Revoca preventiva

La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida dell'interessato.

132

Revoca della licenza di condurre81

Art. 31


82

Obbligo d'informare

Se la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre è decisa per una durata indeterminata o definitivamente, l'autorità di revoca notifica la sua decisione all'interessato informandolo delle condizioni per riottenere la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre.


Art. 32


83

Restituzione volontaria della licenza di condurre Se la licenza di condurre è restituita volontariamente all'autorità, gli effetti sono gli stessi che per la revoca; l'autorità deve dare conferma per scritto.


Art. 33

84 Portata della

revoca

1

La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria comporta la revoca della licenza per allievo conducente e della licenza di condurre di tutte le categorie e sottocategorie e della categoria speciale F.85 2 La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria speciale comporta la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di tutte le categorie speciali.

3

I capoversi 1 e 2 non si applicano se la revoca è decisa per ragioni mediche.

4

L'autorità di revoca può revocare: a.86 unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria, anche la licenza di condurre delle categorie speciali G e M; 80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

81 Originario avanti art. 30. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Circolazione stradale 30

741.51

b. unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria speciale, anche la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre delle categorie e delle sottocategorie.

5

In casi di rigore, la revoca della licenza per qualsiasi categoria, sottocategoria o categoria speciale può essere decisa per durate differenti, osservando la durata minima stabilita dalla legge, segnatamente se il titolare della licenza: a. ha commesso l'infrazione implicante la revoca alla guida di un veicolo a motore che non gli serve per l'esercizio della sua professione; e b. gode di buona reputazione come conducente di un veicolo a motore della categoria, sottocategoria o della categoria speciale per la quale verrebbe ridotta la durata della revoca.


Art. 34


87

Infrazioni commesse all'estero Se all'estero è vietato l'uso dell'autorizzazione a condurre, l'autorità di revoca esamina se, a titolo complementare, occorre decidere la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre. Nel caso in cui venga adottato un altro provvedimento all'estero, essa valuta se occorre impartire un ammonimento.

132a88 Misure nei confronti dei titolari della licenza di condurre in prova


Art. 35


89

Proroga del periodo di prova 1

Se il titolare della licenza di condurre in prova commette un'infrazione che comporta la revoca della licenza di condurre delle categorie e sottocategorie, e questa revoca si conclude durante il periodo di prova, l'autorità rilascia un nuova licenza di condurre in prova. Il nuovo periodo di prova termina un anno dopo la data di scadenza della licenza di condurre in prova revocata.

2

Se la revoca della licenza scade dopo il periodo di prova, l'autorità rilascia una nuova licenza di condurre in prova, la cui validità è limitata a un anno.

a90 Annullamento 1 Se il titolare di una licenza di condurre in prova commette una seconda infrazione che comporta la revoca della licenza di condurre delle categorie e sottocategorie, l'autorità annulla la licenza, anche se nel frattempo è stata rilasciata la licenza di condurre per una durata illimitata.

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

88 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

89 Abrogato dal n. I dell'O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2853). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

90 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Ammissione di persone e veicoli 31

741.51

2

L'annullamento si applica a tutte le categorie e sottocategorie. Si applica anche alle categorie speciali se il titolare della licenza non offre alcuna garanzia che in futuro non commetterà infrazioni con veicoli delle categorie speciali.

3

Se l'annullamento concerne soltanto le categorie e sottocategorie, l'autorità d'ammissione rilascia una licenza di condurre delle categorie speciali.

4

L'autorità di revoca informa il conducente interessato sulle condizioni alle quali può nuovamente ottenere una licenza per allievo conducente.

b91 Nuova licenza per allievo conducente Chiunque desideri condurre veicoli a motore dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova deve chiedere una licenza per allievo conducente. Rimane salvo l'articolo 35a capoverso 3.

132b92 Divieto di circolare e ammonimento

Art. 36

Divieto di circolare e ammonimento93 1

L'autorità amministrativa del Cantone di domicilio deve vietare di circolare con veicoli a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre alle persone che, a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure alcoolismo o altre forme di tossicomania o per altre ragioni non ne sono idonee.94 2 Un divieto di circolare può essere ordinato per al minimo un mese se il conducente, violando le norme della circolazione, ha messo in pericolo in modo grave o ripetutamente il traffico o disturbato ripetutamente gli utenti della circolazione. Se rinuncia a un divieto di circolare, l'autorità può impartire un ammonimento.95 3 Un divieto di circolare per almeno un mese deve essere deciso nei confronti delle persone che, con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre: a. hanno circolato con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille; b. hanno circolato in condizioni di inabilità alla guida sotto l'effetto di stupefacenti o medicinali;

c. hanno circolato e si sono opposte o sottratte intenzionalmente a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un test preliminare, che era stato ordi91 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

92 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Circolazione stradale 32

741.51

nato o dovevano presumere che lo fosse, o a un esame sanitario completivo, oppure hanno eluso lo scopo di questi provvedimenti; d. hanno sottratto il veicolo per farne uso; e. hanno guidato nonostante il divieto di circolare; f.

si sono date alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona.96 4

Un ammonimento può essere impartito se il tasso alcolemico è pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80.97

Art. 37


98

Portata del divieto di circolare Il divieto di circolare vale per i tipi di veicoli indicati nella decisione.

13399


Art. 38

e 39 134

Corsi d'educazione stradale come formazione complementare100

Art. 40

Disposizioni generali

1

I Cantoni organizzano corsi d'educazione stradale conformemente all'articolo 25 capoverso 3 lettera e LCStr.101 2 I partecipanti ai corsi devono essere indotti, mediante una formazione complementare adeguata, a comportarsi correttamente nella circolazione.102 3

Possono essere convocati a partecipare ad un corso di insegnamento delle norme della circolazione i conducenti di veicoli a motore, di ciclomotori e di velocipedi che ripetutamente hanno compromesso la sicurezza del traffico violando norme della circolazione. La convocazione è ordinata dalle autorità competenti per la revoca delle licenze di condurre.

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

97 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

99 Abrogata dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

Ammissione di persone e veicoli 33

741.51

4

Oltre all'obbligo di frequentare un corso sulle norme della circolazione, possono essere decisi altri provvedimenti (ammonimento, revoca della licenza, divieto di circolare).103 5 Le spese del corso vanno a carico dei partecipanti.


Art. 41

Organizzazione, procedura

1

Chi intende tenere corsi d'educazione stradale necessita del riconoscimento delle autorità cantonali.104 1bis Il riconoscimento è rilasciato se: a. la direzione si fa garante di uno svolgimento irreprensibile dell'insegnamento;

b. la direzione dispone di docenti idonei all'insegnamento; c. l'organizzatore dispone di un locale d'insegnamento adatto e di materiale didattico confacente; d. il programma e le materie di insegnamento garantiscono il raggiungimento della formazione prescritta.105 1ter

Il riconoscimento per l'organizzazione di corsi d'educazione stradale è valido in tutta la Svizzera.106 2 La durata dei corsi dipende dalla natura e dall'impostazione, ma di norma è di otto ore.107 3

Se, durante il corso, si nutrono dubbi circa l'idoneità a condurre di un partecipante, l'autorità cantonale deve esserne informata. Questa prende i provvedimenti che s'impongono; può segnatamente ordinare la ripetizione del corso, lezioni di guida oppure un nuovo esame di guida (art. 28).108 4 La convocazione al corso deve menzionare come motivo l'infrazione commessa.

5

Se, senza giustificarsi, l'interessato non dà seguito alla convocazione, l'autorità cantonale fissa un nuovo termine; l'interessato deve assumersi le spese derivanti dalla mancata partecipazione al corso. Non è ammesso il ricorso contro successive convocazioni risultanti dal fatto che si è dovuto convenire un altro termine.109 103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

105 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

106 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

109 Per. introdotto dal n. II 64 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in

vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Circolazione stradale 34

741.51

6

...110

14

Conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero

Art. 42

Riconoscimento delle licenze 1

I conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari:

a. di una licenza di condurre nazionale valevole; o b. di una licenza di condurre internazionale valevole prescritta dalla Convenzione internazionale del 24 aprile 1926111 per la circolazione degli autoveicoli, dalla Convenzione del 19 settembre 1949112 sulla circolazione stradale o dalla Convenzione dell'8 novembre 1968113 sulla circolazione stradale, e sono in grado di esibire tale licenza unitamente alla corrispondente licenza di condurre nazionale.114

2

La licenza di condurre straniera, nazionale o internazionale, autorizza il rispettivo titolare a condurre in Svizzera tutte le categorie di veicoli per le quali la licenza è rilasciata.

3

I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e di veicoli a motore di lavoro provenienti dall'estero non hanno bisogno di una licenza di condurre se essa non è richiesta nel loro Paese d'origine. Questi conducenti devono sempre portar seco una carta d'identità con fotografia e possono condurre solo il veicolo con cui sono entrati in Svizzera.115 3bis Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera: a. i conducenti provenienti dall'estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all'estero; b.116 le persone che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 o hanno bisogno di un permesso secondo l'articolo 25.

110 Abrogato dal n. II 64 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

111 RS

0.741.11

112 Non ratificata dalla Svizzera 113 RS

0.741.10. Cfr. anche l'Acc. europeo del 1° mag. 1971 completante la Conv. sulla circolazione stradale (RS 0.741.101) 114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

116 Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Ammissione di persone e veicoli 35

741.51

4

La licenza di condurre straniera che il conducente ha ottenuto eludendo le disposizioni della presente ordinanza sull'ottenimento della licenza svizzera, o quelle di competenza dello Stato dove è domiciliato, non può essere utilizzata in Svizzera.


Art. 43

Età minima

1

Le licenze di condurre straniere possono essere utilizzate in Svizzera soltanto dalle persone che hanno raggiunto l'età minima richiesta nella presente ordinanza per i conducenti svizzeri.

2

Raggiunta l'età minima richiesta nel loro paese d'origine, i conducenti di ciclomotori, motoleggere e motoveicoli di una cilindrata di 125 cm3 al massimo, in provenienza dall'estero, sono ammessi a circolare in Svizzera, se hanno raggiunto almeno l'età di 16 anni e non vi si oppongono ragioni di esclusione.

3

In casi fondati, l'USTRA117 può ammettere eccezioni concernenti l'età minima di conducenti provenienti dall'estero.


Art. 44


118

Ottenimento della licenza di condurre svizzera 1

Al titolare di una licenza di condurre nazionale straniera valevole è rilasciata la licenza di condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di condurre in modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza è valevole. I conducenti di autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo con un veicolo della categoria che autorizza a condurre tutti i veicoli delle categorie iscritte nella licenza. Se il titolare della licenza è inoltre autorizzato a condurre un motoveicolo, non è effettuata nessuna corsa di controllo per quest'ultima categoria. Agli esami medici si applicano per analogia l'articolo 7 capoverso 1, 9, 11a capoversi 1 e 2 nonché 27.119 2 La licenza di condurre svizzera per autisti professionali di veicoli a motore è rilasciata a conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero soltanto se, oltre alla corsa di controllo, provano ad un esame di conoscere il disciplinamento in vigore in Svizzera per tale tipo di conducenti. 3

I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e di veicoli a motore di lavoro esteri, che desiderano ottenere la licenza di condurre svizzera devono sostenere un esame di conducente se non sono titolari di una licenza straniera corrispondente.

4

Al rilascio di una licenza di condurre svizzera le autorità ritirano le licenze rilasciate dagli Stati dell'UE o dell'AELS e le restituiscono all'autorità di emissione.

Esse annotano nelle licenze rilasciate da altri Stati la non validità per la Svizzera. È registrato il contenuto delle licenze straniere.

117 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Circolazione stradale 36

741.51

a120 Licenza di condurre in prova 1

Ai titolari di una licenza di condurre estera valevole che dà il diritto di condurre veicoli a motore delle categorie A o B, è rilasciata una licenza di condurre in prova svizzera. Il periodo di prova decorre dal rilascio della licenza di condurre svizzera.

Esso dura tre anni, dedotta la durata compresa tra la data di rilascio della licenza di condurre estera e l'ultimo termine per cambiarla regolarmente conformemente all'articolo 42 capoverso 3bis lettera a. Esso concerne tutte le categorie di licenze già ottenute e le altre categorie e sottocategorie ottenute durante il periodo di prova.

2

La licenza di condurre svizzera non è rilasciata in prova alle persone la cui licenza di condurre delle categorie A o B: a. è stata rilasciata prima del 1° dicembre 2005; o b. è stata rilasciata il 1° dicembre 2005 o dopo questa data, ed era valevole già da un anno al momento in cui hanno preso domicilio in Svizzera

Art. 45

Divieto di far uso della licenza; revoca 1

L'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera. Inoltre, l'uso della licenza di condurre straniera deve essere vietato per una durata indeterminata se il titolare ha ottenuto la sua licenza all'estero eludendo le disposizioni svizzere o straniere di competenza. Il divieto di far uso di una licenza di condurre straniera deve essere comunicato all'autorità straniera competente, direttamente o tramite l'USTRA.

2

Con la revoca della licenza di condurre svizzera, deve sempre essere vietato l'uso di una eventuale licenza di condurre straniera.

3

Il divieto di far uso di una licenza di condurre internazionale deve essere iscritto nello spazio appositamente previsto nel documento. L'iscrizione deve essere munita del bollo ufficiale.

4

La licenza di condurre straniera il cui uso è stato vietato va depositata presso l'autorità. Essa deve essere restituita al titolare:

a. alla scadenza del periodo di divieto oppure dopo l'abrogazione del divieto; b. su richiesta quando lascia la Svizzera se il titolare non vi ha il domicilio. Se la durata del divieto è illimitata, può essere iscritto nella licenza che essa non è valida in Svizzera qualora esista il pericolo di abusi.121 5

Se il divieto di uso della licenza non può essere notificato al titolare in Svizzera, l'USTRA si incarica di farlo notificare per la via dell'assistenza giudiziaria.

6

Il divieto di far uso della licenza di condurre, pronunciato perché sono state eluse le disposizioni svizzere o straniere di competenza, diventa privo di effetti se il titolare della licenza fornisce la prova che egli, da quella data: 120 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

Ammissione di persone e veicoli 37

741.51

a. ha eletto domicilio per almeno tre mesi nello Stato che gli ha rilasciato la licenza disconosciuta, oppure b. ha ottenuto una licenza valevole nel nuovo Stato dove è domiciliato.122 7

Le revoche di licenze di condurre straniere ordinate da autorità straniere devono essere eseguite se l'USTRA lo ordina.


Art. 46

Licenze di condurre internazionali 1

Le licenze di condurre internazionali possono essere rilasciate soltanto ai titolari di una licenza nazionale svizzera o straniera domiciliati in Svizzera. Le licenze di condurre internazionali rilasciate in base a licenze svizzere non sono valevoli in Svizzera.123 2 La durata di validità è di tre anni; essa non può superare la durata di validità della licenza di condurre nazionale.124 3 Il I Cantoni possono autorizzare associazioni degli utenti della strada a rilasciare licenze di condurre internazionali ai titolari di licenze di condurre svizzere.125 4 In caso di revoca o di divieto di far uso di una licenza di condurre nazionale, la licenza di condurre internazionale deve essere pure revocata per la durata del provvedimento.

15

Maestri conducenti e scuole di guida 151

Licenza per maestro conducente

Art. 47

Requisito 1 Deve essere in possesso di una licenza per maestro conducente chi apertamente cerca l'occasione di insegnare la guida, chi è occupato come istruttore in una scuola di guida o chi istruisce annualmente due o più allievi con i quali non è particolarmente in stretta relazione.

2

Chi è incaricato di insegnare la guida agli impiegati di una azienda deve possedere la licenza per maestro conducente se l'insegnamento della guida costituisce nell'azienda la sua attività esclusiva o preponderante.

3

Chi istruisce i candidati per le categorie F, G o M non deve essere in possesso di una licenza per maestro conducente.126 122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

124 Abrogato dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Circolazione stradale 38

741.51

4

È considerata insegnamento della guida la formazione di allievi conducenti che desiderano conseguire una licenza di condurre.


Art. 48

Rilascio 1 La licenza per maestro conducente è rilasciata dal Cantone di domicilio.127 2

Le licenze per maestro conducente hanno una durata illimitata e valgono su tutto il territorio svizzero.128 3 Le categorie delle licenze per maestro conducente sono le seguenti: a.129 Categoria I

Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie B e BE e della sottocategoria B1; b.130 Categoria II

Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie C, D, CE e DE nonché delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E; c. Categoria III

Insegnamento teorico; d.131 Categoria IV

Veicoli a motore della categoria A e delle sottocategorie A1 e B1.

152

Ammissione alla professione

Art. 49

Esigenze 1 Il candidato alla licenza per maestro conducente, prima di essere ammesso a ricevere la formazione, deve presentare all'autorità competente del suo Cantone di domicilio una domanda corredata della biografia e indicante la categoria di licenza ch'egli richiede e la formazione già ricevuta. Alla domanda devono essere allegati i certificati professionali.

2

Il candidato è ammesso a ricevere la formazione se: a. ha compiuto il 22° anno d'età; b. ha provato di aver superato l'esame finale di un tirocinio o di un'altra formazione professionale equivalente;

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Ammissione di persone e veicoli 39

741.51

c. possiede una licenza di condurre svizzera da almeno due anni e ha condotto durante questo periodo di tempo un veicolo a motore senza essere stato punito per aver compromesso la sicurezza del traffico mediante infrazione alle prescrizioni della circolazione; d. ha avuto una condotta tale da garantire lo svolgimento irreprensibile della professione;

e. …132 f. esibisce un rapporto di perizia attestante la sua idoneità in materia di psicologia del traffico;

g. ha superato l'esame preliminare ai sensi dell'allegato 5.

3

Gli esperti della circolazione che desiderano conseguire la licenza per maestro conducente devono completare la loro formazione e superare l'esame nelle materie su cui non verteva l'esame di esperto della circolazione.133 4 I titolari di una licenza per maestro conducente valevole, rilasciata all'estero, sono dispensati dall'esame preliminare e dai corsi della scuola professionale. Essi possono essere ammessi all'esame di maestro conducente se: a. hanno compiuto il 22° anno d'età; b. posseggono da almeno due anni una licenza di condurre straniera o svizzera e hanno condotto durante questo periodo di tempo un veicolo a motore senza compromettere la sicurezza del traffico mediante infrazione alle prescrizioni della circolazione; c. hanno avuto una condotta tale da garantire lo svolgimento irreprensibile della professione di maestro conducente; d. hanno superato un esame medico che conferma la loro idoneità; e. qualora non siano cittadini svizzeri, posseggono il permesso cantonale di lavoro per l'esercizio della professione di maestro conducente.


Art. 50

Formazione 1 Il candidato deve frequentare una scuola professionale riconosciuta dall'USTRA.

La commissione d'esame di cui all'articolo 54 capoverso 1, consultato il Cantone di domicilio, può esonerare da questo obbligo il candidato che prova di avere acquisito in altro modo le conoscenze richieste.134 2 La formazione deve procurare al candidato alla licenza per maestro conducente delle categorie I, II e IV le conoscenze necessarie per un insegnamento adeguato 132 Abrogata dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

134 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

Circolazione stradale 40

741.51

delle materie d'esame secondo l'allegato 6 e renderlo idoneo a dare lezioni teoriche e pratiche e a giudicare le prestazioni degli allievi.135 3 Nell'ambito del programma di insegnamento e per esercitarsi secondo le istruzioni ricevute, il candidato alla licenza per maestro conducente delle categorie I, II e IV deve dare lezioni di guida, sotto sorveglianza, nella scuola professionale o presso un maestro conducente che funge da istruttore nella scuola professionale. Egli non può dare altre lezioni di guida a titolo professionale (art. 47) prima di aver conseguito la licenza per maestro conducente.136 4 La formazione deve rendere idoneo il candidato alla licenza per maestro conducente della categoria III ad impartire lezioni teoriche e a giudicare gli allievi. Essa comprende la conoscenza del diritto sulla circolazione stradale, l'arte di circolare, gli elementi fondamentali della tecnica dei veicoli nonché la pedagogia, la metodologia e la psicologia.


Art. 51

Scuole professionali

1

Le scuole professionali per maestri conducenti devono essere riconosciute dall'USTRA. L'atto di riconoscimento è rilasciato se: a. la direzione si fa garante di una amministrazione irreprensibile della scuola e di una sorveglianza qualificata dell'insegnamento; b. la scuola professionale dispone di docenti idonei per i singoli gruppi di materie;

c. la scuola dispone di un locale adatto e di materiale confacente; d. il programma e le materie di insegnamento offrono ogni garanzia per il raggiungimento della formazione prescritta.

2

Le scuole professionali devono far sì che la formazione impartita procuri ai maestri conducenti le conoscenze e le attitudini pedagogiche necessarie. Sulla base di esami scritti o di prove di insegnamento, esse devono assegnare a ogni candidato, per ogni gruppo di materie, una nota che comunicheranno alla commissione d'esame con la documentazione. Esse devono iscrivere i candidati all'esame presso la commissione d'esame competente del luogo in cui ha sede la scuola.

3

Se durante la formazione sorgono dubbi sulle capacità richieste del candidato, la scuola professionale ordina un esame intermedio ed invita ad assistervi un rappresentante della commissione d'esame del Cantone nel quale il candidato ha il suo domicilio. Se il candidato non supera questo esame, la scuola propone al Cantone di domicilio il rifiuto della licenza per maestro conducente.

4

L'USTRA può annullare l'atto di riconoscimento rilasciato alla scuola professionale se le condizioni per il rilascio non sono più adempiute o se la scuola professionale non ha più tenuto corsi di formazione da oltre due anni.

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

Ammissione di persone e veicoli 41

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Art. 52

Esami per maestro conducente 1

Al termine della formazione, il candidato alla licenza per maestro conducente delle categorie I, II e IV deve sostenere un esame teorico, orale e scritto, nei gruppi di materie menzionati nell'allegato 6. Deve sostenere inoltre un esame pratico che consiste in una prova d'insegnamento teorico e pratico, al termine del quale deve esprimere un giudizio sull'allievo.137 2 Il candidato alla licenza per maestro conducente della categoria III deve sostenere un esame teorico, orale e scritto, nei gruppi di materie previsti per la sua formazione (art. 50 cpv. 4). L'esame pratico consiste in una prova d'insegnamento teorico.

3

Chi, dopo aver conseguito la licenza per maestro conducente della categoria I, intende conseguire la licenza delle categorie II o IV deve sostenere un esame teorico nelle materie elencate nell'allegato 6 numeri 2 o 3 e un esame pratico di maestro conducente. Il titolare della licenza per maestro conducente della categoria III che intende conseguire la licenza delle categorie I, II o IV deve completare la formazione e sostenere gli esami teorici e pratici nei gruppi di materie che non gli sono stati necessari per l'attività svolta in precedenza.138 4 Nel giudicare il risultato dell'esame per maestro conducente è tenuto conto delle note assegnate dalle scuole professionali.

5

La commissione d'esame deve notificare per iscritto al candidato il risultato dell'esame e indicare le note finali per gruppo di materie, la nota di valutazione complessiva e, in caso di insuccesso, i rimedi giuridici. Essa deve, comunicare il risultato dell'esame anche al Cantone di domicilio del candidato.


Art. 53

Ripetizione degli esami 1

Il candidato che non ha superato l'esame preliminare secondo l'allegato 5 cifre 2124 può ripeterlo alla prossima sessione d'esame; se non lo supera una seconda volta, può annunciarsi di nuovo, ma non prima di cinque anni. Il candidato che non ha superato l'esame preliminare secondo l'allegato 5 cifra 25 o 26 può ripeterlo entro 14 giorni; se non lo supera una seconda volta, può ripresentarsi una terza volta durante la sessione d'esame successiva; se non supera neppure questo esame, può chiedere di nuovo la licenza per maestro conducente al più presto dopo cinque anni.139 2

Il candidato che non ha superato l'esame di maestro conducente può presentarsi nuovamente a questo esame al più presto dopo mezz'anno. Se il candidato non supera nemmeno questo secondo esame, può ripresentarsi per un terzo e ultimo esame non prima di sei mesi e dopo aver seguito corsi suppletivi.140 137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

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3

Il secondo esame comprende solo i gruppi di materie dove i risultati sono stati insufficienti in occasione del primo esame; il terzo esame comprende gli stessi gruppi di materie del secondo.


Art. 54

Commissione d'esame

1

I Cantoni istituiscono le commissioni d'esame cantonali o intercantonali. Queste devono essere composte in maggioranza di rappresentanti dei Cantoni come anche di altri specialisti, segnatamente psicologi, pedagoghi e maestri conducenti.141 2 Le commissioni d'esame procedono agli esami preliminari, agli esami di maestro conducente e agli esami di controllo.

3

La competenza delle commissioni d'esame si estende ai candidati, ai maestri conducenti e alle scuole professionali dei Cantoni rappresentati nelle commissioni. I candidati che frequentano una scuola professionale esterna devono sempre sostenere l'esame di maestro conducente davanti alla commissione competente per il luogo in cui ha sede la scuola professionale; in questo caso, la commissione dove è rappresentato il Cantone di domicilio del candidato può delegare un suo membro all'esame.

4

Le commissioni d'esame sorvegliano le scuole professionali.

153

Esercizio della professione

Art. 55

Avviso e autorizzazione 1

Il direttore di una scuola di guida deve informare l'autorità competente del Cantone dove ha sede la scuola circa l'apertura e la chiusura di quest'ultima nonché circa l'assunzione e la dimissione dei maestri conducenti impiegati.142 2

Chi intende aprire una scuola, senza essere titolare della licenza per maestro conducente, dev'essere in possesso di un permesso cantonale. Il permesso è accordato se il richiedente ha avuto una condotta tale da garantire un esercizio irreprensibile della scuola.

3

È considerato scuola di guida anche l'insegnamento a mezzo di simulatori. Ogni sistema di insegnamento mediante simulatore abbisogna di un permesso speciale. Il permesso è rilasciato dall'USTRA se l'insegnamento dato mediante mezzi didattici ausiliari, come le pellicole cinematografiche, è conforme al diritto svizzero in materia di circolazione stradale e contribuisce al miglioramento degli allievi conducenti.

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

Ammissione di persone e veicoli 43

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Art. 56

Attività 1 Ogni scuola di guida deve offrire agli allievi una formazione teorica e pratica completa secondo principi pedagogici e metodologici. Sono eccettuati gli istituti che danno corsi preparatori mediante simulatori di guida.

2

Chi possiede unicamente la licenza per l'insegnamento teorico può esercitare la sua attività soltanto in collaborazione con un maestro conducente autorizzato a insegnare anche la scuola di guida pratica.

3

Il maestro conducente può essere ammesso e persino obbligato dall'autorità cantonale ad assistere come osservatore all'esame pratico di guida. Se cerca di influenzare lo svolgimento dell'esame, può essere escluso, per un periodo determinato, dall'assistere agli esami di conducente.

4

Se durante l'insegnamento della guida l'idoneità dell'allievo suscita dubbi, il maestro conducente ha il diritto di informare l'autorità cantonale.


Art. 57

Installazioni della scuola di guida La scuola di guida deve disporre per i corsi di un locale adatto nonché del materiale per le dimostrazioni e gli esercizi necessari all'insegnamento. L'USTRA stabilisce i particolari.


Art. 58

Durata del lavoro; divieto di consumare bevande alcooliche 1

Le domeniche e i giorni festivi, è proibito impartire lezioni di scuola guida teoriche o pratiche a titolo professionale.

2

I maestri conducenti possono impartire in media nove ore d'insegnamento pratico al giorno senza però superare undici ore; la compensazione delle ore prestate in più deve avvenire entro sei mesi. Per i maestri conducenti che esercitano la loro professione alle dipendenze di terzi, la durata del lavoro (insegnamento teorico e pratico della guida) è al massimo di 55 ore la settimana. Quanto ai maestri conducenti per i quali l'insegnamento della guida costituisce una professione accessoria, devono essere conteggiate interamente tutte le altre attività.

3

Ogni maestro conducente deve tenere aggiornati i mezzi di controllo seguenti: a.143 una cartella concernente la formazione di ogni allievo conducente dove sono annotate le lezioni pratiche e di teoria della circolazione specificate con data e ora, il grado di formazione e gli esami di guida sostenuti; b. un foglio settimanale che informi, per giorno feriale e per settimana, sulle lezioni pratiche calcolate in minuti e, per i maestri conducenti che esercitano la loro professione alle dipendenze di terzi, anche sulle lezioni teoriche.

Il responsabile di una scuola di guida che assume maestri conducenti deve tenere un controllo complessivo della durata del lavoro.

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

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741.51

4

Le cartelle concernenti la formazione, i fogli settimanali, i dischi degli odocronografi ed i controlli complessivi della durata del lavoro, devono essere conservati durante due anni e, su domanda, essere spediti all'autorità di sorveglianza o, messi a disposizione presso la sede della scuola di guida.

5

Ai maestri conducenti è vietato l'uso delle bevande alcooliche durante il lavoro e nelle sei ore precedenti l'inizio dell'attività.


Art. 59

Perfezionamento professionale

1

Durante ogni periodo di cinque anni, i maestri conducenti devono seguire corsi di perfezionamento comprendenti almeno i campi seguenti: a. aspetto psicologico-pedagogico dell'insegnamento della guida; b. metodologia dell'insegnamento;

c. conoscenze giuridiche e tecniche; d. tecnica del

condurre;

e.144 comportamento responsabile nel traffico e intuizione dei pericoli.

In accordo con l'USTRA, i Cantoni fissano le esigenze per i corsi di perfezionamento. Gli organizzatori devono assicurare l'esecuzione completa del programma di perfezionamento.

2

I corsi di perfezionamento possono essere organizzati da associazioni, scuole professionali come anche dai Cantoni.

3

Gli organizzatori consegnano al maestro conducente un certificato per ogni corso di perfezionamento che ha seguito. Questo certificato è rilasciato solo ai maestri conducenti che hanno partecipato interamente al corso.


Art. 60

Sorveglianza 1 I Cantoni tengono un elenco delle scuole di guida aperte sul loro territorio e sorvegliano con ispezioni l'attività dei maestri conducenti e le istallazioni delle scuole.

2

Un controllo sull'attività del maestro conducente deve essere specialmente ordinato se i suoi allievi ottengono risultati insufficienti agli esami. Se risultano lacune nell'insegnamento, l'autorità cantonale può ordinare che il maestro conducente sostenga un esame di controllo oppure un nuovo esame per maestro conducente.

3

I Cantoni esercitano la sorveglianza sulla frequenza e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento. Essi possono negare il riconoscimento dei corsi di perfezionamento se gli organizzatori non assicurano l'esecuzione completa del programma.


Art. 61

Provvedimenti amministrativi

1

Il maestro conducente al quale è stata revocata la licenza di condurre non può partecipare a corse di scuola guida durante il periodo della revoca.

144 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

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741.51

2

La licenza per maestro conducente deve essere revocata se: a. lo stato di salute o l'età avanzata del maestro conducente non gli permettono più di garantire la sicurezza delle corse di scuola guida; secondo il risultato dell'esame medico, la licenza per maestro conducente può essere limitata all'insegnamento teorico; b. il maestro conducente abusa in modo grave della sua situazione oppure se per ragioni attinenti al suo carattere non è più possibile pretendere che gli allievi seguano i suoi corsi; c. in seguito ad un esame ordinato conformemente all'articolo 60 capoverso 2, il maestro conducente non dimostra di essere all'altezza del suo compito.

3

La licenza per maestro conducente può essere revocata al maestro conducente che, nonostante avvertimento, non osserva le prescrizioni concernenti l'esercizio della professione.145 4 La licenza per maestro conducente è revocata al maestro conducente che non ha più esercitato la professione per più di cinque anni e nel frattempo non ha frequentato i corsi di perfezionamento prescritti. Prima che gli sia nuovamente rilasciata la licenza, l'interessato deve sostenere un esame di controllo.146 5 Il permesso rilasciato ai sensi dell'articolo 55 capoverso 2 deve essere revocato, se, dopo un avvertimento rimasto inosservato, persistono inconvenienti tali da compromettere una formazione adeguata o una corretta gestione.

6

Gli articoli 17 capoverso 3 e 23 capoverso 3 della LCStr sono applicabili per analogia.

154 Disposizioni speciali


Art. 62

Scambio di esperienze 1

I Cantoni organizzano giornate di discussioni, di loro iniziativa o su proposta dei maestri conducenti o delle commissioni d'esame per maestri conducenti.

2

Le discussioni servono a mettere al corrente i maestri conducenti di problemi sui quali occorre insistere durante la scuola di guida nonché allo scambio reciproco di esperienze.

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

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741.51


Art. 63


147



Art. 64

Procedura 1 …148

2

…149

3

Le decisioni delle commissioni d'esame e concernenti il risultato degli esami preliminari, dell'esame di maestro conducente e degli esami di controllo possono essere impugnate mediante ricorso all'autorità cantonale competente per il rilascio della licenza per maestro conducente.150 15a151

Animatori di corsi di formazione complementare
a Obbligo dell'autorizzazione

1

Gli animatori di corsi di formazione complementare necessitano di un'autorizzazione.

2

L'autorizzazione è rilasciata dal Cantone di domicilio ed è valida per tutta la Svizzera.

b Condizioni 1 Per ottenere l'autorizzazione è necessario frequentare una formazione di animatore presso un centro di formazione riconosciuto dall'USTRA e aver ottenuto un attestato di competenza secondo l'articolo 64d.

2

Chi intende essere ammesso alla formazione deve presentare all'autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata del curriculum vitae, di indicazioni concernenti la formazione anteriore e dei certificati professionali.

3

È ammesso alla formazione chi: a. ha compiuto 25 anni; b. prova di aver superato un esame di maestro conducente, esperto della circolazione, istruttore della circolazione o un'altra formazione equivalente;

c. dimostra di avere un'esperienza professionale di tre anni in uno dei settori d'attività di cui alla lettera b; 147 Abrogato dal n. II 4 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (RS 514.31).

148 Abrogato dal n. II 64 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

149 Abrogato dal n. II 4 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (RS 514.31).

150 Nuovo testo giusta il n. II 64 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

151 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

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741.51

d. ha avuto una condotta tale da garantire l'esercizio irreprensibile della professione;

e. ha superato un test d'ammissione che attesta la sua idoneità sociopedagogica.

c Formazione 1 La formazione deve fare permettere al candidato di: a. conoscere la materia d'insegnamento e di esame della teoria di base, del corso sulla teoria della circolazione, della formazione pratica di base degli allievi motociclisti e dell'esame pratico di conducente;

b. insegnare secondo un metodo appropriato le materie della formazione complementare di cui all'articolo 27c;

c. riconoscere e valutare i diversi caratteri dei partecipanti al corso e le varie dinamiche di gruppo e applicare conseguentemente il metodo d'insegnamento più adatto; d. conoscere le principali cause d'incidenti della circolazione considerando in particolare che i nuovi conducenti ne sono spesso all'origine; e. conoscere le fasi di sviluppo dei giovani adulti e le loro incidenze sul comportamento nella circolazione stradale;

f. influenzare l'atteggiamento interiore dei partecipanti e motivarli ad adottare una guida senza pericoli, rispettosa dell'ambiente e degli altri utenti.

2

Le conoscenze anteriori sono computate dopo aver consultato il centro di formazione. L'articolo 27g si applica alle competenze.

d Attestato di competenza 1

Per ottenere l'attestato di competenza, il candidato deve: a. dimostrare nel corso di un esame scritto di essere in grado di impartire l'insegnamento teorico e pratico a gruppi di persone variamente composti; e b. animare a titolo di prova un corso di formazione complementare il cui contenuto riguardi le due giornate di corso (art. 27c).

2

Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato per scritto indicando la nota complessiva. In caso di insuccesso, occorre indicare i rimedi giuridici. Il risultato dell'esame deve essere comunicato al Cantone di domicilio del candidato.

3

L'articolo 53 si applica per analogia alla ripetizione degli esami.

e Durata di validità dell'autorizzazione 1

L'autorizzazione è limitata a tre anni. La sua durata di validità è prorogata ogni volta di tre anni se il titolare prova che durante i tre anni: a. ha impartito per almeno 30 giorni corsi di formazione complementare ai titolari di una licenza di condurre in prova; e

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741.51

b. ha frequentato due giornate intere di corsi di perfezionamento per animatori.

2

I Cantoni fissano, d'intesa con l'USTRA, le esigenze concernenti gli organizzatori e il contenuto dei corsi di perfezionamento per animatori.

3

Gli organizzatori dei corsi di formazione complementare attestano per scritto agli animatori i corsi impartiti da questi ultimi e gli organizzatori dei corsi di perfezionamento i corsi di una giornata intera frequentati dagli animatori stessi.

f Centri di formazione per animatori 1

I centri di formazione per animatori devono essere riconosciuti dall'USTRA. Il riconoscimento è accordato se: a. la direzione garantisce una gestione irreprensibile del centro di formazione e una sorveglianza competente dell'insegnamento; b. il centro di formazione dispone di docenti qualificati; c. il centro di formazione dispone di un locale d'insegnamento, di materiale didattico e di piazze d'istruzione idonei; d. il programma di insegnamento e le materie proposte garantiscono la formazione prescritta.

2

L'USTRA può revocare il riconoscimento se le condizioni necessarie non sono più adempiute o il centro di formazione non forma più animatori da oltre due anni.

3

I centri di formazione devono provvedere affinché i loro docenti trasmettano agli animatori le conoscenze e le capacità necessarie. Sono tenuti a iscrivere il candidato all'esame per ottenere l'attestato di competenza.

16

Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli

Art. 65

Esigenze 1 I periodi che procedono agli esami ufficiali di conducente e/o ai controlli ufficiali dei veicoli devono soddisfare alle esigenze prescritte dai capoversi 2 a 5, aver ricevuto la formazione prevista dall'articolo 66 e superato l'esame secondo l'articolo 67.

2

L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli deve:

a. aver compiuti 24 anni; b. aver superato l'esame finale di tirocinio come meccanico per automobili o in un'altra professione tecnica equivalente e aver esercitato la professione durante almeno un anno dalla fine dell'apprendistato; c. possedere da almeno tre anni la licenza di condurre svizzera delle categorie B o C, senza aver compromesso durante questo periodo la sicurezza del traffico mediante infrazione alle norme della circolazione;

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741.51

d. provare mediante un certificato rilasciato da un medico di fiducia che egli adempie i requisiti medici secondo l'allegato 1; e. produrre una perizia che attesta l'idoneità in materia di psicologia del traffico.

3

L'esperto della circolazione incaricato degli esami di condurre non è obbligato ad adempiere le esigenze del capoverso 2 lettera b, ma deve aver superato l'esame finale di tirocinio in una professione qualsiasi o possedere una formazione equivalente.

4

Il requisito del capoverso 2 lettera e non è richiesto per gli esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli.

5

I maestri conducenti che desiderano diventare esperti della circolazione devono aver esercitato la professione di maestro conducente durante almeno un anno senza dare adito a lamentele e avere 24 anni compiuti. Devono completare la loro formazione e superare gli esami nelle materie che non figurano nel programma d'esame di maestro conducente.


Art. 66

Formazione 1 La formazione come esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e/o dei controlli dei veicoli avviene nelle materie menzionate nell'allegato 7.

L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per entrambe queste due funzioni deve completare la sua formazione nei gruppi di materie per i quali non ha ricevuto la formazione.

2

Quanto alle conoscenze teoriche, la materia da insegnare deve essere adattata all'attività pratica degli esperti della circolazione. Durante la formazione pratica, il candidato viene istruito nello svolgimento delle operazioni tecniche e delle procedure amministrative dell'ufficio della circolazione e messo in grado di procedere da solo agli esami di conducente e/o ai controlli dei veicoli.

3

L'insegnamento teorico avviene in corsi dati da maestri con formazione tecnica e pedagogica.

4

La formazione pratica comprende istruzioni e lavori pratici. La formazione pratica degli esperti della circolazione istruiti per effettuare i controlli dei veicoli è affidata alle autorità d'immatricolazione che dispongono delle installazioni e degli apparecchi necessari.


Art. 67

Esame 1 Dopo aver terminato un corso, ma al più presto dopo sei mesi di attività presso l'ufficio della circolazione, il futuro esperto della circolazione deve sostenere un esame nelle materie indicate nell'allegato 7. L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per le due funzioni deve sostenere un esame che comprende le materie nelle quali non è ancora stato esaminato.

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741.51

2

Nel giudicare l'esame devono essere tenute in considerazione le note assegnate durante la formazione.

3

Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato dall'ufficio della circolazione dove egli fa la pratica, con indicazione della nota di valutazione complessiva e delle note assegnate per ogni gruppo di materie. Se il candidato supera l'esame gli viene rilasciato un certificato.


Art. 68

Ripetizione dell'esame

1

L'esame di esperto della circolazione può essere sostenuto tre volte.

2

Chi non ha superato l'esame può essere riammesso non prima della scadenza di un termine di sei mesi.

3

Il secondo esame comprende solo le materie per le quali il risultato è stato insufficiente. Il terzo esame comprende invece tutte le materie del secondo esame.


Art. 69


152

Compiti delle autorità 1

I Cantoni e la competente autorità della Confederazione emanano un regolamento di formazione e d'esame.

2

La formazione degli esperti della circolazione è compito dei Cantoni. Gli esami sono sostenuti davanti a commissioni cantonali o intercantonali nelle quali sono delegati, oltre a capi degli uffici della circolazione, capi esperti della circolazione e altri specialisti.

3

I Cantoni e la competente autorità federale sono responsabili del perfezionamento dei loro esperti della circolazione. Hanno l'obbligo in particolare di assicurare il perfezionamento degli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e dei controlli tecnici sui veicoli.

17 Noleggiatori di

autoveicoli


Art. 70

1 Chi noleggia professionalmente veicoli a motore a terze persone, per il loro uso, deve tenere un elenco dei locatari. Su richiesta, deve dare la possibilità agli organi di controllo di prenderne visione.

2

Gli elenchi devono essere conservati durante due anni.

152 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (RS 514.31).

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741.51

2 Veicoli 21 Veicoli a motore e loro rimorchi 211 Ammissione

Art. 71

Principi 1 La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se: a.153 l'assicurazione responsabilità civile prescritta è stata stipulata o il detentore è dispensato dall'obbligo di assicurazione in virtù dell'articolo 73 capoverso 1 LCStr; b. il veicolo è conforme alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento;

c. il veicolo è assoggettato all'imposta secondo la LIAut154 o esonerato dall'imposizione;

d.155 il veicolo fabbricato all'estero è stato oggetto d'imposizione o è stato esonerato dall'imposizione;156

e.157 la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 1997158 sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.

2

Per il rilascio di licenze di circolazione temporanee e licenze di circolazione collettive come anche per rilasciare le corrispondenti targhe (art. 20 a 26 OAV159) non è necessario il permesso dell'amministrazione doganale.

3

L'immatricolazione provvisoria dei veicoli è retta dagli articoli 16 a 19 OAV.

4

I conducenti devono sempre portar seco l'originale della licenza di circolazione a meno che non sia stato loro rilasciato un duplicato. I conducenti dei veicoli a motore agricoli non devono portar seco la licenza di circolazione quando effettuano corse tra la fattoria, i campi e la foresta; lo stesso dicasi per i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile nelle corse effettuate sul territorio del Comune.160 153 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (RS 514.31).

154 RS

641.51

155 Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

156 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

157 Introdotta dal n. II dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

158 RS

641.81

159 RS

741.31

160 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

Circolazione stradale 52

741.51


Art. 72

Eccezioni 1 Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per: a. i monoassi senza rimorchi guidati da una persona a piedi; b. i carri a mano provvisti di motore; c.161 i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali: 1. rimorchi agricoli la cui velocità massima non supera i 30 km/h trainati da trattori come anche da veicoli a motore la cui velocità massima non supera i 30 km/h, 2. rimorchi agricoli la cui velocità massima non supera i 30 km/h e con un peso garantito di 1500 kg al massimo trainati da veicoli a motore con una velocità massima, per la loro costruzione, di oltre 30 km/h e con tutte le ruote motrici, 3. rimorchi trainati da carri con motore e carri di lavoro, 4. rimorchi e assi rimorchiati che costituiscono un veicolo indipendente trainati da monoassi.

d. i veicoli di lavoro utilizzati in cantieri stradali delimitati ma non completamente chiusi al traffico;

e. i veicoli a motore e i rispettivi rimorchi adibiti al traffico interno di un'impresa ma autorizzati a circolare su strada pubblica; f.

i carrelli di sostegno; g.162 casse mobili montate su ruote; il permesso per rimorchiarle dalla o verso la stazione di carico è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinati tipi di contenitori; h.163 i veicoli a motore trainati; i.164 i veicoli che vengono trasportati su un autoveicolo di trasporto o un rimorchio, e guidati durante il loro carico o scarico, purché sia stata stipulata un'assicurazione giusta l'articolo 27 capoverso 1 OAV165;

j.166 i veicoli che vengono spostati da imprese del settore automobilistico su un'area interna all'azienda, purché sia stata stipulata un'assicurazione giusta l'articolo 27 capoverso 1 OAV; k.167 ciclomotori leggeri; l.168 carrozzelle per invalidi con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

161 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

162 Abrogata dal n. II dell'O del 7 mar. 1982 (RU 1982 531). Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

163 Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

164 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

165 RS

741.31

166 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

167 Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

168 Introdotta dal il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

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2

Per i veicoli a motore menzionati nel capoverso 1 lettere a, b, k e l è richiesto un contrassegno d'assicurazione secondo l'articolo 37 OAV.169 3 Se dispongono di un attestato d'assicurazione valido, i Cantoni, ricorrendo a una convocazione, possono permettere che un veicolo sia trasferito per la via più breve al luogo d'esame.170 212

Licenza di circolazione

Art. 73

Generi di licenze

Esistono i seguenti generi di licenze di circolazione: a. la licenza di circolazione per l'immatricolazione normale di veicoli a motore o rimorchi;

b. la licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria di veicoli a motore o rimorchi;

c. la licenza temporanea per veicoli a motore o rimorchi; d. la licenza di circolazione collettiva per i veicoli a motore o i rimorchi delle imprese dell'industria automobilistica; e. la licenza per i veicoli di riserva.


Art. 74

Rilascio 1 L'autorità d'immatricolazione del Cantone di stanza del veicolo rilascia la licenza di circolazione al detentore quando essa dispone del rispettivo attestato di assicurazione e dei documenti seguenti:171 a. all'atto della prima immatricolazione di un veicolo di provenienza svizzera o dell'immatricolazione di un veicolo di provenienza estera: 1. il rapporto di perizia (mod. 13.20 A), se del caso munito dell'impronta del bollo doganale o scortato da un'autorizzazione doganale separata, 2. …;172

b. all'atto della nuova immatricolazione di un veicolo che ha cambiato Cantone di stanza o detentore: 1. la vecchia licenza di circolazione; 169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 93).

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 93).

172 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

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2.173 in caso di cambiamento del detentore di un veicolo per il quale non vi è stata un'imposizione doganale, un'autorizzazione delle autorità doganali intestata al nuovo detentore.174 2

Chi richiede la licenza temporanea non ha bisogno di essere detentore del veicolo e quest'ultimo non deve essere immatricolato nel Cantone di stanza.175 3 La licenza di circolazione collettiva è rilasciata dal Cantone nel quale l'azienda ha la sua sede, al nome dell'azienda o del suo capo responsabile.

4

La licenza per veicoli di riserva può essere rilasciata anche dal Cantone nel quale il veicolo originale è divenuto inutilizzabile ed è stato preso in consegna il veicolo di riserva.

5

I titolari devono annunciare entro quattordici giorni all'autorità, presentando la loro licenza di circolazione, ogni circostanza che rende necessaria una modificazione o una sostituzione del documento. Essi devono informare l'autorità del ritiro definitivo del veicolo dalla circolazione restituendo la licenza di circolazione. Se il detentore non fa immatricolare un altro veicolo entro quattordici giorni, deve restituire immediatamente anche le targhe.


Art. 75

Rapporto di perizia

1

Il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) deve essere compilato dal costruttore o dall'importatore oppure dal fornitore dispensato dal presentare i veicoli; deve essere firmato dal costruttore o dall'importatore.

2

Il capoverso 1 non è applicabile agli importatori singoli che importano direttamente un veicolo per il loro uso personale. In questo caso l'esperto della circolazione compila il rapporto di perizia in occasione dell'esame singolo del veicolo.

3

Per annunciare modificazioni tecniche apportate a un veicolo (art. 34 cpv. 2 OETV176) è necessario un rapporto di perizia speciale (modulo 13.20 B).177 4 I rapporti di perizia o il loro contenuto, come pure i dati tecnici allegati, devono essere conservati dall'autorità durante quindici anni a far data dalla prima messa in circolazione dei veicoli.

5

L'USTRA, d'intesa con i Cantoni, l'autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e la Direzione generale delle dogane, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.178 173 Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

174 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

176 RS

741.41

177 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 set. 2003 (RU 2003 3373).

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741.51


Art. 76


179

Controllo dell'imposizione doganale e dell'avvenuta tassazione 1

Il rapporto di perizia (mod. 13.20 A) munito dell'impronta del bollo doganale serve da prova dell'imposizione doganale e dell'avvenuta tassazione conformemente alla LIAut180.

2

Il diritto di utilizzare in Svizzera un veicolo per il quale non vi è stata un'imposizione doganale o per il quale non vi è stata una tassazione deve fondarsi su un'autorizzazione delle autorità doganali.

3

La Direzione generale delle dogane comunica alle autorità d'immatricolazione i generi di veicoli per i quali non sono necessari la prova dell'imposizione doganale e dell'avvenuta tassazione secondo il capoverso 1 o un'autorizzazione secondo il capoverso 2.


Art. 77

Luogo di stanza

1

È considerato luogo di stanza il luogo dove di regola il veicolo è custodito durante la notte dopo l'uso.

2

Il domicilio del detentore vale come luogo di stanza: a. per i veicoli utilizzati durante la settimana fuori del Cantone di domicilio del detentore e ricondotti a fine settimana, in media almeno due volte al mese; b. per i veicoli utilizzati alternativamente durante meno di nove mesi consecutivi in più Cantoni;

c. per i veicoli il cui periodo di stanza è uguale sia all'esterno sia all'interno del Cantone di domicilio del detentore.


Art. 78

Detentore 1 La qualità di detentore si determina secondo le circostanze di fatto. È considerato in particolare detentore chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse.

1bis

Se per un veicolo vi sono più detentori, questi ultimi sono tenuti a segnalare all'autorità d'ammissione la persona responsabile. Nella licenza di condurre essa figurerà quale detentore.181 2 L'autorità cantonale deve esaminare la qualità di detentore solo in caso di dubbio, segnatamente se l'attestato d'assicurazione non è rilasciato al nome di chi richiede la licenza di circolazione, se il richiedente non è titolare di una licenza di condurre, quando sono rilasciate targhe trasferibili e quando veicoli di una azienda sono messi a disposizione di dipendenti.

179 Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

180 RS

641.51

181 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

Circolazione stradale 56

741.51


Art. 79

Validità 1 La licenza di circolazione per l'immatricolazione normale dei veicoli e la licenza di circolazione collettiva hanno una durata di validità illimitata.

2

La durata di validità della licenza dei veicoli di riserva, della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli e della licenza temporanea è regolata dalla OAV182. Per quanto concerne la validità dei permessi speciali è determinante la ONC183.

3

Entro i limiti dell'articolo 17 OAV, la durata di validità della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli non sdoganati può essere fissata o prolungata oltre a quella dell'autorizzazione doganale solo se detta autorizzazione lo prevede esplicitamente.


Art. 80

Iscrizioni 1 Valgono come condizioni speciali ai sensi degli articoli 10 capoverso 3 e 96 numero 1 capoverso 3 LCStr: a. le decisioni dell'autorità iscritte nella licenza di circolazione, o nell'allegato alla licenza di circolazione, ad esempio, in merito alla velocità massima; b. le iscrizioni che stabiliscono il massimo ammesso per i pesi e le dimensioni dei veicoli;

c.184 le iscrizioni relative al numero dei posti.

2

Nella licenza di circolazione è iscritto l'utilizzo di un veicolo per il trasporto professionale di persone di cui all'articolo 3 OLR 2, eccettuati i veicoli giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2.185 3

La licenza di circolazione dei veicoli speciali menziona l'obbligo di possedere un permesso speciale. Se si tratta di veicoli destinati a trainare rimorchi particolarmente pesanti, i pesi del convoglio che derogano alle prescrizioni della LCStr sono indicati nella licenza di circolazione alla rubrica «Decisioni dell'autorità».

4

Un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il suo veicolo, può chiedere all'autorità d'immatricolazione, mediante formulario ufficiale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approvazione o di quella di un'altra persona menzionata nel formulario. L'autorità d'immatricolazione iscrive questa limitazione nella licenza di circolazione.186 5 L'autorità d'immatricolazione conserva il formulario in originale o riproducibile in altro modo fintanto che esiste l'iscrizione.187 182 RS

741.31

183 RS

741.11

184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

185 Abrogato dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

186 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

187 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

Ammissione di persone e veicoli 57

741.51


Art. 81


188

Annullamento

1

Quando un veicolo è tolto dalla circolazione o sostituito con un altro veicolo, il detentore deve fare annullare dall'autorità la licenza di circolazione e l'eventuale duplicato. Se il detentore trascura questo obbligo, le targhe indicate nella licenza non gli sono più attribuite, salvo qualora egli fornisca la prova che il veicolo è stato demolito o immatricolato al nome di un altro detentore.

2

Se le è presentata una licenza di circolazione che contiene un'iscrizione giusta l'articolo 80 capoverso 4, l'autorità d'immatricolazione rifiuta: a. l'annullamento della licenza di circolazione; b. il rilascio della licenza di circolazione a un nuovo detentore; c. la cancellazione dell'iscrizione.

3

Il rifiuto è nullo se è data l'approvazione scritta della persona o delle persone menzionate nel formulario oppure se vi è una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato sui rapporti di proprietà.

4

Se l'autorità deve revocare una licenza di circolazione che contiene l'iscrizione giusta l'articolo 80 capoverso 4, lo comunica alle persone menzionate nel formulario.

213 Targhe


Art. 82

Genere di targhe

1

L'autorità rilascia: a.189 targhe con lettere e cifre nere su fondo bianco per gli autoveicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli a motore, monoassi e i rimorchi;

b. targhe con lettere e cifre nere su fondo celeste per i veicoli da lavoro; c. targhe con lettere e cifre nere su fondo marrone chiaro per i veicoli speciali; d.190 targhe con lettere e cifre nere su fondo verde chiaro per i veicoli agricoli; e.191 targhe con lettere e cifre nere su fondo giallo per le motoleggere e i quadricicli a motore;

f. targhe con lettere e cifre bianche su fondo grigio scuro per i veicoli dell'esercito; se queste targhe non possono essere applicate in modo adatto, lo stemma, le lettere e le cifre devono essere dipinte sulla carrozzeria su fondo grigio scuro; 188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

189 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

190 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

191 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 58

741.51

g. …192

2

Le targhe seguenti sono munite di un segno speciale: a. le targhe per l'immatricolazione provvisoria secondo l'articolo 18 OAV193; b. …194 c. le targhe professionali portano la lettera «U».

d.195 le targhe dei veicoli dei detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari che portano il segno «CD», «CC» o «AT» sul fondo verde scuro o blu scuro.

3

Se, durante più di tre mesi consecutivi, un veicolo è classificato in una categoria per la quale è fissato un altro genere di targhe, occorre provvedere al cambio delle targhe. Per gli automezzi, considerati veicoli speciali durante meno di tre mesi consecutivi, basta un permesso speciale.


Art. 83

Materiale; costruzione

1

Le targhe sono di metallo inossidabile; possono essere munite di un rivestimento riflettente. L'USTRA può ammettere l'impiego di altri materiali adatti e fissare esigenze minime per il materiale riflettente.196 2 Gli stemmi, le lettere e le cifre sono impressi con un rilievo di 1,5 mm. Gli stemmi devono corrispondere al modello ufficiale.197 3 Le targhe, i cui angoli devono essere arrotondati (raggio di 1 cm), hanno le dimensioni seguenti:

a.198 la targa anteriore degli autoveicoli, nonché la targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e dei rimorchi di lavoro, ha una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 8 cm; b.199 la targa posteriore degli autoveicoli, nonché la targa dei rimorchi per trasporto agganciati ad autoveicoli hanno una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 16 cm (formato alto) o una lunghezza di 50 cm e un'altezza di 11 cm (formato lungo);

192 Abrogata dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41).

193 RS

741.31

194 Abrogata dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU 2001 1387).

195 Introdotta dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

198 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

199 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Ammissione di persone e veicoli 59

741.51

c.200 la targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei tricicli a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi, ha una lunghezza di 18 cm e un'altezza di 14 cm.201 4

L'USTRA può fissare un formato differente per le targhe destinate ai veicoli i cui detentori beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.

5

Per i rimorchi dell'esercito la targa, con una scritta su due linee, ha il formato delle targhe dei motoveicoli, quelle con la scritta su una linea, il formato della targa anteriore degli autoveicoli.


Art. 84

Sistema di numerazione 1

Ogni Cantone è designato con le due lettere maiuscole seguenti: Zurigo ZH

Sciaffusa SH

Berna BE

Appenzello

interno

AI

Lucerna LU

Appenzello

esterno

AR

Uri UR

San

Gallo

SG

Svitto SZ

Grigioni GR

Obvaldo OW

Argovia

AG

Nidvaldo

NW Turgovia

TG

Glarona GL

Ticino

TI

Zugo ZG

Vaud VD

Friburgo FR

Vallese

VS

Soletta SO

Neuchâtel

NE

Basilea Città

BS

Ginevra

GE

Basilea Campagna

BL

Giura

JU202

2

Le targhe degli autoveicoli, dei monoassi e dei rimorchi da una parte, e quelle dei motoveicoli, delle motoleggere e dei tricicli a motore, dall'altra, come pure ogni genere di targa, secondo il colore e le caratteristiche speciali, sono numerate separatamente, di regola a partire dalla cifra 1.203 3 Le targhe della Confederazione portano solamente lo stemma federale, con l'aggiunta della lettera M se si tratta di targhe militari.204 4 Le targhe per i veicoli i cui detentori sono beneficiari di privilegi e immunità diplomatiche o consolari non hanno stemmi, ma sono provviste delle lettere in nero del Cantone. Le sigle e le lettere possono essere applicate in maniera indelebile mediante un processo fotografico.205 Le cifre e il punto in colore nero possono 200 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

201 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

202 Cantone introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1805).

203 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

204 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (RS 514.31).

205 Nuovo testo dei per. 1 e 2 giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 60

741.51

essere applicati mediante lo stesso procedimento o consistere in pezzi di alluminio ritagliati e ribaditi sulla targa. Il primo dei due gruppi di cifre separate da un punto serve da numero d'ordine per ogni missione, sede, delegazione o organizzazione; il secondo gruppo designa la nazione o l'organizzazione. Le cifre più basse sono riservate al capo della rappresentanza o dell'organizzazione come pure ai suoi sostituti.


Art. 85

Disposizione; caratteri

1

Sulla targa anteriore degli autoveicoli e sulla targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e dei rimorchi di lavoro devono essere iscritte da sinistra a destra le lettere, un punto a mezz'altezza e i numeri.206 2

Nella parte superiore della targa posteriore di formato alto degli autoveicoli come pure della targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli e dei tricicli a motore, dei rimorchi per trasporto e dei rimorchi speciali devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere e lo stemma cantonale e, nella parte inferiore il numero.207 Sulla targa posteriore di formato lungo degli autoveicoli e dei loro rimorchi devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere del Cantone, un punto a mezza altezza, il numero e lo stemma cantonale.208 3 Sulla targa con due righe di iscrizione, ad uso dei rimorchi militari, le prime due cifre sono iscritte nella parte superiore, di fianco alla lettera attribuita; sulla targa con una sola riga di iscrizione, si lascia uno spazio maggiore tra la seconda e la terza cifra.209 Lo stemma è soppresso.

4

Sulla targa anteriore come su quella posteriore di formato lungo dei veicoli utilizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, dalle delegazioni permanenti o dalle organizzazioni internazionali, devono figurare, da sinistra a destra, il campo nel quale si iscrive l'una delle tre sigle, le lettere del Cantone e i due gruppi di cifre separati da un punto. Sulla targa posteriore di formato alto figurano, nella parte superiore, la sigla iscritta nel campo colorato e le lettere del Cantone e, nella parte inferiore, i due gruppi di cifre.210 5

La forma dei caratteri e le dimensioni delle lettere e delle cifre sono fissate dall'USTRA.211

206 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

207 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

209 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

210 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

211 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dip. federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1).

Ammissione di persone e veicoli 61

741.51


Art. 86

Sigle CD, CC e AT

1

La sigla «CD» è destinata: a. ai veicoli di servizio delle missioni diplomatiche e ai veicoli a motore dei membri del personale diplomatico di quelle missioni; b. ai veicoli di servizio delle delegazioni permanenti presso organizzazioni internazionali e ai veicoli a motore dei membri del personale diplomatico di quelle delegazioni;

c. ai veicoli di servizio delle organizzazioni internazionali e ai veicoli a motore dei funzionari di quelle organizzazioni più elevati di rango.

2

La sigla «CC» è destinata ai veicoli di servizio delle sedi consolari dirette da un funzionario di carriera e ai veicoli a motore dei funzionari consolari di carriera.

3

La sigla «AT» è destinata ai veicoli a motore dei membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche.

4

È vietato l'impiego separato delle sigle «CD» o «AT». La sigla «CC» separata è ammessa al massimo su un unico veicolo di ciascun caposede onorario di sede consolare cui il Consiglio federale abbia attribuito l'exequatur. Sulla licenza di circolazione del veicolo deve esserci la menzione «Sigla CC autorizzata».


Art. 87

Rilascio delle targhe 1

Dopo esser stato attribuito, il numero di targa resta riservato per il detentore.

L'attribuzione di altri numeri è ammessa qualora le targhe siano state depositate o revocate per oltre un anno; per il resto, l'attribuzione avviene conformemente all'articolo 81.

2

La perdita delle targhe deve essere comunicata senza indugio dal detentore all'autorità, la quale gli rilascia targhe con un altro numero; essa può pubblicare il numero delle targhe perse nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).212 3 I fabbricanti non hanno la facoltà di rilasciare targhe direttamente ai detentori.

4

Le targhe munite delle sigle «CD», «CC» e «AT» sono rilasciate d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.

5

Le targhe restano proprietà dell'autorità eccetto quelle destinate all'immatricolazione provvisoria.

a213 Rilascio di targhe munite di rivestimento riflettente I Cantoni mettono a disposizione targhe munite di un rivestimento riflettente. Essi decidono se occorra rilasciare tali targhe o sostituire quelle esistenti per tutti i veicoli o soltanto dietro richiesta del detentore.

212 Nuovo testo giusta il n. I 17 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

213 Introdotto dal n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

Circolazione stradale 62

741.51

22

Veicoli che servono agli esami e alla scuola guida

Art. 88


214

Veicoli per gli esami 1

Per gli esami di guida si deve far uso dei veicoli menzionati nell'allegato 12 numero V.

2

I veicoli per gli esami non devono essere provvisti di accessori speciali che facilitano la guida.

a215 Veicoli speciali per gli esami 1

L'esame pratico di conducente sostenuto con un veicolo provvisto di dispositivi che agevolano il cambio di velocità o la cui energia è fornita da una batteria elettrica dà diritto a condurre soltanto veicoli corrispondenti.

2

L'esame pratico di conducente della sottocategoria A1 sostenuto con un motoveicolo la cui velocità è limitata a 45 km/h dà diritto a condurre soltanto motoveicoli corrispondenti. 3

Le restrizioni devono essere iscritte nella licenza di condurre (art. 24d).216

Art. 89


217

Veicoli per la scuola guida 1

I veicoli per la scuola di guida devono essere conformi alle prescrizioni concernenti i veicoli per gli esami (all. 12 n. V). Eccetto i veicoli di riserva, devono essere muniti, per le categorie B, C e D e per le sottocategorie C1 e D1, di un secondo pedale del freno e della frizione e di uno specchio retrovisore supplementare ad uso del maestro conducente.

2

Sono considerati veicoli per la scuola di guida i veicoli messi a disposizione dai maestri conducenti per le lezioni di guida.

23 Ciclomotori

Art. 90

Statuto giuridico;

ammissione

1

Sotto riserva delle disposizioni seguenti, i ciclomotori sono sottoposti alle prescrizioni concernenti i velocipedi.

2

I ciclomotori sono ammessi a circolare se sono muniti della licenza per ciclomotori e di una targa valevole indicata nella licenza di circolazione.218 214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

215 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

218 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Ammissione di persone e veicoli 63

741.51


Art. 91

Licenza di circolazione 1

La licenza di circolazione è rilasciata se: a. il tipo di veicolo è stato riconosciuto come ciclomotore sulla base dell'esame del tipo;

b. il veicolo presentato è conforme al tipo riconosciuto; c.219 è stata fornita la prova che il ciclomotore costruito all'estero è stato oggetto dell'imposizione doganale o ne è esonerato.

2

La licenza di circolazione è rilasciata sulla base di un esame per gruppi di ciclomotori effettuato presso il fabbricante o l'importatore ai sensi dell'articolo 92 o sulla base di un esame singolo ai sensi dell'articolo 93. La sua validità è illimitata.

3

In caso di esami per gruppi, l'autorità d'immatricolazione del Cantone dove si trova l'azienda è competente a rilasciare la licenza di circolazione. ...220 4 Il conducente di ciclomotori deve sempre portar seco la licenza di circolazione.


Art. 92

Esami per gruppi

1

Prima dell'esame per gruppi di nuovi ciclomotori, presso i fabbricanti o gli importatori, l'azienda deve consegnare all'autorità gli elenchi completi in duplice esemplare, nei quali devono figurare, per ogni ciclomotore, la marca, il numero del telaio, il numero del certificato di tipo come pure il marchio di omologazione del motore.

2

L'imposizione doganale di ciclomotori costruiti all'estero deve essere provata mediante il bollo ufficiale della dogana apposto sugli elenchi.221 3 I Cantoni consegnano ai costruttori o gli importatori il numero di licenze di circolazione corrispondente a quello dei ciclomotori indicati sugli elenchi. I costruttori o gli importatori devono iscrivere nella licenza di circolazione222 i dati tecnici relativi a ogni ciclomotore e confermare che esso è conforme al tipo approvato.

4

I Cantoni tengono dei registri relativi alle licenze di circolazione rilasciate ai costruttori o agli importatori i quali vanno conservati unitamente agli elenchi durante cinque anni. Essi inviano una copia degli elenchi all'USTRA. L'USTRA e la Direzione generale delle dogane sono autorizzati a consultare in ogni momento i registri e gli elenchi.

5

I ciclomotori esaminati per gruppi possono essere messi in commercio soltanto con le licenze di circolazione loro attribuite. In sostituzione di licenze perse il Cantone competente per il rilascio (art. 91 cpv. 3 prima frase) ne emette delle nuove fondandosi sugli elenchi.

219 Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

220 Per. abrogato dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU 2001 1387).

221 Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

222 RU 1978 20

Circolazione stradale 64

741.51


Art. 93

Esame singolo

1

I ciclomotori importati singolarmente devono essere esaminati da un esperto della circolazione ufficiale prima di essere ammessi alla circolazione. L'imposizione doganale deve essere provata mediante piombo doganale intatto, l'esenzione dall'imposizione mediante autorizzazione delle dogane.223 2 I ciclomotori usati le cui licenze di circolazione e la cui targa sono state revocate dall'autorità o la cui licenza di circolazione è andata persa devono essere esaminati singolarmente da un esperto della circolazione prima della loro riammissione. Il controllo dell'imposizione doganale non è effettuato se il veicolo presenta chiare tracce d'uso o se il detentore può provare che il veicolo è stato acquistato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.224 3 Qualora un motore ausiliario venga montato in un secondo tempo su un velocipede, l'autorità cantonale rilascia la licenza di circolazione se ha costatato, mediante esame, che il veicolo è conforme alle esigenze stabilite per i ciclomotori.

4

Nei casi previsti ai capoversi 1 a 3, l'autorità di immatricolazione apporta tutte le iscrizioni necessarie nella licenza di circolazione e attesta che il veicolo è conforme al tipo approvato o alle prescrizioni.

5

L'autorità può permettere di presentare all'esame un ciclomotore sprovvisto della licenza di circolazione e della targa se viene fornita la prova che il ciclomotore è assicurato. Alle stesse condizioni, il Cantone può autorizzare un fornitore, dispensato dall'obbligo di presentare i veicoli, a effettuare corse di prova con ciclomotori non provvisti della licenza di circolazione e della targa o a far eseguire tali corse da eventuali compratori.


Art. 94

Targa 1 Se i ciclomotori sono esaminati per gruppi, la targa è rilasciata dal Cantone del luogo di stanza, qualora il detentore presenti la licenza di circolazione prevista dall'articolo 92 capoverso 3 della presente ordinanza e l'attestato di assicurazione richiesto dall'articolo 38 capoverso 2 OAV225.226 2 Se i ciclomotori sono esaminati singolarmente, il Cantone del luogo di stanza rilascia la targa e la licenza di circolazione, se il detentore presenta l'attestato d'assicurazione richiesto dall'articolo 38 capoverso 2 OAV.227 3

Le targhe per ciclomotori sono rilasciate a partire dal 1° gennaio dell'anno indicato sulla targa; esse rimangono valevoli fino al 31 maggio dell'anno successivo.

223 Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

224 Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

225 RS

741.31

226 Nuovo riferimento giusta il n. II dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1189).

227 Nuovo riferimento giusta il n. II dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1189).

Ammissione di persone e veicoli 65

741.51

4

L'autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione. Su richiesta del detentore, il medesimo numero di targa può essere iscritto nella licenza di circolazione di altri ciclomotori dello stesso detentore con stanza nel medesimo Cantone.

Il contrassegno di assicurazione viene incollato unicamente in una licenza di circolazione. Detta licenza di circolazione deve essere recata seco insieme alla licenza del ciclomotore utilizzato.228 5 Non è necessario di presentare un nuovo attestato di assicurazione, a. per trasferire la targa di un ciclomotore inutilizzabile (art. 9 cpv. 2 OAV) a un ciclomotore di riserva in perfetto stato di funzionamento, senza il permesso dell'autorità e durante al massimo 30 giorni; b. per attribuire, nel caso di cambio di veicolo, la targa del ciclomotore tolto dalla circolazione a un altro ciclomotore appartenente allo stesso detentore.

6

Le targhe per ciclomotori sono alte 14 cm e larghe 10 cm. Sono in metallo inossidabile ricoperte di una materia riflettente gialla. Nel terzo superiore, figurano in nero e in rilievo, a sinistra le due lettere attribuite al Cantone e, a destra, le due ultime cifre del millesimo; figura pure sulla parte inferiore un numero di tre, cinque o sei cifre.

7

L'USTRA stabilisce la forma e le dimensioni delle lettere e delle cifre.229

Art. 95

Controlli 1 Il Cantone del luogo di stanza, per controllare se il veicolo è ammesso alla circolazione, si fonda sull'attestato d'assicurazione.

2

Durante tutta la durata dell'immatricolazione, è considerato come luogo di stanza del ciclomotore il Cantone competente per il rilascio della targa. Se il luogo di stanza di un ciclomotore è trasferito in un altro Cantone, si deve chiedere una nuova targa nel nuovo Cantone di stanza qualora la vecchia immatricolazione sia scaduta.

3

Se il ciclomotore passa a un altro detentore, questi deve annunciarlo all'autorità entro 14 giorni. L'autorità iscrive il nuovo detentore nella licenza di circolazione e fa il necessario perché la modificazione sia apportata nell'attestato di assicurazione.

4

Se un ciclomotore è sostituito con un altro e non vi è cambiamento di targa (art. 94 cpv. 5 lett. b), il detentore deve comunicarlo entro 14 giorni all'autorità. L'autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione e fa il necessario perché la modificazione sia apportata nell'attestato d'assicurazione.

5

Una targa smarrita è sostituita con una nuova avente un altro numero e la stessa durata di validità, senza che un nuovo attestato di assicurazione debba essere presentato. L'autorità iscrive il nuovo numero della targa nella licenza di circolazione e nell'attestato di assicurazione.

228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

229 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dip. federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1).

Circolazione stradale 66

741.51


Art. 96

Ciclomotori della Confederazione e dei Cantoni 1

Per l'immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione, sono applicabili le norme speciali seguenti: a. le targhe sono rilasciate dai servizi competenti per il rilascio dei contrassegni per velocipedi e portano lettere conformi a quelle di detti contrassegni (all. 3 OAV230). La loro durata di validità è illimitata; devono figurare da sinistra a destra, nel terzo superiore, una croce federale e le lettere attribuite al veicolo; b. l'attestato di assicurazione non è necessario; c. le licenze di circolazione non devono essere prese seco ma depositate presso il servizio che le rilascia.

2

I ciclomotori dei Cantoni, per i quali non è stata stipulata l'assicurazione sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 2 LCStr), vengono muniti di targhe cantonali ordinarie portanti il numero di una serie speciale fissata dal Cantone.


Art. 97

Rimorchi trainati da ciclomotori e da velocipedi Per i rimorchi trainati da ciclomotori e da velocipedi non occorre né una licenza di circolazione né una targa o un contrassegno d'assicurazione.

24 Esami

dei

veicoli

241 …


Art. 98

a 104231 242 Esame

singolo


Art. 105

1 Sono considerati esami singoli gli esami che precedono la prima immatricolazione come pure gli esami successivi.

2

e 3 … 232

4

Fatti salvi gli articoli 29-31 OETV233, gli esami singoli fatti da un'autorità d'immatricolazione sono riconosciuti dagli altri. Sono parimenti riconosciuti reciprocamente i controlli dei veicoli effettuati dai fornitori (art. 32 OETV) se questi 230 RS

741.31

231 Abrogati dall'art. 46 dell'O del 19 giu. 1995 conc. l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RS 741.511).

232 Abrogati dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41).

233 RS

741.41

Ammissione di persone e veicoli 67

741.51

comprovano che sono autorizzati a procedere essi stessi all'esame dal Cantone di stanza.234 235 25 Provvedimenti amministrativi 251

Revoca della licenza di circolazione

Art. 106

Motivi della

revoca

1

La licenza di circolazione deve essere revocata se: a. le condizioni fissate dalla LCStr o dalle prescrizioni di esecuzione relative al rilascio della licenza non sono più adempiute; b. senza motivi sufficienti, il detentore non ottempera all'invito di presentare il suo veicolo all'esame.

2

La licenza di circolazione può essere revocata se: a. non sono state osservate le restrizioni o le condizioni speciali (art. 80) cui la licenza era stata vincolata; b. vi è stato abuso della licenza o delle targhe; c.236 non sono state pagate le imposte o le tasse dovute per i veicoli del medesimo detentore;

d.237 la tassa o le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 1997238 sul traffico pesante non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato oppure il veicolo non è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.

3

La revoca della licenza di circolazione comporta sempre il ritiro delle targhe. Nel caso di targhe trasferibili, esse possono essere lasciate al detentore per uno dei veicoli. Il sequestro di veicoli è regolato dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV239, 240

Art. 107

Durata e esecuzione

1

La licenza di circolazione e le targhe devono essere revocate per un tempo indeterminato. La revoca a causa di uso abusivo e di inosservanza delle restrizioni e delle condizioni speciali può essere pronunciata per una durata limitata.

234 Nuovo testo del per giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

235 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

237 Introdotta dal n. II dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

238 RS

641.81

239 RS

741.41

240 Nuovo testo della frase giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Circolazione stradale 68

741.51

2

Se il motivo della revoca è divenuto privo di oggetto, la licenza di circolazione e le targhe devono essere restituite su richiesta.

3

La licenza di circolazione e le targhe di cui è stata decisa la revoca devono essere richieste al detentore cui è fissato un breve termine. Scaduto il termine la licenza di circolazione e le targhe devono essere ritirate dalla polizia.


Art. 108

Procedura

1

Prima di revocare la licenza di circolazione e le targhe, l'autorità competente deve dare al detentore la possibilità di pronunciarsi verbalmente o per iscritto.

2

La decisione di revoca deve essere notificata per iscritto con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.

3

La licenza di circolazione può essere revocata immediatamente, a titolo preventivo, per ragioni di sicurezza della circolazione o per mancanza dell'assicurazione.

252 Veicoli

senza

licenza


Art. 109

Uso vietato

Se al momento di un esame o di un controllo si costata che dei veicoli, per i quali non è necessaria una licenza di circolazione ai sensi dell'articolo 72, non sono in perfetto stato di sicurezza o non sono conformi alle prescrizioni, l'autorità può vietarne l'uso finché non siano state eliminate le deficienze. Il sequestro di veicoli è regolato dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV241.242

Art. 110


243

253244


Art. 111

a 113 241 RS

741.41

242 Nuovo testo della frase giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

243 Abrogato dal n. II 64 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

244 Abrogata dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Ammissione di persone e veicoli 69

741.51

26 Veicoli

stranieri


Art. 114

Riconoscimento dell'immatricolazione 1

I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all'estero possono circolare in Svizzera se sono ammessi a circolare nel Paese d'immatricolazione e se sono provvisti:

a. di una licenza nazionale di circolazione valevole o di un certificato internazionale per automobili valevole previsti nella Convenzione internazionale del 24 aprile 1926245 per la circolazione degli autoveicoli, e

b. di targhe valevoli, menzionate nel documento di cui alla lettera a.

2

I ciclomotori, le motoleggere, i motoveicoli con una cilindrata massima di 125 cm3, i veicoli a motore agricoli, i veicoli a motore di lavoro e i rimorchi che provengono dall'estero e per i quali il Paese di provenienza non esige né targhe né licenza di circolazione possono circolare in Svizzera senza targhe.246 Al posto della licenza di circolazione è richiesto un documento contenente le informazioni essenziali in merito al veicolo e al detentore.

3

La targa posteriore basta per i veicoli a motore provenienti da Stati che non rilasciano targhe anteriori.247 4

I veicoli stranieri devono essere muniti del segno distintivo dello Stato d'immatricolazione.


Art. 115

Immatricolazione svizzera

1

I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all'estero devono essere muniti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere se: a. hanno il loro luogo di stanza da più di un anno in Svizzera senza una interruzione superiore a tre mesi consecutivi;

b. il detentore risiede in Svizzera da più di un anno senza un'interruzione superiore a tre mesi consecutivi e vi adopera il suo veicolo da più di un mese;

c. il detentore che ha il suo domicilio legale in Svizzera risiede durante meno di dodici mesi consecutivi all'estero e fa uso del suo veicolo in Svizzera durante più di un mese; d.248 servono a trasportare, contro rimunerazione, persone o merci tra due località svizzere (trasporti interni); e. se non adempiono le condizioni fissate dall'articolo 114 capoversi 1 e 2.

245 RS 0.741.11. Vedi anche la Conv. dell'8 nov. 1968 sulla circolazione stradale (RS 0.741.10) e l'Acc. europeo del 1° mag. 1971 (RS 0.741.101).

246 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2536).

247 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

248 Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 3 dell'O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 641.811).

Circolazione stradale 70

741.51

2

Se la durata di validità di una immatricolazione straniera è scaduta all'estero, le autorità doganali possono autorizzare l'uso del veicolo in Svizzera durante un periodo massimo di 30 giorni consecutivi; scaduto questo termine, il veicolo deve essere immatricolato in Svizzera.

3

...249

4

I ciclomotori stranieri devono essere immatricolati come motoveicoli o motoleggere fintantoché non siano conformi in tutte le parti a un tipo di ciclomotore riconosciuto in Svizzera.250 5

Prima di venir immatricolati in Svizzera, i veicoli stranieri devono essere sottoposti ad un esame ufficiale.

6

L'autorità che rilascia la licenza di circolazione e le targhe svizzere deve ritirare le licenze e le targhe straniere. L'autorità cantonale annulla le licenze e distrugge o oblitera le targhe. Essa restituisce le licenze all'autorità d'immatricolazione annunciandole che il veicolo è stato immatricolato in Svizzera e che le targhe sono state distrutte o obliterate. Il detentore può esigere la restituzione delle targhe obliterate o la conferma scritta che sono state distrutte.251 7 Il capoverso 6 non si applica quando veicoli esteri sono ammessi soltanto temporaneamente con una licenza e targhe svizzere o se è necessaria una doppia immatricolazione poiché:

a. il detentore è domiciliato in Svizzera ma lavora all'estero; b. il veicolo estero è utilizzato anche per trasporti all'interno della Svizzera; o c. il luogo di stanza del veicolo si trova alternativamente e per una durata grossomodo equivalente in Svizzera e all'estero.252


Art. 116

Provvedimenti amministrativi

1

Il divieto di far uso della licenza di circolazione e delle targhe o il sequestro del veicolo sono ammessi se si tratta di veicoli stranieri che non offrono manifestamente tutte le garanzie di sicurezza e costituiscono un pericolo per il traffico.253 2 Il divieto di far uso della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è pure ammesso se la licenza o le targhe sono adoperate abusivamente. È riservato l'articolo 60 numero 4 secondo periodo OAV254.255 249 Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

250 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

251 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

252 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 93).

253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

254 RS

741.31

255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Ammissione di persone e veicoli 71

741.51

3

La procedura è retta dall'articolo 108 della presente ordinanza e dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV256.257 4 Le misure ordinate ai sensi del capoverso 1 devono essere annullate se il veicolo contestato offre nuovamente tutte le garanzie di sicurezza; altrimenti, è applicabile per analogia l'articolo 115 capoverso 6.

5

Se la revoca della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è stata decisa da autorità straniere, l'esecuzione deve essere ordinata dall'USTRA in quanto le decisioni di revoca non siano trasmesse direttamente ai Cantoni.


Art. 117

Imposizione I veicoli stranieri sono tassati dal Cantone di stanza a partire dal giorno in cui sono provvisti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere oppure avrebbero dovuto esserne provvisti ai sensi di quest'ordinanza.

3

Notificazione, statistica, controlli della circolazione 31 Notificazioni 311 …

Art. 118


258

312

Notificazione del rilascio di nuove licenze

Art. 119


259



Art. 120

Cambiamento del luogo di stanza 1

Se un veicolo o un rimorchio è immatricolato in un altro Cantone, l'autorità di immatricolazione invia la licenza di circolazione annullata e le targhe all'autorità del precedente Cantone di stanza che le ha rilasciate.260 2 Il Cantone di stanza precedente deve trasmettere, su domanda, al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo e per l'eventuale odocronografo o una copia autenticata.

256 RS

741.41

257 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

258 Abrogato dall'art. 22 dell'O del 18 ott. 2000 sul registro ADMAS (RS 741.55).

259 Abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259).

260 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 93).

Circolazione stradale 72

741.51


Art. 121


261



Art. 122


262
Controllo da parte della Direzione generale delle dogane 1

La Direzione generale delle dogane fissa con i Cantoni le norme da applicare per il controllo posticipato dell'imposizione doganale e dell'avvenuta tassazione secondo la LIAut263, nonché per la tenuta dei controlli in generale. Essa è autorizzata ad effettuare le rispettive verifiche.

2

In caso di immatricolazione provvisoria di veicoli per i quali non vi è stata un'imposizione doganale o una tassazione, i Cantoni consegnano al Controllo federale dei veicoli i documenti relativi all'esenzione, richiesti dalla Direzione generale delle dogane. D'intesa con il Controllo federale dei veicoli la Direzione generale delle dogane può prevedere un sistema elettronico di trasmissione delle informazioni.

313

Notificazione di infrazioni e di altri fatti

Art. 123


264

Notificazione alle autorità competenti in materia di circolazione stradale 1

Le autorità penali notificano alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore: a. le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale; b. su richiesta, nei singoli casi, le condanne per infrazioni alle norme della circolazione stradale.265

2

L'autorità competente in materia di circolazione stradale distrugge le notificazioni concernenti denunce e condanne giusta il capoverso 1 se è accertato che queste non danno luogo ad alcuna misura.266 3 Se un'autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi o di tossicomania, lo comunica all'autorità competente in materia di circolazione stradale.267 261 Abrogato dal n. I dell'O del 3 set. 2003 (RU 2003 3373).

262 Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

263 RS

641.51

264 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2536).

265 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

266 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

267 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Ammissione di persone e veicoli 73

741.51


Art. 124


268

314 Informazioni desunte

dai

registri


Art. 125

Disposizioni generali

1

I registri e i controlli che i Cantoni e i servizi della Confederazione devono tenere non sono pubblici.

2

Con riserva dell'articolo 126, le informazioni tolte dai registri e dai controlli possono essere date soltanto alle autorità che ne hanno bisogno d'ufficio per rilasciare permessi, accertare fatti o giudicare nell'ambito di una procedura penale o amministrativa.

3

Chiunque, provando la sua identità, ha diritto di chiedere informazioni, che si possono desumere da registri o da controlli, concernenti la propria persona o il proprio veicolo.

4

Le disposizioni del codice penale svizzero269 e dell'ordinanza del 21 dicembre 1973270 sul casellario giudiziale sono applicabili quando si tratta di fornire informazioni tolte dai registri delle pene tenuti dalle autorità competenti in materia di circolazione stradale o dai casellari giudiziali.


Art. 126

Informazioni concernenti immatricolazioni di veicoli 1

Il nome e l'indirizzo del detentore di una targa possono essere comunicati a chiunque.

2

Il nome del detentore di un veicolo e del suo assicuratore devono essere indicati alle persone implicate in un incidente e, al nuovo detentore, in caso di cambio di detentore.

3

Su domanda scritta e motivata, possono essere comunicate informazioni, tolte dalla licenza di circolazione, alle persone che fanno valere un interesse sufficiente in vista di una procedura.

4

Il Controllo federale dei veicoli comunica, su richiesta, all'Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 cpv. 1 LCStr.), in vista del chiarimento di incidenti con partecipazione svizzera all'estero, quale assicuratore era obbligato in quale giorno, per una determinata targa o veicolo, al risarcimento.271 268 Abrogato dal n. I dell'O del 13 nov. 1991 (RU 1991 2536).

269 RS 311.0 270 [RU 1974 57, 1983 34, 1991 2514, 1996 3111, 1998 1565. RU 1999 3509 art. 33].

Vedi ora l'O del 29 set. 2006 sul casellario giudiziale informatizzato (RS 331).

271 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

Circolazione stradale 74

741.51

32 Statistica

Art. 127

Statistica dei veicoli 1

La statistica dei veicoli è tenuta dall'Ufficio federale di statistica.

2

La statistica dei veicoli comprende: a.272 l'effettivo dei veicoli a motore in circolazione il 30 settembre; b. il numero mensile dei veicoli a motore, secondo la lettera a, immatricolati per la prima volta;

c. l'effettivo dei rimorchi per trasporto e di lavoro in circolazione il 30 settembre;

d. l'effettivo dei ciclomotori e dei velocipedi a fine anno; e. il numero di ciclomotori e veicoli a motore, secondo la lettera a, importato ogni mese.

3

In conformità di quanto previsto dall'Ufficio federale di statistica, la documentazione per la statistica dei veicoli a motore, giusta il capoverso 2 lettere a e b, è messa a disposizione dal Controllo federale dei veicoli, mentre la documentazione per la statistica dei rimorchi nonché dei ciclomotori e velocipedi (cpv. 2 lett. c e d), dai Cantoni e per la statistica dell'importazione (cpv. 2 lett. e), dalla Direzione generale delle dogane.273 4

I moduli necessari per i rilevamenti statistici sono forniti dall'Ufficio federale di statistica. Su domanda di quell'ufficio l'USTRA può disciplinare diversamente la procedura di notificazione.


Art. 128

Statistica degli infortuni 1

La statistica degli infortuni della circolazione stradale è tenuta e pubblicata dall'Ufficio federale di statistica d'accordo con l'USTRA.

2

La statistica degli infortuni comprende: a. gli infortuni registrati dalla polizia che hanno comportato lesioni corporali; b.274 gli infortuni registrati dalla polizia che hanno comportato danni materiali 3

I Cantoni devono segnalare mensilmente gli infortuni della circolazione stradale, menzionati al capoverso 2, avvenuti sul loro territorio; a tale scopo essi utilizzano i moduli rilasciati dall'Ufficio federale di statistica.

4

La statistica degli infortuni deve essere pubblicata annualmente.

272 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

273 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

274 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2536).

Ammissione di persone e veicoli 75

741.51


Art. 129


275

33276

Art. 130

a 142c 4 Disposizioni penali


Art. 143

Conducenti di veicoli a motore; targhe 1. Chi conduce, prima di aver raggiunto l'età minima richiesta, un veicolo a motore, per il quale non è necessaria la licenza di condurre, è punito con una multa.

2. Chi conduce, nonostante il divieto di farne uso, un veicolo a motore, per il quale non è necessaria la licenza di condurre, è punito con la multa277.

3. Chi, come titolare di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre, di una licenza di circolazione o di un permesso non annuncia entro il termine i fatti che rendono necessaria una modifica o la sostituzione di questi documenti o, in caso di cambiamento di domicilio, non annuncia tempestivamente il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio svizzero,278 chi non restituisce entro il termine all'autorità il duplicato di una licenza dopo averne ritrovato l'originale, è punito con la multa fino a cento franchi. 4. Chi appone una sigla «CD» o «AT» separata al suo veicolo o fa uso di una sigla «CC» separata, senza esserne autorizzato, è punito con la multa fino a cento franchi.

5. I fabbricanti di targhe che consegnano targhe direttamente a detentori di veicoli sono puniti con la multa279.


Art. 144


280

Notifica dell'interruzione del tirocinio Il maestro di tirocinio che non annuncia l'interruzione del tirocinio con l'apprendista conducente d'autocarro al quale la licenza per allievo conducente è stata rilasciata prima del compimento dei 18 anni di età o l'interruzione del tirocinio con l'apprendista meccanico di motoveicoli, avvenuta durante la durata di validità della licenza per allievo conducente della categoria A, è punito con la multa.

275 Abrogato dall'art. 22 dell'O del 18 ott. 2000 sul registro ADMAS (RS 741.55).

276 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

277 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

278 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

279 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

280 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 5057).

Circolazione stradale 76

741.51


Art. 145

Conducenti di ciclomotori 1. e 2. …281 3. Chi conduce un ciclomotore senza la licenza di circolazione o la targa necessarie, chi permette a terzi di usare un ciclomotore senza targhe o senza licenza di circolazione, chi fa uso di un ciclomotore provvisto illegalmente di una licenza di circolazione, è punito con la multa.

4. Chi conduce un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione prescritta sulla responsabilità civile, chi lascia usare ad altri un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione prescritta sulla responsabilità civile, è punito con la multa.282 5. Il detentore di un ciclomotore che non annuncia entro il termine il cambiamento di detentore e la sostituzione del veicolo, il titolare di una licenza di condurre per ciclomotori che non notifica tempestivamente una circostanza che esige la modificazione o la sostituzione di questo documento, è punito con la multa.283

Art. 146

Insegnamento delle norme della circolazione Chi, senza scusarsi, non dà seguito ad una convocazione che lo obbliga a seguire l'insegnamento delle norme della circolazione, è punito con la multa.


Art. 147

Conducenti provenienti dall'estero 1. Chi conduce con una licenza di condurre straniera, o fa uso di un veicolo provvisto di licenza di circolazione straniera e targhe straniere, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere, chi conduce un ciclomotore, una motoleggera, un motoveicolo fino a 125 cm3 di cilindrata o un rimorchio in provenienza dall'estero, senza licenza di circolazione e senza targhe, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere, chi conduce un veicolo straniero non provvisto del segno distintivo del paese d'immatricolazione, è punito con la multa.284 2. …285.

281 Abrogati dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259).

282 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

283 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

284 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

285 Abrogato dal n. II dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 535).

Ammissione di persone e veicoli 77

741.51


Art. 148

Maestro conducente

1. Il maestro conducente o il proprietario di una scuola di guida che non hanno annunciato l'apertura della scuola o l'impiego di maestri conducenti, chiunque non si conforma alle disposizioni concernenti la durata del lavoro o il divieto di consumare alcool, chiunque non ha tenuto i documenti di controllo prescritti oppure ostacola i controlli, chiunque non ha equipaggiato i veicoli, che servono alla scuola guida, di comandi doppi per il freno a pedale e la frizione nonché di un retrovisore supplementare, è punito con la multa.

2. Il maestro conducente che dà lezioni di guida per quanto la licenza per maestro conducente gli sia stata revocata o che durante il periodo di revoca della licenza di condurre partecipa a corse di scuola guida è punito con la multa286.

3. Chiunque è titolare di una licenza per maestro conducente per l'insegnamento teorico, ed esercita la sua attività a titolo indipendente, chiunque forma allievi con l'ausilio di simulatori di guida senza essere in possesso del permesso richiesto, chiunque dirige una scuola di guida senza essere titolare della licenza per maestro conducente e senza permesso, è punito con la multa.


Art. 149

Noleggiatori di veicoli a motore Chiunque cede a nolo a titolo professionale veicoli a motore a persone che li conducono loro stesse e non tiene l'elenco obbligatorio dei locatari o nega agli organi di controllo la possibilità di prenderne visione è punito con la multa.

5 Disposizioni finali


Art. 150

Esecuzione 1 Le autorità cantonali hanno libertà di scegliere la forma da dare ai moduli contenuti negli allegati 2 a 4.287 2 L'USTRA emana direttive riguardo alle esigenze concernenti forma, contenuto, aspetto, materiale e stampa per:288 a. licenze per allievo conducente; b.289 licenze di condurre; 286 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

287 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

288 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Circolazione stradale 78

741.51

c. licenze di circolazione, incluse licenze di circolazione per ciclomotori; d. licenze per maestro conducente; e. permessi per formare apprendisti conducenti di autocarri; f. permessi speciali.290

3

Le iscrizioni nelle licenze e nei permessi possono essere fatte solo da autorità o da persone autorizzate per iscritto. Le iscrizioni successive che hanno per effetto di giustificare, modificare o sopprimere diritti o obblighi, non fondate su una decisione firmata e notificata separatamente al titolare, devono essere munite del bollo dell'autorità competente e della firma.

4

Un duplicato della licenza di circolazione che l'autorità può contrassegnare come tale può essere rilasciato soltanto se la perdita dell'originale è stata confermata per scritto. Il titolare deve restituire il duplicato all'autorità entro 14 giorni dopo il ritrovamento dell'originale.291 5 L'USTRA può:292

a. modificare i requisiti medici dopo aver consultato la Federazione dei medici svizzeri;

b. pubblicare per i medici di fiducia istruzioni sull'esecuzione degli esami medici destinate all'uso ufficiale; c.293 fissare un metodo uniforme per le visite secondo gli articoli 9 capoverso 1, 11a e 27;

d. fissare le esigenze che i conducenti di veicoli a motore devono soddisfare in materia di psicologia del traffico; e.294 modificare i termini fissati per il riconoscimento delle targhe e delle licenze straniere nonché rinunciare alla corsa di controllo giusta l'articolo 44 capoverso 1 e all'esame teorico giusta l'articolo 44 capoverso 2 nei confronti di conducenti di Stati che, in materia di formazione ed esame, pongono esigenze analoghe a quelle che vigono in Svizzera; f. emanare direttive concernenti la formazione e l'esame dei maestri conducenti.

6

L'USTRA può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza e, in casi particolari, permettere deroghe a certe disposizioni. Esso prende decisioni d'ordine generale, di regola, dopo aver consultato i Cantoni e specialisti della materia.

289 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

290 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

291 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

292 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

293 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

294 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

Ammissione di persone e veicoli 79

741.51

7

L'USTRA riconosce come corsi per condurre trattori ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 i corsi di perfezionamento durante i quali ai partecipanti sono insegnate la necessaria comprensione di base della dinamica di condotta per la guida nella circolazione e la padronanza del veicolo. L'USTRA emana direttive sull'esecuzione di questi corsi.295 8

In casi motivati, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 115 capoverso 1 lettera d, l'Amministrazione federale delle dogane può autorizzare trasporti interni con veicoli esteri, sempre che sia garantita la riscossione della tassa dovuta.296


Art. 151

Disposizioni transitorie

1

Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformi all'allegato 10 possono già essere rilasciate a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza; a partire dal 1° luglio 1977, il loro rilascio è obbligatorio. Le licenze rilasciate secondo le vecchie prescrizioni danno diritto a condurre veicoli come finora; esse dovranno essere sostituite con licenze conformi all'allegato 10 quando l'autorità lo ordina ai detentori; i Cantoni vigileranno a che tutte le licenze rilasciate secondo il diritto anteriore siano sostituite entro il 31 dicembre 1995.297 Rilasciando nuove licenze ai vecchi conducenti, si devono osservare le norme seguenti: a. i titolari di una licenza per allievo conducente, rilasciata secondo le vecchie prescrizioni, sostengono l'esame di conducente secondo le norme in vigore fino ad ora; ai candidati che hanno superato l'esame è rilasciata una licenza di condurre conforme all'allegato 10 per le corrispondenti nuove categorie di veicoli; b. le vecchie licenze di condurre devono essere sostituite con nuove licenze che menzionano le categorie di veicoli e i permessi corrispondenti alle iscrizioni della vecchia licenza; c. i titolari di vecchie licenze di condurre beneficiano dei diritti stabiliti dalla presente ordinanza;

d. la categoria di licenza di condurre prescritta dalla presente ordinanza è rilasciata senza esami di conducente alle persone che conducevano fino ad ora macchine semoventi la cui velocità massima è superiore a 40 km/h; questa licenza è limitata alle macchine semoventi;

e. la licenza di condurre, necessaria secondo la presente ordinanza, è rilasciata senza esami ai conducenti di veicoli a motore agricoli, attualmente sprovvisti di licenza di condurre di una qualsiasi categoria, alla condizione che ne facciano domanda entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza; trascorso questo termine, la licenza di condurre è rilasciata soltanto dopo un esame teorico semplificato.

295 Introdotto dal n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

296 Introdotto dall'art. 59 n. 3 dell'O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 641.811).

297 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. III cpv. 3 dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

Circolazione stradale 80

741.51

2

I conducenti di ciclomotori che compiono i quattordici anni dopo il 30 giugno 1977 e che non sono titolari di una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono essere in possesso della licenza di condurre per ciclomotori. Coloro che compiono i quattordici anni avanti il 1° luglio 1977 e che non posseggono una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono procurarsi, entro il 1° gennaio 1980, la licenza di condurre per ciclomotori che fino a quella data sarà loro rilasciata senza esame.

Trascorso detto termine, la licenza di condurre per ciclomotori è rilasciata conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

3

Restano valevoli i permessi rilasciati secondo l'attuale diritto a maestri conducenti di scuole di guida o a maestri conducenti della Confederazione per esercitare la loro attività senza una licenza per maestro conducente.

4

Le targhe munite di un segno speciale, previsto nell'articolo 82 capoverso 2 lettere b e c, sono rilasciate a partire dal 1° luglio 1977. Le targhe attuali per veicoli da noleggio, le targhe professionali e le targhe di prova, devono essere sostituite con targhe munite di un segno speciale entro il termine di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

5

Le targhe di formati anteriori devono essere sostituite quando l'autorità competente lo ordini ai detentori.298 6 I ciclomotori importati o costruiti in Svizzera dopo il 1° gennaio 1978 devono essere muniti di una licenza di circolazione e di targhe conformi alla presente ordinanza.299 I ciclomotori importati prima di tale data sono ammessi secondo le norme del diritto precedente (etichetta, contrassegno trasferibile dell'assicurazione) fino al 31 dicembre 1983, a condizione che il detentore presenti la licenza rilasciata secondo il precedente diritto o il ciclomotore munito dell'etichetta; a partire dal 1° gennaio 1984, anche questi ciclomotori saranno immatricolati sulla base un esame successivo conforme alla presente ordinanza. I Cantoni possono applicare la presente ordinanza già avanti il 1° gennaio 1984 ai ciclomotori ammessi secondo il precedente diritto e contestati in occasione di esami. Se un ciclomotore è stato ammesso secondo le norme del diritto precedente in virtù di un certificato di controllo, quest'ultimo dev'essere sempre portato seco.300 7 Se ragioni impellenti lo esigono, il DATEC può prorogare i termini fissati dalle presenti disposizioni transitorie e se necessario emanare norme transitorie per altri casi.

8

Se norme in vigore fino ad ora rimangono applicabili in virtù delle disposizioni transitorie, restano applicabili anche i provvedimenti e le pene in vigore sinora.

298 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 3 dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

299 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).

300 Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).

Ammissione di persone e veicoli 81

741.51

a301 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 19 giugno 1995

1

I titolari di una licenza di condurre, rilasciata secondo il diritto in vigore finora, beneficiano dei diritti introdotti dalla presente modificazione dell'ordinanza, anche senza iscrizione nella licenza.

2

I conducenti titolari soltanto della licenza di condurre F possono chiedere all'autorità d'inserirvi un'iscrizione che li autorizzi a condurre veicoli la cui velocità massima non superi i 45 km/h.

3

Le prescrizioni attuali possono continuare ad essere applicate per i veicoli a motore immatricolati prima del 1° ottobre 1995 che, giusta il nuovo diritto, sono qualificati come quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore o tricicli a motore.

b302 Disposizioni transitorie alla modifica dell'11 aprile 2001 1 I titolari della licenza di condurre della categoria B limitata a veicoli piccoli, per le corse nel traffico internazionale possono chiedere la cancellazione della rubrica 05.

La limitazione decade nel traffico interno anche senza cancellazione.

2

Le targhe contrassegnate con la lettera «V» devono essere sostituite entro un anno dall'entrata in vigore dell'articolo 82 capoverso 2 modificato da targhe della serie ordinaria. Su richiesta, il detentore può chiedere la cancellazione dell'iscrizione «veicolo da noleggio».

Art. 151c303 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2001 1

La licenza di condurre della categoria D limitata a un determinato percorso in virtù dell'articolo 11 capoverso 5 del diritto previgente dà al titolare il diritto di condurre torpedoni, nella stessa misura che in passato.

2

La limitazione è soppressa se l'idoneità alla guida senza limitazioni di torpedoni è stabilita in un esame pratico di guida con un veicolo per l'esame della categoria D (all. 12 n. V). A questo esame è ammesso chi ha condotto un siffatto veicolo durante un anno nel traffico regionale di linea oppure dimostra di aver concluso la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 2.304
d305 Disposizioni transitorie alla modifica del 3 luglio 2002 1 La portata delle autorizzazioni rilasciate anteriormente è mantenuta, tranne per i titolari della licenza di condurre della vecchia categoria C per il trasporto non professionale di persone in torpedone.

2

È rilasciata una nuova licenza di condurre: 301 Introdotto dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

302 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

303 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1821).

304 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

305 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Circolazione stradale 82

741.51

a. se sono constatate modifiche delle circostanze ai sensi dell'articolo 26; b. alla scadenza della durata della revoca, se è stato revocata una licenza di condurre secondo il diritto anteriore.

3

Se contro il titolare di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre secondo il diritto anteriore è decisa la revoca dell'autorizzazione a condurre veicoli a motore di una categoria o sottocategoria secondo il nuovo diritto, senza che in pari tempo sia stata vietata la guida di veicoli a motore di categorie speciali, l'autorizzazione a condurre veicoli a motore della categoria speciale F rimane valida soltanto per i veicoli a motore menzionati nell'articolo 3 capoverso 3.

4

Per il rilascio della licenza di condurre a titolari della licenza per allievo conducente secondo il diritto anteriore si applica la procedura secondo il diritto anteriore. I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 devono frequentare la formazione pratica di base secondo l'articolo 19.

5

I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 possono, con un permesso dell'autorità d'ammissione: a. eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoria A con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg; b. eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoria A con una potenza del motore di oltre 25 kW o un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto superiore a 0,16 kW/kg se hanno già compiuto 25 anni d'età.

6 I veicoli adatti all'esame delle categorie C, D e CE, che adempiono i requisiti secondo il diritto anteriore, devono adempiere i nuovi requisiti entro il 1° gennaio 2006.

7

La vecchia categoria A1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre motoveicoli della nuova categoria A con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg. Questa limitazione viene abrogata su richiesta del titolare della licenza se questi dimostra una pratica biennale di guida con motoveicoli della vecchia categoria A1 oppure ha già compiuto 25 anni d'età e ha superato l'esame pratico di conducente con un motoveicolo con una potenza del motore di almeno 35 kW. L'autorità d'ammissione rilascia la corrispondente licenza per allievo conducente.

8

La vecchia categoria C1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1 e C1E e autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli del servizio antincendio di oltre 7500 kg.

9

La vecchia categoria D1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1, C1E, D1 e D1E nonché al trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25. L'autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.306 306 Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Ammissione di persone e veicoli 83

741.51

10

La vecchia categoria D2 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie D1 e D1E, limitata alla guida di furgoncini fino a 3500 kg per il trasporto non professionale di persone. La limitazione ai furgoncini fino a 3500 kg non si applica ai titolari di una licenza di condurre della vecchia categoria C1. La limitazione viene tolta con l'ottenimento della nuova categoria C1. L'obbligo della visita di controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera a numero 1 vige soltanto per titolari di una licenza di condurre della sottocategoria D1 non limitata. L'autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.307 11

La vecchia categoria F autorizza, dopo il rilascio di una nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore della nuova categoria speciale F nonché della nuova sottocategoria A1, limitata a motoveicoli con una velocità massima di 45 km/h.

12

L'obbligo della visita di controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera b non si applica alle persone già titolari di una licenza di condurre per ciclomotori.

13

...308

14

La vecchia categoria C senza l'autorizzazione di trainare rimorchi della categoria E con veicoli a motore della categoria C (vecchia rubrica 09), autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre le nuove categorie BE e DE nonché le nuove sottocategorie C1E e D1E, qualora sia stata rilasciata una licenza di condurre per il corrispondente veicolo trattore.

e309 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 settembre 2003

1

I maestri conducenti che hanno ottenuto la licenza di maestro conducente della categoria I prima del 1° aprile 2003 possono formare candidati alla licenza di condurre della sottocategoria D1 utilizzando veicoli con un peso totale fino al 3500 kg.

2

I maestri conducenti che hanno ottenuto la licenza di maestro conducente della categoria IV prima del 1° aprile 2003 possono dispensare la formazione pratica di base ai sensi dell'articolo 19 dopo aver seguito il corso di perfezionamento prescritto dall'USTRA.

307 Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

308 Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

309 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Circolazione stradale 84

741.51

f310 Disposizioni transitorie della modifica del 27 ottobre 2004 1

La licenza di condurre non è rilasciata in prova alle persone che hanno presentato la loro domanda di una licenza per allievo conducente della categoria A o B prima del 1° dicembre 2005 e che sono nate prima del 1° dicembre 1987. 2 Le autorità di ammissione rilasciano un'autorizzazione provvisoria alle imprese che intendono organizzare corsi di formazione complementare, se fino a quel momento sono state attive nella formazione o nel perfezionamento di conducenti di veicoli a motore e rendono attendibile che adempiono le condizioni di cui all'articolo 27e. L'autorizzazione provvisoria è valida sino all'ammissione ordinaria in qualità di organizzatore dei corsi, ma al massimo per due anni. A partire dal 1° dicembre 2007 non possono più essere rilasciate autorizzazioni provvisorie.

g311 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 febbraio 2005 I maestri conducenti della Confederazione devono annunciarsi all'autorità di immatricolazione del loro Cantone di domicilio entro e non oltre il 30 giugno 2005 presentando la licenza per maestro conducente della Confederazione.

h312 Disposizione transitoria della modifica del 28 marzo 2007313 Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni d'età che, al momento dell'entrata in vigore della presente revisione, sono titolari della categoria speciale F, possono condurre, in deroga all'articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 2, tutti i veicoli della categoria speciale F già prima di aver compiuto 18 anni.


Art. 152


Modifica del diritto vigente 1. L'ordinanza del 20 novembre 1959314 concernente la responsabilità civile e l'assicurazione in materia di circolazione stradale è modificata come segue: Art. 10 cpv. 4Art. 13
cpv. 2
Art. 16 cpv. 1 … 310 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

311 Introdotto dal n. II 4 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (RS 514.31; RU 2005 1587).

312 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

313 RU

2007 2183

314 RS 741.31. Ora: O sull'assicurazione dei veicoli. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Ammissione di persone e veicoli 85

741.51


Art. 153

Abrogazione di disposizioni attuali Tutte le disposizioni contrarie alla presente ordinanza sono abrogate alla data della sua entrata in vigore, in particolare: a. Decreto del Consiglio federale del 10 maggio 1957316 concernente la circolazione internazionale degli autoveicoli;

b. Decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 1960317 concernente i controlli della circolazione stradale; c. Decreto del Consiglio federale del 3 dicembre 1965318 concernente i requisiti ai quali devono soddisfare i veicoli adoperati per le scuole di guida e per gli esami di guida;

d. Decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 1966319 concernente i veicoli a motore e i conducenti provenienti dall'estero; 315 RS 744.211. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

316 [RU 1957 432] 317 [RU 1960 1233, 1971 1200] 318 [RU 1965 1037] 319 [RU 1966 353]

Circolazione stradale 86

741.51

e. Decreto del Consiglio federale del 10 gennaio 1967320 concernente le licenze per allievo conducente per gli apprendisti conducenti di autocarri; f. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1967321 concernente la forma delle licenze per i veicoli a motore e per i loro conducenti;

g. Decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1968322 concernente l'accertamento dell'ebrietà degli utenti della strada; h. Decreto del Consiglio federale del 22 gennaio 1969323 concernente le targhe per i veicoli a motore dei beneficiari di privilegi o immunità diplomatiche o consolari; i. Decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1969324 concernente i maestri conducenti e le scuole di guida; k. Decreto del Consiglio federale del 27 agosto 1969325 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della legge federale sulla circolazione stradale;

l.

Decreto del Consiglio federale del 28 aprile 1971326 concernente i requisiti medici minimi per i conducenti di veicoli e l'esame medico; m. Articolo 20 dell'ordinanza del 6 luglio 1951327 sulle filovie.


Art. 154

Entrata in

vigore

1

L'articolo 19 non si applica ai conducenti che si sono annunciati per l'esame di conducente avanti il 1° marzo 1977.

2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Disposizioni finali della modifica del 15 aprile 1987328 1

I Cantoni mettono a disposizione le targhe munite di un rivestimento riflettente al più tardi a partire dal 1° gennaio 1988.

2

Le targhe per l'immatricolazione provvisoria che scadranno nel 1988 possono essere rilasciate conformemente alle prescrizioni attuali.

320 [RU 1967 45, 1973 949 n. II] 321 [RU 1967 1713] 322 [RU 1968 263] 323 [RU 1969 170, 1971 1284] 324 [RU 1969 475, 1971 1360] 325 [RU 1969 811 1138, 1971 479 art. 10 cpv. 2 716, 1972 535, 670 art. 7 cpv. 2, 1973 2155 n. II, 1974 57 art. 25] 326 [RU 1971 479] 327 RS 744.211 328 RU 1987 628

Ammissione di persone e veicoli 87

741.51

Disposizioni finali della modifica del 13 febbraio 1991329 1

Le persone che hanno l'età minima richiesta e presentano innanzi il 1° gennaio 1993 una domanda di licenza per allievo conducente delle categorie A, A1, A2, B, C, C1 o D2 non sono tenute a seguire il corso di teoria della circolazione conformemente all'articolo 17a o la formazione pratica di base conformemente all'articolo 17b.

2

Fatta salva la cifra 3, le licenze per maestro conducente rilasciate innanzi il 1° gennaio 1992 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida come finora se, nell'ambito del loro perfezionamento professionale, hanno seguito entro il 31 dicembre 1992 un corso sull'insegnamento della teoria della circolazione. L'attestato di partecipazione al corso deve essere inoltrato all'autorità cantonale competente. Se il corso non è stato frequentato entro i termini, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 1992 e la licenza per maestro conducente è revocata.

3

Le licenze per maestro conducente della categoria I rilasciate innanzi il 1° giugno 1991 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida di motoveicoli e a rilasciare i certificati conformemente all'articolo 17b se sono titolari della licenza di condurre della categoria A e si sono perfezionati al fine di poter impartire lezioni ai motociclisti.

4

Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformemente al nuovo allegato 10 possono essere rilasciate dal momento dell'entrata in vigore della presente modificazione; devono però esserlo a contare dal 1° gennaio 1992.

5

I titolari di licenze di condurre rilasciate secondo le prescrizioni previgenti possono far valere i diritti introdotti con la presente modificazione senza cambiare la licenza.

6

I veicoli per gli esami di guida delle categorie C e C + E rispondenti alle esigenze del diritto previgente possono essere utilizzati sino al 31 dicembre 1995; tuttavia il peso effettivo della combinazione di veicoli utilizzata per l'esame di guida della categoria C + E non deve essere inferiore a 15 t.

Disposizioni finali della modifica del 13 novembre 1991330 1

Sono iscritte nel registro dei provvedimenti amministrativi (ADMAS) presso l'USTRA le ammonizioni pronunciate a contare dal 1° gennaio 1993. Le autorità giudiziarie nelle procedure per reati perpetrati in materia di circolazione stradale e le autorità amministrative federali e cantonali competenti per rilasciare e revocare le licenze di circolazione possono, nei singoli casi, chiedere all'autorità competente in materia di circolazione stradale del domicilio attuale o precedente del conducente di comunicare loro le ammonizioni antecedentemente pronunciate, per consentire la valutazione dei precedenti di un conducente.

2

Le iscrizioni fatte secondo il diritto vigente nei registri cantonali in merito a condanne per reati in materia di circolazione stradale devono essere radiate entro il 1° gennaio 1997. Anche prima di questa data non possono più essere annunciate alle autorità giudiziarie simili iscrizioni e le autorità competenti in materia di circola-

329 RU 1991 982 330 RU 1991 2536

Circolazione stradale 88

741.51

zione stradale non possono tenerne conto se sono intercorsi più di cinque anni tra l'infrazione attuale e quella precedente.

Disposizione finale della modifica del 7 marzo 1994331 I Cantoni possono utilizzare ancora per due anni i formulari per permessi speciali allestiti conformemente al diritto vigente.

331 RU 1994 726

Ammissi

one di persone e veicoli 89

741.51

Allegato 1

332

(art. 7, 11

a e 65)

Esigenze mediche 1° gruppo

2° gruppo

3° gruppo

Licenza di condurre della categoria D a.

Licenza di condurre della categoria C b.

Licenze di condur

re dell

e s

ottocat

egorie C1 e D1

c.

Permesso per il trasporto professionale di persone d.

Licenza di condur

re per maestri

conducenti (categoria I, II e IV) e.

Es

perti della cir

colazi

one

a.

Licenza di condurre delle categorie A e B b.

Licenza di condur

re dell

e s

ottocat

egorie A1 e B

1

c.

Licenza di condurre delle categorie speci ali F, G e M

d.

Licenza di condur

re per maestri

conducenti della categoria III 1

Statura

160 cm

Lettera a: 155 cm

2 Sistema

ner

vos

o

N

essuna malattia mentale. Nessuna m

ala

ttia

n

ervo

sa

im

pl

ic

an

te

u

na

defici

enza per

m

anent

e. Ass

enza di

oligofr

enia. Ass

enza di

psi

copatie.

Assenza di turbe o pe rdite periodiche di

coscienza. Assenza di disturbi dell'e quilibrio.

N

essuna malattia mentale. Nessuna m

ala

ttia

n

ervo

sa

im

pl

ic

an

te

u

na

defi

ci

enza per

m

anent

e. Ass

enza di

oligofrenia. Assenza di psicopatie. Assenza di turbe o pe rdite periodiche di

coscienza. Assenza di disturbi dell'e quilibrio.

N

essuna grave malattia nervosa.

N

essuna malattia mentale importante.

As

senza di oligofr

eni

a. As

senza di

psicopatie. Assenza di turbe o perdite

peri

odiche di cos

ci

enza. Ass

enza di

disturbi dell'equilibrio.

332

Aggiornato giust

a il n. II dell'O del 13 f eb. 1991 (RU

1991

982), il n. I dell'O del 13 nov. 1991 (RU 1991

2536) e il n. II dell'O del 3 lug. 2002, i

n vigor

e dal

1° apr. 2003 (RU

2002

3259).

Circolazione stradale 90

741.51

1° gruppo

2° gruppo

3° gruppo

3

Vista

Acuità visiva non

cor

rett

a o cor

retta:

almeno 1,0 per un occhio e almeno 0,8 per l'altro. Lenti co rrettive. 4 diottrie al massimo per lenti concave e 3 diottrie al massimo per lenti convesse. Astig- matismo: 2 diottrie al massimo. Assenza di diminuzione del campo vi sivo. Assenza di

cecit

à notturna.

As

senza di dipl

opia

. Nessuna riduzione im

po

rtante dell

a visione

Acuità visiva dei due occhi, corretta, mini mo 0,8 oppur

e un occhio cor

rett

o

1,0 e l'

alt

ro corr

etto almeno 0,6.

Assenza di diminuzione del campo vi sivo, di

cecit

à notturna, di

di

plopia,

di ri

duzi

one i

m

portant

e del

la visione

stereoscopica, as

senza di af

achia, s

al

vo

nel

cas

o di cor

rez

ione con lenti a

contatto durante t

ut

ta la gi

or

nat

a e i

n

cas

o di vi

sione bi

nocol

are.

Un occhi

o cor

rett

o mini

mo 0,6, l'

al

tro

cor

rett

o almeno 0,1. C

ampo visivo

mini

mo 140° orizzo

nt

almente. Assenza

di dipl

opia. Visione monocol or

e:

mini

mo 0,8 cor

ret

ta o non cor

rett

a.

N

es

suna dimi

nu

zione del campo

visivo. Inoltre, pe r i monocoli, termine di quattr

o mesi

al

mini

mo dopo che la

vista è diventata monocolare ed un esame da parte di

un

perit

o de

gli

stereoscopica.

Asse

nza di st

rabi

smo (

paralitico né concomitante). Assenza di afachia, salvo nel caso di

correzione con lenti a contatto durante tutta l a gi

or

nat

a e i

n cas

o di visione

binocolare. Assenza di lagoftalmia. Ass enza di ptosi

gr

ave. Assenza di

fissità della pupilla, anche da un solo

lato.

I candidati la cui ac uit

à visi

va è suffi

ciente s

ol

o con oc

chiali o lenti a contatto devono port

arli quando guidano.

N

ell'oscurità gli occh iali muniti di lenti

con sfumature colorate possono avere un tasso di assorbimento del 35% al massimo.

I candidati la cui ac uit

à visi

va è suffi

ciente s

ol

tant

o con

occhiali o lenti a

contatto devono

portarli quando

guidano. Nell'oscur ità gli occhiali

muniti di lenti con sfumature colorate possono avere un tasso di assorbimento del 35% al massimo.

aut

ovei

coli s

u pr

esentazione di un

cer

tificat

o d'

un ocu

lista. Dopo l'operazione della catara

tta deve essere

fissa

to

un

te

rm

ine

di quattr

o mesi

.

I candidati la cui ac uit

à visi

va è suffi

ciente s

ol

o con oc

chiali o lenti a contatto devono port

arli quando guidano.

N

ell'oscurità gli occh iali muniti di lenti

con sfumature colorate possono avere un tasso di assorbimento del 35% al massimo. I monocoli affetti da sordità non possono guidare veicoli.

4

Udito

Voce di conve

rs

azi

one a 8 m per

ogni

orecchio (senza appar ecchio acustico).

N

essuna malattia gr

ave dell'orecchio

inter

no o medico.

Voce di

convers

azi

one a 3 m per

ogni

orecchi

o. In cas

o di s

or

dità d'

un

orecchio, 6 m (senza apparecchio ac ustico

).

I sordi affetti da visione monocolare non possono guidare veicoli.

Ammissi

one di persone e veicoli 91

741.51

1° gruppo

2° gruppo

3° gruppo

5

Gabbi

a t

oraci

ca e col

onna

vert

ebr

ale

Ass

enza di def

or

m

azioni e di processi patologici che ostacolano la respira- zione e i movimenti.

Ass

enza di def

or

m

azioni gravi e di

processi patologici che ostacolano considerevolmente la r

es

pir

azi

one e i

movimenti.

Ass

enza di def

or

m

azioni che ost

acolano cons

ider

evol

ment

e la respirazione

e i movimenti.

6 Organi

respiratori

Assenza

di tubercolosi polmonare at

tiva. As

senza di aff

ezi

oni pol

monar

i

croni

che e di asma

che possono menomare l'efficienza in generale. Nessuna menomazione della respirazione. Assenza di

pneumotorace.

Assenza di tubercolosi polmonare at tiva. As

senza di aff

ezi

oni pol

monar

i

croni

che e di asma

che possono menomare l'efficienza in generale. Nessuna menomazione dell

a respirazione.

7

Cuore e vasi sanguigni Assenza

di turbe cardi

ache e vascolari.

Assenza di gravi anomalie della pres- sione san gui

gna.

Ass

enza di turbe cardi ache e vascolari

gravi. As

senza di gravi anomali e del

la

pressione san

gui

gna.

Assenza di turbe circolatorie grave.

8

Addome e organi del ricambio Assenz

a di turbe funzio

nali gravi del

sistema gastr

o-int

estinal

e e degli or

gani

del

ricambio. Assenza di er nia e di

pro

la

sso.

Assenza di turbe fu nzionali gravi del

sistema gastr

o-int

estinal

e e degli

or

gani del ricambi

o. Ass

enza di

er

ni

e

dol

oros

e e di

prolasso.

Assenza di turbe gravi degli organi del ricambio.

9 Membra

Funzionamen

to completamente

normale. Assenza di incurvamenti, di raccorciamenti, di mutilazioni, di rigidit à o di para

lisi che rendono

difficile la

gui

da.

Funzionamento

suffi

ciente per guidare

con sicurezza.

N

es

suna grave mutilazi one, rigi

dità o

par

alisi, che non possa ess ere s

ufficientemente corretta mediante apparec- chi

ature.

Circolazione stradale 92

741.51

Allegato 2

Certificato medico (art. 7, 49 e 65) Per il medico

Confederazione svizzera Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale Certificato medico concernente l'idoneità di Da riempire e bollare dall'autorità Cognome: Nome: Data di nascita: Professione: Comune d'origine: (Per gli stranieri: Paese d'origine) Domicilio: Via:

come conducente di veicoli a motore del gruppo

come conducente di ciclomotori o di veicoli per i quali non è necessaria la licenza di condurre*

come maestro conducente* - maestro conducente per l'insegnamento teorico*

come esperto della circolazione*

Risultati dell'esame medico A. Dati anamnestici importanti B. Accertamenti 1

Costituzione generale (tipo di costituzione) 11

Statura (senza scarpe): Peso (senza indumenti): 12

Il candidato dà l'impressione di essere sano*/malato* * Sottolineare

quanto conviene.

Ammissione di persone e veicoli 93

741.51

2

Sistema nervoso Riflessi:

Atetosi:

Senso della posizione e dell'equilibrio: Alterazioni

psico-mentali:

3

Vista

31 Acuità

visiva:

a destra

non corr.

corr.

a sinistra

non corr:

corr:

32 Senso

cromatico:

33

Campo visivo:

a destra:

a sinistra:

34

Anomalie o malattie degli occhi: 35 Visione

monoculare:

congenita:

dovuta

ad

infortunio:

dovuta

a

malattia:

4

Udito

41

Voce di conversazione: a destra:

a sinistra:

42

Malattie dell'orecchio interno o medio: 5

Gabbia toracica e colonna vertebrale Deformazioni,

difformità,

irrigidimenti:

6

Organi respiratori 61

Vie respiratorie superiori e inferiori: 62 Polmoni:

7

Cuore e vasi sanguigni 71

Area cardiaca (matità relativa, battito della punta): 72

Battiti cardiaci, ev. soffi: 73

Ritmo cardiaco in riposo: dopo 10 flessioni sui ginocchi: tempo di ricupero:

74

Pressione arteriosa (sistolica e diastolica):

Circolazione stradale 94

741.51

8

Addome e organi del ricambio 81

Organi della digestione: 82

Organi urogenitali, compresa l'analisi dell'urina circa la presenza di albumina e di zucchero: 83 Sistema

endocrino:

84 Ernie,

prolassi:

9 Membra 91 Anomalie, mutilazioni:

92 Turbe

funzionali:

10

Il candidato deve essere inviato da uno specialista? Sì*/No*

Luogo e data:

Firma del medico:

* Sottolineare

quanto conviene.

Ammissione di persone e veicoli 95

741.51

Allegato 3333 Rapporto medico (art. 11a, 27, 49 e 65) Per l'autorità che rilascia la licenza Confederazione Svizzera Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale Rapporto del medico concernente l'idoneità di Cognome: Nome: Data di nascita: Comune d'origine: (Per gli stranieri: Paese d'origine) Domicilio: Via:

Come conducente di veicoli a motore del gruppo

Come conducente di veicoli per i quali non è necessaria la licenza di circolazione*

- Come maestro conducente* - maestro conducente per l'insegnamento teorico*

Come esperto della circolazione*

Indicazioni determinanti per il giudizio del medico:* 1 Il candidato è idoneo a condurre veicoli 11

del terzo gruppo (cat. A, B, sottocat. A1, B1, cat. spec. F, G e M) Sì*/No*

12

del secondo gruppo (cat. C, sottocat. C1, D1) Sì*/No*

13

del primo gruppo (cat. D) Sì*/No*

14

per i quali non è necessaria la licenza di condurre Sì*/No*

15

per il trasporto professionale di persone Sì*/No*

* Sottolineare

quanto conviene.

333 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Circolazione stradale 96

741.51

2

Il candidato è idoneo come 21

maestro conducente (cat. I, II e IV) Sì*/No*

22

maestro conducente per l'insegnamento teorico (cat. III) Sì*/No*

23

esperto della circolazione Sì*/No*

3 Il candidato è idoneo purché si sottoponga alle seguenti condizioni speciali mediche

4

Ripetizione dell'esame ogni ......... anni da parte del medico di fiducia*/ medico di casa* 5 Altre

osservazioni:

Luogo e data:

Firma del medico:

* Sottolineare

quanto conviene.

Ammissione di persone e veicoli 97

741.51

Allegato

4334

(art. 11)

Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza di condurre

1 Dati

personali

Cognome (anche cognome da nubile): Nome:

Eventuali cognomi precedenti: Cognome

dei

genitori:

Data

di

nascita

(giorno/mese/anno): Indirizzo

esatto:

NPA/Domicilio:

Comune di origine

(stranieri: Paese di origine) Domicilio precedente: fino al:

Foto attuale formato passaporto (35

×45 mm)

Firma:

Campo del modulo

per lo scanning della firma 334 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

Circolazione stradale 98

741.51

si candida al rilascio di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre della(e) categoria(e): A

B

C

D

BE CE

DE

della(e)

sottocategoria(e):A1 B1 C1 D1 C1E D1E della(e) categoria(e) speciale(i): F

G

M

o di un permesso per il trasporto professionale di persone (Descrizione delle categorie della licenza: cfr. allegato)

Il richiedente

dichiara:

2

Licenze già rilasciate 2.1

Possedete o avete posseduto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone? Sì

No

2.2

In caso affermativo, per quale(i) categoria(e) di veicolo? ...........................................................................................................................

2.3

Da quale Cantone o Stato è stata(o) rilasciata(o)? ...........................................................................................................................

2.4

Data del rilascio:

...........................................................................................................................

2.5

In caso di conversione della licenza di condurre straniera: in quale Stato ha superato l'esame di conducente? ...........................................................................................................................

3 Pratica

di

guida

Categoria D, sottocategoria D1, permesso per il trasporto professionale di persone Dispone di una pratica di guida con veicoli delle categorie risp. sotto- categorie e in caso affermativo da quanto tempo? B

anni

mesi

B1

anni

mesi

C

anni

mesi

C1

anni

mesi

F

anni

mesi

Filobus

anni

mesi

Ammissione di persone e veicoli 99

741.51

4 Pene/provvedimenti 4.1

È in corso contro di voi un procedimento penale? sì

no

4.2

La licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone vi è già stata revocata o negata o la guida di un veicolo vi è già stata vietata? sì

no

5

Malattie, infermità e dipendenze 5.1

Soffrite di una delle malattie seguenti non completamente guarita: - malattia degli organi respiratori? ..................................................................

- malattia cardiaca o dei vasi sanguigni? .........................................................

- malattia renale? .............................................................................................

- malattia nervosa? ..........................................................................................

- malattia degli organi dell'addome? ...............................................................

- conseguenze di un infortunio? ......................................................................

5.2

Soffrite o avete sofferto di: - casi di svenimento? .......................................................................................

- stati di debolezza? .........................................................................................

- dipendenze (alcool, stupefacenti, medicamenti)? .........................................

- malattie psichiche? ........................................................................................

- epilessia o crisi analoghe? .............................................................................

- sordità? ..........................................................................................................

5.3 La

vostra

pressione arteriosa è troppo alta o troppo bassa? 5.4

Siete stato ricoverato in un istituto per alcolizzati? ........................................

5.5

Avete fatto una cura di disintossicazione da stupefacenti? ...........................

5.6

Siete stato ricoverato in una clinica psichiatrica? ...........................................

5.7

Beneficiate di una rendita per malattia o infortunio? ......................................

5.8

Soffrite di altre malattie o infermità che potrebbero ostacolarvi nella guida di un veicolo a motore? .....................................................................................

Circolazione stradale 100

741.51

5.9

Esame della vista (validità: 24 mesi): Che cosa deve essere esaminato? Per tutti i richiedenti: numeri da 1 a 3 Per i candidati a una licenza di condurre delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 e D1 o a un permesso per il trasporto professionale di persone: anche i numeri 4 e 5.

1. Acuità visiva: da lontano non corretta corretta

D: ............ S: ............. D: ............ S: .............

2. Campo visivo orizzontale normale

≥ 140°

< 140

Difetti campimetrici: sì:

destra

sinistra

3. Motilità oculare verificata verso l'alto a destra, a destra, in basso a destra, verso l'alto a sinistra, a sinistra, in basso a sinistra Diplopia:

no

sì, in che direzione? ........................

4.

Visione stereoscopica Vi sono limitazioni importanti? sì

no

5.

Pupillomotricità Vi è un'anisocoria?

no

Reazione alla luce immediata (bilaterale) rallentata o mancante Risultato:

I requisiti del gruppo ................. adempiuti.

senza ausilio visivo con occhiali o lenti a contatto soltanto con l'assenso di un oculista Osservazioni

......................................................................................................

...........................................................................................................................

Data:

....................................................

Timbro

e

firma:

...................................

Ammissione di persone e veicoli 101

741.51

6 Tutela

Siete minorenni o sotto tutela? sì

no

Nome e indirizzo del tutore o del rappresentante legale: Chiunque, dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza, è punito con la detenzione o con la multa (art. 97 LCStr) e deve prevedere la revoca della licenza (art. 16 LCStr) La persona sottoscritta conferma di aver compilato il modulo di richiesta in modo conforme alla verità: Luogo e data:

Firma del rappresentante legale (per minorenni o persone sotto tutela): L'ufficio autorizzato a ricevere la presente domanda deve certificare l'identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente, licenza di condurre o permesso per il trasporto professionale di persone (art. 11 cpv. 3 dell'OAC): Certifica l'identità della persona richiedente (timbro e firma):

Documenti allegati (Indicare quanto fa al caso)

Eventualmente (art. 10 OAC): il certificato del superamento di un corso riconosciuto di pronto soccorso Apprendisti conducenti di autocarri che non hanno ancora compiuto 18 anni d'età: certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC) Apprendisti meccanici di motoveicoli: certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC) Cittadini stranieri: libretto per stranieri e licenza di condurre straniera

Circolazione stradale 102

741.51

Allegato 4a335 (art. 24b cpv. 1) Domanda di licenza di condurre di durata illimitata (Da inviare al competente Ufficio della circolazione del luogo di domicilio al più presto un mese prima della data di scadenza della licenza di condurre in prova.) Cognome Nome Data di nascita Via e numero

NPA/Luogo N. della licenza di condurre domanda una licenza di condurre di durata illimitata.

Luogo e data:

Firma del richiedente: Chiunque, dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza, è punito con la detenzione o con la multa (art. 97 LCStr) e deve prevedere la revoca della licenza (art. 16 LCStr).

Attestato di partecipazione alla formazione complementare Data di scadenza della licenza di condurre in prova: 1° giorno di corso




2° giorno di corso




Timbro e firma

dell'organizzatore del corso Timbro e firma

dell'organizzatore del corso Data:

Data:

335 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).

Ammissione di persone e veicoli 103

741.51

Annesso

Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali di licenza di condurre A

Motoveicoli;

B

Autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un veicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio di oltre 750 kg a condizione che il peso totale non superi 3500 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore; C

Autoveicoli - esclusi quelli della categoria D - con un peso totale ammesso di oltre 3500 kg; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; D

Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; BE

Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio la cui combinazione non rientri nella categoria B; CE

Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg; DE

Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg; A1

Motoveicoli con un cilindrata non superiore a 125 cm3 e una potenza del motore massima di 11 kW; B1

Quadricicli a motore e tricicli a motore con un peso a vuoto massimo non superiore a 550 kg; C1

Autoveicoli - esclusi quelli della categoria D - con un peso totale superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; D1

Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto, ma meno di sedici posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore ai 750 kg; C1E Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso del convoglio sia inferiore a 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore;

Circolazione stradale 104

741.51

D1E Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso del convoglio sia inferiore a 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore e il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone; F

Veicoli a motore, esclusi i motoveicoli con una velocità massima di 45 km/h; G

Veicoli a motore agricoli con una velocità massima di 30 km/h, esclusi i veicoli speciali; M

Ciclomotori.

Ammissione di persone e veicoli 105

741.51

Allegato 5336 Esame preliminare per maestri conducenti (Art. 49) 1

Scopo

L'esame preliminare deve permettere di accertare l'istruzione generale del candidato, la sua prontezza di spirito, l'attitudine pedagogica e la facoltà di acquisire la formazione di maestro conducente.

2

Materie

L'esame preliminare comprende: 21

Un colloquio d'esame vertente su questioni generali di diverse materie (ad es. geografia, civica ed economia, problemi attuali) tenuto conto degli speciali campi d'interesse del candidato; il colloquio è diretto da due membri della commissione d'esame fra i quali deve esserci uno psicologo o un pedagogo; 22

compiti di calcolo sotto forma di esempi pratici (in forma scritta); 23

redazione scritta di una lettera semplice; 24

componimento, a scelta dell'esaminando, fra tre temi diversi; 25

un esame pratico di guida: a. per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria I o III, con un autoveicolo rispondente alle esigenze dei veicoli d'esame della categoria B, ed inoltre provvisto almeno di due posti in più oltre a quello del conducente; b. per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria II, con una combinazione di veicoli composta da un autocarro e un rimorchio a due o più assi; l'autocarro deve essere provvisto di due posti in più oltre a quello del conducente; c. per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria IV, con un motoveicolo a due ruote, a due posti, senza carrozzino laterale, della cilindrata di almeno 500 cm3 e con un peso a vuoto di almeno 180 kg; 26

un esame teorico di guida: a. corrispondente all'esame teorico della categoria B per i candidati alla licenza di maestro conducente delle categorie I, III o IV; b. corrispondente all'esame teorico della categoria C per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria II.

336 Aggiornato giusta il n. II dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

Circolazione stradale 106

741.51

3

Disposizioni speciali 31

Il titolare della licenza per maestro conducente delle categorie I, III o IV, che intende conseguire la licenza per maestro conducente della categoria II, prima della formazione deve sostenere unicamente l'esame pratico di guida conformemente alla cifra 25 lettera b e l'esame teorico conformemente alla cifra 26 lettera b.

32

Il titolare della licenza per maestro conducente delle categorie I, II, III, che intende conseguire la licenza di maestro conducente della categoria IV, prima della formazione deve sostenere unicamente l'esame pratico di guida conformemente alla cifra 25 lettera c.

Ammissione di persone e veicoli 107

741.51

Allegato 6337 Gruppi di materie per gli esami teorici dei maestri conducenti (Art. 50 e 52) 1

Per la licenza per maestro conducente delle categorie I, II e IV 1° Gruppo di materie: Psicologia Psicologia del traffico, sviluppo della personalità, comunicazione.

2° Gruppo di materie: Diritto in materia di circolazione stradale Norme della circolazione e segnaletica; responsabilità civile e assicurazioni; licenze; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale in materia di circolazione e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste; prescrizioni riguardanti lo sdoganamento di veicoli a motore e accessori importati; prescrizioni riguardanti i maestri conducenti; prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore; prescrizioni sul traffico internazionale.

3° Gruppo di materie: Teoria della circolazione Modo di osservare la circolazione; ambiente rispetto alla circolazione; dinamica e tattica della circolazione; statistica del traffico; comportamento in caso di incidenti; pronto soccorso; pericoli e conseguenze dell'ingerire alcool, stupefacenti e medicamenti.

4° Gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli a motore Le operazioni fondamentali della matematica; problemi di statica, dinamica, cinematica; costruzione e funzionamento dei freni, dei fari, dei motori a combustione interna, dell'equipaggiamento elettrico e della trasmissione in quanto siano necessarie per giudicare la sicurezza del funzionamento e il buono stato di marcia; conoscenze pratiche dei veicoli a motore in quanto siano necessarie per mantenere il veicolo in buono stato.

5° Gruppo di materie: Gestione aziendale Contabilità e calcolo dei costi.

2

Nozioni supplementari per maestro conducente della categoria II Diritto in materia di circolazione stradale Norme e prescrizioni concernenti il traffico dei veicoli pesanti: prescrizione della circolazione, uso dei veicoli e trasporti speciali, divieto di circolare la domenica e la notte, trasporto di merci pericolose.

337 Aggiornato dal n. II delle O del 13 feb. 1991 (RU 1991 982) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Circolazione stradale 108

741.51

Tecnica dei veicoli a motore e fisica Costruzione e funzionamento dei dispositivi di frenatura di autoveicoli pesanti e dei loro rimorchi, della trasmissione e dei congegni per il ribaltamento; generi e modo di funzionamento dei motori di autoveicoli pesanti; uso dei rimorchi; pneumatici e cerchioni; odocronografo; fisica applicata alla guida.

3

Nozioni supplementari per la licenza per maestro conducente della categoria IV Tecnica del motoveicolo e fisica Nozioni pratiche sui motoveicoli e conoscenze della costruzione e dell'equipaggiamento dei diversi motoveicoli, segnatamente per quanto concerne pneumatici, freni, propulsione e trasmissione, impianto elettrico, in quanto siano necessarie per valutare la sicurezza d'esercizio e il buono stato di marcia; fisica applicata alla guida di motoveicoli a due e tre ruote.

Ammissione di persone e veicoli 109

741.51

Allegato 7338 Gruppi di materie per gli esami di esperti della circolazione (Art. 66 e 67) 1

Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e degli esami dei veicoli 11 Conoscenze

teoriche

1°gruppo di materie: Diritto Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri degli esperti della circolazione; norme della circolazione e della segnaletica; responsabilità civile ed assicurazioni; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale stradale e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste.

2°gruppo di materie: Psicologia Conoscenza generale degli uomini; valutazione del lavoro e del comportamento; idoneità a condurre; principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; fattori determinanti nello svolgimento dell'esame di conducente; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

3°gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità; legge sulle leve; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; istallazioni elettriche; motori; freni; carburatore; trasmissione; ruote e pneumatici; telaio e sterzo; conoscenza banchi di prova.

4°gruppo di materie: Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali.

5° Gruppo di materie: Senso della guida Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circolazione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze dell'ingerire alcool, stupefacenti e medicamenti.

12

Lavori pratici 6°gruppo di materie: Tenere un esame pratico di conducente, con autoveicolo leggero, e valutazione del candidato.

338 Aggiornato dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Circolazione stradale 110

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7°gruppo di materie: Procedere all'esame tecnico di un autoveicolo leggero (autofurgone o autoarticolato leggero) e compilazione dei documenti di controllo.

2

Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente 21 Conoscenze

teoriche

1°gruppo di materie: Diritto Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri dell'esperto della circolazione; norme della circolazione e della segnaletica; responsabilità civile e assicurazioni; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale stradale e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste.

2°gruppo di materie: Psicologia Conoscenze generale degli uomini; valutazione del lavoro e del comportamento; idoneità a condurre; principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; fattori determinanti nello svolgimento dell'esame di conducente; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

3°gruppo di materie: Senso della guida Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circolazione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze dell'ingerire alcool, stupefacenti e medicamenti.

22

Lavori pratici 4°gruppo di materie: Tenere un esame pratico di conducente, con autoveicolo leggero, e valutazione del candidato.

3

Perito incaricato degli esami dei veicoli 31 Conoscenze

teoriche

1°gruppo di materie: Diritto Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri dell'esperto della circolazione.

2°gruppo di materie: Psicologia Principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

3°gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità; legge sulle leve; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; istallazioni elettriche; motori; freni; carburatore; trasmissione; ruote e pneumatici; telaio e sterzo; conoscenza banchi di prova.

Ammissione di persone e veicoli 111

741.51

4°gruppo di materie: Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali.

32

Lavori pratici 5°gruppo di materie: Procedere all'esame tecnico di un autoveicolo leggero (autofurgone o autoarticolato leggero) e compilazione dei documenti di controllo.

Circolazione stradale 112

741.51

Allegati 8 e 9339 339 Abrogati dal n. II cpv. 1 dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Ammissione di persone e veicoli 113

741.51

Allegato 10340 (art. 5 e 11)

340 Abrogato dal n. II cpv. 1 dell'O del 15 giu. 2007, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

Circolazione stradale 114

741.51

Allegato 11341 (art. 13 e 21)

Verifica delle conoscenze teoriche I. Conoscenze

I conducenti di veicoli a motore devono avere sempre le capacità e i comportamenti che consentano loro di: riconoscere i pericoli della circolazione e valutarne la gravità

- individuare i difetti tecnici più importanti del loro veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio tener conto di tutti i fattori che influiscono sull'idoneità alla guida (alcool, medicinali, droghe, fatica, difetti della vista, ecc.) per conservare appieno l'uso delle capacità necessarie per condurre con sicurezza il veicolo.

II. Requisiti minimi La prova delle conoscenze di cui al numero 1 è fornita mediante esame dei seguenti aspetti: 1

Esame teorico di base (art. 13) 1.1

Prescrizioni in materia di circolazione stradale: in particolare la segnaletica, compresi demarcazioni e segnali luminosi, le regole di precedenza e le prescrizioni sulle limitazioni della velocità.

1.2 Il

conducente:

1.2.1 importanza

dell'atteggiamento

vigile

e del comportamento corretto nei confronti degli altri utenti;

1.2.2 percezione, valutazione e decisione riguardo alle situazioni del traffico, in particolare tempi di reazione e cambiamenti nel comportamento del conducente indotti da alcool, droghe e medicinali, stati d'animo e affaticamento; 1.2.3 regole per un utilizzo dei veicoli rispettoso dell'ambiente (guida parsimoniosa ed ecologica, riduzione del rumore), in particolare: -

utilizzare la marcia più alta possibile passare tempestivamente alla marcia superiore

341 Introdotto dal n. II dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell'O del 26 set. 2003, (RU 2003 3719) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

Ammissione di persone e veicoli 115

741.51

spegnere il motore non appena possibile (soprattutto davanti a passaggi a livello chiusi e semafori)

conoscenza del principio di sfruttamento della spinta.

1.3 La

strada:

1.3.1 i più importanti principi relativi all'osservanza delle distanze di sicurezza tra veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada del veicolo nelle diverse condizioni meteorologiche e secondo lo stato della strada; 1.3.2 fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada - in particolare secondo le condizioni atmosferiche e nelle ore diurne e notturne; 1.3.3 caratteristiche dei diversi tipi di strade e relative norme di comportamento.

1.4

Gli altri utenti della strada: 1.4.1 fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta; 1.4.2 rischi che si verificano quando al traffico stradale partecipano diversi tipi di veicolo, differenti per caratteristiche di guida e campo visivo offerto al conducente.

1.5

Prescrizioni generali e regole diverse: 1.5.1 prescrizioni sui documenti amministrativi per l'impiego dei veicoli; 1.5.2 regole generali di comportamento del conducente del veicolo in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo, segnalazione dell'incidente, misure di prima assistenza agli infortunati);

1.5.3 fattori di sicurezza legati al carico del veicolo e alle persone trasportate.

1.6

Precauzioni da adottare nel lasciare il veicolo: 1.6.1 elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci, fari e fari a luce anabbagliante, indicatori di direzione, catarifrangenti, specchi retrovisori, tergicristalli, lavavetri, dispositivo di scappamento, cinture di sicurezza e dispositivi di avvertimento acustico; 1.6.2 dispositivi di sicurezza dei veicoli, in particolare impiego delle cinture di sicurezza, dei poggiatesta e dei dispositivi per la sicurezza dei bambini.

2

Esame teorico complementare (art. 21) 2.1

campo d'applicazione dell'ordinanza concernente la durata del lavoro e del riposo, compreso l'impiego dell'odocronografo per trasporti per i quali esso è prescritto; 2.2

prescrizioni generali sul trasporto di merci e persone;

Circolazione stradale 116

741.51

2.3

comportamento in caso di incidente; conoscenza delle misure da adottare in caso di incidente o situazioni simili, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri e degli aiuto conducenti; 2.4

prescrizioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote; 2.5

prescrizioni in materia di peso e dimensioni dei veicoli; 2.6

particolarità della limitazione del campo visivo del conducente in funzione delle caratteristiche del veicolo; 2.7

conoscenza dei principi di costruzione, corretto impiego e manutenzione degli pneumatici; 2.8

conoscenza dei principi dei diversi tipi di dispositivi di agganciamento dei rimorchi, dei loro componenti principali, dei collegamenti, dell'impiego e della manutenzione ordinaria; 2.9

conoscenza dei metodi per individuare le cause dei guasti dei veicoli a motore; 2.10 manutenzione a scopo preventivo dei veicoli a motore e riparazioni da effettuare tempestivamente; 2.11

conoscenza dei principi di costruzione e funzionamento dei seguenti elementi: motore, liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, sostanze lubrificanti e antigelo), dispositivo d'alimentazione del carburante, impianto elettrico, accensione, trasmissione (frizione, cambio, ecc.); 2.12 conoscenza dei principi dei diversi tipi di impianti di frenatura e dispositivi di limitazione della velocità (incluse le prescrizioni), loro funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria; 2.13 norme della circolazione, segnaletica e demarcazioni che disciplinano l'utilizzazione dei veicoli delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 ed D1; 2.14

norme fondamentali in materia di stivaggio.

Ammissione di persone e veicoli 117

741.51

Allegato 12342 (art. 22)

Esame pratico di conducente I. Requisiti d'ammissione Sono ammessi all'esame pratico di conducente: a. i richiedenti una licenza di condurre della categoria A che 1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria A

2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), e 3. hanno frequentato la formazione pratica di base per allievi conducenti di motoveicoli (art. 19), b. i richiedenti una licenza di condurre della categoria B che 1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria B, e

2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), c. i richiedenti una licenza di condurre della categoria C che 1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B 2. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria C, e

3. hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21), d. i richiedenti una licenza di condurre della categoria D che 1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria C, o 2. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di una licenza per allievo conducente valida della categoria D, e 3. hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21), e. i richiedenti una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE nonché delle sottocategorie C1E o D1E che 1. sono in possesso di una licenza di condurre valida per il veicolo trattore, e

2. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida per la pertinente combinazione di rimorchi,

f.

i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria A1 che 1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria A1

342 Introdotto dal n. II dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3259). Aggiornato dal n. II dell'O del 26 set. 2003 (RU 2003 3719), dal n. II 2 dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

Circolazione stradale 118

741.51

2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), e 3. hanno frequentato la formazione pratica di base degli allievi motociclisti (art. 19),

g. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria B1 che 1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria B1, e

2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), h. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria C1 che 1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B 2. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria C1, e

3. hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21), i.

i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria D1 che: 1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria D1, e 2. hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21).

j. i richiedenti una licenza di condurre della categoria speciale F che sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria speciale F.

II. Capacità e comportamento I conducenti di veicoli a motore devono avere in qualsiasi momento le capacità e i comportamenti che consentano loro di: avere la padronanza del loro veicolo per non dare luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino

osservare le prescrizioni sulla circolazione stradale, segnatamente quelle che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico

- contribuire alla sicurezza degli altri utenti, in particolare dei più deboli, mediante un atteggiamento attento alla personalità altrui guidare in modo parsimonioso e rispettoso dell'ambiente.

Ammissione di persone e veicoli 119

741.51

III. Requisiti minimi La prova delle capacità e dei comportamenti di cui al numero II è fornita mediante esame dei seguenti aspetti: A.

Tutte le categorie e sottocategorie 1

Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale: I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura:

devono effettuare un controllo, scelto a caso, della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catene, livello dell'olio, luci, catarifrangenti, indicatori di direzione e dispositivi di avvertimento acustico.

2

Comportamento nel traffico: I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni: 2.1

partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, lasciare l'autostrada, 2.2

guida su strada rettilinea: incrocio con veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in spazio limitato, 2.3

guida in curva,

2.4

affrontare e superare incroci e raccordi, 2.5

cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra, cambiamento di corsia, 2.6

ingresso o uscita dall'autostrada o semiautostrada (se disponibile): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione, 2.7

sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di veicoli parcheggiati o fermi e di ostacoli, sorpasso da parte di altri veicoli (se opportuno), 2.8

elementi stradali speciali (se disponibili): intersezioni con percorso rotatorio obbligato, passaggi a livello, fermate di bus/tram; passaggi pedonali; guida su lunghe salite/discese, 2.9

rispetto delle necessarie precauzioni nel lasciare il veicolo.

B.

Categoria A e sottocategoria A1 1

Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale: 1.1

regolare correttamente l'equipaggiamento protettivo quale guanti, stivali, abbigliamento e casco, 1.2

effettuare un controllo, scelto a caso, dell'interruttore d'emergenza (se presente), delle catene e del livello dell'olio,

Circolazione stradale 120

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1.3

padroneggiare i fattori di rischio, connessi con le differenti condizioni stradali, in particolare tenendo in considerazione le condizioni di scivolosità su coperture di condotte, demarcazioni stradali e rotaie tranviarie.

2

Conoscenza di manovre particolari in relazione con la sicurezza stradale: 2.1

togliere il motoveicolo dal cavalletto e, senza l'aiuto del motore, spostarlo stando a fianco del veicolo, 2.2

issare il motoveicolo sul cavalletto, 2.3

almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom per verificare la capacità di utilizzare in modo combinato frizione e freno, di rimanere in equilibrio, di dirigere lo sguardo e di stare seduto sul motoveicolo, tenendo i piedi sui poggiapiedi, 2.4

almeno due manovre da eseguire a velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad una velocità di almeno 30 km/h e l'altra consistente nello schivare un ostacolo alla velocità costante di 50 km/h per verificare la posizione sul motoveicolo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di guida e la tecnica di cambio delle marce, 2.5

frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza ad una velocità minima di 50 km/h per verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motoveicolo.

C.

Categorie B, BE, C, CE, D e DE e sottocategorie B1, C1, C1E, D1 e D1E Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:regolazione del sedile nella corretta posizione di guida,

regolazione degli specchi retrovisori, delle cinture di sicurezza e di eventuali poggiatesta.

D.

Categorie B e BE nonché sottocategoria B1 1

Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale: 1.1

controllo della chiusura delle porte, 1.2

controllo, scelto a caso, delle condizioni dei liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri), 1.3

controllo dei fattori di sicurezza del carico: carrozzeria del veicolo, teli di copertura, chiusura del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (soltanto per la categoria BE), 1.4

controllo del meccanismo della frizione, dei freni e dei collegamenti elettrici (soltanto per la categoria BE).

Ammissione di persone e veicoli 121

741.51

2

Categoria B e sottocategoria B1: scelte a caso, manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale. Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due manovre indicate nei numeri 2.1-2.4, di cui una a marcia indietro): 2.1

marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi accostato al bordo della strada, 2.2

inversione di marcia del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti sia alla marcia indietro, 2.3

parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo al margine della carreggiata; marcia avanti o indietro; in piano, in pendenza o in discesa), 2.4

frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

3

Categoria BE: manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale: 3.1

aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro), 3.2

marcia indietro in curva, 3.3

parcheggio sicuro per operazioni di carico e scarico.

E.

Categorie C, D, CE e DE nonché sottocategorie C1, D1, C1E e D1E 1

Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale: 1.1

controllo del servofreno e del servosterzo, delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo e impiego della strumentazione installata, compreso l'odocronografo, 1.2

controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni, 1.3

controllo dei fattori di sicurezza del carico: carrozzeria del veicolo, teli di copertura, chiusura del compartimento merci (se del caso) e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico, 1.4

controllo di frizione e freno nonché dei collegamenti elettrici (soltanto per le categorie CE e DE e le sottocategorie C1E e D1E), 1.5

adozione di misure di sicurezza particolari per il veicolo; controllo di: carrozzeria del veicolo, aperture di servizio, uscite d'emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E), 1.6

lettura di una cartina stradale (facoltativo).

Circolazione stradale 122

741.51

2

Manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale: 2.1

aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trattore (soltanto per le categorie CE e DE e le sottocategorie C1E e D1E); all'inizio della manovra il veicolo trattore e il rimorchio o il semirimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro), 2.2

marcia indietro in curva, 2.3

parcheggio in sicurezza per operazioni di carico o scarico tramite apposita rampa/piattaforma o strutture similari (soltanto per le categorie C e CE e le sottocategorie C1 e C1E), 2.4

parcheggio in sicurezza per permettere la salita e la discesa dei passeggeri (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E).

F.

Categoria speciale F L'esame deve tener conto delle peculiarità di questa categoria speciale, in
particolare della ridotta velocità massima: - preparazione prima della partenza (dispositivo d'illuminazione, specchio retrovisore, dispositivo di protezione, ecc.),

- controlli generali: licenza di circolazione, dispositivo d'illuminazione, specchio retrovisore, catarifrangenti, indicatori di direzione lampeggianti, pneumatici e cerchioni, carico (tipo, baricentro, sicurezza ed equipaggiamento complementare, ad es. gru), sponde, copertura con telone (ghiaccio, neve), controllo sotto il veicolo, scarico dell'acqua condensata dai serbatoi dell'aria compressa, - controlli funzionali: posizionamento dello specchio retrovisore, indicatori di direzione lampeggianti, dispositivo di avvertimento, cruscotto, controllo dei freni (pressione di riserva, spia del sistema di freno a doppio circuito, fuga d'aria), avviamento, odocronografo,

tenere particolarmente conto del peso e delle dimensioni del veicolo che serve agli esami e delle velocità massime, evitare impedimenti alla circolazione e la formazione di colonne,

attenzione alla buona visibilità,

- assicurare il veicolo in salita e in discesa (provvedimenti in caso di assenza del bloccaggio di marcia), - particolare attenzione alle peculiarità del veicolo nell'entrata in una colonna, nell'utilizzo dello spazio libero e nell'attraversamento della carreggiata (accelerazione e velocità massime limitate), condurre debitamente a destra,

conoscere il comportamento dei freni.

G.

Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone Si richiede uno stile di guida regolare e fluido con una buona percezione del traffico.

I requisiti minimi specifici per ogni categoria devono essere ampiamente superati.

Ammissione di persone e veicoli 123

741.51

IV. Durata dell'esame e distanza percorsa La durata dell'esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti conformemente al presente allegato. La durata dell'esame non deve essere in nessun caso inferiore a: 30 minuti per la categoria A e la sottocategoria A1,

60 minuti per le categorie B, BE, DE, le sottocategorie B1, C1, D1, C1E e D1E, la categoria speciale F come anche per il permesso per il trasporto professionale di persone giusta l'articolo 25. La corsa d'esame per conseguire il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci giusta l'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 15 giugno 2007343 sull'ammissione degli autisti può essere effettuata subito dopo,

90 minuti per le categorie C e CE,

120 minuti per la categoria D.

V. Veicoli per gli esami Categoria A: (illimitata) un motoveicolo senza carrozzino laterale con una potenza
del motore di almeno 35 kW e due posti a sedere; Categoria A: (limitata) un motoveicolo senza carrozzino laterale con due posti a
sedere con una potenza del motore inferiore a 25 kW e un
rapporto fra prestazione del motore e peso a vuoto inferiore a
0,16 kW/kg, eccettuati i motoveicoli della sottocategoria A1; Categoria B:

un autoveicolo della categoria B che raggiunge una velocità
di almeno 120 km/h;

Categoria C:

un veicolo a motore della categoria C con un peso effettivo
di almeno 12 t, una lunghezza di almeno 8 m e una larghezza
di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza
almeno pari a quelle della cabina del conducente; Categoria D:

un autobus con lunghezza di almeno 10 m e larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di almeno
80 km/h;

343 RS

741.521

Circolazione stradale 124

741.51

Categoria BE:

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto
alla prova della categoria B e un rimorchio con un peso
totale ammesso di almeno 1000 kg, che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h e che non rientra nella categoria B.
La sovrastruttura chiusa del rimorchio deve essere di altezza
e larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. Essa
può essere anche leggermente meno larga a condizione che
la visione posteriore risulti garantita attraverso gli specchi
retrovisori esterni del veicolo trattore. Il rimorchio deve
essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg; Categoria CE:

un autoarticolato o una combinazione di veicoli consistente
in un veicolo adatto all'esame della categoria C e un rimorchio lungo almeno 7,5 m. Sia l'autoarticolato sia la combinazione di veicoli devono avere un peso totale ammesso di
almeno 21 t, un peso effettivo di almeno 15 t, una lunghezza
di almeno 14 m e una larghezza di almeno 2,30 m e devono
raggiungere una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura
chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a
quelle della cabina del conducente; Categoria DE:

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto
all'esame della categoria D e un rimorchio con un peso totale
ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere larga e alta
almeno 2 m; il rimorchio deve essere utilizzato con un peso
effettivo di almeno 800 kg; Sottocategoria A1:

un motoveicolo della sottocategoria A1 senza carrozzino
laterale;

Sottocategoria B1:

un quadriciclo a motore o un triciclo a motore con un peso a
vuoto massimo di 550 kg, che raggiunge una velocità di
almeno 60 km/h;

Sottocategoria C1:

un veicolo a motore della sottocategoria C1 con un peso
totale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a
quelle della cabina del conducente; Sottocategoria D1:

un torpedone della sottocategoria D1 con un peso totale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h; può essere utilizzato
anche un veicolo adatto all'esame della sottocategoria C1;

Ammissione di persone e veicoli 125

741.51

Sottocategoria C1E

una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all'esame della sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso
totale ammesso di almeno 1250 kg, lungo almeno 8 m e che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e larghezza almeno pari a quelle del
veicolo trattore. La sovrastruttura chiusa del rimorchio può
essere anche leggermente meno larga, a condizione che la
visione posteriore risulti garantita soltanto attraverso gli
specchi retrovisori esterni. Il rimorchio deve essere utilizzato
con un minimo di 800 kg di peso effettivo; Sottocategoria D1E: una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all'esame della sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso
totale ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere alta e larga almeno 2 m. Il rimorchio deve essere utilizzato con un
peso effettivo di almeno 800 kg; può essere utilizzato anche
un veicolo adatto all'esame della sottocategoria C1E; Categoria speciale F: un veicolo a motore della categoria speciale F con una velocità di almeno 30 km/h; Trasporto professio- nale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone un veicolo a motore della categoria della licenza con il quale
saranno effettuati i trasporti professionali di persone.

VI. Luogo dell'esame La parte d'esame di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su un apposito percorso d'esame. La parte di esame volta a valutare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, strade interurbane e autostrade (o semiautostrade) nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone con limite di velocità fissato a 30 km/h, zone residenziali e strade urbane a scorrimento veloce) rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. L'esame pratico di conducente deve preferibilmente essere effettuato in diverse condizioni di intensità di traffico. La durata dell'esame deve essere impiegata al meglio per valutare le capacità dell'allievo conducente nelle diverse zone di circolazione, ponendo in modo particolare l'accento sul passaggio da una zona all'altra.

VII. Valutazione 1

Per ciascuna delle situazioni di guida, deve essere valutata la padronanza dimostrata dall'allievo conducente nel maneggiare i vari comandi del veicolo e nell'affrontare senza impaccio e in piena sicurezza il traffico.

L'esperto della circolazione deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento

Circolazione stradale 126

741.51

dell'esame. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettono a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esperto della circolazione o l'accompagnatore abbia dovuto intervenire o no, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia all'esperto della circolazione decidere se l'esame pratico di conducente debba essere portato a termine o no.

2

Nel corso della prova l'esperto della circolazione deve prestare particolare attenzione al fatto che l'allievo conducente dimostri nella guida un atteggiamento difensivo, cortese e rispettoso dell'ambiente. Questi aspetti si riflettono anche nella valutazione dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada - in particolare i più vulnerabili - anticipandone le mosse.

3

L'esperto della circolazione deve inoltre valutare le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti: 3.1

controllo degli elementi di comando del veicolo: corretto impiego delle cinture di sicurezza, degli specchi retrovisori, dei poggiatesta, del sedile, dei dispositivi d'illuminazione, della frizione, del cambio, dell'acceleratore, del sistema di frenatura (sistema terziario compreso, se disponibile) e dello sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse e a diverse velocità; guida regolare; caratteristiche, peso e dimensioni del veicolo nonché peso e tipo di carico (soltanto per le categorie C, BE, CE e DE e sottocategorie C1, C1E e D1E); comfort dei passeggeri (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida) (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E); 3.2

guida parsimoniosa e rispettosa dell'ambiente, che tenga conto del numero dei giri, del cambio delle marce, delle frenate e delle accelerazioni; 3.3

attenzione: osservazione a 360 gradi, corretto impiego degli specchi retrovisori, visuale a lunga e media distanza nonché a distanza ravvicinata; 3.4

precedenze: precedenza agli incroci, precedenza in situazioni diverse (in caso di inversione e cambiamento di corsia, esecuzione di manovre speciali); 3.5

corretto posizionamento sulla carreggiata: corretto posizionamento sulla strada, nelle corsie, in un percorso rotatorio obbligato, a seconda del tipo di veicolo a motore e delle sue caratteristiche; posizionamento previdente sulla strada; 3.6

distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede, da quello che segue e da quelli a fianco; mantenimento di una distanza adeguata dagli altri utenti della strada; 3.7

velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento delle velocità alle condizioni di traffico e climatiche, guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella degli utenti del traffico del medesimo genere;

Ammissione di persone e veicoli 127

741.51

3.8

semafori, segnaletica stradale e altre segnalazioni di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica e della demarcazione stradale; 3.9

segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; reazione corretta in risposta alle segnalazioni degli altri utenti della strada; 3.10 frenata: tempestiva riduzione della velocità, frenate adeguate alle circostanze, anticipo, utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (soltanto per le categorie C, D, CE e DE); utilizzo di altri sistemi di riduzione della velocità (soltanto per le categorie C, D, CE e DE).

Circolazione stradale 128

741.51