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742.141.22

Ordinanza del DATEC
sull'abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario

(OAASF)

del 18 dicembre 2013 (Stato 1° febbraio 2014)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),

visto l'articolo 6 dell'ordinanza del 4 novembre 20091 sulle attività rilevanti
per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
l'abilitazione di persone a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario, esclusa l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie;
b.
la nomina dei medici di fiducia;
c.
la nomina degli psicologi di fiducia.
Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle imprese ferroviarie soggette alla legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr) e ad altre imprese che svolgono attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

Sezione 2: Certificati

Art. 3 Attività soggette a obbligo di certificato

1 È richiesto un certificato per:

a.
la sicurezza e la direzione operative della circolazione dei treni e dei movimenti di manovra, affidate al capomovimento;
b.
la preparazione operativa dei treni, affidata al preparatore del treno;
c.
gli interventi operativi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra, affidati al manovratore;
d.
l'accompagnamento di treni per ragioni di sicurezza d'esercizio, affidato all'accompagnatore di treni;
e.
nell'ambito della messa in sicurezza delle aree di lavoro situate nella zona dei binari:
1.
l'attuazione di misure di sicurezza e la relativa sorveglianza, affidate al capo della sicurezza,
2.
gli avvertimenti al personale e l'annuncio di corse, affidati al guardiano di sicurezza.

2 Nel certificato di capomovimento la qualifica è indicata secondo le seguenti categorie:

a.

Categoria A:

sicurezza e direzione della circolazione
dei treni e dei movimenti di manovra con competenze limitate;

b.

Categoria B:

sicurezza e direzione della circolazione
dei treni e dei movimenti di manovra senza limitazione
di competenze.

3 Nei certificati della categoria A le imprese ferroviarie indicano le limitazioni di competenze concernenti:

a.
il settore di impiego (tratte, stazioni, parti di stazione);
b.
gli impianti da azionare;
c.
gli azionamenti e i processi da eseguire, in particolare in caso di perturbazioni dell'esercizio.
Art. 4 Attività non soggette a obbligo di certificato

1 Non è richiesto un certificato per:

a.
effettuare o assicurare e regolare movimenti di manovra su binari di raccordo, in perimetri aziendali e su binari secondari, sempre che sia disponibile un dispositivo di protezione assoluta da percorsi treno regolari o un sistema di sicurezza che garantisca tale protezione;
b.
mettere in sicurezza un'area di lavoro nella zona dei binari esclusivamente per la propria sicurezza personale (autoprotezione).

2 Le imprese ferroviarie istruiscono le persone che svolgono queste attività e provvedono periodicamente al loro aggiornamento professionale.

3 Esse tengono un elenco delle persone che dispongono delle necessarie conoscenze specifiche e lo presentano, su richiesta, all'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

4 Per coloro che svolgono la loro attività esclusivamente in uno dei settori di impiego di cui al capoverso 1, le imprese ferroviarie preparano un piano del relativo settore di impiego e lo presentano, su richiesta, all'UFT.

Art. 5 Contenuti del certificato

1 I contenuti del certificato figurano nell'allegato.

2 Se il certificato non contiene una fotografia, per consentire l'identificazione certa occorre portare con sé un altro documento di identità. Sono riconosciuti:

a.
il passaporto;
b.
la carta di identità;
c.
una tessera personale con fotografia;
d.
la licenza di condurre per la circolazione stradale.
Art. 6 Durata di validità

1 La durata di validità dei certificati per le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a-d è di cinque anni.

2 La durata di validità dei certificati per le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera e è di tre anni.

3 La durata di validità decorre dalla data in cui è stato superato l'ultimo esame di capacità o esame periodico. Se l'esame periodico è stato superato durante i dodici mesi che precedono la scadenza di un certificato, la nuova durata di validità decorre da tale data di scadenza.

4 La validità dei certificati scade alla cessazione dell'attività dei titolari, ma al più tardi al compimento dei 70 anni d'età per i guardiani di sicurezza alle dipendenze di ferrovie di cui all'allegato 1 lettera a dell'ordinanza del DATEC del 27 novembre 20093 concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF) e al più tardi al compimento dei 75 anni d'età per quelli alle dipendenze di ferrovie di cui all'allegato 1 lettera b OVF.

Art. 7 Obbligo di portare con sé il certificato

È obbligatorio portare con sé il certificato durante la preparazione dei treni, l'accompagnamento dei treni e, se soggetta a obbligo di certificato, durante la messa in sicurezza di un'area di lavoro nella zona dei binari.

Sezione 3: Requisiti per l'accesso alla formazione

Art. 8 Età minima

Chi intende seguire una formazione per svolgere un'attività rilevante per la sicurezza deve avere compiuto i 15 anni d'età.

Art. 9 Requisiti scolastici e professionali

1 Può seguire una formazione di capomovimento della categoria B chi:

a.
ha concluso un tirocinio professionale riconosciuto della durata di almeno tre anni;
b.
ha superato l'esame di maturità; oppure
c.
è in possesso da almeno due anni di un certificato di capomovimento della categoria A.

2 Può seguire una formazione relativa alle altre attività rilevanti per la sicurezza chi ha assolto la scuola dell'obbligo. Per seguire una formazione di manovratore o di guardiano di sicurezza è sufficiente il possesso di capacità equivalenti.

Art. 10 Requisiti medici

1 Chi si candida a una formazione per attività rilevanti per la sicurezza deve sottoporsi a un esame medico presso un medico di fiducia o a un test medico.

2 Il medico di fiducia valuta se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista medico a svolgere l'attività rilevante per la sicurezza in oggetto.

3 È accertata sotto il profilo medico l'idoneità:

a.
alle attività di guardiano di sicurezza e di capomovimento della categoria B (livello di requisiti 2);
b.
alle attività di accompagnatore di treni treni nel traffico transfrontaliero escluse le tratte di cui all'allegato 6 OVF4, secondo le disposizioni della decisione 2011/314/UE5 (livello di requisiti 2) emanata in virtù della direttiva 2008/57/CE6.

4 È accertata mediante test medico l'idoneità alle attività di preparatore dei treni, manovratore, accompagnatore di treni treni, capo della sicurezza e capomovimento della categoria A come pure alle attività rilevanti per la sicurezza non soggette a obbligo di certificato (livello di requisiti 3).

5 Se necessario per determinare l'idoneità medica, il medico di fiducia ordina esami speciali e ne valuta i risultati.

6 La persona esaminata si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato medico. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni e documenti di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte del medico di fiducia o degli specialisti incaricati degli esami specifici.

7 Entro dieci giorni da quando dispone dei risultati dell'esame, il medico di fiducia comunica alla persona esaminata e all'impresa mediante un modulo standard la valutazione dell'idoneità medica e in particolare eventuali limitazioni.

8 Il medico di fiducia può riconoscere attestati stranieri di idoneità se equivalenti agli attestati svizzeri.

9 L'UFT emana direttive concernenti i requisiti medici.

4 RS 742.141.21

5 Decisione 2011/314/UE della Commissione, del 12 mag. 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, versione della GU L 144 del 31.5.2011, pag. 1.

6 Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giu. 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, versione della GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

Art. 11 Requisiti psicologici

1 Chi si candida per seguire una formazione di capomovimento della categoria B deve sottoporsi a un esame di idoneità psicologica presso uno psicologo di fiducia.

2 Lo psicologo di fiducia valuta se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista psicologico a svolgere l'attività rilevante per la sicurezza in oggetto.

3 Se necessario per determinare l'idoneità psicologica, lo psicologo di fiducia ordina esami speciali e ne valuta i risultati.

4 La persona esaminata si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato psicologico. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte dello psicologo di fiducia o degli specialisti incaricati degli esami specifici.

5 Entro dieci giorni da quando dispone dei risultati dell'esame, lo psicologo di fiducia comunica alla persona esaminata e all'impresa mediante un modulo standard la valutazione dell'idoneità psicologica e in particolare eventuali limitazioni.

6 Un esame psicologico non superato può essere ripetuto al più presto dopo un anno e al massimo due volte.

7 Per le persone di età fino a 49 anni l'ultimo esame psicologico di esito positivo non deve risalire a più di cinque anni prima; a partire dal cinquantesimo anno d'età esso non deve risalire a più di tre anni prima. L'esame è valido finché la persona in questione:

a.
non ha concluso la formazione; oppure
b.
svolge l'attività soggetta all'obbligo di certificato.

8 Lo psicologo di fiducia può riconoscere attestati stranieri di idoneità se equivalenti agli attestati svizzeri.

9 L'UFT emana direttive concernenti i requisiti psicologici.

Sezione 4: Requisiti professionali e formazione

Art. 12 Requisiti professionali

1 Le imprese ferroviarie stabiliscono i requisiti professionali che devono soddisfare le persone addette ad attività rilevanti per la sicurezza.

2 Esse stabiliscono l'ampiezza e le modalità della formazione e dell'esame. Possono convenire il reciproco riconoscimento di formazioni ed esami.

Art. 13 Competenze linguistiche

1 Le persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza devono disporre di competenze sufficienti nelle lingue ufficiali in uso nei propri settori di impiego per operare in caso di esercizio normale, di perturbazioni dell'esercizio e di emergenze. Devono in particolare essere in grado di ricevere e impartire istruzioni rilevanti per la sicurezza e compilare moduli.

2 Le imprese ferroviarie stabiliscono quali competenze linguistiche sono necessarie per lo svolgimento di queste attività e ne disciplinano la verifica.

Art. 14 Attività di formazione

È consentito svolgere attività di formazione sotto la vigilanza di:

a.
persone che hanno compiuto il 20° anno di età e che sono in possesso da almeno un anno del certificato per la relativa attività rilevante per la sicurezza;
b.
periti esaminatori.

Sezione 5: Esami di capacità

Art. 15 In generale

1 Chi intende svolgere un'attività soggetta a obbligo di certificato deve dimostrare, mediante un esame di capacità, di disporre delle conoscenze specifiche richieste per l'attività corrispondente.

2 Gli esami di capacità sono svolti da periti esaminatori.

Art. 16 Struttura

1 L'esame di capacità per un'attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 comprende un esame teorico e uno pratico.

2 In singoli casi motivati il perito esaminatore può derogare alla disposizione di cui al capoverso 1.

Art. 17 Ammissione all'esame

1 I candidati sono ammessi all'esame teorico se hanno seguito la formazione teorica richiesta per il conseguimento del certificato.

2 I candidati sono ammessi all'esame pratico se:

a.
hanno superato l'esame teorico; e
b.
hanno seguito la formazione pratica richiesta per il conseguimento del certificato.
Art. 18 Risultato

1 I periti esaminatori verbalizzano lo svolgimento e il risultato dell'esame di capacità.

2 I periti esaminatori notificano ai candidati i risultati degli esami di capacità e li comunicano all'impresa interessata. Motivano per scritto e, su richiesta, dettagliatamente il mancato superamento dell'esame.

Art. 19 Ripetizione degli esami

1 Se il candidato non supera un esame teorico o un esame pratico, può ripeterlo una volta.

2 Alle ripetizioni di esami deve essere presente un secondo perito esaminatore.

3 Il candidato che per la seconda volta non supera l'esame per una determinata attività, non può svolgere tale attività per un periodo di due anni.

4 Scaduto tale termine si procede come per il primo conseguimento del certificato. Il medico e lo psicologo di fiducia valutano la necessità di effettuare un nuovo esame medico o psicologico.

Art. 20 Esame teorico

1 Le domande dell'esame teorico riguardano gli ambiti parziali, determinanti per l'attività in questione, delle seguenti prescrizioni:

a.
prescrizioni relative al servizio ferroviario emanate dall'UFT in virtù dell'articolo 17 capoverso 3 Lferr7 (Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni);
b.
prescrizioni d'esercizio dei gestori dell'infrastruttura per le reti delle imprese ferroviarie; e
c.
prescrizioni d'esercizio delle imprese di trasporto ferroviario.

2 Il grado di difficoltà dell'esame teorico è adeguato all'attività in oggetto.

Art. 21 Esame pratico

1 Il grado di difficoltà dell'esame pratico è adeguato all'attività in oggetto.

2 Il candidato deve dimostrare in particolare di:

a.
possedere il discernimento richiesto e le necessarie capacità pratiche;
b.
saper applicare le proprie conoscenze teoriche;
c.
saper svolgere i propri compiti senza dare mai adito a seri dubbi riguardo alla sua capacità di adempierli.
Art. 22 Permesso provvisorio

1 I candidati che hanno superato l'esame di capacità e che adempiono, in modo verificabile, i requisiti medici e psicologici ottengono dal perito esaminatore un permesso provvisorio per l'attività corrispondente.

2 Il permesso è valido fino al rilascio del certificato, ma al massimo per 60 giorni.

Sezione 6: Esami periodici ed esami medici per il rinnovo del certificato

Art. 24 In generale

1 Chi svolge attività soggette a obbligo di certificato deve provare periodicamente mediante un esame, prima della scadenza della validità del certificato, di possedere le necessarie conoscenze specifiche.

2 Per lo svolgimento dell'esame si applicano per analogia gli articoli 15-21. In deroga all'articolo 19 capoverso 1, l'esame periodico può essere ripetuto due volte.

3 Chi non ha superato per la seconda volta l'esame periodico per l'attività di capomovimento della categoria B, deve sottoporsi a un esame psicologico che accerti la sua idoneità. Se l'esame psicologico viene superato, l'esame periodico può essere sostenuto una terza volta. Se l'esame psicologico non viene superato, la persona in questione non può svolgere alcuna attività prevista da tale categoria per un periodo di due anni.

Art. 25 Struttura

1 L'esame periodico per l'attività di capomovimento della categoria B comprende un esame teorico e un esame pratico.

2 L'esame periodico per le altre attività soggette a obbligo di certificato comprende almeno una parte teorica o una parte pratica. I periti esaminatori stabiliscono la forma dell'esame.

Art. 26 Esami e test medici periodici

1 Per gli esami e i test medici periodici si applicano i livelli di requisiti di cui all'articolo 10. In deroga a tale disposizione, per i capimovimento della categoria B è sufficiente il livello di requisiti 3.

2 L'esame medico periodico deve essere effettuato ogni tre anni a partire dai 50 anni d'età e ogni anno a partire dai 63 anni d'età. Per quanto concerne gli accompagnatori di treni la cui attività nel traffico transfrontaliero non si limita alle tratte di cui all'allegato 6 OVF8, l'esame medico periodico deve essere effettuato ogni cinque anni fino ai 40 anni d'età, ogni tre anni fino ai 63 anni d'età e successivamente ogni anno.

3 Il test medico periodico deve essere effettuato ogni tre anni a partire dai 50 anni d'età. Invece di sottoporsi al test, chi esercita un'attività non soggetta a obbligo di certificato può presentare l'attestato di un esame di medicina dei trasporti ai sensi degli articoli 71-77 dell'ordinanza del 19 dicembre 19839 sulla prevenzione degli infortuni e della direttiva 650810 della CFSL.

4 Se l'idoneità medica è confermata durante i sei mesi che precedono la scadenza della validità del certificato, la periodicità dell'esame medico decorre da tale data di scadenza.

5 In singoli casi motivati il medico di fiducia può stabilire intervalli più brevi.

8 RS 742.141.21

9 RS 832.30

10 Direttiva della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro, del gennaio 2007. Questa direttiva è disponibile sul sito Internet www.ekas.admin.ch alla pagina Direttive CFSL e può essere ordinata gratuitamente presso la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, Fluhmattstrasse 1, Casella postale, 6002 Lucerna.

Art. 27 Rinnovo dei certificati

1 Le imprese ferroviarie rinnovano i certificati, previo superamento dell'esame periodico sulla base dei documenti seguenti:

a.
verbale dei periti esaminatori; e
b.
valutazione finale del medico di fiducia e, se del caso, dello psicologo di fiducia.

2 Se il certificato non viene rinnovato entro la sua durata di validità, occorre procedere come per il rilascio.

Sezione 7: Imprese ferroviarie straniere

Art. 28 Riconoscimento di certificati stranieri

1 Sulle tratte e nelle stazioni in prossimità del confine di cui all'allegato 6 OVF11 l'UFT può riconoscere i certificati rilasciati da imprese ferroviarie straniere a persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza.

2 Sulle tratte interoperabili tale riconoscimento si fonda sulle Specifiche tecniche di interoperabilità (STI) secondo la decisione 2011/314/UE12; a questo riguardo le estremità delle tratte di cui all'allegato 6 OVF sono considerate località «di frontiera».

11 RS 742.141.21

12 V. nota ad art. 10 cpv. 3 lett. b.

Art. 30 Tratte transfrontaliere con prescrizioni svizzere della circolazione dei treni

1 Per svolgere attività rilevanti per la sicurezza sulle tratte e in stazioni di cui all'allegato 6 numeri 2 e 3 OVF15, i dipendenti di imprese straniere devono aver superato un esame teorico concernente le necessarie conoscenze specifiche delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d'esercizio. Lo stesso vale anche per gli esami periodici. Sono esentati dall'esame gli accompagnatori di treni che impartiscono esclusivamente il permesso di partenza.

2 D'intesa con le imprese ferroviarie straniere, i periti esaminatori possono iscrivere nel certificato straniero il permesso di svolgere le attività in questione.

Sezione 8: Requisiti per le persone preposte alla valutazione

Art. 31 Periti esaminatori

Chi intende seguire la formazione di esperto esaminatore deve:

a.
essere in possesso di un certificato che lo autorizzi a svolgere almeno le attività da esaminare;
b.
avere dimestichezza con le questioni tecniche inerenti alla sicurezza;
c.
avere capacità metodiche e didattiche.
Art. 32 Formazione e aggiornamento professionale

1 Le imprese ferroviarie formano i propri periti esaminatori e provvedono periodicamente al loro aggiornamento professionale.

2 Tengono un elenco dei propri periti esaminatori con i relativi attestati di cui all'articolo 31 e, su richiesta, lo presentano all'UFT.

3 Iscrivono le competenze dei periti esaminatori nei rispettivi certificati.

Art. 34 Persone incaricate di test medici

1 Un medico di fiducia può incaricare una persona di eseguire test su funzioni sensoriali (vista, udito, percezione cromatica). Il medico di fiducia è responsabile della formazione di questa persona.

2 La persona incaricata deve eseguire almeno 30 test all'anno.

3 L'UFT emana direttive sui requisiti che queste persone devono soddisfare.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 36 Esecuzione

1 L'UFT è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

2 L'UFT può precisare in direttive requisiti tecnici e dettagli sull'attuazione.

Art. 37 Disposizioni transitorie

1 Le imprese ferroviarie devono rilasciare, entro il 31 dicembre 2015, un certificato a coloro che svolgono attività soggette a obbligo di certificato ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere a-d e che hanno superato l'esame di capacità o l'esame periodico dopo il 31 dicembre 2011.

2 Chi svolge attività soggette a obbligo di certificato ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere a-d e ha superato l'esame di capacità o l'esame periodico prima del 1° gennaio 2012, deve assolvere un esame periodico entro il 31 dicembre 2016.

3 I capi della sicurezza e i guardiani di sicurezza che hanno superato l'esame di capacità o l'esame periodico prima del 1° febbraio 2014, devono assolvere un esame periodico entro il 31 dicembre 2016.

4 Se la formazione è iniziata prima del 1° febbraio 2014, è possibile non effettuare, fino al 31 dicembre 2014, la parte pratica dell'esame.

5 Chi svolge attività rilevanti per la sicurezza e al 31 gennaio 2014 non si è ancora sottoposto a un esame di medicina dei trasporti o a un test medico, deve sottoporsi a tale esame o test entro il 31 dicembre 2016.

6 Le imprese ferroviarie devono attribuire le attività soggette a obbligo di certificato dei capimovimento alle categorie A o B entro il 31 luglio 2014.

7 Le imprese ferroviarie devono indicare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i periti esaminatori che hanno eseguito esami di capacità ed esami periodici prima del 1° febbraio 2014.

Allegato

(art. 5)

Contenuti del certificato

1. Dati personali:

a.
cognome;
b.
nome;
c.
data di nascita;
d.
nazionalità;
e.
fotografia;
f.
firma;
g.
attività;
h.
capomovimento: categoria e limitazioni nel certificato della categoria A;
i.
perito esaminatore: competenze per gli esami;
j.
competenze linguistiche;
k.
inizio della validità e scadenza (data);
l.
datore di lavoro, se diverso dall'impresa ferroviaria.

2. Dati riguardanti l'impresa ferroviaria:

a.
denominazione, ditta o designazione;
b.
indirizzo;
c.
timbro dell'impresa e firma;
d.
impresa ferroviaria: concessione come gestore dell'infrastruttura o come impresa di trasporto ferroviario, reti ferroviarie di cui all'allegato 1 OVF18.