Art. 1
La presente ordinanza disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale nello scambio di informazioni su domanda e nello scambio spontaneo di informazioni.
651.11
del 23 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 6 capoverso 2bis, 18 capoverso 3 e 22a capoverso 1 della legge del 28 settembre 20121 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF),
ordina:
La presente ordinanza disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale nello scambio di informazioni su domanda e nello scambio spontaneo di informazioni.
1 Le domande raggruppate secondo l'articolo 3 lettera c LAAF sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.
2 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.
1 Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni:
2 Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.
1 Sono considerate spese di importo eccezionale in particolare le spese riconducibili a domande che hanno causato un dispendio al di sopra della media, particolarmente difficili da elaborare o urgenti.
2 Le spese si compongono:
3 Gli esborsi si compongono:
4 Salvo disciplinamenti particolari della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20042 sugli emolumenti.
1 I casi irrilevanti possono essere esclusi dallo scambio spontaneo di informazioni.
2 Sono considerati casi irrilevanti in particolare i casi in cui l'onere per lo scambio spontaneo di informazioni è manifestamente sproporzionato rispetto agli importi rilevanti sotto il profilo fiscale e al potenziale gettito d'imposta dello Stato destinatario.
La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), l'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni collaborano per garantire uno scambio spontaneo di informazioni uniforme a livello nazionale.
1 L'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni designano le unità organizzative competenti in materia di scambio spontaneo di informazioni.
2 Le unità organizzative garantiscono il collegamento con la divisione competente dell'AFC per lo scambio di informazioni in materia fiscale (divisione competente dell'AFC) e l'esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni nelle loro amministrazioni delle contribuzioni.
Un'informazione, una conferma o una garanzia di un'amministrazione delle contribuzioni è definita come un accordo fiscale preliminare se:
1 Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito se un accordo fiscale preliminare:
2 Le persone sono considerate associate quando una di loro detiene una partecipazione di almeno il 25 per cento nell'altra o quando una terza persona detiene una partecipazione di almeno il 25 per cento in ciascuna delle altre due persone. Detiene una partecipazione in una persona chi detiene direttamente o indirettamente una rispettiva quota dei diritti di voto oppure del capitale azionario o sociale di tale persona.
3 L'obbligo dello scambio spontaneo di informazioni sussiste indipendentemente dalla realizzazione effettiva della fattispecie oggetto dell'accordo fiscale preliminare.
1 Se un accordo fiscale preliminare soddisfa almeno una delle condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 1 deve essere eseguito uno scambio spontaneo di informazioni con le autorità competenti dello Stato di sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo.
2 Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito inoltre nei casi qui menzionati e con i seguenti Stati:
3 Se un ente che partecipa a una transazione o a un pagamento secondo il capoverso 2 lettera a, b o d è uno stabilimento d'impresa di una persona residente in un altro Stato, lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito sia con lo Stato in cui è situato lo stabilimento d'impresa sia con lo Stato di sede della persona che detiene lo stabilimento d'impresa.
4 La divisione competente dell'AFC può limitare la trasmissione agli Stati che hanno aderito allo standard dell'OCSE sullo scambio spontaneo di informazioni su accordi fiscali preliminari.
1 In presenza di un accordo fiscale preliminare, alla divisione competente dell'AFC devono essere trasmesse le informazioni seguenti:
2 Se disponibili, alla divisione competente dell'AFC devono essere inoltre trasmesse le informazioni seguenti:
3 Alla divisione competente dell'AFC possono essere trasmesse anche le informazioni seguenti:
4 Per tutti gli altri casi di scambio spontaneo di informazioni in virtù della convenzione applicabile nel singolo caso devono essere trasmesse alla divisione competente dell'AFC le seguenti informazioni:
Le unità organizzative per lo scambio spontaneo di informazioni forniscono regolarmente alla divisione competente dell'AFC le informazioni da trasmettere, ma al più tardi entro i seguenti termini:
1 In presenza di un accordo fiscale preliminare, la divisione competente dell'AFC trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l'articolo 11 capoversi 1 lettere b-l, 2 e 3 entro tre mesi dal loro ricevimento. Questo termine è prorogato qualora lo richiedessero i motivi di cui agli articoli 22b-22d LAAF.
2 Negli altri casi, la divisione competente dell'AFC trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l'articolo 11 capoverso 4 lettere a e b.
1 Qualora, in un secondo tempo, le informazioni trasmesse alla divisione competente dell'AFC dovessero rivelarsi sbagliate o non rilevanti ai fini della tassazione del contribuente, l'amministrazione delle contribuzioni interessata lo notifica tempestivamente alla divisione competente dell'AFC e le trasmette le informazioni rettificate.
2 La divisione competente dell'AFC trasmette le informazioni rettificate allo Stato destinatario interessato.
L'ordinanza del 20 agosto 20144 sull'assistenza amministrativa fiscale è abrogata.
1 Le disposizioni sullo scambio spontaneo di informazioni disciplinano anche gli accordi fiscali preliminari che sono stati emessi tra il 1° gennaio 2010 e l'entrata in vigore della presente ordinanza e che si riferiscono agli anni fiscali per cui vige la normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni.
2 In presenza di un accordo fiscale preliminare, l'amministrazione delle contribuzioni interessata trasmette regolarmente alla divisione competente dell'AFC tutte le informazioni secondo l'articolo 11 capoversi 1-3 in suo possesso entro nove mesi dall'applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora non disponga di tutte le informazioni secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2, l'amministrazione delle contribuzioni trasmette le informazioni in suo possesso e informa la divisione competente dell'AFC al riguardo.
3 La divisione competente dell'AFC trasmette tali informazioni agli Stati destinatari entro 12 mesi dall'applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora motivi di cui agli articoli 22b-22d LAAF lo richiedessero, questo termine è prorogato.
4 Per gli accordi fiscali preliminari emessi dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, ma prima dell'applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni, il termine di cui all'articolo 12 lettera a decorre dal giorno dell'applicabilità di tale normativa internazionale. Questo capoverso si applica per analogia al termine previsto negli altri casi di cui all'articolo 12 lettera b.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.