1
Ordinanza
sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del 20 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 capoverso 2bis e 18 capoverso 3 della legge del 28 settembre 20121
sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF),2 ordina:
Art. 1
Domande raggruppate
1
Le domande raggruppate secondo l'articolo 3 lettera c LAAF sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.
2
Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.
Art. 2
Contenuto di una domanda raggruppata 1
Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni: a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all'origine della domanda; b. una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato; e. il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; f.
un commento del diritto applicabile; g. un'esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile; RU 2014 2753
1 RS
651.1
2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4939).
651.11
Scambio di informazioni in materia fiscale 2
651.11
h. una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo; i.
se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo; j. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa; k. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.
2
Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.
a3 Spese
1
Sono considerate spese di importo eccezionale in particolare le spese riconducibili a domande che hanno causato un dispendio al di sopra della media, che erano particolarmente difficili da elaborare oppure urgenti.
2
Le spese si compongono: a. dei costi diretti di personale; b. dei costi diretti di posti di lavoro; c. di un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale a copertura dei costi generali;
d. dei costi diretti di materiale e di esercizio; e. degli esborsi.
3
Gli esborsi si compongono: a. dei costi di viaggio e di trasporto; b. dei costi per la consultazione di terzi.
4
Salvo disciplinamenti particolari della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20044 sugli emolumenti.
Art. 3
Abrogazione di un altro atto normativo L'ordinanza del 16 gennaio 20135 sull'assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate secondo le convenzioni fiscali internazionali è abrogata.
3
Introdotto dal n. I dell'O dell'11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4939).
4 RS
172.041.1
5 [RU
2013 245]
O sull'assistenza amministrativa fiscale 3
651.11
Art. 4
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° agosto 2014.
Scambio di informazioni in materia fiscale 4
651.11