01.02.2023 - * / In vigore
01.05.2022 - 31.01.2023
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15.04.2018 - 31.12.2020
01.09.2015 - 14.04.2018
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142.201.1

Ordinanza del DFGP
concernente i permessi e le decisioni preliminari
nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione

(Ordinanza del DFGP concernente l'approvazione, OA-DFGP)1

del 13 agosto 2015 (Stato 1° gennaio 2021)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4743).

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visti gli articoli 30 capoverso 2 e 99 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)3;
visto l'articolo 85 dell'ordinanza del 24 ottobre 20074 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA),

ordina:

2 RS 142.20

3 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

4 RS 142.201

Art. 15 Soggiorno con attività lucrativa

Sono sottoposte per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM):

a.
le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro riguardanti cittadini di Stati non membri dell'Unione europea (UE) o dell'Asso­ciazione europea di libero scambio (AELS) e vertenti su:
1.
il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata in virtù dell'arti­colo 19 capoverso 1 OASA,
2.
il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'articolo 20 capo­verso 1 OASA;
b.
il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata se l'autorizzazione di svolgere un'attività lucrativa è concessa per quattro mesi al massimo alle condizioni di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

Art. 2 Soggiorno senza attività lucrativa di cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS

È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi a cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS:

a.
il permesso di dimora per allievi, studenti, dottorandi, postdottorandi, ospiti accademici, persone che beneficiano di un congedo sabbatico e titolari di una borsa di studio della Confederazione, se cittadini di Paesi associati a un elevato rischio di compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera o di elusione delle prescrizioni legali in materia di soggiorno; la SEM stila l'elenco di tali Paesi e lo aggiorna regolarmente;
b.
il permesso di dimora per cura medica, se al momento della presentazione della domanda è presumibile che il soggiorno si protrarrà per un anno o più (art. 29 LStrI);
c.
il permesso di dimora per redditieri (art. 28 LStrI);
d.
il permesso di dimora per affiliati in vista d'adozione (art. 48 LStrI);
e.
il permesso di dimora in vista di preparare il matrimonio, se al momento della presentazione della domanda è presumibile che il soggiorno si protrarrà per un anno o più.
Art. 3 Rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio in casi particolari

Sono sottoposti per approvazione alla SEM:

a.
il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero privo di un passaporto nazionale valido;
b.6
il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero che ha violato in modo grave o ripetuto la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero, li espone a pericolo o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
c.
il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio dopo la revoca passata in giudicato della cittadinanza svizzera;
d.
il rilascio anticipato del permesso di domicilio in virtù dell'articolo 34 capoversi 3 e 4 LStrI;
e.
il rilascio immediato del permesso di domicilio a professori;
f.7
il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'articolo 8 della Conven­zione del 4 novembre 19508 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
g.9
il rilascio di un permesso di dimora in sostituzione di un permesso di domicilio revocato (art. 63 cpv. 2 LStrI).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

7 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

8 RS 0.101

9 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4743).

Art. 4 Proroga del permesso di dimora in casi particolari

Sono sottoposte per approvazione alla SEM:

a.
la proroga del permesso di dimora se lo straniero non è più in grado di ottenere la proroga del suo passaporto nazionale;
b.
la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS ammesso provvisoriamente in Svizzera (allievo, studente, dottorando, postdottorando, ospite accademico o persona che beneficia di un congedo sabbatico) nei casi seguenti:
1.10
è presumibile che il soggiorno ai fini di formazione o formazione continua si protrarrà per oltre otto anni (art. 23 cpv. 3 OASA),
2.
l'interessato non dedica più o non è più in grado di dedicare ai suoi studi il tempo abitualmente necessario per portarli a termine, oppure
3.
sussistono indizi fondati che indicano che l'interessato, cambiando ripetutamente l'obiettivo della formazione, tenta di stabilirsi durevolmente in Svizzera;
c.11
la proroga del permesso di dimora di uno straniero che attenta in modo grave o ripetuto alla sicurezza e all'ordine pubblici in Svizzera o all'estero, li mette in pericolo o rappresenta una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
d.12
la proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell'unione coniugale o dopo il decesso del coniuge svizzero o straniero (art. 50 LStrI; art. 77 OASA);
e.13
la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e dei membri della sua famiglia che hanno il diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 all. I dell'Acc. del 21 giu. 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC]);
f.15
la proroga del permesso di dimora del figlio di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che ha esercitato un'attività economica in Svizzera o del suo coniuge allo scopo di portare a termine la propria for­mazione (art. 3 par. 6 all. I ALC) nonché la proroga del permesso di dimora del genitore che ne ha effettivamente la custodia;
g.16
la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS, se questa persona fa parte di un'economia domestica che nel corso dei tre anni precedenti la scadenza del titolo di soggiorno ha ottenuto prestazioni di aiuto sociale per un importo pari o superiore a 50 000 franchi nel caso di un'economia domestica di una sola persona o a 80 000 franchi nel caso di un'economia domestica di più persone.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

13 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

14 RS 0.142.112.681

15 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

16 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4743).

Art. 5 Deroghe alle condizioni d'ammissione

(art. 30 cpv. 2 LStrI)

Sono sottoposti per approvazione alla SEM:

a.
il rilascio di un permesso di dimora ai figli stranieri di cittadini svizzeri (art. 29 OASA);
b.
il rilascio di un permesso di dimora a Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza (art. 30 OASA);
c.
il rilascio di un permesso di dimora a persone che soggiornano irregolarmente in Svizzera per acquisire una formazione professionale di base (art. 30a OASA);
d.
il rilascio di un permesso di dimora in casi personali particolarmente gravi (art. 31 OASA);
e.
il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per tutelare importanti interessi pubblici (art. 32 OASA);
f.
il rilascio di un permesso di dimora a minori affiliati (art. 33 OASA);
g.
il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata alle vittime o ai testimoni della tratta di esseri umani (art. 36 OASA);
h.
il rilascio di un permesso di dimora nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni (art. 36a OASA);
i.
il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che erano già stati titolari di un permesso di dimora o di domicilio (riammissione di stranieri; art. 49 OASA);
j.
il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che tornano in Svizzera dopo aver assolto il servizio militare all'estero (art. 51 OASA);
k.
il rilascio di un permesso di dimora a corrispondenti e a giornalisti che lavorano per mass media con sede all'estero in virtù dell'articolo 43 capoverso 1 lettera f OASA.
Art. 6 Ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS

È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS:

a.
il permesso di dimora dopo lo scadere del termine per il ricongiungimento familiare in virtù degli articoli 47 LStrI e 73 OASA;
b.
il permesso di dimora ai parenti in linea discendente maggiori di 18 anni di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStrI);
c.
il permesso di dimora ai parenti in linea ascendente di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStrI);
d.17
il permesso di dimora ai discendenti maggiori di 21 anni di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC18);
e.
il permesso di dimora ai discendenti di età compresa tra 18 e 21 anni di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o del suo coniuge, purché prima del deposito della domanda questi discendenti non abbiano risieduto regolarmente e durevolmente in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (art. 3 par. 1 e 2 lett. a all. I ALC);
f.
il permesso di dimora agli ascendenti di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. b all. I ALC);
g.19
il permesso di dimora ai genitori di un cittadino minorenne di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS se ne hanno effettivamente la custodia e dispongono di mezzi finanziari sufficienti (art. 24 par. 1 all. I ALC; ricongiungimento familiare rovesciato).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

18 RS 0.142.112.681

19 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).