142.201.1
Ordinanza del DFGP
concernente i permessi e le decisioni preliminari
nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione
(Ordinanza del DFGP concernente l'approvazione, OA-DFGP)1
del 13 agosto 2015 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 30 capoverso 2 e 99 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)3;
visto l'articolo 85 dell'ordinanza del 24 ottobre 20074 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA),
ordina:
Sono sottoposte per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM):
- a.
- le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro riguardanti cittadini di Stati non membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e vertenti su:
- 1.
- il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata in virtù dell'articolo 19 capoverso 1 OASA,
- 2.
- il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'articolo 20 capoverso 1 OASA;
- b.
- il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata se l'autorizzazione di svolgere un'attività lucrativa è concessa per quattro mesi al massimo alle condizioni di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA.
È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi a cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS:
- a.
- il permesso di dimora per allievi, studenti, dottorandi, postdottorandi, ospiti accademici, persone che beneficiano di un congedo sabbatico e titolari di una borsa di studio della Confederazione, se cittadini di Paesi associati a un elevato rischio di compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera o di elusione delle prescrizioni legali in materia di soggiorno; la SEM stila l'elenco di tali Paesi e lo aggiorna regolarmente;
- b.
- il permesso di dimora per cura medica, se al momento della presentazione della domanda è presumibile che il soggiorno si protrarrà per un anno o più (art. 29 LStrI);
- c.
- il permesso di dimora per redditieri (art. 28 LStrI);
- d.
- il permesso di dimora per affiliati in vista d'adozione (art. 48 LStrI);
- e.
- il permesso di dimora in vista di preparare il matrimonio, se al momento della presentazione della domanda è presumibile che il soggiorno si protrarrà per un anno o più.
Sono sottoposti per approvazione alla SEM:
- a.
- il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero privo di un passaporto nazionale valido;
- b.6
- il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero che ha violato in modo grave o ripetuto la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero, li espone a pericolo o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- c.
- il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio dopo la revoca passata in giudicato della cittadinanza svizzera;
- d.
- il rilascio anticipato del permesso di domicilio in virtù dell'articolo 34 capoversi 3 e 4 LStrI;
- e.
- il rilascio immediato del permesso di domicilio a professori;
- f.7
- il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 19508 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- g.9
- il rilascio di un permesso di dimora in sostituzione di un permesso di domicilio revocato (art. 63 cpv. 2 LStrI).
Sono sottoposte per approvazione alla SEM:
- a.
- la proroga del permesso di dimora se lo straniero non è più in grado di ottenere la proroga del suo passaporto nazionale;
- b.
- la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS ammesso provvisoriamente in Svizzera (allievo, studente, dottorando, postdottorando, ospite accademico o persona che beneficia di un congedo sabbatico) nei casi seguenti:
- 1.10
- è presumibile che il soggiorno ai fini di formazione o formazione continua si protrarrà per oltre otto anni (art. 23 cpv. 3 OASA),
- 2.
- l'interessato non dedica più o non è più in grado di dedicare ai suoi studi il tempo abitualmente necessario per portarli a termine, oppure
- 3.
- sussistono indizi fondati che indicano che l'interessato, cambiando ripetutamente l'obiettivo della formazione, tenta di stabilirsi durevolmente in Svizzera;
- c.11
- la proroga del permesso di dimora di uno straniero che attenta in modo grave o ripetuto alla sicurezza e all'ordine pubblici in Svizzera o all'estero, li mette in pericolo o rappresenta una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- d.12
- la proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell'unione coniugale o dopo il decesso del coniuge svizzero o straniero (art. 50 LStrI; art. 77 OASA);
- e.13
- la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e dei membri della sua famiglia che hanno il diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 all. I dell'Acc. del 21 giu. 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC]);
- f.15
- la proroga del permesso di dimora del figlio di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che ha esercitato un'attività economica in Svizzera o del suo coniuge allo scopo di portare a termine la propria formazione (art. 3 par. 6 all. I ALC) nonché la proroga del permesso di dimora del genitore che ne ha effettivamente la custodia;
- g.16
- la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS, se questa persona fa parte di un'economia domestica che nel corso dei tre anni precedenti la scadenza del titolo di soggiorno ha ottenuto prestazioni di aiuto sociale per un importo pari o superiore a 50 000 franchi nel caso di un'economia domestica di una sola persona o a 80 000 franchi nel caso di un'economia domestica di più persone.
(art. 30 cpv. 2 LStrI)
Sono sottoposti per approvazione alla SEM:
- a.
- il rilascio di un permesso di dimora ai figli stranieri di cittadini svizzeri (art. 29 OASA);
- b.
- il rilascio di un permesso di dimora a Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza (art. 30 OASA);
- c.
- il rilascio di un permesso di dimora a persone che soggiornano irregolarmente in Svizzera per acquisire una formazione professionale di base (art. 30a OASA);
- d.
- il rilascio di un permesso di dimora in casi personali particolarmente gravi (art. 31 OASA);
- e.
- il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per tutelare importanti interessi pubblici (art. 32 OASA);
- f.
- il rilascio di un permesso di dimora a minori affiliati (art. 33 OASA);
- g.
- il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata alle vittime o ai testimoni della tratta di esseri umani (art. 36 OASA);
- h.
- il rilascio di un permesso di dimora nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni (art. 36a OASA);
- i.
- il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che erano già stati titolari di un permesso di dimora o di domicilio (riammissione di stranieri; art. 49 OASA);
- j.
- il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che tornano in Svizzera dopo aver assolto il servizio militare all'estero (art. 51 OASA);
- k.
- il rilascio di un permesso di dimora a corrispondenti e a giornalisti che lavorano per mass media con sede all'estero in virtù dell'articolo 43 capoverso 1 lettera f OASA.
È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS:
- a.
- il permesso di dimora dopo lo scadere del termine per il ricongiungimento familiare in virtù degli articoli 47 LStrI e 73 OASA;
- b.
- il permesso di dimora ai parenti in linea discendente maggiori di 18 anni di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStrI);
- c.
- il permesso di dimora ai parenti in linea ascendente di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStrI);
- d.17
- il permesso di dimora ai discendenti maggiori di 21 anni di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC18);
- e.
- il permesso di dimora ai discendenti di età compresa tra 18 e 21 anni di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o del suo coniuge, purché prima del deposito della domanda questi discendenti non abbiano risieduto regolarmente e durevolmente in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (art. 3 par. 1 e 2 lett. a all. I ALC);
- f.
- il permesso di dimora agli ascendenti di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. b all. I ALC);
- g.19
- il permesso di dimora ai genitori di un cittadino minorenne di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS se ne hanno effettivamente la custodia e dispongono di mezzi finanziari sufficienti (art. 24 par. 1 all. I ALC; ricongiungimento familiare rovesciato).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015