(art. 24 OPers)
1 Nello stesso anno i candidati possono candidarsi solo per l'ammissione a una delle carriere di cui all'articolo 2.
2 Oltre alle condizioni di cui all'articolo 13, chi si candida per l'ammissione alla carriera diplomatica o alla carriera CI deve dimostrare di avere ottenuto un diploma di scuola universitaria a livello master o di disporre di una formazione equivalente.
3 Oltre alle condizioni di cui all'articolo 13, chi si candida per l'ammissione alla carriera affari consolari, gestione e finanze deve dimostrare di aver ottenuto un diploma di scuola universitaria a livello bachelor in economia o finanze, di aver superato un esame professionale superiore o di avere un diploma di scuola specializzata superiore in economia, gestione del personale, amministrazione o finanze e contabilità, oppure di disporre di una qualifica equivalente.
4 Le candidature che, entro il termine previsto per la loro presentazione, non rispettano tutte le condizioni per un'assunzione nelle carriere (art. 13 cpv. 1 lett. b-d e 2, art. 14 e art. 15 cpv. 1-3 e 7) sono respinte nell'ambito di una preselezione amministrativa.31
5 Dopo la preselezione amministrativa ha luogo una preselezione qualitativa in cui si decide quali candidati sono ammessi agli esami della procedura di ammissione.
6 Sulla base dei risultati degli esami e tenendo conto delle raccomandazioni della commissione di ammissione competente, il capo del Dipartimento decide quali candidati sono ammessi alla formazione.
7 I candidati non ammessi alla formazione possono ripetere una volta la procedura di ammissione I, se adempiono ancora le condizioni di assunzione e se nell'ambito della procedura di preselezione qualitativa (cpv. 5) vengono nuovamente ammessi agli esami.