01.01.2024 - * / In vigore
01.03.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 28.02.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.06.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.05.2018
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.04.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.09.2012 - 30.06.2013
01.10.2009 - 31.08.2012
01.03.2009 - 30.09.2009
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01.01.2009 - 28.02.2009
15.04.2008 - 31.12.2008
15.02.2008 - 14.04.2008
01.01.2008 - 14.02.2008
01.11.2005 - 31.12.2007
01.07.2003 - 31.10.2005
01.10.2002 - 30.06.2003
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1

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE) del 20 settembre 2002 (Stato 1° marzo 2009) Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF); visti gli articoli 2 capoversi 3 e 4, 34 capoverso 4, 48 capoverso 2, 52 capoverso 5,
70 capoverso 3, 76 capoverso 2 e 114 dell'ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo di applicazione, appartenenza ai servizi e definizioni

Art. 1

Campo di applicazione (art. 1 OPers) 1

Il presente regolamento si applica, fatti salvi altri disciplinamenti nelle singole disposizioni, al personale del DFAE soggetto all'obbligo di trasferimento.

2

Si applica per analogia all'altro personale del DFAE impiegato all'estero e al personale degli altri Dipartimenti impiegato all'estero, per quanto sia previsto nel contratto di lavoro o in un accordo concluso tra il DFAE e l'ufficio competente.


Art. 2

Appartenenza ai servizi 1

Gli impiegati del DFAE appartengono o ai servizi generali o ai servizi di carriera.

2

Appartengono ai servizi di carriera: a. il servizio diplomatico; b. il servizio consolare; c. il servizio di segreteria e specializzato.

RU 2002 2917 1 RS

172.220.111.3 172.220.111.343.3

Personale federale

2

172.220.111.343.3

Art. 3

Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per: a. impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento: impiegati del DFAE assegnati ai servizi di carriera e impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento secondo il contratto di lavoro che possono essere trasferiti in ogni momento in un luogo d'impiego all'estero o in un posto di lavoro alla centrale;

b. impiegati in servizio all'estero: impiegati del DFAE o di altri Dipartimenti che sono in servizio all'estero secondo le disposizioni dell'articolo 1 capoversi 1 e 2; c.2 luogo d'impiego: luogo in cui si trova una rappresentanza diplomatica o consolare, una missione permanente presso organizzazioni internazionali, un ufficio esterno della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (ufficio esterno della DSC) o un luogo di servizio equivalente; d.3 persona di accompagnamento: coniuge, partner registrato o convivente dell'impiegato secondo l'articolo 1 se vive in comunione domestica con l'impiegato e lo segue nel trasferimento, in un impiego o in un impiego temporaneo; in caso di convivenza, occorre inoltre presentare la dichiarazione di cui all'articolo 116; e. figlio: ogni figlio per il quale l'impiegato ha diritto all'assegno di custodia conformemente all'articolo 51 OPers; f.4 personale soggetto a rotazione: personale della DSC impiegato all'estero che esercita una delle seguenti funzioni: 1. coordinatore, 2. sostituto del coordinatore, 3. assistente coordinatore,

4. capo delle finanze o dell'amministrazione, 5. incaricato di programmi all'estero, 6. segretario all'estero,

7. amministratore

all'estero.

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Ordinanza del DFAE

3

172.220.111.343.3 Sezione 2: Competenza in materia di decisioni del datore di lavoro

Art. 4

Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro (art. 2 OPers) Per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro sono competenti: a. il DFAE, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1 OPers, per gli impiegati: 1. del servizio diplomatico, 2. nelle classi di stipendio 32-38; b. la DSC per i suoi impiegati nelle classi di stipendio 1-31; c. la Direzione delle risorse e rete esterna (DRE5), fatte salve le lettere a e b, per gli impiegati nelle classi di stipendio 1-31.


Art. 5

Promozione nei servizi di carriera (art. 2 OPers) Per le promozioni sono competenti: a. il DFAE per le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 OPers; b. la DRE per gli altri impiegati.


Art. 6

Trasferimento (art. 2 OPers)

In merito al trasferimento di impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento decide: a. il Consiglio federale per i capimissione; b. il DFAE per gli altri impiegati del servizio diplomatico nelle classi di stipendio 28-38;

c. il segretario di Stato, fatta salva la lettera b, per: 1. i primi collaboratori nelle rappresentanze diplomatiche, 2. gli incaricati d'affari, 3. i capi delle rappresentanze consolari; d. la DRE per gli altri impiegati.


Art. 7


6

Autorizzazioni in materia di diritto del personale (art. 2 OPers) 1

La DRE rilascia le autorizzazioni per: a. la rinuncia a privilegi e immunità secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19617 sulle relazioni diplomatiche o la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19638 sulle relazioni consolari; 5

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008 (RU 2008 347). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008 (RU 2008 347).

Personale federale

4

172.220.111.343.3 b. l'appartenenza a un'associazione con sede all'estero; c. l'accettazione di regali di un certo valore; d. il conferimento di titoli e insegne cavalleresche di autorità estere; e. le partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo;

f.

la deposizione davanti a un organo dell'amministrazione della giustizia nello Stato di residenza.

2

Le competenze per le altre autorizzazioni si basano sull'articolo 9.


Art. 8

Titoli diplomatici e consolari (art. 3 OPers) 1

Il DFAE è competente per il conferimento del titolo di ambasciatore nel quadro di missioni speciali.

2

La DRE è competente per il conferimento di titoli diplomatici e consolari in quanto non corrispondano al rango di capomissione.


Art. 9

Altre decisioni del datore di lavoro (art. 2, 97 e 98 OPers) Per le decisioni del datore di lavoro non menzionate negli articoli 3-6 sono competenti: a. il DFAE per le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 OPers; b. la DSC per i suoi impiegati, fatta salva la lettera a; c. la DRE per gli altri impiegati.

Capitolo 2: Valutazione del personale nei servizi di carriera

Art. 10

In generale

(art. 15 OPers)

La valutazione del personale nei servizi di carriera comprende la valutazione delle prestazioni e la concertazione degli obiettivi nell'ambito del ciclo di gestione annuale come pure la valutazione periodica del potenziale.


Art. 11

Valutazione delle prestazioni e concertazione degli obiettivi (art. 15 OPers) 1

I capimissione convengono gli obiettivi delle loro rappresentanze con il capo della divisione politica competente. Se il luogo d'impiego è distante dalla centrale, gli obiettivi sono convenuti per corrispondenza.

7 RS

0.191.01

8 RS

0.191.02

Ordinanza del DFAE

5

172.220.111.343.3 2

Il capomissione verifica sul posto il raggiungimento degli obiettivi e comunica per scritto il risultato alla divisione politica competente.9 3 I capimissione sono inseriti nel livello di valutazione 3. In casi motivati, la divisione politica competente può assegnare una valutazione divergente. Se non è d'accordo con questa valutazione, l'interessato può chiedere una verifica da parte della divisione politica competente. Rimane salva l'eliminazione delle divergenze secondo gli articoli 150 e 151.10


Art. 12

Valutazione del potenziale 1

Gli impiegati nelle classi di stipendio 1-30 sono valutati periodicamente dai loro superiori riguardo al loro potenziale in vista di futuri compiti.

2

I superiori allestiscono un rapporto sulle competenze personali, sociali e gestionali, sulle competenze dirigenziali e sulle competenze specifiche del Dipartimento.11 Capitolo 3: Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro Sezione 1: Condizioni di assunzione per i servizi di carriera

Art. 13

12 In generale

(art. 24 OPers)

1

Il candidato ai servizi di carriera deve: a. avere

al

massimo:

1. 35 anni al momento in cui svolge il concorso di ammissione per il servizio diplomatico e per il servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività,

2. 32 anni al momento in cui svolge il concorso di ammissione per il servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione;

b. avere l'esercizio dei diritti civili ed essere capace di esercitare una carica pubblica;

c. essere

incensurato;

d. avere la cittadinanza svizzera; e. dichiararsi disposto ad adempiere l'obbligo di trasferimento.

2

Il candidato al servizio diplomatico, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere una licenza o un master rilasciati da un'università svizzera o una formazione equivalente.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 7 apr. 2008 (RU 2008 1655).

Personale federale

6

172.220.111.343.3 3

Il candidato al servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere un diploma di una scuola specializzata superiore di economia e di amministrazione o un titolo equivalente e almeno due anni di esperienza professionale comprovata in funzione dirigenziale.

4

Il candidato al servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere una formazione di base conclusa in ambito commerciale, profilo E o M, o una formazione equivalente e almeno due anni di esperienza professionale comprovata.

5

Il capo del DFAE può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 e di cui all'articolo 16 capoverso 3 per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio diplomatico.

6

Il direttore della DRE può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1, 3 e 4 e di cui all'articolo 16 capoverso 3 per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio consolare.


Art. 14

Esame medico e controllo di sicurezza (art. 24 OPers) Il candidato ai servizi di carriera deve sottoporsi a un esame da parte del servizio medico dell'Amministrazione federale e al controllo di sicurezza conformemente all'ordinanza del 19 dicembre 200113 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.


Art. 15

Altre cittadinanze (art. 24 OPers) L'organo competente conformemente all'articolo 4 (autorità di assunzione) può assumere a tempo indeterminato una persona che non ha esclusivamente la cittadinanza svizzera solo se questa persona ha dimostrato che: a. ha rinunciato definitivamente alle sue cittadinanze estere; o b. non è possibile una rinuncia alla cittadinanza estera o una sua perdita secondo la legislazione dello Stato interessato.

Sezione 2: Assunzione nei servizi di carriera

Art. 16


14

Concorso di ammissione (art. 24 OPers) 1

L'assunzione a tempo indeterminato nei servizi diplomatico e consolare ha luogo, fatto salvo l'articolo 13 capoversi 5 e 6, dopo il superamento del concorso di ammissione. Quest'ultimo si compone di un esame di ammissione, di una formazione interna e di un esame finale.

13 RS

120.4

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 7 apr. 2008 (RU 2008 1655).

Ordinanza del DFAE

7

172.220.111.343.3 2

Nel concorso di ammissione vengono esaminate l'idoneità generale, la personalità e le necessarie conoscenze di due lingue straniere.

3

Il concorso di ammissione non può essere ripetuto.

4

L'assunzione nel servizio di segreteria e specializzato ha luogo mediante procedura individuale.


Art. 17

Commissioni di ammissione (art. 24 OPers) 1

Il DFAE nomina una commissione ciascuna per l'ammissione al servizio diplomatico e al servizio consolare. Disciplina l'organizzazione e la procedura delle commissioni di ammissione.

2

Le commissioni si compongono di 21 membri al massimo.15 3

Valutano i candidati in occasione dell'esame di ammissione per quanto concerne l'idoneità generale ai servizi di carriera e si esprimono al termine della formazione interna e dopo l'esame finale in merito all'assunzione a tempo indeterminato nel servizio diplomatico o consolare.


Art. 18

Ammissione alla formazione (art. 24 OPers) L'autorità di assunzione decide in base alla valutazione dell'esame di ammissione da parte della competente commissione di ammissione in merito all'ammissione dei candidati alla formazione.


Art. 19

Assunzione a tempo determinato (art. 25 OPers) 1

I candidati ammessi alla formazione sono assunti a tempo determinato per la durata della formazione.

2

Il periodo di prova è di tre mesi.

3

Lo stipendio iniziale è stabilito come segue: a. nel quadro della classe di stipendio 20 per i candidati al servizio diplomatico e al servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività; b. nel quadro della classe di stipendio 12 per i candidati al servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione.16 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 7 apr. 2008 (RU 2008 1655).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 7 apr. 2008 (RU 2008 1655).

Personale federale

8

172.220.111.343.3

Art. 20

Assunzione a tempo indeterminato (art. 25 OPers) L'autorità di assunzione decide in merito all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati al servizio diplomatico o consolare, tenendo conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni di assunzione relativi ai risultati della formazione e dell'esame finale.


Art. 21

Contratto di lavoro (art. 25 OPers) Il contratto di lavoro disciplina in particolare: a. l'appartenenza

al

servizio;

b. l'obbligo di trasferimento e gli obblighi ad esso connessi nei settori del controllo di sicurezza relativi alle persone e dei dati personali;

c. la classe di stipendio attuale.

Sezione 3:

Pensionamento anticipato per gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento e per il personale soggetto a rotazione

Art. 22

Campo di applicazione (art. 34 OPers) L'articolo 34 OPers sul pensionamento anticipato vale anche per gli impiegati non più soggetti all'obbligo di trasferimento se tra la loro assegnazione al personale non soggetto all'obbligo di trasferimento e il loro pensionamento anticipato ci sono meno di cinque anni. L'autorità di assunzione decide d'intesa con l'Ufficio federale del personale (UFPER).


Art. 23

Indicizzazione dei luoghi d'impiego (art. 34 OPers) 1

La DRE determina d'intesa con il DFF i criteri da considerare nell'assegnazione dei punti ai luoghi d'impiego all'estero e la loro ponderazione.

2

Determina annualmente le condizioni di vita nei luoghi d'impiego e allestisce un indice nel quale le condizioni di vita nella città di Berna costituiscono il valore di riferimento con 100 punti. Rende noto l'indice.

3

Pone in vigore i valori dell'indice al 1° gennaio dell'anno successivo. In casi eccezionali può procedere a un adeguamento anticipato.

Ordinanza del DFAE

9

172.220.111.343.3

Art. 24

Ponderazione dei luoghi d'impiego e degli anni di soggiorno (art. 34 OPers) 1

Per il pensionamento anticipato conformemente all'articolo 34 capoverso 2 OPers sono computati i punti per gli anni di soggiorno in luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili o molto difficili. L'allegato 1 contiene i particolari.

2

Sono computati gli impieghi di almeno 270 giorni.17

Art. 25

Numero di trasferimenti (art. 34 OPers) Per il pensionamento anticipato conformemente all'articolo 34 capoverso 2 OPers, dopo la decima assegnazione a un nuovo luogo d'impiego è accreditato un abbuono di 50 punti.

Capitolo 4: Stipendio e prestazioni sociali Sezione 1: Evoluzione dello stipendio e promozioni nei servizi di carriera

Art. 26

Principio (art. 39 OPers) 1

L'evoluzione dello stipendio nei servizio di carriera è basata: a. sulla valutazione delle prestazioni; b. su eventuali promozioni.

2

Gli aumenti annuali di stipendio in base alla valutazione delle prestazioni e a eventuali promozioni nell'ambito di una fascia di funzione sono validi dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3

Le promozioni in una funzione superiore sono valide al momento dell'assunzione della nuova fascia di funzione.


Art. 27

Promozioni

1

È considerato come una promozione il passaggio a una classe di stipendio superiore.

2

Gli impiegati possono essere promossi nell'ambito di una fascia di funzione o in una fascia di funzione superiore conformemente all'allegato 2.

3

Una promozione ha luogo al più presto dopo: a. due anni in una classe di stipendio per le promozioni fino alla classe di stipendio 20;

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Personale federale

10

172.220.111.343.3 b. tre anni in una classe di stipendio per le promozioni nella classe di stipendio 22 o in una classe superiore.

4

Se l'ultima promozione non era valida per l'inizio di un anno, la durata minima di cui al capoverso 3 può essere ridotta di tre mesi al massimo.

5

…18


Art. 28

Evoluzione dello stipendio in caso di promozioni (art. 39 OPers) 1

La base di calcolo per l'evoluzione annuale dello stipendio in funzione delle prestazioni e dell'esperienza è data dall'importo massimo della classe di stipendio più elevata della relativa funzione.19 2

Gli impiegati che sono stati promossi in una fascia di funzione superiore ricevono un aumento straordinario dello stipendio. Esso corrisponde alla metà della differenza tra gli importi massimi nell'attuale e nella nuova classe di stipendio.


Art. 29


20



Art. 30

Condizioni di promozione 1

Le promozioni si basano sulle esigenze di servizio e sull'idoneità degli impiegati.

2

L'idoneità degli impiegati a una funzione superiore è stabilita in base: a. alla valutazione del potenziale fino alla classe di stipendio 30; b. alla valutazione delle prestazioni; c. ad altre basi di valutazione come rapporti relativi a ispezioni o test attitudinali.

3

Sussistono esigenze di servizio quando gli impiegati svolgono presumibilmente a lungo termine funzioni che rientrano in una classe di stipendio superiore. Sussistono inoltre se queste funzioni devono probabilmente essere assegnate nel prossimo futuro a impiegati in classi di stipendio inferiori.

4

Se il numero di impiegati idonei a una funzione superiore supera il numero dei posti in questa funzione corrispondente alle esigenze di servizio, sono promossi gli impiegati più idonei.


Art. 31

Decisione di promozione Prima di decidere, l'organo competente della promozione sente la competente commissione di promozione. Comunica la decisione direttamente all'impiegato promosso.

18 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE dell'8 apr. 2003 (RU 2003 1019).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

20 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

Ordinanza del DFAE

11

172.220.111.343.3

Art. 32

Commissioni di promozione 1

Le seguenti commissioni di promozione forniscono le loro raccomandazioni ai servizi competenti della promozione:

a. la commissione di promozione I per gli impiegati del servizio diplomatico e per gli impiegati del servizio consolare integrati nella classe di stipendio 26 o in una classe di stipendio superiore; b. la commissione di promozione II per gli altri impiegati dei servizi di carriera.

2

Il DFAE disciplina l'organizzazione e la composizione delle commissioni di promozione.


Art. 33

Evoluzione dello stipendio in caso di trasferimento 1

Chi esercita una nuova funzione ed è soggetto all'obbligo di trasferimento è integrato almeno nella classe di stipendio attuale se la nuova funzione rientra nella stessa fascia della precedente.

1bis

Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra in una fascia di funzione superiore all'attuale possono ricevere un'indennità di funzione se almeno quattro classi di stipendio separano la loro classe di stipendio dalla classe di stipendio più bassa della fascia di funzione alla quale hanno avuto accesso. L'importo di questa indennità di funzione corrisponde alla differenza tra l'importo massimo della loro classe di stipendio e l'importo massimo della classe di stipendio immediatamente superiore.21 1ter Nei casi di cui al capoverso 1bis, il direttore della DRE può stabilire, eccezionalmente, un'indennità di funzione d'importo più elevato. La somma del salario e dell'indennità di funzione non deve superare l'importo massimo della classe di stipendio più alta della fascia di funzione del nuovo posto.22 2

Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra in una fascia di funzione inferiore all'attuale e il cui stipendio attuale supera l'importo massimo giustificato in base alla valutazione delle prestazioni e della funzione ricevono lo stipendio attuale e la compensazione del rincaro fino al prossimo trasferimento, ma al massimo per quattro anni, se l'assegnazione al nuovo posto non è motivata dalle loro prestazioni o dalla loro idoneità. Dopo questo termine lo stipendio è fissato in base alla valutazione delle prestazioni e all'assegnazione del posto a una determinata fascia di funzione. Sono fatti salvi i casi particolari di cui al capoverso 3.

3

In casi particolari, il DFAE può far occupare un posto assegnato alle fasce di funzione 3-5 da un impiegato integrato in una fascia di funzione superiore se il contingente di posti di questa fascia di funzione non è ancora esaurito. Gli impiegati ricevono lo stipendio attuale. L'indennità di funzione della fascia di funzione 6 viene a cadere con il trasferimento a un nuovo posto.

21 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005 (RU 2005 4703). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

22 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005 (RU 2005 4703). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

Personale federale

12

172.220.111.343.3 Sezione 2:

Valutazione della funzione e organi di valutazione nei servizi di carriera


Art. 34

Valutazione della funzione (art. 52 OPers) 1

Ogni funzione nei servizi di carriera è valutata in base alle condizioni necessarie e ai compiti da adempiere ed è assegnata a una classe di stipendio nell'ambito di una fascia di funzione. Le valutazioni delle funzioni sono stabilite nell'allegato 2.

2

Il DFAE stabilisce d'intesa con il DFF un contingente di posti per ognuna delle fasce di funzione 3-6 del servizio diplomatico.


Art. 35

Organi di valutazione (art. 53 OPers) Gli organi di valutazione delle funzioni dei servizi di carriera sono: a. il DFF per le funzioni delle classi di stipendio 35-38, conformemente all'articolo 53 OPers; b. il DFAE d'intesa con il DFF per le funzioni delle classi di stipendio 32-34; c. la DRE per le funzioni delle classi di stipendio 1-31.

Sezione 3:

Supplementi speciali per gli impiegati in servizio all'estero23

Art. 36

1 La DRE, su proposta della rappresentanza estera e d'intesa con la divisione politica competente, può versare un supplemento speciale per compensare gli inconvenienti non compensati in altro modo dovuti al soggiorno necessario per motivi di servizio di impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento o in servizio all'estero, persone di accompagnamento e figli in luoghi d'impiego nei quali a seguito di eventi straordinari si devono prendere in considerazione notevoli perdite della qualità della vita o un sostanziale aumento del pericolo per la vita o l'integrità personale.

2

Il supplemento corrisponde al massimo al valore di 10 punti secondo l'articolo 23.

È versato per gli impiegati e per le persone di accompagnamento nella misura del 100 per cento ciascuno e per ogni figlio degli impiegati nella misura del 60 per cento.

3

Il supplemento è versato di regola per un massimo di sei mesi. La durata può essere prolungata in presenza di motivi validi per altri sei mesi.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Ordinanza del DFAE

13

172.220.111.343.3 Sezione 4: Prestazioni sociali agli impiegati in servizio all'estero

Art. 37

Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 63 OPers) 1

In caso di lesioni corporali o invalidità dovuti a un infortunio professionale o di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale l'interessato ha diritto: a. al 100 per cento del guadagno determinante conformemente all'articolo 63 capoverso 2 lettera a OPers per incapacità totale al lavoro fino alla morte; b. alla parte del guadagno determinante corrispondente al grado d'invalidità secondo la legge federale del 20 marzo 198124 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso di incapacità parziale al lavoro.

2

Per pregiudizio delle relazioni personali nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, il datore di lavoro può concedere una prestazione a titolo di riparazione morale.


Art. 38

Altre prestazioni (art. 63 OPers) 1

Il datore di lavoro paga le spese di cura dell'impiegato in servizio all'estero secondo i principi della LAINF25 e le spese del rito funebre secondo l'articolo 26 capoverso 4 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200126 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFF) se le persone di accompagnamento e i figli che vivono nella stessa economia domestica, nella misura in cui abbiano diritto ad assegni di custodia, subiscono infortuni e malattie ai sensi degli articoli 39 e 40.

2

Per la riduzione o il rifiuto delle prestazioni di cui al capoverso 1, l'articolo 27 O-OPers-DFF si applica per analogia.


Art. 39

Infortuni professionali (art. 63 OPers) Sono considerati infortuni professionali per gli impiegati in servizio all'estero in particolari gli infortuni: a. in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti; b. durante o a causa di un viaggio all'estero pagato dal datore di lavoro; c. durante il viaggio di ritorno dell'impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile; d. in seguito a un atto di violenza rivolto contro di essi a causa della loro funzione.

24 RS

832.20

25 RS

832.20

26 RS

172.220.111.31

Personale federale

14

172.220.111.343.3

Art. 40

Malattie professionali (art. 63 OPers) 1

Per gli impiegati in servizio all'estero sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie: a. dovute alle condizioni igieniche e particolari nel luogo d'impiego; b. durante e a causa di un viaggio all'estero pagato dal datore di lavoro; c. durante il viaggio di ritorno dell'impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, il DFAE chiede una perizia del servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione e decide in merito al nesso causale.

Capitolo 5: Tempo di lavoro degli impiegati in servizio all'estero27 Sezione 1:28

Art. 41

a 46 29


Art. 47

Orario settimanale del lavoro (art. 64 OPers) 1

La DRE stabilisce l'orario settimanale per ogni rappresentanza all'estero in base all'indice di cui all'articolo 23.

2

La riduzione del tempo di lavoro rispetto all'orario settimanale del lavoro di cui all'articolo 64 capoverso 2 OPers ammonta: a. da 100 a 83 punti dell'indice: 2 ore;

b. da 82 a 63 punti dell'indice: 4 ore;

c. sotto i 63 punti dell'indice: 6 ore.

3

Le disposizioni di cui all'articolo 64 capoversi 2 e 2bis OPers sui giorni di compensazione si applicano per analogia.30

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

28 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

29 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

Ordinanza del DFAE

15

172.220.111.343.3

Art. 48


31

Presenza obbligatoria, orario di lavoro fisso (art. 64 OPers) I capi delle rappresentanze all'estero e degli uffici esterni della DSC stabiliscono gli orari di lavoro a scelta e gli orari di lavoro fissi nei loro settori. In casi motivati possono autorizzare deroghe per alcuni impiegati.


Art. 49


32

Servizio di picchetto (art. 13 O-OPers) 1

In tempi normali, i capi delle rappresentanze all'estero e degli uffici esterni della DSC ordinano il servizio di picchetto nei loro settori d'intesa con la DRE rispettivamente con la DSC.

2

In casi di crisi e di emergenza ordinano autonomamente un eventuale servizio di picchetto allargato che risulti necessario nei loro settori e ne informano immediatamente la DRE rispettivamente la DSC.

3

Durante il servizio di picchetto garantiscono che la loro rappresentanza o il loro ufficio esterno sia sempre raggiungibile.


Art. 50

Orari di lavoro flessibili (art. 64 e 64a OPers; art. 30-33 O-OPers)33 1

Per gli impiegati della classe di stipendio 24 o superiore si applica l'orario di lavoro basato sulla fiducia.34 1bis Per gli impiegati della classe di stipendio 23 o inferiore può essere concordato l'orario di lavoro basato sulla fiducia se essi hanno diritto a un importo forfettario per attività di pubbliche relazioni di cui all'articolo 103, oppure se viene loro attribuita una funzione di conduzione.35 1ter L'indennità in contanti versata in caso di orario di lavoro basato sulla fiducia si calcola secondo l'articolo 35a O-OPers.36 2 Le forme di durata del lavoro flessibile, ossia il modello con diverse varianti di durata del lavoro, la durata del lavoro calcolata sull'arco dell'anno e l'orario del lavoro effettuato in gruppo non sono applicate.37 31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

35 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

36 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Personale federale

16

172.220.111.343.3 3

I capi delle rappresentanze all'estero e degli uffici esterni della DSC autorizzano gli orari di lavoro flessibili nei loro settori conformemente agli interessi di servizio.38

Art. 51

Congedo sabbatico (art. 64 e 64a OPers; art. 34 O-OPers)39 1

e 2 …40

3

Gli impiegati in servizio all'estero prendono congedi sabbatici in occasione dei trasferimenti o dopo la fine di un impiego. In casi particolari, la DRE o la DSC può autorizzarli a prendere questi congedi in un altro momento.41 4 L'accredito di tempo è convertito in giorni di congedo sulla base di un orario settimanale del lavoro di 41 ore.

5 Se il termine di cui all'articolo 34 capoverso 4 O-OPers è prolungato, l'accredito di tempo rimane limitato a 500 ore al massimo.42 6 Le prestazioni del DFAE durante un congedo sabbatico si basano sul luogo d'impiego di Berna. Chi non prende il congedo in occasione di un trasferimento può, in casi motivati, chiedere alla DRE rispettivamente alla DSC che siano assunti gli eventuali costi fissi al luogo d'impiego per la durata del congedo.43

Art. 52

Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario (art. 65 OPers) 1

e 2 …44

3

Il lavoro straordinario o aggiuntivo ordinato dal superiore o riconosciuto successivamente deve essere rilevato per scritto e vistato dal superiore.

4

Nell'ambito dell'orario di lavoro basato sulla fiducia il lavoro straordinario e il lavoro aggiuntivo non sono rilevati.

5

Il lavoro straordinario e il lavoro aggiuntivo devono essere compensati nel luogo d'impiego. Non possono essere trasferiti nel nuovo luogo d'impiego.45 38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

40 Abrogati dal n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

44 Abrogati dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Ordinanza del DFAE

17

172.220.111.343.3

Art. 53

Giorni di libero (art. 66 OPers) 1

Gli impiegati hanno diritto al massimo a 68 giorni di riposo. Sono considerati giorni di riposo le domeniche, i giorni della settimana usualmente equiparati alla domenica nel luogo all'estero e i giorni festivi generali.

2

Su proposta del capo della rappresentanza all'estero o dell'ufficio esterno della DSC e in considerazione degli usi nel luogo d'impiego e delle esigenze di servizio, la DRE o la DSC può:46 a. stabilire come giorno di libero il giorno della settimana che nel luogo d'impiego corrisponde alla domenica;

b. stabilire un numero di giorni festivi fino al massimo di cui al capoverso 1.

3

Se conformemente al capoverso 2 risultano meno di 63 giorni di riposo per la rappresentanza all'estero, il numero di giorni di riposo è aumentato di conseguenza.

4

Se conformemente al capoverso 2 risultano più di 63 giorni per la rappresentanza all'estero, il numero di giorni di compensazione conformemente all'articolo 64 capoverso 2 OPers è ridotto di conseguenza.

5

Se per motivi di servizio non possono essere concessi giorni di libero, essi devono essere compensati con tempo libero di uguale durata.

6

I capi delle rappresentanze all'estero e degli uffici esterni della DSC decidono nei loro settori sul momento della compensazione. Essa ha luogo di regola entro tre mesi, in ogni caso prima di un trasferimento o della fine di un impiego.47 Capitolo 6: Vacanze e congedi Sezione 1: Autorizzazione

Art. 54


48



Art. 55


49
Competenze (art. 67 e 68 OPers) 1

Sono competenti per l'approvazione del piano delle vacanze: a. la DRE d'intesa con la Direzione politica per i capimissione; b. i capimissione per i capiposto loro subordinati; c. i capisezione per i capi loro subordinati degli uffici esterni della DSC; 46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

48 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Personale federale

18

172.220.111.343.3 d. i capi delle rappresentanze all'estero e degli uffici esterni della DSC per gli impiegati loro subordinati.

2

La competenza per la concessione di congedi agli altri impiegati si basa sull'articolo 9. Può essere delegata ai capi delle rappresentanze all'estero e degli uffici esterni della DSC.

Sezione 2: Vacanze degli impiegati in servizio all'estero50

Art. 56

Diritto (art. 67 OPers) 1

Gli impiegati in servizio all'estero hanno diritto a vacanze di:51 a. sei settimane fino all'anno civile incluso in cui compiono il 49° anno d'età; b. sette settimane a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età; c. otto settimane a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.

2

Per gli impiegati in luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili il diritto alle vacanze aumenta di una settimana, con condizioni di vita molto difficili di due settimane. La base è data dall'indice di cui all'articolo 23.

3

Se nell'indice di cui all'articolo 23 il luogo d'impiego ha al massimo 55 punti nel settore della sanità, sussiste il diritto a una settimana di vacanza supplementare, ma non deve essere superato il massimo per i luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili.

4

Il diritto alle vacanze in caso di trasferimenti in luoghi d'impiego con altre condizioni di vita durante un anno civile si basa sulla durata dell'impiego nei diversi luoghi d'impiego.


Art. 57


52

Per viaggi di servizio e impieghi temporanei all'estero (art. 67 OPers) Se un viaggio di servizio o un impiego temporaneo fuori dal luogo d'impiego vero e proprio dura più di 30 giorni, il diritto alle vacanze è adeguato di un giorno ogni 30 giorni di viaggio o di impiego in luoghi con altre condizioni di vita.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Ordinanza del DFAE

19

172.220.111.343.3

Art. 58

Per interruzione prematura delle vacanze (art. 67 OPers) Se gli impiegati devono interrompere le vacanze per motivi di servizio, il periodo di vacanze già preso fino a una durata massima di due settimane è considerato congedo pagato, se sono state prese meno della metà delle vacanze autorizzate.


Art. 59

Per il servizio militare o civile (art. 67 OPers) Agli impiegati che prestano volontariamente il servizio militare o civile, obbligatorio in caso di domicilio in Svizzera, è ridotto nella misura dei giorni di servizio prestati il diritto supplementare alle vacanze concesso all'estero rispetto al diritto alle vacanze in Svizzera.

Sezione 3: Congedo degli impiegati in servizio all'estero53

Art. 60

1 Gli impiegati in servizio all'estero possono ricevere un congedo pagato in particolare per le attività e gli eventi indicati nell'allegato 3.54 2

Per matrimoni, nascite, lutti come pure per malattie e infortuni conformemente all'articolo 40 capoverso 3 O-OPers-DFF55 il congedo può esser prolungato per la durata del viaggio di quattro giorni al massimo.

Capitolo 7:

Altre prestazioni del datore di lavoro per gli impiegati in servizio all'estero56 Sezione 1: Rimborso dei viaggi di servizio

Art. 61

Definizioni (art. 72 OPers) 1

Sono considerati viaggi di servizio: a. i viaggi ordinati o autorizzati nell'interesse del Dipartimento; b. i viaggi dei capimissione alla Conferenza degli ambasciatori dal loro luogo di vacanze in Svizzera o dal confine svizzero.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

55 RS

172.220.111.31 56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Personale federale

20

172.220.111.343.3 2

Non sono considerati viaggi di servizio: a.57 i viaggi per impieghi temporanei; b. i viaggi di trasferimento; c.58 i viaggi per consultazioni in Svizzera; d. le visite dei figli; e. i viaggi nelle vicinanze del luogo d'impiego se l'impiegato riceve un'indennità forfettaria per attività di pubbliche relazioni;

f.

i viaggi in caso di lutto; g. i viaggi a scopo di trattamento medico; h. i viaggi per partecipare a concorsi di ammissione; i.

i viaggi per partecipare a manifestazioni di formazione; j.59 i viaggi per recarsi a un colloquio di assunzione in seno al dipartimento.


Art. 62

Ordine e autorizzazione (art. 72 OPers) Sono competenti di ordinare o autorizzare viaggi di servizio degli impiegati loro subordinati e delle autorizzazioni di viaggio per le persone di accompagnamento e i figli di questi impiegati: a. il segretario generale, i direttori o per delega i capidivisione; b.60 i capi delle rappresentanze all'estero e degli uffici esterni della DSC.


Art. 63

Rimborso di viaggi in treno all'estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers) Per viaggi di servizio all'estero con i mezzi di trasporto pubblici gli impiegati possono utilizzare la 1a classe.


Art. 64

Rimborso di viaggi in aereo all'estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers) 1

Per i viaggi di servizio in aereo all'estero l'articolo 47 O-OPers-DFF61 si applica per analogia.

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008 (RU 2008 347).

59 Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

61 RS 172.220.111.31

Ordinanza del DFAE

21

172.220.111.343.3 2

Per i viaggi pagati conformemente all'articolo 61 capoverso 2 lettere f-k è rimborsato il prezzo di un biglietto in classe economica. In presenza di motivi validi la DRE o la DSC può eccezionalmente autorizzare un biglietto aereo in classe business.62


Art. 65


63

Rimborso in caso di utilizzo di veicoli a motore privati all'estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers) In caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio all'estero, l'indennità chilometrica si calcola secondo l'articolo 46 O-OPers. Il capo della rappresentanza all'estero o dell'ufficio esterno della DSC è competente per il rilascio dell'autorizzazione agli impiegati a lui subordinati.


Art. 66

Rimborso di pernottamenti in Svizzera (art. 72 cpv. 2 lett. a OPers; art. 44 O-OPers-DFF) 1

Per pernottamenti con colazione fuori dal luogo di domicilio sono rimborsati al massimo 180 franchi e nella camera doppia al massimo 230 franchi.

2

Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di 30 franchi.


Art. 67

Rimborso di pernottamenti e pasti all'estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers; art. 48 O-OPers-DFF) 1

La DRE fissa periodicamente il rimborso per pernottamenti e pasti all'estero in base alle spese usuali e ammissibili sul posto.

2

Ove non abbia fissato alcun rimborso, sono rimborsate le spese effettive se la competente rappresentanza all'estero o l'ufficio esterno della DSC ha prenotato il pernottamento.64 3 Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di 30 franchi.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Personale federale

22

172.220.111.343.3 Sezione 2:

Rimborso di spese in relazione alla candidatura a un posto di lavoro

Art. 68


65

Rimborso di spese di candidati esterni e di partecipanti esterni a concorsi di ammissione (art. 72 OPers; art. 51 lett. a O-OPers) 1

Ai candidati che partecipano a un concorso di ammissione possono essere rimborsate, su richiesta, le spese legate a tale concorso.

2

Ai candidati residenti all'estero che postulano per un impiego presso la DSC possono essere rimborsate le spese legate al colloquio di assunzione.

3

Sono rimborsate le spese per un volo diretto in classe economica e le spese per un viaggio in treno in seconda classe. Il rimborso delle spese di pernottamento è retto dall'articolo 66.


Art. 69


66

Sezione 3:

Rimborso di spese particolari dovute a impieghi temporanei all'estero67

Art. 70


68

Impieghi temporanei

Sono considerati impieghi temporanei gli impieghi di lavoro provvisori fuori dal luogo d'impiego vero e proprio per sostituire persone in vacanza, rafforzare temporaneamente il personale, seguire una formazione di durata limitata, installare o effettuare la manutenzione di impianti tecnici o per scopi analoghi.


Art. 71

Rimborso di spese particolari in casi di impieghi temporanei all'estero69 (art. 81 e 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

In caso di impieghi temporanei, agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43-48 O-OPers70 e agli articoli 63-67 della presente ordinanza.71

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

66 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

70 RS

172.220.111.31 71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Ordinanza del DFAE

23

172.220.111.343.3 2

Il carico trasportato per via aerea, la tutela degli interessi, l'equipaggiamento e le visite sono indennizzati in modo adeguato nell'ambito della presente ordinanza.

Sezione 4: Rimborso di spese in relazione a viaggi d'ispezione

Art. 72

1 Sono considerati viaggi d'ispezione i viaggi degli impiegati dell'ispettorato del DFAE per effettuare ispezioni di rappresentanze all'estero.72 2 Per i viaggi d'ispezione agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43-38 O-OPers-DFF73 e agli articoli 63-67 della presente ordinanza.

3

L'indennità d'ispezione e il rimborso delle spese di convocazione sono stabiliti in modo adeguato nell'ambito della presente ordinanza.


Art. 73


74

Capitolo 8:

Prestazioni del datore di lavoro per trasferimenti e impieghi all'estero e in organizzazioni internazionali Sezione 1: In generale

Art. 74

Indennità per servizio militare e servizio civile (art. 81 segg. OPers) 1

Se gli impiegati prestano volontariamente il servizio militare o civile che non viene computato alle vacanze, le indennità all'estero (indennità di soggiorno all'estero) nel luogo d'impiego possono essere dedotte totalmente o in parte.

2

I costi fissi nel luogo d'impiego sono considerati adeguatamente per la durata dell'assenza dovuta al servizio militare o civile.


Art. 75

Indennità di residenza (art. 43, 81 segg. OPers) L'indennità di residenza non viene versata.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

73 RS

172.220.111.31 74 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Personale federale

24

172.220.111.343.3

Art. 76

Compensazione del rincaro (art. 44, 81 segg. OPers) La compensazione del rincaro è versata sulle indennità per soggiorno all'estero ricorrenti, fissate in franchi svizzeri.


Art. 77

Indennità per il lavoro domenicale (art. 45 OPers) 1

È considerato lavoro domenicale il lavoro: a. svolto la domenica o in un giorno settimanale che nel luogo d'impiego corrisponde alla domenica;

b. svolto in nove giorni festivi generali stabiliti dalla DRE conformemente all'articolo 53 capoverso 2.

2

L'indennità per il lavoro domenicale si basa sull'articolo 12 capoverso 1 O-OPersDFF75.


Art. 78

Prestazioni in caso di malattia e infortunio (art. 81 segg. OPers) 1

In caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, gli impiegati hanno diritto alle prestazioni corrispondenti alla funzione nel luogo d'impiego.

2

L'ente competente ai sensi dell'articolo 9 può ridurre totalmente o in parte le prestazioni di cui agli articoli 81-88 OPers in caso di assenza dal lavoro superiore a sei mesi o, per gli impiegati della DSC, superiore a tre mesi.76 3 Se in caso di malattia o infortunio l'impiegato rimane nel luogo d'impiego, i costi fissi sono compensati adeguatamente.


Art. 79

Prestazioni in caso di occupazione a tempo parziale (art. 38, 81 segg. OPers) 1

Gli impiegati a tempo parziale ricevono la quota dell'indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità così come gli importi forfettari per attività di pubbliche relazioni che corrispondono al loro tasso di occupazione.

2

Se il tasso di occupazione è inferiore all'80 per cento, nei seguenti casi le indennità sono ridotte della differenza tra l'80 per cento e il tasso di occupazione: a. spese accessorie durante il trasferimento (art. 90); b. spese per equipaggiamenti e attrezzature (art. 90); c. spese di formazione (art. 128 segg.); d.77 viaggi per consultazioni (art. 96 seg.); 75 RS

172.220.111.31 76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008 (RU 2008 347).

Ordinanza del DFAE

25

172.220.111.343.3 e. …78 f.

spese di locazione e spese accessorie di locazione (art. 100); g. risarcimento forfettario delle spese (art. 87 segg.).

a79 Prestazioni in caso di impiegati che vivono nella stessa economia domestica 1

Se due impiegati vivono nella stessa economia domestica, i due gradi d'occupazione sono addizionati per calcolare le indennità di cui all'articolo 79 capoverso 2. Per ogni economia domestica può essere chiesta una sola indennità.

L'importo dell'indennità non può superare il 100 per cento. La presente disposizione si applica per analogia agli impiegati a tempo pieno.

2

L'indennità è versata all'impiegato con il salario più elevato.

3

È fatto salvo il diritto al risarcimento forfettario delle spese ai sensi dell'articolo 87.

Sezione 2: Indennità per inconvenienti connessi al lavoro

Art. 80


80

Diritto (art. 81 OPers) Per compensare le condizioni di vita difficili agli impiegati è versata un'indennità per inconvenienti connessi al lavoro, a condizione che il loro luogo d'impiego sia valutato con meno di 95 punti nell'indice di cui all'articolo 23.


Art. 81


81

Importo (art. 81 OPers) Per ogni punto dell'indice inferiore a 95 con il quale è valutato il luogo d'impiego sorge un diritto a un importo di 680 franchi l'anno.


Art. 82

Supplemento di vecchiaia (art. 81 OPers) L'indennità per inconvenienti connessi al lavoro è aumentata: a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 40° anno d'età;

78 Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

79 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 6 ago. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3935).

Personale federale

26

172.220.111.343.3 b. del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 45° anno d'età;

c. del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 50° anno d'età; d. del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 55° anno d'età.


Art. 83

Riduzione (art. 81 OPers) Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'indennità per inconvenienti connessi al lavoro è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

Sezione 3: Indennità per mobilità in caso di trasferimento82

Art. 84


83

Importo (art. 81 OPers) L'indennità per mobilità ammonta a 5826 franchi l'anno.


Art. 85

Supplemento di vecchiaia (art. 81 OPers) L'indennità per mobilità è aumentata: a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 40° anno d'età;

b. del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 45° anno d'età;

c. del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 50° anno d'età; d. del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie il 55° anno d'età.


Art. 86

Riduzione (art. 81 OPers) Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'indennità per mobilità è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo.

La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Ordinanza del DFAE

27

172.220.111.343.3 Sezione 4: Risarcimento forfettario delle spese84

Art. 87

Diritto (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Le spese supplementari per la gestione dell'economia domestica sono indennizzate a titolo forfettario a partire dal giorno d'inizio del lavoro nel luogo d'impiego all'estero.

2

L'importo forfettario è versato una sola volta per economia domestica.

3

Se la persona di accompagnamento fa valere l'importo forfettario a causa del suo rapporto d'impiego con la Confederazione, esso è calcolato in base allo stipendio superiore tra i due e viene corrisposto un supplemento per persone di accompagnamento conformemente all'articolo 120.


Art. 88


85

Importo (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) L'importo forfettario si compone di un importo di base di 7500 franchi l'anno e di un supplemento pari al 9 per cento dello stipendio annuo.


Art. 89

Riduzione (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'importo forfettario è ridotto del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

Sezione 5: Rimborso delle spese di trasferimento

Art. 90

Spese di viaggio e di trasferimento (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Gli impiegati assegnati a un altro luogo d'impiego hanno diritto per sé, le persone di accompagnamento e i figli così come per il personale privato di servizio autorizzato dalla Divisione del personale della DRE al rimborso: a. delle spese di viaggio; b. delle spese di trasporto e di assicurazione del bagaglio; c. delle spese di deposito, trasporto e assicurazione degli effetti e mobili; 84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 6 ago. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3935).

Personale federale

28

172.220.111.343.3 d. delle spese per pernottamenti e pasti durante il viaggio; e. delle spese accessorie durante il trasferimento; f.

delle spese per equipaggiamenti e attrezzature.

2

Le spese di cui al capoverso 1 lettere e e f sono rimborsate a titolo forfettario.

L'importo forfettario per le spese per equipaggiamenti e attrezzature si basa sulla classe di stipendio dell'impiegato, sulla grandezza dell'economia domestica e sul grado di mobilio del nuovo alloggio.


Art. 91

Pernottamenti e pasti prima e dopo il trasferimento (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Se gli impiegati poco prima della partenza dal precedente luogo d'impiego o poco dopo l'arrivo al nuovo luogo d'impiego devono sostenere spese per pernottamenti e spese supplementari per pasti, per un massimo di 30 giorni prima della partenza e di 90 giorni dopo l'arrivo viene loro versato un contributo adeguato a queste spese.

Questo diritto sussiste anche per la persona di accompagnamento e per i figli.


Art. 92


86

Locazione a vuoto (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Se, a causa di un trasferimento o di un nuovo impiego, l'impiegato deve lasciare il suo alloggio prima del successivo termine di disdetta possibile o locare un alloggio nel nuovo luogo d'impiego nell'interesse della Confederazione, di regola per al massimo tre mesi dopo la decisione di trasferimento o di impiego e al più tardi fino al successivo termine di disdetta possibile o fino alla data di entrata nell'alloggio gli viene versato un contributo adeguato alle spese effettive di locazione e alle spese accessorie di locazione.


Art. 93


87

Separazione temporanea delle economie domestiche (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Se l'impiegato è costretto per motivi seri a lasciare temporaneamente le persone di accompagnamento o i figli nel precedente luogo d'impiego o deve predisporne il trasferimento anticipato nel nuovo luogo d'impiego, per al massimo un anno può essergli concesso un contributo per le spese supplementari legate alla separazione delle economie domestiche.

2

Se i motivi persistono, il contributo può essere concesso per un anno ulteriore sulla base di una nuova valutazione delle circostanze complessive.

3

L'impiegato comunica senza indugio la cessazione dei motivi al servizio competente.

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Ordinanza del DFAE

29

172.220.111.343.3 Sezione 6:

Rimborso di spese di viaggio di impiegati in servizio all'estero per lutti o in caso di viaggi a scopo di trattamento medico

Art. 94

Per lutti (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Agli impiegati sono rimborsate le spese di viaggio proprie e, se del caso, le spese di viaggio delle rispettive persone di accompagnamento e dei figli per la partecipazione al funerale: a. della persona di accompagnamento; b. di un figlio o di un figlio della persona di accompagnamento; c. di un genitore o di uno dei suoceri; d. di una sorella o di un fratello; e. di una cognata o di un cognato; f.

di una nuora o di un genero.88 2

Per la partecipazione al funerale in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d'impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica.89 3 Per la partecipazione al funerale in un Paese terzo sono rimborsate le spese di viaggio effettive fino all'importo massimo di un viaggio conformemente al capoverso 2.


Art. 95

Per viaggi a scopo di trattamento medico (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Le spese di viaggio sono rimborsate se il viaggio dell'impiegato, della persona di accompagnamento, dei figli dell'impiegato o dei figli della persona di accompagnamento è effettuato allo scopo di seguire un trattamento medico raccomandato dal servizio medico dell'Amministrazione federale.90 2 Per i viaggi in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d'impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica.91 3 Per viaggi in un Paese terzo sono rimborsate le spese effettive fino all'importo massimo per un viaggio conformemente al capoverso 2.

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Personale federale

30

172.220.111.343.3 4

Se il viaggio in classe economica non è ragionevole, il servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione decide in merito alla classe aerea da utilizzare.

5

Se l'impiegato, una persona di accompagnamento, i figli dell'impiegato o i figli della persona di accompagnamento devono essere accompagnati in occasione di un viaggio di cui al capoverso 1, le spese sono assunte con il consenso del servizio medico dell'Amministrazione federale.92 Sezione 7: Rimborso dei viaggi per consultazioni93

Art. 96

Diritto (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Gli impiegati hanno diritto, per ogni anno civile completo, al rimborso di un viaggio per consultazioni in Svizzera. Questo diritto sussiste anche per le persone di accompagnamento e i figli.94 2

Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non viene effettuato entro l'anno civile.95 3

Se si beneficia di un viaggio per consultazioni, la durata del soggiorno in Svizzera deve essere di almeno due settimane.96 4 Il viaggio per consultazioni può essere compensato con viaggi di trasferimento, viaggi in seguito all'assunzione o alla fine di un impiego, viaggi di servizio in Svizzera e viaggi in Svizzera per seguire un trattamento medico secondo l'articolo 95.97 5 Il diritto a un viaggio per consultazioni si estingue in caso di fine del rapporto di lavoro, se l'impiegato rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione.98

Art. 97

Importi forfettari (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Il diritto al rimborso del viaggio per consultazioni è compensato con un importo forfettario fissato annualmente per ogni luogo d'impiego dalla DRE d'intesa con il DFF.99 92 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008 (RU 2008 347).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008 (RU 2008 347).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008 (RU 2008 347).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

98 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008 (RU 2008 347).

Ordinanza del DFAE

31

172.220.111.343.3 2

L'importo forfettario dev'essere restituito, se: a. il viaggio non ha avuto luogo nell'anno civile determinante; b. l'impiegato, in caso di fine del rapporto di lavoro, rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione e se tra il momento in cui sorge il diritto e la fine del rapporto di lavoro trascorrono meno di sei mesi.100 Sezione 8: Rimborso di visite dei figli

Art. 98

Diritto (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Se i figli dell'impiegato e i figli della persona di accompagnamento non risiedono nel luogo d'impiego del genitore, possono essere rimborsate loro le spese per:101 a. fino a due visite l'anno nel luogo d'impiego fino alla fine dell'anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d'età; b. una visita l'anno nel luogo d'impiego a partire dalla fine dell'anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d'età e fino alla fine dell'anno in cui hanno compiuto il 25° anno d'età.

2

Invece del viaggio di cui al capoverso 1 un genitore del figlio che vive nel luogo d'impiego può recarsi al suo luogo di residenza. In questo caso sono rimborsate solo le spese che sarebbero sorte per il viaggio del figlio. 3 Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non ha luogo entro un anno dall'insorgere dello stesso. 4 Possono essere prese adeguatamente in considerazione situazioni scolastiche o famigliari particolari.


Art. 99

Importo forfettario (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Il diritto al rimborso delle visite dei figli è compensato con un importo forfettario stabilito annualmente per ogni luogo d'impiego dalla DRE d'intesa con il DFF.

2

Per i figli che non risiedono in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio al massimo fino all'importo forfettario di cui al capoverso 1.

3

L'importo forfettario deve essere restituito se: a. il viaggio non ha luogo entro un mese dopo la data di partenza notificata; 100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Personale federale

32

172.220.111.343.3 b. l'impiegato, in caso di fine del rapporto di lavoro, rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione e se tra il momento in cui sorge il diritto e la fine del rapporto di lavoro trascorrono meno di sei mesi.102 Sezione 9: Contributo alla locazione di alloggi

Art. 100

1 Le spese di locazione e le spese accessorie di locazione legate al soggiorno all'estero che corrispondono alla funzione e alla situazione famigliare degli impiegati sono assunte con la partecipazione degli impiegati stessi. La DRE stabilisce d'intesa con il DFF la quota della partecipazione alle spese che gli impiegati devono prestare. Tale quota dipende dalla grandezza dell'economia domestica, dall'importo dello stipendio e dalle spese di locazione medie di un'economia domestica equiparabile nella città di Berna.103 2 Il capo della rappresentanza all'estero o dell'ufficio esterno della DSC stabilisce nel singolo caso per gli impiegati a lui subordinati fino a quale importo massimo la Confederazione partecipa alle spese di locazione e alle spese accessorie di locazione e si orienta al riguardo in base ai valori di riferimento fissati dalla DRE.104 3 In caso di divergenze di opinione tra gli impiegati e i capi delle rappresentanze all'estero o degli uffici esterni della DSC, la DRE o la DSC funge da mediatore e decide. Le vie di servizio devono essere rispettate.105 4 …106

Sezione 10: Rimborso delle spese di rappresentanza

Art. 101

Rimborso delle spese di rappresentanza agli impiegati all'estero (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Agli impiegati sono rimborsate le spese di rappresentanza effettuate con l'autorizzazione dei capi delle rappresentanze all'estero.

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

106 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, con effetto dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Ordinanza del DFAE

33

172.220.111.343.3 2

L'entità e il tipo di compiti di rappresentanza degli impiegati e delle persone di accompagnamento sono stabiliti in un accordo tra i capi delle rappresentanze all'estero e gli impiegati.

3

L'accordo è concluso nell'ambito del ciclo di gestione annuale.107

Art. 102

Rimborso delle spese di rappresentanza agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra (art. 82 cpv. 3 lett. a e c OPers) 1

Agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra che devono assumere compiti di rappresentanza sono rimborsate le relative spese.

2

I capi delle missioni stabiliscono a quali impiegati sono affidati compiti di rappresentanza.108 3

Stabiliscono l'entità del rimborso delle spese di rappresentanza in base alla funzione e ai compiti di rappresentanza degli impiegati e agli obblighi di rappresentanza delle persone di accompagnamento.109

Sezione 11: Importo forfettario per attività di pubbliche relazioni

Art. 103

Diritto (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) Gli impiegati che devono svolgere attività di pubbliche relazioni ricevono un importo forfettario per le relative spese.


Art. 104

Importo forfettario ridotto (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1

Hanno diritto a un importo forfettario ridotto gli impiegati che nell'ambito di attività di pubbliche relazioni fanno inviti fuori casa con carattere di servizio.

2

Con l'importo forfettario ridotto sono rimborsate le spese di viaggio all'interno della località e del vicino agglomerato, il maggior fabbisogno di guardaroba e le spese accessorie legate alle attività di pubbliche relazioni.


Art. 105

Importo forfettario integrale (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1

Hanno diritto a un importo forfettario integrale gli impiegati che nell'ambito di attività di pubbliche relazioni fanno inviti a casa con carattere di servizio.

2

Con l'importo forfettario integrale sono rimborsate le spese di viaggio all'interno della località e del vicino agglomerato, il maggior fabbisogno di guardaroba, le spese per il personale domestico (senza il personale domestico dei capi delle rappre107 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008 (RU 2008 347).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008 (RU 2008 347).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008 (RU 2008 347).

Personale federale

34

172.220.111.343.3 sentanze all'estero) e per le attrezzature interne supplementari nonché le spese accessorie legate alle attività di pubbliche relazioni.110

Art. 106


111

Categorie e classi di funzione (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1

La DRE suddivide i luoghi d'impiego in quattro categorie secondo le priorità del DFAE nella cura delle relazioni esterne e in considerazione delle strutture di costo.

L'importo forfettario per le attività di pubbliche relazioni si basa su questa ripartizione. L'allegato 4 contiene gli importi.

2

L'importo forfettario per attività di pubbliche relazioni è versato ai capi delle rappresentanze all'estero secondo la classe di funzione 1 (categoria I-IV). Essi stessi assegnano gli impiegati incaricati di attività di pubbliche relazioni a una delle classi di funzione 2-13 secondo l'allegato 4.

3

La DRE istituisce un servizio di conciliazione. Quest'ultimo può essere adito in caso di controversie nell'assegnazione degli importi forfettari per attività di pubbliche relazioni. Deve essere rispettata la via di servizio.

4

Per i capi degli uffici esterni della DSC l'importo forfettario per attività di pubbliche relazioni corrisponde all'importo forfettario globale della classe di funzione 10 secondo l'allegato 4. Per i sostituti dei coordinatori e gli assistenti coordinatori l'importo forfettario per attività di pubbliche relazioni corrisponde all'importo forfettario globale della classe di funzione 13 secondo l'allegato 4.112


Art. 107

Riduzione e restituzione (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1

L'importo forfettario per attività di pubbliche relazioni è ridotto totalmente o in parte e deve essere restituito totalmente o in parte se le attività di pubbliche relazioni non sono prestate nell'ambito dell'accordo preso in conformità dell'articolo 101 capoverso 2.

2

Il diritto all'importo forfettario viene a cadere in caso di assenza di più di tre mesi dal luogo d'impiego.

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 1° feb. 2008 (RU 2008 347).

112 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Ordinanza del DFAE

35

172.220.111.343.3 Sezione 12: Adeguamento al potere d'acquisto

Art. 108

In generale (art. 83 OPers) 1

Sottostanno all'adeguamento al potere d'acquisto: a.113 secondo il paniere, il 25, 30 o 35 per cento dello stipendio conformemente agli articoli 36, 39 e 40 OPers e delle prestazioni ricorrenti conformemente agli articoli 44, 46, 48, 50 e 51 OPers; b. l'80 per cento delle prestazioni di cui agli articoli 81 e 82 capoverso 3 lettere a e c OPers.

2

Un potere d'acquisto negativo è compensato con lo stipendio e le prestazioni di cui al capoverso 1.


Art. 109

Verifica dei prezzi (art. 83 OPers) La DRE fissa l'adeguamento al potere d'acquisto in base a verifiche periodiche dei prezzi a Berna e nei luoghi d'impiego d'intesa con l'UFPER.


Art. 110

Indicizzazione (art. 83 OPers) 1

La differenza di prezzo tra i panieri nel luogo d'impiego e nella città di Berna è espressa con un indice comparativo nel quale il valore dell'indice della città di Berna corrisponde a 100 punti.

2

In caso di divergenze dal valore dell'indice della città di Berna, il potere d'acquisto deve essere compensato conformemente all'allegato 5.


Art. 111

Modifiche (art. 83 OPers) 1

Se dalla verifica dei prezzi risulta una modifica del valore dell'indice per il luogo d'impiego degli impiegati, il potere d'acquisto è adeguato nel seguente modo: a. in caso di aumento del valore dell'indice retroattivamente all'inizio del trimestre nel quale ha avuto luogo la verifica dei prezzi;

b. in caso di diminuzione del valore dell'indice all'inizio del trimestre successivo alla verifica dei prezzi.

2

…114

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

114 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, con effetto dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Personale federale

36

172.220.111.343.3 Sezione 13: Esenzione fiscale

Art. 112


115

Calcolo forfettario (art. 84 OPers) 1

I minori costi dovuti all'esenzione fiscale degli impiegati all'estero sono calcolati secondo le basi di calcolo e le possibilità di deduzione forfettaria applicate dall'amministrazione delle contribuzioni del Cantone di Berna per calcolare le imposte sul reddito dei contribuenti domiciliati nella città di Berna.

2

La deduzione per i minori costi è calcolata in base alle seguenti categorie: a. impiegato solo senza figli; b. impiegato solo con figli; c. impiegato coniugato senza figli; d. impiegato coniugato con figli.

3

La deduzione forfettaria per i minori costi ammonta al 70 per cento dell'importo calcolato secondo il capoverso 1.


Art. 113

Calcolo individuale (art. 84 OPers) 1

Se l'importo della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale conformemente all'articolo 112 capoverso 4 risulta più elevato dell'importo che gli impiegati dovrebbero versare in quanto contribuenti nella città di Berna per le imposte cantonali e comunali sul loro reddito complessivo, può essere chiesta una correzione fornendo le relative prove.

2

Una correzione della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale ha luogo dopo la presentazione di una decisione di tassazione definitiva dell'imposta federale diretta per l'anno civile in questione (postnumerando).

Sezione 14: Prestiti

Art. 114

Concessione (art. 85 OPers) 1

In occasione di un trasferimento, sia esso dalla Svizzera o dall'estero o di un impiego all'estero, all'impiegato, su richiesta motivata, possono essere concessi prestiti fino a sei mesi dopo l'arrivo nel luogo d'impiego per:116 a. equipaggiamenti e attrezzature; b. deposito della pigione; 115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Ordinanza del DFAE

37

172.220.111.343.3 c. lavori di ripristino; d. acquisto di un'autovettura.

2

I prestiti per gli acquisti di autovetture devono essere remunerati al tasso che la Cassa di risparmio del personale federale fissa il 1° gennaio dell'anno in questione per gli averi depositati.


Art. 115

Restituzione (art. 85 OPers) 1

I prestiti, eccettuato il deposito della pigione, devono essere restituiti a rate mensili ed entro quattro anni al massimo.117 2 In caso di vendita dell'oggetto per il quale il prestito era stato concesso il debito residuo diventa immediatamente esigibile.

3

In caso di risoluzione del contratto di locazione per il quale era stato concesso un prestito per il deposito della pigione, il debito diventa immediatamente esigibile dopo la restituzione del deposito compresi gli eventuali interessi.118 4 In caso di decesso la DRE o la DSC può, eccezionalmente, rinunciare alla restituzione del debito residuo e degli interessi maturati.119

Capitolo 9: Persone di accompagnamento Sezione 1: Dichiarazione di convivenza

Art. 116

120 Gli impiegati che convivono e i loro partner consegnano alla DRE o alla DSC una
dichiarazione scritta nella quale confermano la loro convivenza.

Sezione 2: Supplemento per le persone di accompagnamento

Art. 117

Diritto (art. 114 cpv. 3 OPers) 1

Gli impiegati hanno diritto, per le persone che li accompagnano, a un supplemento per le persone di accompagnamento su talune indennità.121 117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Personale federale

38

172.220.111.343.3 2

Il diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento per un nuovo partner sorge al più presto 24 mesi dopo l'estinzione di un precedente diritto e a partire dal trasferimento successivo o dall'impiego successivo. È determinante il momento in cui viene comunicato alla DRE o alla DSC lo scioglimento di una convivenza notificata.122 3 Il diritto viene a cadere se la persona di accompagnamento può far valere un proprio diritto a rimborsi in base a un rapporto d'impiego con la Confederazione.

4

Il Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese di cui all'articolo 120 è versato anche agli impiegati che crescono da soli uno o più figli e che hanno diritto all'assegno di custodia per i figli che vivono nella loro economia domestica.123

Art. 118

Fine del diritto (art. 114 cpv. 3 OPers) Il diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento si estingue all'inizio del mese successivo allo scioglimento del matrimonio o della convivenza o alla morte della persona di accompagnamento.


Art. 119


124

Supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità (art. 81, 114 cpv. 3 OPers) I supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità ammontano al 10 per cento delle relative indennità versate agli impiegati conformemente agli articoli 80-86.


Art. 120

Supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese125 (art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1

Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese ammonta a 10 800 franchi l'anno.126 2 La riduzione del supplemento si basa sull'articolo 89.

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 6 ago. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3935).

Ordinanza del DFAE

39

172.220.111.343.3

Art. 121

Supplemento per le persone di accompagnamento sull'indennità forfettaria per attività di pubbliche relazioni (art. 82 cpv. 3 lett. c, 114 cpv. 3 OPers) 1

Gli impiegati hanno diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento sull'indennità forfettaria per attività di pubbliche relazioni se le persone di accompagnamento partecipano a tali attività in base a un accordo.

2

L'importo del supplemento è fissato nell'allegato 4.

3

La riduzione e la restituzione del supplemento si basano sull'articolo 107.


Art. 122

Prestazioni in caso di malattia (art. 86, 114 cpv. 3 OPers) 1

I costi supplementari delle assicurazioni dovuti al soggiorno all'estero delle persone di accompagnamento sono assunti dal DFAE. 2

Le prestazioni dell'assicurazione e il contributo federale per le persone di accompagnamento possono essere disciplinati nel quadro dei contratti di assicurazione collettiva di cui all'articolo 86 capoverso 2 OPers.

Sezione 3: Partecipazione alle spese per la previdenza professionale

Art. 123

Condizioni (art. 114 cpv. 3 OPers) 1

Il DFAE contribuisce a sostenere le spese per la previdenza professionale della persona di accompagnamento se: a. il contratto di previdenza è stato concluso con un organo di previdenza assoggettato alla sorveglianza assicurativa o bancaria e avente sede in Svizzera;

b. il contratto di previdenza include una componente di risparmio o di rischio in caso di invalidità a seguito di malattia o infortunio che prevede una rendita annua di almeno 12 000 franchi e se questi rischi non sono coperti da un'altra assicurazione; c. il contratto di previdenza include una clausola di esenzione dal premio in caso di invalidità;

d. il capitale risparmiato o il valore di riscatto (caso di libero passaggio) è versato in Svizzera o all'estero a un organo di previdenza assoggettato alla vigilanza statale prima che insorga un caso di previdenza.

2

Il capoverso 1 si applica alle persone di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 anche quando il luogo di lavoro è in Svizzera.127 127 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Personale federale

40

172.220.111.343.3

Art. 124


128

Entità del contributo (art. 114 cpv. 3 OPers) 1

Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa fino a 18 000 franchi l'anno, il DFAE contribuisce a far fronte alle spese per la sua previdenza professionale con un importo di 7400 franchi.

2

Se il reddito da attività lucrativa della persona di accompagnamento supera i 47 000 franchi l'anno, il DFAE non contribuisce alle spese summenzionate.

3

Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa compreso tra 18 000 e 47 000 franchi all'anno, la partecipazione alle spese per la previdenza professionale è ridotta in misura proporzionale.


Art. 125

Fine della partecipazione alle spese (art. 114 cpv. 3 OPers) La persona di accompagnamento non ha più diritto a ricevere una partecipazione alle spese per la previdenza professionale se: a. l'impiegato si ritira dal servizio di carriera; b. l'impiegato si dimette dal DFAE; c. la persona di accompagnamento raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.

Sezione 4: Risarcimento di danni

Art. 126

Se persone di accompagnamento subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di
cui all'articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.

Capitolo 10: Figli Sezione 1: Risarcimento forfettario delle spese 129

Art. 127

1 Gli impiegati ricevono per i propri figli un supplemento sul risarcimento forfettario delle spese di 1500 franchi per anno e per figlio.130 2 Il risarcimento delle spese è versato soltanto una volta per ciascuna economia domestica.131

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 6 ago. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3935).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 6 ago. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3935).

Ordinanza del DFAE

41

172.220.111.343.3 Sezione 2: Contributi alle spese di formazione

Art. 128

In generale

(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1

Il DFAE accorda agli impiegati i contributi:132 a. alle spese dell'istruzione di base, della riqualificazione professionale e dell'orientamento professionale; b. ai maggiori costi causati da uno studio universitario o da una formazione professionale basata su un apprendistato; c. ai maggiori costi che insorgono a seguito della separazione dalla famiglia per assolvere una formazione.

2

La DRE, d'intesa con il DFF, stabilisce i requisiti che devono soddisfare la formazione e gli istituti di formazione come pure l'entità dei contributi alle spese di formazione.


Art. 129

Inizio e fine dei contributi alle spese di formazione (art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1

I contributi alle spese di formazione sono accordati a partire dall'inizio dell'istruzione scolastica obbligatoria, ma al più presto per l'anno in cui il figlio compie il 4° anno di età.

2

I contributi alle spese di formazione sono accordati fino al conseguimento della maturità o di un diploma equivalente, fino al termine della prima formazione professionale, del primo ciclo di studi universitari o alla conclusione della formazione professionale basata sull'apprendistato, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno d'età.


Art. 130


133

Diritto ai contributi alle spese di formazione in caso di trasferimento in Svizzera (art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) Gli impiegati che sono trasferiti in Svizzera possono continuare a ricevere contributi alle spese di formazione se il livello di formazione e i bisogni scolastici dei figli lo esigono.

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Personale federale

42

172.220.111.343.3 Sezione 3: Risarcimento di danni

Art. 131

Se i figli subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di cui all'articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.

Capitolo 11: Obblighi degli impiegati in servizio all'estero Sezione 1: In generale

Art. 132

Obbligo di trasferimento (art. 25 cpv. 4 OPers) 1

Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento possono essere chiamati in servizio in ogni momento alla centrale o all'estero.

2

Allo scadere di una durata minima di soggiorno in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita difficili o molto difficili, essi possono chiedere di essere trasferiti in un altro luogo d'impiego.

3

La durata minima di soggiorno è calcolata come segue: a. per luoghi d'impiego con meno di 45 punti: 2 anni; b. per luoghi d'impiego con meno di 60 punti: 3 anni; c. per luoghi d'impiego con meno di 65 punti: 4 anni.

4

Nella decisione di trasferimento degli impiegati in un determinato luogo si prendono in considerazione la loro formazione, l'esperienza e l'idoneità per la funzione prevista come pure il loro stato di salute. Se possibile si tiene conto anche dello stato di salute della persona di accompagnamento come pure delle possibilità di formazione esistenti per i figli.


Art. 133

Comportamento nel luogo d'impiego 1

Con il loro comportamento gli impiegati si adoperano per guadagnare la stima delle autorità e dei cittadini dello Stato di residenza in cui operano. Essi intrattengono le relazioni necessarie a svolgere i loro compiti. Si astengono dal fare qualsiasi dichiarazione o azione che potrebbe ripercuotersi in modo spiacevole sulla politica delle autorità svizzere, segnatamente sulla politica estera.

2

Essi provvedono che le persone facenti parte della loro economia domestica non pregiudichino l'esercizio della loro funzione e non danneggino gli interessi della Svizzera.


Art. 134

Privilegi e immunità

1

Gli impiegati adempiono le condizioni legate ai loro privilegi e alle loro immunità diplomatiche o consolari e non ne abusano.

Ordinanza del DFAE

43

172.220.111.343.3 2

Essi sono responsabili dell'uso dei loro privilegi e delle loro immunità fatto dai membri della loro economia domestica.


Art. 135

Vacanze e lavoro straordinario 1

La DRE o la DSC, può obbligare gli impiegati a prendere le vacanze in occasione: a. di viaggi di servizio; b. di viaggi di trasferimento o di impiego che implicano un passaggio in Svizzera;

c. di viaggi in Svizzera intrapresi a scopo di trattamento medico secondo l'articolo 95.134

2

…135


Art. 136

Alloggio di servizio

Gli impiegati sono tenuti a occupare le residenze e gli alloggi di servizio destinati loro nel luogo d'impiego e a osservarne il regolamento interno.


Art. 137

Alloggio privato

1

L'impiegato a cui non è stato assegnato alcun alloggio secondo l'articolo 136 può sceglierlo liberamente.

2

I capi delle rappresentanze all'estero o degli uffici esterni della DSC possono, in casi motivati, limitare la scelta dell'alloggio oppure rifiutare un alloggio se esso non soddisfa i requisiti di sicurezza o la funzione degli impiegati loro subordinati.136

Art. 138

Versamento dello stipendio in valuta locale 1

La DRE o la DSC può emanare prescrizioni particolari per le rappresentanze all'estero o per gli uffici esterni della DSC concernenti il versamento dello stipendio nella valuta corrente nel luogo d'impiego.137 2 Gli impiegati devono cambiare il loro stipendio al tasso di cambio comunicato alla DRE dalla rappresentanza all'estero.

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

135 Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 17 feb. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Personale federale

44

172.220.111.343.3

Art. 139

Viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici I titolari di un passaporto diplomatico o di servizio devono chiedere un permesso alla DRE prima di intraprendere viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici.

Sezione 2: Notifiche e autorizzazioni in materia di diritto del personale

Art. 140

Dati personali degli impiegati 1

Gli impiegati previsti per un impiego all'estero notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare tale impiego, i dati personali necessari a stabilire la loro idoneità personale.

2

Essi notificano al servizio del personale competente eventuali modifiche dei dati summenzionati insorte durante l'impiego.

3

Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati dai servizi competenti.


Art. 141

Dati personali delle persone di accompagnamento 1

Gli impiegati notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare un impiego all'estero, i dati personali delle persone di accompagnamento necessari a tale scopo.

2

Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati e pubblicati.

3

Comunicano al servizio del personale competente se la persona di accompagnamento si rifiuta di comunicare i dati personali necessari ai fini dell'impiego.


Art. 142

Obbligo di notifica (art. 95 OPers) Gli impiegati notificano al servizio competente:138 a. la loro appartenenza a un'associazione con sede all'estero; b. le pubblicazioni, le conferenze e le dichiarazioni pubbliche durante il servizio all'estero, non effettuate per lavoro, qualora riguardino la politica estera della Svizzera o l'attività del DFAE;

c. l'abbandono dello Stato di residenza.

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Ordinanza del DFAE

45

172.220.111.343.3

Art. 143

Accettazione di regali (art. 93 OPers) Gli impiegati notificano i regali il cui valore supera i 200 franchi o altri vantaggi ricevuti nell'ambito della loro funzione per sé o per i membri della loro economia domestica al servizio competente. Quest'ultimo decide sulla procedura da seguire.


Art. 144

Titoli e insegne cavalleresche di autorità estere 1

Gli impiegati devono rifiutare titoli e insegne cavalleresche conferiti da autorità estere.

2

Qualora un rifiuto non sia possibile, notificano al servizio competente i titoli e le insegne cavalleresche conferite da autorità estere. Esso decide sulla procedura da seguire.


Art. 145

Occupazioni accessorie

(art. 91 OPers)

1

Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente l'esercizio di un'occupazione accessoria.

2

L'esercizio di un'occupazione accessoria è vietato se essa è incompatibile con lo status garantito dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari.


Art. 146

Attività lucrativa della persona di accompagnamento (art. 91 OPers) 1

Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente ogni attività lucrativa svolta dalla persona di accompagnamento nel luogo d'impiego.

2

La persona di accompagnamento può svolgere un'attività lucrativa soltanto se è compatibile con i privilegi e le immunità dell'impiegato come pure con le leggi e gli usi dello Stato di residenza.


Art. 147

Direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo (art. 91 OPers) 1

Gli impiegati comunicano eventuali partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo.

2

Prima di iniziare un impiego all'estero, essi richiedono l'autorizzazione per poter mantenere le partecipazioni.


Art. 148

Obbligo di testimoniare (art. 94 OPers) Gli impiegati o le persone di accompagnamento, che devono fare una deposizione davanti a un organo di assistenza giudiziaria dello Stato di residenza che presupponga la rinuncia all'immunità diplomatica o consolare, sono tenuti a chiedere un'autorizzazione.

Personale federale

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172.220.111.343.3 Capitolo 12: Procedura, opposizioni e ricorsi Sezione 1: Procedura di obiezione in caso di trasferimenti

Art. 149

1 Le decisioni di trasferimento secondo l'articolo 112 capoverso 3 OPers possono essere riesaminate nell'ambito di una procedura di obiezione.

2

Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento possono far valere le loro motivazioni contro una decisione di trasferimento per la via di servizio. Il DFAE decide in merito dopo aver sentito la commissione di trasferimento.

3

La composizione e i compiti della commissione di trasferimento sono disciplinati in un regolamento emanato dal DFAE.

Sezione 2: Valutazione del personale

Art. 150

Eliminazione delle divergenze 1

Gli impiegati in servizio all'estero che non condividono la valutazione del personale inviano la loro domanda di riesame della medesima secondo l'articolo 6 O-OPers-DFF139 alla persona alla quale il loro superiore è direttamente subordinato.

2

Gli impiegati valutati dal capomissione nelle rappresentanze all'estero e nelle missioni multilaterali a Ginevra e gli impiegati valutati dal capo negli uffici esterni della DSC inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale:140 a. alla divisione politica competente per la valutazione del personale del servizio diplomatico e dei capi delle rappresentanze consolari;

b. alla DSC per il personale ad essa subordinato; c. alla DRE per il rimanente personale impiegato all'estero.

3

I capimissione inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale al capo della Direzione politica per il tramite della Divisione politica competente.

4

I capi degli uffici esterni della DSC inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale per il tramite del competente caposezione al competente caposettore.141

Art. 151

Procedura Il riesame dell'eliminazione delle divergenze secondo l'articolo 6 capoverso 2 O-OPers-DFF142 è effettuato: 139 RS

172.220.111.31 140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

141 Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

142 RS

172.220.111.31

Ordinanza del DFAE

47

172.220.111.343.3 a. dal capo del personale della DSC per il personale ad esso subordinato; b. il capo della DRE per i capimissione; c. il capo del personale della DRE per il rimanente personale.

Sezione 3: Promozioni nei servizi di carriera

Art. 152

Rifiuto di una promozione (art. 112 OPers) Gli impiegati dei servizi di carriera, che non hanno ricevuto alcuna comunicazione personale in merito a una promozione, possono chiedere per scritto informazioni sui motivi del rifiuto presso il servizio competente conformemente all'articolo 5 al più tardi entro il 31 gennaio.


Art. 153

Comunicazione dei motivi del rifiuto (art. 112 OPers) La comunicazione dei motivi del rifiuto avviene: a. per le persone secondo l'articolo 2 capoverso 1 OPers mediante una comunicazione scritta del DFAE;

b. per gli altri impiegati mediante una decisione della DRE.


Art. 154

Diritto di

ricorso

(art. 112 OPers)

1

La decisione secondo l'articolo 153 lettera b è impugnabile mediante ricorso interno secondo l'articolo 155. L'atto di ricorso deve contenere i motivi che, dal punto di vista degli impiegati interessati, parlano a favore di una loro promozione.

2

Il DFAE decide dopo aver preso atto della raccomandazione della Commissione di promozione competente, che è consultata dall'istanza di ricorso nell'ambito dell'istruzione di ricorso.

Sezione 4: Ricorso interno

Art. 155

1 Il ricorso interno secondo l'articolo 35 della legge del 24 marzo 2000143 sul personale federale va presentato al servizio dei ricorsi del DFAE, alla segreteria generale.

2

Gli impiegati assoggettati alla segreteria generale presentano i loro ricorsi al servizio giuridico della DRE.

143 RS

172.220.1

Personale federale

48

172.220.111.343.3 Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Istruzioni

Art. 156

Direzione delle risorse e rete esterna (DRE) La DRE emana istruzioni nei seguenti settori: a. valutazione del personale (art. 10 segg.); b. concorso di ammissione (art. 16 segg.); c. indicizzazione dei luoghi d'impiego (art. 23); d. indennità speciali per impieghi in regioni di crisi (art. 36); e. orario di lavoro flessibile (art. 41 e 43); f.

orario settimanale del lavoro (art. 47); g. servizio di picchetto (art. 44 e 49); h. vacanze e congedi (art. 54 segg.); i.

rimborso di viaggi che non sono viaggi di servizio (art. 61 e 64 cpv. 2); j.

rimborso di pernottamenti e pasti all'estero (art. 67); k. spese per la partecipazione a concorsi di ammissione (art. 68 e 69); l.144 rimborso in caso di impieghi temporanei all'estero e di viaggi d'ispezione (art. 70-72);

m. stipendio e altre prestazioni in caso di malattia e infortunio come pure di servizio militare e servizio civile all'estero (art. 74 e 78); n. rimborsi in caso di trasferimenti (art. 90 segg.); o. rimborsi di spese di viaggio per lutti, viaggi per vacanze pagati, viaggi a scopo di trattamento medico e visite dei figli (art. 94 segg.); p. contributo alla locazione di alloggi (art. 100); q. rimborso delle spese di rappresentanza (art. 101 segg.); r.

importo forfettario per attività di pubbliche relazioni (art. 103 segg.); s. determinazione e aggiornamento dell'adeguamento al potere d'acquisto (art. 108 segg.);

t. calcolo individuale della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale (art. 113);

u. prestiti (art. 114 segg.); v. contributo alle spese per la previdenza professionale (art. 123 segg.); w. contributi alle spese di formazione (art. 128 segg.); 144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4959).

Ordinanza del DFAE

49

172.220.111.343.3 x. regolamento interno e responsabilità civile per l'utilizzo di alloggi di servizio (art. 136).

Sezione 2: Diritto vigente: abrogazione

Art. 157

1 Sono abrogati i seguenti regolamenti: a. il regolamento d'esecuzione I del 21 dicembre 2001145; b. il regolamento d'esecuzione II del 6 aprile 1976146; c. il regolamento d'esecuzione V del 1° gennaio 2002147; d. il regolamento d'esecuzione VII del 1° gennaio 2002148.

2


Art. 158

Computo dei luoghi d'impiego in caso di pensionamento anticipato (art. 24) 1

Gli anni di soggiorno trascorsi prima del 1° gennaio 2002 in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita difficili o molto difficili sono computati in caso di pensionamento anticipato.

2

Il computo dei luoghi d'impiego prima del 1998 e dal 1998 al 2001 avviene sulla base delle tabelle che riportano i punti assegnati ai singoli luoghi d'impiego contenute nell'allegato 1.

145 Non pubblicato nella RU 146 Non pubblicato nella RU 147 Non pubblicato nella RU 148 Non pubblicato nella RU 149 Non pubblicato nella RU 150 Non pubblicato nella RU

Personale federale

50

172.220.111.343.3

Art. 159

Mantenimento della classe di stipendio in corso (art. 33) 1

Gli impiegati dei servizi di carriera rimangono nella propria classe di stipendio, fatto salvo l'articolo 34 capoverso 2 e fino al loro prossimo trasferimento, se la loro funzione descritta nell'allegato 2 riceve una valutazione inferiore.

2

Impiegati del servizio consolare, che all'entrata in vigore della presente ordinanza rientrano nelle classi di stipendio 10, 17, 21 e 25, mantengono tali classi di stipendio fino alla promozione successiva.


Art. 160

Prestazioni in caso di occupazione a tempo parziale all'estero (art. 79) 1

Le prestazioni del datore di lavoro agli impiegati a tempo parziale dei servizi di carriera trasferiti all'estero prima del 1° gennaio 2002 sono computate secondo il diritto previgente fino al trasferimento successivo.

2

I contributi del datore di lavoro alle spese di locazione e alle spese accessorie di locazione a carico degli impiegati a tempo parziale dei servizi di carriera trasferiti all'estero prima del 1° gennaio 2002 sono computati secondo il diritto previgente fino al cambiamento d'indirizzo successivo.


Art. 161

Presa in considerazione dell'esenzione fiscale per tutti gli impiegati soli con figli (art. 112 cpv. 2) Agli impiegati soli con figli trasferiti all'estero prima del 1° gennaio 2002 la deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale è calcolata secondo l'articolo 112 capoverso 2 lettera d fino al successivo trasferimento in Svizzera.

Ordinanza del DFAE

51


Art. 162

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002 fatti salvi i capoversi 2 e 3.

2

Gli articoli 26 capoverso 3, 108 capoverso 1 lettera a e 112 capoverso 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

3

L'articolo 157 capoverso 2 lettere a e b entra in vigore come segue: l'articolo 9 del regolamento d'esecuzione III del 1° aprile 1997 e l'articolo 10.1 capoverso 3 del regolamento d'esecuzione IV del 1° gennaio 2002 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

Allegati

Allegato 1:

Pensionamento anticipato: ponderazione degli anni di soggiorno (art. 24) e computo dei luoghi d'impiego precedenti (art. 158) Allegato 2:

Assegnazione alle fasce di funzione e alle classi di stipendio nei servizi di carriera (art. 27 e 34) Allegato 3:

Congedo pagato all'estero (art. 60) Allegato 4:

Importi forfettari per attività di pubbliche relazioni (art. 106 e 121) Allegato 5:

Adeguamento al potere d'acquisto (art. 110)

Personale federale

52

172.220.111.343.3 Allegato 1

(art. 24 e 158)

Pensionamento anticipato: ponderazione degli anni di soggiorno e computo dei luoghi d'impiego precedenti Parte 1: Ponderazione degli anni di soggiorno 1.

12 anni di soggiorno ponderati danno il diritto al pensionamento anticipato massimo di 36 mesi.

2.

I valori limite corrispondono ai seguenti punteggi: Numero di punti

Designazione del valore limite 95 punti

Città di Berna

82 punti

Condizioni di vita difficili 62 punti

condizioni di vita molto difficili 3.

Per il computo di 12 anni ponderati, la differenza di punti tra i valori limite «condizioni di vita molto difficili» (62 punti) e «Città di Berna» (95 punti), vale a dire 33 punti, viene moltiplicata per 12 (=anni). Il risultato di 396 punti corrisponde a 12 anni di soggiorno ponderati.

4.

I punti compresi tra 198 e 396 danno diritto al pensionamento anticipato secondo la seguente tabella: Numero di punti

Diritto al pensionamento anticipato 396 e oltre

36 mesi

380-395

35

mesi

369-379

34

mesi

358-368

33

mesi

347-357

32

mesi

336-346

31

mesi

325-335

30

mesi

314-324

29

mesi

303-313

28

mesi

292-302

27

mesi

281-291

26

mesi

270-280

25

mesi

259-269

24

mesi

248-258

23

mesi

237-247

22

mesi

226-236

21

mesi

215-225

20

mesi

204-214

19

mesi

198-203

18

mesi

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE

53

172.220.111.343.3 Parte 2: Computo dei luoghi d'impiego prima del 1998 Punti per impieghi precedenti il 1° gennaio 1998 95 95 95 74 70 63

56

47

Condizioni di vita normali Co

ndizioni di vita difficili Condi

zioni di vita molto difficili Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 9

Annecy Amst

erdam

Atene

Ankara

Algeri

Abi

djan

Addis

Abeba

Alma-At

a

Besançon Anversa

Atlanta

Belgr

ado Amman

Abu

Dhabi

Accra

Baghdad

Bonn Bordeaux

Barcellona

Berlino

Brasilia Antananarivo Bangkok

Bamako

Bregenz Berlino

Boston

Budapest

Bu

carest Asuncion

Pechino

Conakry

Digione Bruxelles

Canberra

Casabl

anca Dakar

Beir

ut

Colombo

Dacca

Düsseldorf

L'Aia

Chicago

Città del Capo

Damasco

Buenos Aires

Gidda

Dar es Sal.

Firenze Amburgo

Copenaghen

Curitib

a

Harare

Caracas

L'Avana

Hanoi

Francoforte Hannover Dres

da

Istanbul

Johannesburg Cotonou Giacarta

Khartoum

Friburgo Le

Havre

Dublino

Praga

Katmandu Dubai

Il

Cairo

Kimshasa

Genova Lille

Helsinki

Pretor

ia Kigali

Guatemala

Kuwait

Lagos

Colonia Napoli

Houston

Rabat

Qu

ito

Hongkong

Kiev

Luanda

Luss

embur

go

Roma

Las P

almas

Sofia

San Jos

é

Islamabad

La Paz

Maputo

Lione Rotterdam

Lisbona

Tunisi

Santiago Karachi

Lima

Mumbai

Milano Vienna Londra Varsavia Tegucigalpa

Kingston

Manila

N'Djamena

Marsiglia

Madrid

Windhoek

Tel

Aviv Kuala

L.

Messico

Niamey

Mulhouse

Malaga

Zagabria

Lomé Monrovia

Ouagadougou

Monaco

Manchester

Managua Nuova

Dehli

Sarajevo

Nizza

Melbourne

Mosca

Panmunjon

Tashkent

Strasbur

go

Mont

evi

deo

Nair

obi

Riad

Teher

an

Stoccar

da

Montr

eal

Panama

Rio

de

Ja

neir

o

Tirana

Tori

no

New

Orl

eans

Port-au-P

rince

San

Sa

lvador

Venezi

a

New Yor

k

Reci

fe

Sant

a Fe de B.

Nicosia

Riga

Sao

Pa

ul

o

Osaka

Rosario

Seul

Oslo

Saigon

Shanghai

Ottawa

Salvador

de

B.

Taipeh

Personale federale

54

172.220.111.343.3 95 95 95 74 70 63

56

47

Condizioni di vita normali Co

ndizioni di vita difficili Condi

zioni di vita molto difficili Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 9

Palma de Maiorca

Singapore

Tripoli

Parigi

Skopje

San

Fr

ancisco

Sant

o

Domingo

Stoccolma

Yaoundé

Sydney

Tokyo

Tor

ont

o

Vancouver

Was

hingt

on

Wellington

Winnipeg

Ordinanza del DFAE

55

172.220.111.343.3 Parte 3: Computo dei luoghi d'impiego 1998-2001 Punti per impieghi tra il 1998 e il 2001: Condizioni di vita molto difficili Rappresentanze 1998

1999 2000 2001

Abidjan

61 60 60 57

Abuja

0

0

0

42

Accra

56 65 64 57

Addis

Abeba

43 42 40 43

Algeri

43 43 46 50

Alma-Ata

46 44 42 43

Antananarivo

42 41 41 42

Baghdad

0

0

0

30

Beirut

54 54 56 57

Belgrado

54 34 39 43

Bombay

69 55 53 55

Dacca

60 46 43 42

Dakar

62 60 60 59

Damasco

55 54 53 54

Dar es Salaam

44

41

41

44

Gidda

53 56 55 54

Guatemala

58 57 58 60

Hanoi

54 49 48 52

Islamabad

63 62 59 60

Giacarta

65 59 56 59

Karachi

60 58 52 54

L'Avana

43 44 45 47

Pechino

61 60 59 60

Khartoum

33 33 32 31

Kiev

53 57 57 58

Kinshasa

36 43 36 37

Kuwait

55 62 64 59

La

Paz

62 62 60 62

Lagos

44 41 39 42

Maputo

39 39 40 39

Messico

71 68 59 59

Mosca

50 54 54 56

Nairobi

71 64 63 59

Nuova

Delhi

64 46 46 49

Port-au-Prince

40 46 44 44

Pristina

31 31 31 34

Riyadh

52 55 55 54

S.

Pietroburgo

52 52 55 56

Sarajevo

36 43 46 50

Shanghai

62 60 60 61

Personale federale

56

172.220.111.343.3 Condizioni di vita molto difficili Rappresentanze 1998

1999 2000 2001

Skopje

58 57 57 59

Tashkent

45 44 43 43

Tbilisi

0

0

0

32

Teheran

51 55 49 48

Tirana

53 52 52 53

Tripoli

40 39 45 46

Yaoundé

54 48 48 48

Condizioni di vita difficili Rappresentanze 1998

1999 2000 2001

Abu

Dhabi

64 71 70 71

Amman

65 65 67 68

Ankara

80 80 77 75

Asunción

72 72 71 71

Atene

85 80 77 77

Bangkok

66 67 66 67

Brasilia

73 73 73 72

Bratislava

73 72 73 75

Bucarest

67 68 71 69

Caracas

69 66 66 65

Città del Capo

82

83

80

80

Colombo

72 71 68 68

Dubai

64 72 71 73

Gerusalemme

Est

75 75 75 72

Harare

73 73 71 69

Il

Cairo

66 70 69 70

Istanbul

80 80 77 76

Johannesburg

79 80 78 80

Kingston

62 62 63 63

Kuala

Lumpur

83 80 76 80

Lima

62 67 67 69

Manila

76 74 70 70

Nicosia

83 81 80 79

Panmunjeom

69 69 66 66

Pretoria

79 80 78 80

Quito

71 70 66 68

Rabat

69 69 69 71

Riga

62 76 78 76

Rio de Janeiro

70

71

70

71

San

José

72 73 73 72

Santa Fé de Bogotà

63

66

64

63

Santiago del Cile

72

72

72

74

Ordinanza del DFAE

57

172.220.111.343.3 Condizioni di vita difficili Rappresentanze 1998

1999 2000 2001

Santo

Domingo

59 68 68 67

São

Paulo

72 73 71 71

Seoul

76 76 72 72

Sofia

71 72 72 71

Taipei

78 77 74 75

Tel

Aviv

79 82 80 79

Tunisi

78 78 76 77

Varsavia

78 80 80 79

Zagabria

67 68 70 71

Condizioni di vita normali Rappresentanze 1998

1999 2000 2001

Amburgo

98

98

97

97

Amsterdam

99

100

98

99

Atlanta

96

96

94

93

Barcellona

91

92

90

93

Berlino

95

96

97

98

Bonn

97

98

95

97

Bordeaux

96

98

97

97

Boston

92

93

92

93

Bruxelles

99

100

98

99

Budapest

82

85

87

88

Buenos Aires

84

85

83

83

Canberra

94

94

93

92

Chicago

92

91

90

92

Copenaghen

100 100 100 100

Dresda

95

96

86

89

Dublino

95

95

96

96

Düsseldorf

99

99

98

99

Francoforte

97

98

98

100

Genova

92

91

91

92

Helsinki

99

99

98

99

Hong Kong

83

84

83

84

Houston

90

89

87

88

L'Aia

99

100

98

99

Las Palmas G.C.

91

92

90

94

Lione

96

98

97

97

Lisbona

90

91

90

91

Londra

94

95

94

94

Los Angeles

89

88

87

90

Lubiana

0

0

0

83

Lussemburgo

99

99

98

99

Personale federale

58

172.220.111.343.3 Condizioni di vita normali Rappresentanze 1998

1999 2000 2001

Madrid

93

93

94

94

Manchester

91

92

91

93

Marsiglia

96

98

97

97

Melbourne

94

95

93

93

Milano

92

91

91

92

Monaco

99

100

99

100

Montevideo

84

85

85

85

Montreal

96

96

95

96

Mulhouse

96

98

97

97

Napoli

89

90

88

87

New York

92

92

90

91

Osaka

89

88

87

88

Oslo

98

99

98

99

Ottawa

96

96

95

96

Parigi

97

98

97

97

Praga

82

84

84

85

Roma

89

90

88

89

San Francisco

92

91

91

93

Singapore

94

94

93

94

Stoccarda

99

100

99

100

Stoccolma

97

98

97

99

Strasburgo

96

98

97

97

Sydney

94

94

93

94

Tokyo

90

90

89

90

Toronto

98

98

95

95

Vancouver

98

98

97

99

Venezia

92

91

91

92

Vienna

100

100

99

100

Washington

94

94

92

93

Wellington

93

92

91

92

Ordinanza del DFAE

59

172.220.111.343.3 Allegato 2152

(art. 27 e 34)

Assegnazione alle fasce di funzione e alle classi di stipendio nei servizi di carriera A Servizio

diplomatico

A1

Fascia di funzione 1 Dopo aver superato il concorso d'ammissione per il servizio diplomatico: Compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale o presso una rappresentanza e nel settore della gestione delle risorse diplomatiche alla centrale. A1.1

Terzo segretario di ambasciata Collaboratore diplomatico classe di stipendio 20 Impiegati del servizio diplomatico che hanno superato il concorso d'ammissione per il servizio diplomatico e ai quali sono affidati, per la prima volta, compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici, conformemente alla loro formazione.

A1.2

Secondo segretario di ambasciata Collaboratore diplomatico classe di stipendio 22 Impiegati del servizio diplomatico che, dopo un'attività di almeno due anni e otto mesi nella classe di stipendio 20, adempiono autonomamente e in modo efficiente compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici.

A1.3

Primo segretario di ambasciata Collaboratore diplomatico classe di stipendio 24 Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 22, hanno acquisito una vasta esperienza professionale e ai quali è affidato l'adempimento in modo autonomo di compiti specializzati impegnativi nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici.

152 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFAE del 28 set. 2005 (RU 2005 4703). Aggiornato dal n. II dell'O del DFAE del 7 apr. 2008 (RU 2008 1655).

Personale federale

60

172.220.111.343.3 A2

Fascia di funzione 2 Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: Compiti dirigenziali di medio livello nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale o presso una rappresentanza e nel settore della gestione delle risorse diplomatiche alla centrale.

Compiti specializzati altamente qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale, in rappresentanze multilaterali o rappresentanze secondo il numero A6.1.
A2.1 Consigliere di

ambasciata

Caposezione Aggiunto diplomatico classe di stipendio 26 Impiegati del servizio diplomatico incaricati, dopo almeno un'attività triennale nella classe di stipendio 24, di adempiere compiti di media responsabilità a livello dirigenziale nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici oppure, in determinati casi, compiti specializzati altamente qualificati per le loro conoscenze specialistiche in campo politico, economico, culturale o altro nel settore della tutela degli interessi.

Sono annoverati gli impiegati che: esercitano la funzione di sostituto del capomissione,

dirigono un'importante unità organizzativa con compiti di tutela degli interessi diplomatici di una missione,

- adempiono autonomamente compiti specializzati altamente qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici alla centrale, in rappresentanze multilaterali o in rappresentanze secondo il numero A6.1, assumono la direzione di un'importante sezione incaricata di compiti di tutela degli interessi diplomatici o di un'unità organizzativa equivalente alla centrale,

esercitano la funzione di sostituti del capo di un'importante sezione incaricata di compiti di tutela degli interessi diplomatici o di un'unità organizzativa equivalente alla centrale,

in casi particolari esercitano la funzione di sostituti del capo di una rappresentanza consolare.

Ordinanza del DFAE

61

172.220.111.343.3 A2.2 Consigliere di

ambasciata

Caposezione Aggiunto diplomatico classe di stipendio 28 Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 26: si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti secondo il numero A2.1,

assumono, in determinati casi, la direzione di una rappresentanza consolare o la direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo.

A2.3 Consigliere di

ambasciata

Caposezione Consigliere diplomatico classe di stipendio 30 Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe 28, sono di regola considerati candidati a più alte funzioni di direzione per personalità, conoscenze professionali ed esperienza nonché competenza sociale e dirigenziale.

A2.4

Consigliere di ambasciata classe di stipendio 30 con indennità di funzione Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 30, sono considerati candidati a più alte funzioni di direzione per personalità, conoscenze professionali ed esperienza nonché competenza sociale e dirigenziale e sono impiegati quali primi collaboratori nelle seguenti missioni: Berlino, Missione di Bruxelles, Missione ONU di Ginevra, Londra, Mosca, New York ONU, Parigi, Pechino, Roma, Tokyo, Vienna (bil.), Washington.

A3

Fascia di funzione 3 Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: Direzione di piccole rappresentanze diplomatiche o alti compiti dirigenziali nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici o della gestione delle risorse alla centrale. A3.1 Capomissione Capodivisione Vicedirettore classe di stipendio 32 Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un'attività almeno triennale nella classe di stipendio 30, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro:

Personale federale

62

172.220.111.343.3 direzione di una delle missioni seguenti: Abu Dhabi, Bratislava, CG HongKong, Kuwait, Ljubljana, Montevideo, Parigi UNESCO, Pristina, Tripoli, Wellington,

funzioni alla centrale: vicedirettore DRE, vicedirettore DDIP.

A4

Fascia di funzione 4 Direzione di piccole rappresentanze diplomatiche con numerosi accreditamenti collaterali o compiti prioritari di politica estera particolarmente importanti per la Svizzera e alti compiti dirigenziali nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici o della gestione delle risorse alla centrale. A4.1 Capomissione Capodivisione Direttore supplente classe di stipendio 33 Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un'attività almeno triennale nella classe di stipendio 32, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: direzione di una delle missioni seguenti: Abuja, Addis-Abeba, Accra, Algeri, Amman, Beirut, Bogotà, Colombo, Dakar, Damasco, Dar es Salam, Dhaka, Dublino, Guatemala, Hanoi, Harare, L'Avana, Kinshasa, Kuala Lumpur, Lima, Lussemburgo, Manila, Maputo, Quito, Rabat, Riga, San José, Santiago, Sarajevo, Singapore, Skopje, Tashkent, Tiflis, Tirana, Tunisi, Zagabria,

- funzioni alla centrale: direttore supplente DRE, direttore supplente DDIP, capo del protocollo, capo CAP, ambasciatore gestione dei conflitti, capo PRS, capo CIPS, Disarmo Ginevra, Centro per la politica di sicurezza Ginevra, Centro per lo sminamento umanitario Ginevra, segretario generale supplente.

A5

Fascia di funzione 5 Direzione di grandi rappresentanze diplomatiche con un ampio spettro di attività di politica estera rilevanti per la Svizzera o altissimi compiti dirigenziali nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici e della gestione delle risorse alla centrale. A5.1 Capomissione Capodivisione Direttore supplente classe di stipendio 34 Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un'attività almeno triennale nella classe di stipendio 33, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: direzione di una delle missioni seguenti: Abidjan, Ankara, Atene, Bangkok, Belgrado, Brasilia, Bruxelles (bil./NATO), Budapest, Buenos Aires, Bucarest, Canberra, Caracas, Copenaghen, Giacarta, Helsinki, Il Cairo, Islama-

Ordinanza del DFAE

63

172.220.111.343.3 bad, Kiev, L'Aia, Lisbona, Madrid, Messico, Nairobi (bil./ONU), CG New York, Nuova Delhi, Oslo, Ottawa, Parigi OCSE, Praga, Pretoria, Riad, Seul, Sofia, Stoccolma, Strasburgo CE, Teheran, Tel Aviv, Varsavia, Vienna (OSCE /ONU), funzioni alla centrale: capo DP I, capo DP II Africa, capo DP II America, capo DP II Asia, capo DP III, capo DP IV, capo DP V, capo DP VI, capo dell'ispettorato diplomatico.

A6

Fascia di funzione 6 Direzione delle rappresentanze diplomatiche più grandi con un ampio spettro di attività di politica estera rilevanti per la Svizzera. A6.1

Capomissione classe di stipendio 34 con indennità di funzione Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un'attività almeno triennale nella classe di stipendio 34, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro:direzione di una delle missioni seguenti: Berlino, Missione di Bruxelles, Ginevra Missione ONU, Londra, Mosca, New York ONU, Parigi, Pechino, Roma, Tokyo, Vienna (bil.), Washington,

funzioni alla centrale: capo BI

B Servizio

consolare

B1

Fascia di funzione 1 Dopo aver superato il concorso d'ammissione per il servizio consolare: Compiti specializzati presso una rappresentanza o alla centrale.

Direzione di un servizio consolare importante di una grande cancelleria o di un importante servizio amministrativo alla centrale.

Supplente nella gestione delle attività presso una rappresentanza o supplente nella gestione amministrativa alla centrale.
B1.1

Segretario di consolato Collaboratore consolare classe di stipendio 12 Impiegati del servizio consolare che hanno superato il concorso d'ammissione per il servizio consolare e ai quali, per la prima volta, sono affidati compiti specializzati nell'ambito dei servizi consolari e dell'amministrazione o in settori analoghi, conformemente alla loro formazione.

Personale federale

64

172.220.111.343.3 B1.2

Segretario di consolato Collaboratore consolare classe di stipendio 14 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno due anni e tre mesi nella classe di stipendio 12, hanno acquisito conoscenze approfondite nel settore dei servizi consolari e dell'amministrazione o in settori analoghi e svolgono in modo autonomo i compiti specializzati corrispondenti.

B1.3

Segretario di consolato Collaboratore consolare classe di stipendio 16 Impiegati del servizio consolare ai quali, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 14, è affidata un'ampia gamma di compiti specializzati nell'ambito dei servizi consolari e dell'amministrazione o in settori analoghi, che svolgono in modo autonomo.

B1.4 Viceconsole Collaboratore consolare classe di stipendio 18 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 16: si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso delle responsabilità e competenze sociali nell'adempimento di compiti secondo il numero B1.3,

fungono da sostituti nella direzione di una cancelleria o assumono la supplenza di un servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga alla centrale,

assumono la direzione di un importante servizio consolare di una grande cancelleria o di un importante servizio amministrativo alla centrale.

B1.5 Viceconsole Collaboratore consolare classe di stipendio 20 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18: si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso delle responsabilità e competenze sociali nell'adempimento in modo autonomo di una vasta gamma di impegnativi compiti specializzati nell'ambito dei servizi consolari e dell'amministrazione o in settori analoghi,

- si sono distinti fungendo da sostituti nella direzione di una cancelleria, da sostituti nella direzione di un servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga alla centrale o nella direzione di un importante servizio consolare di una grande cancelleria o di un importante servizio amministrativo alla centrale.

Ordinanza del DFAE

65

172.220.111.343.3 B2

Fascia di funzione 2 Dopo aver superato il concorso d'ammissione per il servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, o dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: Gestione delle attività presso una rappresentanza o direzione amministrativa alla centrale.

Supplente nella gestione delle attività presso una grande cancelleria o supplente nella direzione amministrativa di un importante servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga alla centrale.

Direzione di un importante servizio consolare presso una cancelleria molto grande.

In determinati casi: compiti specializzati qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici o in altri settori alla centrale o presso le rappresentanze.

Si considerano rappresentanze con una grande cancelleria: Atene, Bangkok, Berlino, Buenos Aires, Giacarta, Il Cairo, Lione, Madrid, Manila, New York CG, Nuova Delhi, Pechino, Roma, Tel Aviv, Tokio, Vienna.

Si considerano rappresentanze con una cancelleria molto grande: Londra, Mosca, Parigi, Washington.
B2.1 Console

Collaboratore consolare classe di stipendio 20 Impiegati del servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, che hanno superato il concorso d'ammissione per questo settore e impiegati del servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione, che hanno svolto un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18, e che: assumono la direzione di una cancelleria,

fungono da sostituti nella direzione di una grande cancelleria o assumono la direzione di un importante servizio consolare in una cancelleria molto grande,

- assumono alla centrale la direzione di un servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga o fungono da sostituti nella direzione di un importante servizio amministrativo o di un'unità organizzativa analoga, - in determinati casi, svolgono compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici o in altri settori alla centrale o presso le rappresentanze.

B2.2 Console Collaboratore consolare classe di stipendio 22 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 20:

Personale federale

66

172.220.111.343.3 hanno acquisito un'ampia esperienza nello svolgere i compiti conformemente al numero B2.1,

- assumono, in casi particolari e sulla base della loro riconosciuta attitudine generale alla tutela degli interessi diplomatici, compiti simili a quelli degli impiegati di cui al numero A1.2.

B2.3 Console Collaboratore consolare classe di stipendio 24 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 22: si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso di responsabilità e competenze sociali nello svolgere i compiti conformemente al numero B2.1,

- assumono, in casi particolari e sulla base della loro riconosciuta attitudine generale alla tutela degli interessi diplomatici, compiti simili a quelli degli impiegati di cui al numero A1.3.

B3

Fascia di funzione 3 Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: Direzione di una rappresentanza consolare o direzione ad interim di una missione.

Compiti dirigenziali di livello medio nel settore della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro presso una rappresentanza o alla centrale. Direzione delle attività presso rappresentanze grandi e molto grandi e compiti dirigenziali di alto livello alla centrale.

Supplenza nella direzione di una rappresentanza diplomatica o consolare oppure supplenza nella gestione delle attività presso una rappresentanza molto grande oppure supplenza di un'importante unità organizzativa alla centrale.

In determinati casi: compiti specializzati altamente qualificati nel settore della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale, presso rappresentanze multilaterali o rappresentanze conformemente al numero A6.1.
B3.1 Console

Caposezione Aggiunto diplomatico classe di stipendio 26 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 24: esercitano la funzione di sostituto del capo di una rappresentanza consolare o la supplenza nella direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo,

Ordinanza del DFAE

67

172.220.111.343.3 assumono la direzione di una grande cancelleria,

fungono da sostituti nella direzione di una delle più grandi cancellerie,

assumono alla centrale la direzione di una sezione o di un'unità organizzativa analoga oppure la supplenza nella direzione di un'importante sezione incaricata della tutela degli interessi consolari o di un'unità organizzativa di importanza analoga o la supplenza di una divisione o di un'unità organizzativa analoga,

- hanno dimostrato la loro attitudine generale alla tutela degli interessi e assumono compiti simili a quelli degli impiegati di cui al numero A2.1 presso le rappresentanze o alla centrale.

B3.2 Console generale

Console Capodivisione Caposezione Aggiunto diplomatico classe di stipendio 28 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 26: sono incaricati della direzione di una rappresentanza consolare o della direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo,

assumono la direzione di una cancelleria molto grande,

assumono alla centrale la direzione di una divisione o di un'unità organizzativa analoga o la direzione di un'importante sezione incaricata della tutela degli interessi consolari o di un'unità organizzativa analoga,

svolgono presso le rappresentanze o alla centrale compiti di tutela degli interessi diplomatici simili a quelli degli impiegati di cui al numero A2.1 e si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso di responsabilità e competenze sociali.

B3.3 Console generale

Console Capodivisione Caposezione classe di stipendio 30 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 28, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso di responsabilità e competenze sociali nell'adempimento di compiti conformemente al numero B3.2.

Personale federale

68

172.220.111.343.3 C

Servizio di segreteria e specializzato C1

Classe di funzione 1 Compiti facili di segretariato e/o di cancelleria. C1.1

Segretario amministrativo classe di stipendio 7 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato ai quali sono affidati compiti di segretariato corrispondenti alla loro formazione.

C1.2

Segretario amministrativo classe di stipendio 10 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che dispongono di ampie conoscenze in materia di segretariato e lavorano in modo autonomo.

Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 7, hanno acquisito ampie conoscenze di segretariato e lavorano in modo autonomo.

C1.3

Segretario amministrativo classe di stipendio 12 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che dispongono di almeno sei anni di esperienza professionale e ai quali possono essere affidati in modo autonomo compiti di segretariato più impegnativi e eventualmente semplici lavori di cancelleria o lavori equivalenti. Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 10 assolvono in modo autonomo anche compiti di segretariato più impegnativi da sbrigare e/o svolgono semplici lavori di cancelleria o lavori equivalenti.

C1.4

Segretario amministrativo classe di stipendio 13 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 12, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti conformemente al numero C1.3.

C2

Classe di funzione 2 Compiti di assistenza e compiti impegnativi di segretariato.

Compiti di specialista nei settori della tutela degli interessi, dei servizi consolari oppure in settori analoghi.

Ordinanza del DFAE

69

172.220.111.343.3 C2.1

Team assistant classe di stipendio 14 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato con almeno 10 anni di esperienza professionale, o Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nelle classi di stipendio 12 o 13, eseguono in modo autonomo compiti di assistenza o compiti impegnativi di segretariato per capimissione e capiposto o per titolari di funzioni analoghe alla centrale,

lavori di assistenza o lavori impegnativi di segretariato svolti in modo autonomo per supplenti di capimissione o per titolari di funzioni analoghe alla centrale,

o che svolgono semplici compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi o dei servizi consolari oppure in settori analoghi.

C2.2

Team assistant classe di stipendio 15 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 14, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti conformemente al numero C2.1.

C2.3

Team assistant classe di stipendio 16 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nelle classi di stipendio 14 o 15, svolgono in modo autonomo compiti impegnativi di segretariato o compiti di assistenza per capimissione o per titolari di funzioni equivalenti alla centrale, oppure svolgono importanti compiti specializzati nel settore della tutela degli interessi, dei servizi consolari o in settori analoghi.

C2.4

Team assistant classe di stipendio 17 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 16, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti conformemente al numero C2.3.

C3

Classe di funzione 3 Assunzione, in modo autonomo, di compiti impegnativi specializzati nell'ambito della tutela degli interessi o dei servizi consolari o in settori analoghi.

Personale federale

70

172.220.111.343.3 C3.1

Impiegato specialista classe di stipendio 18 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 16 o 17, svolgono in modo autonomo impegnativi compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi o dei servizi consolari o in settori analoghi. C3.2 Impiegato specialista classe di stipendio 19 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento dei compiti conformemente al numero C3.1.

C3.3

Impiegato specialista classe di stipendio 20 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno due anni nelle classi di stipendio 18 o 19, svolgono in modo autonomo difficili compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi.

C3.4

Impiegato specialista classe di stipendio 21 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 20, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento dei compiti conformemente al numero C3.3.

C3.5

Impiegato specialista classe di stipendio 22 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno tre anni nelle classi di stipendio 20 o 21, svolgono in modo autonomo compiti specializzati particolarmente difficili nell'ambito della tutela degli interessi.

C3.6

Impiegato specialista classe di stipendio 23 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe di stipendio 22, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento dei compiti conformemente al numero C3.5.

Ordinanza del DFAE

71

172.220.111.343.3 Allegato 3

(art. 60)

Congedo pagato all'estero Motivo

Più precisamente

Diritto a

Osservazioni

Decessi Decesso

del

coniuge,

del convivente, di un genitore o di un figlio 3 giorni

Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di

al massimo due giorni.

Malattia grave e

improvvisa di un

membro della

famiglia o di una

persona di

accompagnamento

Per la cura di un membro della famiglia col-

pito improvvisamente da una malattia grave o vittima di un infortunio Fino a 2 giorni

per ogni evento

Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo quatto giorni.

Famiglie monoparentali con

luogo di servizio

all'estero

Disbrigo di affari inderogabili (ad es. accom-

pagnamento dei figli dal medico, a scuola, ecc.) Fino a 5 giorni

per anno civile

.

Trasloco con

cambiamento del

luogo di servizio

all'interno dello

stesso Paese (trasferimento in

Svizzera o

all'estero)

Sistemazione degli

affari personali e preparazione della partenza

per il nuovo luogo di servizio

2 giorni

Ricerca di un nuovo alloggio

Fino a 3 giorni

Sopralluogo

dell'abitazione di servizio asse-

gnata

Fino a 1 giorno

Trasloco in un'abitazione o in una camera

ammobiliate in seguito ad avvenuto trasferimento

1 giorno

Trasloco in un'abitazione o in una camera

non ammobiliate se il trasloco avviene entro due anni

2 giorni

Trasloco in occasione del trasfe-

rimento in un

altro Paese

Sistemazione degli

affari personali e preparazione della partenza

Fino a 3 giorni

Ricerca di un nuovo alloggio

Fino a 3 giorni

Personale federale

72

172.220.111.343.3 Motivo

Più precisamente

Diritto a

Osservazioni

Sopralluogo

dell'abitazione di

servizio assegnata

Fino a 1 giorno

Trasloco in un'abitazione o in una camera

ammobiliate

1 giorno

Trasloco in un'abitazione o in una camera

non ammobiliate

3 giorni

Deposito e ritiro dei mobili ed effetti

traslocati in Svizzera Fino a 2 giorni

Partecipazione a

concorsi di

ammissione

Partecipazione a

concorsi di ammissione Per la durata del

concorso di

ammissione

Per impiegati il cui luogo di servizio è all'estero la durata del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo due giorni.

Trasferimento con

l'auto

Viaggio di trasferimento con l'auto

Da 1 a 3 giorni

Impiegati che si servono dell'auto per il trasferimento.

Ordinanza del DFAE

73

172.220.111.343.3 Allegato 4153

(art. 106 e 121)

Importi forfettari per attività di pubbliche relazioni Ammontare delle indennità forfettarie Classe di funzione

Impiegato

Supplemento per persone di accompagnamento

Capi delle

rappresentanze

Importi

forfettari

ridotti

Importi forfettari

totali

(con inviti a casa) Importi

forfettari

ridotti

Importi forfettari

totali

(con inviti a casa) 1 - cat. I

24 438

4 072

14 762

1 - cat. II

21 250

4 072

12 726

1 - cat. III

19 125

3 563

11 199

1 - cat. IV

17 532

3 563

10 181

Collaboratori

2

20 558

35 594

3 563

11 199

3

17 850

31 250

3 563

10 690

4

16 314

27 626

3 563

10 181

5

13 573

23 305

3 054

9 672

6

12 153

19 657

3 054

9 163

7

11 878

18 595

3 054

8 654

8

10 272

16 468

2 545

8 145

9

9 558

14 875

2 545

7 636

10

8 562

12 749

2 545

7 127

11

7 864

10 625

2 545

6 108

12

6 534

8 500

2 545

5 090

13

5 206

6 375

2 545

4 072

153 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703).

Personale federale

74

172.220.111.343.3 Allegato 5

(art. 110)

Adeguamento al potere d'acquisto Indice comparativo
L'adeguamento al potere d'acquisto (APA) da applicare dipende dall'indice comparativo calcolato in base a una verifica dei prezzi e a un calcolo continuamente aggiornato. L'APA è stabilito come segue: Indice

APA determinante

75.1*

- 80.0

-20

80.1

- 85.0

-15

85.1

- 90.0

-10

90.1

- 95.0

- 5

95.1

- 102,4

0

102,5

- 107,4

+5

107,5112,4

+10

112,5117.4* +15

*

Per indici comparativi inferiori o superiori secondo lo stesso modello.

Non esiste alcuna limitazione né verso il basso né verso l'alto.