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1

Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) del 21 agosto 2008 (Stato 1° giugno 2010) Approvata il 24 settembre 2008 dalla Commissione federale delle banche1 La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (Commissione), visti gli articoli 23, 28, 29 capoverso 3, 30 capoverso 2, 31 capoversi 3 e 5, 32
capoverso 2 e 33a della legge del 24 marzo 19952 sulle borse (LBVM), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo (art. 1 e 28 lett. c LBVM) L'ordinanza ha per scopo di assicurare la lealtà e la trasparenza delle offerte pubbliche di acquisto nonché la parità di trattamento degli investitori.


Art. 2

Definizioni (art. 2 lett. a ed e LBVM) Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: a. titoli di partecipazione: azioni, buoni di partecipazione e buoni di godimento;

b. strumenti finanziari: strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 25 ottobre 20083 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (OBVMFINMA).


Art. 3

Compito (art. 23 cpv. 3, 32 cpv. 2 e 33a cpv. 1 LBVM) 1

La Commissione sorveglia di volta in volta l'osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto (offerte).

2

Le sue deliberazioni hanno la forma di decisione.

RU 2008 5277 1

Ora: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

2 RS

954.1

3 RS

954.193

954.195.1

Borse e commercio di valori mobiliari 2

954.195.1


Art. 4

Deroghe (art. 28 LBVM)

1

La Commissione può, d'ufficio o su domanda, autorizzare deroghe a talune disposizioni della presente ordinanza, sempre che interessi preponderanti lo giustifichino.

2

In particolare può esonerare l'offerente dall'osservanza di singole disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto, se la sua offerta riguarda propri titoli di partecipazione e se: a. la parità di trattamento, la trasparenza, la lealtà e la buona fede sono assicurate; e

b. non esistono sospetti di un'elusione della LBVM o di altre disposizioni legali.

Capitolo 2: Annuncio preliminare dell'offerta

Art. 5

Principio e contenuto (art. 28 lett. a LBVM) 1

L'offerente può annunciare un'offerta prima della pubblicazione del prospetto dell'offerta.

2

L'annuncio preliminare contiene le seguenti indicazioni: a. la ragione sociale e la sede dell'offerente; b. la ragione sociale e la sede della società mirata; c. i titoli di partecipazione e gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta; d. il prezzo dell'offerta; e. i termini per la pubblicazione dell'offerta e la durata dell'offerta; f.

le eventuali condizioni cui è subordinata l'offerta.


Art. 6

Pubblicazione (art. 28 lett. a LBVM) 1

L'annuncio preliminare deve essere redatto in lingua tedesca e francese e diffuso a livello nazionale, pubblicandolo in almeno un giornale di lingua tedesca e in uno di lingua francese.

2

L'annuncio preliminare deve essere trasmesso alla Commissione e ad almeno due dei principali media elettronici che diffondono informazioni borsistiche (fornitore di informazioni).

3

L'annuncio preliminare deve essere trasmesso almeno 90 minuti prima dell'inizio delle contrattazioni o dopo la fine delle contrattazioni della borsa presso la quale sono quotati i titoli di partecipazione della società mirata.

4

La Commissione pubblica l'annuncio preliminare sul suo sito Internet.

Ordinanza commissionale OPA 3

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5

Unitamente all'annuncio preliminare bisogna comunicare alla Commissione il nome del rappresentante della società in Svizzera.


Art. 7

Effetti (art. 28 lett. a LBVM) 1

Entro le sei settimane che seguono l'annuncio preliminare, l'offerente deve pubblicare un prospetto dell'offerta che soddisfi le condizioni di tale annuncio. Sempre che interessi preponderanti lo giustifichino, la Commissione può prorogare questo termine, segnatamente quando l'offerente deve ottenere un'autorizzazione da parte di un'autorità, in particolare da un'autorità in materia di concorrenza.

2

Il prospetto dell'offerta può essere modificato rispetto all'annuncio preliminare solo se le modifiche sono nel complesso favorevoli ai destinatari (ad es. aumento del prezzo dell'offerta, soppressione di condizioni).

3

Il momento dell'annuncio preliminare è determinante per: a. il calcolo del prezzo minimo (art. 32 LBVM; art. 9 cpv. 6 della presente ordinanza);

b. l'obbligo di dichiarazione delle transazioni (art. 31 LBVM; art. 38-43 della presente ordinanza);

c. i provvedimenti di difesa della società mirata (art. 29 cpv. 2 e 3 LBVM; art. 35-37 della presente ordinanza); d. l'obbligo dell'offerente di osservare il Best Price Rule (art. 10); e. il calcolo del termine secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera g.


Art. 8

Momento determinante

(art. 28 lett. a LBVM) 1

L'annuncio preliminare esplica gli effetti giuridici di cui all'articolo 7 di principio al momento della sua pubblicazione nei giornali.

2

L'annuncio preliminare esplica questi effetti giuridici già al momento della sua notificazione alla Commissione e al fornitore di informazioni, se la sua pubblicazione nei giornali avviene nei tre giorni di borsa successivi.

Capitolo 3: Offerta

Art. 9

Principio della parità di trattamento (art. 24 cpv. 2 e 28 lett. c LBVM) 1

Il principio della parità di trattamento si applica a tutte le categorie di titoli di partecipazione e a tutti gli strumenti finanziari cui l'offerta si riferisce.

2

L'offerta deve estendersi a tutte le categorie di titoli di partecipazione quotati della società mirata. Se l'offerta si estende inoltre a titoli di partecipazione non quotati della società mirata o a strumenti finanziari, il principio della parità di trattamento si applica anche ad essi.

Borse e commercio di valori mobiliari 4

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3

L'offerente deve badare che sia garantito un adeguato rapporto tra i prezzi offerti per i differenti titoli di partecipazione e strumenti finanziari.

4

L'offerta deve estendersi anche a titoli di partecipazione provenienti da strumenti finanziari fino alla fine del termine suppletivo (art. 14 cpv. 5), ma non necessariamente agli strumenti finanziari stessi.

5

Se l'offerta riguarda titoli di partecipazione il cui acquisto non esigerebbe l'obbligo di sottoporre un'offerta, l'offerente può fissare liberamente il prezzo dell'offerta. Al riguardo deve badare che sia garantito un adeguato rapporto tra i prezzi offerti per i differenti titoli di partecipazione e strumenti finanziari. Se non può soddisfare tutte le dichiarazioni di accettazione, l'offerente le deve prendere in considerazione proporzionalmente.

6

Se riguarda i titoli di partecipazione il cui acquisto esigerebbe l'obbligo di sottoporre un'offerta, l'offerta deve estendersi a tutti i titoli di partecipazione quotati della società mirata. Il prezzo dell'offerta deve essere conforme alle regole sull'offerta obbligatoria.


Art. 10

Best Price Rule (art. 24 cpv. 2 e 28 lett. c LBVM) 1

Se, dalla pubblicazione dell'offerta fino a sei mesi dopo la scadenza del termine suppletivo, l'offerente acquista titoli di partecipazione della società mirata a un prezzo superiore a quello dell'offerta, deve estendere tale prezzo a tutti i destinatari dell'offerta (Best Price Rule).

2

Il Best Price Rule si applica anche all'acquisto di strumenti finanziari e a offerte riguardanti strumenti finanziari.


Art. 11

Operazioni effettuate d'intesa o come gruppi organizzati (art. 24 cpv. 3 e 28 lett. f LBVM) 1

Alle persone che, in vista di un'offerta, agiscono d'intesa o come gruppo organizzato con l'offerente si applica per analogia l'articolo 10 capoversi 1 e 2 OBVMFINMA4.

2

Non si presume che il rappresentante dell'offerente agisca d'intesa o in un gruppo organizzato con l'offerente.


Art. 12

Obblighi delle persone che collaborano con l'offerente (art. 24 cpv. 3 e 28 lett. f LBVM) 1

Le persone che collaborano con l'offerente conformemente all'articolo 11 devono rispettare:

a. le norme in materia di trasparenza (art. 23); b. le norme concernenti la parità di trattamento, in particolare il Best Price Rule (art. 10);

4 RS

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c. le norme di lealtà (art. 13 cpv. 1); d. le regole concernenti l'obbligo di dichiarazione delle transazioni (capitolo 8).

2

Salvo avviso contrario nell'offerta, le persone che collaborano con l'offerente non sono tenute a pagare il prezzo dell'offerta.

3

Le partecipazioni alla società mirata delle persone che collaborano con l'offerente vengono cumulate alla partecipazione dell'offerente (art. 19 cpv. 1 lett. f e g, 44 cpv. 3 e 47).


Art. 13

Condizioni dell'offerta

(art. 28 lett. b LBVM) 1

In caso di interesse giustificato da parte dell'offerente, l'offerta può essere subordinata a condizioni. Alle offerte obbligatorie si applica l'articolo 36 OBVMFINMA5.

2

In linea di massima, l'offerta può essere subordinata solo a condizioni sulla cui realizzazione l'offerente stesso non può esercitare un'influenza determinante.

3

Se per la natura delle condizioni deve contribuire al loro compimento, l'offerente deve prendere tutte le misure ragionevoli affinché le condizioni si realizzino.

4

L'offerente può rinunciare, in ogni momento, a singole o a tutte le condizioni.

L'esecuzione dell'offerta comporta la rinuncia a tutte le condizioni ancora in sospeso. 5 In linea di massima, al momento della pubblicazione dell'esito intermedio (art. 44 cpv. 2), l'offerente deve constatare: a. che le condizioni dell'offerta sono adempiute; o b. che egli rinuncia a una o più condizioni.

6

Egli può sospendere questa constatazione fino all'esecuzione dell'offerta, a condizione che:

a. dimostri l'esistenza di un interesse preponderante; e b. la Commissione approvi la sospensione.


Art. 14

Durata dell'offerta

(art. 27 cpv. 2 e 28 lett. e LBVM) 1

L'offerta può essere accettata solo dopo un termine di carenza.

2

Di regola il termine di carenza è di dieci giorni di borsa a decorrere dalla pubblicazione del prospetto dell'offerta e può essere prolungato o ridotto dalla Commissione.

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L'offerta deve restare aperta almeno 20 giorni di borsa. Su richiesta dell'offerente questo termine è ridotto fino a dieci giorni di borsa se: a. prima della pubblicazione dell'offerta l'offerente detiene la maggioranza dei diritti di voto della società mirata; e b. il rapporto del consiglio di amministrazione della società mirata è pubblicato nel prospetto dell'offerta.

4

L'offerta può restare aperta al massimo durante 40 giorni di borsa. Un termine di offerta più breve può essere prolungato fino a 40 giorni di borsa, se l'offerente si è riservato questa facoltà nell'offerta. Per un prolungamento oltre 40 giorni di borsa è necessaria l'approvazione della Commissione. La Commissione può adeguare lo scadenzario di un'offerta, se interessi preponderanti lo giustificano.

5

Se l'offerta ha un esito positivo, l'offerente deve concedere il diritto di accettarla successivamente durante dieci giorni di borsa dopo la pubblicazione dell'esito intermedio (termine suppletivo). Ciò vale anche in caso di offerta incondizionata.

6

Di regola l'esecuzione dell'offerta deve avere luogo al più tardi il decimo giorno di borsa dopo lo spirare del termine suppletivo. Se l'offerta rimane subordinata a condizioni (art. 13 cpv. 5), previa approvazione della Commissione, l'offerta può essere sospesa. Il momento dell'esecuzione dell'offerta deve essere indicato nel prospetto dell'offerta.


Art. 15

Modifica dell'offerta

(art. 28 lett. e LBVM) 1

Un'offerta pubblicata può essere modificata solo se questa modifica è globalmente favorevole ai destinatari (ad es. aumento del prezzo dell'offerta, soppressione di condizioni).

2

L'articolo 18 capoversi 1 e 3 si applica alla pubblicazione della modifica dell'offerta.

3

La modifica deve essere pubblicata al più tardi l'ultimo giorno di borsa del termine dell'offerta che precede l'apertura della borsa.

4

Tuttavia, se la modifica è pubblicata meno di dieci giorni di borsa prima dello spirare dell'offerta, il termine dell'offerta è prolungato in modo che dal momento della pubblicazione della modifica l'offerta resti aperta ancora dieci giorni di borsa.

Entrambi i termini vengono ridotti a cinque giorni di borsa, se il rapporto del consiglio di amministrazione della società mirata è pubblicato con la modifica.


Art. 16

Termine di recesso in caso di offerta vietata (art. 26 e 28 lett. b LBVM) Se un'offerta è vietata, il destinatario dell'offerta può, entro il termine di un anno dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato, recedere per scritto dal contratto o annullare una vendita già eseguita.

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Capitolo 4: Prospetto dell'offerta Sezione 1: In generale

Art. 17

Principi (art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1

Il prospetto dell'offerta contiene tutte le informazioni necessarie per permettere ai destinatari dell'offerta di decidere con cognizione di causa.

2

Se nel corso dell'offerta viene a conoscenza di informazioni importanti per i destinatari dell'offerta, l'offerente deve completare il prospetto dell'offerta.

3

L'offerente deve sottoporre il prospetto ed eventuali aggiunte alla verifica della Commissione al più tardi il giorno della pubblicazione.


Art. 18

Pubblicazione dell'offerta

(art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1

Il prospetto dell'offerta nonché eventuali aggiunte devono essere redatti in lingua tedesca e francese e diffusi a livello nazionale, pubblicandoli in almeno un giornale di lingua tedesca e in uno di lingua francese.

2

In luogo del prospetto integrale dell'offerta, l'offerente può pubblicare un annuncio in almeno un giornale di lingua tedesca e in uno di lingua francese, purché contenga: a. le indicazioni secondo l'articolo 5 capoverso 2; b. le indicazioni secondo l'articolo 30 capoverso 3, purché il rapporto del consiglio di amministrazione sia contenuto nel prospetto dell'offerta;

c. l'indirizzo esatto del sito Internet attraverso cui è possibile accedere gratuitamente al prospetto integrale dell'offerta in lingua tedesca e francese nonché il luogo in cui è disponibile rapidamente e gratuitamente;

d. in caso di verifica preliminare dell'offerta (art. 59): il dispositivo della decisione della Commissione;

e. se del caso, le indicazioni secondo l'articolo 25 capoverso 2; f.

ulteriori indicazioni richieste dalla Commissione.

3

Il prospetto dell'offerta, l'annuncio dell'offerta e le eventuali aggiunte al prospetto dell'offerta devono inoltre essere trasmessi alla Commissione nonché ad almeno due fornitori d'informazioni. La loro notifica deve avvenire almeno 90 minuti prima o dopo l'inizio o la fine delle negoziazioni della borsa presso la quale sono quotati i titoli di partecipazione della società mirata. La Commissione pubblica il prospetto dell'offerta, l'annuncio dell'offerta nonché le eventuali aggiunte al prospetto dell'offerta sul suo sito Internet.

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Sezione 2: Contenuto

Art. 19

Informazioni sull'offerente

(art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1

Il prospetto dell'offerta contiene le seguenti informazioni: a. la ragione sociale, la sede, il capitale e l'attività principale dell'offerente; b. le generalità degli azionisti o dei gruppi di azionisti che detengono più del 3 per cento dei diritti di voto, nonché la percentuale della loro partecipazione; c. indicazioni sugli azionisti che controllano direttamente o indirettamente l'offerente;

d. indicazioni sulle persone che agiscono d'intesa con l'offerente (art. 11); e. il luogo in cui è ottenibile rapidamente e gratuitamente l'ultimo conto annuale pubblicato dall'offerente;

f. la partecipazione dell'offerente, quanto a diritti di voto e a capitale, alla società mirata, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano esercitabili o no;

g. il numero dei titoli di partecipazione della società mirata e degli strumenti finanziari riferiti a tali titoli acquistati o venduti dall'offerente nei dodici mesi precedenti l'offerta, con indicazione del prezzo più elevato degli acquisti.

2

Per le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere f e g, gli strumenti finanziari e le indicazioni secondo l'articolo 21 capoversi 2 e 3 OBVM-FINMA6 devono essere presentati separatamente.


Art. 20

Informazioni sul finanziamento dell'offerta (art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1

Il prospetto dell'offerta contiene le informazioni essenziali sul finanziamento dell'offerta nonché un'attestazione del controllore a conferma che l'offerente ha adottato le misure adeguate, affinché il giorno dell'esecuzione siano disponibili i mezzi finanziari necessari. 2 Se vengono offerti in permuta valori mobiliari non ancora disponibili, il controllore deve attestare che l'offerente ha preso tutte le misure necessarie, affinché tali valori siano disponibili il giorno dell'esecuzione.


Art. 21

Informazioni sull'oggetto e sul prezzo dell'offerta (art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1

Il prospetto dell'offerta contiene dati riguardanti il capitale della società mirata e indica i titoli di partecipazione nonché gli strumenti finanziari che sono oggetto dell'offerta; in caso di offerta parziale, esso indica anche il numero massimo di titoli di partecipazione e strumenti finanziari che dovrebbero essere acquistati.

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2

Il prospetto indica il prezzo offerto per titolo di partecipazione e strumento finanziario, oppure, in caso di un'offerta pubblica di permuta, il tasso di conversione.


Art. 22

Offerta concernente diverse categorie di titoli di partecipazione e strumenti finanziari (art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1

Il prospetto dell'offerta precisa come sono stati stabiliti i rapporti tra i prezzi e il tasso di conversione delle diverse categorie di titoli di partecipazione e strumenti finanziari.

2

Il controllore deve attestare l'adeguatezza di questi rapporti.


Art. 23

Informazioni sulla società mirata (art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1

Il prospetto dell'offerta contiene indicazioni su: a. le intenzioni di principio dell'offerente in merito alla società mirata; b. gli accordi tra l'offerente e la società mirata, i suoi organi e i suoi azionisti.

2

L'offerente deve confermare nel prospetto dell'offerta che la società mirata non gli ha comunicato, né direttamente né indirettamente, informazioni riservate su sé stessa che potrebbero influenzare in modo determinante la decisione dei destinatari.


Art. 24

Informazioni supplementari in caso di offerte pubbliche di permuta (art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1

Il prospetto dell'offerta descrive i diritti legati ai valori mobiliari offerti in permuta, segnatamente i diritti societari, i diritti finanziari e la trasferibilità dei valori mobiliari.

2

Se i valori mobiliari offerti in permuta sono quotati in borsa, il prospetto dell'offerta contiene almeno le seguenti indicazioni: a. luogo della quotazione; b. eventuali intenzioni dell'offerente di dequotare i valori mobiliari e i principi della procedura;

c. valori soglia per la pubblicazione delle partecipazioni; d. gli azionisti importanti, purché l'offerente ne sia a conoscenza; e. valori soglia per cui subentra l'obbligo di presentare un'offerta; f.

evoluzione dei corsi dei valori mobiliari offerti in permuta durante gli ultimi tre anni.

3

Il prospetto dell'offerta indica ove possono essere ottenuti rapidamente e gratuitamente gli ultimi tre rapporti annuali della società, i cui valori mobiliari sono offerti in permuta, nonché l'ultimo rapporto intermedio.

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4

Il prospetto dell'offerta contiene inoltre indicazioni su cambiamenti importanti della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale nonché delle prospettive commerciali della società i cui valori mobiliari sono offerti in permuta, subentrati dopo l'ultimo rapporto annuale o dopo l'ultimo rapporto intermedio. Se non è intervenuto nessun cambiamento di questo genere, il prospetto dell'offerta lo deve attestare espressamente.

5

Il prospetto dell'offerta contiene indicazioni sulle ripercussioni attese di un'offerta riuscita sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società i cui valori mobiliari sono offerti in permuta.

6

In caso di offerta di permuta di valori mobiliari non quotati in borsa o il cui mercato è illiquido, il prospetto dell'offerta deve contenere una valutazione dei valori mobiliari offerti in permuta (art. 44 OBVM-FINMA7).

7

I valori mobiliari offerti in permuta quotati in una borsa estera, sono considerati «quotati in borsa» ai sensi del presente articolo solo se le condizioni per la quotazione nella borsa estera sono equivalenti a quelle per la quotazione in una borsa svizzera.


Art. 25

Ulteriori informazioni

(art. 24 cpv. 1 e 28 lett. b LBVM) 1

In caso di verifica preliminare dell'offerta (art. 59), il prospetto dell'offerta contiene il dispositivo della decisione della Commissione.

2

Se del caso, il prospetto dell'offerta indica entro quale termine e a quali condizioni un azionista che dimostra di detenere una partecipazione di almeno il 2 per cento dei diritti di voto della società, esercitabili o no: a. può chiedere la qualità di parte; b. può fare opposizione contro la decisione della Commissione.

3

La Commissione può esigere che l'offerente fornisca nel prospetto dell'offerta informazioni essenziali supplementari per il destinatario dell'offerta.

Capitolo 5: Verifica dell'offerta

Art. 26

Controllore (art. 25 e 28 lett. d LBVM) 1

I commercianti di valori mobiliari e le società di revisione abilitate a controllare i commercianti di valori mobiliari (art. 26 della LF del 22 giu. 20078 sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) sono autorizzati a verificare le offerte.

2

Il controllore deve essere indipendente dall'offerente, dalla società mirata e dalle persone che agiscono d'intesa con essi.

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Art. 27

Compiti del controllore prima della pubblicazione dell'offerta (art. 25 e 28 lett. d LBVM) 1

Il controllore verifica prima della pubblicazione dell'offerta se il prospetto dell'offerta è conforme alla LBVM e alle ordinanze nonché a eventuali decisioni della Commissione in relazione all'offerta. Esso verifica in particolare: a. la completezza e la veridicità del prospetto dell'offerta; b. il rispetto della parità di trattamento dei destinatari dell'offerta; c. il finanziamento dell'offerta e la disponibilità dei mezzi; d. la disponibilità di eventuali valori mobiliari offerti in permuta.

2

Il controllore allestisce un breve rapporto. L'offerente deve pubblicare questo rapporto nel prospetto dell'offerta.

3

Se l'offerente modifica l'offerta o completa il prospetto dell'offerta (art. 15 e 17 cpv. 2), il controllore allestisce anche in questo caso un breve rapporto. Questo rapporto deve essere pubblicato con le aggiunte o le modifiche.


Art. 28

Compiti del controllore dopo la pubblicazione dell'offerta (art. 25 e 28 lett. d LBVM) 1

Dopo la pubblicazione dell'offerta il controllore verifica se le disposizioni della LBVM e delle ordinanze nonché delle eventuali decisioni della Commissione in relazione all'offerta sono state rispettate per tutta la durata dell'offerta. Esso verifica in particolare: a. le dichiarazioni delle transazioni secondo l'articolo 31 LBVM; b. le pubblicazioni degli esiti intermedi e finali; c. se l'offerta con esito positivo si è svolta correttamente; d. il rispetto del Best Price Rule (art. 10) dal momento della pubblicazione dell'offerta e durante i sei mesi successivi allo spirare del termine suppletivo.

2 Il controllore allestisce un rapporto esaustivo all'intenzione della Commissione, indicando le basi su cui ha fondato la sua verifica.


Art. 29

Cooperazione con la Commissione (art. 25 e 28 lett. d LBVM) 1

Il controllore trasmette alla Commissione tutte le informazioni che essa esige per adempiere i suoi compiti.

2

Se il controllore ha motivo di pensare che la LBVM, le ordinanze o eventuali decisioni della Commissione in relazione all'offerta siano state violate dopo la pubblicazione dell'offerta, lo deve segnalare immediatamente alla Commissione e le presenta un rapporto speciale.

3

La Commissione può incaricare il controllore di effettuare verifiche speciali e di presentargli un pertinente rapporto.

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Capitolo 6:

Rapporto del consiglio di amministrazione della società mirata

Art. 30

Principi (art. 29 cpv. 1 e 3 LBVM) 1

Il rapporto del consiglio di amministrazione della società mirata («rapporto») contiene tutte le informazioni necessarie per permettere ai destinatari dell'offerta di prendere la loro decisione con cognizione di causa. Il rapporto spiega in particolare le ripercussioni dell'offerta sulla società mirata e sui suoi azionisti. In caso di evoluzioni importanti deve essere completato.

2

Le informazioni pubblicate devono essere veritiere e complete. Se contiene indicazioni concrete sui risultati attesi della società mirata, il rapporto deve presentare le basi di queste informazioni e le ipotesi più importanti su cui si fondano le previsioni.

3

Il rapporto può raccomandare di accettare o di respingere l'offerta; può tuttavia anche presentare i vantaggi e gli svantaggi dell'offerta, senza formulare raccomandazioni.

4

Il rapporto comprende una motivazione chiara e indica tutti gli elementi essenziali che hanno influenzato la presa di posizione. Esso indica il rapporto dei voti.

5

Se la raccomandazione del consiglio di amministrazione della società mirata si fonda su una valutazione di terzi (fairness opinion), questa costituirà parte integrante del rapporto. Le basi e il metodo di valutazione nonché i parametri applicati dovranno essere resi noti. Il rapporto contiene un riferimento all'indirizzo esatto del sito Internet attraverso cui è possibile accedere gratuitamente alla fairness opinion in lingua tedesca e francese nonché il luogo in cui è disponibile rapidamente e gratuitamente.

6

I terzi incaricati di allestire una fairness opinion devono essere particolarmente qualificati e indipendenti dall'offerente, dalla società mirata e dalle persone che agiscono d'intesa con essi.


Art. 31

Informazioni particolari

(art. 29 cpv. 1 e 3 LBVM) 1

Il rapporto indica le intenzioni di tutti gli azionisti che detengono più del 3 per cento dei diritti di voto, sempre che il consiglio di amministrazione sia a conoscenza di queste intenzioni.

2

Il rapporto indica, all'occorrenza, i provvedimenti di difesa che la società mirata intende prendere o che ha già preso e le deliberazioni che sono state prese dall'assemblea generale in applicazione dell'articolo 29 capoverso 2 LBVM.

3

Con il consenso della Commissione, singole informazioni possono essere omesse, se il revisore legale della società mirata attesta che interessi societari manifestamente preponderanti giustificano questa omissione e descrive questi interessi.

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Art. 32

Conflitti di interessi (art. 29 cpv. 1 e 3 LBVM) 1

Il rapporto precisa se per membri del consiglio di amministrazione o della direzione generale sussistano eventuali conflitti di interessi.

2

In particolare deve indicare se i singoli membri del consiglio di amministrazione: a. hanno accordi contrattuali o altri legami con l'offerente; b. sono stati nominati su proposta dell'offerente; c. devono essere nuovamente nominati; d. sono organi o impiegati dell'offerente o di una società che intrattiene importanti relazioni d'affari con l'offerente;

e. esercitano il loro mandato secondo le istruzioni dell'offerente.

3

Il rapporto indica pure le conseguenze dell'offerta per i singoli membri del consiglio di amministrazione e della direzione generale, in particolare riguardo all'indennizzo in caso di continuazione o cessazione della loro attività.

4

In caso di conflitti di interessi, il rapporto indica le misure che la società mirata ha adottato per impedire che questi conflitti pregiudichino i destinatari dell'offerta.


Art. 33

Pubblicazione del rapporto (art. 29 cpv. 1 e 3 LBVM) 1

Il rapporto può essere pubblicato nel prospetto dell'offerta.

2

Se non è già pubblicato nel prospetto dell'offerta, il rapporto deve essere pubblicato in lingua tedesca e francese al più tardi il quindicesimo giorno di borsa che segue la pubblicazione del prospetto dell'offerta in almeno due dei giornali nei quali l'offerta è stata pubblicata in modo tale da raggiungere una diffusione nazionale.

3

In luogo del rapporto integrale può essere pubblicato un rapporto in forma abbreviata in almeno un giornale di lingua tedesca e in uno di lingua francese nei quali l'offerta è stata pubblicata, purché contenga le indicazioni seguenti:

a. la ragione sociale e la sede dell'offerente e della società mirata; b. le indicazioni secondo l'articolo 30 capoverso 3; c. l'indirizzo esatto del sito Internet attraverso cui è possibile accedere gratuitamente al rapporto integrale in lingua tedesca e francese nonché il luogo in cui è disponibile rapidamente e gratuitamente.

4

Il rapporto e l'eventuale rapporto in forma abbreviata devono inoltre essere trasmessi alla Commissione e ad almeno due fornitori d'informazioni. La loro notifica deve avvenire almeno 90 minuti prima o dopo l'inizio o la fine delle negoziazioni della borsa presso la quale sono quotati i titoli di partecipazione della società mirata.

La Commissione pubblica il rapporto e l'eventuale rapporto in forma abbreviata sul suo sito Internet.

5

I capoversi 1, 2 e 4 si applicano per analogia alla pubblicazione delle aggiunte al rapporto.

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Art. 34

Modifica dell'offerta

(art. 29 cpv. 1 e 3 LBVM) 1

Un nuovo rapporto del consiglio d'amministrazione deve essere pubblicato dopo ogni modifica dell'offerta. Questo rapporto può essere breve.

2

Il nuovo rapporto può essere pubblicato con l'offerta modificata.

3

Se il rapporto non viene pubblicato con l'offerta modificata, il termine di pubblicazione di cui all'articolo 33 capoverso 2 è ridotto a otto giorni di borsa.

Capitolo 7: Provvedimenti di difesa della società mirata

Art. 35

Obbligo di notifica (art. 29 cpv. 2 e 3 LBVM) Dal momento in cui un'offerta viene pubblicata, la società mirata notifica preventivamente alla Commissione tutti i provvedimenti di difesa che intende prendere.


Art. 36

Provvedimenti di difesa illeciti (art. 29 cpv. 2 LBVM) 1

Gli attivi e i passivi della società mirata includono anche le posizioni fuori bilancio, segnatamente quelle che risultano da contratti che comportano rischi o obblighi importanti.

2

La società mirata agisce in modo illecito, quando in assenza di una deliberazione dell'assemblea generale: a. vende o acquista beni il cui valore o prezzo corrisponde a oltre il 10 per cento della somma di bilancio o beni che contribuiscono per oltre il 10 per cento alla redditività (sulla base dell'ultimo conto annuale o intermedio, all'occorrenza consolidato);

b. vende o impegna parti dell'impresa o di valori immateriali che costituiscono l'oggetto principale dell'offerta e che sono stati indicati come tali dall'offerente;

c. conclude, con i membri del consiglio di amministrazione o della direzione generale, contratti che prevedono compensi inusitatamente elevati in caso di una loro partenza dalla società; d. emette azioni sulla base del capitale autorizzato senza diritto di opzione degli azionisti, nella misura in cui la decisione dell'assemblea generale, che istituisce il capitale autorizzato, non preveda espressamente l'emissione di azioni nel caso di un'offerta. Questa disposizione si applica pure all'emissione di obbligazioni con diritti di conversione o d'opzione sulla base di un capitale condizionale, senza diritto di sottoscrizione prioritario degli azionisti;

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e. vende o acquista titoli di partecipazione propri o valori mobiliari della società i cui valori mobiliari sono offerti in permuta, nonché strumenti finanziari basati su di essi;

f. emette o conferisce diritti per l'acquisto di titoli di partecipazione propri, in particolare diritti di conversione o di opzione.

3

Le transazioni ai sensi del capoverso 2 lettere e ed f sono ammesse, se risultano: a. da un programma di partecipazione dei collaboratori; oppure b. dall'adempimento di impegni relativi a strumenti finanziari assunti prima della pubblicazione dell'offerta.


Art. 37

Provvedimenti di difesa inammissibili (art. 29 cpv. 3 LBVM) I provvedimenti di difesa che violano in modo manifesto il diritto societario costituiscono provvedimenti inammissibili ai sensi dell'articolo 29 capoverso 3 LBVM.

Capitolo 8: Dichiarazione delle transazioni

Art. 38

Dichiarazione delle parti (art. 31 cpv. 1 e 2 LBVM) 1

Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino allo spirare del termine suppletivo tutte le parti coinvolte nella procedura dichiarano alla Commissione e al competente organo per la pubblicità:

a. tutte le transazioni effettuate dalle parti su titoli di partecipazione della società mirata e sugli strumenti finanziari basati su di essi;

b. in caso di un'offerta pubblica di permuta, anche tutte le transazioni sui valori mobiliari offerti in permuta e sugli strumenti finanziari basati su di essi.

2

Lo stesso obbligo di dichiarazione incombe a chiunque agisca d'intesa con l'offerente (art. 11).


Art. 39

Obbligo di dichiarazione degli azionisti principali (art. 31 cpv. 1- 3 e 5 LBVM) La Commissione può ordinare che sottostà all'obbligo di dichiarazione ai sensi del presente capitolo anche: a. chiunque detiene direttamente o indirettamente una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società mirata o della società, i cui valori mobiliari sono offerti in permuta; b. chiunque agisce d'intesa con terzi ai sensi dell'articolo 10 OBVM-FINMA9 e detiene quindi una partecipazione di almeno il 3 per cento ai sensi della lettera a.

9 RS

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Borse e commercio di valori mobiliari 16

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Art. 40

Applicazione dell'OBVM-FINMA sulle borse (art. 31 LBVM) Gli articoli 9-18 OBVM-FINMA10 si applicano per analogia all'obbligo di dichiarazione previsto nel presente capitolo.


Art. 41

Contenuto della

dichiarazione

(art. 31 cpv. 5 LBVM) La dichiarazione deve essere fatta quotidianamente e per ogni transazione contiene le indicazioni seguenti: a. oggetto della transazione (titoli di partecipazione o strumenti finanziari con le indicazioni di cui all'art. 21 cpv. 2 e 3 OBVM-FINMA11); b. genere della transazione (acquisto, alienazione, prestiti su titoli e operazioni simili di cui all'art. 14 OBVM-FINMA, esercizio di strumenti finanziari ecc.); c. prezzo; d. ora della chiusura; e. esecuzione in borsa o fuori borsa e identità del commerciante di valori mobiliari;

f.

genere e numero di tutti i titoli di partecipazione o strumenti finanziari e dei diritti di voto ad essi legati, detenuti alla fine della giornata dalla persona assoggettata all'obbligo di dichiarazione.


Art. 42

Momento della

dichiarazione

(art. 31 cpv. 5 LBVM) Le dichiarazioni devono pervenire alla Commissione e al competente organo per la pubblicità al più tardi alle ore 12 del giorno di borsa che segue la transazione.


Art. 43

Pubblicazione (art. 28 lett. c e 31 LBVM) La Commissione pubblica sul suo sito Internet le transazioni annunciate.

Capitolo 9: Pubblicazione dell'esito

Art. 44

Pubblicazione dell'esito intermedio (art. 27 e 28 lett. c LBVM) 1

L'offerente comunica l'esito intermedio provvisorio dell'offerta il primo giorno di borsa che segue lo spirare dell'offerta nel modo più esatto possibile, all'organo per la pubblicità, alla Commissione e ad almeno due fornitori di informazioni. La Commissione riproduce l'esito intermedio provvisorio sul suo sito Internet.

10 RS

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11 RS

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2

L'esito intermedio esatto deve essere pubblicato negli stessi giornali sui quali è stata pubblicata l'offerta al più tardi il quarto giorno di borsa dopo lo spirare dell'offerta. La Commissione riproduce l'esito intermedio definitivo sul suo sito Internet.

3

L'annuncio dell'esito intermedio deve indicare: a. il numero di titoli di partecipazione offerti all'offerente nel quadro dell'offerta, in cifre assolute e in percento dei titoli di partecipazione cui si riferisce l'offerta (tasso di esito positivo); b. la partecipazione globale dell'offerente alla società mirata allo spirare dell'offerta (diritti di voto - esercitabili o no - e capitale) in percento di tutti i titoli di partecipazione della società mirata (tasso di partecipazione).

4

Queste indicazioni devono essere pubblicate per ogni categoria di titoli di partecipazione e ogni strumento finanziario cui si estende l'offerta nonché per il capitale globale.


Art. 45

Offerta condizionale

(art. 27 e 28 lett. c LBVM) In caso di offerta condizionale, la notifica dell'esito intermedio definitivo e dell'esito finale deve indicare di volta in volta se le condizioni sono adempiute.


Art. 46

Termine suppletivo

(art. 27 cpv. 2 e 28 lett. c LBVM) 1

Se l'offerta ha esito positivo, la notifica deve menzionare il diritto di accettare successivamente l'offerta entro dieci giorni di borsa (art. 14 cpv. 5).

2

Tale termine suppletivo di dieci giorni di borsa decorre dalla pubblicazione della notifica dell'esito intermedio definitivo.


Art. 47

Pubblicazione dell'esito finale (art. 27 e 28 lett. c LBVM) 1

Dopo il termine suppletivo sono da pubblicare: a. la partecipazione globale dell'offerente nella società mirata (diritti di votoesercitabili o no - e capitale) in percento di tutti i titoli di partecipazione della società mirata (quota di partecipazione); e

b. genere e quantità dei titoli di partecipazione detenuti.

2

Per il resto si applica l'articolo 44.

Borse e commercio di valori mobiliari 18

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Capitolo 10: Offerte concorrenti

Art. 48

Principi in caso di diverse offerte (art. 30 LBVM) 1

Se vengono pubblicate diverse offerte per l'acquisto di titoli di partecipazione, l'ultima offerta è denominata «offerta concorrente» e l'offerta precedente è denominata «offerta iniziale».

2

Salvo eccezioni previste nel presente capitolo, l'offerta concorrente è sottoposta a tutte le disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto.

3

Se le disposizioni relative al prezzo minimo si applicano all'offerta concorrente, il corso della borsa secondo l'articolo 32 capoverso 4 LBVM corrisponde al corso medio ponderato in funzione del volume delle chiusure borsistiche degli ultimi 60 giorni prima: a. della pubblicazione dell'annuncio preliminare dell'offerta iniziale; oppure b. della pubblicazione del prospetto dell'offerta iniziale, se non è stato pubblicato nessun annuncio preliminare.

4

Nonostante l'ordine di pubblicazione, i destinatari delle offerte devono poter scegliere liberamente tra le diverse offerte.

5

La durata complessiva non deve protrarsi in modo eccessivo. La Commissione può in particolare fissare una durata massima delle diverse offerte e ridurre i termini entro i quali le offerte possono essere modificate.


Art. 49

Parità di trattamento degli offerenti da parte della società mirata (art. 30 LBVM) 1

La società mirata salvaguarda il principio della parità di trattamento nei confronti di tutti gli offerenti, segnatamente fornendo a tutti le stesse informazioni.

2

Una disparità di trattamento dei singoli offerenti è ammissibile solo previo consenso della Commissione, se la società mirata dimostra l'esistenza di un interesse societario preponderante.


Art. 50

Pubblicazione (art. 30 LBVM)

1

Un'offerta concorrente può essere pubblicata mediante annuncio preliminare o prospetto dell'offerta al più tardi l'ultimo giorno di borsa del termine dell'offerta iniziale.

2

Se un'offerta concorrente è pubblicata mediante annuncio preliminare, il prospetto dell'offerta deve essere pubblicato al più tardi il quinto giorno di borsa successivo.

La Commissione può prorogare il termine per motivi importanti.

3

L'offerta concorrente dura quanto l'offerta iniziale, ma almeno dieci giorni di borsa.

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Art. 51

Effetti (art. 30 LBVM)

1

Se l'offerta concorrente spira dopo l'offerta iniziale, la scadenza di questa offerta è prorogata senz'altro fino allo spirare dell'offerta concorrente. Ciò vale anche quando l'offerta iniziale spira dopo l'offerta concorrente.

2

In caso di pubblicazione di un'offerta concorrente, i destinatari possono revocare le loro dichiarazioni di accettazione dell'offerta iniziale fino al suo spirare.

3

L'offerta iniziale può essere modificata alle condizioni dell'articolo 52. L'offerta iniziale e l'offerta concorrente possono essere prorogate solo previo consenso della Commissione.


Art. 52

Modifica dell'offerta iniziale e dell'offerta concorrente (art. 30 LBVM) 1

Un'offerta può essere modificata al più tardi il quinto giorno di borsa che precede il suo spirare, eventualmente prorogato secondo l'articolo 51 capoverso 1.

2

La modifica di un'offerta soggiace a tutte le altre disposizioni applicabili alla pubblicazione di un'offerta.

3

In linea di massima, l'offerta modificata deve rimanere aperta durante dieci giorni di borsa. Può essere prorogata solo con il consenso della Commissione.

Capitolo 11: Offerta potenziale

Art. 53

(art. 28 lett. a LBVM) 1

Se una persona rende noto pubblicamente che considera la possibilità di sottoporre un'offerta pubblica (offerente potenziale), la Commissione può obbligare questa persona, entro un termine determinato, a: a. pubblicare un'offerta per la società mirata, o b. dichiarare pubblicamente che durante un periodo di sei mesi non presenterà alcun offerta né supererà il valore soglia della quota di partecipazione che provoca l'obbligo di presentare un'offerta.

2

La Commissione sente in precedenza l'offerente potenziale e la società mirata.

3

Essa può esonerare l'offerente potenziale dall'obbligo di cui al capoverso 1 lettera b, in particolare se terzi presentano un'offerta per la società mirata.

4

Se le ripercussioni sono favorevoli al destinatario dell'offerta, un'offerta pubblicata più tardi dall'offerente potenziale è considerata come annunciata preliminarmente al momento della comunicazione di cui al capoverso 1, quando l'offerente potenziale:

a. non rispetta l'obbligo della Commissione di cui al capoverso 1; b. non rispetta la sua dichiarazione di cui al capoverso 1 lettera b.

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Capitolo 12: Procedura

Art. 54

Delegazioni (art. 23 cpv. 1 e 5, 28 lett. g LBVM) 1

Le decisioni della Commissione sono emanate da una delegazione. Essa è di regola composta di tre membri. La delegazione agisce in nome della Commissione.

2

Il presidente della Commissione nomina la delegazione e ne designa il presidente ed eventualmente il sostituto. Il presidente della Commissione o della delegazione può nominare uno o due membri supplenti.

3

La delegazione adotta le decisioni nella procedura per cui è stata costituita.

4

La delegazione può sempre consultare la Commissione riguardo a singole questioni.


Art. 55

Segretariato (art. 23 cpv. 1 e 28 lett. g LBVM) 1

La Commissione dispone di un segretariato permanente.

2

Il segretariato prepara gli affari della Commissione, formula proposte alla sua attenzione ed esegue le sue decisioni. Esso corrisponde direttamente con le parti coinvolte, i terzi e le autorità.

3

La Commissione può incaricare il segretariato di verificare ulteriori affari.

4

Il segretariato può rilasciare informazioni sull'interpretazione della LBVM e delle disposizioni di ordinanze che disciplinano il settore delle offerte pubbliche di acquisto, qualora la persona interessata: a. fornisca al segretariato le precisazioni necessarie sul caso specifico; e b. dimostri un interesse fondato all'ottenimento di tali informazioni.

5

Le informazioni del segretariato non vincolano la Commissione.


Art. 56

Parti (art. 23 cpv. 1 e 5, 28 lett. g, 33b cpv. 2 e 3 LBVM) 1

L'offerente, le persone che agiscono d'intesa con l'offerente (art. 11) e la società mirata hanno qualità di parti nella procedura.

2

In caso di diverse offerte, ogni offerente ha qualità di parte nella procedura.

3

L'azionista che dimostra di detenere una partecipazione di almeno il 2 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no (azionista qualificato), della società mirata, ha qualità di parte se: a. ne fa richiesta alla Commissione conformemente all'articolo 57; oppure b. fa opposizione conformemente all'articolo 58.

4

La partecipazione secondo il capoverso 3 deve essere detenuta:

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a. nella procedura concernente la verifica dell'offerta (art. 59 e 60): dal momento della pubblicazione dell'annuncio preliminare o, se non è stata pubblicato nessun annuncio preliminare, dal momento della pubblicazione del prospetto dell'offerta;

b. nella procedura concernente l'obbligo di presentare un'offerta (art. 61): dal momento della pubblicazione della presa di posizione del consiglio di amministrazione.


Art. 57

Richiesta di un azionista qualificato (art. 33b cpv. 3 LBVM) 1

La richiesta di un azionista qualificato per ottenere la qualità di parte deve essere presentata alla Commissione entro cinque giorni di borsa: a. dalla pubblicazione del prospetto dell'offerta o, se l'offerta è oggetto di una prima decisione della Commissione pubblicata prima del prospetto dell'offerta, dalla pubblicazione di questa decisione; oppure

b. dalla pubblicazione della presa di posizione del consiglio di amministrazione della società mirata nella procedura riguardante l'obbligo di presentare un'offerta (art. 61).

2

Con la richiesta deve essere fornita la prova della partecipazione del richiedente.

3

La Commissione può esigere ad ogni momento dall'azionista la prova che detiene sempre almeno il 2 per cento dei diritti di voto della società mirata, esercitabili o no.

4

La qualità di parte sussiste anche per altre eventuali decisioni in relazione alla relativa offerta, purché sia data la partecipazione di cui all'articolo 56 capoverso 3.


Art. 58

Opposizione di un azionista qualificato (art. 23 cpv. 1 e 5, 28 lett. g LBVM) 1

Un azionista qualificato che sinora non ha preso parte alla procedura, può fare opposizione presso la Commissione: a. contro la prima decisione della Commissione relativa all'offerta, purché sia pubblicata prima del prospetto dell'offerta o contemporaneamente allo stesso: entro un termine di cinque giorni di borsa dalla sua pubblicazione; b. contro una decisione relativa all'obbligo di presentare un'offerta (art. 61): entro cinque giorni di borsa dalla pubblicazione della presa di posizione del consiglio di amministrazione della società mirata.

2

Un azionista qualificato, che ha richiesto tempestivamente la qualità di parte ma non ha potuto essere sentito prima della decisione, può fare opposizione entro cinque giorni di borsa dalla pubblicazione della stessa. 3 L'opposizione deve contenere una conclusione, una motivazione sommaria nonché la prova della partecipazione di cui all'articolo 56 capoversi 3 e 4.

4

Se si entra nel merito dell'opposizione, la Commissione emana una decisione dopo aver sentito le parti.

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Art. 59

Verifica preliminare dell'offerta (art. 23 cpv. 1 e 5, 28 lett. g LBVM) 1

L'offerente può sottoporre per verifica alla Commissione il progetto dell'annuncio preliminare o il prospetto dell'offerta prima della pubblicazione.

2

La Commissione avvia una procedura e invita la società mirata a prendere posizione. Dopo aver sentito le parti, la Commissione emana una decisione e la pubblica sul suo sito Internet.


Art. 60

Verifica successiva dell'offerta (art. 23 cpv. 1 e 5, 28 lett. g LBVM) 1

Se l'annuncio preliminare o il prospetto dell'offerta sono pubblicati senza verifica preliminare, la Commissione avvia una procedura e invita le parti a prendere posizione.

2

Dopo aver sentito le parti, la Commissione emana una decisione e la pubblica sul suo sito Internet.


Art. 61

Procedura concernente l'obbligo di presentare un'offerta (art. 28 lett. g, 32 cpv. 2 LBVM; art. 39 OBVM-FINMA12) 1

Qualora venga inoltrata alla Commissione una richiesta di concessione di una deroga all'obbligo di presentare un'offerta o alla constatazione di non esistenza di tale obbligo, la Commissione avvia una procedura e invita le parti a prendere posizione.

2

La Commissione emana una decisione e la pubblica sul suo sito Internet.

3

Se constata che non sussiste alcun obbligo di presentare un'offerta o garantisce una particolare deroga, la Commissione obbliga la società mirata a pubblicare: a. la presa di posizione del suo consiglio di amministrazione (presa di posizione);

b. il dispositivo della decisione della Commissione; e c. entro quale termine e a quali condizioni un azionista qualificato può fare opposizione contro la decisione della Commissione.

4

La presa di posizione deve essere redatta in lingua tedesca e francese e, per raggiungere una diffusione nazionale, deve essere pubblicata in almeno un giornale di lingua tedesca e in uno di lingua francese.

5

In luogo di una presa di posizione integrale può essere pubblicata una presa di posizione in forma abbreviata in almeno un giornale di lingua tedesca e in uno di lingua francese, purché contenga le seguenti informazioni: a. la ragione sociale e la sede della società mirata nonché le indicazioni sui richiedenti;

12 RS

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b. l'oggetto della richiesta e la relativa decisione del consiglio di amministrazione;

c. l'indirizzo esatto del sito Internet attraverso cui è possibile accedere alla presa di posizione integrale in lingua tedesca e francese nonché il luogo in cui essa è disponibile rapidamente e gratuitamente;

d. il dispositivo della decisione della Commissione; e. entro quale termine e a quali condizioni un azionista qualificato può fare opposizione contro la decisione della Commissione.

6

La presa di posizione integrale e un'eventuale presa di posizione in forma abbreviata devono inoltre essere trasmesse ad almeno due fornitori di informazioni. La notifica avviene almeno 90 minuti prima dell'inizio o dopo la fine delle negoziazioni della borsa presso la quale sono quotati i titoli di partecipazione della società mirata.

La Commissione pubblica la presa di posizione integrale e l'eventuale presa di posizione in forma abbreviata sul suo sito Internet.


Art. 62

Denuncia (art. 23 cpv. 1 e 28 lett. g LBVM) 1

Chiunque può denunciare presso la Commissione casi specifici rilevanti dal punto di vista del diritto in materia di acquisti.

2

La Commissione conferma alla persona denunciante di aver ricevuto la denuncia.

3

Questa persona non ha qualità di parte.


Art. 63

Principi di procedura (art. 23 cpv. 1 e 5, 28 lett. g, 33b cpv. 4 e 5 LBVM) 1

La procedura è semplice e tiene conto dei tempi brevi entro i quali devono essere emanate le decisioni.

2

In linea di principio la procedura è scritta.

3

La delegazione o il presidente della Commissione informa le parti sullo svolgimento della procedura.

4

Il presidente della Commissione o il presidente della delegazione può convocare le parti e il controllore dell'offerta, che verifica l'offerta, ai fini di una trattativa. È tenuto un verbale della trattativa. Esso è trasmesso alle parti.

5

L'articolo 33b capoverso 5 LBVM e l'articolo 7 OBVM-FINMA13 si applicano alle particolarità dello scambio di lettere.

6

Le disposizioni legali concernenti la sospensione dei termini non sono applicabili.

7

I dibattiti della Commissione e delle sue delegazioni non sono aperti né al pubblico né alle parti.

13 RS

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Art. 64

Segreto d'ufficio

(art. 23 cpv. 1 e 5, 28 lett. g LBVM) La Commissione e i suoi collaboratori tutelano il segreto d'ufficio.


Art. 65

Pubblicazioni (art. 23 cpv. 1 e 5, 28 lett. g LBVM) 1

La Commissione pubblica la sua prassi.

2

Se del caso può pubblicare circolari, comunicazioni e prese di posizione.


Art. 66

Lingue (art. 23 cpv. 1 e 5, 28 lett. g LBVM) 1

Le lingue di lavoro della Commissione sono l'italiano, il tedesco, il francese e l'inglese.

2

Le decisioni sono redatte in una lingua ufficiale, di regola nella lingua parlata presso la sede svizzera della società mirata.


Art. 67

Termini (art. 23 cpv. 1 e 28 lett. g LBVM) 1

Per il calcolo dei termini si applica l'articolo 8 OBVM-FINMA14.

2

La negoziazione avviene per tempo se è stata effettuata prima delle ore 24.00, ora svizzera, dell'ultimo giorno del termine.


Art. 68

Impugnabilità delle decisioni (art. 33c LBVM) Le decisioni della Commissione possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) conformemente all'articolo 33c LBVM.


Art. 69

Emolumenti (art. 23 cpv. 1 e 5, 28 lett. g LBVM) 1

Per la verifica dell'offerta al momento della sua sottomissione la Commissione preleva emolumenti da ogni offerente.

2

L'emolumento è calcolato proporzionalmente all'importo complessivo dell'offerta: a. 0,5 per mille fino a 250 milioni di franchi; b. 0,2 per mille da 250 a 625 milioni di franchi; c 0,1 per mille dell'importo che supera 625 milioni di franchi.15 14 RS

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15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione delle OPA del 26 feb. 2010, approvata dalla FINMA il 22 aprile 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 2105).

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3

L'emolumento ammonta al minimo a 25 000 franchi e al massimo a 250 000 franchi. In casi particolari, a seconda dell'entità e della complessità della transazione, l'emolumento può essere ridotto o aumentato del 50 per cento al massimo.16 4 Se vengono offerti valori mobiliari in permuta che sono quotati in una borsa, l'importo complessivo dell'offerta è determinato sulla base del corso medio ponderato in funzione del volume delle chiusure borsistiche degli ultimi 60 giorni che precedono la sottomissione dell'offerta o l'annuncio preliminare alla Commissione.

Per valori mobiliari illiquidi o non quotati, l'emolumento è determinato sulla base della valutazione effettuata dal controllore.

5

In casi particolari, segnatamente quando la società mirata o un azionista qualificato causa alla Commissione lavori supplementari, la Commissione può obbligare anche la società mirata e l'azionista qualificato a versare un emolumento. Tale emolumento ammonta almeno a 20 000 franchi ma non può superare l'importo pagato dall'offerente.

6

La Commissione riscuote un emolumento anche quando decide in altri casi, in particolare in merito all'obbligo di presentare un'offerta. Può essere riscosso un emolumento anche per la verifica di richieste di informazione. A seconda dell'entità e della complessità del caso, tale emolumento ammonta fino a 50 000 franchi. Qualora il richiedente presenti un'offerta dopo che la delegazione ha deciso, la Commissione può detrarre questo emolumento da quello previsto nei capoversi 1-4.17 7 La Commissione può esigere dalle parti un anticipo dell'emolumento previsto.


Art. 70

Regolamento (art. 23 cpv. 1 e 28 lett. g LBVM) La Commissione emana il proprio regolamento e lo sottopone per approvazione alla FINMA.

Capitolo 13: Entrata in vigore

Art. 71

Diritto previgente: abrogazione (art. 23 cpv. 1 e 28 lett. g LBVM) L'ordinanza commissionale del 21 luglio 199718 sulle offerte pubbliche di acquisto è abrogata.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione delle OPA del 26 feb. 2010, approvata dalla FINMA il 22 aprile 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 2105).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione delle OPA del 26 feb. 2010, approvata dalla FINMA il 22 aprile 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 2105).

18 [RU

1997 2061, 1998 1541]

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Art. 72

Entrata in

vigore

(art. 23 cpv. 1 e 28 lett. g LBVM) La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.