01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.06.2020
01.01.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
14.01.2014 - 31.12.2015
01.07.2013 - 13.01.2014
01.12.2012 - 30.06.2013
01.11.2011 - 30.11.2012
01.01.2011 - 31.10.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.02.2003 - 31.12.2004
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01.01.2001 - 31.01.2003
01.10.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 30.09.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale
sulle ferrovie

(Lferr)1

del 20 dicembre 1957 (Stato 28 gennaio 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 23, 24ter, 26, 34 capoverso 2, 36 e 64 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1956, decreta:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1

1

La presente legge è applicabile alla costruzione e all'esercizio delle ferrovie e ai rapporti delle medesime con le imprese di trasporti pubblici, le amministrazioni pubbliche e i terzi.

2

Ferrovie, secondo la presente legge, sono le imprese che, conformemente al loro scopo di trasportare persone e merci, possono essere
usate da ognuno e i cui veicoli scorrono su o sotto rotaia. Il Consiglio
federale decide dell'applicazione della presente legge agli impianti ferroviari.

3

Sono riservate la legislazione sulle Ferrovie federali svizzere e, in quanto la presente legge non vi deroghi, le altre disposizioni di diritto
federale applicabili alle ferrovie.


Art. 2

1

La rete ferroviaria svizzera è costituita di ferrovie principali e di ferrovie secondarie. Le ferrovie principali sono quelle a scartamento normale che servono il traffico di transito nazionale e internazionale; le
ferrovie secondarie sono quelle a scartamento normale che servono
prevalentemente il traffico di una determinata regione e, inoltre, quelle
a scartamento ridotto, a dentiera e a trazione funicolare, come pure le
tranvie.

RU 1958 347

1

Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835
2843; FF 1997 I 809) 2

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 81, 87, 92, 98 cpv. 3 e 122 della
Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

742.101

I. Campo
d'applicazione

II. Ferrovie
principali e
ferrovie
secondarie

Ferrovie

2

742.101

2

La concessione stabilisce se una ferrovia a scartamento normale è classificata come ferrovia secondaria; qualora la concessione non contenesse alcuna indicazione a questo riguardo, decide il Consiglio federale. Esso stabilisce anche i tronchi a scartamento normale delle Ferrovie federali svizzere che sono classificati come ferrovie secondarie.

3

Mutando le condizioni, il Consiglio federale può dichiarare secondaria una ferrovia principale o singoli tronchi di essa e principale una
ferrovia secondaria a scartamento normale o singoli tronchi di essa.

4

I Cantoni, sul cui territorio passa la ferrovia, l'impresa ferroviaria e le imprese di trasporti pubblici a essa congiunte devono essere previamente consultati.


Art. 3

1

Le Ferrovie federali svizzere e le imprese ferroviarie concessionarie possono esercitare il diritto di espropriazione conformemente alla legislazione federale.

2

La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari a trattative private o mediante
ricomposizione particellare.4

Art. 4


5

Capo II.6 Concessione e accesso alla rete

Art. 5

1 Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve
disporre di una concessione.

2 L'impresa ferroviaria concessionaria ha il diritto e l'obbligo di costruire ed esercitare l'infrastruttura ferroviaria secondo le prescrizioni
della legislazione ferroviaria e della concessione.

3 L'esercizio dell'infrastruttura comprende l'allestimento e la manutenzione degli impianti, nonché la gestione dei sistemi di alimentazione elettrica, di direzione dell'esercizio e di sicurezza.

4 L'impresa ferroviaria concessionaria ha inoltre il diritto, senza autorizzazione conformemente all'articolo 9, di trasportare persone e merci
sulla propria infrastruttura. Rimane salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori, conferito in virtù dell'articolo 4 della legge fede4

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429
1435; FF 1981 I 313).

5

Abrogato dal n. 18 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998
2835 2843; FF 1997 I 809) III.
Espropriazione

I. Concessione
della
infrastruttura
1. Diritti e
obblighi

Legge federale

3

742.101

rale del 18 giugno 19937 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle
professioni di trasportatore su strada.


Art. 6

1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, rilascia la concessione se: a.

la prestazione di trasporto da fornire sulla base della concessione può essere effettuata in modo adeguato ed economico; e b.

interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione della natura e del paesaggio
e difesa nazionale, non vi si oppongono.

2 Per le tranvie deve essere concessa o garantita l'autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l'uso della strada pubblica.

3 La concessione è accordata per 50 anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata.


Art. 7

1 Su richiesta dell'impresa ferroviaria concessionaria, il Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento; DATEC) può trasferire la concessione a un'altra
impresa di trasporti pubblici o a un terzo. I Cantoni interessati devono
essere previamente consultati.

2 Se sono trasferiti solo taluni diritti o obblighi legali o derivanti dalla
concessione, l'impresa ferroviaria sottopone all'Ufficio federale dei
trasporti (Ufficio federale), per conoscenza, i contratti d'esercizio conclusi a tale scopo. L'impresa ferroviaria concessionaria continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell'adempimento degli obblighi legali o derivanti dalla concessione.


Art. 8

1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, può revocare la
concessione qualora:

a.

la costruzione non sia iniziata o ultimata o l'impianto non sia
messo in esercizio entro i termini stabiliti nella concessione; b.

l'impresa ferroviaria violi gravemente gli obblighi ad essa imposti dalla legge e dalla concessione; c.

interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento
adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l'impresa ferroviaria dev'essere indennizzata adeguatamente.

7

RS 744.10

2. Rilascio, modifica,
rinnovo

3. Trasferimento,
contratti di
esercizio

4. Revoca ed
estinzione

Ferrovie

4

742.101

2 La concessione si estingue: a.

alla sua scadenza;

b.

mediante riscatto da parte della Confederazione; c.

in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni
interessati, l'autorizza; d.

se, in una liquidazione forzata, la ferrovia non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.


Art. 9

1 Chi intende utilizzare l'infrastruttura di un'altra impresa ferroviaria
deve disporre di un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

2 L'autorizzazione è rilasciata se: a.

l'impresa richiedente è organizzata in modo tale da garantire
un esercizio sicuro e affidabile; b.

il personale dispone delle qualifiche necessarie per garantire
un esercizio sicuro;

c.

il materiale rotabile soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro; d.

l'impresa è finanziariamente efficiente e dispone di una sufficiente copertura assicurativa; e.

sono osservate le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e
garantite le condizioni di lavoro del settore; e f.

è garantito il rispetto delle disposizioni di sicurezza per le
tratte da utilizzare.

3 L'autorizzazione è rilasciata per 10 anni al massimo e può essere rinnovata. Può essere revocata in qualsiasi momento e senza dare luogo a
un diritto di indennizzo, qualora le condizioni di cui al capoverso 2
non siano più soddisfatte o in caso di violazione grave e ripetuta delle
disposizioni legali o dell'autorizzazione.

4 Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura. Può concludere con altri Stati accordi che garantiscono l'accesso alla rete alle imprese estere.

a 1 L'impresa ferroviaria concessionaria accorda l'utilizzazione indiscriminata della sua infrastruttura alle imprese di trasporto a cui è stato
autorizzato l'accesso alla rete.

2 Nell'accordare l'accesso alla rete, è data priorità al traffico viaggiatori cadenzato. Le coincidenze all'interno di un sistema coordinato di
trasporti pubblici devono essere garantite.

II. Accesso
alla rete
1.

.

Autorizzazione
di utilizzare
l'infrastruttura

2. Garanzia
dell'accesso
alla rete

Legge federale

5

742.101

3 Il Consiglio federale può autorizzare deroghe all'ordine di priorità
previsto nel capoverso 2, tenuto conto delle esigenze dell'economia
nazionale e della pianificazione del territorio.

4 Il Consiglio federale definisce gli ulteriori principi di accesso alla
rete e disciplina le modalità.

b 1 L'impresa ferroviaria concessionaria ha diritto a una rimunerazione
per l'utilizzazione della sua infrastruttura.

2 Le imprese interessate disciplinano in una convenzione le modalità
del diritto di accesso e della rimunerazione. Se le parti non trovano un
accordo, decide la commissione di arbitrato (art. 40a).

3 La rimunerazione va stabilita senza discriminazione e deve coprire
almeno i costi marginali causati normalmente da una tratta moderna e
fissati dall'Ufficio federale per quella categoria di tratte. La rimunerazione considera in particolare i diversi costi connessi alla rete e all'impatto ambientale dei veicoli, nonché la domanda. Nel caso del trasporto regolare di viaggiatori, la rimunerazione corrisponde ai costi
marginali fissati dall'Ufficio federale per la categoria di tratta e alla
quota sui proventi del trasporto fissata dall'autorità concedente.

4 Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo e disciplina la
pubblicazione.

Capo III. Vigilanza

Art. 10

1

La costruzione e l'esercizio delle ferrovie sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio federale. Esso può adeguatamente limitarla per le
ferrovie secondarie che servono prevalentemente il traffico locale o
che si trovano in condizioni particolarmente semplici e non sono tecnicamente congiunte ad altre ferrovie.

2 L'Ufficio federale è l'autorità di vigilanza.8 8

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

3. Diritto alla
rimunerazione

I. Autorità di vigilanza

Ferrovie

6

742.101


Art. 11


9

Nella misura in cui la presente legge non contenga disciplinamenti derogatori, le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate
dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.


Art. 12

L'Ufficio federale10 può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi dell'impresa ferroviaria che sono contrarie alla presente legge, alla concessione o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi
nazionali.


Art. 13


11



Art. 14

1

La Confederazione, i Cantoni e le altre corporazioni di diritto pubblico, che hanno concesso rilevanti sussidi o mutui, sono autorizzati a
delegare loro rappresentanti nell'amministrazione delle imprese ferroviarie, nella misura stabilita nelle convenzioni all'uopo stipulate. In
caso di contestazione, il Consiglio federale determina il numero dei
rappresentanti di tutte le corporazioni di diritto pubblico e la loro ripartizione. Per il rimanente, sono applicabili le disposizioni del Codice
delle obbligazioni12 concernenti la rappresentanza di corporazioni di
diritto pubblico nell'amministrazione delle società anonime.

2

Sono riservati i diritti acquisiti di rappresentanza nell'amministrazione dell'impresa ferroviaria fondati su la concessione, lo statuto o
altro atto.


Art. 15


13

1 È istituito un ufficio d'inchiesta sugli incidenti indipendente dall'autorità di vigilanza per chiarire dal profilo tecnico le cause e le circostanze di incidenti ferroviari e di eventi che avrebbero potuto portare a
un incidente.

9

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

10

Nuova denominazione giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

11

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3199; FF 1993 I 609).

12

RS 220

13

Abrogato dal n. I 8 della LF del 24 mar. 1995 conc. le misure di risanamento 1994
(RU 1995 3517 ; FF 1995 I 65). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in
vigore dal 1° ott. 2000 (RU 1998 2835; RS 742.161 all. n. II 6; FF 1997 I 809) II. Ricorso

III. Diritti
speciali di
vigilanza.
1. Annullamento
di decisioni e di
disposizioni

2....

3.
Rappresentanza
nella
amministrazione

4. Ufficio
d'inchiesta sugli
incidenti

Legge federale

7

742.101

2 Se necessario per chiarire la situazione, l'ufficio d'inchiesta sugli incidenti può ordinare perquisizioni domiciliari, sequestri, autopsie e perizie, nonché citare in giudizio, far accompagnare in giudizio e interrogare testimoni e persone informate sui fatti.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la composizione, la procedura e la pubblicazione dei risultati. Per il rimanente, se
le particolarità della procedura non richiedono deroghe, vale la legge
federale sulla procedura penale14. È salva la giurisdizione cantonale.

4 La Confederazione si assume le spese d'inchiesta. Essa intraprende
azione di regresso nei confronti delle persone che hanno causato l'incidente intenzionalmente o per negligenza grave. Può rivalersi anche
su altre persone coinvolte che abbiano causato o considerevolmente
esteso la procedura. Il Dipartimento decide definitivamente le controversie concernenti le spese a carico.


Art. 16

L'impresa ferroviaria deve trasmettere, ogni anno, all'Ufficio federale
il suo rapporto di gestione e i verbali dell'assemblea generale o
dell'organo superiore di gestione, come pure i dati necessari per la
compilazione della statistica ufficiale dei trasporti.

Capo IV: Piani, costruzione ed esercizio15

Art. 17


16

1 Gli impianti ferroviari e i veicoli devono essere costruiti, gestiti, conservati e rinnovati secondo le esigenze del traffico, dell'ambiente e i
progressi della tecnica. I bisogni delle persone con mobilità ridotta
vanno pure considerati adeguatamente.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costruzione e
l'esercizio, nonché l'unità tecnica e l'ammissibilità, fermi restando
l'interoperabilità e uno standard di sicurezza conforme alla tratta. Il
Consiglio federale fa in modo che non si abusi delle prescrizioni tecniche per impedire la libera concorrenza.

3 ...17

4 Nel quadro delle prescrizioni, le imprese ferroviarie sono responsabili della sicurezza d'esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli.

14

RS 312.0

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
1429 1435; FF 1981 I 313).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998
2835 2843; FF 1997 I 809) 17

Abrogato dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

5. Rapporto
di gestione
Statistica

I. Principi

Ferrovie

8

742.101

Esse sono tenute a redigere le prescrizioni necessarie per la sicurezza
dell'esercizio e a presentarle all'Ufficio federale.


Art. 18


18

1 Le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'autorità competente.

2 L'autorità competente per l'approvazione dei piani è: a.

l'Ufficio federale; b.

il Dipartimento per i grandi progetti secondo l'allegato.

3 Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni
necessarie secondo il diritto federale.

4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.
Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo
sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria.

5 Per l'approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di
principio un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno
197919 sulla pianificazione del territorio.

6 Sono considerati impianti ferroviari anche le strutture di raccordo e
gli impianti connessi con la costruzione e l'esercizio nonché le ubicazioni per il riciclaggio e il deposito di materiale di scavo o di detriti
che sono in uno stretto rapporto spaziale e funzionale con l'impianto
progettato.

a20 La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della
presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale del 20
giugno 193021 sull'espropriazione (LEspr).

18

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

19

RS 700

20

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

21

RS 711

II. Procedura
di approvazione
dei piani
1. Principio

2. Diritto
applicabile

Legge federale

9

742.101

b22 La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso,
chiede di completarla.

c23 1 Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa di costruzioni24 deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli
edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata.

2 Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione di profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l'autorità competente per l'approvazione dei
piani.

3 Agli altri atti preparatori, all'eliminazione delle divergenze o per
consolidare le basi decisionali si applica la procedura di cui all'articolo 15 LEspr25. Circa le obiezioni di terzi decide l'autorità competente per l'approvazione dei piani.

d26 1 L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere
prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente
durante 30 giorni.

3 Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando d'espropriazione
secondo gli articoli 42-44 LEspr27.

22

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

23

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

24

Rettifica della Commissione di redazione dell'Assemblea federale: invece di "impresa di
costruzioni" leggasi " impresa ferroviaria".

25

RS 711

26

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

27

RS 711

3. Procedura ordinaria
a. Introduzione

b. Atti
preparatori

c. Consultazione,
pubblicazione e
deposito dei piani

Ferrovie

10

742.101

e28 Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l'impresa ferroviaria deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31
LEspr29 un avviso personale sui diritti da espropriare.

f30 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa31 o della LEspr32 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente. Se non
fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2 Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le
domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

g33 L'eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199734
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

h35 1 Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

28

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

29

RS 711

30

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

31

RS 172.021

32

RS 711

33

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

34

RS 172.010

35

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

d. Avviso
personale

e. Opposizione

f. Eliminazione
delle divergenze
nella Amministrazione federale 4. Approvazione
dei piani; durata
di validità;
ricorso

Legge federale

11

742.101

2 Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non
pregiudica la valutazione globale del progetto.

3 L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio
in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del
progetto di costruzione.

4 Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani
può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto
o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato
dell'approvazione.

5 La decisione d'approvazione dei piani dell'Ufficio federale può essere impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC. La
decisione d'approvazione dei piani del Dipartimento può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale
federale.

i36 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a.

progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che
concernono pochi interessati chiaramente individuabili; b.

impianti ferroviari la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno
soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente; c.

impianti ferroviari che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato
si applica la procedura semplificata.

3 L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il
picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone
il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione
entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani
può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine
adeguato a tal fine.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

36

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

5. Procedura
semplificata

Ferrovie

12

742.101

k37 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione
federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della
LEspr38. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2 L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di
espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e
le pretese annunciate.

3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in
possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso
anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il
rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

l39 1 Se la costruzione di impianti ferroviari, in particolare di gallerie, genera considerevoli quantità di materiali di scavo o di detriti che non
possono essere riciclati o depositati nei pressi dell'impianto, i Cantoni
interessati designano i siti necessari per la loro eliminazione.

2 Se al momento dell'approvazione dei piani non vi è un'autorizzazione passata in giudicato del Cantone interessato, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può designare un sito per il deposito temporaneo e stabilire le condizioni e gli oneri connessi al suo
uso. In tal caso si applicano le disposizioni procedurali relative agli
impianti ferroviari. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per
l'eliminazione dei materiali.

m40 1 L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati
totalmente o prevalentemente all'esercizio ferroviario (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. L'edificazione e la modifica
possono essere autorizzate unicamente previo consenso dell'impresa
ferroviaria se gli impianti accessori: 37

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

38

RS 711

39

Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

40

Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

6. Procedura di
stima;
immissione in
possesso
anticipata

7. Partecipazione
dei Cantoni

8. Impianti
accessori

Legge federale

13

742.101

a.

occupano terreni della ferrovia o confinano con essi; b.

potrebbero pregiudicare la sicurezza dell'esercizio.

2 L'autorità cantonale sente l'Ufficio federale prima di autorizzare un
impianto accessorio:

a.

su proposta di una delle parti, se il committente della costruzione e l'impresa ferroviaria non giungono a un'intesa; b.

se la costruzione rende impossibile il futuro sviluppo dell'impianto ferroviario o lo complica considerevolmente; c.

se il terreno edificabile è incluso in una zona riservata o in un
allineamento di diritto ferroviario.

3 L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali
in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

n41 1

L'Ufficio federale può, di modo proprio o su proposta di un'impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune, determinare zone riservate
concernenti regioni esattamente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a costruzioni e impianti ferroviari. I servizi
federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono
essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.

2

Le decisioni sulla determinazione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione del termine di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

o43 1

Nelle zone riservate non può essere eseguita alcuna trasformazione contraria al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi
eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il
proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore.

41

Originario art. 18b. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985
(RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

42

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

43

Originario art. 18c. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985
(RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

44

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

III.
Assicurazione
della disponibilità di terreni per
costruzioni e impianti
ferroviari futuri
1. Zone riservate
a.
Determinazione42 b. Effetti44

Ferrovie

14

742.101

2

Nelle zone riservate, fissate o previste, possono aver luogo atti preparatori. L'articolo 15 della LEspr45 è applicabile per analogia.

p 46 1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina
gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni;
possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata
decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o
totalmente identico.

2 L'Ufficio federale sopprime una zona riservata, d'ufficio o su domanda dell'impresa ferroviaria, del Cantone o del Comune, quando
constata che l'impianto ferroviario progettato non sarà eseguito.

3 Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono
essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini
di ricorso.

q47 1

L'Ufficio federale può determinare allineamenti per assicurare costruzioni ed impianti ferroviari esistenti o futuri. I servizi federali, i
Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere
consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo
stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione
del territorio e della protezione dell'ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.

2

Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani approvati.

3

Le decisioni sulla determinazione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione del termine di ricorso.

r 49 1

Entro gli allineamenti, come anche fra un allineamento e un impianto ferroviario non può essere eseguita alcuna trasformazione o altro in45

RS 711

46

Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

47

Originario art. 18e. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985
(RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

48

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

49

Originario art. 18f. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985
(RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

c. Soppressione

2. Allineamenti.
a.
Determinazione48 b. Effetti

Legge federale

15

742.101

tervento contrari allo scopo dell'allineamento. Sono eccettuati i provvedimenti presi per la manutenzione degli immobili o per l'eliminazione di pericoli e di effetti nocivi. In casi eccezionali, possono essere
autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore.

2

Nell'interno degli allineamenti fissati o previsti possono aver luogo atti preparatori. L'articolo 15 della LEspr50 è applicabile per analogia.

s51 1

L'Ufficio federale sopprime d'ufficio o su proposta di un'impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune gli allineamenti divenuti
privi d'oggetto.

2

Le decisioni sulla soppressione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione del termine di ricorso.

3

I principi dell'indebito arricchimento s'applicano per analogia ai casi in cui è stata versata un'indennità. Se trattasi di alienazione, il nuovo
proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di litigio, decide la Commissione di stima. È riservato il ricorso di diritto amministrativo.

t52 D'intesa con l'Ufficio federale, possono essere determinati, oltre a
quelli nel senso della presente legge, anche allineamenti secondo il diritto cantonale, se esplicano effetti giuridici più estesi.

u53 1 Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18n-18t danno luogo a un'indennità integrale. È fatto
salvo l'articolo 21. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le
condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.

2 L'indennità è dovuta dall'impresa ferroviaria oppure, se manca l'impresa, da colui che ha causato la restrizione della proprietà.

3 L'interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all'impresa
ferroviaria, entro 10 anni dal giorno in cui è entrata in vigore la restri50

RS 711

51

Originario art. 18g. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985
(RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

52

Originario art. 18h. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985
(RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

53

Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

c. Soppressione

d. Riserva del diritto cantonale IV. Indennità.
Presupposti.
Procedura

Ferrovie

16

742.101

zione della proprietà. Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte,
si applica la procedura secondo gli articoli 57-75 LEspr54.

4 Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono
escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà
fondiaria e domande intese a modificare autorizzazioni di impianti accessori (art. 18m), zone riservate e allineamenti.

5 L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.

v55 1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto e se
non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev'essere
ordinata su domanda dell'autorità competente per l'approvazione dei
piani entro un termine da essa fissato in virtù del diritto cantonale. Se
tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con
espropriazioni.

2 Nella procedura di ricomposizione particellare: a.

possono essere inseriti fondi dell'impresa ferroviaria; b.

può essere ridotta la superficie dei fondi inclusa nella procedura; c.

possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie
rese necessarie dalla costruzione ferroviaria; d.

l'impresa ferroviaria può essere anticipatamente immessa in
possesso;

e.

possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

3 Il terreno ceduto all'impresa ferroviaria per i suoi bisogni mediante
riduzioni di superficie è bonificato all'impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.

4 Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello
scopo della ricomposizione particellare per la costruzione ferroviaria.

5 Alla costruzione ferroviaria sono addebitati i costi supplementari che
ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita
esclusivamente a causa della costruzione ferroviaria, l'impresa ferroviaria sopporta integralmente le spese.

54

RS 711

55

Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

V.
Ricomposizione
particellare.
Competenza

Legge federale

17

742.101

w56 1 L'Ufficio federale definisce gli impianti ferroviari e i veicoli che possono essere messi in esercizio soltanto con la sua autorizzazione.
Emana prescrizioni relative al servizio ferroviario.

2 Nel caso di veicoli e impianti di sicurezza destinati esclusivamente o
prevalentemente all'esercizio ferroviario, prima dell'esecuzione occorre presentare all'Ufficio federale almeno il capitolato d'oneri e lo
schizzo-tipo. L'Ufficio federale decide in ogni singolo caso se sussiste
un obbligo d'autorizzazione.


Art. 19

1

Conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale e alle condizioni stabilite nell'approvazione dei piani, l'impresa ferroviaria
prende tutte le misure per garantire la sicurezza della costruzione e
dell'esercizio della ferrovia e per evitare che persone o cose siano
esposte a pericolo. Qualora i lavori di costruzione pregiudichino opere
pubbliche, come strade e vie, condutture e impianti simili, l'impresa
ferroviaria deve provvedere ad assicurarne l'uso, per quanto sia richiesto dall'interesse pubblico.

2

L'impresa ferroviaria sopperisce alle spese cagionate da queste misure. Le spese derivate da misure rese necessarie da progetti di costruzione o da altre esigenze di terzi sono a carico di questi ultimi.


Art. 20

L'obbligo d'indennità, per i danni cagionati dall'impresa ferroviaria
con una violazione di diritti di terzi, che non deve essere tollerata conformemente al diritto di vicinato o ad altre prescrizioni legali e che è
una conseguenza inevitabile o difficilmente evitabile della costruzione
o dell'esercizio della ferrovia, è disciplinato dalla legislazione federale
sull'espropriazione.


Art. 21

1

I terzi che con lavori, impianti, alberi od opere pregiudicano la sicurezza della ferrovia devono, a domanda dell'impresa ferroviaria, rimediarvi60. Se le parti non si accordano, l'Ufficio federale, su proposta
dell'impresa ferroviaria e sentite le parti, decide le misure da prendere.

56

Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

57 Originario

III.

58 Originario

IV.

59 Originario

V.

60

Nuovo testo della frase giusta l'art. 55 n. 2 della LF del 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore
dal 1° gen. 1993 (RS 921.0).

VI.
Autorizzazione
d'esercizio

VII. Misure di
sicurezza 57

VIII. Obbligo
d'indennità 58

IX. Limitazioni
nell'interesse
della sicurezza
della ferrovia 59

Ferrovie

18

742.101

Nel frattempo, deve essere tralasciato qualsiasi intervento che pregiudica la sicurezza della ferrovia. Nei casi di grande urgenza, l'impresa
ferroviaria può adottare i provvedimenti opportuni alla rimozione del
pericolo.61

2

Se gli impianti e le opere dei terzi esistevano già prima dell'entrata in vigore della presente legge o prima della costruzione degli impianti
ferroviari, il diritto dei terzi all'indennità, alla quale è tenuta l'impresa
ferroviaria, è disciplinato dalla legislazione federale sulla espropriazione. Per gli impianti o le opere dei terzi eseguiti dopo, il loro titolare
deve sopperire alle spese cagionate dalle misure previste nel capoverso
1; inoltre, non ha diritto ad alcuna indennità. I costi per provvedimenti
volti alla rimozione di alberi pregiudizievoli alla sicurezza della ferrovia secondo il capoverso 1 sono a carico dell'impresa ferroviaria ove
non comprovi il dolo del terzo responsabile.62

Art. 22

Le imprese ferroviarie possono collocare ed esercitare gli impianti e
apparecchi elettrici e radioelettrici necessari al loro servizio. Il Dipartimento designa gli impianti e gli apparecchi e ne disciplina l'uso. Gli
impianti di telecomunicazioni soggiacciono in ogni caso alla procedura d'approvazione dei piani prevista dagli articoli 18-18i.64

Art. 23

L'impresa ferroviaria esercita la polizia ferroviaria conformemente alla
legislazione federale.


Art. 24

1

La costruzione, la modificazione e lo spostamento di incroci tra ferrovie e strade pubbliche o private soggiacciono all'approvazione
dell'Ufficio federale. Sono applicabili gli articoli 18-18i e 18m.67 2

Gli incroci con strade pubbliche, destinate all'uso comune, devono essere approvati, se, durante e dopo la loro costruzione, il regolare
esercizio della ferrovia è garantito da misure appropriate e da impianti 61

Introdotto dall'art. 55 n. 2 della LF 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore dal 1° gen. 1993
(RS 921.0).

62

Introdotto dall'art. 55 n. 2 della LF 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore dal 1° gen. 1993
(RS 921.0).

63 Originario

VI.

64

Nuovo testo del per. giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

65 Originario

VII.

66 Originario

VIII.

67

Nuovo testo del per. giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

X. Impianti di
segnalazione e di
telecomunicazione 63 XI. Polizia
ferroviaria 65

XII. Incroci con
altri impianti.
1. Incroci tra
ferrovia e strada
A. Approvazione
66

Legge federale

19

742.101

di sicurezza e se non pregiudicano una prevista sistemazione degli impianti ferroviari.

3

Nuovi incroci con strade pubbliche devono essere eseguiti, d'ordinario, mediante sotto o soprappassaggi. Nella procedura d'approvazione
dei piani, l'Ufficio federale, su proposta delle autorità interessate, deve
consultare periti delle costruzioni e della circolazione stradali.


Art. 25

1

Se una nuova linea ferroviaria, destinata al traffico pubblico, incrocia una strada pubblica o se una nuova strada pubblica incrocia una linea
ferroviaria, il proprietario della nuova via di comunicazione deve sopperire alle spese cagionate da tutti gli impianti nel luogo d'incrocio.

2

L'uso del fondo stradale o ferroviario nei luoghi d'incrocio è gratuito.


Art. 26

1

Se un passaggio a livello deve essere sostituito con un sotto o soprappassaggio oppure deve essere soppresso a causa dello spostamento della strada, le spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari o stradali sono a carico:
dell'impresa ferroviaria, se la modificazione è richiesta soprattutto
dalle esigenze del traffico ferroviario;
del proprietario della strada, se la modificazione è richiesta soprattutto
dalle esigenze del traffico stradale.

2

Per tutte le altre modificazioni eseguite a un incrocio, compreso l'adeguamento e il miglioramento degli impianti di sicurezza, l'impresa ferroviaria e il proprietario della strada devono sopperire alle
spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari e stradali
nella misura in cui le modificazioni sono richieste dallo sviluppo del
traffico su l'una o l'altra di queste vie di comunicazione.

3

È applicabile l'articolo 25 capoverso 2.


Art. 27

1

In ogni caso, ciascuna delle parti deve partecipare alle spese nella misura in cui trae vantaggi dalla modificazione delle condizioni.

2

La parte, che, nell'interesse di uno stabile miglioramento o di una ulteriore sistemazione dei suoi impianti, pone speciali esigenze, deve
sopperire da sola alle maggiori spese nel luogo d'incrocio.


Art. 28

L'articolo 25 è applicabile per analogia all'incrocio di una ferrovia con
una nuova strada privata. L'impresa ferroviaria può esigere, per le speB. Spese
a. Nuovi incroci
fra strade
pubbliche e ferrovie b. Modificazione
di incroci già
esistenti fra
strade pubbliche
e ferrovie

c. Partecipazione
in proporzione ai
vantaggi

d. Incrocio con
nuove strade private

Ferrovie

20

742.101

se, l'anticipazione o la prestazione di garanzie e, per l'uso del fondo
della ferrovia, un'equa indennità.


Art. 29

Gli articoli 25 a 28 sono applicabili per analogia alle spese cagionate
dai lavori di manutenzione e di rinnovamento e da tutte le misure temporanee e permanenti prese allo scopo di prevenire infortuni nei luoghi
d'incrocio, comprese quelle causate dal servizio degli impianti destinati a tale scopo.


Art. 30

Gli articoli 24 a 27 e 29 sono applicabili per analogia agli incroci tra
ferrovie.


Art. 31

1

L'articolo 24 è applicabile per analogia agli incroci di una ferrovia con corsi d'acqua pubblici o privati, impianti di trasmissione, teleferiche, condutture e altri simili impianti.

2

Le spese di costruzione, di manutenzione e di rinnovamento cagionate dall'esecuzione di un nuovo incrocio o dalla modificazione di un
incrocio già esistente, come pure da tutte le misure temporanee o permanenti destinate a prevenire danni nei luoghi d'incrocio sono sopportate dal committente. L'impresa ferroviaria può esigere una equa indennità per l'uso della sua proprietà a vantaggio di impianti privati.
Gli articoli 25 capoverso 2, e 26 capoverso 3 sono applicabili per
analogia agli incroci con impianti pubblici.

3

È riservata la legislazione federale concernente gli incroci di impianti elettrici.


Art. 32

Gli articoli 25 a 31 non sono applicabili, qualora le parti abbiano conchiuso o conchiudano convenzioni che disciplinano diversamente la
ripartizione delle spese.


Art. 33


68

1 Ogni impresa ferroviaria è tenuta a concedere, dal profilo tecnico e
dal profilo dell'esercizio, il raccordo con un'altra impresa ferroviaria
in modo che:

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998
2835 2843; FF 1997 I 809) 69 Originario

IX.

e. Disposizione
comune

2. Incroci tra ferrovie 3. Incroci con
altri impianti

4. Convenzioni
speciali

XIII. Raccordo
1. Garanzia e rimunerazione 69

Legge federale

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742.101

a.

i viaggiatori possano passare senza difficoltà dai treni di
un'impresa ferroviaria a quelli di un'altra impresa ferroviaria; b.

il materiale rotabile di uguale scartamento possa passare senza
difficoltà da una linea ferroviaria all'altra; c.

il collegamento a impianti di trasbordo o a fosse per carrelli
trasportatori sia possibile in caso di scartamento diverso.

2 La garanzia del raccordo conformemente al capoverso 1 lettera b è
determinata in base ai principi dell'articolo 9a. Le parti disciplinano le
modalità di raccordo e stabiliscono la rimunerazione in una convenzione secondo l'articolo 9b.

3 Le imprese disciplinano in una convenzione l'utilizzazione in comune degli impianti e delle installazioni che non fanno parte dell'accesso alla rete. Le convenzioni devono essere sottoposte per informazione all'Ufficio federale.


Art. 34


70



Art. 35


71
L'articolo 33 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 si applica per analogia al raccordo tra le ferrovie e altre imprese di trasporti pubblici.


Art. 36

e 3772

Art. 38


73

1 L'impresa ferroviaria che causa o constata un'interruzione dell'esercizio è tenuta a informare immediatamente le altre imprese interessate
e a concordare con esse i provvedimenti necessari. Il trasporto regolare
di viaggiatori deve essere garantito mediante deviazioni del traffico o
altri mezzi di trasporto, eccetto in caso di forza maggiore.

2 Le ferrovie che servono esclusivamente o prevalentemente al trasporto di viaggiatori nel traffico locale o che, secondo la concessione, non
sono tenute ad assicurare l'esercizio durante tutto l'anno, non devono
organizzare alcun servizio sostitutivo. Lo stesso vale durante l'interruzione dell'esercizio per la revisione obbligatoria degli impianti.

70

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809) 71

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998
2835 2843; FF 1997 I 809) 72

Abrogati dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809) 73

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998
2835 2843; FF 1997 I 809) 74 Originario

X.

2 ...

3. Raccordo con
altre imprese di
trasporti pubblici

XIV.
Interruzione
dell'esercizio 74

Ferrovie

22

742.101


Art. 39


75

1 Le imprese ferroviarie sono autorizzate a istituire servizi accessori
nelle stazioni e sui treni, purché gli stessi corrispondano alle esigenze
degli utenti della ferrovia.

2 Ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applicano
le prescrizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di
chiusura. I servizi accessori delle ferrovie soggiacciono invece alle ulteriori prescrizioni di polizia commerciale, sanitaria ed economica e ai
regolamenti che disciplinano il rapporto di lavoro, dichiarati vincolanti
dalle autorità competenti.


Art. 40


77

1 Sentite le autorità e le imprese di trasporto interessate, l'Ufficio federale decide sulle contestazioni concernenti:79 a.80 esigenze della costruzione e dell'esercizio ferroviari (art. 18 e 18m);

b.

i provvedimenti per garantire la sicurezza della costruzione e
dell'esercizio delle ferrovie e per proteggere le persone e le cose (art. 19 cpv. 1, 21 cpv. 1, 24, 30 e 31 cpv. 1); c.

il collocamento e l'esercizio di impianti elettrici e radioelettrici
di segnalazione e di telecomunicazione (art. 22); d.

il rifiuto di prestarsi al raccordo e le pretese eccessive per prestarvisi (art. 33 e 35); e.

la necessità d'istituire servizi accessori e il loro orario d'apertura e di chiusura (art. 39).

2 L'Ufficio federale giudica anche le controversie relative all'applicazione delle disposizioni del presente capo concernenti le spese e
la loro ripartizione nonché le indennità (art. 19 cpv. 2, 21 cpv. 2 e 75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998
2835 2843; FF 1997 I 809) 76 Originario

XI.

77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998
2835 2843; FF 1997 I 809) 78

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

79

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

80

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

XV. Servizi
accessori e altri
usi commerciali
76

XVI.
Controversie
1. Ufficio
federale 78

Legge federale

23

742.101

25-32). Il Consiglio federale giudica le controversie tra le Ferrovie federali svizzere e l'amministrazione federale. ...81
a82 1 Il Consiglio federale istituisce una commissione di arbitrato giusta gli
articoli 71a-71c della legge federale sulla procedura amministrativa83.

2 La commissione di arbitrato giudica le controversie relative alla garanzia di accesso alla rete e al calcolo della rimunerazione per l'utilizzazione dell'infrastruttura.

Capo V.
Prestazioni particolari a favore
di amministrazioni pubbliche


Art. 41

Salvo disposizioni contrarie della presente legge o convenzioni speciali fra le parti, le prestazioni particolari delle imprese ferroviarie a favore della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altre corporazioni di diritto pubblico, come pure dei loro stabilimenti e servizi
devono essere risarcite secondo i principi generalmente ammessi nel
commercio.


Art. 42

1

Ove fosse ordinato dal Consiglio federale, gli impianti ferroviari, i veicoli e il loro parco devono essere costruiti, completati e tenuti
pronti al servizio conformemente ai bisogni della difesa nazionale militare ed economica. È applicabile l'articolo 18.

2

La Confederazione sopporta le spese cagionate dalle misure all'uopo richieste. L'impresa ferroviaria che ne trae vantaggi d'esercizio deve
sopperire equamente a una parte delle spese.


Art. 43

1

Le imprese ferroviarie, nei limiti della loro capacità, devono eseguire per l'esercito e l'amministrazione militare i trasporti ordinati dai competenti organi militari. Sono riservate le eccezioni e le limitazioni decise dal Consiglio federale.

81

Per. abrogato dal n. II 4 della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2719; FF 1999 8431
8512).

82

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835
2843; FF 1997 I 809) 83

RS 172.021

2. Commissione
di arbitrato

I. Norma
fondamentale

II. Difesa
nazionale
1. Impianti
ferroviari e
veicoli

2. Trasporti
militari

Ferrovie

24

742.101

2

...84

3

La Confederazione sopperisce alle spese cagionate da misure speciali di sicurezza che dovessero essere prese per eseguire trasporti militari.


Art. 44

1

La Confederazione è responsabile nei confronti delle imprese ferroviarie dei danni cagionati dai trasporti militari, in quanto nessuna colpa possa essere attribuita all'impresa o al personale di questa.

2

La Confederazione è responsabile nei confronti delle imprese ferroviarie, secondo le norme del diritto civile, dei danni cagionati dalla costruzione, dalla presenza e dall'uso di opere e impianti militari sul
fondo della ferrovia o nelle vicinanze di esso.


Art. 45


85



Art. 46

La legislazione doganale determina la natura e delimita l'estensione
delle prestazioni delle imprese ferroviarie a favore dell'Amministrazione delle dogane. Le imprese ferroviarie hanno diritto, per queste
prestazioni, a un'equa indennità. Il Consiglio federale designa tali prestazioni. Le convenzioni concernenti l'indennità conchiuse fra l'Amministrazione delle dogane e le imprese ferroviarie, devono essere approvate dal Consiglio federale.


Art. 47

La legislazione federale concernente l'igiene degli uomini e degli animali, il traffico delle merci e la lotta contro i parassiti stabilisce le prestazioni delle imprese ferroviarie richieste dalla sua esecuzione. Per
tali prestazioni, le imprese ferroviarie hanno diritto a un'equa indennità.


Art. 48


86

1 Il Consiglio federale decide sulle contestazioni secondo l'articolo 46.

2 L'Ufficio federale, sentite le parti interessate, decide sulle controversie concernenti l'obbligo di trasporto e l'adozione di misure speciali di
sicurezza per i trasporti militari (art. 43 cpv. 1 e 3).

84

Abrogato dall'art. 53 n. 4 della LF del 4 ott. 1985 sul trasporto pubblico (RS 742.40).

85

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809) 86

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

3. Responsabilità
della
Confederazione

III. ...

IV.
Amministrazione
delle dogane

V. Igiene
pubblica

VI. Controversie

Legge federale

25

742.101

3 La Commissione di ricorso del DDPS decide in prima istanza, secondo la procedura dell'amministrazione militare, sulle contestazioni
concernenti l'applicazione delle tasse militari e le spese cagionate
dalle misure speciali di sicurezza per i trasporti militari.

4 L'Ufficio federale decide sulle altre controversie relative alla presente sezione tra amministrazioni pubbliche e imprese ferroviarie relative alle indennità, alle spese e alla loro ripartizione, nonché alla responsabilità della Confederazione (art. 41, 42 cpv. 2, 44 e 47).

5 Il Consiglio federale decide, invece della Commissione di ricorso del
DDPS, sulle contestazioni tra le Ferrovie federali svizzere e l'Amministrazione federale.

5

In luogo e vece della Commissione di ricorso, il Consiglio federale decide in merito al rapporto tra le Ferrovie Federali Svizzere e altre
amministrazioni federali.87 Capo VI.88
Indennizzo dei costi non coperti dell'offerta di trasporto89

Art. 49

1

La Confederazione e i Cantoni indennizzano le imprese di trasporto (imprese) per i costi non coperti e pianificati dell'offerta di trasporto
che ordinano congiuntamente.

2

Le offerte del traffico locale e le linee che servono unicamente alle escursioni sono escluse dalle prestazioni federali.

3

La Confederazione assume integralmente l'onere dei costi non coperti e pianificati delle offerte di importanza nazionale che essa ordina,
in particolare quelle del traffico combinato.


Art. 50

1

Hanno diritto all'indennità le imprese: a.

la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze del capo IX; b.

la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore, e 87

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in
vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

88

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
3680; FF 1994 I 441) 89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
3680; FF 1994 I 441) I. Principi

II. Condizioni

Ferrovie

26

742.101

c.

che gestiscono come settori distinti almeno il trasporto regionale dei viaggiatori e l'infrastruttura ferroviaria, ove quest'ultima sia disponibile.

2

La Confederazione può accordare agevolazioni alle imprese a traffico ridotto ed alle imprese straniere con poche linee in Svizzera.


Art. 51

1

L'offerta di prestazioni e l'indennizzo dei diversi settori sono stabiliti anticipatamente mediante convenzione e in modo vincolante dalla
Confederazione, dai Cantoni partecipanti e dall'impresa di trasporto
interessata, considerato il conto di previsione delle imprese. Il Consiglio federale disciplina la procedura di ordinazione nonché i principi
dell'offerta di prestazioni e dell'indennizzo d'intesa con i Cantoni.
Questa disposizione non tange l'autonomia delle imprese nel corso
della fase esecutiva.

2

Nella determinazione dell'offerta, compreso il suo contenuto e i prezzi, e dell'indennità si tiene conto in particolare della domanda.
Inoltre si considerano: a.

i collegamenti basilari adeguati; b.

gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni
vincolati allo sviluppo economico delle regioni sfavorite; c.

gli imperativi della politica di sistemazione del territorio; d.

gli imperativi della protezione dell'ambiente; e.

gli imperativi dei disabili.

3

Con l'entrata in vigore della fissazione dell'offerta mediante convenzione, le imprese di trasporto beneficiano di un diritto soggettivo all'indennità nei confronti di ogni committente (Confederazione, Cantoni, terzi).

4

In caso di contestazione in materia di procedura di ordinazione tra i Cantoni, le imprese di trasporto e le autorità federali incaricate di negoziare le convenzioni relative all'indennizzo giusta l'articolo 49 capoverso 1, il Dipartimento decide tenendo conto dei principi di cui al
capoverso 2. Questa decisione può essere dedotta dinanzi al Consiglio
federale.


Art. 52


90

La Confederazione, sentiti i Cantoni interessati, può ridurre l'indennità
fatta valere dall'impresa durante la procedura di commessa se la sua
gestione non è razionale.

90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998
2835 2843; FF 1997 I 809) III. Offerta e
procedura di ordinazione IV. Riduzione
dell'indennità

Legge federale

27

742.101


Art. 53

1

Le quote di indennità della Confederazione e dei Cantoni sono stabilite dal Consiglio federale, sentito il parere dei Cantoni. Si tiene in
particolare conto della capacità finanziaria dei Cantoni, nonché delle
loro condizioni strutturali.

2 La quota della Confederazione ammonta al minimo al 36 per cento e
al massimo al 94 per cento.91 3

Salvo accordo contrario, se più Cantoni partecipano ad una linea, le loro quote sono calcolate in funzione del servizio delle stazioni e della
lunghezza della tratta esercitata sul loro territorio.

4

I Cantoni stabiliscono se i Comuni o altre collettività partecipano all'indennizzo.

5

Per promuovere la regionalizzazione, la Confederazione può derogare alle disposizioni del presente articolo, sempreché il relativo onere
finanziario non ne risulti globalmente aumentato.


Art. 54

L'importo dell'indennità calcolata giusta l'articolo 51 non è computato ai fini della determinazione del valore commerciale di un'impresa
di trasporto (art. 77).


Art. 55

...

Capo VII. Prestiti e aiuti finanziari92

Art. 56


93

La Confederazione può accordare contributi, nonché accordare o cauzionare prestiti con o senza interesse ove un'impresa intenda costruire
o completare installazioni o impianti oppure acquistare veicoli per aumentare sensibilmente la redditività, la capacità o la sicurezza del suo
esercizio o prendere provvedimenti in favore dei disabili.


Art. 57

1

La Confederazione può promuovere l'introduzione di servizi di trasporto su strada, a complemento o in sostituzione della ferrovia, in quanto

91

Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

92

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
3680; FF 1994 I 441) 93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
3680; FF 1994 I 441) V. Ripartizione
finanziaria

VI. Computo

I. Miglioramenti
tecnici

II.
Trasformazione
dell'esercizio

Ferrovie

28

742.101

il traffico possa così essere servito più economicamente. Il servizio pubblico deve essere garantito, in generale, come prima o compensato da
vantaggi equivalenti.

2

Gli agenti ferroviari idonei devono essere assunti nel servizio di sostituzione. Le condizioni per il conseguimento del permesso di condurre autoveicoli e filovie devono essere loro agevolate.

3

Gli agenti ferroviari che non possono essere assunti perché non idonei e che non trovano un impiego, la cui retribuzione corrisponda al
loro guadagno anteriore, hanno diritto di esigere dall'impresa ferroviaria un'equa indennità proporzionata agli anni di servizio in essa
prestati. Se l'impresa ferroviaria dispone di una cassa di previdenza a
favore del personale, l'indennità è sostituita dalle prestazioni previste
nel regolamento o nello statuto della cassa in caso di scioglimento del
rapporto di servizio senza colpa.

4

L'Ufficio federale può obbligare l'impresa che sostituisce la ferrovia a mantenere le istituzioni a favore del personale e a versare loro i contributi previsti nel regolamento o nello statuto della cassa. Dopo aver
sentito gli interessati, essa può ordinare l'affiliazione del personale a
una istituzione di previdenza che offra le necessarie garanzie e obbligarlo a pagare i suoi contributi a quest'ultima.


Art. 58


94



Art. 59


95
La Confederazione può concedere alle imprese che hanno subìto gravi
danni causati dalle forze della natura aiuti finanziari per il ripristino o
la sostituzione di installazioni o di veicoli danneggiati o distrutti, nonché per i lavori di sgombero.


Art. 60


96

Le prestazioni della Confederazione giusta gli articoli 56 e 57 presuppongono la partecipazione dei Cantoni, sempreché non si tratti di investimenti destinati a soddisfare offerte ai sensi dell'articolo 49 capoverso 3.

94

Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).

95

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
3680; FF 1994 I 441) 96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
3680; FF 1994 I 441) III. Danni causati
dalle forze della
natura

IV.
Partecipazione
dei Cantoni

Legge federale

29

742.101


Art. 61


97

1

La quota della Confederazione alle prestazioni per i miglioramenti tecnici (art. 56) ammonta al minimo al 5 per cento e al massimo al 50
per cento. Sono inoltre applicabili le disposizioni dell'articolo 53 capoversi 1, 3, 4 e 5.

2

Nei casi eccezionali il Consiglio federale può aumentare all'85 per cento la quota della Confederazione a favore dei Cantoni particolarmente oberati finanziariamente.

3

La quota federale per le prestazioni concesse per l'adozione di un altro mezzo di trasporto (art. 57) è calcolata conformemente all'articolo
53.

a98 L'Assemblea federale stanzia, mediante un credito d'impegno pluriennale, i mezzi finanziari per gli aiuti previsti negli articoli 56, 57 e 59.

Capo VIII. Separazione dei trasporti e dell'infrastruttura99

Art. 62


100

1 Nel conto dell'impresa, l'esercizio dell'infrastruttura dev'essere distinto dalle altre attività.

2 Le imprese ferroviarie devono separare a livello organizzativo e nel
bilancio il settore dell'infrastruttura dagli altri settori aziendali, rendendolo autonomo. L'Ufficio federale può dispensare da quest'obbligo
le ferrovie a scartamento ridotto e le imprese ferroviarie minori.

3 L'infrastruttura comprende tutti gli impianti e le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell'ambito dell'accesso alla rete, in
particolare il binario, gli impianti d'alimentazione elettrica (comprese
le sottostazioni), gli impianti di sicurezza, le installazioni per il pubblico, gli impianti di carico pubblici e le stazioni di smistamento. Anche la fornitura di corrente elettrica è considerata nell'infrastruttura.
Gli impianti e le installazioni necessari alla manutenzione del materiale rotabile, le centrali elettriche e gli elettrodotti, le installazioni e il
personale di vendita nonché le manovre di smistamento effettuate al di 97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
3680; FF 1994 I 441) 98

Originario art. 60a. Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in
vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1).

99

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998
2835 2843; FF 1997 I 809) 100 Abrogato

dall'art. 9 del DF del 5 giu. 1959 sull'adattamento tariffale [RU 1959 816].

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998
2835 2843; FF 1997 I 809) V. Ripartizione
finanziaria

VI. Credito
d'impegno
pluriennale

Ferrovie

30

742.101

fuori delle stazioni di smistamento possono essere attribuiti all'infrastruttura ma non sono oggetto dell'accesso alla rete. Non devono comportare costi scoperti nel conto d'infrastruttura.

Capo IX. Contabilità

Art. 63


101

1

Dopo aver consultato il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni, il Dipartimento disciplina mediante ordinanza la presentazione
dei conti delle imprese di trasporto concessionarie. Ove non emani
prescrizioni particolari, sono applicabili le disposizioni del Codice
delle obbligazioni102 concernenti la contabilità commerciale, il conto
di risultato e il bilancio delle società anonime.

2

Il Dipartimento può in particolare emanare ulteriori prescrizioni sull'allibramento, l'iscrizione a bilancio e sugli ammortamenti, nonché
disposizioni sulle riserve, sul conto di costruzione, sulla suddivisione
in settori, sul conto di risultato per ogni linea e sull'obbligo di informare la Confederazione e i Cantoni.


Art. 64


103

1

Ove non possa coprire i suoi costi globali per il tramite dei suoi prodotti e delle prestazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni, l'impresa risponde personalmente del suo deficit. Essa lo riporta a
conto nuovo.

2

Ove i prodotti e le prestazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni superino i sui costi globali, l'impresa dispone di un eccedente
di prodotti. Nella misura in cui essi provengono da settori che danno
diritto all'indennità, essa li mette in riserva per la copertura di deficit
futuri.


Art. 65


104

Il 5 per cento dell'utile annuale è attribuito alla riserva generale finché
essa raggiunge il 20 per cento del capitale sociale già versato. La riserva generale può essere utilizzata soltanto per la copertura delle perdite.

101

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
3680; FF 1994 I 441) 102

RS 220

103

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
3680; FF 1994 I 441) 104

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
3680; FF 1994 I 441) I. Principi

II. Presentazione
dei risultati
dell'impresa

III. Riserva

Legge federale

31

742.101


Art. 66

a 69105

Art. 70

1 Le imprese di trasporto che hanno ricevuto contributi o prestiti conformemente agli articoli 49, 56 e 57 chiudono i conti e i bilanci per la
fine dell'anno di esercizio e li presentano, con i documenti necessari,
all'Ufficio federale per esame e approvazione.106 È riservata a detta
autorità la facoltà di esigere speciali giustificazioni concernenti il reddito netto e il capitale d'impianto di singole linee che, secondo la concessione, possono essere riscattate separatamente.

2 L'Ufficio federale verifica se i conti sono conformi alle prescrizioni
della legislazione ferroviaria e alle convenzioni in materia di contributi
e prestiti, che l'impresa di trasporto stipula con enti di diritto pubblico
in base a tale legislazione. L'Ufficio federale ha la facoltà di esaminare
tutta la contabilità dell'impresa di trasporto.107

Art. 71

1

Se i conti e i documenti giustificativi non corrispondono alle prescrizioni degli articoli 63 e 70 della presente legge, l'Ufficio federale,
sentita l'impresa di trasporto, prende i necessari provvedimenti.

2

Se l'approvazione è rifiutata a cagione di una contestazione circa la destinazione dell'utile netto, la somma litigiosa è disponibile solo dopo la decisione definitiva della controversia.

3

...108


Art. 72

1

La nomina e i compiti dell'ufficio di revisione sono disciplinati dalle prescrizioni del Codice delle obbligazioni109 sull'ufficio di revisione
della società anonima, riservate le disposizioni che seguono.

2

L'ufficio di revisione, se come tale non è designato una società fiduciaria o un sindacato di revisione, deve contare fra i suoi membri almeno un perito contabile; egli ne sarà nominato capo.

3 L'ufficio di revisione deve indicare nel suo rapporto se i conti sono
stati approvati dall'Ufficio federale e, ove occorra, con quali riserve.

105

Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 108 Abrogato dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

109

RS 220

IV a VI...

VII.
Verificazione dei
conti

VIII.
Contestazioni

IX. Ufficio di revisione

Ferrovie

32

742.101


Art. 73


110



Art. 74

La speciale relazione di revisione, prevista nell'articolo 732 del Codice delle obbligazioni111, in caso di riduzione del capitale sociale112,
può essere compilata, per le società anonime assoggettate alla presente
legge, dall'Ufficio federale.

Capo X. Riscatto

Art. 75

1

La Confederazione, qualora l'interesse del Paese esiga il riscatto, può acquistare qualsiasi ferrovia concessionaria mediante versamento di
una indennità da stabilire conformemente alle disposizioni della presente legge.

2

Il diritto di riscatto spetta anche ai Cantoni e ai Comuni, cui la concessione conferisce tale facoltà. Se Cantoni e Comuni hanno acquistato una ferrovia, la Confederazione può esigere che le sia ceduta alle
condizioni stabilite nella presente legge.

3

L'acquisto deve essere notificato all'impresa ferroviaria, in ogni caso, tre anni prima del trapasso della proprietà all'acquirente.


Art. 76

1

L'acquisto ha per oggetto le opere, gli impianti e il materiale d'esercizio iscritti nel conto costruzioni dell'esercizio ferroviario, le costruzioni non terminate e i pezzi di ricambio dei veicoli.

2

Questi oggetti devono essere ceduti in uno stato normale di manutenzione. Le spese sopportate dall'acquirente per rimetterli in tale stato
devono essere dedotte dal prezzo d'acquisto.


Art. 77

1

Il prezzo d'acquisto deve costituire un'equa indennità calcolata secondo il valore commerciale della ferrovia, tenuto conto del valore di
bilancio degli impianti ferroviari.

2

Il valore commerciale è calcolato secondo il presumibile valore di reddito per l'acquirente, tenuto conto dei vantaggi e degli svantaggi
che gli deriveranno dall'operazione.

110

Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).

111

RS 220

112

Ora: capitale azionario.

X. ...

XI. Relazione di
revisione in caso
di riduzione del
capitale sociale

I. Diritto

II. Oggetto

III. Indennità
1.
Determinazione

Legge federale

33

742.101

3

Il valore di reddito è ottenuto moltiplicando per 25 la differenza fra il reddito d'esercizio e gli oneri d'esercizio, compreso l'ammortamento
del capitale d'impianto, presumibili in un anno. Da tale prodotto deve
essere sottratto lo stato degli ammortamenti prescritti, nella misura in
cui il deprezzamento degli impianti in questo espresso non sia stato
compensato da nuovi investimenti.

4

Il prezzo d'acquisto non deve essere superiore al valore di bilancio.

Questo è determinato in ragione delle spese per la costruzione e
l'acquisto degli impianti, dedotto lo stato degli ammortamenti prescritti.


Art. 78

Alla Confederazione, ai Cantoni e alle altre corporazioni di diritto
pubblico è riservata la facoltà di computare sussidi e mutui nel prezzo
d'acquisto, in quanto sia prevista in una convenzione conchiusa con
l'impresa ferroviaria.


Art. 79


113

In caso di contestazione sulla determinazione del prezzo d'acquisto
decide l'autorità di sorveglianza.

Capo XI. ...114

Art. 80

a 87 Capo XII. Disposizioni penali e misure amministrative

Art. 88

1

Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla presente legge o ad altre leggi o convenzioni interna sulle ferrovie, alle
prescrizioni esecutive emanate in virtù di esse, alla concessione o alle
decisioni prese dall'Ufficio federale conformemente a dette disposizioni è punito, a denuncia di questa autorità, con la multa da 50 a 10
000 franchi.

2

Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuridica di diritto pubblico o privato o di una società commerciale, le disposizioni 113

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni,
in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

114

Abrogato dal n. I 8 della LF del 24 mar. 1995 conc. le misure di risanamento 1994
(RU 1995 3517 ; FF 1995 I 65).

2. Computo

IV.
Contestazioni

I.
Contravvenzioni

Ferrovie

34

742.101

penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia, la persona giuridica o la società commerciale risponde solidalmente della multa e delle spese.

3

Sono riservate le disposizioni del Codice penale svizzero115 e della legge federale del 18 febbraio 1878116 su la polizia delle strade ferrate.

4

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. Le sentenze e i decreti di abbandono devono essere trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale al Ministero pubblico della
Confederazione per il Consiglio federale.

5

...


Art. 89

1

A richiesta dell'Ufficio federale, i funzionari, gli impiegati e gli altri agenti di una impresa concessionaria devono essere destituiti dalle
funzioni, nell'esercizio delle quali hanno dato ripetutamente occasione
a reclami fondati. La stessa norma è applicabile ai membri degli organi
dell'impresa ferroviaria che temporaneamente o durevolmente esercitano tali funzioni.

2

L'Ufficio federale può eseguire o fare eseguire a spese dei renitenti una sua decisione esecutoria che, non ostante avvertimento, non sia
stata eseguita in un termine ragionevole, salvo restando la introduzione
o l'esito di un procedimento penale.


Art. 90


117

Capo XIII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 91

1

Le disposizioni della concessione contrarie alla presente legge sono abrogate; inoltre, sono abrogate quelle concernenti il sistema di trazione, il numero dei binari e dei treni da far circolare giornalmente, la
velocità dei treni, il trasporto dei bagagli a mano e la riduzione o l'aumento delle tasse secondo l'utile netto.

2

Le disposizioni della concessione concernenti il riscatto rimangono in vigore fino alla scadenza di questa.

115

RS 311.0

116

RS 742.147.1 117 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809) II. Misure
amministrative

I. Abrogazione
di disposizioni
della
concessione

Legge federale

35

742.101


Art. 92


118



Art. 93

1

Se la concessione è revocata, in virtù degli articoli 8 e 90 della presente legge, la liquidazione forzata dell'impresa ferroviaria è disciplinata dalla legge federale dell'11 aprile 1899119 sulla esecuzione e sul
fallimento. I beni costituiti in pegno, conformemente all'articolo 9
della legge federale del 25 settembre 1917120 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese, sono invece realizzati e ripartiti
secondo detta legge. Per il rimanente è applicabile il suo articolo 15.

2

Lo stesso vale per il concordato. È applicabile l'articolo 52 numeri 1 e 3 a 7 della legge federale del 25 settembre 1917121 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la
liquidazione forzata di queste imprese.


Art. 94


122

Il Dipartimento stabilisce le tasse che devono essere riscosse nell'esecuzione della presente legge.


Art. 95

1 Gli articoli 3, 7-9,123 15, 21, 22, 39-44, 46-48, 88, 89 e 94 nonché i
capi III, VI, VII e IX della presente legge si applicano per analogia
alle imprese di navigazione titolari di una concessione federale e al
traghetto Romanshorn-Friedrichshafen cogestito dalle FFS.124 2

I capi VI, VII e IX della presente legge si applicano anche alle linee di autobus e di trolleybus concessionarie, sempre che non servano
esclusivamente il traffico locale o di escursione.125 2bis

Il capo VI si applica parimenti alle teleferiche e al Servizio postale dei viaggiatori; il capo VII si applica anche alle teleferiche.126 118 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809) 119

RS 281.1

120

RS 742.211

121

RS 742.211

122 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

123 Nuovo testo della prima parte del per. giusta il n. 18 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 125

Nuovo testo giusta il n. I 8 disp. fin. della LF del 24 mar. 1995 conc. le misure di
risanamento 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3517 5365; FF 1995 I 65).

126

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 3680; FF 1994 I 441).

II. ...

III. Liquidazione
forzata e
concordato dopo
la revoca della
concessione

IV. Tasse

V. Applicazione
della legislazione
sulle ferrovie ad
altre imprese

Ferrovie

36

742.101

3

Gli articoli 88, 89 e 94 sono applicabili alle imprese filoviarie.

4 Gli articoli 15, 88, 89 e 94 si applicano per analogia alle imprese di
teleferiche, seggiovie, ascensori e slittovie, titolari di una concessione
federale.127

5

In quanto sembri idoneo all'unificazione del diritto applicabile alle diverse specie di esercizi di trasporto, il Consiglio federale è autorizzato a estendere l'applicazione delle disposizioni della presente legge
o di altre leggi sulle ferrovie ai servizi di trasporto esercitati a complemento o in sostituzione della ferrovia dall'impresa ferroviaria o da
altre imprese.


Art. 96

1

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate, segnatamente:

1.

la legge federale del 23 dicembre 1872128 su la costruzione e
l'esercizio delle strade ferrate sul territorio della Confederazione Svizzera; 2.

la legge federale del 28 giugno 1889129 sulle casse di soccorso
delle società di ferrovie e di piroscafi; 3.

la legge federale del 28 giugno 1895130 sul diritto di voto degli
azionisti delle società ferroviarie e sulla partecipazione dello
Stato all'amministrazione di queste; 4.

la legge federale del 27 marzo 1896131 sulla contabilità delle
strade ferrate;

5.

la legge federale del 21 dicembre 1899132 concernente la
costruzione e l'esercizio delle ferrovie secondarie svizzere, riservato l'articolo 92 della presente legge; 6.

la legge federale del 18 giugno 1914133 sulle tasse da pagarsi
per le concessioni di imprese di trasporto; 7.

l'articolo 111 lettere c a e della legge federale del 16 dicembre
1943134 sulla organizzazione giudiziaria; 8.

gli articoli 9 e 11 ultimo periodo della legge federale del 18
febbraio 1878135 su la polizia delle strade ferrate; 127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 128

[CS 7 3; RU 1949 I 571 art. 55 lett. b] 129

[CS 8 576]

130

[CS 7 217]

131

[CS 7 220]

132

[CS 7 117; RU 1949 563 art. 55 lett. c, 1997 2465 allegato n. 17, 1998 2835 n. II 1] 133

[CS 7 923]

134

[CS 3 499]

135

RS 742.147.1 VI.
Modificazione o
abrogazione di
disposizioni

Legge federale

37

742.101

9.

l'articolo 17 capoverso 1 della legge federale del 29 marzo
1950136 sulle imprese filoviarie; 10. il decreto federale del 23 dicembre 1904137 che autorizza il Consiglio federale a consentire modificazioni del sistema
d'esercizio delle strade ferrate; 11. il decreto federale del 14 dicembre 1921138 concernente il calcolo del prodotto netto delle ferrovie private, riservato
l'articolo 92 della presente legge; 12. il decreto federale del 21 giugno 1907139 che applica la legislazione federale in materia di espropriazione per causa di utilità
pubblica alle imprese di navigazione concedute.

2

Riservati i diritti e i crediti che ne derivano alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai privati, sono abrogati: 13. la legge federale del 2 ottobre 1919140 concernente il soccorso finanziario da accordarsi alle imprese private di strade ferrate e
di navigazione a vapore allo scopo di promuoverne l'elettrificazione; 14. la legge federale del 6 aprile 1939141 concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione; 15. a legge federale del 21 dicembre 1949142 che completa quella concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione; 16. il decreto federale del 18 giugno 1907143 che accorda al Cantone dei Grigioni una sovvenzione di cinque milioni di
franchi per la costruzione di linee ferroviarie da Bevers a
Schuls e da Ilanz a Disentis; 17. il decreto federale del 18 dicembre 1918144 concernente il soccorso finanziario alle imprese di trasporto in condizioni critiche;

18. il decreto federale del 22 ottobre 1937145 concernente il soccorso per mantenere in esercizio le imprese ferroviarie e di navigazione private minacciate dalla crisi.

136

RS 744.21

137

[CS 7 30]

138

RS 742.223

139

[CS 7 393]

140

[CS 7 241]

141

[CS 7 247; RU 1950 I 359 art. 1 e 2] 142

[RU 1950 I 359] 143

[CS 7 240]

144

[CS 7 244]

145

[CS 7 245]

Ferrovie

38

742.101

3

L'articolo 8 della legge federale del 18 febbraio 1878146 su la polizia delle strade ferrate è modificato come segue: ...147


Art. 97

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge ed emana le disposizioni d'esecuzione. Ove la presente
legge attribuisca compiti ai Cantoni, essi emaneranno le necessarie
disposizioni di esecuzione.148 Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1958149 Disposizioni finali della modificazione del 24 marzo 1995150 1

Le disposizioni della presente legge si applicano per la prima volta all'esercizio 1996. Il Dipartimento può accordare alle imprese un
termine transitorio di due anni al massimo per l'introduzione della
ripartizione per settori. Durante questo tempo l'indennità è calcolata
sulla base di un conto di previsione per l'insieme dell'impresa.

2

Per quanto concerne le quote cantonali (percentuale), al più tardi sino al 1998 saranno valide le quote calcolate sulla base dei conti 1992
delle imprese, modificati in funzione dell'importo previsto dai provvedimenti di risanamento 1992151 delle finanze federali.

3

Fino al disciplinamento convenzionale dell'offerta di prestazioni e dei relativi indennizzi, sono determinanti le prestazioni conformi all'offerta valida al momento dell'entrata in vigore delle legge riveduta,
ma al più tardi fino al cambiamento d'orario del 1999.

4

Finché il diritto cantonale non avrà designato un'altra autorità, i Governi dei Cantoni sono autorizzati a stipulare convenzioni giusta l'articolo 51, al più tardi il 31 dicembre 1998, entro i limiti delle prestazioni garantite sinora.

146

RS 742.147.1 147

Testo inserito nella L menzionata.

148

Per. introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
3680; FF 1994 I 441).

149

DCF del 24 giu. 1958 (RU 1958 374).

150

RU 1995 3680; FF 1994 I 441 151

FF 1992 III 294 Entrata in vigore
ed esecuzione

Legge federale

39

742.101

Disposizioni finali della modificazione del 20 marzo 1998152 1 Le concessioni esistenti rimangono in vigore. Se non prevede altrimenti, la concessione attuale resta in vigore fino alla sua scadenza sia
come concessione per la costruzione e l'esercizio dell'infrastruttura,
sia come concessione per il trasporto regolare di viaggiatori conformemente all'articolo 4 della legge federale del 18 giugno 1993153 sul
trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su
strada.

2 Fino all'istituzione della commissione di arbitrato, l'Ufficio federale
giudica le controversie relative all'accesso alla rete.

Disposizioni finali della modificazione del 18 giugno 1999154 1 Il decreto federale del 21 giugno 1991155 concernente la procedura
d'approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari è abrogato.

2 Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto.

3 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

152

RU 1998 2835; FF 1997 I 809 153

RS 744.10

154 RU

1999 3071; FF 1998 2029 155

[RU 1991 1319]

Ferrovie

40

742.101

Allegato156

(art. 18 cpv. 2 lett. b) 1. Progetti delle Ferrovie federali svizzere Tronco/Linea

Linea parziale/progetto parziale Vauderens - Villars-sur-Glâne tutta la linea

Mattstetten - Rothrist tutta la linea

Olten - Muttenz

tutta la linea

Zurigo aeroporto - Winterthur tutta la linea

Ginevra - Losanna

tracciato ad anello GEAP - Mies Losanna - Yverdon

Eclépens - galleria del Mormont Grandson - Boudry

Onnens - Vaumarcus

Olten - Aarau

Däniken - Aarau (escl.) Zurigo stazione centrale - Thalwil tutta la linea

Salgesch - Leuk

tutta la linea

Zurigo stazione centrale - Oerlikon tutta la linea

Winterthur - Weinfelden attraversamento della Thur Zurigo - Coira

Mühlehorn - Tiefenwinkel 2. Progetti delle imprese di trasporto concessionarie Impresa

Tratta

Berna - Neuchâtel

Bümpliz Nord - Rosshäusern Gürbetal - Berna - Schwarzenburg Fischermätteli -Toffen Sihltal - Zurigo - Uetliberg Giesshubel - Langnau am Albis Ferrovie del Giura

Glovelier - Delémont Ferrovie retiche

Entrata sotterranea della Ferrovia CoiraArosa alla stazione di Coira Bremgarten - Dietikon (BD) Entrata sotterranea della BD a Dietikon 3. Progetti messi in consultazione conformemente all'articolo 12
del decreto federale del 4 ottobre 1991
157 sul transito alpino 156 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

157

RS 742.104