01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.06.2020
01.01.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
14.01.2014 - 31.12.2015
01.07.2013 - 13.01.2014
01.12.2012 - 30.06.2013
01.11.2011 - 30.11.2012
01.01.2011 - 31.10.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
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01.02.2003 - 31.12.2004
01.01.2001 - 31.01.2003
01.10.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 30.09.2000
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1

Legge federale sulle ferrovie (Lferr)1

del 20 dicembre 1957 (Stato 25 ottobre 2005) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 23, 24ter, 26, 34 capoverso 2, 36 e 64 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1956, decreta: Capo I. Disposizioni generali

Art. 1

1 La presente legge è applicabile alla costruzione e all'esercizio delle ferrovie e ai rapporti delle medesime con le imprese di trasporti pubblici, le amministrazioni pubbliche e i terzi.

2

Ferrovie, secondo la presente legge, sono le imprese che, conformemente al loro scopo di trasportare persone e merci, possono essere usate da ognuno e i cui veicoli scorrono su o sotto rotaia. Il Consiglio federale decide dell'applicazione della presente legge agli impianti ferroviari.

3

Sono riservate la legislazione sulle Ferrovie federali svizzere e, in quanto la presente legge non vi deroghi, le altre disposizioni di diritto federale applicabili alle ferrovie.


Art. 2

1 La rete ferroviaria svizzera è costituita di ferrovie principali e di ferrovie secondarie. Le ferrovie principali sono quelle a scartamento normale che servono il traffico di transito nazionale e internazionale; le ferrovie secondarie sono quelle a scartamento normale che servono prevalentemente il traffico di una determinata regione e, inoltre, quelle a scartamento ridotto, a dentiera e a trazione funicolare, come pure le tranvie.

RU 1958 347

1

Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 2

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 81, 87, 92, 98 cpv. 3 e 122 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

742.101

I. Campo

d'applicazione

II. Ferrovie

principali e

ferrovie

secondarie

Ferrovie

2

742.101

2

La concessione stabilisce se una ferrovia a scartamento normale è classificata come ferrovia secondaria; qualora la concessione non contenesse alcuna indicazione a questo riguardo, decide il Consiglio federale. Esso stabilisce anche i tronchi a scartamento normale delle Ferrovie federali svizzere che sono classificati come ferrovie secondarie.

3

Mutando le condizioni, il Consiglio federale può dichiarare secondaria una ferrovia principale o singoli tronchi di essa e principale una ferrovia secondaria a scartamento normale o singoli tronchi di essa.

4

I Cantoni, sul cui territorio passa la ferrovia, l'impresa ferroviaria e le imprese di trasporti pubblici a essa congiunte devono essere previamente consultati.


Art. 3

1 Le Ferrovie federali svizzere e le imprese ferroviarie concessionarie possono esercitare il diritto di espropriazione conformemente alla legislazione federale.

2

La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari a trattative private o mediante ricomposizione particellare.4

Art. 4


5

Capo II.6 Concessione e accesso alla rete

Art. 5

1 Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione.

2

L'impresa ferroviaria concessionaria ha il diritto e l'obbligo di costruire ed esercitare l'infrastruttura ferroviaria secondo le prescrizioni della legislazione ferroviaria e della concessione.

3

L'esercizio dell'infrastruttura comprende l'allestimento e la manutenzione degli impianti, nonché la gestione dei sistemi di alimentazione elettrica, di direzione dell'esercizio e di sicurezza.

4

L'impresa ferroviaria concessionaria ha inoltre il diritto, senza autorizzazione conformemente all'articolo 9, di trasportare persone e merci sulla propria infrastruttura. Rimane salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori, conferito in virtù dell'articolo 4 della legge fede-

4

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

5

Abrogato dal n. 18 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) III.

Espropriazione

I. Concessione

della

infrastruttura 1. Diritti e obblighi

Legge federale

3

742.101

rale del 18 giugno 19937 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada.


Art. 6

1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, rilascia la concessione se:

a. la prestazione di trasporto da fornire sulla base della concessione può essere effettuata in modo adeguato ed economico; e

b. interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione della natura e del paesaggio e difesa nazionale, non vi si oppongono.

2

Per le tranvie deve essere concessa o garantita l'autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l'uso della strada pubblica.

3

La concessione è accordata per 50 anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata.


Art. 7

1 Su richiesta dell'impresa ferroviaria concessionaria, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento; DATEC) può trasferire la concessione a un'altra impresa di trasporti pubblici o a un terzo. I Cantoni interessati devono essere previamente consultati.

2

Se sono trasferiti solo taluni diritti o obblighi legali o derivanti dalla concessione, l'impresa ferroviaria sottopone all'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale), per conoscenza, i contratti d'esercizio conclusi a tale scopo. L'impresa ferroviaria concessionaria continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell'adempimento degli obblighi legali o derivanti dalla concessione.


Art. 8

1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, può revocare la concessione qualora:

a. la costruzione non sia iniziata o ultimata o l'impianto non sia messo in esercizio entro i termini stabiliti nella concessione; b. l'impresa ferroviaria violi gravemente gli obblighi ad essa imposti dalla legge e dalla concessione; c. interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l'impresa ferroviaria dev'essere indennizzata adeguatamente.

7 RS

744.10

2. Rilascio,

modifica,

rinnovo

3. Trasferimento,

contratti di

esercizio

4. Revoca ed

estinzione

Ferrovie

4

742.101

2

La concessione si estingue: a. alla

sua

scadenza;

b. mediante riscatto da parte della Confederazione; c. in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, l'autorizza; d. se, in una liquidazione forzata, la ferrovia non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.


Art. 9

1 Chi intende utilizzare l'infrastruttura di un'altra impresa ferroviaria deve disporre di un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

2

L'autorizzazione è rilasciata se: a. l'impresa richiedente è organizzata in modo tale da garantire un esercizio sicuro e affidabile; b. il personale dispone delle qualifiche necessarie per garantire un esercizio sicuro;

c. il materiale rotabile soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro; d. l'impresa è finanziariamente efficiente e dispone di una sufficiente copertura assicurativa;

e. sono osservate le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e garantite le condizioni di lavoro del settore; e f.

è garantito il rispetto delle disposizioni di sicurezza per le tratte da utilizzare.

3

L'autorizzazione è rilasciata per 10 anni al massimo e può essere rinnovata. Può essere revocata in qualsiasi momento e senza dare luogo a un diritto di indennizzo, qualora le condizioni di cui al capoverso 2 non siano più soddisfatte o in caso di violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali o dell'autorizzazione.

4

Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura. Può concludere con altri Stati accordi che garantiscono l'accesso alla rete alle imprese estere.

a 1 L'impresa ferroviaria concessionaria accorda l'utilizzazione indiscriminata della sua infrastruttura alle imprese di trasporto a cui è stato autorizzato l'accesso alla rete.

2

Nell'accordare l'accesso alla rete, è data priorità al traffico viaggiatori cadenzato. Le coincidenze all'interno di un sistema coordinato di trasporti pubblici devono essere garantite.

II. Accesso

alla rete 1. Autorizzazione di

utilizzare

l'infrastruttura

2. Garanzia

dell'accesso

alla rete

Legge federale

5

742.101

3

Il Consiglio federale può autorizzare deroghe all'ordine di priorità previsto nel capoverso 2, tenuto conto delle esigenze dell'economia nazionale e della pianificazione del territorio.

4

Il Consiglio federale definisce gli ulteriori principi di accesso alla rete e disciplina le modalità.

b 1 L'impresa ferroviaria concessionaria ha diritto a una rimunerazione per l'utilizzazione della sua infrastruttura.

2

Le imprese interessate disciplinano in una convenzione le modalità del diritto di accesso e della rimunerazione. Se le parti non trovano un accordo, decide la commissione di arbitrato (art. 40a).

3

La rimunerazione va stabilita senza discriminazione e deve coprire almeno i costi marginali causati normalmente da una tratta moderna e fissati dall'Ufficio federale per quella categoria di tratte. La rimunerazione considera in particolare i diversi costi connessi alla rete e all'impatto ambientale dei veicoli, nonché la domanda. Nel caso del trasporto regolare di viaggiatori, la rimunerazione corrisponde ai costi marginali fissati dall'Ufficio federale per la categoria di tratta e alla quota sui proventi del trasporto fissata dall'autorità concedente.

4

Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo e disciplina la pubblicazione.

Capo III. Vigilanza

Art. 10

1 La costruzione e l'esercizio delle ferrovie sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio federale. Esso può adeguatamente limitarla per le ferrovie secondarie che servono prevalentemente il traffico locale o che si trovano in condizioni particolarmente semplici e non sono tecnicamente congiunte ad altre ferrovie.

2

L'Ufficio federale è l'autorità di vigilanza.8 8

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

3. Diritto alla

rimunerazione

I. Autorità di

vigilanza

Ferrovie

6

742.101


Art. 11

9 Nella misura in cui la presente legge non contenga disciplinamenti derogatori, le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.


Art. 12
L'Ufficio federale10 può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi dell'impresa ferroviaria che sono contrarie alla presente legge, alla concessione o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.


Art. 13


11



Art. 14

1 La Confederazione, i Cantoni e le altre corporazioni di diritto pubblico, che hanno concesso rilevanti sussidi o mutui, sono autorizzati a delegare loro rappresentanti nell'amministrazione delle imprese ferroviarie, nella misura stabilita nelle convenzioni all'uopo stipulate. In caso di contestazione, il Consiglio federale determina il numero dei rappresentanti di tutte le corporazioni di diritto pubblico e la loro ripartizione. Per il rimanente, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni12 concernenti la rappresentanza di corporazioni di diritto pubblico nell'amministrazione delle società anonime.

2

Sono riservati i diritti acquisiti di rappresentanza nell'amministrazione dell'impresa ferroviaria fondati su la concessione, lo statuto o altro atto.


Art. 15

13 1 È istituito un ufficio d'inchiesta sugli incidenti indipendente dall'autorità di vigilanza per chiarire dal profilo tecnico le cause e le circostanze di incidenti ferroviari e di eventi che avrebbero potuto portare a un incidente.

9

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

10 Nuova denominazione giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

11

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3199; FF 1993 I 609).

12

RS 220

13 Abrogato dal n. I 8 della LF del 24 mar. 1995 conc. le misure di risanamento 1994 (RU 1995 3517 ; FF 1995 I 65). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 1998 2835; RS 742.161 all. n. II 6; FF 1997 I 809) II. Ricorso

III. Diritti

speciali di

vigilanza.

1. Annullamento

di decisioni e di

disposizioni

2....

3.

Rappresentanza

nella

amministrazione

4. Ufficio

d'inchiesta sugli

incidenti

Legge federale

7

742.101

2

Se necessario per chiarire la situazione, l'ufficio d'inchiesta sugli incidenti può ordinare perquisizioni domiciliari, sequestri, autopsie e perizie, nonché citare in giudizio, far accompagnare in giudizio e interrogare testimoni e persone informate sui fatti.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la composizione, la procedura e la pubblicazione dei risultati. Per il rimanente, se le particolarità della procedura non richiedono deroghe, vale la legge federale del 15 giugno 193414 sulla procedura penale. È salva la giurisdizione cantonale.

4

La Confederazione si assume le spese d'inchiesta. Essa intraprende azione di regresso nei confronti delle persone che hanno causato l'incidente intenzionalmente o per negligenza grave. Può rivalersi anche su altre persone coinvolte che abbiano causato o considerevolmente esteso la procedura. Il Dipartimento decide definitivamente le controversie concernenti le spese a carico.


Art. 16

L'impresa ferroviaria deve trasmettere, ogni anno, all'Ufficio federale
il suo rapporto di gestione e i verbali dell'assemblea generale o dell'organo superiore di gestione, come pure i dati necessari per la compilazione della statistica ufficiale dei trasporti.

Capo IV: Piani, costruzione ed esercizio15

Art. 17

16 1 Gli impianti ferroviari e i veicoli devono essere costruiti, gestiti, conservati e rinnovati secondo le esigenze del traffico, dell'ambiente e i progressi della tecnica. I bisogni delle persone con mobilità ridotta vanno pure considerati adeguatamente.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costruzione e l'esercizio, nonché l'unità tecnica e l'ammissibilità, fermi restando l'interoperabilità e uno standard di sicurezza conforme alla tratta. Il Consiglio federale fa in modo che non si abusi delle prescrizioni tecniche per impedire la libera concorrenza.

3

...17

14 RS

312.0

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 17 Abrogato dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

5. Rapporto

di gestione

Statistica

I. Principi

Ferrovie

8

742.101

4

Nel quadro delle prescrizioni, le imprese ferroviarie sono responsabili della sicurezza d'esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli.

Esse sono tenute a redigere le prescrizioni necessarie per la sicurezza dell'esercizio e a presentarle all'Ufficio federale.


Art. 18

18 1 Le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'autorità competente.

2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani è: a. l'Ufficio

federale;

b. il Dipartimento per i grandi progetti secondo l'allegato.

3

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

4

Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria.

5

Per l'approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di principio un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 197919 sulla pianificazione del territorio.

6

Sono considerati impianti ferroviari anche le strutture di raccordo e gli impianti connessi con la costruzione e l'esercizio nonché le ubicazioni per il riciclaggio e il deposito di materiale di scavo o di detriti che sono in uno stretto rapporto spaziale e funzionale con l'impianto progettato.

a20 La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della
presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale del 20 giugno 193021 sull'espropriazione (LEspr).

18 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

19 RS

700

20 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

21 RS

711

II. Procedura

di approvazione

dei piani 1. Principio 2. Diritto

applicabile

Legge federale

9

742.101

b22
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente per l'approvazione dei piani. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

c23 1 Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa di costruzioni24 deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata.

2

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione di profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.

3

Agli altri atti preparatori, all'eliminazione delle divergenze o per consolidare le basi decisionali si applica la procedura di cui all'articolo 15 LEspr25. Circa le obiezioni di terzi decide l'autorità competente per l'approvazione dei piani.

d26 1 L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando d'espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr27.

22 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

23 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

24 Rettifica della Commissione di redazione dell'Assemblea federale: invece di «impresa di costruzioni» leggasi «impresa ferroviaria».

25 RS

711

26 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

27 RS

711

3. Procedura

ordinaria a. Introduzione b. Atti

preparatori

c. Consultazione,

pubblicazione e

deposito dei

piani

Ferrovie

10

742.101

e28
Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l'impresa ferroviaria deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr29 un avviso personale sui diritti da espropriare.

f30 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196831 sulla procedura amministrativa o della LEspr32 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

3

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

g33 L'eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è
disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199734 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

h35 1 Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

28 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

29 RS

711

30 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

31 RS

172.021

32 RS

711

33 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

34 RS

172.010

35 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

d. Avviso

personale

e. Opposizione

f. Eliminazione

delle divergenze

nella Amministrazione

federale

4. Approvazione

dei piani; durata

di validità;

ricorso

Legge federale

11

742.101

2

Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.

3

L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

4

Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

5

La decisione d'approvazione dei piani dell'Ufficio federale può essere impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC. La decisione d'approvazione dei piani del Dipartimento può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale.

i36 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a. progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b. impianti ferroviari la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;

c. impianti ferroviari che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2

Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

3

L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4

Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

36 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

5. Procedura

semplificata

Ferrovie

12

742.101

k37 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr38. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

l39 1 Se la costruzione di impianti ferroviari, in particolare di gallerie, genera considerevoli quantità di materiali di scavo o di detriti che non possono essere riciclati o depositati nei pressi dell'impianto, i Cantoni interessati designano i siti necessari per la loro eliminazione.

2

Se al momento dell'approvazione dei piani non vi è un'autorizzazione passata in giudicato del Cantone interessato, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può designare un sito per il deposito temporaneo e stabilire le condizioni e gli oneri connessi al suo uso. In tal caso si applicano le disposizioni procedurali relative agli impianti ferroviari. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per l'eliminazione dei materiali.

m40 1 L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all'esercizio ferroviario (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. L'edificazione e la modifica possono essere autorizzate unicamente previo consenso dell'impresa ferroviaria se gli impianti accessori: 37 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

38 RS

711

39 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

40 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

6. Procedura di

stima;

immissione in

possesso

anticipata

7. Partecipazione

dei Cantoni

8. Impianti

accessori

Legge federale

13

742.101

a. occupano terreni della ferrovia o confinano con essi; b. potrebbero pregiudicare la sicurezza dell'esercizio.

2

L'autorità cantonale sente l'Ufficio federale prima di autorizzare un impianto accessorio:

a. su proposta di una delle parti, se il committente della costruzione e l'impresa ferroviaria non giungono a un'intesa;

b. se la costruzione rende impossibile il futuro sviluppo dell'impianto ferroviario o lo complica considerevolmente;

c. se il terreno edificabile è incluso in una zona riservata o in un allineamento di diritto ferroviario.

3

L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

n41 1 L'Ufficio federale può, di modo proprio o su proposta di un'impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune, determinare zone riservate concernenti regioni esattamente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a costruzioni e impianti ferroviari. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.

2

Le decisioni sulla determinazione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione del termine di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

o43 1 Nelle zone riservate non può essere eseguita alcuna trasformazione contraria al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore.

41

Originario art. 18b. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

42

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

43

Originario art. 18c. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

44

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

III.

Assicurazione

della disponibilità di terreni per

costruzioni e

impianti

ferroviari futuri 1. Zone riservate
a.Determinazione42

b. Effetti44

Ferrovie

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742.101

2

Nelle zone riservate, fissate o previste, possono aver luogo atti preparatori. L'articolo 15 della LEspr45 è applicabile per analogia.

p46 1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

2

L'Ufficio federale sopprime una zona riservata, d'ufficio o su domanda dell'impresa ferroviaria, del Cantone o del Comune, quando constata che l'impianto ferroviario progettato non sarà eseguito.

3

Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.

q47 1 L'Ufficio federale può determinare allineamenti per assicurare costruzioni ed impianti ferroviari esistenti o futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.

2

Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani approvati.

3

Le decisioni sulla determinazione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione del termine di ricorso.

r 49 1 Entro gli allineamenti, come anche fra un allineamento e un impianto ferroviario non può essere eseguita alcuna trasformazione o altro 45

RS 711

46

Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

47

Originario art. 18e. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

48

Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

49

Originario art. 18f. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

c. Soppressione

2. Allineamenti.

a. Determinazione48

b. Effetti

Legge federale

15

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intervento contrari allo scopo dell'allineamento. Sono eccettuati i provvedimenti presi per la manutenzione degli immobili o per l'eliminazione di pericoli e di effetti nocivi. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore.

2

Nell'interno degli allineamenti fissati o previsti possono aver luogo atti preparatori. L'articolo 15 della LEspr50 è applicabile per analogia.

s51 1 L'Ufficio federale sopprime d'ufficio o su proposta di un'impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune gli allineamenti divenuti privi d'oggetto.

2

Le decisioni sulla soppressione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione del termine di ricorso.

3

I principi dell'indebito arricchimento s'applicano per analogia ai casi in cui è stata versata un'indennità. Se trattasi di alienazione, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di litigio, decide la Commissione di stima. È riservato il ricorso di diritto amministrativo.

t52 D'intesa con l'Ufficio federale, possono essere determinati, oltre a quelli nel senso della presente legge, anche allineamenti secondo il diritto cantonale, se esplicano effetti giuridici più estesi.

u53 1 Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18n-18t danno luogo a un'indennità integrale. È fatto salvo l'articolo 21. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.

2

L'indennità è dovuta dall'impresa ferroviaria oppure, se manca l'impresa, da colui che ha causato la restrizione della proprietà.

50

RS 711

51

Originario art. 18g. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

52

Originario art. 18h. Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313).

53 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

c. Soppressione

d. Riserva del

diritto cantonale

IV. Indennità.

Presupposti.

Procedura

Ferrovie

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3

L'interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all'impresa ferroviaria, entro 10 anni dal giorno in cui è entrata in vigore la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, si applica la procedura secondo gli articoli 57-75 LEspr54.

4

Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare autorizzazioni di impianti accessori (art. 18m), zone riservate e allineamenti.

5

L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.

v55 1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev'essere ordinata su domanda dell'autorità competente per l'approvazione dei piani entro un termine da essa fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.

2

Nella procedura di ricomposizione particellare: a. possono essere inseriti fondi dell'impresa ferroviaria; b. può essere ridotta la superficie dei fondi inclusa nella procedura;

c. possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione ferroviaria; d. l'impresa ferroviaria può essere anticipatamente immessa in possesso;

e. possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

3

Il terreno ceduto all'impresa ferroviaria per i suoi bisogni mediante riduzioni di superficie è bonificato all'impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.

4

Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione ferroviaria.

54 RS

711

55 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

V.

Ricomposizione

particellare.

Competenza

Legge federale

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5

Alla costruzione ferroviaria sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione ferroviaria, l'impresa ferroviaria sopporta integralmente le spese.

w56 1 L'Ufficio federale definisce gli impianti ferroviari e i veicoli che possono essere messi in esercizio soltanto con la sua autorizzazione.

Emana prescrizioni relative al servizio ferroviario.

2

Nel caso di veicoli e impianti di sicurezza destinati esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario, prima dell'esecuzione occorre presentare all'Ufficio federale almeno il capitolato d'oneri e lo schizzo-tipo. L'Ufficio federale decide in ogni singolo caso se sussiste un obbligo d'autorizzazione.


Art. 19

1 Conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale e alle condizioni stabilite nell'approvazione dei piani, l'impresa ferroviaria prende tutte le misure per garantire la sicurezza della costruzione e dell'esercizio della ferrovia e per evitare che persone o cose siano esposte a pericolo. Qualora i lavori di costruzione pregiudichino opere pubbliche, come strade e vie, condutture e impianti simili, l'impresa ferroviaria deve provvedere ad assicurarne l'uso, per quanto sia richiesto dall'interesse pubblico.

2

L'impresa ferroviaria sopperisce alle spese cagionate da queste misure. Le spese derivate da misure rese necessarie da progetti di costruzione o da altre esigenze di terzi sono a carico di questi ultimi.


Art. 20

L'obbligo d'indennità, per i danni cagionati dall'impresa ferroviaria
con una violazione di diritti di terzi, che non deve essere tollerata conformemente al diritto di vicinato o ad altre prescrizioni legali e che è una conseguenza inevitabile o difficilmente evitabile della costruzione o dell'esercizio della ferrovia, è disciplinato dalla legislazione federale sull'espropriazione.

56 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

57 Originario

III.

58 Originario

IV.

VI.

Autorizzazione

d'esercizio

VII. Misure di

sicurezza57

VIII. Obbligo

d'indennità 58

Ferrovie

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Art. 21

1 I terzi che con lavori, impianti, alberi od opere pregiudicano la sicurezza della ferrovia devono, a domanda dell'impresa ferroviaria, rimediarvi60. Se le parti non si accordano, l'Ufficio federale, su proposta dell'impresa ferroviaria e sentite le parti, decide le misure da prendere.

Nel frattempo, deve essere tralasciato qualsiasi intervento che pregiudica la sicurezza della ferrovia. Nei casi di grande urgenza, l'impresa ferroviaria può adottare i provvedimenti opportuni alla rimozione del pericolo.61 2 Se gli impianti e le opere dei terzi esistevano già prima dell'entrata in vigore della presente legge o prima della costruzione degli impianti ferroviari, il diritto dei terzi all'indennità, alla quale è tenuta l'impresa ferroviaria, è disciplinato dalla legislazione federale sulla espropriazione. Per gli impianti o le opere dei terzi eseguiti dopo, il loro titolare deve sopperire alle spese cagionate dalle misure previste nel capoverso 1; inoltre, non ha diritto ad alcuna indennità. I costi per provvedimenti volti alla rimozione di alberi pregiudizievoli alla sicurezza della ferrovia secondo il capoverso 1 sono a carico dell'impresa ferroviaria ove non comprovi il dolo del terzo responsabile.62

Art. 22

Le imprese ferroviarie possono collocare ed esercitare gli impianti e
apparecchi elettrici e radioelettrici necessari al loro servizio. Il Dipartimento designa gli impianti e gli apparecchi e ne disciplina l'uso. Gli impianti di telecomunicazioni soggiacciono in ogni caso alla procedura d'approvazione dei piani prevista dagli articoli 18-18i.64

Art. 23

L'impresa ferroviaria esercita la polizia ferroviaria conformemente alla
legislazione federale.

59 Originario

V.

60

Nuovo testo della frase giusta l'art. 55 n. 2 della LF del 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 921.0).

61

Introdotto dall'art. 55 n. 2 della LF 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 921.0).

62

Introdotto dall'art. 55 n. 2 della LF 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 921.0).

63 Originario

VI.

64 Nuovo testo del per. giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

65 Originario

VII.

IX. Limitazioni

nell'interesse

della sicurezza

della ferrovia59

X. Impianti di

segnalazione e di

telecomunicazione63

XI. Polizia

ferroviaria65

Legge federale

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Art. 24

1 La costruzione, la modificazione e lo spostamento di incroci tra ferrovie e strade pubbliche o private soggiacciono all'approvazione dell'Ufficio federale. Sono applicabili gli articoli 18-18i e 18m.67 2

Gli incroci con strade pubbliche, destinate all'uso comune, devono essere approvati, se, durante e dopo la loro costruzione, il regolare esercizio della ferrovia è garantito da misure appropriate e da impianti di sicurezza e se non pregiudicano una prevista sistemazione degli impianti ferroviari.

3

Nuovi incroci con strade pubbliche devono essere eseguiti, d'ordinario, mediante sotto o soprappassaggi. Nella procedura d'approvazione dei piani, l'Ufficio federale, su proposta delle autorità interessate, deve consultare periti delle costruzioni e della circolazione stradali.


Art. 25

1 Se una nuova linea ferroviaria, destinata al traffico pubblico, incrocia una strada pubblica o se una nuova strada pubblica incrocia una linea ferroviaria, il proprietario della nuova via di comunicazione deve sopperire alle spese cagionate da tutti gli impianti nel luogo d'incrocio.

2

L'uso del fondo stradale o ferroviario nei luoghi d'incrocio è gratuito.


Art. 26

1 Se un passaggio a livello deve essere sostituito con un sotto o soprappassaggio oppure deve essere soppresso a causa dello spostamento della strada, le spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari o stradali sono a carico: dell'impresa ferroviaria, se la modificazione è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico ferroviario; del proprietario della strada, se la modificazione è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico stradale.

2

Per tutte le altre modificazioni eseguite a un incrocio, compreso l'adeguamento e il miglioramento degli impianti di sicurezza, l'impresa ferroviaria e il proprietario della strada devono sopperire alle spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari e stradali nella misura in cui le modificazioni sono richieste dallo sviluppo del traffico su l'una o l'altra di queste vie di comunicazione.

3

È applicabile l'articolo 25 capoverso 2.

66 Originario

VIII.

67 Nuovo testo del per. giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

XII. Incroci con

altri impianti.

1. Incroci tra

ferrovia e strada A. Approvazione66

B. Spese a. Nuovi incroci fra strade

pubbliche e

ferrovie

b. Modificazione

di incroci già

esistenti fra

strade pubbliche

e ferrovie

Ferrovie

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Art. 27

1 In ogni caso, ciascuna delle parti deve partecipare alle spese nella misura in cui trae vantaggi dalla modificazione delle condizioni.

2

La parte, che, nell'interesse di uno stabile miglioramento o di una ulteriore sistemazione dei suoi impianti, pone speciali esigenze, deve sopperire da sola alle maggiori spese nel luogo d'incrocio.


Art. 28

L'articolo 25 è applicabile per analogia all'incrocio di una ferrovia con
una nuova strada privata. L'impresa ferroviaria può esigere, per le spese, l'anticipazione o la prestazione di garanzie e, per l'uso del fondo della ferrovia, un'equa indennità.


Art. 29

Gli articoli 25 a 28 sono applicabili per analogia alle spese cagionate
dai lavori di manutenzione e di rinnovamento e da tutte le misure temporanee e permanenti prese allo scopo di prevenire infortuni nei luoghi d'incrocio, comprese quelle causate dal servizio degli impianti destinati a tale scopo.


Art. 30

Gli articoli 24 a 27 e 29 sono applicabili per analogia agli incroci tra
ferrovie.


Art. 31

1 L'articolo 24 è applicabile per analogia agli incroci di una ferrovia con corsi d'acqua pubblici o privati, impianti di trasmissione, teleferiche, condutture e altri simili impianti.

2

Le spese di costruzione, di manutenzione e di rinnovamento cagionate dall'esecuzione di un nuovo incrocio o dalla modificazione di un incrocio già esistente, come pure da tutte le misure temporanee o permanenti destinate a prevenire danni nei luoghi d'incrocio sono sopportate dal committente. L'impresa ferroviaria può esigere una equa indennità per l'uso della sua proprietà a vantaggio di impianti privati.

Gli articoli 25 capoverso 2, e 26 capoverso 3 sono applicabili per analogia agli incroci con impianti pubblici.

3

È riservata la legislazione federale concernente gli incroci di impianti elettrici.

c. Partecipazione

in proporzione ai

vantaggi

d. Incrocio con

nuove strade

private

e. Disposizione

comune

2. Incroci tra

ferrovie

3. Incroci con

altri impianti

Legge federale

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Art. 32
Gli articoli 25 a 31 non sono applicabili, qualora le parti abbiano conchiuso o conchiudano convenzioni che disciplinano diversamente la ripartizione delle spese.


Art. 33

68 1 Ogni impresa ferroviaria è tenuta a concedere, dal profilo tecnico e dal profilo dell'esercizio, il raccordo con un'altra impresa ferroviaria in modo che: a. i viaggiatori possano passare senza difficoltà dai treni di un'impresa ferroviaria a quelli di un'altra impresa ferroviaria; b. il materiale rotabile di uguale scartamento possa passare senza difficoltà da una linea ferroviaria all'altra; c. il collegamento a impianti di trasbordo o a fosse per carrelli trasportatori sia possibile in caso di scartamento diverso.

2

La garanzia del raccordo conformemente al capoverso 1 lettera b è determinata in base ai principi dell'articolo 9a. Le parti disciplinano le modalità di raccordo e stabiliscono la rimunerazione in una convenzione secondo l'articolo 9b.

3

Le imprese disciplinano in una convenzione l'utilizzazione in comune degli impianti e delle installazioni che non fanno parte dell'accesso alla rete. Le convenzioni devono essere sottoposte per informazione all'Ufficio federale.


Art. 34


70



Art. 35

71
L'articolo 33 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 si applica per analogia al raccordo tra le ferrovie e altre imprese di trasporti pubblici.


Art. 36

e 3772 68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 69 Originario

IX.

70 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809) 71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 72 Abrogati dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809) 4. Convenzioni

speciali

XIII. Raccordo 1. Garanzia e rimunerazione69

2 ...

3. Raccordo con

altre imprese di

trasporti pubblici

Ferrovie

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Art. 38

73 1 L'impresa ferroviaria che causa o constata un'interruzione dell'esercizio è tenuta a informare immediatamente le altre imprese interessate e a concordare con esse i provvedimenti necessari. Il trasporto regolare di viaggiatori deve essere garantito mediante deviazioni del traffico o altri mezzi di trasporto, eccetto in caso di forza maggiore.

2

Le ferrovie che servono esclusivamente o prevalentemente al trasporto di viaggiatori nel traffico locale o che, secondo la concessione, non sono tenute ad assicurare l'esercizio durante tutto l'anno, non devono organizzare alcun servizio sostitutivo. Lo stesso vale durante l'interruzione dell'esercizio per la revisione obbligatoria degli impianti.


Art. 39

75 1 Le imprese ferroviarie sono autorizzate a istituire servizi accessori nelle stazioni e sui treni, purché gli stessi corrispondano alle esigenze degli utenti della ferrovia.

2

Ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applicano le prescrizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura. I servizi accessori delle ferrovie soggiacciono invece alle ulteriori prescrizioni di polizia commerciale, sanitaria ed economica e ai regolamenti che disciplinano il rapporto di lavoro, dichiarati vincolanti dalle autorità competenti.


Art. 40

77 1 Sentite le autorità e le imprese di trasporto interessate, l'Ufficio federale decide sulle contestazioni concernenti:79

a.80 esigenze della costruzione e dell'esercizio ferroviari (art. 18 e 18m);

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 74 Originario

X.

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 76 Originario

XI.

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 78 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

79 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

80 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

XIV.

Interruzione

dell'esercizio 74

XV. Servizi

accessori e altri

usi commerciali

76

XVI.

Controversie 1. Ufficio federale78

Legge federale

23

742.101

b. i provvedimenti per garantire la sicurezza della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie e per proteggere le persone e le cose (art. 19 cpv. 1, 21 cpv. 1, 24, 30 e 31 cpv. 1); c. il collocamento e l'esercizio di impianti elettrici e radioelettrici di segnalazione e di telecomunicazione (art. 22); d. il rifiuto di prestarsi al raccordo e le pretese eccessive per prestarvisi (art. 33 e 35);

e. la necessità d'istituire servizi accessori e il loro orario d'apertura e di chiusura (art. 39).

2

L'Ufficio federale giudica anche le controversie relative all'applicazione delle disposizioni del presente capo concernenti le spese e la loro ripartizione nonché le indennità (art. 19 cpv. 2, 21 cpv. 2 e 2532). Il Consiglio federale giudica le controversie tra le Ferrovie federali svizzere e l'amministrazione federale. ...81

a82 1 Il Consiglio federale istituisce una commissione di arbitrato giusta gli articoli 71a-71c della legge federale del 20 dicembre 196883 sulla procedura amministrativa.

2

La commissione di arbitrato giudica le controversie relative alla garanzia di accesso alla rete e al calcolo della rimunerazione per l'utilizzazione dell'infrastruttura.

Capo V.


Prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche Art. 41
Salvo disposizioni contrarie della presente legge o convenzioni speciali fra le parti, le prestazioni particolari delle imprese ferroviarie a favore della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altre corporazioni di diritto pubblico, come pure dei loro stabilimenti e servizi devono essere risarcite secondo i principi generalmente ammessi nel commercio.

81 Per. abrogato dal n. II 4 della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2719; FF 1999 8431 8512).

82 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 83 RS

172.021

2. Commissione

di arbitrato

I. Norma

fondamentale

Ferrovie

24

742.101


Art. 42

1 Ove fosse ordinato dal Consiglio federale, gli impianti ferroviari, i veicoli e il loro parco devono essere costruiti, completati e tenuti pronti al servizio conformemente ai bisogni della difesa nazionale militare ed economica. È applicabile l'articolo 18.

2

La Confederazione sopporta le spese cagionate dalle misure all'uopo richieste. L'impresa ferroviaria che ne trae vantaggi d'esercizio deve sopperire equamente a una parte delle spese.


Art. 43

1 Le imprese ferroviarie, nei limiti della loro capacità, devono eseguire per l'esercito e l'amministrazione militare i trasporti ordinati dai competenti organi militari. Sono riservate le eccezioni e le limitazioni decise dal Consiglio federale.

2

...84

3

La Confederazione sopperisce alle spese cagionate da misure speciali di sicurezza che dovessero essere prese per eseguire trasporti militari.


Art. 44

1 La Confederazione è responsabile nei confronti delle imprese ferroviarie dei danni cagionati dai trasporti militari, in quanto nessuna colpa possa essere attribuita all'impresa o al personale di questa.

2

La Confederazione è responsabile nei confronti delle imprese ferroviarie, secondo le norme del diritto civile, dei danni cagionati dalla costruzione, dalla presenza e dall'uso di opere e impianti militari sul fondo della ferrovia o nelle vicinanze di esso.


Art. 45


85



Art. 46

La legislazione doganale determina la natura e delimita l'estensione
delle prestazioni delle imprese ferroviarie a favore dell'Amministrazione delle dogane. Le imprese ferroviarie hanno diritto, per queste prestazioni, a un'equa indennità. Il Consiglio federale designa tali prestazioni. Le convenzioni concernenti l'indennità conchiuse fra l'Amministrazione delle dogane e le imprese ferroviarie, devono essere approvate dal Consiglio federale.

84

Abrogato dall'art. 53 n. 4 della LF del 4 ott. 1985 sul trasporto pubblico (RS 742.40).

85 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809) II. Difesa

nazionale 1. Impianti ferroviari e

veicoli

2. Trasporti

militari

3. Responsabilità

della

Confederazione

III. ...

IV.

Amministrazione

delle dogane

Legge federale

25

742.101


Art. 47
La legislazione federale concernente l'igiene degli uomini e degli animali, il traffico delle merci e la lotta contro i parassiti stabilisce le prestazioni delle imprese ferroviarie richieste dalla sua esecuzione. Per tali prestazioni, le imprese ferroviarie hanno diritto a un'equa indennità.


Art. 48

86 1 Il Consiglio federale decide sulle contestazioni secondo l'articolo 46.

2

L'Ufficio federale, sentite le parti interessate, decide sulle controversie concernenti l'obbligo di trasporto e l'adozione di misure speciali di sicurezza per i trasporti militari (art. 43 cpv. 1 e 3).

3

La Commissione di ricorso del DDPS decide in prima istanza, secondo la procedura dell'amministrazione militare, sulle contestazioni concernenti l'applicazione delle tasse militari e le spese cagionate dalle misure speciali di sicurezza per i trasporti militari.

4

L'Ufficio federale decide sulle altre controversie relative alla presente sezione tra amministrazioni pubbliche e imprese ferroviarie relative alle indennità, alle spese e alla loro ripartizione, nonché alla responsabilità della Confederazione (art. 41, 42 cpv. 2, 44 e 47).

5

Il Consiglio federale decide, invece della Commissione di ricorso del DDPS, sulle contestazioni tra le Ferrovie federali svizzere e l'Amministrazione federale.

6

In luogo e vece della Commissione di ricorso, il Consiglio federale decide in merito al rapporto tra le Ferrovie Federali Svizzere e altre amministrazioni federali.87 86 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

87

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

V. Igiene

pubblica

VI. Controversie

Ferrovie

26

742.101

Capo VI.88

Indennizzo dei costi non coperti dell'offerta di trasporto89

Art. 49

1 La Confederazione e i Cantoni indennizzano le imprese di trasporto (imprese) per i costi non coperti e pianificati dell'offerta di trasporto che ordinano congiuntamente.

2

Le offerte del traffico locale e le linee che servono unicamente alle escursioni sono escluse dalle prestazioni federali.

3

La Confederazione assume integralmente l'onere dei costi non coperti e pianificati delle offerte di importanza nazionale che essa ordina, in particolare quelle del traffico combinato.

4

I mezzi finanziari destinati all'ammortamento che non possono essere reinvestiti possono essere impiegati per rimborsare i mutui rimborsabili condizionatamente.90

Art. 50

1 Hanno diritto all'indennità le imprese: a. la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze del capo IX; b. la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore, e c. che gestiscono come settori distinti almeno il trasporto regionale dei viaggiatori e l'infrastruttura ferroviaria, ove quest'ultima sia disponibile.

2

La Confederazione può accordare agevolazioni alle imprese a traffico ridotto ed alle imprese straniere con poche linee in Svizzera.


Art. 51


1

L'offerta di prestazioni e l'indennizzo dei diversi settori sono stabiliti anticipatamente mediante convenzione e in modo vincolante dalla Confederazione, dai Cantoni partecipanti e dall'impresa di trasporto interessata, considerato il conto di previsione delle imprese. Il Consiglio federale disciplina la procedura di ordinazione nonché i principi dell'offerta di prestazioni e dell'indennizzo d'intesa con i Cantoni.

Questa disposizione non tange l'autonomia delle imprese nel corso della fase esecutiva.

88

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441) 89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441) 90 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 4775; FF 2004 4695).

I. Principi

II. Condizioni

III. Offerta e

procedura di

ordinazione

Legge federale

27

742.101

2

Nella determinazione dell'offerta, compreso il suo contenuto e i prezzi, e dell'indennità si tiene conto in particolare della domanda.

Inoltre si considerano: a. i collegamenti basilari adeguati; b. gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni vincolati allo sviluppo economico delle regioni sfavorite; c. gli imperativi della politica di sistemazione del territorio; d. gli imperativi della protezione dell'ambiente; e. gli imperativi dei disabili.

3

Con l'entrata in vigore della fissazione dell'offerta mediante convenzione, le imprese di trasporto beneficiano di un diritto soggettivo all'indennità nei confronti di ogni committente (Confederazione, Cantoni, terzi).

4

In caso di contestazione in materia di procedura di ordinazione tra i Cantoni, le imprese di trasporto e le autorità federali incaricate di negoziare le convenzioni relative all'indennizzo giusta l'articolo 49 capoverso 1, il Dipartimento decide tenendo conto dei principi di cui al capoverso 2. Questa decisione può essere dedotta dinanzi al Consiglio federale.


Art. 52

91 La Confederazione, sentiti i Cantoni interessati, può ridurre l'indennità
fatta valere dall'impresa durante la procedura di commessa se la sua gestione non è razionale.


Art. 53

1 Le quote di indennità della Confederazione e dei Cantoni sono stabilite dal Consiglio federale, sentito il parere dei Cantoni. Si tiene in particolare conto della capacità finanziaria dei Cantoni, nonché delle loro condizioni strutturali.

2

La quota della Confederazione ammonta al minimo al 36 per cento e al massimo al 94 per cento.92 3 Salvo accordo contrario, se più Cantoni partecipano ad una linea, le loro quote sono calcolate in funzione del servizio delle stazioni e della lunghezza della tratta esercitata sul loro territorio.

4

I Cantoni stabiliscono se i Comuni o altre collettività partecipano all'indennizzo.

91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 92 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

IV. Riduzione

dell'indennità

V. Ripartizione

finanziaria

Ferrovie

28

742.101

5

Per promuovere la regionalizzazione, la Confederazione può derogare alle disposizioni del presente articolo, sempreché il relativo onere finanziario non ne risulti globalmente aumentato.


Art. 54

L'importo dell'indennità calcolata giusta l'articolo 51 non è computato
ai fini della determinazione del valore commerciale di un'impresa di trasporto (art. 77).


Art. 55

...

Capo VII. Prestiti e aiuti finanziari93

Art. 56

94 La Confederazione può accordare contributi, nonché accordare o cauzionare prestiti con o senza interesse ove un'impresa intenda costruire o completare installazioni o impianti oppure acquistare veicoli per aumentare sensibilmente la redditività, la capacità o la sicurezza del suo esercizio o prendere provvedimenti in favore dei disabili.


Art. 57

1 La Confederazione può promuovere l'introduzione di servizi di trasporto su strada, a complemento o in sostituzione della ferrovia, in quanto il traffico possa così essere servito più economicamente. Il servizio pubblico deve essere garantito, in generale, come prima o compensato da vantaggi equivalenti.

2

Gli agenti ferroviari idonei devono essere assunti nel servizio di sostituzione. Le condizioni per il conseguimento del permesso di condurre autoveicoli e filovie devono essere loro agevolate.

3

Gli agenti ferroviari che non possono essere assunti perché non idonei e che non trovano un impiego, la cui retribuzione corrisponda al loro guadagno anteriore, hanno diritto di esigere dall'impresa ferroviaria un'equa indennità proporzionata agli anni di servizio in essa prestati. Se l'impresa ferroviaria dispone di una cassa di previdenza a favore del personale, l'indennità è sostituita dalle prestazioni previste nel regolamento o nello statuto della cassa in caso di scioglimento del rapporto di servizio senza colpa.

93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441) 94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441) VI. Computo

I. Miglioramenti

tecnici

II.

Trasformazione

dell'esercizio

Legge federale

29

742.101

4

L'Ufficio federale può obbligare l'impresa che sostituisce la ferrovia a mantenere le istituzioni a favore del personale e a versare loro i contributi previsti nel regolamento o nello statuto della cassa. Dopo aver sentito gli interessati, essa può ordinare l'affiliazione del personale a una istituzione di previdenza che offra le necessarie garanzie e obbligarlo a pagare i suoi contributi a quest'ultima.


Art. 58


95



Art. 59

96 La Confederazione può concedere alle imprese che hanno subìto gravi danni causati dalle forze della natura aiuti finanziari per il ripristino o la sostituzione di installazioni o di veicoli danneggiati o distrutti, nonché per i lavori di sgombero.


Art. 60

97
Le prestazioni della Confederazione giusta gli articoli 56 e 57 presuppongono la partecipazione dei Cantoni, sempreché non si tratti di investimenti destinati a soddisfare offerte ai sensi dell'articolo 49 capoverso 3.


Art. 61

98 1 La quota della Confederazione alle prestazioni per i miglioramenti tecnici (art. 56) ammonta al minimo al 5 per cento e al massimo al 50 per cento. Sono inoltre applicabili le disposizioni dell'articolo 53 capoversi 1, 3, 4 e 5.

2

Nei casi eccezionali il Consiglio federale può aumentare all'85 per cento la quota della Confederazione a favore dei Cantoni particolarmente oberati finanziariamente.

3

La quota federale per le prestazioni concesse per l'adozione di un altro mezzo di trasporto (art. 57) è calcolata conformemente all'articolo 53.

95

Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441) 97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441) 98

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441) III. Danni causati

dalle forze della

natura

IV.

Partecipazione

dei Cantoni

V. Ripartizione

finanziaria

Ferrovie

30

742.101

a99 L'Assemblea federale stanzia, mediante un credito d'impegno pluriennale, i mezzi finanziari per gli aiuti previsti negli articoli 56, 57 e 59.

Capo VIII. Separazione dei trasporti e dell'infrastruttura100

Art. 62

101 1 Nel conto dell'impresa, l'esercizio dell'infrastruttura dev'essere distinto dalle altre attività.

2

Le imprese ferroviarie devono separare a livello organizzativo e nel bilancio il settore dell'infrastruttura dagli altri settori aziendali, rendendolo autonomo. L'Ufficio federale può dispensare da quest'obbligo le ferrovie a scartamento ridotto e le imprese ferroviarie minori.

3

L'infrastruttura comprende tutti gli impianti e le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell'ambito dell'accesso alla rete, in particolare il binario, gli impianti d'alimentazione elettrica (comprese le sottostazioni), gli impianti di sicurezza, le installazioni per il pubblico, gli impianti di carico pubblici e le stazioni di smistamento.

Anche la fornitura di corrente elettrica è considerata nell'infrastruttura.

Gli impianti e le installazioni necessari alla manutenzione del materiale rotabile, le centrali elettriche e gli elettrodotti, le installazioni e il personale di vendita nonché le manovre di smistamento effettuate al di fuori delle stazioni di smistamento possono essere attribuiti all'infrastruttura ma non sono oggetto dell'accesso alla rete. Non devono comportare costi scoperti nel conto d'infrastruttura.

Capo IX. Contabilità

Art. 63

102 1 Dopo aver consultato il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni, il Dipartimento disciplina mediante ordinanza la presentazione dei conti delle imprese di trasporto concessionarie. Ove non emani prescrizioni particolari, sono applicabili le disposizioni del Codice

99

Originario art. 60a. Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1).

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 101 Abrogato dall'art. 9 del DF del 5 giu. 1959 sull'adattamento tariffale [RU 1959 816].

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441) VI. Credito

d'impegno

pluriennale

I. Principi

Legge federale

31

742.101

delle obbligazioni103 concernenti la contabilità commerciale, il conto di risultato e il bilancio delle società anonime.

2

Il Dipartimento può in particolare emanare ulteriori prescrizioni sull'allibramento, l'iscrizione a bilancio e sugli ammortamenti, nonché disposizioni sulle riserve, sul conto di costruzione, sulla suddivisione in settori, sul conto di risultato per ogni linea e sull'obbligo di informare la Confederazione e i Cantoni.


Art. 64

104 1 Ove non possa coprire i suoi costi globali per il tramite dei suoi prodotti e delle prestazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni, l'impresa risponde personalmente del suo deficit. Essa lo riporta a conto nuovo.

2

Ove i prodotti e le prestazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni superino i sui costi globali, l'impresa dispone di un eccedente di prodotti. Nella misura in cui essi provengono da settori che danno diritto all'indennità, essa li mette in riserva per la copertura di deficit futuri.


Art. 65

105 Il 5 per cento dell'utile annuale è attribuito alla riserva generale finché
essa raggiunge il 20 per cento del capitale sociale già versato. La riserva generale può essere utilizzata soltanto per la copertura delle perdite.


Art. 66

a 69106

Art. 70

1 Le imprese di trasporto che hanno ricevuto contributi o prestiti conformemente agli articoli 49, 56 e 57 chiudono i conti e i bilanci per la fine dell'anno di esercizio e li presentano, con i documenti necessari, all'Ufficio federale per esame e approvazione.107 È riservata a detta autorità la facoltà di esigere speciali giustificazioni concernenti il reddito netto e il capitale d'impianto di singole linee che, secondo la concessione, possono essere riscattate separatamente.

103 RS 220

104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441) 105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441) 106 Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) II. Presentazione

dei risultati

dell'impresa

III. Riserva

IV a VI...

VII.

Verificazione dei

conti

Ferrovie

32

742.101

2

L'Ufficio federale verifica se i conti sono conformi alle prescrizioni della legislazione ferroviaria e alle convenzioni in materia di contributi e prestiti, che l'impresa di trasporto stipula con enti di diritto pubblico in base a tale legislazione. L'Ufficio federale ha la facoltà di esaminare tutta la contabilità dell'impresa di trasporto.108

Art. 71

1 Se i conti e i documenti giustificativi non corrispondono alle prescrizioni degli articoli 63 e 70 della presente legge, l'Ufficio federale, sentita l'impresa di trasporto, prende i necessari provvedimenti.

2

Se l'approvazione è rifiutata a cagione di una contestazione circa la destinazione dell'utile netto, la somma litigiosa è disponibile solo dopo la decisione definitiva della controversia.

3

...109


Art. 72

1 La nomina e i compiti dell'ufficio di revisione sono disciplinati dalle prescrizioni del Codice delle obbligazioni110 sull'ufficio di revisione della società anonima, riservate le disposizioni che seguono.

2

L'ufficio di revisione, se come tale non è designato una società fiduciaria o un sindacato di revisione, deve contare fra i suoi membri almeno un perito contabile; egli ne sarà nominato capo.

3

L'ufficio di revisione deve indicare nel suo rapporto se i conti sono stati approvati dall'Ufficio federale e, ove occorra, con quali riserve.


Art. 73


111



Art. 74

La speciale relazione di revisione, prevista nell'articolo 732 del Codice
delle obbligazioni112, in caso di riduzione del capitale sociale113, può essere compilata, per le società anonime assoggettate alla presente legge, dall'Ufficio federale.

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 109 Abrogato dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

110 RS 220

111 Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).

112 RS 220

113 Ora: capitale azionario.

VIII.

Contestazioni

IX. Ufficio di

revisione

X. ...

XI. Relazione di

revisione in caso

di riduzione del

capitale sociale

Legge federale

33

742.101

Capo X. Riscatto

Art. 75

1 La Confederazione, qualora l'interesse del Paese esiga il riscatto, può acquistare qualsiasi ferrovia concessionaria mediante versamento di una indennità da stabilire conformemente alle disposizioni della presente legge.

2

Il diritto di riscatto spetta anche ai Cantoni e ai Comuni, cui la concessione conferisce tale facoltà. Se Cantoni e Comuni hanno acquistato una ferrovia, la Confederazione può esigere che le sia ceduta alle condizioni stabilite nella presente legge.

3

L'acquisto deve essere notificato all'impresa ferroviaria, in ogni caso, tre anni prima del trapasso della proprietà all'acquirente.


Art. 76

1 L'acquisto ha per oggetto le opere, gli impianti e il materiale d'esercizio iscritti nel conto costruzioni dell'esercizio ferroviario, le costruzioni non terminate e i pezzi di ricambio dei veicoli.

2

Questi oggetti devono essere ceduti in uno stato normale di manutenzione. Le spese sopportate dall'acquirente per rimetterli in tale stato devono essere dedotte dal prezzo d'acquisto.


Art. 77

1 Il prezzo d'acquisto deve costituire un'equa indennità calcolata secondo il valore commerciale della ferrovia, tenuto conto del valore di bilancio degli impianti ferroviari.

2

Il valore commerciale è calcolato secondo il presumibile valore di reddito per l'acquirente, tenuto conto dei vantaggi e degli svantaggi che gli deriveranno dall'operazione.

3

Il valore di reddito è ottenuto moltiplicando per 25 la differenza fra il reddito d'esercizio e gli oneri d'esercizio, compreso l'ammortamento del capitale d'impianto, presumibili in un anno. Da tale prodotto deve essere sottratto lo stato degli ammortamenti prescritti, nella misura in cui il deprezzamento degli impianti in questo espresso non sia stato compensato da nuovi investimenti.

4

Il prezzo d'acquisto non deve essere superiore al valore di bilancio.

Questo è determinato in ragione delle spese per la costruzione e l'acquisto degli impianti, dedotto lo stato degli ammortamenti prescritti.

I. Diritto

II. Oggetto

III. Indennità 1.

Determinazione

Ferrovie

34

742.101


Art. 78

Alla Confederazione, ai Cantoni e alle altre corporazioni di diritto
pubblico è riservata la facoltà di computare sussidi e mutui nel prezzo d'acquisto, in quanto sia prevista in una convenzione conchiusa con l'impresa ferroviaria.


Art. 79

114 In caso di contestazione sulla determinazione del prezzo d'acquisto decide l'autorità di sorveglianza.

Capo XI. ...115

Art. 80

a 87 Capo XII. Disposizioni penali e misure amministrative

Art. 88

1 Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla presente legge o ad altre leggi o convenzioni interna sulle ferrovie, alle prescrizioni esecutive emanate in virtù di esse, alla concessione o alle decisioni prese dall'Ufficio federale conformemente a dette disposizioni è punito, a denuncia di questa autorità, con la multa da 50 a 10 000 franchi.

2

Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuridica di diritto pubblico o privato o di una società commerciale, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia, la persona giuridica o la società commerciale risponde solidalmente della multa e delle spese.

3

Sono riservate le disposizioni del Codice penale svizzero116 e della legge federale del 18 febbraio 1878117 su la polizia delle strade ferrate.

114 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

115 Abrogato dal n. I 8 della LF del 24 mar. 1995 conc. le misure di risanamento 1994 (RU 1995 3517 ; FF 1995 I 65).

116 RS 311.0 117 RS 742.147.1 2. Computo

IV.

Contestazioni

I.

Contravvenzioni

Legge federale

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742.101

4

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. Le sentenze e i decreti di abbandono devono essere trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale al Ministero pubblico della Confederazione per il Consiglio federale.

5

...


Art. 89

1 A richiesta dell'Ufficio federale, i funzionari, gli impiegati e gli altri agenti di una impresa concessionaria devono essere destituiti dalle funzioni, nell'esercizio delle quali hanno dato ripetutamente occasione a reclami fondati. La stessa norma è applicabile ai membri degli organi dell'impresa ferroviaria che temporaneamente o durevolmente esercitano tali funzioni.

2

L'Ufficio federale può eseguire o fare eseguire a spese dei renitenti una sua decisione esecutoria che, non ostante avvertimento, non sia stata eseguita in un termine ragionevole, salvo restando la introduzione o l'esito di un procedimento penale.


Art. 90


118

Capo XIII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 91

1 Le disposizioni della concessione contrarie alla presente legge sono abrogate; inoltre, sono abrogate quelle concernenti il sistema di trazione, il numero dei binari e dei treni da far circolare giornalmente, la velocità dei treni, il trasporto dei bagagli a mano e la riduzione o l'aumento delle tasse secondo l'utile netto.

2

Le disposizioni della concessione concernenti il riscatto rimangono in vigore fino alla scadenza di questa.


Art. 92


119



Art. 93

1 Se la concessione è revocata, in virtù degli articoli 8 e 90 della presente legge, la liquidazione forzata dell'impresa ferroviaria è disciplinata dalla legge federale dell'11 aprile 1899120 sulla esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno, conformemente all'articolo 9

118 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809) 119 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809) 120 RS 281.1

II. Misure

amministrative

I. Abrogazione

di disposizioni

della

concessione

II. ...

III. Liquidazione

forzata e

concordato dopo

la revoca della

concessione

Ferrovie

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742.101

della legge federale del 25 settembre 1917121 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese, sono invece realizzati e ripartiti secondo detta legge. Per il rimanente è applicabile il suo articolo 15.

2

Lo stesso vale per il concordato. È applicabile l'articolo 52 numeri 1 e 3 a 7 della legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese.


Art. 94

122 Il Dipartimento stabilisce le tasse che devono essere riscosse nell'esecuzione della presente legge.


Art. 95

1 Gli articoli 3, 7-9,123 15, 21, 22, 39-44, 46-48, 88, 89 e 94 nonché i capi III, VI, VII e IX della presente legge si applicano per analogia alle imprese di navigazione titolari di una concessione federale e al traghetto Romanshorn-Friedrichshafen cogestito dalle FFS.124 2 I capi VI, VII e IX della presente legge si applicano anche alle linee di autobus e di trolleybus concessionarie, sempre che non servano esclusivamente il traffico locale o di escursione.125 2bis Il capo VI si applica parimenti alle teleferiche e al Servizio postale dei viaggiatori; il capo VII si applica anche alle teleferiche.126 3 Gli articoli 88, 89 e 94 sono applicabili alle imprese filoviarie.

4

Gli articoli 15, 88, 89 e 94 si applicano per analogia alle imprese di teleferiche, seggiovie, ascensori e slittovie, titolari di una concessione federale.127 5 In quanto sembri idoneo all'unificazione del diritto applicabile alle diverse specie di esercizi di trasporto, il Consiglio federale è autorizzato a estendere l'applicazione delle disposizioni della presente legge o di altre leggi sulle ferrovie ai servizi di trasporto esercitati a com121 RS 742.211

122 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

123 Nuovo testo della prima parte del per. giusta il n. 18 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) 125 Nuovo testo giusta il n. I 8 disp. fin. della LF del 24 mar. 1995 conc. le misure di risanamento 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3517 5365; FF 1995 I 65).

126 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835 2843; FF 1997 I 809) IV. Tasse

V. Applicazione

della legislazione

sulle ferrovie ad

altre imprese

Legge federale

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plemento o in sostituzione della ferrovia dall'impresa ferroviaria o da altre imprese.


Art. 96

1 Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate, segnatamente:

1. la legge federale del 23 dicembre 1872128 su la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate sul territorio della Confederazione Svizzera; 2. la legge federale del 28 giugno 1889129 sulle casse di soccorso delle società di ferrovie e di piroscafi; 3. la legge federale del 28 giugno 1895130 sul diritto di voto degli azionisti delle società ferroviarie e sulla partecipazione dello Stato all'amministrazione di queste; 4. la legge federale del 27 marzo 1896131 sulla contabilità delle strade ferrate;

5. la legge federale del 21 dicembre 1899132 concernente la costruzione e l'esercizio delle ferrovie secondarie svizzere, riservato l'articolo 92 della presente legge; 6. la legge federale del 18 giugno 1914133 sulle tasse da pagarsi per le concessioni di imprese di trasporto; 7. l'articolo 111 lettere c a e della legge federale del 16 dicembre 1943134 sulla organizzazione giudiziaria; 8. gli articoli 9 e 11 ultimo periodo della legge federale del 18 febbraio 1878135 su la polizia delle strade ferrate; 9. l'articolo 17 capoverso 1 della legge federale del 29 marzo 1950136 sulle imprese filoviarie; 10. il decreto federale del 23 dicembre 1904137 che autorizza il Consiglio federale a consentire modificazioni del sistema d'esercizio delle strade ferrate; 128 [CS 7 3; RU 1949 I 571 art. 55 lett. b] 129 [CS 8 576] 130 [CS 7 217] 131 [CS 7 220] 132 [CS 7 117; RU 1949 563 art. 55 lett. c, 1997 2465 allegato n. 17, 1998 2835 n. II 1] 133 [CS 7 923] 134 [CS 3 499] 135 RS 742.147.1 136 RS 744.21

137 [CS 7 30] VI.

Modificazione o

abrogazione di

disposizioni

Ferrovie

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11. il decreto federale del 14 dicembre 1921138 concernente il calcolo del prodotto netto delle ferrovie private, riservato l'articolo 92 della presente legge;

12. il decreto federale del 21 giugno 1907139 che applica la legislazione federale in materia di espropriazione per causa di utilità pubblica alle imprese di navigazione concedute.

2

Riservati i diritti e i crediti che ne derivano alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai privati, sono abrogati: 13. la legge federale del 2 ottobre 1919140 concernente il soccorso finanziario da accordarsi alle imprese private di strade ferrate e di navigazione a vapore allo scopo di promuoverne l'elettrificazione; 14. la legge federale del 6 aprile 1939141 concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione; 15. a legge federale del 21 dicembre 1949142 che completa quella concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione; 16. il decreto federale del 18 giugno 1907143 che accorda al Cantone dei Grigioni una sovvenzione di cinque milioni di franchi per la costruzione di linee ferroviarie da Bevers a Schuls e da Ilanz a Disentis;

17. il decreto federale del 18 dicembre 1918144 concernente il soccorso finanziario alle imprese di trasporto in condizioni critiche;

18. il decreto federale del 22 ottobre 1937145 concernente il soccorso per mantenere in esercizio le imprese ferroviarie e di navigazione private minacciate dalla crisi.

3

L'articolo 8 della legge federale del 18 febbraio 1878146 su la polizia delle strade ferrate è modificato come segue: ...147 138 [CS 7 234; RO 1958 347 art. 96 al. 1 ch. 11. RO 2003 210 n. I 13] 139 [CS 7 393] 140 [CS 7 241] 141 [CS 7 247; RU 1950 I 359 art. 1 e 2] 142 [RU 1950 I 359] 143 [CS 7 240] 144 [CS 7 244] 145 [CS 7 245] 146 RS 742.147.1 147 Testo inserito nella L menzionata.

Legge federale

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Art. 97
Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge ed emana le disposizioni d'esecuzione. Ove la presente legge attribuisca compiti ai Cantoni, essi emaneranno le necessarie disposizioni di esecuzione.148 Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1958149 Disposizioni finali della modificazione del 24 marzo 1995150 1

Le disposizioni della presente legge si applicano per la prima volta all'esercizio 1996. Il Dipartimento può accordare alle imprese un termine transitorio di due anni al massimo per l'introduzione della ripartizione per settori. Durante questo tempo l'indennità è calcolata sulla base di un conto di previsione per l'insieme dell'impresa.

2

Per quanto concerne le quote cantonali (percentuale), al più tardi sino al 1998 saranno valide le quote calcolate sulla base dei conti 1992 delle imprese, modificati in funzione dell'importo previsto dai provvedimenti di risanamento 1992151 delle finanze federali.

3

Fino al disciplinamento convenzionale dell'offerta di prestazioni e dei relativi indennizzi, sono determinanti le prestazioni conformi all'offerta valida al momento dell'entrata in vigore delle legge riveduta, ma al più tardi fino al cambiamento d'orario del 1999.

4

Finché il diritto cantonale non avrà designato un'altra autorità, i Governi dei Cantoni sono autorizzati a stipulare convenzioni giusta l'articolo 51, al più tardi il 31 dicembre 1998, entro i limiti delle prestazioni garantite sinora.

Disposizioni finali della modificazione del 20 marzo 1998152 1

Le concessioni esistenti rimangono in vigore. Se non prevede altrimenti, la concessione attuale resta in vigore fino alla sua scadenza sia come concessione per la costruzione e l'esercizio dell'infrastruttura, sia come concessione per il trasporto regolare di viaggiatori confor-

148 Per. introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).

149 DCF del 24 giu. 1958 (RU 1958 374).

150 RU 1995 3680; FF 1994 I 441 151 FF 1992 III 294 152 RU 1998 2835; FF 1997 I 809 Entrata in vigore

ed esecuzione

Ferrovie

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memente all'articolo 4 della legge federale del 18 giugno 1993153 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada.

2

Fino all'istituzione della commissione di arbitrato, l'Ufficio federale giudica le controversie relative all'accesso alla rete.

Disposizioni finali della modificazione del 18 giugno 1999154 1

Il decreto federale del 21 giugno 1991155 concernente la procedura d'approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari è abrogato.

2

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto.

3

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

153 RS

744.10

154 RU 1999 3071; FF 1998 2029 155 [RU

1991 1319]

Legge federale

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Allegato156

(art. 18 cpv. 2 lett. b) 1. Progetti delle Ferrovie federali svizzere Tronco/Linea

Linea parziale/progetto parziale Vauderens-Villars-sur-Glâne tutta la

linea

Mattstetten-Rothrist tutta la

linea

Olten-Muttenz tutta la

linea

Zurigo aeroporto-Winterthur tutta la linea

Ginevra-Losanna

tracciato ad anello GEAP-Mies Losanna-Yverdon

Eclépens-galleria del Mormont Grandson-Boudry Onnens-Vaumarcus Olten-Aarau Däniken-Aarau (escl.)

Zurigo stazione centrale-Thalwil tutta la linea

Salgesch-Leuk tutta la

linea

Zurigo stazione centrale-Oerlikon tutta la linea

Winterthur-Weinfelden attraversamento della Thur Zurigo-Coira Mühlehorn-Tiefenwinkel 2. Progetti delle imprese di trasporto concessionarie Impresa Tratta Berna-Neuchâtel Bümpliz Nord-Rosshäusern

Gürbetal-Berna-Schwarzenburg Fischermätteli-Toffen Sihltal-Zurigo-Uetliberg Giesshubel-Langnau am Albis Ferrovie del Giura

Glovelier-Delémont

Ferrovie retiche

Introduction souterraine du chemin de fer Entrata sotterranea della Ferrovia CoiraArosa alla stazione di Coira Bremgarten-Dietikon (BD) Entrata sotterranea della BD a Dietikon 3. Progetti messi in consultazione conformemente all'articolo 12 del decreto federale del 4 ottobre 1991157 sul transito alpino 156 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

157 RS

742.104

Ferrovie

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