01.07.2016 - * / In vigore
01.02.2011 - 30.06.2016
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1

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, LRAI) del 1° ottobre 2010 (Stato 1° febbraio 2011) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 20102, decreta: Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge definisce le modalità del blocco, della confisca e della restituzione dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte o della loro cerchia nel caso in cui una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non possa avere esito a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente in cui la persona politicamente esposta esercita o ha esercitato la sua funzione pubblica (Stato di provenienza).

Sezione 2: Blocco

Art. 2

Condizioni Il Consiglio federale può disporre il blocco di valori patrimoniali in Svizzera, in vista dell'apertura di un procedimento di confisca fondato sulla presente legge, se le condizioni seguenti sono soddisfatte: a. i valori patrimoniali sono oggetto di una misura provvisoria di sequestro nell'ambito di un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale aperto su richiesta dello Stato di provenienza; b. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di: 1. persone che ricoprono o hanno ricoperto eminenti funzioni pubbliche all'estero (persone politicamente esposte), segnatamente capi di Stato e di governo, politici di alto rango, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti, a livello nazionale, nonché i RU 2011 275

1 RS

101

2 FF

2010 2871

196.1

Averi di provenienza illecita 2

196.1

membri degli organi superiori delle imprese pubbliche d'importanza nazionale, o 2. persone fisiche e giuridiche legate a persone politicamente esposte per motivi familiari, personali o d'affari (cerchia); c. lo Stato di provenienza non può soddisfare le esigenze del procedimento di assistenza a causa del collasso o delle disfunzioni di tutto o di una parte del proprio sistema giudiziario interno (situazione di dissesto); e d. la tutela degli interessi della Svizzera esige il blocco di tali valori patrimoniali.


Art. 3

Durata 1 I valori patrimoniali sono bloccati sino al passaggio in giudicato della decisione sulla confisca. 2

Il blocco dei valori patrimoniali decade se non è proposta un'azione di confisca entro dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di blocco.


Art. 4

Soluzione negoziale

1

Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di ricercare, durante il blocco dei valori patrimoniali, una soluzione negoziale che consenta la restituzione integrale o parziale di tali valori. Gli articoli 8-10 si applicano per analogia a tale restituzione.

2

La soluzione negoziale sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

3

Se approva la soluzione negoziale, il Consiglio federale revoca il blocco dei valori patrimoniali.

Sezione 3: Confisca

Art. 5

Procedura di confisca 1

Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di proporre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un'azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati.

2

Il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali che:

a. sottostanno alla facoltà di disporre di una persona politicamente esposta o della sua cerchia;

b. sono di provenienza illecita; e c. sono stati bloccati dal Consiglio federale in virtù della presente legge.

3

Non può essere eccepita la prescrizione dell'azione penale o della pena.

Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita 3

196.1

4

Se il procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale viene ripreso, il procedimento di confisca rimane sospeso sino all'esito del procedimento di assistenza giudiziaria.


Art. 6

Presunzione d'illiceità

1

La provenienza illecita dei valori patrimoniali è presunta se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a. il patrimonio della persona che ha la facoltà di disporre dei valori patrimoniali è cresciuto in maniera esorbitante contestualmente all'esercizio della funzione pubblica da parte della persona politicamente esposta; e

b. il livello di corruzione dello Stato di provenienza o della persona politicamente esposta in questione era notoriamente elevato nel periodo in cui quest'ultima esercitava la funzione pubblica.

2

La presunzione è infirmata se la liceità dell'acquisizione è dimostrata con una verosimiglianza preponderante.


Art. 7

Diritti di terzi

Non possono essere confiscati i valori patrimoniali sui quali: a. un'autorità svizzera fa valere diritti; o b. una persona non facente parte della cerchia della persona politicamente esposta ha acquistato in buona fede diritti reali: 1. in Svizzera, o 2. all'estero, purché tali diritti siano oggetto di una decisione giudiziaria che può essere riconosciuta in Svizzera.

Sezione 4: Restituzione

Art. 8

Principio La restituzione dei valori patrimoniali confiscati è volta a: a. migliorare le condizioni di vita della popolazione dello Stato di provenienza; b. rafforzare lo Stato di diritto nello Stato di provenienza e porre fine all'impunità dei criminali.


Art. 9

Procedura 1 I valori patrimoniali confiscati sono restituiti mediante il finanziamento di programmi d'interesse pubblico.

2

Le modalità di restituzione possono essere sancite da un accordo tra la Svizzera e lo Stato di provenienza.

Averi di provenienza illecita 4

196.1

3

Tale accordo può concernere segnatamente: a. il genere di programmi d'interesse pubblico a cui sono destinati i valori patrimoniali restituiti; b. l'utilizzo dei valori patrimoniali restituiti; c. i partner coinvolti nella restituzione; d. il controllo e il monitoraggio dell'utilizzo dei valori patrimoniali restituiti.

4

La conclusione di tale accordo compete al Consiglio federale.

5

In assenza di un accordo con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale stabilisce le modalità della restituzione. Può segnatamente restituire i valori patrimoniali confiscati per il tramite di organismi internazionali o nazionali e prevedere la supervisione del DFAE.


Art. 10

Spese procedurali

1

Un importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati può essere assegnato alla Confederazione o ai Cantoni a copertura delle spese di blocco e restituzione.

2

Il Consiglio federale stabilisce nel singolo caso l'ammontare dell'importo forfetario.

Sezione 5: Rimedi giuridici e collaborazione tra autorità

Art. 11

Ricorso 1 Il blocco disposto dal Consiglio federale è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale. 2 Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa non è applicabile.

3

Non è proponibile la censura dell'inadeguatezza.

4

Per il resto, la procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.


Art. 12

Collaborazione tra

autorità

1

L'Ufficio federale di giustizia informa il DFAE qualora una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale concernente valori patrimoniali bloccati in Svizzera di persone politicamente esposte o della loro cerchia non possa avere esito.

2

Su istanza del DFAE o del DFF, le autorità federali e cantonali comunicano tutti i dati necessari all'esecuzione della presente legge.

3 RS

172.021

Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita 5

196.1

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 13

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 14

Disposizioni transitorie

1

I valori patrimoniali che, all'entrata in vigore della presente legge, sono stati bloccati dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale poiché la domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non ha avuto esito restano bloccati sino al passaggio in giudicato della decisione sulla confisca conformemente alla presente legge.

2

Il blocco decade se l'azione di confisca non è proposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 15

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 20114 4

DCF del 12 gen. 2011

Averi di provenienza illecita 6

196.1

Allegato

(art. 13)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: ...5 5

Le modifiche possono essere consultate alla RU 2011 275.