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943.1

Legge federale
sul commercio ambulante

del 23 marzo 2001 (Stato 1° luglio 2018) (Stato 1° luglio 2018)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale1
nonché il numero II capoverso 2 lettera a del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20003,

decreta:

1 RS 101

2 RS 101 disp. fin.

3 FF 2000 3629

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

1 La presente legge disciplina l'attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.

2 Essa:

a.
assicura che i commercianti ambulanti possano esercitare la loro attività su tutto il territorio svizzero;
b.
stabilisce, a tutela del pubblico, i requisiti minimi per l'esercizio del commercio ambulante.

3 Le collette a scopo di utilità pubblica o caritatevoli e le aste pubbliche volontarie sottostanno al diritto cantonale. Sono fatte salve le disposizioni del Codice civile4 relative alle collette pubbliche.5

4 RS 210

5 Per. introdotto dal n. 35 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Sezione 2: Autorizzazione

Art. 2 Obbligo d'autorizzazione

1 Necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale competente chi, a titolo professionale:

a.
offre ai consumatori l'ordinazione o la vendita di merci, in forma ambulante, visitando economie domestiche private senza essere stato chiamato o gestendo per un periodo limitato un punto vendita mobile all'aperto, in un locale o da un veicolo;
b.
offre ai consumatori servizi di qualsiasi tipo, in forma ambulante o visitando economie domestiche private senza essere stato chiamato;
c.
gestisce un baraccone da fiera o un circo.

2 Il Cantone designa l'autorità competente.

Art. 3 Eccezioni dall'obbligo d'autorizzazione

1 Non necessita dell'autorizzazione chi:

a.
offre le sue merci o servizi al di fuori di locali di vendita fissi, nel quadro di un mercato i cui limiti temporali e spaziali sono fissati dall'autorità competente;
b.
offre l'ordinazione o la vendita di merci o servizi in occasione di esposizioni o fiere;
c.
esercita un'attività per la quale egli o la persona per cui opera abbia già ottenuto un'autorizzazione ufficiale.

2 Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo d'autorizzazione l'esercizio all'aperto di un punto vendita ambulante limitato nel tempo che offra merci quali prodotti agricoli di produzione propria o giornali.

Art. 4 Condizioni d'autorizzazione per i commercianti ambulanti

1 Chiunque ha diritto all'autorizzazione, a condizione che nei due anni precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione non sia stato condannato per un delitto o un crimine in relazione al quale l'esercizio del commercio ambulante implichi un pericolo di recidiva. In caso di pena detentiva scontata, il periodo considerato decorre dal momento della scarcerazione.

2 La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a.
l'estratto del registro di commercio relativo all'impresa per la quale il richiedente svolge l'attività oppure un documento d'identità nei casi in cui il richiedente stesso o l'impresa per la quale svolge l'attività non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio;
b.
l'estratto del casellario giudiziale dell'organo federale competente, per i richiedenti residenti in Svizzera, oppure, per i richiedenti residenti all'estero, un equivalente documento, attestato o certificato ufficiale;
c.
l'attestato di domicilio;
d.6
l'approvazione del rappresentante legale qualora il richiedente sia minorenne o sotto curatela generale;
e.7
eventualmente, l'autorizzazione scritta del proprietario del fondo sul quale il richiedente intende parcheggiare il proprio veicolo durante la notte.

3 Il limite di età per i giovani commercianti ambulanti è disciplinato negli articoli 29 segg. della legge federale del 13 marzo 1964 8 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio.

3bis L'autorizzazione di cui al capoverso 1 può essere rifiutata o ritirata al richiedente che abbia perturbato l'ordine pubblico, segnatamente avendo occupato illecitamente fondi pubblici o privati.9

4 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

6 Nuovo testo giusta il n. 35 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

7 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

8 RS 822.11

9 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

Art. 5 Condizioni d'autorizzazione per proprietari di baracconi da fiera e di circhi

1 Ai baracconisti e agli impresari circensi è rilasciata l'autorizzazione se:

a.
dimostrano di aver stipulato un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente; e
b.
è garantita la sicurezza degli impianti da essi gestiti.

2 La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a.
l'estratto del registro di commercio relativo all'impresa per la quale il richiedente svolge l'attività oppure un documento d'identità nei casi in cui il richiedente stesso o l'impresa per la quale svolge l'attività non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio;
b.
l'attestato relativo alla stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente; e
c.
l'attestato relativo alla sicurezza degli impianti.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente i requisiti materiali e temporali relativi alla sicurezza degli impianti.

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione

1 L'autorità cantonale competente rilascia l'autorizzazione se le condizioni di cui agli articoli 4 o 5 sono adempite. L'autorizzazione riveste la forma di una tessera di legittimazione, eccetto quella per baracconisti e impresari circensi.

2 Se entra in linea di conto un rifiuto del rilascio conformemente all'articolo 4 capoverso 1, l'autorità cantonale competente chiede un preavviso all'autorità federale designata dal Consiglio federale. Per prendere la decisione, l'autorità federale può consultare i documenti penali del richiedente.

Art. 8 Consegna di tessere di legittimazione da parte di imprese e associazioni di categoria

1 L'autorità cantonale competente autorizza un'impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti se l'impresa garantisce che i dipendenti adempiono le condizioni definite nella presente legge. Alle stesse condizioni, l'autorità cantonale competente autorizza un'associazione di categoria a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci. Se il socio non è un commerciante individuale, la tessera è consegnata direttamente ai dipendenti del socio.

2 L'impresa o associazione di categoria notifica all'autorità cantonale competente i propri dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi che ricevono una tessera di legittimazione. Essa allega una copia dell'estratto del casellario giudiziale dei commercianti ambulanti. L'autorità cantonale competente controlla, mediante prove per sondaggio, se le imprese e associazioni di categoria autorizzate si conformano alle condizioni legali.

3 Se entra in linea di conto un rifiuto del rilascio conformemente all'articolo 4 capoverso 1, l'impresa o associazione di categoria trasmette la domanda all'autorità cantonale competente. Questa chiede il preavviso conformemente all'articolo 7 capoverso 2 e decide.

Art. 9 Validità spaziale e temporale dell'autorizzazione

1 Il titolare di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale competente può esercitare il commercio ambulante su tutto il territorio svizzero. La stessa cosa vale per le persone munite di una tessera di legittimazione di un'impresa o associazione di categoria autorizzata a consegnarla.

2 L'autorizzazione non pregiudica la competenza dei Cantoni in materia di verifica della sicurezza nel montaggio e nell'esercizio di impianti di baracconisti e impresari circensi.

3 L'autorizzazione è personale e non trasferibile. Essa è valida per cinque anni. L'autorizzazione per baracconisti e impresari circensi è valida per un anno. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene secondo una procedura semplificata.

4 Ai cittadini stranieri con dimora, domicilio o sede all'estero può essere rilasciata un'autorizzazione valida durante un periodo più breve.

5 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione, come pure alla consegna della tessera di legittimazione.

Art. 10 Revoca dell'autorizzazione

1 L'autorità cantonale competente revoca l'autorizzazione se:

a.
le condizioni per il suo rilascio non sono più adempite;
b.
non è più garantito il regolare esercizio del commercio ambulante.

2 L'autorità cantonale competente può chiedere un preavviso all'autorità federale prevista dall'articolo 7 capoverso 2; questa disposizione è applicabile per analogia.

3 Le tessere di legittimazione consegnate da un'impresa o associazione di categoria sono revocate dalla stessa.

4 L'autorizzazione a consegnare tessere di legittimazione è revocata all'impresa o associazione di categoria che non garantisce più il rispetto delle condizioni legali.

Art. 11 Merci e servizi esclusi

1 La vendita di bevande alcoliche da parte di commercianti ambulanti è vietata. Sono eccettuate le ordinazioni di bevande fermentate nonché le ordinazioni e la vendita di bevande fermentate al mercato (art. 3 cpv. 1 lett. a). Sono fatte salve le disposizioni della legge del 21 giugno 193210 sull'alcool.

2 Il Consiglio federale può limitare o escludere, per motivi di polizia, la vendita di altre merci e servizi da parte del commercio ambulante.

3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale che vietano, limitano o vincolano a un'autorizzazione particolare l'offerta di determinate merci e servizi da parte di commercianti ambulanti.

Sezione 3: Tasse

Art. 12

1 I Cantoni riscuotono una tassa per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione.

2 Il Consiglio federale ne fissa l'ammontare.

Sezione 4: Protezione dei dati

Art. 13

1 L'autorità cantonale competente tratta i dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione. Essa è l'unica autorizzata ad accedere a tali dati; rimane salva l'autorizzazione all'accesso dell'autorità federale competente nel quadro della sua funzione di vigilanza.

2 Il capoverso 1 primo periodo si applica per analogia anche nel caso di associazioni di categoria e imprese.

3 L'autorità cantonale competente può comunicare a terzi, purché dimostrino un interesse giustificato, se un commerciante ambulante ha un'autorizzazione.

4 L'autorità federale competente tratta i dati personali necessari all'adempimento dei suoi compiti, segnatamente la domanda, l'estratto del casellario giudiziale e eventuali documenti penali del richiedente.

5 Il Consiglio federale disciplina le gestione del sistema d'informazione, le categorie di dati da registrare, la durata della conservazione e la sicurezza dei dati.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 14 Contravvenzioni

1 È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:11

a.
fornisce dati incompleti, sbagliati o ingannevoli allo scopo di ottenere un'autorizzazione;
b.
esercita senza autorizzazione il commercio ambulante;
c.
consegna tessere di legittimazione senza esservi autorizzato;
d.
consegna una tessera di legittimazione ai propri dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi, senza che essi adempiano le condizioni legali;
e.
offre merci o servizi la cui vendita nell'ambito del commercio ambulante infrange le limitazioni o i divieti secondo l'articolo 11 capoversi 1 o 2;
f.
non ha con sé l'autorizzazione mentre esercita il commercio ambulante.

2 Se l'autore agisce per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

11 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione

1 I Cantoni eseguono la presente legge, in quanto la stessa non dichiari competente la Confederazione.

2 Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni.

Art. 21 Disposizioni transitorie

1 Le tessere di legittimazione e le autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante rilasciate in virtù della legge federale del 4 ottobre 193015 sui viaggiatori di commercio o del diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza.

2 Il Consiglio federale disciplina i requisiti materiali e temporali per l'attestato relativo alla sicurezza degli impianti di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b che sono già in funzione all'entrata in vigore della presente legge.

15 [CS 10 216; RU 2000 2355 all. n. 26]

Art. 22 Referendum e entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200316

16 DCF del 4 set. 2002.