Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (tassa).
741.71
del 19 marzo 2010 (Stato 1° gennaio 2020)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 20082,
decreta:
1 RS 101
La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (tassa).
Sono soggette alla tassa per la loro utilizzazione (strade nazionali assoggettate alla tassa) le strade nazionali di prima e di seconda classe menzionate nel decreto federale del 10 dicembre 20124 concernente la rete delle strade nazionali.
3 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6825; FF 2015 1717).
1 La tassa deve essere pagata per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali assoggettate alla tassa.
2 La tassa non deve essere versata per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante secondo la legge del 19 dicembre 19975 sul traffico pesante.
1 Non soggiacciono alla tassa:
2 La Direzione generale delle dogane può, in casi motivati, esentare altri veicoli dall'assoggettamento, segnatamente tenuto conto di accordi internazionali o per motivi umanitari.
3 La Direzione generale delle dogane può sospendere l'assoggettamento per determinati tratti di strada nazionale quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie.
Il conducente e, in subordine, il detentore del veicolo sono assoggettati alla tassa.
La tassa ammonta a 40 franchi.
1 La tassa è pagata con l'acquisto di un contrassegno.
2 Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul veicolo prima dell'utilizzazione di una strada nazionale assoggettata alla tassa.
3 Il contrassegno può essere ceduto soltanto con il veicolo.
4 Il contrassegno è considerato annullato se:
1 La tassa è riscossa per un anno civile. Essa non viene rimborsata.
2 Il contrassegno dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.
1 Il contrassegno è rilasciato dall'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane). Essa riscuote la tassa al confine e all'estero.
2 I Cantoni riscuotono la tassa all'interno del Paese.
Ai fini dell'applicazione della tassa eseguono controlli:
Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l'assoggettamento o non pagano immediatamente la tassa devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un'altra garanzia appropriata.
7 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).
1 Le decisioni degli uffici doganali o delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo alla Direzione generale delle dogane.
2 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
1 Chiunque, in violazione degli articoli 3-5, 7 e 8, utilizza intenzionalmente o per negligenza, al volante di un veicolo, una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi.
2 ...9
3 è applicabile l'articolo 245 del codice penale10.
8 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).
9 Abrogato dall'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).
10 RS 311.0
1 L'Amministrazione delle dogane persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sua sfera di competenza (art. 11 lett. a). Le violazioni dell'articolo 245 del Codice penale12 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.
2 La procedura dinnanzi all'Amministrazione delle dogane è retta dalla legge del 18 marzo 201613 sulle multe disciplinari.
3 Se il contravventore rifiuta la procedura della multa disciplinare o non paga la multa entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla legge federale del 22 marzo 197414 sul diritto penale amministrativo.
11 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020, il cpv. 1 dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).
12 RS 311.0
13 RS 314.1
14 RS 313.0
1 I Cantoni perseguono le contravvenzioni che rientrano nella loro sfera di competenza (art. 11 lett. b).
2 e 3 ... 15
4 Il provento delle multe è devoluto ai Cantoni.
15 Abrogati dall'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).
Il perseguimento penale delle contravvenzioni e la pena si prescrivono in tre anni.
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. In particolare disciplina l'apposizione del contrassegno.
2 Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sulla collaborazione transfrontaliera con autorità estere ai fini dell'applicazione della tassa.
3 Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo e il perseguimento penale nella procedura della multa disciplinare.16
4 L'Amministrazione delle dogane e i Cantoni possono delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa.
16 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).
L'Amministrazione delle dogane, i Cantoni e i terzi incaricati ricevono un compenso per le loro prestazioni. Il compenso è fissato dal Dipartimento federale delle finanze.
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° dicembre 201117
17 DFC del 24 ago. 2011.