01.08.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.07.2023
01.01.2020 - 31.12.2021
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2018 - 31.12.2019
01.12.2011 - 31.12.2017
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

741.71

Legge federale
concernente la tassa per l'utilizzazione
delle strade nazionali

(Legge sul contrassegno stradale, LUSN)

del 19 marzo 2010 (Stato 1° gennaio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 20082,

decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (tassa).

Art. 23 Campo d'applicazione

Sono soggette alla tassa per la loro utilizzazione (strade nazionali assoggettate alla tassa) le strade nazionali di prima e di seconda classe menzionate nel decreto fede­rale del 10 dicembre 20124 concernente la rete delle strade nazionali.

3 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6825; FF 2015 1717).

4 FF 2017 6695

Sezione 2: Assoggettamento

Art. 3 Oggetto della tassa

1 La tassa deve essere pagata per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali assoggettate alla tassa.

2 La tassa non deve essere versata per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante secondo la legge del 19 dicembre 19975 sul traffico pesante.

Art. 4 Eccezioni

1 Non soggiacciono alla tassa:

a.
i veicoli con targhe di controllo militari e i veicoli noleggiati o requisiti dall'esercito muniti di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;
b.
i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le ambulanze, i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di con­trollo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;
c.
i veicoli impiegati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e incidenti;
d.
i veicoli di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
e.
i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;
f.
gli assi di trasporto;
g.
i veicoli senza targhe condotti al controllo ufficiale;
h.
i veicoli impiegati durante i controlli ufficiali e gli esami ufficiali di conducente;
i.
i rimorchi fissi, i rimorchi trainati da motoveicoli e i carrozzini laterali;
j.
i trattori a sella leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
k.
gli autoveicoli leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
l.
i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali.

2 La Direzione generale delle dogane può, in casi motivati, esentare altri veicoli dall'assoggettamento, segnatamente tenuto conto di accordi internazionali o per motivi umanitari.

3 La Direzione generale delle dogane può sospendere l'assoggettamento per determinati tratti di strada nazionale quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie.

Sezione 3: Riscossione della tassa

Art. 7 Contrassegno

1 La tassa è pagata con l'acquisto di un contrassegno.

2 Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul veicolo prima dell'utilizza­zione di una strada nazionale assoggettata alla tassa.

3 Il contrassegno può essere ceduto soltanto con il veicolo.

4 Il contrassegno è considerato annullato se:

a.
viene tolto dal veicolo dopo essere stato incollato correttamente; oppure
b.
viene staccato dal supporto a cui aderisce e non viene incollato direttamente sul veicolo.
Art. 8 Periodo di tassazione

1 La tassa è riscossa per un anno civile. Essa non viene rimborsata.

2 Il contrassegno dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

Art. 9 Competenza per la riscossione della tassa

1 Il contrassegno è rilasciato dall'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane). Essa riscuote la tassa al confine e all'estero.

2 I Cantoni riscuotono la tassa all'interno del Paese.

Sezione 4: Utilizzazione del prodotto della tassa

Art. 10

1 Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19856 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

2 Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dei compensi di cui all'articolo 19.

Sezione 5: Controlli e prestazione di garanzie

Art. 11 Controlli

Ai fini dell'applicazione della tassa eseguono controlli:

a.
l'Amministrazione delle dogane al confine;
b.
i Cantoni all'interno del Paese.
Art. 127 Prestazione di garanzia

Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l'assoggettamento o non pagano immediatamente la tassa devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un'altra garanzia appropriata.

7 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).

Sezione 6: Tutela giurisdizionale

Art. 13

1 Le decisioni degli uffici doganali o delle autorità cantonali di prima istanza pos­sono essere impugnate con ricorso amministrativo alla Direzione generale delle dogane.

2 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'ammi­nistrazione della giustizia federale.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 14 Delitti e contravvenzioni8

1 Chiunque, in violazione degli articoli 3-5, 7 e 8, utilizza intenzionalmente o per negligenza, al volante di un veicolo, una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi.

2 ...9

3 è applicabile l'articolo 245 del codice penale10.

8 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).

9 Abrogato dall'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).

10 RS 311.0

Art. 1511 Perseguimento penale da parte dell'Amministrazione delle dogane

1 L'Amministrazione delle dogane persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sua sfera di competenza (art. 11 lett. a). Le violazioni dell'articolo 245 del Codice penale12 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

2 La procedura dinnanzi all'Amministrazione delle dogane è retta dalla legge del 18 marzo 201613 sulle multe disciplinari.

3 Se il contravventore rifiuta la procedura della multa disciplinare o non paga la multa entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla legge federale del 22 marzo 197414 sul diritto penale amministrativo.

11 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020, il cpv. 1 dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).

12 RS 311.0

13 RS 314.1

14 RS 313.0

Art. 17 Prescrizione

Il perseguimento penale delle contravvenzioni e la pena si prescrivono in tre anni.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. In particolare disciplina l'apposizione del contrassegno.

2 Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sulla collaborazione transfrontaliera con autorità estere ai fini dell'applicazione della tassa.

3 Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo e il perseguimento penale nella procedura della multa disciplinare.16

4 L'Amministrazione delle dogane e i Cantoni possono delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa.

16 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6559, 2019 527; FF 2015 869).

Art. 19 Compenso

L'Amministrazione delle dogane, i Cantoni e i terzi incaricati ricevono un compenso per le loro prestazioni. Il compenso è fissato dal Dipartimento federale delle finanze.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° dicembre 201117

17 DFC del 24 ago. 2011.