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Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) del 22 dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2016) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 99, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 19992, decreta: Sezione 1: Unità monetaria e mezzi legali di pagamento
Art. 1
Unità monetaria
L'unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.
Art. 2
Mezzi legali di pagamento Sono mezzi legali di pagamento: a. le monete emesse dalla Confederazione; b. i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera; c. i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera.
Art. 3
Obbligo di accettazione 1
Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d'investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.
2
Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.
3
Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.
RU 2000 1144 1 RS
101
2 FF
1999 6201
941.10
Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi 2
941.10
Sezione 2: Regime monetario
Art. 4
Emissione delle monete circolanti 1
La Confederazione può mantenere una Zecca federale.
2
La Confederazione conia ed emette monete circolanti per soddisfare le esigenze del traffico dei pagamenti.
3
Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.
4
Il Consiglio federale stabilisce l'effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.
5
Esso ordina lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete deteriorate, logore o false.
a3 Prestazioni commerciali
1
La Zecca federale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
2
Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in concorrenza con l'economia privata.
Art. 5
Circolazione delle monete 1
La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete circolanti e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.
2
La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate.
3
Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false.
Art. 6
Monete commemorative e d'investimento 1
La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d'investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d'investimento. Il valore d'emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.
3
Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).
Unità monetaria e mezzi di pagamento. LF 3
941.10
2
Il Dipartimento competente4 stabilisce il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete commemorative e d'investimento. Esso decide quali monete commemorative e d'investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.
Sezione 3: Regime dei biglietti
Art. 7
Emissione dei biglietti 1
La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità del traffico dei pagamenti. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia.
2
Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.
3
La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati.
4
Essa può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.
Art. 8
Sostituzione dei biglietti 1
La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto deteriorato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.
2
Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.
Art. 9
Ritiro dei biglietti
1
La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.
2
Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.
3
La Banca nazionale svizzera è tenuta, per un periodo di venti anni a contare dalla prima pubblicazione, a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati.
4
Il controvalore dei biglietti ritirati, non presentati per il cambio durante detto termine, è versato al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili.
4
Attualmente il Dipartimento federale delle finanze.
Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi 4
941.10
Sezione 4: Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera Art. 10
La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traffico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca stessa in virtù della legge del 23 dicembre 19535 sulla Banca nazionale.
Sezione 5: Disposizioni penali
Art. 11
1 Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.6 2
Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.
Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore
Art. 12
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 20007 5 [RU
1954 613, 1979 983 1376, 1993 399, 1997 2252, 1998 2847 all. n. 7, 2000 1144 all.
n. 4, 2004 297 n. I 6. RU 2004 1985 all. n. I 2]. Vedi ora la L del 3 ott. 2003 (RS 951.11).
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Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
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DCF del 12 apr. 2000.
Unità monetaria e mezzi di pagamento. LF 5
941.10
Appendice
Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. La legge federale del 18 dicembre 19708 sulle monete è abrogata. 2. …9
8 [RU
1971 360, 1997 2755] 9
Le mod. possono essere consultate alla RU 2000 1144.
Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi 6
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