01.01.2020 - * / In vigore
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1

Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) del 22 dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2016) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 99, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 19992, decreta: Sezione 1: Unità monetaria e mezzi legali di pagamento

Art. 1

Unità monetaria

L'unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.


Art. 2

Mezzi legali di pagamento Sono mezzi legali di pagamento: a. le monete emesse dalla Confederazione; b. i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera; c. i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera.


Art. 3

Obbligo di accettazione 1

Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d'investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.

2

Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.

3

Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.

RU 2000 1144 1 RS

101

2 FF

1999 6201

941.10

Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi 2

941.10

Sezione 2: Regime monetario

Art. 4

Emissione delle monete circolanti 1

La Confederazione può mantenere una Zecca federale.

2

La Confederazione conia ed emette monete circolanti per soddisfare le esigenze del traffico dei pagamenti.

3

Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

4

Il Consiglio federale stabilisce l'effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.

5

Esso ordina lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete deteriorate, logore o false.

a3 Prestazioni commerciali

1

La Zecca federale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

2

Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in concorrenza con l'economia privata.


Art. 5

Circolazione delle monete 1

La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete circolanti e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

2

La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate.

3

Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false.


Art. 6

Monete commemorative e d'investimento 1

La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d'investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d'investimento. Il valore d'emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.

3

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).

Unità monetaria e mezzi di pagamento. LF 3

941.10

2

Il Dipartimento competente4 stabilisce il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete commemorative e d'investimento. Esso decide quali monete commemorative e d'investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

Sezione 3: Regime dei biglietti

Art. 7

Emissione dei biglietti 1

La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità del traffico dei pagamenti. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia.

2

Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

3

La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati.

4

Essa può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.


Art. 8

Sostituzione dei biglietti 1

La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto deteriorato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.

2

Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.


Art. 9

Ritiro dei biglietti

1

La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.

2

Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.

3

La Banca nazionale svizzera è tenuta, per un periodo di venti anni a contare dalla prima pubblicazione, a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati.

4

Il controvalore dei biglietti ritirati, non presentati per il cambio durante detto termine, è versato al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili.

4

Attualmente il Dipartimento federale delle finanze.

Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi 4

941.10


Sezione 4: Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera Art. 10
La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traffico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca stessa in virtù della legge del 23 dicembre 19535 sulla Banca nazionale.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 11

1 Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.6 2

Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.

Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore

Art. 12

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 20007 5 [RU

1954 613, 1979 983 1376, 1993 399, 1997 2252, 1998 2847 all. n. 7, 2000 1144 all.

n. 4, 2004 297 n. I 6. RU 2004 1985 all. n. I 2]. Vedi ora la L del 3 ott. 2003 (RS 951.11).

6

Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

7

DCF del 12 apr. 2000.

Unità monetaria e mezzi di pagamento. LF 5

941.10

Appendice

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. La legge federale del 18 dicembre 19708 sulle monete è abrogata. 2. …9

8 [RU

1971 360, 1997 2755] 9

Le mod. possono essere consultate alla RU 2000 1144.

Moneta. Pesi e misure. Metalli preziosi. Esplosivi 6

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