01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.12.2022
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.07.2012 - 31.12.2017
01.01.2011 - 30.06.2012
01.01.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2007
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01.01.2000 - 31.01.2003
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1

Legge federale
sull'utilizzazione delle forze idriche
1
(Legge sulle forze idriche, LUFI2) del 22 dicembre 1916 (Stato 28 gennaio 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, in applicazione degli articoli 23 e 24bis della Costituzione federale3;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 aprile 1912, decreta:

Capo I. Del Diritto di disposizione

Art. 1

1

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'utilizzazione delle forze idriche dei corsi d'acqua pubblici e privati.

2

Per corsi d'acqua pubblici nel senso della presente legge si intendono i laghi, fiumi, rivi e canali sui quali non sia provato diritto di proprietà
privata e quelli che, pur essendo proprietà privata, sono dai Cantoni
parificati ai corsi d'acqua pubblici per quanto concerne l'utilizzazione
delle forze idriche.


Art. 2

1

Il diritto cantonale stabilisce a quale comunità (Cantone, distretto, Comune o corporazione) spetta il diritto di disporre della forza dei
corsi d'acqua pubblici.

2

Le disposizioni del vigente diritto cantonale che attribuiscono ai rivieraschi il diritto di disporre della forza di corsi d'acqua pubblici,
restano in vigore finchè non siano abrogate dai Cantoni.


Art. 3

1

La comunità competente a disporre può utilizzare essa stessa la forza oppure concedere ad altri il diritto d'utilizzarla.

RU 33 191 e CS 4 739 1

Nuovo tit. giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1977 171
172; FF 1975 II 2083). Per questa modificazione alle locuzioni «forze idrauliche» e «forza
idraulica» sono sostituite le locuzioni «forze idriche» e «forza idrica».

2

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

3

[CS 1 3; RU 76 711]. Vedi ora gli art. 76 e 81 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS
101).

721.80

A. Alta vigilanza
della
Confederazione

B. Disposizione
in virtù del
diritto pubblico
I. Diritti dei
Cantoni
1. Comunità
competente a disporre 2. Sue
attribuzioni
a. In generale

Lavori pubblici

2

721.80

2

Ad una comunità il diritto d'utilizzazione può essere accordato anche sotto una forma diversa da quella della concessione.


Art. 4

1

Se il diritto di disporre della forza appartiene a distretti, a Comuni o a corporazioni, la cessione del diritto d'utilizzazione ai terzi e l'utilizzazione da parte degli stessi competenti a disporre, devono essere
approvate dall'autorità cantonale.

2

L'approvazione sarà negata se il progetto d'utilizzazione è contrario all'interesse pubblico o all'utilizzazione razionale del corso d'acqua.


Art. 5

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni generali atte a promuovere e ad assicurare l'utilizzazione razionale delle forze idriche.

2

Può inoltre emanare prescrizioni speciali per determinati corsi d'acqua o sezioni di corsi d'acqua.

3

L'Ufficio federale dell'economia delle acque e della geologia (Ufficio federale)4 è autorizzato a esaminare se i piani degli impianti
progettati assicurano nel loro insieme l'utilizzazione razionale delle
forze idriche.5


Art. 6

1

Quando si tratta di utilizzare una sezione di corso d'acqua, situata nel territorio di più Cantoni o, con un solo e medesimo impianto, più
sezioni situate in Cantoni diversi e i Cantoni interessati non riescano a
mettersi d'accordo, decide il Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni6 (Dipartimento) dopo aver
sentito i Cantoni.7

2

Esso terrà equamente conto della legislazione dei Cantoni interessati, non che dei vantaggi e dei danni risultanti dall'impresa a ciascuno di
essi.

3

Quando l'impianto idraulico progettato, per il mutamento del corso d'acqua o per l'occupazione del suolo, alterasse in modo rilevante e
sproporzionato le condizioni di residenza o i mezzi d'esistenza della 4

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU
1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

6

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU
1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

b. Approvazione
del Cantone

II. Diritti della
Confederazione
1. In generale

2. Per corsi
d'acqua nel territorio di più
Cantoni

Utilizzazione - LF

3

721.80

popolazione di un Cantone, il Dipartimento non accorderà la concessione se non col consenso del Cantone stesso.8

Art. 7


9

Per le sezioni di corsi d'acqua che toccano la frontiera nazionale,
spetta al Dipartimento, sentiti i Cantoni interessati, di costituire i diritti
d'utilizzazione o di autorizzare l'utilizzazione delle forze idriche da
parte dell'avente diritto stesso.

a10 1

Per adempiere gli obblighi di diritto internazionale della Confederazione, il Dipartimento può, dopo aver sentito i Cantoni e gli
interessati, emanare disposizioni per lo sfruttamento di bacini
d'accumulazione.

2

Se questi provvedimenti pregiudicano diritti acquisiti, l'indennità prevista dall'articolo 43 capoverso 2 è a carico dell'ente pubblico
titolare del diritto di disposizione.


Art. 8

1

Per condurre all'estero l'acqua o l'energia elettrica prodotta da un corso d'acqua è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento.11 2

L'autorizzazione sarà accordata solo quando l'interesse pubblico non risenta danno dall'esportazione, e solo in quanto sia presumibile che
l'acqua o la forza non possa essere utilmente impiegata in Isvizzera per
la durata del permesso.

3

L'autorizzazione è accordata per un tempo determinato e alle condizioni da fissare dal Dipartimento, ma può essere sempre revocata per
ragioni d'interesse pubblico, verso pagamento di un'indennità.
L'indennità è stabilita in base all'atto d'autorizzazione oppure secondo
equità se questo non reca nessuna disposizione in proposito.12 8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

10

Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

3. Per corsi
d'acqua
internazionali

3bis. Per lo
sfruttamento di
bacini
d'accumulazione

4. Esportazione
d'acqua o di forza all'estero

Lavori pubblici

4

721.80


Art. 9

1

La derivazione di forza da un Cantone in un altro non può essere limitata se non in quanto ciò sia giustificato dagli interessi pubblici del
Cantone esportatore.

2

In caso di contestazione decide il Dipartimento.13

Art. 10

1

I possessori d'impianti idraulici che distribuiscono energia elettrica hanno l'obbligo di presentare, a richiesta, al Dipartimento le convenzioni da essi concluse con altri impianti idraulici allo scopo di vietare
la distribuzione dell'energia in una zona determinata. Il Dipartimento
ha il diritto di ordinarne la modificazione qualora fossero contrarie
all'interesse pubblico.14 2

Le prescrizioni del presente articolo sono applicabili per analogia ai mediatori.


Art. 11

1

Se, nonostante offerte ragionevoli, e senza un grave motivo, un distretto, un Comune o una corporazione non utilizza o non lascia
utilizzare da altri, per un tempo prolungato, un corso d'acqua di cui
dispone, il Governo cantonale potrà accordare in suo nome il diritto
d'utilizzazione.

2

Contro la decisione del Governo cantonale è ammesso il ricorso al Dipartimento entro il termine di 30 giorni.15

Art. 12

1

La Confederazione ha il diritto di appropriarsi della forza di un corso d'acqua per le sue imprese di trasporto e di comunicazione.16 1bis

Tiene conto al riguardo dei bisogni e delle possibilità di sviluppo delle zone di provenienza delle acque e dei relativi Cantoni, in particolare dei loro interessi ad utilizzare in proprio la forza idrica.17 2

Se la sezione di corso d'acqua è già utilizzata, la Confederazione può acquistare dall'utente il diritto d'utilizzazione e le istallazioni esistenti, 13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 1839 1840; FF 1984 III 1401).

17

Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU 1997 991
1003; FF 1995 IV 903).

5. Derivazione
da un Cantone in
un altro

6. Limitazione
contrattuale della
zona di
distribuzione

7. Corsi d'acqua
non utilizzati

8. Appropriazione per scopi
della
Confederazione
a. Diritto della
Confederazione

Utilizzazione - LF

5

721.80

sia mediante espropriazione, sia rivendicando per sè il diritto di riscatto o di riversione.

3

Se la Confederazione non ha ancora modo d'impiegare la forza idrica acquistata, le è data facoltà di cedere nel frattempo a un terzo
l'esercizio del diritto di utilizzazione.


Art. 13

1

Se la Confederazione si appropria una forza non ancora utilizzata, deve risarcire alla comunità avente il diritto di disporre il danno per la
perdita della tassa di concessione e del canone annuo.

2

Se la sezione è già utilizzata, la Confederazione deve risarcire alla comunità il danno che le deriva dalla perdita del diritto d'utilizzazione
e specialmente del canone annuo e, se le circostanze lo giustificano,
dalla perdita del diritto di riscatto o di riversione.

3

Se all'atto della cessione, il Cantone riscoteva l'imposta speciale prevista dall'articolo 49 capoverso 3, gli dovrà parimente esser risarcita la perdita di questa imposta.

4

...18


Art. 14

1

A titolo di compenso per la perdita di imposte cantonali, comunali e altre, la Confederazione paga ai Cantoni, nel cui territorio essa si
appropria di forze idriche, un'indennità di 11 franchi per anno e chilowatt lordo dell'impianto costruito.19 1bis

Il capoverso 1 è parimente applicabile se la Confederazione utilizza forze idriche in virtù d'una concessione o d'un altro titolo giuridico.20 1ter

L'indennità per la perdita d'imposta non deve superare la somma d'imposta dovuta qualora le forze idriche fossero utilizzate da una
società anonima parzionaria.21 2

Se le sezioni di un corso d'acqua utilizzate si trovano nel territorio di più Cantoni, la quota di ciascuno di essi sarà fissata nella proporzione
in cui contribuisce alla creazione della forza.

3

Spetta al Cantone di assegnare, in tutto o in parte, l'indennità ai Comuni, distretti o altre corporazioni che subiscono una perdita d'imposta.

18

Abrogato dal n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

20

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968
(RU 1968 757 759; FF 1967 I 701).

21

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968
(RU 1968 757 759; FF 1967 I 701).

b. Risarcimento
alla comunità

c. Compenso per
perdita
d'imposte

Lavori pubblici

6

721.80

4

...22


Art. 15

1

Nell'interesse di una migliore utilizzazione delle forze idriche e della navigazione, la Confederazione può ordinare, sentiti i Cantoni interessati, lavori di regolarizzazione del livello e del deflusso dei laghi, nonchè la creazione di bacini d'accumulazione. Qualora la occupazione
del suolo alterasse in modo rilevante e sproporzionato le condizioni di
residenza o i mezzi d'esistenza della popolazione di un Cantone, è
necessario il consenso del Cantone.

2

Sull'esecuzione di tali opere e la ripartizione delle spese fra la Confederazione e i Cantoni decide l'Assemblea federale.

3

Se vi sono interessati più Cantoni, la quota di ciascuno di essi vien determinata in proporzione del suo interesse.

4

I Comuni, le corporazioni e i privati interessati possono dalla autorità cantonale competente esser chiamati a concorrere nelle spese di queste
opere, in ragione dei vantaggi che derivano loro dalla esecuzione delle
medesime. ...23


Art. 16

La Confederazione ha il diritto di regolare il deflusso dei laghi e dei
bacini d'accumulazione creati con la sua cooperazione.


Art. 17

1

Per utilizzare i corsi d'acqua privati o i corsi d'acqua pubblici in virtù del diritto privato dei rivieraschi (art. 2 cpv. 2), è necessario il
permesso dell'autorità cantonale competente.

2 L'autorità invigila che siano osservate le prescrizioni federali e
cantonali sulla polizia delle acque e che non siano lesi i diritti di
utilizzazione esistenti.

3 Gli articoli 5, 7a, 8, 11 e il capo II della presente legge sono applicabili per analogia.24

Art. 18

Se il Cantone riscuote da impianti idraulici stabiliti in virtù di un diritto privato una tassa o imposta speciale sulla forza prodotta, questa
tassa o imposta non deve superare il canone previsto dall'articolo 49
per gli impianti che hanno ottenuto la concessione.

22

Abrogato dal n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

23

Abrogato dal n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU
1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

9. Regolarizzazione dei corsi
di acqua
a. Esecuzione dei
lavori

b. Regolarizzazione del
deflusso

C. Disposizione
in virtù di un diritto privato
I. Vigilanza sulla
utilizzazione da
parte dell'avente
diritto

II. Imposizione
degli impianti
idraulici

Utilizzazione - LF

7

721.80


Art. 19


25

1

Se un'impresa d'utilità pubblica ha bisogno della forza di un corso d'acqua la cui utilizzazione dipende da un diritto privato (art. 17) e se
il Cantone non le concede il diritto d'espropriazione della forza e dei
terreni o diritti reali necessari all'impianto, il Dipartimento può concederle il diritto d'espropriazione in conformità del diritto federale.

2 Quando l'espropriazione è fatta dalla Confederazione, sono sempre
applicabili il diritto federale sull'espropriazione e l'articolo 12
capoverso 1bis.


Art. 20

1

Se la Confederazione acquista la forza di un corso d'acqua pubblico dai rivieraschi che vi hanno diritto (art. 2 cpv. 2), risarcirà al Cantone
la perdita dell'imposta o tassa speciale che, al momento dell'acquisto,
esso aveva il diritto di riscuotere in virtù della sua legislazione
(art. 18).

2 La Confederazione deve inoltre versare al Cantone, a titolo di compenso per la perdita di imposte cantonali, comunali e altre, un'indennità di 11 franchi per anno e chilowatt lordo dell'impianto costruito; le
disposizioni dell'articolo 14 sono applicabili per analogia.26 Capo II. Utilizzazione dei corsi d'acqua

Art. 21

1

Gli impianti idraulici devono corrispondere alle prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla polizia delle acque.

2 Prima dell'inizio dei lavori, devono essere pubblicati i piani degli
impianti, fissando un adeguato termine per le opposizioni.

3 Gli impianti idraulici da costruirsi su corsi d'acqua la cui correzione
sia stata eseguita mediante sussidi federali devono essere prima approvati dal Dipartimento.27 Art 22

1

Le bellezze naturali devono esser possibilmente rispettate, e conservate intatte se l'interesse pubblico prevalente lo richieda.

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

III.
Espropriazione

IV. Compenso
per perdita
d'imposte

A. Vigilanza
delle autorità
I. Polizia delle
acque

II. Bellezza del
paesaggio

Lavori pubblici

8

721.80

2 Gli impianti devono essere costruiti in modo da non guastare, o da
guastare il meno possibile, il paesaggio.

3 La Confederazione versa agli enti pubblici interessati contributi
destinati a compensare in modo adeguato rilevanti perdite d'introiti
derivanti dall'utilizzazione delle forze idriche in quanto siano dovute
alla salvaguardia e alla messa sotto protezione permanente di paesaggi
d'importanza nazionale degni di protezione.28 4 Nella fissazione dei contributi è tenuto conto della capacità finanziaria degli enti pubblici in causa.29 5 Il Consiglio federale disciplina le modalità di indennizzo.30

Art. 23

I possessori degli impianti idraulici hanno l'obbligo di costruire opere
adatte per la protezione dei pesci, di migliorarle all'occorrenza e di
prendere in genere tutte le misure necessarie a questo scopo.


Art. 24


31

1

Sono navigabili, ai sensi della presente legge, il Reno a valle di Rheinfelden, con i principali siti portuali di Birsfelden, Birsfelden-Au,
Basilea-St. Johann e Basilea-Kleinhüningen.

2 È fatta salva la possibilità di rendere navigabili le seguenti sezioni di
corsi d'acqua, compresi i principali luoghi portuali: a.

il Reno, dalla foce dell'Aar sino a Rheinfelden; b.

il Rodano, dal lago Lemano sino alla frontiera nazionale.

3

Negli altri casi i Cantoni determinano, conformemente alla legislazione sulla navigazione interna, in che misura le acque sono navigabili
e quali impianti essi mettono a disposizione o autorizzano a tal fine.

28

Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in
vigore dal 1° nov. 1992 (RS 814.20).

29

Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in
vigore dal 1° nov. 1992 (RS 814.20).

30

Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in
vigore dal 1° nov. 1992 (RS 814.20).

31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

III. Pesca

IV. Protezione
della navigazione
1. Sezioni di
corsi d'acqua
navigabili

Utilizzazione - LF

9

721.80


Art. 25


32

Per rendere navigabili i corsi d'acqua, conformemente all'articolo 24
capoverso 2, la Confederazione allestisce un piano settoriale secondo
la legge federale sulla pianificazione del territorio33. I piani direttori
cantonali ne tengono conto conformemente alla legge summenzionata.


Art. 26


34

1

Gli impianti idraulici costruiti sulle sezioni di corsi d'acqua menzionate nell'articolo 24 capoversi 1 e 2 devono essere concepiti in modo
tale da salvaguardare la navigazione attuale e la sua estensione e in
modo da consentire l'ulteriore sistemazione di queste sezioni di corsi
d'acqua per la navigazione. In particolare, devono mantenere lo spazio
necessario per la costruzione di impianti per la grande navigazione.

2 Gli aventi diritto all'utilizzazione hanno l'obbligo di cedere l'acqua
necessaria all'alimentazione delle chiuse. Se questo obbligo provoca
limitazioni nell'utilizzazione oltre i limiti fissati nella concessione, è
versata un'indennità. In caso di mancato accordo tra le parti, la
concessione deve essere limitata nella relativa misura mediante espropriazione.


Art. 27


35

1

La sistemazione delle sezioni di corsi d'acqua menzionate nell'articolo 24 capoverso 2 deve essere oggetto di un decreto federale sottoposto al referendum facoltativo.

2 Nessun trattato internazionale in materia può essere approvato prima
dell'entrata in vigore del decreto federale.


Art. 28

1

Costruendosi un nuovo impianto idraulico, il possessore ha l'obbligo di eseguire le istallazioni necessarie alla flottazione e di provvedere al
loro servizio, sempreché le relative spese siano proporzionate all'importanza della flottazione.

2 Per gli impianti idraulici già esistenti, il possessore non può essere
obbligato a costruire nuove istallazioni per la flottazione e a provvedere al loro servizio se non mediante un'equa indennità. ...36 32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

33

RS 700

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

36

Per. 2 abrogato dal n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

2. Pianificazione
in vista della
protezione del
tracciato delle
idrovie

3. Navigazione
presso impianti
idraulici

4. Decisione di
sistemare le sezioni di corsi
d'acqua

V. Flottazione

Lavori pubblici

10

721.80


Art. 29


37

1

La Confederazione e i Cantoni hanno il diritto di effettuare rilevamenti idrometrici in corsi d'acqua privati e pubblici e di svolgere i
lavori necessari al riguardo, in particolare di installare stazioni di
misurazione. Se necessario, essi possono acquisire mediante espropriazione i diritti e i fondi occorrenti. I Cantoni possono procedere
all'espropriazione conformemente al diritto federale.

2 I possessori di impianti idraulici e di impianti per la regolazione del
livello e del deflusso dei laghi possono essere obbligati a misurare i
livelli e la portata nel perimetro dell'impianto. Essi effettuano i rilevamenti conformemente alle direttive della Confederazione e le comunicano i risultati.

3 Di comune accordo con il possessore dell'impianto, la Confederazione può effettuare i rilevamenti previsti nel capoverso 2. Se i rilevamenti si rendono necessari a causa dell'impianto, i costi sono a carico
del possessore; in caso contrario, sono a carico dell'ente pubblico che
li ha ordinati.

4 Sono salvi i rilevamenti previsti dalla legge federale del 24 gennaio
199138 sulla protezione delle acque.

a39 1

La Confederazione elabora in collaborazione con i Cantoni le statistiche necessarie all'esecuzione della presente legge. Elabora in particolare compendi sugli impianti idraulici esistenti, come pure sui
prelievi e sulle restituzioni d'acqua.

2 Essa svolge ricerche per: a.

adempiere i suoi compiti nell'ambito dell'utilizzazione dei
corsi d'acqua;

b.

promuovere l'utilizzazione razionale delle forze idriche e c.

promuovere la modernizzazione degli impianti esistenti.

3

Essa rende disponibili i risultati in forma adeguata.


Art. 30

I possessori d'impianti idraulici e i rivieraschi hanno l'obbligo di
concedere libero accesso ai funzionari cantonali e federali cui è
affidata la polizia delle acque, della pesca e della navigazione nonché
il servizio idrometrico.

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

38

RS 814.20

39

Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

VI. Idrometria
1. Raccolta di
dati di base

2. Statistiche e
ricerche

VII. Accesso
delle autorità

Utilizzazione - LF

11

721.80


Art. 31

1

I Cantoni devono tenere un registro dei diritti esistenti su corsi d'acqua e delle istallazioni relative all'utilizzazione delle forze idriche.

2 Il Dipartimento emana le prescrizioni necessarie sulla formazione e
la tenuta di questo registro.40

Art. 32

1

Gli utenti possono esigere che nel regolare il livello e il deflusso del corso d'acqua, nonché l'esercizio dei diritti d'utilizzazione, si abbia
riguardo, per quanto è possibile, agli interessi di ciascuno di essi.

2 La regolamentazione più precisa dell'utilizzazione, specialmente per
quanto concerne la ritenuta delle acque e la rimozione degli oggetti
convogliati, spetta, fatti salvi i diritti d'utilizzazione esistenti, ai Cantoni, o al Dipartimento quando si tratti di installazioni situate in diversi
Cantoni o su corsi d'acqua di confine.41 3 Se colla conservazione dei diritti esistenti, non si possono equamente
conciliare gl'interessi degli utenti, l'autorità competente può, a richiesta, limitare l'esercizio di singoli utenti contro un'indennità da
pagarsi da quelli fra loro che vengono a essere avvantaggiati.
L'indennità fissata dall'autorità cantonale può essere impugnata in
virtù del diritto cantonale davanti a un'autorità giudiziaria.42

Art. 33

1

Se un possessore d'impianto idraulico ritrae permanentemente un utile importante da opere già costruite da altri a loro spese, può da
questi essere obbligato a concorrere con un contributo periodico o per
una volta tanto nelle spese di costruzione e di mantenimento delle
opere stesse, in quanto ne usi realmente e il contributo non superi il
vantaggio.

2 I contributi sono fissati dall'autorità competente del Cantone o, se si
tratta d'impianti idraulici in diversi Cantoni, dal Dipartimento.43 40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

42

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

VIII. Registro
dei diritti
d'acqua

B. Rapporti degli
utenti fra loro
I. Obblighi
reciproci
a. In generale

b. Obbligo di
contributo

Lavori pubblici

12

721.80

3 L'autorità competente può, quando le circostanze lo giustifichino,
ordinare in ogni tempo la costituzione di una società cooperativa di
tutti gl'interessati.44

Art. 34

Gli utenti di un corso d'acqua o di una sezione di corso d'acqua possono costituirsi in società cooperativa per la costruzione di opere destinate a produrre o ad aumentare la forza.


Art. 35

1

Ogni utente che vi abbia interesse ha il diritto di essere ammesso nella società.

2 Se le parti non riescono a mettersi d'accordo circa l'ammissione di
un utente, circa la sua partecipazione agli oneri e ai vantaggi della
società, nonché circa un'eventuale revisione dello statuto, la decisione
spetta all'autorità cantonale competente o, se le installazioni sono situate in diversi Cantoni, al Dipartimento.45 3 Altre contestazioni che sorgessero fra i soci della cooperativa
saranno decise dai tribunali ordinari.


Art. 36

1

Se la maggior parte degli utenti dello stesso corso d'acqua o della stessa sezione di un corso d'acqua ritrae un vantaggio importante dalla
costituzione di una società cooperativa, questa può esser resa obbligatoria dall'autorità cantonale competente, o dal Dipartimento quando
i diritti d'utilizzazione esistano in diversi Cantoni e questi non riescano a mettersi d'accordo.46 2 Questo provvedimento può anche essere preso a richiesta della maggioranza degli interessati rappresentanti la maggior parte delle forze
idriche, a condizione che le spese delle opere della società non superino la capacità finanziaria dei singoli utenti.

3 Se, dopo la costituzione della società, viene accordato un diritto
d'utilizzazione, il nuovo utente può dall'autorità competente essere
obbligato ad aderire alla società e a pagare una congrua tassa d'entrata.

44

Contro le decisioni dell'autorità cantonale competente e contro quelle dell'autorità
federale (DATEC), concernenti la costituzione d'una società cooperativa, è ora
ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al TF (art. 97 e segg. OG - RS 173.110).

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

II. Costituzione
di società
1. Volontaria
a. Fondazione

b. Diritto
all'ammissione

2. Obbligatoria
a. Condizioni

Utilizzazione - LF

13

721.80


Art. 37

1

Lo statuto stabilito da una società cooperativa obbligatoria dev'essere approvato dall'autorità competente; se i soci non riescono a
mettersi d'accordo, lo statuto sarà stabilito dall'autorità.

2 Esso deve contenere disposizioni sulla qualità di socio e sulla organizzazione della società, sulla partecipazione dei soci ai vantaggi e agli
oneri delle opere comuni, sulla modificazione dello statuto e sullo
scioglimento della società.

3 Ogni modificazione dello statuto dev'esser approvata dall'autorità
competente.

4 Per mutate circostanze o per ragioni d'equità, l'autorità competente
può in ogni tempo, sentita la società, modificare di propria iniziativa lo
statuto.

5 Le contestazioni circa l'obbligo di aderire al consorzio, la partecipazione degli aderenti ai vantaggi e agli oneri e circa la modificazione
dello statuto o lo scioglimento della società sono decise dall'autorità
competente; ogni altra contestazione è sottoposta ai tribunali ordinari.

Capo III. Della concessione di diritti d'acqua

Art. 38

1

La concessione di diritti d'acqua è data dall'autorità competente del Cantone nel cui territorio si trova la sezione del corso d'acqua.

2 I diritti d'acqua sopra sezioni di un corso d'acqua che si trovano in
più Cantoni sono concessi di comune accordo dai Cantoni interessati.
Se questi non riescono ad intendersi entro un termine adeguato, la
concessione è data dal Dipartimento. Esso decide altresì quando i
Cantoni non possono mettersi d'accordo sulla portata o sul modo
dell'esercizio in comune dei diritti derivanti loro dalla concessione.47 3 Il Dipartimento dà inoltre la concessione dei diritti d'acqua sulle
sezioni che toccano la frontiera nazionale.48

Art. 39

Nella sua decisione l'autorità tien conto dell'utilità pubblica, della
migliore utilizzazione del corso d'acqua e degli interessi esistenti.

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU
1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU
1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

b. Statuto

A. Competenza

B. Interesse pubblico

Lavori pubblici

14

721.80


Art. 40

1 La concessione è data ad una determinata persona fisica o morale o
ad una comunità di persone.

2 a 4 ...49


Art. 41

Fra più concorrenti sarà data la preferenza a quello la cui impresa
serve in più larga misura all'utilità pubblica e, se sono in ciò pari, a
quello la cui impresa assicura meglio delle altre la migliore utilizzazione del corso d'acqua.


Art. 42

1 La concessione può essere trasferita solo col consenso dell'autorità
che l'ha data.

2 L'autorità non può negare il consenso se il nuovo acquirente soddisfa
a tutte le esigenze della concessione e se non ostano al trasferimento
motivi di utilità pubblica.

3 ...50


Art. 43

1

Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua.

2 Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o
ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità.

3 ...51


Art. 44

1

Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato.
L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla
pretesa del concessionario.52 49

Abrogati dal n. I della LF del 13 dic. 1996 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).

50

Abrogato dal n. I della LF del 13 dic. 1996 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).

51

Abrogato dal n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

52

Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1o gen. 1994 (RU
1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

C. Del
concessionario
I. In generale

II. In caso di più
concorrenti

III.
Trasferimento

D. Del diritto di
utilizzazione
I. Revoca della
concessione da
parte
dell'autorità

II. Perturbamenti
cagionati da lavori pubblici

Utilizzazione - LF

15

721.80

2 Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri
lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto
al risarcimento dei danni, eccettochè i detti lavori non vengano ritardati senza necessità.

3 ...53


Art. 45

La concessione non vulnera i diritti privati dei terzi né le concessioni
anteriori.


Art. 46

1

Se motivi di pubblica utilità lo richiedono, l'autorità concedente deve accordare al concessionario il diritto di acquistare in via di espropriazione i fondi e i diritti reali che gli occorrono per la costruzione, la
trasformazione o l'ingrandimento del suo impianto, nonché i diritti
d'utilizzazione opposti ai suoi.

2 Le contestazioni circa l'obbligo di cessione sono decise dall'autorità
concedente, e dal Dipartimento quando si tratti dell'espropriazione di
un diritto d'utilizzazione da essa precedentemente concesso.54 3 Se per la realizzazione di una centrale idroelettrica occorrono fondi
situati in un Cantone diverso da quello della concessione, il diritto
d'espropriazione è accordato dal Dipartimento.55 4 Se la concessione è data dal Dipartimento, al richiedente spetta il diritto di espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 193056
sull'espropriazione (LEspr).57

Art. 47


58

La procedura di espropriazione e l'obbligo di indennizzo sono regolati
dalla LEspr59; sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie della
presente legge.

53

Abrogato dal n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

55

Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

56

RS 711

57

Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

58

Nuovo tersto giusta il n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

59

RS 711

III. Rapporti coi
terzi
1. In generale

2.
Espropriazione
a. Concessione
del diritto
d'espropriazione

b. Diritto
applicabile

Lavori pubblici

16

721.80


Art. 48

1

L'autorità concedente fissa, giusta il diritto cantonale, le prestazioni e condizioni cui deve soddisfare il concessionario per ottenere il diritto
d'utilizzazione, come tasse, canone annuo, somministrazione d'acqua
o d'energia, durata della concessione, disposizioni sui prezzi della
corrente elettrica, partecipazione della comunità agli utili, riversibilità
della concessione e riscatto.

2 Queste prestazioni nella loro totalità non devono ostacolare in modo
essenziale l'utilizzazione delle forze idriche.

3 Ove si pretendano dal richiedente prestazioni che ostacolino essenzialmente l'utilizzazione delle forze idriche, il Dipartimento può, dopo
aver sentito il Cantone, determinare le prestazioni massime che si
possono imporre al richiedente oltre il canone annuo e le tasse.60 Esso
può riservare l'aumento delle prestazioni quando le circostanze venissero a mutare essenzialmente a favore del concessionario.


Art. 49


61

1

Il canone annuo non può superare 80 franchi per chilowatt lordo. La Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo
per garantire i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai
Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3-5. Nei rapporti internazionali, la Confederazione provvede affinché ogni modifica dell'aliquota
massima del canone annuo sia oggetto di un accordo internazionale.

2 Gli impianti idraulici al beneficio di una concessione e la forza da
essi prodotta non possono essere gravati da imposte speciali. Nei
Cantoni però in cui il canone massimo è stabilito per legge in modo
che sia inferiore all'aliquota ammessa dalle prescrizioni federali, potrà
essere riscossa un'imposta cantonale speciale che, sommata col canone
massimo, non deve essere superiore a siffatta aliquota.

3 La tassa di concessione, il canone annuo e le altre prestazioni non
possono essere più elevati per la forza esportata in altri Cantoni che
per quella utilizzata nel Cantone stesso.

4 Gli impianti idraulici con una potenza sino a 1 MW sono esenti dal
pagamento del canone annuo. Per quelli con una potenza tra 1 e 2 MW
è ammesso tutt'al più un aumento lineare sino all'aliquota massima
fissata nel capoverso 1.

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

E. Obblighi del
concessionario
I. In forza della
concessione
1. In generale

2. Tasse e
canone annuo
a. In generale

Utilizzazione - LF

17

721.80


Art. 50

1

Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione.

2 Nei primi sei anni dopo scaduto il termine di costruzione, il concessionario può esigere che il canone annuo sia ridotto in proporzione
della forza realmente utilizzata, ma non di più della metà.


Art. 51

1

La forza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della forza dinamica lorda dell'acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili.

2 È considerato come salto utile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corso d'acqua pubblico.

3 Si considerano come deflussi utili le quantità d'acqua veramente
defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere
assorbito dalle istallazioni previste nella concessione.

4 Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo.


Art. 52


62

Se la concessione è data dal Dipartimento, questo fissa, dopo aver
sentito i Cantoni interessati e tenendo equamente conto delle loro legislazioni, le prestazioni che sono loro dovute.

a63 La Confederazione preleva emolumenti per la sorveglianza esercitata
sugli impianti idraulici internazionali e per coprire le spese amministrative causate dall'applicazione della presente legge.


Art. 53

1

Il concessionario ha l'obbligo di fornire ai Comuni l'acqua indispensabile ai loro servizi pubblici, in quanto non possano altrimenti procurarsela se non con spese sproporzionate. Però la somministrazione
d'acqua non deve pregiudicare seriamente l'utilizzazione della forza
idrica.

2 Gli esercizi dei pompieri devono disturbare il meno possibile il funzionamento dell'impianto.

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

63

Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

b. Riduzione durante il
periodo di costruzione c. Calcolo del
canone

3. Concessioni
accordate dal
Consiglio
federale

4. Emolumenti
in caso di
concessioni federali II. In forza della
legge

Lavori pubblici

18

721.80


Art. 54


64

Ciascun atto di concessione deve indicare: a.

la persona del concessionario; b.

la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione
del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come
pure del modo d'utilizzazione; c.

per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da
mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; d.

altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; e.

la durata della concessione; f.

le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il
canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure
sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni
risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; g.

la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla
correzione del corso d'acqua; h.

i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura
dell'esercizio;

i.

gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; k.

il futuro degli impianti al termine della concessione; l.

il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri
concessionari al termine della loro concessione.


Art. 55

Le concessioni possono contenere anche altre disposizioni oltre quelle
prescritte per legge, in particolare: a.

sull'impiego della forza idraulica utilizzata; b.

sulla giustificazione di un capitale sufficiente di costruzione,
nonché sui conti di costruzione e sui conti annuali d'esercizio
dell'impresa;

c.

sulla partecipazione della comunità concedente all'amministrazione e agli utili dell'impresa; 64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

F. Contenuto
della
concessione
I. Disposizioni
obbligatorie

II. Disposizioni
facoltative

Utilizzazione - LF

19

721.80

d.

sulle tariffe per la vendita della forza prodotta, sulla forza da
cedersi gratuitamente o a prezzi di favore, sul ribasso dei prezzi della corrente in caso di aumento del reddito, sulla fornitura
di forza pei bisogni di una regione; e.

...65


Art. 56

1

Se l'autorità concedente si riservò dei diritti il cui esercizio è connesso con la gestione del concessionario, come sarebbe il diritto di riscatto, la partecipazione agli utili, il ribasso dei prezzi della corrente in
proporzione dell'utile netto, si applicheranno per la determinazione di
questi diritti, in mancanza di clausole speciali nell'atto di concessione,
i principi generali di una buona e saggia amministrazione.

2 L'autorità concedente ha il diritto di esaminare la gestione del
concessionario, in quanto giustifichi di avervi interesse.

3 Lo stesso diritto le compete anche di fronte ai terzi, quando possa
presumersi che col loro aiuto si eludono le condizioni della concessione.


Art. 57

Il Consiglio federale può, nei limiti della presente legge, stabilire per
le concessioni o per certe categorie di esse, disposizioni normali che
servano di regola all'autorità concedente.


Art. 58


66

La concessione ha una durata di ottant'anni al massimo, contando
dall'apertura dell'esercizio. È fatto salvo l'articolo 58a capoverso 2.

a67 1

Il rinnovo può avvenire alla scadenza della concessione o prima.

2 La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata
almeno 15 anni prima della scadenza della stessa. Le autorità competenti decidono, almeno dieci anni prima della scadenza della concessione, se sono disposte in linea di principio ad accordare il rinnovo.

3 Le nuove disposizioni sui deflussi residuali si applicano senza restrizione al più tardi 5 anni dopo la data fissata per la scadenza della
concessione.

65

Abrogata dal n. I della LF del 13 dic. 1996 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).

66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

67

Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

III. Contabilità

IV. Concessione
normale

G. Durata della
concessione

Gbis. Rinnovo
della
concessione

Lavori pubblici

20

721.80

4 La durata massima di una concessione rinnovata anticipatamente si
calcola a partire dal giorno dell'entrata in vigore convenuto con il
concessionario. La concessione deve tuttavia entrare in vigore al più
tardi 25 anni dopo la decisione di rilascio.


Art. 59

Le concessioni accordate per trent'anni almeno possono essere inscritte nel registro fondiario come diritti per sé stanti e permanenti.


Art. 60

1

La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, salve le disposizioni che seguono.

2 Le domande di concessione saranno pubblicate, colla fissazione di un
congruo termine durante il quale si potrà fare opposizione per lesione
di interessi pubblici o privati.

3 Alla pubblicazione non può essere aggiunta la comminatoria della
perenzione dei diritti che non fossero stati dichiarati in tempo utile.

4 Il Consiglio federale può emanare altre disposizioni sulla procedura
da seguirsi.


Art. 61

1

Se la concessione interessa più Cantoni, si seguirà in ciascuno di essi la procedura che gli è propria.

2 In caso di contestazione decide il Dipartimento.68

Art. 62


69

1 Con il rilascio della concessione il Dipartimento decide anche in
merito all'approvazione dei piani necessari per la costruzione o per la
modifica di impianti.

2 La procedura di concessione è retta dalle disposizioni della presente
legge e, in subordine, da quelle della LEspr70.

3 Con la concessione sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie
secondo il diritto federale.

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

69

Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

70

RS 711

H. Inscrizione
nel registro
fondiario

J. Procedura di
concessione
I. Corsi d'acqua
cantonali

II. Corsi d'acqua
intercantonali

III. Concessioni
federali
1. Competenza

Utilizzazione - LF

21

721.80

4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.
Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in
modo sproporzionato l'adempimento dei compiti del concessionario.

a71 La domanda di approvazione dei piani va presentata con la documentazione necessaria all'Ufficio federale. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

b72 1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante
l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata.

2 Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili
devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di
deposito dei piani, presso l'Ufficio federale.

c73 1 L'Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale
termine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente
durante 30 giorni.

3 Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione
secondo gli articoli 42-44 LEspr74.

71

Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

72

Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

73

Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

74

RS 711

2. Procedura ordinaria
a. Introduzione

b.
Picchettamento

c. Consultazione,
pubblicazione e
deposito dei piani

Lavori pubblici

22

721.80

d75 Al più tardi con il deposito pubblico della domanda il richiedente deve
inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr76
un avviso personale sui diritti da espropriare.

e77 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla
procedura amministrativa78 o della LEspr79 può fare opposizione presso l'Ufficio federale durante il termine di deposito dei piani. Se non fa
opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2 Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le
domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere
inoltrate all'Ufficio federale.

3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

f80 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione
federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 20
marzo 199781 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

g82 Con il rilascio della concessione il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

75

Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

76 RS

711

77

Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

78

RS 172.021

79 RS

711

80

Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

81

RS 172.010

82

Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

d. Avviso
personale

e. Opposizione

f. Eliminazione
delle divergenze
nell'Amministraz
ione federale

3. Decisione

Utilizzazione - LF

23

721.80

h83 1 La procedura semplificata è applicata a: a.

progetti di impianti limitati localmente e che concernono pochi
interessati chiaramente individuabili; b.

impianti la cui modifica durante la validità della concessione
non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede
interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni
insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente; c.

impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato
si applica la procedura semplificata.

3 L'Ufficio federale può ordinare il picchettamento. La domanda non è
né pubblicata né depositata pubblicamente. L'Ufficio federale sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'Ufficio federale può chiedere un parere a
Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4 Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

i84 1 Dopo la conclusione della procedura di concessione è eseguita, se
necessario, la procedura di stima davanti alla Commissione federale di
stima (Commissione di stima), secondo le disposizioni della LEspr85.
Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2 L'Ufficio federale trasmette al presidente della Commissione di stima
i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui
si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di concessione, autorizzare l'immissione in possesso
anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata,
l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente
si applica l'articolo 76 LEspr.

83

Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

84

Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

85 RS

711

4. Procedura
semplificata

5. Procedura di
stima;
immissione in
possesso anticipata

Lavori pubblici

24

721.80

k86 1 Se la costruzione di impianti, in particolare di gallerie e di scavi,
genera considerevoli quantità di materiali di scavo o di detriti che non
possono essere riciclati o depositati nei pressi dell'impianto, i Cantoni
interessati designano i siti necessari per la loro eliminazione.

2 Se al momento dell'approvazione dei piani non vi è un'autorizzazione passata in giudicato del Cantone interessato, il Dipartimento può
designare un sito per il deposito temporaneo e stabilire le condizioni e
gli oneri connessi al suo uso. In tal caso si applicano le disposizioni
procedurali della presente legge. Il Cantone designa entro cinque anni
i siti per l'eliminazione dei materiali.


Art. 63


87

1

Al momento del rilascio della concessione l'ente pubblico che ha il diritto di disporre delle acque può riservarsi un diritto di riscatto.

2 Il riscatto può aver luogo solo quando sono trascorsi i due terzi della
durata della concessione; deve essere notificato almeno cinque anni
prima.

3 Se la concessione e il diritto cantonale in essa riservato non dispongono altrimenti, in caso di riscatto gli impianti di cui all'articolo 67
capoverso 1 spettano contro indennità totale all'ente pubblico che ha il
diritto di disporre delle acque.

4 L'articolo 67 capoverso 4 è applicabile per analogia.


Art. 64

La concessione si estingue senz'altro: a.

per la scadenza della sua durata; b.

per espressa rinunzia.


Art. 65

L'autorità concedente può dichiarare decaduta la concessione: a.

se il concessionario lascia trascorrere inutilmente i termini
prescritti dalla concessione, specie per la giustificazione finanziaria e per la costruzione e l'apertura dell'esercizio, eccettochè, secondo le circostanze, ragioni d'equità non giustificassero una proroga; 86

Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU
1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

6. Partecipazione
dei Cantoni

K. Fine della
concessione
I. In seguito a riscatto II. In seguito a
estinzione

III. In seguito a
decadenza

Utilizzazione - LF

25

721.80

b.

se il concessionario interrompe l'esercizio per due anni e non
lo riattiva entro un termine conveniente; c.

se, nonostante diffida dell'autorità, egli si rende colpevole di
grave contravvenzione a doveri essenziali.


Art. 66

In quanto la concessione non disponga altrimenti, il concessionario i
cui impianti cessano di essere utilizzati dopo l'estinzione o la
decadenza della concessione, ha l'obbligo di procedere ai lavori di
sicurezza che la cessazione dell'esercizio rendesse necessari.


Art. 67

1

In caso di riversione degli impianti, e sempreché l'atto di concessione non disponga altrimenti, la comunità concedente ha il diritto:

a.

di avocare senza compenso a sé le opere di ritenuta o di presa,
di adduzione o di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico
o privato, i motori idraulici coi fabbricati in cui si trovano,
come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto; b.

di rilevare, pagando un'equa indennità, le istallazioni per la
produzione e la trasmissione della forza elettrica.

2

Il concessionario può esigere che la comunità rilevi le istallazioni che servono alla produzione e al trasporto di forza elettrica, se essa può
servirsene con vantaggio per l'ulteriore utilizzazione della forza.

3 Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo
all'esercizio le opere e istallazioni sottoposte al diritto di riversione.

4 In caso di riversione, gli investimenti di modernizzazione e ampliamento sono indennizzati al concessionario, se l'ente pubblico avente il
diritto di riversione li ha approvati prima della loro attuazione. L'indennità corrisponde al massimo al valore residuo dell'investimento,
tenendo conto dei tassi d'ammortamento usuali nel settore e del valore
della moneta.88

5 L'ente pubblico avente il diritto di riversione può, con il consenso
del concessionario, conferire il valore del diritto di riversione come
quota di partecipazione nell'impresa esistente. Può anche utilizzarlo in
altro modo, nell'interesse pubblico.89 88

Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

89

Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

IV. Conseguenze
dell'estinzione
1. In generale

2. In seguito a
revisione
a. Corsi d'acqua
cantonali

Lavori pubblici

26

721.80


Art. 68

1

Se le sezioni di corsi d'acqua utilizzate si trovano sul territorio di più Cantoni, gli impianti idraulici sottoposti al diritto di riversione diventano comproprietà di questi Cantoni. La parte di ciascun Cantone nella
comproprietà è calcolata secondo la proporzione in cui esso contribuisce alla produzione della forza idrica.

2 Se i Cantoni non riescono a mettersi d'accordo sull'utilizzazione ulteriore e sulla parte che spetta a ciascuno di essi, decide il Dipartimento (art. 6).90

Art. 69

1

Se la concessione si estingue per scadenza del termine senza riversione o in seguito a decadenza o a rinuncia, quando l'atto di concessione non disponga altrimenti, le istallazioni su terreno privato restano al concessionario, mentre quelle su terreno pubblico passano alla
comunità concedente.

2 Se le istallazioni su terreno pubblico continuano ad essere utilizzate,
la comunità concedente deve corrispondere al concessionario
un'indennità da calcolarsi tenendo equamente conto di tutte le circostanze.

3 Nel caso di decadenza o di rinuncia, resta riservato alla comunità il
diritto di acquistare l'impianto idraulico conformemente alle prescrizioni della concessione relative al riscatto o alla riversione, tenendo
conto dell'esercizio anticipato di questi diritti.

a91 Negli ultimi dieci anni prima della scadenza della concessione, il
concessionario deve intraprendere, contro piena indennità, tutti i lavori
di trasformazione, in particolare di modernizzazione e ampliamento
dell'impianto, prescritti dall'autorità concedente, o che ha accordato
l'approvazione, in vista del trasferimento dell'impianto a un altro
gestore.


Art. 70

Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e altri utenti circa
la portata dei loro diritti saranno decise dai tribunali.

90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

91

Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

b. Corsi d'acqua
intercantonali

3. In seguito a
scadenza del
termine, a
decadenza o a rinuncia V. Lavori di trasformazione
prima della scadenza della concessione L. Contestazioni
I. Fra utenti

Utilizzazione - LF

27

721.80


Art. 71

1

Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l'autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno,
sempreché la presente legge o l'atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall'autorità giudiziaria cantonale
competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di
diritto pubblico.

2 Se la concessione è stata accordata da più Cantoni, dal Consiglio
federale o dal Dipartimento, la decisione spetta alla Commissione di
ricorso del DATEC92, che giudica come commissione arbitrale. Le sue
decisioni sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale.93

Capo IV. Disposizioni esecutive e transitorie

Art. 72

1

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge; esso emana tutte le disposizioni esecutive spettanti alla Confederazione.

2 Esso designa, mediante ordinanza, le disposizioni della presente
legge che non sono applicabili a piccoli impianti idraulici.

3 Le decisioni di un'unità amministrativa della Confederazione in
applicazione della presente legge possono essere impugnate dinanzi
alla Commissione di ricorso del DATEC.94

Art. 73


95

Il Dipartimento nomina una commissione incaricata di studiare le questioni d'ordine generale o particolari attinenti all'economia idrica e di
fornirgli il suo parere in proposito; le competenze e l'organizzazione
di questa commissione sono determinate con regolamento.

92

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

94

Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

95

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento
di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003
(RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

II. Fra l'autorità
concedente e il
concessionario

A. Disposizioni
esecutive
I. In generale

II. Commissione
dell'economia
idrica

Lavori pubblici

28

721.80


Art. 74

1

Gli articoli 7a, 8, 9, 12-16 e le disposizioni del capo II sono applicabili a tutti i diritti d'acqua già esistenti.96

2 Del capo III sono applicabili ai diritti d'acqua costituiti prima del 25
ottobre 1908 le sole disposizioni concernenti il perturbamento d'impianti idraulici cagionato da lavori pubblici (art. 44), il diritto d'espropriazione (art. 46 e 47), la somministrazione d'acqua per uso pubblico
(art. 53) e la decisione di contestazioni (art. 70 e 71). se però, posteriormente a questa data, sono state concesse o saranno ancora concesse
nuove forze d'acqua al possessore di un vecchio impianto, la presente
legge è applicabile anche per quanto concerne le prestazioni periodiche da corrispondere per queste nuove forze.

3 ...97

3bis L'articolo 49 capoverso 1 è applicabile nella misura in cui non leda
i diritti acquisiti.98 4 L'articolo 50 non è applicabile ai diritti d'acqua accordati dal 25
ottobre 1908 al giorno in cui la presente legge entrerà in vigore.

5 ...99


Art. 75

1

Entro un termine da fissarsi dal Consiglio federale, i Cantoni emaneranno le disposizioni esecutive necessarie e formeranno il registro dei diritti d'acqua per il loro territorio.

2 Essi potranno farlo in via di regolamento.

3 Per accertare i diritti d'uso già esistenti, i Cantoni ricorreranno ad un
pubblico bando, al quale può essere. aggiunta la comminatoria che i
diritti non prodotti cessano o si ritengono inesistenti.

a100 Le norme procedurali previgenti si applicano: a.

alle domande di concessione pendenti da due o più anni; b.

alle domande di costruzione pendenti; 96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997
(RU 1997 991 1003; FF 1995 IV 903).

97

Abrogato dal n. I della LF del 13 dic. 1996 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).

98

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1976 (RU 1977 171; FF 1975 II 2083). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU 1997 991 1003;
FF 1995 IV 903).

99

Disp. trans. priva d'oggetto.

100 Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

B. Disposizioni
transitorie
I. Effetto
retroattivo

II. Misure
esecutive dei
Cantoni

III. Disposizioni
transitorie
relative alla modifica del 18
giugno 1999

Utilizzazione - LF

29

721.80

c.

alle domande di costruzione per impianti necessari all'esercizio di una concessione rilasciata secondo il diritto previgente,
qualora siano inoltrate entro dieci anni dall'entrata in vigore
della presente legge;

d.

ai ricorsi pendenti.


Art. 76

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entrerà in
vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1918101 101

DCF del 20 apr. 1917 (RU 33 210).

Lavori pubblici

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721.80