01.01.2023 - * / In vigore
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2018 - 30.06.2022
01.07.2013 - 31.12.2017
01.01.2013 - 30.06.2013
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1

Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) del 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 38 capoverso 2, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 119 capoverso 2,
121 capoverso 1, 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 128 capoverso 1 e 129 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20022, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente legge disciplina la costituzione, gli effetti e lo scioglimento dell'unione domestica registrata di coppie omosessuali.


Art. 2

Principio 1 Due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica.

2

In tal modo si uniscono in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci.

3

Il loro stato civile è: «in unione domestica registrata».

Capitolo 2: Registrazione dell'unione domestica Sezione 1: Condizioni e impedimenti

Art. 3

Condizioni 1 Entrambi i partner devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere capaci di discernimento.

2

Gli interdetti necessitano del consenso del rappresentante legale. Possono adire il giudice contro il diniego di tale consenso.

RU 2005 5685 1 RS

101

2 FF

2003 1165

211.231

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 2

211.231


Art. 4

Impedimenti 1 È proibito contrarre un'unione domestica registrata tra parenti in linea retta e tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini. 2 Entrambi i partner devono provare di non essere già vincolati da un'unione domestica registrata o coniugati.

Sezione 2: Procedura

Art. 5

Domanda 1 La domanda di registrazione si fa all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner.

2

I partner compaiono personalmente. Se provano che la comparsa personale non può essere manifestamente pretesa da loro, la procedura preliminare si svolge per scritto.

3

I partner producono i documenti necessari. Dichiarano personalmente all'ufficio dello stato civile di soddisfare le condizioni di registrazione dell'unione domestica.


Art. 6

Esame 1 L'ufficio dello stato civile competente esamina se sono soddisfatte le condizioni e se non sussistono impedimenti.

2

L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei partner manifestamente non intende creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.3 3

Nei casi di cui al capoverso 2, l'ufficiale dello stato civile sente i partner e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.4

Art. 7

Forma 1 L'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione.

2

La registrazione dell'unione domestica è pubblica.


Art. 8

Disposizioni di

esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

3

Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

4

Introdotto dal n. II 5 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

Unione domestica registrata 3

211.231

Sezione 3: Annullamento

Art. 9

Annullabilità assoluta

1

Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se: a. al momento della registrazione dell'unione domestica uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento; b. l'unione domestica è stata registrata in violazione dell'articolo 4; c.5 uno dei partner sposi non intendeva creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

2

Durante l'unione domestica registrata l'azione di annullamento è promossa d'ufficio dall'autorità competente nel domicilio dei partner.


Art. 10

Annullabilità relativa

1

Un partner può domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata per vizi della volontà.

2

L'azione di annullamento dev'essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha scoperto il vizio della volontà, ma in ogni caso entro cinque anni dalla registrazione.

3

Se il partner attore muore durante il procedimento, un erede può proseguire l'azione.


Art. 11

Effetti della sentenza di annullamento 1

L'annullamento dell'unione domestica registrata ha effetto dal giudicato della relativa sentenza.

2

I diritti di successione si estinguono retroattivamente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli effetti dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

5

Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 4

211.231

Capitolo 3: Effetti dell'unione domestica registrata Sezione 1: Diritti e doveri generali

Art. 12

Assistenza e rispetto I partner si devono assistenza e rispetto reciproci.


Art. 13

Mantenimento 1 I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica.

2

Se i partner non possono accordarsi in proposito, il giudice stabilisce, ad istanza di parte, i contributi pecuniari per il mantenimento dell'unione domestica. Tali contributi possono essere pretesi per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.

3

Se un partner non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.


Art. 14

Abitazione comune

1

Un partner non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare l'abitazione comune o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa.

2

Il partner che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può adire il giudice.


Art. 15

Rappresentanza dell'unione

domestica

1

Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa.

2

Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se: a. ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o b. l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3

Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.

4

Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.


Art. 16

Obbligo d'informazione

1

Ciascun partner è tenuto a informare l'altro, a domanda, sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.

Unione domestica registrata 5

211.231

2

Ad istanza di parte, il giudice può obbligare un partner o terzi a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

3

Rimane salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.


Art. 17

Sospensione della vita comune 1

Un partner è autorizzato a sospendere la vita comune per gravi motivi.

2

Ad istanza di parte, il giudice: a. stabilisce i contributi pecuniari di un partner in favore dell'altro; b. prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche.

3

Un partner può parimenti proporre l'istanza se l'altro rifiuta la convivenza senza valido motivo.

4

In caso di modifica delle circostanze, il giudice, ad istanza di parte, adatta o revoca le misure prese.

Sezione 2: Rapporti patrimoniali

Art. 18

Beni dei partner

1

Ciascun partner dispone dei suoi beni.

2

Ciascun partner risponde dei suoi debiti con i suoi beni.


Art. 19

Prova 1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro partner deve fornirne la prova.

2

Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei partner.


Art. 20

Inventario 1 Ciascun partner può in ogni tempo chiedere all'altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni rispettivi.

2

Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.


Art. 21

Mandato di amministrazione Se un partner affida all'altro l'amministrazione dei suoi beni, si applicano, salvo diverso accordo, le disposizioni sul mandato.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 6

211.231


Art. 22

Restrizione del potere di disporre 1

Se necessario per assicurare le basi economiche o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione domestica registrata, il giudice, ad istanza di parte, può subordinare al consenso di un partner la disposizione di determinati beni da parte dell'altro e prendere provvedimenti conservativi.

2

Se questa misura concerne un fondo, il giudice ne ordina la menzione nel registro fondiario.


Art. 23

Debiti tra partner

1

Il partner cui il rimborso di debiti esistenti nei confronti dell'altro arrechi serie difficoltà può chiedere dilazioni, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dal partner creditore.

2

Se le circostanze lo esigono, la pretesa dev'essere garantita.


Art. 24

Attribuzione in caso di comproprietà Se un bene è in comproprietà dei partner, il partner che provi d'avere un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento dell'unione domestica registrata e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro partner.


Art. 25

Convenzione patrimoniale

1

I partner possono concordare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione speciale per il caso in cui l'unione domestica registrata sia sciolta. Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 196-219 del Codice civile6, CC).

2

Tali convenzioni non devono pregiudicare la porzione legittima dei discendenti di un partner.

3

La convenzione patrimoniale è stipulata per atto pubblico firmato dai contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.

4

Gli articoli 185 e 193 CC si applicano per analogia.

Sezione 3: Effetti particolari

Art. 26

Esclusione del

matrimonio

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può contrarre matrimonio.

6

RS 210

Unione domestica registrata 7

211.231


Art. 27

Figli del partner

1

Se uno dei partner ha figli, l'altro lo assiste in modo adeguato nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale e lo rappresenta ove le circostanze lo richiedano. I diritti dei genitori rimangono in ogni caso salvaguardati.

2

In caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata, l'autorità tutoria può, alle condizioni di cui all'articolo 274a CC7, conferire il diritto di intrattenere relazioni personali.


Art. 28

Adozione e medicina riproduttiva Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Capitolo 4: Scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata Sezione 1: Condizioni

Art. 29

Richiesta comune

1

Qualora i partner domandino congiuntamente lo scioglimento dell'unione domestica registrata, il giudice li sente ed esamina se hanno presentato la richiesta dopo matura riflessione e per libera scelta e stipulato una convenzione sugli effetti dello scioglimento che può essere omologata.

2

Se tali condizioni sono adempiute, il giudice pronuncia lo scioglimento dell'unione domestica registrata.

3

I partner possono domandare mediante richiesta comune che il giudice decida, nella sentenza di scioglimento, sugli effetti dello scioglimento in merito ai quali sussiste disaccordo.


Art. 30

Azione Un partner può domandare lo scioglimento dell'unione domestica registrata se al momento della proposizione dell'azione i partner vivono separati da almeno un anno.

Sezione 2: Effetti

Art. 31

Diritto successorio

1

Dallo scioglimento dell'unione domestica registrata i partner cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro.

7 RS

210

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 8

211.231

2

Non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte fatte prima della litispendenza della procedura di scioglimento.


Art. 32

Attribuzione dell'abitazione comune 1

Quando lo giustifichino gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei partner i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto di locazione relativo all'abitazione comune, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro partner.

2

Il partner ex locatario risponde solidalmente della pigione sino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo. Se è chiamato effettivamente a rispondere, può compensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro partner, mediante rate equivalenti alla pigione mensile.

3

Se l'abitazione comune appartiene a uno dei partner, il giudice può, alle condizioni di cui al capoverso 1, attribuire all'altro un diritto d'abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.


Art. 33

Previdenza professionale

Le prestazioni di uscita della previdenza professionale acquisite durante l'unione domestica registrata sono divise secondo le disposizioni del diritto del divorzio concernenti la previdenza professionale.


Art. 34

Contributo di mantenimento 1

In linea di principio, dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata ciascun partner provvede da sé al proprio mantenimento.

2

Il partner che ha limitato la sua attività lucrativa, o non ne ha esercitata alcuna, a causa della ripartizione dei compiti durante l'unione domestica registrata può esigere dall'altro adeguati contributi di mantenimento finché non sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento grazie all'esercizio di un'attività lucrativa.

3

Un partner può inoltre esigere contributi di mantenimento adeguati se si trova in stato di bisogno in seguito allo scioglimento dell'unione domestica registrata e si può ragionevolmente pretendere dall'altro, dato l'insieme delle circostanze, il versamento di contributi di mantenimento.

4

Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoverso 3 e 126-132 CC8 concernenti l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio.

8 RS

210

Unione domestica registrata 9

211.231

Sezione 3: Procedura

Art. 35

Le disposizioni concernenti la procedura di divorzio si applicano per analogia.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 36

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 37

Coordinamento con modifiche di altre leggi (n. 18, 22 e 29 dell'all.) 1. Modifica della parte generale del Codice penale9, del 13 dicembre 200210 Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale (CP), del 13 dicembre 2002, l'articolo 66ter, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a nel tenore della presente modifica diventerà articolo 55a, titolo marginale e capoverso 1, frase introduttiva e lett. a CP con il seguente tenore: ... Inoltre, il titolo prima del nuovo articolo 52 CP va integrato come segue: ...

Peraltro, il titolo marginale del nuovo articolo 52 CP va modificato come segue: ...

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dicembre 2002, l'articolo 110 numero 2 nel tenore della presente modifica diventerà il nuovo capoverso 1 dell'articolo 110 con il seguente tenore: ...
2. Modifica della parte generale del Codice penale militare11, del 21 marzo 200312 Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale militare (CPM), del 21 marzo 2003, l'articolo 47b, titolo marginale e capoverso 1 lett. a nel tenore della presente modifica diventerà articolo 46b, titolo marginale e capoverso 1 lett. a CPM con il seguente tenore: ... 9 RS

311.0. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

10 RU

2006 3459

11 RS

321.0

12 RU

2006 3389

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 10

211.231

Inoltre, il titolo prima del nuovo articolo 45 CPM va integrato come segue: ...

Peraltro, il titolo marginale del nuovo articolo 45 CPM va modificato come segue: ...

3. Modifica della legge federale del 25 giugno 198213 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 3 ottobre 2003 (1a revisione della LPP) Se la presente legge entra in vigore simultaneamente alla 1a revisione della LPP14 o successivamente, l'articolo 79a capoverso 5 diventerà articolo 79b capoverso 4 con il seguente tenore: ...15 Se la presente legge entra in vigore prima della 1a revisione della LPP, all'entrata in vigore della 1a revisione della LPP gli articoli 79a e 79b riceveranno il seguente tenore: ...16

Art. 38

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:17 1° gennaio 2007 Art. 95 cpv. 1 e 105 n. 3 CC, giusta il n. 8 dell'all.: 1° gen. 2006 13 RS

831.40

14 Entrata

in

vigore:

1° gen. 2006 (RU 2004 1677) 15 Testo inserito nella LF menzionata.

16 Privi d'oggetto in seguito all'entrata in vigore posteriore della 1a revisione LPP.

17 RU

2005 5696

Unione domestica registrata 11

211.231

Allegato

(art. 36)


3. Legge del 26 giugno 199820 sull'asilo Art. 51
cpv. 1
...


Art. 63
cpv. 4
...


Art. 71
cpv. 1, frase introduttiva
...

18 RS

141.0. La modificazione qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

19 [CS

1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2006 979 art.

2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I] 20 RS

142.31. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 12

211.231


Art. 78
cpv. 3
...


4. Legge del 21 marzo 199721 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 61

...

7. Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 194324 Art.

4

...

21 RS

172.010. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

22 RS

172.021. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

23 RS

172.220.1. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

24 [CS

3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art.

36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n.

3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1.

RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1].

Unione domestica registrata 13

211.231


Art. 44
lett. b e bbis
...

8. Codice civile25 Art.

21

...


Art. 95
, titolo marginale e cpv. 1
...


Art. 105
n. 3
...


Art. 328
cpv. 2
...


Art. 462
, titolo marginale e frase introduttiva
...


Art. 470
cpv. 1
...


Art. 471
n. 3
...


Art. 612a
cpv. 4
...

25 RS

210. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 14

211.231


9. Legge federale del 4 ottobre 199126 sul diritto fondiario rurale Art. 10a

...


11. Codice delle obbligazioni28 Art. 134
cpv. 1 n. 3bis
...


Art. 266m
cpv. 3
...

Art.

266n

...


Art. 273a
cpv. 3
...


Art. 331d
cpv. 5
...


Art. 331e
cpv. 5 e 6
...

26 RS

211.412.11. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

27 RS

211.412.41. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

28 RS

220. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Unione domestica registrata 15

211.231


Art. 338
cpv. 2
...


Art. 339b
cpv. 2
...


Art. 494
cpv. 4
...

13. Legge federale del 2 aprile 190830 sul contratto d'assicurazione Art.

80

...


Art. 81
, titolo marginale e cpv. 1
...


Art. 83
cpv. 2bis e 3
...


Art. 84
cpv. 1
...

29 RS

221.213.2. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

30 RS

221.229.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 16

211.231

Art.

85

...

Art.

86

...


14. Legge del 24 marzo 200031 sul foro Art. 15a

...


15. Legge federale del 4 dicembre 194732 di procedura civile federale Art. 42
cpv. 1 lett. a
...


Art. 43
n. 2
...

Art.

58

...

31 RS

272. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

32 RS

273. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

33 RS

281.1. Le modifica qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Unione domestica registrata 17

211.231

Art.

95a

...


Art. 111
cpv. 1 n. 1 e cpv. 2
...


Art. 151
cpv. 1
...


Art. 153
cpv. 2 lett. b e 2bis
...


Art. 219
cpv. 4, prima classe lett. c
...


Art. 305
cpv. 2
...

17. Legge federale del 18 dicembre 198734 sul diritto internazionale privato


Art. 45
cpv. 3
...

Art.

65a

...

Art.

65b

... ...

Art.

65c

...


Art. 65d

34 RS

291. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 18

211.231

...

18. Codice penale35 Art.

66ter, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a36 ...


Art. 110
n. 2
37 ...


Art. 123
n. 2, quarto e quinto comma
... L'attuale quarto comma diviene quinto comma. Art. 126 cpv. 2 lett. bbis ...


Art. 180
cpv. 2 lett. abis
...


Art. 187
n. 3
...


Art. 188
n. 2
...


Art. 192
cpv. 2
...


Art. 193
cpv. 2
...

35 RS

311.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

36 Cfr. art. 37 cpv. 1, qui avanti.

37 Cfr. art. 37 cpv. 1, qui avanti.

Unione domestica registrata 19

211.231

Art.

215

...


Art. 395
cpv. 1
38 ...


19. Legge federale del 15 giugno 193439 sulla procedura penale Art. 75
lett. a e abis
...


Art. 231
cpv. 1 lett. b
...


Art. 270
lett. b
Possono ricorrere per cassazione:
...

38 Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), l'art. 395 cpv. 1 nel tenore della presente revisione diverrà art. 382 cpv. 1.

39 RS

312.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

40 RS

312.5. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

41 RS

313.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 20

211.231


Art. 85
cpv. 1
...


22. Codice penale militare del 13 giugno 192742 Art. 47b
, titolo marginale e cpv. 1 lett. a
43 ...


Art. 156
n. 3
...


Art. 232c
cpv. 1
...


Art. 98a

...


Art. 98b
lett. b
...


Art. 202
lett. b
...

42 RS

321.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

43 Cfr. art. 37 cpv. 2, qui avanti.

44 RS

322.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Unione domestica registrata 21

211.231

...


Art. 109
cpv. 1 lett. b e bbis
...


Art. 70
cpv. 4 lett. a
...

...

45 RS

642.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

46 RS

642.14. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

47 RS

741.01. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

48 RS

822.11. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 22

211.231


28. Legge federale del 6 ottobre 200049 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Art. 13a

...


29. Legge federale del 25 giugno 198250 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 19a

...


Art. 30c
cpv. 5 e 6
...


Art. 79a
cpv. 5
52 ...


Art. 22d

...

49 RS

830.1. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

50 RS

831.40. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

51 Modifica della versione della 1a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU 2004 1677).

52 Privo d'oggetto, cfr. art. 37 cpv. 3 qui avanti.

53 RS

831.42. Le modifica qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Unione domestica registrata 23

211.231

54 RS

851.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 24

211.231