01.11.2023 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.10.2023
19.08.2014 - 31.08.2023
01.01.2009 - 18.08.2014
01.01.2007 - 31.12.2008
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01.07.2006 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 20 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20032, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e oggetto

La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. A tal fine contribuisce all'informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali.


Art. 2

Campo d'applicazione

personale

1

La presente legge si applica: a. all'amministrazione federale;

b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa; c. ai Servizi del Parlamento.

2

La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera né alla Commissione federale delle banche.

3

Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione altre unità dell'amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, se:

a. è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati; b. l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure

c. i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza.

RU 2006 2319 1 RS

101

2 FF

2003 1783

3 RS

172.021

152.3

Diritti fondamentali 2

152.3


Art. 3

Campo d'applicazione materiale 1

La presente legge non si applica: a. all'accesso a documenti ufficiali concernenti 1. procedimenti

civili,

2. procedimenti

penali,

3. procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale, 4. procedure internazionali di composizione delle controversie, 5. procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché

6. procedimenti

arbitrali;

b. al diritto di una parte di consultare gli atti nell'ambito di una procedura amministrativa di prima istanza.

2

L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati (LPD).


Art. 4

Riserva di disposizioni speciali Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: a. dichiarano segrete determinate informazioni; o b. prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni.


Art. 5

Documenti ufficiali

1

Per documento ufficiale si intende ogni informazione: a. registrata su un supporto qualsiasi; b. in possesso dell'autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e c. concernente l'adempimento di un compito pubblico.

2

Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.

3

Non sono considerati ufficiali i documenti: a. utilizzati da un'autorità per scopi commerciali; b. la cui elaborazione non è terminata; o c. destinati all'uso

personale.

4 RS

235.1

L sulla trasparenza 3

152.3

Sezione 2: Diritto di accesso ai documenti ufficiali

Art. 6

Principio della trasparenza 1

Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

2

Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d'autore.

3

Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.


Art. 7

Eccezioni 1 Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può: a. ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un'autorità giudiziaria; b. perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità; c. compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
d. compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;

e. compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni; f.

compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera; g. comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari; h. far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto.

2

Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso.


Art. 8

Casi particolari

1

Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto.

2

I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.

3

Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione.

4

L'accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso.

Diritti fondamentali 4

152.3

5

L'accesso ai rapporti di valutazione dell'efficienza dell'Amministrazione federale e dell'efficacia delle sue misure è garantito.


Art. 9

Protezione dei dati personali 1

I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.

2

Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l'articolo 19 LPD5. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.

Sezione 3: Procedura di accesso ai documenti ufficiali

Art. 10

Domanda di accesso

1

La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge.

2

Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali.

3

La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.

4

Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: a. tiene conto dei bisogni particolari dei media; b. può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; c. può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso.


Art. 11

Diritto di essere consultati 1

Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.

2

L'autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.


Art. 12

Presa di posizione dell'autorità 1

L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda.

5 RS

235.1

L sulla trasparenza 5

152.3

2

Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali.

3

Se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.

4

L'autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L'informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell'accesso devono avvenire per scritto.


Art. 13

Mediazione 1 Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona: a. il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato; b. sulla cui domanda l'autorità non si è pronunciata entro il termine; o c. che è stata consultata secondo l'articolo 11, se l'autorità intende accordare l'accesso contro la sua volontà.

2

La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità o dallo scadere del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione.

3

Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.


Art. 14

Raccomandazione Se la mediazione non ha successo, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di mediazione, una raccomandazione scritta all'attenzione dei partecipanti alla procedura.


Art. 15

Decisione 1 Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

2

Per il resto l'autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:

a. intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale;

b. intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali.

6 RS

172.021

Diritti fondamentali 6

152.3

3

La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1.


Art. 16

7 Ricorso 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

2

Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio.


Art. 17

Emolumenti 1 L'accesso a documenti ufficiali è soggetto al versamento di un emolumento.

2

Non vengono riscossi emolumenti per: a. le domande il cui trattamento richiede poco lavoro; b. la procedura di mediazione (art. 13); e c. la procedura di decisione (art. 15).

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Rimangono salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali.

4

Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento.

Sezione 4:

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Art. 18

Compiti e competenze

Secondo la presente legge, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato), di cui all'articolo 26 LPD8, ha in particolare i compiti e le competenze seguenti: a. dirige la procedura di mediazione (art. 13) ed emana una raccomandazione se la mediazione non ha successo (art. 14); b. d'ufficio o su richiesta, informa i privati e le autorità sulle modalità di accesso ai documenti ufficiali;

c. si pronuncia in merito ai progetti di atti legislativi federali e ai provvedimenti federali che concernono in misura considerevole il principio della trasparenza.

7

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173 32).

8 RS

235.1

L sulla trasparenza 7

152.3


Art. 19

Valutazione 1 L'Incaricato valuta l'applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall'esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all'attenzione del Consiglio federale.

2

Un primo rapporto sui costi provocati dall'esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

3

I rapporti dell'Incaricato sono pubblicati.


Art. 20

Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti 1

Nell'ambito della procedura di mediazione, l'Incaricato ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d'ufficio.

2

L'Incaricato e il suo segretariato sottostanno al segreto d'ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 21

Esecuzione Il Consiglio federale può in particolare emanare disposizioni concernenti: a. la gestione dei documenti ufficiali; b. l'informazione sui documenti ufficiali; c. la pubblicazione dei documenti ufficiali.


Art. 22

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 23

Disposizione transitoria

La presente legge è applicabile ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un'autorità dopo la sua entrata in vigore.


Art. 24

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 20069 9

DCF del 24 mag. 2006 (RU 2006 2326).

Diritti fondamentali 8

152.3

Allegato

(art. 22)


2. Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 194311 Art. 17a

...


3. Legge del 4 ottobre 200212 sul Tribunale penale federale Art. 25a

...

4. Legge federale del 19 giugno 199213 sulla protezione dei dati Sostituzione di espressioni Negli articoli 6 capoverso 2 e 11 capoverso 1, nonché nel titolo precedente l'articolo 26 l'espressione «Incaricato federale della protezione dei dati» è sostituita con «Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza».

Negli articoli 27 capoverso 1, 28, 29 capoversi 1, 30 capoverso 1, 31 capoverso 2, 32 capoverso 1, 33 capoverso 1 lettera a, nonché 34 capoverso 2 lettera b l'espressione «Incaricato della protezione dei dati» è sostituita con «Incaricato ».

10 RS

120. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

11 RS

173.110. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

12 RS

173.71. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

13 RS

235.1. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.

L sulla trasparenza 9

152.3

Negli articoli 25 capoverso 5, 29 capoverso 4, 30 capoverso 2, 32 capoverso 3 e 33 capoverso 1, nonché nel titolo precedente l'articolo 33 l'espressione «Commissione federale della protezione dei dati» è sostituita con «Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza».


Art. 25bis

...


Art. 26
cpv. 1
...


Art. 31
cpv. 1, frase introduttiva e lett. e
...

14 RS

360. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

Diritti fondamentali 10

152.3