1
Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2009) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20032, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Scopo e oggetto
La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. A tal fine contribuisce all'informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali.
Art. 2
Campo d'applicazione
personale
1
La presente legge si applica: a. all'amministrazione federale;
b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa; c. ai Servizi del Parlamento.
2
La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.4 3 Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione altre unità dell'amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, se:
RU 2006 2319 1 RS
101
2 FF
2003 1783
3 RS
172.021
4
Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).
152.3
Diritti fondamentali 2
152.3
a. è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati; b. l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure
c. i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza.
Art. 3
Campo d'applicazione materiale 1
La presente legge non si applica: a. all'accesso a documenti ufficiali concernenti 1. procedimenti
civili,
2. procedimenti
penali,
3. procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale, 4. procedure internazionali di composizione delle controversie, 5. procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché
6. procedimenti
arbitrali;
b. al diritto di una parte di consultare gli atti nell'ambito di una procedura amministrativa di prima istanza.
2
L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati (LPD).
Art. 4
Riserva di disposizioni speciali Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: a. dichiarano segrete determinate informazioni; o b. prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni.
Art. 5
Documenti ufficiali
1
Per documento ufficiale si intende ogni informazione: a. registrata su un supporto qualsiasi; b. in possesso dell'autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e c. concernente l'adempimento di un compito pubblico.
2
Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.
5 RS
235.1
L sulla trasparenza 3
152.3
3
Non sono considerati ufficiali i documenti: a. utilizzati da un'autorità per scopi commerciali; b. la cui elaborazione non è terminata; o c. destinati all'uso
personale.
Sezione 2: Diritto di accesso ai documenti ufficiali
Art. 6
Principio della trasparenza 1
Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.
2
Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d'autore.
3
Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.
Art. 7
Eccezioni 1 Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può: a. ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un'autorità giudiziaria; b. perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità; c. compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
d. compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
e. compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni; f.
compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera; g. comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari; h. far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto.
2
Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso.
Art. 8
Casi particolari
1
Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto.
Diritti fondamentali 4
152.3
2
I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.
3
Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione.
4
L'accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso.
5
L'accesso ai rapporti di valutazione dell'efficienza dell'Amministrazione federale e dell'efficacia delle sue misure è garantito.
Art. 9
Protezione dei dati personali 1
I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.
2
Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l'articolo 19 LPD6. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.
Sezione 3: Procedura di accesso ai documenti ufficiali
Art. 10
Domanda di accesso
1
La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge.
2
Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali.
3
La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.
4
Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: a. tiene conto dei bisogni particolari dei media; b. può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; c. può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso.
Art. 11
Diritto di essere consultati 1
Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.
6 RS
235.1
L sulla trasparenza 5
152.3
2
L'autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.
Art. 12
Presa di posizione dell'autorità 1
L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda.
2
Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali.
3
Se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.
4
L'autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L'informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell'accesso devono avvenire per scritto.
Art. 13
Mediazione 1 Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona: a. il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato; b. sulla cui domanda l'autorità non si è pronunciata entro il termine; o c. che è stata consultata secondo l'articolo 11, se l'autorità intende accordare l'accesso contro la sua volontà.
2
La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità o dallo scadere del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione.
3
Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.
Art. 14
Raccomandazione Se la mediazione non ha successo, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di mediazione, una raccomandazione scritta all'attenzione dei partecipanti alla procedura.
Art. 15
Decisione 1 Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.
7 RS
172.021
Diritti fondamentali 6
152.3
2
Per il resto l'autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:
a. intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale;
b. intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali.
3
La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1.
Art. 16
8 Ricorso 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.
2
Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio.
Art. 17
Emolumenti 1 L'accesso a documenti ufficiali è soggetto al versamento di un emolumento.
2
Non vengono riscossi emolumenti per: a. le domande il cui trattamento richiede poco lavoro; b. la procedura di mediazione (art. 13); e c. la procedura di decisione (art. 15).
3
Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Rimangono salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali.
4
Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento.
Sezione 4:
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
Art. 18
Compiti e competenze
Secondo la presente legge, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato), di cui all'articolo 26 LPD9, ha in particolare i compiti e le competenze seguenti: a. dirige la procedura di mediazione (art. 13) ed emana una raccomandazione se la mediazione non ha successo (art. 14); 8
Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173 32).
9 RS
235.1
L sulla trasparenza 7
152.3
b. d'ufficio o su richiesta, informa i privati e le autorità sulle modalità di accesso ai documenti ufficiali;
c. si pronuncia in merito ai progetti di atti legislativi federali e ai provvedimenti federali che concernono in misura considerevole il principio della trasparenza.
Art. 19
Valutazione 1 L'Incaricato valuta l'applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall'esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all'attenzione del Consiglio federale.
2
Un primo rapporto sui costi provocati dall'esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.
3
I rapporti dell'Incaricato sono pubblicati.
Art. 20
Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti 1
Nell'ambito della procedura di mediazione, l'Incaricato ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d'ufficio.
2
L'Incaricato e il suo segretariato sottostanno al segreto d'ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 21
Esecuzione Il Consiglio federale può in particolare emanare disposizioni concernenti: a. la gestione dei documenti ufficiali; b. l'informazione sui documenti ufficiali; c. la pubblicazione dei documenti ufficiali.
Art. 22
Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
Art. 23
Disposizione transitoria
La presente legge è applicabile ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un'autorità dopo la sua entrata in vigore.
Diritti fondamentali 8
152.3
Art. 24
Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 200610 10 DCF del 24 mag. 2006 (RU 2006 2326).
L sulla trasparenza 9
152.3
Allegato
(art. 22)
Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 21 marzo 199711 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 18
cpv. 1-4 … 2. Legge federale del 16 dicembre 194312 sull'organizzazione giudiziaria Art. 17a
… 3. Legge del 4 ottobre 200213 sul Tribunale penale federale Art. 25a … 11 RS
120. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.
12 [CS
3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1].
13 RS
173.71. La modifica qui appresso è inserita nella LF menzionata.
Diritti fondamentali 10
152.3
4. Legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati Sostituzione di espressioni Negli articoli 6 capoverso 2 e 11 capoverso 1, nonché nel titolo precedente l'articolo 26 l'espressione «Incaricato federale della protezione dei dati» è sostituita con «Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza».
Negli articoli 27 capoverso 1, 28, 29 capoversi 1, 30 capoverso 1, 31 capoverso 2, 32 capoverso 1, 33 capoverso 1 lettera a, nonché 34 capoverso 2 lettera b l'espressione «Incaricato della protezione dei dati» è sostituita con «Incaricato ».
Negli articoli 25 capoverso 5, 29 capoverso 4, 30 capoverso 2, 32 capoverso 3 e 33 capoverso 1, nonché nel titolo precedente l'articolo 33 l'espressione «Commissione federale della protezione dei dati» è sostituita con «Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza».
Art. 19
cpv. 1bis e 3bis … Art. 20 cpv. 3 … Art. 25bis
… Art. 26 cpv. 1 … Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e … 5. Legge federale del 7 ottobre 199415 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Art. 14 cpv. 2 e 3 … 14 RS
235.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.
15 RS
360. La modifica qui appresso è inserita nella LF menzionata.