01.11.2023 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.10.2023
19.08.2014 - 31.08.2023
  DEFRITRMEN • (html)
  DEFRITRMEN • (pdf)

01.01.2009 - 18.08.2014
01.01.2007 - 31.12.2008
01.07.2006 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

152.3

Legge federale
sul principio di trasparenza dell'amministrazione

(Legge sulla trasparenza, LTras)

del 17 dicembre 2004 (Stato 19 agosto 2014)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20032,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. A tal fine contribuisce all'informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali.

Art. 2 Campo d'applicazione personale

1 La presente legge si applica:

a.
all'amministrazione federale;
b.
alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa;
c.
ai Servizi del Parlamento.

2 La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.4

3 Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione altre unità dell'amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, se:

a.
è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati;
b.
l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure
c.
i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza.

3 RS 172.021

4 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 3 Campo d'applicazione materiale

1 La presente legge non si applica:

a.
all'accesso a documenti ufficiali concernenti
1.
procedimenti civili,
2.
procedimenti penali,
3.
procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale,
4.
procedure internazionali di composizione delle controversie,
5.
procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché
6.
procedimenti arbitrali;
b.
al diritto di una parte di consultare gli atti nell'ambito di una procedura amministrativa di prima istanza.

2 L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 4 Riserva di disposizioni speciali

Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che:

a.
dichiarano segrete determinate informazioni; o
b.
prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni.
Art. 5 Documenti ufficiali

1 Per documento ufficiale si intende ogni informazione:

a.
registrata su un supporto qualsiasi;
b.
in possesso dell'autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e
c.
concernente l'adempimento di un compito pubblico.

2 Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.

3 Non sono considerati ufficiali i documenti:

a.
utilizzati da un'autorità per scopi commerciali;
b.
la cui elaborazione non è terminata; o
c.
destinati all'uso personale.

Sezione 2: Diritto di accesso ai documenti ufficiali

Art. 6 Principio della trasparenza

1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

2 Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d'autore.

3 Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.

Art. 7 Eccezioni

1 Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:

a.
ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un'autorità giudiziaria;
b.
perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità;
c.
compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
d.
compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
e.
compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
f.
compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
g.
comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari;
h.
far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto.

2 Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso.

Art. 8 Casi particolari

1 Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto.

2 I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.

3 Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione.

4 L'accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso.

5 L'accesso ai rapporti di valutazione dell'efficienza dell'Amministrazione federale e dell'efficacia delle sue misure è garantito.

Art. 9 Protezione dei dati personali

1 I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.

2 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l'articolo 19 LPD6. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.

Sezione 3: Procedura di accesso ai documenti ufficiali

Art. 10 Domanda di accesso

1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge.

2 Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali.

3 La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.

4 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura:

a.
tiene conto dei bisogni particolari dei media;
b.
può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti;
c.
può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso.
Art. 11 Diritto di essere consultati

1 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.

2 L'autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.

Art. 12 Presa di posizione dell'autorità

1 L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda.

2 Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali.

3 Se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.

4 L'autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L'informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell'accesso devono avvenire per scritto.

Art. 13 Mediazione

1 Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona:

a.
il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato;
b.
sulla cui domanda l'autorità non si è pronunciata entro il termine; o
c.
che è stata consultata secondo l'articolo 11, se l'autorità intende accordare l'accesso contro la sua volontà.

2 La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità o dallo scadere del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione.

3 Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.

Art. 14 Raccomandazione

Se la mediazione non ha successo, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di mediazione, una raccomandazione scritta all'attenzione dei partecipanti alla procedura.

Art. 15 Decisione

1 Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.

2 Per il resto l'autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:

a.
intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale;
b.
intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali.

3 La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1.

Art. 168 Ricorso

1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

2 Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio.

8 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 17 Emolumenti

1 L'accesso a documenti ufficiali è di norma soggetto al versamento di un emolumento.9

2 Non vengono riscossi emolumenti per:

a.
le domande il cui trattamento richiede poco lavoro;
b.
la procedura di mediazione (art. 13); e
c.
la procedura di decisione (art. 15).

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Rimangono salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali.

4 Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento.

9 Correzione del 16 giu. 2014 (RU 2014 2599).

Sezione 4:
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Art. 18 Compiti e competenze

Secondo la presente legge, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato), di cui all'articolo 26 LPD10, ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:

a.
dirige la procedura di mediazione (art. 13) ed emana una raccomandazione se la mediazione non ha successo (art. 14);
b.
d'ufficio o su richiesta, informa i privati e le autorità sulle modalità di accesso ai documenti ufficiali;
c.
si pronuncia in merito ai progetti di atti legislativi federali e ai provvedimenti federali che concernono in misura considerevole il principio della trasparenza.
Art. 19 Valutazione

1 L'Incaricato valuta l'applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall'esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all'attenzione del Consiglio federale.

2 Un primo rapporto sui costi provocati dall'esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

3 I rapporti dell'Incaricato sono pubblicati.

Art. 20 Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti

1 Nell'ambito della procedura di mediazione, l'Incaricato ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d'ufficio.

2 L'Incaricato e il suo segretariato sottostanno al segreto d'ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 21 Esecuzione

Il Consiglio federale può in particolare emanare disposizioni concernenti:

a.
la gestione dei documenti ufficiali;
b.
l'informazione sui documenti ufficiali;
c.
la pubblicazione dei documenti ufficiali.
Art. 24 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 200611

11 DCF del 24 mag. 2006.

Allegato

(art. 22)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

12

12 Le mod. possono essere consultate alla RU 2006 2319.