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641.81

Legge federale
concernente una tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni

(Legge sul traffico pesante, LTTP)

del 19 dicembre 1997 (Stato 1° gennaio 2018) (Stato 1° gennaio 2018)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 24septies, 36quater e 36sexies della Costituzione federale
nonché l'articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 19963,

decreta:

1 [CS 1 3; RU 1971 905, 1994 1096 1101, 1999 742]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 74, 84, 85 e 196 n. 3 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 1 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2009 5949; FF 2007 3997).

3 FF 1996 V 407

Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse.

2 La tassa contribuisce inoltre a:

a.
migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti;
b.
incrementare il trasporto delle merci per ferrovia.

Sezione 2: Obbligo fiscale

Art. 3 Oggetto

La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.

Art. 4 Eccezioni ed esenzioni

1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determi­nate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il princi­pio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati.

2 I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le cate­gorie di veicoli.

3 I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.4

4 Introdotto dall'art. 6 n. 1 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2009 5949; FF 2007 3997).

Sezione 3: Basi di calcolo della tassa

Art. 6 Principio

1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chi­lometri percorsi.

2 Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa.

3 La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo.

Art. 7 Copertura dei costi

1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività.

2 I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale.

3 Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche.

Art. 8 Tariffa

1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue:

a.
la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 cente­simi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato;
b.
in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate;
c.
se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita.

2 Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1.

3 All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale:

a.
tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante;
b.
tiene conto dell'onere dell'economia;
c.
tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia;
d.
vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia;
e.
considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti.
Art. 9 Tassa forfettaria come eccezione

1 Se non è possibile calcolare la tassa commisurata alle prestazioni o se il calcolo richiede oneri sproporzionati, in casi motivati è possibile riscuotere tasse forfettarie. I proventi della tassa non possono essere ridotti e non devono insorgere distorsioni della concorrenza.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle condizioni e del calcolo della tassa forfettaria.

Sezione 4: Riscossione della tassa

Art. 10 Esecuzione

1 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.

2 Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private.

3 La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.5

5 Introdotto dall'art. 6 n. 1 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2009 5949; FF 2007 3997).

Art. 11 Determinazione della prestazione chilometrica assoggettata alla tassa

1 La persona assoggettata alla tassa deve collaborare alla determinazione della pre­stazione chilometrica.

2 Il Consiglio federale può prescrivere l'installazione di dispositivi speciali o altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la rilevazione della prestazione chilo­metrica. Per quanto possibile, tali dispositivi devono essere intercambiabili con i dispositivi prescritti nell'UE.

3 In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio.

Art. 12 Inizio e fine dell'obbligo fiscale

1 Per i veicoli svizzeri, l'obbligo fiscale inizia il giorno dell'immatricolazione uffi­ciale del veicolo e termina il giorno della restituzione delle targhe di controllo o dell'annullamento della licenza di circolazione.

2 Per i veicoli esteri, l'obbligo fiscale inizia con l'entrata nel territorio svizzero e termina al più tardi con l'uscita. Il credito fiscale diventa esigibile al più tardi al momento dell'uscita dalla Svizzera.

Art. 14 Disposizioni procedurali particolari

1 Il Consiglio federale può prevedere pagamenti anticipati, prestazioni di garanzia, provvedimenti cautelativi e procedure semplificate.

2 L'articolo 76 della legge del 18 marzo 20056 sulle dogane concernente la garanzia dei crediti doganali si applica per analogia.7

3 Le decisioni passate in giudicato relative al credito fiscale sono parificate alle sen­tenze esecutive di cui agli articoli 80 segg. della legge federale dell'11 aprile 18898 sull'esecuzione e sul fallimento.

6 RS 631.0

7 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

8 RS 281.1

Art. 14a9 Rifiuto e revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo

La licenza di circolazione e le targhe di controllo sono rifiutate o ritirate quando:

a.
la tassa non è stata pagata e il detentore è stato invano diffidato;
b.
i pagamenti anticipati, le prestazioni di garanzie e i provvedimenti cautela­tivi non sono avvenuti e il detentore è stato invano diffidato;
c.
il veicolo non è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.

9 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743).

Art. 15 Prescrizione

1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è diventato esigibile. Sono fatti salvi i periodi di prescrizione più lunghi previ­sti dal diritto penale.

2 Il rimborso si prescrive in cinque anni dal pagamento dell'indebito.

3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione o rettifica da parte dell'autorità competente; è sospesa fintanto che la persona assoggettata al paga­mento della tassa non può essere escussa in Svizzera.

4 In ogni caso, il credito fiscale si prescrive in quindici anni.

Art. 16 Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia

1 Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adem­pimento dei rispettivi compiti; si trasmettono reciprocamente le necessarie informa­zioni e si accordano, su richiesta, l'accesso reciproco ai documenti ufficiali.

2 Le autorità di polizia e le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità inca­ricate dell'esecuzione della presente legge.

3 Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell'adem­pimento della loro attività di servizio constatano un'infrazione o ne vengono a cono­scenza, sono tenuti a denunciarla all'autorità competente per la tassazione.

4 L'assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull'ar­ticolo 30 della legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo.

Art. 17 Condono della tassa

1 L'autorità competente per la tassazione può condonare integralmente o parzial­mente la tassa alla persona assoggettata per la quale, a causa di una situazione di bi­sogno, il pagamento dell'importo o di un interesse costituisce un onere troppo grave.

2 La domanda di condono, motivata per scritto, deve essere inoltrata all'autorità competente entro un anno dalla determinazione della tassa. La decisione di tale auto­rità può essere impugnata presso la Direzione generale delle dogane.

Art. 18 Statistica

I dati relativi alle prestazioni chilometriche possono essere utilizzati a fini statistici nel rispetto della protezione dei dati.

Sezione 5: Impiego della tassa

Art. 19 Impiego della tassa da parte della Confederazione e dei Cantoni11

1 Un terzo dei proventi netti è assegnato ai Cantoni come spesa vincolata e due terzi restano alla Confederazione.

2 La Confederazione impiega la sua quota innanzitutto per finanziare i grandi pro­getti ferroviari di cui all'articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale12 e per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.

3 I Cantoni impiegano la loro quota innanzitutto per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essi sopportati.

4 La ripartizione della quota dei Cantoni secondo il capoverso 1 considera le riper­cussioni particolari della tassa nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Per il rimanente, la ripartizione dei contributi ai Cantoni è calcolata in base a:

a.
la lunghezza della rete stradale aperta ai veicoli a motore;
b.
l'onere stradale dei Cantoni;
c.
la popolazione cantonale;
d.
l'imposizione fiscale dei veicoli a motore.

11 Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6825; FF 2015 1717).

12 [CS 1 3; RU 1999 742]. Vedi ora l'art. 196 n. 3 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Art. 19a13 Impiego dei mezzi ricavati dall'aumento della tassa a partire dal 2008

I mezzi supplementari che dal 2008 spettano ai Cantoni in seguito all'aumento della tassa sono impiegati per versare contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche secondo l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 198514 concernente l'uti­lizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo.

13 Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6825; FF 2015 1717).

14 RS 725.116.2

Sezione 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici

Art. 20 Messa in pericolo o sottrazione della tassa

1 Chiunque intenzionalmente sottrae o mette in pericolo la tassa, procura a sé o ad altri un indebito profitto o compromette la procedura di tassazione legale, ottiene indebitamente una riduzione o un rimborso oppure fornisce dati inesatti in una do­manda di rimborso, è punito con la multa fino al quintuplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell'indebito profitto. In caso di negligenza, la multa può rag­giungere il triplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell'indebito profitto. Sono fatti salvi gli articoli 14-16 della legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo. La multa minima ammonta a 100 franchi.

2 Se non può essere calcolato esattamente, l'importo della tassa messa in pericolo o sottratta è stimato.

3 Il tentativo e la complicità sono punibili.

4 Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo della tassa e un'infrazione ad altre disposizioni federali sulle tasse perseguibile da parte dell'Amministrazione federale delle dogane oppure un'infrazione doganale, si applica la pena corrispondente all'infrazione più grave; la pena è adeguatamente aumentata.

5 Il fatto di omettere per negligenza di dichiarare il rimorchio a un apparecchio di rilevazione che funziona correttamente è esente da pena.16

15 RS 313.0

16 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743).

Art. 2117

17 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, con effetto dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743).

Art. 23 Rimedi giuridici

1 Per quanto l'esecuzione spetti ai Cantoni, le decisioni della prima istanza cantonale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane.

2 Per quanto l'esecuzione spetti alle autorità doganali, le decisioni dell'ufficio doga­nale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane.

3 Le decisioni d'imposizione di primo grado della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.20

4 Per il rimanente, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'am­ministrazione della giustizia federale.21

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743).

21 Nuovo testo giusta il n. 56 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

1 La tassa di cui all'articolo 21 delle disposizioni transitorie della Costituzione fede­rale22 è abrogata in base al capoverso 8 di tale articolo.

2 Con l'entrata in vigore della legge è abrogata l'ordinanza del 26 ottobre 199423 concernente la tassa sul traffico pesante.

22 [CS 1 3; RU 1994 1101, 1999 742]. Vedi ora l'art. 196 n. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

23 [RU 1994 2509, 1995 4425 all. 1 n. II 12, 1998 1796 art. 1 n. 19, 1999 1750 3385]

Art. 25 Disposizione transitoria

Fino all'entrata in vigore di una base costituzionale per l'impiego della tassa ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2, l'impiego dei proventi della tassa sul traffico pesante avviene in base all'articolo 36quater della Costituzione federale24.

24 [CS 1 3; RU 1994 1096]. Vedi ora l'art. 85 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200125
art. 11 cpv. 2: 1° febbraio 200026
art. 23: 1° aprile 200027

25 O del 6 mar. 2000 (RU 2000 1169).

26 DCF del 23 dic. 1999.

27 O del 6 mar. 2000 (RU 2000 1169).