01.01.2024 - * / In vigore
01.07.2023 - 31.12.2023
01.01.2021 - 30.06.2023
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2018
01.10.2016 - 31.12.2016
01.12.2012 - 30.09.2016
01.04.2012 - 30.11.2012
05.12.2011 - 31.03.2012
01.03.2011 - 04.12.2011
01.01.2011 - 28.02.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
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01.07.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 30.06.2006
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01.08.2003 - 30.11.2003
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1

Legge

sul Tribunale penale federale (LTPF) del 4 ottobre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 191a della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012, decreta: Capitolo 1: Statuto e organizzazione Sezione 1: Statuto

Art. 1

Principio

1

Il Tribunale penale federale è il tribunale penale ordinario della Confederazione.

2

In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, giudica quale autorità di grado precedente.

3

È dotato di 15-35 posti di giudice.

4

L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.

5

Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.


Art. 2

Indipendenza

Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale penale federale è indipendente e sottostà al solo diritto.


Art. 3


3

Alta vigilanza

1

Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale penale federale.

2

L'alta vigilanza è esercitata dall'Assemblea federale.

3

Il Tribunale penale federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell'Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, nonché il suo consuntivo e il suo rapporto di gestione.

RU 2003 2133 1 RS

101

2 FF

2001 3764

3

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

173.71

Autorità giudiziarie federali 2

173.71


Art. 4

Sede 1 La sede del Tribunale penale federale è Bellinzona.4 2

Se risulta opportuno date le circostanze, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove.

Sezione 2: Giudici

Art. 5

Elezione 1 L'Assemblea federale elegge i giudici.

2

È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.


Art. 6

Incompatibilità

1

I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione.

2

Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione di giudice, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità né esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio.

3

Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.

4

I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.


Art. 7

Altre attività

I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale penale federale soltanto con l'autorizzazione di quest'ultimo.


Art. 8


5

Incompatibilità personale 1

Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale penale federale:

a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente; 4

Nuovo testo giusta l'art. 3 dell'O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2132).Vedi anche art. 1 cpv. 2 della LF del 21 giu. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.72).

5

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Tribunale penale federale 3

173.71

b. i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle; c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale; d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.

2

La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.


Art. 9

Durata della carica

1

I giudici stanno in carica sei anni.

2

I giudici che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile.

3

I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.


Art. 10

Destituzione

L'Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se: a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o

b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.


Art. 11

Giuramento

1

Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

2

Prestano giuramento dinanzi alla Corte plenaria.

3

Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

a6 Immunità 1 Contro un giudice non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l'autorizzazione della Corte plenaria.7 2 Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della Corte plenaria, salvo che il magistrato arrestato non lo dia egli stesso per scritto.

6

Introdotto dal n. II 4 lett. c dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

7

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Autorità giudiziarie federali 4

173.71

3

Il giudice che, all'atto dell'entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze.8 La domanda non ha effetto sospensivo.

4

L'immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell'entrata in funzione.

5

Se il consenso a procedere penalmente contro un giudice è negato, l'autorità incaricata del procedimento penale può, entro dieci giorni, interporre ricorso all'Assemblea federale.


Art. 12

Grado di occupazione e statuto giuridico 1

I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.

2

Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata.

3

L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.

Sezione 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 13

Principio Il Tribunale penale federale determina la sua organizzazione e amministrazione.


Art. 14


9

Presidenza

1

L'Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici: a. il presidente del Tribunale; b. il vicepresidente del Tribunale.

2

Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.

8

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

9

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Tribunale penale federale 5

173.71


Art. 15

Corte plenaria

1

Alla Corte plenaria competono:10 a.11 l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;

b.12 la proposta all'Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;

c. le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo di carica; d. l'adozione del rapporto di gestione; e. la nomina, per sei anni e tenendo conto delle lingue ufficiali, dei giudici istruttori federali e dei loro supplenti; in caso di necessità, essa nomina giudici istruttori straordinari; f.13 la designazione delle corti e la nomina del loro presidente su proposta della Commissione amministrativa; g.14 l'assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa; h.15 le decisioni concernenti l'adesione ad associazioni internazionali; i.16 altri compiti attribuitile per legge.

2

La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

3

I giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale hanno un voto.


Art. 16

17 Commissione amministrativa

1

La Commissione amministrativa è composta: a. del presidente del Tribunale; 10 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

11 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

12 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

13 Introdotta dal n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

14 Introdotta dal n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

15 Introdotta dal n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

16 Introdotta dal n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

17 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Autorità giudiziarie federali 6

173.71

b. del vicepresidente del Tribunale; c. di altri tre giudici al massimo.

2

Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa.

3

I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola.

4

La Commissione amministrativa è responsabile dell'amministrazione del Tribunale. È competente per:

a. adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell'Assemblea federale;

b. decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiari competente un'altra autorità; c. assumere i segretari del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte delle corti medesime; d. approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi; e. assicurare un adeguato perfezionamento professionale del personale; f.

autorizzare i giudici a svolgere attività fuori del Tribunale; g. svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella competenza della Corte plenaria.


Art. 17

Corti 1 La Corte plenaria costituisce per due anni una o più corti penali e una o più corti dei reclami penali. Ne rende pubblica la composizione.

2

Per costituire le corti, tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali.

3

Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua. Il giudice che ha prestato il proprio concorso in quanto membro della Corte dei reclami penali non può, nella stessa causa, fungere da membro della Corte penale.


Art. 18


18

Presidenza delle corti 1

I presidenti delle corti sono eletti per due anni.

2

In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

3

La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.

18 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Tribunale penale federale 7

173.71


Art. 19

19 Votazione 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

2

In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.

3

L'astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli articoli 26 e 28 capoverso 1.


Art. 20

Ripartizione delle cause Il Tribunale penale federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti e la composizione dei collegi giudicanti.


Art. 21

Modifica della giurisprudenza e precedenti 1

Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite.

2

Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte interessata, qualora lo ritenesse opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite.

3

Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.


Art. 22

Cancellieri

1

...20

2

I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.

3

Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale.

4

Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

19 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

20 Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Autorità giudiziarie federali 8

173.71


Art. 23

Amministrazione

1

Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa.

2

Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.

3

Tiene una contabilità propria.

a21 Infrastruttura

1

Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale penale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale penale federale.

2

Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

3

I dettagli della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all'articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 200522 sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Tribunale penale federale e il Consiglio federale.


Art. 24


23

Segretariato generale Il segretario generale è preposto all'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Assicura inoltre il segretariato della Corte plenaria e della Commissione amministrativa.


Art. 25


24

Informazione

1

Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza.

2

La pubblicazione delle sentenze deve di norma avvenire in forma anonimizzata.

3

Il Tribunale disciplina in un regolamento i principi dell'informazione.

4

Per la cronaca giudiziaria il Tribunale può prevedere un accreditamento.

a25 Principio di trasparenza 1

La legge del 17 dicembre 200426 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale penale federale laddove esso svolga compiti amministrativi.

21 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).

22 RS

173.110

23 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

24 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

25 Introdotto dal n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

26 RS

152.3

Tribunale penale federale 9

173.71

2

Il Tribunale penale federale può prevedere che non venga svolta una procedura di conciliazione; in tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile. Capitolo 2: Competenze e procedura Sezione 1: Corte penale

Art. 26

Competenza

La Corte penale giudica: a. le cause penali sottoposte alla giurisdizione federale in virtù degli articoli 340 e 340bis del Codice penale27, sempreché il procuratore generale della Confederazione non ne abbia deferito l'istruzione e il giudizio alle autorità cantonali; b. le cause penali amministrative che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197428 sul diritto penale amministrativo;

c. le domande di riabilitazione inerenti a sentenze pronunciate da una giurisdizione della Confederazione.


Art. 27

Composizione

1

Le cause che rientrano nella competenza della Corte penale sono giudicate: a. dal presidente o da un giudice da questi designato, qualora la sanzione prevedibile sia la multa, l'arresto, la detenzione per un anno al massimo o una misura non privativa della libertà;

b. da tre giudici, qualora la sanzione prevedibile sia la detenzione o la reclusione superiori a un anno, ma al massimo fino a dieci anni, o una misura privativa della libertà ai sensi degli articoli 43, 44 e 100bis del Codice penale29;

c. da cinque giudici, qualora la sanzione prevedibile sia la reclusione per più di dieci anni o una misura privativa della libertà ai sensi dell'articolo 42 del Codice penale.

2

Se nella sua prima composizione, la Corte penale accerta che sarà pronunciata una sanzione che va oltre la sua competenza, il numero dei giudici è aumentato di conseguenza.

3

Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, l'accusato può domandare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'atto d'accusa, che la Corte giudichi nella composizione di tre giudici.

4

La Corte penale giudica le domande di riabilitazione nella composizione di tre giudici.

27 RS

311.0

28 RS

313.0

29 RS

311.0

Autorità giudiziarie federali 10

173.71

Sezione 2: Corte dei reclami penali

Art. 28

Competenza

1

La Corte dei reclami penali pronuncia su:30 a. i reclami contro atti o omissioni del procuratore generale della Confederazione o del giudice istruttore federale nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale (art. 26 lett. a);

b. le misure coercitive e i relativi atti, in quanto la legge federale del 15 giugno 193431 sulla procedura penale o un'altra legge federale lo preveda; c. le domande di ricusazione contestate concernenti il procuratore generale della Confederazione, i giudici istruttori federali e i loro cancellieri; cbis.32 le designazioni di agenti infiltrati conformemente alla legge federale del 20 giugno 200333 sull'inchiesta mascherata; d. i reclami che le sono sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197434 sul diritto penale amministrativo; e.35 i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente 1. alla legge federale del 20 marzo 198136 sull'assistenza internazionale in materia penale,

2. al decreto federale del 21 dicembre 199537 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario, 3. alla legge federale del 22 giugno 200138 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,

4. alla legge federale del 3 ottobre 197539 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale; f. ...40 g. le contestazioni concernenti la competenza e l'assistenza nazionale in materia penale, in quanto una legge federale lo preveda;

30 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

31 RS

312.0

32 Introdotta dal n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

33 RS

312.8

34 RS

313.0

35 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

36 RS

351.1

37 RS

351.20

38 RS

351.6

39 RS

351.93

40 Abrogata dal n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Tribunale penale federale 11

173.71

gbis.41 gli ordini di sorveglianza e i ricorsi che le sono deferiti in virtù della legge federale del 6 ottobre 200042 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; h.43 i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale.

2

Essa esercita la vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale e sull'istruzione preparatoria nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale.


Art. 29

Composizione

La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la legge attribuisca tale competenza al presidente.

Sezione 3: Procedura

Art. 30


44

Principio

La procedura dinanzi al Tribunale penale federale è retta dalla legge federale del 15 giugno 193445 sulla procedura penale; sono fatti salvi i casi previsti: a. negli articoli 26 lettera b e 28 capoverso 1 lettera d, cui è applicabile la legge federale del 22 marzo 197446 sul diritto penale amministrativo; b. nell'articolo 28 capoverso 1 lettera e, cui sono applicabili la legge federale del 20 dicembre 196847 sulla procedura amministrativa nonché le disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria.


Art. 31

Revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali 1

Gli articoli 121-129 della legge del 17 giugno 200548 sul Tribunale federale si applicano per analogia alla revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali.49 2 Non sono proponibili come motivi di revisione i motivi che l'istante avrebbe potuto invocare con ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali.

41 Introdotta dal n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

42 RS

780.1

43 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

44 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

45 RS

312.0

46 RS

313.0

47 RS

172.021

48 RS

173.110

49 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.110).

Autorità giudiziarie federali 12

173.71

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 32

Modifica del diritto vigente 1

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

2

L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.


Art. 33

Disposizioni transitorie 1

All'entrata in vigore della presente legge, il Tribunale penale federale riprende le cause pendenti dinanzi alla Corte penale federale e alla Camera d'accusa del Tribunale federale.

2

Il nuovo diritto è applicabile ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3

Fino all'entrata in vigore della revisione totale della legge federale del 16 dicembre 194350 sull'organizzazione giudiziaria, le decisioni del Tribunale penale federale sono impugnabili come segue: a. le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive, mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli articoli 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 193451 sulla procedura penale, applicabili per analogia; b. le decisioni della Corte penale, mediante ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. La procedura è retta dagli articoli 268278bis della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale; l'articolo 269 capoverso 2 non è tuttavia applicabile. Il procuratore generale della Confederazione è legittimato a ricorrere.


Art. 34

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

50 [CS

3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

51 RS

312.0

Tribunale penale federale 13

173.71

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:52 Gli art. 1 - 14, 15 cpv. 1 lett. a - d cpv. 2 e 3, 16 - 20, 22 - 24, 32 e 34, come pure il n. 2 - 6 dell'annesso: 1° agosto 2003 Tutte le altre disposizioni: 1° aprile 2004 52 Art. 1 dell'O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2131).

Autorità giudiziarie federali 14

173.71

Allegato

(art. 32 cpv. 1)

Modifica del diritto vigente Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue: 1. Legge federale del 21 marzo 1997 53

2. Legge del 26 giugno 1998 54

3. Legge del 26 marzo 1934 55

53 RS

120. La modifica qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

54 RS

152.1. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

55 [CS

I 148, RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. 1 414. RU 2003 3543 all. n. I 1]

Tribunale penale federale 15

173.71

4. Legge del 14 marzo 1958 56

5bis

Abrogato

56 RS

170.32. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

57 RS

172.220.1. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

58 RS

172.222.0. La modifica qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

Autorità giudiziarie federali 16

173.71

...

Art.

351

...

59 [CS

3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1] 60 RS

311.0. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Tribunale penale federale 17

173.71

Art.

357

...


Art. 372
n. 1 terzo comma
...


Art. 381
cpv. 2
...


Art. 394
lett. a
...

9. Legge federale del 15 giugno 1934 61

sulla procedura penale Sostituzione di termini ...

1. ...

3. abrogato 4. abrogato
5. ...

6. abrogato

61 RS

312.0. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Autorità giudiziarie federali 18

173.71


Cifra III (art. 13) Abrogata Art. 18
cpv. 3 secondo periodo Abrogato
Art. 18bis
...


Art. 38
cpv. 1
...

Titolo prima dell'art. 99 ...


Art. 99

...


Art. 102
cpv. 2
...


Art. 106
cpv. 1bis
...

Titolo prima dell'art. 120 ...


Art. 120

...


Art. 120bis

...

Tribunale penale federale 19

173.71


Art. 121
secondo periodo
...


Art. 122
cpv. 3
...


Titolo prima dell'art. 125 Abrogato Art. 126

...


Art. 127

...


Art. 128
-134 Abrogati
Art. 135 Abrogato Art. 136
...


Art. 162
Abrogato
Art. 169 cpv. 2 ...


Art. 181

...


Art. 212
cpv. 1
...

Autorità giudiziarie federali 20

173.71


Art. 213

...


Art. 216

...


Art. 219
cpv. 1 e 2
...


Cifra II (art. 220-228) Abrogata Art. 229
frase introduttiva e n. 4
...


Art. 232
cpv. 1 e 3
...


Art. 233

...


Art. 234

...


Art. 236

...


Art. 239
cpv. 1
...


Art. 244
Abrogato
Art. 264 Abrogato

Tribunale penale federale 21

173.71

Cifra IIIbis (art. 265bis -265quinquies) Abrogata Titolo prima dell'art. 279 ...


Art. 279

...

10. Legge federale del 22 marzo 197462 sul diritto penale amministrativo Sostituzione di termini ...


Art. 41
cpv. 2
...


Art. 43
cpv. 2
...


Art. 83
cpv. 2
Abrogato


Art. 93
cpv. 2
...

11. Codice penale militare del 13 giugno 1927 63


Art. 223
cpv. 1 e 2
...


Art. 232b
lett. b
...

62 RS

313.0. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

63 RS

321.0. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Autorità giudiziarie federali 22

173.71

12. Procedura penale militare del 23 marzo 1979 64

13. Legge federale del 20 marzo 1981 65


sull'assistenza internazionale in materia penale Art. 48
cpv. 2
...

15. Decreto federale del 21 dicembre 1995 67

64 RS

322.1. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

65 RS

351.1. La modifica appresso é stata inserita nella L menzionata.

66 RS

351.6. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

67 RS 351.20. La modifica qui appresso è stata inserita nella L menzionata.

Tribunale penale federale 23

173.71

16. Legge federale del 7 ottobre 1994 68

17. Legge federale del 23 settembre 1953 69

19. Legge del 22 marzo 1991 71


sulla radioprotezione Art. 46
cpv. 1
...

20. Legge federale dell'8 giugno 1923 72

concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate Art.

51

...

68 RS

360. La modifica qui appresso è stata inserita nella L menzionata.

69 RS

747.30. La modifica qui appresso è stata inserita nella L menzionata.

70 RS

780.1. La modifica qui appresso è stata inserita nella L menzionata.

71 RS

814.50. La modifica qui appresso è stata inserita nella L menzionata.

72 RS

935.51. La modifica qui appresso è stata inserita nella L menzionata.

Autorità giudiziarie federali 24

173.71


73 [CS

10 290; RU 1978 1836 art. 51 all. 1, 1992 2363 all. n. 3, 1993 3209, 1995 1227 all. n. 18. RU 2005 5269 all. n. I 1]