01.01.2024 - * / In vigore
01.07.2023 - 31.12.2023
01.01.2021 - 30.06.2023
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2018
01.10.2016 - 31.12.2016
01.12.2012 - 30.09.2016
01.04.2012 - 30.11.2012
05.12.2011 - 31.03.2012
01.03.2011 - 04.12.2011
01.01.2011 - 28.02.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
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1

Legge

sul Tribunale penale federale (LTPF) del 4 ottobre 2002 (Stato 14 ottobre 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 191a della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012, decreta: Capitolo 1: Statuto e organizzazione Sezione 1: Statuto

Art. 1

Principio

1

Il Tribunale penale federale è il tribunale penale ordinario della Confederazione.

2

In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, giudica quale autorità di grado precedente.

3

È dotato di 15-35 posti di giudice.

4

L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.

5

Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.


Art. 2

Indipendenza

Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale penale federale è indipendente e sottostà al solo diritto.


Art. 3

Alta vigilanza

1

L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Tribunale penale federale.

2

Essa decide ogni anno sull'approvazione del progetto di preventivo, del consuntivo e del rapporto di gestione del Tribunale penale federale.

RU 2003 2133 1 RS

101

2 FF

2001 3764

173.71

Autorità giudiziarie federali 2

173.71


Art. 4

Sede 1 La sede del Tribunale penale federale è Bellinzona.3 2

Se risulta opportuno date le circostanze, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove.

Sezione 2: Giudici

Art. 5

Elezione 1 L'Assemblea federale elegge i giudici.

2

È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.


Art. 6

Incompatibilità

1

I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione.

2

Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione di giudice, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità né esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio.

3

Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.

4

I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.


Art. 7

Altre attività

I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale penale federale soltanto con l'autorizzazione di quest'ultimo.


Art. 8

Incompatibilità personale I parenti e gli affini in linea retta e, fino al quarto grado compreso, in linea collaterale, i coniugi, i coniugi di fratelli e sorelle e le persone che convivono stabilmente non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale penale federale.

3

Nuovo testo giusta l'art. 3 dell'O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2132).Vedi anche art. 1 cpv. 2 della LF del 21 giu. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.72).

Tribunale penale federale 3

173.71


Art. 9

Durata della carica

1

I giudici stanno in carica sei anni.

2

I giudici che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile.

3

I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.


Art. 10

Destituzione

L'Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se: a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o

b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.


Art. 11

Giuramento

1

Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

2

Prestano giuramento dinanzi alla Corte plenaria.

3

Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

a4 Immunità 1 Contro un giudice non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l'autorizzazione della Corte plenaria.

2

Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della Corte plenaria, salvo che il magistrato arrestato non lo dia egli stesso per scritto.

3

Il giudice che, all'atto dell'entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.

4

L'immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell'entrata in funzione.

5

Se il consenso a procedere penalmente contro un giudice è negato, l'autorità incaricata del procedimento penale può, entro dieci giorni, interporre ricorso all'Assemblea federale.

4

Introdotto dal n. II 4 lett. c dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

Autorità giudiziarie federali 4

173.71


Art. 12

Grado di occupazione e statuto giuridico 1

I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.

2

Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata.

3

L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.

Sezione 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 13

Principio Il Tribunale penale federale determina la sua organizzazione e amministrazione.


Art. 14

Presidenza

1

L'Assemblea federale elegge per due anni il presidente e il vicepresidente del Tribunale scegliendoli tra i suoi giudici.

2

Il presidente presiede la Corte plenaria ed è membro della direzione del Tribunale.

Rappresenta il Tribunale verso l'esterno.

3

In caso di impedimento, è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice più anziano per elezione o, se vi sono più giudici con la stessa anzianità di elezione, dal più anziano tra di loro.


Art. 15

Corte plenaria

1

Alla Corte plenaria competono segnatamente: a. le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale; b. l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;

c. le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo di carica;

d. l'adozione del rapporto di gestione; e. la nomina, per sei anni e tenendo conto delle lingue ufficiali, dei giudici istruttori federali e dei loro supplenti; in caso di necessità, essa nomina giudici istruttori straordinari.

2

La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

3

I giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale hanno un voto.

Tribunale penale federale 5

173.71


Art. 16

Direzione del Tribunale 1

La Corte plenaria nomina i membri della direzione del Tribunale scegliendoli tra i giudici.

2

La direzione è responsabile dell'amministrazione del Tribunale.


Art. 17

Corti 1 La Corte plenaria costituisce per due anni una o più corti penali e una o più corti dei reclami penali. Ne rende pubblica la composizione.

2

Per costituire le corti, tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali.

3

Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua. Il giudice che ha prestato il proprio concorso in quanto membro della Corte dei reclami penali non può, nella stessa causa, fungere da membro della Corte penale.


Art. 18

Presidenza delle corti 1

La Corte plenaria nomina i presidenti delle corti per due anni.

2

In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice più anziano per elezione o, se vi sono più giudici con la stessa anzianità di elezione, dal più anziano tra di loro.


Art. 19

Votazione 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la direzione del Tribunale e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

2

In caso di parità di voti, se si tratta di decisioni, decide il voto del presidente; se si tratta di nomine, decide la sorte.


Art. 20

Ripartizione delle cause Il Tribunale penale federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti e la composizione dei collegi giudicanti.


Art. 21

Modifica della giurisprudenza e precedenti 1

Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite.

2

Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte interessata, qualora lo ritenesse opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite.

Autorità giudiziarie federali 6

173.71

3

Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.


Art. 22

Cancellieri

1

Il Tribunale penale federale nomina i cancellieri.

2

I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.

3

Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale.

4

Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.


Art. 23

Amministrazione

1

Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa.

2

Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.

3

Tiene una contabilità propria.


Art. 24

Segretariato generale 1

Il Tribunale penale federale nomina il segretario generale e il suo sostituto.

2

Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria e degli organi amministrativi.


Art. 25

Informazione

Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. Ogni corte decide quali delle proprie sentenze debbano essere oggetto di pubblicazione ufficiale.

Capitolo 2: Competenze e procedura Sezione 1: Corte penale

Art. 26

Competenza

La Corte penale giudica: a. le cause penali sottoposte alla giurisdizione federale in virtù degli articoli 340 e 340bis del Codice penale5, sempreché il procuratore generale della Confederazione non ne abbia deferito l'istruzione e il giudizio alle autorità cantonali; 5 RS

311.0

Tribunale penale federale 7

173.71

b. le cause penali amministrative che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo;

c. le domande di riabilitazione inerenti a sentenze pronunciate da una giurisdizione della Confederazione.


Art. 27

Composizione

1

Le cause che rientrano nella competenza della Corte penale sono giudicate: a. dal presidente o da un giudice da questi designato, qualora la sanzione prevedibile sia la multa, l'arresto, la detenzione per un anno al massimo o una misura non privativa della libertà;

b. da tre giudici, qualora la sanzione prevedibile sia la detenzione o la reclusione superiori a un anno, ma al massimo fino a dieci anni, o una misura privativa della libertà ai sensi degli articoli 43, 44 e 100bis del Codice penale7;

c. da cinque giudici, qualora la sanzione prevedibile sia la reclusione per più di dieci anni o una misura privativa della libertà ai sensi dell'articolo 42 del Codice penale.

2

Se nella sua prima composizione, la Corte penale accerta che sarà pronunciata una sanzione che va oltre la sua competenza, il numero dei giudici è aumentato di conseguenza.

3

Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, l'accusato può domandare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'atto d'accusa, che la Corte giudichi nella composizione di tre giudici.

4

La Corte penale giudica le domande di riabilitazione nella composizione di tre giudici.

Sezione 2: Corte dei reclami penali

Art. 28

Competenza

1

La Corte dei reclami penali giudica: a. i reclami contro atti o omissioni del procuratore generale della Confederazione o del giudice istruttore federale nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale (art. 26 lett. a);

b. le misure coercitive e i relativi atti, in quanto la legge federale del 15 giugno 19348 sulla procedura penale o un'altra legge federale lo preveda; c. le domande di ricusazione contestate concernenti il procuratore generale della Confederazione, i giudici istruttori federali e i loro cancellieri;

6 RS

313.0

7 RS

311.0

8 RS

312.0

Autorità giudiziarie federali 8

173.71

d. i reclami che le sono sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo; e. i reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione e contro le altre decisioni pronunciate in virtù dell'articolo 47 della legge federale del 20 marzo 198110 sull'assistenza internazionale in materia penale; f.

i ricorsi contro gli ordini di arresto in vista di consegna e contro le decisioni dell'Ufficio centrale in merito alle domande di scarcerazione di cui agli articoli 19 e 20 della legge federale del 22 giugno 200111 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale; g. le contestazioni concernenti la competenza e l'assistenza nazionale in materia penale, in quanto una legge federale lo preveda;

h. i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro del suo personale.

2

Essa esercita la vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale e sull'istruzione preparatoria nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale.


Art. 29

Composizione

La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la legge attribuisca tale competenza al presidente.

Sezione 3: Procedura

Art. 30

Principio

La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dalla legge federale del 15 giugno 193412 sulla procedura penale; sono fatti salvi i casi previsti negli articoli 26 lettera b e 28 capoverso 1 lettera d, cui è applicabile la legge federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo.


Art. 31

Revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali 1

Gli articoli 136-145 della legge federale del 16 dicembre 194314 sull'organizzazione giudiziaria si applicano per analogia alla revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali.

2

Non sono proponibili come motivi di revisione i motivi che l'istante avrebbe potuto invocare con ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali.

9 RS

313.0

10 RS

351.1

11 RS

351.6

12 RS

312.0

13 RS

313.0

14 RS

173.110

Tribunale penale federale 9

173.71

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 32

Modifica del diritto vigente 1

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

2

L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.


Art. 33

Disposizioni transitorie 1

All'entrata in vigore della presente legge, il Tribunale penale federale riprende le cause pendenti dinanzi alla Corte penale federale e alla Camera d'accusa del Tribunale federale.

2

Il nuovo diritto è applicabile ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3

Fino all'entrata in vigore della revisione totale della legge federale del 16 dicembre 194315 sull'organizzazione giudiziaria, le decisioni del Tribunale penale federale sono impugnabili come segue: a. le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive, mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli articoli 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 193416 sulla procedura penale, applicabili per analogia; b. le decisioni della Corte penale, mediante ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. La procedura è retta dagli articoli 268278bis della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale; l'articolo 269 capoverso 2 non è tuttavia applicabile. Il procuratore generale della Confederazione è legittimato a ricorrere.


Art. 34

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:17 Gli art. 1 - 14, 15 cpv. 1 let. a - d cpv. 2 e 3, 16 - 20, 22 - 24, 32 e 34, come pure il n. 2 - 6 dell'annesso 1° ago. 2003

Tutte le altre disposizioni 1° apr. 2004

15 RS

173.110

16 RS

312.0

17 Art. 1 dell'O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2131).

Autorità giudiziarie federali 10

173.71

Allegato

(art. 32 cpv. 1)

Modifica del diritto vigente Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue: 1. Legge federale del 21 marzo 1997 18

2. Legge del 26 giugno 1998 19

3. Legge del 26 marzo 1934 20

18 RS

120. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

19 RS

152.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

20 [CS

I 148, RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. 1 414. RU 2003 3543 all. n. I 1]

Tribunale penale federale 11

173.71

4. Legge del 14 marzo 1958 21

5bis

Abrogato

21 RS

170.32. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

22 RS

172.220.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

23 RS

172.222.0. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

Autorità giudiziarie federali 12

173.71

.


Art. 351

...


Art. 357

...

24 RS

173.110. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

25 RS

311.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

Tribunale penale federale 13

173.71


Art. 372
n. 1 terzo comma
...


Art. 381
cpv. 2
...


Art. 394
lett. a
...

9. Legge federale del 15 giugno 1934 26

sulla procedura penale Sostituzione di termini ...

1. ...

3. abrogato 4. abrogato
5. ...

6. abrogato

Cifra III (art. 13) Abrogata 26 RS

312.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

Autorità giudiziarie federali 14

173.71


Art. 18
cpv. 3 secondo periodo Abrogato
Art. 18bis
...


Art. 38
cpv. 1
...

Titolo prima dell'art. 99 ...


Art. 99

...


Art. 102
cpv. 2
...


Art. 106
cpv. 1bis
...

Titolo prima dell'art. 120 ...


Art. 120

...


Art. 120bis

...


Art. 121
secondo periodo
...

Tribunale penale federale 15

173.71


Art. 122
cpv. 3
...


Titolo prima dell'art. 125 Abrogato Art. 126

...


Art. 127

...


Art. 128
-134 Abrogati
Art. 135 Abrogato Art. 136
...


Art. 162
Abrogato
Art. 169 cpv. 2 ...


Art. 181

...


Art. 212
cpv. 1
...


Art. 213

...

Autorità giudiziarie federali 16

173.71


Art. 216

...


Art. 219
cpv. 1 e 2
...


Cifra II (art. 220-228) Abrogata Art. 229
frase introduttiva e n. 4
...


Art. 232
cpv. 1 e 3
...


Art. 233

...


Art. 234

...


Art. 236

...


Art. 239
cpv. 1
...


Art. 244
Abrogato
Art. 264 Abrogato Cifra IIIbis (art. 265bis -265quinquies) Abrogata

Tribunale penale federale 17

173.71

Titolo prima dell'art. 279 ...


Art. 279

...

10. Legge federale del 22 marzo 197427 sul diritto penale amministrativo Sostituzione di termini ...


Art. 41
cpv. 2
...


Art. 43
cpv. 2
...


Art. 83
cpv. 2 Abrogato
Art. 93 cpv. 2 ...

11. Codice penale militare del 13 giugno 1927 28


Art. 223
cpv. 1 e 2
...


Art. 232b
lett. b
...

27 RS

313.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

28 RS

321.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

Autorità giudiziarie federali 18

173.71

12. Procedura penale militare del 23 marzo 1979 29

13. Legge federale del 20 marzo 1981 30


sull'assistenza internazionale in materia penale Art. 48
cpv. 2
...

15. Decreto federale del 21 dicembre 1995 32

29 RS

322.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

30 RS

351.1. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

31 RS

351.6. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

32 RS 351.20. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

Tribunale penale federale 19

173.71

16. Legge federale del 7 ottobre 1994 33

17. Legge federale del 23 settembre 1953 34

19. Legge del 22 marzo 1991 36


sulla radioprotezione Art. 46
cpv. 1
...

20. Legge federale dell'8 giugno 1923 37

concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate Art.

51

...

33 RS

360. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

34 RS

747.30. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

35 RS

780.1. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

36 RS

814.50. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

37 RS

935.51. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

Autorità giudiziarie federali 20

173.71

38 RS

961.02. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.