01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2020
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01.07.2016 - 31.07.2016
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01.01.2011 - 31.12.2011
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01.01.2006 - 31.03.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.04.2003 - 31.01.2005
01.01.2002 - 31.03.2003
01.07.2001 - 31.12.2001
01.06.2000 - 30.06.2001
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1

Legge sulla tariffa delle dogane (LTD) del 9 ottobre 1986 (Stato 1° gennaio 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 28 e 29 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 19852, decreta: Sezione 1: Principi

Art. 1

Obbligo doganale generale 1

Tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.3 2 Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.


Art. 2

Computo dei dazi

1

Le merci sono sdoganate secondo il peso lordo, se non è prescritta un'altra modalità di misura per il loro sdoganamento.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni intese ad assicurare lo sdoganamento secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa modalità di computo dei dazi.

3

Il peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l'aliquota è stabilita per 100 chilogrammi.

Sezione 2: Tariffe doganali

Art. 3

Tariffa generale

Il Consiglio federale può, di sua iniziativa, aumentare singole aliquote della tariffa generale quando sia indispensabile ai fini perseguiti con l'aumento.

RU 1987 1871 1

[CS 1 3]

2

FF 1985 III 327 3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).

632.10

Tariffe doganali

2

632.10


Art. 4

Tariffa d'uso

1

Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi relativi a dazi e mettere temporaneamente in vigore le aliquote di dazio che ne conseguono. Parimenti esso può mettere provvisoriamente in vigore le aliquote di dazio conseguenti da accordi ch'esso può applicare provvisoriamente in virtù dell'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 19824 sulle misure economiche esterne.

2

Il Consiglio federale può ridurre le aliquote di dazio che risultino troppo elevate rispetto a quelle diminuite da trattati internazionali.

3

Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale e dopo essersi consultato con la Commissione di periti doganali:

a. diminuire adeguatamente le aliquote; b. ordinare di non riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano determinate merci; c.5 determinare i contingenti doganali.6

Art. 5

Tariffa d'esportazione

1

Le merci non menzionate nella tariffa d'esportazione sono esenti dai dazi d'uscita.

2

Se, per effetto di condizioni straordinarie all'estero, si riscontrasse che le aliquote della tariffa d'esportazione non siano sufficienti a impedire l'esportazione delle merci in essa menzionate, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano, aumentare tali aliquote e gravare di dazi le merci, menzionate nella tariffa, per le quali non sia stabilita un'aliquota.

3

Il Consiglio federale diminuirà o revocherà le aliquote della tariffa d'esportazione non più giustificate dallo stato dell'approvvigionamento del Paese.

4

Il Consiglio federale può far dipendere da certe condizioni o oneri l'esportazione in franchigia delle merci menzionate nella tariffa d'esportazione.

Sezione 3: Misure straordinarie

Art. 6

Stato di

necessità

In circostanze straordinarie, segnatamente nel caso di cataclismi, di carestia o di rincaro delle derrate alimentari e delle merci indispensabili, il Consiglio federale può accordare agevolazioni doganali temporanee o, eccezionalmente, anche la franchigia doganale.

4

RS 946.201

5

Introdotta dal n. 3 dell'all. della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 217; FF 1991 I 892).

Tariffa delle dogane. LF 3

632.10


Art. 7

Condizioni straordinarie nelle relazioni con l'estero Se, per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie all'estero, le relazioni commerciali con l'estero fossero influenzate a tal punto da pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le condizioni lo esigano, mutare le relative aliquote, gravare di diritti doganali le merci esenti e prendere qualunque altra misura opportuna.

Sezione 4:

Statistica del commercio esterno7

Art. 8

8
Sull'importazione, l'esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera è allestita una statistica (statistica del commercio esterno).

Sezione 5:

Modifiche della tariffa generale delle dogane decise dal Consiglio federale sulla base di convenzioni internazionali9

Art. 9


10

Modifiche nell'ambito del Sistema armonizzato11 1

Il Consiglio federale è autorizzato a accettare gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale in virtù dell'articolo 16 della Convenzione internazionale del 14 giugno 198312 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e ad adattare la tariffa generale.

2

Esso può, giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera c di questa Convenzione, designare delle linee tariffarie della tariffa generale quali linee statistiche nella tariffa d'uso, sempre che ciò non implichi una modificazione dell'aggravio daziario.

7

Originaria Sez. 5. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).

8

Originario art. 10. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).

10

Originario art. 11.

11 Introdotto dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).

12

RS 0.632.11

Tariffe doganali

4

632.10

a13 Modifiche convenute nell'ambito dell'OMC Il Consiglio federale è abilitato a modificare temporaneamente la tariffa generale delle dogane quando una modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein14 si applica provvisoriamente.

Sezione 6:15 Applicazione di accordi internazionali nel settore agricolo

Art. 10

Modificazione delle aliquote di dazio 1

Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull'agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell'ambito della tariffa generale, tenendo conto degli altri rami economici.

2

Le autorità incaricate dell'esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio.

3

Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare questa competenza al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)16.17 4 Fatto salvo l'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 20-22 della legge del 20 aprile 199818 sull'agricoltura sono disciplinati i seguenti principi e competenze:

a. la determinazione di prezzi soglia; b. la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell'allegato 2; c. la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c.19 13 Introdotto dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).

14 La lista LIX-Svizzera-Liechtenstein non é pubblicata né nella RU, né nella RS. Un estratto può essere studiato o richiesto presso l'Amministrazione federale delle dogane, Direzione generale delle dogane, Tariffa doganale, 3003 Berna (031/322 67 11).

15

Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).

16 Nuova espr. giusta il n. I 16 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

17 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1).

18 RS

910.1

19 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1).

Tariffa delle dogane. LF 5

632.10


Art. 11

Clausole di salvaguardia 1

Secondo le clausole di salvaguardia menzionate negli accordi internazionali relativi al settore agricolo, il Consiglio federale può aumentare temporaneamente le aliquote della tariffa generale concernenti i prodotti agricoli.

2

In casi urgenti, la decisione è presa dal DEFR.

3

Il DEFR può istituire una commissione consultiva incaricata di applicare le clausole di salvaguardia in materia di prezzi e quantitativi.

Sezione 7:20 Rapporto, approvazione e modificazione della tariffa delle dogane

Art. 12


21

Modificazione della tariffa generale 1

Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della tariffa generale conformemente all'articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge.22 2

Le relative ordinanze sono valevoli non oltre l'entrata in vigore della modificazione di legge che le sostituisce oppure sino al momento in cui la modificazione proposta fosse respinta dall'Assemblea federale o dal popolo.


Art. 13


23

Applicazione temporanea di accordi e altri provvedimenti 1

Il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale, se:24 a. applica accordi a titolo provvisorio (art. 4 cpv. 1); b.25 sono adottati provvedimenti in base agli articoli 4-7 e 9a o in base alla sezione 6;

c. vengono fissati nuovi prezzi soglia; d. sono stabiliti nuovi quantitativi di contingenti doganali o nuove ripartizioni temporali.

2

L'Assemblea federale approva gli accordi e decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione dei provvedimenti, sempre che non siano già stati abrogati.

20

Originaria Sez. 4.

21

Originario art. 8.

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).

23

Originario art. 9. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).

24 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097; FF 2006 1709).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).

Tariffe doganali

6

632.10

Sezione 8:26 Disposizioni finali

Art. 14

Modificazione della tariffa generale Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della tariffa generale conformemente all'articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge.


Art. 15

Esecuzione

1

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le disposizioni transitorie.

2

L'Amministrazione delle dogane pubblica la tariffa d'uso.


Art. 16

Modificazione e abrogazione del diritto federale vigente 1

Il Consiglio federale adatta alla tariffa generale della presente legge le disposizioni della legislazione federale che recano voci tariffali e le mette in vigore simultaneamente alla presente legge.

2

La legge federale del 19 giugno 195927 su la tariffa delle dogane svizzere è abrogata.


Art. 17

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 198828 Disposizione finale29 Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare la tariffa generale in seguito alla soppressione della denaturazione dei cereali panificabili nell'ambito dell'abrogazione della legge sui cereali.

26

Originaria Sez. 7. Gli originari art. 12 a 15 diventano art. 14 a 17.

27

[RU 1959 1397] 28

Art. 1 dell'O del 4 nov. 1987 (RU 1987 2309).

29 N. IV della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173).

Tariffa delle dogane. LF 7

632.10

Allegati 1 e 2 Tariffa Doganale30 30 Giusta l'art. 15 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali, la tariffa generale non è pubblicata nella Raccolta sistematica (RS 170.512.1). Le mod. sono riprese nella tariffa generale pubblicata su Internet all'indirizzo www.dogana.admin.ch e nella tariffa doganale pubblicata, in virtù dell'art. 15 cpv. 2, su Internet all'indirizzo www.tares.ch (vedi RU 1987 1876 2311, 1988 1067, 1989 139 art. 1 1124 art. 1 2389 art. 1, 1991 1599 art. 1, 1992 1232 art. 1, 1993 955 all. 2004 art. 1, 1994 1430 art. 1 1634 n. I 9 2785 art. 1, 1995 1829 art. 1 4932 art. 1 e 2 5366 art. 1, 1996 3045 all. n. 1 3310 art. 1 3371 all. 2 n. 3, 1997 2236 2632 art. 1 2633 art. 1 2831 art. 1, 1998 1592 art. 1, 1999 314 art. 1 1514 art. 1 1709 art. 1 1727 art. 1, 2001 2091 art. 1 2409 art. 1 cpv. 2, 2002 3643, 2003 529 art. 1, 2005 503 art. 1 e 2 5447 art. 1, 2006 867 art. 1 - 3 2995 art. 1 - 3, 2007 2271 art. 1 2885 art. 1 2887 art. 1, 2010 5057 n. I cpv. 1, 2011 3331 art. 1 e 2 5249 n. I cpv. 1 5923 art. 1).

Tariffe doganali

8

632.10