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632.10

Legge
sulla tariffa delle dogane

(LTD)

del 9 ottobre 1986 (Stato 1° gennaio 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 101 e 133 della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 19853,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

3 FF 1985 III 327

Sezione 1: Principi

Art. 1 Obbligo doganale generale

1 Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4

2 Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordi­nanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.

4 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 25 Computo dei dazi

1 Se non è prescritta un'altra modalità di misura per la loro imposizione, le merci sono imposte secondo il peso lordo.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni intese ad assicurare l'imposizione secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa modalità di computo dei dazi.

3 Il peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l'aliquota è stabilita per 100 chilogrammi.

5 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Sezione 2: Tariffe doganali

Art. 3 Tariffa generale

Il Consiglio federale può, di sua iniziativa, aumentare singole aliquote della tariffa generale quando sia indispensabile ai fini perseguiti con l'aumento.

Art. 4 Tariffa d'uso

1 Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può appli­care provvisoriamente accordi relativi a dazi e mettere temporaneamente in vigore le aliquote di dazio che ne conseguono. Parimenti esso può mettere provvisoria­mente in vigore le ali­quote di dazio conseguenti da accordi ch'esso può applicare provvisoriamente in virtù del­l'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 19826 sulle misure economiche esterne.

2 Il Consiglio federale può ridurre le aliquote di dazio che risultino troppo elevate rispetto a quelle diminuite da trattati internazionali.

3 Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indi­pendentemente da qualsiasi trattato tariffale e dopo essersi consultato con la Com­missione di periti doganali:

a.
diminuire adeguatamente le aliquote;
b.
ordinare di non riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano determinate merci;
c.7
determinare i contingenti doganali.8

6 RS 946.201

7 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1).

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 217; FF 1991 I 892).

Art. 5 Tariffa d'esportazione

1 Le merci non menzionate nella tariffa d'esportazione sono esenti dai dazi d'uscita.

2 Se, per effetto di condizioni straordinarie all'estero, si riscontrasse che le aliquote della tariffa d'esportazione non siano sufficienti a impedire l'esportazione delle merci in essa menzionate, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano, aumentare tali aliquote e gravare di dazi le merci, menzionate nella tariffa, per le quali non sia stabilita un'aliquota.

3 Il Consiglio federale diminuirà o revocherà le aliquote della tariffa d'esportazione non più giustificate dallo stato dell'approvvigionamento del Paese.

4 Il Consiglio federale può far dipendere da certe condizioni o oneri l'esportazione in franchigia delle merci menzionate nella tariffa d'esportazione.

Sezione 3: Misure straordinarie

Art. 6 Stato di necessità

In circostanze straordinarie, segnatamente nel caso di cataclismi, di carestia o di rin­caro delle derrate alimentari e delle merci indispensabili, il Consiglio federale può ac­cordare agevolazioni doganali temporanee o, eccezionalmente, anche la franchi­gia doganale.

Art. 7 Condizioni straordinarie nelle relazioni con l'estero

Se, per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie all'estero, le relazioni commerciali con l'estero fossero influenzate a tal punto da pregiudicare inte­ressi econo­mici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le condi­zioni lo esigano, mutare le relative aliquote, gravare di diritti doganali le merci esen­ti e prendere qualunque altra misura opportuna.

Sezione 4: Statistica del commercio esterno9

9 Originaria Sez. 5. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).


Art. 810

Sull'importazione, l'esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doga­nale svizzera è allestita una statistica (statistica del commercio esterno).

10 Originario art. 10. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).

Sezione 5: Modifiche della tariffa generale delle dogane decise dal Consiglio fede­rale sulla base di convenzioni internazionali11

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).


Art. 912 Modifiche nell'ambito del Sistema armonizzato13

1 Il Consiglio federale è autorizzato a accettare gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale in virtù dell'articolo 16 della Convenzione internazionale del 14 giugno 198314 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e ad adattare la tariffa generale.

2 Esso può, giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera c di questa Convenzione, desi­gnare delle linee tariffarie della tariffa generale quali linee statistiche nella tariffa d'uso, sempre che ciò non implichi una modificazione dell'aggravio daziario.

12 Originario art. 11.

13 Introdotto dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).

14 RS 0.632.11

Art. 9a15 Modifiche convenute nell'ambito dell'OMC

Il Consiglio federale è abilitato a modificare temporaneamente la tariffa generale delle dogane quando una modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein©La_lista_d®16 si applica provvisoriamente.

15 Introdotto dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).

16 La lista LIX-Svizzera-Liechtenstein non é pubblicata né nella RU, né nella RS. Un estratto può essere studiato o richiesto presso l'Amministra­zione federale delle dogane, Direzione generale delle dogane, Tariffa doganale, 3003 Berna (031/322 67 11).

Sezione 6:17 Applicazione di accordi internazionali nel settore agricolo

17 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).


Art. 10 Modificazione delle aliquote di dazio

1 Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull'agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell'ambito della tariffa gene­rale, tenendo conto degli altri rami economici.

2 Le autorità incaricate dell'esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio.

3 Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell'eco­nomia, della formazione e della ricerca (DEFR) o all'Ufficio federale dell'agri­coltura. Può delegare tale competenza all'Ufficio federale dell'agricoltura soltanto se a quest'ultimo accorda un margine di manovra limitato per deter­minare le aliquote di dazio.18

4 Fatto salvo l'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 20-22 della legge del 20 aprile 199819 sull'agricoltura sono disciplinati i seguenti principi e compe­tenze:

a.
la determinazione di prezzi soglia;
b.
la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell'allegato 2;
c.
la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c.20

18 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

19 RS 910.1

20 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1).

Art. 11 Clausole di salvaguardia

1 Secondo le clausole di salvaguardia menzionate negli accordi internazionali rela­tivi al settore agricolo, il Consiglio federale può aumentare temporaneamente le ali­quote della tariffa generale concernenti i prodotti agricoli.

2 In casi urgenti, la decisione è presa dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)21.

3 Il DEFR può istituire una commissione consultiva incaricata di applicare le clausole di salvaguardia in materia di prezzi e quantitativi.

21 Nuova espr. giusta il n. I 16 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 7:22 Rapporto, approvazione e modificazione della tariffa delle dogane

22 Originaria Sez. 4.


Art. 1223 Modificazione della tariffa generale

1 Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della tariffa generale conforme­mente all'articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge.24

2 Le relative ordinanze sono valevoli non oltre l'entrata in vigore della modifica­zione di legge che le sostituisce oppure sino al momento in cui la modificazione proposta fosse respinta dall'Assemblea federale o dal popolo.

23 Originario art. 8.

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).

Art. 1325 Applicazione temporanea di accordi e altri provvedimenti

1 Il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale, se:26

a.
applica accordi a titolo provvisorio (art. 4 cpv. 1);
b.27
sono adottati provvedimenti in base agli articoli 4-7 e 9a o in base alla sezione 6;
c.
vengono fissati nuovi prezzi soglia;
d.
sono stabiliti nuovi quantitativi di contingenti doganali o nuove ripartizioni temporali.

2 L'Assemblea federale approva gli accordi e decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione dei provvedimenti, sempre che non siano già stati abrogati.

25 Originario art. 9. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).

26 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097; FF 2006 1709).

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).

Sezione 8:28 Disposizioni finali

28 Originaria Sez. 7. Gli originari art. 12 a 15 diventano art. 14 a 17.

Art. 14

Il Consiglio federale istituisce una commissione peritale doganale quale organo consultivo.

Art. 15 Esecuzione

1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le disposizioni tran­sitorie.

2 L'Amministrazione delle dogane pubblica la tariffa d'uso.

Disposizione finale31

31 N. IV della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173).

Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare la tariffa generale in seguito alla sop­pressione della denaturazione dei cereali panificabili nell'ambito dell'abroga­zione della legge sui cereali.

Allegati 1 e 2

Tariffa Doganale32

32 Giusta l'art. 5 cpv. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), la tariffa generale non è pubblicata nella RU. L'O con il testo di queste mod. può essere consultata presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna. Inoltre le modificazioni sono inserite nella tariffa generale pubblicata su Internet all'indirizzo www.ezv.admin.ch e nella tariffa doganale pubblicata in virtù dell'art. 15 cpv. 2 della L del 9 ott. 1986 sulla tariffa delle dogane, consultabile all'indirizzo www.tares.ch (RU 1987 1876 2311, 1988 1067, 1989 139 art. 1 1124 art. 1 2389 art. 1, 1991 1599 art. 1, 1992 1232 art. 1, 1993 955 all. 2004 art. 1, 1994 1430 art. 1 1634 n. I 9 2785 art. 1, 1995 1829 art. 1 4932 art. 1 e 2 5366 art. 1, 1996 3045 all. n. 1 3310 art. 1 3371 all. 2 n. 3, 1997 2236 2632 art. 1 2633 art. 1 2831 art. 1, 1998 1592 art. 1, 1999 314 art. 1 1514 art. 1 1709 art. 1 1727 art. 1, 2001 2091 art. 1 2409 art. 1 cpv. 2, 2002 3643, 2003 529 art. 1, 2005 503 art. 1 e 2 5447 art. 1, 2006 867 art. 1 - 3 2995 art. 1 - 3, 2007 2271 art. 1 2885 art. 1 2887 art. 1, 2010 5057 n. I cpv. 1, 2011 3331 art. 1 e 2 5249 n. I cpv. 1 5923 art. 1, 2016 1401 n. II 2445 art. 1 2647 art. 1, 2020 3749 art.1).