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957.1

Legge federale
sui titoli contabili

(Legge sui titoli contabili, LTCo)

del 3 ottobre 2008 (Stato 1° febbraio 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 98 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 20062,

decreta:

Capitolo 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente legge disciplina la custodia di titoli di credito (cartevalori) e di diritti valori da parte di enti di custodia di titoli (enti di custodia), nonché il loro trasferimento.

2 La presente legge garantisce la protezione dei diritti di proprietà degli investitori. Essa contribuisce alla certezza del diritto nelle relazioni internazionali, alla liquidazione efficiente delle operazioni su titoli e alla stabilità del sistema finanziario.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica ai titoli contabili che un ente di custodia ha accreditato su un conto titoli.

2 La presente legge lascia impregiudicate le disposizioni concernenti l'iscrizione di azioni nominative nel registro delle azioni.

Art. 3 Titoli contabili

1 Sono titoli contabili ai sensi della presente legge i diritti fungibili di credito o inerenti alla qualità di membro nei confronti dell'emittente:

a.
accreditati su un conto titoli; e
b.
dei quali i titolari dei conti possono disporre secondo le disposizioni della presente legge.

1bis Per titolo contabile ai sensi della presente legge s'intende anche qualsiasi strumento finanziario custodito secondo il diritto estero, nonché ogni diritto sullo stesso, cui il predetto diritto estero attribuisce una funzione comparabile.3

2 Il titolo contabile ha effetto nei confronti dell'ente di custodia e di qualsiasi terzo; esso non è accessibile agli altri creditori dell'ente di custodia.

3 Introdotto dall'all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Art. 4 Enti di custodia

1 Un ente di custodia ai sensi della presente legge gestisce conti titoli intestati a persone o comunità di persone.

2 Sono considerati enti di custodia:

a.
le banche secondo la legge dell'8 novembre 19344 sulle banche;
b.5
le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 della legge del 15 giugno 20186 sugli istituti finanziari;
c.7
le direzioni dei fondi secondo l'articolo 32 della legge sugli istituti finan­ziari, sempre che gestiscano conti di quote;
d.8
i depositari centrali di cui all'articolo 61 della legge del 19 giugno 20159 sull'infrastrut­tura finanziaria;
e.
la Banca nazionale svizzera secondo la legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale;
f.10
la Posta svizzera secondo la legge del 17 dicembre 201011 sull'organizza­zione della Posta; e
g.12
i sistemi di negoziazione TRD secondo gli articoli 73a-73f della legge del 19 giugno 201513 sull'infrastruttura finanziaria, in riferimento a diritti valori registrati secondo gli articoli 973d-973i del Codice delle obbligazioni14 che sono immobilizzati.

3 Sono considerati enti di custodia, sempre che gestiscano conti titoli nel quadro della loro attività, anche le banche estere, le società di intermediazione mobiliare estere e altri istituti finanziari esteri come pure gli enti di custodia centrali esteri.15

4 RS 952.0

5 Nuovo testo giusta l'all. n. II 17 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

6 RS 954.1

7 Nuovo testo giusta l'all. n. II 17 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

8 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

9 RS 958.1

10 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

11 RS 783.1

12 Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

13 RS 958.1

14 RS 220

15 Nuovo testo giusta l'all. n. II 17 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 5 Definizioni

Nella presente legge sono considerati:

a.
ente di subcustodia: un ente di custodia che gestisce conti titoli per altri enti di custodia;
b.
titolare del conto: una persona o una comunità di persone a cui è intestato un conto titoli gestito da un ente di custodia;
c.
investitore: un titolare del conto che non sia ente di custodia; oppure un ente di custodia che gestisce titoli contabili per conto proprio;
d.
investitore qualificato: un ente di custodia; un'impresa di assicurazione sottoposta a vigilanza; un ente di diritto pubblico, un istituto di previdenza o un'impresa con tesoreria professionale;
e.
titoli di credito custoditi collettivamente: titoli di credito ai sensi dell'arti­colo 973a del Codice delle obbligazioni16;
f.
certificato globale: un titolo di credito ai sensi dell'articolo 973b del Codice delle obbligazioni;
g.17
diritti valori semplici: diritti ai sensi dell'articolo 973c del Codice delle obbligazioni;
h.18
diritti valori registrati: diritti ai sensi dell'articolo 973d del Codice delle obbligazioni.

16 RS 220

17 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

18 Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

Capitolo 2: Costituzione, conversione ed estinzione dei titoli contabili

Art. 6 Costituzione

1 I titoli contabili si costituiscono:

a.
depositando titoli di credito in custodia collettiva presso un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli;
b.
depositando certificati globali presso un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli;
c.19
iscrivendo diritti valori semplici nel registro principale di un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli;
d.20
trasferendo diritti valori registrati a un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli.

2 Per ogni emissione di diritti valori semplici, il registro principale è tenuto da un solo ente di custodia. Il registro contiene indicazioni sull'emissione, il quantitativo e il taglio dei diritti valori emessi; esso è pubblico.21

3 In occasione del trasferimento a un ente di custodia, i diritti valori registrati vanno immobilizzati nel registro dei diritti valori.22

19 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

20 Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

21 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

22 Introdotto dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

Art. 7 Conversione

1 Sempre che le condizioni d'emissione o gli statuti societari non dispongano diversamente, l'emittente può, in qualsiasi momento e senza il consenso del titolare del conto, convertire rispettivamente in una delle altre due forme i titoli di credito, certificati globali o diritti valori semplici custoditi collettivamente e depositati o registrati come base di titoli contabili.23 Esso se ne assume le spese.

2 I titolari dei conti possono esigere in qualsiasi momento che l'emittente rilasci, per i titoli contabili costituiti mediante deposito di un certificato globale o iscrizione di diritti valori semplici in un registro principale, lo stesso numero di titoli di credito della stessa categoria, sempre che le condizioni d'emissione o gli statuti societari lo prevedano.24 Essi se ne assumono le spese, salvo che le condizioni d'emissione o gli statuti societari dispongano diversamente.

3 L'ente di custodia assicura che la conversione non comporti un mutamento del numero complessivo dei diritti di credito o inerenti alla qualità di membro emessi.

23 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

24 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

Art. 8 Fornitura ed estinzione in generale25

1 I titolari dei conti possono esigere in qualsiasi momento che l'ente di custodia fornisca loro o faccia fornire loro lo stesso numero di titoli di credito della stessa categoria dei titoli contabili accreditati sul loro conto titoli, sempre che:

a.
presso l'ente di custodia o un ente di subcustodia siano depositati titoli di credito; o
b.
il titolare del conto abbia diritto, secondo l'articolo 7 capoverso 2, al rilascio di titoli di credito.

2 Il titolare del conto ha diritto alla fornitura di titoli di credito corrispondenti agli usi del mercato sul quale tali titoli sono negoziati.

3 L'ente di custodia assicura che i titoli di credito vengano forniti unicamente se sul corrispondente conto titoli è stato addebitato lo stesso numero di titoli contabili della stessa categoria.

25 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3161; FF 2019 275).

Art. 8a26 Fornitura di azioni al portatore di società anonime senza titoli di partecipazione quotati in borsa

Per le società anonime senza titoli di partecipazione quotati in borsa le cui azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili, l'ente di custodia designato dalla società secondo l'articolo 697j capoverso 5 del Codice delle obbligazioni27 assicura che i titoli di credito siano forniti solo:

a.
in caso di cessazione della funzione dell'ente di custodia, all'ente di custodia in Svizzera designato come sostituto dalla società;
b.
in caso di conversione delle azioni al portatore in azioni nominative, alla società;
c.
in caso di soppressione delle azioni al portatore, alla società.

26 Introdotto dal n. 4 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3161; FF 2019 275).

27 RS 220

Capitolo 3: Subcustodia e disponibilità di titoli contabili

Art. 9 Autorizzazione alla subcustodia

1 Un ente di custodia può far custodire titoli contabili, titoli di credito, diritti valori semplici e diritti valori registrati da un ente di subcustodia in Svizzera o all'es­tero.28 Il consenso del titolare del conto non è necessario.

2 La subcustodia all'estero necessita tuttavia del consenso esplicito del titolare del conto se l'ente di custodia estero non sottostà a una vigilanza adeguata alla sua attività.

28 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

Art. 10 Effetti

1 L'ente di custodia accredita sul conto titoli del titolare del conto i titoli contabili che l'ente di subcustodia ha accreditato sul suo conto titoli.

2 Se la subcustodia non sottostà alla presente legge, con l'accredito il titolare del conto acquisisce diritti corrispondenti almeno ai diritti che l'ente di custodia ottiene in virtù della subcustodia.

Art. 11 Titoli contabili disponibili

1 Ogni ente di custodia tiene a disposizione, presso se stesso o presso un ente di subcustodia, titoli contabili che per numero e categoria corrispondono almeno alla somma dei titoli contabili documentati come averi nei conti titoli dei suoi titolari dei conti (averi in titoli).

2 Se il quantitativo dei titoli contabili disponibili è inferiore alla somma degli averi in titoli, l'ente di custodia acquista senza indugio titoli contabili in misura corrispondente alla sottodotazione.

3 Sono considerati disponibili:

a.
i titoli contabili accreditati su un conto titoli dell'ente di custodia presso un ente di subcustodia;
b.29
i titoli di credito, i diritti valori registrati, i certificati globali o i diritti valori semplici custoditi collettivamente presso l'en­te di custodia e iscritti nel suo registro principale; e
c.
le pretese, di cui l'ente di custodia può disporre liberamente, tendenti alla fornitura di titoli contabili da parte di altri enti di custodia durante il periodo prescritto o usuale sul mercato corrispondente per un'operazione ordinaria, ma al massimo durante otto giorni.

29 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

Art. 12 Portafogli propri e di terzi

1 Se l'ente di custodia detiene su diversi conti titoli portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, i titoli contabili dei titolari dei conti e le loro pretese di fornitura non sono pregiudicati da:

a.
un accordo di compensazione tra l'ente di custodia e un ente di subcustodia al quale il titolare del conto non ha aderito in qualità di parte;
b.
diritti di pegno, di ritenzione e di realizzazione dell'ente di subcustodia o di terzi per i quali il titolare del conto non ha dato il consenso.

2 L'ente di custodia può disporre dei titoli contabili di un titolare del conto soltanto dopo averli trasferiti, esercitando il suo diritto di godimento, sul proprio conto titoli.

3 Le intese contrarie sono nulle.

Capitolo 4: Diritti derivanti dalla custodia di titoli contabili

Sezione 1: Diritti generali dei titolari dei conti

Art. 13 Principio

1 La costituzione di titoli contabili non pregiudica i diritti degli investitori nei confronti dell'emittente.

2 I titolari dei conti possono esercitare i loro diritti sui titoli contabili soltanto per mezzo del loro ente di custodia, salvo che la presente legge disponga diversamente.

Art. 14 Pignoramento e sequestro

1 Se nei confronti di un titolare del conto è stato decretato il pignoramento, il sequestro o un altro provvedimento cautelare avente per oggetto titoli contabili, tale provvedimento deve essere eseguito esclusivamente presso l'ente di custodia che gestisce il conto su cui i titoli contabili sono accreditati.

2 Se sono eseguiti presso un ente di subcustodia, i pignoramenti, i sequestri e altri provvedimenti cautelari nei confronti di un titolare del conto sono nulli.

Art. 15 Istruzioni

1 L'ente di custodia è obbligato, in conformità del contratto con il titolare del conto, a eseguire le istruzioni di quest'ultimo concernenti la facoltà di disporre dei titoli contabili.

2 L'ente di custodia non ha né il diritto né l'obbligo di verificare il motivo giuridico delle istruzioni.

3 Il titolare del conto può revocare le istruzioni fino al momento fissato nel contratto con l'ente di custodia o nelle regole applicabili di un sistema di conteggio e di gestione delle operazioni su titoli. Non appena l'ente di custodia ha operato l'addebito sul conto titoli, la relativa istruzione è in ogni caso irrevocabile.

Art. 16 Attestato

Il titolare del conto può chiedere in qualsiasi momento all'ente di custodia un attestato circa i titoli contabili accreditati sul suo conto titoli. L'attestato non ha valore di titolo di credito.

Sezione 2: Diritti dei titolari dei conti nella liquidazione di un ente di custodia


Art. 17 Separazione dalla massa

1 Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia:

a.
i titoli contabili accreditati su un conto titoli dell'ente di custodia presso un ente di subcustodia;
b.30
i titoli di credito, i diritti valori registrati, i certificati globali o i diritti valori semplici custoditi collettivamente presso l'en­te di custodia e iscritti nel suo registro principale; e
c.
le pretese, di cui l'ente di custodia può disporre liberamente, tendenti alla fornitura di titoli contabili da parte di terzi e derivanti da operazioni di cassa, operazioni a termine scadute, operazioni di copertura o emissioni per conto dei titolari dei conti.

2 Se l'ente di custodia detiene su un solo conto titoli portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, si presume che si tratti di titoli contabili dei suoi titolari dei conti.

3 Chi liquida un ente di custodia ne deve adempiere gli impegni nei confronti del­l'ente di subcustodia che gli sono risultati dalla subcustodia di titoli contabili o dalla prestazione anticipata dell'ente di subcustodia per l'acquisto di titoli contabili.

4 I titoli contabili e le pretese della loro fornitura, separati dalla massa, sono:

a.
trasferiti all'ente di custodia indicato dal titolare del conto;
b.
forniti al titolare del conto sotto forma di titoli di credito; o
c.
trasferiti al titolare del conto sotto forma di diritti valori registrati.31

5 Sono salve le pretese dell'ente di custodia secondo l'articolo 21.

30 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

31 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

Art. 19 Sottodotazione

1 Se i titoli contabili separati dalla massa non sono sufficienti per soddisfare completamente le pretese dei titolari dei conti, nella misura corrispondente alla sottodotazione si separano a loro favore titoli contabili della stessa categoria che l'ente di custodia detiene per conto proprio, anche se sono custoditi separatamente dai titoli contabili dei suoi titolari di conti.

2 Se le loro pretese non risultano ancora soddisfatte completamente, i titolari dei conti si assumono la sottodotazione proporzionalmente ai loro averi in titoli della categoria corrispondente. A ogni titolare di un conto spetta una pretesa di risarcimento di tale entità nei confronti dell'ente di custodia.

Art. 20 Carattere definitivo delle istruzioni

Le istruzioni di un ente di custodia che partecipa a un sistema di conteggio e di gestione delle operazioni su titoli sono giuridicamente vincolanti e hanno effetto nei confronti di terzi anche nel caso di una procedura di esecuzione forzata nei confronti dello stesso ente di custodia, se sono state introdotte nel sistema:

a.
prima dell'avvio della procedura; o
b.
dopo l'avvio della procedura ma sono state eseguite il giorno stesso, a condizione che il gestore del sistema dimostri che non era a conoscenza dell'avvio della procedura, né era tenuto a esserlo.

Sezione 3: Diritti dell'ente di custodia sui titoli contabili

Art. 21 Diritto di ritenzione e di realizzazione

1 L'ente di custodia può ritenere o realizzare titoli contabili accreditati su un conto titoli se nei confronti del titolare di tale conto è esigibile un credito risultante dalla custodia di titoli contabili o da prestazioni anticipate dell'ente di custodia per l'acquisto di titoli contabili.

2 Il diritto di ritenzione e di realizzazione dell'ente di custodia si estingue non appena i titoli contabili sono accreditati sul conto titoli di un altro titolare.

Art. 22 Diritto di godimento

1 I titolari dei conti possono concedere all'ente di custodia il diritto di disporre dei loro titoli di custodia a proprio nome e per conto proprio, segnatamente di riutiliz­zare i titoli di custodia come garanzia.

2 Se il titolare del conto non è un investitore qualificato, l'autorizzazione è rilasciata per scritto. Essa non può figurare nelle condizioni generali.

Art. 23 Restituzione di garanzie

1 Se il titolare del conto ha trasferito all'ente di custodia titoli contabili come garanzia e l'ente di custodia li utilizza a sua volta come garanzia, quest'ultimo deve restituire al titolare del conto, al più tardi alla scadenza del credito garantito, lo stesso numero di titoli contabili della stessa categoria.

2 Tali titoli contabili sottostanno al medesimo diritto di garanzia come quelli origi­nari e sono trattati come se fossero stati costituiti allo stesso momento del diritto di garanzia originario.

3 Se lo prevede il contratto di garanzia concluso con il titolare del conto, l'ente di custodia, anziché restituirli, può realizzare i titoli contabili conformemente all'arti­colo 31.

Art. 23a32 Trasmissione di informazioni

L'ente di custodia designato da una società anonima secondo l'articolo 697i capoverso 4 o l'articolo 697j capoverso 3 del Codice delle obbligazioni33 deve assicurare che gli enti di custodia che, a catena, lo seguono, trasmettano su richiesta le seguenti informazioni:

a.
il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo dell'azionista; e
b.
il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

32 Introdotto dal n. I 8 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

33 RS 220

Capitolo 5: Facoltà di disporre dei titoli contabili ed effetti nei confronti di terzi


Sezione 1: Facoltà di disporre dei titoli contabili

Art. 24 Accredito

1 Dei titoli contabili si dispone mediante:

a.
trasferimento, su istruzioni del titolare del conto all'ente di custodia; e
b.
accredito sul conto titoli dell'acquirente.

2 L'ordine di disporre è considerato eseguito con la conclusione dell'accredito ne­cessario e ha effetto nei confronti di terzi. Se mediante l'ordine di disporre è conferito il diritto a pieno titolo, il titolare del conto disponente perde i suoi diritti sul titolo contabile.34

3 Sono salve le norme concernenti l'acquisto mediante successione a titolo univer­sale o esecuzione forzata.

4 Sono altresì salve le limitazioni della trasferibilità delle azioni nominative. Altre limitazioni della trasferibilità non hanno alcun effetto nei confronti dell'acquirente o di terzi.

34 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Art. 2535 Accordo di controllo

1 Dei titoli contabili si può anche disporre, con effetto nei confronti di terzi, concludendo un accordo irrevocabile tra il titolare del conto e l'ente di custodia, secondo cui quest'ultimo deve eseguire le istruzioni dell'acquirente senza ulteriore consenso o partecipazione del titolare del conto.

2 L'ordine di disporre può riferirsi a:

a.
determinati titoli contabili;
b.
tutti i titoli contabili accreditati su un conto titoli; o
c.
una quota dei titoli contabili accreditati su un conto titoli, determinata in funzione del valore.

35 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Art. 2636 Accordo con l'ente di custodia

1 Il titolare del conto può disporre dei titoli contabili mediante la conclusione di un accordo con l'ente di custodia a favore di quest'ultimo. Con la conclusione dell'ac­cordo, l'ordine di disporre ha effetto nei confronti di terzi.

2 L'articolo 25 capoverso 2 è applicabile.

36 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Sezione 2: Storno

Art. 27 Storno di un addebito

1 L'addebito di titoli contabili su un conto titoli deve essere stornato se:

a.
è avvenuto senza istruzioni;
b.
è avvenuto sulla base di istruzioni:
1.
nulle,
2.
che non provengono dal titolare del conto o dal suo rappresentante,
3.
revocate tempestivamente dal titolare del conto, o
4.
contestate a causa di un errore nella dichiarazione o nella trasmissione, dolo o timore ragionevole; è fatto salvo l'articolo 26 del Codice delle obbligazioni37;
c.
l'accredito sul conto titoli dell'acquirente non è conforme alle istruzioni o non è avvenuto entro il termine usuale per l'esecuzione.

2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, il titolare del conto deve dimostrare che le istruzioni erano viziate. Il diritto allo storno non sussiste se l'ente di custodia dimostra che non conosceva il vizio delle istruzioni e che, pur avendo adottato provvedimenti e procedure che si potevano ragionevolmente esigere da lui, non era tenuto a conoscerlo.

3 Per il titolare del conto, lo storno ripristina la situazione anteriore all'addebito. Sono salve le pretese di risarcimento secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

4 Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono in tre anni dalla scoperta del vizio, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell'addebito.38

5 I titolari dei conti che hanno la qualità di investitori qualificati possono prendere accordi contrari con il proprio ente di custodia.

37 RS 220

38 Nuovo testo giusta l'all. n. 29 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

Art. 28 Storno di un accredito

1 L'ente di custodia può stornare l'accredito di titoli contabili su un conto titoli se:

a.
l'addebito corrispondente è stato stornato; o
b.
l'accredito non è conforme alle istruzioni.

2 Lo storno deve essere comunicato al titolare del conto.

3 Lo storno è escluso se il conto titoli non comprende più titoli contabili di questa categoria o se terzi hanno acquisito in buona fede diritti su di essi. In tal caso l'ente di custodia ha diritto a un risarcimento, salvo che il titolare del conto abbia alienato i titoli contabili in buona fede o non dovesse attendersi la restituzione.

4 Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono in tre anni dalla scoperta del vizio, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell'accredito.39

5 I titolari dei conti che hanno la qualità di investitori qualificati possono prendere accordi contrari con il proprio ente di custodia.

39 Nuovo testo giusta l'all. n. 29 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

Sezione 3: Effetti nei confronti di terzi

Art. 29 Protezione dell'acquisto in buona fede

1 Chi acquista in buona fede, a titolo oneroso, titoli contabili o diritti su titoli contabili conformemente agli articoli 24, 25 o 26 è protetto nel suo acquisto anche se:

a.
l'alienante non era autorizzato a disporre dei titoli contabili; o
b.
l'accredito dei titoli contabili sul conto titoli dell'alienante è stato stornato.

2 Se l'acquisto non è protetto, l'acquirente è tenuto, secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni40 concernenti l'indebito arricchimento, a restituire lo stesso numero di titoli contabili della stessa categoria. I diritti di terzi non ne sono pregiudicati. Restano salve altre pretese secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

3 Se nei confronti dell'acquirente tenuto alla restituzione è avviata una procedura di esecuzione forzata finalizzata all'esecuzione generale, l'avente diritto può separare dalla massa lo stesso numero di titoli contabili della stessa categoria, se simili titoli contabili si trovano nella massa.

4 Le pretese di cui al capoverso 2 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza della sua pretesa e dell'identità del suo debitore, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell'addebito. È fatto salvo l'articolo 60 capo­verso 2 del Codice delle obbligazioni.41

5 Se le condizioni per lo storno secondo l'articolo 28 sono adempiute, l'acquirente non ha il diritto di sollevare obiezioni contro lo storno di un accredito in virtù del presente articolo.

40 RS 220

41 Nuovo testo giusta l'all. n. 29 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

Art. 30 Priorità

1 Se sono state prese più disposizioni in merito a titoli contabili o a diritti su titoli contabili conformemente alle norme della presente legge, la disposizione anteriore è prioritaria rispetto a quella posteriore.

2 Se l'ente di custodia conclude con il titolare del conto un accordo secondo l'articolo 25 capoverso 1 senza indicare espressamente all'acquirente i diritti anteriori che gli spettano, la garanzia a suo favore è considerata secondaria rispetto a quella dell'acquirente.42

3 ...43

4 Le intese contrarie circa la priorità rimangono salve, ma hanno effetto soltanto tra le parti all'intesa.

42 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

43 Abrogato dall'all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Capitolo 6: Realizzazione di garanzie

Art. 31 Facoltà di realizzazione

1 Il beneficiario di una garanzia può realizzare i titoli contabili su cui è stata costituita una garanzia alle condizioni convenute nel contratto di garanzia:

a.
vendendo i titoli contabili e computandone il ricavo nel credito garantito; o
b.
appropriandosi dei titoli contabili il cui valore è oggettivamente determinabile e computandone il valore nel credito garantito.44

2 Questa facoltà sussiste anche in una procedura di esecuzione forzata nei confronti del garante e se sono state ordinate misure di risanamento o di protezione di qual­siasi tipo.

3 L'ente di custodia non ha né il diritto né l'obbligo di verificare se le condizioni per la realizzazione dei titoli contabili sono adempiute.

4 Il beneficiario della garanzia che procede alla realizzazione di titoli contabili senza che le condizioni pertinenti siano adempiute risponde del danno nei confronti del garante.

44 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Art. 32 Avviso e conteggio

1 Il garante deve essere avvisato della realizzazione. Può rinunciare all'avviso se è un investitore qualificato.

2 Il beneficiario della garanzia è tenuto a effettuare il conteggio e deve consegnare al garante l'eventuale eccedenza.

Capitolo 7: Disposizioni sulla responsabilità

Art. 33

1 Sempre che il presente articolo non disponga diversamente, l'ente di custodia risponde dei danni derivanti dalla custodia o dal trasferimento di titoli contabili nei confronti del titolare del conto secondo le norme del Codice delle obbligazioni45.

2 L'ente di custodia che fa custodire lecitamente titoli contabili presso un ente di subcustodia risponde della debita diligenza nello scegliere e nell'istruire l'ente di subcustodia e nel sorvegliare il rispetto costante dei criteri di selezione.

3 L'ente di custodia può escludere la responsabilità di cui al capoverso 2 se i titoli contabili, su esplicita istruzione del titolare del conto, sono custoditi presso un ente di subcustodia che l'ente di custodia non ha raccomandato a tale scopo.

4 L'ente di custodia risponde della colpa dell'ente di subcustodia come della propria, se quest'ultimo:

a.
effettua per conto dell'ente di custodia, in modo autonomo e permanente, l'intera gestione dei titoli e la liquidazione di operazioni su titoli; o
b.
costituisce un'unità economica con l'ente di custodia.

5 Le intese contrarie hanno effetto soltanto tra enti di custodia o se favoriscono l'investitore.

45 RS 220

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 35 Disposizioni transitorie

1 Gli emittenti di diritti valori accreditati su un conto titoli gestito da un ente di custodia devono fare allestire il registro principale presso un ente di custodia e farvi iscrivere i diritti valori entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2 Se prima dell'entrata in vigore della presente legge si sono prese disposizioni in merito a titoli di credito, certificati globali o diritti valori custoditi collettivamente e tali disposizioni non sono conformi alle norme della presente legge, il diritto acqui­sito in base a tali disposizioni è prioritario rispetto al diritto costituito dopo l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'acquirente proceda o faccia procedere alle registrazioni necessarie secondo la presente legge entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 36 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:46 1° gennaio 2010
Art. 470 cpv. 2bis del codice delle obbligazioni (n. 3 dell'all.): 1° ottobre 2009

46 DCF del 6 mag. 2009.

Allegato

(art. 34)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

...47

47 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 3577.